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Crowfunding – i 13 Regolamenti che integrano e stabiliscono norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020

Crowfunding – i 13 Regolamenti che integrano e stabiliscono norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020

Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” , “European
Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento ECSP”),  che modifica:

Il 08.11.2022 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE un pacchetto di 13 Regolamenti

Gli stessi sono entrati in vigore dal 20° giorno successivo al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 28.11.2022)

REGOLAMENTI
Regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2113 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2114 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2118 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2121 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2122 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2123 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all’ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti ( 1 )
(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

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Costituzione di Società in Bulgaria

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      • nell’individuazione della forma di società in Bulgaria più idonea allo svolgimento della sua attività d’impresa;
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        • gestione della società;
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      • nel costituire società in Bulgaria
      • nella registrazione presso gli uffici amministrativi e fiscali della Bulgaria

Tutti gli atti della costituenda società sono redatti in italiano e bulgaro, nel pieno rispetto della normativa della Bulgaria, con deleghe rilasciate ai ns. professionisti per rendere il quanto più agevole possibile al cliente l’iter costitutivo.

Assistenza all’individuazione o realizzazione di Insediamenti produttivi, commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, negozi, officine.

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Monitoraggio Bandi di Finanziamento Europei in Bulgaria ed assistenza alla redazione, presentazione  dei relativi Progetti

Accompagnamento in tutte le fasi di predisposizione e gestione di una domanda di agevolazione fino, in caso di successo, alla pianificazione operativa e alla gestione del progetto stesso.

      • Monitoraggio Bandi Europei in Bulgaria
      • Presentazione della Domanda di Agevolazione

Rilevazione contabile, fatturazione, prima nota, registrazione e gestione amministrativa dei flussi finanziari

Contabilità in Bulgaria

      • Gestione della fatturazione passiva fino all’elaborazione delle disposizioni di pagamento
      • Fatturazione attiva e gestione incassi
      • Gestione amministrativa dei flussi finanziari in entrata ed in uscita
      • Gestione anagrafica dei fornitori e dei clienti
      • Supporto alla definizione di policy aziendali di carattere organizzativo/contabile
      • Tenuta della contabilità

Predisposizione, Redazione e presentazione dei Bilanci presso l’Amministrazione  della Bulgaria

Predisposizione, Redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie in Bulgaria

Esterometro – Operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 

A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, era stata introdotta una nuova comunicazione (mensile) delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”, con cui si trasmetteranno i dati delle operazioni effettuate da e verso operatori esteri soggetti residenti in UE ed extra UE. 

L’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lettera a) , n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019: «i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione».

I soggetti obbligati sono quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato direttamente o per mezzo di rappresentante fiscale.

L’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) ha aggiunto, dopo il secondo periodo dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i seguenti:

«Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».

Quindi la  Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), andavano trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Successivamente, l’art. 5, comma 14-ter, del DL 21 ottobre 2021, n. 146 , ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022).

Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021 e nel DL n. 146/2021, è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 il  provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.“.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 Dispone

A decorrere dal 1° gennaio 2022,  al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del  30 aprile 2018, avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, e successive modificazioni,  sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il punto 9 è sostituito come segue:

“9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

 9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

9.3 Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

Quindi, nel dettaglio, il provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 stabilisce che:

  • in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.). Per quanto riguarda le fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero, la trasmissione andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa;
  • quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

In relazione all’eliminazione dell’esterometro ed all’introduzione delle nuove modalità di comunicazione con Provvedimento del 23 dicembre 2021 sono state emanate le Specifiche tecniche versione 1.7 per una nuova versione del tracciato per la fattura elettronica utilizzabile dal 01/07/2022.

Il 30 settembre 2022 vi è stato un ulteriore aggiornamento, sono state emanate le Specifiche tecniche versione 1.7.1 utilizzabile dal 01/10/2022.

L’Art. 12 (Modifica della disciplina in materia di esterometro) del Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022) ha   sostituito l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

La versione aggiornata dell’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 risulta essere:

“3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita’ indicate nel comma 3, nonche’ quelle, purche’ di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e’ effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

Il Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022), all’art. 12, ha previsto una importante “semplificazione” con riferimento alle operazioni con l’estero oggetto di “esterometro”. Nel dettaglio è stato chiarito che rimangono escluse dall’esterometro (e quindi dal 1° luglio 2022 dall’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con l’estero), oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SDI, anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972) e di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

Va da sé che dal 1° luglio 2022 non vi è l’obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l’estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni di importo non superiore ad Euro 5.000.

Il 13 luglio 2022 è stata emessa la CIRCOLARE N. 26/E avente ad OGGETTO: chiarimenti in tema di esterometro.

Il 7 lug 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO“.

Successivamente è stata aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.7 del 15 luglio 2022)

Il 30 settembre 2022 è stata aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.8)

La fatturazione nel ciclo attivo 

Quando si emette una fattura verso un cliente estero non si dovrà far altro che emettere una normale fattura elettronica, utilizzando la modalità consueta e rispettando le tempistiche per la fattura immediata o differita. Al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, utilizzeremo il codice di sette “x”, come indicato dall’Agenzia delle entrate: questo consentirà al Sistema di Interscambio di capire che stiamo emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente. Nel campo relativo all’ID Paese andremo ad inserire la sigla corrispondete al Paese di residenza del cessionario/committente, mentre per il CAP utilizzeremo il codice convenzionale numerico composto da cinque zeri, “00000”. 

La predisposizione della fattura elettronica come descritta è necessaria per trasmettere i dati della fattura allo SDI e assolvere all’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Agenzia, mentre al  cliente estero si invierà la fattura secondo le modalità concordate (in pdf, via mail o altra modalità). 

La fatturazione nel ciclo passivo 

Per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute da un fornitore estero, la questione diventa leggermente più complessa. Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19: 

  •     TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero; 
  •     TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE; 
  •     TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72. 

