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Bulgaria – Manuale di tassazione del reddito d’impresa dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate

L’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) ha pubblicato nella sezione “Legislazione” un Vademecum aggiornato sulla tassazione dei redditi d’impresa .

Manuale di tassazione del reddito d’impresa dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate

CAPITOLO I CONCETTI E PRINCIPI GENERALI

Foglio I.1
 Oggetti di tassazione
Foglio I.2
 Soggetti passivi
Foglio I.3
 Tipi di imposte societarie
Foglio I.4
 Dichiarazioni dei redditi, pagamento delle tasse e interessi di mora
Foglio I.5
 Giustificazione documentaria
Foglio I.6
 Fonti di profitto e reddito
Foglio I.7
 Fiscalità internazionale
Foglio I.8
 Trattamento fiscale del leasing operativo, secondo i principi contabili internazionali per i locatari

CAPO II IMPOSTE SULLE SOCIETÀ

Sezione II.I DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE

Scheda II.I.1
 Caratteristiche dell’imposta sulle società
Scheda II.I.2
 Risultato finanziario fiscale
Scheda II.I.3
 Periodo d’imposta, base imponibile e aliquota

Sezione II.II DIFFERENZE FISCALI PERMANENTI

Scheda II.II.1
 Differenze fiscali permanenti – essenza e tipi
Scheda II.II.2
 Spese non riconosciute ai fini fiscali
Scheda II.II.3
 Reddito non riconosciuto ai fini fiscali
Scheda II.II.4
 Spese e proventi non riconosciuti per assenze e matrimonio
Scheda II.II.5
 Costi non distribuibili delle persone giuridiche senza scopo di lucro
Scheda II.II.6
 Costi di donazione
Scheda II.II.7
 Costi di costituzione di un soggetto passivo
Scheda II.II.8
 Spese di viaggio e soggiorno per privati
Scheda II.II.9
 Trattamento fiscale di ricavi e costi, utili e perdite registrati da un socio di controllo in un’entità a controllo congiunto
Scheda II.II.10
 Trattamento fiscale dei costi per la riparazione di elementi di infrastrutture tecniche di proprietà pubblica statale o comunale

Sezione II.III DIFFERENZE TEMPORANEE FISCALI

Scheda II.III.1
 Differenze temporanee fiscali – natura e tipologia
Scheda II.III.2
 Differenze temporanee fiscali da valutazioni successive di attività e passività
Scheda II.III.3
 Differenze temporanee fiscali dalla rilevazione iniziale e dalle successive valutazioni delle attività biologiche e della produzione agricola
Scheda II.III.4
 Differenze temporanee fiscali da accertamenti successivi e da cancellazioni di crediti
Scheda II.III.5
 Differenze temporanee fiscali da fondi rischi
Scheda II.III.6
 Differenze temporanee fiscali da permessi non goduti e relative assicurazioni
Scheda II.III.7
 Differenze temporanee fiscali da redditi non corrisposti di persone fisiche domestiche
Scheda II.III.8
 Differenze temporanee fiscali da rettifica per sottocapitalizzazione
Scheda II.III.9
 Regola di limitazione della detrazione degli interessi

Sezione II.IV IMPORTI SPECIFICI NELLA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE

Scheda II.IV.1
 Strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Scheda II.IV.2
 Riserva da valutazioni successive di beni non ammortizzabili fiscalmente
Scheda II.IV.3
 Trattamento fiscale delle passività
Scheda II.IV.4
 Trattamento fiscale del credito d’imposta detraibile per cespiti disponibili all’atto dell’iscrizione o della nuova iscrizione IVA
Scheda II.IV.5
 Trattamento fiscale della distribuzione di dividendi da partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto
Scheda II.IV.6
 Trasferimento di sede di attività
Scheda II.IV.7
 Regime fiscale per soggetti esteri e MSD che soddisfano le condizioni per una società estera controllata
Scheda II.IV.8
 Risultato finanziario fiscale nei casi di società estera controllata
Scheda II.IV.9
 Registro di una società estera controllata
Scheda II.IV.10
 Concetto di disallineamenti ibridi
Scheda II.IV.11
 Norme specifiche per la determinazione del FFR in caso di disallineamenti da ibridi e disallineamenti con soggetto passivo fiscalmente residente in più di una giurisdizione
Scheda II.IV.12
 Credito d’imposta per ritenuta d’acconto su acconto relativo a cessione ibrida
Scheda II.IV.13
 Disallineamenti in cui il soggetto passivo è residente ai fini fiscali in più di una giurisdizione

Sezione II.V BENI FISCALI AMMORTABILI E PIANO DI AMMORTAMENTO FISCALE

Scheda II.V.1
 Beni ammortizzabili fiscalmente
Scheda II.V.2
 Piano di ammortamento fiscale
Scheda II.V.3
 Valori dei beni ammortizzabili fiscali. Manutenzione e variazione di valore dei beni ammortizzabili fiscali
Scheda II.V.4
 Categorie di beni ammortizzabili fiscali e aliquote annuali di ammortamento fiscale
Scheda II.V.5
 Procedura per l’iscrizione dei beni nel piano di ammortamento fiscale – generale e specifico
Scheda II.V.6
 Accantonamento ammortamenti fiscali. Cessazione della maturazione degli ammortamenti fiscali
Scheda II.V.7
 Trattamento fiscale degli oneri contabili e fiscali per ammortamenti
Scheda II.V.8
 Cancellare le attività dal piano di ammortamento fiscale. Impatto sul risultato finanziario fiscale in caso di cancellazione di un bene ammortizzabile fiscale
Scheda II.V.9
 Costi successivi associati a un bene ammortizzabile
Scheda II.V.10
 Effetti delle successive valutazioni dei beni fiscalmente ammortizzabili
Scheda II.V.11
 Spese contabili che costituiscono un bene fiscalmente ammortizzabile
Scheda II.V.12
 Proventi e oneri rilevati in occasione di una donazione relativa ad un bene fiscalmente ammortizzabile
Scheda II.V.13
 Trattamento fiscale specifico di un bene costituito a seguito di attività di sviluppo
Scheda II.V.14
 Trattamento fiscale specifico delle spese di costruzione e miglioramento di elementi di infrastrutture tecniche di proprietà pubblica statale o comunale

Sezione II.VI PERDITA FISCALE RIPORTO

Scheda II.VI.1
 Perdite fiscali riportate da fonti nazionali ed estere

Sezione II.VII ERRORI CONTABILI E CAMBIAMENTO DI CRITERI CONTABILI

Scheda II.VII.1
 Correzione di errori contabili
Scheda II.VII.2
 Rettifiche per cambiamenti di principi contabili

Sezione II.VIII DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

Scheda II.VIII.1
 Dichiarazione e pagamento dell’imposta sulle società
Scheda II.VIII.2
 Pagamento anticipato dell’imposta sulle società

Sezione II.IX REGIMI SPECIFICI

Scheda II.IX.1
 Istituzioni finanziarie
Scheda II.IX.2
 Trattamento fiscale specifico delle cooperative
Scheda II.IX.3
 Norme fiscali specifiche per i trasferimenti tra una sede di attività e altre parti della stessa impresa situate al di fuori del paese

Sezione II.X ASSEGNAZIONE ED ESENZIONE DALL’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

Foglio II.X.1
 Esenzione dall’imposta sulle società
Foglio II.X.2
 Surrogazione dell’imposta sulle società e riduzione del risultato economico contabile – requisiti generali
Foglio II.X.3
 Benefici fiscali generali sotto forma di riduzione del risultato finanziario contabile o di agevolazione dell’imposta sulle società
Foglio II.X.4
 Crediti d’imposta soggetti ad aiuti di Stato minimi o regionali
Foglio II.X.5
 Agevolazioni fiscali che rappresentano un minimo aiuto di Stato
Foglio II.X.6
 Sgravio fiscale che rappresenta un aiuto di Stato allo sviluppo regionale
Foglio II.X.7
 Sgravio fiscale che rappresenta un aiuto di Stato per i produttori agricoli

CAPO III DIVIDENDI NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
(abrogato in relazione all’abrogazione del capo diciotto della ZKPO (abrogato, SG. 69 del 2008))

CAPO IV CONFORMAZIONE DELLE SOCIETA’

Sezione IV.I FORMAZIONE SOCIETA’ – DISPOSIZIONI GENERALI

Scheda IV.I.1
 Conversione di società. Generale

Sezione IV.II REGIME TRIBUTARIO GENERALE DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

Scheda IV.II.1
 Regime fiscale generale in caso di trasformazione di società. Tassazione dell’ultimo periodo d’imposta

Sezione IV.III REGIME FISCALE SPECIFICO PER LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

Scheda IV.III.1
 Conversione di società. Modalità specifica – campo di applicazione
Scheda IV.III.2
 Conversione di società. Regime specifico – conseguenze fiscali

Sezione IV.IV REGIME FISCALE SPECIFICO IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UNA SOCIETA’ EUROPEA O DI ASSOCIAZIONE COOPERATIVA EUROPEA

Scheda IV.IV.1
 Regime fiscale specifico in caso di trasferimento della sede legale di una società europea o di un’associazione cooperativa europea

CAPO V REGOLAMENTO FISCALE IN CASO DI RISOLUZIONE PER LIQUIDAZIONE O DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA E DISTRIBUZIONE DI UNA QUOTA DI LIQUIDAZIONE

Scheda V.1
 Imposta societaria in caso di cessazione. Imposta societaria per l’ultimo periodo d’imposta
Scheda V.2
 Trattamento fiscale della distribuzione della quota di liquidazione

CAPO VI DETRAIBILITA’ FISCALE ALLA FONTE

Scheda VI.1
 Oggetti di tassazione alla fonte
Scheda VI.2
 Base imponibile e aliquote per la ritenuta d’acconto
Foglio VI.3
 Dichiarazione e versamento della ritenuta d’acconto
Scheda VI.4
 Ricalcolo ritenuta d’acconto

CAPITOLO VII IMPOSTE SULLE SPESE

Sezione VII.I IMPOSTA SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA CONNESSE ALL’ATTIVITÀ

Scheda VII.I.1
 Oggetti di tassazione sulle spese di rappresentanza
Scheda VII.I.2
 Soggetti passivi per l’imposta sulle spese di rappresentanza
Scheda VII.I.3
 Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e versamento dell’imposta sulle spese di rappresentanza

Sezione VII.II IMPOSTA SULLE SPESE SOCIALI PRESTATE IN NATURA

Scheda VII.II.1
 Oggetti di tassazione sui costi sociali forniti in natura
Scheda VII.II.2
 Soggetti passivi per l’imposta sugli oneri sociali prestati in natura
Scheda VII.II.3
 Base imponibile e aliquota per l’imposta sugli oneri sociali forniti in natura
Scheda VII.II.4
 Dichiarazione e pagamento dell’imposta sugli oneri sociali forniti in natura

Sezione VII.III IMPOSTA SULLE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI VEICOLI (eliminata in relazione all’abrogazione della tassa sui costi relativi alla manutenzione, riparazione e funzionamento dei veicoli utilizzati per attività amministrative, SG n. 75 del 2016)

Scheda VII.III.1
Soggetti di tassazione e soggetti passivi per l’imposta sulle spese relative alla manutenzione, riparazione e gestione dei veicoli (abrogato in relazione all’abolizione di questo tipo di imposta sulle spese, SG n. 75 del 2016)
Scheda VII.III.2
Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e pagamento dell’imposta sulle spese relative alla manutenzione, riparazione e gestione dei veicoli (abbandonata in relazione all’annullamento di questo tipo di imposta sulle spese, SG n. 75 del 2016)

Sezione VII.IV IMPOSTE SULLE SPESE CONNESSE ALL’USO DEI BENI D’UFFICIO PER NECESSITÀ PERSONALI

Scheda VII.IV.1
 Elezione a tassazione delle spese in natura relative all’utilizzo dei beni aziendali per esigenze personali. Soggetti tributari e soggetti passivi
Scheda VII.IV.2
 Base imponibile e aliquota. Dichiarare e pagare l’imposta sulle spese relative all’utilizzo dei beni aziendali per esigenze personali

CAPO VII bis IMPOSTA SULLE SPESE SUPPLEMENTARI DEI RAPPRESENTANTI DEL POPOLO

Scheda VIIa.1
 Imposta sulle spese aggiuntive dei rappresentanti del popolo. Oggetto della tassazione. Soggetto passivo. Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e pagamento dell’imposta

CAPO VIII IMPOSTA SULLE ATTIVITA’ DI GIOCO

Scheda VIII.1
 Imposta sull’attività di gioco – condizioni generali
Foglio VIII.2
Imposta sull’attività di gioco del lotto e del lotto, scommesse sui risultati di competizioni sportive ed eventi casuali (abrogata in relazione all’abolizione dell’imposta alternativa per questo tipo di attività di gioco, SG n. 1/2014)
Foglio VIII.3
Imposta sull’attività di gioco da lotterie, lotterie e lotterie numeriche Bingo e Keno (abrogata in relazione all’abolizione dell’imposta alternativa per questo tipo di attività di gioco d’azzardo, SG n. 1/2014)
Foglio VIII.4
 Imposta sull’attività di gioco d’azzardo di giochi in cui la quota di partecipazione è l’aumento del costo di un collegamento telefonico o di altra telecomunicazione
Foglio VIII.5
 Imposta sull’attività di gioco d’azzardo da strutture di gioco d’azzardo

CAPITOLO IX IMPOSTA SUL REDDITO DELLE IMPRESE BILANCIATE

Scheda IX.1
 Imposta sul reddito delle imprese di bilancio

CAPITOLO X IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DELLE NAVI

Foglio X.1
 Imposta sull’attività di esercizio delle navi – disposizioni generali
Foglio X.2
 Soggetti passivi per l’imposta sull’attività di esercizio delle navi
Foglio X.3
 Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e pagamento della tassa sull’attività di esercizio delle navi

CAPO XI ESENZIONE FISCALE

Scheda XI.1
 Prevenzione dell’evasione fiscale – sostanza
Scheda XI.2
 Affiliati
Scheda XI.3
 Metodi di determinazione dei prezzi di mercato

CAPO XII DIRITTO EUROPEO E TRIBUTO DELLE SOCIETÀ

Sezione XII.I DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI FISCALE DELLE SOCIETÀ

Scheda XII.I.1
 Fonti del diritto comunitario e comunitario
Scheda XII.I.2
 Il diritto europeo in materia di imposte dirette

Bulgaria – Pagamento anticipato dei dividendi – Parere Agenzia delle Entrate Bulgara

Si riporta di seguito la posizione dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  sulla richiesta di pronunciarsi sulla giurisdizione in merito ai casi di distribuzione anticipata dei dividendi:

“Ufficio Centrale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate

PER QUANTO RIGUARDA:trattamento fiscale ai sensi della Legge sull’Imposta sul Reddito d’Impresa (CIT) e della Legge sull’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (PIIT) delle ipotesi di pagamento anticipato dei dividendi da parte delle società commerciali

CARO SIGNOR………..,

Lettera pervenuta all’Ufficio Centrale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate con n. 33-00-165/11.05.2022, sono state sollevate questioni in merito al trattamento fiscale del pagamento anticipato di dividendi sulla base di bilanci intermedi predisposti, stante la prassi commerciale esistente. Vengono presentate le seguenti argomentazioni:

Per quanto riguarda questo caso, non esiste una norma legale esplicita scritta nel  Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 123 del Codice Commerciale, ciascun socio ha il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili. In base all’art. 133 della medesima legge, ai soci spetta una parte degli utili in proporzione alla loro quota. Articolo 137, par. 1, punto 3 del Codice Commerciale determina che la distribuzione di l’utile e il suo pagamento come dividendi fa parte dei poteri dell’assemblea generale della società.

Per quanto riguarda le società di capitali, esiste una procedura espressamente prevista per la distribuzione dei dividendi ai sensi dell’art. 247 bis del Codice Commerciale. In ogni caso, non è previsto alcun regime sanzionatorio per il suo inadempimento, come previsto dal par. 4 della stessa norma prevede espressamente che se non viene rispettata la sequenza così prevista, i soci non sono obbligati a restituire le somme percepite a titolo di dividendi.

Non esiste un espresso divieto di distribuzione anticipata dei dividendi nel Codice Commerciale, il che fa pensare, sulla base dei principi generali di diritto, che tale possibilità non sia in contrasto con le sue norme.

Per tale ragione, Lei ritiene che la base giuridica di tale pagamento possa essere il contratto di società o, se questo non rientra nelle norme dello stesso, possa essere eseguito con delibera dell’assemblea dei soci, fermo restando il seguenti ulteriori condizioni:

  • Una previsione ragionevole dell’utile netto atteso in termini annuali;
  • Mantenimento della copertura del capitale;
  • Si raccomanda di utilizzare come base per la distribuzione un bilancio intermedio (междинен финансов отчет (МФО) ) predisposto dall’impresa, in conformità a quanto richiesto dai principi contabili applicabili per la redazione e presentazione del bilancio intermedio (междинен финансов отчет (МФО) ).

Questa opinione professionale sull’ammissibilità di tali pagamenti è stata espressa anche dal Prof. Ognyan Gerdzhikov nel suo commento al Codice Commerciale. Secondo lui, è possibile con il contratto aziendale prevedere il pagamento dei dividendi a scapito dell’utile atteso. Tuttavia, deve esserci una previsione ragionevole del profitto atteso e la copertura del capitale non deve essere violata. Quando si prende la decisione dell’assemblea generale sulla distribuzione dell’utile atteso, deve essere redatto anche un bilancio intermedio.

Quando la società interessata ha l’obbligo di predisporre un allegato alla Relazione Finanziaria Annuale (Годишен финансов отчет (ГФО)), e non è una microimpresa ai sensi dell’art. 19, par. 2 del Testo Unico della Contabilità (Закона за счетоводството (ЗСч)), tale evento (pagamento anticipato dei dividendi) dovrà essere adeguatamente ed opportunamente riportato in allegato alla Relazione Finanziaria Annuale (Годишен финансов отчет (ГФО)).

In conclusione, si precisa che il pagamento anticipato dei dividendi da parte di una società commerciale non è in contrasto con i principi e le regole contabili e con la normativa contabile vigente in Bulgaria.

Nella prassi tributaria finora consolidata con le lettere ex n.53-00-86/03.08.2020 e 53-04142/06.03.2020, la distribuzione anticipata di dividendi è trattata come una distribuzione nascosta di utili ai sensi della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО). Nella misura in cui la stessa definizione di distribuzione occulta dell’utile (articolo 5 delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società esclude da questa definizione legale il reddito da partecipazioni di cui al punto 4, lettera “b. “b” delle “Ulteriori Disposizioni” della Legge sull’imposta sul reddito delle società, secondo voi, questo non è legalmente valido. La corretta rilevazione contabile di tale evento presuppone che non ricorrano le ipotesi di segnalazione di “una distribuzione che, secondo la normativa contabile, viene segnalata al soggetto erogante come spesa”. Inoltre, la distribuzione dei dividendi si basa sui diritti dei soci derivanti dalle norme del codice commerciale.

Sottolineate inoltre che quando viene effettuata una distribuzione anticipata ed è dovuta l’imposta sui dividendi, questa viene pagata nella misura e nei termini pienamente conformi a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.

Ritenete che un’ipotesi di distribuzione occulta dell’utile si verifichi solo nei casi in cui l’utile distribuito anticipatamente ecceda l’ammontare dell’utile netto per distribuzione realizzato per lo stesso periodo. Quindi la parte dell’eccedenza rappresenterebbe non regolamentata/effettuata senza una base legale/finanziamento dei proprietari della relativa società.

In relazione a quanto sopra, Lei desidera che si esprima un parere di competenza sulle questioni sollevate al fine di creare una prassi tributaria rispondente alle norme, allo spirito e alla logica della materia tributaria nei casi di distribuzione anticipata di dividendi da parte di imprese aziende.

Stante la situazione di fatto così presentata e tenuto conto della normativa di riferimento sulla questione da Lei posta, in base all’art. 10, par. 1, comma 10, della LEGGE SULL’AGENZIA NAZIONALE DELLE ENTRATE (Закона за Националната агенция за приходите), esprimo in materia fiscale il seguente parere:

Innanzitutto è necessario sottolineare che la situazione in cui i detentori del capitale (azionisti/soci) decidono di distribuire un dividendo basato sul risultato finanziario corrente prima della scadenza dell’esercizio finanziario è una pratica relativamente rara.

Al riguardo, si precisa che il presente parere esamina esclusivamente il trattamento fiscale e non intende esaminare le conseguenze civilistiche di tale distribuzione anticipata di dividendi alla società e ai soci.

Secondo il diritto commerciale, la partecipazione al capitale della società comporta determinati diritti di proprietà dei partner, tra cui e il diritto a una quota dell’utile e il diritto a un dividendo. Nel Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), il termine “dividendo” è associato ai redditi derivanti da azioni di azionisti di società per azioni (articolo 181, comma 1 del Codice Commerciale). Nelle norme legali della società con a responsabilità limitata (Società a responsabilità limitata (Дружество с ограничена отговорност (ООД))/SRL unipersonali  – Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)) il termine “dividendo” non è utilizzato. Nell’art. 133 del Codice Commerciale in merito alla società a responsabilità limitata si precisa solo che ai soci spetta una parte dell’utile in proporzione alle quote, se non diversamente. Ai sensi dell’art. 123 del Codice Commerciale, al socio di una società a responsabilità limitata spetta una parte dell’utile non distribuito.

