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Ecommerce indiretto triangolazione con un fornitore extra UE

Esaminiamo un caso di Ecommerce indiretto in cui un soggetto IVA bulgaro che opera tramite Ecommerce  acquista merce da una fornitore extracomunitario , p. es cinese, e vende on line a clienti residenti in un altro stato UE, p. es. Italia.

Ricordiamo che:

  • nell’Ecommerce indiretto B2B l’IVA si applica nel paese di destinazione (Italia);
  • nell’Ecommerce indiretto B2C l’IVA si applica nel Paese di residenza del cedente (Bulgaria) entro  soglie di fatturato annuo stabilite dai vari Paesi UE (per l’Italia € 35.000). Superate queste soglie le cessioni sono assoggettate ad Iva nel Paese del cessionario ed il il venditore comunitario si troverà a dover adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.

Caso B2B con sdoganamento da parte dell’operatore bulgaro in Bulgaria

Supponiamo che lo sdoganamento della merce importata dalla Cina avvenga in Bulgaria a cura dell’operatore bulgaro.

IVA e dazi doganali sono interamente a carico del cedente bulgaro.

Il cedente soggetto passivo Bulgaro emette fattura senza applicare l’iva (operazione intracomunitaria) nei confronti dell’acquirente soggetto passivo italiano (operazione imponibile in Italia, mediante l’applicazione del reverse charge da parte del committente italiano (integrazione e registrazione della fattura prevista per gli acquisti intracomunitari di beni ex artt. 46 e 47, D.L. n. 331/1993)).

Caso B2B con consegna della merce, da parte del  fornitore cinese, direttamente in Italia al cliente italiano  e sdoganamento da parte di quest’ultimo. 

IVA e dazi doganali sono interamente a carico del cliente italiano.

Caso B2C con sdoganamento da parte dell’operatore bulgaro in Bulgaria

Nell’ipotesi in cui il cliente finale italiano fosse un privato consumatore anziché un soggetto munito di partita IVA l’operatore bulgaro dovrebbe applicare l’iva bulgara o, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 34 della Direttiva 2006/112/CE, l’iva dello stato membro di destinazione.

Caso B2C con consegna della merce direttamente al cliente italiano da parte del  fornitore cinese e sdoganamento da parte del cliente italiano in Italia

Nell’ipotesi in cui lo sdoganamento avvenisse in Italia, il privato consumatore italiano dovrebbe farsi carico di iva e dazi doganali all’importazione,  ma  l’operatore bulgaro potrebbe fatturare senza applicazione dell’iva in quanto la merce si trova già in Italia.

DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Sezione 2

Cessioni di beni con trasporto

Articolo 32

Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall’acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.

Tuttavia, se il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un territorio terzo o in un paese terzo, il luogo della cessione effettuata dall’importatore designato o riconosciuto come debitore dell’imposta in forza dell’articolo 201, nonché quello delle eventuali cessioni successive, si considerano situati nello Stato membro d’importazione dei beni.

Articolo 33

1.   In deroga all’articolo 32, è considerato luogo di una cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, il luogo in cui i beni si trovano al momento d’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b)

i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.

2.   Qualora i beni ceduti siano spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo e importati dal fornitore in uno Stato membro diverso da quello d’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d’importazione.

Articolo 34

1.   L’articolo 33 non si applica alle cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione dello stesso Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i beni ceduti non sono prodotti soggetti ad accisa;

b)

l’importo globale, al netto dell’IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all’articolo 33 nello Stato membro non supera la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso di uno stesso anno civile;

c)

l’importo globale, al netto dell’IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all’articolo 33 nello Stato membro di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa non ha superato la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso dell’anno civile precedente.

2.   Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente può limitare il massimale di cui al paragrafo 1 alla somma di 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, se tale Stato membro teme che il massimale di 100 000 EUR provochi serie distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma prendono le misure necessarie per informarne le autorità pubbliche competenti dello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.

3.   La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione sul funzionamento del massimale speciale di 35 000 EUR di cui al paragrafo 2, accompagnata, se del caso, da appropriate proposte.

4.   Lo Stato membro, nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto concede ai soggetti passivi, che effettuano cessioni di beni che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, il diritto di optare affinché il luogo di tali cessioni sia determinato conformemente all’articolo 33.

Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità di esercizio dell’opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.

MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) e MOSS “semplificato”

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II (1) della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni.

In base all’art. 56, lettera K, della Direttiva 2006/112/CE il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui Allegato II alla stessa Direttiva (1) , forniti a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

L’articolo 7, paragrafo 1, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 stabilisce che i «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione
.

Il principio generale di tassazione è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali, non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito: imprenditore o privato. Nel caso in cui il committente è un soggetto passivo l’imposta sarà da questo assolta tramite il meccanismo del reverse charge . Per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite l’identificazione diretta, la nomina del rappresentate fiscale oppure il regime del MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) .

Il regime Moss nel commercio elettronico

Per la Bulgaria vedi: https://nap.bg/en/page?id=572

Sempre in materia di e-commerce diretto B2C, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per consentire all’operatore, extracomunitario e comunitario, non altrimenti identificato ai fini Iva nell’Unione europea, di assolvere l’Iva nel caso fornisca servizi di e-commerce diretto ad un consumatore privato stabilito o abitualmente residente in uno Stato membro, è stato previsto un regime speciale ed opzionale “Moss”, introdotto in chiave semplificativa degli adempimenti previsti in materia di dichiarazione e versamento Iva.

Il regime Moss è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’Iva relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore; in particolare, il regime Moss evita al fornitore di doversi registrare presso ogni “Stato membro di consumo” .

Per evitare questi adempimenti, il legislatore comunitario ha previsto che gli operatori possano operare applicando, a partire dal 1° gennaio 2015, lo speciale regime Moss, che offre la possibilità, a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di servizi di e-commerce diretto nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati nell’Unione europea, di identificarsi – con una specifica procedura on line – in un unico “Stato membro di identificazione” al fine di adempiere agli obblighi connessi all’assolvimento dell’Iva per le prestazioni rese in ciascuno “Stato membro di consumo”.

In conclusione, attraverso la registrazione al Moss, si accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Iva presso lo “Stato membro di identificazione”, evitando che l’operatore debba aprire un numero di partita Iva in ciascuno “Stato membro di consumo” in cui vengono resi i servizi digitali”.

Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica:

  1. servizi di telecomunicazione;
  2. servizi di teleradiodiffusione;
  3. servizi forniti per via elettronica, in particolare (cfr. allegato II, Direttiva 112/2006/CE): a) fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; b) fornitura di software e relativo aggiornamento; c) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; d) fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; e) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Per ulteriori dettagli consulta il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013.

Paese di Registrazione (Stato membro di identificazione)

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve registrarsi nello Stato membro di identificazione.

Nel Regime UE, valido per i soggetti residenti nell’UE o extra UE con stabili organizzazioni in UE, lo Stato Membro di Identificazione è lo Stato in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

La Dichiarazione ha cadenza trimestrale e deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo). Le scadenze per presentare la dichiarazione sono, quindi, le seguenti: 20 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 20 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 20 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 20 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Gli operatori in Regime UE compilano la Dichiarazione limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori residenti in Paesi diversi da quello di identificazione. Le prestazioni rese nei confronti di consumatori nazionali, invece, rilevano ai fini della dichiarazione Iva nazionale.

