Nella normativa europea esiste una procedura speciale per la tassazione dei pacchetti turistici offerti da tour operator e agenti di viaggio, volta ad evitare la concorrenza sleale tra i tour operator all’interno dell’Unione Europea e ad attuare una tassazione IVA del viaggiatore per tutti gli elementi del pacchetto, applicabile qualora tali elementi siano effettivamente utilizzati dal suddetto viaggiatore.
In Bulgaria la tassazione dei servizi turistici è disciplinata dal
capitolo sedici della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), artt. da 136 a 142. Le disposizioni ivi contenute non si applicano nei confronti di:
le forniture di agenti di viaggio quando agiscono per conto e per conto di un’altra persona;
una fornitura da parte di un tour operator a un altro tour operator.
La fornitura da parte di un tour operator, che agisce in nome proprio, di beni o servizi in relazione al viaggio di un viaggiatore, per l’esecuzione dei quali sono utilizzati beni o servizi a diretto beneficio del viaggiatore, è assimilata a una fornitura di un servizio unico al turista – art. 136 (1) della legge IVA(ЗДДС).
I beni ei servizi di cui beneficia direttamente il viaggiatore sono i beni ei servizi che il tour operator ha ricevuto da altri soggetti passivi e ha fornito al viaggiatore senza alterazione – art. 136 (2) della legge IVA(ЗДДС).
Si noti che ai sensi del § 1, idem 37 legge IVA(ЗДДС), i termini “tour operator”, “agenzia di viaggio” e “servizi turistici di base” hanno il significato degli stessi termini ai sensi della legge sul turismo (Tourism Act (TA) in bulgaro: Закон за туризма), indipendentemente dal fatto che il tour operator o l’agente di viaggio è stato registrato secondo la procedura prevista dalla legge sul turismo.
Il termine “servizi turistici di base” è stato introdotto per definire il termine “alloggio” e la sua corretta definizione è importante per l’esistenza di una tariffa preferenziale in termini di alloggio – 9%, come previsto dall’art. 66 (2) legge IVA(ЗДДС). I “servizi turistici di base” di cui al § 1 della legge sul turismo sono l’alloggio, la ristorazione e il trasporto.
Un “viaggiatore” è qualsiasi persona – destinatario di un servizio turistico di base per uno scopo diverso dalla successiva vendita dello stesso. Il termine “alloggio” è diverso. Ai sensi del § 1, voce 45 della legge IVA(ЗДДС) “alloggio” indica i servizi turistici di base ai sensi del comma 12 delle disposizioni integrative della legge sul turismo ad eccezione della fornitura di un unico servizio da parte di un tour operator a un viaggiatore.
Luogo della transazione
Il luogo di transazione del singolo servizio di cui all’art. 137 della legge IVA(ЗДДС) è il luogo in cui l’operatore turistico ha stabilito l’attività economica della stessa o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale detto operatore o agente effettua l’operazione.
Laddove il luogo dell’operazione sia all’interno del territorio del Paese, l’aliquota del singolo servizio ai turisti è del 20%.
Tuttavia, va tenuto presente che, secondo l’art. 140 della legge IVA(ЗДДС), se in tutto o in parte le forniture di beni o servizi, di cui il viaggiatore beneficerà direttamente, hanno luogo di transazione al di fuori dell’Unione Europea, l’aliquota dell’intero servizio turistico sarà pari allo 0% (se solo una parte detti beni o servizi hanno luogo di transazione nel territorio di paesi e territori terzi, solo quella parte è imponibile ad aliquota zero).
Determinazione della base imponibile
La base imponibile della prestazione di un unico servizio ai turisti è, come prima e ai sensi dell‘art. 26 (Regime particolare agenzie di viaggio) della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (rispettivamente art. 308DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto), il margine che rappresenta la differenza tra l’importo totale (meno l’importo dell’imposta dovuta) che il tour operator ha ricevuto o riceverà dal viaggiatore o dal terzo per la fornitura (inclusi eventuali sussidi e contributi all’investimento direttamente collegati a tale fornitura, le tasse e gli onorari, nonché le spese accessorie quali commissioni e assicurazioni addebitate dal fornitore al destinatario ma al netto di eventuali sconti commerciali consentiti) e l’importo che è stato o sarà pagato per forniture di beni e servizi ricevuto dall’operatore turistico da altri soggetti passivi a diretto beneficio del viaggiatore, inclusa l’imposta di cui alla presente legge (art. 139 della legge IVA(ЗДДС)).
Il legislatore prevede espressamente che la base imponibile del servizio unico ai turisti non possa essere una quantità negativa.
Addebito della tassa
La data di sopravvenienza dell’evento generatore della prestazione di un solo servizio al turista è quella in cui il viaggiatore usufruisce per la prima volta della prestazione (art. 138 della legge IVA(ЗДДС)).
Arte. 85 del RegolamentoIVA (ППЗДДС) contiene la formula utilizzata per determinare l’imposta sulla prestazione del servizio unico ai turisti.
Diritto al credito d’imposta
Secondo l’art. 141 della legge IVA(ЗДДС), il tour operator non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta sulle cessioni di beni e servizi ricevute da altri soggetti passivi a diretto beneficio del viaggiatore.
Documentazione di fornitura del singolo servizio ai turisti
Gli operatori turistici e le agenzie di viaggio devono documentare le prestazioni del singolo servizio ai turisti da queste fornite, inclusi gli anticipi percepiti su tali forniture, mediante l’emissione di fatture e avvisi su fatture in cui non è necessario dichiarare l’imposta (art. 86 del RegolamentoIVA (ППЗДДС)). Le fatture devono essere emesse entro 5 giorni dalla data di pagamento (anticipo totale o parziale) o dalla data in cui si è verificato l’evento generatore della fornitura, e gli avvisi di fatturazione – entro 5 giorni dalla modifica dell’importo totale che il il tour operator o l’agente di viaggio ha ricevuto o riceverà dal cliente o da terzi per la fornitura.
Ai sensi dell’art. 142 della legge IVA(ЗДДС), l’imposta per la prestazione del singolo servizio turistico si applica mediante l’emissione di un protocollo.
Secondo l’art. 87a del RegolamentoIVA (ППЗДДС), ove il destinatario sia un soggetto passivo, il fornitore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta da parte del medesimo destinatario che la prestazione non è destinata alla vendita successiva.
Ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) per i soggetti passivi e le entità stabilite in un altro Stato membro dell’UE ci sono due tipi di registrazione: obbligatoria e volontaria.
I. Registrazione obbligatoria
Ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) si possono distinguere i seguenti casi fondamentali di registrazione obbligatoria per i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’UE:
1. Obbligo di registrazione per la fornitura di beni soggetti al montaggio e all’installazione (art. 97, comma 1,della legge sull’IVA (ЗДДС))
Qualsiasi persona stabilita nel territorio di un altro Stato membro che effettua una cessione imponibile di beni che sono installati o assemblati all’interno del Paese per o per suo conto, è obbligata a registrarsi ai fini dell’IVA in Bulgaria. L’eccezione è quando i destinatari delle forniture sono registrati ai sensi della presente legge.
La domanda di registrazione deve essere presentata dall’interessato entro e non oltre 7 giorni prima dell’evento generatore (data di prestazione del servizio, data di passaggio di proprietà del bene, data di trasferimento del bene stesso, ecc.).
2. Iscrizione obbligatoria per le prestazioni di servizi sulle quali l’imposta è a carico del destinatario (art. 97a della della legge sull’IVA (ЗДДС))
Ogni soggetto passivo che riceve servizi con un luogo di prestazione in Bulgaria che sono imponibili e per i quali l’imposta è dovuta dal destinatario dell’art. 82, comma 2, è obbligato a registrarsi ai fini dell’IVA in Bulgaria. Ogni soggetto passivo stabilito nel Paese che presta i servizi di cui all’art. 21, par. 2 della legge sull’IVA (ЗДДС) con un luogo di fornitura nel territorio di un altro Stato membro, è obbligata a registrarsi ai fini dell’IVA in Bulgaria.
La domanda di iscrizione deve essere presentata dal soggetto entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui l’imposta diventa esigibile (anticipo o evento imponibile), ove la base imponibile del servizio ricevuto sia assoggettata a tassazione.
Una persona che è iscritta ai sensi del presente articolo e per la quale i motivi per l’iscrizione obbligatoria di cui all’art. 96, 97, 98 e 99 o iscrizione volontaria ex art. 100, par. 1, 2 e 3, della legge sull’IVA (ЗДДС), devono essere registrati secondo la procedura ei termini per l’iscrizione obbligatoria o la registrazione volontaria.
3. Iscrizione obbligatoria per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, radiotelevisioni o servizi telematici (art. 97b, cpv. 1 della legge sull’IVA (ЗДДС))
Qualsiasi persona stabilita in un altro Stato membro che fornisce servizi di telecomunicazione elettronica, servizi di radiodiffusione e radiotelevisione è obbligata a registrarsi ai fini dell’IVA, se i destinatari dei servizi non sono registrati ai sensi della legge e sono stabiliti nel paese.
La persona non è obbligata a registrarsi, se si è già registrata per motivi obbligatori o volontari ai sensi di uno qualsiasi degli altri articoli della legge, anche laddove siano applicabili i regimi all’interno o all’esterno dell’UE.
La domanda di registrazione deve essere presentata entro il 10° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prima prestazione di servizi.
4. La registrazione obbligatoria è in caso di vendita a distanza di beni (art. 98 cpv. 1 della legge sull’IVA (ЗДДС))
Chiunque venda beni a distanza il cui luogo di adempimento si trovi nel territorio del Paese ha l’obbligo di registrarsi ai fini IVA.
Qualsiasi persona che effettua vendite a distanza di beni con un luogo di fornitura nel territorio del paese è obbligata a registrarsi ai sensi della legge sull’IVA (ЗДДС). Secondo l’articolo 14 della legge sull’IVA (ЗДДС) una vendita a distanza di beni è la cessione di beni per i quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:
La merce è spedita o trasportata da o per conto del fornitore dal territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;
Il fornitore del bene è registrato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;
Il destinatario della prestazione è una persona che non è tenuta ad addebitare l’IVA sugli acquisti intracomunitari di beni nello Stato membro in cui termina il trasporto;
Le merci:
1) non sono veicoli nuovi;
2) non siano assemblati e/o installati da o per conto del fornitore;
3)non sono soggetti a regimi speciali di tassazione del margine di beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e antiquariato.
Qualora la merce consegnata, spedita o trasportata da un paese terzo o territorio e importata dal fornitore in uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto al destinatario, si presume che la merce sia spedita o trasportata dallo Stato membro di importazione.
L’obbligo di registrazione sorge quando le consegne in vendita a distanza per territorio superano per l’anno solare in corso o hanno superato per l’anno solare precedente la somma di 70.000 BGN .
La domanda di registrazione IVA deve essere presentata entro e non oltre sette giorni prima della data di consegna con la quale il fatturato totale supererà la somma di di 70.000 BGN .
