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Le società in Bulgaria che addebitano entrate a persone giuridiche straniere devono trattenere e versare la Ritenuta alla fonte

Le società in Bulgaria che addebitano entrate a persone giuridiche straniere devono trattenere e versare l’imposta alla fonte.

Tassazione

I seguenti redditi di persone giuridiche estere sono soggetti a ritenuta d’acconto, quando non sono realizzati attraverso una sede di affari nel paese:

  • Dividendi e quote di liquidazione da partecipazioni in soggetti giuridici locali.

Si tratta di redditi che derivano dalla partecipazione di una persona giuridica straniera nel capitale di una persona giuridica locale, nella sua qualità di azionista o socio, quali:

  • il reddito da dividendi è la parte della distribuzione in contanti dell’utile di bilancio (ossia al netto delle imposte) a favore di una persona giuridica estera, in base alla sua quota nel capitale di una specifica persona giuridica locale;
  • quota di liquidazione è la distribuzione di una quota del patrimonio di un soggetto giuridico locale, a favore di un soggetto giuridico estero nella sua qualità di socio/azionista, nei casi di cessazione del soggetto giuridico locale, o alla partenza del soggetto giuridico estero .

Sono considerati dividendi anche i proventi derivanti da partecipazioni in società prive di personalità giuridica.

Eccezione!  –  I dividendi e le quote di liquidazione distribuiti a favore di una persona giuridica straniera fiscalmente residente in uno stato membro dell’Unione Europea o di altro stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo non sono soggetti a ritenuta d’acconto

  •  Proventi da attività finanziarie emesse  da soggetti giuridici locali, Stato e Comuni.

            Questo può essere il reddito di persone giuridiche straniere da interessi (premi) su obbligazioni, titoli di stato, buoni del tesoro, ecc.

Eccezione! I proventi derivanti dalla cessione di strumenti finanziari ai sensi del § 1, punto 21, della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

  • I redditi da interessi su obbligazioni o altri titoli di debito emessi da una persona giuridica locale, dallo stato e dai comuni e ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nel paese o in uno stato membro dell’Unione Europea, o in un altro paese, non sono soggetti a ritenuta d’acconto parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo;
  • Operazioni su azioni effettuate su un mercato di un paese terzo equiparato a un mercato regolamentato e per le quali la Commissione Europea ha adottato una decisione sull’equivalenza dell’ordinamento giuridico e di vigilanza del paese terzo ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
  • Regime di agevolazione temporanea in vigore dal 01.01.2021 al 31.12.2025 per il trattamento dei redditi realizzati sul mercato della crescita.
  • Interessi, inclusi gli interessi contenuti nei canoni di leasing finanziario.

L’interesse è il reddito derivante da qualsiasi tipo di credito, indipendentemente dal fatto che sia garantito da un’ipoteca o da una clausola di partecipazione agli utili del debitore, ad esempio:

  • gli interessi sui prestiti da istituzioni finanziarie e non finanziarie, quando il creditore è una persona giuridica straniera;
  • interessi sui depositi di persone giuridiche straniere nelle banche locali;
  • i proventi (premi) derivanti da cambiali e obbligazioni emesse da soggetti giuridici locali;

Eccezione!  – Non soggetti a ritenuta d’acconto:

  1. i proventi per interessi su un prestito concesso da un soggetto estero – emittente obbligazioni o altri titoli di debito, quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) l’emittente è residente fiscale di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo;

b) l’emittente ha emesso le obbligazioni o altri titoli di debito allo scopo di prestare i relativi proventi a una persona giuridica locale;

c) le obbligazioni o gli altri titoli di debito sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nel paese o in uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero in altro stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo;

  1. proventi da interessi, royalties e royalties alle condizioni del par. 7-12;
  2. reddito da interessi su un prestito su cui non sono emesse obbligazioni e su cui lo Stato oi comuni sono il mutuatario.
  3. Interessi attivi al verificarsi contemporaneamente delle seguenti condizioni:
    • Il titolare del reddito è una persona giuridica straniera di uno stato membro dell’Unione Europea, o una sede di attività in uno stato membro dell’Unione Europea, di una persona giuridica straniera di uno stato membro dell’Unione Europea;
    • La persona giuridica locale – contribuente del reddito, o la persona la cui sede di attività nella Repubblica di Bulgaria è il contribuente del reddito, è una persona collegata alla persona giuridica straniera – proprietaria del reddito, o alla persona il cui il luogo di attività è il proprietario del reddito.

Ai fini dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto, un soggetto è parente di un altro soggetto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni al momento della maturazione del reddito:

a) la prima persona ha detenuto continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della seconda persona;

b) la seconda persona ha detenuto continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della prima persona;

c) un soggetto terzo, persona giuridica locale o persona giuridica estera di uno Stato membro dell’Unione Europea, detenga continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale sia del primo che del secondo seconda persona

  • Reddito da locazione o altro accantonamento  per l’uso di beni mobili.

Questo è il reddito derivante dall’affitto di qualsiasi tipo di bene mobile.

  • Diritti d’autore e  royalties.

Il perimetro delle royalties e royalties include i pagamenti ricevuti per:

  • il diritto di utilizzare qualsiasi diritto d’autore per un’opera letteraria, artistica, scientifica, film, registrazioni di una trasmissione radiofonica o televisiva, software; O
  • il diritto di utilizzare un brevetto, topologie di circuiti integrati, marchio, disegno industriale o modello di utilità, progetto, formula segreta o processo; O
  • il diritto di utilizzare attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; O
  • informazioni relative all’esperienza industriale, commerciale o scientifica (know-how).

I pagamenti per l’acquisizione del diritto d’uso del software in cui è incorporata solo una copia del relativo programma non sono considerati royalties e diritti di licenza, nel caso in cui i diritti di copia, riproduzione, distribuzione, modifica, presentazione pubblica o altre forme siano non concesso in uso commerciale.

Eccezione!  – I proventi da canoni e royalties non sono soggetti a ritenuta d’acconto quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • Il titolare del reddito è una persona giuridica straniera di uno stato membro dell’Unione Europea, o una sede di attività in uno stato membro dell’Unione Europea, di una persona giuridica straniera di uno stato membro dell’Unione Europea;
  • La persona giuridica locale – contribuente del reddito, o la persona la cui sede di attività nella Repubblica di Bulgaria è il contribuente del reddito, è una persona collegata alla persona giuridica straniera – proprietaria del reddito, o alla persona il cui il luogo di attività è il proprietario del reddito.

Ai fini dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto, un soggetto è parente di un altro soggetto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni al momento della maturazione del reddito:

a) la prima persona ha detenuto continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della seconda persona;

b) la seconda persona ha detenuto continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della prima persona;

c) un soggetto terzo, persona giuridica locale o persona giuridica estera di uno Stato membro dell’Unione Europea, detenga continuativamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale sia del primo che del secondo seconda persona

  •  Tariffe per Servizi Tecnici .

L’ambito dei corrispettivi per servizi tecnici comprende i pagamenti per l’installazione o l’installazione di beni materiali, nonché i pagamenti per eventuali servizi di natura di consulenza e ricerca di mercato eseguiti da una persona giuridica straniera.

  • Commissioni derivanti da contratti di franchising e factoring.

I corrispettivi del contratto di franchising sono corrispettivi per il diritto concesso di utilizzare la proprietà industriale o intellettuale relativa a marchi, denominazioni commerciali, insegne aziendali, modelli realizzati, disegni, diritti d’autore, know-how o brevetti.

Un contratto di factoring è un’operazione di cessione di crediti in denaro una tantum o periodici derivanti dalla consegna di beni o dalla prestazione di servizi, indipendentemente dal fatto che il soggetto che ha acquisito i crediti (factor) si assuma il rischio di incassare tali crediti per un tassa.

  •  Remunerazione per la gestione o il controllo di una persona giuridica bulgara.

            Si tratta di redditi derivanti dalla partecipazione di una persona giuridica straniera alla gestione e al controllo di una società nazionale.

 IMPORTANTE ! I pagamenti anticipati relativi a redditi quotati non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

Base imponibile

La base imponibile per i redditi da: dividendi, attività finanziarie, interessi, locazione di beni mobili, canoni e canoni, compensi per servizi tecnici, redditi da franchising e contratti di factoring, e redditi da gestione e controllo di un residente, è l’importo lordo di questi redditi.

IMPORTANTE!  Nei casi in cui il tasso di interesse non sia autonomamente determinato nei contratti di leasing finanziario, si assume che sia il tasso di interesse di mercato.

L’interesse di mercato è l’interesse che verrebbe pagato alle stesse condizioni per un credito concesso o ricevuto in qualsiasi forma in una transazione tra persone non correlate. L’interesse di mercato è determinato secondo le condizioni di mercato, tenendo conto di tutte le caratteristiche quantitative e qualitative dell’operazione – forma, ammontare e valuta dei fondi erogati, termine della loro disposizione, tipologia, ammontare e liquidità della garanzia, rischio di credito e altri rischi relativi alla transazione, al profilo del mutuatario o del locatario, nonché a tutte le altre condizioni e circostanze che influenzano il tasso di interesse.

La base imponibile per il reddito da quote di liquidazione è la differenza tra il prezzo di mercato di quanto deve essere ricevuto dal relativo azionista o partner e il prezzo di acquisto documentato delle azioni o azioni.

Aliquota fiscale

  • L’aliquota dell’imposta sul reddito da dividendi e quote di liquidazione è del 5%.
  • L’aliquota fiscale per determinare l’imposta per tutti gli altri redditi imponibili è del 10%.

Ritenuta alla fonte

Le persone giuridiche locali trattengono l’imposta alla fonte quando maturano i relativi redditi.

Nel determinare l’imposta dovuta alla fonte per un tipo specifico di reddito di una persona giuridica straniera, la persona residente – il pagatore del reddito, dovrebbe rispettare le disposizioni specifiche della Convenzione per evitare la doppia imposizione (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)), se ne esiste uno concluso con il paese in cui risiede la persona straniera che percepisce il reddito.

I rilievi previsti dalla Convenzione per evitare la doppia imposizione (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)) vengono utilizzati previa certificazione delle relative motivazioni. La verifica della fondatezza dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla relativaConvenzione per evitare la doppia imposizione (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)) può essere effettuata:

Le persone locali sono obbligate a trattenere e versare l’imposta alla fonte in conformità con le disposizioni del Codice Fiscale, quando si verifica uno dei seguenti scenari:

  • Il detentore del reddito è una persona giuridica straniera residente in un paese con il quale la Repubblica di Bulgaria non ha concluso una Convenzione per evitare la doppia imposizione (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)) .
  • Il proprietario del reddito è una persona giuridica straniera, residente in un paese con il quale la Repubblica di Bulgaria ha concluso un accordo di libero scambio e l’accordo prevede che non vi siano agevolazioni fiscali per il tipo di reddito in questione.
  • Il detentore del reddito è una persona giuridica straniera residente in un paese con il quale la Repubblica di Bulgaria ha concluso un accordo di libero scambio e l’accordo prevede che il reddito realizzato sia esente da tassazione in Bulgaria o sia soggetto a tassazione a un’aliquota ridotta tasso, ma il soggetto estero non ha dimostrato i motivi per l’applicazione degli sgravi previsti dalla Convenzione per evitare la doppia imposizione (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)) secondo la procedura a ciò prevista.

Ritenuta alla fonte secondo una Convenzione per evitare la doppia imposizione (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО))

L’aliquota fiscale specificata nella specifica Convenzione per evitare la doppia imposizione (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)) si applica quando il titolare del reddito è una persona giuridica straniera residente in un paese con il quale la Repubblica di Bulgaria ha concluso una  Convenzione per evitare la doppia imposizione (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)) :

  • l’accordo prevede che il reddito sia esente da tassazione in Bulgaria o soggetto a tassazione ad aliquota ridotta; E
  • il soggetto straniero ha attestato le motivazioni per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla Convenzione per evitare la doppia imposizione (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)).

Dichiarazione di imposta trattenuta alla fonte

I soggetti locali , obbligati alla ritenuta e al pagamento dell’imposta alla fonte,  dichiarano l’imposta dovuta per il trimestre con dichiarazione secondo il modello/ Dichiarazione ex art. 55, par. 1 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)) e dell’art. 201, par. 1 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) per le imposte dovute / .

La dichiarazione è presentata alla direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate, ove è iscritto o soggetto ad iscrizione il soggetto pagatore del reddito.

La dichiarazione  va presentata entro la fine del mese successivo al trimestre.

Nei casi in cui una persona locale addebita a uno straniero un reddito da una fonte nel paese per un importo totale fino a 500.000 BGN all’anno, quest’ultimo è tenuto a dichiarare entro il 31 marzo dell’anno successivo l’importo del reddito pagato e il agevolazioni fiscali concesse. La dichiarazione è resa presentando una dichiarazione secondo un modello approvato dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, nella direzione territoriale in cui è iscritto o è soggetto a iscrizione il soggetto che paga il reddito.

Pagamento della ritenuta d’acconto

Le persone giuridiche locali che effettuano ritenute d’acconto sui redditi da dividendi e quote di liquidazione sono tenute a versare l’imposta dovuta entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata deliberata la distribuzione di dividendi o quote di liquidazione.

I residenti sono tenuti a trattenere e versare la ritenuta d’acconto su tutti gli altri redditi di non residenti entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è maturato.

Bulgaria – Adempimenti fiscali e tassazione delle persone fisiche locali e straniere

Una persona fisica locale , ai fini fiscali, indipendentemente dalla cittadinanza, è una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni (articolo 4 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)):

  • ha un indirizzo permanente in Bulgaria;
  • risiede nel territorio della Bulgaria per più di 183 giorni durante l’anno, con il giorno di partenza e il giorno di ingresso nel paese considerati separatamente come giorni di residenza nel paese – un soggiorno in Bulgaria esclusivamente a scopo di formazione o le cure mediche non sono considerate residenza nel Paese;
  • è stato inviato all’estero dallo Stato bulgaro, dai suoi enti e/o organizzazioni, da imprese bulgare e dai suoi familiari;
  • esiste un centro di interessi vitali in Bulgaria – nel determinare gli interessi vitali, vengono presi in considerazione la famiglia, la proprietà, il luogo da cui la persona svolge attività lavorativa, professionale o economica e il luogo da cui gestisce la sua proprietà.

Una persona fisica straniera  è qualsiasi persona che non è residente.

Uno straniero è anche un individuo che ha un indirizzo permanente in Bulgaria, ma il centro dei suoi interessi vitali non si trova nel paese.

L’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) valuta se, in determinate circostanze specifiche, una persona fisica è locale o straniera ai sensi della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ), dopo una valutazione completa di tali circostanze.

Adempimenti fiscali

Le persone fisiche locali sono soggette all’imposta sui  redditi nazionali ed esteri  (articolo 6 della legge sull’imposta sul reddito).

Le persone fisiche straniere sono soggette all’imposta sul  reddito proveniente dalla Bulgaria  (articolo 7 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)).

Reddito dal paese

Il reddito dalla Bulgaria è, indipendentemente dal luogo di pagamento del reddito (articolo 8 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)):

  1. Reddito da  attività economica attraverso una base specificata  nel territorio della Repubblica di Bulgaria o dalla cessione della proprietà di tale base specificata

Il reddito da  attività economica  è il reddito (articolo 26, comma 7 e articolo 29 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)):

  • di ditte individuali registrate;
  • dal commercio ai sensi del diritto commerciale
  • a quelli registrati come agricoltori, per la produzione di prodotti non trasformati dell’agricoltura, della silvicoltura, della caccia e della pesca;
  • da royalties e royalties
  • dei mestieri non soggetti all’imposta sui brevetti
  • da una libera professione o remunerazione nell’ambito di rapporti giuridici non lavorativi

La base specificata  è (paragrafo 1, punto 4 delle disposizioni aggiuntive della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ) in connessione con il paragrafo 1, punto 7 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК))):

  • un luogo designato attraverso il quale una persona fisica straniera svolge servizi personali in tutto o in parte indipendenti o esercita una libera professione nel Paese, come uno studio di architettura, uno studio dentistico, uno studio legale o di altro tipo, lo studio di un revisore legale o di un commercialista;
  • svolgere stabilmente servizi personali autonomi o esercitare una libera professione nel Paese, anche quando una persona fisica straniera non ha una sede fissa.
  1. Reddito da  lavoro e servizi  svolti nel territorio della Repubblica di Bulgaria.
  2. Proventi da  dividendi e azioni  di liquidazione di persone giuridiche nazionali e società prive di personalità giuridica, inclusi accordi di joint venture.
  3. Reddito derivante dal  trasferimento di  un’impresa a un’impresa individuale registrata nella Repubblica di Bulgaria, indipendentemente dal fatto che il cedente sia residente
  4. Proventi da  premi e compensi  per attività svolte nel territorio dello Stato da persone fisiche straniere – personaggi pubblici, personalità della scienza, dell’arte, della cultura e dello sport, anche quando il reddito è pagato/addebitato tramite un soggetto terzo quale un’agenzia impresariale , casa di produzione e altri intermediari.
  5. Reddito da  attività finanziarie  – azioni, azioni, strumenti compensativi, buoni di investimento e altri – emessi dallo Stato, dai comuni, dalle persone giuridiche locali, dalle società prive di personalità giuridica e da altre forme di attività congiunta, nonché dalle transazioni con loro.
  6. Redditi da  agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca  sul territorio del paese.
  7. Reddito da uso, vendita, permuta o altro trasferimento di  beni immobili , compresa una parte ideale o un limitato diritto reale su di essi, ubicati nel territorio dello Stato.
  8. Proventi da  sanzioni e risarcimenti  di qualsiasi tipo, ad eccezione dei risarcimenti derivanti da contratti assicurativi addebitati da persone giuridiche locali, ditte individuali locali o persone giuridiche estere e ditte individuali attraverso una sede di attività o una determinata base nel Paese a beneficio di soggetti stranieri persone fisiche, stabilite in giurisdizioni a regime fiscale privilegiato.

