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Imprese Individuali in Bulgaria

In Bulgaria la ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ)) è regolata dagli artt. dal 57 al 60а del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ).

Affinché una persona sia una ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ)), deve necessariamente essere una persona fisica (non giuridica) e deve essere legalmente competente.

Gli stranieri possono registrarsi come ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ)) in Bulgaria , ma solo se hanno una residenza permanente in Bulgaria, infatti l’art. 56 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ) stabilisce che qualsiasi persona fisica abile residente in Bulgaria può essere registrata come ditta individuale.

Per la registrazione della ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ)) è necessario:

  • ha presentato una domanda di iscrizione nel registro delle imprese all’agenzia di registrazione
  • ha presentato un campione certificato della firma, che non deve necessariamente essere autenticata, a differenza di altre società commerciali
  • pagato una tassa
  • presentare una dichiarazione scritta attestante che la persona non è privata del diritto di esercitare un’attività commerciale.

Una ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ) deve contenere il nome personale o di famiglia con cui la persona è conosciuta nella società. Può anche contenere un’altra parola non correlata alla persona.

Il nome della ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ) deve contenere il nome e il cognome (è possibile anche il nome paterno) della ditta individuale, e possono essere aggiunte se già preso. Ad esempio, se ET Ivan Ivanov è già impiegato, la società può essere chiamata ET Ivan Ivanov 2019.

Una persona può registrare solo una società a suo nome.

La ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ) può essere trasferita a terzi solo insieme alla sua impresa, perché la società ne è un elemento. Al momento del trasferimento, al titolo deve essere aggiunto il nome del nuovo proprietario.

l principale svantaggio della  ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ) è la possibilità che i suoi creditori dirigano l’esecuzione sui beni del privato. Ciò significa che se l’zienda accumula debiti con qualcuno, questi sarà in grado di reclamarli dall’imprenditore come individuo.

I principali svantaggi, a nostro avviso, sono:

  1. Non c’è responsabilità limitata;
  2. Non c’è modo per un partner di entrare in azienda;
  3. Il venditore è sempre responsabile del trasferimento dell’azienda, il trasferimento dell’azienda all’ET avviene sempre solo con il trasferimento dell’impresa. Il cedente è sempre responsabile in solido con l’acquirente per 6 mesi, durante i quali i creditori hanno il diritto di dirigere le loro pretese nei confronti del venditore prima.

Non sussistendo alcuna tutela di carattere patrimoniale è scarsamente utilizzata dagli investitori stranieri.

Per essere il più obiettivi possibile, dobbiamo sottolineare un vantaggio condizionale della  ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ) : la ET può avere dei vantaggi ai fini dell’imposta sui brevetti (патентен данък). Non tutte le ditte individuali possono beneficiarne, ma solo quelle con piccoli fatturati (sotto i 50.000 BGN all’anno) che svolgono attività di brevetti.

Ecco chi sono:

Il regime fiscale dei brevetti è disciplinato dall’art. 61з – 61п. della ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – Legge sulle Imposte e Tasse Locali.

Oggetto della tassazione

L’imposta annuale sui brevetti è riscossa sulle  attività specificate nell’allegato n. 4 della legge:

  • alloggi con non più di 20 camere;
  • stabilimenti alimentari e di intrattenimento (ristoranti, caffetterie, bar e altri);
  • commercio al dettaglio fino a 100 mq superficie commerciale netta del sito;
  • servizi (falegnameria, sartoria, calzolaio, parrucchiere, dattilografia, cosmesi, orologeria, tappezzeria, riparazione auto, vetreria e altri);
  • vendita di giornali, riviste ed altri;
  • giochi di intrattenimento (calcetto, ping pong e altri);
  • banchi di pegno;
  • servizi attrattivi (navi, treni, caroselli);
  • formazione di conducenti di veicoli a motore;
  • parcheggi a pagamento;
  • altri.

Procedura di registrazione ET

La procedura per la registrazione di una ditta individuale, come è già stato chiarito, non è complicata e lunga. Sono richiesti i seguenti documenti:

  1. Dichiarazione ex art. 57 e dell’art. 58, par. 2 e par. 4 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ));
  2. Un campione autenticato della firma;
  3. Dichiarazione ex art. 13, par. 4 di ZTRRYULNC.

La domanda che richiede l’iscrizione dell’ET è A1 e la tassa statale è di BGN 15 se si inviano i documenti con una firma elettronica su Internet.

 

Società in Bulgaria

Il Codice del commercio attualmente in vigore è stato promulgato nel 1991 e ha ricevuto numerosi emendamenti, precedenti al 2007, dettati dalla volontà di:

  • armonizzare la legislazione societaria bulgara alle direttive in materia dell’Unione Europea;
  • rendere la legge sulle società competitiva in un panorama Europeo.

Il Codice del Commercio definisce e regola le varie categorie societarie, tra le quali individua:

1) Imprese individuali ET (Edolitchen Targovetz)

2) Società commerciali: persone giuridiche aventi lo scopo del compimento di attività commerciali. Nei casi previsti dalla Leggela società può essere costituita anche da una singola persona
Esistono i seguenti tipi di società commerciali:

La Legge dispone che l’attività bancaria e quella assicurativa possano essere esercitate in via esclusiva dalle società per azioni o dalle organizzazioni corporative, che in concreto vanno poi ad essere regolate da altre leggi speciali, bancarie ed assicurative.

3) Imprese statali e municipali che possono essere società a responsabilità limitata con unico socio o società per azioni con unico azionista.
Le imprese statali e municipali possono poi costituire anche altre società commerciali o unioni di società commerciali.

Costituzione di una società in Bulgaria

Secondo quanto previsto dal Titolo Terzo della Legge Commerciale (Norme Generali), una società si intende costituita dalla data della sua iscrizione nel Registro Commerciale delle imprese.

L’art. 70 disciplina i casi di nullità della costituzione di una società, che ricorrono quando:

      • non si è provveduto alla redazione dell’atto costitutivo (o non secondo la legge);
      • la società non è stata registrata;
      • gli scopi dell’attività sociale sono contrari alla legge;
      • l’atto costitutivo non contiene ragione sociale, scopo sociale o quote di partecipazione;
      • non si raggiunge la quota di capitale richiesta dalla legge.

Va sottolineato che ogni persona interessata, nonché il Pubblico Ministero, può chiedere al tribunale presso il cui distretto è stata registrata di dichiarare la nullità della società: un’eventuale sentenza che la dichiari nulla ha effetto immediato.