5. Iscrizione obbligatoria per gli acquisti intracomunitari (art. 99, comma 1, legge sull’IVA (ЗДДС))
Chiunque effettui acquisti intracomunitari di beni e non sia registrato per motivi obbligatori o volontari ai sensi di nessuno degli altri articoli della legge, deve registrarsi ai sensi della legge sull’IVA.
Tale obbligo sorge solo quando il valore totale degli acquisti intracomunitari imponibili per l’anno solare in corso supera i 20.000 BGN. La domanda di registrazione deve essere presentata entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificata l’operazione, che ecceda la soglia sopra indicata.
II. Iscrizione volontaria
Si possono distinguere i seguenti casi di iscrizione volontaria:
1. Iscrizione volontaria per la vendita a distanza di beni (art. 100, comma 3, legge sull’IVA (ЗДДС))
Il soggetto che effettua la vendita a distanza di beni può richiedere la partita IVA prima di raggiungere un fatturato complessivo di forniture pari a BGN 70.000. Ciò avviene dopo aver informato l’autorità fiscale del luogo in cui la persona è registrata ai fini dell’IVA che desidera che il luogo delle sue forniture sia il territorio del paese.
2. Iscrizione volontaria per acquisti intracomunitari (art. 100, comma 2, legge sull’IVA (ЗДДС))
Può richiedere la registrazione IVA chiunque non abbia raggiunto il fatturato per l’iscrizione obbligatoria in occasione di acquisti intracomunitari (20 000 BGN).
Qualsiasi soggetto passivo o ente per il quale non sussistano le condizioni per l’obbligo di registrazione IVA, può in qualsiasi momento registrarsi alle condizioni per l’iscrizione volontaria di cui all’art. 100, par. 1 della legge sull’IVA (ЗДДС).
III. Procedura di registrazione
L’iscrizione è effettuata dal soggetto obbligato o avente diritto all’iscrizione presentando domanda di iscrizione alla competente Direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate (art. 101, comma 1, legge sull’IVA (ЗДДС)).
La domanda va presentata:
di persona, se il soggetto passivo è una persona fisica o una ditta individuale,
da un soggetto con potere di rappresentanza per legge, qualora il soggetto passivo sia una persona giuridica o una cooperativa,
da un soggetto con potere di rappresentanza ai sensi dello statuto, qualora il soggetto passivo sia una società non costituita o un fondo assicurativo,
da un rappresentante accreditato,
da persona a ciò espressamente autorizzata dai soggetti di cui al p. 1, 2, 3 e 4 con procura notarile.
La domanda può essere presentata elettronicamente ai sensi del Codice di procedura fiscale e previdenziale. Deve contenere i motivi per la registrazione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti specificati nel Regolamento di attuazione della legge sull’IVA (ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ППЗДДС)). Se la persona ha indicato un indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza all’Agenzia del Registro, la domanda deve indicare tale indirizzo. In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica, l’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) deve essere notificata entro 7 giorni, salvo che la modifica avvenga mediante deposito di iscrizione all’Agenzia del Registro.
Entro 7 giorni dal ricevimento della domanda,, l’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) esamina i motivi di registrazione. Quando l’Agenzia delle Entrate richiede garanzie reali ai sensi dell’art. 176a, è previsto un termine per l’effettuazione dell’istruttoria entro 30 giorni dal deposito della domanda di registrazione. Entro 7 giorni dal completamento dell’ispezione di cui al par. 6, l’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) emette atto, con il quale accetta o rifiuta di effettuare l’iscrizione. L’iscrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 97, 97 bis, 97 ter, 98 e 99 è effettuata dall’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) entro tre giorni dalla presentazione della domanda di registrazione. La data di registrazione è la data in cui viene notificato l’ordine di registrazione (art. 103, comma 1, legge sull’IVA (ЗДДС)).
In Bulgaria, in base alla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), è richiesta una registrazione obbligatoria per qualsiasi società straniera impegnata nelle seguenti attività:
Consegna di articoli assemblati o installati ai sensi dell’art. 97 par. 1 Legge sull’IVA (ЗДДС);
Le consegne di servizi per i quali l’onere fiscale è trasferito al destinatario del servizio ai sensi dell’art. 97a legge sull’IVA (ЗДДС);
Fornitura di servizi di telecomunicazioni, servizi radiotelevisivi e servizi resi per via telematica ai sensi dell’art. 97b (1) Legge sull’IVA (ЗДДС);
Operazioni di spedizione ai sensi dell’art. 98 par. 1 Legge sull’IVA (ЗДДС).
A seconda che la società straniera abbia la sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea (UE) o meno, possiamo distinguere due tipi di registrazione ai sensi della legge sull’IVA per le persone giuridiche straniere:
1. Registrazione ai sensi della legge sull’IVA di una società con sede in un paese terzo con cui non esiste un accordo legale sull’assistenza reciproca
In questo caso sono disponibili due possibilità di registrazione in Bulgaria, a seconda che la società abbia o meno una stabile organizzazione nel paese in cui svolge la sua attività economica. In entrambi i casi, la società è soggetta a una registrazione speciale ai sensi della legge bulgara sull’IVA (ЗДДС), a meno che la stabile organizzazione non sia una succursale della società straniera. Le filiali devono essere registrate in conformità con i requisiti legali generali che si applicano alla registrazione di tutte le società bulgare.
Per tutti gli altri casi di registrazione ai sensi della legge sull’IVA (ЗДДС), la società straniera deve nominare un rappresentante accreditato in Bulgaria. Il rappresentante accreditato può essere una persona fisica o una persona giuridica bulgara. Le persone fisiche devono avere una capacità giuridica, nonché un indirizzo permanente o un permesso di soggiorno permanente nel paese. Le persone giuridiche non devono essere coinvolte in alcuna procedura di liquidazione o insolvenza e non devono avere debiti tributari e contributi previdenziali (art. 135 della legge bulgara sull’IVA (ЗДДС)).
I rappresentanti fiscali rappresentano le società estere per tutte le questioni tributarie e sono solidalmente responsabili di tutti i loro obblighi.
Si precisa che tutti gli emendamenti, compreso il licenziamento del rappresentante accreditato, devono essere notificati entro 14 giorni al competente dipartimento distrettuale dell’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) . Entro questo termine deve essere nominato anche un nuovo rappresentante accreditato, altrimenti la società è soggetta alla cancellazione ufficiale della registrazione ai sensi della legge sull’IVA (ЗДДС) da parte del НАП.
2. Registrazione ai sensi della legge sull’IVA di una società con sede in uno stato membro dell’UE o in un paese terzo, con cui è stato concluso un accordo legale di assistenza reciproca tra i due paesi.
Tali società hanno la facoltà di scegliere
se iscriversi secondo i requisiti di legge generali
o di registrarsi tramite un rappresentante accreditato (art. 133 cpv. 6 della legge bulgara sull’IVA (ЗДДС)).
Poiché la scelta del rappresentante accreditato è libera:
le società estere non sono obbligate a segnalare all’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) un mutamento di circostanze, compreso il licenziamento del rappresentante accreditato, né sono obbligate a nominare un nuovo rappresentante accreditato entro lo stesso termine;
tali soggetti non possono essere cancellati d’ufficio dall’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) ai sensi della legge sull’IVA se non adempiono agli obblighi di cui al punto precedente;
In tali casi, il rappresentante fiscale non risponde in solido degli obblighi della società estera.
3. Documenti per l’iscrizione ai sensi della legge sull’IVA per le società estere di un Paese terzo e/o di uno Stato membro dell’UE, le cui società hanno deciso di nominare un rappresentante fiscale .
I documenti standard per la registrazione IVA che le aziende devono presentare durante la procedura di registrazione sono:
Modulo di registrazione archiviato;
informazioni sulle operazioni imponibili nei 12 mesi precedenti la domanda;
informazioni sugli acquisti intracomunitari imponibili per l’anno in corso;
una dichiarazione sulla continuità dell’attività;
elenco di totali e saldi;
Questionario;
procura notarile – copia e originale, se i documenti sono presentati da un rappresentante autorizzato e, se applicabile, eventuali contratti in essere;
contratto notarile tra la società estera e il rappresentante accreditato sull’affidamento delle corrispondenti obbligazioni;
Copia del documento di identità se il rappresentante accreditato è una persona fisica
un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti sulla richiesta da parte del soggetto di un luogo di adempimento nazionale per le forniture relative alla vendita a distanza;
4. L’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) mantiene un registro per tutte le persone registrate ai sensi della legge bulgara sull’IVA acquisendo informazioni da altri registri pubblici come il registro commerciale bulgaro e il registro BULSTAT . Poiché le società estere non sono iscritte in nessuno dei registri sopra citati, devono iscriversi presso l’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) prima di ottenere la registrazione IVA. Dopo che questa registrazione è stata completata, le società ottengono un numero di servizio che funge da numero di identificazione unificato (UIC) o codice BULSTAT. Per questa registrazione sono richiesti gli stessi documenti che per la registrazione di un datore di lavoro straniero in Bulgaria, ovvero le copie e gli originali come segue:
estratto ufficiale del registro di commercio della persona giuridica, rilasciato dalle autorità competenti del paese di registrazione, certificato da apostille (ad eccezione delle persone iscritte in Austria) e tradotto da un traduttore giurato. Il modulo ufficiale deve contenere il nome della società, il numero di registrazione della persona giuridica (se applicabile), il rappresentante autorizzato e la sede legale e l’indirizzo commerciale.
una dichiarazione dei redditi rilasciata dall’ufficio delle imposte competente nel Paese di immatricolazione, che deve essere anche autenticata con apostille e tradotta dal traduttore giurato;
Se i documenti per l’attribuzione di un numero di servizio sono presentati da un rappresentante accreditato, è necessario presentare una procura notarile. La procura può essere certificata come segue:
da un notaio bulgaro;
da un consolato bulgaro all’estero;
da un notaio all’estero, ove lo Stato sia firmatario della Convenzione dell’Aia, l’attestazione notarile deve essere legalizzata con apostille. Gli originali dei documenti sono soggetti a legalizzazione e traduzione in Bulgaria.
Se lo Stato in cui è certificata la procura non è uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aia, il documento deve essere legalizzato dalle autorità competenti (che corrispondono al Ministero della Giustizia o degli Affari Esteri bulgaro) e successivamente dall’ambasciata bulgara all’estero in quello Stato. Dopo aver inviato i documenti originali in Bulgaria, questo documento deve essere tradotto e legalizzato dal Dipartimento Consolare del Ministero degli Affari Esteri.
La DIRETTIVA 2008/9/CE (1) si applica ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3
Ai sensi dell’art. 5 ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso l’IVA a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o in relazione all’importazione di beni in tale Stato membro, nella misura in cui i beni e servizi in questione siano impiegati ai fini delle seguenti operazioni:
operazioni di cui all’articolo 169, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE;
operazioni il cui destinatario è il debitore dell’IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso.
Fatto salvo l’articolo 6, ai fini della DIRETTIVA 2008/9/CE (1) il diritto al rimborso dell’IVA a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112/CE quale applicata dallo Stato membro di rimborso.