Come chiarito dalla Guida rilasciata dall’Agenzia delle entrate,  versione 1.6, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro di entrata, sia in quello di uscita, per consentire la corretta liquidazione dell’IVA. Importante anche emettere le autofatture/integrazioni rispettando le corrette tempistiche, vale a dire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore. Segnaliamo anche che l’Agenzia delle entrate, nella propria Guida, suggerisce comunque di trasmettere tali documenti entro la fine del mese di ricezione della fattura/effettuazione dell’operazione, nel caso in cui ci si voglia avvalere delle bozze di registri IVA precompilati.  

Nella compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 dovremo riportare per intero i dati dell’operazione descritti nella fattura originaria, indicare i dati del fornitore nella sezione dedicata al Cedente/Prestatore e indicare invece i nostri dati nella sezione del Cessionario/Committente. Tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione sono disponibili all’interno della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro rilasciata dall’Agenzia delle entrate. È possibile anche allegare la fattura originaria ricevuta dal fornitore all’interno delle fatture elettroniche così generate e trasmesse al Sistema di Interscambio, in modo da poterle portare in conservazione congiuntamente. Diversamente, ricordiamo che la fattura ricevuta dal fornitore deve comunque essere opportunamente conservata, in modalità cartacea o in modalità digitale attraverso la conservazione sostitutiva. 

L’Articolo 1 Comma 1104 della Legge del 30/12/2020 n. 178 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 ha aggiunto all‘articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguentii: «Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e’ ridotta alla meta’, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati».

Sempre il Decreto semplificazioni all’art. 13, modificando l’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, ha stabilito che le “nuove” sanzioni in tema di operazioni con l’estero (esterometro e dal 1° luglio 2022) tornano applicabili dal 1° luglio 2022 e non dal 1° gennaio 2022.

Quindi le sanzioni, dal 1° luglio 2022, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (tramite fattura elettronica), sono pari ad Euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili – e non più fino al limite di Euro 1.000 trimestrale (riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria).

 

Fatturazione Elettronica – Panoramica Europea e Mondiale

Con il termine Fatturazione Elettronica (FE) si intende il processo con cui si gestisce l’emissione, l’invio, la tenuta e la conservazione digitale del documento Fattura. Questo processo, definito puntualmente dal Legislatore (sia italiano sia europeo) si ispira a tre principi:

  1. Dematerializzazione, in quanto esclude il formato cartaceo
  2. Integrazione perché prevede l’esistenza di modelli informatici di generazione, emissione e conservazione a tutela delle controparti (cliente, fornitore e verificatore)
  3. Collaborazione in quanto cliente e fornitore devono condividere “come” avverrà la generazione e l’emissione della Fattura.

Il primo Paese ad aver introdotto la fatturazione elettronica, nel 2012, è stato il Portogallo, unico Paese europeo che insieme all’Italia attualmente adotta la fatturazione elettronica.

L’Italia è attualmente l’unico Paese in Europa in cui vige l’obbligo di fatturazione elettronica in tutti gli ambiti:  B2b (Business to Business), B2g (Business to Government) e B2c (Business to Consumer) .

Ripercorriamo l’iter normativo italiano sulla fatturazione elettronica

La Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) è la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l’Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica.

Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

Il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
  • effettuare controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C)

Nel  2015 è stato emesso il DECRETO LEGISLATIVO , n. 127 del 5 agosto 2015 in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

A partire dal 6 giugno 2014, la e-fattura è diventata obbligatoria per le operazioni commerciali con le Pubbliche amministrazioni centrali ed è stata estesa anche per quelle locali a partire dal 31 marzo 2015.

 In base al soggetto destinatario si distinguono le principali tipologie di operazioni:

  • Fatturazione Elettronica B2g (Business to Government) – tutte le fatture emesse verso le pubbliche amministrazioni centrali e locali, obbligatoria in Italia dal 31 marzo 2015.
  • Fatturazione Elettronica B2b (Business to Business) – tutte le fatture tra soggetti privati titolari di partita IVA, cioè quelle emesse da un’impresa verso un’impresa, obbligatoria in Italia dal 1°gennaio 2019. I processi di fatturazione elettronica tra privati mediante il Sistema di Interscambio e verso la pubblica amministrazione sono quasi identici. ( LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 art. 1, comma 909 che ha modificato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in special modo sostituendo il comma 3 all’art. 1 con obbligo della fattura elettronica per il B2B e comma
    916 (Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019).
  • Fatturazione Elettronica B2c (Business to Consumer) – tutte le fatture emesse verso il consumatore finale che può decidere se ricevere la fattura tramite PEC oppure accettare il documento stampato. Ad introdurre la fatturazione elettronica anche per il consumatore privato (ovverosia per un soggetto non passivo di IVA) è stata la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 art. 1, comma 909 che ha modificato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in special modo sostituendo il comma 3 all’art. 1. La fattura elettronica B2C è entrata in vigore in maniera obbligatoria a partire dal giorno 1 gennaio 2019, insieme a quella B2B.
  • Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fattura elettronica è in vigore per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000€. Il 1° gennaio 2024 l’obbligo si estenderà a tutti gli altri forfettari (Decreto legge n.36/2022 “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.  articolo 18, commi 2 e 3)
  • La Legge del 30/12/2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 (art. 1, comma 1103) ha stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), vanno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche. Successivamente, l’art. 5 del DL n. 146/2021, ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022).

L’Unione Europea vorrebbe accelerare i processi per raggiungere l’armonizzazione dell’IVA. L’intento è quello di ridurre le frodi fiscali e aver un miglior tracciamento delle operazioni a livello europeo.

Nel 2017  l’European Committee for Standardization (organizzazione pubblica di normazione la cui missione è promuovere l’economia del mercato unico europeo e del continente europeo allargato nel commercio globale), ha definito gli standard della fatturazione elettronica per fatturare all’estero. É stato quindi indicato un modello di riferimento ai quali tutti gli Stati membri devono guardare.