Fondazione Privata Maltese

La normativa sulle fondazioni maltesi è contenuta nel del Civil Code (CHAPTER 16  Laws of Malta, introdotto nel 2007) Second Schedule, Title 3, Sub-Title I (art.26), Sub-Title II (artt. da 29 a 47).

In base all’art. 26 del Civil Code (CHAPTER 16  Laws of Malta, introdotto nel 2007) Second Schedule, Title 3, Sub-Title I, una Fondazione maltese è una organizzazione composta da una pluralità di beni costituita da uno o più fondatori per:

  • il raggiungimento di uno scopo specifico (Fondazione senza scopo di lucro);
  • per il beneficio di una determinata persona o classe di persone (Fondazione privata).

Una Fondazione maltese ha una propria personalità giuridica, nonché autonomia patrimoniale, il che rappresenta un potente strumento per la protezione del patrimonio.
Sebbene lo scopo della Fondazione  non può esser di tipo economico o commerciale,  le stesse possono, però, possedere investimenti e proprietà (es. immobili, brevetti, yachts) così come possono percepire le entrate che ne derivano (es. dividendi, royalties o interessi).

I beni donati  dal fondatore diventano proprietà della Fondazione ed il suo capitale  è interamente separato da quello del fondatore che, se beneficiario della Fondazione, potrà usufruire dei frutti della proprietà anche senza esserne il reale proprietario.

La Fondazione è un’entità giuridica distinta, avente un proprio:

  • nome;
  • scopo;
  • organizzazione interna per la realizzazione di un obiettivo.

La Fondazione non condivide più nulla con il suo fondatore, che perde completamente il possesso di tutti i suoi beni conferiti in fondazione.

Le fondazioni maltesi, quindi, vengono spesso considerate delle allettanti alternative ai trust, soprattutto se utilizzate in strutture che coinvolgono giurisdizioni che non riconoscono le leggi dei trust. Oltretutto le fondazioni possono scegliere anche di essere soggette al regime fiscale dei trust.

La Fondazione è  un patrimonio (organizzazione composta da una pluralità di beni) governato unicamente dalla volontà del fondatore, così come indicato nello Statuto e nell’atto di Fondazione.

Il fondatore, al momento della costituzione, può determinare liberamente l’oggetto della Fondazione, purché, ovviamente, questo non non sia illegale

Scopi comuni possono essere, ad esempio:

  • prevedere il supporto finanziario dei membri della propria famiglia;
  • o l’aiuto economico e lasciti a soggetti indicati specificatamente dal fondatore.

L’oggetto può includere, in modo non esclusivo, attività commerciali, solo se queste sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi non commerciali della Fondazione.
Ciò non implica che tali attività configurino per la Fondazione un oggetto commerciale. 

La Fondazione ha, nell’ambito dei limiti prefissati dallo scopo della stessa:

  • piena capacità giuridica;
  • piena capacità d’agire.

La Fondazione:

  • è abilitata a concludere negozi giuridici di ogni genere;
  • può diventare titolare di diritti reali su beni mobili ed immobili.

Le figure coinvolte nella Fondazione sono:

  • il fondatore che non ha diritti patrimoniali sui beni della Fondazione;
  • i beneficiari che ricevono vantaggi dalla Fondazione , in attuazione degli scopi per cui essa è istituita;
  • il protector della Fondazione.

Il fondatore può figurare tra i beneficiari, circostanza che fa sì che il fondatore,  separando il godimento dei beni dalla titolarità sugli stessi, ottenga  vantaggi dal punto di vista fiscale

Una Fondazione Privata Maltese viene costituita (non esiste limite al numero di fondatori) da:

  • persona fisica
  •  o giuridica

per

  • atto pubblico
  • o testamento

ed è iscritta nel presso il Registry of Companies (Registro delle Imprese).

Una Fondazione Privata Maltese deve essere costituita tramite una donazione iniziale di un minimo di € 1.200,00. 

Una Fondazione Privata Maltese può essere costituita per un tempo indefinito ma, in tale ipotesi, per non più di 125 anni dalla data di registrazione.

Il fondatore può:

  • essere anche uno solo;
  •  esserne l’unico beneficiario;
  • essere investito di una serie di poteri, risultanti nell’Atto Costitutivo, fra i quali, ad esempio:
    • sorvegliare l’attività degli Amministratori;
    • nominare un Protettore della Fondazione o un Comitato di controllo che supervisioni gli atti degli amministratori con la possibilità di nominare, rimuovere, sostituire o aggiungere gli stessi.;
    • avere il potere esclusivo di terminare la Fondazione anche anticipatamente;
    • potere di modifica (egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione)

Nel momento in cui il fondatore conferisce i beni alla Fondazione, egli provvede a redigere lo statuto e l’atto di Fondazione della Fondazione, ai quali il director della fondazione maltese dovrà scrupolosamente attenersi nella gestione del patrimonio. 

Finché il fondatore vive e il potere di modifica è previsto nell’atto costitutivo egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione.  Solo dalla data del decesso le sue disposizioni diventano definitive.

Come abbiamo su detto, una Fondazione Privata Maltese non può essere costituita a scopi commerciali.

La legge le consente di:

  • Possedere:
    • immobili, anche commerciali;
    • azioni e/o diritti di proprietà di un’impresa, di un franchising, di un marchio di fabbrica;
    • un qualsiasi bene fonte di reddito;
    • un’imbarcazione;
  • Operare:
    • come veicolo di investimento collettivo ed emettere quote per gli investitori;
    • come veicolo per la cartolarizzazione.

Importante è comprendere la distinzione fra:

  • il capitale, l’ammontare versato inizialmente e dichiarato nell’atto di Fondazione e nello statuto;
  •  il patrimonio della Fondazione:  l’insieme di tutti gli altri beni, successivamente conferiti o acquisiti.

Per i debiti della Fondazione risponde soltanto il patrimonio della Fondazione medesima.

Non vi è alcuna responsabilità, neppure per versamenti supplementari al patrimonio della Fondazione:

  • in capo al fondatore;
  • nei confronti dei beneficiari.

Quando lo scopo della Fondazione è familiare:

  • se il beneficio è ottenuto a titolo gratuito;
  •  e se così è stabilito dall’atto di Fondazione;

i creditori dei beneficiari non possono iniziare esecuzioni.

  • né in via ordinaria;
  • né in via fallimentare;

sui redditi percepiti dalla Fondazione:

  • né nella misura in cui occorrano per far fronte al sostentamento del beneficiario;
  • né nel loro intero ammontare.

