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San Marino

Il sistema fiscale di San Marino è noto per la sua competitività, con un’imposta sul reddito delle società (IGR) del 17%, riducibile all’8,5% per le nuove imprese nei primi 5 anni. La tassazione per le persone fisiche è progressiva (9-35%), mentre il sistema indiretto si basa sulla “monofase” che sostituisce l’IVA ed è del 17%, applicata principalmente sulle importazioni.

È prevista una “tassazione di benvenuto” del 6% per i primi 10 anni in presenza di specifici requisiti di reddito o patrimonio, oltre a una tassazione del 7% sui redditi esteri in certi casi.

La tassazione sui dividendi per i residenti è al 5%.

Esiste un’imposta di registro (1-3% o 5%) per trasferimenti immobiliari o atti societari e una tassa governativa annuale di circa € 650.

La primaria fonte normativa del sistema fiscale sammarinese è la Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta generale sui redditi” che disciplina sia le imposte dirette sulle persone fisiche che sulle persone giuridiche.

Imposte dirette: Comparazione tra San Marino e Italia

Italia San Marino
Imposta sulle Persone Giuridiche 24% IRES + 3,9% IRAP 17% (art. 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166), ridotto a 8,5% per nuove attività per i primi 5 anni (art. 73, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Dividendi percepiti da  Persone Fisiche residenti e non 26% Ritenuta del 5% (art. 103, comma 6, della Legge 16 dicembre 2013 n.166).
Su opzione il contribuente può optare per la tassazione separata per i dividendi di fonte estera, 3% sul netto frontiera
  (art. 13, comma 1, lettera f,  e comma 2, V, della Legge 16 dicembre 2013 n.166) Con la definizione “netto frontiera” si intende l’ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal
soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolte nello stato della fonte (art. 13, comma 4,  della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Royalties a Non Residenti 30% (salvo convenzioni contro le doppie imposizioni) Ritenuta del 20% (art. 102, comma 1, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Interessi su Conti Correnti 26% Ritenuta del  11% (art. 103, comma 2, lettera a, della Legge 16 dicembre 2013 n.166) esenti per non residenti (art. 103, comma 4, lettera a, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Plusvalenze su Cessioni Immobiliari 26% (entro 5 anni dall’acquisto, salvo eccezioni) Alla formazione del reddito complessivo concorrono le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di
lavoro autonomo, provenienti da: a) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e
beni immobili posseduti da non più di cinque anni. La plusvalenza deve considerarsi esente nel caso:
i. dei beni immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente per la maggior
parte del periodo intercorrente tra la data dell’acquisto e/o della costruzione e
quello della cessione;
ii. dei beni ricevuti in successione (art. 41 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
Ritenute su Lavoro Autonomo a Non Residenti 20%-30% (a seconda del tipo di reddito) Ritenuta del 20% (art. 102, comma 1, della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

La legge sulle società a San Marino è regolata principalmente dalla  Legge sulle società n. 47 del 23 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le diverse forme societarie, come S.p.A., S.r.l. e S.n.c.. Le norme stabiliscono requisiti di capitale sociale minimo per le società di capitali (ad es. € 77.000 per la S.p.A. e € 25.500 per la S.r.l.), con l’obbligo di versare il capitale sociale entro specifici termini dalla costituzione. 

Vedi: Raccolta coordinata di norme in materia di società ed attività di impresa (aggiornato al 27 novembre 2024)

Anche per i non residenti  è possibile costituire una società di diritto sammarinese ed intestare  ad essa la licenza per l’esercizio di un’ attività industriale o di servizi o commerciale.

Per costituire una società di diritto sammarinese è necessario ottenere la licenza ad operare nel territorio della Repubblica di San Marino. Per ottenerla è necessario fare istanza all’Ufficio Industria Artigianato e Commercio di San Marino, esibendo:

  • un contratto d’affitto relativo ai locali che diverranno sede dell’impresa, registrato presso l’Ufficio Registro e Conservatoria;
  • eventuali autorizzazioni speciali richieste in relazione al tipo di attività da svolgere.

Ripristino del regime dividendi e della Participation Exemption

L’art. 11 (Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX ) del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 in materia fiscale ed economica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, e vigente dal 28 marzo dispone, dal 1° gennaio 2026,  il ritorno del regime di esclusione del 95% dei dividendi per le società e la piena reintroduzione della Participation Exemption (PEX).

Quindi, il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 all’articolo 11 ripristina il regime di esclusione dei dividendi e della partecipation exemption, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Per i soggetti Ires, gli utili percepiti tornano a essere esclusi da imposizione nella misura del 95%, mentre per i soggetti Irpef il concorso al reddito è fissato al 58,14%.

Contestualmente, viene riallineato anche il regime delle plusvalenze esenti Pex.

Bulgaria – Redditi soggetti a imposta definitiva

In Bulgaria il regime fiscale delle Persone fisiche è regolato dalla Legge sulle tasse sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)

In Bulgaria i redditi soggetti ad imposta definitiva sono:

1. Reddito imponibile derivante da dividendi a favore di un imprenditore individuale.

2. Reddito imponibile derivante da dividendi e azioni di liquidazione a favore di:

  • un individuo locale o straniero proveniente dalla Bulgaria;
  • un individuo locale proveniente da una fonte estera.

3. Reddito imponibile derivante dagli interessi su prestiti concessi a una cooperativa, acquisiti da un socio della cooperativa.

4. Redditi da locazione o altre forme di rendita pecuniaria derivanti da beni immobili in regime condominiale con gestione da parte di un’assemblea generale dei proprietari, maturati/pagati da imprese e persone autoassicurate.

5. Premi in denaro e in natura tassabili, ottenuti da giochi, competizioni e gare non forniti da un datore di lavoro o da un cliente.

6. Redditi imponibili acquisiti da persone fisiche non registrate come agricoltori, ricevuti sotto forma di aiuti di Stato, sovvenzioni e altri sostegni provenienti dal Fondo europeo di garanzia agricola, dal Fondo europeo di sviluppo rurale e dal bilancio statale.