Le giurisdizioni con un regime fiscale preferenziale  sono i paesi/territori che non sono stati membri dell’Unione Europea e non scambiano informazioni con la Repubblica di Bulgaria sulla base della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e sue successive modifiche e integrazioni e soddisfano due delle seguenti condizioni:

  • non vi è alcuna convenzione sulla doppia imposizione in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e il paese/territorio in questione o un accordo bilaterale o multilaterale sullo scambio di informazioni su richiesta tra la Repubblica di Bulgaria o l’Unione europea e il paese/territorio in questione;
  • esiste un accordo di doppia imposizione effettivo tra la Repubblica di Bulgaria e il paese/territorio in questione o un accordo bilaterale o multilaterale in vigore per lo scambio di informazioni tra la Repubblica di Bulgaria o l’Unione europea e il paese/territorio in questione, ma il paese in questione /territorio rifiuta o non è in grado di scambiare informazioni su richiesta;
  • le imposte sui redditi o sulle società dovute o le loro imposte sostitutive sui redditi di cui all’art. 12, par. 9 o dell’art. 8, par. 11 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ), che la persona straniera ha realizzato o realizzerà, è inferiore di oltre il 60% rispetto all’imposta sul reddito o sulle società su tale reddito nella Repubblica di Bulgaria.

Il ministro delle finanze approva con ordinanza l’elenco di queste giurisdizioni su proposta del direttore esecutivo dell’ANR. L’ordine è pubblicato nella “Gazzetta di Stato” (§ 1, punto 64 delle disposizioni aggiuntive della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)). L’ordinanza di conferma dell’attuale elenco, pubblicata nella Gazzetta dello Stato n. 103 del 27 dicembre 2016, è   Decreto di approvazione dell’elenco di paesi/territori, giurisdizioni a regime fiscale preferenziale n. ZMF-1303 del 21.12. 2016 .

  1. Reddito maturato/pagato da persone locali, da rappresentanze commerciali, nonché da una sede di attività commerciale o una base nella Repubblica di Bulgaria:
  • Sanzioni e indennità realizzate in sostituzione o insieme ad altri redditi da una fonte nella Repubblica di Bulgaria;
  • Premi in denaro e materiale da giochi, concorsi e concorsi che non sono forniti da un datore di lavoro o da un appaltatore;
  • Compensi, diversi da quelli derivanti da rapporti di lavoro subordinato, corrisposti a un dipendente o a un membro di un organo di amministrazione o controllo di una persona giuridica bulgara, a una succursale di una persona giuridica estera, a un dipendente in una rappresentanza commerciale di una persona giuridica straniera o ad altro persona che svolge funzioni identiche o simili;
  • Interessi, compresi gli interessi derivanti da un contratto di locazione;
  • Reddito da affitto o altra disposizione per l’uso di beni mobili o immobili;
  • Commissioni derivanti da contratti di franchising e factoring;
  • Diritti d’autore e royalties;
  • Compensi derivanti da contratti di gestione e controllo di imprese;
  • Borse di studio per studio nel paese e all’estero;
  • Assicurazioni e redditi assicurativi.

Reddito ex art. 8, par. 6 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ), addebitate da persone giuridiche locali o ditte individuali locali tramite una sede di attività o una base designata al di fuori del paese o pagate da persone fisiche locali attraverso una base designata al di fuori del paese, non provengono da una fonte nel paese (art. 8, comma 7 ella Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)).

Le definizioni di alcuni tipi di remunerazione sono fornite al paragrafo 1 delle disposizioni aggiuntive della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)):

  • Articolo 8: “Diritti d’autore e diritti d’autore”: i pagamenti di qualsiasi natura ricevuti per: l’uso o il diritto di utilizzare qualsiasi diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, inclusi film, registrazioni di trasmissioni radiofoniche o televisive o software; di qualsiasi brevetto, topologia di circuito integrato, marchio, disegno industriale o modello di utilità, progetto, formula segreta o processo o per l’uso o il diritto di usare attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o informazioni relative all’esperienza industriale, commerciale o scientifica. I pagamenti per l’acquisizione del diritto d’uso del software, in cui è incorporata solo una copia del relativo programma, non sono considerati royalties e canoni di licenza, nel caso in cui i diritti di copia, riproduzione, distribuzione, modifica, presentazione pubblica o altre forme di uso commerciale. Per “attrezzature industriali, commerciali o scientifiche” si intendono tutti i beni mobili, compresi i mezzi di trasporto, le attrezzature, i mezzi di produzione, i mezzi per la prestazione di servizi e altri, che l’impresa utilizza nella sua attività economica.
  • Voce 9: “Compensi per servizi tecnici” sono i pagamenti con una fonte nella Repubblica di Bulgaria per il montaggio o l’installazione di beni materiali, nonché eventuali servizi di natura di consulenza e studi di marketing eseguiti da una persona straniera.
  • Articolo 10: Per “franchising” si intende l’insieme dei diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne aziendali, modelli realizzati, disegni, diritti d’autore, know-how o brevetti concessi a titolo oneroso al fine di utilizzarli per la vendita di beni e/o o fornire servizi.
  • punto 11: “Factoring” è un’operazione di cessione di crediti in denaro una tantum o periodici derivanti dalla consegna di beni o dalla prestazione di servizi, indipendentemente dal fatto che la persona che ha acquisito i crediti (factor) si assuma il rischio

Dichiarazione dei redditi da parte di soggetti locali

I soggetti locali dichiarano con una dichiarazione dei redditi annuale tutti i redditi imponibili percepiti dal Paese e dall’estero.

Per i redditi dall’estero, provenienti da un Paese con il quale abbiamo stipulato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (DTA), puoi utilizzare le modalità per evitare le doppie imposizioni:

  • credito d’imposta – compili l’allegato 9 della dichiarazione;
  • esonero con progressione, compilare gli allegati n. 9 e n. 10 della dichiarazione.

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche straniere

Le persone fisiche straniere dichiarano con la dichiarazione  dei redditi annuale (ai sensi dell’articolo 50 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)) :

Le persone fisiche straniere dichiarano l’imposta definitiva con una dichiarazione delle  imposte dovute per i redditi soggetti ad imposta definitiva (ai sensi dell’articolo 55 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ) ),  quando il contribuente del reddito non è tenuto a trattenere e pagare l’imposta.

Le persone fisiche straniere non presentano la dichiarazione ai sensi dell’art. 55 quando il reddito è assoggettato a tassazione con imposta definitiva che viene determinata, trattenuta e versata dal contribuente.

Informazioni sullo scambio automatico UE da parte di non residenti

Le persone fisiche straniere,  residenti in altro Stato membro dell’Unione Europea , che hanno redditi da locazione o da altra prestazione remunerativa per l’uso di beni immobili e  il soggetto pagatore del reddito non è un’impresa o un autoassicurato  , presentano le informazioni secondo la procedura dell’arte. 73 bis della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ) ai fini dello scambio automatico una volta all’anno con la dichiarazione di cui all’art. 55 per il quarto trimestre fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di percezione del reddito.

La Stabile Organizzazione nella Repubblica di San Marino

La definizione del concetto di ”stabile organizzazione”, nasce dall’esigenza di determinare con esattezza il luogo ove il reddito prodotto debba essere assoggettato a tassazione.

Le linee guida per arrivare ad una definizione di stabile organizzazione sono state tracciate da due modelli, elaborati dall’Ocse (Organizzazione per lo Sviluppo Economico) e dall’ONU (Organizzazione per le Nazioni Unite). Con il termine “stabile organizzazione” l‘articolo 5 del modello OCSE identifica, in via generale, una “sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”.
L’articolo 7 del modello Ocse, fissa la regola generale per l’imposizione degli utili di impresa: “gli utili di una impresa di uno Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata”. Nel caso in cui un impresa svolga un’attività come avanti detto, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imponibili alla stabile organizzazione.

Alla stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino è dedicato il capo III del DECRETO – LEGGE 26 ottobre 2010 n.172 – INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ATTI A FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE E L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE –

CAPO III
SULLA STABILE ORGANIZZAZIONE
4
Art. 10
(Stabile organizzazione)
Dopo l’articolo 2 della LEGGE 13 ottobre 1984 n. 91, è inserito il seguente articolo 2-bis – Stabile organizzazione
“1. È definita “stabile organizzazione” la sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
2. La “stabile organizzazione” si identifica, in via esemplificativa e non esaustiva, in:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato “stabile organizzazione” soltanto se tale cantiere o attività abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, costituisce stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni per effettuare la vendita di beni e servizi.
5. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell’impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
8. Il fatto che un’impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d’impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell’altra.”.

Art. 11
(Coordinamento con le vigenti disposizioni fiscali) 
1. Ai fini di coordinamento delle disposizioni contenute nell’articolo 10 che precede con le vigenti norme della Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) All’articolo 2, comma 1, l’espressione «nonché alle stabili organizzazioni» è sostituita dalla seguente: «nonché alle stabili organizzazioni di imprese non residenti.»;
2) All’articolo 12, comma 1, lett. b), l’espressione «per i soggetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 20 applicando l’aliquota proporzionale del 17%» è sostituita dalla seguente: «per i soggetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 20 nonché per le stabili organizzazioni di imprese non residenti applicando l’aliquota proporzionale del 17%.»;
3) All’articolo 28, comma 1, l’espressione «(c)hiunque possiede redditi ha l’obbligo di dichiararli annualmente (…)» è sostituita dalla seguente: «(c)hiunque possieda redditi, comprese le stabili organizzazioni nel territorio della Repubblica di San Marino di imprese non residenti, ha l’obbligo di dichiararli annualmente (…).»;
4) All’articolo 34, comma 1, l’espressione «(l)e società, gli enti ad esse assimilati nonché gli imprenditori individuali (…)» è sostituita dalla seguente: «(l)e società, gli enti ad esse assimilati, le stabili organizzazioni di imprese non residenti nonché gli imprenditori individuali (…).»;
5) All’articolo 39, comma 1, l’espressione «(i) soggetti che svolgono l’attività di cui agli articoli 19 e 20, le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali corrispondono compensi (…)» è sostituita dalla seguente: «(i) soggetti che svolgono l’attività di cui agli articoli 19 e 20, le stabili organizzazioni di imprese non residenti, le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali corrispondono compensi (…).».
2. All’articolo 39 della Legge n.179/2005, modificata dall’articolo 52 della Legge n.168/2009, l’espressione «(i) soggetti che svolgono l’attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome» è sostituita dalla seguente: «(i) soggetti che svolgono l’attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome, nonché le stabili organizzazioni di imprese non residenti».
3. Tutte le restanti disposizioni in materia di imposte dirette ed indirette che si applicano alle persone giuridiche si applicano anche alle stabili organizzazioni, le quali sono pertanto tenute ai medesimi adempimenti.

Riprendendo quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legge n.172 del 26 ottobre 2010, su riportato, con la LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166  la Repubblica di San Marino ha recepito sotto il profilo tributario la nozione di stabile organizzazione sammarinese di imprese non residenti.

La Repubblica di San Marino con la LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166  , si è allineata alla normativa europea ed a quanto previsto dal modello Ocse di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.

La Repubblica di San Marino, con l’art.1 della LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166, ha chiarito che “tutti i redditi, ovunque prodotti dai soggetti residenti di cui ai Titoli II e III in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all’imposta generale sui redditi prevista dalla presente legge”. Inoltre, la stessa norma prevede che “ i soggetti non residenti sono soggetti passivi d’imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio alle condizioni previste al successivo articolo 5”.

La Repubblica di San Marino con la circolare delle finanze n.8 del 2 settembre 2014 (in calce il testo integrale della circolare) , ha fornito una serie di chiarimenti nell’ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia. In particolare, il documento di prassi illustra il concetto di “stabile organizzazione”, come richiamato dal paragrafo 1 dell’articolo 5 della Convenzione Italia-San Marino.

La circolare delle finanze n.8 del 2 settembre 2014, rifacendosi al concetto di stabile organizzazione previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 5 della Convenzione Italia-San Marino, la definisce come “una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”.

La circolare delle finanze n.8 del 2 settembre 2014(in calce il testo integrale della circolare) esamina i Requisiti per l’esistenza di una stabile organizzazione:

  • 2.1. La sede di affari: Secondo l’Ocse, la “sede di affari” viene individuata quando si ha la disponibilità a qualsiasi titolo di locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa. Il concetto di sede di affari deve essere intesa in senso ampio, così da includere tutti i casi in cui l’attività di impresa sia svolta in un determinato luogo, a disposizione dell’impresa. Di recente è stato modificato il Commentario Ocse per la verifica  della sussistenza del potere di disporre del luogo ove viene svolta l’attività dell’impresa. Si chiarisce, che non è necessario alcun titolo legale che conferisca il diritto ad utilizzare una determinata sede, si ritiene sufficiente la condizione  che l’impresa disponga di un certo spazio nel quale svolgere la sua attività, anche abusivamente.
  • 2.2. La “fissità” della struttura La circolare delle finanze n.8 del 2 settembre 2014 valuta poi il concetto di sede di affari “fissa”, intendendo sia il luogo che il tempo di svolgimento dell’attività di impresa. L’ambito territoriale è rispettato se vengono considerati elementi soggettivi (volontà di costituire una sede permanente) ed oggettivi (l’effettiva permanenza). Il Commentario Ocse considera irrilevante l’arco temporale in base alla quale un’impresa di uno Stato contraente opera nell’altro Stato, nel caso in cui non operi in un posto determinato. Per quanto concerne la fissità sotto il profilo temporale, la sede di affari non deve avere natura temporanea. I singoli Stati membri dell’Ocse non hanno adottato un criterio uniforme in merito, tuttavia la prassi ha evidenziato che l’esistenza di una stabile organizzazione non è normalmente contestabile laddove l’attività sia svolta attraverso una sede d’affari per un periodo inferiore a sei mesi, salvo i casi eccezionalmente previsti dal Commentario Ocse.
  • 2.3. L’esercizio dell’attività imprenditoriale

La Convenzione Italia-San Marino, al paragrafo 3, dell’articolo 5, prevede le ipotesi che danno luogo ai casi in cui non si ha stabile organizzazione, anche quando sia configurabile una sede fissa di affari. Le ipotesi previste, si hanno quando l’attività svolta dall’impresa sia ausiliaria o preparatoria rispetto alla attività principale dell’impresa. Va valutato sia l’aspetto qualitativo attinente alla natura dell’attività svolta, che l’aspetto quantitativo relativo all’importanza dell’attività rispetto a quella dell’impresa nel suo complesso. Data la varietà di attività esistenti, il Commentario Ocse specifica che la valutazione relativa al carattere preparatorio o ausiliario dell’attività, deve essere effettuata caso per caso e solo dopo aver analizzato tutti gli aspetti in merito.

La Convenzione Italia-San Marino, ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 5, prevede una ulteriore ipotesi di configurabilità di una stabile organizzazione, con riferimento alle figure degli agenti dipendenti ed indipendenti.
Nel caso degli agenti dipendenti, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • deve operare per conto dell’impresa estera;
  • deve godere di poteri che gli permettano di concludere, nello Stato estero, contratti in nome dell’impresa in modo abituale;
  • deve svolgere attività che siano ritenute principali.

Con riferimento alla figura dell’agente indipendente, il paragrafo 5 dell’articolo 5, impone due condizioni essenziali affinché non si configuri una stabile organizzazione. In particolare, va considerato lo status indipendente dell’agente e il fatto che l’agente operi nell’ambito della propria ordinaria attività.
Entrambe le condizioni si considerano necessarie, ma non sufficienti affinché si possa considerare l’attività dell’agente tra quelle non configurabili come una stabile organizzazione.

“CIRCOLARE M.8                                                                               San Marino, 2 settembre 2014/1713 cl.F.R.

Loro Sedi

Oggetto: STABILE ORGANIZZAZIONE – CIRCOLARE ESPLICATIVA N.8 DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SOTTOSCRITTA CON LA REPUBBLICA ITALIANA

  1. Premessa

Il concetto di stabile organizzazione è pressoché universalmente accolto come presupposto per l’assoggettamento ad imposizione di un’attività economica svolta, in un Paese, da un soggetto non residente.

Il rilievo attribuito alla ricerca della definizione di stabile organizzazione da parte dell’ONU, in un primo tempo, e dal Comitato fiscale dell’OCSE poi, nonché dalla dottrina, trae origine dalla necessità di ogni Stato di determinare le condizioni in base alle quali è possibile attrarre a tassazione il reddito d’impresa conseguito da un soggetto non residente nel territorio dello stesso.

L’art. 7 del Modello OCSE (così come previsto generalmente in tutti i principali trattati contro la doppia imposizione siglati dalla Repubblica di San Marino) prevede che “gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata”. Qualora l’impresa svolga

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l’attività mediante una stabile organizzazione, gli utili dell’impresa diverranno imponibili nell’altro Stato, ma solamente nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione stessa. Ne consegue che:

  • un’impresa residente di uno Stato non potrà essere tassata in un altro Stato a motivo dell’attività ivi svolta, a meno che vi operi mediante una stabile organizzazione;
  • l’attività condotta dall’impresa nell’altro Stato mediante una stabile organizzazione non potrà essere sottoposta a tassazione se non per gli utili direttamente attribuibili alla stabile organizzazione stessa.
  1. Requisiti per l’esistenza di una stabile organizzazione

Il paragrafo i dell’art. 5 della Convenzione Italia-San Marino definisce la stabile organizzazione come “una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”.

2.1. La sede di affari

Secondo il commentario OCSE la “sede di affari” può essere individuata qualora siano disponibili (a qualsiasi titolo) locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Una sede di affari può essere presente anche nel caso in cui non vi siano locali a disposizione per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale, ma l’impresa disponga solamente di un certo spazio. Il Commentario OCSE, infatti, precisa che una sede di affari può essere rappresentata da uno spazio in un mercato ovvero da aree impiegate dall’impresa in via permanente in un deposito doganale o, ancora, nella sede di un’altra impresa.