Una Fondazione Privata Maltese deve essere amministrata con una licenza autorizzata dal Malta Financial Service Authority.

La Fondazione Privata Maltese deve avere almeno un Amministratore e quando questa carica è ricoperta da una società  gli Amministratori della società devono essere almeno tre.

Gli Amministratori, secondo i poteri stabiliti nell’atto costitutivo della Fondazione, possono avere il diritto discrezionale di nominare o rimuovere i Beneficiari della Fondazione.

Nell’atto pubblico o nel testamento non vi è  l’obbligo di identificare i beneficiari della fondazione, potendo una fondazione maltese riservarsi di nominare in futuro il o i beneficiari del suo patrimonio.

La nomina può essere soggetta a condizione sospensiva:

  • di natura temporale;
  • relativa al verificarsi di uno specifico evento.

Può essere previsto che il titolo di Beneficiario sia trasferibile per alienazione o per testamento.

I Beneficiari possono avere il potere di revocare e terminare la Fondazione in accordo con il Fondatore.

Una volta nominati, i beneficiari acquisiscono il diritto ad esigere una oculata e trasparente amministrazione del patrimonio della Fondazione.

Data la gratuità della concessione, avendo Il fondatore un notevole potere discrezionale nello stabilire condizioni e limitazioni, i diritti dei beneficiari possono essere:

  • limitati nel tempo;
  • assoggettati a condizioni .

Una Fondazione Maltese può avere delle subcelle, ognuna con:

  • completa autonomia patrimoniale;
  • proprio regime fiscale;
  • distinti Beneficiari.

La Legal Notice 312 del 2010  regola la tassazione delle Fondazioni Private Maltesi che, avendo personalità giuridica e autonomia patrimoniale, sono automaticamente identificate, sotto l’aspetto fiscale, come una società  secondo l’Income Tax Rate.

Le regole principali che governano la tassazione di una
Fondazione privata maltese, tassata alla pari di una società normalmente residente e domiciliata a Malta sono riportate

La Fondazione sarà tassata secondo il principio di “tassazione su base mondiale” (worldwide).

Se i beneficiari della fondazione maltese non sono residenti a Malta potrebbero beneficiare dei vantaggi fiscali della legislazione Maltese sulle persone fisiche.

Una Fondazione Privata Maltese,  fiscalmente considerata come una società:

  • può usufruire delle regole della Participation
    EXemption (PEX) 
    riservate alla Holding Company;
  • avvantaggiarsi dei trattati contro le doppie imposizioni con Malta nell’ipotesi in cui questi prevedano come condizione che il soggetto sia imponibile nel paese di residenza.

I paesi e le giurisdizioni che hanno firmato trattati contro le doppie imposizioni con Malta sono: Albania, Australia, Austria , Bahrein, Barbados, Belgio, Bulgaria, Canada , Cina, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia , Georgia, Germania, Grecia, Guernsey, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Giordania, Corea, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo , Malesia, Mauritius, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, San Marino, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Tunisia, Turchia, Stati Uniti Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti d’America , Uruguay.

Le società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%. Quindi, quando trattata come società, una Fondazione vede tassati I propri utili globali al 35% escluse le detrazioni ammesse.

Una fondazione può anche avere la facoltà
di optare del beneficio del regime della Participation
EXemption (PEX).
Secondo tale regime i capitali derivanti dalla cessione degli
investimenti ammissibili non saranno soggetti a tassazione
a Malta. Inoltre, le plusvalenze derivanti da tali cessioni
saranno esentasse a Malta, sempre che soddisfino le
regole antiabuso prescritte dall’Income Tax Act.

Malta adotta il sistema di piena imputazione, vale a dire che gli
azionisti di una società di Malta saranno autorizzati a un credito
d’imposta equivalente alla tassa pagata dalla società al momento
della distribuzione dei profitti. Lo scopo del sistema d’imputazione è di eliminare qualsiasi doppia imposizione  che potrebbe
 insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti
della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a
livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista. L’aliquota
d’imposta più alta applicabile a singoli azionisti è equivalente
all’aliquota d’imposta aziendale (35%), il che significa che nessun’altra tassa sarà dovuta sulla distribuzione dei profitti.

Le società devono assegnare i loro profitti a uno dei seguenti conti fiscali:

  • Foreign Income Account (FIA) – sono assegnati a questo conto, generati dall’estero;
    • royalties;
    • dividendi;
    • interessi;
    • altro reddito passivo;
  • Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA) – i
    profitti di una società che non sono assegnati al FIA e che
    sono soggetti all’imposizione fiscale di Malta sono assegnati
    a questo conto;
  • Immovable Property Account (Conto sulla proprietà
    immobiliare)(IPA) – i profitti originati da trasferimenti di
    proprietà immobili situate a Malta e da altra attività che sia
    connessa direttamente o indirettamente alle proprietà
    immobili situate a Malta sono assegnati a questo conto;
  • Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA) – i profitti che
    sono esenti da imposta, anche nelle mani degli azionisti al
    momento della distribuzione, sono assegnati a questo conto;
  • Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) – la differenza tra i
    profitti contabili della società (o perdite) e gli importi totali
    assegnati ai quattro conti summenzionati è assegnata a
    questo conto.

La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile.

I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati
dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono
distribuiti dal FIA e dal MTA.
Le distribuzioni da parte del FTA, IPA e UA non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d’imposta.
I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono
autorizzati a riceverli e l’importo dei rimborsi ricevuti dipenderà
dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di
distribuzione di Malta.

Il Sistema dei Rimborsi Fiscali  è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
I soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali  per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.

Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:

  • Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
  • Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
  • Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.

I rimborsi fiscali ammontano a:

  • Rimborso dei 6/7 delle tasse – questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali;
  • Rimborso dei 5/7 delle tasse – questa tipologia di rimborso è riservata invece al reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore;
  • Rimborso dei 2/3 delle tasse – applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto.

Per le Fondazioni Private il rimborso compete ai beneficiari.

L’amministratore di una fondazione può irrevocabilmente decidere che la fondazione venga tassata secondo le disposizioni vigenti per i trust.

Laddove una Fondazione privata scelga di essere considerate
come un trust ed i requisiti previsti vengano soddisfatti, può
essere considerate trasparente ai fini fiscali maltesi. In questi
casi i redditi non vengono imputati al trust bensì direttamente ai
beneficiari. Dal punto di vista legale i redditi saranno comunque
redditi della fondazione.