Ai sensi del primo comma dell’art. 6per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.
Ai sensi del primo comma dell’art. 7per ottenere un rimborso dell’IVA nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro.
In Italia le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).
L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara – fax:0039 0855772325- telefono: +39 085 5772369; +39 085 5772204 – email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it
Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere.
Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.
In Bulgaria la richiesta , firmata con firma elettronica qualificata, è presentata per via telematica all’autorità competente per il recupero nello Stato membro di recupero, nel Portale per i servizi elettronici dell’Agenzia Nazionale delle Entrate , inserendo i dati o presentando un file pre-creato con formato e struttura secondo l’allegato № 1 dell’ordinanza № Н-9 . La richiesta è presentata dalla persona o da persona da lui autorizzata. Se il soggetto passivo ha diritto al rimborso, l’Agenzia Nazionale delle Entrate (Национална агенция за приходите (НАП) trasmette la richiesta all’Agenzia delle Entrate nello Stato membro di rimborso.
Per utilizzare il servizio è necessario essere in possesso di un certificato di firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП)) e presentare domanda per l’utilizzo dei servizi elettronici all’Agenzia Nazionale delle Entrate (Национална агенция за приходите (НАП)
La richiesta di rimborso reca le informazioni elencate nell’art. 8 della DIRETTIVA 2008/9/CE (1).
Ai sensi dell’art. 15 il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.
(1) DIRETTIVA 2008/9/CE DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2008
che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro
Articolo 1
La presente direttiva stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, s’intende per:
1)
«soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso» il soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro;
2)
«Stato membro di rimborso» lo Stato membro in cui l’IVA è addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro;
3)
«periodo di riferimento» il periodo di cui all’articolo 16 coperto dalla richiesta di rimborso;
4)
«richiesta di rimborso» la richiesta di rimborso dell’IVA addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro;
5)
«richiedente» il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso che formula la richiesta di rimborso.
Articolo 3
La presente direttiva si applica ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
nel periodo di riferimento non avevano nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;
b)
nel periodo di riferimento non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:
i)
prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE;
ii)
cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell’IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 4
La presente direttiva non si applica:
a)
agli importi dell’IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati;
b)
agli importi dell’IVA che sono stati fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 5
Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso l’IVA a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o in relazione all’importazione di beni in tale Stato membro, nella misura in cui i beni e servizi in questione siano impiegati ai fini delle seguenti operazioni:
a)
operazioni di cui all’articolo 169, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE;
b)
operazioni il cui destinatario è il debitore dell’IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso.
Fatto salvo l’articolo 6, ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso dell’IVA a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112/CE quale applicata dallo Stato membro di rimborso.
Articolo 6
Per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.
Se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso effettua nello Stato membro in cui è stabilito sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono diritto alla detrazione in tale Stato membro, il rimborso da parte dello Stato membro di rimborso è ammesso soltanto per il prorata dell’importo dell’IVA rimborsabile, ai sensi dell’articolo 5, relativo alla prima categoria di operazioni ai sensi dell’articolo 173 della direttiva 2006/112/CE, quale applicata dallo Stato membro di stabilimento.
Articolo 7
Per ottenere un rimborso dell’IVA nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro.
Articolo 8
1. La richiesta di rimborso reca le informazioni seguenti:
a)
nome e indirizzo completo del richiedente;
b)
indirizzo di contatto elettronico;
c)
descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti;
d)
periodo di riferimento coperto dalla richiesta;
e)
dichiarazione del richiedente secondo la quale il richiedente non ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso durante il periodo di riferimento, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 3, lettera b), punti i) e ii);
f)
il numero d’identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del richiedente;
g)
dati del conto bancario, inclusi i codici IBAN e BIC.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta contiene, per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura o documento d’importazione, le seguenti indicazioni:
a)
il nome e l’indirizzo completo del cedente o prestatore;
b)
tranne in caso di importazione, il numero d’identificazione IVA del cedente o prestatore o il suo numero di registrazione fiscale, quale assegnato dallo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 239 e 240 della direttiva 2006/112/CE;
c)
tranne in caso di importazione, il prefisso dello Stato membro di rimborso a norma dell’articolo 215 della direttiva 2006/112/CE;
d)
la data e il numero della fattura o del documento d’importazione;
e)
la base imponibile e l’importo dell’IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;
f)
l’importo dell’IVA detraibile calcolato a norma dell’articolo 5 e dell’articolo 6, paragrafo 2, espresso nella valuta dello Stato membro di rimborso;
g)
se del caso, il prorata detraibile calcolato in conformità dell’articolo 6, espresso in percentuale;
h)
la natura dei beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici di cui all’articolo 9.
Articolo 9
1. Nella richiesta di rimborso la natura dei beni e servizi acquisiti è indicata mediante il codice corrispondente tra quelli sottoelencati:
1
=
carburante;
2
=
locazione di mezzi di trasporto;
3
=
spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;
4
=
pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada;
5
=
spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici;
6
=
alloggio;
7
=
alimenti, bevande e servizi di ristorazione;
8
=
ingresso a fiere ed esposizioni;
9
=
spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;
10
=
altro.
Se si utilizza il codice 10, occorre indicare la natura dei beni ceduti e dei servizi prestati.
2. Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui al paragrafo 1, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso o per l’applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva.
Articolo 10
Fatte salve le richieste di informazioni di cui all’articolo 20, lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente presenti per via elettronica una copia della fattura o del documento d’importazione insieme alla richiesta di rimborso, qualora la base imponibile su una fattura o un documento d’importazione sia pari o superiore a 1 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Tuttavia, qualora la fattura riguardi acquisto di carburante, tale soglia è pari a 250 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
Articolo 11
Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca la descrizione della sua attività economica sotto forma di codici armonizzati, determinati ai sensi dell’articolo 34 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio (6).
Articolo 12
Lo Stato membro di rimborso può specificare la o le lingue che devono essere utilizzate dal richiedente per le informazioni da indicare nella richiesta di rimborso o di ulteriori informazioni supplementari.
Articolo 13
Se successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso il prorata detraibile dichiarato è adattato a norma dell’articolo 175 della direttiva 2006/112/CE, il richiedente effettua una correzione dell’importo richiesto o già rimborsato.
La correzione è effettuata in una richiesta di rimborso durante l’anno civile successivo al periodo di riferimento in questione o, se il richiedente non presenta richieste di rimborso in tale anno civile, trasmettendo una dichiarazione separata attraverso il portale elettronico predisposto dallo Stato membro di stabilimento.
Articolo 14
1. La richiesta di rimborso riguarda:
a)
l’acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento, purché l’imposta sia divenuta esigibile prima o al momento della fatturazione, o per il quale l’imposta è divenuta esigibile durante il periodo di riferimento, purché l’acquisto sia stato fatturato prima che l’imposta divenisse esigibile;
b)
l’importazione di beni effettuata durante il periodo di riferimento.
2. In aggiunta alle operazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta di rimborso può riguardare fatture o documenti d’importazione non coperti da richieste di rimborso anteriori e relativi ad operazioni eseguite nel corso dell’anno civile in questione.
Articolo 15
1. La richiesta di rimborso è presentata allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. La richiesta di rimborso si considera presentata solo se il richiedente ha fornito tutte le informazioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.
2. Lo Stato membro di stabilimento trasmette senza indugio al richiedente una ricevuta per via elettronica.
Articolo 16
Il periodo di riferimento non può essere superiore a un anno civile o inferiore a tre mesi civili. Le richieste di rimborso possono, tuttavia, riguardare un periodo inferiore a tre mesi se questo rappresenta la parte residua di un anno civile.
Articolo 17
Se la richiesta di rimborso si riferisce ad un periodo di riferimento inferiore ad un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l’importo dell’IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore a 400 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
Se la richiesta si riferisce a un periodo di riferimento di un anno civile o alla parte residua di un anno civile, l’importo dell’IVA non può essere inferiore a 50 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
Articolo 18
1. Lo Stato membro di stabilimento non inoltra la richiesta allo Stato membro di rimborso nei casi in cui, durante il periodo di riferimento, il richiedente nello Stato membro di stabilimento:
a)
non è un soggetto passivo ai fini dell’IVA;
b)
effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli articoli 132, 135, 136 e 371, degli articoli da 374 a 377, dell’articolo 378, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 della direttiva 2006/112/CE o delle disposizioni in materia di franchigia, dello stesso tenore, contenute nell’atto di adesione del 2005, senza diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente;
c)
beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista dagli articoli da 284, 285, 286 e 287 della direttiva 2006/112/CE;
d)
beneficia del regime comune forfettario per i produttori agricoli previsto dagli articoli da 296 a 305 della direttiva 2006/112/CE.
2. Lo Stato membro di stabilimento notifica con mezzi elettronici al richiedente la propria decisione presa ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 19
1. Lo Stato membro di rimborso notifica senza indugio al richiedente, con mezzi elettronici, la data in cui gli è pervenuta la richiesta.
2. Lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.
Articolo 20
1. Nei casi in cui lo Stato membro di rimborso ritiene di non disporre di tutte le informazioni pertinenti su cui basare la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa, può chiedere per via elettronica informazioni aggiuntive, in particolare al richiedente o alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 19, paragrafo 2. Se le informazioni aggiuntive sono richieste a una persona diversa dal richiedente o dall’autorità competente di uno Stato membro, la richiesta è introdotta per via elettronica solo se il destinatario della richiesta dispone dei mezzi necessari a tal fine.
Se necessario, lo Stato membro di rimborso può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive.
Le informazioni richieste in conformità del presente paragrafo possono includere l’originale o una copia della fattura o del documento d’importazione pertinente se lo Stato membro di rimborso ha motivo di dubitare ragionevolmente della validità o dell’accuratezza di una particolare richiesta. In tal caso, le soglie di cui all’articolo 10 non si applicano.
2. Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 sono fornite allo Stato membro di rimborso entro un mese dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla persona a cui è indirizzata.
Articolo 21
Qualora chieda informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o rifiutare la richiesta di rimborso entro due mesi dal giorno in cui le informazioni richieste gli sono pervenute o, se non ha ricevuto risposta alla sua richiesta, entro due mesi dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 20, paragrafo 2. Tuttavia, il periodo a disposizione per la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa non è comunque inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta nello Stato membro di rimborso.
Qualora chieda ulteriori informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa entro otto mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.
Articolo 22
1. Qualora la richiesta di rimborso sia approvata, i rimborsi dell’importo approvato sono versati dallo Stato membro di rimborso al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o, se vengono chieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei corrispondenti termini di cui all’articolo 21.
2. Il rimborso è effettuato nello Stato membro di rimborso o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso, lo Stato membro di rimborso deduce dall’importo che deve essere pagato al richiedente le spese bancarie relative al trasferimento.
Articolo 23
1. Qualora la richiesta di rimborso sia rifiutata del tutto o in parte, i motivi del rifiuto sono notificati al richiedente dallo Stato membro di rimborso unitamente alla decisione.
