Promulgato, SG, no. 40 del 29.05.2012, in vigore dal 1.07.2012.
Capitolo primo
GENERALE
Art.1. (1) Questa legge regola:
l’attuazione dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci tra la Repubblica di Bulgaria e gli Stati membri dell’Unione europea, in conformità con le normative dell’Unione europea in questo campo:
(a) Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, di seguito “regolamento (CE) № 638/2004 “;
b) Regolamento (CE) (222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri (GU L 87 / 160 del 31 marzo 2009);
c) Regolamento della Commissione (CE) n. 1982/2004 del 18 novembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri e che abroga i regolamenti della Commissione (CE) № 1901/2000 e (CEE) № 3590/92, di seguito “Regolamento (CE) № 1982/2004”;
d) Regolamento della Commissione (CE) № 1915/2005 del 24 novembre 2005 che modifica il Regolamento (CE) № 1982/2004 al fine di semplificare la registrazione della quantità e delle specifiche di movimenti specifici di merci;
(e) Regolamento della Commissione (UE) n. 91/2010 del 2 febbraio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda l’elenco dei prodotti esclusi dalle statistiche, la trasmissione di informazioni da parte dell’amministrazione fiscale e la valutazione della qualità (GU L 31/1 del 3 febbraio 2010);
(e) Regolamento della Commissione (UE) n. 96/2010 del 4 febbraio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda la soglia di semplificazione, le caratteristiche degli scambi di imprese, le merci e i movimenti specifici e il codice del tipo di transazione (GU L 34/1 del 5 febbraio 2010);
le funzioni e le competenze degli organi competenti per lo svolgimento dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci;
il sistema Intrastat.
(2) Le regole diverse o specifiche che si applicano a merci e movimenti di merci specifici, i periodi di riferimento, le modalità di comunicazione e dichiarazione, nonché le merci escluse dall’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci, è determinato da un’ordinanza del Consiglio dei ministri.
Capitolo due
AUTORITÀ. POTERI E INTERAZIONE
Art.2. Le autorità competenti per l’attuazione dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci sono l’Istituto nazionale di statistica, l’Agenzia nazionale delle entrate e l’Agenzia delle dogane.
Art.3. (1) Istituto nazionale di statistica:
determina le soglie per la dichiarazione secondo il sistema Intrastat e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 9 (2) del Regolamento (CE) (638/2004;
sviluppare e mantenere insieme all’Agenzia Nazionale delle Entrate le regole per la validazione dei dati raccolti con il sistema Intrastat;
raccogliere dati su merci specifiche e movimenti di merci, che non sono dichiarate nel sistema Intrastat, da altre fonti amministrative;
effettuare una convalida secondaria di tutti i dati raccolti o ricevuti dalle altre autorità competenti;
inviare i dati di sintesi e di dettaglio per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci alla Direzione Generale “Eurostat” della Commissione Europea secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento (CE) № 638/2004, nonché dell’Art. 25 del Regolamento (CE) № 1982/2004;
conservare tutti i dati per il commercio intracomunitario di merci delle persone obbligate ai sensi della presente legge e tenere un registro per loro;
predisporre analisi e relazioni sulla qualità dei dati per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci;
fornire dati mensili sugli scambi intracomunitari di merci della Banca nazionale bulgara ai fini del conto corrente della bilancia dei pagamenti.
(2) L’Agenzia nazionale delle entrate deve:
crea e mantiene un sistema di raccolta dati “Intrastat” – predispone metodologia, procedure e documenti di lavoro, nonché applicativi software, assicurando la preparazione delle dichiarazioni Intrastat;
controllare l’ambito delle persone obbligate, e attraverso il controllo di convalida la qualità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat in conformità con i requisiti di cui all’art. 8 (2) del Regolamento (CE) (638/2004);
fornire all’Istituto Nazionale di Statistica i dati raccolti con il sistema Intrastat;
fornire dati di sintesi alle istituzioni e agli organismi statali, quando ciò è previsto da un atto normativo o sulla base di accordi conclusi con loro;
informare gli operatori Intrastat dei loro obblighi in relazione al sistema Intrastat in conformità a quanto richiesto dall’art. 8 (3) del Regolamento (CE) (638/2004);
controllare l’adempimento degli obblighi degli operatori Intrastat, accertare violazioni amministrative e irrogare sanzioni amministrative ai sensi della presente legge;
utilizzare i dati disponibili per gli scambi intracomunitari di beni raccolti o ricevuti ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto e attraverso il Sistema europeo di informazione per lo scambio di informazioni sull’IVA (VIES), nonché da altre fonti amministrative come ulteriori per determinare il obblighi degli operatori Intrastat e il controllo dell’affidabilità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat secondo quanto richiesto dall’art. 8 (2) del Regolamento (CE) (638/2004);
creare e mantenere un registro delle persone obbligate nel sistema Intrastat.
(3) L’Agenzia delle Dogane fornisce all’Istituto Nazionale di Statistica i dati sulle merci dalle dichiarazioni doganali (EAD) in conformità con i requisiti di cui all’art. 5 (2) del Regolamento (CE) (638/2004.
Art.4. Le soglie per la dichiarazione e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 3, par. 1, punto 1, sarà determinato da un ordine del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica, che sarà promulgato nella Gazzetta ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno in corso. Le soglie di dichiarazione e le tipologie di dati aggiuntivi determinate dall’ordine sono valide per tutto l’anno successivo.
Art.5. (1) L’Agenzia Nazionale delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane forniscono all’Istituto Nazionale di Statistica tutti i dati disponibili per gli scambi intracomunitari di merci, necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, compresi i dati individualizzanti, di cui all’art. 9 (1) e (2) del Regolamento (CE) № 638/2004.
(2) Le tipologie di dati di cui al par. 1, la loro struttura, l’ordine e la periodicità per la loro presentazione all’Istituto nazionale di statistica saranno determinati su istruzioni congiunte del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica, rispettivamente del Direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate e del Direttore delle dogane Agenzia.
Capitolo tre
SISTEMA INTRASTAT
Art.6. (1) Il sistema Intrastat deve essere applicato per la raccolta dei dati per le spedizioni intracomunitarie da o per gli arrivi sul territorio della Repubblica di Bulgaria di merci dell’Unione europea.
(2) La procedura per l’applicazione del sistema Intrastat, compresa la presentazione e l’accettazione di dichiarazioni Intrastat e altri documenti o dati soggetti a presentazione e l’esecuzione del controllo e delle correzioni dei dati forniti, sarà determinata da un’ordinanza del Ministro Finanza.
Art.7. Soggetti obbligati a presentare dichiarazioni nel sistema Intrastat – Sono operatori Intrastat i soggetti iscritti alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari di merci in volumi annui, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione di cui all’art. 3, par. 1, punto 1, separatamente per ogni flusso commerciale – spedizioni o arrivi ai sensi dell’art. 7 (1) del Regolamento (CE) (638/2004.
Art.8. (1) Le dichiarazioni Intrastat sono:
dichiarazioni mensili per arrivi o partenze;
dichiarazioni correttive per arrivi o partenze.
(2) Se durante un dato periodo di riferimento l’operatore Intrastat non ha effettuato arrivi o spedizioni intracomunitarie, la dichiarazione mensile non deve contenere registrazioni con dati commerciali (dichiarazione zero).
(3) Le dichiarazioni di rettifica possono contenere registrazioni solo per quanto riguarda le dichiarazioni mensili già accettate.
Art.9. (1) Dichiarazioni Intrastat, la comunicazione di cui all’art. 10, oltre agli altri documenti o dati soggetti a presentazione da parte di Intrastat, gli operatori devono essere presentati all’Agenzia Nazionale delle Entrate in forma elettronica, firmati con firma elettronica qualificata.
(2) In via eccezionale nei casi di impossibilità tecnica da parte dell’operatore Intrastat o dell’Agenzia Nazionale delle Entrate, previsti dall’ordinanza dell’art. 6, par. 2, Dichiarazioni, notifiche, documenti o dati Intrastat possono essere presentati alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate su un supporto tecnico, consentendo una riproduzione affidabile delle informazioni e soddisfacendo i requisiti per il formato della registrazione.
(3) I campioni di dichiarazioni Intrastat e altri documenti o dati soggetti a presentazione devono essere approvati dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate o da una persona da lui autorizzata e devono essere pubblicati sul sito web dell’agenzia.
Art.10. (1) Quando un operatore Intrastat per un certo periodo non effettua scambi intracomunitari di merci dell’Unione Europea, può notificarlo per iscritto al direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate. Per questo periodo l’operatore Intrastat non invia dichiarazioni Intrastat.
(2) L’operatore Intrastat è tenuto a riprendere la presentazione delle dichiarazioni Intrastat entro il termine di cui all’art. 11, par. 1, se nel periodo di cui al par. 1 ha effettuato scambi intracomunitari di merci dell’Unione europea. La presentazione della dichiarazione pone fine alla validità della comunicazione di cui al par. 1.
Art.11. (1) Gli operatori Intrastat devono presentare una dichiarazione Intrastat entro il 14 ° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
(2) Gli operatori Intrastat con obbligo corrente sostenuto devono presentare una dichiarazione Intrastat entro il ventesimo giorno del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i periodi di riferimento successivi il termine è quello di cui al par. 1.
Art.12. (1) L’Agenzia nazionale delle entrate notifica agli operatori Intrastat gli errori riscontrati in una dichiarazione Intrastat presentata.
(2) In caso di mancata presentazione, presentazione dopo il termine delle dichiarazioni Intrastat o rilevamento di errori in esse, l’Agenzia nazionale delle entrate può richiedere a Intrastat gli operatori di presentare documenti contabili, commerciali e di altro tipo e supporti informativi, nonché di preparare rapporti al fine di stabilire l’affidabilità dei dati dichiarati.
(3) Le comunicazioni di cui al par. 1 e 2 devono essere inviati per via elettronica, firmati con una firma elettronica qualificata.
(4) L’eliminazione degli errori in una dichiarazione mensile o correttiva presentata deve essere eseguita dall’operatore Intrastat con la presentazione di una dichiarazione correttiva.
(5) In caso di nuove circostanze, possono essere effettuati adeguamenti per un periodo fino a 6 periodi di riferimento precedenti.
(6) L’operatore Intrastat ha adempiuto all’obbligo di presentare una dichiarazione Intrastat mensile entro un termine, se gli errori ammessi sono stati eliminati entro i termini di cui all’art. 11.
(7) L’operatore Intrastat deve fornire i documenti, i dati e le richieste di cui al par. 2, rispettivamente, presentano una dichiarazione di rettifica ai sensi del par. 4 e 5 entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale delle Entrate, rispettivamente dalla data in cui si sono verificate le circostanze di cui al par. 5.
Art.13. (1) L’Agenzia Nazionale delle Entrate comunica ad Intrastat gli operatori per accertate circostanze, diverse da quelle dichiarate per il rispettivo periodo di riferimento, in base ai poteri di cui all’art. 3, par. 2, punto 7 e richiede da loro la presentazione aggiuntiva di documenti e dati, nonché la presentazione di una dichiarazione correttiva per lo stesso periodo. Gli operatori Intrastat forniscono i documenti e i dati e presentano una dichiarazione correttiva entro 7 giorni dalla data di ricezione del messaggio.
(2) L’Agenzia Nazionale delle Entrate può apportare d’ufficio rettifiche dei dati nelle dichiarazioni Intrastat presentate dopo aver effettuato chiarimenti con gli operatori Intrastat o confronto con fonti dati, stabiliti in fase di attuazione dell’attività di controllo ai sensi dell’art. 3, par. 2, articolo 6.
(3) Al momento dell’esecuzione della successiva convalida, l’Istituto nazionale di statistica notifica all’Agenzia nazionale delle entrate per gli operatori Intrastat, rispetto ai quali devono essere intraprese le azioni di cui al paragrafo 1. 1 e Art. 3, par. 2, articolo 6.
Capitolo quattro
RISERVATEZZA.
OBBLIGO DI MANTENERE SEGRETO
Art.14. I dati e / o le prove raccolti in base all’ordine di questa legge possono essere utilizzati solo a fini statistici. I dati sui flussi di merci vengono diffusi, garantendo l’anonimato delle entità che li hanno forniti.
Art.15. (1) Un operatore Intrastat può chiedere al presidente dell’Istituto nazionale di statistica di estendere il segreto statistico per quanto riguarda il codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune, per determinate merci e flussi commerciali, nei casi in cui il valore annuo degli scambi rilevanti della persona con gli Stati membri dell’Unione europea e con i paesi terzi:
costituisce più dell’85% del valore totale del commercio estero della Repubblica di Bulgaria per l’anno rispettivo con questa merce e con questo flusso;
sommato a quello di un altro operatore o di due altri operatori, a condizione che anche questo secondo o questi due altri operatori abbiano richiesto una dichiarazione di riservatezza, il valore sarà superiore all’85 per cento del valore totale del commercio estero della Repubblica della Bulgaria per il rispettivo anno, questa merce e questo flusso.
(2) Alla richiesta di cui al par. 1 si applica:
informazioni sul codice della nomenclatura combinata istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune e sul flusso per il quale si chiede l’estensione del segreto;
giustificazione dei motivi della richiesta.
(3) Il presidente dell’Istituto nazionale di statistica si pronuncia entro 30 giorni sulla richiesta con una decisione motivata, con la quale consente l’estensione della riservatezza per i dati statistici per il commercio estero o respinge la richiesta.