Un trust sarà “tassato per trasparenza” se le seguenti condizioni
vengono soddisfatte cumulativamente:
(a) Tutti gli utili imputabili ad una Fondazione consistono in:
(i) Utili prodotti fuori da Malta, e/o
(ii) Interessi, sconti, premi o royalties, utili o profitti derivanti dalla
cessione di quote all’interno di uno schema d’investimento
collettivo o qualsiasi quota e strumento simile collegato ad
attività assicurative a lungo termine, o azioni di una società
che non sia una società immobiliare, e/o
(iii) dividendi distribuiti da una o più società registrate a Malta,
che non appartengono agli utili allocati nel Foreign Income
Account e
(b) tutti i beneficiari della Fondazione sono persone non
residenti a Malta
Una Fondazione continuerà ad essere considerate “tassata per
trasparenza”, laddove qualsiasi suo beneficiario sia fiscalmente
residente a Malta, purché tutti i redditi imputabili ad una
Fondazione appartengano a quelli dei punti (i) e/o (ii) elencati
sopra e purché tutti i beneficiari della fondazione non siano
domiciliati a Malta.

Bulgaria – Costituire società

Il Codice Commerciale – ТЪРГОВСКИ ЗАКОН – individua, tra le principali  tipologie di società in Bulgaria:

  • La Società a responsabilità limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД): Una o più persone, incluse le persone straniere fisiche e/o giuridiche, possono costituire una Società a Responsabilità Limitata in Bulgaria e sono responsabili limitatamente al valore totale delle loro quote di capitale. Il contratto di società viene stipulato per scrittura privata ed il socio può anche essere rappresentato da un suo procuratore, munito di idonea procura speciale autenticata da un notaio. In Bulgaria esiste anche la possibilità di costituire società unipersonali a responsabilità limitata, ove il titolare sia un singolo individuo – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД).
  • La Società per azioni – Акционерно дружество (AD – АД) La Società per azioni ha un capitale sociale diviso in titoli azionari. I soci sono responsabili nei confronti dei creditori entro i limiti del capitale.
  • Le Associazioni di persone giuridiche
    • holding. Secondo la legislazione bulgara, le Holding sono le Società a Responsabilità Limitata, le Società Per Azioni e le Società per Azioni in Accomandita che hanno l’obiettivo di assumere qualsiasi forma di partecipazione in altre società o di partecipare alla loro gestione.
    • consorzi Il consorzio è un’unione tra imprenditori su base contrattuale per lo svolgimento di una determinata attività.
  • Le Filiali e gli  Uffici di rappresentanza Possono registrare filiali e uffici di rappresentanza in Bulgaria le persone fisiche e giuridiche, bulgare e straniere. Gli uffici di rappresentanza in Bulgaria devono essere registrati presso la Camera di Commercio e dell’industria bulgara, ma  non vanno considerati persone giuridiche o soggetti.

La Legge della Bulgaria dispone che l’attività bancaria e quella assicurativa possano essere esercitate in via esclusiva dalle società per azioni o dalle organizzazioni corporative, che in concreto vanno poi ad essere regolate da altre leggi speciali, bancarie ed assicurative.

Secondo quanto previsto dal Titolo Terzo della Legge Commerciale (Norme Generali), una società in Bulgaria si intende costituita dalla data della sua iscrizione nel Registro Commerciale delle imprese.

In Bulgaria organo competente per l’iscrizione delle società è il registro elettronico delle imprese, tenuto dall’Agenzia delle Iscrizioni presso il Ministero della Giustizia. La domanda di iscrizione della Società a Responsabilità Limitata e della Società per Azioni può essere presentata a una qualsiasi unità territoriale dell’Agenzia presso le sedi dei Tribunali distrettuali, indipendentemente dall’ubicazione della sede della società.

L’iscrizione della Società a Responsabilità Limitata e della Società per Azioni si effettua utilizzando un apposito modello di domanda reperibile sul sito del Registro delle imprese della Bulgaria (www.brra.bg). L’iscrizione viene richiesta, nel caso di una Società a Responsabilità Limitata, dall’amministratore o dagli amministratori o, nel caso di una Società per Azioni, dai membri del Consiglio direttivo o del Consiglio d’amministrazione o da un membro degli organi di amministrazione a tale scopo

La domanda può essere presentata, oltre che in forma cartacea, in forma elettronica, conformemente alla Legge sul documento elettronico e la firma, la domanda e gli allegati vanno presentati in lingua bulgara, ferma restando la facoltà di presentare la documentazione in qualsiasi altra lingua ufficiale UE, purché accompagnata da una traduzione legalizzata in lingua bulgara.

Le domande di registrazione vengono esaminate secondo l’ordine di presentazione; l’esito viene comunicato entro la fine del primo giorno lavorativo successivo all’accettazione da parte dell’addetto alle iscrizioni. L’eventuale diniego deve essere motivato ed è impugnabile dinanzi al tribunale distrettuale entro 7 giorni dalla consegna.

Principali documenti da allegare alla domanda:

  • estratto del verbale del Consiglio d’Amministrazione (per le Società a Responsabilità Limitata) o dell’organo di amministrazione (per le Società per Azioni) della società estera, nel quale si delibera la partecipazione alla società in Bulgaria e si nomina la persona che avrà il potere di rappresentare la società estera;
  • procura notarile con la quale si conferiscono i poteri alla persona incaricata di stipulare l’atto costitutivo e di predisporre l’altra documentazione necessaria;
  • certificato valido d’iscrizione della società straniera al Registro delle Imprese;
  • atto costitutivo, stipulato in forma scritta, nel quale siano definite tutte le procedure occorrenti ai fini dell’apertura della società, nonché il sistema amministrativo della stessa, le deleghe degli Amministratori e la descrizione dell’attività;
  • verbale dell’assemblea dei soci fondatori nella quale è stata presa la decisione di costituzione della società ed è stato firmato l’atto costitutivo (in caso di socio unico, occorre solo una dichiarazione di quest’ultimo);
  • dichiarazione da parte dell’Amministratore/amministratori e specimen della firma, firmati e legalizzati dal notaio;
  • documento attestante l’avvenuto versamento del capitale sociale.

Tutti i documenti provenienti dall’Italia devono essere corredati di apostilla (timbro e firma autenticati) e accompagnati da una traduzione in bulgaro, legalizzata dall’Ufficio
consolare del Ministero degli Esteri.

