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Aprire Società in Bulgaria

La Tayros Consulting assiste il cliente

  • nell’individuazione della forma di società più idonea allo svolgimento della sua attività d’impresa in Bulgaria;
  • nel predisporre lo statuto sociale individuando le clausole che possano meglio regolare la
    • gestione della società;
    • la sua attività;
    • i rapporti tra i suoi organi.
  • nell’aprire la società in Bulgaria
  • nella Registrazione presso gli uffici amministrativi e fiscali della Bulgaria

Tutti gli atti della costituenda società sono redatti in italiano e bulgaro, nel pieno rispetto della normativa della Bulgaria, con deleghe rilasciate ai ns. professionisti per rendere il quanto più agevole possibile al cliente l’iter costitutivo.

Il Codice Commerciale – ТЪРГОВСКИ ЗАКОН – individua, tra le principali  tipologie di società in Bulgaria:

  • La Società a responsabilità limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД): Una o più persone, incluse le persone straniere fisiche e/o giuridiche, possono costituire una Società a Responsabilità Limitata in Bulgaria e sono responsabili limitatamente al valore totale delle loro quote di capitale. Il contratto di società viene stipulato per scrittura privata ed il socio può anche essere rappresentato da un suo procuratore, munito di idonea procura speciale autenticata da un notaio. In Bulgaria esiste anche la possibilità di costituire società unipersonali a responsabilità limitata, ove il titolare sia un singolo individuo – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД).
  • La Società per azioni – Акционерно дружество (AD – АД) La Società per azioni ha un capitale sociale diviso in titoli azionari. I soci sono responsabili nei confronti dei creditori entro i limiti del capitale.
  • Le Associazioni di persone giuridiche
    • holding. Secondo la legislazione bulgara, le Holding sono le Società a Responsabilità Limitata, le Società Per Azioni e le Società per Azioni in Accomandita che hanno l’obiettivo di assumere qualsiasi forma di partecipazione in altre società o di partecipare alla loro gestione.
    • consorzi Il consorzio è un’unione tra imprenditori su base contrattuale per lo svolgimento di una determinata attività.
  • Le Filiali e gli  Uffici di rappresentanza Possono registrare filiali e uffici di rappresentanza in Bulgaria le persone fisiche e giuridiche, bulgare e straniere. Gli uffici di rappresentanza in Bulgaria devono essere registrati presso la Camera di Commercio e dell’industria bulgara, ma  non vanno considerati persone giuridiche o soggetti.

La Legge della Bulgaria dispone che l’attività bancaria e quella assicurativa possano essere esercitate in via esclusiva dalle società per azioni o dalle organizzazioni corporative, che in concreto vanno poi ad essere regolate da altre leggi speciali, bancarie ed assicurative.

Secondo quanto previsto dal Titolo Terzo della Legge Commerciale (Norme Generali), una società in Bulgaria si intende costituita dalla data della sua iscrizione nel Registro Commerciale delle imprese.

In Bulgaria organo competente per l’iscrizione delle società è il registro elettronico delle imprese, tenuto dall’Agenzia delle Iscrizioni presso il Ministero della Giustizia. La domanda di iscrizione della Società a Responsabilità Limitata e della Società per Azioni può essere presentata a una qualsiasi unità territoriale dell’Agenzia presso le sedi dei Tribunali distrettuali, indipendentemente dall’ubicazione della sede della società.

L’iscrizione della Società a Responsabilità Limitata e della Società per Azioni si effettua utilizzando un apposito modello di domanda reperibile sul sito del Registro delle imprese della Bulgaria (www.brra.bg). L’iscrizione viene richiesta, nel caso di una Società a Responsabilità Limitata, dall’amministratore o dagli amministratori o, nel caso di una Società per Azioni, dai membri del Consiglio direttivo o del Consiglio d’amministrazione o da un membro degli organi di amministrazione a tale scopo

La domanda può essere presentata, oltre che in forma cartacea, in forma elettronica, conformemente alla Legge sul documento elettronico e la firma, la domanda e gli allegati vanno presentati in lingua bulgara, ferma restando la facoltà di presentare la documentazione in qualsiasi altra lingua ufficiale UE, purché accompagnata da una traduzione legalizzata in lingua bulgara.