Il dividendo è essenzialmente una distribuzione dell’utile tra i soci, che viene effettuata dopo la fine dell’anno contabile e fiscale, quando viene determinato l’ammontare dell’utile al netto delle imposte ed è questo importo dell’utile che è soggetto a distribuzione tra i soci in l’azienda. Il diritto commerciale, all’art. 137, par. 1, comma 3 (per Società a responsabilità limitata (Дружество с ограничена отговорност (ООД))) e art. 221, comma 7 del del Codice Commerciale (per Società Per Azioni – Акционерно дружество (АД) ), specifica la competenza dell’assemblea generale dei soci, che accetta il bilancio annuale e il bilancio, distribuisce l’utile e ne delibera il pagamento. In questo senso va anche il chiarimento n. 24-39-7/10.05.2017 dell’Amministrazione centrale (Централно управление) dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP).

In pratica, ci sono situazioni in cui i titolari del capitale (soci/soci) decidono di distribuire un dividendo sulla base dei risultati finanziari correnti, prima della scadenza dell’esercizio. Nella decisione della Corte suprema amministrativa n. 1304/11.02.2022i la Corte ammette che esiste la possibilità di una distribuzione anticipata di un dividendo, quando vi è chiarezza sulla fine del periodo di rendicontazione annuale di utile in misura tale da consentirne la distribuzione sotto forma di dividendo al socio nel corso dell’anno, e salvo divieto legale di farlo prima della scadenza dell’esercizio sociale. Anche in relazione alle società pubbliche di cui all’art. 115c della Legge sull’Offerta Pubblica di Titoli (Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) è un diritto regolamentato per lo stesso a pagare un 6 mesi edividendo annuo, se previsto dallo statuto e previa corrispondente applicazione dell’art. 247 bis del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)). Al par. 2 dell’art. 115 quater della Legge sull’Offerta Pubblica di Titoli (Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) prevede espressamente che le società pubbliche possono versare un acconto sui dividendi sulla base di una finanziaria semestrale rapportosolo se ricorrono le condizioni di cui ai punti 1 – 4 del medesimo provvedimento, che sono le seguenti:

    1. è stato redatto un rendiconto semestrale; alla relazione è allegata una relazione basata sulle informazioni contabili, comprovante che la società dispone di fondi sufficienti per pagare i dividendi e che il loro pagamento non comporterà l’indebitamento della società nei confronti dei creditori, del personale, del budget e di altri;
    2. il risultato finanziario per il periodo di 6 mesi è un utile e c’è una decisione dell’assemblea generale degli azionisti di distribuire l’utile;
    3. la società per azioni non ha passività assunte e in essere, il cui periodo di rimborso è scaduto prima dell’adozione della decisione sulla distribuzione dell’utile, e dopo il pagamento degli acconti sui dividendi, sarà in grado di adempiere ai propri obblighi per il esercizio finanziario in corso;
    4. l’ammontare dei fondi che possono essere distribuiti ai sensi dell’art. 247a del Codice Commerciale, non deve superare il profitto totale ricevuto come:
      • a) il risultato contabile corrente per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno in corso
      • b) utili non distribuiti di esercizi precedenti;
      • c) l’ammontare delle riserve la cui assegnazione non è vietata dalla legge o dallo statuto della società;
      • d) l’importo complessivo di cui alle lettere “a” – “c” è ridotto delle perdite pregresse e delle riserve legali costituite secondo quanto previsto dall’art. 246 cc e/o delle riserve obbligatorie statutarie;

In considerazione di quanto sopra e al fine di evitare trattamenti fiscali differenziati a seconda che la società che distribuisce anticipatamente il dividendo,  esprimo l’opinione che la distribuzione anticipata dell’utile corrente (prima della scadenza dell’esercizio finanziario) costituisce una distribuzione di dividendi ai sensi del § 1, punto 4, b. “a” e “b” del “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società, rispettivamente § 1, punto 5, b. “a” e “b” dal “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società, quando in un aspetto annuale vi è un utile netto contabile di importo pari o superiore all’importo distribuito in anticipo. Dovrebbe essere specificato inoltre che è necessario disporre di una decisione debitamente assunta dall’assemblea generale degli azionisti/soci per la distribuzione anticipata del dividendo e una previsione motivata della presenza dell’utile netto contabile in un piano annuale, supportata da prove che creino una pista di controllo affidabile per le premesse, in base alle quali si è optato per la distribuzione anticipata del dividendo da parte dei soci/soci.

Nei casi in cui l’importo distribuito in anticipo supera l’importo dell’utile netto per la distribuzione realizzato per l’anno, esiste un’ipotesi di distribuzione nascosta dell’utile ai sensi del § 1, punto 5 delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società e § 1, punto 8 del DR TUIR in relazione all’eccedenza rispetto all’importo dell’utile netto per distribuzione realizzato nell’esercizio. In questi casi, la distribuzione occulta degli utili si considera effettuata al momento della distribuzione anticipata. Vista la previsione del § 1, comma 4, b. “c” delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società e § 1, punto 5, b. “c” delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società dell’Agenzia delle Entrate, anche la distribuzione dell’utile occulto costituisce dividendo.

Per quanto riguarda la tassazione secondo la Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) e Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ), occorre analizzare lo status dei soci/azionisti a favore dei quali viene effettuata la distribuzione anticipata dell’utile. Nei casi in cui l’imposta è dovuta sui dividendi, incluso  una distribuzione nascosta dell’utile, lo stesso viene pagato nell’importo e nei termini in conformità con i requisiti della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) e della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ). Dovrebbe anche essere considerata la previsione dell’art. 27, par. 1, punto 1 e par. 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), quando il destinatario è una persona giuridica locale.

È necessario tenere conto del fatto che se in un piano annuale vi è un’eccedenza dell’importo distribuito in anticipo rispetto all’utile annuale da distribuire, corrispondentemente, è stata pagata la ritenuta d’acconto ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО/imposta finale ai sensi della  Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)(quando dovuta) , e in una decisione dell’assemblea generale o del patto societario non prevede che tale eccedenza sia rimborsata dal socio/soci, costituirà senza dubbio una distribuzione occulta di utili ai sensi delle sopra menzionate disposizioni aggiuntive della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) e della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ. Nel caso in cui l’eccedenza fosse destinata ad essere rimborsata alla società, ma ciò non è stato fatto e, di conseguenza, non si chiede all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) il rimborso dell’imposta versata sull’anticipo versato, allora ovviamente il soggetto passivo egli stesso considera questo eccesso come una distribuzione occulta del profitto. Di conseguenza, nel caso in cui il soggetto passivo chieda all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  il rimborso dell’imposta pagata sull’anticipo distribuito, affinché tale richiesta possa essere presa in considerazione, dovrebbe essere previsto con delibera dell’assemblea o nel patto sociale che obbliga il socio/socio a rimborsare alla società la eccedenza in questione, nonché ad averla effettivamente ripristinata secondo quanto previsto dalla delibera assembleare/contratto di associazione.

VICE DIRETTORE ESECUTIVO DELLA Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) …………………. “

Bulgaria – BEPS MLI (Base Erosion and Profit Shifting Multilateral Instrument  )

La Bulgaria ha depositato presso l’ OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) il proprio strumento di ratifica della CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI e l’elenco definitivo delle riserve e delle notifiche .

Nel novembre 2016, oltre 100 giurisdizioni hanno concluso i negoziati sulla Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure relative al trattato fiscale per prevenire la BEPS ( “Strumento multilaterale ” o ” BEPS MLI“(base erosion and profit shifting Multilateral Instrument  ) che implementa rapidamente una serie di misure del trattato fiscale per aggiornare le norme fiscali internazionali e ridurre le possibilità di elusione fiscale da parte delle imprese multinazionali. La prima cerimonia di firma del BEPS MLI si è tenuta il 7 giugno 2017 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2018 Ad oggi, 100 giurisdizioni hanno aderito al BEPS MLI, di cui 79 giurisdizioni hanno ratificato, accettato o approvato il BEPS MLI, che copre circa 1850 trattati fiscali bilaterali.I firmatari includono giurisdizioni di tutti i continenti e tutti i livelli di sviluppo e altri anche le giurisdizioni stanno lavorando attivamente alla firma.

A partire dal 4 novembre 2021, oltre 135 paesi e giurisdizioni hanno aderito a un nuovo piano a due pilastri per riformare le norme fiscali internazionali e garantire che le imprese multinazionali paghino una quota equa di imposte ovunque operino.

La CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI  è entrata in vigore il 01.01.2023 e si applica in relazione alla ritenuta alla fonte nei trattati fiscali coperti dal 01.01.2023. Per quanto riguarda le altre imposte in questi trattati, la Bulgaria applicherà la Convenzione dal 01.01.2024.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’atto normativo bulgaro di ratifica della Convenzione, che include l’elenco delle riserve e delle notifiche.


DECRETO N. 153

Ai sensi dell’art. 98, comma 4 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria

DECRETO:

Promulgare nella “Gazzetta dello Stato” la legge sulla ratifica della Convenzione multilaterale sull’attuazione di misure relative ai trattati fiscali per impedire la riduzione della base imponibile e il trasferimento degli utili, adottata dalla 47a Assemblea nazionale il 10 giugno, 2022.

Rilasciato a Sofia il 17 giugno 2022.

Presidente della Repubblica:  Rumen Radev

Sigillato con il sigillo di stato.

Ministro della giustizia:  Nadezhda Yordanova

LEGGE

ratificare la Convenzione multilaterale sull’applicazione delle misure relative ai trattati fiscali per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili

Solo membri. Ratifica la Convenzione multilaterale sull’applicazione delle misure relative ai trattati fiscali per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, firmata dalla Repubblica di Bulgaria il 7 giugno 2017 a Parigi, con riserve e notifiche secondo un elenco redatto sul modello della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico come segue:

“Repubblica di Bulgaria

Stato dell’elenco delle riserve e delle notifiche al deposito dello strumento di ratifica

Il presente documento contiene l’elenco delle riserve e delle notifiche formulate dalla Repubblica di Bulgaria al momento del deposito dello strumento di ratifica ai sensi dell’art. 28, par. 5 e dell’art. 29, par. 1 della Convenzione.

Articolo 2 – Interpretazione dei termini

Notifica – accordi coperti dalla Convenzione

Secondo l’art. 2, par. 1, lettera “a”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria desidera che i seguenti accordi siano coperti dalla Convenzione:

 

No Titolo Altra giurisdizione contraente Originale/

Strumento di modifica

Data della firma Data effettiva
1 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica d’Albania per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Albania Originale 09-12-1998 01-07-1999
2 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica Democratica e Popolare d’Algeria per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Algeria Originale 25-10-1998 11-04-2005
3 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Armenia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Armenia Originale 10-04-1995 01-12-1995
Strumento di emendamento (a) 10-12-2008 16-11-2010
4 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica d’Austria per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Austria Originale 20-07-2010 03-02-2011
5 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Azerbaigian Originale 12-11-2007 25-11-2008
6 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno del Bahrain per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Bahrein Originale 26-06-2009 06-10-2010
7 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Bielorussia per evitare la doppia imposizione del reddito e dei beni Bielorussia Originale 09-12-1996 17-02-1998
8 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Belgio per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni

[Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Belgio Originale 25-10-1988 28-11-1991
9 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Canada per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Canada Originale 03-03-1999 25-10-2001
10 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà Cina

(Repubblica)

Originale 06-11-1989 24-05-1990
Strumento di emendamento (a) 15-07-2002 02-01-2003
11 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Croazia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Croazia Originale 15-07-1997 30-07-1998
12 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Cipro per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Cipro Originale 30-10-2000 03-01-2001
13 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica Ceca per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale del reddito e della proprietà Repubblica Ceca Originale 09-04-1998 02-07-1999
14 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Danimarca per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Danimarca Originale 02-12-1988 23-03-1989
15 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica araba d’Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sui redditi Egitto Originale 05-06-2003 11-05-2004
16 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Estonia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Estonia Originale 13-10-2008 30-12-2008
17 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito

[Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito]

Francia Originale 14-03-1987 01-06-1988
18 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Georgia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Georgia Originale 26-11-1998 01-07-1999
19 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Grecia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Grecia Originale 15-02-1991 22-01-2002
Strumento di emendamento (a) 18-07-2000 22-01-2002
20 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Ungheria per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio Ungheria Originale 08-06-1994 07-09-1995
21 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell’India per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sulla proprietà India Originale 26-05-1994 23-06-1995
22 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Indonesia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Indonesia Originale 11-01-1991 25-05-1992
23 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica islamica dell’Iran per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale Iran Originale 28-04-2004 29-06-2006
24 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dell’Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà Irlanda Originale 05-10-2000 05-01-2001
25 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dello Stato di Israele per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Israele Originale 18-01-2000 31-12-2002
26 Accordo tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio

[Convenzione tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale]

Italia Originale 21-09-1988 10-06-1991
27 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Giappone per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale Giappone Originale 07-03-1991 09-08-1991
28 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno hascemita di Giordania per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Giordania Originale 09-11-2006 14-02-2008
29 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Kazakistan Originale 13-11-1997 24-07-1998
30 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare democratica di Corea per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Repubblica Democratica Popolare di Corea Originale 16-06-1999 07-01-2000
31 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Repubblica

Corea

Originale 11-03-1994 22-06-1995
32 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dello Stato del Kuwait per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà Kuwait Originale 29-10-2002 23-02-2004
33 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Lettonia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Lettonia Originale 04-12-2003 18-08-2004
34 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica del Libano per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Libano Originale 01-06-1999 10-11-2001
35 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Lituania Originale 09-05-2006 27-12-2006
36 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Granducato del Lussemburgo per evitare la doppia imposizione sui redditi e sui beni

[Convenzione tra la Repubblica di Bulgaria e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Lussemburgo Originale 27-01-1992 15-03-1994
37 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Moldavia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Moldavia Originale 15-09-1998 24-03-1999
38 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Mongolia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Mongolia Originale 28-02-2000 17-02-2003
39 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Montenegro

(ex Jugoslavia)

Originale 14-12-1998 10-01-2000
40 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno del Marocco per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Marocco Originale 22-05-1996 06-12-1999
41 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Macedonia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni

[Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Macedonia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Macedonia del Nord Originale 22-02-1999 24-09-1999
42 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Norvegia per evitare la doppia imposizione dei redditi Norvegia Originale 22-07-2014 30-07-2015
43 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Polonia per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito e sul patrimonio Polonia Originale 11-04-1994 10-05-1995
44 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica portoghese per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Portogallo Originale 15-06-1995 18-07-1996
45 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi Qatar Originale 22-03-2010 23-12-2010
46 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale Romania Originale 24-04-2015 29-03-2016
47 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Federazione Russa per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito e sulla proprietà

[Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Federazione Russa per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Russia Originale 08-06-1993 08-12-1995
48 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno dell’Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire l’evasione fiscale saudita

Arabia

Originale 29-11-2017 01-10-2018
49 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Serbia

(ex Jugoslavia)

Originale 14-12-1998 10-01-2000
50 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Singapore per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Singapore Originale 13-12-1996 26-12-1997
51 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica slovacca per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Slovacchia Originale 12-11-1999 02-05-2001
52 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Slovenia Originale 20-10-2003 04-05-2004
53 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica del Sud Africa per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Sud Africa Originale 29-04-2004 27-10-2004
54 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Spagna per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio

[Convenzione tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Spagna per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Spagna Originale 06-03-1990 14-06-1991
55 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Svezia per evitare la doppia imposizione del reddito e del patrimonio Svezia Originale 21-06-1988 28-12-1988
56 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica araba siriana per evitare la doppia imposizione del reddito Siria Originale 20-03-2001 04-10-2001
57 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Thailandia per evitare la doppia imposizione dei redditi Tailandia Originale 16-06-2000 13-02-2001
58 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Turchia per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito Turchia Originale 07-07-1994 17-09-1997
59 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dell’Ucraina per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Ucraina Originale 20-11-1995 03-10-1997
60 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare la doppia imposizione dei redditi Emirati Arabi Uniti Originale 26-06-2007 16-11-2008
61 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e delle plusvalenze da trasferimento di proprietà Regno Unito Originale 26-03-2015 15-12-2015
62 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Unito

stati americani

Originale 23-02-2007 15-12-2008
Strumento di emendamento (a) 26-02-2008 15-12-2008
63 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare la doppia imposizione del reddito Vietnam Originale 24-05-1996 04-10-1996
64 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica dello Zimbabwe per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale su redditi, proprietà e utili derivanti dalla vendita di proprietà Zimbabwe Originale 12-10-1988 29-01-1990

Articolo 3 – Enti trasparenti

Riserva

Secondo l’art. 3, par. 5, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 3 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 4 – Enti residenti in più di una giurisdizione

Riserva

Secondo l’art. 4, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 5 – Applicazione di metodi per evitare le doppie imposizioni

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 5, par. 10 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie ai sensi dell’art. 5, par. 1 per attuare l’opzione C del presente articolo.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 5, par. 10, lettera “c” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 5, par. 7. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
3 Armenia Arte. 24, par. 1, lettera “a”
4 Austria Arte. 23, par. 1
5 Azerbaigian Arte. 24, par. 2, lettera “a”
6 Bahrein Arte. 24, par. 2, lettera “a”
8 Belgio Arte. 23, par. 2, lettera “a”
9 Canada Arte. 23, par. 2, lettera “a”
10 Cina Arte. 22, par. 2, lettera “a”
14 Danimarca Arte. 22, par. 2, lettera “a”
15 Egitto Arte. 23, par. 2, punto i
16 Estonia Arte. 22, par. 1, lettera “a”
17 Francia Arte. 20, par. 1, lettera “a”
19 Grecia Arte. 23, par. 2, lettera “a”
20 Ungheria Arte. 24, lettera “a”
21 India Arte. 25, par. 2, lettera “a”
22 Indonesia Arte. 22, par. 1, lettera a’
23 Iran Arte. 22, par. 2, lettera “a”
24 Irlanda Arte. 23, par. 1, lettera “a”
25 Israele Arte. 22, par. 1
26 Italia Arte. 22, par. 2, lettera “a”
27 Giappone Arte. 23, par. 1, lettera “a”
31 Repubblica di Corea Arte. 23, par. 1, lettera “a”
32 Kuwait Arte. 24, par. 1, lettera “a”
33 Lettonia Arte. 23, par. 2, lettera “a”
35 Lituania Arte. 24, par. 1, lettera “a”
36 Lussemburgo Arte. 23, par. 2, lettera “a”
40 Marocco Arte. 23, par. 1
43 Polonia Arte. 24, par. 1
44 Portogallo Arte. 23, par. 1, lettera “a”
50 Singapore Arte. 24, lettera “a”, punto i
52 Slovenia Arte. 24, par. 2, lettera “a”
53 Sud Africa Arte. 22, lettera “a”, punto i
54 Spagna Arte. 21, par. 2, lettera “a”
55 Svezia Arte. 21, par. 1, lettera “a”
59 Ucraina Arte. 24, par. 2, lettera “a”
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 25, par. 2, lettera “a”
62 Unito

stati americani

Arte. 22, par. 1, lettera “a”
64 Zimbabwe Arte. 23, par. 2, lettera “a”

Articolo 6 – Finalità dell’Accordo fiscale coperto

Riserva

Secondo l’art. 6, par. 4 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva il diritto di non applicare l’art. 6, par. 1 in relazione ai loro trattati fiscali contemplati che contengono già testo nel preambolo che descrive l’intenzione delle giurisdizioni contraenti di evitare la doppia imposizione senza creare opportunità di non imposizione o riduzione dell’imposizione, indipendentemente dal fatto che tale testo sia limitato o meno ai casi di deviazione o elusione della tassazione (anche attraverso accordi volti ad abusare delle convenzioni fiscali contemplate e volti ad ottenere gli sgravi previsti in tali convenzioni a beneficio indiretto dei residenti di giurisdizioni terze), o si applica in modo più ampio. I seguenti accordi contengono testo nel preambolo che rientra nell’ambito di questa riserva.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Testo del preambolo
46 Romania Intenzione di stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione delle imposte sui redditi, senza creare opportunità di non imposizione o di riduzione dell’imposizione attraverso l’elusione o l’elusione delle imposte, anche mediante accordi volti ad eludere le convenzioni finalizzate all’ottenimento di sgravi concessi ai sensi del presente accordo a beneficio indiretto di cittadini di paesi terzi,
48 Arabia Saudita Intenzione di stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, senza creare occasioni di non imposizione o di riduzione dell’imposizione per deviazione o elusione dell’imposizione, anche mediante accordi volti ad eludere le intese finalizzate all’ottenimento delle agevolazioni previste dall’art. presente accordo, a beneficio indiretto di cittadini di paesi terzi,

Avviso del testo esistente nel preambolo degli accordi incorporati

Secondo l’art. 6, par. 5 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non rientrino nell’ambito della riserva di cui all’art. 6, par. 4 e contengono il testo del preambolo di cui all’art. 6, par. 2. Di seguito si riporta il testo del relativo preambolo.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Testo del preambolo
1 Albania desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma dell’aspirazione e per lo sviluppo e l’approfondimento delle relazioni economiche bilaterali,>
2 Algeria Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
3 Armenia <La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Armenia> desiderose di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio, <hanno convenuto quanto segue:>
4 Austria Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
5 Azerbaigian Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
6 Bahrein <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo del Regno del Bahrein,> Desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni,
7 Bielorussia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche,>
8 Belgio <desiderosi di promuovere e approfondire le relazioni e la cooperazione economica tra i due Paesi,> hanno deciso di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni

[<Desiderosi di promuovere e approfondire le loro relazioni e la cooperazione economica tra i due Paesi,> ha deciso di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

9 Canada <cercando l’ulteriore sviluppo e facilitazione delle loro reciproche relazioni economiche e> desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
10 Cina <desiderando espandere e approfondire la cooperazione economica tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica popolare cinese in conformità con i principi di uguaglianza e mutuo vantaggio> attraverso un accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà
11 Croazia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
12 Cipro Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
13 Repubblica Ceca

repubblica

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio,
14 Danimarca Tenendo presenti i principi contenuti nell’Atto finale del Consiglio per la sicurezza e la cooperazione in Europa, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
15 Egitto Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
16 Estonia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
17 Francia di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito,

[di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e]

18 Georgia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
19 Grecia desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio;
20 Ungheria Desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio,
21 India hanno deciso di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, e
22 Indonesia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
23 Iran Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
24 Irlanda Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà,
25 Israele Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
26 Italia <desiderosi di sviluppare e facilitare le reciproche relazioni economiche> hanno deciso di stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

[<desiderosi di sviluppare e facilitare le reciproche relazioni economiche,> hanno convenuto di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale]

27 Giappone Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito,
28 Giordania Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
29 Kazakistan Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,

<a conferma della volontà di sviluppare e rafforzare i propri rapporti economici>

30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio <e allo scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi,>
31 Repubblica di Corea Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito <e per espandere e promuovere la loro cooperazione economica,>
32 Kuwait Desiderando promuovere le relazioni economiche bilaterali concludendo un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
33 Lettonia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
34 Libano Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio,
35 Lituania Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
36 Lussemburgo <desiderosi di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche> e di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni,

[<Desiderosi di sviluppare e promuovere la loro relazione economica> e stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

37 Moldavia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche,>
38 Mongolia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio
39 Montenegro desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e approfondire le relazioni economiche bilaterali,>
40 Marocco desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni;
41 Macedonia del Nord Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,

[desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

42 Norvegia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito, al fine di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,
44 Portogallo <La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica portoghese> desiderose di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
45 Qatar Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale delle imposte sul reddito, <allo scopo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
47 Russia <riaffermando la loro volontà di ampliare e promuovere la loro reciproca cooperazione, tenendo conto degli interessi di entrambe le parti>, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sulla proprietà,

[<Confermando la loro volontà di estendere e promuovere la loro reciproca cooperazione tenendo conto degli interessi di entrambi gli Stati,> desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

49 Serbia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e approfondire le relazioni economiche bilaterali,>
50 Singapore Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
51 Slovacchia Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
52 Slovenia Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
53 Sud Africa Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale delle imposte sul reddito <allo scopo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
54 Spagna Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

[Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

55 Svezia <La Repubblica Popolare di Bulgaria e il Regno di Svezia, guidati dal desiderio di espandere e approfondire le relazioni economiche e la cooperazione tra i due Paesi per un reciproco vantaggio> e con l’obiettivo di evitare la doppia imposizione del reddito e dei beni, <hanno concordato come segue:>
56 Siria desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito,
57 Tailandia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito,
58 Turchia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito,
59 Ucraina desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio <allo scopo di sviluppare e facilitare le loro relazioni,>
60 Emirati Arabi Uniti <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, desiderosi di promuovere e rafforzare le relazioni economiche> attraverso la conclusione di un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
61 Regno Unito Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà,
62 Stati Uniti d’America <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Stati Uniti d’America,> desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
63 Vietnam desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito,
64 Zimbabwe <desiderando espandere e approfondire reciprocamente la cooperazione economica tra i due Paesi> e in vista della conclusione di un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito, sulla proprietà e sugli utili derivanti dalla vendita di proprietà,

Articolo 7 – Prevenzione dell’abuso delle convenzioni fiscali

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 7, par. 17, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non rientrino nell’ambito di applicazione della riserva di cui all’art. 7, par. 15, lettera “b” e contengono la previsione di cui all’art. 7, par. 2. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero incluso

accordo

Altra giurisdizione contraente Fornitura
5 Azerbaigian Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
29 Kazakistan Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 8
32 Kuwait Arte. 12, par. 7
34 Libano Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
37 Moldavia Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
42 Norvegia Arte. 10, par. 7; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 21, par. 3
46 Romania Arte. 10, par. 6; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 21, par. 3
48 Arabia Saudita Arte. 28, par. 2
53 Sud Africa Arte. 10, par. 6; Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
59 Ucraina Arte. 11, par. 7 e dell’art. 12, par. 6
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 11, par. 8
61 Regno Unito Arte. 10, par. 7; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 20, par. 5

Articolo 8 – Operazioni di trasferimento di dividendi

Riserva

Secondo l’art. 8, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 8 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 9 – Utili da trasferimento di azioni o azioni o partecipazioni in enti che traggono il loro valore prevalentemente da beni immobili

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 9, par. 8 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie di applicare l’art. 9, par. 4.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 9, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 9, par. 1. Di seguito sono indicati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Fornitura
1 Albania Arte. 13, par. 4
3 Armenia  Arte. 13, par. 3 bis, aggiunto dall’art. 10 dello strumento di modifica (a)
5 Azerbaigian Arte. 13, par. 2
9 Canada punto 5 del protocollo di accompagnamento
10 Cina Arte. 12, par. 4
15 Egitto Arte. 13, par. 4
16 Estonia Arte. 13, par. 2
17 Francia punto 4 del protocollo di accompagnamento
21 India Arte. 14, par. 4
23 Iran Arte. 13, par. 4
24 Irlanda Arte. 13, par. 2
25 Israele Arte. 13, par. 4
28 Giordania Arte. 13, par. 4
29 Kazakistan Arte. 13, par. 2
33 Lettonia Arte. 13, par. 1, la seconda parte della frase
35 Lituania Arte. 13, par. 4
37 Moldavia Arte. 13, par. 2
40 Marocco Arte. 13, par. 4
42 Norvegia Arte. 13, par. 4
46 Romania Arte. 13, par. 4
52 Slovenia Arte. 13, par. 2
53 Sud Africa Arte. 13, par. 4
55 Svezia Arte. 11, par. 1, la seconda parte della frase
59 Ucraina Arte. 13, par. 2
61 Regno Unito Arte. 13, par. 2
62 Stati Uniti d’America Arte. 13, par. 1 in relazione all’art. 13, par. 2, lettera “c”
63 Vietnam Arte. 13, par. 4
64 Zimbabwe Arte. 12, par. 4

Articolo 10 – Norma antiabuso relativa alle sedi di attività situate in giurisdizioni terze

Riserva

Secondo l’art. 10, par. 5, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 10 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 11 – Applicazione di trattati fiscali per limitare il diritto di una parte di tassare i propri residenti

Riserva

Secondo l’art. 11, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 11 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 12 – Elusione artificiosa dello status di stabilimento attraverso accordi di commissione e strategie simili

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 12, par. 5 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 12, par. 3, lettera “a”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 5, lettera “a”
2 Algeria Arte. 5, par. 5
3 Armenia Arte. 5, par. 5
4 Austria Arte. 5, par. 5
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 5, lettera “a” e punto 1 del protocollo di accompagnamento
6 Bahrein Arte. 5, par. 5
7 Bielorussia Arte. 5, par. 5
8 Belgio Arte. 5, par. 6
9 Canada Arte. 5, par. 4
10 Cina Arte. 5, par. 5
11 Croazia Arte. 5, par. 5
12 Cipro Arte. 5, par. 5
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 5
14 Danimarca Arte. 5, par. 5
15 Egitto Arte. 5, par. 5, lettera “a”
16 Estonia Arte. 5, par. 5
17 Francia Arte. 4, par. 4
18 Georgia Arte. 5, par. 5
19 Grecia Arte. 5, par. 5
20 Ungheria Arte. 5, par. 5
21 India Arte. 5, par. 4, lettera “a”
22 Indonesia Arte. 5, par. 5
23 Iran Arte. 5, par. 5
24 Irlanda Arte. 5, par. 6
25 Israele Arte. 5, par. 5
26 Italia Arte. 4, par. 5
27 Giappone Arte. 5, par. 5
28 Giordania Arte. 5, par. 5
29 Kazakistan Arte. 5, par. 5
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 5
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 5
32 Kuwait Arte. 5, par. 5, lettera “a”
33 Lettonia Arte. 5, par. 5
34 Libano Arte. 5, par. 5
35 Lituania Arte. 5, par. 5
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 5
37 Moldavia Arte. 5, par. 5
38 Mongolia Arte. 5, par. 5
39 Montenegro Arte. 5, par. 5
40 Marocco Arte. 5, par. 5
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 5
42 Norvegia Arte. 5, par. 6
43 Polonia Arte. 5, par. 5
44 Portogallo Arte. 5, par. 5
45 Qatar Arte. 5, par. 5
46 Romania Arte. 5, par. 5
47 Russia Arte. 5, par. 4
49 Serbia Arte. 5, par. 5
50 Singapore Arte. 5, par. 5
51 Slovacchia Arte. 5, par. 5
52 Slovenia Arte. 5, par. 6
53 Sud Africa Arte. 5, par. 5
54 Spagna Arte. 4, par. 6
55 Svezia Arte. 4, par. 6
56 Siria Arte. 5, par. 5
57 Tailandia Arte. 5, par. 4
58 Turchia Arte. 5, par. 5
59 Ucraina Arte. 5, par. 5
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 5
61 Regno Unito Arte. 5, par. 5
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 5, lettera “a”
63 Vietnam Arte. 5, par. 5, lettera “a”
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 5

Secondo l’art. 12, par. 6 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 12, par. 3, lettera “b”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 6
2 Algeria Arte. 5, par. 7
3 Armenia Arte. 5, par. 7
4 Austria Arte. 5, par. 6
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 7
6 Bahrein Arte. 5, par. 6
7 Bielorussia Arte. 5, par. 6
8 Belgio Arte. 5, par. 7
9 Canada Arte. 5, par. 5
10 Cina Arte. 5, par. 6
11 Croazia Arte. 5, par. 6
12 Cipro Arte. 5, par. 7
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 7
14 Danimarca Arte. 5, par. 6
15 Egitto Arte. 5, par. 7
16 Estonia Arte. 5, par. 6
17 Francia Arte. 4, par. 5
18 Georgia Arte. 5, par. 7
19 Grecia Arte. 5, par. 6
20 Ungheria Arte. 5, par. 6
21 India Arte. 5, par. 5
22 Indonesia Arte. 5, par. 6
23 Iran Arte. 5, par. 6
24 Irlanda Arte. 5, par. 7
25 Israele Arte. 5, par. 6
26 Italia Arte. 4, par. 6
27 Giappone Arte. 5, par. 6
28 Giordania Arte. 5, par. 7
29 Kazakistan Arte. 5, par. 6
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 6
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 6
32 Kuwait Arte. 5, par. 6
33 Lettonia Arte. 5, par. 6
34 Libano Arte. 5, par. 7
35 Lituania Arte. 5, par. 6
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 6
37 Moldavia Arte. 5, par. 6
38 Mongolia Arte. 5, par. 7
39 Montenegro Arte. 5, par. 6
40 Marocco Arte. 5, par. 6
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 6
42 Norvegia Arte. 5, par. 7
43 Polonia Arte. 5, par. 6
44 Portogallo Arte. 5, par. 6
45 Qatar Arte. 5, par. 7
46 Romania Arte. 5, par. 6
47 Russia Arte. 5, par. 5
49 Serbia Arte. 5, par. 6
50 Singapore Arte. 5, par. 6
51 Slovacchia Arte. 5, par. 7
52 Slovenia Arte. 5, par. 7
53 Sud Africa Arte. 5, par. 6
54 Spagna Arte. 4, par. 7
55 Svezia Arte. 4, par. 7
56 Siria Arte. 5, par. 6
57 Tailandia Arte. 5, par. 6
58 Turchia Arte. 5, par. 6
59 Ucraina Arte. 5, par. 6
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 6
61 Regno Unito Arte. 5, par. 6
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 6
63 Vietnam Arte. 5, par. 7
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 6

Articolo 13 – Elusione artificiosa dello status di stabilimento mediante l’esclusione di talune attività

Riserva

Secondo l’art. 13, par. 6, lettera “c” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’art. 13, par. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 13, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie di applicare l’opzione A dell’art. 13, par. 1.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 13, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 13, par. 5, lettera “a”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 4
2 Algeria Arte. 5, par. 4
3 Armenia Arte. 5, par. 4
4 Austria Arte. 5, par. 4
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 4
6 Bahrein Arte. 5, par. 4
7 Bielorussia Arte. 5, par. 4
8 Belgio Arte. 5, par. 5
9 Canada Arte. 5, par. 3
10 Cina Arte. 5, par. 4
11 Croazia Arte. 5, par. 4
12 Cipro Arte. 5, par. 4
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 4
14 Danimarca Arte. 5, par. 4
15 Egitto Arte. 5, par. 4
16 Estonia Arte. 5, par. 4
17 Francia Arte. 4, par. 3
18 Georgia Arte. 5, par. 4
19 Grecia Arte. 5, par. 4
20 Ungheria Arte. 5, par. 4
21 India Arte. 5, par. 3
22 Indonesia Arte. 5, par. 4; prima frase del punto 2 e del punto 3 del protocollo allegato
23 Iran Arte. 5, par. 4
24 Irlanda Arte. 5, par. 5
25 Israele Arte. 5, par. 4
26 Italia Arte. 4, par. 3, ecc. “b” del protocollo allegato
27 Giappone Arte. 5, par. 4
28 Giordania Arte. 5, par. 4
29 Kazakistan Arte. 5, par. 4
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 4
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 4
32 Kuwait Arte. 5, par. 4
33 Lettonia Arte. 5, par. 4
34 Libano Arte. 5, par. 4
35 Lituania Arte. 5, par. 4
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 4
37 Moldavia Arte. 5, par. 4
38 Mongolia Arte. 5, par. 4
39 Montenegro Arte. 5, par. 4
40 Marocco Arte. 5, par. 4
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 4
42 Norvegia Arte. 5, par. 5
43 Polonia Arte. 5, par. 4
44 Portogallo Arte. 5, par. 4
45 Qatar Arte. 5, par. 4
46 Romania Arte. 5, par. 4
47 Russia Arte. 5, par. 3
48 Arabia Saudita Arte. 5, par. 4
49 Serbia Arte. 5, par. 4
50 Singapore Arte. 5, par. 4
51 Slovacchia Arte. 5, par. 4
52 Slovenia Arte. 5, par. 5
53 Sud Africa Arte. 5, par. 4
54 Spagna Arte. 4, par. 5
55 Svezia Arte. 4, par. 5
56 Siria Arte. 5, par. 4
57 Tailandia Arte. 5, par. 3
58 Turchia Arte. 5, par. 4
59 Ucraina Arte. 5, par. 4
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 4
61 Regno Unito Arte. 5, par. 4
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 4
63 Vietnam Arte. 5, par. 4
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 4

Articolo 14 – Separabilità dei contratti

Riserva

Secondo l’art. 14, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 14 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 16 – Procedura amichevole

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “a”, punto i. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 26, par. 1, prima frase
2 Algeria Arte. 26, par. 1, prima frase
3 Armenia Arte. 26, par. 1, prima frase
4 Austria Arte. 25, par. 1, prima frase
5 Azerbaigian Arte. 26, par. 1, prima frase
6 Bahrein Arte. 26, par. 1, prima frase
7 Bielorussia Arte. 26, par. 1, prima frase
8 Belgio Arte. 25, par. 1, prima frase
9 Canada Arte. 25, par. 1, prima frase
10 Cina Arte. 24, par. 1, prima frase
11 Croazia Arte. 25, par. 1, prima frase
12 Cipro Arte. 26, par. 1, prima frase
13 Repubblica Ceca Arte. 25, par. 1, prima frase
14 Danimarca Arte. 24, par. 1, prima frase
15 Egitto Arte. 25, par. 1, prima frase
16 Estonia Arte. 24, par. 1, prima frase
17 Francia Arte. 22, par. 1, prima frase
18 Georgia Arte. 26, par. 1, prima frase
19 Grecia Arte. 25, par. 1, prima frase
20 Ungheria Arte. 26, par. 1, prima frase
21 India Arte. 27, par. 1, prima frase
22 Indonesia Arte. 24, par. 1, prima frase
23 Iran Arte. 24, par. 1, prima frase
24 Irlanda Arte. 25, par. 1, prima frase
25 Israele Arte. 24, par. 1, prima frase
26 Italia Arte. 24, par. 1, prima frase
27 Giappone Arte. 25, par. 1, prima frase
28 Giordania Arte. 25, par. 1, prima frase
29 Kazakistan Arte. 26, par. 1, prima frase
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 26, par. 1, prima frase
31 Repubblica di Corea Arte. 25, par. 1, prima frase
32 Kuwait Arte. 26, par. 1, prima frase
33 Lettonia Arte. 25, par. 1, prima frase
34 Libano Arte. 26, par. 1, prima frase
35 Lituania Arte. 26, par. 1, prima frase
36 Lussemburgo Arte. 25, par. 1, prima frase
37 Moldavia Arte. 26, par. 1, prima frase
38 Mongolia Arte. 26, par. 1, prima frase
39 Montenegro Arte. 26, par. 1, prima frase
40 Marocco Arte. 25, par. 1, prima frase
41 Macedonia del Nord Arte. 26, par. 1, prima frase
42 Norvegia Arte. 24, par. 1, prima frase
43 Polonia Arte. 26, par. 1, prima frase
44 Portogallo Arte. 25, par. 1, prima frase
45 Qatar Arte. 25, par. 1, prima frase
46 Romania Arte. 24, par. 1, prima frase
47 Russia Arte. 25, par. 1, prima frase
49 Serbia Arte. 26, par. 1, prima frase
50 Singapore Arte. 26, par. 1, prima frase
51 Slovacchia Arte. 26, par. 1, prima frase
52 Slovenia Arte. 26, par. 1, prima frase
53 Sud Africa Arte. 24, par. 1, prima frase
54 Spagna Arte. 23, par. 1, prima frase
55 Svezia Arte. 23, par. 1, prima frase
56 Siria Arte. 25, par. 1, prima frase
57 Tailandia Arte. 25, par. 1, prima frase
58 Turchia Arte. 24, par. 1
59 Ucraina Arte. 26, par. 1, prima frase
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 27, par. 1, prima frase
60 Regno Unito Arte. 24, par. 1, prima frase
63 Vietnam Arte. 25, par. 1, prima frase
64 Zimbabwe Arte. 25, par. 1, prima frase

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “b”, punto i della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano una disposizione che prevede che un caso descritto nella prima frase dell’art. 16, comma 1, deve essere presentato entro un termine determinato inferiore a 3 anni dalla prima notifica dell’azione che ha portato a tassazione non conforme alla convenzione fiscale contemplata. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
9 Canada Arte. 25, par. 1, secondo periodo
22 Indonesia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
26 Italia Arte. 24, par. 1, secondo periodo

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “b”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano una disposizione che prevede che il caso specificato nella prima frase dell’art. 16, comma 1, deve essere presentato entro un certo termine, che è di almeno 3 anni dalla prima notifica dell’azione che ha portato alla tassazione non conforme alla convenzione fiscale contemplata. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 26, par. 1, secondo periodo
2 Algeria Arte. 26, par. 1, secondo periodo
3 Armenia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
4 Austria Arte. 25, par. 1, secondo periodo
5 Azerbaigian Arte. 26, par. 1, secondo periodo
6 Bahrein Arte. 26, par. 1, secondo periodo
7 Bielorussia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
8 Belgio Arte. 25, par. 1, secondo periodo
10 Cina Arte. 24, par. 1, secondo periodo
11 Croazia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
12 Cipro Arte. 26, par. 1, secondo periodo
13 Repubblica Ceca Arte. 25, par. 1, secondo periodo
14 Danimarca Arte. 24, par. 1, secondo periodo
15 Egitto Arte. 25, par. 1, secondo periodo
16 Estonia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
17 Francia Arte. 22, par. 1, secondo periodo
18 Georgia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
19 Grecia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
20 Ungheria Arte. 26, par. 1, secondo periodo
21 India Arte. 27, par. 1, secondo periodo
23 Iran Arte. 24, par. 1, secondo periodo
24 Irlanda Arte. 25, par. 1, secondo periodo
25 Israele Arte. 24, par. 1, secondo periodo
27 Giappone Arte. 25, par. 1, secondo periodo
28 Giordania Arte. 25, par. 1, secondo periodo
29 Kazakistan Arte. 26, par. 1, secondo periodo
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 26, par. 1, secondo periodo
31 Repubblica di Corea Arte. 25, par. 1, secondo periodo
32 Kuwait Arte. 26, par. 1, secondo periodo
33 Lettonia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
34 Libano Arte. 26, par. 1, secondo periodo
35 Lituania Arte. 26, par. 1, secondo periodo
36 Lussemburgo Arte. 25, par. 1, secondo periodo
37 Moldavia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
38 Mongolia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
39 Montenegro Arte. 26, par. 1, secondo periodo
40 Marocco Arte. 25, par. 1, secondo periodo
41 Macedonia del Nord Arte. 26, par. 1, secondo periodo
42 Norvegia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
43 Polonia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
44 Portogallo Arte. 25, par. 1, secondo periodo
45 Qatar Arte. 25, par. 1, secondo periodo
46 Romania Arte. 24, par. 1, secondo periodo
47 Russia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
48 Arabia Saudita Arte. 24, par. 1, secondo periodo
49 Serbia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
50 Singapore Arte. 26, par. 1, secondo periodo
51 Slovacchia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
52 Slovenia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
53 Sud Africa Arte. 24, par. 1, secondo periodo
54 Spagna Arte. 23, par. 1, secondo periodo
55 Svezia Arte. 23, par. 1, secondo periodo
56 Siria Arte. 25, par. 1, secondo periodo
57 Tailandia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
59 Ucraina Arte. 26, par. 1, secondo periodo
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 27, par. 1, secondo periodo
61 Regno Unito Arte. 24, par. 1, secondo periodo
63 Vietnam Arte. 25, par. 1, secondo periodo
64 Zimbabwe Arte. 25, par. 1, secondo periodo