Gli operatori in Regime non UE compilano la Dichiarazione anche per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori residenti, poiché non presentano alcuna dichiarazione Iva nazionale.

La Dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato Membro di Consumo.

Nell’ambito delle operazioni effettuate in ciascuno Stato Membro di Consumo, l’indicazione deve essere differenziata in ragione dell’aliquota applicata (ordinaria o ridotta).

All’interno del Portale Moss, per agevolare la compilazione della Dichiarazione, il sistema mette a disposizione le aliquote Iva dei diversi Stati UE sulla base di quanto indicato nel data base della Commissione europea, consultabile al seguente link http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html. Le variazioni nelle aliquote sono comunicate alla Commissione dai singoli Stati membri e potrebbero non essere recepite tempestivamente. Pertanto, si invita a verificare la correttezza delle aliquote applicate in ciascuno Stato Membro sui rispettivi siti istituzionali. (2)
Vedi: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-digital-services-moss-scheme/index_it.htm

Il modello deve essere comunque trasmesso, a saldo zero, anche se nel trimestre non sono state effettuate operazioni rientranti nel regime.

Ad ogni Dichiarazione è attribuito dal sistema un numero di riferimento unico da indicarsi in sede di versamento dell’imposta.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il decimo giorno successivo alla scadenza (il trenta del mese di riferimento), al soggetto passivo verrà inoltrato un sollecito (cd. Vat return reminder) contenete l’invito ad adempiere. Tale sollecito, sprovvisto dei connotati tipici degli ordinari atti impositivi contemplati dall’ordinamento italiano, è inoltrato al soggetto per via elettronica direttamente all’interno della propria area riservata nel Portale MOSS e per e-mail all’indirizzo fornito in sede di registrazione.

l versamento dell’Iva dovuta in base alla Dichiarazione è effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione.

I pagamenti sono trimestrali. Perciò, le scadenze sono le seguenti: 20 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 20 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 20 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 20 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Lo Stato membro di identificazione delineerà le modalità di pagamento da parte del soggetto passivo. Il pagamento deve includere un riferimento alla dichiarazione IVA mini One Stop Shop (ossia al numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro di identificazione).

Il soggetto passivo paga l’IVA dovuta allo Stato membro di identificazione. Paga per il totale dovuto (vale a dire per ogni Stato membro). Lo Stato membro di identificazione distribuisce poi il denaro ai vari Stati membri di consumo.

In caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, il decimo giorno successivo alla scadenza (il trenta del mese di riferimento), al soggetto passivo verrà inoltrato un sollecito (cd. Vat payment reminder) contenete l’invito ad adempiere. Tale sollecito, sprovvisto dei connotati tipici degli ordinari atti impositivi contemplati dall’ordinamento italiano, è inoltrato al soggetto per via elettronica direttamente all’interno della propria area riservata nel Portale MOSS e per e-mail all’indirizzo fornito in sede di registrazione.

Per ulteriori chiarimenti: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/content/declare-and-pay-vat-moss_en#tab-0-1

Dal 1° gennaio 2019 regime MOSS semplificato

A decorrere dal 1° gennaio 2019, significative modifiche sono introdotte alle regole di territorialità IVA dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi nei confronti di “privati consumatori”.

Con le modifiche che la direttiva 2017/2455/UE apporta all’art. 58 della direttiva 2006/112/CE, dal 1° gennaio sarà possibile, per le prestazioni su elencate, applicare l’IVA nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, se il valore annuo delle prestazioni (al netto dell’IVA) non è superiore a 10.000 euro.

L’agevolazione introdotta dalla direttiva 2017/2455/UE ha quale finalità espressa (si vedano i “considerando” alla direttiva medesima) quella di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle microimprese che sono stabilite in uno Stato membro e prestano occasionalmente servizi elettronici (o di telecomunicazione o teleradiodiffusione) in altri Stati membri della Ue diversi dal luogo in cui sono stabiliti ai fini IVA.

La modifica interessa, come detto, i soggetti di piccole dimensioni che principalmente effettuano prestazioni di servizi elettronici. Dunque, esaminando alcune delle esemplificazioni fornite dall’allegato II della direttiva 2006/112/CE, vi rientrano (vedi sopra) coloro che forniscono:
– siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
– software e relativi aggiornamenti;
– immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
– musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
– prestazioni di insegnamento a distanza.

La direttiva 2017/2455/UE stabilisce anche che:
– il prestatore possa optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato del destinatario (anche se si tratta di un “privato” stabilito nella Ue) e l’opzione ha una durata di due anni;
– possano accedere al regime speciale del MOSS anche soggetti passivi extra Ue registrati ai fini IVA in uno o più Stati membri della Ue.

Dal 1° gennaio 2021, il regime MOSS verrà esteso anche alle vendite a distanza di beni.

Nell’ipotesi in cui la vendita avvenga per effetto dell’intermediazione mediante piattaforme elettroniche o portali, a questi ultimi spetterà la responsabilità nella riscossione dell’IVA.

Dal 1° gennaio 2019 dovranno  ritenersi applicabili le nuove disposizioni, secondo i convincimenti del diritto comunitario, noti già dalla sentenza del 5 febbraio 1963, causa 26-62, Van Gend en Loos, che ha sancito il principio dell’efficacia diretta delle direttive, subordinandolo tuttavia alla condizione che gli obblighi siano precisi, chiari e incondizionati e non richiedano misure complementari di carattere nazionale o europeo.

Vedi: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/content/guides_en

Guida al mini sportello unico per l’IVA (REV 1 applicabile dal 1° gennaio 2019)

Linee guida per gli audit

Le norme UE fondamentali in materia di IVA per i servizi TBE e l’uso del MOSS  per le microimprese

(1) ALLEGATO II alla Direttiva 2006/112/CE

ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 56, PARAGRAFO 1, LETTERA K)

1)

Fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

2)

fornitura di software e relativo aggiornamento;

3)

fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

4)

fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

5)

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

(2) Elenco aliquote IVA in vigore negli Stati UE

List of VAT rates applied in the Member States (in %)
Member States Code Super-reduced Rate Reduced Rate Standard Rate Parking Rate
Belgium BE – 6 / 12 21 12
Bulgaria BG – 9 20 –
Czech Republic CZ – 10 / 15 21 –
Denmark DK – – 25 –
Germany DE – 7 19 –
Estonia EE – 9 20 –
Ireland IE 4.8 9 / 13.5 23 13.5
Greece EL – 6 / 13 24 –
Spain ES 4 10 21 –
France FR 2.1 5.5 / 10 20 –
Croatia HR – 5 / 13 25 –
Italy IT 4 5 / 10 22 –
Cyprus CY – 5 / 9 19 –
Latvia LV – 12 21 –
Lithuania LT – 5 / 9 21 –
Luxembourg LU 3 8 17 14
Hungary HU – 5 / 18 27 –
Malta MT – 5 / 7 18 –
Netherlands NL – 6 21 –
Austria AT – 10 / 13 20 13
Poland PL – 5 / 8 23 –
Portugal PT – 6 / 13 23 13
Romania RO – 5 / 9 19 –
Slovenia SI – 9.5 22 –
Slovakia SK – 10 20 –
Finland FI – 10 /14 24 –
Sweden SE – 6 / 12 25 –
United Kingdom UK – 5 20 –

L’IVA nell’Ecommerce

Ai fini della disciplina Iva dell’Ecommerce sono necessarie due distinzioni:

  • la prima basata sull’oggetto della transazione:
    • “diretto”, scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica;
    • “indiretto”, si attua uno scambio di beni;
  • la seconda fondata sui soggetti coinvolti:
    • soggetto imprenditore (B2B) ;
    • privato (B2C).