Le domande di registrazione vengono esaminate secondo l’ordine di presentazione; l’esito viene comunicato entro la fine del primo giorno lavorativo successivo all’accettazione da parte dell’addetto alle iscrizioni. L’eventuale diniego deve essere motivato ed è impugnabile dinanzi al tribunale distrettuale entro 7 giorni dalla consegna.

Principali documenti da allegare alla domanda:

  • estratto del verbale del Consiglio d’Amministrazione (per le Società a Responsabilità Limitata) o dell’organo di amministrazione (per le Società per Azioni) della società estera, nel quale si delibera la partecipazione alla società in Bulgaria e si nomina la persona che avrà il potere di rappresentare la società estera;
  • procura notarile con la quale si conferiscono i poteri alla persona incaricata di stipulare l’atto costitutivo e di predisporre l’altra documentazione necessaria;
  • certificato valido d’iscrizione della società straniera al Registro delle Imprese;
  • atto costitutivo, stipulato in forma scritta, nel quale siano definite tutte le procedure occorrenti ai fini dell’apertura della società, nonché il sistema amministrativo della stessa, le deleghe degli Amministratori e la descrizione dell’attività;
  • verbale dell’assemblea dei soci fondatori nella quale è stata presa la decisione di costituzione della società ed è stato firmato l’atto costitutivo (in caso di socio unico, occorre solo una dichiarazione di quest’ultimo);
  • dichiarazione da parte dell’Amministratore/amministratori e specimen della firma, firmati e legalizzati dal notaio;
  • documento attestante l’avvenuto versamento del capitale sociale.

Tutti i documenti provenienti dall’Italia devono essere corredati di apostilla (timbro e firma autenticati) e accompagnati da una traduzione in bulgaro, legalizzata dall’Ufficio
consolare del Ministero degli Esteri.

Per info: info@tayros.bg

Emesso il Decreto n.9 del 21 marzo 2015 per l’attuazione della sub 4_1 “Investimenti nelle aziende agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Programma Sviluppo Rurale Bulgaria

Con effetto dal 24/03/2015 il Decreto  n. 9 del 21/03/2015 disciplina le modalità ed i requisiti per l’attuazione delle “Investimenti nelle aziende agricole” sub-4.1 della misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” del Programma per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR 2014-2020 ), finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

BULGARIA – Programmi e distribuzione dei Fondi Europei – 2014-2020

Fondi Europei in Bulgaria

Per la Bulgaria sono stati stanziati per il periodo di programmazione 2014-2020 per un totale di 15.445 miliardi di euro, cosi ripartiti 

Programma “Sviluppo Rurale”  – € 2.338.783.966;

Programma Operativo “Good Governance “ –   € 335.919.603;

Programma Operativo “La scienza e l’istruzione per una crescita intelligente” (OPNOIR) –   € 560.252.225;

Programma operativo “Ambiente” (OPE) –   € 1 .722 .844 .842;

Programma Operativo “Trasporti e Infrastrutture di Trasporto” (OPTTI) –   € 1 .839 .919 .829;

Programma “Marittimo e Pesca” –   € 88. 066. 622;

Programma Operativo “Sviluppo regionale” (OPRD) –  
€ 1 .543 .182.113;

Programma Operativo “Sviluppo delle risorse umane” (HRD OP) –   € 1.029.608.392;

Programma Operativo “Competitività e innovazione” (OPIC) –   €1.110.718.585,7.

L’inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea

La Legge di stabilità 2013, L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 325, lettera b) ha modificato l’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilendo  che dal 1° gennaio 2013 viene  estesa l’applicazione della procedura di assolvimento dell’IVA con la tecnica dell’inversione contabile (integrazione e registrazione della fattura  ex artt. 46 e 47, D.L. n. 331/1993 (1)) oltre che ai servizi generici di cui all’art.7-ter del D.P.R. 633/72, anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (anche non generici) rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea.

“Art. 17 D.P.R. 633/72 ……. nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 . ……. “

L’inversione contabile  (c.d. “reverse charge”) è un  metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile dell’imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

Il reverse charge permette di far ricadere gli obblighi IVA sul destinatario della cessione o della prestazione, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato. Per applicarlo è necessario, infatti, che entrambe le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.