7. Reddito imponibile derivante dallo scambio di azioni e quote in relazione alla trasformazione di società ai sensi del Capitolo diciannove, Sezione II della Legge sull’imposta sul reddito delle società:

  • da parte di individui locali nello scambio di azioni e partecipazioni in società commerciali locali con azioni e partecipazioni in società commerciali locali o in società commerciali estere;
  • da parte di persone fisiche locali nello scambio di azioni e partecipazioni in società commerciali estere con azioni e partecipazioni in società commerciali estere o in società commerciali locali;
  • da parte di persone fisiche straniere nello scambio di azioni e quote di società commerciali locali con azioni e quote di società commerciali locali o di società commerciali estere.

8. Redditi imponibili derivanti da assicurazioni volontarie aggiuntive, assicurazioni sanitarie volontarie e assicurazioni sulla vita, acquisiti alla data del:

  • rimborso delle somme versate per l’assicurazione sulla vita;
  • rimborso delle somme versate per l’assicurazione sanitaria volontaria, ad eccezione dei casi di rimborso delle spese sanitarie e di fornitura di servizi e beni sanitari all’assicurato al verificarsi degli eventi previsti dai contratti di assicurazione sanitaria;
  • ricevimento degli importi versati per l’assicurazione volontaria aggiuntiva prima di acquisire il diritto a una pensione integrativa;
  • trasferimento di somme da un conto individuale a un conto di terzi;
  • modifica del contratto di assicurazione per il quale è stata utilizzata una deroga in un contratto per il quale la deroga specificata non può essere utilizzata;
  • Utilizzo delle somme previste da un contratto di assicurazione per il rimborso di un prestito, quando un’assicurazione sulla vita viene utilizzata a garanzia di un obbligo dell’individuo.

Anche gli altri redditi provenienti da una fonte in Bulgaria, maturati/pagati a beneficio di persone fisiche straniere, quando non realizzati tramite una specifica base nel paese, sono soggetti a tassazione definitiva.

Anche i seguenti redditi provenienti da una fonte in Bulgaria, maturati/pagati a beneficio di persone fisiche straniere, qualora non realizzati tramite una specifica base nel paese, sono soggetti a imposta definitiva:

  • Risarcimento per mancato guadagno e sanzioni di questa natura.
  • Borse di studio per studiare in patria e all’estero.
  • Interessi, compresi quelli relativi ai canoni di locazione, ad eccezione degli interessi su obbligazioni o altri titoli di debito emessi dallo Stato o dai comuni e ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un mercato in crescita nel paese, in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro paese parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
  • Redditi derivanti da affitti o altri compensi per l’uso di beni mobili o immobili, inclusi i pagamenti previsti da un contratto di locazione che non preveda esplicitamente il trasferimento della proprietà.
  • Remunerazione derivante da contratti di franchising e factoring.
  • Diritti d’autore e costi di licenza.
  • Tariffe per i servizi tecnici.
  • Premi e compensi per attività svolte sul territorio nazionale da persone fisiche straniere: personaggi pubblici, personalità del mondo scientifico, artistico, culturale e sportivo, anche quando il reddito viene corrisposto/addebitato tramite terzi quali agenzie di spettacolo, case di produzione e altri intermediari.
  • Proventi derivanti da attività di gestione e controllo, nonché dalla partecipazione ad organi di gestione e controllo di imprese.
  • Reddito derivante dalla vendita, dallo scambio e da altri trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso.
  • Pagamenti previsti da un contratto di locazione che stabilisce esplicitamente il trasferimento della proprietà dell’immobile.
  • Proventi derivanti dalla vendita, dallo scambio e da altri trasferimenti a titolo oneroso di azioni, quote, strumenti di compensazione, obbligazioni di investimento e altre attività finanziarie, ad eccezione dei proventi derivanti dallo scambio di azioni e quote in relazione alla trasformazione di società.
  • Sanzioni e risarcimenti di qualsiasi tipo (ad eccezione dei risarcimenti derivanti da contratti assicurativi maturati da persone giuridiche locali, ditte individuali locali o persone giuridiche e ditte individuali straniere tramite una sede o una base designata nel paese) a favore di persone fisiche straniere stabilite in giurisdizioni con un regime fiscale preferenziale.

Se una parte del reddito rientra nella categoria dei redditi non imponibili ai sensi dell’art. 13 (reddito esente da imposte) della Legge sulle tasse sul reddito delle persone fisiche (ЗДДФЛ) ed è maturata/corrisposta a una persona fisica straniera stabilita a fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo, tale reddito non è soggetto a imposta definitiva. In questi casi, la persona che ha maturato il reddito deve presentare al soggetto erogatore un documento rilasciato dall’amministrazione fiscale dello Stato in cui è stabilita a fini fiscali e una dichiarazione attestante la sussistenza delle circostanze previste dall’art. 13 della ldella Legge sulle tasse sul reddito delle persone fisiche (ЗДДФЛ).

Bulgaria – Imposta sul reddito delle persone fisiche a titolo definitivo

In Bulgaria il regime fiscale delle Persone fisiche è regolato dalla Legge sulle tasse sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)

In Bulgaria alcuni redditi non sono inclusi nell’ammontare del reddito imponibile annuo, ma vengono tassati separatamente con un’imposta definitiva. Questi sono:

  • Alcuni redditi di persone straniere provenienti da una fonte in Bulgaria che non sono realizzati tramite una base specifica nel paese: redditi derivanti dall’uso o dalla cessione di beni mobili e immobili, royalties e canoni di licenza, compensi per servizi tecnici, interessi, ecc. L’aliquota fiscale per questi è del 10%;
  • Redditi di persone fisiche, sia locali che straniere, derivanti da assicurazioni volontarie integrative, assicurazioni sanitarie volontarie e assicurazioni sulla vita, nonché da altri redditi specificati nell’art. 38 (Reddito di individui locali e stranieri) della Legge sulle tasse sul reddito delle persone fisiche (ЗДДФЛ). L’aliquota fiscale è del 10% o del 7%.
  • Proventi da dividendi e azioni di liquidazione a favore di persone fisiche locali e straniere – 5%;
  • Premi in denaro e in natura imponibili derivanti da giochi, competizioni e gare non forniti da un datore di lavoro o da un ente appaltante. L’aliquota è del 10%.
  • Reddito imponibile di persone fisiche non registrate come agricoltori, percepito sotto forma di aiuti di Stato, sovvenzioni e altri sostegni provenienti dal Fondo europeo di garanzia agricola, dal Fondo europeo di sviluppo rurale e dal bilancio statale. Aliquota fiscale: 10%.