(4) La decisione ai sensi del par. 3 può essere impugnato dall’ordinanza del codice di procedura amministrativa.
(5) Dopo l’emanazione della decisione di estensione della riservatezza, la diffusione dei dati sarà effettuata secondo il Capitolo Sei della Legge sulla Statistica.
(6) L’estensione della riservatezza è revocata con decisione del presidente dell’Istituto nazionale di statistica:
su richiesta dell’operatore Intrastat;
d’ufficio, nel caso in cui in due anni civili consecutivi non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1. 1.
(7) Prima di annullare l’estensione della riservatezza per ordine del par. 6, punto 2, il presidente dell’Istituto nazionale di statistica comunica all’operatore Intrastat che può opporsi o presentare una nuova domanda entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.
Art.16. (1) Gli organi competenti per l’attuazione della presente legge assicurano la protezione della persona e dei dati personali e la prevenzione dell’abuso nei loro confronti secondo l’ordine della Legge per le statistiche.
(2) Le autorità competenti sono obbligate ad adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per l’adempimento dei requisiti del par. 1.
(3) Le persone che hanno accesso alle informazioni protette dalla legge devono firmare una dichiarazione con la quale le manterranno segrete e non le utilizzeranno per altri scopi se non per l’adempimento diretto dei loro doveri ufficiali.
Capitolo cinque
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
Art.17. (1) L’operatore Intrastat, che non presenta la dichiarazione Intrastat, non la presenta nei termini previsti o fornisce dati inesauribili o errati nella dichiarazione Intrastat, sarà punito con una multa o con una sanzione patrimoniale da 500 a 5000 lev. .
(2) Chi, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, omette di fornire le informazioni di cui all’art. 12, par. 2 o Art. 13, par. 1, sarà punito con una multa o una sanzione pecuniaria per un importo compreso tra 200 e 2000 BGN.
(3) In caso di ripetuta commissione delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la punizione sarà inflitta in doppio.
(4) In caso di commissione sistematica delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la punizione sarà inflitta in triplice ammontare.
Art.18. Una persona, che ha accesso alle informazioni protette dalla presente legge, che le utilizza, le fornisce o le divulga per scopi diversi dall’esercizio diretto dei suoi doveri ufficiali, è punita con una multa da 1000 a 2000 lev, se il commesso non lo fa. costituire un crimine.
Art.19. (1) Le violazioni ai sensi della presente legge saranno stabilite da atti per l’accertamento di violazioni amministrative, redatti da funzionari, determinati dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, ei decreti penali saranno emanati dal direttore esecutivo della Agenzia nazionale delle entrate o da alcuni suoi funzionari.
(2) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali devono essere eseguiti secondo l’ordine della Legge per le violazioni e le pene amministrative.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
1.Ai fini della presente legge le definizioni, determinate nel regolamento di cui all’art. 1, par. 1.
2.Ai fini della presente legge:
“Valore” è la base imponibile della fornitura, determinata dall’ordinanza della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto, ad eccezione delle specifiche movimentazioni e merci, descritte nell’ordinanza dell’art. 1, par. 2.
“periodo di riferimento”: il mese di calendario durante il quale avvengono le spedizioni o gli arrivi di merci. Per alcune merci specifiche e movimenti di merci, è possibile applicare altri periodi di riferimento al di fuori del periodo specificato.
“Ripetuta” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale, che ha inflitto all’autore del reato una pena per la stessa tipologia di violazione.
Per “sistematico” si intende la commissione di tre o più reati nell’arco di due anni.
“Convalida” è un controllo della conformità dei dati nelle dichiarazioni Intrastat confrontandoli con altri dati e circostanze.
“Nuove circostanze” sono documenti o fatti divenuti noti dopo la presentazione della dichiarazione mensile.
“Direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate” è una direzione determinata ai sensi dell’art. 8 del Codice di procedura fiscale-assicurativa.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
3.La legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci (promulgata, SG 51 del 2006, modificata, SG 84/2007 e SG 100/2010) è abrogata.
4.Quelle emesse in base all’art. 1, par. 4 e art. 13, par. 2 della legge abrogata sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci, lo statuto mantiene la sua efficacia.
5.Quelle emesse in base all’art. 26, par. 2 della legge abrogata sulle statistiche sugli scambi intracomunitari di merci restano in vigore.
6.Per ordine della presente legge si dichiarano anche gli invii e gli arrivi, effettuati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali il periodo di riferimento ai sensi della presente legge è antecedente a tale data.
7.Per ordine della presente legge non possono essere dichiarati invii e arrivi effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge, per i quali il periodo di riferimento è successivo a tale data e che sono stati dichiarati dall’ordinanza della legge abrogata.
8. Lerettifiche dei dati dichiarati ai sensi della legge abrogata sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci devono essere effettuate secondo l’ordine della presente legge.
9. Ledichiarazioni Intrastat per l’ultimo periodo di riferimento prima dell’entrata in vigore della presente legge devono essere presentate entro i termini di cui all’art. 11.
10.Per il 2012 le soglie per la dichiarazione secondo il sistema Intrastat e le tipologie di dati aggiuntivi ai sensi dell’art. 9, par. 2 del Regolamento (CE) (638/2004, previa dichiarazione, determinato sulla base della Legge abrogata sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci.
11.Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG, numero 105 del 2006; modificato, numeri 52, 108 e 110 del 2007, numeri 69 e 106 del 2008, numeri 32, 35 e 95 del 2009, numeri 94 del 2010 e numeri 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011) al § 2 delle disposizioni aggiuntive dopo le parole “lavoratori” il sindacato “E” è sostituito da una virgola e infine aggiunto “e alla Direttiva del Consiglio 2011/96 / UE del 30 novembre 2011 sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345/8 del 29 dicembre 2011) “.
12.Nel Codice di procedura fiscale e assicurativa (promulgato, SG, numero 105 del 2005, modificato, numeri 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 e 105 del 2006, nn. 46 , 52, 53, 57, 59, 108 e 109 del 2007, n. 36, 69 e 98 del 2008, n. 12, 32, 41 e 93 del 2009, n. 15, 94, 98, 100 e 101 del 2010 , Nn. 14, 31, 77 e 99 del 2011 e n. 26 del 2012) nelle disposizioni transitorie e finali della legge per la modifica e l’integrazione del codice di procedura fiscale e previdenziale (SG, numero 99 del 2011) § 23 è modificato come segue:
„§ 23. (1) Il non completato alla data di entrata in vigore della presente legge procedimento di revisione ai sensi dell’art. 114, par. 1 – 3, indipendentemente dalla data del loro inizio, devono essere completati secondo l’ordine corrente entro 5 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
(2) Il procedimento di revisione di cui all’art .. Sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. 114, par. 1 – 3 devono essere completati secondo l’ordine corrente entro tre mesi dalla data della loro ripresa.
(3) I termini di cui al par. 1 e 2 possono essere prorogati dall’ordine e alle condizioni di cui all’art. 114, par. 4.
(4) I termini di cui al par. 1 e 2 non si applicano per i procedimenti di revocazione il cui termine è stato prorogato dall’ordinanza dell’art. 114, par. 4 prima dell’entrata in vigore di questa legge. ”
13.La legge entra in vigore il 1 ° luglio 2012, ad eccezione del § 12, che entra in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
La legge è stata adottata dalla 41a Assemblea Nazionale il 16 maggio 2012 ed è stata sigillata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.
REGOLAMENTO (UE) N. 904/2010 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
Database Ocse dei regimi fiscali preferenziali dannosi nel mondo – Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes
Riconoscendo la necessità di riallineare la tassazione dei profitti con le attività sostanziali che li generano e di migliorare la trasparenza, l’OCSE ha iniziato a lavorare per affrontare la concorrenza fiscale dannosa alla fine degli anni ’90, i risultati sono riportati in un rapporto del 1998, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue . Nell’ambito di questa iniziativa, l’OCSE ha anche creato il Forum sulle pratiche fiscali dannose ( Forum on Harmful Tax Practices (FHTP)). Dopo la sua creazione, l’FHTP è stato uno dei gruppi chiave con il mandato di monitorare e rivedere le pratiche fiscali delle giurisdizioni, concentrandosi sulle caratteristiche dei regimi fiscali preferenziali. Il gruppo Codice di condotta della Commissione europea svolge un ruolo simile.
Il 5 ottobre 2015, l’OCSE ha pubblicato la sua relazione finale sull’azione BEPS 5, Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto della trasparenza e della sostanza.
La relazione sull’azione 5 copre due aree principali:
la definizione di un criterio di “attività sostanziale” da applicare per determinare se i regimi fiscali sono dannosi;
migliorare la trasparenza.
Nell’ottobre 2017, l’OCSE ha pubblicato la Harmful Tax Practices – 2017 Progress Report on Preferential Regimes , che include i risultati della revisione di 164 regimi individuati dal Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) nel corso di cinque riunioni tenutesi tra novembre 2016 e settembre 2017, e rifletteva i risultati di ottobre 2017.
Nel maggio 2018, l’Inclusive Framework su BEPS ha rilasciato aggiornamenti ai risultati delle revisioni di 11 regimi fiscali preferenziali. Il 15 novembre 2018 l’OCSE ha pubblicato gli ultimi risultati sui regimi fiscali preferenziali che coprono la valutazione di 53 regimi.
Inoltre, il Rapporto del 1998, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, definisce un quadro per affrontare il problema di come certe giurisdizioni (paradisi fiscali) con “nessuna o solo imposta nominale” e regimi fiscali “preferenziali dannosi”
influenzano l’ubicazione delle attività finanziarie e di altri servizi,
erodono le basi imponibili di altre paesi,
distorcono i modelli commerciali e di investimento e
minano l’equità, la neutralità e l’ampia accettazione sociale dei sistemi fiscali .
Data l’elevazione del requisito delle attività sostanziali nel lavoro sui regimi preferenziali nell’ambito del progetto BEPS, l’OCSE ha ritenuto opportuno riprendere l’applicazione del requisito delle attività sostanziali stabilito nel Rapporto 1998 per “nessuna o solo tassa nominale” giurisdizioni, nonché per fornire indicazioni sull’applicazione del requisito. Per questo motivo, l’Inclusive Framework su BEPS ha deciso di applicare il requisito delle attività sostanziali per le giurisdizioni con”nessuna o solo imposta nominale”.
Nel febbraio 2021, l’OCSE ha pubblicato i termini di riferimento e la metodologia (BEPS Action 5 on Harmful Tax Practices – Transparency Framework – PEER REVIEW DOCUMENTS) aggiornati sullo standard di BEPS (base erosion and profit shifting) Action 5 per lo scambio di informazioni sui ruling fiscali (il “quadro di trasparenza”) per gli anni 2021-2025, come approvato dal Framework inclusivo su BEPS.
BEPS Action 5 è uno dei quattro standard minimi BEPS che tutti i membri dell’Inclusive Framework si sono impegnati ad attuare:
combattere le pratiche fiscali dannose (BEPS azione 5),
prevenire l’abuso dei trattati fiscali, incluso il treaty shopping(Action 6)
migliorare la trasparenza con Country-by-Country
Reporting (azione 13)
migliorare l’efficacia di risoluzione delle controversie (azione 14).
Una parte dello standard minimo dell’Azione 5 è il quadro di trasparenza per lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni su alcuni ruling fiscali che, in assenza di trasparenza, potrebbero sollevare preoccupazioni per il BEPS. Oltre 130 giurisdizioni (Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS.) hanno aderito all’Inclusive Framework e prendono parte alla revisione tra pari (ovvero gli altri Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) per valutare la loro conformità al quadro per la trasparenza.
Sono stati concordati termini di riferimento specifici e una metodologia per le revisioni tra pari per valutare l’attuazione dello standard minimo da parte di una giurisdizione. La revisione del quadro di trasparenza valuta le giurisdizioni rispetto ai termini di riferimento che si concentrano su cinque elementi chiave:
processo di raccolta delle informazioni;
scambio di informazioni;
riservatezza delle informazioni ricevute;
statistiche sugli scambi di sentenze;
trasparenza su alcuni aspetti dei regimi di proprietà intellettuale.
Il processo di revisione e monitoraggio tra pari è condotto dal Forum sulle pratiche fiscali dannose ( Forum on Harmful Tax Practices (FHTP)).
I termini di riferimento sono suddivisi in quattro aspetti, che catturano gli elementi chiave del quadro di trasparenza:
Processo di raccolta delle informazioni;
Scambio di informazioni;
Riservatezza delle informazioni ricevute;
Statistiche.
La metodologia definisce i meccanismi procedurali mediante i quali le giurisdizioni completeranno la revisione tra pari, compreso il processo per la raccolta dei dati pertinenti, la preparazione e l’approvazione dei rapporti, i risultati della revisione e il processo di follow-up. La metodologia prevede la raccolta dei punti dati rilevanti per la revisione tra pari utilizzando questionari standardizzati, inviati alla giurisdizione esaminata nonché agli altri Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS.
Rapporti di revisione tra pari sullo scambio di informazioni sulle decisioni fiscali (Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings)
Una parte dello standard minimo dell’azione 5 si riferisce ai regimi fiscali preferenziali in cui viene intrapresa una revisione per identificare le caratteristiche di tali regimi che possono facilitare l’erosione della base e il trasferimento degli utili, e quindi hanno il potenziale di avere un impatto ingiusto sulla base imponibile di altre giurisdizioni.