Sul piano pratico l’uso del “reverse charge” prescrive che chi emette la fattura non deve applicare l’aliquota relativa alla transazione ma riportare in fattura la dicitura “inversione contabile”.

Il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta (cioè senza includere l’IVA da aggiungere all’imponibile per determinare il totale della fatturazione), mentre l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’applicazione dell’aliquota IVA prevista.

L’acquirente ha l’ulteriore obbligo contabile di annotare la fattura di acquisto in 2 registri IVA: nel registro IVA vendite e, ai fini della detrazione, nel registro IVA acquisti.

Gli obblighi  a cui è sottoposto il cessionario/committente sono:
  • se riceve la fattura del fornitore comunitario entro la fine del 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve:
    – numerarla e integrarla con il controvalore in euro della base imponibile, con l’ammontare dell’Iva calcolata secondo l’aliquota vigente e deve essere indicato il titolo “operazione non soggetta”, “operazione non imponibile” o “operazione esente” mentre l’indicazione del riferimento normativo, è facoltativo e non più obbligatorio dal 2013;
    – annotarla distintamente nel registro Iva vendite secondo l’ordine della numerazione entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente;
    – annotarla distintamente nel registro acquisti per poter detrarre l’IVA in un lasso temporale che va dal mese in cui l’imposta diventa esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo;
  • in caso di inadempienza del fornitore comunitario, cioè se il committente non riceve la fattura entro la fine del 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve:
    – emettere autofattura (art.46, co.5 D.L. 331/93) entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
    – annotarla nel registro vendite entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente nonché, anche se la circolare non lo ricorda, nel registro degli acquisti ai fini della detrazione dell’imposta;
  • nel caso riceva una fattura con corrispettivo inferiore, deve:
    – emettere autofattura integrativa (art.46, co.5 D.L. 331/93), entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione della fattura originaria;
    – nonché, anche se la circolare non lo sottolinea, effettuare la doppia annotazione nei medesimi termini visti.

Per applicare il reverse charge, quindi, il cliente effettua la c.d. doppia annotazione ai fini IVA, così che chi riceve la fattura, integrandola  con l’ammontare IVA e annotandola sia nel registro IVA vendite che in quello degli acquisti, fa sì che l’operazione risulti neutra.

Riportiamo il punto 2, Capitolo IV: Novità in materia di imposta sul valore aggiunto, della Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 

“L’articolo 1, comma 325, lettera b) della legge di stabilità 2013, modifica l’articolo 17, secondo comma, secondo periodo, del dPR n. 633 del 1972, in materia di inversione contabile.

Trattasi delle disposizioni concernenti l’individuazione del debitore dell’imposta relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti.

In particolare, l’attuale secondo periodo del citato articolo 17 secondo comma, dispone che “… nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.”

Al riguardo, si osserva che la previgente disposizione imponeva l’assolvimento dell’imposta da parte del committente mediante la procedura di integrazione e di registrazione prevista dagli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, esclusivamente per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, del dPR n. 633/1972 (cd “prestazioni generiche”), effettuate da un operatore comunitario 37 nei confronti di un soggetto passivo sito nel territorio dello Stato (cfr circolare n. 35/E del 20 settembre 2012, punto 3.1).

Per effetto delle modifiche sopra richiamate, dal 1° gennaio 2013 la medesima procedura di assolvimento dell’imposta si applica sia alle cessioni di beni (diverse dagli acquisti intracomunitari che sono oggetto di una specifica disciplina nel D.L. 331 del 1993) sia a tutte le prestazioni di servizi (anche “non generiche”) rese da un soggetto passivo comunitario nel territorio della Stato.

Dal 1° gennaio 2013, quindi, il committente/cessionario nazionale dovrà:

  • numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile (articolo 46, comma 1, decreto legge n. 331/1993);
  • annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (articolo 23, dPR n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera (articolo 47, comma 1, primo periodo, decreto legge n. 331/1993, come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 326, lett. f), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013);
  • annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti (articolo 25, dPR n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo, decreto legge n. 331/1993). In particolare, come già chiarito con la circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, parag. 4.3, la fattura potrà essere annotata, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA ex articolo 19).
  • emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (articoli 46, comma 5 e 47 comma 1, secondo periodo, del DL n. 331 del 1993).