Ecommerce diretto:  l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore e non assume alcun rilievo la distinzione B2B o B2C.

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni. Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione.

Il presupposto oggettivo dell’Ecommerce Iva diretto è parificato alle prestazioni di servizi.

Il principio generale di tassazione per le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

La qualificazione dello status fiscale del committente è molto importante perché pur non modificando la territorialità del tributo, variano diametralmente gli adempimenti dei soggetti coinvolti, con possibilità di errori e sanzioni non indifferenti.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito dallo stesso committente :

  • nel caso in cui il committente è un imprenditore, soggetto passivo, e-commerce diretto B2B, l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve) 
  • per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite:
    • identificazione diretta;
    • nomina del rappresentate fiscale;
    • regime del MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) .

Ecommerce indiretto B2B: applicazione dell’IVA nel paese di destinazione

La disciplina delle cessioni a titolo oneroso di beni mobili, ecommerce indiretto, all’interno della comunità europea tra soggetti passivi (B2B), è indirizzata ad applicare l’IVA nel Paese in cui avviene il consumo finale .

Ecommerce indiretto B2C: applicazione dell’IVA nel Paese di residenza del cedente entro le soglie di fatturato stabilite dai vari Paesi UE

Le cessioni di beni mobili di provenienza comunitaria, eseguite nei confronti di privati consumatori, scontano l’IVA nel Paese di residenza del cedente.

Tuttavia sono assoggettate ad IVA nel Paese del cedente solo qualora non siano superate le soglie di fatturato su base annua stabilite dai vari Paesi UE.

Le Soglie annuali di vendita a distanza dell’UE sono:

Austria € 35.000
Belgio € 35.000
Bulgaria BGN 70.000
Croazia 270.000 HRK
Cipro € 35.000
Repubblica Ceca 1.140.000 CZK
Danimarca 280.000 DKK
Estonia € 35.000
Finlandia € 35.000
Francia € 35.000
Germania € 100.000
Grecia € 35.000
Ungheria 8.800.000 HUF
Irlanda € 35.000
Italia € 35.000
Lettonia € 35.000
Lituania € 35.000
Lussemburgo € 100.000
Malta € 35.000
Olanda € 100.000
Norvegia N / A
Polonia 160.000 PLN
Portogallo € 35.000
Romania RON 118.000
Slovacchia € 35.000
Slovenia € 35.000
Spagna € 35.000
Svezia 320.000 SEK
Svizzera N / A
Regno Unito £ 70.000


Superate queste soglie le cessioni sono assoggettate ad Iva nel Paese del cessionario
ed il il venditore comunitario si troverà a dover adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.

 

 

Tassazione territoriale – Tassazione del reddito nello Stato della fonte

TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Quando si parla di redditi prodotti all’estero da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia la regola generale di tassazione, stabilita dal combinato degli articoli 2 e 3 del DPR n. 917/86,   è quella di tassazione mondiale del reddito (c.d. “worldwide taxation principle“). In base a questa regola devono essere assoggettati ad imposizione in Italia tutti i redditi percepiti, compresi quelli esteri.

Questo principio di tassazione è alternativo al “territorial” tax system  (tassazione territoriale – tassazione del reddito nello Stato della fonte)

In realtà esiste anche il principio della tassazione su base di cittadinanza,  ma è il sistema meno diffuso al mondo perché applicato solo negli USA e in Eritrea.

Secondo il principio della tassazione territoriale – tassazione del reddito nello Stato della fonte, è soggetto a imposizione in uno Stato  il reddito che trae origini da fonti ubicate nella sua giurisdizione, indipendentemente dal fatto che questo reddito sia attribuibile a soggetti residenti o non residenti.

La tabella seguente riassume la tassazione dei redditi delle persone fisiche negli stati che utilizzano la tassazione territoriale – tassazione del reddito nello Stato della fonte.

STATO
O TERRITORIO
TASSE SUL REDDITO LOCALE IMPOSTE SUL REDDITO ESTERO DEI NOTE
RESIDENTI CITTADINI NON RESIDENTI
 L’Angola SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Anguilla SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Belize SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Bermuda SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Bhutan SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Bolivia SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Botswana SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Isole Vergini Britanniche SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Costa Rica SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Repubblica Democratica del Congo SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Gibuti SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Swaziland SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Georgia SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Grenada SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Guatemala SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Guinea-Bissau SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Hong Kong SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Libano SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Libia SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Macao SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Malawi SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Isole Marshall SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Micronesia SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Namibia SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Nauru SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Nicaragua SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Palau SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Palestina SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Panama SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Paraguay SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
/span> Seychelles SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Singapore SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Somalia SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Siria SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Tokelau SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Tuvalu SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Zambia SÌ NO NO Fiscalità territoriale.
 Iran SÌ SÌ* NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri. [41];

*Esclusi gli stranieri.

 Iraq SÌ SÌ* NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri.

*Tranne gli stranieri.

 Filippine SÌ SÌ* NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri.

*Tranne gli stranieri.

 Arabia Saudita SÌ* SÌ** NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri.

*Solo da attività d’impresa. **Solo da attività commerciali di cittadini dei paesi del GCC .

Al fine dell’applicare del principio, con riferimento a soggetti non residenti, le leggi nazionali devono:

  • individuare le fonti di reddito domestiche che costituiscono base imponibile per i soggetti non residenti;
  • stabilire le regole che determinano l’ammontare del reddito che viene considerato derivare nell’ambito della giurisdizione di tale Stato.

La tassazione territoriale – tassazione del reddito nello Stato della fonte può essere:

  • tassazione territoriale illimitata – tassazione illimitata del reddito nello Stato della fonte;
  • tassazione territoriale limitata – tassazione limitata del reddito nello Stato della fonte.

La modalità di tassazione territoriale illimitata – tassazione illimitata del reddito nello Stato della fonte  si applica, in genere, qualora questi ultimi:

  • derivino da proprietà immobiliari, ubicate nello Stato della fonte;
  • nel caso di utili realizzati da una stabile organizzazione di una impresa ubicata nello Stato della fonte;
  • nel caso di remunerazioni derivanti da contratti di lavoro dipendente nell’ambito del settore privato per attività esercitata nello Stato della fonte (secondo i trattati fiscali, in genere applicati solo se il percipiente è presente nello Stato per più di 183 nell’ambito di un periodo di 12 mesi).