Nel gennaio 2019, l’OCSE ha pubblicato Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes (potremmo definirlo come il database Ocse dei regimi fiscali preferenziali adottati complessivamente nel mondo), approvato dal Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Il Progress Report include i risultati della revisione dei regimi fiscali preferenziali, che è stata intrapresa dal Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) dall’inizio del progetto BEPS in conformità con lo standard minimo BEPS Action 5. Riflette i risultati a gennaio 2019. Mentre i risultati del regime consolidato sono ora contenuti nella Harmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes, Harmful Tax Practices – 2017 Progress Report on Preferential Regimesinclude importanti indicazioni sugli standard applicabili ai requisiti delle attività sostanziali per i regimi non di PI, i tempi per modificare o abolire i regimi e il monitoraggio di alcuni regimi nella pratica.
Il reportHarmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimesregistra l’avanzamento finora raggiunto dal Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) nel monitoraggio dei trattamenti fiscali specifici messi a punto da singole giurisdizioni fiscali per favorire determinati tipi di attività, investimenti, zone geografiche. Quest’ultimo report mette in rilievo soprattutto gli sforzi compiuti dalle giurisdizioni che si sono impegnate ad eliminare dal proprio ordinamento regimi catalogati in precedenza come “dannosi” (harmful) e che ora sono stati aboliti del tutto oppure modificati in modo tale da rispettare i criteri di trasparenza delineati dall’Azione 5 del progetto Beps (base erosion and profit shifting).
Il Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) dell’OCSE ha condotto, sin dalla sua creazione nel 1998, revisioni dei regimi preferenziali al fine di determinare se i regimi potessero essere dannosi per la base imponibile di altre giurisdizioni.
L’attuale lavoro del Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) comprende tre aree chiave.
In primo luogo, la valutazione dei regimi fiscali preferenziali per identificare le caratteristiche di tali regimi che possono facilitare l’erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti, e quindi hanno il potenziale di avere un impatto ingiusto sulla base imponibile di altre giurisdizioni.
In secondo luogo, la revisione tra pari e il monitoraggio del quadro di trasparenza dell’azione 5 attraverso lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni pertinenti su decisioni specifiche del contribuente che, in assenza di tale scambio di informazioni, potrebbero sollevare preoccupazioni per BEPS
In terzo luogo, la revisione dei requisiti di attività sostanziali in giurisdizioni fiscali assenti o solo nominali per garantire condizioni di parità.
Il reportHarmful Tax Practices – 2018 Progress Report on Preferential Regimes (aggiornamento del report 2015 BEPS Action 5 e del report 2017) contiene i risultati, riportati a gennaio 2019, della revisione dei regimi fiscali preferenziali di tutti i membri del “BEPS Inclusive Framework” che sono stati identificati dopo il progetto BEPS. Inoltre, l'”Inclusive Framework” ha concordato un nuovo standard per i requisiti di attività sostanziali per giurisdizioni fiscali assenti o solo nominali. Questo rapporto include i dettagli di questo nuovo standard e gli altri lavori sulle aggiunte e revisioni del quadro delle pratiche fiscali dannose. Infine contiene i passaggi successivi per il lavoro sulle pratiche fiscali dannose.
La relazione sullo stato di avanzamento del 2018 comprende anche tre allegati contenenti aggiornamenti sostanziali sul quadro del Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP), compreso il nuovo standard per i requisiti di attività sostanziali all’interno di giurisdizioni fiscali assenti o solo nominali, linee guida interpretative sull’applicazione dei fattori esistenti per la valutazione dei regimi, e raccomandazioni sui punti dati e sul processo per effettuare il monitoraggio del grandfathering per i regimi non IP:
Risultato del mandato BEPS Azione 5 per considerare revisioni o aggiunte al framework FHTP;
Monitoraggio dei dati sui regimi non di proprietà intellettuale acquisiti; e
Documenti di riferimento chiave.
Nel 2017, sono stati presi impegni rispetto a oltre 80 regimi da rendere conformi allo standard minimo BEPS Azione 5. Nel 2018, le giurisdizioni hanno, in quasi tutti i casi, rispettato questi impegni, mentre il numero totale di regimi esaminati dall’inizio del progetto BEPS è ora 255. I risultati del 2018 mostrano anche che tutti i regimi di Intellectual Property (IP) sono, con un’eccezione, abolita o modificata per conformarsi all’approccio nexus.
Infine, la relazione sui progressi del 2018 definisce i prossimi passi per il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) nel continuare ad affrontare le pratiche fiscali dannose.
I risultati aggiornati coprono 53 regimi, portando il numero di regimi esaminati, o in corso di revisione, a 246.
La revisione ha riguardato non solo i regimi fiscali preferenziali, ma i risultati della revisione del fattore delle attività sostanziali per giurisdizioni non solo nominali.
Revisione del fattore di attività sostanziale per giurisdizioni fiscali assenti o solo nominali
Dopo aver concordato il nuovo standard sulle attività sostanziali per nessuna o solo giurisdizione fiscale nominale nel novembre 2018, le 12 “nessuna o solo giurisdizione fiscale nominale” identificate dal Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) hanno introdotto il quadro giuridico nazionale necessario per soddisfare lo standard. Lo standard richiede che per alcuni settori di attività aziendali altamente mobili, le attività generatrici di reddito di base devono essere condotte con dipendenti qualificati e spese operative nella giurisdizione.
Il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) ha ora riesaminato le nuove leggi nazionali delle 12 giurisdizioni fiscali assenti o solo nominali. Per 11 di queste giurisdizioni (Anguilla, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Turks e Caicos), l’FHTP ha concluso che il quadro giuridico interno è in linea con il standard e quindi “non dannoso”. Per quanto riguarda la restante giurisdizione esaminata dall’FHTP (Emirati Arabi Uniti), l’FHTP ha concluso che il quadro giuridico era in linea con lo standard ma con un punto tecnico in sospeso. A questo proposito, gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati ad apportare ulteriori modifiche legislative e la legge è ora “in procinto di essere modificata”.
Dal 2020, il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) avvierà un processo annuale di monitoraggio dell’efficacia dei meccanismi delle giurisdizioni per garantire la conformità allo standard nella pratica.
Revisione dei regimi fiscali preferenziali
Durante la riunione di giugno 2019, il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) ha adottato decisioni nuove e aggiornate su 56 regimi, alcuni dei quali sono stati riesaminati per la prima volta, come segue:
Sono stati aboliti 13 regimi (Capo Verde, Malesia, Mongolia, Montserrat, Marocco, Svizzera, Thailandia).
Tre regimi sono stati modificati per rimuovere le caratteristiche potenzialmente dannose (Capo Verde, Malesia, Mauritius) e quattro nuovi regimi sono stati classificati come “non dannosi”, in quanto progettati specificamente per soddisfare lo standard dell’Azione 5 (Malta, Polonia, Thailandia).
Quattro regimi sono in fase di modifica (Aruba, Grecia, Kazakistan).
Otto regimi sono risultati esclusi dal campo di applicazione dell’FHTP (Capo Verde, Nigeria, Paraguay e Vietnam).
Due regimi sono stati ritenuti potenzialmente dannosi ma in realtà non dannosi (Aruba, Viet Nam) e un regime non è operativo (Paraguay).
Un regime è stato ritenuto effettivamente dannoso (Giordania).
Attualmente sono stati riesaminati altri 21 regimi (Isole Cook, Dominica, Repubblica Dominicana, Giamaica, Marocco, Macedonia del Nord, Qatar).
Il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) ha riesaminato 287 regimi dall’inizio del progetto BEPS. I risultati di queste revisioni possono essere rappresentati come segue:
Conclusioni aggiornate della revisione dei regimi fiscali preferenziali
Secondo i risultati aggiornati, 18 ulteriori regimi sono stati identificati come in via di abolizione o modifica, poiché le giurisdizioni hanno mantenuto il loro impegno ad apportare le modifiche legislative pertinenti. Ciò comprende:
Andorra: regime di holding
Curaçao: regime degli impianti di esportazione
Spagna: esenzione parziale per reddito da alcune attività immateriali (regime federale)
Altri regimi di Andorra, Curaçao, Hong Kong (Cina), Mauritius e San Marino
Inoltre, i regimi nuovi o sostitutivi in quattro regimi sono stati progettati specificamente per soddisfare lo standard dell’azione 5:
Lituania: regime di proprietà intellettuale
Mauritius: regime di esenzione parziale e banche titolari di una licenza bancaria ai sensi del regime del Banking Act 2004
San Marino: regime della proprietà intellettuale
I risultati aggiornati includono nuovi impegni per apportare modifiche legislative per modificare o abolire altri 10 regimi, tra cui:
Aruba: regime aziendale esente
Maldive: aliquote fiscali ridotte sui profitti generati al di fuori del regime delle Maldive
Mongolia: regime della zona di libero scambio
Altri regimi da Aruba, Australia, Montserrat, Filippine e Santa Lucia
Altri 17 regimi sono stati inseriti nel processo di revisione del Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP)FHTP. Questi includono:
Gabon: regime di zona economica speciale
Grecia: regime di incentivi fiscali sui brevetti
Stati Uniti: regime di reddito immateriale derivato dall’estero (FDII)
Altri regimi di Aruba, Brunei Darussalam, Curaçao, Giordania, Kazakistan, Malesia, Panama, Paraguay e Saint Kitts e Nevis
Infine, l’aggiornamento include altri quattro regimi che sono risultati fuori ambito, non ancora operativi o che sono già stati aboliti o non possiedono caratteristiche dannose, ovvero:
Aruba: regime marittimo e aereo e regime di San Nicolas
Kenya: regime di zona economica speciale
Paraguay: regime di zona franca
Requisito per attività sostanziali per giurisdizioni “nessuna o solo imposta nominale”
L'”Inclusive Framework” su BEPS ha deciso di applicare il requisito delle attività sostanziali, come stabilito nel capitolo 4 del rapporto finale sull’azione 5, per la prima volta alle giurisdizioni con “nessuna o solo imposta nominale”.
In generale, il requisito delle attività sostanziali esamina se un regime incoraggia operazioni o accordi puramente fiscali, poiché molti regimi fiscali preferenziali dannosi sono progettati in modo da consentire ai contribuenti di trarre vantaggi dal regime mentre si impegnano in operazioni puramente fiscali e non comportano attività sostanziali. A seguito dell’azione 5, il requisito delle attività sostanziali è considerato uno dei fattori principali per determinare se un regime è potenzialmente dannoso. La logica alla base di questo approccio è che, come tutti i regimi preferenziali per il reddito geograficamente mobile, ora devono soddisfare il requisito delle attività sostanziali.
Secondo lo Standard, il requisito delle attività sostanziali a nessuna giurisdizione fiscale o solo a quella nominale si applicherebbe alle giurisdizioni che non impongono un’imposta sul reddito delle società. Si applicherebbe anche alle giurisdizioni che si ritiene impongano solo l’imposta sul reddito delle società nominale per evitare i requisiti. Le giurisdizioni che sono state riviste sulla base dei regimi preferenziali che offrono sono escluse dal campo di applicazione dello Standard, a meno che non abbiano successivamente intrapreso riforme significative che hanno abolito o sostanzialmente abolito del tutto la loro imposta sul reddito delle società.
Per quanto riguarda il tipo di attività coperte, il requisito relativo alle attività sostanziali si applicherà alle attività geograficamente mobili, come le attività finanziarie e di altro tipo, compresa la fornitura di beni immateriali. Il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) ha tipicamente identificato questi tipi di attività mobili come appartenenti alle categorie di sedi centrali, centri di distribuzione, centri di servizi, finanziamenti, leasing, gestione di fondi, banche, assicurazioni, spedizioni, holding e fornitura di beni immateriali.
Sulla base della guida del Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) sulle attività sostanziali, esistono due categorie fondamentali di attività:
attività che generano reddito da non-Intangible Property (IP) (che è indicato nell’Allegato D (Substantial activities in regimes other than IP regimes ) della relazione sullo stato di avanzamento 2017);
attività per lo sfruttamento di Intellectual Property (IP) assets (che è il nexus approach definito nella relazione dell’azione 5).
Per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione che generano un reddito da non-Intangible Property (IP), ciò significherebbe che la giurisdizione fiscale “nessuna o solo imposta nominale” sarebbe tenuta a soddisfare lo stesso criterio delle attività sostanziali applicabile ai regimi di IP assets, il che significa che avrebbe bisogno di introdurre leggi per:
definire le attività principali generatrici di reddito per ciascun settore di attività rilevante;
garantire che le attività generatrici di reddito di base rilevanti per il tipo di attività siano svolte dall’entità (o siano svolte nella giurisdizione);
richiedere all’entità di avere un numero adeguato di dipendenti a tempo pieno con le qualifiche necessarie e che sostengano un importo adeguato di spese operative per intraprendere tali attività.
Laddove le attività aziendali sono lo sfruttamento di IP assets, i requisiti di sostanza utilizzati dal Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) sono il “nexus approach” che consiste di due parti:
una prima parte che definisce una formula per determinare l’importo del reddito ammissibile che possono beneficiare di un’aliquota fiscale inferiore;
una seconda parte che è una conseguenza del reddito non ammissibile che viene quindi tassato all’aliquota normale (ossia più elevata).
Per una giurisdizione “nessuna o solo imposta nominale”, la sfida è che anche se la formula potrebbe essere applicata (il cui risultato potrebbe essere che non vi è alcun reddito ammissibile), non è chiaro come applicare la seconda parte.