Si osserva, infine, che per effetto delle modifiche sopra richiamate, valgono anche con riferimento ai servizi diversi da quelli generici i chiarimenti resi con la citata circolare n. 35/E, laddove è stato precisato che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente può essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione, cui va ricondotta l’esigibilità dell’imposta, che deve essere assolta dal cessionario/committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento. ”

(1)(Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 agosto 1993, n. 203

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’Ilor dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie. [Legge IVA comunitaria]
Convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1, L. 29.10.1993, n. 427 (G.U. 29.10.1993, n. 255)
TITOLO II Armonizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
CAPO II Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell’imposta sul valore aggiunto

Articolo 46
Fatturazione delle operazioni intracomunitarie.

In vigore dal 01/01/2013

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 326, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

  1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonche’ dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
  2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, e’ emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.
  3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
  4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e’ effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
  5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

Articolo 47
Registrazione delle operazioni intracomunitarie.

In vigore dal 01/01/2013

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 326, lett. f) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni  effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

  1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto.
  2. I contribuenti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziche’ in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita’ indicate nel comma 1.
  3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.
  4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, delle quali non e’ parte contraente un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.)

Il regime speciale del margine nella vendita di autoveicoli usati

Il regime del “margine” rappresenta un regime Iva speciale previsto per chi rivende beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o oggetti da collezione”.

Il regime viene disciplinato dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del Decreto Legge n. 41 del 23 febbraio 1995, norma che ha recepito la direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994 che completa il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE “Regime particolare applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione“.

Nel preambolo alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, è detto: “È opportuno adottare un regime comunitario d’imposizione applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, inteso ad evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi“.

A questo proposito un’apposito il Capo IV del Titolo XII, Regimi speciali, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio è specificamente dedicato ai “Regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato“.

L’applicazione del regime è finalizzata ad evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, sono ceduti ad un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con una conseguente ulteriore imposizione Iva in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.

Al momento dell’acquisto, il rivenditore versa normalmente un corrispettivo comprensivo di Iva, anche se questa non ha formato oggetto di specifica rivalsa, per cui qualora allatto della rivendita si assoggettasse ad Iva si opererebbe una duplicazione dell’imposta.

Il regime del margine si applica in particolare ai “beni usati” o con la terminologia del legislatore europeo, ai “beni d’occasione”, ovvero a quei beni mobili suscettibili di reimpiego, nello stato originario o anche dopo eventuali riparazioni.

I soggetti interessati dal regime del margine possono, comunque, applicare le ordinarie regole Iva.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale, il suddetto regime non ha natura agevolativa, esso si identifica come un regime speciale di assolvimento dell’Iva, per il cui accesso è necessario che ricorrano tutti gli elementi richiesti dalla norma, sia oggettivi sia soggettivi.

La base imponibile dell’imposta relativa alla rivendita è data dalla differenza (quindi il margine) tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, al cui importo vanno comprese le spese di riparazioni eventuali e di quelle accessorie.

In pratica è il margine che residua a favore del rivenditore, che costituisce la base imponibile su cui applicare l’Iva prevista per la tipologia di bene oggetto di rivendita e non il corrispettivo della cessione.

L’art. 2 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio dispone che:

1.   Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

b)

gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro:

i)

………….

ii)

quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, da un soggetto passivo, o da un ente non soggetto passivo, i cui altri acquisti non sono soggetti all’IVA in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, o da qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

iii)

………….

c)

………….

d)

le importazioni di beni.

2.

a)

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono considerati «mezzi di trasporto» i mezzi di trasporto seguenti, destinati al trasporto di persone o di merci:

i)

i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW;

ii)

………….

iii)

………….

b)

Tali mezzi di trasporto sono considerati «nuovi» nei casi seguenti:

i)

per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 km;

ii)

………….

iii)

………….

c)

Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali possono essere provati i dati menzionati alla lettera b).

L’art. 4 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, primo comma, lettera b, specifica che non sono soggetti all’IVA: “gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto d’occasione quali definiti dall’articolo 327, paragrafo 3 (sono considerati «mezzi di trasporto d’occasione» i veicoli terrestri, le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), quando sono beni d’occasione che non soddisfano le condizioni per essere considerati mezzi di trasporto nuovi), quando il venditore è un soggetto passivo–rivenditore che agisce in quanto tale e il mezzo di trasporto d’occasione acquistato è stato assoggettato all’IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d’occasione“.