La tassazione territoriale illimitata – tassazione illimitata del reddito nello Stato della fonte  avviene con la presentazione di una dichiarazione dei redditi ed Il soggetto non residente, persona fisica o giuridica, è personalmente responsabile per l’imposta da assolvere.

Il problema, nel caso di applicazione della tassazione nello Stato della fonte in maniera illimitata, può essere dato dal fatto che le regole che stabiliscono l’obbligo fiscale  non sono o sono insufficientemente stabilite.

Ad esempio, solo pochi Stati prevedono una definizione di stabile organizzazione secondo la legge interna (il concetto viene in genere definito nell’ambito di trattati fiscali sulla doppia imposizione). Inoltre, in caso di presenza di una definizione, questa può variare di Stato in Stato o ci possono essere differenze, anche significative,  fra le norme interne e quelle di altri Stati.

La tassazione territoriale limitata – tassazione limitata del reddito nello Stato della fonte  si verifica, in genere, nel caso di applicazione di una ritenuta sui dividendi erogati da una società residente nello Stato della fonte a favore di una società madre non residente o a una serie di soci investitori non residenti (ovviamente i profitti realizzati dalla società sono pienamente tassabili nello Stato della fonte poiché la società sussidiaria è residente in tale Stato).

Tale forma di tassazione si applica anche nel caso di interessi e royalties  pagati a soggetti non residenti.

La tassazione territoriale limitata- tassazione limitata del reddito nello Stato della fonte viene generalmente applicata mediante ritenute alla fonte a titolo di imposta. Il soggetto che distribuisce i dividendi e che paga interessi o royalties  (ovvero la società o una banca) deve operare la ritenuta, in genere, applicandola all’importo lordo del reddito ed il carico impositivo viene sostenuto dal percipiente straniero.

Una volta classificato un reddito attribuibile a soggetti non residenti nell’ambito delle categorie di reddito tassabili nello Stato della fonte, è necessario stabilire la “allocazione del reddito“, cioè le regole che determinano la parte imponibile attribuibile allo Stato della fonte, regole che possono comportare rilevanti discrepanze fra Stati, nonché fenomeni di doppia imposizione.

Il reddito che è tassabile nello Stato di residenza del percipiente (ovvero sulla base del principio della tassazione del reddito su base mondiale) può essere tassato anche nello Stato della fonte,  sulla base di norme nazionali.

Quindi è importante determinare entro quali limiti ed al verificarsi di quali condizioni, secondo le norme interne, le norme bilaterali o una combinazione di queste, il reddito sia presumibilmente  derivare da quello Stato ed essere assoggettato a tassazione limitata.

Le regole della fonte di natura interna sono generalmente basate su presunzioni di tre tipi:

  • un reddito deriva da uno Stato se è corrisposto da un residente di quello Stato (pay rule).
  • un reddito trae origine nello Stato in cui si trovano i beni a cui sia da ricondursi il pagamento di un prezzo per il relativo utilizzo (per esempio, il diritto all’utilizzo di un brevetto) (use-rule);
  • combinazione delle regole di cui ai punti precedenti.

Ogni tipo di pagamento potrebbe essere assoggettato a ritenuta a titolo di imposta e, quindi, le ritenute possono essere applicate a un ampio spettro di pagamenti, fra cui:

  • dividendi,;
  • interessi;
  • royalties ;
  • onorari per assistenza tecnica o per serviz;
  • management fees;
  • onorari per consulenze.

Questi elementi di reddito normalmente acquisiscono la caratteristica di reddito di impresa per il percipiente se percepiti da una società.

Ciò non evita, tuttavia,  che lo Stato della fonte, in ambito transnazionale, riclassifichi tali redditi,  ai fini impositivi, in una diversa categoria  (a meno che il percipiente non abbia una stabile organizzazione nello Stato della fonte in cui viene allocato il reddito in questione).

TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ

Molti Paesi adottano il “worldwide tax system“ per quanto attiene la tassazione delle persone fisiche ed il “territorial tax system” per quanto attiene la tassazione delle persone giuridiche.

Per esempio, in Italia il fenomeno della esterovestizione è strettamente connesso al principio di «tassazione territoriale» che trova applicazione alle società non residenti in Italia, in contrapposizione al principio di tassazione mondiale. Per le società non residenti, sono tassati in Italia solo i redditi prodotti sul territorio italiano e non anche quelli prodotti all’estero.

Negli ultimi 30 anni, molti paesi si sono allontanati dal  “worldwide tax system“ e hanno adottato il “territorial tax system”  (tassazione territoriale – tassazione del reddito nello Stato della fonte).
Un “territorial” tax system per le società, in contrapposizione a un “worldwide” tax system, esclude dalla base imponibile nazionale i profitti che le multinazionali realizzano in paesi stranieri. Per esempio, nell’ambito del Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) del 2017, gli Stati Uniti sono passati da una tassazione mondiale a una tassazione territoriale.
Un “territorial” tax system generalmente consente alle società di detrarre o escludere la maggior parte dei dividendi ricevuti dalle loro attività estere.
Attualmente, 91 paesi hanno un sistema fiscale territoriale di qualche tipo.

Affinché una società non residente sia assoggettata a imposizione o le sia applicata una ritenuta, è necessario che una certa fonte di reddito sia dislocata o presunta essere tale nello Stato della fonte.

I criteri per l’individuazione della fonte, in base delle norme interne dei vari Stati, sono vari:

  • per i dividendi, secondo le norme stabilite dalla maggior parte degli Stati, la fonte è il luogo di residenza della società che distribuisce i dividendi (pay rule).
    Negli Stati Uniti è anche rilevante determinare dove la società che distribuisce i dividendi ha formato i propri utili.
    Se una società statunitense, nei tre anni precedenti alla distribuzione dei dividendi ha guadagnato almeno l’80% del proprio reddito da fonti estere, solo la parte di dividendi attribuibile al reddito formato negli Stati Uniti è assoggettabile a ritenuta su dividendi del 30%.
    Di contro, i dividendi di una società non statunitense sono  assoggettati al 30% di ritenuta statunitense se il 25% o più del proprio reddito, formatosi negli ultimi tre anni precedenti alla distribuzione di dividendi a soci non statunitensi, è effettivamente connesso ad un’attività o un commercio svolti negli Stati Uniti.
  • per gli interessi la fonte, di solito,   è il luogo di residenza del soggetto erogante gli interessi.
    Altri criteri possono essere quelli dello Stato ove viene utilizzato il finanziamento da cui scaturisce il pagamento dell’interesse, del luogo ove viene pagato l’interesse, oppure del luogo ove il soggetto erogante può dedurre gli interessi passivi erogati.
  • per le royalties la fonte, di solito,  è il luogo di residenza del soggetto che paga le royalties.
    Un altro criterio, valido per es. negli Stati Uniti d’America, è quello relativo allo Stato in cui vengono utilizzati i diritti o beni immobili da cui derivano i pagamenti delle royalties o dei canoni di locazione.
    Un ulteriore criterio, valido per es. in Francia, è quello dello Stato in cui il soggetto pagante può dedurre i pagamenti delle royalties, ovvero dove le royalties sono pagate.
  • Regole similari, per quanto riguarda il riconoscimento della fonte, possono applicarsi agli onorari per assistenza tecnica, per servizi e consulenza professionale.
    Questi tipi di reddito pagati a società non residenti sono tassabili, quando pagati a soggetti non residenti, in un certo numero di stati asiatici (India, Malesia, Pakistan) e in America Latina (Argentina e Brasile.
    Di solito, ciò comporta,  nell’applicazione pratica, delle problematiche in quanto, secondo la maggior parte dei trattati bilaterali le ritenute non possono essere applicate,  a meno che il trattato non contenga  clausole particolari, a questo genere di redditi.
    Gli Stati della fonte, sebbene tale pratica non sia compatibile con i trattati stipulati in conformità dal modello Ocse, tendono a salvaguardare i propri diritti impositivi assimilando questo tipo di pagamento, ai fini del trattato, alla royalties.

Il principio di tassazione territoriale – tassazione del reddito nello Stato della fonte   può determinare una doppia imposizione qualora lo Stato della residenza non riconosca i diritti dell’altro Stato a tassare determinati redditi e qualora sostenga che, secondo le sue norme interne, non vi è fonte di reddito nell’altro Stato.

Il trattamento delle plusvalenze che derivano dalla vendita di un immobile nel Regno Unito, da parte di un soggetto non residente nel Regno Unito, è un tipico esempio di pianificazione fiscale basato sulla discrepanza delle regole della fonte del reddito.

Infatti tali plusvalenze non vengono riconosciute dalla legislazione del Regno Unito quali fonte di reddito tassabile in capo ad un soggetto non residente. Quindi, nell’ipotesi in cui il proprietario di un immobile sia residente in uno Stato che, quale misura interna per l’eliminazione della doppia imposizione, riconosca l’esenzione per i redditi di fonte straniera,  avremmo l’assenza di imposizione sia nello Stato della fonte (Regno Unito), sia nello Stato della residenza del venditore.

Ovviamente è necessaria un’attenta pianificazione fiscale che valuti, con riferimento ai metodi di eliminazione della doppia imposizione, non solo  l’obbligo fiscale nello Stato della fonte, ma anche quello nello Stato di residenza del contribuente.

Tassazione delle criptovalute in Bulgaria

Secondo l’Agenzia delle Entrate Bulgara ai fini della tassazione, il reddito derivante dalla vendita di criptovalute  è trattato come un ricavo dalla vendita di attività finanziarie.

La base imponibile in questi casi è data dalla somma dei profitti realizzati durante l’anno per ogni transazione, meno l’ammontare delle perdite realizzate nel corso dell’ anno per ogni specifica operazione.

L’ utile, o la perdita realizzata, e’ determinato dal prezzo di acquisto ridotto dal costo dell’attività finanziaria.

Ciò equivale a equiparare le transazioni in criptovalute a quelle che avvengono nel mercato Forex (Foreign exchange market).

Ma sui costi c’è una differenza significativa.

Secondo l’art. 33 della legge sull’Imposta sul reddito il costo di acquisizione è zero ” ove non esiste un costo documentato di acquisizione.

Le criptovalute si possono comprare, ma più spesso derivano da un’attività di “mining” legata a costi energetici ed all’ammortamento delle attrezzature informatiche. E’ discutibile su come come NAP guarderà, a questi costi.

Le istruzioni del NAP (Agenzia delle Entrate Bulgara) non tengono conto di questa differenza significa.
Per es., se avete acquistato Bitcoin per $ 250 e li avete venduti per $ 500, la vostra posizione sarà migliore di quella di chi  vende allo stesso prezzo i propri Bitcoin.
Infatti, quale costo di acquisizione, probabilmente, il NAP accetterà zero.
Questo crea disuguaglianza.

La nostra considerazione è che, comunque, i costi anzidetti, energetici ed di ammortamento, vanno ricompresi nei costi dell’attività d’impresa.

Per analogia con le transazioni in valuta estera, il commercio dovrebbe essere tassato su base commerciale.

L’acquisizione di proventi da cessione di attività finanziarie è correlata alla data del trasferimento e non al suo pagamento (articolo 11, paragrafo 2 del Legge sulle tasse sul reddito delle persone fisiche).

Non è chiaro come si applica l’imposta nei casi in cui con criptovalute sono  direttamente pagati presso albeghi o negozi on-line.

Per es., il Bitcoin, è già accettato come mezzo di pagamento, anche se limitato.,  in Bulgaria. Non è ancora chiaro come il  NAP possa monitorare questi flussi.

Il reddito derivante dalla vendita di criptovalute deve essere dichiarato nella tabella 5 dell’allegato 5 alla dichiarazione annuale.

La legge non prevede documenti specifici che dimostrino il reddito realizzato da allegare al modulo fiscale.

Perché la Bulgaria

Regime Fiscale Favorevole

  • La Bulgaria ha un regime fiscale favorevole con un aliquota dell’imposta sul reddito societario del 10%.
  • Imposta sul reddito personale è del 10%, aliquota forfettaria.
  • Per insediamenti industriali in aree ad alta disoccupazione è concessa un aliquota dello 0%
  • Esenzione IVA di 2 anni per le importazioni di attrezzature per progetti di investimento oltre 5.000.000 € con la creazione di almeno 50 posti di lavoro
  • Il periodo di ammortamento per i computer e le nuove attrezzature di produzione è di 2 anni
  • 5% di ritenuta alla fonte sui dividendi

Zone economiche di libero scambio

  • La Bulgaria ha 6 zone economiche speciali di libero scambio

Stabilità Macroeconomica

  • La Bulgaria è membro dell’Unione Europea, della NATO e dell’OMC
  • La stabilità della moneta è garantita dal currency board, che ha ancorato il lev bulgaro all’euro (1 Euro = 1,95583 BGN)
  • La Bulgaria ha uno dei debiti pubblici più bassi dell’Unione Europea
INDICATORI 2017 2018 2019 2020
Crescita del PIL (%, anno) 3,8 3,2 3,6 3,6
Inflazione (%, anno) 1,2 2,6 2,0 1,8

da fonte: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/bulgaria_en.htm

Bassi Costi di produzione

  • La Bulgaria ha uno dei costi più competitivi del lavoro in Europa centrale e orientale
  • Il Costo dell’energia elettrica per usi industriali è al 70% della media europea

Posizione strategica

Situata nel cuore dei Balcani, la Bulgaria è un polo logistico strategico.
La facilità di trasporto di merci è fornita da:

  • Cinque corridoi paneuropei (IV, VII, VII, XI, X), che attraversano il paese
  • TRACECA Transport programma, che collega l’Europa con la regione del Caucaso e dell’Asia centrale
  • Quattro principali aeroporti: Sofia, Plovdiv, Burgas e Varna
  • Due porti principali: Varna e Bourgas
  • Numerosi porti del Danubio

Accesso ai mercati

Grazie alla sua posizione Bulgaria offre un accesso diretto ai seguenti mercati chiave:

  • Unione Europea – Mercato tariffa zero con una popolazione di 500 milioni
  • CIS – non ancora ben penetrato mercato con un elevato potenziale
  • Turchia – Mercato a dazio zero di quasi 80 milioni di abitanti
  • Medio Oriente – un mercato con alto potere d’acquisto
  • Mercato Nord Africano

Risorse umane

  • Forza lavoro altamente qualificata e multilingue
  • il 62,2% del totale della popolazione è in età lavorativa (circa 4,6 milioni)
  • 60 000 studenti ogni anno si laureano da 51 università
  • Il 98% degli studenti delle scuole superiori studia una lingua straniera (solitamente inglese) e il 73% una seconda lingua (principalmente tedesco, francese, spagnolo, russo)
  • Il 94% delle scuole ha accesso a Internet

Rappresentante Fiscale in Italia

ll soggetto non residente – comunitario o extracomunitario – che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

La disciplina è dettata dall’articolo 17 D.P.R. n. 633/1972, comma 3 (1): “[…] Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato […]”

La nomina del rappresentante è obbligatoria in alcuni casi, e facoltativa in altri.

E’ obbligatoria quando l’operazione, che avviene nel territorio nazionale, deve essere assoggettata ad Iva ed i relativi obblighi sono previsti a carico del soggetto non residente. Quindi e’ obbligatoria:

  • nelle cessioni beni e prestazioni di servizi nei confronti di privati consumatori o, comunque, di soggetti che ai fini iva si comportano come tali (quali ad es. gli enti non commerciali anche se dotati di partita Iva);
  • nelle cessioni beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non residenti;
  • in particolari situazioni di scambi intracomunitari.

E’ facoltativa quando permette al soggetto non residente di far valere un diritto. Diritto che normalmente consiste nel poter detrarre l’iva pagata sugli acquisti in Italia.

In alternativa alla nomina del rappresentante e’ possibile l’identificazione diretta. Ad oggi l’identificazione diretta e’ possibile solo per i soggetti residenti in Paesi Ue. Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’ identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:

● il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’Iva dovuta;

● nell’identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.

In base a quanto disposto dal quarto comma dell’art. 1 del D.P.R. 441/1997, richiamato dal secondo comma dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, il rappresentante fiscale deve essere nominato attraverso:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata registrata;
  • lettera annotata (mod. VI);

in data anteriore all’esecuzione dell’operazione, in apposito registro presso l’Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all’Ufficio IVA con le modalità previste dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

In alternativa la nomina può’ risultare anche da atto autenticato da notaio di Stato estero aderente (vedi: stati aderenti) alla Convenzione dell’AIA del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia dalla legge 20.11.1966, n. 1253) e munito del timbro “Apostille” oppure legalizzato dal console generale dell’Italia presso lo stato estero. L’Apostille certifica che il Notaio o l’autorita’ Governativa che ha rilasciato il documento e’ effettivamente autorizzato a farlo. L’apostilla sostituisce la legalizzazione.

Il rappresentante fiscale può essere:

  • una persona fisica residente;
  • una società di persone o di capitali;
  • un ente commerciale o non commerciale con sede in Italia.

Il soggetto nominato rappresentante dovrà aprire la posizione iva (dichiarazione di inizio di attivita’) per il mandante. Con l’apertura della posizione Iva il soggetto estero, tramite il suo rappresentante, sarà sottoposto a tutti gli obblighi e diritti previsti dalla normativa Iva nazionale. L’iva, da versare non per singola operazione ma con le scadenze ordinarie (mensili o trimestrali), sarà determinata secondo le regole generali al netto dell’iva detraibile sugli acquisti.

L’atto di nomina deve essere anteriore all’esecuzione dell’operazione che ne richiede la nomina e deve essere comunicato alla controparte (la nomina deve essere portata a conoscenza dei fornitori antecedentemente la prima operazione) .

Infatti le fatture emesse nei confronti del rappresentante fiscale devono essere cointestate al rappresentante ed al soggetto estero.

E’ possibile la nomina per una singola operazione e non per tutte le operazioni effettuate dal soggetto estero in Italia (R.M. n. 66 del 4 marzo 2002).

Un rappresentante fiscale lo può essere con riferimento a più’ soggetti e quindi può essere intestatario di più’ numeri di partita Iva, mentre un operatore estero non può avere più’ di un rappresentante IVA.

Il rappresentante fiscale può essere una persona fisica o una persona giuridica (residenti o con sede in Italia)

Il rappresentante fiscale e’ soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA per i soggetti residenti e gode dei medesimi doveri e diritti: fatturazione, liquidazione, versamento, detrazione, dichiarazione annuale, etc. Ad es. può’ beneficiare del plafond degli esportatori abituali ed e’ abilitato a rinviare il pagamento dell’iva al momento del pagamento del corrispettivo da parte dello Stato o Enti pubblici (ex art. 6, DPR 633/1972)(R.M. n.371 del 2007)

Il rappresentante IVA deve presentare la dichiarazione di inizio di attività’. Se il soggetto estero e’ una persona fisica utilizzerà’ il modello AA9 per le persone fisiche altrimenti utilizzerà il modello AA7 nel caso di persone giuridiche.

Se il rappresentante ha gia’ una partita iva, riceverà un nuovo ulteriore numero di partita iva. Le due o più’ partite iva (tante quanto sono gli incarichi più’ eventualmente l’attività propria del rappresentante) dovranno essere gestite separatamente con contabilità separate.

La domanda di attribuzione della partita iva può’ essere presentata, in duplice esemplare, ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, oppure con invio telematico (Vedi istruzioni ai modelli AA7 e AA9).

Se l’operazione e’ territorialmente rilevante in Italia il rappresentante fiscale deve emettere fattura senza applicazione dell’IVA quando effettua prestazioni o cessioni nei confronti di soggetti iva residenti. Corrispondentemente i cessionari o committenti soggetti iva, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano in Italia beni o servizi da rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, hanno l’obbligo di emettere autofattura o integrare la fattura ricevuta con l’iva. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (reverse charge a carico dell’acquirente )(Vedi: art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72)(1)

Le fatture emesse dal rappresentante fiscale devono contenere sia i dati del rappresentante sia i dati del soggetto estero rappresentato.

Il rappresentante fiscale sostituisce in tutti gli adempimenti relativi ad Iva il soggetto estero ed è solidalmente responsabile con lo stesso per gli obblighi Iva. Ad es. la responsabilità’ dell’omesso versamento dell’iva è in capo al rappresentante, a nulla influendo il fatto che il soggetto estero non gli abbia dato la disponibilità’ della somma.

La responsabilità del rappresentante italiano di un soggetto non residente è determinata non tanto in funzione dell’accordo privatistico (contratto di mandato) che lo lega al rappresentato non residente, quanto dall’applicazione delle norme giuridiche sulla territorialità dell’operazione e sulla conseguente individuazione del debitore dell’imposta.

Nel caso di successione nel tempo di più’ rappresentanti fiscali di uno stesso soggetto, detta solidarietà non opera per le operazioni messe in atto antecedentemente alla nomina (Corte Cass. Sentenza n. 15848/04).

La nomina ha natura sostanziale e non è configurabile una tardiva comunicazione. pertanto la responsabilità del rappresentante non può estendersi a eventi precedenti al sua nomina.

L’attività’ del rappresentante fiscale rientra tra le attività’ di consulenza tecnica e legaleLa prestazione di rappresentanza fiscale resa da un soggetto residente in Italia ad un soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia è fuori dal campo di applicazione dell’Iva in quanto è assente il presupposto territoriale.

Il soggetto non residente che possiede in Italia una stabile organizzazione non può’ operare anche tramite rappresentante IVA o identificazione diretta

I soggetti residenti in uno Stato membro, privi di stabile organizzazione e di rappresentante IVA in Italia, possono ottenere il rimborso Iva per gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia, soltanto se non vi hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ad eccezione delle prestazioni di trasporto, delle prestazioni accessorie al trasporto e delle prestazioni soggette a reverse charge.(art, 38-bis2)

Le imprese italiane che operano in altri Paesi dell’Unione Europea dovranno verificare le norme in vigore nei singoli Stati, non necessariamente coincidenti con quelle vigenti in Italia. In linea di massima l’impresa italiana che effettui operazioni attive nell’altro stato membro, diverse da quelle sopra indicate dovrà nominare un rappresentante fiscale (se priva di stabile organizzazione) per ottenere il rimborso dell’Iva pagata in tale paese sull’acquisto dei beni e servizi. Infatti per effetto del generalizzato reverse charge non potra’ portare in detrazione l’iva pagata.

La nomina del rappresentante IVA, con riferimento ad operazioni intracomunitarie, in assenza di identificazione diretta da parte del soggetto non residente, è obbligatoria nei seguenti casi:

1) quando l’operazione è rilevante in Italia e l’acquirente/committente essendo soggetto privato non può assolvere l’imposta;

2) quando vi sono vendite a distanza di beni mobili materiali eseguite in Italia da un soggetto passivo in un altro Paese UE;

3) quando un operatore UE, che effettua lo sdoganamento, immette in libera pratica beni esteri che vengono acquistati da soggetti italiani. Infatti in tal caso il debitore dell’Iva è il rappresentante fiscale del soggetto comunitario e deve emettere fattura nei confronti del cessionario nazionale;

4) quando si introducono beni per l’esigenza della propria impresa.

La nomina del rappresentante fiscale non muta lo status di soggetto non residente del soggetto estero. La designazione di un rappresentante fiscale, di per sé, non ha effetti sulla territorialità’ dell’operazione, che deve essere sempre individuata, ai sensi degli art. 7 e successivi, in base alla residenza del soggetto estero e non del suo rappresentante fiscale. Diverso e’ il caso ove il rappresentante fiscale svolga un ruolo economico nelle prestazioni rese, ma, in tale ipotesi, e’ in ragione di detto ruolo e non della sua qualità’ di rappresentante fiscale che le operazioni da lui effettuate sono imponibili. (Corte UE Causa C-1/08, 19 febbraio 2009 )

(1) Articolo 17 D.P.R. 633/72

Debitore d’imposta
In vigore dal 19/12/2018

Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 2

L’imposta e’ dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e’ comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’articolo 21.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
…………………………………………….

VIES (Vat Information Exchange System)

Le cessioni intracomunitarie possono avvenire solo tra soggetti che abbiano una regolare partita IVA in uno qualsiasi degli Stati membri.

Al fine di consentire un flusso di dati attraverso le frontiere interne, è stato istituito il VIES (Vat Information Exchange System), un sistema informatizzato che consente alle aziende di ottenere rapidamente la conferma delle partite IVA dei propri clienti e alle amministrazioni di controllare il flusso degli scambi intracomunitari rilevando eventuali irregolarità.

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono obbligati a dichiararne preventivamente l’intenzione. In tal modo vengono inseriti in un apposito archivio, la cui iscrizione avviene previa valutazione della situazione oggettiva e soggettiva del soggetto richiedente.

Quindi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio VIES.

Il soggetto interessato può verificare l’avvenuta inclusione della propria posizione e dell’altrui posizione nell’archivio Vies utilizzando il servizio di verifica online.

 

Identificazione ai fini Iva In Italia per i soggetti non residenti ai sensi dell’art. 35 – ter del DPR 633/72 (modello ANR/3)

Il sistema dell’identificazione diretta è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. 191/2002 in recepimento della Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ora rifusa negli artt. 204 e s. della Direttiva dell’UE n. 2006/112/CE.

Con il D.Lgs 191/2002 il DPR 633/72 `e stato oggetto delle seguenti modifiche:

  • modifica dei commi 2 e 3 dell’articolo 17;
  • introduzione del nuovo articolo 35-ter.

In base  disposizioni ivi contenute un soggetto residente in altro Stato dell’Unione europea (ovvero residente in un Paese con cui esistano condizioni di reciprocità in materia) che pone in essere operazioni economiche nel territorio italiano, può assolvere gli obblighi che ne scaturiscono, alternativamente:

  • identificandosi direttamente (art. 35-ter (1))
  • nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17 del DPR 633/72. 

Le operazioni economiche devono essere effettuate nei confronti di consumatori finali. In caso contrario, infatti, potrà utilizzarsi il meccanismo del “reverse charge”.

Il legislatore comunitario con l’identificazione diretta IVA ha eliminato la necessità di costituire una stabile organizzazione o di nominare obbligatoriamente un rappresentante fiscale nel caso in cui un soggetto non residente compia operazioni IVA rilevanti nel territorio di uno stato membro.

Secondo la Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ciascun Paese membro, per permettere agli operatori comunitari residenti in un altro Stato, appartenente all’U.E., di poter assolvere gli obblighi IVA in caso di operazioni effettuate nel suo territorio,  deve consentire l’identificazione diretta.

Con questo sistema è consentito a ciascun contribuente “ stabilito” in un determinato paese di rilevare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in un altro Stato, eseguire la detrazione dell’imposta e rendendosi così debitore ( o creditore) dell’IVA per le operazioni ivi effettuate.

Tale istituto deve essere adottato, in assenza di una stabile organizzazione e in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, nel caso di cessioni di beni territorialmente rilevanti in Italia o prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di:

  • Privati consumatori;
  • Enti non commerciali privi di p. IVA;
  • Soggetti non residenti anche se in possesso di p. IVA, per identificazione diretta o nomina di rappresentate fiscale (Ris. AE 25 agosto 2010 n. 89/E).

La nomina di un rappresentate fiscale o l’identificazione diretta, in assenza di una stabile organizzazione, sono obbligatorie nel caso di operazioni imponibili territorialmente rilevanti nello stato italiano, rese da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti di soggetti privati intesi come soggetti non agenti nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Vi rientrano, quindi, gli Enti non commerciali che acquistano nell’ambito dell’attività istituzionale (senza l’utilizzo della p. IVA) e i professionisti che acquistano al di fuori dell’attività professionale ecc. (Ris. AE 15 giugno 2004 n. 84/E)

L’art. 35 ter, comma 5, citato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21, par. 2, lett. b) della VI Direttiva, come modificato dalla Direttiva 2000/65/CE, prevede testualmente che “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalla direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/1977/CEE del 19 dicembre 1977 e del regolamento CEE n. 218 del 1992”. 2 Pertanto, mentre per gli operatori residenti nei Paesi dell’Unione europea il predetto sistema è immediatamente operativo, per quelli residenti in Paesi terzi occorre l’ulteriore condizione che vengano stipulati con il Paese in questione accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito comunitario. Tuttavia, allo stato attuale, non risultano conclusi accordi aventi tale finalità tra Italia e Paesi terzi. Da quanto precede si ricava che al momento nessun contribuente di Paese terzo può utilizzare il predetto sistema di identificazione di cui all’art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972(RISOLUZIONE N. 220/E/2003).

In alternativa alla identificazione diretta e’ possibile la nomina di un rappresentante fiscale. Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’ identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:

● il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’Iva dovuta;

● nell’identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.

Un soggetto passivo non residente, se vuole identificarsi direttamente in Italia ed acquisire così lo status di soggetto passivo senza l’intermediazione del rappresentante fiscale, deve attivare una determinata procedura.

Per adottare questo sistema, occorre identificarsi direttamente (articolo 35-ter del Dpr 633/1972 (1)), presentando il modello ANR/3  (Provv. AE 28 dicembre 2009) prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia.

Come primo onere, in data anteriore alla prima operazione attiva o passiva, il soggetto dovrà acquisire il numero di P.IVA mediante la presentazione del modello ANR/3 contenente dati indispensabili alla sua individuazione (Il modello ANR/3 deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con cui esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva, assolvendo direttamente gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione del tributo).

L’ ufficio competente attribuirà un numero nel quale sarà evidenziata anche la particolare natura di soggetto non residente da parte del titolare e tale numero deve essere riportato dal soggetto interessato ogni qual volta venga richiesto.

La procedura per il rilascio del codice fiscale/partita IVA dei soggetti esteri è la seguente:

  • compilare e sottoscrivere l’apposito modello ANR/3 avendo cura di indicare il codice ATECO 2007 dell’attività esercitata abitualmente nello Stato estero di stabilimento;
  • allegare un certificato originale (riportante il timbro dell’autorità che lo emette con la firma del funzionario competente della medesima autorità) ed aggiornato, rilasciato dalle autorità fiscali del paese dove ha la sede legale l’impresa che attesti l’iscrizione ai fini IVA;
  • allegare un certificato originale ( riportante il timbro dell’autorità che lo emette e la firma del funzionario competente della medesima autorità) ed aggiornato della Camera di commercio del paese dove ha sede legale l’impresa ( se trattasi di società detto certificato deve i rappresentanti con facoltà di agire ed i poteri di firma);
  • accompagnare le predette certificazioni con le rispettive traduzioni in lingua italiana; sottoscritte da chi le ha eseguite ed allegare copia di un valido documento d’identità;
  • allegare copia di un valido documento d’identità del firmatario o del legale rappresentante firmatario della richiesta di identificazione diretta;
  • unire dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’ Art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della società, dove si specifica:
  1. attività abituale e le altre attività effettivamente svolte nel paese estero di stabilimento;
  2. l’attività che si intende svolgere in Italia in seguito all’identificazione diretta;
  3. le motivazioni della richiesta;
  4. verso quali soggetti ( società, privati, ecc..) si rivolge l’attività da svolgere in Italia;
  5. che il soggetto non residente non ha una stabile organizzazione nel territorio italiano;

Tutta la documentazione andrà presentata al seguente indirizzo “ Agenzia entrate – centro operativo di Pescara – area controlli – servizio identificazioni non residenti – via Rio Sparto n. 21 – 65129 Pescara “ alternativamente secondo le seguenti modalità:

  • direttamente all’ufficio, anche a mezzo di persona appositamente delegata;
  • a mezzo servizio postale, e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante nonché la certificazione attestante la qualità di operatore economico posseduta nello Stato di appartenenza.

La dichiarazione di identificazione deve essere prodotta prima dell’effettuazione delle operazioni.

Giuridicamente non è previsto alcun obbligo diretto al non residente di tenere la contabilità all’interno dello Stato, per consentire i controlli dell’amministrazione fiscale. Tuttavia con la sottoscrizione della dichiarazione di identificazione, il soggetto non residente assume anche l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione finanziaria italiana.

Per il soggetto non residente che si è identificato direttamente in Italia si applicano le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 633/72 in tema di obblighi IVA di fatturazione, registrazione, versamenti dell’imposta, presentazione della dichiarazione annuale e tutti gli altri adempimenti prescritti (tra i quali anche la presentazione dei modelli Intrastat) anche ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.

I pagamenti dell’Imposta sul Valore Aggiunto possono essere effettuati:

1. Mediante il servizio telematico Fiscoline: per l’utilizzazione del servizio, i soggetti residenti all’estero devono essere in possesso di un pincode (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate) e essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;

2. Tramite bonifico a favore dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri denominati “TARGET2”. Nella causale del versamento è indispensabile indicare accuratamente la partita IVA, ricevuta al momento dell’identificazione diretta, il periodo a cui si riferisce il pagamento dell’IVA e l’esatto codice tributo. Per quanto riguarda la modalità di effettuazione del pagamento, è indispensabile che il soggetto interessato comunichi alla propria banca che il bonifico deve essere effettuato tramite TARGET.2

TARGET2 è il sistema scelto dalla Banca centrale europea per il regolamento dei pagamenti in euro e assicura il trattamento in tempo reale delle transazioni; consente, inoltre, di effettuare qualsiasi trasferimento di fondi in euro tra tutti i paesi della Ue, inclusi quelli non partecipanti all’unione monetaria.

Tutte le banche insediate all’interno della Ue possono operare attraverso TARGET2 per il tramite delle rispettive banche centrali nazionali

Dal 1° gennaio 2006, i contribuenti che si sono direttamente identificati devono presentare l’eventuale richiesta di rimborso (quadro VR della dichiarazione IVA) al concessionario della riscossione di Pescara.

Le richieste erroneamente indirizzate al concessionario di Roma saranno trasmesse d’ufficio a quello di Pescara e ne sarà data comunicazione agli interessati.

I soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia possono chiedere il rimborso IVA direttamente al: Concessionario della Riscossione di Pescara Servizio Nazionale della Riscossione SO.GE.T. s.p.a. Via Chieti, 16/18 – 65100 – Pescara Mediante l’utilizzo di un conto estero e di una garanzia rilasciata da un’assicurazione, una banca o un intermediario comunitario (Circ. AE n. 44/E del 1° agosto 2003).

Si segnala che i soggetti non residenti che presentano il modello VR devono chiedere contestualmente, o entro i quaranta giorni successivi, l’accreditamento del rimborso al concessionario della riscossione, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale

Vedi: Identificazione ai fini Iva per i soggetti non residenti (modello ANR/3)

(1) Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 Art. 35 – ter – Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente
Testo: in vigore dal 20/02/2010 – con effetto dal 01/01/2010
modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010

1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attivita’ del dichiarante, nonche’ il numero di identificazione all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ esercitata nello Stato estero di stabilimento;
e) l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

3. L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.

4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita’ al modello stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

5. Possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita’ di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita’ europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell’articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.