Per quanto attiene al “power of disposition test” (vale a dire, alla sussistenza del potere di disporre, a qualsiasi titolo, del luogo ove viene svolta l’attività d’impresa da parte del soggetto non residente), le modifiche al Commentario OCSE recentemente approvate precisano ulteriormente le ipotesi in cui può configurarsi una sede d’affari. In particolare, si chiarisce che non è necessario alcun titolo legale formale che attribuisca il diritto ad utilizzare una determinata sede: si ritiene sia sufficiente la mera circostanza fattuale per cui un’impresa dispone dì un certo spazio nel quale svolgere la propria attività. Pertanto, una sede d’affari può sussistere anche qualora un’impresa occupi abusivamente un certo spazio attraverso il quale essa svolge la propria attività’.

Il Commentario OCSE fornisce, inoltre, una serie di casi esemplificativi in cui può configurarsi l’esistenza di una stabile organizzazione, partendo dal presupposto che la mera presenza di un’impresa in un determinato luogo non implica necessariamente che detta impresa abbia il potere di disporre del luogo medesimo:

  • un fornitore che visita regolarmente il proprio cliente per ricevere gli ordini e incontrare il direttore degli acquisti non implica che la struttura del cliente

Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4,1.

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Circolare Esplicativa N.8 – Art. 5 DTA con l’Italia Final.doc

 

sia a disposizione del fornitore e, pertanto, non ne costituisce una sede d’affari2;

il dipendente di una società cui è consentito utilizzare, per lungo periodo di tempo, un ufficio nella sede di un’altra società (ad esempio, una controllata recentemente acquisita), al fine di garantire che essa rispetti gli obblighi assunti sulla base dei contratti stipulati con la prima società, integra i presupposti in base ai quali l’ufficio della controllata costituisce una sede d’affari per la controllante (e, dunque, una stabile organizzazione), qualora detto ufficio sia a disposizione del dipendente per un periodo sufficientemente lungo – tale da integrare l’ulteriore requisito della permanenza – e l’attività’ ivi svolta dal dipendente non abbia carattere meramente ausiliario o preparatorio3;

  • un dock presso il magazzino di un cliente utilizzato da una società di trasporti su gomma ogni giorno per diversi anni al fine di consegnare la merce acquistata dal cliente non costituisce sede d’affari a disposizione della società di trasporti”,
  • la presenza di un imbianchino nell’edificio/ufficio del suo cliente principale tre giorni alla settimana per due anni configura una sua stabile organizzazione, qualora l’imbianchino ivi svolga le più rilevanti funzioni proprie della sua attività (Le. tinteggiare)5;
  • l’espressione “sede d’affari attraverso cui (…)” deve essere intesa in senso ampio così da includere tutti i casi in cui attività d’impresa siano svolte in un determinato luogo che è, a quello scopo, a disposizione dell’impresa. Così si deve ritenere, ad esempio, che un’impresa impegnata nella pavimentazione di una strada stia svolgendo la propria attività attraverso il luogo presso cui sta operando (i.e. la strada)6.

2.2. La “fissità” della struttura

La qualificazione della sede di affari come «fissa» deve essere intesa con riferimento sia all’ambito temporale che alla localizzazione.

Per quanto concerne l’ambito temporale deve sussistere l’elemento soggettivo (la volontà di costituire una sede permanente, in via del tutto disgiunta dalla effettiva durata della stessa) oppure l’elemento oggettivo (l’effettiva permanenza). In pratica, deve realizzarsi una connessione tra il luogo di esercizio dell’attività e un determinato punto geografico. Il Commentario OCSE considera irrilevante la durata in base alla quale un’impresa di uno Stato contraente opera nell’altro Stato, nel caso in cui non operi in un posto determinato; ciò non implica, tuttavia, che l’attrezzatura, che costituisce la sede di affari, debba risultare fissata al suolo sul quale poggia, essendo sufficiente la permanenza della stessa in un determinato luogo.

2 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4.2,

3

Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4.3.

4 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4.4.

5 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4.5.

6 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 4.6.

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Infatti, proprio sul concetto di permanenza in un determinato luogo si fonda la convinzione della natura non temporanea di una sede di affari.

Qualora la sede di affari sia costituita per uno scopo non qualificabile come temporaneo, la stessa può essere considerata stabile organizzazione, anche se, di fatto, è esistita per un limitato periodo di tempo, a causa della particolare natura dell’attività o di particolari vicende del contribuente (es. la morte dello stesso) o dell’attività (ad es., fallimento o cattiva gestione dell’impresa). Se una sede di affari, sorta allo scopo di svolgere un’attività di carattere temporaneo, viene mantenuta per un periodo tale da non poter essere considerato transitorio, la stessa diverrà sede fissa e, conseguentemente, stabile organizzazione ab origine. In merito al requisito della fissità, sotto il profilo spaziale, della sede di affari, le modifiche al Commentario OCSE forniscono chiarimenti relativamente a quelle attività che, per loro natura, sono svolte non nello stesso luogo ma in luoghi vicini. In particolare, si deve ritenere che sussista un’unica sede d’affari quando, alla luce dell’attività svolta dall’impresa, sia identificabile un determinato spazio che possa considerarsi unico, sia sotto il profilo geografico che economico/funzionale, benché al suo interno l’attività d’affari venga svolta in più luoghi’.

Cosi, ad esempio:

  • una miniera costituisce un’unica sede di affari sebbene le attività possano spostarsi da un luogo ad un altro all’interno di essa8 26;
  • un hotel, in cui una società di consulenza affitta diverse stanze/ufficio, può essere considerato un’unica sede di affari dì detta società di consulenza poiché, in tal caso, l’edificio costituisce, sotto il profilo geografico, un unicum;
  • una strada, un mercato esterno o una fiera costituiscono un’unica sede d’affari anche qualora, nell’ambito degli stessi, un commerciante localizzi il proprio stand in parti diverse.

Per converso, non si può ritenere che sussista un’unica sede di affari quando non vi sia una coerenza sotto il profilo economico/funzionale, anche qualora le attività siano svolte all’interno di un’area geografica limitata. Cosi’ , ad esempio, qualora un imbianchino sia chiamato a dipingere più parti di un grande edificio nell’ambito di una serie di contratti stipulati con clienti non correlati tra loro, l’edificio non può essere considerato un’unica sede d’affari per l’imbianchino poiché non vi è un unico progetto per la tinteggiatura dell’intero edificio.

Diverso sarebbe il caso in cui l’imbianchino svolgesse la medesima opera in esecuzione di un singolo contratto con un singolo clienteg.

Analogamente, non si può ritenere che sussista un’unica sede d’affari laddove l’attività sia svolta nell’ambito di un singolo progetto ma in luoghi diversi che difettano della necessaria coerenza geografica. è il caso, ad esempio, di un consulente che opera nell’ambito di un singolo progetto per l’addestramento del personale di una banca dislocato in diverse filiali (ogni filiale dovrebbe essere

7 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 5.1.

8 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 5.2.

9 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 5.3.

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considerata separatamente). Diversa è l’ipotesi del consulente che svolga la medesima attività spostandosi da un ufficio all’altro all’interno della stessa filiale1°. Per quanto attiene il requisito della fissità sotto il profilo temporale, la sede d’affari non deve avere natura temporanea. Il Commentario OCSE, sulla base delle modifiche approvate il 28 gennaio 2003, specifica che può configurarsi una stabile organizzazione anche quando una sede d’affari esiste solo per un breve periodo di tempo qualora la natura dell’attività sia tale per cui il compimento della stessa richiede tale limitato periodo di tempo. Il Commentario OCSE precisa che, nella valutazione del requisito temporale, i singoli Stati membri dell’OCSE non hanno adottato un criterio uniforme; la prassi ha, tuttavia, evidenziato che l’esistenza di una stabile organizzazione non è normalmente contestabile laddove l’attività sia svolta attraverso una sede d’affari per un periodo inferiore a sei mesi”. Eccezioni a tale regola si riscontrano qualora:

  • l’attività abbia natura ricorrente, nel qual caso la fissità della sede d’affari deve essere valutata considerando il numero di volte (anche nel corso di più anni) in cui la sede viene utilizzata;
  • l’attività sia svolta esclusivamente in un Paese, nel qual caso la connessione con il territorio è rilevante nonostante il compimento dell’attività richieda, per sua natura, soltanto un breve periodo di tempo;
  • una sede d’affari sia utilizzata per brevi periodi di tempo e per diverse attività similari svolte dallo stesso soggetto o da parti correlate, al fine di evitare che la sede non ecceda il carattere puramente temporaneo relativamente a ciascuna attività”.

2.3. L’esercizio dell’attività imprenditoriale

L’esercizio dell’attività imprenditoriale (in tutto o in parte) tramite la stabile organizzazione deve essere inteso nel senso che l’imprenditore (o il dipendente dello stesso) deve svolgere la propria attività e ricevere le relative informazioni e istruzioni nella sede d’affari e non altrove.

Inoltre, l’attività deve essere svolta regolarmente, il che, secondo il paragrafo 7 del Commentarlo, non significa senza interruzioni’3.

La stabile organizzazione inizia ad esistere dal momento in cui l’impresa comincia a svolgere l’attività attraverso di essa. La fase di allestimento della sede non va considerata, qualora l’attività preparatoria sia differente, nella sostanza, da quella che verrà svolta in via permanente.

I paragrafi 8-11 del Commentario OCSE trattano di alcune fattispecie di svolgimento dell’attività d’impresa attraverso una stabile organizzazione. In particolare:

10 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 5.4.

11 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 6,

12 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 6,1.

13 Tale concetto è ribadito nel paragrafo 10 del Commentario ove viene precisato che l’interruzione temporanea dell’attività non può essere considerata chiusura dell’attività.

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  • nel caso di proprietà materiali (es. attrezzature industriali, commerciali o scientifiche) o immateriali (es. brevetti) concesse o affittate a terzi, mediante una sede fissa di affari, tale attività farà ritenere in linea generale la sede di affari stessa una stabile organizzazione;
  • nel caso in cui un’impresa di uno Stato dia in locazione immobili o affitti attrezzature o beni immateriali ad un’impresa di un altro Stato, senza mantenere in quest’ultimo Stato una sede fissa di affari per tali attività, le attività ivi condotte non costituiscono una stabile organizzazione del concedente, sempreché l’accordo negoziale si limiti alla mera locazione all’affitto. Il Commentario OCSE, al paragrafo 8, non ritiene significativo neppure il caso in cui il concedente fornisca personale qualificato per il funzionamento delle attrezzature fornite, ammesso che la responsabilità del personale sia limitata al lavoro relativo al funzionamento alla manutenzione dell’attrezzatura sotto la responsabilità, direzione e controllo del locatario;
  • qualora le responsabilità del      personale siano più     ampie     (es.
    compartecipazione nelle decisioni attinenti l’attrezzatura fornita), si può configurare una stabile organizzazione, nel caso in cui sia rispettato il principio della permanenza.
  1. Configurabilità di una stabile organizzazione

La definizione di stabile organizzazione (“permanent establishment”) fornita dal Modello OCSE si fonda su alcuni concetti non definiti dal modello stesso.

Accanto alla previsione dei requisiti generali per l’individuazione di una stabile organizzazione, l’art. 5 della Convenzione Italia-San Marino specifica al paragrafo 2 alcune tipologie che, in particolare, configurano (rectius, possono configurare) l’esistenza di una stabile organizzazione. Esse sono:

  • una sede di direzione;
  • una succursale;
  • un ufficio;
  • un’officina;
  • un laboratorio;
  • una miniera, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  • un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i dodici

Va evidenziato che, a tal proposito, si è manifestata una discrasia in sede di interpretazione della obbligatorietà che tali “entità” debbano o meno soddisfare contemporaneamente anche i requisiti indicati in precedenza. A favore della necessità che vengano contemporaneamente soddisfatti i requisiti, sia della definizione generale che delle definizioni particolari di stabile organizzazione, si è espresso il Commentario OCSE (al paragrafo 12), evidenziando che tali esempi devono essere considerati in funzione della definizione generale, nel senso che non costituiscono stabile organizzazione se non nel caso in cui soddisfino anche le condizioni previste dalla definizione generale. Lo stesso Commentario osserva che la lista riportata è da considerarsi certamente non esaustiva, trattandosi di esempi che, prima facie, configurano una stabile organizzazione.

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3.1. Casi di esclusione

Lo stesso art. 5 della Convenzione Italia-San Marino prevede, al paragrafo 3, altre ipotesi che danno luogo a casi in cui non si ha stabile organizzazione, anche qualora sia configurabile una sede fissa di affari. Tali ulteriori ipotesi (aventi tutte, secondo il Commentario OCSE, la caratteristica fondamentale, ai fini della esclusione dell’esistenza di una stabile organizzazione, della ausiliarietà rispetto all’attività principale dell’impresa) si verificano qualora:

  • venga fatto uso di un’installazione al solo scopo del deposito, dell’esposizione o della consegna dì merce appartenente all’impresa;
  • merci appartenenti all’impresa siano immagazzinate al solo scopo di deposito, di esposizione di consegna;
  • merci appartenenti all’impresa siano immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  • una sede fissa di affari sia utilizzata al solo fine d’acquistare merci o raccogliere informazioni per l’impresa;
  • una sede fissa di affari sia utilizzata, per l’impresa, al solo fine di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche e di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio ausiliario.

In merito ai requisiti che devono essere presi in considerazione per stabilire il carattere meramente preparatorio o ausiliario dell’attività, il Commentario OCSE all’art. 5 (par. 24) precisa che va valutato se l’attività costituisce parte essenziale o significativa dell’attività dell’impresa nel suo complesso. Si tratta di una valutazione che tiene conto di un aspetto qualitativo (“essential”) attinente alla natura dell’attività svolta dall’agente e di un elemento di carattere quantitativo (“significanti’) relativo all’importanza dell’attività rispetto a quella dell’impresa nel suo complesso.

La valutazione relativa al carattere preparatorio o ausiliario dell’attività deve essere effettuata caso per caso. Una sede fissa di affari la cui attività è identica a quella dell’impresa nel suo insieme, non esercita attività preparatoria o ausiliaria. Esemplificando, quando un’impresa ha per oggetto la supervisione sull’esecuzione di contratti di brevetti e di know-how, la sede fissa di affari di detta impresa non può ritenersi svolgere attività preparatoria o ausiliaria (cfr. il paragrafo 24 del Commentario OCSE all’art. 5). Una sede fissa di affari, la cui funzione consiste nel gestire un’impresa o parte di essa o di un gruppo di imprese non può essere considerata svolgere attività preparatoria o ausiliaria. Se più imprese multinazionali istituiscono un ufficio “di direzione” incaricato di sovrintendere e coordinare i servizi d’impresa effettuati negli Stati in cui hanno sede le società controllate o le stabili organizzazioni, tale ufficio “di direzione” potrà considerarsi, di norma, quale stabile organizzazione ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 5. Precisa il Commentario OCSE all’art. 5 che la funzione di direzione di un’impresa, anche se limitata a una determinata area funzionale del gruppo, costituisce parte essenziale dell’attività d’impresa e, pertanto, non può essere considerata avere carattere preparatorio o ausiliario ai sensi della lettera e) del paragrafo 3 dell’art. 5.

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Una stabile organizzazione può inoltre configurarsi qualora un’impresa disponga di una sede fissa di affari per la consegna di pezzi di ricambio destinati alla riparazione o alla manutenzione dei macchinari forniti alla clientela. Tali attività rimangono al di fuori dell’ambito di applicazione della lett. a) del paragrafo 3 in quanto rappresentano una parte essenziale e significativa dei servizi prestati dall’impresa ai propri clienti”.

Infine, la lett. e) del paragrafo 3 precisa che le attività della sede fissa di affari devono essere svolte per l’impresa. Una sede fissa di affari che presta servizi non soltanto a favore dell’impresa dalla quale dipende ma anche nei confronti di altre imprese (ad esempio, per altre società di un gruppo al quale appartiene l’impresa che dispone di una sede fissa) non rientra nell’ambito di applicazione della lett. e), vale a dire, non svolge attività dai carattere preparatorio o ausiliario.

Il Commentario specifica anche le condizioni al verificarsi delle quali la disponibilità di cavi o oleodotti (che attraversano un determinato Stato) può dar luogo all’esistenza di una stabile organizzazione in detto Stato o invece rientri tra le fattispecie elencate al paragrafo 3. Qualora tali strutture siano utilizzate per trasportare beni dì proprietà di altre imprese, la lettera a) non potrebbe trovare applicazione in quanto fa riferimento al trasporto di merce appartenente all’impresa che possiede o utilizza le strutture. Né si ritiene possa trovare applicazione la lett. e), considerato che i cavi o l’oleodotto non sono utilizzati solo per l’impresa e il loro utilizzo non ha carattere esclusivamente ausiliario o preparatorio in relazione all’attività dell’impresa che utilizza dette strutture.

La situazione sarebbe diversa (e la lett. a) potrebbe trovare applicazione) laddove l’impresa possedesse ed utilizzasse cavi e oleodotti che attraversano il territorio di uno Stato al solo fine di trasportare beni di sua proprietà e l’attività di trasporto fosse meramente incidentale in relazione all’attività propria dell’impresa”.

3,2. Agenti

I paragrafi 4 e 5 dell’art. 5 della Convenzione in esame analizzano i casi degli agenti dipendenti e indipendenti.