Nella  direttiva 2006/112/CE del Consiglio il Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d’occasione è regolamentato dagli artt. dal 326 al 332.

La prima condizione per l’applicabilità del regime del margine nel settore del commercio degli autoveicoli è la qualifica di “usato” del bene oggetto di cessione.

È necessario distinguere due differenti ipotesi a cui corrispondono due diverse nozioni di autovettura usata:

  • caso di uno scambio intracomunitario tra soggetti passivi d’imposta (articolo 36, comma 10, Dl 41/1995). In tal caso, gli autoveicoli (veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kw, destinati al trasporto di persone o cose) costituiscono beni usati se, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, Dl 331/1993:
    • hanno percorso oltre 6.000 chilometri;
    • la cessione è effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri (o di altri provvedimenti equipollenti).
      Le due condizioni  devono ricorrere contemporaneamente.
  • caso di uno scambio nazionale, cioè interno al territorio dello Stato. In tal caso, infatti, gli autoveicoli possono essere considerati usati (e, quindi, assoggettabili al regime del margine) al ricorrere delle condizioni di ordine generale previste dall’articolo 36, comma 1, Dl 41/1995, cioè se trattasi di beni suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione. Negli scambi nazionali di autovetture, quindi, non operano, ai fini della qualifica di “usato”, i limiti previsti espressamente per quelli intracomunitari.

Definita la nozione di “bene usato” con riferimento al settore degli autoveicoli, occorre precisare che la loro successiva commercializzazione può essere effettuata con l’applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, Dl 41/1995 (vedi: art. 314 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio) secondo il sistema del margine quando il rivenditore, soggetto d’imposta in Italia, li ha acquistati:

  • da un privato consumatore
  • da un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto alla detrazione
  • da un soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro
  • da un soggetto passivo (nazionale o comunitario) che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.

In presenza delle condizioni sopra richiamate, quindi, il rivenditore italiano può decidere di applicare il regime del margine (secondo il metodo globale di determinazione della base imponibile).

Sulla fattura emessa dal rivenditore non dovrà essere esposta l’Iva, ma dovrà essere indicato che trattasi di “operazione soggetta al regime del margine di cui all’articolo 36 del DL 41/95 e successive modificazioni”. L’Iva dovuta andrà calcolata, con aliquota ordinaria, scorporandola dalla differenza, se positiva, tra il prezzo di vendita del veicolo e il prezzo di acquisto della stesso (secondo lo schema tipico del regime speciale).

Le categorie a cui potrebbe interessare il regime del margine sono due:

  • coloro che abitualmente esercitano il commercio (all’ingrosso, al dettaglio o in maniera ambulante) di beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • coloro che non esercitano abitualmente attività di commercio dell’usato, ma occasionalmente, effettuano cessioni di tali beni.

Naturalmente entrambi devono essere soggetti passivi Iva esercenti attività di impresa, arte o professione.

Si ricorda che la condizione essenziale per potersi avvalere del regime del margine è che i beni siano stati acquistati senza Iva o con Iva indetraibile.

L’applicazione dell’Iva al solo utile lordo permette di evitare la doppia tassazione dei beni usati, ovvero di quei beni per i quali il rivenditore, nel momento dell’acquisto, ha pagato un prezzo che già comprende l’Iva e che non è stata oggetto di rivalsa.
In tal caso, ove si assoggettasse a Iva l’intero corrispettivo della rivendita, si determinerebbe una duplicazione dell’imposta.

Per la determinazione dell’imposta “sul margine”  l’articolo 36 del Dl 41/1995 ha previsto tre diversi metodi, che variano a seconda della natura dei beni rivenduti, delle modalità di esercizio dell’attività e dei soggetti rivenditori.

I metodi sono i seguenti:

  • analitico;
  • forfettario;
  • globale.

Ai fini della rivendita di auto usate rilevano il metodo analitico o il metodo globale.