Avviso di accordi incorporati che non contengono disposizioni esistenti

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “c”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la previsione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “b”, punto ii.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
8 Belgio
9 Canada
14 Danimarca
15 Egitto
22 Indonesia
26 Italia
36 Lussemburgo
41 Macedonia del Nord
43 Polonia
47 Russia
50 Singapore
54 Spagna
57 Tailandia
58 Turchia

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “d”, punto i della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “c”, punto i.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
17 Francia

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “d”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “c”, punto ii.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
8 Belgio
24 Irlanda
26 Italia

Articolo 17 – Adeguamenti corrispondenti

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 17, par. 4 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 17, par. 2. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 9, par. 2
2 Algeria Arte. 9, par. 2
3 Armenia Arte. 9, par. 2
4 Austria Arte. 9, par. 2
6 Bahrein Arte. 9, par. 2
7 Bielorussia Arte. 9, par. 2
9 Canada Arte. 9, par. 2
11 Croazia Arte. 9, par. 2
12 Cipro Arte. 9, par. 2
16 Estonia Arte. 9, par. 2
18 Georgia Arte. 9, par. 2
20 Ungheria Arte. 9, par. 2
22 Indonesia Arte. 9, par. 2
24 Irlanda Arte. 9, par. 2
25 Israele Arte. 9, par. 2
27 Giappone Arte. 9, par. 2
28 Giordania Arte. 9, par. 2
29 Kazakistan Arte. 9, par. 2
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 9, par. 2
31 Repubblica di Corea Arte. 9, par. 2
34 Libano Arte. 9, par. 2
36 Lussemburgo Arte. 9, par. 2
37 Moldavia Arte. 9, par. 2
38 Mongolia Arte. 9, par. 2
39 Montenegro Arte. 9, par. 2
40 Marocco Arte. 9, par. 2
41 Macedonia del Nord Arte. 9, par. 2
42 Norvegia Arte. 9, par. 2
43 Polonia Arte. 9, par. 2
44 Portogallo Arte. 9, par. 2
47 Russia Arte. 9, par. 2
48 Arabia Saudita Arte. 9, par. 2
49 Serbia Arte. 9, par. 2
50 Singapore Arte. 9, par. 2
51 Slovacchia Arte. 9, par. 2
57 Tailandia Arte. 9, par. 2
58 Turchia Arte. 9, par. 2
59 Ucraina Arte. 9, par. 2
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 9, par. 2
61 Regno Unito Arte. 9, par. 2
62 Stati Uniti d’America Arte. 9, par. 2
63 Vietnam Arte. 9, par. 2

Articolo 35 – Entrata in vigore

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 35, par. 3 della Convenzione ai soli fini della sua attuazione dell’art. 35, par. 1, lettera “b” e par. 5, lettera “b”, la Repubblica di Bulgaria sceglie di sostituire l’espressione “periodi d’imposta che iniziano il o dopo la scadenza di un periodo” con l’espressione “periodi d’imposta che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo, che iniziano il o dopo la scadenza di un periodo”.

Riserva

Secondo l’art. 35, par. 6 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva il diritto di non applicare l’art. 35, par. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.’

La legge è stata adottata dalla 47a Assemblea nazionale il 10 giugno 2022 e timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.

OCSE – BEPS

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:

  • Azione 1 Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione – Necessità di individuare una corretta disciplina fiscale per l’economia digitale, caratterizzata da una crescente dicotomia tra luogo in cui avviene la vendita di beni e servizi e luogo della tassazione del  relativo reddito. Infatti, laddove un imprenditore ritrae utili da operazioni poste in essere online, svolte il più delle volte con clienti localizzati in un Paese diverso da quello della residenza fiscale della stesso imprenditore, allo stato attuale, si verifica una inadeguata allocazione dei diritti impositivi sui profitti d’impresa, per via della mancanza di regole che riconducano tali diritti impositivi alla giurisdizione fiscale  dello Stato in cui l’imprenditore ha la residenza fiscale ed in cui si esercita l’attività.
  • Azione 2 Neutralizzare gli effetti degli accordi di disallineamento ibrido  – I disalinneamenti da ibrido scaturiscono dalla mancanza di uniformità e convergenza fra i sistemi tributari dei singoli Stati. La Action 2 si basa sulla necessità di introdurre apposite disposizioni nei trattati  (per. es. le tie-breaker, incluse nei trattati fiscali per aiutare a determinare quale paese ha il diritto di tassare un individuo come paese di residenza nel caso in cui l’individuo si qualifichi come residente (ai fini fiscali) ai sensi delle leggi nazionali di entrambi i paesi.) e raccomandazioni volte a neutralizzare gli effetti (come ad esempio doppia deduzione, doppia non tassazione, differimento a lungo termine della tassazione) derivanti dall’utilizzo di strumenti ed entità ibride (vedi il precedente rapporto nel “Le Strutture Ibride (Hybrid Mismatch Arrangements): Tematiche di politica e compliance fiscale”) per assicurare che queste non siano in “operazioni” di di mero arbitraggio fiscale (pratica di pianificazione fiscale aggressiva che consiste nello sfruttare a proprio vantaggio le differenze di carico fiscale in vigore in due o più differenti paesi, localizzando le proprie attività produttive dove subiscono un minor carico fiscale). Nell’ambito della Action 2 è sta pubblicato il rapporto “Neutralizzazione degli effetti degli accordi di disallineamento dei rami di azienda“.
  • Azione 3 Società estera controllata – Rafforzamento della disciplina Controlled foreign companies (cfc)
  • Azione 4 Limitazione delle detrazioni di interessi  -Identificazione di best practices che supportino l’elaborazione di regole volte a contrastare l’erosione della base imponibile che deriva da transazioni finanziarie infragruppo così da limitare l’eccessiva deducibilità di componenti negativi di reddito, laddove essa si presti a generare scenari di totale abbattimento fiscale.
  • Azione 5 Pratiche fiscali dannose  – Favorire azioni volte a prevenire pratiche fiscali dannose incrementando la trasparenza e facendo emergere la sostanza delle operazioni che effettivamente si intendono realizzare, anche attraverso l’incentivazione di scambi di informazioni.
  • Azione 6 Prevenzione dell’abuso dei trattati fiscali – Rafforzando le clausole antiabuso, evitare l’abuso delle convenzioni contro le doppie imposizioni con l’obiettivo di prevenire la concessione  di benefici  convenzionali in circostanze inappropriate (il “treaty shopping” rappresenta una particolare forma di international tax planning “elusivo” attuata attraverso l’indebito utilizzo delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi).
  • Azione 7 Definizione di stabile organizzazione – Il lavoro svolto nell’ambito dell’azione 7 di BEPS fornisce modifiche alla definizione di stabile organizzazione nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE per affrontare le strategie utilizzate per prevenire artificiosi occultamenti di stabili organizzazioni ed evitare di avere una presenza imponibile in una giurisdizione ai sensi dei trattati fiscali, ad esempio tramite i cosiddetti  “commissionaire arrangements” privi di effettiva
    sostanza economica o non coerenti con funzioni e
    attivita` svolte.
  • Le modifiche limiteranno inoltre l’applicazione di una serie di eccezioni alla definizione di stabile organizzazione alle attività di natura preparatoria o ausiliaria e garantiranno che non sia possibile trarre vantaggio da queste eccezioni frammentando un’attività operativa coesa in più piccole operazioni; affronteranno anche le situazioni in cui l’eccezione applicabile ai cantieri è aggirata attraverso i contratti di scissione tra imprese strettamente collegate.
    Le modifiche alle definizioni di stabile organizzazione sono state integrate nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE del 2017 e nella parte IV della  CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI (Multilateral Instrument (MLI)) (articoli da 12 a 15). Lo strumento multilaterale (MLI) è uno strumento flessibile che consente alle giurisdizioni di adottare misure relative ai trattati BEPS per contrastare il BEPS e rafforzare la loro rete di trattati. Il MLI è stato firmato da quasi 90 giurisdizioni e circa la metà dei firmatari del MLI ha finora adottato gli articoli del MLI che implementano le modifiche alla stabile organizzazione.
  • Azioni 8 – 9 -10 Prezzi di trasferimento – L’Ocse evidenzia la tendenza, nell’ambito delle multinazionali, all’allocazione dei profitti, a fini meramente fiscali, in Paesi diversi da quelli in cui ha effettivamente luogo l’attività economica, attraverso una inappropriata allocazione di rischi, intangible e capitali. Emerge quindi la necessità di adottare più chiare definizioni di questi ultimi nonchè di valorizzarli adeguatamente in maniera tale da consentire un’equa allocazione dei profitti, coerente con la creazione del valore.
  • Il rapporto contiene revisioni alle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per allineare i risultati dei prezzi di trasferimento con la creazione di valore. La guida rivista si concentra sulle seguenti aree chiave: questioni relative ai prezzi di trasferimento relative alle transazioni che coinvolgono beni immateriali; accordi contrattuali, inclusa l’allocazione contrattuale dei rischi e dei relativi utili, che non sono supportati dalle attività effettivamente svolte; il livello di ritorno al finanziamento fornito da un membro di un gruppo multinazionale ricco di capitale, se tale rendimento non corrisponde al livello di attività intrapresa dalla società di finanziamento; e altre aree ad alto rischio.
  • A tal proposito rileva evidenziare come la disciplina del transfer pricing, applicata con riferimento agli intangible, sia oggetto di particolare attenzione da parte dell’Ocse che, il 30 luglio 2013,  ha pubblicato il “Revised discussion draft on transfer pricing aspects on intangible” .
    Vedi: “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017.
  • Azione 11 Analisi dei dati BEPS – Il rapporto BEPS Action 11 Measuring and Monitoring BEPS ha stabilito metodologie per raccogliere e analizzare i dati sugli effetti economici e fiscali dei comportamenti di elusione fiscale e sull’impatto delle misure proposte nell’ambito del progetto BEPS.
  • Azione 12 Regole sulla divulgazione obbligatoria – L’azione è finalizzata a strutturare la condivisione, tra le varie Amministrazioni finanziarie, degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva riscontrati. Il piano, mira inoltre a incentivare la trasparenza dei contribuenti che intendono attuare schemi di pianificazione fiscale attraverso specifiche disclosure rules.
  • Azione 13 Reporting paese per paese – Nell’ambito dell’azione 13 BEPS, tutte le grandi imprese multinazionali (MNE) sono tenute a preparare un rapporto paese per paese (CbC) con dati aggregati sulla ripartizione globale di reddito, profitto, imposte pagate e attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui opera . Questo rapporto CbC è condiviso con le amministrazioni fiscali di queste giurisdizioni, per l’utilizzo in prezzi di trasferimento di alto livello e valutazioni del rischio BEPS.
  • Azione 14 Procedura di mutuo accordo –  L’obiettivo è quello di agevolare le procedure di risoluzione dei conflitti attraverso lo sviluppo di innovative modalità di risoluzione delle controversie attraverso un solido processo di revisione tra pari che cerca di aumentare l’efficienza e migliorare la tempestività della risoluzione delle controversie sulla doppia imposizione.
  • Azione 15 Strumento multilaterale – per assicurare che le azioni siano prontamente attuate, saranno definiti strumenti multilaterali prevedendo la possibilità, per i paesi interessati, di modificare gli accordi bilaterali in modo da adeguarsi al rapido evolversi dell’economia globale.

I rapporti finali del progetto BEPS, sono stati approvati e pubblicati il 5 ottobre 2015.

Dichiarazione esplicativa 2015 ( EN / FR / ES / DEU )
Azione 1: affrontare le sfide fiscali dell’economia digitale  ( EN  / FR )
Azione 2: neutralizzazione degli effetti di accordi ibridi non corrispondenti  ( EN  / FR / DEU )
Azione 3: progettazione di regole efficaci per società estere controllate  ( EN / FR  / ES )
Azione 4: Limitare l’erosione della base che comporta detrazioni di interessi e altri pagamenti finanziari ( EN / FR /  DEU  / KOR )
Azione 5: Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto della trasparenza e della sostanza ( EN / FR  / ES  / DEU )
Azione 6: Prevenire la concessione di vantaggi derivanti dal trattato in circostanze inadeguate ( EN / ES )
Azione 7: prevenire l’elusione artificiale di Stabile organizzazione di stato ( EN / FR  / ES )
Azioni 8-10: allineare i risultati dei prezzi di trasferimento con la creazione di valore ( EN / FR  / ES )
Azione 11: misurazione e monitoraggio BEPS ( EN )
Azione 12: norme sulla divulgazione  obbligatoria ( EN /  FR  / ES / KOR )
Azione 13: Guida alla documentazione sui prezzi di trasferimento e alla rendicontazione paese per paese ( EN / FR  / ES  / DEU )
Azione 14: rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie ( EN / FR  / ES  / KOR )
Azione 15: sviluppo di uno strumento multilaterale per modificare i trattati fiscali bilaterali ( EN / FR  / ES )

Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

A partire dal 4 novembre 2021, oltre 135 paesi e giurisdizioni hanno aderito a un nuovo piano a due pilastri per riformare le norme fiscali internazionali e garantire che le imprese multinazionali paghino una quota equa di imposte ovunque operino.

L’erosione della base imponibile nazionale e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) dovuti alle imprese multinazionali che sfruttano i divari e le discrepanze tra i sistemi fiscali dei diversi paesi interessano tutti i paesi. La maggiore dipendenza dei paesi in via di sviluppo dall’imposta sul reddito delle società significa che soffrono di Base Erosion and Profit Shifting in modo sproporzionato.

Le imprese operano a livello internazionale, quindi i governi devono agire insieme per affrontare la BEPS e ripristinare la fiducia nei sistemi fiscali nazionali e internazionali. Le pratiche BEPS costano ai paesi 100-240 miliardi di dollari di entrate perse all’anno , che equivalgono al 4-10% del gettito fiscale globale sul reddito delle società.

Collaborando nel quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS), oltre 135 paesi e giurisdizioni stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali, garantire un contesto fiscale più trasparente e affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dei l’economia .

Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

1. Albania
2. Andorra
3. Angola
4. Anguilla
5. Antigua and Barbuda
6. Argentina
7. Armenia
8. Aruba
9. Australia
10. Austria
11. Azerbaijan
12. The Bahamas
13. Bahrain
14. Barbados
15. Belarus
16. Belgium
17. Belize
18. Benin
19. Bermuda
20. Bosnia and Herzegovina
21. Botswana
22. Brazil
23. British Virgin Islands
24. Brunei Darussalam
25. Bulgaria
26. Burkina Faso
27. Cabo Verde
28. Cameroon
29. Canada
30. Cayman Islands
31. Chile
32. China (People’s Republic of)
33. Colombia
34. Congo
35. Cook Islands
36. Costa Rica
37. Côte d’Ivoire
38. Croatia
39. Curaçao
40. Czech Republic
41. Democratic Republic of the Congo
42. Denmark
43. Djibouti
44. Dominica
45. Dominican Republic
46. Egypt
47. Estonia
48. Eswatini
49. Faroe Islands
50. Finland
51. France
52. Gabon
53. Georgia
54. Germany
55. Gibraltar
56. Greece
57. Greenland
58. Grenada
59. Guernsey
60. Haiti
61. Honduras
62. Hong Kong, China
63. Hungary
64. Iceland
65. India
66. Indonesia
67. Ireland
68. Isle of Man
69. Israel
70. Italy
71. Jamaica
72. Japan
73. Jersey
74. Jordan
75. Kazakhstan
76. Kenya
77. Korea
78. Latvia
79. Liberia
80. Liechtenstein
81. Lithuania
82. Luxembourg
83. Macau, China
84. Malaysia
85. Maldives
86. Malta
87. Mauritania
88. Mauritius
89. Mexico
90. Monaco
91. Mongolia
92. Montenegro
93. Montserrat
94. Morocco
95. Namibia
96. Netherlands
97. New Zealand
98. Nigeria
99. North Macedonia
100.Norway
101.Oman
102.Pakistan
103.Panama
104.Papua New Guinea
105.Paraguay
106.Peru
107.Poland
108.Portugal
109.Qatar
110.Romania
111.Russian Federation
112.Saint Kitts and Nevis
113.Saint Lucia
114.Saint Vincent and the Grenadines
115.Samoa
116.San Marino
117.Saudi Arabia
118.Senegal
119.Serbia
120.Seychelles
121.Sierra Leone
122.Singapore
123.Slovak Republic
124.Slovenia
125.South Africa
126.Spain
127.Sri Lanka
128.Sweden
129.Switzerland
130.Thailand
131.Togo
132.Trinidad and Tobago
133.Tunisia
134.Türkiye
135.Turks and Caicos Islands
136.Ukraine
137.United Arab Emirates
138.United Kingdom
139.United States
140.Uruguay
141.Viet Nam
142.Zambia

 

Aliquote dell’imposta sul reddito delle società nel mondo

La tabella Aliquote dell’imposta sul reddito delle società nel mondo 

  • informazioni sulle aliquote dell’imposta sul reddito delle società nazionali
  • informazioni sulle aliquote dell’imposta sul reddito delle società nazionali locali
  • qualsiasi imposta sulle filiali applicabile  in aggiunta all’imposta sul reddito delle società (ad esempio, imposta sugli utili delle filiali o imposta sulle rimesse delle filiali).

Aliquote dell’imposta sulle società nel mondo 2022*

* Le tariffe nelle colonne delle tariffe numeriche sono tariffe legali. La colonna dell’aliquota delle filiali include l’aliquota dell’imposta sulle società applicabile alle filiali, nonché qualsiasi imposta sulle filiali applicabile imposta in aggiunta all’imposta sul reddito delle società (ad es. imposta sugli utili delle filiali o imposta sulle rimesse delle filiali), come descritto nella colonna delle note. L’aliquota dell’imposta sulle filiali può essere ridotta in base alle disposizioni di un trattato fiscale applicabile. Alcune giurisdizioni potrebbero aver introdotto misure temporanee in risposta al COVID-19, ad esempio per fornire sgravi fiscali a determinati contribuenti, che continuano ad applicarsi nel 2022 e generalmente non sono trattate in questo documento.

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

Albania 15% 0% 15% L’aliquota dello 0% si applica se il fatturato annuo non supera TUTTI i 14 milioni. L’aliquota del 5% si applica a determinati settori.
Andorra 10% 0% 10%
Anguilla 0% 0% 0% Nessuna imposta sul reddito.
 

Antigua e Barbuda

 

25%

 

0%

 

25%

Il tasso è del 22,5% per le banche che offrono mutui, a condizione che mantengano un tasso di interesse per tutto l’anno del 7% o inferiore.
 

 

Argentina

 

 

35%

 

 

0%

 

 

35%, 7%

L’aliquota del 35% si applica sugli utili netti accumulati imponibili superiori a 50 milioni di ARS. L’aliquota è del 30% sui profitti da ARS 5 milioni a ARS 50 milioni e del 25% sui profitti fino a ARS 5 milioni. Rimesse dalla filiale alla sede centrale tassate come dividendi soggetti a ritenuta d’acconto del 7%.
Armenia 18% 0% 18%
Aruba 25% 0% 25%
 

Australia

 

30%

 

0%

 

30%

L’aliquota del 25% si applica alle società con un fatturato annuo aggregato inferiore a 50 milioni di AUD, a condizione che non più dell’80% del reddito imponibile sia reddito passivo dell’entità a tasso base.
Austria 25% 0% 25% Imposta minima sul reddito delle società di EUR 1.750 per società a responsabilità limitata e EUR 3.500 per società per azioni.
 

 

 

 

Azerbaigian

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

20%, 10%

Gli appaltatori dell’accordo di condivisione della produzione (PSA) e dell’accordo di condivisione del rischio (RSA) che svolgono attività in Azerbaigian in relazione alle operazioni petrolifere pagano l’imposta sugli utili ad aliquote pre-negoziate dal 20% al 32%. I subappaltatori stranieri che operano nell’ambito di PSA e RSA possono pagare la ritenuta d’acconto a tassi che vanno dal 5% al ​​10% del pagamento lordo al posto dell’imposta sugli utili. Aliquota del 27% imposta sugli utili imponibili dei principali partecipanti all’oleodotto esportatore.

Utili netti versati dalla filiale alla sede estera soggetti a ritenuta d’acconto del 10%.

Bahamas 0% 0% 0% Nessuna imposta sul reddito delle società.
Bahrein 0% 0% 0% Imposta sulle società riscossa solo su società petrolifere, del gas e petrolifere con un’aliquota del 46%.
 