La Tayros Consulting assiste il cliente

  • nell’individuazione della forma di società più idonea allo svolgimento della sua attività d’impresa in Bulgaria;
  • nel predisporre lo statuto sociale individuando le clausole che possano meglio regolare la
    • gestione della società;
    • la sua attività;
    • i rapporti tra i suoi organi.
  • nell’aprire la società in Bulgaria
  • nella Registrazione presso gli uffici amministrativi e fiscali della Bulgaria

Tutti gli atti della costituenda società sono redatti in italiano e bulgaro, nel pieno rispetto della normativa della Bulgaria, con deleghe rilasciate ai ns. professionisti per rendere il quanto più agevole possibile al cliente l’iter costitutivo.

Per info: info@tayros.bg

Società Bulgara

La Tayros Consulting assiste il cliente

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  • nel predisporre lo statuto sociale individuando le clausole che possano meglio regolare la
    • gestione della società;
    • la sua attività;
    • i rapporti tra i suoi organi.
  • nel costituire la società bulgara
  • nella Registrazione presso gli uffici amministrativi e fiscali della Bulgaria

Tutti gli atti della costituenda società bulgara sono redatti in italiano e bulgaro, nel pieno rispetto della normativa bulgara, con deleghe rilasciate ai ns. professionisti per rendere il quanto più agevole possibile al cliente l’iter costitutivo.

Il Codice Commerciale – ТЪРГОВСКИ ЗАКОН – individua, tra le principali  tipologie di società in Bulgaria:

  • La Società a responsabilità limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД): Una o più persone, incluse le persone straniere fisiche e/o giuridiche, possono costituire una Società a Responsabilità Limitata bulgara e sono responsabili limitatamente al valore totale delle loro quote di capitale. Il contratto di società viene stipulato per scrittura privata ed il socio può anche essere rappresentato da un suo procuratore, munito di idonea procura speciale autenticata da un notaio. In Bulgaria esiste anche la possibilità di costituire società unipersonali a responsabilità limitata, ove il titolare sia un singolo individuo – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД).
  • La Società per azioni – Акционерно дружество (AD – АД) La Società per azioni ha un capitale sociale diviso in titoli azionari. I soci sono responsabili nei confronti dei creditori entro i limiti del capitale.
  • Le Associazioni di persone giuridiche
    • holding. Secondo la legislazione bulgara, le Holding sono le Società a Responsabilità Limitata, le Società Per Azioni e le Società per Azioni in Accomandita che hanno l’obiettivo di assumere qualsiasi forma di partecipazione in altre società o di partecipare alla loro gestione.
    • consorzi Il consorzio è un’unione tra imprenditori su base contrattuale per lo svolgimento di una determinata attività.
  • Le Filiali e gli  Uffici di rappresentanza Possono registrare filiali e uffici di rappresentanza in Bulgaria le persone fisiche e giuridiche, bulgare e straniere. Gli uffici di rappresentanza in Bulgaria devono essere registrati presso la Camera di Commercio e dell’industria bulgara, ma  non vanno considerati persone giuridiche o soggetti.

La Legge bulgara dispone che l’attività bancaria e quella assicurativa possano essere esercitate in via esclusiva dalle società per azioni o dalle organizzazioni corporative, che in concreto vanno poi ad essere regolate da altre leggi speciali, bancarie ed assicurative.

Secondo quanto previsto dal Titolo Terzo della Legge Commerciale (Norme Generali), una società bulgara si intende costituita dalla data della sua iscrizione nel Registro Commerciale delle imprese.

In Bulgaria organo competente per l’iscrizione delle società è il registro elettronico delle imprese, tenuto dall’Agenzia delle Iscrizioni presso il Ministero della Giustizia. La domanda di iscrizione della Società a Responsabilità Limitata e della Società per Azioni può essere presentata a una qualsiasi unità territoriale dell’Agenzia presso le sedi dei Tribunali distrettuali, indipendentemente dall’ubicazione della sede della società.

L’iscrizione della Società a Responsabilità Limitata e della Società per Azioni si effettua utilizzando un apposito modello di domanda reperibile sul sito del Registro delle imprese della Bulgaria (www.brra.bg). L’iscrizione viene richiesta, nel caso di una Società a Responsabilità Limitata, dall’amministratore o dagli amministratori o, nel caso di una Società per Azioni, dai membri del Consiglio direttivo o del Consiglio d’amministrazione o da un membro degli organi di amministrazione a tale scopo

La domanda può essere presentata, oltre che in forma cartacea, in forma elettronica, conformemente alla Legge sul documento elettronico e la firma, la domanda e gli allegati vanno presentati in lingua bulgara, ferma restando la facoltà di presentare la documentazione in qualsiasi altra lingua ufficiale UE, purché accompagnata da una traduzione legalizzata in lingua bulgara.

Le domande di registrazione vengono esaminate secondo l’ordine di presentazione; l’esito viene comunicato entro la fine del primo giorno lavorativo successivo all’accettazione da parte dell’addetto alle iscrizioni. L’eventuale diniego deve essere motivato ed è impugnabile dinanzi al tribunale distrettuale entro 7 giorni dalla consegna.

Principali documenti da allegare alla domanda:

  • estratto del verbale del Consiglio d’Amministrazione (per le Società a Responsabilità Limitata) o dell’organo di amministrazione (per le Società per Azioni) della società estera, nel quale si delibera la partecipazione alla società in Bulgaria e si nomina la persona che avrà il potere di rappresentare la società estera;
  • procura notarile con la quale si conferiscono i poteri alla persona incaricata di stipulare l’atto costitutivo e di predisporre l’altra documentazione necessaria;
  • certificato valido d’iscrizione della società straniera al Registro delle Imprese;
  • atto costitutivo, stipulato in forma scritta, nel quale siano definite tutte le procedure occorrenti ai fini dell’apertura della società, nonché il sistema amministrativo della stessa, le deleghe degli Amministratori e la descrizione dell’attività;
  • verbale dell’assemblea dei soci fondatori nella quale è stata presa la decisione di costituzione della società ed è stato firmato l’atto costitutivo (in caso di socio unico, occorre solo una dichiarazione di quest’ultimo);
  • dichiarazione da parte dell’Amministratore/amministratori e specimen della firma, firmati e legalizzati dal notaio;
  • documento attestante l’avvenuto versamento del capitale sociale.

Tutti i documenti provenienti dall’Italia devono essere corredati di apostilla (timbro e firma autenticati) e accompagnati da una traduzione in bulgaro, legalizzata dall’Ufficio
consolare del Ministero degli Esteri.