Al fine di applicare il principio alla base del nexus approach alle giurisdizioni “nessuna o solo imposta nominale”, lo Standard afferma che il modo migliore per procedere è applicare un concetto simile a quello che si applica per il reddito non-Intangible Property (IP), che è l’orientamento delle attività generatrici di reddito. Lo Standard fornisce inoltre una guida su come i requisiti relativi alle attività sostanziali si applicheranno alle giurisdizioni “nessuna o solo imposta nominale” per casi più specifici che generano reddito da Intellectual Property (IP) assets, ad esempio, brevetti e beni simili, immateriali di marketing e altri casi eccezionali.
Lo Standard sottolinea inoltre l’importanza di garantire la conformità tramite un approccio comune ed efficace.
A questo proposito:
dovrebbe prima esistere un meccanismo per identificare le entità che conducono le pertinenti categorie di attività mobili e per rilevare se le attività principali generatrici di reddito siano state svolte
dovrebbe esserci un meccanismo per agire nel caso in cui un’entità non sia riuscita a soddisfare il requisito delle attività sostanziali.
dovrebbe essere rafforzato anche lo scambio spontaneo di informazioni.
Implicazioni
I risultati aggiornati della revisione dei regimi fiscali preferenziali dimostrano i progressi rapidi e geograficamente globali compiuti nell’attuazione dell’azione 5 BEPS. Affermano inoltre le azioni dell’Inclusive Framework sui membri BEPS che hanno assunto impegni significativi per modificare le loro norme fiscali. Il rilascio dei risultati aggiornati fornisce inoltre chiarezza ai contribuenti sullo status dei regimi preferenziali nelle giurisdizioni in cui possono operare.
Il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) continuerà il suo lavoro, compreso il monitoraggio e la revisione dei regimi fiscali preferenziali che vengono modificati per conformarsi allo standard dell’azione 5. I contribuenti dovrebbero monitorare il lavoro dell’FHTP sui regimi ritenuti dannosi e che potrebbero essere in procinto di essere modificati o eliminati, soprattutto dato che alcuni paesi includono nelle loro leggi nazionali il riferimento ai pagamenti ai regimi preferenziali. Pertanto, l’inclusione nell’elenco OCSE può portare alla non deducibilità dei pagamenti.
Infine, il rilascio del requisito delle attività sostanziali sulle giurisdizioni “nessuna o solo imposta nominale” contribuirà, afferma l’OCSE, a garantire che le attività sostanziali debbano essere svolte rispetto agli stessi tipi di attività aziendali mobili, indipendentemente dal fatto che si svolgano in un regime preferenziale o in una giurisdizione “nessuna o solo imposta nominale”.
Va inoltre notato che valutazioni analoghe sono effettuate a livello europeo dal Consiglio attraverso l’elenco delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. Le multinazionali con qualsiasi forma di struttura o transazione che coinvolga questi regimi e giurisdizioni dovrebbero continuare a monitorare da vicino gli sviluppi, nonché a valutare piani alternativi.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO.
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 Soggetti.
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Staticontraenti.
Articolo 2 Imposte considerate.
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l’Italia:
i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
iii) l’imposta sul patrimonio netto delle imprese;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).
b) per quanto concerne la Lituania:
i) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (juridiniu asmenu pelno mokestis);
ii) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (fiziniu asmenu pajamu mokestis);
iii) l’imposta sulle imprese a partecipazione statale (palukanos uz valstybinio kapitalo
naudojima);
iv) l’imposta sui beni immobili (nekilnojamojo turtu mokestis);
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali “imposta lituana”).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno
istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle
imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche
importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II DEFINIZIONI
Articolo 3 Definizioni generali.
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione
italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all’interno della quale possono essere esercitati i diritti dell’Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
b) il termine “Lituania” designa la Repubblica di Lituania e, quando è usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Lituania e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali
della Repubblica di Lituania all’interno della quale, ai sensi della legislazione lituana e in conformità al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti della Repubblica di Lituania per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, l’Italia o la Lituania;
d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un’impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
h) il termine “nazionali” designa:
i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
ii) le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni ed altri organismi costituiti in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l’espressione “autorità competente” designa:
i) per quanto concerne l’Italia, il Ministero delle Finanze.
ii) per quanto concerne la Lituania, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato
relativa alle imposte oggetto delle Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 Residenti.
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono
assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è
considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la
nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede di sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro
elemento pertinente e per determinare le modalità di applicazione della Convenzione a tale persona. In mancanza di tale accordo, detta persona non è considerata residente di alcuno degli Stati
contraenti ai fini dell’applicazione degli articoli da 6 a 24 incluso e dell’articolo 26.
Articolo 5 Stabile organizzazione.
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari attraverso cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di
estrazione di risorse naturali; e
g) un cantiere di costruzione, di montaggio, un progetto di installazione o un’attività di supervisione ad essi collegata, qualora detto cantiere, progetto od attività si protragga per un periodo superiore a nove mesi.
3. Nonostante le dispioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, attività analoghe cheabbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno
status indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 3 del presente articolo.
5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per
mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, e le condizioni tra l’agente e l’impresa sono diverse da quelle che
sarebbero state convenute tra persone indipendenti, detto agente non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi del presente paragrafo.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo
di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Capitolo III IMPOSIZIONE DEI REDDITI
Articolo 6 Redditi immobiliari.
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. Le disposizioni della presente Convenzione relative ai beni immobili si
applicano inoltre agli accessori, alle scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, ai diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, all’opzione o diritti analoghi di acquisto di beni immobili, all’usufrutto dei beni immobili ed ai diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati
beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Qualora il possesso di azioni di una società o di altri diritti societari investa il titolare di tali azioni o diritti societari al godimento di beni immobili appartenenti alla società, i redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto al godimento sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati i beni immobili.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione
indipendente.
Articolo 7 Utili delle imprese.
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile
organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge lasua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di
direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di
essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che
il risultato ottenuto sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l’impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per
procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea.
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un’impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 Imprese associate.
Allorché:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente; o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi da parte
di uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 Dividendi.
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;
b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati
pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell’altro Stato contraente, di cui è residente la
società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base
fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 Interessi.
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti, ricavati dal Governo dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, comprese le sue suddivisioni politiche o amministrative e i suoi enti locali, dalla Banca Centrale o dagli istituti finanziari interamente di proprietà di detto Governo, o gli interessi provenienti da finanziamenti garantiti da tale Governo sono esenti da imposta nel primo Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,
ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene
contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente è tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 Canoni.
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraentesono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo
beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni pagati per l’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,
ivi comprese le pellicole cinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i
canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto
l’obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o
informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
Articolo 13 Utili di capitale.
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 6, o le azioni di una società il cui patrimonio
consiste principalmente di tali beni, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti
dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da parte dell’impresa o di beni mobili adibiti all’esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Articolo 14 Professioni indipendenti.
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma
unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. A tal fine, qualora una persona fisica residente di uno Stato contraente dimori nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi
superiori a 183 giorni complessivi nell’arco di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato, si considera che disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base
fissa e il reddito che egli ritrae dalle summenzionate attività esercitate in detto altro Stato sono attribuibili a tale base fissa.
2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 Lavoro subordinato.
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati da un’impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili in detto Stato.
Articolo 16 Compensi e gettoni di presenza.
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 Artisti ed atleti.
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di atleta, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da un atleta in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dall’atleta medesimi, detto
reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo se il soggiorno in detto Stato è
interamente o prevalentemente finanziato per mezzo di fondi pubblici dell’altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale. In tal caso, il reddito è
imponibile soltanto nello Stato contraente di cui è residente l’artista di spettacolo o lo sportivo.
Articolo 18 Pensioni.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono
imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 Funzioni pubbliche.
1. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una
persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;
b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto
Stato che:
i) ha la nazionalità di detto Stato e non ha la nazionalità del primo; o
ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi
costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe, ed alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 Professori e ricercatori.
1. Una persona fisica la quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto la quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni
derivanti dall’attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data del suo primo soggiorno a tal fine.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non è effettuata nell’interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone in particolare.
Articolo 21 Studenti.
Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente, e che soggiorna nel primo
Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Articolo 22 Attività off-shore.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante le disposizioni degli articoli da 4 a 21 della presente Convenzione.
2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si considera che una persona,residente di uno Stato contraente, che svolge nell’altro Stato contraente attività off-shore connesse
alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in detto altro Stato, eserciti tali attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano qualora le attività siano svolte per un periodo o periodi non superiori a 30 giorni complessivi nell’arco di 12 mesi. Tuttavia,
ai fini del presente paragrafo:
a) le attività svolte da una persona associata ad un’altra persona si considerano svolte dall’altra persona se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla prima persona, fatta eccezione del caso in cui dette attività siano esercitate contestualmente alle proprie attività;
b) si considera che una persona è associata ad un’altra persona se una di esse è controllata direttamente o indirettamente dall’altra, oppure se entrambe sono controllate direttamente o
indirettamente da una o più terze persone.
4. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dal trasporto di approvvigionamento o personale verso la località o tra le località in cui vengono svolte, nell’altro Stato contraente, le
attività connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o dall’esercizio di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attività, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.
5. a) Fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo b) del presente paragrafo, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un’attività dipendente, connessa con l’esplorazione o lo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e le loro risorse naturali situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato nella misura in cui le mansioni vengono svolte off-shore in detto altro Stato.
Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili soltanto nel primo Stato qualora l’attività dipendentesia svolta off-shore per un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato e per un periodo o
periodi che non oltrepassano 30 giorni complessivi nell’arco di dodici mesi.
b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta a bordo di una nave o aeromobile adibiti al trasporto di approvvigionamenti o personale verso la località o tra le località in cui vengono svolte, nell’altro Stato contraente, le attività connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e delsottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o in corrispettivo di un’attività dipendente svolta a bordo di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attività, sono imponibili nello Stato contraente del quale è residente il datore di lavoro.
6. Gli utili che un residente di uno Stato contraente derivano dall’alienazione di:
a) diritti di esplorazione o sfruttamento; o
b) beni situati nell’altro Stato contraente e utilizzati nell’ambito dell’esplorazione o dello sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali in detto altro Stato; o
c) azioni il cui valore, interamente o per la maggior parte, deriva direttamente o indirettamente da tali diritti o tali beni, oppure da tali diritti e tali beni congiuntamente sono imponibili in detto altro
Stato.
Nel presente paragrafo l’espressione “diritti di esplorazione o sfruttamento” designa i diritti agli attivi patrimoniali derivanti dalla esplorazione o dallo sfruttamento del fondo e del sottosuolo
marino e delle loro risorse naturali nell’altro Stato contraente, inclusi i diritti a interessi oppure a benefìci relativi a tali attivi patrimoniali.
Articolo 23 Altri redditi.
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia,
tali elementi di reddito, provenienti nell’altro Stato contraente, sono imponibili anche in detto altro Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di
tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Capitolo IV IMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO
Articolo 24 Patrimonio.
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all’art. 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti
ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da un’impresa di uno Stato contraente, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto in detto Stato.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Capitolo V ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Articolo 25 Eliminazione della doppia imposizione.
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi delpresente articolo.
2. Per quanto concerne l’Italia:
a) Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Lituania, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione,
può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve
detrarre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Lituania, ma l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana;
b) Se un residente dell’Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Lituania, l’imposta sul patrimonio versata in Lituania è
considerata come credito dell’imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto
elemento di patrimonio posseduto in Lituania nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
3. Per quanto concerne i residenti della Lituania, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
a) se un residente della Lituania ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda
un trattamento più favorevole, la Lituania ammetterà:
i) in detrarre dall’imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;
ii) in detrazione dall’imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta patrimoniale pagata in Italia.
Tale detrazione in ogni caso non può eccedere la frazione d’imposta sul reddito o sul patrimonio in Lituania, calcolata prima di operare la detrazione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al
patrimonio imponibile in Italia.
b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una società residente della Lituania riceva un dividendo da parte di una società residente dell’Italia della quale detiene almeno il 10 per
cento delle azioni con pieno diritto di voto, l’imposta pagata in Italia comprenderà non solamente l’imposta pagata sul dividendo, ma anche l’imposta pagata sugli utili della società dai quali è stato
pagato il dividendo.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 26 Non discriminazione.
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di alcuno degli Stati contraenti.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni ai fini fiscali che esso accorda ai propri residenti n relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11, o il paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 27 Procedura amichevole.
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente
Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 26, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della
Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno averluogo in seno ad una formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 28 Scambio di informazioni.
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo
scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di
ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubblichedi tribunali o nelle sentenze.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre agli Stati contraenti l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Articolo 29 Membri di missioni diplomatiche e di uffici consolari.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto
internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 30 Limitazione dei benefìci.
1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non beneficerà di alcuna riduzione o esenzione per le imposte previste nella presente Convenzione
da parte dell’altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente fosse
l’ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell’evasione e l’elusione fiscale concernenti la
limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell’altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali
della creazione di tali imprese o delle transazioni intraprese tra di esse, fosse l’ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.
Articolo 31 Rimborsi.
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale è residente qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente
Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente
articolo.
Capitolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32 Entrata in vigore 4
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
4 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che il 3 giugno 1999 è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione; di conseguenza la medesima convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in vigore il 3 giugno 1999 (Comunicato in Gazz. Uff. 23 giugno 1999, n. 145).
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore;
b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.
Articolo 33 Denuncia.
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodid’imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Vilnius, il 4 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti
i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.