 

 

 

 

 

Bangladesh

 

 

 

 

 

 

22,5%

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

30%, 20%

Società quotate in borsa generalmente tassate all’aliquota del 22,5% (ridotta dal 25% a partire dal 1° luglio 2021); banche, compagnie assicurative e istituzioni finanziarie generalmente tassate all’aliquota del 40% (37,5% se quotate in borsa o se è stata ricevuta un’approvazione specifica); società di operatori di telefonia mobile e società produttrici di tabacco tassate con aliquota del 45%; tutte le altre società (comprese le società a responsabilità limitata e le succursali di società estere) tassate con aliquota del 30% (ridotta dal 32,5% a partire dal 1° luglio 2021). Un’imposta minima dello 0,6% (0,1%, 1% o 2% per alcuni tipi di società) si applica alle entrate lorde della maggior parte delle società con entrate lorde superiori a 5 milioni di BDT. Anche i rami sono soggetti

all’imposta del 20% sulla rimessa degli utili all’estero.

 

 

Barbados

 

 

1%-5,5%

 

 

0%

 

 

1%-5,5%, 5%

Le aliquote dell’imposta sulle società si applicano sulla scala decrescente decrescente che va dal 5,5% sul primo milione di BBD di reddito imponibile all’1% su importi superiori a 30 milioni di BBD. Compagnie di assicurazione tassate allo 0% o al 2%, a seconda

classificazione della licenza. Potrebbe essere applicata un’imposta sugli utili delle filiali del 5%. sui pagamenti a società madri non residenti, ma è stato eliminato sui pagamenti effettuati con redditi derivati ​​al di fuori delle Barbados e della Comunità caraibica.

 

 

 

 

 

Bielorussia

 

 

 

 

 

18%

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

18%

Il tasso è del 25% per banche, compagnie assicurative e società di cambio. L’aliquota è del 30% per alcuni operatori di telefonia mobile e di telecomunicazioni, nonché alcune società di microfinanziamento commerciale, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Le società straniere non possono stabilire filiali in Bielorussia ma possono stabilire filiali, uffici di rappresentanza o stabili organizzazioni, che sono tassati con aliquota del 18%. Le autorità locali possono aumentare l’aliquota fiscale applicabile fino al 2% per determinate categorie di contribuenti che pagano interamente l’imposta sugli utili ai bilanci locali.
Belgio 25% 0% 25% L’aliquota del 20% si applica sui primi 100.000 euro di reddito per le piccole e medie imprese.
Bermude 0% 0% 0% Nessuna imposta sul reddito.
 

 

 

Bolivia

 

 

 

25%

 

 

 

0%

 

 

 

25%, 25%

La maggiorazione del 12,5% si applica alle società minerarie e del 25% alle banche, agli enti assicurativi e riassicurativi, alle società di leasing finanziario, ai depositi generali, alle società di gestione di fondi di investimento (SAFI), agli agenti di cambio e alle società di cartolarizzazione. Ritenuta d’acconto del 25% prelevata sul 50% degli utili della filiale di origine boliviana, con un’aliquota fiscale effettiva del 12,5%. L’imposta può essere differita se la filiale reinveste i profitti.
Bosnia-Erzegovina 10% 0% 10% L’aliquota standard è del 10% in entrambe le principali giurisdizioni fiscali, vale a dire, Federazione della BiH e Republika Srpska.
 

Botswana

 

22%

 

0%

 

30%

L’aliquota del 15% si applica al reddito di produzione approvato e al reddito di servizi approvato di una società di servizi finanziari internazionali.
Brasile 34% 0% 34% L’aliquota del 34% comprende il 15% di imposta legale sul reddito delle società, il 10% di addizionale sul reddito superiore a 240.000 BRL all’anno, e l’imposta sui contributi sociali del 9% (CSLL) riscossa sul reddito netto rettificato. CSLL è del 20% per le istituzioni finanziarie e del 15% per le compagnie di assicurazione, broker di cambio, cooperative di credito e altre entità simili.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

Isole Vergini Britanniche 0% 0% 0% Nessuna imposta sul reddito.
Brunei 18,5% 0% 18,5% L’imposta sul reddito del petrolio al 55% si applica alle operazioni petrolifere delle compagnie petrolifere e del gas.
Bulgaria 10% 0% 10%
 

 

Cambogia

 

 

20%

 

 

0%

 

 

20%, 14%

Le tariffe vanno dallo 0% al 30%, in base all’attività commerciale. La tariffa standard è del 20%. Le imprese in determinati settori, come la produzione di petrolio o gas naturale o lo sfruttamento delle risorse naturali, sono tassate con un’aliquota del 30%. Norme speciali si applicano alle compagnie di assicurazione. Ritenuta d’acconto del 14% imposta sulla rimessa degli utili delle filiali.
 

Canada

 

15%

 

8%-16%

 

15%, 25%

L’aliquota generale federale è del 15%. Le aliquote dell’imposta generale provinciale sul reddito delle società vanno dall’8% al 16%. Anche l’imposta sugli utili delle filiali del 25% è stata riscossa.
Isole Cayman 0% 0% 0% Nessuna imposta sul reddito.
 

 

 

Chile

 

 

 

10%/27%

 

 

 

0%

 

 

 

10%/27%, 35%

Imposta sul reddito di prima categoria imposta al 27% in regime generale e al 10% in regime applicabile alle piccole e medie imprese. La ritenuta d’acconto aggiuntiva del 35% si applica agli utili delle filiali rimessi alla sede centrale, con credito totale o parziale concesso per l’imposta sul reddito di prima categoria pagata, a seconda che la sede centrale sia o meno nel paese del trattato fiscale.
 

 

Cina

 

 

25%

 

 

0%

 

 

25%

Tariffe speciali si applicano alle piccole imprese (20%, 10% o 2,5%). L’aliquota è del 15% per le imprese nuove/ad alta tecnologia, le imprese di servizi tecnologici avanzati che eseguono servizi di outsourcing qualificanti e

imprese costituite in determinate regioni e impegnate nelle attività imprenditoriali incoraggiate. Tariffe speciali disponibili per alcune altre attività incoraggiate.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

 

 

 

Colombia

 

 

 

 

35%

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

35%, 10%/35%

L’aliquota è aumentata dal 31% per l’anno d’imposta 2022. L’aliquota del 20% si applica alle società industriali e di servizi situate nelle zone di libero scambio. Ad alcuni istituti finanziari si applica un supplemento dell’imposta sul reddito delle società del 3%. Utili rimessi all’estero da succursali di società estere non tassate a livello societario soggette a ritenuta d’acconto del 35%, più aliquota speciale del 10% che si applica dopo aver dedotto l’imposta del 35%. Le rimesse delle filiali tassate a livello aziendale sono soggette solo a un’imposta del 10%.
 

Costa Rica

 

30%

 

0%

 

30%, 15%

Aliquote inferiori del 5%, 10%, 15% e 20% si applicano alle società che guadagnano un reddito inferiore a determinate soglie. La ritenuta d’acconto del 15% si applica alle rimesse dalla filiale alla sede estera.
Croazia 18% 0% 18% L’aliquota del 10% si applica ai contribuenti con un reddito annuo inferiore a 7,5 milioni di HRK.
 

 

Curacao

 

 

22%

 

 

0%

 

 

22%

Determinate attività domestiche tassate con un’aliquota ridotta del 3% (relative ad aeromobili e navi; call center, servizi o data center; magazzinaggio; e servizi a fondi di investimento indipendenti e ai loro gestori). Il tasso dello 0% si applica agli istituti di investimento di Curaçao.
 

Cipro

 

12,5%

 

0%

 

12,5%

Alcune tipologie di reddito soggette a Contributo Speciale Difesa al 3% (affitti), al 17% (dividendi) o al 30% (interessi).
Repubblica Ceca 19% 0% 19% L’aliquota è del 5% per i fondi comuni di investimento e dello 0% per alcune tipologie di fondi pensione.
Danimarca 22% 0% 22% Le entità dell’industria petrolifera e del gas sono tassate al 25%.
Domenico 25% 0% 25%, 15% Imposta sulle rimesse delle filiali del 15% imposta.
Repubblica Dominicana 27% 0% 27%, 10% Si applica anche l’imposta patrimoniale dell’1% ed è considerata un’imposta minima pagabile se superiore all’imposta sul reddito delle società. Utili versati dalla filiale alla sede centrale soggetti all’imposta sulle filiali del 10%.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

 

Ecuador

 

 

25%

 

 

0%

 

 

25%

L’aliquota maggiorata del 28% può essere applicata se le società hanno azionisti diretti o indiretti residenti in paradisi fiscali o giurisdizioni a bassa tassazione e hanno beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Ecuador, o se la catena completa degli azionisti fino al beneficiario effettivo finale non viene divulgata.
 

 

Egitto

 

 

22,5%

 

 

0%

 

 

22,5%, 10%

L’aliquota è del 40,55% per le società impegnate nell’esplorazione e produzione di petrolio e gas. Gli utili delle succursali o delle stabili organizzazioni si considerano distribuiti alla sede centrale entro 60 giorni dalla fine dell’anno e sono soggetti a ritenuta d’acconto sui dividendi del 10%, fatte salve le disposizioni del trattato fiscale applicabile.
El Salvador 30% Varia 30% L’aliquota è del 25% per i contribuenti il ​​cui reddito imponibile non supera i 150.000 USD.
 

 

Estonia

 

 

20%

 

 

0%

 

 

20%

L’aliquota standard è del 20% sulle distribuzioni dell’utile lordo. L’aliquota ridotta del 14% si applica alle distribuzioni regolari di dividendi (ovvero, distribuzioni che non superano l’importo medio dei dividendi imponibili distribuiti nei tre anni precedenti, calcolato a livello del beneficiario).
Finlandia 20% 0% 20%
 

 

 

Francia

 

 

 

25%

 

 

 

0%

 

 

 

25%, 25%

Tassi più bassi possono essere applicati a piccole o nuove imprese. L’imposta sociale del 3,3% si applica alla parte dell’imposta sul reddito delle società standard che supera i 763.000 EUR. Reddito al netto delle imposte di filiale di società estera considerato distribuito a sede non residente e soggetto all’imposta di filiale del 25% per gli anni fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2022, salvo eccezioni applicabili.
Georgia 15% 0% 15% Imposta sul reddito delle società pagabile solo quando gli utili sono distribuiti o ritenuti distribuiti.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

 

Germania

 

 

15%

 

 

7%-17%

 

 

15%

L’addizionale di solidarietà del 5,5% grava anche sull’IRPEF. Imposta comunale sul commercio tipicamente imposta con aliquote comprese tra il 14% e il 17% (con aliquota minima del 7%), con aliquote determinate dai comuni. Aliquota combinata (ad es. imposta sul reddito delle società, imposta sul commercio, contributo di solidarietà) dal 30% al 33% circa.
Gibilterra 12,5% 0% 12,5% L’aliquota del 20% si applica alle società di servizi pubblici e alle società che abusano della posizione dominante sul mercato.
 

Grecia

 

22%

 

0%

 

22%

Enti creditizi greci e succursali greche di enti creditizi non residenti tassati all’aliquota del 29% se soggetti a speciale disposizione di riconoscimento di “attività fiscali differite” per tutti gli esercizi fiscali rilevanti.
Granada 28% 0% 28%
 

 

 

Guatemala

 

 

 

25%

 

 

 

0%

 

 

 

25%, 5%

L’aliquota standard del 25% si applica agli utili netti in regime fiscale generale. La tariffa in regime facoltativo è del 5% o del 7% del ricavo lordo. Alle società che optano per il regime generale si applica l’imposta di solidarietà pari o superiore all’1% del totale attivo o del reddito lordo. Reddito passivo tassato separatamente.

Rimesse da filiale verso sede estera soggette a ritenuta d’acconto del 5%.

 

 

Guernsey

 

 

0%/10%/20%

 

 

0%

 

 

0%/10%/20%

L’aliquota standard dello 0% si applica alla maggior parte delle aziende. L’aliquota del 10% si applica ad attività specifiche, inclusi molti servizi finanziari. Determinate attività commerciali al dettaglio, società che importano e/o forniscono petrolio o gas di idrocarburi o società che svolgono determinate altre attività autorizzate o regolamentate sono tassate al 20%.
 

 

Honduras

 

 

25%

 

 

0%

 

 

25%

Contributo di solidarietà del 5% imposto sul reddito imponibile netto superiore a 1 milione di HNL, oltre all’imposta sul reddito delle società o dell’imposta sui rami. Entità con più di HNL 1 miliardo di reddito lordo nel precedente periodo fiscale soggetto a

imposta minima alternativa (AMT) dell’1% su tali redditi.AMT ridotto allo 0,5% per i soggetti di alcuni settori/industrie.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

RAS di Hong Kong

 

16,5%

 

0%

 

16,5%

L’aliquota dell’imposta sugli utili è dell’8,25% (7,5% per le imprese prive di personalità giuridica) sui primi 2 milioni di HKD di utili imponibili e del 16,5% (15% per le imprese prive di personalità giuridica) sul resto.
 

 

Ungheria

 

 

9%

 

 

0%-2%

 

 

9%

Varie addizionali riscosse a tassi variabili su istituti finanziari e transazioni finanziarie; servizi di telecomunicazione; e compagnie assicurative, di vendita al dettaglio e di energia. Potrebbe essere applicata un’imposta minima alternativa

Alcune circostanze.

 

Islanda

 

20%

 

0%

 

20%

L’aliquota è del 37,6% per le società di persone iscritte come soggetti passivi e per le succursali di società di persone estere o soggetti giuridici assimilati.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

India

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

Regime fiscale regolare: l’aliquota standard è del 30% per le società nazionali e del 40% per le società estere e le filiali di società estere. L’aliquota del 25% si applica per l’anno finanziario (esercizio) 2021-22 (dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022) alle società nazionali con fatturato totale o entrate lorde fino a 4 miliardi di INR nell’esercizio 2019-20 e possono essere elette da determinati nuovi residenti Compagnie manifatturiere. Imposta alternativa minima imposta al 15% sugli utili contabili rettificati di alcune società il cui debito d’imposta è inferiore al 15% degli utili contabili. Si applica un supplemento del 7% (2% per le società straniere) se il reddito supera i 10 milioni di INR e un supplemento del 12% (5% per le società straniere) se il reddito supera i 100 milioni di INR. Ulteriore sconto del 4% pagabile in tutti i casi.

Regime fiscale agevolato: le società nazionali che rinunciano a richiedere determinate detrazioni e incentivi fiscali specifici possono optare per un regime fiscale speciale con aliquota ridotta del 22%, a determinate condizioni. Società manifatturiere nazionali costituite a partire dal 1° ottobre 2019 che

iniziare le attività produttive entro il 31 marzo 2023 può eleggere l’aliquota del 15% sul reddito manifatturiero/produzione, a determinate condizioni; gli altri redditi sono tassati al 22% o al 25%, a seconda del regime fiscale pertinente. Supplemento del 10% e sconto del 4% pagabili in tutti i casi.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

 

 

 

Indonesia

 

 

 

 

22%

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

22%, 20%

I contribuenti aziendali residenti con entrate lorde fino a 50 miliardi di IDR ricevono una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle società dovuta sui primi 4,8 miliardi di IDR di reddito imponibile.

Contribuenti che soddisfano determinati criteri con entrate lorde non superiori a 4,8 miliardi di IDR nell’anno fiscale soggetti all’imposta sul reddito finale all’aliquota dello 0,5% delle entrate lorde. Anche le stabili organizzazioni (PE) sono soggette all’imposta sugli utili delle filiali del 20%, applicata sull’utile netto di PE al netto delle imposte (a meno che non siano reinvestite in Indonesia e siano soddisfatte determinate altre condizioni).

Iraq 15% 0% 15% L’aliquota del 35% si applica alle società operanti nel settore del petrolio e del gas, diverse dalla regione del Kurdistan.
Irlanda 12,5% 0% 12,5% L’aliquota del 12,5% si applica al reddito da negoziazione. L’aliquota sul reddito non commerciale è del 25%.
 

 

Isola di Man

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

L’aliquota standard dell’imposta sul reddito per le società è dello 0%. Reddito percepito da banche autorizzate da attività di raccolta di depositi e utili al dettaglio dell’Isola di Man quando l’utile imponibile annuo supera le 500.000 GBP tassate all’aliquota del 10%. Profitti da terreni e proprietà dell’Isola di Man tassati al 20%.
 

Israele

 

23%

 

0%

 

23%

Tariffe speciali si applicano alle società classificate come imprese privilegiate, speciali privilegiate, approvate o beneficiarie; o imprese tecnologiche preferite, o speciali preferite tecnologiche.
 

 

Italia

 

 

24%

 

 

3,9%

 

 

24%

L’aliquota nazionale è del 27,5% per le istituzioni finanziarie (escluse le società di gestione del risparmio e le società di intermediazione) e del 34,5% per le società non operative. L’aliquota locale (IRAP) è del 4,65% per gli enti finanziari e del 5,9% per le assicurazioni.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

Giamaica

 

25%/33,33%

 

0%

 

25%/33,33%

L’aliquota standard dell’imposta sul reddito per le società è del 25%. L’aliquota è del 33,33% per le società regolamentate dalla Financial Services Commission, dalla Bank of Jamaica, dal Ministero delle finanze e della pianificazione o dalla regolamentazione dell’Office of Utilities.
 

 

 

Giappone

 

 

 

23,2%

 

 

 

Varia

 

 

 

23,2%

L’aliquota standard si applica alle società ordinarie con capitale sociale superiore a 100 milioni di yen. Le aziende pagano anche l’imposta locale sugli abitanti e l’imposta locale sulle imprese. Aliquota fiscale effettiva per le società, basata sulle aliquote massime applicabili a Tokyo alle società con capitale sociale superiore a 100 milioni di yen (tasse locali incluse), circa il 30%.
 

 

 

Maglia

 

 

 

0%/10%/20%

 

 

 

0%

 

 

 

0%/10%/20%

L’aliquota standard per le società residenti o le società non residenti con una stabile organizzazione nel Jersey è dello 0%. L’aliquota del 10% si applica a determinate società che soddisfano la definizione di “società di servizi finanziari”. L’aliquota del 20% si applica a determinate società che soddisfano la definizione di “società di servizi pubblici”, “società nel settore della cannabis” o “grande rivenditore aziendale” nel Jersey e alcuni altri profitti.
 

 

 

 

Giordania

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

20%

La tariffa standard per la maggior parte dei settori è del 20%. L’aliquota del 35% si applica alle banche; L’aliquota del 24% si applica a determinati settori specifici, comprese le telecomunicazioni e l’estrazione mineraria; e l’aliquota del 18% si applica al settore industriale, comprese le aziende farmaceutiche e di produzione di abbigliamento. Società soggette anche ad “imposta contributiva nazionale” che va dall’1% al 7%.

Le revisioni della legge sull’imposta sul reddito in vigore dal 1° gennaio 2019 non riguardano se le rimesse delle filiali sono tassabili e il governo dovrebbe fornire ulteriori istruzioni.

 

Kazakistan

 

20%

 

0%

 

20%, 15%

La sovrattassa sotto forma di imposta sugli utili in eccesso si applica agli utenti del sottosuolo (ad eccezione di quelli impegnati nell’industria mineraria).

Stabile organizzazione di stranieri non residenti

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

società soggetta all’imposta sull’utile netto del 15% in aggiunta all’imposta sul reddito delle società.
 

 

 

Kenya

 

 

 

30%

 

 

 

0%

 

 

 

37,5%

Aliquota ridotta del 15% disponibile per gli assemblatori locali di autoveicoli e le aziende che gestiscono impianti di riciclaggio della plastica per i primi cinque anni di attività. Regime speciale si applica alle imprese operanti nell’industria estrattiva e nel settore petrolifero. Aliquota ridotta del 10% o del 15% può essere applicata a soggetti situati in zone economiche speciali. Le aziende che lavorano nell’ambito di accordi speciali con il governo possono beneficiare di tariffe speciali.
 

 

 

 

 

 

Corea (ROK)

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

2,5%

 

 

 

 

 

 

25%, 2%-15%

L’aliquota (imposta locale esclusa) è del 10% sui primi 200 milioni di KRW di reddito imponibile, del 20% su redditi superiori a 200 milioni di KRW fino a 20 miliardi di KRW, del 22% su redditi superiori a 20 miliardi di KRW fino a 300 miliardi di KRW e del 25% su reddito superiore a 300 miliardi di KRW. L’aliquota dell’imposta sul reddito locale è dell’1% sui primi 200 milioni di KRW di reddito imponibile, del 2% sui redditi superiori a 200 milioni di KRW fino a 20 miliardi di KRW, del 2,2% sui redditi superiori a 20 miliardi di KRW fino a 300 miliardi di KRW e del 2,5% sui redditi superiori 300 miliardi di KRW (ovvero, le aliquote comprese le tasse locali vanno dall’11% al 27,5%). Imposta minima alternativa che va dal 7% al 17% riscossa. L’imposta sulle filiali che va dal 2% al 15% degli utili al netto delle imposte meno il capitale ritenuto reinvestito può essere applicata se consentito dal trattato fiscale.
 

Kosovo

 

10%

 

0%

 

10%

I contribuenti con un reddito fino a 30.000 EUR possono scegliere tra il pagamento dell’imposta sul reddito delle società ad aliquota normale o il pagamento dell’imposta sul reddito lordo ad aliquote dal 3% al 10% che variano a seconda dell’attività.
 

 

Kuwait

 

 

15%

 

 

0%

 

 

15%

Solo le entità straniere che svolgono attività commerciali o affari in Kuwait sono soggette all’imposta sul reddito delle società, ad eccezione delle entità registrate nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) e interamente di proprietà del Kuwait/GCC

cittadini.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

 

Kirghizistan

 

 

10%

 

 

0%

 

 

10%

L’aliquota è dello 0% per le entità aziendali impegnate nell’estrazione di minerale d’oro, concentrato, lega e raffinazione dell’oro; reddito certo delle società nazionali che producono e vendono beni che producono; imprese le cui attività si riferiscono a settori industriali prioritari (escluse attività minerarie e di trasformazione); e soggetti impegnati nella produzione di prodotti soggetti ad accisa.
 

 

 

 

Laos

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

20%

Le entità con un reddito inferiore a 50 milioni di LAK sono esenti dall’imposta sul reddito. L’aliquota è del 5% per le entità nei settori dell’istruzione, della sanità e dell’innovazione; 7% per le entità nei settori delle nuove tecnologie e dell’energia verde; Il 13% per i primi quattro anni le società sono registrate in borsa; 22% per le entità che producono, importano e forniscono prodotti del tabacco; e il 35% per le imprese minerarie. L’imposta forfettaria dall’1% al 3% si applica a determinate piccole imprese e microimprese.
 

Lettonia

 

20%

 

0%

 

20%

Imposta sul reddito delle società pagabile solo quando gli utili sono distribuiti o ritenuti distribuiti. Alcune spese considerate distribuzioni di utili tassate all’aliquota effettiva

del 25%. Si applica una tassa minima alternativa di 50 EUR.

Libano 17% 0% 17%, 10% L’aliquota è del 20% per le compagnie petrolifere e del gas. Filiali soggette a un’aliquota aziendale del 17%, più un’imposta del 10% sugli utili delle filiali.
 

Libia

 

20%

 

0%

 

20%

Si applica un contributo di difesa aggiuntivo del 4%. Imposta di bollo dello 0,5% imposta sul totale dell’imposta sul reddito delle società.
Liechtenstein 12,5% 0% 12,5% Si applica un’imposta minima di CHF 1800 (eccetto per le piccole imprese).
 

 

 

Lituania

 

 

 

15%

 

 

 

0%

 

 

 

15%

Le microimprese (quelle con una media fino a 10 dipendenti e un reddito annuo fino a 300.000 euro, tenendo conto delle società associate) possono essere esentate per il primo periodo d’imposta e avere diritto all’aliquota ridotta del 5% per i successivi periodi d’imposta. L’aliquota del 5% si applica anche ai redditi derivanti dalla commercializzazione di materiale scientifico

produzione di ricerca e sviluppo sperimentale.

L’aliquota maggiorata del 20% si applica agli utili imponibili di banche e cooperative di credito superiori a 2 milioni di euro.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

 

 

 

Lussemburgo

 

 

 

 

17%

 

 

 

 

6,75%-10,5%

 

 

 

 

17%

L’aliquota del 15% si applica alle società con reddito imponibile annuo fino a 175.000 euro. L’aliquota del 17% si applica alle società con reddito imponibile superiore a 200.000 euro. Importi compresi tra EUR 175.000 e EUR 200.000 soggetti a imposta in base alla formula, con aliquota del 31% applicabile ai redditi superiori a EUR 175.000. La sovrattassa del 7% ha contribuito alla cassa di disoccupazione. Si applica anche l’imposta comunale sulle imprese dal 6,75% al ​​10,5%. Veicoli di fondi di investimento qualificati esenti dall’imposta sul reddito delle società e dall’imposta municipale sulle imprese.
RAS di Macao 12% 0% 12% L’aliquota del 12% si applica sul profitto imponibile superiore a 600.000 MOP.
 

 

 

 

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

24%

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

24%

Le piccole e medie imprese residenti (alcune società capitalizzate a 2,5 milioni di MYR o meno) sono tassate al 17% sui primi 600.000 MYR di reddito imponibile, con saldo tassato al 24%. Imposta speciale una tantum (“Cukai Makmur”) imposta per l’anno di valutazione (YA) 2022 su alcune società con reddito elevato (vale a dire, il reddito imponibile fino ai primi 100 milioni di MYR nel periodo base per YA 2022 è tassato al 24% e qualsiasi reddito imponibile superiore a 100 milioni di MYR è tassato al 33%. Le società Labuan che svolgono attività commerciali Labuan che sono attività commerciali Labuan tassate al 3% dell’utile contabile verificato, a condizione che siano soddisfatti i requisiti sostanziali; in caso contrario, si applica l’aliquota del 24%.
Malta 35% 0% 35% Alcune categorie di reddito possono essere tassate con aliquote ridotte dal 2% al 15%.
 

Maurizio

 

15%

 

0%

 

15%

Imprese impegnate nell’esportazione di merci tassate al 3% sul reddito imponibile attribuibile alle esportazioni; L’aliquota del 3% si applica anche alle aziende manifatturiere impegnate nel settore medico, biotecnologico o farmaceutico, soggette a certe condizioni. Esenzione parziale dell’80% disponibile per determinate categorie di reddito ai fini dell’imposta sul reddito, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

Messico 30% 0% 30%, 10% Stabili organizzazioni che distribuiscono utili o dividendi alla sede sociale soggette ad ulteriore imposta del 10%.
 

Moldavia

 

12%

 

0%

 

12%

Alcune piccole e medie imprese non registrate ai fini IVA possono pagare l’imposta al 4% sul totale rettificato

reddito determinato ai fini contabili.

 

 

Mongolia

 

 

25%

 

 

0%

 

 

25%, 20%

L’aliquota del 10% si applica ai primi 6 miliardi di MNT di reddito imponibile. Alcuni contribuenti il ​​cui reddito imponibile annuo non supera i 300 milioni di MNT possono invece pagare l’imposta all’1% sul reddito. Tassa addizionale del 20% imposta sulle rimesse dalla filiale alla sede estera.
Montenegro 9% 0% 9%
 

 

 

 

 

 

 

Marocco

 

 

 

 

 

 

 

31%

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

31%, 15%

Le tariffe sono progressive dal 10% al 31%. L’aliquota del 26% si applica al reddito imponibile superiore a 1 milione di MAD ma non superiore a 100 milioni di MAD ricavato da società industriali dalle vendite sul mercato interno. L’aliquota del 37% si applica alle società di leasing e agli istituti di credito. Gli appaltatori stranieri che eseguono progetti di ingegneria, costruzione o montaggio, o progetti relativi a impianti industriali o tecnici, possono optare per l’aliquota fiscale dell’8%, calcolata sul prezzo totale del contratto, al netto di IVA o imposte simili.

L’imposta minima dovuta deve essere pari almeno allo 0,4%, calcolata sul fatturato, sul reddito finanziario e non corrente. Tasso aumentato allo 0,6% quando la società dichiara risultati negativi per due esercizi consecutivi. L’imposta sul contributo di solidarietà sociale si applica su redditi imponibili superiori a 1 milione di MAD con aliquote comprese tra l’1,5% e il 5%.

Le filiali sono inoltre soggette all’imposta sugli utili delle filiali del 15%.

 

Mozambico

 

32%

 

0%

 

32%

I contribuenti possono scegliere di essere tassati secondo il regime ISPC (regime fiscale semplificato) invece dell’imposta sul reddito delle società e dell’IVA, che si applica alle microimprese che esercitano

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

attività agricola, industriale o commerciale, compresi i servizi, e con un fatturato annuo fino a 2,5 milioni di ZN. L’imposta dovuta in regime ISPC è di 75.000 MZN o del 3% del fatturato annuo (a scelta del contribuente). L’aliquota fiscale può essere ridotta all’1,5% nel primo anno. L’aliquota del 35% può essere imposta su pagamenti non comprovati (vale a dire, spese non documentate o riservate) o spese illecite.
Birmania 22% 0% 22% Le società quotate alla borsa di Yangon sono tassate con un’aliquota ridotta del 20%.
Olanda 25,8% 0% 25,8% L’aliquota è del 15% sugli utili imponibili fino a 395.000 EUR e del 25,8% sugli utili imponibili superiori a tale importo.
Nuova Zelanda 28% 0% 28%
Nicaragua 30% 0% 30% Si applica un’imposta minima alternativa dall’1% al 3% del reddito lordo.
 

 

 

 

Nigeria

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

30%

L’aliquota dello 0% si applica se il fatturato non supera i 25 milioni di NGN, l’aliquota del 20% si applica se il fatturato è superiore a 25 milioni di NGN ma inferiore a 100 milioni di NGN. Tariffe diverse si applicano alle compagnie petrolifere. Si applica un’imposta minima dello 0,5% del fatturato meno il reddito da capitale affrancato se i profitti totali imponibili della società da tutte le fonti si traducono in una perdita o se l’imposta dovuta è inferiore all’imposta minima. Le piccole imprese, le aziende agricole e le società nei primi quattro anni di attività sono esenti dall’imposta minima.
Macedonia del Nord 10% 0% 10%
Norvegia 22% 0% 22% L’aliquota del 25% si applica alle imprese impegnate in attività finanziarie.
Oman 15% 0% 15% Alle piccole imprese si applica l’aliquota ridotta del 3%. L’aliquota del 55% si applica ai redditi derivanti dalla vendita di petrolio.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

territori palestinesi

 

15%

 

0%

 

15%

L’aliquota del 20% si applica alle società di telecomunicazioni e alle società che godono di specifici privilegi o monopoli. Imprese di assicurazione sulla vita tassate al 5% sui premi incassati.
 

 

Panama

 

 

25%

 

 

Varia

 

 

25%, 10%

Imposta valutata con aliquota maggiore del 25% sul reddito imponibile netto o dell’1,17% sul reddito imponibile lordo. Ulteriore tassa di filiale del 10% imposta sul reddito di filiale al netto delle imposte. Per le micro, piccole e medie entità si applicano aliquote comprese tra il 7,5% e il 22,5%.
Papua Nuova Guinea 30% 0% 48% Fondi pensione autorizzati tassati al 25%.
 

Paraguay

 

10%

 

0%

 

10%, 15%

La ritenuta d’acconto del 15% si applica agli importi lordi messi a disposizione, rimessi o pagati a partner, azionisti, società madre o altre società/entità correlate, oltre all’imposta sulle società del 10%.
 

Perù

 

29,5%

 

0%

 

29,5%, 5%

Tariffe diverse possono essere applicate a determinate attività soggette a regimi speciali. L’imposta annuale sugli utili delle filiali del 5% si applica alle distribuzioni di utili presunte, oltre all’imposta sul reddito delle società.
 

 

 

Filippine

 

 

 

25%

 

 

 

0%

 

 

 

25%, 15%

L’aliquota del 20% si applica alle società con reddito imponibile netto non superiore a 5 milioni di PHP e attività totali non superiori a 100 milioni di PHP. L’imposta minima sul reddito delle società (MCIT) dell’1% si applica dal quarto anno fiscale di attività al reddito lordo in cui la società non ha reddito imponibile o MCIT supera la normale imposta sul reddito delle società. Tassa addizionale del 15% imposta sulle rimesse delle filiali alla sede estera.
 

 

Polonia

 

 

19%/9%

 

 

0%

 

 

19%/9%

L’aliquota ridotta del 9% (sul reddito diverso dalle plusvalenze) può essere disponibile per i piccoli contribuenti e per alcuni contribuenti che iniziano un’attività imprenditoriale. A determinate condizioni, alcune società possono applicare un’aliquota forfettaria del 10% o del 20% per quattro anni sugli utili distribuiti agli azionisti.

A partire dal 1° gennaio 2022, imposta minima del 10%. società che registrano una perdita fiscale operativa o la cui redditività operativa non supera l’1%.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

 

Portogallo

 

 

21%

 

 

0%-1,5%

 

 

21%

L’aliquota ridotta del 17% si applica ai primi 25.000 EUR di utili imponibili delle piccole e medie imprese. Si applicano supplementi comunali e statali, che si traducono in un’aliquota fiscale complessiva massima del 31,5% sui profitti superiori a 35 milioni di euro.
 

 

 

 

Porto Rico

 

 

 

 

18,5%

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

18,5%, 10%

Supplemento graduato sul reddito netto superiore a USD 25.000 si applica in aggiunta all’imposta sul reddito delle società, con aliquote comprese tra il 5% e il 19%. Sul reddito netto minimo alternativo si applica un’imposta minima alternativa del 18,5%; L’aliquota del 23% si applica alle società con volumi di affari pari o superiori a 3 milioni di USD, con un’imposta minima di 500 USD.

Le società straniere residenti che traggono meno dell’80% del proprio reddito dalle attività di Porto Rico sono soggette a un’imposta sugli utili delle filiali del 10% al posto della ritenuta d’acconto sui dividendi, indipendentemente dal fatto che i dividendi effettivi vengano pagati.

 

 

Qatar

 

 

10%

 

 

10%

 

 

10%

In base al regime fiscale dello Stato del Qatar (che si applica alla maggior parte delle imprese), l’aliquota dell’imposta sulle società standard è del 10%. L’aliquota minima del 35% si applica alle imprese del settore petrolifero, petrolifero e/o petrolchimico. Ai sensi del regime fiscale del Qatar Financial Center, si applica un’aliquota forfettaria del 10%.
Romania 16% 0% 16% Le microimprese tassate sull’1% o sul 3% delle entrate.
Russia 20% 0% 20% L’aliquota del 20% comprende il 3% da versare al bilancio federale e il 17% da versare al bilancio regionale.
 

 

 

Arabia Saudita

 

 

 

20%

 

 

 

0%

 

 

 

20%, 5%

Imposta sul reddito del 20% riscossa sulla quota di un non saudita in una società residente non negoziata nella borsa saudita (zakat riscossa sulle azioni negoziate nella borsa saudita) e sul reddito derivato da non residenti da una stabile organizzazione in Arabia Saudita. Zakat riscossa sulla quota saudita nella società residente (cittadini paesi del Golfo del Consiglio di cooperazione trattati  come sauditi). 20% L’aliquota si applica anche ai contribuenti nel settore dello sfruttamento del gas naturale. L’aliquota su coloro che producono petrolio e idrocarburi va dal 50% all’85%, a seconda del livello di investimento di capitale (l’aliquota del 20% si applica per cinque anni alle attività a valle). Rimessa degli utili all’estero soggetta a imposta del 5%.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

Serbia 15% 0% 15%
Singapore 17% 0% 17% Il 75% dei primi 10.000 SGD e il 50% dei successivi 190.000 SGD del normale reddito imponibile sono esenti.
Sint Maarten 30% 0% 30% Sovrattassa del 15% imposta sull’aliquota del 30%.
Slovacchia 21% 0% 21% L’aliquota del 15% si applica ai “microcontribuenti”. L’aliquota del 35% si applica a determinati dividendi esteri.
Slovenia 19% 0% 19% L’aliquota dello 0% si applica a determinati fondi di investimento, imprese di assicurazione pensionistica e compagnie di assicurazione.
Sud Africa 28% 0% 28% L’aliquota si ridurrà al 27% per gli anni di valutazione che terminano il o dopo il 31 marzo 2023.
 

 

 

 

 

 

 

Spagna

 

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

 

Varia

 

 

 

 

 

 

 

25%, 19%

Possono essere applicate speciali aliquote dell’imposta sul reddito delle società (ad esempio, aliquota del 30% per le banche, aliquota del 15% per alcune entità di nuova costituzione). Il regime fiscale minimo alternativo è in vigore per i periodi di imposta che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2022 e si applica ai contribuenti che hanno avuto un fatturato netto nell’anno precedente di almeno 20 milioni di euro o che fanno parte di un gruppo fiscale consolidato. Per le società soggette all’aliquota dell’imposta generale sul reddito delle società del 25%, l’imposta minima è generalmente calcolata come inferiore a (i) 15% della base imponibile, o (ii) importo risultante dopo la detrazione di alcuni crediti d’imposta stabiliti per promuovere gli investimenti da parte delle autorità portuali e imposte estere crediti dal 25% della base imponibile. Possono essere applicate aliquote fiscali minime speciali (ad esempio, a determinate entità di nuova costituzione e agli istituti di credito) e il regime fiscale minimo non si applica ad alcuni tipi di

entità (ad esempio, fondi comuni di investimento immobiliare spagnoli (SOCIMI)). Filiali di società estere tassate alla stessa aliquota delle società nazionali, oltre all’imposta sugli utili delle filiali del 19% imposta sugli utili al netto delle imposte rimessi alla sede estera. L’imposta sugli utili delle filiali non si applica ai pagamenti effettuati ai residenti dell’UE o laddove si applichi un trattato fiscale e siano soddisfatte determinate condizioni.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

Saint Kitts e Nevis 33% 0% 33%, 15% Le rimesse dalla filiale alla sede centrale sono soggette all’aliquota del 15%.
Santa Lucia 30% 0% 30%
Saint Vincent e Grenadine 30% 0% 30%
Svezia 20,6% 0% 20,6%
 

 

 

 

 

Svizzera

 

 

 

 

 

8,5%

 

 

 

 

 

Varia

 

 

 

 

 

8,5%

L’aliquota federale legale è dell’8,5%, applicabile sugli utili al netto delle imposte, con un’aliquota fiscale effettiva del 7,8%. Viene riscossa anche un’imposta sul reddito cantonale/comunale aggiuntiva, a seconda del cantone. Tenendo conto dell’imposta sul reddito sia federale che cantonale/comunale, aliquota effettiva combinata dell’imposta sul reddito generalmente compresa tra il 12% e il 22% per le società soggette a tassazione ordinaria, a seconda del luogo di residenza. La maggior parte dei cantoni rientra nella fascia di aliquota fiscale effettiva dal 12% al 14%. Filiali soggette anche all’aliquota federale effettiva del 7,8% (nominale 8,5%) e all’imposta cantonale/comunale.
 

 

 

Taiwan

 

 

 

20%

 

 

 

0%

 

 

 

20%

Supplemento del 5% imposto sugli utili non distribuiti delle società (ma non delle filiali). Imprese a scopo di lucro con sede fissa di affari o agente d’affari a Taiwan soggette a imposta minima alternativa separata (AMT) all’aliquota del 12% se guadagnano determinati redditi esenti da imposta o godono di determinati incentivi fiscali. NTD 500.000 possono essere esclusi dal calcolo dell’AMT.
 

Tanzania

 

30%

 

0%

 

30%, 10%

L’aliquota del 25% si applica per tre anni consecutivi dalla data di quotazione alle società di nuova quotazione con almeno il 30% delle azioni di proprietà pubblica. Società (i) con impianti di nuova costituzione per l’assemblaggio di autoveicoli, trattori, barche da pesca e “motori fuoribordo” o (ii) che sono di nuova costituzione e impegnati nella produzione di prodotti farmaceutici o in pelle, e che hanno concluso accordi di prestazione con il governo tassati con aliquota ridotta rispettivamente del 10% o del 20% , per cinque anni consecutivi dall’inizio della produzione. Per le società con tre anni consecutivi di perdite fiscali si applica l’aliquota minima alternativa dello 0,5% del fatturato a partire dal terzo anno di perdite. Norme speciali si applicano all’industria estrattiva. Reddito rimpatriato della stabile organizzazione locale di un’entità non residente soggetta all’imposta sugli utili delle filiali del 10% in aggiunta all’imposta sul reddito delle società.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

 

 

Tailandia

 

 

 

20%

 

 

 

0%

 

 

 

20%, 10%

Aliquote progressive inferiori si applicano a talune società per azioni di piccole e medie dimensioni. Imposta sulle rimesse delle filiali del 10% imposta anche sugli utili al netto delle imposte pagati o ritenuti pagati alla sede estera. Alcune società straniere coinvolte nel trasporto internazionale sono tassate sui ricavi lordi al 3% ed esenti dall’imposta sulle rimesse degli utili.
Timor Est 10% 0% 10% Ad ogni singola area petrolifera si applicano regimi fiscali petroliferi unici e specifici.
 

 

 

Trinidad & Tobago

 

 

 

30%

 

 

 

0%

 

 

 

30%, 3%

L’aliquota è del 35% per alcune società del settore petrolchimico a valle e banche commerciali. L’imposta sugli utili del petrolio (aliquota del 35% o del 50%) si applica alle compagnie petrolifere. L’imposta minima (imposta sulle imprese) è dello 0,6% delle entrate. Generalmente applicabile anche il prelievo sul fondo verde dello 0,3% delle entrate. La ritenuta d’acconto del 3% si applica anche alla presunta rimessa di utili al netto delle imposte da parte di filiali di società non residenti.
Turchia 23% 0% 23%, 10% Imposta sugli utili delle filiali del 10% riscossa sulle rimesse alla sede estera.

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

 

 

Ucraina

 

 

18%

 

 

0%

 

 

18%

Tassi inferiori possono essere applicati in regimi speciali per alcuni tipi di imprese (ad esempio, assicurazioni, lotterie). Nessuna imposta sugli utili delle filiali è specificatamente imposta ai sensi del codice fiscale e le autorità fiscali generalmente concordano che nessuna imposta dovrebbe essere trattenuta se esiste un trattato fiscale tra il paese della sede centrale della filiale e l’Ucraina.
 

Emirati Arabi Uniti

 

0%

 

0%

 

0%

I decreti sulle imposte sul reddito impongono tasse alle società petrolifere e del gas e alle filiali di banche estere. Società petrolifere e del gas tassate con aliquote progressive fino al 55%; filiali di banche estere generalmente tassate con aliquota forfettaria del 20%.
 