Alla RELAZIONE del Parlamento Europeo recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d’azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell’IVA, delle imprese e della tassazione individuale) 2020/2254(INL) del 10 febbraio 2022 – Commissione per i problemi economici e monetari (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0024_IT.pdf) è allegara la

Raccomandazione C1 — Fatturazione elettronica 

“Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a:

  • istituire senza indugio una norma comune armonizzata per la fatturazione elettronica in tutta l’Unione e, entro il 2022, ridurre i costi della creazione di sistemi frammentati e diversi nei vari Stati membri;
  • stabilire il ruolo della fatturazione elettronica nella rendicontazione in tempo reale;
  • valutare la possibilità di introdurre gradualmente la fatturazione elettronica obbligatoria in tutta l’Unione entro il 2023, concentrandosi su una significativa riduzione dei costi di conformità, in particolare per le PMI. L’emissione delle fatture dovrebbe essere amministrata solo mediante “sistemi” gestiti dallo Stato/certificati, garantendo la piena protezione dei dati;
  • entro il 2023, esaminare la possibilità che il sistema fornisca ai contribuenti ammissibili una parte (o la totalità) dei dati/documenti sull’adempimento degli obblighi fiscali, compresa la responsabilità per la conformità di tali dichiarazioni (o parti di esse), in particolare in un’ottica di riduzione dei costi di conformità e dei rischi per le PMI.”

Con l’introduzione da parte di diversi Stati di misure volte ad estendere l’utilizzo della fattura elettronica a tutti i settori la situazione in Europa e nel mondo si sta evolvendo rapidamente. 

Altri Paesi europei non hanno ancora introdotto la fattura elettronica a causa della direttiva europea n. 2006/112/CE, la cosiddetta direttiva IVA, e in particolare degli articoli 218 e 232 che dispongono che all’interno dell’Unione le fatture possano essere emesse alternativamente in formato cartaceo o elettronico e che l’emissione in modalità elettronica sia subordinata al consenso del destinatario della stessa. Quindi, attualmente, per poter introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria è necessario ottenere, tramite apposita deroga, il via libera dall’Unione europea .

L’Italia ha ottenuto la Deroga, prima nel 2018 e poi di nuovo nel 2021 e fino al 2024. La proroga della deroga, a cui si è aggiunto l’estensione dell’obbligo anche ai forfettari a partire dal 1° luglio 2022.

Attualmente, diversi Paesi europei vedono un obbligo rispetto alla fatturazione elettronica in Europa verso le pubbliche amministrazioni, ovvero B2G, in modo parziale o totale. Tra i Paesi che presentano un obbligo B2G totale troviamo ad esempio Spagna, Francia, Portogallo, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, e ancora Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia, Estonia, Lituania, Paesi Bassi. Alcuni Stati hanno introdotto quest’obbligo  nel corso del 2022, tra cui Serbia e Lussemburgo, quest’ultimo attraverso un piano di introduzione graduale.  

Troviamo anche situazioni in cui l’obbligo B2G è ancora solo parziale, come nel caso di Belgio, Austria e Germania. Nel caso dell’Austria, restano attualmente escluse dall’obbligo alcune tipologie di contratti e transazioni, ad esempio contratti assicurativi e transazioni con pagamento immediato.  

Nel caso di Belgio e Germania, invece, la parzialità è direttamente legata al modello federale dei due Stati. Attualmente, in Belgio l’obbligo B2G interessa solo le amministrazioni della regione delle Fiandre e di Bruxelles. In Germania, invece, la fattura elettronica è dovuta verso tutte le amministrazioni centrali, mentre le amministrazioni dei singoli stati federali è necessario rifarsi a provvedimenti delle singole regioni, così che la situazione si presenta molto eterogenea e frammentata. La maggior parte degli stati federali ha comunque introdotto l’obbligo B2G o ne ha pianificato l’introduzione nel  biennio 2023-2024, benché attraverso modalità e soluzioni tecnologiche decisamente variegate. 

Mentre l’obbligo B2G è già quasi totalmente presente, nessun Paese ha ancora introdotto alcun tipo di vincolo rispetto alla fatturazione tra privati, ovvero B2B e B2C. Ma le cose stanno per cambiare e già dal 2023 chi ha la necessità di fatturare all’estero dovrà attrezzarsi per essere in grado di rispettare i requisiti normativi e tecnologici richiesti da ogni Paese.  

Vediamo tramite questo breve elenco i Paesi e le prossime date da tenere d’occhio:  

  • Francia: a partire dal 2024 verrà introdotto gradualmente l’obbligo B2B, attraverso un piano articolato in 3 fasi che si dovrebbe concludere entro il 2026, coinvolgendo prima le imprese di grandi dimensioni e gradualmente tutte le aziende;  
  • Spagna: è in corso di approvazione la legge che introdurrà l’obbligo di e-fattura B2B, sempre tramite due fasi graduali. Entro i prossimi 3 anni, comunque, l’utilizzo della fattura elettronica sarà imprescindibile;  
  • Slovacchia: rispetto ad una prima roadmap, la Slovacchia ha posticipato di qualche mese l’introduzione della fattura elettronica B2G e B2B. Ora, l’introduzione dell’obbligo B2G è prevista per il 2023, mentre per il B2B dovremo attendere il 2024;  
  • Polonia: da gennaio 2022 è già in uso la piattaforma locale KSEF, che consente di gestire elettronicamente la fattura B2B. Attualmente facoltativo, il suo utilizzo dovrebbe diventare obbligatorio a partire da aprile 2023;
  • Bulgaria: attualmente sono in corso le consultazioni che dovrebbero portare alla definizione della legislazione in materia e ad un piano di implementazione della fattura elettronica a partire dal 2023; 
  • Finlandia: l’obiettivo è quello di introdurre la fatturazione elettronica B2B e B2C entro il 2025; 
  • Romania: da luglio 2022 entra in vigore un obbligo B2B parziale, legato alla vendita di una serie di merci considerate più ad alto rischio di frode fiscale. Dal 2023 il mandato di fattura elettronica dovrebbe essere esteso a tutto il settore; 
  • Serbia: dopo l’introduzione della fattura elettronica B2G e G2B nel corso del 2022, il piano è di introdurre nel 2023 la e-fattura nell’intero settore B2B;
  • Danimarca: secondo quando approvato a maggio 2022, a partire da gennaio 2024 inizierà l’implementazione della fattura elettronica per le imprese B2B. L’implementazione completa dovrebbe concludersi entro il gennaio 2026;
  • Belgio: anche la roadmap belga prevede l’introduzione di un obbligo B2B, anche se con qualche slittamento rispetto ai piani originari. Le nuove date di roll-out sono in fase di definizione, ma probabilmente l’implementazione inizierà tra il 2023 e il 2024.  