3.2.1. Agenti “dipendenti”

Il paragrafo 4 delinea un’ulteriore ipotesi di configurabilità di una stabile organizzazione basata sulla figura dell’agente dipendente e richiede che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

14 Non può ritenersi ausiliaria o preparatoria l’attività svolta da una sede fissa di affari la quale non si limita a fornire informazioni ma predispone progetti, ecc. per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

15 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 26.1, il quale chiarisce, a tal proposito, che “the situation is different (…) where an enterprise owns and operates a cable or pipeline that crosses the territory of a country solely for purposes of transporting its own property and such transport is merely incidental to the business of that enterprise, as in the case of an enterprise that is in the business of refining oil and that owns and operates a pipeline that crosses the territory of a country solely to transport its own oil to its refinery located in another country”.

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  • l’agente deve operare per conto dell’impresa estera; tali persone possono essere individui società (ex paragrafo 32 del Commentario OCSE);
  • l’agente deve godere di poteri che gli permettano di concludere, nello Stato estero, contratti in nome dell’impresa e deve farne uso abitualmente. Il paragrafo 32 del Commentario OCSE all’art. 5 sottolinea che non sarebbe stato nell’interesse delle relazioni economiche internazionali prevedere che la presenza di una qualsiasi persona dipendente creasse i presupposti per l’esistenza di una stabile organizzazione. Pertanto tale trattamento viene limitato alle persone che, in relazione alle finalità della loro autorità, ovvero della natura della loro attività, vincolino l’impresa in un determinato livello di attività imprenditoriale in un particolare Stato. Ne deriva che solamente le persone che hanno il potere di concludere contratti sono ritenute disporre di sufficiente autorità per impegnare l’impresa in una attività di affari in un determinato Stato. In tale contesto il termine “stabile organizzazione” implica, in via naturale, che la persona impieghi i suoi poteri in modo continuativo e non meramente in casi isolati. Il potere di concludere contratti deve riguardare, ai sensi del paragrafo 33 del Commentario OCSE, l’attività propria dell’impresa; sarebbe infatti irrilevante, ad esempio, se la persona avesse il potere di assumere dipendenti per l’impresa al fine di assistere l’attività della persona stessa, ovvero se la persona fosse autorizzata a stipulare, in nome dell’impresa, contratti riguardanti esclusivamente operazioni interne. Inoltre tale autorità va esercitata in via continuativa nell’altro Stato; quest’ultima circostanza dovrà essere valutata sulla base delle condizioni fattuali e della realtà commerciale propria dell’impresa. Una persona, che dispone del potere di negoziare gli elementi e i dettagli di un contratto in modo tale da vincolare l’impresa, può essere considerata esercitare questa autorità “in tale Stato”, anche qualora il contratto sia firmato da un’altra persona nello Stato in cui l’impresa è situata o qualora all’agente non sia stato formalmente conferito il potere di Il paragrafo 33 del Commentario OCSE, nella versione aggiornata al 2005, aggiunge, inoltre, che la mera partecipazione alle negoziazioni non è di per sé sufficiente a concludere che l’agente abbia esercitato il potere di concludere contratti in nome dell’impresa;
  • il fatto che una persona abbia assistito o persino partecipato a tali negoziazioni può tuttavia costituire fattore rilevante nel determinare le funzioni effettivamente svolte per conto dell’impresa. La necessità che un agente “abitualmente” concluda contratti riflette il principio sottostante l’art. 5 secondo il quale la presenza di un’impresa in uno Stato contraente non deve avere natura transitoria affinché si possa considerare che la stessa disponga di una stabile organizzazione in quello Stato. L’ampiezza e la frequenza dell’attività necessarie per evincere che l’agente “esercita abitualmente” il potere di concludere contratti dipende dalla natura dei contratti e dell’attività del mandante;

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  • l’agente deve svolgere attività diverse da quelle rientranti tra le ipotesi di esclusione di stabile organizzazione di cui al paragrafo 3 dell’art. 5 della Convenzione in esame.

Occorre inoltre rilevare che solo le persone che soddisfano le condizioni ivi indicate si ritiene possano costituire una stabile organizzazione; tutte le altre persone sono escluse. Va tuttavia sottolineato che il paragrafo in esame stabilisce un criterio alternativo circa l’esistenza per l’impresa di una stabile organizzazione in un determinato Stato. Ne deriva che, nel caso in cui si possa dimostrare che l’impresa dispone di una stabile organizzazione in base ai paragrafi 1 e 2, non diviene necessario dimostrare che la persona in carica ricade sotto la disciplina del paragrafo 4.

3.2.2. Agenti “indipendenti”

Il paragrafo 5 dell’art. 5 della Convenzione Italia-San Marino prevede che un’impresa di uno Stato non sia considerata avere una stabile organizzazione nell’altro Stato a causa dell’esercizio in tale Stato della propria attività mediante un mediatore, un commissionario generale o ogni altro intermediario con status indipendente, alla condizione che tali persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Il paragrafo 5 pone due condizioni all’impresa affinché l’attività esercitata nell’altro Stato non configuri una stabile organizzazione. La prima riguarda il cd. “status indipendente”. Al proposito, il Commentario al Modello OCSE individua alcuni criteri di riferimento:

  • l’indipendenza giuridica ed economica;
  • la natura e l’estensione degli obblighi cui deve sottostare l’agente, nonché le istruzioni impartite e il controllo esercitato dall’impresa;
  • il rischio imprenditoriale deve risultare proprio dell’agente e non dell’impresa. La condizione dello status indipendente è una condizione necessaria affinché non si abbia stabile organizzazione, ma non sufficiente. Infatti un agente indipendente può sia rientrare nella definizione generale di stabile organizzazione, quale sede fissa di affari in cui l’impresa esercita la sua attività, sia non rispettare il requisito dell’esercizio di un’attività ordinaria (descritto di seguito).

Per quanto attiene all’indipendenza giuridica dell’agente il Commentario OCSE precisa che il controllo che una società esercita su una sua consociata in quanto azionista non assume rilevanza, sebbene, come è specificato al paragrafo 40, una controllata possa essere considerata un agente dipendente della sua controllante al verificarsi delle medesime condizioni poste in relazione a società non correlate16.

Nella versione del Commentario OCSE aggiornata al luglio 2005, è stato riscritto il paragrafo 41; vengono, in tal modo, indicate le condizioni in presenza delle quali una “subsidiary” può ritenersi costituire stabile organizzazione (anche personale) della società-madre avente sede in un altro Stato contraente. In particolare, i locali appartenenti alla “subsidiary”, i quali siano a disposizione della società-madre e costituiscano sede fissa di affari attraverso la quale quest’ultima svolge la propria

16 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 38.1.

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attività, costituiranno stabile organizzazione della società-madre ai sensi del paragrafo i dell’art. 5 e nei limiti di cui ai paragrafi 2 e 2 dello stesso articolo. La “subsidiary” integra, altresì, stabile organizzazione della società-madre quando la prima ha, ed abitualmente esercita, nell’altro Stato il potere di concludere contratti in nome della seconda, alle condizioni di cui al paragrafo 4 dell’art. 5 e nei limiti di cui ai paragrafi 3 e 5 della medesima disposizione.

Gli stessi principi si applicano a qualunque società parte di un gruppo multinazionale, cosicché tale società può essere considerata avere una stabile organizzazione nello Stato dove ha a sua disposizione locali appartenenti a un’altra società del gruppo. La valutazione circa la sussistenza di una stabile organizzazione ai sensi dei paragrafi i o 4 dell’art. 5 deve, tuttavia, essere effettuata separatamente per ciascuna società del gruppo. Pertanto, l’esistenza, in uno Stato, di una stabile organizzazione di una società del gruppo non avrà alcuna rilevanza nei limiti in cui un’altra società del gruppo ha di per sé una stabile organizzazione in quello Stato.

Un agente indipendente è tipicamente responsabile nei confronti del principal per i risultati della sua attività, ma non è soggetto a controllo con riferimento alle modalità con cui l’attività viene svolta: non sarà, pertanto, soggetto a istruzioni dettagliate da parte del principal in relazione alla gestione dell’attività. La circostanza che il principal faccia affidamento sulle competenze e l’esperienza dell’agente è elemento che dimostra l’indipendenza di quest’ultimo17.

Il Commentario OCSE all’art. 5 (par. 38) precisa in proposito che la valutazione circa l’indipendenza o meno del soggetto si basa sull’ampiezza degli obblighi che tale soggetto ha assunto nei confronti dell’impresa. Qualora le attività commerciali svolte dal soggetto per conto dell’impresa siano soggette ad istruzioni dettagliate o a controllo complessivo da parte dell’impresa, tale soggetto non può essere considerato indipendente dall’impresa stessa. Il riferimento alle “detailed instructions” va inteso avendo riguardo allo specifico contesto.

Istruzioni o specifiche operative sono connaturate ad ogni prestazione di servizi e non sono, da sole, sufficienti ad integrare il presupposto della dipendenza. Questa va invece intesa su un più generale piano “personale”, laddove le istruzioni non siano riferite a specifiche transazioni, ma al complesso dell’attività del prestatore. Nell’ambito dell’accordo con il principal, può essere previsto che l’agente fornisca informazioni rilevanti in relazione all’attività svolta sulla base dell’accordo. Questa circostanza non è di per sé un criterio sufficiente a provare la dipendenza dell’agente a meno che le informazioni siano fornite allo scopo di richiedere l’approvazione del principal sulle modalità con cui viene eseguita l’attività. Per converso, laddove le informazioni siano fornite al solo scopo di assicurare la regolare esecuzione dell’accordo e di mantenere buone relazioni con il principal, tale elemento non può essere considerato rivelatore di una situazione di dipendenza”.

17

Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 38.3.

18

Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 38.5.

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Limitazioni all’ampiezza dell’attività dell’agente influiscono sulla autorità concessagli, ma non sono rilevanti ai fini della valutazione della sua indipendenza che è determinata dalla libertà con cui gestisce la propria attività nell’ambito dei poteri conferitigli19.

Altro elemento che assume rilievo ai fini della valutazione dell’indipendenza dell’agente è rappresentato dal numero di principal che l’agente rappresenta. La circostanza che l’agente svolga la propria attività interamente o per lo più a favore di un unico principal durante tutto il periodo in cui esercita la propria attività o per un significativo periodo di tempo potrebbe costituire un indizio di dipendenza economica. Tale elemento non è, tuttavia, di per sé determinante. Nel valutare l’indipendenza di un soggetto, devono infatti essere tenuti in considerazione tutti i fatti e le circostanze atti a determinare se l’attività dell’agente sia autonoma, se rispetto ad essa l’agente assuma il rischio di impresa e riceva un compenso commisurato alle competenze e all’esperienza prestati per svolgere l’attività.

Va tuttavia rilevato che, quando un agente agisce per conto di più principal nell’ambito della propria ordinaria attività e nessuno di questi assume un ruolo predominante in relazione alle dimensioni della sua attività, la dipendenza giuridica può sussistere qualora i principal agiscano di concerto per controllare l’attività svolta dall’agente per loro conto20.

La seconda condizione, posta dal paragrafo 5 per configurare un agente come indipendente riguarda il fatto che l’intermediario operi nell’ambito della propria ordinaria attività. Anche questa condizione è considerata necessaria, ma non sufficiente. Infatti, qualora non sia soddisfatta, si avrà de facto nello Stato di esercizio dell’attività una stabile organizzazione dell’impresa preponente, a meno che la suddetta attività non possa essere fatta rientrare tra quelle indicate nel paragrafo 3 dell’art. 5. Il paragrafo 37 del Commentario OCSE all’art. 5 precisa che un intermediario è ritenuto agire al di fuori della propria attività ordinaria, qualora eserciti in via abituale un’attività che attiene economicamente alla sfera dell’impresa, invece che alla propria. A titolo esemplificativo il Commentario menziona il caso del commissionario che non sì limita a vendere beni dell’impresa ma che agisce, in qualità di agente dell’impresa stessa, nella stipula di contratti in via abituale. Tale fattispecie realizza, per il commentario, un caso di stabile organizzazione.

Qualora tali presupposti non siano verificati, non si può ritenere che l’agente goda di uno status indipendente e, pertanto, alla luce dell’art. 5, comma 4, gli elementi che devono essere valutati ai fini della configurabilità di una stabile organizzazione personale possono essere cos i’ sintetizzati:

  • titolarità ed esercizio abituale di poteri di rappresentanza: la sussistenza dei poteri di rappresentanza deve essere valutata non solo sul piano formale, ma anche sul piano sostanziale. In questo senso va letta la precisazione del Commentario OCSE all’art. 5 (par. 33), secondo la quale “si può ritenere che un soggetto che sia autorizzato a negoziare tutti gli elementi di un contratto

19 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 38.4.

20 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 38.6.

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in modo vincolante per l’impresa estera abbia il potere di concludere i contratti anche qualora il contratto sia formalmente concluso da un altro soggetto dello Stato di residenza dell’impresa estera”. In altri termini, il potere di rappresentanza può essere contestato anche ad un soggetto cui sia stata fornita la capacità di negoziare tutti gli elementi del contratto in modo vincolante per il principal, sebbene il contratto di vendita venga di fatto firmato da altra persona (eventualmente, il principal stesso) in un altro Paese (i.e., il Paese del principal). Il Commentario OCSE, nella versione aggiornata il 28 gennaio 2003, specifica che l’assenza di un coinvolgimento da parte del principal nelle transazioni può essere indicativa della concessione all’agente dell’autorità di concludere contratti. Ad esempio, si può ritenere che l’agente disponga dell’autorità di concludere contratti qualora richieda e riceva gli ordini e li invii direttamente ad un magazzino dal quale i beni sono consegnati, ovvero laddove l’impresa estera approvi abitualmente le transazioni21. Nel paragrafo 33, secondo la versione del Commentario OCSE aggiornata al 2005, viene precisato che l’agente il quale dispone del potere di negoziare gli elementi e i dettagli di un contratto in modo vincolante per l’impresa, può ritenere di aver esercitato siffatto potere nell’altro Stato anche nel caso in cui il contratto sia firmato da un’altra persona nello Stato in cui l’impresa è situata e il primo non sia stato investito formalmente del potere di rappresentanza. In senso negativo, invece, il nuovo paragrafo 33 precisa che la partecipazione, da parte dell’agente, alle negoziazioni tra l’impresa e il cliente non deve di per sé indurre a ritenere che l’agente abbia esercitato nell’altro Stato il potere di concludere contratti in nome dell’impresa. Tale fattispecie, pertanto, non configura di per sé una stabile organizzazione. Si aggiunge, però, che la partecipazione alle negoziazioni da parte dell’agente costituisce fattore rilevante nella determinazione delle mansioni effettivamente svolte per conto dell’impresa;

  • il potere di concludere contratti deve essere esercitato in modo ripetuto ed abituale. Cosa debba intendersi esattamente per abitualità non aveva costituito fino temi recenti oggetto dì approfondimento nel Commentario alla Convenzione Modello OCSE con specifico riguardo all’ipotesi della stabile organizzazione. La versione aggiornata del Commentario OCSE si riferisce esplicitamente a tale requisito specificando che, per valutare il soddisfacimento dell’habitual exercise test l’ampiezza e la frequenza con cui l’agente esercita il proprio potere deve essere analizzata in relazione alla natura dei contratti e all’attività del principal. Non potendo essere individuati elementi precisi che valgano in ogni circostanza, il Commentario rimanda ai fattori che sono considerati con riferimento al paragrafo 522. Il potere di concludere contratti deve attenere all’attività propria dell’impresa estera non

21 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 32.1.

22 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 33.1.

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rilevando, invece, il potere dì concludere contratti relativi ad operazioni interne (i.e., assumere dipendenti).

3.3, Consociate

A spiegazione del paragrafo 6 dell’ad. 5, il paragrafo 40 del Commentario OCSE precisa come sia, in generale, accettato che l’esistenza di una consociata non costituisca, di per sé, una stabile organizzazione della società madre. Tale principio si ricava dal fatto che, ai fini impositivi, la consociata costituisce un’entità legale societaria. Anche qualora l’attività imprenditoriale esercitata dalla consociata sia diretta dalla casa madre, non fa sì che la consociata sia considerata una stabile organizzazione della società madre. Al contrario, una consociata potrà costituire stabile organizzazione della casa madre alle condizioni previste dal paragrafo 4, qualora non possa essere considerata un agente indipendente ai sensi del paragrafo 5 e abbia ed eserciti, in via abituale il potere di concludere contratti in nome della casa madre. In tal caso gli effetti sarebbero identici come per qualsiasi altra società terza.

I paragrafi 4 e 5 dell’art. 5 della Convenzione in esame interagiscono in un rapporto di regola-eccezione. In altri termini, il paragrafo 4 enuncia il criterio generale ai fini della sussistenza di una stabile organizzazione personale, mentre il paragrafo 5 vale ad escludere l’applicazione del paragrafo 4 laddove siano integrati i requisiti per la qualificazione dell’agente come indipendente. Qualora, invece, i requisiti previsti dal paragrafo 5 non siano soddisfatti e, conseguentemente, l’agente non abbia lo status indipendente, per verificare l’esistenza di una stabile organizzazione personale valgono le condizioni indicate dal paragrafo 4.

Il paragrafo 41 del Commentario OCSE, secondo la versione aggiornata al 2005, indica le condizioni in presenza delle quali una “subsidiary” può ritenersi costituire stabile organizzazione (anche personale) della società-madre avente sede in un altro Stato contraente. In particolare, i locali appartenenti alla “subsidiary”, i quali siano a disposizione della società-madre e costituiscano sede fissa di affari attraverso la quale quest’ultima svolge la propria attività, costituiranno stabile organizzazione della società-madre ai sensi del paragrafo 1 dell’ad. 5 e nei limiti di cui ai paragrafi 2 e 2 dello stesso articolo. La “subsidiary” integra, altresì, stabile organizzazione della società-madre quando la prima ha, ed abitualmente esercita, nell’altro Stato il potere di concludere contratti in nome della seconda, alle condizioni di cui al paragrafo 4 dell’art. 5 e nei limiti di cui ai paragrafi 3 e 5 della medesima disposizione.