(Seguono le firme)
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali.
All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della predetta Convenzione.
Resta inteso che:
a) con riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, ai fini della presente Convenzione uno Stato contraente, una sua suddivisione politica od amministrativa o un suo ente locale, sono considerati residenti di detto Stato;
b) con riferimento all’articolo 5, paragrafo 2, sottoparagrafo (g), resta inteso che qualora la Lituania convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con un altro Stato, che al 1°
gennaio 1996 sia membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), una durata che oltrepassi nove mesi oppure una definizione delle summenzionate
disposizioni che restringe il concetto di stabile organizzazione relativamente allo stesso periodo di durata contenuto nel predetto articolo 5, entrambi gli Stati contraenti entreranno in trattative al fine di modificare di conseguenza le disposizioni corrispondenti, successivamente alla data in cui le disposizioni che prevedono un periodo superiore ai nove mesi o la definizione più restrittiva
diverranno applicabili;
c) con riferimento all’articolo 5, paragrafo 4, una persona si considera una stabile organizzazione di un’impresa relativamente a qualsiasi attività che detta persona svolge per conto dell’impresa, a meno che le attività si limitino a quelle di cui al paragrafo 3 del predetto articolo 5;
d) con riferimento all’articolo 6, paragrafo 3, tutti i redditi e gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6 e situati in uno Stato contraente, sono imponibili in conformità
delle disposizioni dell’articolo 13;
e) con riferimento all’articolo 7, paragrafo 3, l’espressione “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” designa le spese deducibili direttamente connesse con l’attività di detta stabile organizzazione;
f) con riferimento all’articolo 8, un’impresa di uno Stato contraente che derivi utili dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non è assoggettata a imposte locali sul reddito
prelevate nell’altro Stato contraente;
g) con riferimento all’articolo 9, qualora da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l’altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca
che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 27 e al paragrafo(k) del presente Protocollo aggiuntivo;
h) con riferimento al paragrafo 4 dell’articolo 10, al paragrafo 5 dell’articolo 11, al paragrafo 4 dell’articolo 12 ed al paragrafo 2 dell’articolo 23, l’ultima frase ivi contenuta non può essere
interpretata come contraria ai princìpi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione;
i) con riferimento al paragrafo 4 dell’articolo 11, i redditi derivanti da titoli del debito pubblico, buoni o obbligazioni comprendono i premi attribuiti a tali titoli, buoni o obbligazioni;
j) con riferimento all’articolo 12, qualora la Lituania convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con un terzo Stato, che alla data della firma della presente Convenzione sia membro dell’Organizzazione per l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di escludere ogni genere di diritti o beni dalla definizione compresa nel paragrafo 3 di tale articolo o di limitare le aliquote d’imposta previste nel paragrafo 2, tale definizione o esenzione o aliquota minore si applicherà immediatamente come se fosse stata specificata, rispettivamente, nel paragrafo 3 o nel paragrafo 2.
k) con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 27, l’espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” significa che l’attivazione della procedura amichevole non è in
alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un’applicazione delle imposte non conforme alla presente
Convenzione;
l) le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 31 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la
concessione delle riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione.
Fatto a Vilnius, il 4 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.
Con royalty per lo sfruttamento dei beni immaterialisi indica il diritto del titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale ad ottenere il versamento di una somma di denaro da parte di chiunque effettui lo sfruttamento di detti beni per fini commerciali e/o di lucro.
In sostanza si fa riferimento ai canoni corrisposti per lo sfruttamento di Intellectual property rights (IPR).
Il paragrafo 2.9 del commentario all’Art. 12 del Modello OCSE, in Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, puntualizza l’eliminazione dal novero delle royalties, dei compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, con la conseguenza che tali compensi debbano essere generalmente considerati tassati in capo al percettore (nel Paese di residenza) come redditi d’impresa.
Nel paragrafo 10.1 del commentario all’Art. 12 del Modello OCSE, in Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017viene inoltre precisato che non sono classificabili come “royalties” neanche i compensi corrisposti per ottenere il diritto esclusivo alla distribuzione di determinati prodotti o servizi in una specifica area geografica, non essendo direttamente collegati all’uso o alla concessione in uso di alcuno dei diritti immateriali che generano royalties, per cui anche tali compensi devono essere qualificati come redditi d’impresa.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, che fanno riferimento alle precedenti versioni del Modello OCSE 2010, ricomprendono tra le Royalties i compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
L’art. 23, comma 2, lett. c), del D.P.R. 917/1986, sancisce che “si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti…..: c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico…”.
Ai fini dell’attrazione nella potestà impositiva dello Stato italiano delle royalties corrisposte a soggetti non residenti, ciò che conta, prescindendo dalla considerazioni di altri elementi, è la residenza fiscale italiana del soggetto che corrisponde i compensi.
Quindi i compensi per royalties corrisposti da un residente italiano ad un residente estero sono considerati prodotti in Italia ed assoggettati ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.
L’art. 25, comma 4, D.P.R. 600/1973 prevedendo una ritenuta a titolo di imposta esclude, a patto che tale provento sia l’unico realizzato in Italia dal soggetto non residente, ogni adempimento dichiarativo in Italia.
non è applicata per i compensi erogati a stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
è in ogni caso operata anche se il soggetto non residente percepisce il provento in regime di impresa (fatto salvo il caso delle stabili organizzazioni).
Le Royalties rappresentano elementi di reddito caratterizzati nel nostro ordinamento da diversi trattamenti:
redditi da lavoro autonomo, quando percepiti da persona fisica;
redditi di impresa, quando percepiti da persona giuridica, oppure quando percepiti da persona fisica in forma di impresa.
Per quanto attiene la ritenuta a titolo di imposta di cui all’art. 25, comma 4, D.P.R. 600/1973, per i compensi per royalties corrisposti da un residente italiano ad un residente estero, si applica, invece, il principio del trattamento isolato dei singoli redditi, che prevede l’adozione di regole caratteristiche relative a ciascuna delle categorie reddituali alle quali può essere ricondotto il provento.
In sostanza, si riserva la potestà esclusiva dei canoni al Paese di residenza del soggetto percipiente.
La società estera, dunque, non dovrebbe scontare la ritenuta del 30% prevista dall’art. 25 del D.P.R. 600/1973.
Abbiamo usato il condizionale poichè le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia generalmente, invece, prevedono, una potestà impositiva concorrente tra i due Stati stabilendo, tuttavia, la tassazione massima applicazione.
Il concetto di beneficiario effettivo è espressione del più generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice anglosassone, il quale impone che, al fine di appurare quale debba essere il trattamento tributario da applicare a determinati flussi reddituali, occorre fare riferimento ai concreti risultati economici perseguiti più che alla forma giuridica utilizzata.
La disposizione convenzionale vuole, infatti, contrastare l’interposizione tra il beneficiario finale dei redditi (soggetto non residente, reale titolare dei diritti immateriali) ed il soggetto erogante (soggetto residente), di un soggetto terzo (interposto), con l’unico scopo di sfruttare la disciplina fiscale più favorevole prevista dalle varie convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito. Il beneficiario effettivo può essere individuato nella persona fisica o giuridica che:
ha il diritto di controllo più intenso sul bene, potendo disporre dei frutti del bene medesimo;
effettivamente ne sopporta i costi, ovvero che sopporta il rischio di un’eventuale diminuzione di valore.
La Direttiva 2003/49 / CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, esenta da ogni imposta, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, applicata in uno Stato membro sui pagamenti di interessi o di canoni provenienti da tale Stato a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro.
«interessi»: i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti da titoli e da obbligazioni di prestiti, compresi i premi collegati a detti titoli; le penali per tardivo pagamento non sono considerate interessi;
b)
«canoni»: i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, e il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
«società consociata»: una società consociata di una seconda società perlomeno allorché:
i)
la prima detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della seconda, oppure
ii)
la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della prima, oppure
iii)
una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale sia della prima sia della seconda.
Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio della Comunità.
Tuttavia, gli Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione di una quota minima nel capitale con quello di una quota minima dei diritti di voto;
«stabile organizzazione»: una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività.
Ai sensi dell’articolo 26-quater del DPR n 600/73 sono esentate da ritenuta in uscita le Royalties e gli interessi pagati da una società residente in uno degli Stati membri a società dello stesso gruppo residenti in altri Stati UE.
La Circolare del 02/11/2005 n. 47 tratta ampiamente gli aspetti della Normativa in questione e si sviluppa attraverso i punti
PREMESSA
1 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA INTERNA
2 REGIME DI ESENZIONE PER GLI INTERESSI E I CANONI
2.1 Ambito oggettivo
2.1.1 Definizione di canoni
2.1.2 Definizione di interessi
2.1.3 Interessi esclusi
2.2 Ambito soggettivo
2.2.1 Definizione di “societa’ consociata”
2.3 Requisiti per l’applicazione dell’esenzione
2.3.1 Imponibilita’ nello Stato di residenza del percettore
2.3.2 Definizione di beneficiario effettivo
2.4 Modalita’ di applicazione dell’esenzione
2.5 Rimborso di imposte non dovute
3 DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE
4 RAPPORTI CON LA THIN CAPITALIZATION RULE
5 PERIODO TRANSITORIO PER I PERCIPIENTI ITALIANI
6 RITENUTA SUI CANONI
6.1 Ambito di applicazione della ritenuta
6.2 Definizione di uso e concessione in uso
6.3 Territorialita’
6.4 Base imponibile
7 DECORRENZA
del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
Il regime di esenzione da ritenuta in uscita per le Royalties pagate da una società residente in uno degli Stati membri a società dello stesso gruppo residenti in altri Stati UE si applica soltanto in presenza di specifici requisiti di carattere soggettivo:
natura giuridica del soggetto che procedere al pagamento delle royalties . Ai fini dell’esenzione il soggetto che paga le royalties deve necessariamente essere una SPA, una SAPA, una SRL o un ente commerciale residente. Ente soggetto ad IRES, senza fruire di regimi di esonero, ovvero una stabile organizzazione di un’impresa non residente, anche essa soggetta ad IRES. Questo purché i canoni siano inerenti all’attività della stabile organizzazione.
rapporto di partecipazione che tale soggetto ha con il beneficiario delle royalties: l’esenzione riguarda solamente i pagamenti effettuati all’interno del medesimo gruppo societario. Ai sensi dell’art. 26-quater comma 2 del DPR n. 600/73, infatti, l’esenzione spetta se:
La società erogante detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società non residente beneficiaria (royalties pagate alla propria società partecipata);
La società non residente beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società erogante (royalties pagate alla propria società partecipante);
Una terza società (di capitali) detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto sia nella società erogante che in quella beneficiaria (royalties pagate tra società “sorelle”).
Le società non residenti beneficiarie delle royalties devono essere
le beneficiarie effettive
residenti in uno degli Stati membri ed ivi essere assoggettate all’imposta sulle società senza fruire di regimi di esonero;
Le royalties medesime devono essere assoggettate all’imposta sulle società nello Stato di residenza della società beneficiaria;
In maniera del tutto analoga a quanto previsto per altri regimi comunitari che consentono di escludere l’imposizione di taluni proventi nello Stato della fonte (es. dividendi), l’art. 26-quater comma 2 del DPR n. 600/73vincola l’esenzione al mantenimento delle partecipazioni minime di cui sopra per un periodo ininterrotto di almeno un anno.
Qualora il periodo annuale si compia successivamente al pagamento dei canoni, il sostituto residente dovrebbe, quindi, applicare la ritenuta prevista dall’articolo 25 del DPR n 600/73all’atto del pagamento delle somme.
Al compiersi del periodo annuale di possesso, sarebbe poi possibile avanzare richiesta di rimborso al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora non fosse applicabile la disciplina di all’art. 26-quater del DPR n. 600/73 dovremo, di volta in volta, far riferimento alla disciplina in tema di royalties della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia lo Stato in cui il percettore è fiscalmente residente.
Teniamo presente che ove non fosse applicabile la disciplina di cui all’art. 26-quater del DPR n. 600/73 dovremmo applicare l’art. 25, comma 4, D.P.R. 600/1973 e, quindi, le royalties corrisposte a non residenti sarebbero soggette ad una ritenuta in uscita del trenta per cento a titolo di imposta.
Ora è evidente che spesso ci troveremmo ad esaminare norme convenzionali in contrasto con la normativa nazionale.
In merito al rapporto tra norme nazionali, comunitarie e convenzionali:
Fra gli Stati membri della Comunità europea prevarranno le disposizioni comunitarie a meno che la normativa nazionale o convenzionale non prevedano disposizioni più favorevoli per il contribuente;
Fra Stati che non facciano entrambi parte della Comunità europea opereranno le normative convenzionali, qualora esistenti, e sempreché la normativa nazionale non preveda disposizioni più favorevoli per il contribuente.
L’Amministrazione finanziaria ha da tempo riconosciuto l’effettiva prevalenza della norma convenzionale rispetto alla normativa fiscale nazionale. Infatti, le disposizioni contenute in una convenzione internazionale assumano il carattere della specialità e quindi assumano rilievo rispetto alle normative nazionali.
Sulla base di quanto detto sinora, quindi, in caso di conflitto tra norme speciali convenzionali e norme tributarie interne generali, le norme pattizie dovrebbero dunque prevalere sulle disposizioni interne e ciò a prescindere dal fatto che le norme nazionali generali siano entrate in vigore prima o dopo le norme convenzionali.