Un altro punto da considerare è l’aspetto tecnologico e infrastrutturale che i vari Paesi hanno deciso di adottare. Nonostante esistano alcuni standard più o meno condivisi, quali il network PEPPOL e il relativo formato UBL, gli approcci adottati sono estremamente variegati.  

La maggior parte dei Paesi ha deciso di mettere a punto una piattaforma nazionale per la gestione delle e-fatture, in modo più o meno simile allo SDI italiano. La Francia, ad esempio, attraverso la piattaforma nazionale Chorus PRO gestisce la trasmissione delle fatture in maniera centralizzata, utilizzando i formati nazionali appositamente creati.  

In Germania, dove abbiamo già visto come la situazione sia frammentata, troviamo una piattaforma dedicata alla gestione delle fatture verso le amministrazioni centrali, ZRE, e una serie di altre piattaforme per la gestione delle fatture verso le amministrazioni degli stati federali. Nel caso si debba fatturare ad una amministrazione locale, quindi, ci si dovrà adeguare alla piattaforma e al formato di volta in volta in uso.  

Altri Paesi hanno invece scelto di affidarsi al formato UBL, gestito da Open PEPPOL e quindi ampiamente condiviso, pur adottando una piattaforma nazionale. Infine, alcuni come Belgio, Norvegia o Paesi Bassi hanno deciso di appoggiarsi alla rete PEPPOL completamente, in ottica di una maggiore interoperabilità anche a livello crossborder.   

In molti casi, all’adozione della fattura elettronica si accompagna l’introduzione di altri vincoli e di soluzioni quali il CTC (Continuous Transaction Control), legati alla gestione in digitale degli adempimenti fiscali, sempre con lo scopo di ottenere una maggiore tracciabilità.  

Uno dei protocolli più utilizzati in diversi paesi per gestire la comunicazione dei dati fiscali alle autorità competenti è il SAF-T. Tale protocollo consente, tramite un tracciato strutturato di cui esistono vari profili, a seconda del Paese di riferimento, di comunicare i dati richiesti di volta in volta dall’autorità e secondo la legislazione di ogni Stato. Ecco perché, pur trattandosi dello stesso protocollo di comunicazione, vi possono essere differenze di tracciato, di periodicità (annuale, semestrale, mensile, oppure ancora solo dietro richiesta dell’autorità di riferimento) e di tipologia di dati da sottoporre.  

Tra i paesi europei che adottano questo tipo di protocollo troviamo:  

  • Portogallo 
  • Austria 
  • Lussemburgo 
  • Norvegia 
  • Romania 
  • Polonia, dove è noto come JPK. 

Altri Stati hanno invece deciso di adottare soluzioni analoghe, ma basandosi su tecnologie e piattaforme nazionali:  

  • Spagna, attraverso una soluzione denominata SII;  
  • Germania, con la comunicazione dei dati di bilancio tramite il protocollo E-Bilanz;  
  • Grecia, tramite la piattaforma myDATA 

Sempre di più i Paesi nel mondo che hanno visto nella fattura elettronica in Europa uno strumento da valorizzare per raggiungere i propri obiettivi di monitoraggio della finanza pubblica e di efficientamento dei processi. 

Ricordiamo brevemente alcuni dei Paesi che stanno introducendo provvedimenti rilevanti in questo senso:  

  • In Arabia Saudita, la fattura elettronica B2B è obbligatoria dalla fine del 2021, quando ha avuto inizio la prima fase di implementazione. La seconda fase inizierà nel 2023 e prevede l’integrazione con il sistema centralizzato ZATCA; attualmente le imprese non residenti e che non hanno filiali basate sul territorio sono esonerate; 
  • Negli Emirati Arabi Uniti è in corso di pubblicazione (entro il 2022) il provvedimento che renderà obbligatoria la e-fattura in ambito B2B, attraverso modalità analoghe a quelle adottate dall’Arabia Saudita; 
  • L’Egitto ha reso obbligatoria la fattura elettronica B2B sin dal 2021, ultimando l’implementazione all’inizio del 2022. A partire da luglio 2022 la fattura elettronica sarà estesa all’ambito B2C;  
  • L’Australia ha approvato un piano per l’introduzione graduale della fattura elettronica B2B, in tre fasi che si svolgeranno a partire dal 2023, fino al 2025. Il piano australiano si basa sull’utilizzo dell’infrastruttura PEPPOL come unica modalità di scambio per le e-fatture.

 

Bulgaria – Fatturazione

La fattura è un documento fiscale. In qualità di soggetto passivo si è tenuti a emettere fattura per la cessione di beni o servizi effettuata, salvo quando la cessione sia documentata con protocollo (art. 113 della   legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)). Le regole di fatturazione si applicano a tutti coloro che svolgono un’attività economica autonoma – commercianti, agricoltori, lavoratori autonomi e persone fisiche. Emetti fattura indipendentemente dal fatto che tu sia o meno titolare di partita IVA.

La fattura va emessa :

  • In formato cartaceo o elettronico.
  • In duplice copia: una per il destinatario e una per te come fornitore.
  • Entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento fiscale per la fornitura (generalmente è la data della vendita o della prestazione) o dalla ricezione dell’acconto

Per le cessioni intracomunitarie , anche nel caso di pagamento anticipato, emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale (art. 113, comma 5, della   legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС))).