Il metodo analitico viene applicato da coloro che operano nel settore dei beni usati e consiste nella determinazione analitica del margine, in quanto la base imponibile su cui calcolare l’imposta viene individuata per ogni singola operazione di rivendita.

L’Iva sulla rivendita è commisurata per ciascun bene, sulla differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo pagato dal rivenditore per l’acquisto (aumentato delle relative spese accessorie e di riparazione), valori che vanno considerati al lordo dell’Iva.

Il margine lordo viene determinato togliendo dal corrispettivo praticato per la rivendita (al lordo dell’Iva) il prezzo di acquisto del bene (al lordo dell’eventuale Iva addebitata al rivenditore) e delle spese accessorie e di riparazione (al lordo dell’imposta addebitata al rivenditore).

A calcoli effettuati si può verificare che:

  • se il prezzo di vendita è maggiore del prezzo di acquisto (margine positivo), in questo caso l’imposta dovuta si calcola su tale differenza positiva, da cui dovrà essere scorporata l’Iva, applicando uno dei procedimenti di scorporo previsti dall’articolo 27, comma 4, DPR 633/1972, con riferimento all’aliquota propria del bene oggetto della rivendita;
  • se il prezzo di vendita è minore del prezzo di acquisto (margine negativo), in tal caso, non è dovuta alcuna imposta e in sede di liquidazione il margine sarà considerato pari a zero.

Con l’applicazione del metodo analitico, ogni singola operazione va trattata separatamente dalle altre e non è ammessa la compensazione tra margini positivi e margini negativi.

L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta sulle spese di riparazione e accessorie, precisando che per tali devono intendersi le spese sostenute dal rivenditore inerenti o alla fase di acquisizione del bene o a quella successiva di riutilizzazione dello stesso.

Abbiamo, dunque, le spese per oneri tributari nonché quelli di intermediazione relativi all’acquisto, le spese peritali, quelle notarili, di agenzia, di trasporto, e naturalmente vi sono tutte le spese di riparazione e di restauro del bene.

La circolare del Ministero delle Finanze, la n. 177 del 22 giugno 1995, ha chiarito che in relazione a tali prestazioni, la norma non concede al rivenditore che opera nel regime del margine la facoltà di scegliere se esercitare la detrazione dell’Iva addebitatagli in via di rivalsa, o se imputare l’intero corrispettivo dell’operazione comprensivo dell’imposta, tra i costi da considerare ai fini della determinazione del margine, in quanto il regime del margine si caratterizza per la indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti.

Non sono incluse nei costi da computare per la determinazione del margine, le spese generali sostenute per l’esercizio dell’attività; queste ultime, non sono riferibili ai singoli beni o alle singole operazioni di rivendita e danno luogo alla detrazione della relativa imposta secondo le regole generali.

Non sono comprese tra i predetti costi le spese non direttamente connesse alla riattivazione di beni ovvero alla loro preparazione prima della rivendita, in quanto sostenute per la loro normale utilizzazione.

I soggetti che applicano il metodo analitico di determinazione del regime, devono istituire un apposito registro (di carico e scarico) dove annotare gli acquisti e le cessioni dei singoli beni, specificando:

  • la data dell’operazione
  • la natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti;
  • il prezzo di acquisto, al lordo dell’eventuale imposta;
  • il corrispettivo comprensivo dell’imposta relativa alla cessione;
  • la differenza tra tali ultimi importi (ovvero il margine conseguito).

Nel registro si andranno ad annotare anche i costi al lordo dell’eventuale imposta, relativi alle riparazioni effettuate sui beni acquistati, in vista della loro rivendita, nonché le spese accessorie concernenti gli acquisti stessi.

Tale annotazione è necessaria in quanto per la determinazione del margine, il prezzo di acquisto di ogni bene deve essere aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.

Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite negli stessi termini previsti per l’annotazione dei corrispettivi, e cioè entro il primo giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate.

Le annotazioni relative agli acquisti dei beni devono, invece, essere eseguite entro quindici giorni dall’acquisto stesso, ma comunque non oltre la data di registrazione della corrispondente cessione.

Entro le liquidazioni mensili e trimestrali, il contribuente deve effettuare una ricognizione dei singoli margini positivi conseguiti nel periodo, effettuando la loro somma e distinguendo le diverse aliquote applicabili alle cessioni.