Per info: info@tayros.bg

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/1990)

art. 1
Soggetti e residenti
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa:
a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtu’ della legislazione italiana, e’ assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita’ bulgara nonche’ qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e’ ivi registrata;
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e’ determinata nel seguente modo:
a) detta persona e’ considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo’ determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorita’ competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e’ considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

art. 2
Imposte considerate
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche’ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica italiana:
(1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
(2) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(3) l’imposta locale sui redditi,
ancorche’ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”);
b) per quanto concerne la Repubblica Popolare di Bulgaria:
(1) l’imposta sul reddito totale;
(2) l’imposta sui celibi, sui vedovi, i divorziati e le coppie senza figli;
(3) l’imposta sugli utili;
(4) l’imposta sui fabbricati;
(qui di seguito indicate quali “imposta bulgara”).
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

art. 3
Definizioni generali.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di la’ del mare territoriale dell’Italia le quali, conformemente al diritto internazionale consuetudinario e alle leggi italiane concernenti l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali i diritti sovrani italiani relativi a tali zone, al fondo marino e al suo sottosuolo nonche’ alle loro risorse naturali possono essere esercitati;
b) il termine “Bulgaria” designa la Repubblica Popolare di Bulgaria e, quando e’ utilizzato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani, nonche’ la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva sulle quali la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani conformemente al diritto internazionale;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, secondo il contesto, la Repubblica italiana o la Repubblica Popolare di Bulgaria;
d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le persone giuridiche – ivi comprese le societa’ – ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “societa’” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e’ considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attivita’ di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva e’ situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra localita’ situate nell’altro Stato contraente;
h) l’espressione “autorita’ competente” designa:
(1) in Italia: il Ministero delle Finanze.
(2) in Bulgaria: il Ministero delle Finanze.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e’ attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

art. 4
Stabile organizzazione.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. La partecipazione di un residente dell’Italia in una societa’ mista costituita in Bulgaria conformemente al Decreto n. 535 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria del 25 marzo 1980 e’ considerata “stabile organizzazione” ai fini della presente Convenzione.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – e’ considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
6. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.
7. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente:
a) possiede una partecipazione in una societa’ che e’ residente dell’altro Stato contraente (ovvero questa ultima societa’ possiede una partecipazione nella prima),
b) o svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no),
non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

art. 5
Redditi immobiliari.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita’ agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” e’ definita in conformita’ al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonche’ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche’ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

art. 6
Utili delle imprese.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attivita’, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile puo’ essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

art. 7
Trasporto internazionale.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili e di veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima e’ situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui e’ residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

art. 8
Dividendi.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e’ l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
Le autorita’ competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita’ di applicazione di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della societa’ per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche’ i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e’ residente la societa’ distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui e’ residente la societa’ che paga i dividendi, sia una attivita’ industriale o commmerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una societa’ residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne’ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa’, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

art. 9
Interessi.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se detto residente ne e’ l’effettivo beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche’ ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dagli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attivita’ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

art. 10
Canoni.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita’ della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne e’ l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita’ di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, programmi relativi ad elaboratori elettronici, nonche’ per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia una attivita’ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni dei generatori di canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore e’ lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessita’ e’ stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni, e che ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa.

art. 11
Utili di capitale.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all’articolo 5 situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
Gli utili provenienti dall’alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.

art. 12
Professioni autonome
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attivita’ di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attivita’. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attivita’ indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche’ le attivita’ indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

art. 13
Salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 16, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita’ non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attivita’ e’ quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita’ dipendente, svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e’ residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non e’ sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o di veicoli stradali in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

art. 14
Membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

art. 15
Artisti e sportivi.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 13, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualita’ di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione o in qualita’ di musicista, nonche’ di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi delle attivita’ che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente in tale qualita’, sono attribuiti ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nonostante le disposizioni degli articoli 6, 12 e 13 nello Stato contraente in cui le attivita’ dell’artista o dello sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 i redditi che un’artista dello spettacolo, residente in uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in tale qualita’, sono imponibili soltanto nel primo Stato se le attivita’ svolte nell’altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, o se dette attivita’ sono svolte nell’altro Stato nell’ambito di un programma ufficiale di scambi culturali fra i due Stati.

art. 16
Pensioni.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

art. 17
Funzioni pubbliche.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest’ultimo Stato che:
I) abbia la nazionalita’ di detto Stato, o
II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita’.
3. Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16, si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attivita’ industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

art. 18
Professori.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Le remunerazioni che un professore o un altro membro del personale insegnante il quale e’, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che e’ inviato ovvero invitato nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due anni, in una universita’ o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, non sono imponibili nel primo Stato.

art. 19
Studenti.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e’, o era prima, residente in uno Stato contraente e che e’ inviato nell’altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o sono percepite in remunerazioni di un’attivita’ svolta in questo altro Stato nei limiti di un reddito adeguato che gli permetta di compiere i suoi studi o di completare la sua formazione professionale.

art. 20
Altri redditi.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

art. 21
Patrimonio.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Il patrimonio costituito da beni immobili di cui all’articolo 5, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, e’ imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, e’ imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili e veicoli stradali utilizzati in un traffico internazionale nonche’ da beni mobili destinati all’esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, e’ imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

art. 22
Metodo per evitare le doppie imposizioni.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Si conviene che la doppia imposizione sara’ evitata in conformita’ delle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto riguarda la Bulgaria:
a) se un residente della Bulgaria possiede redditi o un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Bulgaria esenta da imposte tali redditi o detto patrimonio;
b) se un residente della Bulgaria riceve dividendi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 10, sono imponibili in Italia, la Bulgaria accorda, sull’ammontare dell’imposta che essa preleva sui redditi di detto residente, una deduzione di ammontare pari all’imposta pagata in Italia su tali dividendi o canoni. Tuttavia, tale deduzione non puo’ eccedere la frazione di imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai predetti dividendi o canoni provenienti dall’Italia.
c) Quando, in conformita’ ad una qualsiasi disposizione della Convenzione, i redditi o il patrimonio posseduti da un residente della Bulgaria sono esenti da imposte in Bulgaria, la Bulgaria puo’ comunque tener conto dei redditi o del patrimonio esentati ai fini del calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente.
3. Per quanto riguarda l’Italia:
Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Bulgaria, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, puo’ includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte cosi’ calcolate l’imposta sui redditi pagata in Bulgaria, ma l’ammontare della deduzione non puo’ eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara’ accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Se una societa’ residente dell’Italia percepisce redditi per effetto della sua partecipazione in una “societa’ mista” costituita conformemente al decreto n. 535/80 dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria, si considera – ai fini dell’applicazione del precedente paragrafo 3 – che l’imposta pagata in Bulgaria su detti redditi e’ pari al 36 per cento.