Scopri quali redditi sono soggetti all’imposta definitiva 

Come viene determinata l’imposta finale?

La base su cui viene determinata l’imposta finale varia a seconda della specifica fonte di reddito. Di norma, l’imposta viene calcolata sull’importo lordo del reddito.

1. Per i redditi da dividendi, l’imposta definitiva viene determinata sull’importo lordo stabilito dalla decisione di distribuzione dei dividendi. 

2. Per i redditi da dividendi sotto forma di distribuzione di utili occulti, l’imposta definitiva è determinata sull’importo lordo delle somme che rappresentano la distribuzione di utili occulti.

3. Per i redditi derivanti da azioni di liquidazione, l’imposta definitiva è determinata sulla differenza positiva tra il valore dell’azione di liquidazione e il prezzo di acquisto documentato delle azioni della società/cooperativa.

4. Il reddito imponibile derivante dallo scambio di azioni e quote in relazione alla trasformazione di società è determinato al momento dello scambio ed è pari alla differenza positiva tra il prezzo di mercato delle azioni/quote acquisite durante lo scambio e il prezzo di acquisto delle azioni o quote della società oggetto di trasformazione.

5. Per gli altri redditi di persone fisiche, sia locali che straniere, soggetti a imposta definitiva, l’imposta è determinata sull’importo lordo del reddito percepito.

6. Per i redditi soggetti a imposta definitiva derivanti dalla vendita, permuta e altro trasferimento di beni immobili a titolo oneroso e a rate in virtù di un contratto di locazione che preveda espressamente il trasferimento del diritto di proprietà dell’immobile, l’imposta è determinata sulla differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto documentato dell’immobile, al netto delle spese del 10%.

7. Per i redditi tassabili con imposta definitiva derivanti dalla vendita, dallo scambio e da altri trasferimenti a titolo oneroso di azioni, quote, strumenti di compensazione, obbligazioni di investimento e altri beni finanziari, ad eccezione dei redditi derivanti dallo scambio di azioni e quote in relazione alla trasformazione di società, l’imposta è determinata sulla differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto documentato del bene.

8. Per gli altri redditi di persone fisiche straniere soggetti a imposta definitiva, l’imposta è determinata sull’importo lordo del reddito maturato/pagato.

Persone straniere

I cittadini stranieri residenti ai fini fiscali negli Stati membri dell’UE/SEE hanno il diritto di scegliere di ricalcolare l’imposta definitiva su determinati redditi presentando una dichiarazione dei redditi annuale ai sensi dell’articolo 50 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Importare

  1. 1. L’imposta definitiva sui redditi da dividendi deve essere trattenuta e versata dall’impresa erogatrice del reddito entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata presa la decisione di distribuire un dividendo.
    2. L’imposta definitiva sui redditi da dividendi sotto forma di distribuzione occulta di utili deve essere trattenuta e versata dall’impresa erogatrice del reddito entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata effettuata la distribuzione occulta di utili.
    3. L’imposta definitiva sui redditi da azioni di liquidazione deve essere trattenuta e versata dall’impresa erogatrice del reddito entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state maturate le azioni di liquidazione.
    4. L’imposta definitiva sui redditi imponibili derivanti da assicurazioni volontarie aggiuntive e assicurazioni e dagli interessi su prestiti a una cooperativa deve essere trattenuta e versata dalla compagnia di assicurazione/assicurazione, se residente, rispettivamente dalla cooperativa, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato percepito dalla persona fisica.
    5. L’imposta definitiva su sanzioni e risarcimenti di qualsiasi natura a favore di persone fisiche straniere stabilite in giurisdizioni con un regime fiscale preferenziale deve essere trattenuta e versata dal soggetto erogatore del reddito entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato maturato dall’entità giuridica locale, dal lavoratore autonomo, dalla sede legale o dalla base designata nel paese.
    6. L’imposta definitiva sugli altri redditi deve essere trattenuta e versata dall’impresa o dal soggetto autoassicurato erogatore del reddito, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato maturato dall’impresa o versato dal soggetto autoassicurato.
    7. L’imposta definitiva su alcuni redditi deve essere versata dal soggetto che ha acquisito il reddito, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato acquisito.
    8. L’imposta definitiva sui premi imponibili in denaro e non in denaro derivanti da giochi , competizioni e gare, non forniti da un datore di lavoro o da un cedente, deve essere trattenuta e versata da chi eroga il reddito entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato percepito.
    9. L’imposta definitiva sui redditi imponibili percepiti da persone fisiche non registrate come agricoltori, ricevuti sotto forma di aiuti di Stato, sovvenzioni e altri sostegni dal Fondo europeo agricolo di garanzia, dal Fondo europeo rurale di sviluppo e dal bilancio statale, deve essere trattenuta e versata dall’amministratore del relativo aiuto entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato percepito.
    10. L’imposta definitiva su alcuni redditi di persone fisiche residenti in Italia con fonte estera deve essere versata dalla persona che ha acquisito il reddito entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di acquisizione del reddito e deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi annuale ai sensi dell’articolo 50 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dichiarazione

I soggetti obbligati alla ritenuta d’acconto e al versamento dell’imposta definitiva ai sensi degli articoli 37 e 38 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche devono dichiarare l’imposta dovuta per il trimestre mediante la dichiarazione di cui all’articolo 55, comma 1, della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (modulo 4001) entro la fine del mese successivo al trimestre. La dichiarazione deve essere presentata al Dipartimento Tributario dell’Agenzia delle Entrate. 