In sostanza non dovrebbe esserci alcuna imponibilità, né tramite applicazione di ritenuta alla fonte né attraverso autoliquidazione, nel Paese da cui provengono i canoni.
Nella realtà pratica però, anche senza un’espressa previsione
derogatoria da parte dell’art.12 del Modello di Convenzione, i canoni corrisposti sono, nella stragrande maggioranza dei casi, imponibili anche nello Stato contraente di provenienza degli stessi. L’aliquota con cui i canoni vengono tassati è variabile da Convenzione a Convenzione, ma si aggira intorno al 5%, al 10% o al 15%.
Esaminiamo alcune convenzioni, come si vedrà, tra queste solo la convenzione con l’Ungheria prevede la potestà impositiva esclusiva dei canoni al paese di residenza del soggetto percipiente.
Convenzione
Potestà impositiva delle royalties al Paese di residenza del soggetto percipiente
Potestà impositiva delle royalties al Paese di residenza del soggetto erogante
Italia – Bulgaria
Firma: Sofia 21.09.1988 Ratifica: L. 29.11.1990, n. 389
I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato
Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di detta limitazione.
Italia – Lituania
Firma: Vilnius 04.04.1996 Ratifica: L. 09.02.1999, n.31
I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato
Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:
il 5% dell’ammontare lordo dei canoni pagati per l’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
il 10% dell’ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.
EX Jugoslavia
Firma: Belgrado 24.02.1982 Ratifica: L. 18.12.1984, n.974
La Convenzione stipulata con la ex Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti Paesi: Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro.
I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato
I canoni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
Protocolloaggiuntivo Firma: Lussemburgo 21.06.2012 Ratifica: L. 03.10.2014, n. 150
I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato
Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10% dell’ammontare lordo dei canoni
Italia – Ungheria
Firma: Budapest 16.05.1977 Ratifica: L. 23.07.1980, n.509
Potestà impositiva esclusiva dei canoni al paese di residenza del soggetto percipiente
Quindi, riassumndo, nel caso di royalies corrisposte da un residente italiano ad un residente estero:
se questi è residente in un Paese UE dovremmo prima verificare l’applicabilità dell’art. 26-quater del DPR n. 600/73, ed ove i requisiti ivi stabiliti non fossero soddisfatti, far riferimento alla Convenzione tra l’Italia e lo Stado di residenza UE del beneficiario;
se questi è residente in un Paese extra UE far riferimento alla Convenzione tra l’Italia e lo Stado di residenza del beneficiario.
Bulgaria – Non sono soggetti a ritenuta alla fonte I proventi da interessi, royalties e canoni di licenza quando il titolare del reddito è una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea, o una sede di attività in uno Stato membro dell’Unione europea, di una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea
La Direttiva 2003/49 / CE (concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi) esenta da ogni imposta, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, applicata in uno Stato membro sui pagamenti di interessi o di canoni provenienti da tale Stato a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro.
«interessi»: i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti da titoli e da obbligazioni di prestiti, compresi i premi collegati a detti titoli; le penali per tardivo pagamento non sono considerate interessi;
b)
«canoni»: i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, e il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
«società consociata»: una società consociata di una seconda società perlomeno allorché:
i)
la prima detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della seconda, oppure
ii)
la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della prima, oppure
iii)
una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale sia della prima sia della seconda.
Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio della Comunità.
Tuttavia, gli Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione di una quota minima nel capitale con quello di una quota minima dei diritti di voto;
«stabile organizzazione»: una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività.
“(7) I proventi da interessi, royalties e canoni di licenza non sono soggetti a ritenuta alla fonte quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. il titolare del reddito è una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea, o una sede di attività in uno Stato membro dell’Unione europea, di una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea;
2. la persona giuridica locale – debitore del reddito, o la persona, il cui luogo di attività economica nella Repubblica di Bulgaria è un pagatore del reddito, è una persona correlata con la persona giuridica straniera – titolare del reddito, o con la persona il cui luogo di attività economica è titolare del reddito.
(8) I proventi da interessi, royalties e canoni di licenza non possono essere soggetti a ritenuta alla fonte anche prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.. 12, comma 2, fermo restando che al momento della maturazione del reddito non si interrompe il possesso del minimo richiesto del capitale.
(9) Nei casi di cui al par. 8, quando il possesso del minimo richiesto del capitale si interrompe prima della scadenza del termine minimo di due anni, per lo svincolo di cui al par. 8 Il reddito da interessi, royalties e canoni è dovuto all’imposta alla fonte, applicando l’aliquota fiscale del 10%. Per l’imposta dovuta alla fonte, sono dovuti interessi di mora per il periodo dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata l’imposta alla fonte fino alla data del suo pagamento.
(10) Quando il reddito non imponibile da interessi, royalties e diritti di licenza è tassato, il titolare del reddito ha il diritto di richiedere il rimborso dell’imposta. . Il rimborso dovrà essere effettuato secondo la procedura ed entro i termini del Codice di procedura fiscale e previdenziale , ma non oltre un anno dalla presentazione della richiesta di rimborso.
(11) I paragrafi 7, 8, 9 e 10 non si applicano a:
1. reddito, che rappresenta la distribuzione del profitto o il rendimento del capitale;
2. proventi da crediti per debiti, che danno diritto a partecipare agli utili del debitore;
3. proventi da crediti debitori, che danno al creditore il diritto di sostituire il suo diritto agli interessi con il diritto di partecipare agli utili del debitore;
4. proventi da crediti per debiti per i quali non è prevista alcuna clausola di rimborso del capitale o il rimborso è oltre 50 anni dalla data di emissione del debito;
5. redditi, rappresentativi di spese non riconosciute ai fini fiscali in un luogo di attività economica nella Repubblica di Bulgaria, ad eccezione di quelle di cui all’art. 43 ;
6. reddito maturato da una persona giuridica straniera da uno Stato, che non è uno Stato membro dell’Unione Europea, attraverso un luogo di attività economica nella Repubblica di Bulgaria;
7. proventi da operazioni per le quali il motivo principale o uno dei motivi principali è la deviazione o l’evasione fiscale.
(12) Ai fini del par. 7-11:
1. Il soggetto giuridico estero di uno Stato membro dell’Unione europea è qualsiasi soggetto giuridico estero per il quale sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
(a) la forma giuridica della persona giuridica straniera è conforme all’Allegato № 5 ;
(b) la persona giuridica straniera è residente ai fini fiscali di uno Stato membro dell’Unione europea in conformità con la legislazione fiscale pertinente e non è considerata residente ai fini fiscali in un altro paese al di fuori del paese in virtù di un accordo sulla doppia imposizione con un paese terzo L’Unione europea;
(c) la persona giuridica straniera è soggetta a una qualsiasi delle tasse elencate nell’Allegato № 6 , senza diritto all’esenzione dalla tassazione, o ad una tassa identica o simile imposta in aggiunta o in sostituzione di tali tasse;
2. una persona è una persona imparentata con un’altra persona, se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta al momento della maturazione del reddito:
a) la prima persona detiene ininterrottamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della seconda persona;
b) la seconda persona detiene ininterrottamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale della prima persona;
(c) un terzo, che è una persona giuridica locale o una persona giuridica straniera di uno Stato membro dell’Unione europea, detiene ininterrottamente per un periodo di almeno due anni almeno il 25 per cento del capitale sia del primo che del la seconda persona;
3. una persona giuridica straniera è titolare del reddito quando riceve tale reddito a suo favore e non come intermediario o agente di un’altra persona;
4. il luogo di attività economica è un detentore del reddito, quando allo stesso tempo sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la rivendicazione di debiti, il diritto o l’uso di informazioni in relazione alle quali derivano interessi o royalties sono effettivamente collegati a quella sede di attività;
(b) gli interessi o i canoni rappresentano il reddito in relazione al quale la sede di attività è tassata nello Stato membro dell’Unione europea in cui è situata da una delle imposte elencate nell’Allegato № 6 o in Belgio da “impot des non- residenti / belasting der niet-verblijfhouders “, o in Spagna – con” Impuesto sobre la Renta de no Residentes “, o con un’imposta identica o simile applicata in aggiunta o al posto di queste tasse.”
dividendi e azioni di liquidazione distribuiti da persone giuridiche locali a favore di:
persone giuridiche straniere, ad eccezione dei casi in cui i dividendi sono realizzati da una persona giuridica straniera attraverso una sede di attività nel paese;
entità legali locali che non sono commercianti, compresi i comuni.
i seguenti redditi di persone giuridiche straniere da una fonte nel paese, quando non sono realizzati tramite una sede di attività nel paese:
proventi da attività finanziarie e da operazioni con attività finanziarie emesse da soggetti giuridici locali, Stato e Comuni;
interessi, compresi gli interessi contenuti nei pagamenti del leasing finanziario;
redditi da locazione o altri fondi per l’uso di beni mobili;
royalties e canoni di licenza;
compensi per servizi tecnici;
compensi per contratti di franchising e factoring;
remunerazione per la gestione o il controllo di una persona giuridica bulgara;
reddito da agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca sul territorio del paese;
reddito da affitto o altra disposizione per l’uso di beni immobili situati nel paese;
i proventi da cessione di immobili situati nel paese;
sanzioni e indennità di ogni tipo, ad eccezione delle indennità derivanti da contratti assicurativi maturate da persone giuridiche locali, ditte individuali locali o persone giuridiche straniere e ditte individuali attraverso una sede di attività o una determinata base nel paese a beneficio di persone straniere persone giuridiche, stabilite in giurisdizioni con regime fiscale preferenziale, quando non sono realizzate tramite una sede di attività nel paese.
Esenzione dalla tassazione
Non sono soggetti a ritenuta alla fonte:
dividendi e azioni di liquidazione, quando distribuiti a favore di una persona giuridica locale che partecipa al capitale di una società in rappresentanza dello Stato; fondo comune; una persona giuridica straniera residente ai fini fiscali di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, salvo nei casi di distribuzione occulta dei profitti.
interessi attivi su obbligazioni o altri titoli di debito emessi da una persona giuridica locale, dallo Stato e dai comuni e ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato nel paese o in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un altro paese – parte dell’Accordo sull’Unione Europea Area Economica, oltre che entro il 31 dicembre 2025, ammessa alle negoziazioni sul mercato in crescita.
interessi attivi su un prestito concesso da una persona straniera – emittente di obbligazioni o altri titoli di debito, quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
l’emittente è una persona residente ai fini fiscali di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Stato – parte all’Accordo per lo Spazio economico europeo;
l’emittente ha emesso le obbligazioni o altri titoli di debito allo scopo di prestare i proventi a una persona giuridica locale;
obbligazioni o altri titoli di debito sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato nel paese o in uno Stato membro dell’Unione europea o altro paese – parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché fino al 31 dicembre 2025, ammessi alla negoziazione in un mercato in crescita;
interessi attivi su un prestito su cui non vengono emesse obbligazioni e su cui lo Stato oi Comuni sono mutuatari.
i proventi da cessione di strumenti finanziari ai sensi del § 1, punto 21 delle disposizioni aggiuntive della legge sull’imposta sul reddito delle società in Bulgaria (ЗКПО), in quanto fino al 31 dicembre 2025 in questo caso rientrano le operazioni sul mercato in crescita.
La base imponibile per determinare l’imposta sul reddito da dividendi è l’importo lordo dei dividendi distribuiti.
La base imponibile per determinare l’imposta sul reddito da azioni di liquidazione è la differenza tra il prezzo di mercato dell’elemento che deve essere ricevuto dal rispettivo azionista o partner e il prezzo documentato di acquisto delle sue azioni o quote.
Base imponibile per la determinazione della ritenuta alla fonte per interessi attivi derivanti da contratti di leasing finanziario nei casi in cui il contratto non specifica l’importo degli interessi è interesse di mercato.
La base imponibile per la determinazione della ritenuta alla fonte per i redditi delle persone straniere da azioni di disposizione con attività finanziarie è la differenza positiva tra il loro prezzo di vendita e il loro prezzo di acquisizione documentato.
La base imponibile per la determinazione della ritenuta alla fonte di reddito di soggetti stranieri dalla cessione di un immobile è la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto documentato di tale immobile.
La base imponibile per l’imposta trattenuta alla fonte di reddito degli stranieri in tutti gli altri casi è l’importo lordo del reddito.
Le persone obbligate a trattenere e pagare l’imposta alla fonte ai sensi dell’art. 194 e art. 195 della legge sull’imposta sul reddito delle società in Bulgaria (ЗКПО) dichiarare l’imposta dovuta per il trimestre entro la fine del mese successivo al trimestre davanti alla Direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate, ove è iscritto o soggetto a registrazione il debitore del reddito, mediante dichiarazione a campione.
Nei casi in cui il debitore del reddito è una persona che non è obbligata a trattenere e pagare l’imposta, la dichiarazione è presentata dal beneficiario del reddito.
Su richiesta di una persona interessata per l’imposta sul reddito pagata di persone giuridiche straniere viene rilasciato un certificato secondo un campione. L’attestato è rilasciato dalla Direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate, dove la dichiarazione per le ritenute trattenute e pagate alla fonte ai sensi dell’art. 194 e art. 195 della legge sull’imposta sul reddito delle società in Bulgaria (ЗКПО).
In caso di cancellazione / cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione deve essere depositata dal rappresentante della persona durante l’ultimo periodo d’imposta e secondo la procedura per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta.