art. 23
Non discriminazione.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo che essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica inoltre, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, il termine “nazionali” designa:
a) le persone fisiche che hanno la nazionalita’ di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, le societa’ di persone e le associazioni costituite in conformita’ alle legislazioni in vigore di uno Stato contraente.
3. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non puo’ essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita’. La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Gli interessi, i canoni ed altri oneri pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nel confronti di un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato contraente, alle quali partecipano uno o piu’ residente dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione ed obbligo ad essa relativo diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione, nonostante le disposizioni dell’articolo 2.

art. 24
Procedura amichevole.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso all’autorita’ competente dello Stato contraente di cui e’ residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita’. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L’autorita’ competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e’ in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara’ del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorita’ competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta’ o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.
4. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita’ competenti degli Stati contraenti.

art. 25
Scambio di informazioni.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e’ contraria alla Convenzione, nonche’ per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita’ (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le predette persone od autorita’ utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

art. 26
Agenti diplomatici e funzionari consolari.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di una missione diplomatica o di un ufficio consolare in virtu’ delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

art. 27
Rimborsi.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato o dello Stato di cui esso e’ residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto a effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e’ residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 24, le modalita’ di applicazione del presente articolo.

art. 28
Entrata in vigore.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

La presente Convenzione sara’ ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
La presente Convenzione entrera’ in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;
b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio dei periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello d’entrata in vigore della Convenzione.

art. 29
Denuncia.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

La presente Convenzione rimarra’ in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo’ denunciare la Convenzione, per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo caso la Convenzione cessera’ di applicarsi:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in pagamento a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di denuncia;
b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio di periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di denuncia.

Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992

All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, i plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a) con riferimento all’articolo 2, se nel futuro sara’ introdotta in Italia un’imposta sul patrimonio, la Convenzione si applichera’ a detta imposta e la doppia imposizione sara’ evitata in conformita’ alle disposizioni dell’articolo 22;
b) con riferimento all’articolo 4, paragrafo 3 a), la vendita, al termine di una esposizione, di merci nella stessa esposte non costituisce una stabile organizzazione;
c) con riferimento all’articolo 5, paragrafo 2, l’espressione “beni immobili” comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche’ i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta’ fondiaria. Si considerano altresi’ “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, gli aeromobili e i veicoli stradali non sono considerati beni immobili;
d) con riferimento all’articolo 6 paragrafo 3, per “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse con l’attivita’ di detta stabile organizzazione;
e) con riferimento agli articoli 9 e 10, se l’ammontare degli interessi o dei canoni pagati eccede il valore normale di detti redditi in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti, la parte eccedente di detti pagamenti e’ imponibile in questo Stato in conformita’ della propria legislazione e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione;
f) le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 13 si applicano anche alle remunerazioni corrisposte al personale di un’impresa di trasporto aereo in traffico internazionale di uno degli Stati contraenti che esercita la sua attivita’ nell’altro Stato contraente;
g) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 17 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi o organismi italiani seguenti:
– l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F. S.);
– l’Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni (PP. TT.);
– l’Ente nazionale per il Turismo (ENIT);
– l’Istituto per il commercio Estero (ICE);
– la Banca d’Italia;
nonche’ i corrispondenti servizi o organismi bulgari;
h) con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 24, all’espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno” si attribuisce il significato secondo cui l’attivazione della procedura amichevole non e’
in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un’applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
i) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 27 non esclude l’interpretazione secondo la quale le autorita’ competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l’applicazione delle riduzioni o esenzioni di imposta cui da’ diritto la Convenzione;
l) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 28, le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 si applicano ai redditi realizzati a partire dall’1 gennaio 1981.

Le Imposte Dirette In Italia ed in Bulgaria

Il sistema bulgaro prevede una FlatTax ( tassa con unica aliquota) al 10% che si applica sia ai redditi delle persone fisiche che a quelli delle persone giuridiche.

In Italia l’Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche (IRPEF) è un’imposta diretta fatta di aliquote crescenti per scaglini e di un sistema di detrazioni che, grava sul reddito complessivo dei contribuenti.
I soggetti in capo ai quali sorge l’obbligo tributario e che quindi sono tenuti a pagare l’imposta, sono: le persone fisiche residenti in Italia, per le quali la base imponibile è data dalla totalità dei redditi posseduti e le persone fisiche non residenti, per i soli redditi prodotti in Italia.

In Bulgaria l’Imposta sul reddito delle persone fisiche prevede un’aliquota fissa del 10%.

Sono previste, inoltre, agevolazioni fiscali per determinate categorie che variano in relazione al soggetto (interessi sui prestiti per le giovani coppie, invalidi ecc.) e/o relativamente alla natura del reddito prodotto (assicurazioni private volontarie, donazioni ecc.)

Le persone fisiche non residenti, come i cittadini Italiani, sono tassabili solo per la parte di redditi prodotti in Bulgaria.

Per gli Interessi da capitale In generale, viene applicata una ritenuta alla fonte pari al 5% sul pagamento di interessi.

Una ritenuta finale alla fonte del 10% viene applicata sui redditi a carico dei non residenti per:

  • onorari per servizi tecnici e di consulenza
  • compensi per manager e amministratori
  • canoni d’affitto
  • redditi da attività di factoring e franchising

In Italia le persone giuridiche hanno l’obbligo tributario sulle imposte IRES e IRAP.

L’imposta sul reddito delle società (IRES) è un’imposta diretta proporzionale che colpisce attualmente con un’aliquota del 24% i redditi prodotti dalle società di capitale (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) nonchè quelli delle società cooperative, degli enti pubblici e privati residenti in Italia o che svolgono in Italia, almeno in parte, la loro attività.

L’altra imposta che grava sulle persone giuridiche è: l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è un’imposta che colpisce in linea generale con un’aliquota del 3,90% il “valore della produzione netta” formatosi in ciascuna Regione in cui l’impresa opera. La percentuale può diminuire o aumentare di 1% in base al bilancio della sanità della Regione.

In Bulgaria l’Imposta sul reddito delle persone giuridiche prevede un’aliquota fissa del 10%.

I dividendi distribuiti da società a favore di altre società controllanti, anche non residenti, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 5%.