Esempio di fattura

Non esiste un modello speciale di fattura, ma deve contenere le seguenti informazioni (dettagli) (art. 114, comma 1 della   legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС))):

  • nome – “FATTURA”;
  • un numero di dieci cifre, con numeri arabi, senza spazi e ripetizioni;
  • data di rilascio;
  • fornitore – nome, indirizzo, codice identificativo uniforme (Единният идентификационен код (ЕИК) ) e partita IVA;
  • destinatario – nome, indirizzo, (Единният идентификационен код (ЕИК) e partita IVA;
  • quantità e tipo di beni, tipo di servizio, nonché i loro prezzi unitari;
  • aliquota d’imposta in percentuale – 20%, 9% o 0%, ad esempio quando l’aliquota è zero o l’imposta è dovuta dal beneficiario, il motivo per applicare un’aliquota zero o non addebitare l’imposta;
  • importo dell’operazione, comprensivo di base imponibile e IVA – è l’importo totale dei beni e servizi descritti in fattura con relative misure, quantità, prezzi unitari e importo totale;
  • data in cui si è verificato il fatto imponibile della cessione o è stato ricevuto l’anticipo;
  • nella consegna intracomunitaria di un veicolo nuovo, circostanza che definisce il veicolo come nuovo.

Le fatture emesse da titolari di Partita IVA devono inoltre riportare stabilmente:

  • Numero successivo;
  • tastiera “originale”;
  • nome;
  • ID;
  • Partita IVA del fornitore.

Casi in cui l’emissione della fattura non è obbligatoria

Non hai l’obbligo di emettere fattura, ma non c’è nemmeno il divieto di emetterla, nei seguenti casi (art. 113, comma 3 della   legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС))):

Se, in qualità di fornitore o destinatario, desideri che ti venga emessa una fattura in uno dei casi qui specificati, devi assistere l’altra parte nell’emissione della stessa.

Rapporto delle vendite

Quando sei titolare di partita IVA e hai usufruito della possibilità di non emettere fattura per nessuno dei casi sopra indicati, hai l’obbligo di redigere un rendiconto sulle vendite effettuate nel periodo d’imposta. La scadenza è l’ultimo giorno del periodo d’imposta, che contiene informazioni aggregate sull’importo  totale di :

  • le basi imponibili e l’importo totale dell’imposta sulle forniture imponibili – separatamente a seconda dell’aliquota;
  • le basi imponibili delle forniture esenti.
  • le basi imponibili delle forniture non esenti ma non imponibili.

Bisogna distinguere tra il rendiconto delle vendite effettuate e il rendiconto del registratore di cassa.

  • Il rendiconto di cassa include gli importi per i quali è richiesta l’emissione di scontrino fiscale (in genere, quando si ricevono pagamenti in contanti), compresi quelli per i quali sono state emesse fatture.
  • Il report sulle vendite concluse riflette le vendite per le quali non è stata emessa fattura, indipendentemente dalla modalità di pagamento.

Correzione di errori nelle fatture

Se è stato commesso un errore in una fattura emessa, è necessario annullarla ed emettere una nuova fattura, in quanto non sono consentite integrazioni e correzioni ad una fattura già emessa.

In qualità di fornitore (emittente della fattura), dovresti conservare tutte le copie della fattura annullata, inclusa la copia destinata al destinatario della consegna, il tuo cliente.

Quando il documento errato si riflette nel giornale di registrazione delle vendite o nel giornale di acquisto del destinatario, redigere anche un protocollo per ciascuna parte che contenga:

  • il motivo della cancellazione,
  • il numero e la data del documento annullato,
  • il numero e la data del nuovo documento rilasciato,
  • firma delle persone che hanno redatto il protocollo di cancellazione.

La modifica degli adempimenti fiscali conseguenti alle modifiche delle fatture annullate richiede che le modifiche trovino riscontro nelle agende dei partecipanti alla consegna in occasione della quale sono state emesse. Il modo in cui si riflette la loro cancellazione dipende dal fatto che la rettifica dei dati in essi contenuti sia effettuata nel periodo d’imposta in cui è stato emesso il relativo documento o successivamente. Vedere:  Appendice n. 12 del Regolamento per applicazione della Legge IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)  . 

Fattura elettronica

Una fattura elettronica è una fattura emessa in formato elettronico, firmata con una firma elettronica convalidata, che rappresenta un documento elettronico in conformità con i requisiti della legge sui documenti elettronici e le firme elettroniche (ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС (ЗЕДЕП)) . Inoltre soddisfa pienamente i requisiti e le normative di IVA e ZSch .

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del codice civile, il documento contabile primario può essere anche un documento informatico , quando ricorrono i requisiti del codice civile e della legge sui documenti elettronici e le firme elettroniche (ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС (ЗЕДЕП)).

L’articolo 218 della Direttiva 2006/112/UE del 28.11.2006 prevede la possibilità di utilizzare le fatture in formato elettronico. L’articolo 232 della direttiva disciplina l’invio di fatture per via elettronica, ponendo la condizione che le fatture siano accettate dal destinatario . L’articolo 233 stabilisce che l’autenticità dell’origine e del contenuto delle fatture inviate o fornite per via elettronica deve essere garantita mediante firma elettronica all’atto della loro accettazione .

Le fatture ricevute per via telematica sono accettate quando il destinatario ne ha confermato la ricezione, a condizione che sia garantita l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto – Art. 114, comma 6 ella   legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)) , Art. 13 della legge sui documenti elettronici e le firme elettroniche (ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС (ЗЕДЕП)) .

Pertanto, una fattura elettronica è un file elettronico che è un’alternativa uguale a una fattura cartacea. Non differisce per dettagli, contenuto e validità da quello ordinario.

Trattamento fiscale di una filiale estera di un’impresa bulgara

Una filiale estera di un’impresa bulgara non è un’entità indipendente, ma una sede di attività. Tuttavia gode di una certa autonomia rispetto all’impresa bulgara. La succursale deve essere registrata nel paese in cui è stabilita e soggetta alla sua legislazione. Dal punto di vista della Bulgaria, l’attività di una filiale estera fa parte dell’attività dell’impresa principale. Ai fini fiscali, questa attività è regolamentata  in Bulgaria dalla Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО). Dal punto di vista dello Stato estero, invece, si tratta di una parte separata dell’impresa, la cui attività è rendicontata e regolata secondo la legislazione dello Stato estero.