Per effettuare il pagamento dell’imposta, consultare le sezioni Pagamenti e Conti bancari .

L’imposta definitiva sul reddito delle persone fisiche residenti in Italia, soggetto a tassazione definitiva con fonte estera, deve essere versata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di acquisizione del reddito e deve essere dichiarata nell’Allegato n. 8 della dichiarazione dei redditi annuale ai sensi dell’articolo 50 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche .

Su richiesta dell’interessato, verrà rilasciato un certificato, secondo un modulo standard, attestante il pagamento dell’imposta sul reddito da parte di persone fisiche straniere. Il certificato verrà rilasciato dall’Ufficio Tributario dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  presso il quale è stata presentata o si intende presentare la dichiarazione dei redditi.

L’UE ha adottato ufficialmente l’IFRS 18 “Presentazione e informativa nei bilanci”

Gli IFRS (International Financial Reporting Standards) sono principi contabili internazionali emanati dallo International Accounting Standards Board (IASB)  per uniformare le regole di bilancio a livello globale.

Con il Regolamento (UE) 2023/1803 sono stati adottati alcuni principi contabili internazionali e alcune interpretazioni vigenti all’8 settembre 2022.

Il 09 aprile 2024 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’IFRS 18 – Presentazione e informativa di bilancio, con l’obiettivo di migliorare le informazioni comunicate nel bilancio, con particolare attenzione alle informazioni contenute nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio: tale principio promuove la rendicontazione del risultato economico garantendo che le società comunichino informazioni pertinenti che rappresentino fedelmente le loro attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi.

Il nuovo principio sostituisce lo IAS (International Accounting Standards) 1 per migliorare la comparabilità e la trasparenza dei bilanci.

Il 16 febbraio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 18 – Presentazione e informativa di bilancio.

Quali novità introduce l’IFRS 18?

Il regolamento evidenzia tre cambiamenti chiave che l’IFRS 18 introduce nei bilanci:

  • Lo standard introduce nuovi importi intermedi definiti nel conto economico – utile operativo e utile prima delle imposte sui finanziamenti e sul reddito – al fine di garantire una maggiore comparabilità tra le imprese.
  • Divulgazione obbligatoria delle “misure di performance definite dal management”, ovvero indicatori di performance che il management utilizza internamente ma non sono definiti in altri IFRS.
  • Nuovi principi per riassumere e disaggregare le informazioni in modo che quantità importanti non vengano “annegate” in informazioni eccessivamente aggregate o eccessivamente dettagliate.

L’IFRS 18 stabilisce i requisiti generali per la presentazione e la divulgazione delle informazioni nei bilanci redatti per scopi generali: il conto economico, lo stato patrimoniale, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e le note. Specifica cosa costituisce un bilancio completo e fornisce un quadro di riferimento per ciò che viene presentato nei bilanci primari e cosa nelle note
.

Relazione con altri standard e ritiro dello IAS 1

L’adozione dell’IFRS 18 richiede logicamente modifiche a numerosi principi contabili esistenti (IFRS e IAS) e interpretazioni per allinearli alle nuove regole di presentazione e informativa.

A livello europeo, si è reso necessario modificare i seguenti principi o interpretazioni di principi contabili internazionali in precedenza adottate:

  • IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
  • IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
  • IFRS 3 Aggregazioni aziendali
  • IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
  • IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
  • IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative
  • IFRS 8 Settori operativi
  • IFRS 9 Strumenti finanziari
  • IFRS 10 Bilancio consolidato
  • IFRS 11 Accordi a controllo congiunto
  • IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità
  • IFRS 13 Valutazione del fair value
  • IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti
  • IFRS 16 Leasing
  • IFRS 17 Contratti assicurativi
  • IAS 2 Rimanenze
  • IAS 7 Rendiconto finanziario
  • IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
  • IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento
  • IAS 12 Imposte sul reddito
  • IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
  • IAS 19 Benefici per i dipendenti
  • IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
  • IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
  • IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
  • IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione
  • IAS 27 Bilancio separato
  • IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture
  • IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate
  • IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
  • IAS 33 Utile per azione
  • IAS 34 Bilanci intermedi
  • IAS 36 Riduzione di valore delle attività
  • IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
  • IAS 38 Attività immateriali
  • IAS 40 Investimenti immobiliari
  • IAS 41 Agricoltura
  • il ritiro dello IAS 1 – Presentazione del bilancio.
  • alcune interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
  • alcune interpretazioni dello Standard Interpretations Committee (SIC).

Di particolare importanza per la prassi è che, come logica conseguenza dell’adozione dell’IFRS 18, il Principio Contabile Internazionale 1 “Presentazione del Bilancio” viene abrogato. Ciò significa che per i periodi di riferimento per i quali si applica l’IFRS 18, le entità non applicheranno più lo IAS 1, ma baseranno la struttura e il contenuto dei propri bilanci sul nuovo IFRS 18.

Quando si applica l’IFRS 18 nell’UE?

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2026/338, le società devono applicare le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2027 o successivamente. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, con data di entrata in vigore l’8 marzo 2026, e l’applicazione anticipata del principio prima del 2027 è consentita ai sensi dello stesso IFRS 18.

Con l’adozione del regolamento, la Commissione europea, dopo aver consultato l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), ha concluso che l’IFRS 18 soddisfa i criteri di adozione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali .

Global Minimum Tax – Approvato il modello di dichiarazione annuale

Con il Titolo II (Artt. da 8 a 60) del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è stata recepita la Direttiva UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 Dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese ei gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (c.d. Global minimum tax) che a sua volta attua le indicazioni del OECD/G20 BEPS Pillar Two.

(Vedi:  Progetto per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (OECD/G20 BEPS Project))

In particolare, l’articolo 9 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 stabilisce che l’imposizione integrativa in Italia si articola in tre tipologie di imposta:

a) l’imposta minima integrativa (articoli 13, 14 e 15), dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;

b) l’imposta minima suppletiva (articoli 19, 20 e 21), dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;

c) l’imposta minima nazionale (articolo 18), dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

Con il Decreto 7 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze recante “Diposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa” sono state emanate le disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento della Global minimum tax, previsti nell’articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Vedi: Relazione Illustrativa)

Ai sensi del primo comma dell’art. 5 del Decreto 7 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze la dichiarazione fiscale è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 5 del Decreto 7 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze il primo termine di scadenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’esercizio di riferimento, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

Con il  provvedimento n. 46523 del 6 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione annuale relativa
all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Il modello si riferisce a gruppi multinazionali e nazionali con ricavi superiori a 750 milioni, coprendo l’imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale (minimo 15%).

Il modello unificato per le tre imposte (integrativa, suppletiva, nazionale) è destinato alle capogruppo od entità controllante residente in Italia (o entità designata) del gruppo multinazionale o nazionale ed è strutturato in un frontespizio e sei quadri (A, B, C, D, E, F) per determinare la base imponibile e le imposte.

Il modello va trasmesso telematicamente, direttamente o tramite intermediari, all’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del vice ministro dell’Economia e delle Finanze.

Questi tributi sono dovuti in euro e devono essere versati con il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Il versamento avviene in due rate: la prima, pari al 90% dell’importo dovuto, deve essere effettuata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio cui l’imposta si riferisce; la seconda, corrispondente al saldo residuo, deve essere versata entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento della Global Minimum Tax tramite modello F24. I codici principali sono 2730 (integrativa), 2731 (suppletiva) e 2732 (nazionale), con 2733 e 2734 per ravvedimenti.

Dettagli dei codici tributo istituiti:
  • 2730 – Imposta minima integrativa (IIR – Income Inclusion Rule): si applica alle società controllanti residenti in Italia.
  • 2731 – Imposta minima suppletiva (UTPR – Undertaxed Payments Rule): riferita alle imprese italiane appartenenti a gruppi multinazionali.
  • 2732 – Imposta minima nazionale (QDMTT – Qualified Domestic Minimum Top-up Tax): relativa alle entità a bassa imposizione nel territorio italiano.
  • 2733 – Sanzioni da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale.
  • 2734 – Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale.

 

 

 

Aliquote IVA in Europa 2026

Nota: quando una delle principali direttive UE in materia di IVA fu adottata nel 1991, alcuni paesi dell’UE applicavano aliquote ridotte, super ridotte o pari a zero a beni e servizi che non rientravano nelle categorie di aliquota zero o ridotta specificate dalle nuove normative. Per agevolare la transizione a un’aliquota standard su questi beni e servizi, era consentita la cosiddetta “aliquota di parcheggio”. Sebbene si intendesse eliminarla gradualmente, alcuni paesi la applicano ancora. Da aprile 2022, per garantire il principio di parità di trattamento, i paesi dell’UE possono applicare due aliquote ridotte non inferiori al 5% a diversi beni e servizi, un’aliquota super ridotta inferiore al 5% e un’esenzione.
Fonte: Unione Europea, “Norme e aliquote IVA”, https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm; Commissione Europea, “Database delle imposte in Europa v4”, https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/; Richard Asquith, “Aliquote IVA e GST 2026”, VATCalc, https://vatcalc.com/vat-rates/.

I paesi dell’UE con le aliquote IVA standard più elevate sono Ungheria (27%), Finlandia (25,5%) e Croazia, Danimarca ,e Svezia (tutte al 25%). Il Lussemburgo applica l’aliquota IVA standard più bassa, pari al 17%, seguito da Malta (18%), Cipro e Germania (entrambe al 19%). L’aliquota IVA standard media dell’UE è del 21,9%, quasi sette punti percentuali in più rispetto all’aliquota IVA standard minima richiesta dalla normativa UE .

Tra gli otto principali paesi europei che non fanno parte dell’Unione Europea—Georgia , Islanda ,Moldavia, Norvegia , Svizzera ,Turchia, Ucraina e Regno Unito : solo la Svizzera applica un’aliquota IVA standard inferiore al minimo UE, pari all’8,1%. 

In generale, le imposte sui consumi rappresentano un modo economicamente efficiente per aumentare il gettito fiscale. Idealmente, per ridurre al minimo le distorsioni economiche, dovrebbe esserci un’unica aliquota standard applicata a tutti i consumi finali, con il minor numero possibile di esenzioni. Tuttavia, i paesi dell’UE applicano aliquote ridotte ed esentano dall’IVA determinati beni e servizi.

Fonte: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax)

SAF-T (Standard Audit File for Tax) è uno standard internazionale per lo scambio elettronico di dati contabili e fiscali in formato XML strutturato tra aziende e autorità fiscali.. Lo standard è definito dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax) serve a digitalizzare e facilitare le verifiche fiscali, migliorando l’efficienza degli audit e riducendo gli errori manuali.
Si tratta di uno schema XML armonizzato di dati sulle transazioni aziendali provenienti da registri contabili per lo scambio efficiente ed efficace di informazioni relative all’IVA o alla GST con le autorità fiscali.

Caratteristiche e Funzionamento:
  • Formato standardizzato: Indipendente dal software contabile utilizzato.
  • Contenuto: Include registri IVA, contabilità generale, dati anagrafici, fatture e movimenti di magazzino.
  • Adattamento locale: Sebbene basato su standard OCSE, ogni Paese adatta il SAF-T alle proprie normative (es. Portogallo, Norvegia, Romania, Ungheria).
  • Utilizzo: È un potente strumento per le autorità fiscali per condurre controlli.
  • Vantaggi: Maggiore sicurezza, automazione dei processi di audit e riduzione dei tempi di verifica.