Pagamento dell’imposta
Pagatori della ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 194 della legge sull’imposta sul reddito delle società in Bulgaria (ЗКПО) sono obbligati a pagare le imposte dovute entro la fine del mese successivo al trimestre durante il quale è stata presa la decisione di distribuzione dei dividendi o di liquidazione delle azioni.
L’imposta dovuta sarà versata alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate nel luogo di registrazione o in cui il debitore del reddito è soggetto a registrazione. Quando il pagatore del reddito non è soggetto a registrazione, l’imposta è pagata alla Direzione Territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate – Sofia.
Quando la ritenuta alla fonte non viene trattenuta e pagata nel rispettivo ordine, è dovuta in solido dai soggetti passivi per questi redditi.
Nei casi di cancellazione / cessazione del soggetto passivo, l’imposta deve essere pagata entro i termini per la sua dichiarazione dalle persone che rappresentano il soggetto passivo.
Ricalcolo della ritenuta alla fonte
Una persona giuridica straniera, che è una persona locale ai fini fiscali di uno stato membro dell’Unione Europea o di un altro stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, ha il diritto di scegliere di ricalcolare l’imposta alla fonte di reddito ai sensi Arte. 12, par. 2, 3, 5 e 8 della legge sull’imposta sul reddito delle società in Bulgaria (ЗКПО). Quando lo straniero sceglie di ricalcolare l’imposta alla fonte, il ricalcolo sarà effettuato per tutti i redditi da lui realizzati ai sensi dell’art. 12, par. 2, 3, 5 e 8 della legge sull’imposta sul reddito delle società in Bulgaria (ЗКПО) durante l’anno.
Quando la persona straniera sceglie di ricalcolare l’imposta alla fonte per il reddito da lui realizzato, l’imposta ricalcolata è pari all’imposta sulle società, che sarebbe dovuta per questi redditi, se fossero realizzati da una persona giuridica locale. Se la persona straniera ha sostenuto spese relative al reddito di cui alla prima frase, per le quali sarebbe dovuta un’imposta sulle spese se fossero state sostenute da una persona giuridica locale, tale imposta aumenterà l’importo dell’imposta ricalcolata.
Quando l’importo dell’imposta pagata alla fonte ai sensi dell’art. 195, par. 1 della legge sull’imposta sul reddito delle società in Bulgaria (ЗКПО) supera l’importo dell’imposta ricalcolata, la differenza è soggetta a rimborso fino all’importo dell’imposta alla fonte ai sensi dell’art. 195, par. 1, che lo straniero non può detrarre dall’imposta dovuta nello Stato in cui è residente.
La scelta del ricalcolo dell’imposta alla fonte si esercita presentando una dichiarazione dei redditi annuale a campione. La dichiarazione dei redditi è presentata dal soggetto straniero alla Direzione Territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate – Sofia, entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di maturazione dei redditi.
La procedura per il ricalcolo della ritenuta alla fonte non si applica quando la persona straniera è residente ai fini fiscali di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, che non è uno Stato membro dell’Unione Europea con cui la Repubblica di Bulgaria:
non è entrato in vigore alcun Accordo per evitare le doppie imposizioni (Double Taxation Treaty (DDT)) per evitare la doppia imposizione, o
è entrato in vigore un Accordo per evitare le doppie imposizioni (Double Taxation Treaty (DDT)), che non prevede:
a) scambio di informazioni, o
b) cooperazione nella riscossione delle imposte.
Le eccezioni specifiche:
al punto 1 dovute alla mancanza di un Double Taxation Treaty (DDT) valido si applicano a due paesi – Islanda e Liechtenstein;
al punto 2 – Norvegia, con cui la Repubblica di Bulgaria ha un Accordo per evitare le doppie imposizioni (Double Taxation Treaty (DDT)) efficace, che prevede lo scambio di informazioni, ma nessuna collaborazione nella riscossione delle imposte.
Sanzioni
Secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge sull’imposta sul reddito delle società in Bulgaria (ЗКПО), sono dovuti interessi per l’imposta non pagata in tempo ai sensi della Legge sugli interessi su imposte, tasse e altri crediti dello Stato simili.
Secondo quanto previsto dall’art. 175, par. 2, punto 3 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa in Bulgaria ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)), sono dovuti anche interessi sugli obblighi di una persona straniera per le imposte soggette a ritenuta alla fonte – dalla data di scadenza del termine per il loro pagamento ai sensi della legge bulgara fino al giorno in cui la persona straniera dimostra il esistenza di motivi per l’applicazione del Double Taxation Treaty (DDT) di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, anche nei casi in cui, secondo il Double Taxation Treaty (DDT) , nessuna imposta è dovuta o è dovuta per un importo inferiore.
Secondo quanto previsto dall’art. 261 della legge sull’imposta sul reddito delle società in Bulgaria (ЗКПО) un soggetto passivo che non presenta una dichiarazione ai sensi della presente legge, non la deposita in tempo, non indica o indica erroneamente dati o circostanze che hanno portato alla determinazione dell’imposta dovuta in misura minore o alla riduzione, cessione ingiustificata o l’esenzione dalle tasse, sarà punito con una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra 500 e 3000 BGN. In caso di violazione ripetuta, la sanzione relativa alla proprietà sarà compresa tra 1000 e 6000 BGN.
Secondo quanto previsto dall’art. 278 della legge sull’imposta sul reddito delle società in Bulgaria (ЗКПО), gli atti per l’accertamento delle violazioni saranno redatti dagli organi dell’Agenzia nazionale delle entrate, ei decreti penali saranno emanati dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate o da un funzionario da lui autorizzato. L’accertamento delle violazioni, l’emissione, il ricorso e l’esecuzione dei decreti penali devono essere effettuati dall’ordinanza della Legge per le violazioni e pene amministrative.
Art. 73 comma 5 bis del TUIR – Presunzione legale di residenza fiscale italiana per società estere controllate o amministrate dall’Italia che controllano società di capitali italiane
Con il termine esterovestizione (foreign dressed companies) si intede indicare una società o un gruppo societario che utilizzando tecniche di pianficazione fiscale internazionale, costituisce società o stabili organizzazioni all’estero. Generalmente in Stati a più basso livello di tassazione, al fine di evadere le imposte nello Stato in cui sono residenti.
Poniamo, ad esempio, il caso di una Società estera B controllante residente in un Paese a bassa tassazione, a sua volta “controllata” da soggetti fiscalmente residenti in Italia, e di una Società Italiana A controllata dalla Società estera B: la Controllata Italiana A potrebbe artificiosamente fare in modo che la Controllante estera B percepisca royalty “a suo carico” al fine di ridurre artificiosamente gli “utili italiani”.
Poniamo un altro caso: Società italiana A che dovrebbe acquisire partecipazioni in un’altra società C. La Società italiana controllata A facendo acquisire le partecipazioni di C alla Controllante estera B trasferirebbe arteficiosamente la tassazione di eventuali futuri capital gain realizzati dalla cessione di quote di C ad una giurisdizione fiscale più favorevole (teniamo presente che ci sono ordinamenti fiscali che esentano completamente da tassazione le plusvalenze conseguite).
Ai fini di contrastare la presunzione di residenza fiscale italiana vedremo l’importanza per il contribuente di essere in grado con la precisa indicazione di elementi certi, sempre inerenti la sede dell’amministrazione, di poter dimostrare come la sede dell’amministrazione della società estera si trovi all’estero, ad esempio, provando, attraverso gli atti:
La presenza all’estero di riunioni del CdA, oppure
La presenza della sede amministrativa e contabile in un Paese estero.
Ai fini della presunzione legale di residenza fiscale italiana per le società costituite all’estero riportiamo un estratto dell’Art. 73 del TUIR (Commi 5 bis e 5 ter)
“5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di societa’ ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.”
Riportiamo il punto 8.1 – Requisiti di applicabilita’– della circolare 28/E/2006:
“Come sottolinea la Relazione illustrativa, le disposizioni in esame si applicano alle societa’ ed enti che presentano due rilevanti e continuativi elementi di collegamento con il territorio dello Stato, in quanto:
sono, a loro volta, controllati anche indirettamente ovvero amministrati da soggetti residenti.
La norma e’ applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpongano piu’ sub-holding estere. La presunzione di residenza in Italia della societa’ estera che direttamente controlla una societa’ italiana, rendera’ operativa, infatti, la presunzione anche per la societa’ estera inserita nell’anello immediatamente superiore della catena societaria; quest’ultima si trovera’, infatti, a controllare direttamente la sub-holding estera, considerata residente in Italia. Ai sensi del comma 5-ter, il presupposto per la sussistenza del controllo (dei soggetti residenti sull’entita’ estera e di questa su societa’ e enti residenti) – e quindi della localizzazione in Italia della sede dell’amministrazione – dovra’ valutarsi con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio della entita’ controllata localizzata all’estero. Il medesimo comma precisa che, per le persone fisiche, devono essere computati anche i voti spettanti al coniuge, ai familiari entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo. Nel suo complesso la previsione normativa vale a circoscrivere l’inversione dell’onere della prova alle ipotesi in cui il collegamento con il territorio dello Stato e’ particolarmente evidente e continuativo. Ovviamente, la norma non preclude all’amministrazione la possibilita’ di dedurre – anche in altri casi e assumendosene l’onere – la residenza in Italia di entita’ esterovestite.“
“Gli elementi di collegamento con il territorio dello Stato individuati dalla norma sono astrattamente idonei a sorreggere la presunzione di esistenza nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione delle societa’ in esame. Si tratta, infatti, di elementi gia’ valorizzati nella esperienza interpretativa e applicativa, sia a livello internazionale che nazionale. Essi si ispirano sia a criteri di individuazione dell’effective place of management and control elaborati in sede OCSE, sia ad alcuni indirizzi giurisprudenziali. La norma prevede, in definitiva, l’inversione, a carico del contribuente, dell’onere della prova, dotando l’ordinamento di uno strumento che solleva l’amministrazione finanziaria dalla necessita’ di provare l’effettiva sede della amministrazione di entita’ che presentano elementi di collegamento con il territorio dello Stato molteplici e significativi. In tale ottica la norma persegue l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto nei confronti di pratiche elusive, facilitando il compito del verificatore nell’accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della residenza effettiva delle societa’. In particolare, essa intende porre un freno al fenomeno delle cosiddette esterovestizioni, consistenti nella localizzazione della residenza fiscale delle societa’ in Stati esteri al prevalente scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti dall’ordinamento di appartenenza; a tal fine la norma valorizza gli aspetti certi, concreti e sostanziali della fattispecie, in luogo di quelli formali, in conformita’ al principio della “substance over form” utilizzato in campo internazionale.”
Per quanto attiene alla prova contraria il punto 8.3 della circolare 28/E/2006 sostiene che:
“Il contribuente, per vincere la presunzione, dovra’ dimostrare, con argomenti adeguati e convincenti, che la sede di direzione effettiva della societa’ non e’ in Italia, bensi’ all’estero. Tali argomenti e prove dovranno dimostrare che, nonostante i citati presupposti di applicabilita’ della norma, esistono elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a dimostrare un concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero“.
8.4 – Compatibilita’ con il Trattato dell’Unione europea e con le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia
8.5 – Collegamento con l’art. 167 del TUIR
Come si vede con la formulazione del comma 5-bis dell’articolo 73 del DPR n 917/86il nostro legislatore ha conferito particolare importanza ad evitare situazioni in cui società risultano soltanto formalmente (e non anche in sostanza) residenti all’estero contemplando una presunzione legale relativa di residenza fiscale italiana di società estera che controlla società italiane o con managemet residente in Italia.
Con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle società esterovestite l’Amministrazione finanziaria, infatti, può sfruttare, in base all’articolo 73 del DPR n 917/86, una presunzione legale relativa di residenza in virtù della quale si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti non residenti che ricadono nelle fattispecie previste dall’articolo 73 del DPR n 917/86 .
In questi casi si ha l’inversione dell’onere della prova sul contribuente: la società estera che ricade nelle fattispecie previste dall’ articolo 73 del DPR n 917/86 viene, salvo prova contraria (inversione dell’onere della prova) che il contribuente deve fornire, automaticamente considerata fiscalmente residente in Italia , con la conseguenza di vedere imputare sulla società estera la tassazione italiana.
La residenza fiscale, per le società, è disciplinata dal primo periodo del comma 3 dell’articolo 73 del Tuir (Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.)
Quindi si considerano residenti, ai fini delle imposte sui redditi, lesocietà e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato, alternativamente:
La sede legale;
La sede dell’amministrazione;
L’oggetto principale dell’attività.
Questa formulazione, generale, lascia sull’Amministrazione finanziaria la prova di una eventuale residenza fiscale in Italia di enti esteri.
Il comma 5-bis dell’art. 73 del Tuir , al contario, introduce, nell’ambito del tema della residenza fiscale , una presunzione legale di residenza in Italia per società estere che ricadano in una delle seguenti fattispecie:
la società estera è controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio italiano;
la società estera è amministrata da un organo amministrativo composto in prevalenza da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Da cui un’inversione dell’onere della prova. La dimostrazione della propria residenza fiscale è posta a carico del contribuente e non dell’Amministrazione finanziaria.
La presunzione relativa di residenza determina, quindi, l’inversione dell’onere della prova a carico delle società estere.