Per illustrare la situazione di seguito, utilizzeremo un esempio di una società bulgara che ha registrato la sua filiale in Italia.

Obblighi della filiale estera nel Paese di registrazione

La filiale della società bulgara in Italia è registrata secondo la legislazione italiana. Sebbene sia una filiale estera, deve tenere la contabilità secondo gli standard italiani ed ottenere un codice fiscale italiano. Viene contabilizzata solo l’attività della succursale. Per le autorità italiane, le operazioni dell’impresa bulgara sono irrilevanti. La filiale determina il proprio risultato finanziario e sulla base di esso paga l’imposta sulle società in Italia.

Obblighi della società bulgara

Ai sensi dell’art. 3, par. 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), le persone giuridiche locali sono tassate per i loro profitti da tutte le fonti in Bulgaria e all’estero. Ciò significa che l’azienda deve presentare all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) una sorta di rendiconto consolidato sulla propria attività e su quella della succursale. Una precisazione importante  è che non si tratta di un bilancio consolidato nel senso incluso nel Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН), che è soggetto a revisione contabile. In questo caso, usiamo la parola “consolidamento” piuttosto nel senso di dati aggregati.

I ricavi e gli oneri di una filiale estera sono riconosciuti ai fini fiscali in Bulgaria.

Quindi le imposte devono essere pagate due volte per la filiale all’estero – una volta in Italia di nuovo in Bulgaria. Questo, ovviamente, non è giusto, motivo per cui nella Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) sono implementati due meccanismi per la tassazione internazionale:

  1. Evitare la doppia imposizione in presenza di convenzione;
  2. Regola generale in assenza di un accordo internazionale.

Applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 13 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО): “Quando un trattato internazionale ratificato dalla Repubblica di Bulgaria, promulgato ed entrato in vigore, contiene disposizioni diverse da quelle della presente legge, si applicano le disposizioni del trattato internazionale pertinente.”

La Bulgaria ha concluso accordi con molti Paesi in materia fiscale. L’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) mantiene un elenco aggiornato di tutti gli accordi conclusi per evitare la doppia imposizione in vigore. Una delle questioni principali che vengono negoziate con gli accordi è proprio la tassazione dell’attività economica di un residente di un paese nell’altro paese. Questo è anche il caso della filiale bulgara in Italia. Il principio è sempre che l’attività in un paese è tassata in quel particolare paese. Ciò significa che il profitto della filiale bulgara in Italia è ivi tassato e, per la Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) , questo profitto è esentasse.

Assenza di accordo bilaterale

Quando non c’è accordo tra la Bulgaria e il rispettivo paese, l’art. 14 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) (1) dispone che i redditi provenienti dall’estero non sono esenti da imposta, ma viene concesso un credito d’imposta. Il credito d’imposta ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) consiste nella possibilità di detrarre l’imposta pagata all’estero dagli obblighi fiscali in Bulgaria. Questa è l’imposta sulle società o equivalente. L’importo massimo del credito d’imposta è quello dell’imposta dovuta in Bulgaria.

È difficile trovare paesi con i quali la Bulgaria non abbia un accordo sulla doppia imposizione, o almeno paesi in cui è probabile che una società bulgara abbia una filiale. Tuttavia, se nel rispettivo paese la filiale paga l’imposta sulle società del 5% sull’utile, questo 5% verrà detratto dal 10% dovuto in Bulgaria. Se l’imposta pagata all’estero è superiore al 10%, gli importi vengono detratti in Bulgaria solo fino all’importo massimo dell’imposta dovuta per questa particolare attività.

Rendicontazione contabile dell’attività di una filiale estera

Per quanto riguarda la rendicontazione contabile dell’attività, devono essere applicati i principi contabili della società bulgara. Di solito si tratta di principi contabili nazionali. Nella CC n. 21 (2) , sezione “Imprese all’estero”, sono riportate le principali linee guida sulle modalità di effettuazione della rendicontazione. (La dichiarazione può essere scaricata dal sito web dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)))

Nell‘allegato n. 2 alla dichiarazione dei redditi ex art. 92 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), la base imponibile comune dei redditi di Bulgaria e Italia è ridotta dell’imposta dovuta in Italia. Il calcolo viene effettuato nel riferimento 1 dell’appendice n. 2.

L’utile dell’attività della succursale è esente da imposta in virtù dell’accordo. In alternativa, se non è stato concluso alcun accordo, è necessario un documento delle autorità fiscali del paese interessato per utilizzare il diritto al credito d’imposta. Questo documento deve attestare il pagamento dell’imposta nel paese estero.

(1) Art. 13 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО): 

“(1) Quando le disposizioni di un accordo internazionale ai sensi dell’art. 13, i soggetti passivi hanno diritto al credito d’imposta alle condizioni e secondo le modalità della presente legge.

(2) Nel determinare l’imposta sulle società o le imposte alternative ai sensi della presente legge, i soggetti passivi hanno diritto a un credito d’imposta per qualsiasi imposta simile all’imposta sulle società o imposta al suo posto, pagata all’estero.

(3) I soggetti passivi hanno diritto a un credito d’imposta per l’imposta prelevata all’estero sull’importo lordo dei redditi da dividendi, interessi, canoni e canoni, canoni per servizi tecnici e affitti.

(4) Il credito d’imposta di cui al par. 2 e 3 è determinato separatamente per ciascun paese e per ciascun tipo di reddito ed è limitato all’importo dell’imposta bulgara su tali profitti o redditi”.

(2) Un’impresa all’estero

6.1. I bilanci di un’impresa all’estero sono convertiti in BGN per l’inclusione nel bilancio annuale dell’impresa dichiarante, fatte salve le seguenti procedure:

a) tutte le attività e passività monetarie e non monetarie dell’impresa all’estero sono convertite al tasso di chiusura;

b) le posizioni economiche e passive di un’impresa all’estero sono convertite ai cambi in vigore alla data delle operazioni, salvo quando l’impresa all’estero predispone i propri conti nella valuta di un’economia iperinflazionata; in tal caso le voci di ricavo e di costo sono convertite al cambio di fine mese;

c) le eventuali differenze di cambio risultanti sono rilevate come riserve di rivalutazione fino al momento della cessione della partecipazione netta.