I requisiti del file sono espressi in XML , ma l’OCSE non impone alcun formato di file specifico, raccomandando (paragrafo 6.28) che “Spetta interamente agli enti fiscali sviluppare le proprie politiche per l’implementazione di SAF-T, inclusa la sua rappresentazione in XML. Tuttavia, gli enti fiscali dovrebbero considerare formati di dati che consentano l’automazione della revisione contabile oggi, riducendo al minimo i potenziali costi per tutte le parti interessate, quando si passa a nuovi standard aperti globali per i dati aziendali e finanziari, come XBRL e XBRL_GL in particolare”.

Nel maggio 2005, il Comitato per gli Affari Fiscali (Committee on Fiscal Affairs (CFA)) dell’OCSE ha pubblicato la prima versione delle linee guida SAF-T. La versione 1.0 si basava sulle registrazioni presenti in un piano dei conti del libro mastro generale, insieme ai dati del file master per clienti e fornitori e ai dettagli di fatture, ordini, pagamenti e rettifiche. Lo standard descrive un insieme di messaggi per lo scambio di dati tra software di contabilità e autorità fiscali o revisori nazionali. La sintassi è proprietaria e basata su XML. Sono disponibili diverse versioni localizzate compatibili con lo standard generale v1.0. Lo schema era originariamente definito nel vecchio formato DTD , un precursore dell’attuale Schema  XML.

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax) si basa, quindi, su file strutturati in formato XML, generati direttamente dai sistemi contabili aziendali, e consente alle amministrazioni fiscali di accedere a informazioni omogenee, leggibili e confrontabili, indipendentemente dal software utilizzato dall’azienda.
In particolare, il SAF-T viene utilizzato per la trasmissione di:

  • registri IVA,
  • contabilità generale,
  • dati anagrafici,
  • informazioni su fatture, pagamenti e movimenti contabili.

Da maggio 2005, SAF-T è consigliato nei seguenti cinque formati (secondo la versione 2 del 2010):

  1. Contabilità generale: giornali
  2. Crediti: file master clienti; fatture; pagamenti
  3. Contabilità fornitori: file master fornitore; fatture; pagamenti
  4. Immobilizzazioni: archivi anagrafici delle attività; ammortamento e rivalutazione
  5. Inventario: anagrafiche prodotti; movimenti
i Paesi che hanno introdotto dall’OCSE il SAF-T sono
Bulgaria 2026 Introduzione graduale nell’arco di due anni
Mozambico Maggio 2025 Proposta in parlamento
Ucraina In pausa Lancio mancato nel 2025; la legislazione è stata ritirata
Danimarca Gennaio 2024 Implementazione graduale a partire dal 2024
Romania Gennaio 2022 Presentazioni mensili obbligatorie inizialmente per i grandi contribuenti (scadenza gennaio 2023)
OSS e IOSS dell’UE Luglio 2021 Su richiesta per venditori, marketplace o intermediari
Norvegia 2020 Sostituita la dichiarazione IVA 2022
Angola 2019 Su richiesta
Lituania 2019 Su richiesta; residenti e non residenti oltre la soglia di vendita di 30.000 €
Polonia 2016 Dichiarazione IVA obbligatoria e mensile sostituita da ottobre 2020
Francia 2014 Su richiesta
Lussemburgo 2011 Su richiesta
Austria 2009 Su richiesta
Portogallo 2009 Mensile per residenti e non residenti (giugno 2022)

Bulgaria – Vida, Fatturazione elettronica, rendicontazione digitale, SAF-T

L’11 marzo 2025, i 27 Stati membri dell’UE hanno adottato all’unanimità il pacchetto IVA nell’era digitale (ViDA) , la riforma più radicale del regime IVA nell’Unione dalla creazione del mercato unico nel 1993. Il pacchetto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 25 marzo 2025 ed è entrato in vigore il 14 aprile 2025. Le modifiche saranno introdotte gradualmente entro il 1° gennaio 2035.

Parallelamente, in Bulgaria, dal 1° gennaio 2026, inizierà la presentazione obbligatoria del SAF-T (file di revisione standard a fini fiscali) , un meccanismo completamente diverso, ma complementare, per la digitalizzazione della rendicontazione fiscale.

I due processi si svolgono in parallelo ed è di fondamentale importanza che i contabili comprendano la differenza tra loro, perché la preparazione è diversa, le scadenze sono diverse e le conseguenze sono diverse.

Innanzitutto, chiariamo: ViDA e SAF-T: di cosa si tratta?

La confusione tra ViDA e SAF-T è del tutto comprensibile: entrambi mirano a consentire all’amministrazione fiscale di “vedere” cosa fanno le aziende in tempo reale. Ma lo fanno in modi fondamentalmente diversi.

SAF-T = Contabilità Periodica a Raggi X

SAF-T (Standard Audit File for Tax)  è un sistema di reporting elettronico . L’azienda estrae un file XML strutturato con contabilità generale, fatture, pagamenti e attività dal proprio software di contabilità e lo invia all’NRA su base mensile e annuale. SAF-T non modifica il modo in cui si emettono le fatture. Richiede semplicemente l’invio di dati dettagliati all’amministrazione in un formato standardizzato.

Fatturazione elettronica + rendicontazione digitale delle transazioni (Digital Reporting Requirements (DRR)) *)  è un sistema di fatturazione elettronica che rivoluziona il processo di fatturazione : anziché essere in formato PDF o cartaceo, la fattura nasce come documento elettronico strutturato (secondo lo standard EN 16931), inviato elettronicamente al cliente e i dati vengono trasmessi automaticamente all’amministrazione fiscale entro pochi giorni.