Successivamente, i detti margini positivi devono essere registrati separatamente nel registro dei corrispettivi per concorrere alla liquidazione dell’imposta secondo le regole ordinarie.

I soggetti – tenuti all’emissione della fattura per ciascuna operazione effettuata e all’annotazione nel relativo registro – che esercitano anche il commercio di beni rientranti nel regime del margine possono annotare il totale dei margini conseguiti in ciascun periodo di imposta nello stesso registro sopra citato, entro il termine di esecuzione della liquidazione dell’imposta, evitando di tenere il registro dei corrispettivi.

I soggetti in regime del margine che, per talune operazioni, optano per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari e che, pertanto devono obbligatoriamente emettere fattura, sono tenuti alla registrazione della fattura stessa nel registro ex articolo 23 DPR 633/1972.

Tali soggetti, se operano nell’ambito del commercio al minuto, possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 24, DPR 633/1972, indicando l’importo globale delle operazioni effettuate in ciascun giorno e i numeri delle relative fatture nei termini previsti dal medesimo articolo.

Le citate regole non trovano applicazione nelle ipotesi di cessioni di beni rientranti nel regime del margine, effettuate in via occasionale da contribuenti che non svolgono abitualmente il commercio dei detti beni.

In tali ipotesi, gli elementi necessari per l’individuazione del margine e il margine risultante devono essere distintamente indicati, con le modalità e nei termini stabiliti per le liquidazioni periodiche, nel registro usualmente utilizzato dal cedente nell’esercizio della propria attività, ossia in quello di cui all’articolo 23 o 24 del citato DPR 633/1972, tenendo naturalmente conto dei margini positivi ai fini delle liquidazioni periodiche dell’imposta.

Il metodo globale, previsto dal comma 8 dell’articolo 36 del Dl 41/1995, tipicamente utilizzato dai rivenditori professionali di beni usati, prevede che da tutte le vendite effettuate nel periodo di riferimento si sottragga l’importo di tutti gli acquisti (inclusi quelli relativi alle spese di riparazione ed accessorie) registrati nello stesso periodo.

L’imposta dovuta per ciascun periodo è commisurata al margine globale dato dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle cessioni e quello degli acquisti (aumentato delle spese di riparazione e accessorie) effettuati nei periodi di riferimento.

Se l’ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l’eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo.

Li operatori che svolgono in maniera abituale il commercio di veicoli usati possono adottare il metodo globale.

I soggetti che applicano il metodo globale di determinazione del regime sono obbligati a tenere due registri separati.

  • Un primo registro servirà per annotare gli acquisti dei beni assoggettati al regime del margine, in relazione ai quali devono essere indicati, oltre alla relativa data, la natura, la quantità, la qualità e il costo d’acquisto.
  • Un secondo registro dove indicare le cessioni con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell’imposta e distinti per aliquota.

Relativamente alla emissione della fattura, la regola fondamentale è quella che chi applica il regime in esame, a prescindere dal metodo, non può esporre in fattura (qualora venga emessa) l’imposta distintamente dal corrispettivo, ma deve annotare nella stessa che si tratta di operazione soggetta al regime del margine, indicando anche il riferimento normativo.

Le attività interessate dal suddetto regime sono svolte prevalentemente da soggetti che commerciano al dettaglio o in forma ambulante, e per tale tipologia di operatori, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è espressamente richiesta dal cliente.

Naturalmente l’emissione della fattura è in ogni caso obbligatoria nell’ipotesi di operazioni per le quali si è scelto di applicare il regime ordinario, e in questo caso la fattura emessa riporterà l’espressa indicazione dell’imposta applicata all’intero corrispettivo.

Le sanzioni previste dal D.L. 41 del 1995 (art. 38, comma 5) riguardano la tenuta dei registri previsti dalla norma.

In particolare, per le omissioni o gli errori relativi alle annotazioni effettuate dai soggetti che applicano il regime del margine, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 42, DPR 633/1972, per le corrispondenti violazioni commesse in applicazione del regime Iva ordinario.

Chi omette le annotazioni prescritte è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l’imposta relativa alle operazioni.

Se, invece, sono presenti delle inesattezze, che determinano un’imposta inferiore, verrà applicata la stessa sanzione commisurata alla differenza.