6.2. L’inclusione del bilancio di un’entità estera nel prospetto dell’entità che redige il bilancio segue le normali procedure di consolidamento.

6.3. Se vi è una differenza nelle date per la preparazione della relazione finanziaria annuale di un’impresa all’estero e dell’impresa dichiarante, l’impresa all’estero prepara una relazione finanziaria alla data di preparazione della relazione finanziaria annuale dell’impresa segnalante.

6.4. Il bilancio annuale di un’entità estera che redige la valuta di un’economia iperinflazionata, prima di essere tradotto nella valuta dell’entità segnalante, deve essere tradotto in termini iperinflazionati. Quando l’economia esce dallo stato di iperinflazione cessa la redazione e la presentazione dei bilanci in condizioni di iperinflazione. L’entità utilizza gli importi espressi nell’unità di misura in vigore alla data di cessazione come costo storico per la conversione nella valuta dell’entità che redige il bilancio.

 

 

Dal Parlamento Ue sì alla direttiva Unshell – Stretta alle società di comodo

Con 637 voti a favore, 2 contrari e 6 astensioni il Parlamento europeo ha adottato un parere sulla proposta di direttiva della Commissione n. 565 del 22 dicembre 2021   (cosiddetta “Unshell” o “Atad 3”) – DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce norme per prevenire l’uso improprio di entità di comodo a fini fiscali
e che modifica la direttiva 2011/16/UE
  per prevenire l’uso improprio di entità di comodo a fini fiscali (cosiddette «shell company»),

La proposta di direttiva n. 565 del 22 dicembre 2021 contiene un assetto normativo che, una volta attuato, consentirà agli Stati membri di prevenire, individuare e contrastare l’uso improprio di shell company a fini fiscali.
La nuova misura si colloca nel contesto delle iniziative, assunte dall’Unione europea, utili a promuovere un sistema fiscale robusto, efficiente ed equo nella stessa Unione europea, secondo il programma annunciato dalla Commissione europea con comunicazione del 18 maggio 2021 («Tassazione delle imprese per il XXI secolo – Com(2021) 251 final»).

La proposta, che dovrebbe entrare in vigore, una volta adottata dagli Stati membri, il 1° gennaio 2024,  punta a identificare, arrivando anche a disconoscere le agevolazioni fiscali, le società che esercitano un’attività economica minima o nulla.

Quindi dal 1 gennaio 2024 le società fiscalmente residenti nella Ue che risulteranno di comodo, ai sensi della nuova disciplina contenuta nella proposta di direttiva della Commissione n. 565 del 22 dicembre 2021, perderanno lo status di residenti ai fini fiscali e quindi l’accesso ai Trattati e alle Direttive sui regimi di esenzione sui dividendi, interessi e royalty.

La proposta, pertanto, mediante il “substance test” e disposizioni specifiche in tema di scambio automatico di informazioni e richieste di verifiche fiscali tra autorità competenti di diversi Stati membri, mira a garantire che le società di comodo non possano beneficiare di agevolazioni fiscali.

La Commissione ha individuato tre indicatori che attiveranno una richiesta di maggiore trasparenza da parte delle autorità fiscali per dimostrare che non si tratti di società   senza un’attività economica reale (shell company).

    1. Il primo esamina le attività delle società in base al reddito per verificare se si tratti soprattutto di reddito passivo: l’indicatore rivela  quando
      • più del 75% delle entrate complessive nei due anni d’imposta precedenti non deriva direttamente dall’attività della società
      • o quando più del 75% del suo patrimonio è costituito da proprietà immobiliari o altre proprietà private di valore particolarmente elevato;
    2. Il secondo riguarda le attività transnazionali e si attiva quando la società riceve la maggior parte del proprio reddito attraverso transazioni legate ad un’altra giurisdizione o trasferisce tale reddito ad altre società situate all’estero;
    3. il terzo indicatore riguarda i servizi di gestione e amministrazione aziendale, nel caso di società fittizie spesso  esternalizzati.

Se una società ricade in tutti e tre questi “indicatorii” dovrà riportare nella sua dichiarazione dei redditi alcune informazioni che interessano, come, per esempio:

  • la sede della società;
  • i suoi conti bancari;
  • la residenza fiscale dei suoi amministratori e quella dei suoi dipendenti.

Tutte queste dichiarazioni dovranno essere accompagnate da elementi di prova.

Se la società verrà considerata “di comodo” non potrà accedere alle agevolazioni fiscali e ai benefici concessi, per esempio:

  • dalle convenzioni fiscali del suo Stato membro;
  • o al trattamento previsto dalle direttive sulle società madre-figlia.

Lo Stato in cui ha la residenza la shell company:

  • le negherà un certificato di residenza fiscale o il certificato specificherà che la società è una società di comodo;
  • i pagamenti verso Paesi terzi saranno soggetti a ritenuta alla fonte;
  • i pagamenti in entrata saranno tassati nello stato dell’azionista dellashell company;
  • i beni immobili posseduti dalle società di comodo e in uso a privati, che verranno tassati dallo Stato in cui si trova il bene come se fosse di proprietà diretta della persona fisica.

Le società potranno impugnare le decisioni che le classificano come società di comodo producendo ulteriore documentazione a loro sostegno.

 

 

 

Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale

L’Unione europea prevede regole comuni per tutelare i diritti previdenziali dei cittadini che si spostano all’interno dell’Europa.

Tutti i paesi sono liberi di decidere chi assicurare nell’ambito della loro legislazione, quali prestazioni erogare e a quali condizioni.

A chi si applicano queste regole?