* I requisiti di rendicontazione digitale (DRR) sono l’invio digitale obbligatorio, in tempo reale o quasi in tempo reale, dei dati IVA a livello di transazione alle autorità fiscali, con l’obiettivo di ridurre le lacune fiscali e le frodiParte dell’iniziativa UE “IVA nell’era digitale” (ViDA) , queste norme standardizzano la fatturazione elettronica per le transazioni B2B transfrontaliere. Tra le tappe fondamentali figurano l’obbligo di fatturazione elettronica e rendicontazione per le transazioni intra-UE entro luglio 2030.

Confronto a colpo d’occhio

  SAF-T ViDA
 Che cos’è? E-reporting – invio di dati contabili strutturati Fatturazione elettronica – fatturazione elettronica + rendicontazione digitale delle transazioni (Digital Reporting Requirements (DRR))
 Chi lo fa rispettare? Il legislatore bulgaro (Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)) e Legge di Bilancio dello Stato per il 2025 (Закона за държавния бюджет за 2025 г. (ЗДБ 2025)) Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, recepita dai paesi

La Direttiva (UE) 2025/516, parte del pacchetto “VAT in the Digital Age” (ViDA), modifica la direttiva 2006/112/CE per modernizzare le norme IVA, introducendo la fatturazione elettronica obbligatoria negli scambi nazionali dal 14 aprile 2025 e imponendo standard digitali europei armonizzati per le operazioni transfrontaliere entro il 2030,

 Stato in Bulgaria È già una legge, a partire dal 01.01.2026 Non esiste una legislazione nazionale per la fatturazione elettronica B2B
 Ambito Transazioni interne – tutta la contabilità Per ora solo B2B intracomunitario (dal 2030)
 Formato XML secondo lo schema  XSD dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) EN 16931 (Standard europeo per le fatture elettroniche)
 Periodicità Mensile (fino alla fine del mese successivo) + annuale (entro il termine di cui all’art. 92 della Legge sull’imposta sul reddito delle società  (ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО))) In tempo reale – entro 10 giorni dall’evento fiscale
 Cosa stai inviando? Contabilità generale, fatture, pagamenti, attività, inventario Dati di ogni singola fattura al momento dell’emissione

Punto chiave: SAF-T e ViDA non si escludono a vicenda, ma sono complementari. I preparativi per entrambi devono essere condotti in parallelo.

Come si collegheranno i due in futuro?

Fase 1 (2026-2030): La Bulgaria implementa il SAF-T. I contabili si abituano a inviare dati strutturati. Il software si adatta. L’ANR costruisce l’infrastruttura.

Fase 2 (dal 1° luglio 2030): ViDA rende obbligatoria la fatturazione elettronica per le forniture B2B intra-UE in tutta l’UE. La Bulgaria, in quanto Stato membro, è tenuta a garantire la compatibilità.

Fase 3 (2030-2035): Convergenza. Se anche la Bulgaria introdurrà la fatturazione elettronica interna B2B (e ViDA la consente già senza deroghe dal 14.04.2025), SAF-T e fatturazione elettronica si fonderanno: le fatture nasceranno elettroniche e i loro dati alimenteranno automaticamente i report SAF-T.

ViDA – il quadro europeo

Che cos’è ViDA?

ViDA non è un regime separato, ma un pacchetto legislativo ( il c.d. “Pacchetto ViDA”) che modifica l’attuale direttiva IVA 2006/112/CE e che si compone

Gli atti normativi approvati prevedono un’ampia revisione dell’imposta, conformandola all’era digitale, agendo principalmente su tre pillars:

Pilastro 1: Fatturazione elettronica e rendicontazione digitale (DRR)

Dal 1° luglio 2030, le fatture elettroniche strutturate diventeranno obbligatorie per le cessioni B2B intra-UE.  Il termine per la loro emissione è di 10 giorni dall’evento fiscale (invece del precedente “entro il 15 del mese successivo”).

Cambiamento importante: avere una fattura elettronica diventerà una condizione essenziale per la detrazione dell’IVA. La norma è EN 16931.

Pilastro 2: Economia delle piattaforme

Modello del “fornitore presunto” : piattaforme come Airbnb e Uber applicano l’IVA quando il fornitore non la applica. Ambito di applicazione: alloggi fino a 30 notti, trasporto passeggeri su strada. In vigore dal 1° luglio 2028 (prorogato al 1° gennaio 2030).

Pilastro 3: Registrazione IVA unica

Sportello Unico Esteso (OSS) – registrazione in un unico Stato membro anziché registrazioni multiple. In vigore dal 1° luglio 2028. Include l’inversione contabile per i fornitori non identificati e un ambito di applicazione esteso per gas, elettricità e riscaldamento.

SAF-T in Bulgaria: ciò che è già un fatto

Con le modifiche al  Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)) introdotte da § 16 e § 17 delle Disposizioni transitorie e finali (Преходни и заключителни разпоредби) della Legge di Bilancio dello Stato per il 2025 (Закона за държавния бюджет за 2025 г. (ЗДБ 2025)), la Bulgaria ha introdotto l’obbligo di presentazione delle relazioni SAF-T (FILE DI REVISIONE STANDARD PER SCOPI FISCALI – СТАНДАРТЕН ОДИТЕН ФАЙЛ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ)

Il 25 luglio 2025, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) ha pubblicato lo schema XSD definitivo del fascicolo SAF-T bulgaro, insieme a nomenclature e chiarimenti.

Roadmap unificata: SAF-T + ViDA

Data Sistema Anno di riferimento  Cosa sta succedendo 
14.04.2025 ViDA — Entrata in vigore del pacchetto; i Paesi possono introdurre la fatturazione elettronica interna B2B senza deroghe
01.01.2026 SAF-T 2023 Prima ondata: grandi imprese al 31.12.2023 con fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП ))> 300 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 3,5 milioni di BGN
01.01.2027 SAF-T 2024 Seconda ondata: grande/media/piccola al 31.12.2024 concon fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП )) > 300 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 3,5 milioni di BGN.
01.01.2028 SAF-T 2025 Terza ondata: grande/media/piccola al 31.12.2025 con con fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП )) > 15 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 1,5 milioni di BGN
01.07.2028 ViDA — Economia di piattaforma (“fornitore ritenuto”); espansione dell’OSS / Registrazione IVA unica
01.01.2029 SAF-T 2026 Quarta ondata: tutte le grandi/medie/piccole imprese al 31.12.2026 (senza soglie)
01.01.2030 SAF-T — Quinta ondata: imprese di cui all’art. 71h, comma 1 Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)), non elencate nei gruppi precedenti
01.07.2030 ViDA — DRR obbligatorio + fatturazione elettronica per B2B intracomunitari; EN 16931; scadenza della fattura – fino a 10 giorni
fino al 01.01.2035 ViDA — Armonizzazione graduale dei sistemi nazionali con il modello europeo

* L’ambito di applicazione del SAF-T è determinato sulla base dei dati del precedente “anno di riferimento” e della categoria dell’impresa ai sensi della Legge contabile al 31 dicembre dell’anno in questione.
Vale a dire, ogni successiva “fase” di un esercizio finanziario già concluso (2023 → inizio 2026; 2024 → inizio 2027; 2025 → inizio 2028; 2026 → inizio 2029).

 

Bulgaria – Il SAF-T (Standard Audit File for Tax)

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax) è uno standard internazionale, promosso dall’OCSE, per lo scambio elettronico di dati contabili e fiscali in formato XML strutturato tra aziende e autorità fiscali. Serve a digitalizzare e facilitare le verifiche fiscali, migliorando l’efficienza degli audit e riducendo gli errori manuali.
Si tratta di uno schema XML armonizzato di dati sulle transazioni aziendali provenienti da registri contabili per lo scambio efficiente ed efficace di informazioni relative all’IVA o alla GST con le autorità fiscali.

Caratteristiche e Funzionamento:
  • Formato standardizzato: Indipendente dal software contabile utilizzato.
  • Contenuto: Include registri IVA, contabilità generale, dati anagrafici, fatture e movimenti di magazzino.
  • Adattamento locale: Sebbene basato su standard OCSE, ogni Paese adatta il SAF-T alle proprie normative (es. Portogallo, Norvegia, Romania, Ungheria).
  • Utilizzo: È un potente strumento per le autorità fiscali per condurre controlli.
  • Vantaggi: Maggiore sicurezza, automazione dei processi di audit e riduzione dei tempi di verifica.

File di revisione standard OCSE per le imposte (SAF-T)

L’OCSE ha lanciato la prima versione del SAF-T come standard per le autorità fiscali e i contribuenti per uno scambio efficiente di informazioni. È basato su XML. Oltre 10 paesi europei lo hanno già adottato.

  1. Contabilità generale: giornali;
  2. Crediti: archivi anagrafici dei clienti; fatture; pagamenti;
  3. Contabilità fornitori: archivio anagrafico fornitori; fatture; pagamenti;
  4. Immobilizzazioni: archivi master delle attività; ammortamento e rivalutazione; e
  5. Inventario: schede anagrafiche dei prodotti; movimenti.
i Paesi che hanno introdotto dall’OCSE il SAF-T sono
Bulgaria 2026 Introduzione graduale nell’arco di due anni
Mozambico Maggio 2025 Proposta in parlamento
Ucraina In pausa Lancio mancato nel 2025; la legislazione è stata ritirata
Danimarca Gennaio 2024 Implementazione graduale a partire dal 2024
Romania Gennaio 2022 Presentazioni mensili obbligatorie inizialmente per i grandi contribuenti (scadenza gennaio 2023)
OSS e IOSS dell’UE Luglio 2021 Su richiesta per venditori, marketplace o intermediari
Norvegia 2020 Sostituita la dichiarazione IVA 2022
Angola 2019 Su richiesta
Lituania 2019 Su richiesta; residenti e non residenti oltre la soglia di vendita di 30.000 €
Polonia 2016 Dichiarazione IVA obbligatoria e mensile sostituita da ottobre 2020
Francia 2014 Su richiesta
Lussemburgo 2011 Su richiesta
Austria 2009 Su richiesta
Portogallo 2009 Mensile per residenti e non residenti (giugno 2022)

Il 6 ottobre 2025, l’autorità fiscale bulgara, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), ha pubblicato le FAQ per il lancio del SAF-T di gennaio, riguardanti: dati; periodo di 6 mesi senza penalità; schema XML; e tempistiche.

25 luglio: la NRA ha pubblicato la documentazione tecnica definitiva per il lancio nel 2026 dello   Standard Audit File for Tax (SAF-T) . La documentazione include: formati XML e reporting SAF-T; casi d’uso; nomenclature per la standardizzazione delle informazioni da segnalare; e le relative regole di convalida.

Calendario di lancio del SAF-T bulgaro

  • Gennaio 2026: grandi imprese (fatturato >300 milioni di BGN o imposta >3,5 milioni di BGN)
  • Gennaio 2028: imprese di medie dimensioni (fatturato >15 milioni di BGN o imposta >1,5 milioni di BGN)
  • Gennaio 2030: tutti gli altri contribuenti

Sarà previsto un periodo di sei mesi senza penalità per ogni fase per correggere le dichiarazioni SAF-T mensili iniziali senza penalità fino alla scadenza del settimo mese.

La Bulgaria si unisce agli altri paesi che stanno implementando SAF-T , lo schema standard sostenuto dall’OCSE per lo scambio di informazioni tra contribuenti e autorità.

Requisiti di segnalazione SAF-T bulgari

Sono richiesti tre report SAF-T:

  1. Mensile : Contabilità generale; Conti da pagare e da ricevere; Fatture di vendita e di acquisto (entro il 14 del mese successivo);
  2. Annualmente : Immobilizzazioni (entro il 30 giugno dell’anno successivo)
  3. Su richiesta : inventario

Per la prima presentazione è previsto un periodo di grazia di sei mesi.

I piani per la fatturazione elettronica in Bulgaria devono ancora emergere dopo una consultazione pubblica nel 2021.