La legislazione bulgara, recependo la “Parent-Subsidiary Directive”, prevede che i dividendi distribuiti non siano soggetti alla ritenuta alla fonte se il beneficiario è una società residente nella comunità europea o nell’EEA (European Economic Area).

Le royalties pagate ad entità non residenti sono soggette ad una ritenuta alla fonte pari al 5%.

L’ EC Interest and Royalties Directive preclude qualunque tassazione sul pagamento di interessi e royalties a beneficio di società UE.

Società in Bulgaria

La Tayros Consulting assiste il cliente

  • nell’individuazione della forma di società più idonea allo svolgimento della sua attività d’impresa in Bulgaria;
  • nel predisporre lo statuto sociale individuando le clausole che possano meglio regolare la
    • gestione della società;
    • la sua attività;
    • i rapporti tra i suoi organi.
  • nel costituire la società in Bulgaria
  • nella Registrazione presso gli uffici amministrativi e fiscali della Bulgaria

Tutti gli atti della costituenda società sono redatti in italiano e bulgaro, nel pieno rispetto della normativa della Bulgaria, con deleghe rilasciate ai ns. professionisti per rendere il quanto più agevole possibile al cliente l’iter costitutivo.

Il Codice Commerciale – ТЪРГОВСКИ ЗАКОН – individua, tra le principali  tipologie di società in Bulgaria:

  • La Società a responsabilità limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД): Una o più persone, incluse le persone straniere fisiche e/o giuridiche, possono costituire una Società a Responsabilità Limitata in Bulgaria e sono responsabili limitatamente al valore totale delle loro quote di capitale. Il contratto di società viene stipulato per scrittura privata ed il socio può anche essere rappresentato da un suo procuratore, munito di idonea procura speciale autenticata da un notaio. In Bulgaria esiste anche la possibilità di costituire società unipersonali a responsabilità limitata, ove il titolare sia un singolo individuo – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД).
  • La Società per azioni – Акционерно дружество (AD – АД) La Società per azioni ha un capitale sociale diviso in titoli azionari. I soci sono responsabili nei confronti dei creditori entro i limiti del capitale.
  • Le Associazioni di persone giuridiche
    • holding. Secondo la legislazione bulgara, le Holding sono le Società a Responsabilità Limitata, le Società Per Azioni e le Società per Azioni in Accomandita che hanno l’obiettivo di assumere qualsiasi forma di partecipazione in altre società o di partecipare alla loro gestione.
    • consorzi Il consorzio è un’unione tra imprenditori su base contrattuale per lo svolgimento di una determinata attività.
  • Le Filiali e gli  Uffici di rappresentanza Possono registrare filiali e uffici di rappresentanza in Bulgaria le persone fisiche e giuridiche, bulgare e straniere. Gli uffici di rappresentanza in Bulgaria devono essere registrati presso la Camera di Commercio e dell’industria bulgara, ma  non vanno considerati persone giuridiche o soggetti.

La Legge della Bulgaria dispone che l’attività bancaria e quella assicurativa possano essere esercitate in via esclusiva dalle società per azioni o dalle organizzazioni corporative, che in concreto vanno poi ad essere regolate da altre leggi speciali, bancarie ed assicurative.

Secondo quanto previsto dal Titolo Terzo della Legge Commerciale (Norme Generali), una società in Bulgaria si intende costituita dalla data della sua iscrizione nel Registro Commerciale delle imprese.

In Bulgaria organo competente per l’iscrizione delle società è il registro elettronico delle imprese, tenuto dall’Agenzia delle Iscrizioni presso il Ministero della Giustizia. La domanda di iscrizione della Società a Responsabilità Limitata e della Società per Azioni può essere presentata a una qualsiasi unità territoriale dell’Agenzia presso le sedi dei Tribunali distrettuali, indipendentemente dall’ubicazione della sede della società.

L’iscrizione della Società a Responsabilità Limitata e della Società per Azioni si effettua utilizzando un apposito modello di domanda reperibile sul sito del Registro delle imprese della Bulgaria (www.brra.bg). L’iscrizione viene richiesta, nel caso di una Società a Responsabilità Limitata, dall’amministratore o dagli amministratori o, nel caso di una Società per Azioni, dai membri del Consiglio direttivo o del Consiglio d’amministrazione o da un membro degli organi di amministrazione a tale scopo

La domanda può essere presentata, oltre che in forma cartacea, in forma elettronica, conformemente alla Legge sul documento elettronico e la firma, la domanda e gli allegati vanno presentati in lingua bulgara, ferma restando la facoltà di presentare la documentazione in qualsiasi altra lingua ufficiale UE, purché accompagnata da una traduzione legalizzata in lingua bulgara.

Le domande di registrazione vengono esaminate secondo l’ordine di presentazione; l’esito viene comunicato entro la fine del primo giorno lavorativo successivo all’accettazione da parte dell’addetto alle iscrizioni. L’eventuale diniego deve essere motivato ed è impugnabile dinanzi al tribunale distrettuale entro 7 giorni dalla consegna.

Principali documenti da allegare alla domanda:

  • estratto del verbale del Consiglio d’Amministrazione (per le Società a Responsabilità Limitata) o dell’organo di amministrazione (per le Società per Azioni) della società estera, nel quale si delibera la partecipazione alla società in Bulgaria e si nomina la persona che avrà il potere di rappresentare la società estera;
  • procura notarile con la quale si conferiscono i poteri alla persona incaricata di stipulare l’atto costitutivo e di predisporre l’altra documentazione necessaria;
  • certificato valido d’iscrizione della società straniera al Registro delle Imprese;
  • atto costitutivo, stipulato in forma scritta, nel quale siano definite tutte le procedure occorrenti ai fini dell’apertura della società, nonché il sistema amministrativo della stessa, le deleghe degli Amministratori e la descrizione dell’attività;
  • verbale dell’assemblea dei soci fondatori nella quale è stata presa la decisione di costituzione della società ed è stato firmato l’atto costitutivo (in caso di socio unico, occorre solo una dichiarazione di quest’ultimo);
  • dichiarazione da parte dell’Amministratore/amministratori e specimen della firma, firmati e legalizzati dal notaio;
  • documento attestante l’avvenuto versamento del capitale sociale.

Tutti i documenti provenienti dall’Italia devono essere corredati di apostilla (timbro e firma autenticati) e accompagnati da una traduzione in bulgaro, legalizzata dall’Ufficio
consolare del Ministero degli Esteri.

Per info: info@tayros.bg