  • Ai cittadini dei Paesi dell’UE o di Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera che sono o sono stati assicurati in uno di questi paesi e ai loro familiari.
  • Ad apolidi o rifugiati che soggiornano nell’UE o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera e che sono o sono stati assicurati in uno di questi paesi e ai loro familiari.
  • A cittadini di Paesi extra UE che soggiornano legalmente nel territorio dell’UE e si spostano all’interno di questi paesi e ai loro familiari.

Quattro principi fondamentali

  1. Si è coperti dalla legislazione di un Paese alla volta, per cui i contributi vanno versati in un solo Paese. La decisione sulla legislazione applicabile spetta agli enti previdenziali e non al cittadino interessato.
  2. Gli stranieri hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini del paese in cui sono assicurati. Si tratta del cosiddetto principio della parità di trattamento o non discriminazione.
  3. Quando si richiede una prestazione, vengono presi in considerazione eventuali periodi precedenti di assicurazione, lavoro o soggiorno in altri paesi.
  4. Se si ha diritto a una prestazione in denaro da un paese, in genere la si riceve anche se si vive in un altro paese. È il cosiddetto principio della esportabilità.

Il 1° maggio 2010 è entrata in vigore una nuova normativa sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e Regolamento /CE/ n. 987/2009 , che ne stabilisce le modalità di attuazione.

L’art. 10 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce il Divieto di cumulo delle prestazioni
“Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.”

Secondo quanto previsto dall’art. 11, paragrafo 3, lettera a), del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. Cioè. la regola fondamentale per determinare la legge applicabile è che le persone sono soggette alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio lavorano.

L’art. 13 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce la legislazione dello Stato a cui è soggetto chi eserciti la sua attività in due o più Stati membri

“Esercizio di attività in due o più Stati membri
1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai
sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l’insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.”

Se si lavora in due o più paesi, si è assicurati nel  paese di residenza se vi svolge una “parte sostanziale” dell’attività. Una “parte sostanziale” indica almeno il 25% del tuo orario di lavoro e/o della tua retribuzione, ma altri elementi possono essere rilevanti oltre alla tua situazione generale.

Per determinare se si svolgi una “parte sostanziale” dell’ttività nel  paese di residenza, viene presa in considerazione anche la situazione futura ipotizzata nei successivi 12 mesi.

Se le istituzioni di Paesi diversi non riescono a concordare quale legislazione del Paese debba essere applicata alla tua situazione, le norme dell’UE assicurano che un’unica legislazione si applichi provvisoriamente.

Nel frattempo le istituzioni devono prendere una decisione. Se non riescono a raggiungere un accordo, possono passare attraverso una procedura di dialogo e conciliazione; il caso può essere portato davanti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per decidere.

Il 29 gennaio 2009 è stato emanato MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO – Istituzione degli «Access Point» per l’applicazione del regolamento(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il 16/09/2009 sono stati emanati

In materia di legislazione applicabile sono state emanate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le seguenti circolari e messaggi

Circolare n. 82 del 1° luglio 2010 emessa dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni di carattere generale

Nella Circolare n. 82 del 1° luglio 2010 si legge che:

“Secondo quanto disposto con decreto del 29 gennaio 2009 emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  relativo all’istituzione degli “Access Point” per l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, sono designati quali “punto di accesso” per l’Italia i seguenti organismi:

 1) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (attualmente Ministero della Salute) – “punto di accesso” per tutte le istituzioni competenti in materia di cure mediche;

2) INAIL – “punto di accesso” per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo;

3) INPDAP – “punto di accesso” per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;

4) INPS – “punto di accesso” per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo. 

Pertanto, attraverso il “punto di accesso” costituito presso l’INPS perverranno dagli organismi esteri e saranno inoltrati agli organismi esteri per via telematica i dati relativi alla legislazione applicabile, alle domande di prestazioni pensionistiche e a sostegno al reddito di competenza di questo Istituto, dell’INPGI, dell’ENPALS e delle Casse professionali (allegato 4).”

Circolare n. 83 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.

Circolare n. 84 del 1° luglio 2010 – Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.

Circolare n. 98 del 21 luglio 2010 . Nuova regolamentazione comunitaria: siti ufficiali comunitari contenenti informazioni e documenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Circolare n. 99 del 21 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) – disposizioni in materia di distacco durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento (CE) n. 883/2004 – informativa per le aziende e i lavoratori interessati.

Circolare n. 105 del 3 agosto 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera”.

Il 24 novembre 2010 è stato emanato il Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Regolamentazione comunitaria : regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010

Circolare n. 167 del 29 dicembre 2011 Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie A, in materia di legislazione applicabile e distacchi, e H (orizzontali). Pubblicazione Paper SED R010 e R011.

Messaggio n. 15147 del 8 giugno 2010

Regolamentazione comunitaria: legislazione applicabile e distacchi; informativa in materia

di rilascio dei formulari E 101 e A1 ai lavoratori iscritti all’ENPALS ed all’INPGI.

Messaggio n. 20286 del 3 agosto 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e gestione del documento portatile A1 (“Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato”) e del PAPER SED A003 (“Determinazione della legislazione applicabile”).

Messaggio n. 741 del 13 gennaio 2012

Regolamentazione comunitaria: messaggi, circolari e CARTELLA UE – aggiornamento a

gennaio 2012. Precisazioni sulla competenza alla trattazione delle pratiche di prestazioni in regime internazionale.

Messaggio n. 5954 del 4 aprile 2012

Regolamentazione comunitaria. Chiarimenti in materia di rilascio del documento portatile

A1 ai lavoratori iscritti all’ ex ENPALS (ora Inps). Animatori turistici.

Alla pagina web https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en sono consultabili Le ultime versioni delle guide ai sistemi nazionali di sicurezza sociale

Il 3 luglio 2019 è entrato in vigore il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information – Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale) che prevede che gli scambi di dati tra gli enti previdenziali dei Paesi dell’Unione Europea avvengano per via telematica, attraverso i SED (Structured Electronic Documents – Documenti elettronici strutturati), inseriti all’interno di flussi di lavoro standardizzati (BUC – Business Use Cases).

Utili di impresa – Art. 7 Modello OCSE

MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

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Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of theenterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then
the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.