2. Il richiedente può presentare ricorso presso le autorità competenti dello Stato membro di rimborso contro una decisione di rifiuto di una richiesta di rimborso nella forma ed entro i termini prescritti per i ricorsi riguardanti le richieste di rimborso presentate dalle persone stabilite in tale Stato membro.
Se, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro di rimborso, il fatto che non venga presa, entro i termini stabiliti dalla presente direttiva, una decisione sulla richiesta di rimborso non viene considerato né assenso né rifiuto, il richiedente ha accesso alle stesse procedure amministrative e giudiziarie di cui, in questa situazione, possono avvalersi i soggetti passivi stabiliti in detto Stato membro. Se le suddette procedure non sono previste, il fatto che non venga presa una decisione sulla richiesta di rimborso entro i termini stabiliti dalla presente direttiva è considerato un rifiuto.
Articolo 24
1. Qualora un rimborso sia stato ottenuto con mezzi fraudolenti o in altro modo non corretto, l’autorità competente dello Stato membro di rimborso procede direttamente al recupero degli importi indebitamente pagati, compreso il pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie e interessi conformemente alla procedura applicabile nello Stato membro di rimborso, fatte salve le disposizioni in materia di assistenza reciproca ai fini del recupero dell’IVA.
2. In caso di una sanzione amministrativa o di interessi imposti ma non pagati, lo Stato membro di rimborso può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in questione, sino a un importo pari a quello non pagato.
Articolo 25
Lo Stato membro di rimborso conteggia come diminuzione o aumento dell’importo del rimborso ogni correzione apportata in relazione a una precedente richiesta di rimborso di cui all’articolo 13 o, in caso di trasmissione di una dichiarazione separata, mediante pagamento o riscossione separati.
Articolo 26
Se il rimborso è effettuato dopo l’ultima data per il pagamento ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lo Stato membro di rimborso deve al richiedente un interesse sull’importo del rimborso che gli spetta.
Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente non fornisce allo Stato membro di rimborso le informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive richieste entro i periodi specificati. Lo stesso vale finché i documenti da trasmettere per via elettronica ai sensi dell’articolo 10 non sono stati ricevuti dallo Stato membro di rimborso.
Articolo 27
1. L’interesse è calcolato dal giorno successivo all’ultimo giorno per il pagamento del rimborso ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, fino al giorno in cui il rimborso è effettivamente pagato.
2. Il tasso di interesse è pari al tasso di interesse previsto per i rimborsi dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro di rimborso conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro.
Se non vi sono interessi pagabili ai sensi della legislazione nazionale sui rimborsi ai soggetti passivi stabiliti, gli interessi pagabili sono pari agli interessi o agli oneri equivalenti applicati dallo Stato membro di rimborso in caso di ritardato pagamento dell’IVA da parte di soggetti passivi.
Articolo 28
1. La presente direttiva si applica alle richieste di rimborso presentate dopo il 31 dicembre 2009.
2. La direttiva 79/1072/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva, salvo per le richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010.
Articolo 29
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 30
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 31
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Il crowdfunding: è una modalità di finanziamento “collettivo” a cui partecipa un elevato numero di investitori che, utilizzando specifici portali internet, sostengono (anche con investimenti di modesta entità) progetti imprenditoriali di qualsiasi genere, ricevendo in cambio un “premio” o una ricompensa.
Esistono diversi tipi di crowdfunding, fra cui Equity crowdfunding e Lending crowdfunding, termini che indicano duedistintemodalitàdiinvestimento. Le loro caratteristiche sono differenti, così come i loro vantaggi:
Equity crowdfunding: permette di acquistare le quote di una società di capitali, investendo così in essa il proprio denaro. In cambio del proprio contributo, l’investitore si aspetta di ottenere un forte aumento del valore delle proprie quote e/o la distribuzione di un importante utile da parte dell’azienda;
Lending crowdfunding: permette di prestare il proprio denaro ad un’azienda, che lo utilizzerà per i suoi piani di sviluppo pagando un rendimento prefissato sul proprio prestito.
Equity crowdfunding
Si parla, quindi, di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
L’equity crodwfunding si concentra maggiormente su finanziamento alle imprese, perlopiù PMI o Start Up. Queste richiedono capitali per dare il via al proprio modello del business. Chi crede nel progetto, dunque, acquista delle quote e diventa così socio della realtà che ha richiesto la liquidità.
I progetti in questo caso sono quasi sempre medio-grandi, mentre la remunerazione avviene alla conclusione, con un periodo di durata che può spingersi anche oltre i 35 mesi.
L’equity crodwfunding è lo strumento che consente a chiunque di investire in una società di capitali per il tramite di una piattaforma digitale che funge da intermediario. La società che decide di finanziarsi attraverso il crowdfunding potrà così coprire il proprio fabbisogno di capitale offrendo agli investitori aggregati dalla piattaforma, la possibilità di sottoscrivere proprie azioni o quote; in questo modo l’investitore diventa a tutti gli effetti un socioed entra quindi nel capitale di rischio dell’azienda. In Italia, le piattaforme digitali che operano come intermediari per gli investimenti in equity crowdfunding devono essere autorizzate dalla Consob.
Lending crowdfunding
Il lending crowdfunding è conosciuto anche come sociallending o P2P lending. In questo tipo di investimento il rapporto che si crea tra investitore e azienda è totalmentedifferente rispetto a quello visto nell’equity.
Gli investitori, infatti, non diventano soci né acquistano quote dell’azienda che ha proposto il progetto. Il lending crowdfunding permette loro di prestare denaro per finanziare un progetto, la cui durata si aggira solitamente sui 12 mesi. Il rapporto dunque è vicino a quello di una comune situazione di prestito: da un lato avremo il debitore, l’azienda, e dall’altro il creditore, l’investitore.
Al termine di questo rapporto gli investitori ricevono i loro capitali d’ingresso, che sono, di solito, moltobassi più i rendimenti dell’operazione .
Il lending crowdfunding, conosciuto anche come P2P lending o social lending, consiste, quindi, nell’erogazione di un prestito ad una società o a un individuo per la realizzazione di un determinato progetto, tipicamente attraverso la sottoscrizione di un contratto di mutuo standardizzato. Il contratto, conferisce al sottoscrittore il diritto di ricevere ad una o più scadenze, il capitale investito maggiorato di un rendimento prefissato. La normativa che regola le piattaforme che operano come intermediari per gli investimenti in lending crowdfunding è meno rigida rispetto a quella relativa all’equity e debt crowdfunding:in Italia le piattaforme di lending non devono infatti essere autorizzate dalla Consob per poter operare.
Equity crowdfunding e lending crowdfunding: le differenze
Come abbiamo visto, sebbene stiamo parlando di due modelli di business appartenenti alla stessa macroarea, siamo di fronte a due modalità operative diverse.
La differenza principale è che l’equity consiste nel finanziamento di una campagna con capitale a rischio, mentre invece il lending si serve di capitale di debito. Da un lato dunque parleremo di quote, mentre nel secondo caso di prestito.
In entrambi i casi il finanziamento avviene attraverso una piattaforma digitale che agevola le operazioni mettendo in contatto il proponente, ovvero l’azienda che propone un progetto, e gli investitori/risparmiatori.
Un’altra differenza rispetto a lending crowdfunding è che per quanto riguarda l’equity le piattaforme devono essere iscritte a un registro della Consob.
Così come sono diversi nella teoria questi metodi di investimento, così differiscono anche le piattaforme di lending crowdfunding e equity crowdfunding.
L’obiettivo della piattaforma è l’intermediazione, ovvero il facilitare il contatto fra l’azienda proponente e gli investitori.
Proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)
L‘art. 1, comma 43, della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018, ha introdotto, nell’articolo 44,“Redditi di capitale”, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) la lettera d-bis):
L’art. 29 del Decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis“). tratta degli “Incentivi all’investimento in start-up innovative”.
Le misure fiscali, quindi, si suddividono in due categorie a seconda di chi compie l’investimento:
se è una persona fisica avrà un’agevolazione sotto forma di detrazione fiscale (comma 1 art. 29 el Decreto legge n. 179/2012). L’incentivo si concretizza in una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di 1.000.000 di Euro, per ciascun periodo di importo agevolato, per un risparmio massimo conseguibile pari a 300.000 Euro anno. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi. Per ottenere tali agevolazioni sarà necessario che l’investitore, nella propria dichiarazione dei redditi, richieda alla start-up copia di una serie di documenti e certificazioni che questi dovrà produrre in sede di redazione del modello Unico;
se il soggetto che investe è una persona giuridica può ottenere non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’, diversi da imprese start-up innovative, pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati. L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1,8 milioni di Euro e comporta quindi, un risparmio IRES (24%) massimo all’anno di 129.600 Euro. L’eventuale eccedenza segue un iter specifico.
Il DECRETO 7 maggio 2019 stabilisce le modalita’ di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.
Il DECRETO 7 maggio 2019, oltre a disciplinare le agevolazioni fiscali previste per gli investimenti effettuati dal 2017, individua i requisiti che le Pmi innovative devono possedere affinché possano essere destinatarie di conferimenti in denaro agevolabili.
Il nuovo Provvedimento viene emanato in seguito:
alle novità introdotte dalla LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. 66) che, a decorrere dal 2017, ha posto pari al 30% la percentuale di detrazione Irpef e di deduzione Ires per gli investimenti in Start up e Pmi innovative, rendendo inoltre permanenti tali agevolazioni;
all’autorizzazione da parte della Commissione europea (SA.48570 il 17 dicembre 2018), ha dichiarato conformi alla normativa comunitaria i benefici fiscali previsti per gli investimenti in Pmi innovative.
il DECRETO 7 maggio 2019 ha fornito importanti precisazioni sulle caratteristiche anagrafiche che esse devono avere affinché i conferimenti in denaro che ricevono siano fiscalmente agevolabili. In particolare, i benefici fiscali competono solo se la Pmi innovativa è attiva sul mercato da meno di 7 anni oppure se è in grado di dimostrare che è ancora in fase di espansione.
Definizione di Start up innovativa
Una Start up, per qualificarsi come “innovativa”, deve possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 25 del Decreto legge n. 179/2012:
deve essere una società di capitali (Srl, Spa, Sapa), costituita anche in forma cooperativa, non quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione;
deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 5 anni;
deve essere residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917/86), oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
a partire dal secondo anno di attività, deve conseguire un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;
non deve distribuire o aver distribuito utili;
deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d’azienda.
È necessario, inoltre, che la Start up possegga almeno uno tra i seguenti “requisiti alternativi”:
1. deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzion
2. deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato e in particolare:
deve impiegare in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
3. deve essere titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale o di un software registrato.
Per l’acquisizione della qualifica di Start up innovativa è necessario iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
è costituita come società di capitali (Srl, Spa, Sapa), anche in forma cooperativa;
non è quotata in un mercato regolamentato (ma può essere quotata in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l’AIM);
è residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917/86), oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
ha certificato il suo ultimo bilancio;
non è iscritta alla sezione speciale delle Start up innovative del Registro delle imprese;
presenta una connotazione innovativa, identificata dal possesso di almeno due delle seguenti caratteristiche:
costi di R&S almeno pari al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;
forza lavoro costituita, per almeno 1/3 del totale, da personale con laurea magistrale, oppure, per almeno 1/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
titolarità (anche mediante deposito o licenza) di almeno una privativa industriale o di un software registrato.
Per acquisire la qualifica di Pmi innovativa è necessario iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Pmi innovative ammissibili (requisiti anagrafici)
Sono agevolabili solo gli investimenti in “Pmi innovative ammissibili” ossia in Pmi innovative che ricevono l’investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro7 anni dalla loro prima vendita commerciale.
Dopo 7 anni dalla prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili anche le seguenti società:
le Pmi innovative operative da più di 7 anni e meno di 10 anni (dalla prima vendita commerciale) se attestano, attraverso la valutazione di un esperto esterno, di non aver ancora espresso a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
indipendentemente dall’età, le Pmi innovative che effettuano un investimento in capitale rischio, sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio dei precedenti 5 anni.
Soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali
Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali i soggetti Irpef e i soggetti Iresche effettuano investimenti, mediante conferimento in denaro, in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti “solari”).
Tali soggetti possono effettuare gli investimenti anche indirettamente attraverso “intermediari qualificati”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili.
Sono esclusi dalle agevolazioni fiscali:
i soggetti che sono a loro volta Start up innovative o Pmi innovative ammissibili
gli incubatori certificati
gli Oicr e le altre società che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili>
con la finalità di evitare di incentivare duplicazioni fittizie di investimenti.
Sono inoltre esclusi dall’agevolazione, in linea generale, i soggetti che non sono “investitori privati indipendenti” ossia coloro che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella Start up innovativa o nella Pmi innovativa. Tali soggetti, tuttavia, sono ammessi all’agevolazione se effettuano “investimenti ulteriori” per i quali sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 21, par. 6, del Reg. 651/2014 ossia:
– l’importo totale degli investimenti non supera i 15 milioni di euro (vd. par. “Limite dei 15 milioni di euro”);
– la possibilità di investimenti ulteriori è prevista dal piano aziendale iniziale;
– l’impresa destinataria dell’investimento non è “collegata” a un’altra impresa, diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente che effettua l’investimento, a meno che non conservi i requisiti di Pmi. Investimenti agevolabili
Sono agevolabili sia gli investimenti diretti in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili sia gli investimenti indiretti attraverso “intermediari qualificati”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili.
In particolare, con riferimento agli investimenti diretti, sono agevolabili i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle Start up innovative e delle Pmi innovative ammissibili.
Non possono essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo. Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della società sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una società già costituita. I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito, nel Registro delle imprese, dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.
Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione.
Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili che:
– operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone;
– sono in difficoltà finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente;
– hanno ricevuto aiuti statali illeciti.
Sono inoltre esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati attraverso Oicr e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica. Agevolazioni fiscali per le persone fisiche
I soggetti Irpef possono detrarre dall’imposta lorda il 30%delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di detrazione Irpef per gli investimenti in Start up innovative. L’efficacia di questa nuova misura agevolativa è subordinata, però, all’autorizzazione della Commissione europea che non è stata ancora rilasciata.
L’investimento massimo agevolabile è di 1.000.000 di euro, in relazione a ogni categoria di impresa innovativa e per ciascun periodo d’imposta. Pertanto, il risparmio Irpef massimo che può essere conseguito dal conferente persona fisica è di 300.000 euro (=30% x 1.000.000) l’anno, in relazione a ciascuna categoria di impresa innovativa.
La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale (vd. par. “Decadenza dalle agevolazioni fiscali”).
Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. par. “Limite dei 15 milioni di euro”).
Agevolazioni fiscali per le persone giuridiche
I soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30%delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di deduzione Ires per gli investimenti in Start up innovative, portandola fino al 50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale della Start up innovativa, purché mantenuto per almeno 3 anni. L’efficacia di queste nuove misure è subordinata, però, all’autorizzazione della Commissione europea che non è stata ancora rilasciata.
L’investimento massimo agevolabile è di 1.800.000 euro, per ciascun periodo d’imposta e in relazione a ogni categoria di impresa innovativa. Pertanto, il risparmio Ires massimo che può essere conseguito è di 129.600 euro (= 30% x 1.800.000 x 24% l’anno, in relazione ad ogni categoria di impresa innovativa.
Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l’eccedenza è utilizzabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Per le società che partecipano al consolidato, la deduzione che non trova capienza nel reddito delle singole società può essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata dalle singole società nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di recuperare a tassazione quanto dedotto, maggiorato degli interessi in misura legale (vd. “Decadenza dalle agevolazioni fiscali”).
Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. par. successivo). Limite dei 15 milioni di euro
La Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non può ricevere, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti fiscalmente agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo.
Questo limite è stato introdotto in conformità con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio (Reg. UE 651/2014).
In assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che in caso di superamento dei 15 milioni di euro l’agevolazione venga meno limitatamente alla quota di investimento eccedente la predetta soglia. Documentazione necessaria per la fruizione delle agevolazioni fiscali
Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, gli investitori (soggetti Irpef e Ires) devono ricevere dalla Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile e conservare:
una certificazione nella quale la Start up o Pmi innovativa attesta di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiore a 15 milioni di euro e l’entità dell’investimento effettuato nel periodo d’imposta. In caso di superamento del limite dei 15 milioni di euro, la Start up innovativa o Pmi innovativa certifica l’importo per il quale spetta l’agevolazione. Tale certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento oppure, per i conferimenti effettuati a partire dal 2017 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto (5 luglio 2019), entro il 3 ottobre 2019;
copia del piano di investimento (business plan) della Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della sua attività, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
In caso di investimento in Pmi innovative ammissibili, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento è necessario allegare:
per le Pmi fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno attestante che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
per le Pmi “senza limiti di età“, un business plan per un investimento, relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.
Se l’investimento viene fatto in Oicr o in altre società che investono prevalentemente in Start up innovative, tali soggetti rilasciano, su richiesta dell’investitore, una certificazione in cui attestano che il 70% dei loro investimenti viene effettuato in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili e certificano l’entità dell’investimento agevolabile. Decadenza dalle agevolazioni fiscali
L’investitore decade dall’agevolazione fiscale se, entro tre anni dall’effettuazione dell’investimento, si verifica:
la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati;
la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altro fondi costituti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Start up innovative o delle Pmi innovative ammissibili o delle società che investono prevalentemente in startup innovative o Pmi innovative ammissibili;
il recesso o l’esclusione degli investitori;
per le Start up innovative, la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, c. 2, del D.L. 179/2012. Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia di fatturato dei 5 milioni di euro, la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la fuoriuscita dal regime agevolativo per la scadenza dei 5 anni di durata dello stesso o l’acquisizione dei requisiti di Pmi innovativa ammissibile di cui all’art. 4, c. 1, del D.L. 3/2015;
per le Pmi innovativeammissibili, la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 3/2015. Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento delle soglie dimensionali previste dalla normativa comunitariao la quotazione su un mercato regolamentato.
Nel caso in cui si verifichi una causa di decadenza, i soggetti investitori devono restituire l’agevolazione maggiorata degli interessi in misura legale. In particolare:
le persone fisiche devono incrementare l’Irpef relativa all’anno in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali;
le persone giuridiche devono incrementare il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla deduzione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali.
Prima ell’entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “decreto rilancio”, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 le persone fisiche che avevano investito in una o più Startup/PMI innovative, avevano il diritto a detrarre ai fini IRPEF attraverso la loro dichiarazione dei redditi un importo pari al 30% della somma investita, entro un limite massimo di € 1.000.000,00 per
ciascun periodo di imposta, avendo l’obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni, con un risparmio fiscale che poteva essere al massimo di € 300.000,00.
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. La detrazione e’ concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. 3. L’investimento massimo detraibile non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l‘eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.”
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile al momento dell’investimento ed e’ concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L’investimento massimo detraibile non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di ((euro 300.000)) e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. ((La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all’ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, e’ fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”)).”
Per gli investimenti effettuati in Startup innovative, il limite dell’investimento agevolabile è pari ad € 100.000 annui, riconoscendo una detrazione di € 50.000, mentre per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione del 30% se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato de minimis.
Per gli investimenti effettuati in Pmi innovative, il limite dell’investimento agevolabile è pari ad € 300.000 annui, riconoscendo una detrazione di € 150.000, mentre per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione del 30% se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato de minimis.
Le modalità di accesso al beneficio sono disciplinate dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2020,Modalita’ di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del Decreto interministeriale 28 dicembre 2020: “L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative,….”
Questo meccanismo di aiuti ha una logica molto semplice, ovvero concedere alle aziende (in questo caso Startup e Pmi innovative) una serie di incentivi che non devono superare l’importo di € 200.000 a triennio.
Pertanto se, per il triennio da prendere in considerazione la Startup o la PMI che ha ricevuto l’investimento ha già esaurito il plafond triennale degli aiuti di stato de minimis in quanto ha percepito in passato altri benefici che rientravano in tale agevolazione, come ad es. finanziamenti, bandi a fondo perduto, ecc., chi ha investito nella Startup/PMI non potrà beneficiare della detrazione del 50% di cui all’Art. 29-bis del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”, per le start-up innovative, o di cui al comma 9-ter dell’art. 4 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative, ma potrà comunque beneficiare di quella del 30% di cui all’art. 29 del “Decreto crescita bis”, per le start-up innovative e per le PMI innovative (vedi ultima parte comma 9-ter dell’art. 4 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3)
Quindi è opportuno andate a verificare online sul registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), strumento gestito dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, per verificare che le agevolazioni pubbliche vengano concesse nel rispetto della normativa comunitaria e in particolare rispettando i limiti imposti.
Investimenti effettuati da persone fisiche con detrazione del 30%
Resta sempre valido il regime di cui all’art. 29 deldecreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”, che prevede una detrazione del 30%. Pertanto, nel caso non fosse possibile beneficiare della detrazione del 50% è sempre possibile continuare a beneficiare della detrazione del 30% fino ad un investimento di € 1.000.000 (per ciascun periodo di imposta).
Investimenti effettuati da persone giuridiche (Società)
Le Società che investono nel capitale di una o più Startup/Pmi innovative non riendrano dell’agevolazione del 50%, quindi hanno il diritto a dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 30% della somma investita, entro il limite massimo di € 1.800.000, potendo ottenere un risparmio fiscale massimo fino ad € 129.600 annui.
Anche in questo caso Vi è ‘obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni.
REDDITI PERSONE FISICHE 2022
COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE CHE HANNO INVESTITO (MODELLO REDDITI PF 2022)
Per usufruire dell’agevolazione una persona fisica dovrà compilare all’interno del Modello Unico PF 2022 il rigo RP 80– ” Detrazioni per investimenti in start up o PMI innovative ammissibili” presente nel Quadro RP, Sezione VI – “Altre detrazioni”.
Nella Colonna 6 del rigo RP 80 va indicato il totale della detrazione spettante. Se è stato compilato un solo rigo, detto importo sarà pari a quello indicato in colonna 5; se sono stati effettuati più
investimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando più moduli. In tal caso riportare solo nella colonna 6 del primo modulo la somma degli importi indicati nelle colonne 5 di tutti i moduli compilati e indicare il numero modulo nell’apposito spazio in alto a destra. L’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo RN21 – “Detrazione investimenti start up (Sez.VI del quadro RP)” nella colonna 1.
Nel caso si sia usufruito dell’agevolazione per Start-Up innovative di cui all’art. 29, D.L. n. 179/2012 va compilato anche, all’interno del Modello Unico PF 2022 il rigo RS 401 – ” Aiuti di Stato”, riportando come codice aiuto il 3.
COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI CHE HANNO INVESTITO (MODELLO REDDITI SC 2022)
Le società di capitali, essendo soggetti IRES, hanno l’obbligo di compilare il modello redditi SC.
Perciò, le società che hanno effettuato nel 2021 investimenti in Startup/PMI innovative dovranno compilare gli importi nel quadro RS, nella sezione dedicata a “Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili“. Nel rigo RS164 va indicato l’importo totale dell’agevolazione pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RS160 a RS162.
L’importo indicato nel rigo RS164 verrà riportato nel rigo RN6, colonna 5, fino a concorrenza dell’importo esposto nel rigo RN6, colonna 2 – Reddito.
Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere.
L’espressione crowdfunding rappresenta una tipologia di finanziamento collettivo attuata da un gruppo di persone che uniscono le proprie risorse per la realizzazione di un progetto. Con l’avvento di Internet, questo processo è stato mediato dalle piattaforme digitali.
Esistono diversi tipi di crowdfunding, fra cui Equity crowdfunding e Lending crowdfunding, termini che indicano duedistintemodalitàdiinvestimento. Le loro caratteristiche sono differenti, così come i loro vantaggi. Per investire in sicurezza e in maniera consapevole occorre senz’altro comprendere a fondo la loro natura.
Conferire denaro in un determinato progetto, che viene selezionato attraverso l’utilizzo di una piattaforma online, significa diventare un donatore, un finanziatore o un investitore a seconda della natura del progetto nel quale si sceglie di mettere i propri soldi. Da questa distinzione, si generano le 5 grandi categorie del crowdfunding.
Donation crowdfunding: permette di sostenere economicamente una determinata causa sociale, ambientale, ecc., come atto di liberalità. In cambio del proprio contributo, non ci si aspetta di ricevere nulla.
Reward crowdfunding: permette di sostenere economicamente un progetto o un’idea innovativa. In cambio del proprio contributo ci si aspetta di ricevere, in anteprima rispetto al mercato, il prodotto o il servizio che si è scelto di sostenere.
Equity crowdfunding: permette di acquistare le quote di una società di capitali, investendo così in essa il proprio denaro. In cambio del proprio contributo, l’investitore si aspetta di ottenere un forte aumento del valore delle proprie quote e/o la distribuzione di un importante utile da parte dell’azienda.
Debt crowdfunding: permette di sottoscrive un titolo di debito o un’obbligazione emessi da una società che realizza uno specifico progetto. In cambio del proprio contributo, alla scadenza prevista dal titolo di credito e/o dall’obbligazione, l’investitore riceverà il capitale investito maggiorato di un tasso di interesse prefissato.
Lending crowdfunding: permette di prestare il proprio denaro ad un’azienda, che lo utilizzerà per i suoi piani di sviluppo pagando un rendimento prefissato sul proprio prestito.
Equity crowdfunding, Debt crowdfunding e Lending crowdfunding sono definiti anche come “Crowdinvesting”, perché a fronte del proprio investimento o del proprio prestito, l’investitore si aspetta di ottenere un rendimento sul capitale.
In Italia le Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali sono contemplate nell’Art. 100-ter del DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega) della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998, Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 17/01/2022).
Equity crowdfunding
Si parla, quindi, di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
L’equity crodwfunding si concentra maggiormente su finanziamento alle imprese, perlopiù PMI o Start Up. Queste richiedono capitali per dare il via al proprio modello del business. Chi crede nel progetto, dunque, acquista delle quote e diventa così socio della realtà che ha richiesto la liquidità.
I progetti in questo caso sono quasi sempre medio-grandi, mentre la remunerazione avviene alla conclusione, con un periodo di durata che può spingersi anche oltre i 35 mesi.
L’equity crodwfunding è lo strumento che consente a chiunque di investire in una società di capitali per il tramite di una piattaforma digitale che funge da intermediario. La società che decide di finanziarsi attraverso il crowdfunding potrà così coprire il proprio fabbisogno di capitale offrendo agli investitori aggregati dalla piattaforma, la possibilità di sottoscrivere proprie azioni o quote; in questo modo l’investitore diventa a tutti gli effetti un socioed entra quindi nel capitale di rischio dell’azienda. In Italia, le piattaforme digitali che operano come intermediari per gli investimenti in equity crowdfunding devono essere autorizzate dalla Consob.
Lending crowdfunding
Il lending crowdfunding è conosciuto anche come sociallending o P2P lending. In questo tipo di investimento il rapporto che si crea tra investitore e azienda è totalmentedifferente rispetto a quello visto nell’equity.
Gli investitori, infatti, non diventano soci né acquistano quote dell’azienda che ha proposto il progetto. Il lending crowdfunding permette loro di prestare denaro per finanziare un progetto, la cui durata si aggira solitamente sui 12 mesi. Il rapporto dunque è vicino a quello di una comune situazione di prestito: da un lato avremo il debitore, l’azienda, e dall’altro il creditore, l’investitore.
Al termine di questo rapporto gli investitori ricevono i loro capitali d’ingresso, che sono, di solito, moltobassi più i rendimenti dell’operazione .
Il lending crowdfunding, conosciuto anche come P2P lending o social lending, consiste, quindi, nell’erogazione di un prestito ad una società o a un individuo per la realizzazione di un determinato progetto, tipicamente attraverso la sottoscrizione di un contratto di mutuo standardizzato. Il contratto, conferisce al sottoscrittore il diritto di ricevere ad una o più scadenze, il capitale investito maggiorato di un rendimento prefissato. La normativa che regola le piattaforme che operano come intermediari per gli investimenti in lending crowdfunding è meno rigida rispetto a quella relativa all’equity e debt crowdfunding:in Italia le piattaforme di lending non devono infatti essere autorizzate dalla Consob per poter operare.
Equity crowdfunding e lending crowdfunding: le differenze
Come abbiamo visto, sebbene stiamo parlando di due modelli di business appartenenti alla stessa macroarea, siamo di fronte a due modalità operative diverse.
La differenza principale è che l’equity consiste nel finanziamento di una campagna con capitale a rischio, mentre invece il lending si serve di capitale di debito. Da un lato dunque parleremo di quote, mentre nel secondo caso di prestito.
In entrambi i casi il finanziamento avviene attraverso una piattaforma digitale che agevola le operazioni mettendo in contatto il proponente, ovvero l’azienda che propone un progetto, e gli investitori/risparmiatori.
Un’altra differenza rispetto a lending crowdfunding è che per quanto riguarda l’equity le piattaforme devono essere iscritte a un registro della Consob.
Debt crowdfunding
Con alcune modifiche al regolamento Consob, introdotte nell’ottobre 2019 (delibera n. 21110 del 10.10.2019 – Modifiche al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Crowdfunding) per l’adeguamento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019), l’Italia ha dato il via a un nuovo settore del crowdinvesting: il debt crowdfunding (vedi art.2, lett. h, del Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013. Lettera dapprima sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificata con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che dopo le parole “degli OICR” ha aggiunto le parole: “e le obbligazioni o i titoli di debito”..)
Questa tipologia di crowdfunding prevede il collocamento di obbligazioni e titoli di debito (quali ad esempio bond, minibond e cambiali finanziarie) emessi da parte di PMI presso una vasta platea di investitori professionali e altre specifiche categorie di investitori anche retail. Si tratta quindi di una metodologia di crowdfunding , che permette alle PMI di raccogliere risorse finanziarie mediante l’offerta di tali strumenti finanziari, in modo innovativo, tramite il web. Quindi, a partire dalla fine del 2019 (delibera n. 21110 del 10.10.2019) è stata introdotta per le piattaforme autorizzate a svolgere l’attività di gestori di portali di equity crowdfunding, che fino a quel momento erano autorizzate ad operare come intermediari per la sola raccolta di capitale di rischio, la possibilità di operare come intermediari per la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni e strumenti finanziari di debito emessi da piccole e medie imprese (c.d. “debt crowdfunding“). In questo modo le società che rientrano nelle previsioni di legge, possono collocare ad esempio minibond tramite portali autorizzati dalla Consob. Nel caso del debt crowdfunding, non si investe nel capitale di rischio di una società, ma si concede a quest’ultima un finanziamento, in cambio della restituzione del capitale investito maggiorato degli interessi maturati.
Il crowdfunding immobiliare
Le due tipologie di crowdfunding che abbiamo appena visto si possono applicare a diversi settori, fra cui il settoreimmobiliare. L’equity e lending crowdfunding in Italia, relativi al settore real estate, sono in forte crescita, con dati incoraggianti e un mercato che si dimostra sempre più solido.
Nel caso dell’equity crowdfunding l’investimento avviene attraverso sottoscrizione di titoli di proprietà del capitale di un veicolo societario che promuove il progetto immobiliare.
Nel Lending crowdfunding, invece, l’investimento avviene prestando denaro ai promotori del progetto immobiliare, che in seguito lo rimborseranno riconoscendo una remunerazione, che può essere fissa o indicizzata.
Ilcrowdfunding immobiliare è un sistema innovativo volto a finanziare operazioni immobiliari ricorrendo a un’ampia base di finanziatori.
Le raccolte fondi avvengono per lo più sul web, attraverso piattaforme dedicate.
Che cosa fa una piattaforma di crowdfunding
Così come sono diversi nella teoria questi metodi di investimento, così differiscono anche le piattaforme di lending crowdfunding e equity crowdfunding.
L’obiettivo della piattaforma è l’intermediazione, ovvero il facilitare il contatto fra l’azienda proponente e gli investitori.
Equity crowdfunding, debt crowdfunding e lending crowdfunding sono tre diverse tipologie di crowdinvestingche hanno caratteristiche molto diverse tra loro.
Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di crowdfunding il fenomeno non è soggetto a regolamentazione ed è fatto pertanto rientrare nell’ambito di applicazione di discipline già esistenti (appello al pubblico risparmio, servizi di pagamento, etc.).
L’Italia è invece il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo equity crowdfunding.
È noto come il tessuto produttivo italiano sia fondato sulle piccole imprese. Sono anche note le difficoltà che incontrano queste imprese, soprattutto dopo la crisi del 2008, a ottenere finanziamenti dalle banche. Difficoltà ancora maggiori riscontrano le imprese neo costituite, meglio conosciute come start-up.
Proprio a un particolare tipo di start-up (quelle innovative) sono dedicate alcune norme introdotte daldecreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis“). Lo stesso titolo del “Decreto crescita bis” aiuta a capire è stato adottato con lo scopo di fornire uno stimolo alla crescita economica del nostro Paese. Nel complessivo disegno del legislatore, l’equity crowdfunding è visto come uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.
Le start-up innovative sono piccole società di capitali (spa, srl o cooperative) italiane, da poco operative, impegnate in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale.
Il decreto legge n. 179/2012, stabilisce i requisiti che tali società devono possedere (art. 25) e dispone diverse semplificazioni normative per favorirne la diffusione e lo sviluppo.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c, del Decreto crescita bis, per l’impresa start-up innovativa, se residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, è richiesta una sede produttiva o una filiale in Italia.
Per crescere bene è necessario un ambiente favorevole: per questo il Decreto crescita bis, nel disegnare il sistema ha previsto (art. 25, comma 5) una particolare categoria di soggetti, gli “incubatori“: società di capitali italiane che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start up innovative.
Con il decreto legge n. 179/2012 il legislatore ha previsto la possibilità per le startupinnovative, in deroga al divieto di cui all’articolo 2468, comma 1, cod. civ., di offrire al pubblico prodotti finanziari anche attraverso portali online per la raccolta di capitali.
Le start-up innovative possono offrire i propri strumenti finanziari (anche) attraverso portali on-line(art.30 del Decreto crescita bis) se sono iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 25, comma 8, del Decreto crescita bis) dove è possibile acquisire le principali informazioni sulle società. Anche il sito internet delle singole start-up è un’importante fonte di informazioni: esso riporta (e aggiorna ogni sei mesi) le informazioni sull’attività svolta, sui soci fondatori, sul personale e sugli altri elementi indicati dal Decreto nonché sul bilancio.
Per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire (tramite internet) in strumenti finanziari emessi da start-up innovative gli investitori consultano i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding (art.30 del Decreto crescita bis). Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative.
L’art. 30 del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),“Decreto crescita bis“, ha modificato il DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per adeguarlo alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative.
Per i soggetti comunitari, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lettera b, del Decreto crescita bis, è richiesta una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al Regolamento) che possono essere presentate anche con strumenti multimediali tramite immagini, video o “pitch” (le presentazioni, normalmente in formato Microsoft PowerPoint, con cui si descrivono l’azienda, la sua idea di business, le persone che la compongono e i piani che intendono perseguire con l’investimento cercato).
Proprio per il ruolo cruciale che svolgono il legislatore ha ritenuto necessario garantire l'”affidabilità” e la “qualità” del servizio svolto dai portali.
Per questi motivi la gestione di portali è riservata a due categorie di soggetti (art.30 del Decreto crescita bis):
i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità;
le banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).
Il registro dei gestori di portali
L’ Art. 50-quinquies del D.Lgs. 58/1998 – Testo Unico della Finanza si occupa della gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali)
La Parte II del Regolamento Consob è dedicata al REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI
Il Regolamento Consob distingue il registro dei portali in due sezioni, una ordinaria e una speciale.
Nella sezione ordinaria sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, tra i quali:
la forma giuridica di società di capitali;
il possesso, da parte dei soci di controllo, dei previsti requisiti di onorabilità;
il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei previsti requisiti di onorabilità (gli stessi dei soci di controllo) e di professionalità;
la presentazione di una relazione sull’attività di impresa e sulla struttura organizzativa (da predisporre secondo le indicazioni allegate al Regolamento Consob).
La perdita dei requisiti è una delle cause che comporta la cancellazione del gestore dal registro.
Nella sezione speciale sono invece annotati i “gestori di diritto“, ovvero le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob lo svolgimento della gestione di portali di equity crowdfunding.
Il registro è consultabile attraverso il sito internet della Consob e attraverso i siti dei portali; al suo interno potranno essere rinvenute importanti informazioni sui gestori di portali tra cui: il collegamento alla home page del sito internet del portale e gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob nei confronti dei gestori.
La Consob esercita la vigilanza sui gestori iscritti al registro potendo richiedere dati notizie e documenti ed effettuando ispezioni. Nel caso accerti la violazione di regole, può sospendere il gestore dall’attività e, nei casi più gravi, radiarlo dal registro, oltre ad irrogare sanzioni pecuniarie.
Successivamente al decreto legge n. 179/2012, il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, ha esteso la disciplina del crowdfunding alle Pmi innovative e ad altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in Pmi innovative.
L’art. 4, comma 2, del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, stabilisce che: “Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all’anagrafica, all’attivita’ svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.”
L’art. 1, comma 70, della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017, recita: “Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5-novies dell’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: «5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le PMI” si intende una piattaforma on line che abbia come finalita’ esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell’Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa’ che investono prevalentemente in PMI»; b) all’articolo 50-quinquies, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI»; c) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI».”
L’art. 57 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, si occupa dell’Attrazione degli investimenti.
Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020
Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” , “European Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento ECSP”), che modifica:
Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è destinato ad avere rilevanti novità per i fornitori dei servizi / le piattaforme di crowdfunding, proponendosi di armonizzare le regole di comportamento a livello europeo e di aumentare conseguentemente sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali che quelle di investimento su base transfrontaliera.
Nel contesto italiano l’applicazione della nuova normativa contribuirà inoltre ad uniformare parzialmente l’attuale quadro normativo che è differenziato tra
In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP le piattaforme di crowdfunding, già operative alla data di entrata in vigore, avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022.
La Commissione Europea ha esteso il periodo di transizione di un ulteriore anno (fino al novembre 2023) per le piattaforme autorizzate prima del 10 novembre 2021.
Il regime transitorio non si potrà in alcun modo estendere ulteriormente e le piattaforme che non saranno ancora autorizzate al 10 novembre 2023 saranno costrette ad interrompere le attività fino a quando non avranno ricevuto autorizzazione all’interno del Regolamento UE. Non basterà, dunque, solamente aver fatto richiesta di autorizzazione ad operare, ma servirà anche aver ottenuto effettivamente l’autorizzazione entro il termine pertinente.
Durante il regime transitorio, queste piattaforme potranno comunque richiedere ed ottenere l’autorizzazione per operare con il regime europeo ed usufruire del passaporto ad esso collegato. Una delle clausole contenute nel regolamento europeo del settore del crowdfunding consentiva alla Commissione Europea di prorogare il regime transitorio per ulteriori 12 mesi. A riguardo, la stessa Commissione ha chiesto parere all’ESMA che, in seguito a proprie consultazioni con autorità nazionali, ha fornito una sua favorevole opinione all’estensione del periodo di transizione della normativa, ma solamente per quelle società-piattaforme che avevano ricevuto autorizzazione ad operare prima del 10 novembre 2022 (senza che vengano imposte a queste ultime alcune condizionalità).
Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (“European
Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR)), pur avendo alcune analogie con il Regolamento Consob applicabile all’equity / debt crowdfunding, introduce diverse novità per gli operatori del settore che riguarderanno;
il sistema autorizzativo e le regole di vigilanza prudenziale;
la trasparenza;
la tutela degli investitori;
la gestione dei conflitti di interesse.
La normativa europea avrà un ambito applicativo più ampio dell’attuale normativa italiana, in quanto si applicherà ai fornitori di servizi di
equity crowdfunding;
debt crowdfunding;
lending crowdfunding,
con l’esclusione dei prestiti peer-to-peer ai privati, a cui continueranno ad applicarsi le normative locali, ove esistenti.
Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul Crowdfunding consentirà ai fornitori europei di servizi di Crowdfunding (European Crowdfunding Service Providers o ECSP) di operare in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Allo scopo di promuovere la prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding, di agevolare l’esercizio della libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno e di promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento delle imprese, il Regolamento stabilisce requisiti uniformi in tema di prestazione dei servizi crowdfunding, di organizzazione, di autorizzazione e di vigilanza degli ECSP, nonché in tema di tutela degli investitori.
Dal momento che le nuove norme in materia di crowdfunding sono state introdotte dal legislatore europeo tramite lo strumento del regolamento, che, a norma dell’articolo 288, paragrafo 2 (“Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, le stesse producono effetti vincolanti nei confronti di tutti coloro che sono tenuti al rispetto del diritto dell’Unione europea, senza bisogno di misure di recepimento da parte degli Stati membri nel loro ordinamento giuridico interno. Gli Stati membri non potranno unilateralmente adottare provvedimenti interni volti a limitare l’applicazione delle norme del regolamento, né farne un’applicazione incompleta o selettiva. Inoltre, tutte le norme di diritto nazionale che risulteranno in contrasto con la normativa introdotta dal regolamento europeo andranno disapplicate.
Ambito di applicazione
Il Regolamento trova applicazione
sia rispetto ai servizi crowdfunding basati sull’investimento (il cosiddetto equity crowdfunding)
sia rispetto ai servizi crowdfunding basati sul prestito (il cosiddetto lending crowdfunding).
per «servizio di crowdfunding» l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività:
intermediazione nella concessione di prestiti;
collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
per «piattaforma di crowdfunding», un sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;
Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding e in un’ottica di tutela degli investitori, l’articolo 1 del Regolamento UE fissa, un limite quantitativo al suo ambito di applicazione, stabilendo, all’articolo 1, che le norme ivi contemplate non trovano applicazione alle offerte che abbiano un corrispettivo totale superiore a 5 milioni di euro, calcolati su un periodo di 12 mesi (soglia generalmente utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri per esentare le offerte al pubblico dall’obbligo di pubblicazione del prospetto). Ne consegue che, le offerte che superino tale soglia non potranno essere ammesse sui portali crowdfunding.
La normativa italiana fissa in 8 milioni di euro la soglia massima entro la quale le offerte di strumenti finanziari possono essere condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali e, in generale, beneficiare dell’esenzione dall’applicazione della più stringente disciplina sul prospetto informativo (articolo 100-ter, comma 1 del TUF e art. 34-ter, comma 1 del Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999).
Quanto al limite soggettivo, i Servizi Crowdfunding potranno essere forniti solo da persone giuridiche stabilite in uno Stato Membro dell’Unione europea e autorizzate come fornitori di Servizi Crowdfunding conformemente all’articolo 12 del Regolamento UE (Art. 3, primo comma del Regolamento UE).
La domanda deve ricomprendere tutte le informazioni elencate all’art. 12 del Regolamento UE o nonché la documentazione attestante il possesso da parte del gestore dei requisiti richiesti dal capo I del Regolamento UE, tra cui
l’adozione di un efficace sistema di governance che assicuri la sana e prudente gestione;
il possesso, da parte delle persone fisiche che ricoprano cariche gestorie, di requisiti di onorabilità e di competenza;
il soddisfacimento dei requisiti prudenziali di cui all’art. 11 del Regolamento UE;
l’adozione di misure atte ad assicurare che i progetti siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente;
ecc.
Entro 3 mesi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente adotta una decisione motivata di accoglimento o rigetto della domanda (art. 12, comma 8, del Regolamento UE) e ne informa l’European Securities and Markets Authority (ESMA)(art. 12, comma 9,del Regolamento UE), la quale istituisce un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding, pubblicato sul suo sito web e regolarmente aggiornato (art. 14 del Regolamento UE).
Al momento, l’Italia non ha ancora formalmente designato l’Autorità che sarà incaricata di svolgere l’attività di vigilanza sugli operatori del crowdfunding; anche se è ragionevole ipotizzare che si tratterà della Consob che, eventualmente, per alcuni profili, potrà essere affiancata dalla Banca d’Italia.
I fornitori di crowdfunding che otterranno l’autorizzazione avranno diritto ad un passaporto europeo che gli consentirà di operare in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività. Allo stesso modo, anche le imprese potranno accedere alla possibilità di raccogliere fondi non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE, l’European Crowdfunding Service Providers (ECSP) autorizzato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE che intenda erogare i Servizi Crowdfunding anche in Stati Membri diversi da quello nel quale ha ottenuto l’autorizzazione, dovrà effettuare una semplice comunicazione indirizzata all’autorità competente dello Stato membro di autorizzazione che sarà da quest’ultima trasmessa alle autorità competenti degli altri Stati membri nei quali l’European Crowdfunding Service Providers (ECSP) ha dichiarato di voler operare nonché all’European Securities and Markets Authority (ESMA) che si occuperà di introdurre tali informazioni nel suo registro pubblico.
L’’European Crowdfunding Service Providers (ECSP) potrà iniziare a prestare i Servizi Crowdfunding negli Stati Membri ai quali è stata indirizzata la predetta comunicazione a partire, al più tardi, dal quindicesimo giorno successivo alla data in cui ha comunicato all’autorità competente nazionale la sua volontà di erogare i Servizi Crowdfunding in via transfrontaliera.
In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP, per i portali già autorizzati in base all’attuale normativa potranno essere previsti dagli Stati Membri meccanismi di opt-in semplificati per passare al nuovo regime. Come evidenziato in precedenza, i fornitori di servizi di crowdfunding già accreditati potranno continuare a prestare i servizi di crowdfunding sulla base della normativa nazionale fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione ai sensi di tale Regolamento, se tale data è anteriore.
Le Autorità europee (in particolare l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ed European Banking Authority (EBA)) sono state chiamate a definire le regole applicative e gli standard di dettaglio con riferimento ad alcuni profili della nuova normativa che riguardano in particolare la valutazione dei rischi dell’investimento, la verifica della correttezza dei dati forniti, la gestione dei conflitti di interesse e le procedure di reclamo da parte degli investitori.
Al momento, tali regole di dettaglio risultano ancora in corso di definizione e potrebbero pertanto essere pubblicate dall’Autorità successivamente alla data di entrata in vigore della normativa, rendendo pertanto indispensabile per gli attuali operatori avvalersi del regime transitorio al fine di adeguarsi alla nuova normativa.
Racconta, Investimenti e Mercato Secondario
La raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI e le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Come abbiamo visto, il limite di raccolta massima per ogni impresa sarà fissato a € 5 milioni nell’arco di un anno, a fronte dell’attuale limite di € 8 milioni previsto dalla disciplina nazionale.
Con riferimento agli investimenti, tutti i fornitori di servizi di crowdfunding saranno chiamati a definire e attuare adeguate politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti di investimento proposti sulle rispettive piattaforme, in modo da limitare il livello di esposizione ai rischi ed assicurare un trattamento equo dei potenziali investitori e clienti.
Il Regolamento ECSP conferma, come già previsto dalla disciplina nazionale, l’introduzione di “bacheche elettroniche” (vedi art. 25 del Regolamento ECSP) volte a favorire la creazione di un mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding e dunque a facilitare l’uscita dall’investimento.
Gestione individuale di portafogli di prestiti
Nell’ambito del lending crowdfunding, il Regolamento ECSP all’art. 2, Definizioni, primo comma, lettera c, introduce un riferimento esplicito al servizio di “gestione individuale di portafogli di prestiti”, che consiste nella “ripartizione, da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un investitore che è un prestatore originario, a uno o più progetti di crowdfunding sulla sua piattaforma di crowdfunding conformemente a un mandato individuale conferito dall’investitore su base discrezionale per ciascun investitore”.
Tale servizio, si configura di fatto come un “nuovo servizio di investimento” in forza del quale l’investitore fornisce al gestore della piattaforma di lending crowdfunding indicazioni e parametri in merito ai progetti che intende finanziare e il gestore/fornitore di servizio, sulla base degli stessi, provvede ad allocare i fondi su diversi progetti di investimento adottando tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile.
In relazione agli investimenti selezionati nel rispetto dei parametri indicati nel mandato di gestione individuale, il rischio di insolvenza non è sopportato dal fornitore del servizio di lending crowdfunding ma dagli investitori. Pertanto, la possibilità di svolgere tale servizio è subordinata all’adozione da parte dei fornitori / piattaforme di lending crowdfunding di idonei sistemi, processi/ controlli e strumenti per l’analisi, la gestione e la mitigazione dei rischi, che dovranno essere definiti e comunicati agli investitori sulla base di appositi standard che saranno definiti dalle Autorità europee.
Il Regolamento ECSP opera una particolare distinzione tra investitori “sofisticati” e investitori “non sofisticati” e introduce livelli differenziati di salvaguardia a tutela degli investitori, appropriati per ciascuna di tali categorie.
Tale distinzione, da un lato, si fonda sulla distinzione tra cliente professionale e cliente al dettaglio prevista dalla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (la cosiddetta Direttiva MiFID II, (Markets in financial instruments directive II)) e, dall’altro, tiene in considerazione anche le peculiarità del mercato del crowdfunding. In particolare, la distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati, oltre a seguire la linea di demarcazione tracciata dalla Direttiva MiFID II, prende in considerazione anche l’esperienza e le conoscenze dei potenziali investitori in materia di crowdfunding, valutate conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020.
I fornitori di servizi di crowdfunding dovranno presentare ai potenziali investitori un prospetto informativo standardizzato con tutti i dettagli chiave dell’investimento (c.d. Key Investment Information Sheet – KIIS) e saranno tenuti ad eseguire un test d’ingresso di verifica in relazione agli investitori non sofisticati (art. 21 del Regolamento ECSP).
Tale test è finalizzato a valutare l’appropriatezza degli investimenti sulla base dell’esperienza, degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria e della comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale da parte dei potenziali investitori.
In caso di investimenti di un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 € o il 5% del patrimonio netto dell’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà pertanto avvertire l’investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell’investimento e dei relativi rischi (art. 21, comma 7, del Regolamento ECSP).
Saranno infine introdotte regole più stringenti in materia di conflitto di interessi che prevederanno l’adozione di adeguate misure per evitare, individuare, gestire e comunicare gli stessi, introducendo, tra l’altro, anche l’impossibilità per gli operatori di aderire alle offerte pubblicate sulle proprie piattaforme.
Ulteriori requisiti saranno inoltre previsti in relazione al trattamento dei reclami, per cui i fornitori di servizi di crowdfunding dovranno adottare procedure efficaci e approntare ulteriori presidi.
Come abbiamo visto, prima di consentire agli investitori non sofisticati di accedere ai Servizi Crowdfunding, l’European Crowdfunding Service Provider dovrà sottoporli ad un test d’ingresso per la verifica della conoscenza e della capacità di sostenere eventuali perdite, al fine di valutare se gli investitori non sofisticati siano in grado di comprendere i rischi legati all’investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma nonché di sostenere eventuali perdite derivanti dall’investimento stesso (attraverso l’effettuazione di un’apposita simulazione).
La stessa verifica, invece, non è richiesta con riguardo agli investitori sofisticati, dal momento che essi sono per definizione consapevoli dei rischi associati agli investimenti in progetti di crowdfunding.
In ogni caso, laddove un investitore non sofisticato intenda effettuare un investimento per un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 euro e il 5% del suo patrimonio netto, l’European Crowdfunding Service Provider, prima di consentirgli di aderire all’offerta, dovrà provvedere a inoltrare a tale investitore una specifica avvertenza sui rischi, assicurandosi che l’investitore fornisca un consenso esplicito ad effettuare l’investimento e che dimostri di comprendere l’investimento e i relativi rischi.
Al fine di rafforzare ulteriormente la tutela degli investitori non sofisticati, l’articolo 22 del Regolamento UE n. 2020/1503 concede all’investitore non sofisticato un periodo di tempo di 4 giorni (il cosiddetto “periodo di riflessione precontrattuale”) per revocare un’offerta di investimento o una manifestazione di interesse in una specifica offerta di crowdfunding, senza dare una motivazione e senza incorrere in penali. L’attuale normativa italiana, invece, consente agli investitori non professionali di recedere dall’ordine di adesione, senza alcuna spesa, entro 7 giorni decorrenti dalla data dell’ordine stesso (articolo 13, comma 5, del Regolamento Consob adottato con delibera 18592 del 26 giugno 2013).
Sempre nell’ottica di garantire alti livelli di tutela degli investitori, il Regolamento UE prevede l’obbligo degli European Crowdfunding Service Provider di fornire agli investitori, oltre a tutte le informazioni relative al portale, ai costi, ai rischi finanziari e gli oneri connessi ai Servizi Crowdfunding e la loro natura, ai criteri di selezione dei progetti, anche una chiara informativa, redatta dall’offerente,contenente le informazioni chiave dell’investimento e della singola offerta in modo da consentire loro di prendere delle decisioni di investimento informate e consapevoli. Tale informativa, inoltre, deve essere formulata in modo tale da rispecchiare le caratteristiche tipiche di ciascuna delle due tipologie di Servizi Crowdfunding erogati dall’ European Crowdfunding Service Provider , fornendo indicazioni specifiche a seconda che l’investitore intenda accedere al servizio di equity crowdfunding o di lending crowdfunding. Infine, gli European Crowdfunding Service Provider possono dotarsi di strumenti di filtraggio che consentano di proporre agli investitori progetti di crowdfunding basati su uno o più parametri specifici o su indicatori di rischio, come il tipo o il settore di attività commerciale o una valutazione del credito, che siano stati comunicati in anticipo al fornitore di servizi di crowdfunding dall’investitore stesso senza che l’esistenza e l’utilizzo di tali strumenti possa essere considerata come consulenza in materia di investimenti (che costituisce attività riservata il cui esercizio necessita di autonoma e specifica autorizzazione), purché, tuttavia, tali strumenti forniscano informazioni ai clienti in maniera neutrale mostrando, ad esempio, risultati relativi a caratteristiche meramente oggettive del prodotto, demandando le decisioni di investimento al solo investitore.
Il 08.11.2022 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE un pacchetto di 13 Regolamenti
Gli stessi sono entrati in vigore dal 20° giorno successivo al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 28.11.2022)