Infine, il paragrafo 41.1 del Commentario al Modello OCSE estende i principi di cui al paragrafo 41 a ciascuna delle società facenti parte di gruppi multinazionali, con la precisazione che la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per la configurazione di una stabile organizzazione va effettuata autonomamente e separatamente per ciascuna società del gruppo.

Il paragrafo 42 del Commentario OCSE contempla un’ipotesi particolare, in presenza della quale non è configurabile una stabile organizzazione. Trattasi della situazione in cui una società appartenente ad un gruppo multinazionale fornisca servizi ad altra società del gruppo quale parte della sua attività svolta in locali ad

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essa non appartenenti, utilizzando, però , personale proprio. Mentre i locali appartenenti a una società, parte di un gruppo multinazionale, possono essere messi a disposizione di un’altra società del gruppo e possono, alle condizioni di cui all’art. 5, costituire stabile organizzazione di quell’altra società se l’attività della prima società è svolta tramite quei locali, è importante distinguere la situazione in cui una società, parte di un gruppo multinazionale, effettua prestazioni di servizi a un’altra società del gruppo quale parte della sua propria attività svolta in locali che non sono quelli della prima società e mediante l’impiego del suo proprio personale. In tal caso, il luogo dove quei servizi sono resi non è a disposizione della seconda società; né l’attività di questa società è svolta per il tramite di quei locali. Questi ultimi, pertanto, non possono essere considerati stabile organizzazione della società alla quale sono resi i servizi. In effetti, il fatto che le attività proprie di una società, svolte in un determinato luogo, possano arrecare benefici economici all’attività di un’altra società non implica che tale ultima società svolga la sua attività tramite quel determinato luogo23.

  1. Le ipotesi specifiche

Sulla base di quanto illustrato finora, risulta sicuramente interessante analizzare più in dettaglio, con riferimento a quanto disposto dall’OCSE, le specifiche ipotesi di configurabilità o assenza di stabile organizzazione.

4.1. Sedi di direzione

Il paragrafo 2 dell’art. 5 riporta due espressioni: “sede di direzione” (o “piace of management”) e “ufficio”. La motivazione della distinta elencazione risiede nel fatto che i due termini possono non assumere lo stesso significato nelle legislazioni degli Stati contraenti. Inoltre il termine “sede di direzione” è stato riportato separatamente in quanto non significa necessariamente un “ufficio”24.

Sotto il profilo lessicale il termine “direzione” (o management) appare un concetto alquanto astratto, proprio dell’economia d’azienda, e per questo privo di una puntuale ed univoca definizione nel diritto tributario internazionale.

Nel concetto di sede di direzione sembra essere implicita la necessità di individuazione di un luogo in cui le decisioni vengono effettivamente prese.

Da quanto detto, si può notare come ogni analisi applicativa sul concetto di “sede di direzione” debba essere improntata alla massima cautela.

23Il fatto che una società acquisti parti prodotte o servizi forniti da un’altra società in uno Stato diverso non implica per ciò stesso che essa abbia una stabile organizzazione, anche se trae benefici dalla lavorazione di tali parti o dalla fornitura di tali servizi,

24 Tuttavia, prosegue il Commentario OCSE al paragrafo 13, “where the laws of the two contracting States do not contain the concept of a «piace of management» as distinct from an «office’, there will be no need to refer to the forrner term in their bilateral convention”.

11 Commentario OCSE sottolinea che il termine “sede di direzione” “covers any premises, facilities or installations used for carrying °n the business of the enterprise whether or not they are used exclusively for that purpose”.

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4.2. Succursali

L’art. 5, paragrafo 2, lett. b), della Convenzione stipulata con l’Italia riporta il termine “succursale” (o “branch”). Il Commentario OCSE non fornisce alcuna definizione del termine e la dottrina ne ha approfondito L’espressione succursale può essere, nel linguaggio comune, impiegata in alternativa a filiale.

4.3. Uffici

Come rilevato in precedenza, il paragrafo 2 dell’art. 5 menziona separatamente i termini “ufficio”, “sede di direzione” e “succursale”, in quanto in alcune legislazioni un ufficio non è automaticamente considerato come una succursale. Nell’ordinamento sammarinese si può ritenere comunque che un ufficio rientri nel significato comunemente attribuibile alla succursale.

Qualora, in base al disposto di cui al paragrafo 3, l’attività sia condotta ai soli fini di esposizione, di consegna, di acquisto di merci, di raccolta di informazioni o di pubblicità o di attività analoghe di carattere preparatorio o ausiliare per l’impresa, non si ha stabile organizzazione dell’impresa.

4.4. Officine

Per “officina” si può intendere un impianto, a livello industriale o artigiano, nel quale si effettuano lavorazioni o si procede all’esecuzione di montaggi, riparazioni, revisioni e manutenzioni nell’ambito delle costruzioni meccaniche. Come si può notare, nell’espressione “officina” si riassumono le caratteristiche principali della stabile organizzazione.

4.5. Laboratori

Per laboratorio si intende un locale attrezzato per svolgere attività sperimentali, tecniche o produttive o per eseguire ricerche scientifiche; talvolta può essere annesso ad un negozio dì vendita. In base alla lett. c) del paragrafo 2, qualora il laboratorio sia utilizzato per l’impresa ai soli fini di ricerca scientifica, non si considera che vi sia una stabile organizzazione.

4.6. Miniere, cave o altri luoghi di estrazione di risorse naturali

Tra le fattispecie che possono configurare una stabile organizzazione vi sono le miniere, le cave o altri luoghi di estrazione di risorse naturali. Il paragrafo 14 del Commentarlo OCSE precisa che l’espressione “ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali» deve essere interpretata in modo estensivo in modo da ricomprendervi, ad esempio, i luoghi di estrazione di idrocarburi sia sulla terraferma che offshore”. Precisa ancora il Commentario OCSE (al paragrafo 15), che il testo del Modello di convenzione si riferisce alrestrazione di risorse” e non anche all’esplorazione” delle stesse.

Dal momento che non è stato possibile pervenire in sede OCSE ad una comune definizione per la qualificazione del reddito derivante dall’attività esplorativa, nonché per l’attribuzione del diritto a tassare tale reddito, gli Stati contraenti possono accordarsi per inserire specifiche disposizioni nelle convenzioni bilaterali.

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In particolare, gli Stati contraenti possono convenire che le attività di esplorazione di risorse naturali svolte in uno dei due Paesi:

  • non siano considerate stabile organizzazione;
  • siano considerate stabile organizzazione;
  • siano considerate stabile organizzazione, qualora tali attività abbiano una durata superiore ad un prefissato periodo temporale.

4.7. Cantieri di costruzione o montaggio con durata superiore ai dodici mesi

La lett. g) del paragrafo 2 della norma in parola dispone che “un cantiere di costruzione o di montaggio è considerato «stabile organizzazione» solamente se oltrepassa i dodici mesi”. Sul punto il Commentario OCSE (al paragrafo 16) avverte che, qualora il cantiere non soddisfi questa condizione, non costituisce di per sé stabile organizzazione, anche se esiste nella sua area un’installazione, un ufficio o un laboratorio, nel senso espresso dal paragrafo 2, connesso con l’attività di costruzione o montaggio. Pertanto, la non permanenza del cantiere in un determinato luogo per un periodo di 12 mesi sembra sancire de facto la transitorietà di per sé dell’attività condotta dall’impresa nel cantiere di costruzione.

Secondo il paragrafo 17 del Commentario OCSE, con il termine “cantiere di costruzione o di montaggio” deve intendersi un’installazione volta alla costruzione di edifici, strade, ponti, canali, posa in opera di tubazioni, terrazzamenti e dragaggio. L’attività di progettazione e supervisione della costruzione di un edificio è ricompresa nell’espressione, a condizione che sia eseguita dal costruttore stesso. Per converso, l’attività di progettazione e supervisione non va ricompresa, qualora sia effettuata da un’altra impresa, la cui attività, in connessione con la costruzione, risulta circoscritta alla mera progettazione e supervisione. Nel caso in cui tale altra impresa disponga di un ufficio impiegato, in via esclusiva, per l’attività di progettazione e supervisione riguardante un cantiere che non configura una stabile organizzazione, l’ufficio stesso non costituirà sede fissa di affari, nel senso indicato dal paragrafo 1, in quanto mancante del requisito della permanenza.

Il paragrafo 20 del Commentario OCSE osserva che la natura di un progetto di costruzione o dì montaggio può essere tale da richiedere al costruttore continui o periodici spostamenti, a seconda dello stato di avanzamento del progetto. Tale fatto si verifica, ad esempio, nei progetti riguardanti la costruzione di strade, canali, nonché per lo scavo di vie d’acqua o per la posa di tubature. La non permanenza della forza lavorativa in un determinato luogo per 12 mesi è, per il Commentario OCSE, irrilevante. Infatti, l’attività effettuata in un punto del territorio è parte di un unico progetto, che configura una stabile organizzazione, qualora, nel suo complesso, sia di durata eccedente i 12 mesi. Nel caso di più contratti, ognuno dei quali di durata inferiore al periodo minimo necessario per configurare una stabile organizzazione il commentario precisa che, se i contratti sono tra di loro collegati, il test dei 12 mesi (o della diversa durata prevista da ciascuna convenzione) non è applicabile distintamente a ciascun contratto, ma deve essere considerata l’attività nei suo insieme.

Il paragrafo 19 del Commentario OCSE rileva che il cantiere inizia ad esistere da
quando l’imprenditore comincia l’attività (ivi comprese le attività preparatorie),

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nello Stato in cui la costruzione deve essere eseguita; ciò avviene, ad esempio, quando l’impresa installa un ufficio per la progettazione. In generale, il cantiere continua ad esistere fino al completamento del lavoro o al suo definitivo abbandono. Interruzioni stagionali, causate da cattivo tempo, e interruzioni temporanee, dovute a indisponibilità di materiali o da difficoltà relative alla manodopera, devono essere computate nel periodo di durata del cantiere. Lo stesso paragrafo 19 del Commentario OCSE riporta l’esempio di un imprenditore che, iniziata la propriaattivit& per la costruzione di una strada il 18 maggio, è costretto a fermarla il 18 novembre, a causa delle avverse condizioni meteorologiche (o per la mancanza di materiali), e a riprenderla il 18 febbraio dell’anno seguente, completando la costruzione della strada stessa il 18 giugno; tale progetto, in base alle esposte caratteristiche, deve essere considerata come stabile organizzazione, dal momento che sono trascorsi 13 mesi (dalla data di inizio dell’attività alla data del completamento).

In occasione dell’aggiornamento del Commentario dell’aprile 200025 è stato analizzato il caso di un cantiere di una società di persone fiscalmente trasparente, affermando il principio che la durata complessiva del cantiere deve essere determinata tenendo conto dell’attività svolta non solo dalla società di persone in senso stretto, ma anche dai soci della medesima.

Nell’ipotesi in cui la durata del cantiere ecceda i dodici mesi, ciascun socio sarà considerato avere una stabile organizzazione nello Stato contraente in cui il cantiere è situato e sarà assoggettato a tassazione sulla quota di reddito a lui imputabile. Nel particolare caso dell’appalto, il Commentario OCSE precisa che se un’impresa (generai contractor), la quale ha intrapreso l’esecuzione di un progetto, provvede a

subappaltare parti del progetto stesso ad altre imprese (subcontractors), il periodo impiegato dal subcontractor nel cantiere deve essere considerato come impiegato dal generai contractor per l’esecuzione del progetto. Dal canto suo, il subcontractor disporrà anch’esso di una stabile organizzazione, qualora le sue attività abbiano durata eccedente i 12 mesi.

Il paragrafo 3 del Commentario OCSE all’art. 5, nelle precedenti versioni, si limitava a fare riferimento espressamente a un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata fosse superiore a 12 mesi. Qualsiasi altro elemento non rientrante in tali fattispecie non costituiva di per sé una stabile organizzazione (anche, ad esempio, un ufficio o un laboratorio all’interno del cantiere, così come previsti al paragrafo 2, associati all’attività di costruzione).

Le modifiche al Commentario OCSE, approvate il 28 gennaio 2003, propongono una rilettura di tali indicazioni specificando che un ufficio o un laboratorio utilizzati per diversi progetti di costruzione, attraverso i quali non siano svolte soltanto attività aventi carattere meramente ausiliario o preparatorio, integrerebbero i requisiti per la configurabilità di una stabile organizzazione, anche qualora nessuno dei progetti di costruzione associati avesse una durata superiore a 12 mesi. In tale ipotesi, la situazione dell’ufficio o laboratorio sarebbe distinta da quella propria di ciascun cantiere, nessuno dei quali costituirebbe una stabile organizzazione;

25 Cfr. paragrafo 19.1 del Commentario.

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conseguentemente, si dovrebbe assicurare che alla stabile organizzazione siano attribuiti solo i profitti corrispondenti alle funzioni svolte e ai rischi assunti attraverso l’ufficio o il laboratorio. I profitti attribuiti potrebbero includere anche parte dei profitti dei singoli cantieri, ma soltanto al fine di remunerare funzioni e rischi effettivamente attribuibili all’ufficio (o al laboratorio)26.

Nel fornire un supporto casistico ai fini dell’individuazione delle ipotesi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 dell’art. 5, il Commentario OCSE aggiunge, a quelle già menzionate nelle precedenti versioni, il rinnovo (che ecceda la mera manutenzione o nuova decorazione) di edifici, strade, ponti e canali27.

La natura di un progetto di costruzione o montaggio può determinare che, al progredire del progetto stesso, l’attività venga localizzata in luoghi diversi. Nella versione aggiornata del Commentario OCSE viene descritto anche il caso in cui le parti di una struttura, ad esempio una piattaforma offshore, siano assemblate in vari luoghi e poi siano spostate in un altro luogo all’interno dello Stato per l’assemblaggio finale. In tal caso, le attività svolte devono considerarsi come parte di un unico progetto, che configura una stabile organizzazione laddove perduri per oltre 12 mesi, essendo a tal fine irrilevante che la forza lavoro non sia dislocata in un unico luogo per tutta la durata dell’attività28.

4.8. Installazioni per il deposito, l’esposizione o la consegna di merce dell’impresa Il Modello OCSE non analizza approfonditamente l’ipotesi dell’uso di una installazione al solo scopo del deposito, dell’esposizione o della consegna di merce appartenente all’impresa. La configurabilità dell’esistenza di una stabile organizzazione viene fatta dipendere esclusivamente dall’uso della merce appartenente all’impresa. Qualora si faccia uso dell’installazione per finalità diverse da quelle citate (es. per la riparazione della merce o l’assistenza post-vendita) la stessa installazione potrà ricadere nel concetto di stabile organizzazione.

4.9. Merci immagazzinate ai fini di deposito, trasformazione e consegna

Anche l’ipotesi delle merci appartenenti all’impresa immagazzinate al solo scopo di deposito, di esposizione o di consegna non viene analizzata dettagliatamente dalla Convenzione OCSE. Secondo il Commentario OCSE, l’inesistenza di una stabile organizzazione è determinata esclusivamente dalla presenza di un magazzino merci, impiegato per le attività di deposito, stoccaggio, esposizione o consegna.

4.10. Merci immagazzinate per la trasformazione da parte di un’altra impresa

Il paragrafo 22 del Commentario OCSE precisa che l’ipotesi di merci appartenenti all’impresa immagazzinate ai soli finì della trasformazione da parte di un’altra impresa si riferisce ad uno stock di beni o merci, di proprietà di un’impresa, lavorato da una seconda impresa per conto della prima.

26 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 16.

27 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 17.

28 Commentario OCSE, sub art. 5, paragrafo 20.

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4.11. Sede fissa d’affari per acquistare merci o raccogliere informazioni per l’impresa

Nel caso della sede fissa d’affari utilizzata al solo fine di acquistare merci o raccogliere informazioni per l’impresa, il paragrafo 22 del Commentario OCSE rileva che il riferimento alla raccolta dì informazioni include il caso di un ufficio giornalistico che non ha altro scopo principale se non quello di agire come uno dei «molti tentacoli» del corpo principale.

4.12. Sede fissa d’affari utilizzata per pubblicità, rilascio di informazioni, ricerche scientifiche e attività analoghe con carattere preparatorio o ausiliario

L’ipotesi della sede fissa d’affari utilizzata dall’impresa al solo fine dì pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche e di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario, è un caso che non richiede un’elencazione esauriente di eccezioni, in quanto prevede un’eccezione generalizzata alla definizione di cui al paragrafo i e, quando è interpretata congiuntamente a tale paragrafo, stabilisce un criterio più selettivo per la determinazione dell’esistenza di una stabile organizzazione.

Questa ipotesi rappresenta una limitazione alla definizione di stabile organizzazione, escludendo determinate forme di organizzazioni imprenditoriali le quali, ancorché svolte mediante sede fissa di affari, non dovrebbero, in linea di principio, costituire stabile organizzazione. Viene affermato che tale sede di affari può , dal canto suo, contribuire alla produttività globale dell’impresa, ma i servizi resi rivestono carattere preparatorio, non direttamente finalizzati all’ottenimento di un utile d’impresa. Il paragrafo 23 del Commentario OCSE precisa, pertanto, che sono esempi di sede fissa di affari le attività, aventi carattere preparatorio o ausiliario, utilizzate dall’impresa al solo fine di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o per l’attuazione di contratti di licenza, di brevetti o di know how.

Il paragrafo 24 del Commentario sottolinea l’estrema difficoltà dell’individuazione delle attività che rivestono carattere preparatorio o ausiliario. Il criterio distintivo, decisivo a tale fine, va ricercato nel fatto che l’attività della sede di affari di per se stessa rappresenti o meno una parte essenziale dell’attività dell’impresa nella sua globalità. Si può ritenere che una sede fissa di affari, il cui scopo sia identico a quella dell’impresa, non può essere considerata esercitare attività preparatoria o ausiliaria.

Una sede fissa di affari con funzione di direzione dell’impresa (o di parte dell’impresa o di un gruppo) non può essere ritenuta svolgere attività definibili come preparatorie o ausiliarie, in quanto tali attività direzionali non sembrano compatibili con il concetto di accessorietà.

Nei caso in cui un’impresa, avente ramificazioni internazionali, costituisca un “ufficio di direzione” (“management office”) in Paesi in cui possiede consociate, stabili organizzazioni, agenti o licenziatari, tale ufficio di direzione sarà considerato, in genere, una stabile organizzazione ai sensi del paragrafo 2, in quanto svolge funzioni di coordinamento e di supervisione.

Nel caso delle cd. “imprese policentriche”, in cui tutte le funzioni direttive sono
delegate agli uffici regionali di direzione, in modo tale che le funzioni dell’head

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office sono limitate alla supervisione generale, tali uffici regionali rientrano nel concetto di “piace of management” di cui alla lettera a) del paragrafo 2.

In conclusione, il paragrafo 24 del Commentario OCSE dispone che l’attività direttiva di un’impresa (o anche di una parte della stessa) riveste un ruolo essenziale dell’attività imprenditoriale e come tale non può, in alcun modo, essere interpretata come attività di carattere preliminare, prodromico, preparatorio ovvero ausiliario per l’impresa.

  1. La disciplina tributaria Interna

5.1. La disciplina tributaria interna vigente

La L. 16 dicembre 2013, n. 166 recepisce, sotto il profilo tributario, la nozione di stabile organizzazione sammarinese di imprese non residenti, riprendendo in toto quanto stabilito dall’art. 10 del D.L. 26 ottobre 2010, n. 172, il quale, per la prima volta nel sistema fiscale sammarinese, aveva disciplinato l’istituto. Trattasi di una definizione in linea con quanto stabilito nel panorama europeo, Italia inclusa, e, soprattutto, con quanto previsto dal Modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, rispetto alla quale si differenzia per una minore durata della stabile organizzazione da cantiere (oltre 3 mesi) e per la previsione della sussistenza di una stabile organizzazione quando l’impresa non residente ha la disponibilità di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.

Di seguito, si riporta il testo dell’art. 4 della L. n. 166/2013, recante la nozione di stabile organizzazione:

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  1. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se:
  2. viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  3. i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  4. i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  6. viene utilizzata ai –soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
  7. viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
  8. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, e salvo quanto– previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma i il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.
  9. Non costituisce stabile organizzazione dell’iMpresa non residente il solo fatto che essa -eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di ùn mediatore, di un commissionario generale, o dí ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordina da attività.
  10. Il fatto che un’impresa non residente, con o senza, stabile organizzazione nel territorio dello Stato, controlli un’impresa residente, ne sia controllata o che ‘entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d’impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di. dette imprese una stabile organizzazione dell’altra.

Si segnala che, in vigenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, trova applicazione la definizione di stabile organizzazione da quest’ultima prevista rispetto alla normativa interna, in quanto di rango superiore nella gerarchia delle disposizioni, salvo che la normativa interna non sia migliorativa per il contribuente.

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San Marino – Legge sulle Società

La legge sulle società a San Marino è regolata principalmente dalla  Legge sulle società n. 47 del 23 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le diverse forme societarie, come S.p.A., S.r.l. e S.n.c.. Le norme stabiliscono requisiti di capitale sociale minimo per le società di capitali (ad es. € 77.000 per la S.p.A. e € 25.500 per la S.r.l.), con l’obbligo di versare il capitale sociale entro specifici termini dalla costituzione. 

Inoltre con la Legge 24 maggio 2022 n.80 sono state approvate “Norme per facilitare e semplificare l’avvio di attività economiche”

Vedi: Raccolta coordinata di norme in materia di società ed attività di impresa (aggiornato al 27 novembre 2024)

Norme ai fini IVA dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino

Norme ai fini IVA dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino

L’Articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è dedicato alle Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

“Articolo 71 – Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

Le disposizioni degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo – vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita’ da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati .

Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e’ effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 17 secondo comma  ….il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (inversione contabile  (c.d. “reverse charge”) ) .

Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto sara’ assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita’ da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.”

Per le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino  si applicano le disposizioni degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Quindi siamo in presenza di cessioni all’esportazione non imponibili.

Per quanto attiene agli acquisti dalla Repubblica di San Marino siamo in presenza dell’inversione contabile  (c.d. “reverse charge”),  metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile dell’imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

Il reverse charge permette di far ricadere gli obblighi IVA sul destinatario della cessione o della prestazione, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato. Per applicarlo è necessario, infatti, che entrambe le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.

Il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta (cioè senza includere l’IVA da aggiungere all’imponibile per determinare il totale della fatturazione), mentre l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’applicazione dell’aliquota IVA prevista.

L’acquirente ha l’ulteriore obbligo contabile di annotare la fattura di acquisto in 2 registri IVA: nel registro IVA vendite e, ai fini della detrazione, nel registro IVA acquisti.

Per applicare il reverse charge, quindi, il cliente effettua la c.d. doppia annotazione ai fini IVA, così che chi riceve la fattura, integrandola  con l’ammontare IVA e annotandola sia nel registro IVA vendite che in quello degli acquisti, fa sì che l’operazione risulti neutra.

L’obbligo dell’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino è stato stabilito dall’art. 12 del
Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 12 – Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la
Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle
Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via
elettronica secondo modalita’ stabilite con decreto del ministro
dell’Economia e delle Finanze in conformita’ ad accordi con detto
Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di
legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del
presente articolo.

Il 26.06.2021 è stao emanato  il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al primo comma dell’art. 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
Il 5 agosto 2021 sono state emanate, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate le Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le
operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

Dal 1 ottobre 2021 sono in vigore le nuove Norme ai fini IVA dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino di cui al Decreto MEF del 21.06.2021.

Il Decreto MEF del 21.06.2021 è composto da 23 articoli suddivisi in 7 Titoli:

Titolo I Disposizioni generali

Titolo II Cessioni di beni verso San Marino 

Titolo III Cessioni di beni verso l’Italia 

Titolo IV Disposizioni comuni e finali

Titolo V Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni

Titolo VI Prestazioni di servizi 

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

L’articolo 1 comma 1 si prevede che le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto previsto dal presente decreto.

E’ assimilato alle cessioni di cui al comma 1 suddetto, l’invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.

Quindi le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino sono cessioni all’esportazione non imponibili

Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e dal presente decreto. 

Per quanto attiene agli acquisti dalla Repubblica di San Marino siamo in presenza dell’inversione contabile  (c.d. “reverse charge”),

L’art 2 del decreto sancisce che per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa (dal 01/07/2022)  in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio SDI di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’art. 3 dispone le  “Modalita’ di trasmissione della fattura elettronica”

1. Le fatture di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, relative a cessioni di beni spediti o
trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato
elettronico da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o
identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che
abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero
identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI
all’ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale,
una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta
sull’importazione, convalida la regolarita’ della fattura e comunica
l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate attraverso apposito canale telematico.
2. L’operatore economico italiano visualizza telematicamente
l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San
Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
3. Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura,
l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarita’,
l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette
nota di variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di
sanzioni e interessi.

Operazioni attive con operatori di San Marino

I soggetti passivi IVA italiani che intraprendono operazioni commerciali con operatori di San Marino sono obbligati ad emettere fattura elettronica, esclusi i forfettari con ricavi/compensi < 25.000 nel 2021.

La fattura dovrà essere emessa negli stessi termini di quelli previsti nei confronti di soggetti italiani, dovrà riportare il numero identificativo del cessionario sanmarinese, il codice destinatario l’ufficio tributario della Repubblica di San Marino “2R4GTO8”, la natura N 3.3 e si dovrà utilizzare il tipo documento TD24.

Vedi : GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO

Operazioni passive con operatori di San Marino

Le fatture emesse da operatori di San Marino verso soggetti passivi italiani devono essere emesse in formato elettronico e gli istessi potranno:

  • non esporre l’IVA, nel qual caso l’imposta sarà assolta dal cessionario italiano con il meccanismo del reverse charge;
  • esporre l’imposta in fattura; in questo caso l’IVA riscossa dovrà essere versata dall’operatore Sammarinese all’ufficio tributario di San Marino.

Nelle operazioni passive senza addebito d’imposta, l’integrazione ai sensi dell’art. 17, comma 2 DPR 633/1972 deve obbligatoriamente essere effettuata dal 1° luglio 2022 in modalità elettronica con i seguenti documenti:

  • TD17 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di servizi;
  • TD19 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di beni.

Nelle operazioni passive con addebito dell’IVA, il cessionario, avendo ricevuto la fattura in formato elettronico tramite lo SDI, non ha nessun obbligo ai fini dell’esterometro, ma dovrà accertarsi che il documento sia presente sul portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate prima di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta (art.7 DM e Provv. Agenzia delle Entrate n. 211273/2021)

Dal 1° ottobre 2022 per le operazioni passive con addebito d’imposta in caso di ricezione di una fattura cartacea con addebito d’imposta (emessa per esempio da un forfettario Sammarinese) l’integrazione dovrà essere effettuata con il documento TD28.

Nel documento occorre indicare nei campi:

  • IDPaese – SM (in caso contrario il sistema rileva un errore 00473);
  • IDFiscaleIVA – quella del cedente:
    • data – la data di effettuazione dell’operazione = la data della fattura cartacea;
    • il numero della fattura cartacea;
    • l’imponibile e l’imposta italiana, (eventualmente la natura di non imponibilità) come esposta nella fattura cartacea.

Quindi riepilogando, a partire dal 1° ottobre 2022:

  • in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino senza IVA in formato cartaceo o elettronico si procede con l’invio di un documento TD17 o TD19. Tale invio assolve all’obbligo:
    • di integrazione ai soli fini IVA nel caso di fattura elettronica;
    • ai fini dell’esterometro e dell’integrazione ai fini IVA in caso di fattura cartacea;
  • in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino in formato cartaceo con IVA si procede ad inviare un documento di tipo TD28. Tale invio assolve all’obbligo dell’esterometro.

A questo proposito può essere utile consultare la pagina del sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino: “Testi normativi relativi all’interscambio di beni Italia – San Marino”

Il 26 maggio 2021è stato sottoscritto  il nuovo accordo d’interscambio di beni Italia – San Marino .

Con il Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.163 (Ratifica Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148 – Della fattura elettronica nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia;) sono state disciplinate per gli operatori di San Marino le regole della fatturazione elettronica  aggiornando le disposizioni interne per le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra San Marino e l’Italia. Le regole tecniche e procedurali per la formazione, l’emissione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori economici sammarinesi della fattura in formato elettronico nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia sono invece disciplinate dal Regolamento 8 settembre 2021 n.14 (Regole tecniche e procedurali per la formazione, l’emissione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori economici sammarinesi della fattura in formato elettronico).

Vedi:

Con Decreto Delegato 5 agosto n.147  sono state emanate le nuove disposizioni nella disciplina dell’interscambio di beni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana – modifiche alla Legge 21 dicembre 1993 n.134, ratificato in data 14/09/2021 con Delibera di Ratifica n.10 “Ratifica Decreto Delegato n.147 dell’anno 2021”

Con Circolare dell’Ufficio Tributario di San Marino prot.n. 92466/2021 del 31 agosto 2021 – Comunicazione codice destinatario utile ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche è stato individuato il codice destinatario che dovrà essere comunicato preventivamente dai clienti sanmarinesi alle controparti per l’utilizzo dal 1° ottobre 2021: 2 R 4 G T O 8.

Le comunicazioni dell’Ufficio Tributario relative alle fatture elettroniche passive, indirizzate all’operatore economico sammarinese o al soggetto delegato ove nominato, sono trasmesse per via telematica al domicilio digitale, obbligatoriamente eletto ai sensi dell’art. 22 della Legge 31 ottobre 2018 n.137 e successive modifiche.

 

 

Transaction Network Analysis (TNA)

Da metà maggio 2019, gli Stati membri dell’UE possono utilizzare un nuovo strumento elettronico che dovrebbe individuare le frodi in materia di IVA in una fase precoce. La Transaction Network Analysis (TNA) è uno strumento automatizzato di data mining che interconnette le piattaforme informatiche fiscali degli Stati membri. In questo modo, è possibile accedere rapidamente e facilmente alle informazioni sulle transazioni transfrontaliere e segnalare sospette frodi IVA quasi in tempo reale.

Oltre a una più stretta cooperazione tra la rete di esperti antifrode dell’UE (“Eurofisc” (vedi: Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA), nell’analizzare le informazioni sulle frodi IVA carosello, TNA promuove anche la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i funzionari fiscali nazionali. I funzionari di Eurofisc possono ora effettuare controlli incrociati delle informazioni rispetto a casellari giudiziari, banche dati e informazioni detenute da Europol e OLAF.

Il TNA è un altro strumento dell’UE per rendere la riscossione dell’IVA più a prova di frode. A medio termine, la Commissione spera di raggiungere un consenso su una revisione più radicale della legislazione dell’UE in materia di IVA

Con il Transaction Network Analysis le autorità fiscali:

  • avranno un accesso agevolato alle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere ed ai soggetti coinvolti;
  • potranno effettuare controlli incrociati con le notizie condivise dall’Europol e dall’Agenzia Europea Antifrode.

Il nuovo applicativo informatico (TNA), frutto della collaborazione tra la Commissione e gli Stati Membri, registrando ed analizzando le informazioni contenute nel sistema elettronico di scambio dati sull’IVA e i dati scambiati su Eurofisc (rete antifrode dell’UE), applicando il data mining (l’estrazione dei dati forniti attraverso le dichiarazioni IVA):

  • aiuterà a rilevare discrepanze tra acquisti e vendite e altre anomalie nelle transazioni commerciali;
  • intensificherà la cooperazione tra gli Stati UE e le Agenzie coinvolte;
  • consentirà alle autorità fiscali di accedere in modo veloce e agevole alle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere ai fini di una cooperazione più stretta con la rete di esperti antifrode dell’UE Eurofisc per l’analisi congiunta delle informazioni, in modo da poter rilevare e intercettare il più velocemente ed efficacemente possibile le eventuali frodi carosello all’IVA (1).

TNA rappresenta dunque l’acronimo di Transaction Network Analysis, che significa letteralmente “Analisi della rete di transazioni”.

Si tratta di un tool di controllo attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate potrà incrociare i dati presenti nell’archivio VIES al fine di effettuare verifiche maggiormente efficaci sulle operazioni intracomunitarie, con l’evidente obiettivo di ridurre il rischio frodi.

Già nella proposta della Commissione Europea dello scorso 30 novembre 2017 si poteva leggere che:
La cooperazione rafforzata tra gli Stati membri è un elemento necessario per combattere le frodi IVA intracomuniarie in modo più efficace e tempestivo, rafforzando la fiducia tra gli Stati membri.

Le misure proposte comprendono la velocizzazione dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali comunitarie, anche senza preventiva richiesta standardizzata, controlli congiunti tra due o più Stati membri oltre al libero accesso ai dati VIES per i funzionari di Eurofisc degli Stati membri.

Nello svolgimento delle verifiche fiscali, i funzionari degli altri Paesi aderenti potranno godere delle stesse prerogative dei colleghi operanti nel Paese di riferimento delle operazioni oggetto di controllo.

Ciò include l’accesso ai locali del soggetto passivo IVA e dei suoi documenti fiscali.

Entrambe le autorità fiscali interessate potranno concordare la produzione di una relazione di revisione comune.

Omissis… Lo Stato membro del soggetto passivo può essere obbligato a partecipare e avviare una verifica IVA quando almeno due altri Stati membri ritengano necessaria un’indagine amministrativa.

Gli altri Paesi membri devono assistere lo Stato in cui si trova l’impresa controllata al fine di prendere attivamente parte alla revisione contabile.”

(1) Le frodi IVA, in particolare le frodi carosello, attraverso l’introduzione di una o più società che fanno da filtro, utilizzando operazioni triangolari tra Paesi UE,  mettono in atto operazioni fittizie con il solo scopo di arrivare a poter detrarre crediti IVA del tutto inesistenti.

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA

La cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA contribuisce a garantire la corretta applicazione delle norme IVA sulle transazioni transfrontaliere. Questa cooperazione si basa sul Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto che sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 1798/2003.

Vedi: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

Scopo del Regolamento (UE) n. 904/2010 è di migliorare e integrare gli strumenti per combattere le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, grazie ad un maggior coinvolgimento degli Stati membri e la loro responsabilizzazione nel garantire ogni aiuto possibile per combattere l’evasione transfrontaliera.

A tal fine, il nuovo regolamento prevede una serie di regole più stringenti che stabiliscono una stretta cooperazione tra le autorità competenti che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell’applicazione delle disposizioni in materia.

Il progetto che dispone la collaborazione reciproca tra i Paesi aderenti prende il nome di Eurofisc. Si tratta di un meccanismo capace di coinvolgere tutti gli Stati in un ampio programma di controlli e monitoraggio, con un coordinamento centrale affidato ad un singolo Stato. Questa “task force”, tra le amministrazioni fiscali nazionali, ha come compito lo sviluppo di un sistema multilaterale per il contrasto alle frodi, per il coordinamento dello scambio immediato di informazioni e per il loro successivo utilizzo. Tra le attività che rientrano nel programma di cooperazione vi è da segnalare:

  • la definizione delle procedure affinchè gli Stati possano scambiare in via elettronica le informazioni sui soggetti che operano in ambito comunitario;
  • gli Stati sono tenuti a prestare assistenza per la protezione del gettito Iva nell’Unione europea;
  • le amministrazioni centrali dovranno verificare preventivamente l’affidabilità dei soggetti che chiedono il numero di partita Iva, o agire al massimo entro sei mesi dal rilascio;
  • si dovrà procedere con l’invalidazione del numero nel sistema informativo comunitario se il soggetto risulta inattivo per un anno o se si sono constatate irregolarità nei dati dichiarati;
  • gli Stati si impegnano a scambiare spontaneamente le informazioni che a loro parere possono essere utili per le verifiche disposte dalle autorità degli altri Paesi;
  • lo Stato membro fornitore delle informazioni può chiedere allo Stato ricevente l’invio di un feedback, allo scopo di assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate;
  • le informazioni richieste da uno Stato, ai fini dei controlli contro le evasioni/elusioni fiscali, non possono essere rifiutate solo perché detenute da una banca, da un istituto finanziario o da una persona designata che agisce in qualità di agente o fiduciario.

Gli scambi di informazioni sono coordinati dalla rete Eurofisc, composta da funzionari di collegamento dei 27 Stati membri e della Norvegia. La rete Eurofisc è stata lanciata nel 2010 per combattere le frodi transfrontaliere in materia di IVA.

Elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (direttiva sulla cooperazione amministrativa – DAC)

Member State

Competent authority (in the national language)

Belgium

Président du Comité de direction du SPF Finances/Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën/Präsident des Direktionsausschusses des FÖD Finanzen

Bulgaria

Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите или негов упълномощен представител

Czech Republic

Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství

Denmark

Skatteministeriet

Germany

Bundesministerium der Finanzen

Estonia

Eesti Maksu- ja Tolliamet

Ireland

The Revenue Commissioners or their authorised representative

Greece

Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Spain

Agencia Estatal de Administración Tributaria

France

Direction générale des finances publiques

Croatia

Ministarstvo financija

Italy

Il Direttore generale delle Finanze

Cyprus

Υπουργείο Οικονομικών

Latvia

Valsts ieņēmumu dienests

Lithuania

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Luxemburg

Ministère des finances

Hungary

Központi Kapcsolattartó Iroda

Malta

Direttur (Tassazzjoni Internazzjonali), Dipartiment tat-Taxxi Interni, Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

Netherlands

De minister van financiën of een door deze aangewezen vertegenwoordiger

Austria

Der Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigter Vertreter

Poland

Ministerstwo Finansów

Portugal

Ministro das Finanças

Romania

Serviciul Schimb Internațional de Informații

Slovenia

Ministrstvo za finance

Slovakia

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finland

Verohallinto/Skatteförvaltningen

Sweden

Skatteverket

United Kingdom

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs or their authorised representative

Il Regolamento (UE) n. 904/2010 prevede lo scambio di informazioni specifiche tra le amministrazioni fiscali:

  • Lo scambio spontaneo di informazioni ha luogo se un paese scopre informazioni sulle transazioni IVA che potrebbero essere rilevanti per un altro paese.
  • Lo scambio di informazioni su richiesta si verifica quando sono necessarie informazioni aggiuntive sulle transazioni IVA da un altro paese.
  • Lo scambio automatico di informazioni viene utilizzato quando le informazioni sono rilevanti per altri paesi, ad esempio su nuovi mezzi di trasporto o operatori commerciali non stabiliti.
  • Audit congiunti e controlli simultanei consentono ai funzionari delle autorità fiscali nazionali di formare gruppi di audit internazionali per controllare le società multinazionali.

Sulla base delle informazioni condivise all’interno della rete Eurofisc e dopo l’analisi dei dati disponibili, i funzionari di collegamento di Eurofisc possono intraprendere azioni appropriate a livello nazionale, come procedere con richieste di informazioni, audit o cancellazione di numeri di partita IVA.

Eurofisc ha il compito di lavorare su:

  • elaborazione e analisi congiunta dei dati;
  • coordinamento delle azioni di follow-up;
  • accesso ai dati doganali sulle importazioni esenti da IVA;
  • la possibilità di scambiare informazioni direttamente con Europol e OLAF.

Nel 2019 Eurofisc ha iniziato a utilizzare un sistema elettronico, lo strumento Transaction Network Analysis (TNA), per scambiare rapidamente ed elaborare congiuntamente i dati IVA. TNA consente a Eurofisc di rilevare le reti sospette in anticipo e in modo più efficiente.

Il comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation). è composto da funzionari delle amministrazioni fiscali nazionali e dei ministeri delle finanze. Supporta la Commissione nell’attuazione del quadro giuridico che disciplina la cooperazione amministrativa nel settore dell’IVA (regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio). È essenziale per il buon funzionamento degli elementi chiave della cooperazione amministrativa in materia di IVA:

  • Eurofisc
  • Sistemi elettronici quali:
    • Sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES),
    • domanda centrale di moduli elettronici (eFCA),
    • Sportello unico, sportello unico per l’importazione e
    • Rimborso IVA.

La prima riunione del comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation) si è svolta il 20 e 21 gennaio 1992 e ha preparato il regime IVA per le transazioni transfrontaliere che è entrato in vigore nel mercato interno nel 1993.

L’8 dicembre 2022, la Commissione europea ha proposto l’IVA nel pacchetto dell’era digitale che renderà il sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’UE più resistente alle frodi abbracciando e promuovendo la digitalizzazione. Introduce la comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell’IVA basata sulla fatturazione elettronica che fornirà agli Stati membri preziose informazioni di cui hanno bisogno per intensificare la lotta contro le frodi in materia di IVA. Anche la cooperazione tra le amministrazioni fiscali è notevolmente rafforzata attraverso l’introduzione di un nuovo sistema centrale di scambio di informazioni sull’IVA (VIES centrale).

IVA intracomunitaria – Contrasto frodi – Ufficio centrale di collegamento (CLO) – Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation)

IVA intracomunitaria – Contrasto frodi – Ufficio centrale di collegamento (CLO) – Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation)

Al fine di contrastare piu’ efficacemente possibili casi di frode fiscale e’ stata prevista la costituzione, da parte di ciascun stato membro, di un ufficio centrale di collegamento (CLO). Nella Circolare del 27/07/1994 n. 1 – Min. Finanze – Uff. Diritto Tributario Serv. II si illustrano i compiti e le responsabilita’ di tale ufficio.

Il Regolamento del Consiglio CEE n. 218/92 del 27 gennaio 1992,
concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA), ha istituito un sistema di scambi di informazioni tra gli Stati membri per contrastare piu’ efficacemente, possibili casi di frode fiscale ed evasione dopo l’abolizione delle frontiere fiscali dal 1 gennaio 1993.
Il Regolamento, a tale proposito, ha previsto la costituzione, da parte
di ciascuno Stato membro di un Ufficio Centrale di Collegamento (CLO (Central Liaison Office)) quale responsabile principale dell’applicazione del Regolamento stesso, del collegamento con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa, finalizzata all’attivita’ antifrode nella specifica materia.
Gli Uffici Centrali di Collegamento hanno come referente, in seno alla Commissione dell’Unione Europea, il Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation).
Con la Direttiva Ministeriale n. 388 del 7 gennaio 1994, il Ministro delle finanze ha istituito l’Ufficio Centrale di Collegamento presso il Segretariato Generale – Ufficio Centrale per gli Studi di Diritto Tributario Comparato e le Relazioni internazionali – che ha sede in Roma, Viale dell’Aeronautica 122.
L’Ufficio Centrale di Collegamento nel campo della cooperazione
amministrativa assicura il coordinamento tra tutti i settori
dell’amministrazione finanziaria incaricati della gestione dell’IVA
intracomunitaria e dei relativi controlli acquisendo, attraverso lo scambio di informazioni, i dati che consentono un continuo aggiornamento degli archivi informatizzati dell’amministrazione stessa.

La gestione della cooperazione amministrativa dell’IVA intracomunitaria e’ supportata da una rete telematica denominata VIES (VAT Information Exchange System) che utilizza banche dati presenti in tutti gli Stati Membri, contenenti le informazioni sugli operatori intracomunitari e sulle relative transazioni effettuate con soggetti identificati in altri Stati Membri.

a) RICHIESTE DI I E II LIVELLO

Per l’esigenza degli Uffici e dei Comandi che ne facciano richiesta e
sulla base dei dati gia’ inseriti nel sistema VIES, l’Ufficio Centrale di
Collegamento puoi ottenere, attraverso specifiche richieste ai CLO stranieri, la verifica delle seguenti informazioni:

  • esattezza del codice identificativo IVA di un operatore straniero, con i relativi dati anagrafici, data di inizio attivita’ e data di cessazione;
  • situazione anagrafica di un contribuente, identificato da un codice IVA, quale risulta ad una certa data;
  • elenco delle variazioni anagrafiche per un codice IVA specificato nella richiesta effettuate dal 1 gennaio 1993;
  • importo complessivo delle cessioni che fornitori residenti nello Stato al quale viene inviata la richiesta hanno effettuato nei confronti di un contribuente, identificato a un codice IVA residente nello Stato che ha inoltrato la richiesta;
  • elenco dei fornitori residenti nello Stato ai quale viene inviata la
    richiesta ed importi delle cessioni dagli stessi effettuate nei confronti di un contribuente identificato da un codice IVA, residente nello Stato che effettua la richiesta.

Analoghe informazioni sui contribuenti italiani potranno essere fornite ai CLO degli altri Stati membri attraverso l’attivazione delle strutture nazionali.

Restano ferme le competenze degli Uffici IVA per quanto attiene la
conferma del numero identificativo IVA di un soggetto passivo d’imposta intracomunitario.

b) RICHIESTE DI III LIVELLO

Qualora le informazioni scambiate telematicamente risultassero
insufficienti ovvero inadeguate alle esigenze dell’Autorita’ richiedente, ai  sensi dell’art.5 del citato Regolamento l’Ufficio Centrale di Collegamento provvede ad inoltrare una richiesta di assistenza amministrativa di III livello, cd. follow-up, al corrispondente Ufficio Centrale dello Stato membro
interessato.

Le richieste di assistenza amministrativa di III livello consentono a
ciascuno Stato di ottenere informazioni sugli elementi costitutivi delle fatture relative a transazioni intracomunitarie (numero, data di emissione, importo) nonche’ sul tipo di merce, mezzo di trasporto utilizzato, sulle modalita’ di pagamento, ecc.. L’acquisizione di tali informazioni, necessarie all’attivita’ del CLO, a differenza di quelle di I e di II livello, puo’ richiedere un controllo sui documenti e/o scritture contabili e, pertanto, coinvolge attivamente le strutture competenti dell’amministrazione finanziaria.

Le richieste di 1 livello presuppongono, ai sensi dell’art.7 del Reg.
218/92 CEE, una capacita’ di assistenza analoga da parte dello Stato membro richiedente e vanno attivate soltanto dopo che siano state gia’ esaurite le fonti di informazione interne.
Le informazioni di III livello che possono essere richieste esclusivamente tramite l’Ufficio Centrale di Collegamento italiano sia dagli Uffici competenti e dai Comandi della Guardia di Finanza sia dai corrispondenti CLO degli altri Stati membri, riguardano:

  • denominazione, indirizzo e codice identificativo IVA degli operatori che hanno effettuato la transazione ed il tipo di operazione relativa (cessione, acquisto, triangolazione o prestazione di servizi);
  • natura delle merci o della prestazione;
  •  tipo di documento (fattura, nota di credito, bolla di consegna), numero e data dello stesso;
  • valore della transazione indicato nella valuta con cui e’ avvenuto il pagamento;
  • modalita’ di pagamento (contanti, assegno, bonifico, beni o servizi
    forniti in contropartita, altro).

Possono essere richieste o fornite informazioni suppletive quali

  • il nome della banca
  • il numero e la data dell’assegno
  • dettagli su eventuali altre forme di pagamento
  • il tipo di trasporto utilizzato con l’indicazione se la consegna e’ stata effettuata a cura del fornitore o del cliente o di una societa’ di trasporti diversa dagli operatori
  • il settore merceologico di attivita’ identificate con il codice a quattro cifre previsto dal Regolamento CEE del Consiglio n.3037/90 del 09.10.1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita’ economiche nell’Unione Europea.

c) TEMPI DI RISPOSTA

Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento 218/92, l’Ufficio Centrale di
Collegamento interpellato deve fornire l’informazione nel piu’ breve tempo possibile e comunque entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta; qualora, invece, se ne ravvisi la necessita’, l’Ufficio od il Comando richiedente puo’ indicare un termine inferiore per casi specifici che rivestono particolare urgenza.

3.SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 77/799 CEE DEL CONSIGLIO

Secondo le disposizioni della Direttiva 77/799 CEE del Consiglio,
modificata dalla Direttiva 79/1070 CEE recepita nell’ordinamento italiano con DPR n.506 del 05.06.82, gli Uffici Centrali di Collegamento possono attualmente scambiarsi tutte le informazioni ritenute utili ai fini della lotta alla frode ed all’evasione fiscale nel settore dell’imposizione sul valore aggiunto. In tale contesto gli Uffici ed i Comandi segnaleranno al CLO i casi in cui si renda necessario esperire indagini presso un soggetto
residente in altro Stato membro. La richiesta verra’ inoltrata da parte del CLO nazionale al corrispondente CLO della Stato interessato. Parimenti gli stessi Uffici e Comandi verranno attivati per richieste di analoga assistenza pervenute al CLO dagli altri Stati Membri.
Gli uffici ed i comandi dovranno altresi’ segnalare al CLO tutte le
informazioni in proprio possesso su transazioni intracomunitarie che facciano insorgere sospetto di evasioni ed elusioni d’imposta in un altro Stato membro.

Normativa e prassi sui mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie ed elementi di prova della spedizione o del trasporto

Normativa e prassi sui mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie ed elementi di prova della spedizione o del trasporto

Costituiscono cessioni intracomunitarie, le vendite di beni in ambito UE, cessioni derivanti da atti a titolo oneroso della proprietà di beni, spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato ad altro Stato membro UE.

Per “operazioni intracomunitarie” si intendono, innanzitutto, gli acquisti e le cessioni di beni, che intercorrono tra soggetti passivi IVA appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione Europea. Queste cessioni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori comunitario sono considerate “non imponibili” IVA.

L’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (TITOLO II : ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) stabilisce che:

“Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta;”

La disciplina sostanziale delle operazioni intracomunitarie riguarda principalmente gli scambi comunitari (acquisti e cessioni), per la sussistenza dei quali occorre che siano verificati determinati requisiti.

A seguito della pubblicazione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 è stata emanata la Circolare del 23/02/1994 n. 13
avente per oggetto: I.V.A. – Armonizzazione della disciplina relativa agli scambi intracomunitari. D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

L’esenzione IVA per le cessini intracomunitarie è stabilita dall’art. 138 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto così come modificata dall’art.1 della DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

“Articolo 138 -Esenzioni delle cessioni di beni

1.   Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)  i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;

b)  il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

1 bis.  L’esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l’obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l’elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall’articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.”

Quindi la direttiva n, 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018, modificando l’art. 138 della direttiva n. 2006/112/CE, ridefinisce i requisiti in presenza di quali una cessione che si qualifica come intracomunitaria può beneficiare del regime della non imponibilità IVA.
Nello specifico l’art. 138, paragrafo 1 dispone che gli Stati membri “esentano” (in Italia  “non imponibilità”) le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato dal venditore o dall’acquirente o da un terzo per loro conto, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. sia il cedente che il cessionario sono soggetti passivi;
  2. la merce oggetto della cessione viene trasportata o spedita da uno Stato membro a un altro;
  3. si ha il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni ceduti;
  4. la cessione si realizza a titolo oneroso;
  5. il cessionario soggetto passivo o ente non soggetto passivo destinatario della cessione deve essere identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente detto numero, il quale deve essere indicato in fattura.
Il successivo paragrafo 1-bis dell’art. 138 dispone che il regime della non imponibilità si applica se il cedente abbia rispettato l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT, a meno che questi non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Per cui Nelle cessioni intra-UE, per beneficiare della non imponibilità IVA:
  • il cessionario deve essere identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e deve aver comunicato al cedente il numero di identificazione inserito nel VIES, da indicare in fattura. La mancanza di tale elemento alla data di effettuazione dell’operazione determina l’emissione della fattura con IVA. È tuttavia possibile rettificare la fattura in un momento successivo, laddove il cessionario sia in grado di fornire al proprio fornitore il numero di identificazione IVA, la norma non impone che il soggetto destinatario della merce sia identificato ai fini IVA nello Stato di arrivo della stessa, ma soltanto che questi disponga di un identificativo IVA anche se in uno Stato diverso.  I chiarimenti resi dalla Commissione UE nelle , “Explanatory Notes” diffuse nel mese di dicembre 2019 – Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (“soluzioni rapide 2020”) confermano che è sufficiente che si tratti di un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro diverso da quello in cui inizia la spedizione o il trasporto.;
  • il regime di non imponibilità non si applica, inoltre, se il cedente non ha presentato l’elenco INTRASTAT o vi ha riportato informazioni non corrette. Secondo il nuovo paragrafo 1-bis dell’art. 138 della direttiva n. 2006/112, il regime della non imponibilità IVA non si applica se il cedente non ha presentato l’elenco INTRASTAT o in tale elenco ha riportato informazioni non corrette relative alla cessione intra-UE, salvo che il cedente non sia in grado di giustificare la sua violazione secondo modalità ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione finanziaria, a questo proposito quello che è doveroso verificare è quali possano essere in concreto le ipotesi in cui, non avendo il cedente compilato e/o non correttamente compilato gli INTRASTAT, le sue giustificazioni possano essere considerate “soddisfacenti” dalle competenti autorità fiscali. Al 7° punto dei Considerando in premessa alla Direttiva 2018/1910 per quanto riguarda il numero di identificazione IVA in relazione all’esenzione per le cessioni di beni nell’ambito di scambi intracomunitari si afferma che:“gli Stati membri dovrebbero garantire che, laddove il fornitore non ottemperi ai suoi obblighi in materia di elenchi VIES, l’esenzione non si applichi, tranne nei casi in cui il fornitore agisca in buona fede, vale a dire, qualora possa debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali in merito a qualsivoglia delle sue carenze relative alla dichiarazione riepilogativa, che potrebbe anche includere in quel momento la fornitura da parte del fornitore delle informazioni corrette, come richiesto dall’articolo 264 della direttiva 2006/112/CE”. ;
  • trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione – condizione sostanziale per l’applicazione del regime, anziché un requisito formale.

Il DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 192 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri, modificando (Art. 1) il  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (TITOLO II : ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO).

L’art.1, primo comma, lettera b) del DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 192 ha inserito all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, dopo il comma 2-bis,  il 2-ter: «.Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.».

Quindi, ricapitolando, l’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, considera cessioni intracomunitarie “non imponibili ai fini IVA” in Italia le cessioni di beni trasportati o spediti dal cedente, dall’acquirente o da un terzo per loro conto, dal territorio dello Stato italiano a quello di un altro Stato membro alle seguenti condizioni:

  • La cessione è effettuata a titolo oneroso. Le cessioni a titolo gratuito sono soggette alla normativa interna (Circ. Min. n. 13/E/1994);
  • Il cedente è un soggetto passivo in Italia. Ovvero è un soggetto estero che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia o si è identificato direttamente;
  • L’acquirente è un soggetto passivo in un altro Stato membro. In ogni caso, non un soggetto per il quale si verifichino le condizioni di applicazione, nello Stato membro di appartenenza, del regime derogatorio;
  • Si verifichi l’effettivo trasferimento dei beni dall’Italia ad un altro Stato UE. Non rileva il soggetto che cura la spedizione / trasporto dei beni (cedente / acquirente / soggetto terzo per conto di uno dei precedenti). In altre parole la cessione può essere sia “franco destino” che “franco fabbrica”;
  • I cessionari non residenti devono avere comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro;
  • Il cedente italiano deve avere compilato il modello INTRA 1-bis o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso;
  • Il cedente sia in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare la sussistenza delle citate condizioni.

L’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla documentazione idonea a dimostrare l’effettivo trasferimento dei beni dall’Italia in un altro Stato UE considera ancora valide le indicazioni fornite con:

  • Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007 in risposta ad un’istanza d’interpello con cui veniva chiesto: “quale sia la documentazione da esibire ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria di beni verso operatori stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea“;
  • Risoluzione n. , n. 477/E del 15 dicembre 2008 avente per oggetto: IVA. Prova delle cessioni intracomunitarie;
  • Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 avente per oggetto: Chiarimenti in merito alla prova dell’avvenuta cessione
    intracomunitaria in particolare in relazione alla clausola “franco
    fabbrica” di cui all’articolo 41 del DL n. 331/1993

L’art.1 del Regolamento Unione Europea del 04/12/2018 n. 1912 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie) ha introdotto l’Articolo 45-bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto)

L’Articolo 45 bis del el Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recita:

“1.  Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva n. 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
b) il venditore è in possesso di:
i) una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2.  Un’autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.

3.  Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
b) i documenti seguenti:
i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.”

Il legislatore comunitario ha elencato le prove che, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, il cedente deve fornire per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, così da poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA

La disposizione prende in considerazione 2 fattispecie di beni:

  • beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi per suo conto;
  • beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto

Beni trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce, il cedente deve essere in possesso di almeno due elementi di prova di cui al GRUPPO A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

ELEMENTI DI PROVA GRUPPO A  ELEMENTI DI PROVA GRUPPO B
Documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce). Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beniI documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
Polizza di carico Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione);
Fattura di trasporto aereo. Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Fattura emessa dallo spedizioniere. Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Beni trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto) è necessario il rilascio da parte del cessionario di una dichiarazione con la quale certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche di almeno due degli elementi di prova di cui al GRUPPO A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.


In seguito all’introduzione dell’art. 45 bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 è stata emanata dall’Agenzia delle Entrate la  CIRCOLARE N. 12 del  12 Maggio 2020 “Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni
intracomunitarie. Articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282
del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018. ”

La CIRCOLARE N. 12 del  12 Maggio 2020 si sofferma su

  1. Normativa e   prassi   nazionale  sui   mezzi   di   prova   per   le   cessioni intracomunitarie
  2. Presunzione di avvenuto trasporto o spedizione di beni in un altro Stato membro
  3. Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria

 Riportiamo il testo della CIRCOLARE N. 12 del  12 Maggio 2020

  1. 1. Normativa e   prassi   nazionale  sui   mezzi   di   prova   per   le   cessioni intracomunitarie

In termini generali, si ricorda che costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta (articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Disposizione che recepisce l’articolo 138 della direttiva 112/2006/CE.)).

In sostanza, secondo la normativa nazionale, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere i seguenti requisiti:

  1. onerosità dell’operazione;
  2. acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  3. status di   operatore  economico  del   cedente  nazionale  e   del   cessionario comunitario;
  4. effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (“Decreto IVA”).

La legge italiana – conformandosi sul punto alla Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”) – non detta alcuna specifica disposizione in merito ai documenti che il contribuente deve conservare, ed esibire in caso di eventuale controllo, per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato della UE( Circostanza che ha determinato anche un significativo contenzioso, con pronunce giurisdizionali non sempre convergenti.).

Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 45-bis del Regolamento IVA, l’Agenzia delle entrate aveva fornito diversi chiarimenti in materia.

In particolare, nella risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E, richiamando anche le precedenti risoluzioni del 28 novembre 2007, n. 345/E e del 15 dicembre 2008, n. 477/E, è stato affrontato il tema della prova dell’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione fossero avvenuti a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto. In quella circostanza – che traeva spunto, come la risoluzione n. 477/E del 2008, da un caso relativo alle cessioni c.d. “franco fabbrica” – è stato chiarito che, per le cessioni intracomunitarie, il CMR elettronico (la lettera di vettura internazionale regolata dalla “Convention des Marchandises par Route”), recante lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale. Inoltre, è stato riconosciuto, quale mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso CMR cartaceo, nonché le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario). Tale documentazione, dalla quale deve risultare che è avvenuta la movimentazione fisica della merce e che quest’ultima abbia raggiunto un altro Stato membro, ha valore solo se conservata unitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse per le predette cessioni e alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti nonché agli elenchi Intrastat.

Successivamente, con la risoluzione 24 luglio 2014, n. 71/E, con riferimento alla prova della cessione intracomunitaria, sono stati espressi i seguenti due principi:

  1. quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
  2. la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente.

Si ricorda, infine, che nella risposta all’interpello n. 100 pubblicata in data 8 aprile 2019 la Scrivente è tornata sul tema della prova dell’effettività di un trasporto effettuato dall’Italia verso un altro Stato membro, in relazione ad una società che poneva in essere cessioni intracomunitarie di beni sia “franco destino”, sia “franco fabbrica”.

In particolare, all’atto della spedizione dei beni, la società istante emetteva un documento di trasporto (DDT) con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico e, quando il trasporto era curato dalla stessa società, questa riceveva la fattura del trasportatore con l’indicazione dei trasporti effettuati. Oltre al DDT, la società italiana predisponeva un documento contenente:

  1. l’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
  2. il riferimento della fattura di vendita;
  3. il riferimento della fattura logistica (documento interno);
  4. la data della fattura;
  5. la data del DDT;
  6. la data della destinazione delle merci, del Paese di destinazione e dell’anno di ricezione delle merci stesse;
  7. la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario: «le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi».

Nel parere, oltre a riconoscere l’idoneità della documentazione indicata a costituire prova dell’avvenuto trasporto intracomunitario, è stata ribadita la necessità che dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti, ovvero cedente, vettore e cessionario, e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono. La Scrivente ha ribadito la necessità che il contribuente conservi le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

  1. Presunzione di avvenuto trasporto o spedizione di beni in un altro Stato membro

Come osservato nel paragrafo precedente, la Direttiva IVA non indica le modalità attraverso le quali gli operatori possono dimostrare l’avvenuto trasporto o spedizione nell’altro Stato dell’Unione affinché sia riconosciuta l’esenzione dell’operazione stessa.

Al livello unionale, si è osservato (Cfr. il preambolo (c.d. “considerando”) del Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018) come gli Stati abbiano adottato approcci differenti nell’applicare tale normativa e ciò abbia creato una situazione di incertezza e di difficoltà per le imprese. Al fine di migliorare gli scambi commerciali, fornendo soluzioni pratiche per le imprese e garanzie per le amministrazioni fiscali, il Consiglio dell’Unione Europea ha quindi ritenuto necessario individuare talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dallo Stato membro di cessione verso una destinazione esterna rispetto al loro territorio ma comunque nella Comunità, creando, così, le condizioni per garantire l’applicazione armonizzata della non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie nell’ambito del mercato unico.

In particolare, è stata introdotta una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario (paragrafo 1, lettere a) e b), dell’articolo 45-bis del Regolamento IVA). La Commissione ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale disposizione con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, pubblicate a dicembre 2019.

In particolare, vengono disciplinate le ipotesi in cui:

  • a) i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 45-bis in commento); e
  • b) quella in cui i beni siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (lettera b) del paragrafo 1 del medesimo articolo 45-bis).

Nella prima fattispecie (lettera a), per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. Tali documenti sono quelli indicati al paragrafo 3, lettera a) dell’articolo 45-bis: si tratta dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere).

In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, un documento di cui al citato paragrafo 3, lettera a) e uno qualsiasi dei documenti indicati alla successiva lettera b) del medesimo paragrafo 3, ovvero:

  1. una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  2. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  3. una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nella seconda fattispecie (lettera b), in cui il trasporto viene effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto, l’acquirente stesso deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

In particolare, si precisa che la trasmissione al venditore della dichiarazione scritta da parte dell’acquirente oltre il termine del “decimo giorno del mese successivo alla cessione”, previsto all’articolo 45-bis, paragrafo 1(b)(i), non preclude la possibilità per il venditore di beneficiare della presunzione in presenza di tutte le altre condizioni previste dal medesimo articolo (cfr. par. 5.3.8. delle Note esplicative).

Tale dichiarazione dovrà essere posseduta dal venditore insieme ad almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 45-bis, oppure ad un documento di trasporto di cui alla lettera a) unitamente ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3.

Si ritiene che la presunzione in esame possa essere riconosciuta anche in relazione alle operazioni realizzate ante 1° gennaio 2020 qualora il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma richiamata.

In altri termini, anche precedentemente al 1° gennaio 2020, in presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi dell’articolo 45-bis, la stessa deve essere ammessa (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell’avvenuto arrivo dei beni nell’altro Stato membro.

Come chiarito nelle Note esplicative “quick fixes 2020”, è invece esclusa l’applicazione della presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario senza l’intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore (par. 5.3.5.). Questo perché gli elementi di prova non contraddittori richiesti ai fini dell’applicazione della presunzione in commento devono, per espressa previsione dell’articolo 45-bis, provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall’acquirente.

Il Comitato IVA ha chiarito che, ai fini della disciplina in esame, non è possibile considerare due parti come “indipendenti” quando le stesse facciano parte del medesimo soggetto giuridico (è il caso, ad esempio, di stabile organizzazione e casa madre) ovvero si tratti di soggetti legati da vincoli familiari o altri stretti legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici quali definiti dagli Stati membri (es., amministratore delegato e società amministrata; società legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile)(Linee Guida risultanti dalla 113° riunione del Comitato IVA del 3 giugno 2019. Si tratta dei criteri individuati dall’articolo 80 della Direttiva IVA con riferimento alla possibilità di applicare il valore normale in luogo del corrispettivo per le transazioni tra “parti correlate”.).

  1. Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria

 La presunzione contenuta nell’articolo 45-bis del Regolamento IVA è applicabile solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti.

Tuttavia, le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria (cfr. par. 2 del citato articolo 45-bis).

Ciò si può verificare quando l’Amministrazione finanziaria viene in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato. Si richiamano, a titolo semplificativo, il caso in cui nel corso di un controllo si riscontri che i beni sono ancora giacenti nel magazzino del venditore o il caso in cui si venga a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la distruzione dei beni. In tali circostanze, sussistendo le prove che il trasporto comunitario non è avvenuto, la non imponibilità dell’operazione di cui all’articolo 41 del D.L. n. 331 del 1993 non può essere riconosciuta.

Un’altra ipotesi in cui la presunzione dell’avvenuto trasporto intracomunitario può essere superata si ha quando l’Amministrazione finanziaria dimostri che uno o più tra i documenti obbligatoriamente richiesti ai fini della presunzione e forniti come mezzi di prova contengono informazioni non corrette o addirittura false (cfr. par. 5.3.4. delle Note esplicative).

In tal caso, come in ogni altra ipotesi in cui non si è in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione unionale ai fini dell’applicazione della presunzione, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta (cfr. anche par. 5.3.3. delle Note esplicative).

L’articolo 45-bis in commento, infatti, non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA (cfr. par. 5.3.2).

Così ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, la scrivente ritiene che, allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria (cfr. Note esplicative, par. 5.3.3.).”

 

 

Bulgaria – Le dichiarazioni Iva mensili

Una società In Bulgaria iscritta all’IVA è obbligata a presentare all’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) le dichiarazioni IVA mensili (Dichiarazione di riferimento ai sensi dell’art. 125, cpv. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (Per ciascun periodo d’imposta l’iscrizione ex art. 96 , 97 , 97a , 99 e dell’art. 100, par. 1 e 2 devono presentare una dichiarazione di riferimento, redatta sulla base delle scritture contabili di cui all’art. 124) indipendentemente dal fatto che la società bulgara abbia effettuato acquisti o vendite durante il periodo di riferimento (coincidente con il mese).

In base all’art. 125, cpv. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), unitamente alla dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125, cpv. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto , l’iscritto presenta altresì i registri  di cui all’art. 124 della legge sull’imposta sul valore aggiunto per il rispettivo periodo d’imposta (libri contabili di acquisto e di vendita).

Al momento dell’esecuzione di una fornitura o di transazioni / transazioni intracomunitarie registrate con società UE IVA / in un determinato mese, la società bulgara è inoltre tenuta a presentare una dichiarazione INTRASTAT (per la circolazione di merci tra gli Stati membri dell’UE).

Le soglie per la dichiarazione secondo il sistema Intrastat sono determinate con un Ordine del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica entro la fine di ottobre dell’anno in corso e sono valide per tutto l’anno successivo.

Gli operatori Intrastat sono i soggetti iscritti alla legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari (scambi intraunionali) di beni in volumi annuali, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione , determinato con ordinanza del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica. L’ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre di quest’anno.

Le soglie di dichiarazione per il 2023 secondo l’ordinanza RD – 05 – 485/03.11.2022 del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica sono:

  • Per l’importazione intraunionale (arrivi) – BGN 700.000.
  • Per l’esportazione intra-sindacale (spedizioni) – BGN 1.000.000.

Le soglie per la dichiarazione del valore statistico per il 2023 sono:

  • Per l’importazione intraunionale (arrivi) – BGN 11.000.000.
  • Per le esportazioni intraunionali (spedizioni) – BGN 29.300.000.

La soglia per la dichiarazione semplificata di singole transazioni di valore basso è BGN 390.

La terza dichiarazione che una  società in Bulgaria è obbligata a presentare all’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , nuovamente su base mensile, è la dichiarazione VIES (elenchi di vendita CE).

Ai sensi dell’articolo 125, comma 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) la dichiarazione VIES (Value Added Tax Information Exchange System) è presentata da una persona registrata con partita IVA che esegue:

  • forniture intracomunitarie;
  • forniture come intermediario in un’operazione tripartita;
  • prestazioni di servizi il cui destinatario è un soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato. In questi casi il luogo di prestazione del servizio di intermediario è il luogo in cui il destinatario ha stabilito la propria attività economica autonoma / art.21, comma 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (1)

L’Art. 117 del Regolamento per l’applicazione della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) determina il contenuto e le condizioni per la presentazione della dichiarazione VIES. Essa è redatta sulla base dei dati di sintesi delle scritture contabili di cui all’art. 124, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), che non comprende i documenti fiscali rilasciati in relazione agli anticipi ricevuti per cessioni intracomunitarie di beni, nonché le cessioni di beni e servizi con luogo di prestazione in un altro Stato membro, per le quali i destinatari non sono registrati ai fini delle persone IVA. L’anticipo ricevuto (in tutto o in parte) da un intermediario in un’operazione tripartita non deve essere incluso nella dichiarazione VIES. Se ci sono più consegne nello stesso periodo a un fornitore, i dati di queste consegne sono inclusi in una riga nella dichiarazione VIES come dati aggregati.

È importante sapere che non tutte le forniture per le quali il destinatario è tassato sono incluse nella dichiarazione VIES. Ad esempio, le consegne di merci mediante montaggio e installazione in un luogo di adempimento in un altro Stato membro non sono riportate nella dichiarazione VIES. Lo stesso vale per le consegne di cui all’art. 21, par. 4 con luogo di adempimento in un altro Stato membro. L’Art. 117, par. 8 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) consente non ancora ricomprese nella dichiarazione VIES le prestazioni di servizi di cui all’art. 21, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto , quando la prestazione di tali servizi è esente nello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione.

Se nessuna delle forniture di cui sopra viene eseguita nel mese corrente, non è richiesta la presentazione della dichiarazione INTRASTAT o VIES per il mese in questione.

La dichiarazione IVA insieme ai registri della società bulgara (e anche la dichiarazione VIES se richiesta) deve essere presentata entro 14 giorni dal mese di riferimento (le dichiarazioni Intrastat sono archiviate solo elettronicamente fino al decimo giorno successivo al mese a cui si riferiscono). Le dichiarazioni IVA e VIES possono essere archiviate anche elettronicamente con l’uso della firma elettronica universale. 

l’IVA dovuta  deve essere pagata entro lo stesso termine.

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