Quindi la norma riportata si applica a società ed enti non residenti nel territorio dello Stato che soddisfano i seguenti requisiti:
Detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civilein società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato. Per effetto di questo articolo il controllo su tali soggetti può essere esercitato alternativamente:
Tramite maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea ordinaria;
Mediante un numero di voti necessario a garantire un’influenza dominante sull’assemblea medesima;
In virtù di particolari vincoli di natura contrattuale;
Sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civileda soggetti residenti nel territorio dello Stato. Oppure, in alternativa sono amministrati da un Consiglio di amministrazione o altro organo equivalente composto prevalentemente da persone fisiche residenti in Italia.
Il controllo può essere anche di natura indiretta. Pertanto, al fine di verificare la sussistenza del controllo su detti soggetti non residenti vanno computati anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie o persone interposte.
Quanto, invece, ai soggetti controllanti, residenti nel territorio dello Stato, questi possono essere rappresentati sia da soggetti titolari di reddito di impresa (imprenditori individuali, società di persone e società di enti commerciali) sia da persone non titolari di reddito di impresa.
In base all’articolo 2727 cc: Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
La norma contenuta nel comma 5-bis dell’articolo 73 del DPR n 917/86 costituisce una presunzione relativa ( cioè una presunzione che ammette prova contraria) di secondo livello ( al primo rilievo effettuato nei confronti della società si aggiunge un successivo rilievo presuntivo effettuato verso la compagine sociale).
In aggiunta, se i soggetti esteri non hanno proceduto a porre in essere nello Stato comportamenti dichiarativi si è in presenza di omessa dichiarazione e si rende applicabile la disposizione di cui all’articolo 41 comma 2 del DPR n. 600/73 che consente agli uffici verificatori di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 del DPR n. 600/73e, quindi, di avvalersi di presunzioni anche prive dei requisiti della gravità della precisione e della concordanza.
In sede di controllo l’ufficio accertatore, quindi, ha la possibilità di procedere ad emettere un accertamento d’ufficio sui redditi di contribuenti (enti societari esteri) che hanno omesso la dichiarazione, quindi, nella fase dell’accertamento, l’Agenzia delle Entrate si può avvalere, senza aggiungere ulteriori mezzi di prova, della sola presunzione semplice.
Il contribuente ha la possibilità di contestare gli elementi posti a base dell’accertamento presuntivo nell’ambito del procedimento contenzioso .
il contribuente ha la possibilità di contrastare la presunzione con l’indicazione di elementi, sempre inerenti la sede dell’amministrazione dimostrando che la propria sede dell’amministrazione societaria si trova all’estero, ad esempio, provando, attraverso gli atti:
La presenza all’estero di riunioni del CdA, oppure
La presenza della sede amministrativa e contabile in un Paese estero.
E’ da rilevare che la presunzione non può essere vinta con la prova della insussistenza di altri elementi diversi dalla sede dell’amministrazione.
Ricordiamo che, in base al comma 3 dell’articolo 73 del Tuir, si considerano residenti, ai fini delle imposte sui redditi, lesocietà e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato, alternativamente:
La sede legale;
La sede dell’amministrazione;
L’oggetto principale dell’attività.
I criteri previsti dall’articolo 73 sono alternativi tra loro. Per cui è di fatto lasciata all’Amministrazione finanziaria, in caso di accertamento, la scelta del requisito su cui confrontarsi nel contenzioso eventuale.
Ne devira che è irrilevante per il contribuente, qualora non si sia in grado di resistere alla presunzione riguardante la localizzazione della sede dell’amministrazione, dimostrare che, in concreto, la sua attività (industriale, commerciale o finanziaria) è effettivamente svolta all’estero.
La prova circa l’esistenza all’estero della sede dell’amministrazione deve essere fornita in sede di accertamento, non prevedendo la norma la possibilità di dimostrare in via preventiva l’inapplicabilità della norma al caso concreto come, per esempio, previsto dalla normativa sul reddito delle “imprese estere controllate” ( Controlled Foreign Companies, c.d. Cfc). Parimenti non è consentito anticipare il momento del contraddittorio entro termini utili per l’adempimento spontaneo.
Al fine di vincere questa presunzione non è, quindi, possibile formulare istanza di interpello.
All’interno del modello di convenzione OCSE vengono definite le disposizioni che riguardano la residenza fiscale degli enti. Il modello di convenzione dirime ipotesi di “dual residence” attraverso l’applicazione delle c.d. “tie breaker rules“. Infatti, per poter determinare correttamente la residenza fiscale dell’ente il modello OCSE adotta come unico criterio dirimente quello del Place of Effective Management (PEM).
Questo significa che in caso di conflitti in merito alla corretta identificazione della residenza fiscale di una società, sarà dirimente il luogo in cui la stessa ha la propria sede di direzione effettiva (ilplace of effective management, appunto). La localizzazione in uno stato del PEM, quindi, identifica in quello Stato (unicamente) la residenza fiscale della società.
Secondo il modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni per sede di direzione effettiva deve intendersi : il luogo ove vengono adottate le più importanti decisioni relative alla gestione della società e allo svolgimento della sua attività di impresa.
L’elemento fatturale con il quale ci si può difendere in caso di presunzione di residenza di cui al comma 5-bis dell’art. 73 del Tuir è la sede di direzione effettiva: il luogo in cui la persona o le persone che esercitano funzioni di rango più elevato (es. il CdA) adottano ufficialmente le decisioni. Ovvero il luogo in cui si delibera in merito alla società nel suo complesso.
Dal punto di vista sanzonatorio, se i soggetti esteri non hanno proceduto a porre in essere nello Stato comportamenti dichiarativi si è in presenza di omessa dichiarazione e si rendono applicabili:
L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.
Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.
Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando 15 azioni per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:
Azione 1 Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione – Necessità di individuare una corretta disciplina fiscale per l’economia digitale, caratterizzata da una crescente dicotomia tra luogo in cui avviene la vendita di beni e servizi e luogo della tassazione del relativo reddito. Infatti, laddove un imprenditore ritrae utili da operazioni poste in essere online, svolte il più delle volte con clienti localizzati in un Paese diverso da quello della residenza fiscale della stesso imprenditore, allo stato attuale, si verifica una inadeguata allocazione dei diritti impositivi sui profitti d’impresa, per via della mancanza di regole che riconducano tali diritti impositivi alla giurisdizione fiscale dello Stato in cui l’imprenditore ha la residenza fiscale ed in cui si esercita l’attività.
Azione 2 Neutralizzare gli effetti degli accordi di disallineamento ibrido – I disalinneamenti da ibrido scaturiscono dalla mancanza di uniformità e convergenza fra i sistemi tributari dei singoli Stati. La Action 2 si basa sulla necessità di introdurre apposite disposizioni nei trattati (per. es. le tie-breaker, incluse nei trattati fiscali per aiutare a determinare quale paese ha il diritto di tassare un individuo come paese di residenza nel caso in cui l’individuo si qualifichi come residente (ai fini fiscali) ai sensi delle leggi nazionali di entrambi i paesi.) e raccomandazioni volte a neutralizzare gli effetti (come ad esempio doppia deduzione, doppia non tassazione, differimento a lungo termine della tassazione) derivanti dall’utilizzo di strumenti ed entità ibride (vedi il precedente rapporto nel “Le Strutture Ibride (Hybrid Mismatch Arrangements): Tematiche di politica e compliance fiscale”) per assicurare che queste non siano in “operazioni” di di mero arbitraggio fiscale (pratica di pianificazione fiscale aggressiva che consiste nello sfruttare a proprio vantaggio le differenze di carico fiscale in vigore in due o più differenti paesi, localizzando le proprie attività produttive dove subiscono un minor carico fiscale). Nell’ambito della Action 2 è sta pubblicato il rapporto “Neutralizzazione degli effetti degli accordi di disallineamento dei rami di azienda“.
Azione 4 Limitazione delle detrazioni di interessi -Identificazione di best practices che supportino l’elaborazione di regole volte a contrastare l’erosione della base imponibile che deriva da transazioni finanziarie infragruppo così da limitare l’eccessiva deducibilità di componenti negativi di reddito, laddove essa si presti a generare scenari di totale abbattimento fiscale.
Azione 5 Pratiche fiscali dannose – Favorire azioni volte a prevenire pratiche fiscali dannose incrementando la trasparenza e facendo emergere la sostanza delle operazioni che effettivamente si intendono realizzare, anche attraverso l’incentivazione di scambi di informazioni.
Azione 6 Prevenzione dell’abuso dei trattati fiscali – Rafforzando le clausole antiabuso, evitare l’abuso delle convenzioni contro le doppie imposizioni con l’obiettivo di prevenire la concessione di benefici convenzionali in circostanze inappropriate (il “treaty shopping” rappresenta una particolare forma di international tax planning “elusivo” attuata attraverso l’indebito utilizzo delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi).
Azione 7 Definizione di stabile organizzazione – Il lavoro svolto nell’ambito dell’azione 7 di BEPS fornisce modifiche alla definizione di stabile organizzazione nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE per affrontare le strategie utilizzate per prevenire artificiosi occultamenti di stabili organizzazioni ed evitare di avere una presenza imponibile in una giurisdizione ai sensi dei trattati fiscali, ad esempio tramite i cosiddetti “commissionaire arrangements” privi di effettiva
sostanza economica o non coerenti con funzioni e
attivita` svolte.
Le modifiche limiteranno inoltre l’applicazione di una serie di eccezioni alla definizione di stabile organizzazione alle attività di natura preparatoria o ausiliaria e garantiranno che non sia possibile trarre vantaggio da queste eccezioni frammentando un’attività operativa coesa in più piccole operazioni; affronteranno anche le situazioni in cui l’eccezione applicabile ai cantieri è aggirata attraverso i contratti di scissione tra imprese strettamente collegate.
Le modifiche alle definizioni di stabile organizzazione sono state integrate nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE del 2017 e nella parte IV della CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI (Multilateral Instrument (MLI)) (articoli da 12 a 15). Lo strumento multilaterale (MLI) è uno strumento flessibile che consente alle giurisdizioni di adottare misure relative ai trattati BEPS per contrastare il BEPS e rafforzare la loro rete di trattati. Il MLI è stato firmato da quasi 90 giurisdizioni e circa la metà dei firmatari del MLI ha finora adottato gli articoli del MLI che implementano le modifiche alla stabile organizzazione.
Azioni 8 – 9 -10 Prezzi di trasferimento – L’Ocse evidenzia la tendenza, nell’ambito delle multinazionali, all’allocazione dei profitti, a fini meramente fiscali, in Paesi diversi da quelli in cui ha effettivamente luogo l’attività economica, attraverso una inappropriata allocazione di rischi, intangible e capitali. Emerge quindi la necessità di adottare più chiare definizioni di questi ultimi nonchè di valorizzarli adeguatamente in maniera tale da consentire un’equa allocazione dei profitti, coerente con la creazione del valore.
Il rapporto contiene revisioni alle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per allineare i risultati dei prezzi di trasferimento con la creazione di valore. La guida rivista si concentra sulle seguenti aree chiave: questioni relative ai prezzi di trasferimento relative alle transazioni che coinvolgono beni immateriali; accordi contrattuali, inclusa l’allocazione contrattuale dei rischi e dei relativi utili, che non sono supportati dalle attività effettivamente svolte; il livello di ritorno al finanziamento fornito da un membro di un gruppo multinazionale ricco di capitale, se tale rendimento non corrisponde al livello di attività intrapresa dalla società di finanziamento; e altre aree ad alto rischio.
Azione 11 Analisi dei dati BEPS – Il rapporto BEPS Action 11 Measuring and Monitoring BEPS ha stabilito metodologie per raccogliere e analizzare i dati sugli effetti economici e fiscali dei comportamenti di elusione fiscale e sull’impatto delle misure proposte nell’ambito del progetto BEPS.
Azione 12 Regole sulla divulgazione obbligatoria – L’azione è finalizzata a strutturare la condivisione, tra le varie Amministrazioni finanziarie, degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva riscontrati. Il piano, mira inoltre a incentivare la trasparenza dei contribuenti che intendono attuare schemi di pianificazione fiscale attraverso specifiche disclosure rules.
Azione 13 Reporting paese per paese – Nell’ambito dell’azione 13 BEPS, tutte le grandi imprese multinazionali (MNE) sono tenute a preparare un rapporto paese per paese (CbC) con dati aggregati sulla ripartizione globale di reddito, profitto, imposte pagate e attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui opera . Questo rapporto CbC è condiviso con le amministrazioni fiscali di queste giurisdizioni, per l’utilizzo in prezzi di trasferimento di alto livello e valutazioni del rischio BEPS.
Azione 14 Procedura di mutuo accordo – L’obiettivo è quello di agevolare le procedure di risoluzione dei conflitti attraverso lo sviluppo di innovative modalità di risoluzione delle controversie attraverso un solido processo di revisione tra pari che cerca di aumentare l’efficienza e migliorare la tempestività della risoluzione delle controversie sulla doppia imposizione.
Azione 15 Strumento multilaterale – per assicurare che le azioni siano prontamente attuate, saranno definiti strumenti multilaterali prevedendo la possibilità, per i paesi interessati, di modificare gli accordi bilaterali in modo da adeguarsi al rapido evolversi dell’economia globale.
Azione 12: norme sulla divulgazione obbligatoria ( EN / FR / ES / KOR )
Azione 13: Guida alla documentazione sui prezzi di trasferimento e alla rendicontazione paese per paese ( EN / FR / ES / DEU )
Azione 14: rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie ( EN / FR / ES / KOR )
Azione 15: sviluppo di uno strumento multilaterale per modificare i trattati fiscali bilaterali ( EN / FR / ES )
Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione: