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Le linee guida della FINMA per le startup ICO in Svizzera

Le nuove linee guida della FINMA per le startup ICO in Svizzera

Il futuro dell’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera dopo l’emanazione delle nuove linee guida FINMA

Nelle sue prime Linee guida 04/2017, pubblicate il 29 settembre 2017 (Trattamento secondo il diritto in materia di vigilanza delle initial coin offering), l’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha espresso la sua posizione sulle Initial Coin Offering (ICO) ed ha evidenziato i casi in cui questi progetti potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione delle leggi che regolano i mercati finanziari in Svizzera.  A seguito delle azioni esecutive contro i rivenditori non autorizzati di criptovalute contraffatte “E-Coin” nel settembre 2017, il 16 febbraio 2018 la FINMA ha pubblicato  le sue nuove linee guida sull’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera (Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO)). Con queste nuove linee guida, la FINMA intende non abrogare ma integrare le precedenti linee guida FINMA 04/2017.

Riportiamo il Comunicato stampa FINMA del 16 febbraio 2018

“La FINMA pubblica una guida pratica sulle ICO

Nelle guida pratica pubblicata in data odierna, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) esplica in che modo gestirà le richieste di assoggettamento relative alle initial coin offering sulla base del diritto dei mercati finanziari vigente. Nel documento, la FINMA definisce le informazioni minime necessarie per il trattamento di tali richieste e i principi in base ai quali fornirà una risposta. In questo modo, la FINMA crea trasparenza per i partecipanti al mercato interessati.

Alla luce di un significativo aumento delle cosiddette initial coin offering (ICO) effettuate o pianificate in Svizzera, la FINMA ha dovuto e deve tuttora trattare un grande numero di richieste inerenti all’assoggettamento. Con le ICO è possibile raccogliere, in forma digitale, capitale per scopi imprenditoriali sulla base della tecnologia blockchain. Con la guida pratica pubblicata in data odierna, la FINMA rende note, a integrazione della Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2017, le modalità di trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento degli organizzatori ICO a fronte di una situazione giuridica che necessita di essere interpretata. A fronte del particolare dinamismo del mercato e della forte domanda in questo ambito, la FINMA ritiene rilevante e opportuno fare trasparenza sulle procedure da lei seguite.

È decisivo considerare il singolo caso

Non tutte le ICO sottostanno al diritto dei mercati finanziari e a un obbligo di assoggettamento – questo perché le ICO sono molto diverse fra loro dal punto di vista della struttura. Pertanto, occorre sempre prendere in considerazione le circostanze del singolo caso. Come esposto nella Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2017, esistono diversi punti di contatto tra le ICO e il diritto generale dei mercati finanziari in vigore, mentre al momento non esistono requisiti di regolamentazione specifici per le ICO. A oggi non esiste nemmeno una giurisprudenza pertinente né una dottrina giuridica univoca in materia.

I principi della FINMA si concentrano sulla funzionalità e la trasmissibilità dei token

Nella sua valutazione prudenziale delle ICO, la FINMA segue un approccio concentrato sulla funzione economica e sulla finalità dei token, ovvero le unità basate sulla blockchain, emessi dall’organizzatore ICO. In tale contesto sono fondamentali la classificazione dei token e la questione della negoziabilità o trasmissibilità dei token fin dall’inizio dell’ICO. Al momento non esiste una classificazione generalmente riconosciuta dei token, né in Svizzera, né all’estero. A livello funzionale, la FINMA distingue tre tipologie, sebbene possano esistere anche forme miste.

  • I token di pagamento sono paragonabili a semplici «criptovalute», senza essere collegati ad altre funzionalità o progetti. In alcuni casi, i token possono sviluppare la funzionalità e il riconoscimento come mezzi di pagamento solo con il passare del tempo.
  • I token di utilizzo sono token finalizzati a fornire l’accesso a un’utilizzazione o a un servizio digitale.
  • I token d’investimento rappresentano valori patrimoniali, come quote di valori reali, aziende, ricavi o il diritto ai dividendi o al pagamento di interessi. Il token deve dunque essere valutato, in relazione alla sua funzione economica, come un’azione, un’obbligazione o uno strumento finanziario derivato.

Le norme in materia di riciclaggio di denaro e commercio di valori mobiliari rivestono un’importanza centrale

Nella sua analisi, la FINMA ha constatato come i punti di contatto più frequenti tra le ICO e le leggi sui mercati finanziari siano concentrate nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e del commercio di valori mobiliari. Utilizzi che richiederebbero un assoggettamento alla Legge sulle banche o alla Legge sugli investimenti collettivi non sono tipici.

La Legge sul riciclaggio di denaro prevede alcuni obblighi per gli intermediari finanziari, come quello relativo all’accertamento dell’avente economicamente diritto. Questa legge ha come scopo la tutela del sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. In un sistema organizzato a livello decentrato sulla base di una blockchain, in cui i valori patrimoniali sono trasferibili in modo anonimo, i rischi legati al riciclaggio del denaro sono particolarmente elevati.

Le norme relative al commercio di valori mobiliari hanno il compito di garantire che i partecipanti al mercato possano prendere le proprie decisioni su investimenti quali azioni o obbligazioni sulla base di informazioni minime affidabili. Un ulteriore obiettivo è pervenire a uno svolgimento equo e affidabile della compravendita con una formazione efficiente dei prezzi.

Sulla base dei già citati criteri di funzionalità e trasmissibilità, la FINMA è giunta alla seguente valutazione prudenziale delle ICO (cfr. anche grafico contenuto nella guida pratica, pagina 7):

  • ICO di pagamento: per le ICO i cui token svolgono la funzione di mezzi di pagamento e sono già trasmissibili, la FINMA considera come assodato un assoggettamento alle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro. Tuttavia, la FINMA non tratterà tali token come valori mobiliari.
  • ICO di utilizzo: i token di utilizzo non sono classificabili come valori mobiliari nei casi in cui il token conferisce esclusivamente un diritto di accesso a un’utilizzazione o a un servizio digitale e il token di utilizzo è impiegabile in tal senso al momento dell’emissione. Tutti i casi in cui sussiste solo o anche la funzione economica di investimento sono trattati dalla FINMA come valori mobiliari (come token d’investimento).
  • ICO d’investimento: la FINMA considera i token d’investimento come valori mobiliari con le relative conseguenze sul piano del diritto dei mercati finanziari nella prospettiva della negoziazione. Generalmente, per le ICO tale considerazione include anche gli obblighi corrispondenti previsti dal Codice dalle obbligazioni (ad es. obbligo di pubblicazione di un prospetto).

Le ICO possono anche costituire forme miste di queste categorie. Ad esempio, un assoggettamento alla Legge sul riciclaggio di denaro può sussistere anche se un token di utilizzo è o sarà ampiamente utilizzabile come mezzo di pagamento.

Potenziale innovativo dalla tecnologia blockchain

Dopo un ulteriore approfondimento della sua prassi di vigilanza in casi concreti, la FINMA si riserva di pubblicare in una circolare l’interpretazione della legislazione vigente sui mercati finanziari in relazione alle ICO.

La FINMA riconosce il potenziale innovativo della tecnologia blockchain: per questo motivo, offre supporto e partecipa al gruppo di lavoro dedicato alla tecnologia blockchain e alle ICO della Confederazione in relazione a questo tema. La chiarezza in merito alle condizioni quadro sul profilo del diritto civile costituirà uno dei presupposti decisivi per l’affermazione durevole ed efficace di questa tecnologia in Svizzera.

Mark Branson, Direttore della FINMA, si esprime così in merito: «La tecnologia blockchain offre un potenziale innovativo che va ben oltre i mercati finanziari. Tuttavia, i progetti basati sulla tecnologia blockchain che funzionano in modo analogo alle attività soggette all’obbligo di autorizzazione non devono sottrarsi a un quadro regolatorio di comprovata efficacia. L’approccio equilibrato con cui trattiamo le richieste e i progetti ICO permette agli innovatori seri di trovare la loro dimensione nel panorama regolatorio e di lanciare i loro progetti nel rispetto delle leggi attuali, proteggendo così gli investitori e l’integrità della piazza finanziaria.

Indicazioni per gli investitori

La FINMA ha già richiamato più volte l’attenzione sui rischi legati alle ICO per gli investitori. Generalmente, i token acquistati nel quadro di un’ICO sono esposti a un’elevata volatilità dei prezzi. In considerazione dello stadio iniziale di molte ICO, sussistono numerose incertezze in relazione ai progetti ICO da finanziare e attuare. Inoltre, in base al diritto vigente, non c’è chiarezza sull’applicabilità e trasmissibilità secondo il diritto civile dei diritti che potrebbero essere legati ai token o prospettati in relazione a essi.

Proseguono gli accertamenti nell’ambito delle ICO

Come comunicato nel settembre 2017, la FINMA effettua accertamenti in diversi casi di ICO. Qualora la FINMA abbia il sospetto di una violazione del diritto prudenziale da parte di modelli commerciali ICO, di una loro elusione delle leggi in materia di vigilanza o addirittura di una loro istituzione per finalità fraudolente, avvierà un procedimento di enforcement.”

Introduzione di un nuovo requisito: indagine ufficiale  FINMA sulla prevista offerta pubblica iniziale di monete digitali

Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA  ha esplicitamente affermato la sua posizione secondo cui  fornirà un parere scritto solo sui progetti di offerta pubblica iniziale di monete digitali che non sono ancora iniziati.

L’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari ha chiarito che i progetti esistenti saranno valutati solo ed esclusivamente nell’ambito di indagini su attività finanziarie non autorizzate. La FINMA baserà la sua valutazione solo sulla base delle norme della legislazione finanziaria del paese, poiché la conformità del progetto alle disposizioni legali di diritto civile e fiscale rimarrà al di fuori delle sue competenze. Pertanto, prima del lancio di un PPP in Svizzera, Gli organizzatori del progetto dovrebbero rivolgere una richiesta formale alla FINMA per un parere sul rispetto della normativa finanziaria, fornendo le informazioni necessarie (informazioni sul progetto stesso, sull’azienda e sui suoi fondatori, sulla progettazione e sullo scopo economico dei token e sul potenziale commercio secondario con essi, ecc. .n). Secondo le linee guida della FINMA sulla riscossione delle commissioni, l’autorità finanziaria addebita una commissione (a seconda della complessità della struttura PPM o del tipo di token – una media compresa tra 10.000 e 15.000 franchi svizzeri) per fornire un parere formale.

Solo dopo aver ricevuto il parere, gli organizzatori del progetto possono avviare l’offerta iniziale di monete digitali.

La FINMA continua a valutare individualmente ogni offerta iniziale di monete digitali in base allo scopo economico dei token.

Al momento in Svizzera non esistono normative o giurisprudenza specifiche che disciplinino i progetti per l’offerta iniziale di monete digitali.
Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA ha chiarito che valuterà caso per caso ogni offerta iniziale di monete digitali, basandosi sulla finalità economica dei token. Tale norma sarà applicata soprattutto nei casi in cui vi siano sospetti di tentativi di aggiramento della normativa sui mercati finanziari da parte degli organizzatori del progetto per l’offerta pubblica iniziale di monete digitali.

Categorie di token: categorizzazione in base alla funzione economica e alla capacità di trasferire i token

Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA ha esplicitamente sottolineato che valuterà caso per caso ogni offerta iniziale di monete digitali, concentrandosi sulla funzione principale dei token, nonché sul fatto che questi ultimi siano già negoziabili o trasferibili.

Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018,  l’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari classifica i token nei seguenti gruppi:

  1. I token di pagamento sono sinonimo di criptovalute e non hanno altre funzioni in relazione allo sviluppo del progetto. Questo tipo di token viene utilizzato come mezzo di pagamento per l’acquisizione di beni e servizi ora o in futuro e non dà luogo a pretese nei confronti del loro emittente.
    Conseguenze legali
    Nelle sue linee guida, la FINMA non ha menzionato che le criptovalute si qualificano come un sistema di pagamento ai sensi dell’articolo 81 ( Capitolo 6: Sistemi di pagamento – Art. 81 Definizione” Per sistema di pagamento s’intende un’istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di obbligazioni di pagamento.”) della legge svizzera sulle infrastrutture dei mercati finanziari (LinFi). Pertanto, l’emissione di token di pagamento non richiede l’acquisizione di una licenza per il sistema di pagamento in valuta. Tuttavia, secondo le disposizioni dell’Anti-Money Laundering Act (AMLA), l’emissione di token di pagamento è l’emissione di mezzi di pagamento, in quanto i token possono essere tecnicamente trasferiti all’interno dell’infrastruttura blockchain. Pertanto, la FINMA richiederà il rispetto della normativa antiriciclaggio se i token sono trasferibili al momento dell’emissione. La FINMA ha dichiarato che non considererà i token di pagamento come titoli. Inoltre, come menzionato nel nostro precedente articolo sull’argomento, lo scambio di criptovalute con denaro fiat o altre criptovalute rientra nell’ambito dell’articolo 2  della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) . Le disposizioni della LRD si applicano alla fornitura di servizi di trasferimento di token se il fornitore di servizi (provider del portafoglio del fiduciario) mantiene la chiave privata.
  2. I token di utilità sono progettati per fornire l’accesso digitale a un’applicazione o servizio sulla piattaforma. Finché questi token non hanno scopo di investimento, la FINMA non li tratterà come titoli. Pertanto, i token di pura utilità che possono essere utilizzati al momento dell’emissione non saranno classificati dalla FINMA come titoli. Tuttavia, se il token utile contiene anche una funzione di investimento, la FINMA lo tratterà come un titolo con tutte le conseguenze che ne conseguono.
    Conseguenze legali
    La maggior parte dei progetti per l’offerta iniziale di monete virtuali è iniziata con l’idea di raccogliere fondi per lo sviluppo di una piattaforma. Ciò significa che la piattaforma non è ancora disponibile al momento dell’emissione dei token. In questo caso, secondo le ultime linee guida FINMA, durante l’emissione di utility token, la FINMA molto probabilmente li qualificherà come titoli e non come utility token. Non è ancora chiaro se la FINMA richieda una piattaforma già consolidata e consolidata o una versione beta della piattaforma per qualificare i token come token utili. La qualificazione di un utility token come garanzia comporterà l’obbligo per gli organizzatori del progetto di prospetto secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (CO).
  3. Gli asset token sono risorse, come partecipazioni a rischi fisici reali, società, flussi di entrate, diritti a dividendi o pagamenti di interessi. In termini di funzione economica, questo tipo di token è simile ad azioni, obbligazioni o derivati. Anche i token destinati al trading di risorse fisiche nella blockchain rientrano in questa categoria di token. La FINMA ha dichiarato esplicitamente che tratterà gli asset token come titoli. Conseguenze legali
    L’emissione di token simili ad azioni o obbligazioni può comportare requisiti di prospetto ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero. Inoltre, gli emittenti possono rientrare nel campo di applicazione del regolamento sui valori mobiliari svizzero.
  4. Token ibridi sono sia asset token che utility token, che possono anche essere classificati come token di pagamento. In tal caso, i requisiti saranno cumulativi, vale a dire che si applicheranno le norme di legge che regolano sia i titoli che quelli sui mezzi di pagamento.
    Classificazione dei token come titoli

    Finora, in Svizzera non c’era una posizione chiara su quali tipi di token si qualificherebbero come titoli. Molti supportano l’idea che, affinché un token possa essere qualificato come titolo, deve includere un diritto o una pretesa nei confronti dell’emittente del token. Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA ha chiarito che nel determinare se i token si qualificano come titoli, sarà guidata dalla definizione di titoli nella legge sulle infrastrutture dei mercati finanziari (Legge sulle infrastrutture dei mercati finanziari). Secondo l’art. 2 lettera B della legge svizzera sulle infrastrutture dei mercati finanziari (LinFi), la definizione di titoli comprende i titoli disponibili (Wertpapier) o dematerializzati (Wertrechte), nonché i derivati ​​e i titoli intermediari standardizzati e idonei alla negoziazione di massa, e che sono offerti nell’ambito di un’offerta pubblica in una struttura e denominazione standardizzate o sono forniti a più di 20 clienti (a meno che non siano specificamente progettati per i singoli appaltatori). Questa eccezione significa che c’è ancora la possibilità di emettere asset token senza una licenza a un trader di valori mobiliari in caso di un evento generatore di token privato a un numero limitato di investitori, piuttosto che all’interno dell’offerta pubblica in una struttura e denominazione standardizzate e non più di 20 controparti.
    La FINMA ha chiarito che considererà gli asset token come titoli, soprattutto quando si tratta di titoli dematerializzati o derivati, standardizzati e adatti al commercio di massa. Secondo l’art. 973c del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), i titoli dematerializzati sono diritti emessi o costituiti in gran numero su una base giuridica comune e generalmente identici. La FINMA rileva inoltre che eventuali crediti nell’ambito di prefinanziamenti e prevendite possono essere considerati come garanzie.
    In ogni caso, il prerequisito per la qualificazione come security è che i token siano standardizzati e idonei al mass trading.Le conseguenze legali del trattamento dei token come valori mobiliari sono che i token rientreranno nell’ambito della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
    (Legge sulle borse, LBVM). Ciò solleva la questione se l’organizzatore di un’offerta pubblica iniziale di monete digitali abbia bisogno di una licenza per essere un commerciante di valori mobiliari (articolo 10, paragrafo 1 e articolo 2, lettera e della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM). Ciò solleva la questione se l’organizzatore di un’offerta pubblica iniziale.
    Secondo l’art. 2 lett. d della Legge sulle borse (LBVM) per commerciante di valori mobiliari si intende qualsiasi persona fisica, giuridica o società di persone che acquista e vende titoli sul mercato secondario a titolo professionale o per proprio conto con l’intenzione di rivenderli entro un breve periodo o a spese di terze parti, offrendo pubblicamente titoli al pubblico sul mercato primario o creando derivati ​​e offrendoli al pubblico in generale. Secondo l’art. 10, par. 1 della Legge sulle borse (LBVM) , per svolgere questo tipo di attività è necessaria un’autorizzazione della FINMA.
    Secondo la Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018 della FINMA, i titoli dematerializzati che sono stati emessi in modo indipendente, così come l’offerta pubblica di titoli a terzi, continuano a non essere regolamentati.
    Tuttavia, la creazione e l’emissione di derivati ​​al pubblico in generale sul mercato primario possono essere soggette a requisiti di licenza per un commerciante di valori mobiliari. Inoltre, l’accettazione e l’offerta a terzi di token che rappresentano titoli quotati in borsa sul mercato primario richiederà una licenza come commerciante di valori mobiliari se effettuata su scala professionale. Inoltre, i commercianti di token professionisti nel mercato secondario dovranno probabilmente ottenere una licenza di commerciante di valori mobiliari.
    Come accennato in precedenza, quando i token sono classificati come azioni e titoli di debito (token assimilabili ad azioni o obbligazioni), gli organizzatori del progetto devono predisporre un prospetto ai sensi dell’art. 652a e 1156 Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Il mancato rispetto dei requisiti per la redazione di un prospetto comporterà la responsabilità dell’emittente e di tutte le altre terze parti correlate.La legge sulle banche non è più la minaccia maggiore

    Nelle sue ultime linee guida, la FINMA afferma esplicitamente che la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e la Legge sulle borse (LBVM) sono le più rilevanti nella regolamentazione legale dell’offerta iniziale di monete virtuali .  La FINMA ha aggiunto che la legge sulle banche e la legge sugli investimenti collettivi di solito non si applicano a questo tipo di progetti.
    Il rischio di riciclaggio di denaro è molto alto in un sistema decentralizzato basato su blockchain, dove i token possono essere trasferiti in modo anonimo e senza il coinvolgimento di intermediari regolamentati. In Svizzera, il regime antiriciclaggio deriva dalle seguenti legislazioni: la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) , l’ordinanza sul riciclaggio di denaro e l’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Le disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) si applicano agli intermediari finanziari e mirano a garantire che la due diligence sia svolta nel corso delle operazioni finanziarie. La legge sul riciclaggio di denaro impone diversi requisiti per la due diligence (identificazione del beneficiario, obbligo di aderire a un organismo di autoregolamentazione o trasferimento alla vigilanza diretta della FINMA).
    In conclusione, la FINMA ha espresso il parere che la legge bancaria di solito non si applica ai token, poiché il più delle volte non impongono un obbligo di pagamento all’emittente. La FINMA ha inoltre chiarito che le disposizioni della Legge sugli investimenti collettivi si applicano solo nei casi in cui i fondi adottati nell’ambito di un PPM saranno gestiti da terzi.

    Conclusione

    Prima del lancio di un progetto per l’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera, i suoi organizzatori dovrebbero valutare attentamente se i token che intendono emettere rientrino nella definizione di valori mobiliari ai sensi del legislatore svizzero. Gli organizzatori devono anche prestare molta attenzione quando la piattaforma non esiste ancora al momento dell’emissione dei token. Come accennato, in questo caso, anche al momento dell’emissione di utility token, la FINMA potrebbe qualificarli come titoli fino alla creazione della piattaforma.
    Queste nuove linee guida non dovrebbero porre fine all’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera, poiché la FINMA si riserva espressamente il diritto di emanare linee guida aggiuntive una volta che il legislatore svizzero avrà apportato le modifiche necessarie alla legislazione sui mercati finanziari.

Il regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di finanziamento collettivo copre l’offerta iniziale di criptovalute? Piano giuridico comparato e legislazione bulgara

Il regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di finanziamento collettivo copre l’offerta iniziale di criptovalute? Piano giuridico comparato e legislazione bulgara

Il punto n.15 delle considerazioni preliminari (1) al Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” , “European Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento ECSP”) sui fornitori europei di finanziamento collettivo sembra escludere i token crittografici dal suo campo di applicazione, Le loro tecnologie  e caratteristiche differiscono significativamente dai servizi di finanziamento collettivo previsti dal Regolamento ECSP. Tuttavia, una tale conclusione sarebbe affrettata: non tutti i token crittografici rimangono al di fuori dell’ambito del regolamento.

La versione inglese della normativa utilizza il termine Initial Coin Offering o ICO (2). Il modo in cui un’offerta di monete può essere strutturata varia sia tecnicamente, funzionalmente e come modello di business. Il denominatore comune è che i token (monete virtuali) vengono emessi utilizzando la tecnologia blockchain.

A seconda del modello di business e della funzione, i token possono essere di tre tipi:

token di utilità;

token di sicurezza;

criptovalute.

Token di utilità

Nella maggior parte dei casi, le ICO sono l’offerta di token utili in cambio di determinati prodotti o servizi forniti dai creatori di un progetto di start-up. Tali ICO sono progettati per raccogliere fondi in un ambiente non regolamentato. La maggior parte dei fondatori e dei progetti afferma di distribuire token utente per accedere alle proprie applicazioni decentralizzate (DApp) o alle proprie piattaforme. La logica di base qui è che lo scopo della loro moneta è usare, non speculare. Non vi è alcuna barriera all’ingresso sia per gli acquirenti che per i venditori. Gli ICO di successo spesso richiedono solo una campagna digitale ben eseguita e alcuni ICO consentono la partecipazione anonima.

Tali caratteristiche offrono l’opportunità di speculazioni e frodi finanziarie. Ecco perché nel 2017 la US Securities and Exchange Commission (SEC) ha iniziato a sanzionare le offerte di token, che dal punto di vista funzionale e commerciale rappresentano una fornitura non regolamentata di titoli. Ad oggi, il regolatore statunitense utilizza il cosiddetto Il “test di Howey” per determinare se una transazione può essere classificata come “contratto di investimento” e quindi rientra nell’ambito del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934. Secondo il test di Howey, esiste un contratto di investimento , se c’è un “investimento di denaro in una joint venture con una ragionevole aspettativa che i profitti saranno derivati ​​dagli sforzi di altri”. La SEC non esita ad applicare la sua legislazione extraterritorialmente alle criptovalute.

L’attività delle autorità di regolamentazione statunitensi ha portato a un cambiamento negli atteggiamenti commerciali nei confronti delle criptovalute in tutto il mondo. Innanzitutto, altre giurisdizioni hanno adottato regolamenti che riflettono le specifiche della tecnologia blockchain e dei token crittografici come opportunità di investimento. I prossimi sono le cosiddette Security token offering (STO) – offerte di token di sicurezza, che già operano in un ambiente regolamentato e riflettono i principi di base dei mercati finanziari – protezione e divulgazione degli investitori. Le Security token offering sono la prossima generazione di Initial Coin Offering . Le offerte di token di sicurezza differiscono nella loro procedura dal predecessore, poiché i passaggi ricordano l’offerta tradizionale di titoli – ad es. con l’obbligo di redigere un prospetto. Gli stessi marcatori di sicurezza hanno parametri tecnici avanzati per l’immissione di informazioni sulle disposizioni di legge. NElle STO, gli investitori acquisiscono asset tokenizzati che derivano il loro valore da qualcos’altro, ad es. da azioni, fondi REIT (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, in italia società immobiliare quotata (SIIQ)), obbligazioni.

Quali token sono coperti dal regolamento (UE) 2020/1503?

Il Regolamento UE n. 2020/1503 si applica in linea di principio ai servizi di finanziamento collettivo. La definizione di crowdfunding è: “l’intermediazione in cui un fornitore di servizi di finanza collettiva, senza assumersi il proprio rischio, serve una piattaforma digitale pubblicamente disponibile al fine di connettere o facilitare la connessione di potenziali investitori o finanziatori con le aziende in cerca di finanziamento. Tale finanziamento può assumere la forma di prestiti o acquisizioni di valori mobiliari.’ .

I token di utilità non rientrano nel concetto di prestito, in quanto il proprietario del progetto non ha l’obbligo incondizionato di rimborsare tale importo all’investitore, insieme agli interessi maturati, ma solo di fornire l’accesso a beni/servizi. Secondo una decisione dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin), è generalmente possibile progettare tutti i tipi di titoli sotto forma di token di sicurezza.

Piano giuridico comparato e legislazione bulgara

La legge statunitense consente alle criptovalute di essere offerte attraverso campagne di crowdfunding. È necessario condurre un’offerta attraverso un’apposita piattaforma di crowdfunding (registrata dalla US Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Financial Industry Regulatory Authority ( FINRA )). L’importo massimo dell’investimento è limitato. Solo le società registrate negli Stati Uniti possono presentare domanda per l’OMC attraverso piattaforme di crowdfunding. Gli investitori dovrebbero essere solo cittadini statunitensi.

Se prendiamo in considerazione la legislazione tedesca su cui si basa il nostro diritto commerciale, quando si offrono token per titoli (OMC) (3) viene pubblicato un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto). Esiste anche un regime speciale ai sensi del German Securities Prospectuses Act – preparazione di un foglio informativo per i titoli – per offerte locali per non più di 8 mil. euro. Questi obblighi vengono ora integrati quando si tratta di token di sicurezza distribuiti tramite piattaforme di finanziamento collettivo.

Si dovrebbe concludere che le disposizioni del Regolamento UE n. 2020/1503 saranno applicabili alla fornitura di token di sicurezza tramite fornitori di servizi di crowdfunding.

In Bulgaria, in sede di offerta di security token attraverso campagne di crowdfunding, deve essere presa in considerazione la prossima modifica della legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК))  in vista del Regolamento UE n. 2020/1503, come l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto con soglia fino a 5.000.000 di euro.

Vedi: IL REGIME BULGARO SUL CROWDFUNDING NELLA FASE DI DISCUSSIONE PUBBLICA

(1)

(15)

Sebbene le offerte iniziali di moneta abbiano il potenziale di finanziare le PMI, e le start-up e scale-up innovative, e possano accelerare il trasferimento di tecnologia, le loro caratteristiche differiscono considerevolmente dai servizi di crowdfunding disciplinati a norma del presente regolamento.

(2)

(15)

Whilst initial coin offerings have the potential to fund SMEs, innovative start-ups and scale-ups, and can accelerate technology transfer, their characteristics differ considerably from crowdfunding services regulated under this Regulation.

(3) La nascita delle ICO Anche se le offerte iniziali di valuta hanno raggiunto il massimo utilizzo nel 2017 e continuano ad essere ampliamente utilizzate anche nel 2018, esistono già dal 2013. La nomina di ideatore della token sale è stata attribuita a J.R. Willett, un ingegnere di Seattle che all’inizio del 2012 pubblicò un paper intitolato “The second Bitcoin White paper2” nel quale sosteneva che il protocollo usato per bitcoin poteva avere grande potenziale e che poteva essere utilizzato anche per una nuova operazione, appunto l’Initial Coin Offering. Questa idea venne poi messa in pratica concretamente nel luglio del 2013, attraverso il lancio del token digitale chiamato Mastercoin (MSC). Gli utenti sostenitori potevano acquistare MSC pagando in bitcoin all’indirizzo Mastercoin Exodus: in quel momento 1 BTC equivaleva a 100 MSC. Per incentivare i soggetti ad acquistare prima degli altri veniva offerto il 10% in più per ogni settimana di possesso del token, calcolata da quando il soggetto aveva acquistato il token fino alla fine del periodo di raccolta di denaro. In tutto furono raccolti 5.120 BTC, all’epoca equivalenti a circa 500mila dollari. Il progetto aveva come obiettivo quello di finanziare lo sviluppo dell’idea dell’ingegnere, nonché l’erogazione di incentivi per i progetti sviluppati nell’ecosistema di Mastercoin; l’idea era quella di far aumentare il valore del token in modo tale che gli investitori potessero ottenere un guadagno. Questo token è oggi riconosciuto sotto il nome di omni (OMC)

Sostenibilita’ ambientale e cryptocurrencies – tassonomia della sostenibilità a livello UE

Per ridurre l’elevato carbon footprint determinato dalle attività di mining di Bitcoin, i membri del Parlamento europeo chiedono alla Commissione di presentare loro una proposta legislativa per includere nella Tassonomia UE delle attività sostenibili quelle di mining che contribuiscono in modo sostanziale al cambiamento climatico, entro il 1 Gennaio 2025.

Il Piano d’azione della Commissione UE sul finanziamento della crescita sostenibile (Commission action plan on financing sustainable growth) ha previsto (vedi punto 2 del Piano d’azione)  la creazione di un sistema di classificazione comune per le attività economiche sostenibili, una “tassonomia UE”.

La tassonomia della sostenibilità a livello dell’UE è una classificazione comune a livello UE delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale (Un sistema, o tassonomia, unificato a livello dell’UE fornirà chiarezza in merito a quali attività possano essere considerate “sostenibili”.).

La tassonomia è stata adottata dall’Unione Europea con il Regolamento 2020/852.

Il Regolamento sulla tassonomia – Sustainable finance taxonomy – Regulation (EU) 2020/852  (Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, sull’istituzione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 giugno 2020 ed è entrato in vigore il 12 luglio 2020.

Stabilisce le basi per la tassonomia dell’UE indicando 4 condizioni generali che un’attività economica deve soddisfare per poter qualificarsi come ecosostenibile. In particolare:

  1. contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali;
  2. non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo;
  3. essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime;
  4. rispettare i criteri tecnici identificati da atti delegati adottati dalla stessa Commissione Europea.

Il Regolamento sulla Tassonomia, poi, stabilisce sei obiettivi ambientali:

  1. mitigazione del cambiamento climatico;
  2. adattamento ai cambiamenti climatici;
  3. uso sostenibile e protezione dell’acqua e delle risorse marine;
  4. transizione verso un’economia circolare;
  5. prevenzione e controllo dell’inquinamento;
  6. tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Ai sensi del regolamento sulla tassonomia, la Commissione doveva elaborare l’elenco effettivo delle attività sostenibili dal punto di vista ambientale definendo criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo ambientale mediante atti delegati.

Un primo atto delegato sulle attività sostenibili per gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 9 dicembre 2021 ed è applicabile da gennaio 2022. Un secondo atto delegato per i restanti obiettivi sarà pubblicato nel 2022.

La pubblicazione del primo atto delegato è stata accompagnata dall’adozione di una comunicazione della Commissione su “Tassonomia dell’UE, rendicontazione sulla sostenibilità aziendale, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: indirizzare la finanza verso il Green Deal europeo” che mirava a trasmettere messaggi chiave su come la finanza sostenibile toolbox facilita l’accesso ai finanziamenti per la transizione. La presente comunicazione si basa sulla relazione sulla finanza di transizione adottata dalla piattaforma sulla finanza sostenibile nel marzo 2021.

Un atto delegato che integra l’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 dicembre 2021 ed è applicabile da gennaio 2022. Tale atto delegato specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le imprese finanziarie e non finanziarie devono comunicare in merito la percentuale di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale nella loro attività, investimenti o attività di prestito.

Il 2 febbraio 2022 la Commissione ha approvato in linea di principio un atto delegato complementare sul clima che include, a condizioni rigorose, attività specifiche nel settore dell’energia nucleare e del gas nell’elenco delle attività economiche coperte dalla tassonomia dell’UE. I criteri per le attività specifiche nel settore del gas e del nucleare sono in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell’UE e contribuiranno ad accelerare il passaggio dai combustibili fossili solidi o liquidi, compreso il carbone, verso un futuro climaticamente neutro. L’atto delegato complementare si basa sugli impegni assunti nella comunicazione della Commissione di cui sopra e sulla valutazione dell’energia nucleare menzionata di seguito. È stato formalmente adottato in tutte le lingue ufficiali dell’UE il 9 marzo e trasmesso ai colegislatori per il loro controllo il 10 marzo.

OCSE – consultazione pubblica sul nuovo quadro di trasparenza fiscale per le criptovalute e sulle modifiche al Common Reporting Standard

Il 22/03/2022 l’OCSE ha pubblicato un documento di consultazione pubblica (Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard ) riguardante:

  • un nuovo quadro globale di trasparenza fiscale per prevedere la segnalazione e lo scambio di informazioni in relazione alle criptovalute;
  • proposte di modifica al Common Reporting Standard (CRS ) per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra paesi.

Lo scopo della consultazione è informare i decisori politici sulla possibile adozione di tale quadro e delle relative componenti di progettazione.

Negli ultimi anni, le persone hanno rapidamente adottato l’uso delle criptovalute per una serie di attività finanziarie e di investimento. Tuttavia, a differenza dei prodotti finanziari tradizionali, le criptovalute possono essere trasferite e detenute senza l’intervento degli intermediari finanziari tradizionali e senza che alcun amministratore centrale abbia piena visibilità né sulle transazioni effettuate, né sulle criptovalute possedute. Pertanto, le criptovalute potrebbero essere sfruttate per minare le iniziative di trasparenza fiscale internazionale esistenti, come il CRS.

In questo contesto, il G20 ha chiesto all’OCSE di sviluppare un quadro per lo scambio automatico di informazioni sulle criptovalute. Questo nuovo quadro prevede la raccolta e lo scambio di informazioni rilevanti dal punto di vista fiscale tra le amministrazioni fiscali, per quanto riguarda le persone che effettuano determinate transazioni in criptovalute. Copre le criptovalute che possono essere detenute e trasferite in modo decentralizzato, senza l’intervento degli intermediari finanziari tradizionali, nonché classi di attività che si basano su tecnologie simili che potrebbero emergere in futuro. Gli individui e le entità che, come attività, forniscono servizi per lo scambio di criptovalute con altre criptovalute, o per valute legali, devono applicare le procedure di due diligence per identificare i propri clienti,

Accanto al Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), l’OCSE ha anche sviluppato proposte nell’ambito della prima revisione globale del CRS, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il funzionamento del CRS, sulla base dell’esperienza maturata da governi e imprese su negli ultimi sette anni dalla sua adozione. La proposta estende il campo di applicazione del CRS ai prodotti di moneta elettronica e alle valute digitali delle banche centrali. Alla luce dello sviluppo del CARF, le proposte includono anche modifiche per coprire gli investimenti indiretti in criptovalute attraverso entità di investimento e derivati. Al tempo stesso, la proposta contiene nuove disposizioni per garantire un’interazione efficiente tra il CRS e il CARF, in particolare per limitare i casi di segnalazione duplicata.

L’OCSE sta ora cercando commenti pubblici sulle proposte di cui sopra. Gli interessati sono invitati a inviare i propri commenti entro e non oltre il 29 aprile 2022 tramite e-mail (in formato Word) a taxpublicconsultation@oecd.org .

A fine maggio 2022 si terrà una riunione di consultazione pubblica.

Sulla base del contributo ricevuto tramite questa consultazione pubblica, l’OCSE prevede di finalizzare le regole e il commento al CARF e al CRS modificato. L’OCSE svilupperà inoltre gli strumenti di scambio e le soluzioni tecniche necessarie per supportare le comunicazioni e gli scambi ai sensi del CARF e del CRS modificato. È intenzione dell’OCSE riferire sul CARF e sul CRS modificato sotto la presidenza indonesiana del G20 per la riunione di ottobre 2022.

 

 

Crypto asset: nuove regole per fermare i flussi illeciti nella Ue – I pagamenti in criptovalute saranno segnalati alle autorità

La Commissione per i Problemi Economici e Monetari (Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON)) e la Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)) dell’Unione Europea hanno votato a favore di una proposta, che ora dovrà passare al Parlamento Europeo, che intende:

  • aumentare la stretta sulle transazioni in criptovalute nell’area europea;
  • allineare i trasferimenti di denaro in criptovalute a quelle già vigenti per i mezzi di pagamento convenzionali riguardo alle normative di antiriciclaggio.

Secondo la proposta tutti i pagamenti in criptovalute, senza alcuna soglia minima, dovranno essere sottoposti alla raccolta e alla verifica delle informazioni sui destinatari.

Ciò coinvolge anche i portafogli non custoditi (portafogli di criptovalute non ospitati da un exchange) gestiti da un privato.

Con le nuove regole, un exchange dovrà verificare i dati anche delle persone destinatarie di un trasferimento di criptovalute che non sono suoi clienti.

Tali regole non saranno invece applicate nei trasferimenti di criptovalute fra privati che vengano effettuati senza un fornitore di servizi come intermediario.

Riportiamo il Comunicato stampa ECON LIBE del 31-03-2022

I trasferimenti di criptovalute dovrebbero essere tracciati e identificati per prevenirne l’uso nel riciclaggio di denaro, nel finanziamento del terrorismo e in altri crimini.

  • La normativa fa parte del nuovo pacchetto antiriciclaggio dell’UE
  • L’obiettivo è garantire che le criptovalute possano essere tracciate allo stesso modo dei tradizionali trasferimenti di denaro
  • Mancano regole per tracciare i trasferimenti di criptovalute come bitcoin e token di moneta elettronica

Giovedì i deputati della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) e della commissione per le libertà civili (LIBE) hanno adottato, con 93 voti favorevoli, 14 contrari e 14 astensioni, la loro posizione sul progetto di legge che rafforza le norme dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Tracciabilità dei trasferimenti di criptovalute

In base ai nuovi requisiti concordati dai deputati, tutti i trasferimenti di criptovalute dovranno includere informazioni sulla fonte del bene e sul suo beneficiario, informazioni che devono essere messe a disposizione delle autorità competenti. Le regole riguarderebbero anche le transazioni dai cosiddetti portafogli non ospitati (un indirizzo di portafoglio di criptovalute che è sotto la custodia di un utente privato). Le soluzioni tecnologiche dovrebbero garantire che questi trasferimenti di attività possano essere identificati individualmente.

L’obiettivo è garantire che i trasferimenti di criptovalute possano essere tracciati e le transazioni sospette bloccate. Le regole non si applicherebbero ai trasferimenti da persona a persona effettuati senza un fornitore, come le piattaforme di scambio di bitcoin, o tra fornitori che agiscono per proprio conto.

Nessuna soglia minima

Grazie alla loro velocità e natura virtuale, le transazioni di criptovalute aggirano facilmente le regole esistenti basate sulle soglie di transazione. I deputati hanno quindi deciso di rimuovere le soglie minime e le esenzioni per i trasferimenti di importo basso.

Registro pubblico degli enti ad alto rischio

I deputati vogliono che l’ Autorità bancaria europea (European Banking Authority (EBA) crei un registro pubblico delle imprese e dei servizi coinvolti in criptovalute che potrebbero presentare un rischio elevato di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali, compreso un elenco non esaustivo di fornitori conformi.

Prima di mettere a disposizione dei beneficiari le criptovalute, i fornitori dovrebbero verificare che la fonte del bene non sia soggetta a misure restrittive e che non vi siano rischi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Citazioni

Ernest Urtasun (Verdi/ALE, ES) , correlatore di ECON, ha dichiarato: “I flussi illeciti nelle criptovalute si muovono in gran parte inosservati in tutta Europa e nel mondo, il che li rende uno strumento ideale per garantire l’anonimato. Come illustrato da tutti i recenti scandali sul riciclaggio di denaro, dai Panama Papers ai Pandora Papers, i criminali prosperano laddove le regole che consentono la riservatezza consentono la segretezza e l’anonimato. Con questa proposta di regolamento, l’UE chiuderà questa scappatoia”.

Il correlatore per LIBE Assita Kanko (ECR, BE) ha dichiarato: “La nostra relazione ha due obiettivi: proteggere e normalizzare. Dovremmo facilitare l’uso di criptovalute da parte di persone di buona volontà in modo sicuro e corretto, oltre a proteggerci dall’uso di criptovalute per il finanziamento del terrorismo, l’estorsione, il materiale pedopornografico o il riciclaggio di denaro. Ma cerchiamo anche di normalizzare il mondo delle criptovalute mentre cresce, implementando regole che creano fiducia. Più di un decennio dopo la creazione di Bitcoin, è giunto il momento di compiere questi importanti passi per i nostri cittadini”.

Prossimi passi

Il testo adottato rappresenta il progetto di mandato per i deputati al Parlamento europeo di negoziare la forma definitiva della legislazione con i governi dell’UE. Il PE nel suo insieme dovrebbe votarlo durante la sessione plenaria di aprile.

Background

Le nuove norme fanno parte di un nuovo pacchetto antiriciclaggio , che stabilisce misure per rafforzare le norme dell’UE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Affronta le carenze del quadro esistente, che includono un’attuazione inefficace, un controllo debole e un’individuazione insufficiente di transazioni sospette.

Attualmente non esistono norme nell’UE che consentano di tracciare i trasferimenti di criptovalute e fornire informazioni sull’originatore/beneficiario di tali trasferimenti di criptovalute.

Quadro giuridico e fiscale delle criptovalute in Bulgaria – Licenza emittenti criptovalute

Secondo l’Autorità bancaria europea (European Banking Authority (EBA)), “La valuta virtuale è la rappresentazione digitale di un valore che non è emesso da una banca centrale o da un ente pubblico, né è necessariamente correlato a moneta legale, ma è accettato da persone fisiche e giuridiche come mezzo di pagamento e possono essere trasferiti, archiviati o scambiati elettronicamente“.

Quindi secondo l”Autorità bancaria europea (European Banking Authority (EBA)), la valuta virtuale è un tipo di moneta digitale non regolamentata che non è emessa e garantita da una banca centrale e che può fungere da mezzo di pagamento.

Terminologicamente vanno fatte diverse precisazioni, per quanto riguarda le valute digitali , la moneta elettronica , i fondi virtuali , ecc. termini e frasi simili nel significato hanno poco a che fare con le criptovalute diverse dalla digitalizzazione.

Secondo l’ art. 5, par. 2 e artt. 6, par. 1, pag. (a) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’accesso, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica:  moneta elettronica “indica il valore monetario conservato in forma elettronica, anche magnetica, rappresentativo di un credito verso l’emittente, che viene emesso all’atto della ricezione di fondi al fine di compiere operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 5 della Direttiva 2007/64/CE ed è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente di moneta elettronica ».

In tal senso, nelle conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-389/17 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si afferma che esempi ben noti di moneta elettronica sono Proton in Belgio, miniCASH in Lussemburgo, Moneo in Francia o Geldkarte in Germania (tutto su carta), ma anche PayPal in tutto il mondo (il denaro viene archiviato solo online e il supporto è “digitale” o virtuale) – mentre bitcoin non è moneta elettronica . Piuttosto, è la moneta virtuale che “ non soddisfa la definizione di mezzo di pagamento ai sensi del Codice finanziario e monetario (della Francia), e in particolare la definizione di moneta elettronica, nella misura in cui bitcoin non viene emesso a fronte del trasferimento di fondi . Inoltre, a differenza della moneta elettronica, bitcoin non è abbinato a una garanzia legale di riscatto in qualsiasi momento e al valore nominale .”

Nella sua pratica, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto l’opportunità di analizzare in modo specifico bitcoin come criptovaluta più di una volta. Nella Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22.10.2015 nella causa  C‑264/14 Skatteverket  (amministrazione finanziaria svedese)  contro David Hedqvist ha accettato che la valuta virtuale “bitcoin” fosse un mezzo di pagamento contrattuale , da un lato, e non potesse essere considerato un conto corrente o un deposito, pagamento o bonifico . Per contro, a differenza dei debiti, degli assegni e degli altri titoli trasferibili di cui all’art. 135, cpv. 1, pag. (d) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto , è un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che lo accettano . È considerato indiscutibile che la valuta virtuale Bitcoin non è né una sicurezza che materializza la proprietà di persone giuridiche né una sicurezza di natura simile . La valuta virtuale con bitcoin bidirezionale, che sarà scambiata con valute tradizionali nelle operazioni di cambio, non può essere classificata come “tangibile” ai sensi dell’articolo 14 della Direttiva 2006/112/CE, in quanto tale valuta virtuale non ha altro scopo che essere utilizzato come mezzo di pagamento. Pertanto, le operazioni in questione, che consistono nello scambio di vari mezzi di pagamento, non rientrano nella nozione di “fornitura di beni” di cui al presente articolo. 14 della Direttiva 2006/112/CE. In questa situazione , le transazioni bitcoin costituiscono forniture di serviziai sensi dell’art. 24 della Direttiva 2006/112/CE.

È importante sottolineare che la comprensione della natura giuridica delle criptovalute si sta evolvendo. Ad esempio, l’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA)) con “Parere del 9 gennaio 2019 alla Commissione sull’offerta iniziale di monete e criptovalute” determina che alcune criptovalute soddisfano le condizioni per essere considerate strumenti finanziari come definiti nell’art. 4, par. 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE , e come tali sono disciplinati dalla normativa vigente, ma precisamente come strumenti finanziari.

L’attuale legislazione bulgara

Nell’attuale quadro giuridico bulgaro, le criptovalute  continuano a essere considerate, contabilizzate e dichiarate all’Agenzia nazionale delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) come un‘attività finanziaria . Il loro status giuridico ha ricevuto un certo sviluppo con la modifica della  Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП))  del novembre 2019 (SG, numero 94 del 29.11.2019).

Questo emendamento riveste importanza per tre motivi:

  1. le persone, fornitori di servizi relativi alle criptovalute, sono tra i soggetti obbligati ai sensi della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)) (art. 4, punti 38 e 39 (1)), e questo significa che nelle loro attività devono rispettare i requisiti normativi di prevenzione contro il riciclaggio di denaro per timore di irrogare sanzioni;
  2. Per la prima volta, contenuta nell’articolo 24 (SG, n. 94 del 2019) del § 1 delle Disposizioni aggiuntive della Legge sulle misure antiriciclaggio , è stata data una definizione legale di valute virtuali, ovvero “la rappresentazione digitale di un valore che non è emesso o garantito da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non è necessariamente legato a una valuta legalmente costituita e non ha lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettato da persone fisiche o le persone giuridiche come mezzo di scambio e possono essere cedute, conservate e negoziate elettronicamente»;
  3. Per alcuni soggetti, fornitori di servizi relativi alle criptovalute (soggetti alla Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП)  ) è previsto un regime di registrazione presso l’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)) .

Quindi nella normativa bulgara la  definizione di “moneta elettronica” è contenuta :

  • art. 76, par. 2 del Payment Services and Payment Systems Act – (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) – Law on Payment Services and Payment Systems): “La moneta elettronica è un valore monetario memorizzato elettronicamente, anche magneticamente, come rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che viene emesso al ricevimento di fondi allo scopo di effettuare operazioni di pagamento e che è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente moneta elettronica “;
  • § 1, punto 8 delle Disposizioni aggiuntive della  ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) LEGGE SULLE MISURE CONTRO IL RICICLAGGIO: Per ” moneta elettronica ” si intende la moneta elettronica ai sensi dell’art. 34, par. 1 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , ad eccezione del valore monetario di cui all’art. 34, par. 5, commi 1 e 2 della stessa legge”,
  • § 1, punto 24 di Disposizioni aggiuntive della  ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) LEGGE SULLE MISURE CONTRO IL RICICLAGGIO: ” Valute virtuali ” è una rappresentazione digitale di un valore che non è emesso o garantito da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente correlato a una valuta legalmente stabilita e ha nessun valore legale, valuta o valuta, ma è accettato da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferito, archiviato e scambiato elettronicamente”;
  • punto 1 del § 1 delle Disposizioni aggiuntive dellordinanza № Н-9 del 07.08.2020 emessa dal  Ministero delle Finanze bulgaro, sui termini e le condizioni per l’iscrizione nel registro delle persone che per professione prestano servizi di scambio tra virtuale valute e valute riconosciute senza oro e ai fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia al ministro delle finanze: “Per ” valute virtuali ” si intendono le valute virtuali ai sensi del § 1, punto 24 delle disposizioni aggiuntive della legge sulle misure antiriciclaggio” .

Oltre alla definizione di valute virtuali, è stata introdotta la definizione di ” fornitore di portafoglio che offre servizi di custodia“, s § 1, punto 25 delle Disposizioni aggiuntive della  ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) LEGGE SULLE MISURE CONTRO IL RICICLAGGIO, come persona fisica o giuridica o altra entità giuridica che fornisce servizi di protezione di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti per la proprietà, lo stoccaggio e trasferimento di valute virtuali ”.

Per i soggetti che per professione prestano servizi di scambio tra valute virtuali e valute riconosciute prive di rivestimento aureo e per i fornitori di portafogli che offrono servizi di custodia, la Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП)  introduce misure obbligatorie (art. 4, commi 38 e 39) per impedire l’uso di sistema finanziario ai fini del riciclaggio di denaro , espresso in un’ispezione completa dei clienti, raccolta e preparazione di documenti e altre informazioni secondo i termini e le condizioni della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), conservazione di documenti, dati e informazioni raccolti e preparati ai fini della ЗМИП, valutazione del rischio da riciclaggio e finanziamento del terrorismo, divulgazione di informazioni su operazioni sospette, transazioni e clienti, divulgazione di altre informazioni ai fini della ЗМИП, ai sensi dell’art. 3, p.f. 1-6 della ЗМИП.

Un ulteriore obbligo per i soggetti che per professione prestano servizi di scambio tra valute virtuali e valute riconosciute prive di rivestimento aureo e per i fornitori di portafogli che offrono servizi di custodia la Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП)  introduce la necessità di iscrizione in un pubblico registro, ai sensi dell’art. 9a della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) , alle condizioni dell’ l’ordinanza № Н-9 del 07.08.2020 (sui termini e la procedura per l’iscrizione nel registro delle persone che effettuano scambi tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura golden e fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia), prima dell’inizio dell’attività (art. 2, comma 1 dell’Ordinanza).

Ai fini del diritto tributario, i tribunali bulgari definiscono anche bitcoin come “ altri strumenti trasferibili“ ai sensi dell’art. 135, § 1, b. (d) Direttiva 2006/1/2/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ( Decisione № 2047 del 25.11.2019 ai sensi dell’Atto amministrativo № 1395/2019 del Tribunale amministrativo – Burgas, Decisione № del 09.04 .2019 nella Causa Amministrativa № 668/2018 del Tribunale Amministrativo – Pernik ), riferendosi al parere del Comitato Consultivo in materia di IVA, istituito sulla base dell’art. 398 della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA),  adottato all’unanimità  nella sua 101a sessione il 20.10.2014 (VALUE ADDED TAX COMMITTEE 101st session on 20.10.2014).

Successivamente, come ” valuta virtuale ” o ” valuta virtuale ” nella giurisprudenza bulgara è diventato il nome di valuta estera, utilizzata per il calcolo del capitale, degli interessi e del rimborso dei prestiti bancari , quando il prestito è effettivamente utilizzato in un’altra valuta ( e non in quello virtuale, che serve solo per i calcoli) [6] , che non ha nulla a che vedere con le criptovalute e tecnologie simili . Nella legislazione bulgara c’è una definizione di ” mezzo elettronico ” in LPOS, PPL e ZK, che, tuttavia, non ha nulla a che fare con denaro virtuale , valute o fondi, ecc., ma si riferisce ad apparecchiature di comunicazione elettronica.

Licenza per le aziende che gestiscono criptovalute?

La mancanza di una legislazione sulle criptovalute e i tentativi di definirle hanno portato a uno dei principali problemi: esiste una regolamentazione attuale per coloro che acquistano, commerciano, effettuano pagamenti e finanziano con valute virtuali e se sono soggetti a qualche licenza?

In risposta a questa domanda, esiste attualmente una giurisprudenza che presuppone che oggetto delle attività della società quali ” commercio ed estrazione di valute virtuali, finanziamento tramite valute virtuali ” o ” estrazione e acquisto e vendita di valuta virtuale, acquisto e vendita di macchine e dispositivi per l’estrazione di valuta virtuale“Sono attività che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12, par. 3 del Payment Services and Payment Systems Act – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) (Law on Payment Services and Payment Systems) e dell’art. 4, sempre del ЗПУПС, che elenca esaustivamente i servizi di pagamento per l’attuazione dei quali è richiesta la licenza.

Nella Decisione № 32 del 15.01.2018 sul punto № 17/2018 del Tribunale distrettuale di Plovdiv si ammette che l’attività di ” estrazione e negoziazione di valute virtuali, finanziamento con valute virtuali ” non costituisce un servizio di pagamento ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act, risp. non soggetto a licenza ai sensi della stessa legge. Le attività di acquisizione, negoziazione e pagamento con valute virtuali non sono regolate dalla vigente normativa bulgara ed europea e non sono soggette a licenza.. Le valute virtuali non costituiscono uno strumento finanziario ai sensi dell’art. 3 della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (ЗПФИ), in quanto nell’oggetto di attività dichiarato non risultano attività univocamente definite di intermediario di investimento o attività e servizi ai sensi dell’art. 5, par. 2 e 3 della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 , per i quali è richiesta la licenza da parte della  Commissione di vigilanza finanziaria. Nella sua decisione, il tribunale distrettuale ha fatto riferimento alla Decisione № 834 del 24.04.2015 con il fascicolo n. № 984/2015 della Corte d’Appello – Sofia , nonché la lettera richiesta nella causa rif. № BNB – 108809 / 19.09.2014 del Vice Governatore della Bulgarian National Bank e lettera rif. № 07-00-114 / 23.10.2014 della  Commissione di vigilanza finanziaria.

Secondo una lettera ex. № BNB – 108809 / 19.09.2014 del vice governatore della Bulgarian National Bank , la valuta virtuale “bitcoin” non ha corso legale . Le attività di acquisizione, negoziazione e pagamento di bitcoin non sono regolate dalle leggi nazionali ed europee applicabili e non sono soggette a licenza o registrazione. L’acquisto e la vendita di valute virtuali e i relativi pagamenti, compreso il bitcoin, non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE) e la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui servizi di pagamento nel mercato interno , rispettivamente nell’ambito del  Payment Services and Payment Systems Act – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) , che ha recepito tali atti europei nell’ordinamento bulgaro.

Con una lettera es. № 07-00-114 / 23.10.2014 la Commissione di vigilanza finanziaria ha espresso il parere che le attività relative all’acquisizione, negoziazione e pagamento di “bitcoin” non sono regolate dalla vigente normativa europea e nazionale e non sono soggette a licenza e registrazione modalità . Nell’art. 3 della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (ЗПФИ) elenca esplicitamente gli strumenti finanziari soggetti a regolamentazione da parte della Commissione di vigilanza finanziaria (Комисия за финансов надзор (КФН). Allo stato attuale, i bitcoin o altre valute virtuali non sono riconosciuti e non sono trattati come strumenti finanziari ai sensi della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗПФИ) e non dovrebbero essere soggetti ai requisiti della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗПФИ). Non è necessario rilasciare una licenza della Commissione di vigilanza finanziaria per concludere transazioni bitcoin per lo svolgimento di attività di investimento e la prestazione di servizi di investimento ai sensi dell’art. 5, par. 2 e 3 della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗПФИ). Si riflette che, data la natura di “bitcoin” e altre “criptovalute” simili che superano i 200 tipi diversi, potrebbero rappresentare e/o fungere da asset di base degli strumenti finanziari derivati, cosa che attualmente non trova riscontro nelle normative esistenti. Si conclude che le regole della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗПФИ) sarebbero applicabili a tale attività solo se si trattasse di attività legate all’offerta di strumenti finanziari il cui asset sottostante è “bitcoin” come contratti differenziali o strumenti derivati, per i quali è necessario detenere un licenza per operare come intermediario di investimento. Se la società non intende effettuare tali transazioni con l’attività sottostante di valute elettroniche, le sue attività non saranno soggette a licenza da parte della Commissione di vigilanza finanziaria.

In un senso simile è la Spiegazione dell’Es. № 94-g-80 del 05.06.2019 dell’Agenzia delle Entrate in materia di trattamento fiscale ai sensi della LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) e del DIRITTO FISCALE SUL REDDITO SOCIETARIO (ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО)) per la fornitura di un servizio di fornitura di software (gateway di pagamento), attraverso il quale si effettua il pagamento di beni in modalità virtuale valuta, e per il cambio di valuta virtuale in dollaro/euro, in cui si afferma che il fatto che una società non sia un istituto finanziario e non abbia una licenza per il commercio di criptovalute è giuridicamente irrilevante nell’ambito dell’esenzione fiscale regolamentata .

Per completezza, si segnala che l’assenza di regolamentazione e di regime di licenza non è assoluta. Così, per esempio. nella Decisione № 1399 del 12.07.2017 sulla voce № 1313/2017 del Tribunale di Sofia una violazione del divieto di cui all’art. 6, par. 1 del LCI per l’uso della parola “banca” da parte di una persona a suo nome, nella sua pubblicità o altra attività o alcuni dei suoi derivati ​​in lingua straniera o altra parola che significa bancario, se non è in possesso di licenza bancaria . Nella sua decisione, il tribunale ha stabilito che una società con la società Bitcoin Bank ha violato il divieto e dovrebbe essere licenziata perché non dispone di una licenza bancaria.

Una questione legale relativa alle valute virtuali è se sia applicabile un regime di licenza per le transazioni con esse.

Le valute virtuali dovrebbero essere trattate come strumenti finanziari ai sensi del Закона за пазарите на финансови инструменти – Markets in Financial Instruments Act – (LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 )?

O come moneta elettronica ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) (Law on Payment Services and Payment Systems)?

Secondo la LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ 2007 Г.(ЗПФИ)), l’ambito dei servizi e delle attività di investimento include le operazioni per conto proprio con strumenti finanziari e per svolgere attività di intermediario di investimento è necessario possedere una licenza dalla Commissione di vigilanza finanziaria.

Per quanto riguarda le transazioni di moneta elettronica, invece, è necessaria l’autorizzazione della Bulgarian National Bank.

Per quanto riguarda le transazioni di moneta elettronica, invece, è necessaria l’autorizzazione della Bulgarian National Bank?

Questi requisiti sono applicabili alle criptovalute?

A queste domande risponde la Corte d’Appello di Sofia nella sua decisione sul fascicolo № 984/2015, guidata dai pareri della Bulgarian National Bank e della Commissione di vigilanza finanziaria (Комисия за финансов надзор).
La causa è stata avviata in occasione del rifiuto di iscrivere al Registro delle Imprese (Търговски регистър)  una società con oggetto di attività transazioni bitcoin.
Con la sua decisione il tribunale dà il via libera alla registrazione della società senza licenza della Commissione di vigilanza finanziaria o della Bulgarian National Bank.
Nel suo parere, la Bulgarian National Bank ha affermato che le criptovalute non erano riconosciute come moneta a corso legale e che le attività di acquisizione, negoziazione e pagamento con criptovalute non erano regolate dalla vigente normativa nazionale ed europea e non erano soggette a licenza o registrazione di valute virtuali e pagamenti con ciò, compreso il bitcoin, non rientrano rispettivamente nel campo di applicazione della Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica  e della Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno nell’ambito della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento. Pertanto, non si tratta di transazioni di moneta elettronica che rientrano nell’ambito delle funzioni regolamentari della Bulgarian National Bank.
La  Commissione di vigilanza finanziaria, da parte sua, afferma che al momento bitcoin o altre valute virtuali non sono riconosciute e non sono trattate come strumenti finanziari ai sensi dell’MFIA e non dovrebbero essere soggette ai requisiti di legge. Tenuto conto dell’esplicito inserimento nella previsione dell’art. 3 del Markets in Financial Instruments Act (LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 ) degli strumenti finanziari soggetti a regolamentazione da parte della Commissione di vigilanza finanziaria, si deve concludere che la conclusione di transazioni bitcoin non richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione di vigilanza finanziaria.
Tuttavia, una licenza per operare come intermediario di investimento sarebbe necessaria se la società desidera svolgere attività legate all’offerta di strumenti finanziari il cui asset sottostante sono criptovalute.In questo caso, se la società offre tali strumenti finanziari senza disporre della necessaria licenza da parte della Commissione di vigilanza finanziaria, ciò costituirebbe motivo di incorrere in responsabilità amministrativa o penale. Ma se la società non negozia strumenti finanziari con la valuta virtuale dell’asset sottostante, la necessità di una licenza viene eliminata.

Tuttavia, esiste una controversia tra le agenzie governative bulgare in merito al trattamento delle criptovalute come moneta elettronica .

In risposta alla Commissione di vigilanza finanziaria del 25.10.2016 a un’indagine indipendente sulla regolamentazione e la supervisione delle criptovalute in Bulgaria, l’autorità di vigilanza è concisa nelle sue spiegazioni. Secondo la Commissione di vigilanza finanziaria, una persona che intende emettere moneta elettronica come società di moneta elettronica deve ottenere una licenza dalla Bulgarian National Bank. Inoltre, la Commissione di vigilanza finanziaria sostiene che, nella misura in cui il trasferimento di valuta virtuale avviene nella rete pertinente e nella misura in cui il trasferimento stesso ha le caratteristiche di un’operazione di pagamento, l’operatore di rete agisce anche come operatore di pagamento e dovrebbe essere autorizzato dalla Bulgarian National Bank come fornitore di servizi di pagamento. In questa linea di pensiero, la Commissione di vigilanza finanziaria indirizza alla Bulgarian National Bank in ​​considerazione delle funzioni di vigilanza che la banca centrale ha per conformarsi alla legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento.

Sempre in connessione con il potenziale regime di licenza, nella sua spiegazione del 29.06.2017 l’Agenzia nazionale delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) risponde alla domanda se una società impegnata nell’acquisizione, negoziazione e pagamento di bitcoin contro valute legali debba essere iscritta nel registro pubblico delle persone che operano come ufficio di cambio ai sensi dell’ordinanza № 4 dell’8 agosto 2003 sulle condizioni e la procedura per l’iscrizione nell’albo ei requisiti per l’attività degli uffici di cambio. La risposta è breve ma chiara: a causa della natura non regolamentata delle criptovalute, l’attività di scambio di bitcoin e altre valute virtuali simili non è soggetta a regolamentazione ai sensi dell’ordinanza №4.

l termine “valuta virtuale” (o criptovaluta) non è definito nella Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)), o in qualsiasi altro atto normativo. Secondo la legge sugli atti normativi (Закона за нормативните актове (ЗНА), le disposizioni degli atti normativi sono applicate secondo il loro esatto significato e, se non chiare, sono interpretate nel senso che meglio corrisponde ad altre disposizioni, allo scopo dell’atto interpretato e i principi fondamentali del diritto della Repubblica di Bulgaria.

Novità nella regolamentazione delle criptovalute in Bulgaria sono le condizioni e la procedura per adempiere all’obbligo di iscrizione in un registro pubblico (registro delle persone che effettuano scambi tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura golden e fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia) presso l’Agenzia nazionale delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) e la rispettiva ricevuta di un certificato elettronico di ingresso.

Il Ministero delle Finanze bulgaro (Министерство на финансите (МФ))  ha determinato con l’ordinanza № Н-9 del 07.08.2020 (sui termini e la procedura per l’iscrizione nel registro delle persone che effettuano scambi tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura golden e fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia) le condizioni e la procedura per l’iscrizione di queste persone in un registro pubblico tenuto e mantenuto dall’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)). La registrazione è effettuata d’ufficio dall’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)) prima dell’inizio dell’attività dalla persona specifica – persona fisica (физическо лице (ФЛ)PE), incluse le ditte individuali (едноличен търговец (ЕТ)), persone giuridiche (юридическо лице (ЮЛ) ) come società commerciali e altre persone giuridiche.

1. Registro delle persone che effettuano scambi tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura golden e fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia

1.1. Presentazione di una domanda
La procedura per l’iscrizione nel “registro delle persone che effettuano scambi tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura golden e fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia”  prevede:

a) Per le ditte individuali, società commerciali e altre persone giuridiche:
1. * nome; 2. * sede e indirizzo della direzione; 3. indirizzo per la corrispondenza; 4. E-mail; 5. persone che le rappresentano, iscritte all’Agenzia del Registro (RA); 6. referente (posizione, telefono, email); 7. * UIC sotto TR / UIC sotto BULSTAT / numero ufficiale dal registro NRA; 8. Aprire conti di pagamento nel paese e all’estero; 9. * Dati sul sito Web o sul software, incl. applicazione mobile, per lo scambio tra valute virtuali e valute riconosciute prive di doratura e/o servizi per la protezione di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti per il possesso, archiviazione e trasferimento di valute virtuali; 10. Descrizione dell’attività che intende svolgere; 11. Paesi in cui verranno offerti i servizi; 12.
b) Per le Pesone Fisiche (физическо лице (ФЛ):
1. * nomi; 2. * indirizzo permanente; 3. indirizzo attuale; 4. E-mail; 5. referente (posizione, telefono, email); 6. * PIN / PIN / LN / numero ufficiale dell’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate e i dati di cui ai punti 8-11 sopra.
Nel registro vengono annotate le circostanze indicate nella tabella sopra con (*), nonché il numero e la data del certificato di iscrizione (vedi sotto). L’iscrizione nell’albo avviene entro 14 giorni dal ricevimento della domanda o dall’eliminazione di un vizio, se ammesso e per il quale il richiedente è informato (dispone di 7 giorni per eliminare il vizio).
1.2. Cambiamenti di circostanze
L’ANR controlla d’ufficio le modifiche dei nomi, degli indirizzi e dei dati dei rappresentanti della persona giuridica. Le persone hanno l’obbligo di notificare le modifiche in altre circostanze. Nessuna nuova tassa di registrazione è dovuta per le modifiche ai dati per il sito Web o il software, incl. App mobile.
1.3. Rilascio di un certificato di registrazione
In presenza di presupposti per l’iscrizione nel registro, ovvero il soggetto è prestatore di servizi relativi alle criptovalute, ai sensi della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)) (art. 4, punti 38 e 39 (1)), presentazione positiva della domanda con informazioni complete, coerenti e corrette e pagamento di una quota di registrazione dell’importo di BGN 50 secondo la tariffa № 12 per le tasse raccolte nel sistema del Ministero delle finanze ai sensi della legge sulle tasse statali, l’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)) rilascia un certificato di registrazione. È un documento elettronico firmato confirma elettronica qualificata (КЕП (квалифициран електронен подпис)

2. Cancellazione della registrazione

  • su richiesta della persona – al momento di decidere di interrompere l’attività relativa ai servizi relativi alle criptovalute; alla cessazione della persona giuridica; quando posto sotto l’interdizione per le Pesone Fisiche;
  • d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate – previa accertamento di informazioni fornite incomplete, contraddittorie o inesatte; alla cancellazione di una persona giuridica da un registro (registro commerciale (търговски регистър (ТР) o BULSTAT(БУЛСТАТ); alla morte della  Pesona Fisica;
  •  in caso di irrogazione di sanzioni per aver commesso una violazione ripetuta o in caso di violazioni gravi e sistematiche degli obblighi previsti dalla Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП)(art. 125 (3)).

Transazioni commerciali, mining di criptovalute e protezione dei consumatori

Attualmente è di interesse la questione se le parti delle transazioni nell’estrazione o nel commercio di criptovalute possano essere consumatori o se le transazioni possano essere classificate come commerciali.

Così, per esempio. nell’ordinanza № 308 del 24.07.2019 sul fascicolo № 424/2019 della Corte d’Appello – Plovdiv , che ha confermato l’ ordinanza № 495 del 15.05.2019, su t. № 21/2019 secondo l’inventario del tribunale distrettuale di Kardzhali si presume che il trasferimento di criptovaluta non sia una transazione commerciale ai sensi dell’art. 286, par. 2 del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) in combinato disposto con l’art. 1, par. 1 del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН), in quanto non rientra nell’ipotesi di operazioni bancarie e valutarie, che sono specificate dalla legge:

A questo proposito, le controversie relative alle transazioni in criptovaluta sono trattate nell’ordine generale dei reclami e non nell’ordine delle controversie commerciali .

Per quanto riguarda l’acquisizione di criptovaluta da parte di una persona fisica a scopo di investimento – per vendere e commerciare con essa, con l’ Ordine № 2597 del 12.12.2019 sul fascicolo № 2635/2019 del Tribunale distrettuale – Plovdiv si presume che questa circostanza non conferire alla persona la qualità di “consumatore” ai sensi del § 13, punto 1 delle Disposizioni Aggiuntive della LEGGE A TUTELA DEI CONSUMATORI (ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП)), o secondo l’apposito codice sulle assicurazioni (застрахователен код (КЗ)) o legge sull’energia (Закон за енергията (ЗЕ)), pertanto lo stesso non può chiedere una tutela speciale al riguardo, né godere le regole di competenza elettorale della controversia. Allo stesso modo, la persona fisica – parte del contratto di vendita di servizi di mining di criptovalute non è un consumatorein quanto si trova in una posizione simile all’inquilino della capacità produttiva e ha la qualità di un produttore di criptovaluta. In tal senso, anche supponendo che oggetto di tali contratti sia l’utilizzo di un servizio che offra l’opportunità di acquisire criptovalute, non viene utilizzato dal soggetto per uso personale, ma per l’eventuale acquisizione di strumenti finanziari che potrebbero successivamente essere utilizzato come mezzo di pagamento regolare o da rivendere ( Ordinanza n. 235 del 24.01.2020 ai sensi della legge, n. 60/2020 del Tribunale distrettuale di Varna ).

Interessante è anche la questione se il pagamento una tantum del prezzo per la fornitura continua di potenza di calcolo per l’estrazione di criptovaluta sia un contratto a lungo termine e se possa essere risolto retroattivamente, ad es. in caso di mancata fornitura della piena potenza di calcolo è dovuto il rimborso dell’intero prezzo. Con Decisione № 146 del 12.11.2020 sul comune di 25 1125/2020, g.K., III g.O. della Suprema Corte di Cassazione si ammette che nella misura in cui nel contratto di fornitura di potenza informatica il corrispettivo sia effettuato con una prestazione una tantum (pagamento dell’importo), in caso di inadempimento colposo del fornitore, il consumatore ha il diritto di risolvere unilateralmente il contratto (art. 87, comma 1, 1, DIRITTO DEGLI OBBLIGHI E DEI CONTRATTI (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД))), come in questo caso la risoluzione del contratto avrà effetto retroattivo , in quanto almeno uno dei servizi di sportello è ad adempimento una tantum (art. 88, comma 1, 1, DIRITTO DEGLI OBBLIGHI E DEI CONTRATTI (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД))).

Licenza per
istituti di pagamento, società di moneta elettronica e gestori di sistemi di pagamento

Alla Moneta elettronica è dedicato il Capitolo V della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento Payment Services and Payment Systems Act – (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС)

L’articolo 74 è dedicato agli emittenti di moneta elettronica:

“Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:
1. banche;
2. società di moneta elettronica che hanno ricevuto una licenza ai sensi della presente legge;
3. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri quando non agiscono in qualità di autorità di politica monetaria o di organismi che esercitano funzioni di diritto pubblico.”

L’articolo 76 definisce “società di moneta elettronica una persona giuridica che ha ricevuto una licenza per l’emissione di moneta elettronica ai sensi della presente sezione”.

Articolo 77 – Condizioni per il rilascio, rifiuto al rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività: ” La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza per l’esercizio dell’attività di società di moneta elettronica, quando la sede del richiedente è nella Repubblica Bulgaria. La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza quando il richiedente ha presentato tutte le informazioni e i documenti richiesti in conformità con i requisiti della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione e se, a discrezione della BNB, il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di una licenza.
(2) Per le condizioni di rilascio, rifiuto di rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività si applicano di conseguenza le disposizioni
(3) La Banca nazionale bulgara emette un’ordinanza sull’applicazione del presente articolo
.”

Quindi, la Bulgarian National Bank (La Banca centrale della Repubblica di Bulgaria è stata istituita e opera ai sensi della legge sulla Banca nazionale bulgara (Закона за Българската народна банка) rilascia licenze alle società per operare come istituto di pagamento, società di moneta elettronica o operatore di sistemi di pagamento ai sensi della Payment Services and Payment Systems Act – (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) – Law on Payment Services and Payment Systems. I documenti necessari per il rilascio di una licenza sono determinati dall’ordinanza № 16 della BNB.

Aspetti Fiscali.  tassazione dei redditi da vendita di criptovalute

Il principio è che solo la differenza positiva tra il prezzo di acquisto e di vendita di una criptovaluta è la base per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Occorre fare una distinzione tra se un individuo commercia in criptovalute per professione o per uso personale. Per quanto riguarda i professionisti legali, si applicano le norme sull’imposta sugli utili delle società.

In un parere dell’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)) del 02.04.2014, l’ente statale afferma che “il reddito delle persone fisiche derivante dalla vendita o dallo scambio della valuta virtuale Bitcoin viene dichiarato con la dichiarazione dei redditi annuale e sono dovute imposta sul totale imponibile annuo (10%)”.
Secondo l’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)) ai fini fiscali, i proventi della vendita di criptovalute dovrebbero essere assimilati alla vendita di un’attività finanziaria. Secondo la disposizione dell’art. 33, par. 3 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)), reddito imponibile e base imponibile è l’importo degli utili realizzati nell’esercizio, determinato per ogni specifica operazione, ridotto dell’importo delle perdite realizzate nell’esercizio. Gli utili e le perdite realizzati sono determinati riducendo il prezzo di vendita del costo di acquisto dell’attività finanziaria.
In altre parole, il reddito delle transazioni di criptovalute è determinato su base annuale. Il reddito è la differenza tra l’importo per il quale è stata venduta una certa quantità di bitcoin in un anno solare e l’importo per il quale è stato acquisito. Se c’è una perdita, non un profitto, non è dovuta alcuna imposta.
Quando le transazioni di criptovalute non vengono eseguite da un individuo, ma tramite una società, troverà applicazione  la Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).

Ai fini fiscali, il reddito derivante dalla vendita o dallo scambio di valute virtuali è un reddito derivante dalla vendita di un’attività finanziaria e quindi  è un reddito imponibile che devi dichiarare  ai sensi dell’art. 50 della  Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, nell’allegato № 5 della dichiarazione dei redditi annuale.

Per i proventi da cessione di diritti o beni  non è previsto allegare alla dichiarazione apposita documentazione comprovante il reddito realizzato. Tutti i documenti relativi al reddito realizzato devono essere conservati per 5 anni dopo la scadenza del termine di prescrizione per il rimborso del debito pubblico a cui sono collegati (articolo 38 del CODICE DI PROCEDURA FISCALE E ASSICURATIVA (ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)).

Non si devono pagare imposte anticipate sul reddito derivante dalla vendita o dallo scambio di valuta virtuale.

Reddito da mining o scavo di valuta virtuale

Il reddito derivante dall’estrazione di valute virtuali è il reddito derivante dall’attività economica come ditta individuale registrata o non registrata. Si  tratta di redditi imponibili da dichiarare  ai sensi dell’art. 50 della  Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, nell’Allegato 2 (Modulo 2021) – Reddito da attività economica in qualità di ditta individuale della dichiarazione dei redditi annuale.

Le disposizioni dell’art. 33 della  Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche per redditi da vendita e scambio di attività finanziarie non si applicano ai redditi da attività economica di una persona fisica che sia un commerciante ai sensi del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН), anche quando non registrata come unica commerciante. La definizione di persona fisica come professionista non è vincolata solo dalla presenza o meno di registrazione ai sensi del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН). Quando una persona fisica effettua operazioni commerciali, è irrilevante se vi manifesti o meno la sua partecipazione in qualità di ditta individuale. Gli accordi lo definiscono come tale, non il contrario. Il criterio oggettivo qui sono le azioni compiute, non chi le compie e in quale veste.

L’acquisto di sistemi informatici speciali o altro per la creazione (estrazione) di valuta virtuale al fine di trarre profitto dalla sua vendita sulle borse rilevanti è un argomento che l’attività sarà svolta per professione, es. è destinato a diventare una fonte di reddito permanente. Secondo l’art. 1, par. 3 del del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН), si considera professionista anche qualsiasi soggetto che abbia costituito un’impresa, che per oggetto e volume richiede che le sue pratiche si svolgano in modo commerciale anche se la sua attività non è specificata nel par. 1. In questi casi, in base all’art. 26, par. 7 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche , il reddito imponibile è determinato dalle regole per i redditi da attività economica in qualità di ditta individuale (ai sensi dei paragrafi 1-6), che è l’utile imponibile formato ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società (articolo 26, paragrafo 1). della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche .

Le transazioni di criptovalute sono soggette a IVA?

Nella motivazione della Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22.10.2015 nella causa  C‑264/14 Skatteverket  (amministrazione finanziaria svedese)  contro David Hedqvist , la corte ha affermato che il cambio di valute tradizionali contro unità della valuta virtuale “Bitcoin” e viceversa, effettuate a titolo oneroso, sono operazioni esenti da IVA ai sensi della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA). Conformemente alle disposizioni della direttiva applicabile, gli Stati membri esentano dall’IVA le operazioni relative a valuta, banconote e monete aventi corso legale, ad eccezione degli oggetti di valore da collezione, ossia monete d’oro, d’argento e altri metalli o banconote normalmente non utilizzate. sono usate come moneta a corso legale o di valore numismatico. Lo stesso principio è sancito dalla legge bulgara sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), che recepisce le disposizioni della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).

(1) Art. 4. I provvedimenti di cui all’art. 3, i punti 1 – 6 (2) sono obbligatori per:
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38. (Nuovo, SG n. 94/2019) le persone che per professione forniscono servizi di scambio tra valute virtuali e valute riconosciute prive di rivestimento aureo;
39. (Nuova, SG n. 94/2019) fornitori di portafogli che offrono servizi di custodia.

(2) Art. 3. Le misure per impedire l’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio sono:

1. ispezione complessa dei clienti;
2. raccolta e preparazione di documenti e altre informazioni alle condizioni e secondo l’ordine della presente legge;
3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolti e predisposti ai fini della presente legge;
4. (integrata, SG n. 94/2019) valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
5. divulgazione di informazioni su operazioni, operazioni e clienti sospetti;
6. comunicazione di altre informazioni ai fini della presente legge;
(3) Art. 125. (Modificata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019) Alle condizioni di cui all’art. 116, par. 2 e 3 su proposta del presidente dell’Agenzia di Stato “Sicurezza Nazionale” o di propria iniziativa l’ente, che ha rilasciato l’autorizzazione o l’abilitazione all’esercizio dell’attività di persona ai sensi dell’art. 4 , può revocare il permesso o licenza rilasciata per la rispettiva attività o disporre la cancellazione dell’iscrizione – in caso di regime di iscrizione.

 

Quadro giuridico UE sulla emissione di criptovalute

Le valute virtuali sembrano diventare una priorità normativa dell’UE.

Secondo l’Autorità bancaria europea (European Banking Authority (EBA)), vedi (PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 ottobre 2016 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la Direttiva 2009/10/CE
– punto 1.1.3.) “La valuta virtuale è la rappresentazione digitale di un valore che non è emesso da una banca centrale o da un ente pubblico, né è necessariamente correlato a moneta legale, ma è accettato da persone fisiche e giuridiche come mezzo di pagamento e possono essere trasferiti, archiviati o scambiati elettronicamente”, quindi è un tipo di moneta digitale non regolamentata che non è emessa e garantita da una banca centrale e che può fungere da mezzo di pagamento.

Il 18 settembre 2000 è stata emanata la  DIRETTIVA 2000/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (in seguito abrogata dalla Direttiva 2009/110/CE).

Il 16 settembre 2009 è stata emanata la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

Ai fini della Direttiva 2009/110/CE , si intende per:

1)

«istituto di moneta elettronica», una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II della stessa Direttiva;

2)

«moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica;

3)

«emittente di moneta elettronica», i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 9;

4)

«moneta elettronica in circolazione», la media dell’importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese civile e applicato a tale mese.

Il TITOLO II della Direttiva 2009/110/CE è dedicato alle “CONDIZIONI PER L’AVVIO, L’ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL’ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA”.

Più nello specifico:

  • nell’Articolo 3 sono esposte le  “Disposizioni prudenziali generali”;
  • nell’Articolo 4, “Capitale iniziale” si dichiara che: “Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350 000 EUR“;
  • Articolo 5 “Fondi propri”
  • Articolo 6 “Attività”
  • Articolo 7 “Requisiti di tutela”
  • Articolo 8 “Relazioni con i paesi terzi”
  • Articolo 9 “Deroghe facoltative”

Il TITOLO III della Direttiva 2009/110/CE è dedicato alla “EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA ELETTRONICA”

Particolare importanza riveste l’Articolo 10 sul “Divieto di emettere moneta elettronica“: Fatto salvo l’articolo 18, gli Stati membri vietano l’emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.

Nell’ Articolo 11 sono elencate le condizioni di “Emissione e rimborsabilità“.

Nell’Articolo 12 viene posto il “Divieto di interessi“.

La futura regolamentazione paneuropea delle criptovalute

Oggi le criptovalute sono ancora lontane dall’apice della loro legislazione unificata, ma la Commissione Europea ha già provveduto ad apportare importanti modifiche alla loro regolamentazione. Al centro di ciò è la proposta della Commissione del 24.9.2020 (Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia del registro distribuito) di istituire un regime pilota per le infrastrutture di mercato che negoziano e regolano le transazioni in strumenti finanziari sotto forma di criptovalute (Distributed Ledger Technogy (DLT) Pilot – pilot regime to enable regulated institutions to develop DLT-based infrastructure for the trading, custody and settlement of securities). È stata inoltre proposta una bozza di un nuovo regolamento sui mercati delle criptovalute  – Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui mercati delle criptovalute e modifica della Direttiva (UE) 2019/1937 (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA) is being brought in to complement anti-money laundering (AML) rules and enhance financial stability and investor protection in Europe)).

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia per la digitalizzazione dei servizi finanziari nell’UE, COM (2020) 591 del 24.09.2020, recita: ” Il futuro della finanza è digitale: i consumatori e le imprese hanno sempre più accesso a servizi finanziari in modalità digitale, partecipanti al mercato innovativi mettono in campo nuove tecnologie e i modelli di business già esistenti stanno cambiando “.

Questo segna l’inizio della Procedura 2020/0265 / COD, COM (2020) 593: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e inserisce un testo in tal senso.

Questo è l’inizio della fine del vuoto nel quadro giuridico delle criptovalute.

Giustificando la necessità della sua adozione in 79 punti considerando, il futuro  REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai mercati delle cripto-attività, sviluppato in 126 articoli,  ha quattro obiettivi principali (Punto 1 della relazione esplicativa alla proposta ):

  1. certezza del diritto;
  2. promuovere l’innovazione;
  3. livelli adeguati di tutela dei consumatori e degli investitori;
  4. relazioni di mercato eque e garantire la stabilità finanziaria.

Il campo di applicazione del futuro regolamento non comprende

Il futuro  REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai mercati delle cripto-attività si applica alle persone coinvolte nell’emissione di criptovalute o che forniscono servizi relativi alle criptovalute .

L’articolo 3 (Definizioni ) del futuro  REGOLAMENTO stabilisce per la prima volta i termini e le corrispondenti definizioni riguardanti i termini di:

  • ” criptovaluta “
  • ” emittente di criptovalute “
  • ” asset-backed token ” (spesso indicati come “criptovalute stabili”)
  • ” token di moneta elettronica “. criptovalute stabili’),
  • ‘ fornitore di servizi di criptovaluta ‘
  • ‘ token di beni o servizi ‘

e altri, e sono identificati i vari servizi relativi alla criptovaluta .

Per la prima volta il futuro  REGOLAMENTO definisce anche il cosiddetto ” white paper “, che deve contenere determinate informazioni a seconda del tipo di criptovaluta che deve descrivere , analogamente ai prospetti per l’offerta pubblica di titoli. È obbligatorio (vi sono delle eccezioni) per l’offerta pubblica di criptovalute, diverse dai token garantiti da asset e dai token per moneta elettronica (art. 5), per gli emittenti di token garantiti da asset (art. 16-19 e allegati I e II ), per i gettoni di moneta elettronica (articolo 46). Vengono inoltre introdotti i requisiti e le condizioni per la diffusione dei messaggi di marketing, che devono attenersi al contenuto del relativo White Paper.

Per la prima volta vengono introdotte le condizioni per gli emittenti di licenza di token garantiti da attività (art. 15), gli emittenti di token per moneta elettronica (art. 43), e per questi ultimi si può fare riferimento al regolamento sulle licenze come istituto di credito .o come ” istituto di moneta elettronica ” ai sensi dell’art. 2, par. 1 della Direttiva 2009/110/CE .

È anche importante notare che per la prima volta è regolamentato che i titolari di gettoni di moneta elettronica hanno diritto di rivalsa nei confronti dell’emittente: i gettoni di moneta elettronica devono essere emessi al valore nominale e al ricevimento dei fondi, e al richiesta del titolare di tali token, gli emittenti dovrebbero riscattarli in qualsiasi momento e al valore nominale (articolo 44). Agli emittenti di gettoni di moneta elettronica e ai fornitori di servizi di criptovaluta è vietato fornire interessi ai titolari di gettoni di moneta elettronica (articolo 45)

Sono inoltre introdotte condizioni per la licenza e le condizioni operative per i fornitori di servizi di criptovaluta (articolo 53), che saranno valide in tutta l’Unione Europea , indipendentemente dallo Stato membro in cui è rilasciata (articolo 53, punto 3).

Sono introdotti requisiti patrimoniali per gli emittenti di token garantiti da attività , ai sensi dell’art. 31, prevedendo diversi meccanismi per la determinazione del suo importo minimo, che non deve essere inferiore a 350 mila euro o equivalente. Oltre ai requisiti patrimoniali, il futuro  REGOLAMENTO prevede anche l’obbligo di stanziare una separata riserva di attività (articolo 32) per ciascun token garantito. Per gli emittenti di token garantiti da attività sono previste condizioni alle quali possono investire parte delle attività di riserva (art. 34) – solo in strumenti finanziari altamente liquidi con rischio di mercato e di credito minimo. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente con un effetto negativo minimo sul prezzo.

È importante notare che il futuro  REGOLAMENTO  impone requisiti che si applicano a tutti i fornitori di servizi di criptovaluta , come l’obbligo di agire in modo onesto, imparziale e professionale (articolo 59), garanzie prudenziali che introducono requisiti patrimoniali permanenti di un minimo di 50 000 EUR per la maggior parte servizi di criptovaluta di base (art. 60 e allegato IV), requisiti organizzativi (art. 61), norme sulla protezione delle criptovalute e dei fondi dei clienti(art. 63), nonché l’obbligo di istituire una procedura di reclamo (art. 64), la disciplina del conflitto di interessi (art. 65) e la disciplina dell’esternalizzazione. Sono previsti requisiti anche in relazione a specifici servizi: custodia di criptovalute (articolo 67), piattaforme per il trading di criptovalute (articolo 68), scambio di criptovalute contro valuta fiat o contro altre criptovalute (articolo 69), esecuzione di ordini Art. 70), collocamento di criptovalute (art. 71), ricezione e trasmissione di ordini per conto terzi (art. 72), nonché consulenze in materia di criptovalute (art. 73).

Una sezione speciale è inoltre dedicata alla prevenzione dell’uso improprio del mercato delle criptovalute (articoli 76-80), riguardante la divulgazione di informazioni privilegiate e il divieto di uso improprio e il divieto di manipolazione del mercato.

Il controllo del rispetto del futuro  REGOLAMENTO prevede significativi poteri di controllo e vigilanza delle istituzioni europee e obblighi per gli Stati membri di introdurre meccanismi di controllo e di irrogare sanzioni alle persone fisiche e giuridiche che agiscono in violazione, ma che non sono in regola. della mostra e sarà introdotta dai singoli Stati membri.

La regolamentazione di Security token offering STO, ICO, blockchain e smart contract in Italia – L’approccio Consob

Per Security token offering (o abbreviato STO), si intende l’offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (crypto assets (1) ) i cui più disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets vengono inseriti in uno smart contract e digitalizzati attraverso un token (codice informatico) che ne garantisce l’autenticità e la proprietà attraverso l’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology (2)). L’emissione di un security token è assimilabile ad una cartolarizzazione di asset (tangibili, intangibili e commerciali), con la differenza che le Security token si basano appunto sull’utilizzo di Distributed Ledgers (letteralmente “registro distribuito”) Technologies.

Attraverso un Security token offering ( STO) una PMI rende liquidi i propri asset e favorisce l’investimento da parte del mercato dei capitali, riducendo così la propria dipendenza dal canale bancario che oggi rappresenta l’80% delle fonti di finanziamento di una PMI. Dall’altro lato invece, l’investitore (professionale e/o retail) ha la possibilità di accedere a forme di investimento alternative, liquide e ad alta redditività.

Gli asset aziendali vengono ceduti agli investitori senza che questi ne entrino in possesso materialmente come avviene, ad esempio, per i contratti future. A differenza dei future però i contratti si basano sugli smart contract (3) e lo strumento finanziario si chiama token. L’emissione di Security token, se applicata a un asset commerciale, rappresenta una forma di finanziamento alternativa ed evoluta al factoring bancario.

Da quando si è iniziato ad osservare il fenomeno ICO (Initial Coin Offering) come un tema con caratteristiche anche di tipo speculativo, è iniziata una sorveglianza rispetto a dei fattori di rischio e delle criticità legate a questo tipo di iniziative.

Tutto questo ha contribuito ad imprimere una svolta finalizzata alla ricerca e lo sviluppo e la creazione di una nuova forma di ICO (Initial Coin Offering), che ha portato ai Security Token Offering (STO) che:

  • garantiscono requisiti e regole certe da osservare;
  • minimizzano i potenziali fattori di rischio incrementando le procedure di controllo e verifica.

I Security Token Offering (STO) propongono  agli investitori l’acquisto di Token sotto forma di security,  “titoli” che passano attraverso il controllo di autorità preposte, chiamate a certificare che si tratti strumenti finanziari negoziabili e che riportino un valore monetario.

L’Unione Europea con il  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto) ha adottato un nuovo schema di norme, che esentano chi emette titoli, dall’obbligo di redigere un prospetto informativo se l’offerta è al di sotto di una certa soglia.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non sono più necessari adempimenti aggiuntivi, ma il regolamento è entrato automaticamente in vigore all’interno dei sistemi legislativi nazionali, eliminando in questo modo il rischio di incongruenze.

Le soglie, sono state decise da ogni nazione rispettando l’articolo 3.2 del Regolamento Prospetto, che prevedono un margine di discrezionalità per le esenzioni tra uno e 8 milioni di euro.

L’Italia, la Francia, il Regno Unito, la Danimarca e la Finlandia hanno optato per la soglia più alta di 8 milioni di euro, scelta che può favorire lo sviluppo delle STO perché questa soluzione si adatta particolarmente bene alla media delle startup focalizzate sul mondo delle criptomonete; tutto questo consente loro un modus operandi più semplice ai per acquisire finanziamenti all’interno dei loro paesi d’origine, ma, dal momento che non c’è bisogno di un prospetto, la raccolta fondi dovrà essere limitata per ora al paese d’origine.

In virtù dell’art. 15 (Prospetto UE della crescita) del Regolamento Prospetto  le società europee che non rientrano nelle soglie per l’esenzione e che volessero emettere security token potranno farlo utilizzando una nuova forma di prospetto semplificato, che prende il nome di “Prospetto di crescita”, processo  diretto e dai costi contenuti se paragonato alla media dei prospetti altrimenti necessari.

L’art. 15, primo comma (Prospetto UE della crescita) del Regolamento Prospetto recita:

 “In caso di offerta pubblica di titoli, i soggetti seguenti possono scegliere di redigere un prospetto UE della crescita in base al regime di informativa proporzionato di cui al presente articolo purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

a)

PMI;

b)

emittenti, diversi dalle PMI, i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa media inferiore a 500 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;

c)

emittenti, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ove le offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell’Unione che non supera 20 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi, e a condizione che tali emittenti non abbiano titoli negoziati in un MTF e durante l’esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti;

d)

offerenti di titoli emessi da emittenti di cui alle lettere a) e b)

La definizione di PMI ai sensi del Regolamento Prospetto  è data dalla lettera f dell’art.  2 (Definizioni)

f) «piccole e medie imprese» o PMI:

i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure

 

ii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE;

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE definisce «piccola o media impresa»: un’impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili.

Il processo per l’ottenimento del certificato di approvazione che attesti che il prospetto è stato emesso nel rispetto delle nuove è diventato più semplice.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, a, una volta che un prospetto di crescita di una STO è approvato in uno stato UE, questo sarà valido per ogni offerta di Security Token all’interno della stessa UE. Riportiamo l’art. 24 (Validità dell’approvazione di un prospetto a livello dell’Unione) del Regolamento Prospetto:

“1.   Fatto salvo l’articolo 37, qualora l’offerta pubblica di titoli o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato avvengano in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, il prospetto approvato dallo Stato membro di origine e gli eventuali supplementi sono validi per l’offerta pubblica o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’ESMA e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano notifica a norma dell’articolo 25. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa i prospetti e i supplementi approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri, e le condizioni definitive.

2.   Se un fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti sopravvengono o sono rilevati nell’arco di tempo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all’articolo 20, paragrafo 1. L’ESMA e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l’autorità competente dello Stato membro di origine della necessità di nuove informazioni.”

In data 23 luglio 2014 è stato emanato il REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno  (eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni (DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12) è stato riconosciuto il valore giuridico delle certificazioni tramite blockchain (2) e degli smart contract (3).

Quindi, come previsto dal DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, l’emissione di Security token è un’attività legalizzata a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano delle tecnologie Blockchain Distributed Ledgers Technology (DLT) e Smart Contract.

L’ordinamento italiano, con il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, introduce una definizione di Distributed Ledgers Technology (DLT) e Smart Contract . Nello specifico si tratta dell’articolo 8-ter, composto di soli quattro commi:

Art. 8-ter Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract

1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che
opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui
esecuzione vincola automaticamente due o piu’ parti sulla base di
effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il
requisito della forma scritta previa identificazione informatica
delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso
di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti
giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo
41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014
.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale
individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri
distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti
di cui al comma 3.

La prima osservazione riguarda l’oggetto della definizione di “tecnologie basate su registri distribuiti” di cui al primo comma, la norma infatti definisce Distributed Ledgers Technology (DLT) e nulla dice in merito alla blockchain (BC). I due termini non sono sinonimi, e le due architetture seppur similari possiedono caratteristiche diverse (in sintesi, semplicisticamente, si può dire che tutte le BC sono DLT ma non tutte le DLT sono BC (2) ).

Due sono le principali critiche al primo comma dell’art. 8 ter del DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 da parte degli esperti in materia.

La prima riguarda la scelta di fornire la definizione di Distributed Ledgers Technology (DLT) prevedendo dei requisiti di non alterabilità e non modificabilità che sembrerebbero essere garantiti solo da una blockchain (BC) pubblica.

La seconda riguarda la “non modificabilità”, carattere problematico sotto diversi aspetti:

Il  primo comma dell’art. 8 ter, se da un lato evidenzia la volontà del legislatore di creare una base normativa che permetta alle aziende di investire e sperimentare i possibili utilizzi della tecnologia, dall’altro lascia un significativo margine di incertezza circa quali siano le reti che possano rientrare nella definizione, non specificando se debbano essere public, private, permissionless, permissioned, o quale debba essere l’algoritmo di consenso utilizzato (PoW (Proof-of-work – algoritmi che fungono da disincentivi economici nei confronti di attacchi informatici), PoS (È detto proof-of-stake (PoS, vagamente traducibile in italiano come “prova che si ha un interesse in gioco”) un tipo di protocollo per la messa in sicurezza di una rete di criptovaluta e per il conseguimento di un consenso distribuito),…..).

La  prima parte del secondo comma dell’art. 8 ter definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.

Quindi la legge stabilisce un requisito tecnico “opera su tecnologie basate su registri distribuiti”. Per cui non è sufficiente che il codice informatico sia salvato sull’hard disk delle parti o in una qualsiasi LAN, ma deve esserne fatto il deploy (registrazione del contratto nella rete DLT) all’interno di una rete DLT che soddisfi i requisiti stabiliti al 1° comma dell’art. 8-ter.

La  seconda parte del secondo comma dell’art. 8 ter del DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 stabilisce che: “Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Le linee guida non risultano ancora emesse.

Il comma 4 dell’art. 8 ter rimette all’Agenzia per l’Italia digitale   (AgID) l’individuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, degli standard tecnici che le tecnologie blockchain dovranno possedere, affinché tali tecnologie possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui al comma 3.

Gli standard tecnici non risultano ancora emesse.

A livello comunitario, L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( European Securities and Markets Authority (ESMA))  si rimette all’autonomia normativa delle national competent authorities (NCAs) e pertanto sarà necessario il parere positivo della Consob per l’emissione di tali nuovi alternativi strumenti finanziari (Vedi ESMA : Advice – Initial Coin Offerings and Crypto-Assets).

A tal riguardo, in data 19.03.19, la Consob ha pubblicato il Documento di Consultazione pubblica Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività sul tema di regolamentazione dei Cripto-asset, tra cui le initial coin offering (ICO) (4)  tramite piattaforme di Equity-crowdfunding  (5).

La Consob ritiene che i token siano titoli. Infatti, ricorda che il fenomeno delle ICO è di sua pertinenza in quanto “sia le offerte primarie di cripto-attività (o token) sia le cripto-attività stesse possono presentare significativi elementi di similitudine con le offerte pubbliche di strumenti/prodotti finanziari”. E aggiunge anche che “la rappresentazione dei rapporti giuridici in un “token” (cosiddetta “tokenizzazione”) presenta profili di analogia con il meccanismo di creazione di securities, ovvero l’incorporazione dei diritti del sottoscrittore in un certificato, che costituisce titolo di legittimazione per il loro esercizio ma anche uno strumento per la più agevole trasferibilità dei medesimi”.

In sintesi, la consultazione di Consob chiede agli “stakeholder” (parte che ha un interesse in una società e può influenzare o essere influenzata dall’attività ) di esprimere la propria opinione su tre elementi fondamentali delle ICO, che l’authority ha provato a definire:

  1. elementi costitutivi del fenomeno “token”;
  2. approccio regolatorio rispetto alle offerte di cripto-attività di nuova emissione;
  3. approccio regolatorio relativo alla successiva negoziazione.

La Consob sottolinea che, ferma restando la sussistenza dell’elemento dell’investimento (comune a prodotti e strumenti finanziari), i tratti distintivi della cripto-attività consistono:

  • nell’impiego di tecnologie innovative, tipo blockchain, onde incorporare nei token i diritti dei soggetti che hanno investito con l’obiettivo del finanziamento del progetto imprenditoriale sottostante;
  • nella destinazione alla successiva negoziazione dei token (crypto-asset), la cui trasferibilità è peraltro strettamente connessa con la tecnologia impiegata, ovvero con la sua capacità di registrare e mantenere l’evidenza della titolarità dei diritti connessi con i crypto-asset in circolazione

Lo scopo è la tutela dei potenziali acquirenti, quantomeno con riferimento alle caratteristiche dei soggetti emittenti cripto-attività e alla messa a disposizione di adeguate informazioni in merito ai progetti imprenditoriali. Secondo Consob, gli operatori meglio posizionati per poter offrire professionalmente assistenza nella realizzazione delle offerte di cripto-attività a un numero potenzialmente indeterminato di investitori appaiono i gestori di portali di equity crowdfunding.

Non si escludono però soggetti diversi, specializzati in ICO, purché in possesso di requisiti soggettivi richiesti alla categoria dei gestori di portali di crowdfunding.

Peraltro, Consob non ritiene necessario creare una situazione di regole rigide.  Ritiene invece più “utile prevedere un regime che in virtù di un meccanismo di opt-in consenta al promotore dell’iniziativa (emittente/offerente/proponente) di scegliere l’impiego di una piattaforma dedicata al fine di rivolgersi alla platea degli investitori in un contesto regolamentato”. Di conseguenza, le offerte promosse al di fuori delle piattaforme regolate resterebbero comunque legittime, a meno che il token integri la nozione di “prodotto finanziario”.

Per quanto riguarda i mercati secondari, dove i token vengono scambiati, Consob propone la nozione di “sistema di scambi di criptoattività, quale insieme di regole e di strutture automatizzate, che consente di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di cripto-attività e di dare esecuzione a dette proposte, anche attraverso tecnologie basate su registri distribuiti”.

Un’ipotesi di disciplina potrebbe prevedere, da un lato, che solo le criptoattività che abbiano costituito oggetto di offerta al pubblico attraverso una o più piattaforme possono essere ammesse agli scambi e, dall’altro, l’iscrizione del sistema di scambi di criptoattività in un apposito registro della Consob.

Secondo Consob, infine, sarebbe opportuno prevedere che i sistemi di scambio siano dotati di regole e procedure idonee per l’accesso e l’identificazione dei partecipanti in modo tale da rendere inutilizzabili tecnologie basate su registri distribuiti nella forma “permissionless”, ossia con accesso libero anche anonimo.

In tale cornice si inserisce l’iniziativa del Governo di istituire un Gruppo di esperti in blockchain e in intelligenza artificiale per predisporre una strategia nazionale sull’utilizzo di queste tecnologie, con lo scopo di approntare gli strumenti normativi e tecnici e le risorse per la loro diffusione.

Questa si aggiunge all’iniziativa di 23 paesi europei di dare vita alla European Blockchain Partnership (EBP) , alla quale, recentemente, ha aderito anche l’Italia. La collaborazione punta a favorire la collaborazione tra gli Stati membri per lo scambio di esperienze, sia sul piano tecnico sia su quello della regolamentazione, e dovrebbe portare alla progettazione e il lancio di una Blockchain dell’Unione Europea.

Obiettivo principale della European Blockchain Partnership (EBP) è stato la costruzione dell’infrastruttura europea dei servizi blockchain (European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)).

La European Blockchain Partnership (EBP) aiuta a evitare la frammentazione del panorama blockchain favorendo una stretta collaborazione tra i paesi dell’UE. La partnership supporta l’interoperabilità e l’ampia diffusione di servizi basati su blockchain. Offre un ambiente conforme alle normative nel pieno rispetto delle leggi dell’UE e con strutture e modelli di governance chiari per aiutare la blockchain a crescere e prosperare in tutta Europa.

Ricordiamo, infine, che l’Italia ha sottoscritto il 4 dicembre 2018 una dichiarazione sullo sviluppo della Blockchain nell’ambito del MED7, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo).

Nella dichiarazione si riconosce come la Blockchain e, più in generale, le tecnologie basate su registri distribuiti (DLT) possano giocare un ruolo determinante nello sviluppo di questi Paesi. E’ necessario, pertanto, creare un coordinamento anche tecnico tra i Paesi, per sperimentare l’utilizzo di queste tecnologie e di quelle emergenti (5G, Internet of Things, AI).

Nei negoziati che hanno preceduto la firma della dichiarazione, l’Italia ha rimarcato come risulti determinante favorire la conoscenza e la sperimentazione delle tecnologie emergenti a tutti i livelli ed assicurare che, nella costruzione di una cornice giuridica di riferimento, venga garantito il mantenimento del loro carattere decentralizzato.

In relazione agli smart contract, si segnala uno studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dal titolo “Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita”.

(1) I cripto asset sono strumenti finanziari all’avanguardia, assimilabili alle securities, il cui mercato deve trovare ancora una piena regolamentazione. L’Italia è stato tra i primi paesi a offrire una legislazione più completa dei cripto asset, che comprende, non solo la loro definizione e le modalità di emissione, ma anche tematiche relative alle offerte e agli scambi, proponendo una disciplina del mercato primario e del mercato secondario. Allo stato attuale, secondo la Consob, i soggetti più adatti a gestire l’emissione di cripto attività sono i gestori di portali di equity crowdfunding,

(2) La Blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni (per esempio transazioni) in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica.

Le applicazioni della Blockchain, che si attende siano rilevanti in numerosi settori, sono spesso contraddistinte dalla necessità di disintermediazione e decentralizzazione. Questa innovazione consente, potenzialmente, di fare a meno di banche, notai, istituzioni finanziarie e così via.

Le tecnologie Blockchain sono incluse nella più ampia famiglia delle tecnologie di Distributed Ledger ( (letteralmente “registro distribuito”), ossia sistemi che si basano su un registro distribuito, che può essere letto e modificato da più nodi di una rete. Per validare le modifiche da effettuare al registro, in assenza di un ente centrale, i nodi devono raggiungere il consenso. Le modalità con cui si raggiunge il consenso e la struttura del registro sono alcune delle caratteristiche che connotano le diverse tecnologie Distributed Ledger.

Blockchain e Distributed Ledger sono le tecnologie che abilitano l’Internet of Value, che si fonda su 5 ingredienti: rete, algoritmi, registro distribuito, trasferimenti ed asset.

Cosa sono Distributed Ledger e Blockchain

Le tecnologie Distributed Ledger (DLT) sono sistemi basati su un registro distribuito, ossia sistemi in cui tutti i nodi di una rete possiedono la medesima copia di un database che può essere letto e modificato in modo indipendente dai singoli nodi.

Regola del consenso e crittografia

Se nei cosiddetti Distributed Database, tutti i nodi che possiedono una copia del database possono consultarlo, ma devono passare da un ente centrale (oppure più soggetti validatori) per modificarne i dati, nei sistemi di Distributed Ledger le modifiche al registro vengono regolate tramite algoritmi di consenso. Tali algoritmi permettono di raggiungere il consenso tra le varie versioni del registro, nonostante esse vengano aggiornate in maniera indipendente dai partecipanti della rete. Oltre agli algoritmi di consenso, per mantenere la sicurezza e l’immutabilità del registro, Distributed Ledger e Blockchain fanno anche un ampio utilizzo della crittografia.

Caratteristiche delle Distributed Ledger Technology

Proprio per la particolarità e la rilevanza della modalità con cui la rete aggiorna il registro, le caratteristiche fondamentali che distinguono i vari sistemi di Distributed Ledger sono tre:

  • tipologia di rete
  • meccanismo di consenso
  • struttura del registro

Le soluzioni più propriamente dette Blockchain, quelle che si ispirano alla piattaforma Bitcoin, aggiungono due ulteriori caratteristiche che non necessariamente si trovano nei sistemi di Distributed Ledger:

  • trasferimenti
  • asset

Permission Ledger e Permissionless Ledger

Sulla base della tipologia di rete, si distingue tra sistemi:

  • permissioned – reti in cui per accedere bisogna registrarsi e identificarsi e quindi essere autorizzati da un ente centrale o dalla rete stessa;
  • permissionless – reti in cui chiunque può accedere senza autorizzazione.

Nei sistemi permissioned il meccanismo di consenso è più semplice: quando un nodo propone una l’aggiunta di una transazione, ne viene verificata la validità e si vota a maggioranza sull’opportunità di aggiungerla al registro.

In sistemi permissionless, invece, i meccanismi di consenso sono più complessi (basati ad esempio Proof of Work o Proof of Stake1) per evitare che un soggetto malevolo possa creare numerose identità fittizie e influenzare il processo di modifica del registro.

Caratteristiche dei sistemi Blockchain

Un’altra caratteristica dei sistemi Distributed Ledger è la struttura del registro. Le soluzioni Blockchain sono quelle in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti più transazioni e i blocchi sono tra di loro concatenati tramite crittografia (come ad esempio nelle piattaforme Bitcoin o Ethereum). Vi sono poi soluzioni in cui il registro è formato da Tangle, dove cioè le transazioni vengono processate in parallelo (ad esempio IOTA) o altri casi ancora in cui il registro è formato da una catena di transazioni (ad esempio Ripple).

I sistemi Blockchain, in genere consentono di effettuare dei trasferimenti o più genericamente delle transazioni. Tali trasferimenti possono essere semplici o più evoluti a seconda del livello di programmabilità consentito dalla piattaforma. Ad esempio, la piattaforma Ethereum consente di gestire smart contract che abilitano trasferimenti arbitrariamente complessi.

Infine, l’ultima caratteristica dei sistemi Blockchain è il fatto che esista un asset univoco da trasferire che può essere una criptovaluta o un token. Tale asset può essere nativamente digitale o fisico con un corrispettivo digitale. Le tecnologie Internet of Things possono aiutare a creare corrispondenza tra asset fisico e digitale.

(3) L’espressione “smart contract” può esser fuorviante, anche rispetto alle differenze dei vari sistemi normativi, in alcuni casi non è possibile parlare di “contratti” in senso strettamente giuridico, ma di funzioni “if/then” incorporate in software o protocolli informatici. Per es.: se c’è una scadenza, allora parte il pagamento.

In sintesi, tramite gli smart contract può anche avvenire una trasposizione “informatica” di accordi che si concludono al di fuori dalla piattaforma tecnologica.

(4) Mentre il termine initial coin offering è stato inizialmente attribuito alle emissioni di cripto-valute (es. Bitcoin, Ethereum), ad oggi esso è utilizzato per identificare qualsiasi offerta di token, non necessariamente costituenti una cripto-valuta ma incorporanti diritti vari, che possono essere acquisiti dietro corrispettivo sia di valuta a corso legale sia di cripto-valuta.

 (5)  Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento), o finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo che avviene attraverso appositi portali web. Un gruppo di soggetti conferisce il proprio denaro per sostenere e finanziare gli sforzi di persone o di organizzazioni, ottenendo in cambio una ricompensa che può essere concreta o simbolica, a seconda della finalità della campagna.

L’equity crowdfunding è una particolare tipologia di crowdfunding che si configura come un vero e proprio strumento finanziario. Il promotore della campagna è una società, startup o PMI, che offre al crowd una fetta della propria società, in cambio di capitali di rischio. I finanziatori dell’iniziativa ottengono una quota di partecipazione della società, diventando quindi veri e propri soci dell’impresa. In Italia, l’equity crowdfunding è normato dalla Consob e ogni portale che vuole operare in questo settore deve essere autorizzato dallo stesso organo di vigilanza.

 

Security Token Offering (STO) – Diritto e regolamentazione in Svizzera

Per Security token offering (o abbreviato STO), si intende l’offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (crypto assets) (1) i cui più disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets vengono inseriti in uno smart contract e digitalizzati attraverso un token (codice informatico) che ne garantisce l’autenticità e la proprietà attraverso l’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology). L’emissione di un security token è assimilabile ad una cartolarizzazione di asset (tangibili, intangibili e commerciali), con la differenza che le Security token si basano appunto sull’utilizzo di tecnologie DLT.

Attraverso un Security token offering ( STO) una PMI rende liquidi i propri asset e favorisce l’investimento da parte del mercato dei capitali, riducendo così la propria dipendenza dal canale bancario che oggi rappresenta l’80% delle fonti di finanziamento di una PMI. Dall’altro lato invece, l’investitore (professionale e/o retail) ha la possibilità di accedere a forme di investimento alternative, liquide e ad alta redditività.

Gli asset aziendali vengono ceduti agli investitori senza che questi ne entrino in possesso materialmente come avviene, ad esempio, per i contratti future. A differenza dei future però i contratti si basano sugli smart contract (2) e lo strumento finanziario si chiama token. L’emissione di Security token, se applicata a un asset commerciale, rappresenta una forma di finanziamento alternativa ed evoluta al factoring bancario.

L’emissione di Security token è un’attività legalizzata a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano delle tecnologie Blockchain Distributed Ledgers Technology (DL)T e Smart Contract, come previsto dal DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 .

A livello comunitario, L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( European Securities and Markets Authority (ESMA))  si rimette all’autonomia normativa delle national competent authorities (NCAs) e pertanto sarà necessario il parere positivo della Consob per l’emissione di tali nuovi alternativi strumenti finanziari (Vedi ESMA : Advice – Initial Coin Offerings and Crypto-Assets).

A tal riguardo, in data 19.03.19, la Consob ha pubblicato il Documento di Consultazione pubblica Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività sul tema di regolamentazione dei Cripto-asset, tra cui le initial coin offering (ICO) (3) tramite piattaforme di Equity-crowdfunding  (4).

Diritto svizzero

Per quanto attiene il diritto svizzero,  l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) utilizza il termine “asset token” e non “security token“. Pertanto, si troverà spesso il primo termine per quanto riguarda il diritto svizzero.

Secondo   l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) i token di sicurezza rappresentano attività come debiti o diritti di partecipazione all’emittente. Gli “asset token” promettono, ad esempio, una quota negli utili futuri dell’azienda o nei flussi di capitale futuri. In termini di funzione economica, sono quindi analoghi ad azioni, obbligazioni o derivati. Anche i token che consentono di negoziare asset fisici sulla blockchain rientrano in questa categoria.

Una volta che un token si qualifica come “asset token“,  token di sicurezza, viene classificato dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) come titolo ai sensi della legge svizzera sui mercati finanziari.

Vedi: Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) – Edizione del 16 febbraio 2018

A differenza del diritto di altre giurisdizioni come l’Unione Europea, il diritto svizzero non prevedeva  un obbligo di prospetto di diritto pubblico vigilato dalle autorità (o da organismi di autoregolamentazione a cui tale compito è delegato). In particolare, non era richiesto l’approvazione di un prospetto da parte di alcuna autorità.
Le eccezioni riguardavano:

  •  l’emissione di investimenti collettivi di capitale;
  • le quotazioni nelle borse svizzere.

Fatte salve queste eccezioni, l’obbligo del prospetto è previsto dal Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Se tale obbligo di prospetto di diritto privato non è rispettato e sono soddisfatte alcune ulteriori condizioni preliminari, gli investitori possono sollevare richieste di responsabilità sul prospetto dinanzi ai tribunali civili.

Secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (CO), l’obbligo del prospetto è sostanzialmente attivato in caso di offerte pubbliche di azioni o obbligazioni. Secondo la definizione giuridica, un’offerta non è da considerarsi pubblica se è rivolta solo a un numero limitato di persone. Il termine “numero limitato di persone” non è, tuttavia, ulteriormente definito nella legge e non ci sono precedenti che dettaglierebbero tale termine.

Con l’introduzione della Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi), la situazione giuridica è notevolmente cambiata. La Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi), all’art. 35,prevede un obbligo di prospetto di diritto pubblico. In base a tale legge, gli emittenti di titoli devono, di norma, pubblicare un prospetto che deve essere esaminato e approvato da un organismo di revisione autorizzato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Ciò non si applica quando la Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi), all’art. 36,  specifica un’eccezione:

L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’offerta pubblica che:

a. si rivolge soltanto a investitori considerati clienti professionali;
b. si rivolge a meno di 500 investitori;
c. si rivolge a investitori che acquistano valori mobiliari per un valore di almeno 100 000 franchi;
d. ha un valore nominale unitario di almeno 100 000 franchi;
e. non supera un valore complessivo di 8 milioni di franchi, calcolato su un periodo di dodici mesi.

Le Security token offering ( STO) attivano l’obbligo del prospetto secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) se le azioni o le obbligazioni sono tokenizzate e l’offerta è pubblica. Le STO saranno considerate pubbliche se sono aperte al pubblico, mentre i collocamenti privati ​​richiedono un’attenta analisi. Inoltre, potrebbe sussistere un’imposta sul prospetto se gli strumenti emessi tramite STO si qualificano come azioni di organismi di investimento collettivo.

Secondo l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), gli emittenti di Security token non rientrano nell’ambito del regolamento svizzero antiriciclaggio. Tuttavia, questo deve essere valutato caso per caso, tra l’altro poiché i token in questione possono anche qualificarsi come token di pagamento con la conseguenza che si applicherebbe il regolamento antiriciclaggio (Anti-money laundering (AML)) (5) .

Secondo la legge svizzera i diritti possono essere cartolarizzati in primo luogo mediante un atto ( Wertpapiere ). SecondoRapporto del Consiglio federale svizzero sulla base giuridica per la tecnologia di contabilità distribuita e blockchain in Svizzera del 14 dicembre 2018, è tuttavia difficile classificare i security token.

Tuttavia, la legge svizzera prevede anche titoli non certificati ( Wertrechte ). I titoli non certificati sono creati con un’iscrizione in un registro dell’emittente. Tale registro può essere mantenuto elettronicamente. Secondo il Rapporto del Consiglio federale svizzero sulla base giuridica per la tecnologia di contabilità distribuita e blockchain in Svizzera del 14 dicembre 2018, così come i security token dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) si qualificheranno spesso come titoli non certificati.

In tale contesto, il Consiglio federale svizzero haapprovato la Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito per consentire il trasferimento legalmente sicuro di titoli non certificati mediante un’iscrizione in registri decentralizzati, comprese le blockchain.

Le Security token offering ( STO) possono non solo attivare l’applicazione delle leggi svizzere sui mercati finanziari come contemplato sopra. Piuttosto, ogni Security token offering ( STO) deve essere analizzata anche alla luce di ulteriori disposizioni di legge sui mercati finanziari. Tali disposizioni comprendono la legislazione bancaria, la legislazione sui commercianti di valori mobiliari nonché aspetti che esulano dall’obbligo di prospetto della legge sugli organismi di investimento collettivo e la Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi).

Con l’entrata della nuova borsa digitale, la Svizzera ha dato il permesso e quindi il via libera di poter iniziare a fare trading sui bitcoin e tutte le cryptovalute.

Questo consentirà agli investitori di negoziare token digitali attraverso istituti regolamentati in un unico luogo.

La Svizzera ha cercato per molto tempo di diventare un hub per prodotti e mercati che ruotano attorno alle criptovalute e ad altre risorse digitali. Alcuni istituti finanziari addirittura offrono la possibilità di depositare e tenere in custodia i bitcoin.

La Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha dichiarato di aver concesso alla nuova borsa due licenze come borsa valori e depositario di titoli.

Secondo la FINMA, la licenza consentirà di aprire l’infrastruttura agli istituti finanziari monitorati piuttosto che direttamente ai clienti finali.

La nuova borsa digitale svizzera utilizzerà la tecnologia del libro mastro indicato a tutti per registrare le tutte le transazioni. La SIX Swiss Exchange, l’azienda scelta, si occupa di scambio digitale da circa 4 anni.

Inoltre, in relazione alle STO sorgono in particolare questioni contrattuali, societarie, di protezione dei dati e di diritto tributario.

Per quanto attiene gli aspetti fiscali nella confederazione svizzera vedi il Documento di Lavoro del Dipartimento federale delle finanze DFF del 14/12/2021: Le criptovalute e le Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO/ITO) quali oggetto dell’imposta sulla sostanza, dell’imposta sul reddito e dell’imposta sull’utile, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo.

(1) I cripto asset sono strumenti finanziari all’avanguardia, assimilabili alle securities, il cui mercato deve trovare ancora una piena regolamentazione. L’Italia è stato tra i primi paesi a offrire una legislazione più completa dei cripto asset, che comprende, non solo la loro definizione e le modalità di emissione, ma anche tematiche relative alle offerte e agli scambi, proponendo una disciplina del mercato primario e del mercato secondario. Allo stato attuale, secondo la Consob, i soggetti più adatti a gestire l’emissione di cripto attività sono i gestori di portali di equity crowdfunding,

 (2) L’espressione “smart contract” può esser fuorviante, anche rispetto alle differenze dei vari sistemi normativi, in alcuni casi non è possibile parlare di “contratti” in senso strettamente giuridico, ma di funzioni “if/then” incorporate in software o protocolli informatici. Per es.: se c’è una scadenza, allora parte il pagamento.

In sintesi, tramite gli smart contract può anche avvenire una trasposizione “informatica” di accordi che si concludono al di fuori dalla piattaforma tecnologica.

(3) Mentre il termine initial coin offering è stato inizialmente attribuito alle emissioni di cripto-valute (es. Bitcoin, Ethereum), ad oggi esso è utilizzato per identificare qualsiasi offerta di token, non necessariamente costituenti una cripto-valuta ma incorporanti diritti vari, che possono essere acquisiti dietro corrispettivo sia di valuta a corso legale sia di cripto-valuta.

 (4)  Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento), o finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo che avviene attraverso appositi portali web. Un gruppo di soggetti conferisce il proprio denaro per sostenere e finanziare gli sforzi di persone o di organizzazioni, ottenendo in cambio una ricompensa che può essere concreta o simbolica, a seconda della finalità della campagna.

L’equity crowdfunding è una particolare tipologia di crowdfunding che si configura come un vero e proprio strumento finanziario. Il promotore della campagna è una società, startup o PMI, che offre al crowd una fetta della propria società, in cambio di capitali di rischio. I finanziatori dell’iniziativa ottengono una quota di partecipazione della società, diventando quindi veri e propri soci dell’impresa. In Italia, l’equity crowdfunding è normato dalla Consob e ogni portale che vuole operare in questo settore deve essere autorizzato dallo stesso organo di vigilanza.

(5)  I regolamenti antiriciclaggio (Anti-money laundering (AML)) sono imposti dalle autorità nazionali e internazionali di tutto il mondo e impongono un’ampia varietà di obblighi di screening e monitoraggio alle istituzioni finanziarie. Tali obblighi Anti-money laundering includono il processo Know Your Customer (KYC), che consente alle aziende di identificare i propri clienti e comprendere il loro comportamento finanziario.

Criptovalute – Iscrizione nel registro OAM per l’esercizio della attività di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di prestatori di servizi di portafoglio digitale

Il DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (Modalita’ e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operativita’ sul territorio nazionale nonche’ forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia) stabilisce ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM (organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’art. 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni (per sezione speciale del registro si intende la sezione del registro, di cui all’art. 17-bis, comma 8-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993)) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi), le modalita’ e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter del DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141 (1).

I miner non dovranno iscriversi all’istituendo registro degli operatori in criptovalute; avranno invece 60 giorni di tempo per farlo i circa 400 prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (cosiddetti exchange) che risulterebbero già attivi nel nostro paese.

L’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) ha chiarito che devono iscriversi al nuovo registro, accedendo in apposita area privata del sito www.organismo-am.it, i soli virtual asset service provider (VASP), categoria nella quale rientrano:

  • i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione);
  • i prestatori di servizi di portafoglio digitale (servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali).

Tutti i citati soggetti dovranno essere dotati dei requisiti previsti dal citato decreto del Mef e di un codice fiscale, dato necessario e dal quale non si potrà prescindere per poter inserire l’istanza di iscrizione al registro

Ai sensi dell’art. 1 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE si intende:

b) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute;

c) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;

f) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa ne’ garantita da una banca centrale o da un’autorita’ pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalita’ di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

Ai sensi dell’art. 3, primo comma 1,del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’art. 1, comma 2, lettere b) e c) e’ riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro. L’iscrizione nella sezione speciale del registro e’ subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Ai sensi dell’art. 4 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE l’OAM ( (Organismo Agenti e Mediatori) ) avvia la gestione della sezione speciale del registro entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale gia’ operativi sul territorio della Repubblica e in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2 del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 che effettuano la comunicazione di cui all’art. 3, comma 3 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, entro i termini ivi indicati, possono continuare a svolgere la propria attivita’ fino alla scadenza dei termini di cui all’art. 3, commi 6 e 7 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Ai sensi dell’art. 3 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall’avvio della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 1, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attivita’, anche on-line, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono tenuti alla comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. L’obbligo di cui al medesimo articolo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro. La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attivita’ sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.
3. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che, alla data di avvio della sezione speciale del registro di cui all’art. 4, comma 1, gia’ svolgono l’attivita’, anche on-line, sul territorio della Repubblica e che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, effettuano la comunicazione di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla predetta data. In caso di mancato rispetto del predetto termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attivita’ da parte dei predetti prestatori e’ considerato abusivo.
4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 e’ effettuata telematicamente all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM. L’accesso all’area dedicata e’ consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalita’ tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La comunicazione contiene:
a) per le persone fisiche:
1) il cognome e il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la cittadinanza;
4) il codice fiscale, ove assegnato;
5) gli estremi del documento di identificazione;
6) la residenza anagrafica nonche’ il domicilio, se diverso dalla residenza;
7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) la denominazione sociale;
2) la natura giuridica del soggetto;
3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto.
5. Alla comunicazione e’ allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonche’ visura camerale aggiornata. Eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 sono comunicate entro quindici giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le medesime modalita’ telematiche di cui al presente articolo.
6. L’OAM, verificata la regolarita’ e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, dispone ovvero nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro.
7. Il termine di cui al comma 6 puo’ essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l’OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione. In tale ipotesi, l’OAM provvede a darne tempestiva comunicazione per posta elettronica certificata all’interessato affinche’ fornisca, con la medesima modalita’ di trasmissione della comunicazione, le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso, e nel caso di cui al comma 3 sospende per una sola volta i termini di presentazione della comunicazione ivi previsti. Decorso tale termine senza che l’interessato abbia provveduto, la comunicazione si considera come non pervenuta, e l’OAM nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato. La mancata iscrizione non pregiudica il diritto dell’interessato ad effettuare una nuova successiva comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro.
8. L’OAM trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalita’ e nei termini di cui al comma 7, alla tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attivita’, nonche’ i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate trasmessi all’OAM ai sensi dell’art. 5 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Ai sensi dell’art. 5 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (Contenuto, modalita’ e periodicita’ di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate)

1. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale trasmettono all’OAM per via telematica i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana.

In particolare:

a) i dati identificativi del cliente, come riportati nell’allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante (Quindi questa «anagrafe» delle valute virtuali, oltre a censire gli operatori, raccoglierà i dati identificativi dei clienti e i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente);

b) i dati sintetici relativi all’operativita’ complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente, come riportati nell’allegato 1 del presente decreto.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalita’ tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. L’OAM conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.

Ai sensi dell’art. 6 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (Cooperazione )

1. Per le finalita’ di cooperazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze di polizia di cui all’art. 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell’esercizio delle proprie funzioni nell’ambito dei rispettivi comparti di specialita’ di cui all’art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono richiedere all’OAM i dati e le informazioni inerenti ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalita’ e nei termini di cui all’art. 3, comma 7, nonche’ i dati relativi alle operazioni effettuate, trasmessi all’OAM ai sensi dell’art. 5. L’OAM trasmette tempestivamente i dati richiesti ai sensi del presente comma.

2. Qualora il Nucleo speciale di polizia valutaria ovvero il reparto della Guardia di finanza da esso interessato o le forze di polizia di cui al comma 1 rilevino l’esercizio abusivo sul territorio della Repubblica italiana di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, gli stessi accertano e contestano la violazione con le modalita’ e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale.).

È prevista anche una tassa di registrazione che però sarà quantificata solo in una seconda fase, in base al numero degli aderenti.;

 

(1) Art. 17-bis (Attivita’ di cambiavalute) del DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141
8-ter. Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale ((e i prestatori di servizi di portafoglio digitale)) sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operativita’ sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attivita’ da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.