 

 

Regno Unito

 

 

 

19%

 

 

 

0%

 

 

 

19%

Un supplemento dell’8% si applica agli utili delle società bancarie superiori a 25 milioni di GBP. L’aliquota principale non si applica ai profitti “circolari” derivanti dai diritti petroliferi e dalle attività estrattive. L’aliquota principale dell’imposta sulle società per le società “ring fence” è del 30% (con un’aliquota del 19% per i “piccoli profitti”). L’imposta sugli utili deviati del 25% si applica laddove le società multinazionali utilizzino accordi artificiali per deviare i profitti all’estero per evitare la tassazione del Regno Unito.
 

 

 

 

stati Uniti

 

 

 

 

21%

 

 

 

 

Varia

 

 

 

 

21%, 30%

L’aliquota dell’imposta federale sul reddito delle società è del 21%, soggetta a una potenziale riduzione per il reddito immateriale di origine estera (FDII) delle società nazionali. Il calcolo alternativo dell’imposta (tassa sull’erosione della base imponibile e antiabuso (BEAT)) può essere applicata alle società o filiali con pagamenti per l’erosione della base imponibile in eccesso per l’anno fiscale. L’imposta sui profitti delle filiali impone un’imposta aggiuntiva del 30% su determinati guadagni di società straniere impegnate nel commercio o negli affari negli Stati Uniti. Tasse separate riscosse a livello statale e municipale.
 

 

Isole Vergini degli Stati Uniti

 

 

21%

 

 

0%

 

 

21%, 10%/30%

Anche imposta sulle entrate lorde del 5%. Si applica una maggiorazione del 10% sull’importo totale dell’imposta sul reddito. Società estere che guadagnano reddito effettivamente connesso con USVI commercio o affari (ECI) soggette a “tassa sui profitti delle filiali” del 30% sui guadagni attribuibili a ECI che non rimangono, o diventare, investito nel commercio o negli affari USVI. Straniera

 

 

Giurisdizione

 

Tasso nazionale

 

Tariffa locale

 

Tasso di filiale

 

Appunti

società che detrae gli interessi nel calcolo dell’ECI laddove la deduzione superi gli interessi di fonte USVI pagati anch’essi soggetti a un’imposta del 30% sull’eccedenza. L’imposta del 10% può essere applicata anche all’importo lordo della fonte USVI non ECI di una società straniera (ad esempio, dividendi, interessi, affitti e royalties) diversi da alcuni guadagni immobiliari. Il calcolo alternativo dell’imposta (tassa sull’erosione della base imponibile e antiabuso (BEAT)) può essere applicata alle società o filiali con pagamenti per l’erosione della base imponibile in eccesso per l’anno fiscale.
Uruguay 25% 0% 25%, 7% Rimesse delle filiali soggette a ritenuta d’acconto del 7%.
 

 

Venezuela

 

 

34%

 

 

0%

 

 

34%, 34%

L’aliquota del 15% si applica ai redditi imponibili fino a 2.000 TU e l’aliquota del 22% ai redditi imponibili compresi tra 2.001 TU e 3.000 TU; L’aliquota del 34% si applica alla franchigia. Potrebbero essere applicate tariffe specifiche del settore più elevate. L’imposta sugli utili delle filiali del 34% viene riscossa ma può essere differita se gli importi vengono reinvestiti in Venezuela per almeno cinque anni.
 

Vietnam

 

20%

 

0%

 

20%

L’aliquota applicabile alle imprese operanti nei settori del petrolio e del gas e delle risorse naturali va dal 32% al 50%, a seconda del progetto.
 

 

 

 

 

Yemen

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

20%

La tariffa del 50% si applica ai fornitori di servizi di telefonia mobile. L’aliquota del 35% si applica ai fornitori di servizi di telecomunicazioni internazionali; entità di petrolio, gas e minerali; e produttori di sigarette. Le società concessionarie impegnate nell’esplorazione di petrolio e gas pagano un’imposta fissa, normalmente il 3% sulle spese sostenute durante la fase di esplorazione, come da relativo accordo di condivisione della produzione. L’aliquota del 15% si applica ai progetti di investimento registrati ai sensi della legge sugli investimenti. Piccole imprese soggette ad aliquote progressive comprese tra il 5% e il 20% sulla percentuale del fatturato. Le microimprese lo sono

esonerare.

 

Bulgaria – Procedura per l’applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni nei confronti dei non residenti

In Bulgaria la  Sezione III. del Capitolo sedici del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) (Artt. da 135 a 142) è dedicata alla “Procedura per l’applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni internazionali dei redditi e dei beni (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)) nei confronti dei non residenti”

Principi generali

Art. 135. (1) La presente sezione disciplina la procedura per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per i soggetti stranieri, previste dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) entrate in vigore.
(2) Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni si applicano previa certificazione dei motivi.

Motivi di applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) 

Art. 136. Ai fini dell’art. 135, par. 2 dopo il verificarsi di un debito d’imposta per redditi di fonte nello Stato, lo straniero attesta all’Agenzia delle Entrate che:
1. è residente dell’altro paese ai sensi della convenzione per evitare le doppie imposizioni pertinente;
2. è il proprietario del reddito da una fonte nella Repubblica di Bulgaria;
3. non possiede una sede di attività o una determinata base nel territorio della Repubblica di Bulgaria, con la quale il relativo reddito è effettivamente collegato;
4. i requisiti speciali per l’applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni o delle sue disposizioni separate sono stati soddisfatti in relazione alle persone definite nella convenzione per evitare le doppie imposizioni stessa, quando tali requisiti speciali sono contenuti nella nella convenzione per evitare le doppie imposizioni pertinente.

Titolare (beneficiario) del reddito

Art. 136a. (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) (1) Lo straniero è titolare del reddito quando:
1. ha il diritto di disporre del reddito e di valutarne l’utilizzo e sopporta tutto o una parte sostanziale del rischio dell’attività da cui il reddito è realizzato, e
2. non agisce come società di gestione del reddito.
(2) Una società di canalizzazione del reddito è una società controllata da persone che non avrebbero diritto allo stesso tipo e importo di agevolazioni se il reddito fosse realizzato direttamente da loro, e non svolge attività economica, diversa dalla proprietà e/o o amministrazione dei diritti o beni da cui è realizzato il reddito e la società:
1. non dispone di beni, capitale o personale corrispondente alla sua attività economica, o
2. non vi è alcun controllo sull’utilizzo dei diritti o dei beni da cui è stato realizzato il reddito.
(3) Non è una società per dirigere il reddito di una persona straniera quando più della metà delle sue azioni con diritto di voto sono negoziate in un mercato regolamentato.

Verifica dei motivi

Art. 137. (1) Le circostanze di cui all’art. 136 sono indicati in istanza su modulo approvato dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate..
(2) Le circostanze di cui all’art. 136, punto 1 sono certificate dall’amministrazione fiscale estera nella richiesta di cui al par. 1 o secondo la prassi abituale.
(3) Le circostanze di cui all’art. 136, commi 2 e 3 sono dichiarati dallo straniero.
(4) Le circostanze di cui all’art. 136, comma 4, sono certificate da atti ufficiali, anche estratti da pubblici registri. Quando tali documenti non vengono rilasciati, sono ammesse anche altre prove scritte. Queste circostanze non possono essere certificate da dichiarazioni.

Evidenza

Art. 138. (1) Alla richiesta ex art. 137, par. 1 , si applica anche la prova scritta circa la tipologia, la base di realizzo e l’ammontare dei relativi redditi.
(2) Prove ai sensi del par. 1 può essere:
1. quando il diritto a ricevere lo specifico reddito derivi da un rapporto giuridico contrattuale – un contratto scritto, e in mancanza – la prova dell’esistenza di un rapporto giuridico contrattuale tra il soggetto pagatore del reddito e il soggetto straniero;
2. in caso di reddito da dividendi – una decisione dell’assemblea generale della società; cedola pagata dividendo; un estratto del libro soci, certificato dalla società; una copia di una fattura o di un certificato provvisorio; certificato nominativo per azioni indisponibili; un estratto del libro delle azioni dematerializzate o altro documento attestante la natura e l’ammontare dei redditi, nonché l’ammontare della partecipazione dello straniero;
3. in caso di proventi da quota di liquidazione – documento comprovante l’ammontare dell’investimento effettuato, saldo finale di liquidazione dopo aver soddisfatto i creditori e documento che determina la ripartizione della quota di liquidazione, e in caso di ripartizione della quota di liquidazione in natura – una decisione dei soci o azionisti e documenti, sulla base dei quali è stato determinato il prezzo di mercato della quota di liquidazione;
4. per i proventi da interessi su contributi di cui all’art. 134 e 190 del diritto commerciale – una decisione dell’assemblea generale che specifichi l’importo o il metodo di determinazione degli interessi su tali contributi;
5. per i redditi da titoli di debito statali, municipali e di altro tipo, quando non sono esenti da tassazione – un certificato di proprietà nominativo con interessi e/o sconti in esso riflessi; cedole di interessi su obbligazioni o altro documento attestante la titolarità e l’ammontare o modalità di determinazione degli interessi;
6. in caso di interessi su un prestito concesso – un contratto e la prova degli interessi maturati;
7. nel caso di proventi da cessione di:
a) azioni, obbligazioni, diritti negoziabili su azioni e altri diritti e titoli societari, quando non sono esenti da tassazione in forza di legge – un documento per il trasferimento dei diritti e un documento comprovante il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto;
b) partecipazioni – una copia autenticata del contratto di vendita di una quota della società iscritta nel registro delle imprese, nonché i documenti comprovanti il ​​prezzo di acquisto di tale quota;
c) altri beni mobili e immobili, quando il reddito di questi beni non è esente da tassazione – documenti comprovanti il ​​prezzo di acquisto di questi beni e il prezzo di vendita.
(3) Alla richiesta ex art. 137, par. 1 possono essere presentate in aggiunta a quelle specificate al par. 2 e ogni altra prova scritta che serva a chiarire e stabilire i motivi per l’applicazione della relativa  convenzione per evitare le doppie imposizioni e il tipo, l’importo e la base per la realizzazione dei relativi redditi.

Presentazione della domanda

Art. 139. (1) La richiesta ex art. 137, par. 1 e i documenti ad esso allegati sono presentati alla direzione territoriale per l’iscrizione del soggetto pagatore del reddito o alla direzione dove è soggetto ad iscrizione.
(2) Quando il pagatore non è soggetto a registrazione, la richiesta di cui all’art. 137, par. 1 e i documenti ad esso allegati sono presentati alla Direzione Territoriale – Sofia.

Contratti a lungo termine

Art. 140. (1) Quando il reddito è realizzato sulla base di contratti a lungo termine o è realizzato dalla stessa persona sulla stessa base, una richiesta ai sensi dell’art. 137, par. 1 viene inviato una volta.
(2) I proventi da dividendi non sono considerati proventi ai sensi del par. 1.
(3) (Modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) Lo straniero deve notificare alla direzione territoriale qualsiasi cambiamento di circostanze ai sensi dell’art. 136 e 138 entro 30 giorni dalla loro comparsa.

Azioni dell’Agenzia delle Entrate

Art. 141. (1) (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le autorità fiscali esercitano il controllo sull’attuazione della  convenzione per evitare le doppie imposizioni effettuando un’ispezione o una revisione. All’atto dell’accertamento viene rilasciato allo straniero, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ex art. 137, par. 1 . Una copia della dichiarazione viene inviata anche al pagatore del reddito.
(2) (Modificata e integrata – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’Agenzia delle Entrate emette parere di infondatezza per l’applicazione della  convenzione per evitare le doppie imposizioni, quando lo straniero non abbia soddisfatto i requisiti di cui all’art . . 136-138 e non ha provveduto alla rimozione delle carenze entro 15 giorni dalla data di richiesta all’Agenzia delle Entrate. La mancata pronuncia entro il termine di cui al par. 1 è considerato un parere sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della  convenzione per evitare le doppie imposizioni.
(3) (Modificato – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Dal momento del rilascio del parere sulla sussistenza dei motivi per il applicazione della  convenzione per evitare le doppie imposizioni o la mancata pronuncia entro il termine di cui al par. 1 sono ritenuti in possesso dei requisiti di cui all’art. 135, par. 2 . Quando in relazione a una richiesta presentata ai sensi dell’art. 137, par. 1 , viene effettuata una revisione, nel corso della quale si accerta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della  convenzione per evitare le doppie imposizioni, i requisiti di cui all’art. 135, par. 2 si considerano soddisfatte al momento della presentazione della richiesta.
(4) (Modificato -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il parere di infondatezza dell’applicazione della  convenzione per evitare le doppie imposizioni è soggetto a ricorso da parte del percettore del reddito o del pagatore, se autorizzato a quella del percettore del reddito. Il ricorso si svolge secondo la procedura di impugnazione degli atti di revisione e il ricorso è presentato tramite la direzione territoriale presso la quale è stata presentata la richiesta.
(5) (Nuovo – SG. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007) Il parere di infondatezza dell’applicazione della  convenzione per evitare le doppie imposizioni è impugnabile unitamente all’atto di revisione o all’atto di intercettazione o di rimpatrio ex art . . 129, par. 2 , con la quale è stata respinta la domanda della  convenzione per evitare le doppie imposizioni.
(6) (Modificato – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , precedente comma 5, modificato – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 d.) Indipendentemente dal parere di cui al par. 1 e nei casi di cui all’art. 142 , la legittima applicazione della  convenzione per evitare le doppie imposizioni è soggetta a successivo controllo in sede di revisione, se non è autonomamente impugnata.

Casi speciali

Art. 142. (1) (Modificata – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata – SG 14 del 2011 , in vigore dal 15.02.2011) Quando un pagatore addebita a una persona straniera un reddito da una fonte nel paese per un importo totale fino a BGN 500.000 all’anno, le circostanze di cui all’art. 136 sono certificati al pagatore del reddito. In tal caso, la domanda ex art. 137, par. 1 non viene inviato.
(2) (Modificata – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata – SG 14 del 2011 , in vigore dal 15.02.2007 . 2011) Nei casi di cui al par. 1, quando l’importo totale del reddito realizzato supera i 500.000 lev nell’anno fiscale, i motivi per l’applicazione della  convenzione per evitare le doppie imposizioni in relazione all’importo totale del reddito sono certificati secondo la procedura dell’art. 137 – 139 .
(3) Dopo il pagamento dell’imposta, i motivi dell’applicazione della  convenzione per evitare le doppie imposizioni in relazione al reddito già tassato devono essere provati secondo la procedura di cui all’art. 129 .
(4) Quando si esegue un’ispezione ai sensi dell’art. 129 o alla revisione delle circostanze di cui all’art. 136 sono attestati all’Agenzia delle Entrate senza presentare istanza su modulo e, se tale istanza viene presentata, non viene rilasciato parere in merito.
(5) (Nuovo – SG. 14 del 2011 , in vigore dal 15.02.2011 , Supplemento -. SG. 63 del 2017 , in vigore dal 04.08.2017 ) Quando è stato applicato l’ordine speciale di cui al par. 1 per l’attestazione dei motivi per l’utilizzo delle agevolazioni fiscali ai sensi della  convenzione per evitare le doppie imposizioni, il contribuente di redditi di persone fisiche o giuridiche straniere che è tenuto a trattenere e versare l’imposta definitiva ai sensi della legge sulle imposte sui redditi delle persone fisiche o della legge sulla tassazione del reddito delle società, dichiara entro il 31 marzo dell’anno successivo l’ammontare dei redditi corrisposti e dei benefici fiscali concessi. La dichiarazione è resa presentando una dichiarazione secondo un modello approvato dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, nella direzione territoriale in cui è iscritto o è soggetto a iscrizione il soggetto che paga il reddito. Quando i redditi sono versati a più di cinque persone, la dichiarazione è presentata solo in via telematica in un formato e con un ordine approvato con provvedimento del direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate.

Bulgaria – Garanzia anticipata di crediti tributari

In Bulgaria la disciplina giuridica delle misure cautelari preliminari è contenuta negli artt.121 (Garanzia anticipata dei crediti) , 195 (Pretese pubbliche garantite) e art. 197 (Appello) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) ) (In calce riportiamo gli artt. di legge).

Lo scopo per il quale sono imposte le misure cautelari preliminari è quello di impedire il compimento di transazioni e azioni con i beni della persona controllata, per cui la riscossione degli obblighi per le tasse e i contributi assicurativi obbligatori sarà impossibile o significativamente più difficile.

Le misure di anticipazione dei crediti tributari sono irrogate il più delle volte in presenza di una delle seguenti circostanze:

  • fino all’inizio della verifica non è stata presentata alcuna dichiarazione, quando l’obbligazione è determinata mediante dichiarazione;
  • ci sono prove di reddito nascosto o reddito;
  • quando vengono utilizzati documenti falsi o falsi nella contabilità;
  • la rendicontazione contabile manca o non è presentata in conformità con la legge sulla contabilità o la contabilità tenuta non consente di stabilire la base imponibile, nonché quando i documenti necessari per stabilire la base imponibile o per determinare i contributi assicurativi obbligatori vengono distrutti non conformemente all’ordine stabilito;
  • i documenti necessari per stabilire la base imponibile sono mancanti o danneggiati al punto da essere inutilizzabili;
  •  i dati e le informazioni necessari per stabilire la base imponibile non possono essere ottenuti perché la persona rivista non è stata trovata all’indirizzo di corrispondenza;
  • i ricavi dichiarati e/o ricevuti, il reddito, le fonti di formazione di capitale proprio o il finanziamento gratuito dell’attività commerciale dell’entità sottoposta a revisione non corrispondono alla sua situazione patrimoniale e finanziaria per il periodo sottoposto a revisione;
  • quando la persona controllata o verificata non fornisce l’accesso a un oggetto soggetto a controllo o a dati contabili e/o commerciali rilevanti per la produzione, memorizzati su un supporto elettronico le fonti di formazione di capitale o di finanziamento gratuito dell’attività economica dell’entità sottoposta a revisione non corrispondono alla sua situazione patrimoniale e finanziaria per il periodo sottoposto a revisione;
  • quando la persona controllata o verificata non fornisce l’accesso a un oggetto soggetto a controllo o a dati contabili e/o commerciali rilevanti per la produzione, memorizzati su un supporto elettronico le fonti di formazione di capitale o di finanziamento gratuito dell’attività economica dell’entità sottoposta a revisione non corrispondono alla sua situazione patrimoniale e finanziaria per il periodo sottoposto a revisione;
  • quando la persona controllata o verificata non fornisce l’accesso a un oggetto soggetto a controllo o a dati contabili e/o commerciali rilevanti per la produzione, memorizzati su un supporto elettronico.

Le misure cautelari istruttorie sono irrogate con decreto del committente pubblico a seguito di motivata richiesta indirizzatagli dall’Agenzia delle Entrate/responsabile del gruppo incaricato della verifica/. Il debitore non viene informato della richiesta di garanzia.

Misure cautelari preliminari possono essere imposte nel corso dell’audit o all’atto dell’emissione del rapporto di audit. Quando non è stato emanato un atto di revisione entro 4 mesi dall’irrogazione della prima misura cautelare istruttoria, le misure cautelari irrogate si considerano estinte, salvo che non sia richiesta la loro prosecuzione dinanzi al giudice amministrativo della sede dell’ente che ha imposto il provvedimento misura preventiva. La richiesta può essere presentata dall’appaltatore pubblico o dall’ente verificato.

Le misure di sicurezza sono: pignoramento di beni immobili, sequestro dei beni mobili e dei crediti del debitore, sequestro dei conti del debitore; sequestro dei beni in circolazione del debitore. L’esecutore testamentario può esigere più forme di cauzione per un importo complessivo fino all’importo del credito. Le misure cautelari preliminari sono imposte sui beni la cui costituzione in garanzia non comporta grave ostacolo all’attività del soggetto. Se ciò non è possibile, le misure di sicurezza imposte non devono interrompere l’attività svolta dalla persona sottoposta ad audit.

Avverso il decreto dell’esecutore pubblico di irrogazione di provvedimenti cautelari è impugnabile in via amministrativa avanti il ​​direttore dell’amministrazione tributaria territoriale. Il termine di ricorso è di 7 giorni e decorre dalla consegna del decreto. Il termine per pronunciarsi è anch’esso di 7 giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione del direttore delle imposte territoriali può essere impugnata dinanzi al tribunale amministrativo presso la sede della direzione territoriale, il cui direttore l’ha emessa, entro 7 giorni dalla sua consegna al ricorrente e al pubblico ricorrente. La mancata pronuncia del provvedimento da parte dell’autorità tributaria deliberante entro il termine legale di 7 giorni è considerata conferma del decreto. In tal caso, la sentenza può essere impugnata entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pronuncia.

 Il giudice annulla la misura cautelare nei seguenti casi: se vengono presentate garanzie reali in denaro, fidejussione bancaria incondizionata e irrevocabile o titoli di Stato, ovvero se non ricorrono i presupposti per l’imposizione di misure cautelari preliminari. La decisione del tribunale amministrativo non è soggetta a ricorso.

Riportiamo il contenuto della pagina del sito web dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) dedicata

Imposizione di misure cautelari

Se nei tuoi confronti è stata aperta una causa esecutiva e tu non ripaghi i tuoi debiti entro i termini di legge, l’ufficiale di pubblica esecuzione, al fine di assicurare la riscossione coattiva dei fondi dovuti, esaminerà il reddito che percepisci e i beni/beni che ti spettano proprio, se del caso, e farà emettere un decreto che irroga misure cautelari.

Le misure di sicurezza possono essere:

  • sequestro di conti bancari;
  • pignoramento di crediti da parte di terzi (ad esempio, il tuo salario);
  • sequestro di autoveicoli ed altri beni mobili, titoli ed azioni, beni in circolazione, contanti in cassa;
  • pignoramento di beni immobili o navi.

Il sequestro e il pignoramento costituiscono un divieto di vendere, trasferire, donare l’immobile su cui sono state imposte le misure di sicurezza. Qualsiasi disposizione di proprietà pignorata o pignorata o pretesa è nulla nei confronti dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) o di altri creditori affiliati.

Possono essere imposte contemporaneamente misure di sicurezza di tipo diverso e su beni diversi. Ad esempio, pignoramento dei salari e pignoramento di beni immobili.

Il valore del bene sequestrato/sequestrato corrisponde all’ammontare dei tuoi debiti pubblici.

Il decreto con cui l’esecutore esegue la garanzia contiene informazioni sull’ammontare complessivo dei tuoi obblighi verso lo Stato e gli interessi maturati, il tipo di misura di garanzia e una descrizione del bene su cui la misura è imposta e altro.

È possibile impugnare il decreto di irrogazione delle misure cautelari avanti il ​​direttore della competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate entro 7 giorni dalla sua consegna. L’impugnazione del decreto non ne sospende l’esecuzione.

Nel caso in cui le passività superino i 5.000 BGN e non si forniscano le garanzie corrispondenti, l’appaltatore pubblico può:

  • notificare alle autorità che ti hanno rilasciato licenza e/o autorizzazione allo svolgimento di determinate attività imprenditoriali (per le quali è richiesta la certificazione dell’assenza di obblighi pubblici );
  • inserirti in un messaggio sui debitori che non hanno saldato i propri debiti nei termini, collocato in un posto di rilievo negli uffici dell’Agenzia Nazionale delle Entrate;
  • inserirti in un elenco di debitori che non hanno pagato i propri debiti in tempo, che viene annunciato tramite un bollettino o i mass media.

Misure cautelari preliminari

I crediti pubblici accertati ed esigibili sono soggetti a garanzia (art. 195, comma 1, Codice di procedura fiscale ed assicurativa ). Esiste un’eccezione al principio generale e alla possibilità di garantire anticipatamente gli obblighi (articolo 121 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ). L’irrogazione delle misure cautelari istruttorie è avviata in sede di verifica da parte dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate o all’atto dell’emissione dell’atto di verifica, con motivata richiesta al contraente pubblico da parte dell’Agenzia delle Entrate che effettua la verifica. L’obiettivo è impedire transazioni e azioni con proprietà, a seguito delle quali la riscossione degli obblighi sarà impossibile o significativamente più difficile. Competente ad irrogare la misura cautelare preliminare è il contraente pubblico. Analogamente al provvedimento cautelare vero e proprio, quello cautelare è imposto con decreto e il suo contenuto è analogo.

Quando non è stato emanato atto di revisione entro il 4° mese dall’irrogazione del primo provvedimento cautelare preliminare, il contraente pubblico invia al tribunale amministrativo competente istanza di prosecuzione dei provvedimenti. Puoi inviare tale richiesta in qualità di persona controllata (art. 121, comma 4, Codice di procedura fiscale ed assicurativa ). Se la richiesta al tribunale non è inviata entro il termine stabilito, le misure cautelari preliminari si considerano estinte.

È possibile impugnare il decreto di irrogazione di misure cautelari avanti al direttore del competente Direzione Territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate , entro 7 giorni dalla sua consegna. È possibile presentare ricorso contro la decisione del direttore territoriale al tribunale amministrativo competente entro 7 giorni dalla sua consegna. (art. 197 Codice di procedura fiscale ed assicurativa in combinato disposto con 121, comma 2 Codice di procedura fiscale ed assicurativa ).

Inventario della proprietà protetta

Quando impone un sequestro/preclusione di beni, l’esecutore testamentario descrive i beni in un verbale di inventario, in cui annota le caratteristiche e lo stato del bene/bene. Ad esempio: per un autoveicolo vengono descritti il ​​numero di motore, il numero di controllo dell’immatricolazione, il colore, le condizioni interne ed esterne e altro, e per gli immobili – metratura, posizione esatta e vantaggi della posizione, confini, tipo di costruzione (per proprietà edificate), scopo, condizione e altro.

In qualità di debitore, ti verrà consegnato il protocollo di inventario e, nel caso in cui terzi abbiano rivendicato diritti sugli articoli descritti, anche a loro. Nel caso in cui non fornisci l’accesso all’oggetto/immobile, l’appaltatore pubblico può richiedere l’assistenza delle autorità del Ministero dell’Interno.

Un custode può essere nominato per gli oggetti descritti, con l’esecutore pubblico che valuta quanto tempo dovrebbero essere lasciati in tuo possesso (nel qual caso sarai nominato custode). Il custode è obbligato a custodire la cosa come un buon amministratore, a rendere conto del reddito che ne deriva e delle spese di custodia, e di consegnare la cosa nello stesso stato in cui l’ha ricevuta (art. 234, c. 4 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa). Il custode è penalmente responsabile del danneggiamento o della distruzione dolosa della cosa (art. 216, comma 1, cp – per il terzo custode, art. 216, comma 2, cp – per il debitore nominato custode) .

Sostituzione delle misure di protezione

Dopo che è stata istituita una misura cauzionale sull’immobile, tu, in qualità di debitore, puoi chiedere all’esecutore pubblico o al tribunale di sostituire la cauzione con altra equivalente (articolo 199 del codice di procedura civile). La sostituzione può essere effettuata indipendentemente dallo stadio del procedimento di riscossione dei debiti pubblici (in caso di cauzione preliminare; in caso di cauzione in corso di esecuzione volontaria; in caso di cauzione in corso di esecuzione forzata ). A tal fine, presentare una richiesta di sostituzione delle misure di protezione. Dopo aver presentato la richiesta, il pubblico esecutore esamina la richiesta, acconsentendo alla sostituzione o pronunciando un diniego, con il quale non ammette la sostituzione.
Quando si sostituisce una misura protettiva, le azioni vengono eseguite nella seguente sequenza:

  1. è ammessa la sostituzione ed è emanato decreto di sostituzione di misura cautelare;
  2. è irrogata la nuova misura cautelare;
  3. la misura cautelare di cui si chiede la sostituzione è revocata dopo l’entrata in vigore del decreto sostitutivo e dopo l’entrata in vigore del decreto che dispone la nuova misura cautelare. La sostituzione è effettuata a discrezione del contraente pubblico, il quale verifica l’ammissibilità e la completezza della documentazione allegata alla domanda, in base all’immobile proposto e all’ammontare dell’obbligazione pubblica.

Il contraente pubblico può rifiutare la sostituzione, ad esempio, nei seguenti casi:

  • la richiesta di sostituzione non è corredata dei necessari elementi probatori;
  • l’immobile proposto è di valore inferiore a quello già sequestrato/sequestrato e non corrisponde all’intero ammontare dell’obbligazione pubblica;
  • il diritto di proprietà di ZL sull’immobile proposto non è accertato;
  • è accertato che il bene non è idoneo – ad esempio, serve a garantire obblighi nei confronti di altri creditori o presenta vizi/violazioni di integrità, oppure la sua realizzazione come oggetto autonomo è impossibile;
  • l’immobile proposto in permuta non è in grado di soddisfare il pubblico richiedente al momento della sua realizzazione.

Puoi sempre sostituire la tua garanzia fornendo una garanzia in contanti, una garanzia bancaria irrevocabile e incondizionata o titoli di Stato. La garanzia in contanti è conservata sul relativo conto del competente Direzione Territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate .
Con l’ammissione al concambio, nonché con l’accettazione di garanzie reali in denaro, fidejussione bancaria irrevocabile ed incondizionata o titoli di stato, il pegno ed il pignoramento si estinguono.
Contro il rifiuto dell’appaltatore pubblico di sostituire la cauzione prestata, ivi comprese le misure di sicurezza di cui all’art. 121, comma 1 e art. 195, par. 5 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa, innanzi al direttore del competente Direzione Territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate entro 7 giorni dalla sua consegna (art. 197 del DOPC)

Annullamento delle misure cautelari

Dopo il rimborso della tua obbligazione pubblica, la misura cautelare è annullata d’ufficio dall’esecutore pubblico o su tua richiesta. La misura di protezione può essere revocata in tutto o in parte. (art. 208 c.p.p.)

La revoca delle misure di sicurezza imposte si effettua anche:

  • in caso di notevole sproporzione delle misure di sicurezza imposte rispetto all’importo del credito pubblico (quando il valore della garanzia è superiore all’importo della tua obbligazione, la cancellazione è parziale);
  • quando l’atto con cui è stata accertata la tua pretesa pubblica è dichiarato nullo o revocato secondo la procedura stabilita;
  • quando l’atto che stabilisce il tuo obbligo è modificato da una decisione di un’autorità superiore o dal tribunale e l’importo del tuo obbligo attuale è stato riscosso in conformità con l’emendamento in caso di esecuzione.

L’esecutore pubblico decide sulla tua richiesta di cancellazione entro 14 giorni con decreto che ti viene consegnato. Il pubblico esecutore invia inoltre copia del decreto ai registri competenti in cui è iscritto il vincolo/preclusione – per riflettere l’annullamento e la “revoca” della garanzia.

Contro il rifiuto del contraente pubblico di annullare un provvedimento cautelare si può impugnare davanti al direttore del competente Direzione Territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate, entro 7 giorni dalla sua pronuncia (art. 197 cpp).


Art. 121.
Garanzia anticipata dei crediti
(1) Nel corso della revisione o all’atto di emanazione dell’atto di revisione, l’amministrazione finanziaria può richiedere, motivatamente, al contraente pubblico l’imposizione di misure cautelari preliminari al fine di impedire transazioni e azioni con i beni della persona , per cui la riscossione degli adempimenti tributari e contributivi obbligatori sarà impossibile o significativamente più difficoltosa.
(2) Le misure cautelari preliminari sono imposte ai sensi dell’art. 195 con decreto dell’esecutore pubblico e sono impugnabili ai sensi dell’art. 197 .
(3) Le misure preliminari di garanzia sono imposte sui beni, la cui garanzia non comporta un serio ostacolo all’attività della persona. Se ciò non è possibile, le misure di sicurezza imposte non devono interrompere l’attività svolta dalla persona sottoposta ad audit.
(4) (Modifica – SG. 30 del 2006 , in vigore dal 01.03.2007 ) Quando non è stato emanato atto di revisione entro 4 mesi dall’irrogazione della prima misura cautelare istruttoria, le misure cautelari irrogate si considerano estinte, a meno che non ne sia stata richiesta la prosecuzione dinanzi al giudice amministrativo presso la sede dell’ente che ha disposto la misura cautelare. La richiesta può essere presentata dall’appaltatore pubblico o dall’ente verificato.
(5) Il tribunale verifica l’esistenza delle condizioni di cui al par. 1 per l’irrogazione di misure cautelari preliminari e l’adempimento degli obblighi di cui al co. 3 e si pronuncia entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta. Se accoglie la richiesta, il giudice fissa un termine per la prosecuzione dei provvedimenti, non superiore al termine per l’espletamento del procedimento di revocazione. La decisione non è soggetta ad appello.
(6) (Nuovo -. SG. 105 del 2006) L’effetto delle misure di sicurezza preliminari imposte deve essere proseguito con le misure di sicurezza dello stesso tipo e sulla stessa proprietà, imposte entro un mese dall’emissione dell’atto di revisione, quando l’atto è stato emesso nel Il termine di 4 mesi di cui al par. 4 o entro il termine determinato dal tribunale ai sensi del par. 5.

Art. 195. Pretese pubbliche garantite

(1) I crediti pubblici accertati ed esigibili sono soggetti a garanzia.
(2) La sicurezza è fornita quando senza di essa sarà impossibile o difficile riscuotere l’obbligo pubblico, anche quando è riprogrammato o rinviato.
(3) La cauzione è imposta con decreto dell’appaltatore pubblico:
1. su richiesta dell’autorità che ha emesso l’atto che accerta il credito pubblico;
2. quando nessuna garanzia è stata costituita o la garanzia costituita è insufficiente, dopo aver ricevuto i motivi dell’esecuzione.
(4) Il debitore non deve essere informato della richiesta di garanzia.
(5) (Modificato – SG. 12 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato – SG. 14 del 2011 , in vigore dal 15.02.2011 ) Nei casi di notifica ai sensi dell’art. 77, par. 1 e dell’art. 78, par. 1 , quando dal conto fiscale e assicurativo dell’interessato, dalla sua documentazione commerciale e contabile o da altri dati disponibili risulti che l’interessato è debitore di imposte o contributi assicurativi obbligatori, il pubblico esecutore può imporre misure di sicurezza sui suoi beni sulla base di richiesta motivata da un’agenzia delle entrate.
(6) La garanzia viene costituita in base al valore di bilancio delle attività e, in mancanza, nella seguente sequenza:
1. secondo l’accertamento fiscale;
2. dal valore assicurativo;
3. dal valore di acquisto delle cose – proprietà delle persone fisiche.
(7) La garanzia deve corrispondere ai crediti dello Stato o dei comuni, stabiliti o accertabili ai sensi del par. 5.
(8) Le garanzie di cui al par. 5 sono imposti con decreto del pubblico esecutore.

Art. 197 Appello

(1) (Modifica -. SG. 12 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il decreto sull’irrogazione di misure cautelari può essere impugnato entro 7 giorni dalla sua consegna al direttore della direzione territoriale competente, che rende un provvedimento motivato entro 14 giorni, e nei casi di irrogazione di misure cautelari ex art. 121 – entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo.
(2) (Modificata – SG. 30 del 2006 , in vigore dal 01.03.2007 , modificata – SG. 12 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata – SG. 77 del 2018 , in vigore dal 18.09.2010 . 2018) La decisione di cui al par. 1 può essere impugnato davanti al tribunale amministrativo presso il domicilio o la sede del ricorrente, entro 7 giorni dalla sua consegna al ricorrente e al pubblico ricorrente. L’omesso provvedimento dell’organo deliberante nei termini di cui al co. 1 vale come conferma del decreto, impugnabile entro 14 giorni dalla scadenza del termine per pronunciarsi.
(3) Il tribunale annulla la misura cautelare se il debitore presenta garanzie in contanti, una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile o titoli di stato, se non vi è alcuna base esecutiva o se i requisiti per l’imposizione di misure cautelari preliminari ai sensi dell’art. 121, par. 1 e dell’art. 195, par. 5 .
(4) (Modifica – SG. 30 del 2006, in vigore dal 01.03.2007) La decisione del tribunale amministrativo non è soggetta a ricorso.
(5) I terzi possono presentare ricorso contro la misura di sicurezza imposta dall’esecutore pubblico solo quando l’ha imposta su oggetti che erano in possesso di queste persone il giorno del sequestro o della confisca. Il ricorso non è accolto se è accertato che l’oggetto era di proprietà del debitore al momento del pignoramento o del pignoramento.
(6) L’esecuzione del decreto che impone la cauzione non può essere sospesa a causa del suo ricorso.

Bulgaria – Controlli fiscali – Le ispezioni

Procedimenti di controllo svolti  dall’Agenzia delle Entrate Bulgara per accertare il rispetto della normativa tributaria o assicurativa

L’ispezione è uno dei procedimenti attraverso i quali si effettua il controllo fiscale e assicurativo. Rappresenta un insieme di atti dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , in cui si stabilisce il rispetto della normativa fiscale o assicurativa.

Un’ispezione può stabilire determinati fatti e circostanze rilevanti per gli obblighi fiscali oi contributi assicurativi obbligatori della persona ispezionata.

Un’ispezione non può stabilire obblighi fiscali o contributi assicurativi obbligatori della persona ispezionata.

Tipi di controlli

Controllo ritenute o rimborsi
Viene effettuato nell’ambito del controllo fiscale e assicurativo ed è relativo alla ritenuta e/o restituzione di importi indebitamente versati o riscossi per imposte, contributi previdenziali obbligatori, multe e sanzioni patrimoniali comminate dall’Agenzia delle Entrate e importi soggetto a rimborso ai sensi della normativa fiscale o previdenziale.

Controinterrogatorio
Metodo di raccolta delle prove rilevanti per un procedimento già avviato. Con il contraddittorio si accertano fatti e circostanze relativi a chi è parte di un procedimento revocatorio, di un procedimento ispettivo o di impugnazione di un atto amministrativo, e lo si compie con altro obbligato.

Ispezione per delega 
Riguarda le azioni che dovrebbero essere intraprese dalle autorità fiscali quando è necessario stabilire fatti e circostanze relativi all’attività dell’ente, alla sua divisione, oggetto o proprietà sul territorio di un’altra direzione territoriale.

Verifica di fatti e circostanze (F&C)
Un insieme di azioni dell’amministrazione finanziaria con l’obiettivo di stabilire il rispetto della legislazione fiscale e previdenziale, nonché di accertare determinati fatti e circostanze rilevanti per gli obblighi fiscali e contributivi obbligatori. Viene effettuato anche nel caso in cui sia necessario emettere una specifica tipologia di documento (certificato richiesto).

I sopralluoghi sono
effettuati in loco presso i locali commerciali del soggetto ispezionato, al fine di accertare il rispetto della normativa in materia di rendicontazione dei redditi tramite dispositivi fiscali e di tracciabilità dei flussi di prodotto. Attraverso il sopralluogo viene effettuato il controllo preventivo e continuativo del rispetto della normativa.

Verifica della disponibilità delle risorse
La verifica della disponibilità delle risorse, detta anche inventario, viene effettuata negli oggetti in cui si svolge l’attività o la gestione aziendale. Durante l’inventario, i beni vengono controllati e stabiliti: beni materiali materiali, produzione, lavori in corso e contanti in contanti.

Invito a rimuovere le incongruenze nelle dichiarazioni presentate

Quando, nel corso dell’ispezione, l’autorità esaminatrice ha accertato una discrepanza tra il contenuto di una dichiarazione presentata e i requisiti per la sua compilazione, o discrepanze tra i dati di una dichiarazione presentata dal soggetto obbligato e le informazioni ricevute da terzi o amministrazioni che incidono direttamente sulla base imponibile, sull’ammontare dell’imposta o sui benefici fruiti, e contestualmente non è necessario intraprendere azioni per raccogliere ulteriori informazioni o prove, in base all’art. 103 (Azioni dopo l’accettazione) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) ), l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate predispone e consegna al soggetto un invito ad eliminare la discrepanza presentando una dichiarazione correttiva. Il termine per rimuovere la discrepanza è di 14 giorni dal ricevimento dell’invito.

Un invito a presentare una dichiarazione correttiva entro 14 giorni può essere emesso anche nei casi di accertato trattamento fiscale scorretto delle forniture ai sensi Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС).

Nel caso in cui la persona non ponga rimedio alle incongruenze entro il termine indicato nell’invito, viene emesso atto di accertamento delle obbligazioni.

Azioni specifiche durante la verifica

Nel corso di qualsiasi ispezione, qualora sia necessario raccogliere ulteriori informazioni, documenti o spiegazioni scritte dalla persona ispezionata e/o da terzi, nonché all’accertamento di fatti e circostanze specifiche o di mancata collaborazione da parte dell’ispezionato persona, le autorità fiscali possono intraprendere alcune delle seguenti azioni specifiche:

  • invio di istanza di presentazione di atti e chiarimenti scritti da parte di soggetto obbligato, con la quale l’indagato può essere tenuto per iscritto a presentare documenti, dichiarazioni, referenze e chiarimenti scritti entro un termine determinato dall’Agenzia nazionale bulgara delle entrate, in base all’art. . 37, par. 3, artt. 53 e dell’art. 56, par. 1 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa. Gli atti possono essere presentati in formato elettronico su supporto tecnico o tramite il servizio telematico “Presentazione di atti da parte del Governo dello Stato nell’ambito di procedimenti di controllo;
  • invio di richiesta di presentazione di documenti, notizie e spiegazioni scritte da parte di terzi, enti statali e comunali, con la quale si possono richiedere atti, dati, informazioni, carte, supporti informativi e altre prove in base all’art. 37, par. 5 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa;
  • svolgimento di un’ispezione per stabilire beni disponibili negli oggetti della persona ispezionata; l’ottenimento delle prove mediante inventario o mediante sequestro con inventario di titoli, cose, documenti, carte e altri supporti di informazioni da e su supporti tecnici;
  • condurre perizie dovute alla necessità di conoscenze speciali per chiarire le domande sorte durante l’ispezione;
  • inviare una richiesta di informazioni in materia di IVA ad un altro Stato membro dell’UE,
  • fornire assistenza da parte delle autorità del Ministero degli affari interni secondo le istruzioni approvate per l’interazione durante la perquisizione e il sequestro;
  • Iscrizione/cancellazione IVA, per motivi di iscrizione/cancellazione della persona riscontrata in sede di accertamento;
  • invio di un invito per la correzione del trattamento fiscale errato di una fornitura ai sensi dell’IVA e la rimozione delle difformità.
  • redazione dell’Atto di accertamento di una violazione amministrativa (Акт за установяване на административно нарушение (АУАН)), per accertato illecito amministrativo;
  • informare l’ufficio del pubblico ministero quando nel corso delle indagini sono stati accertati indizi di un reato;
  • sospensione della verifica per i motivi di cui all’art. 34, par. 1 e par. 2 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa. Quando ricorrono le circostanze per sospendere la revisione ex art. 34, par. 1, comma 1, cpp – in caso di infermità di persona la cui partecipazione al procedimento è obbligatoria ovvero ai sensi del comma 4 – su richiesta del soggetto, le persone controllate possono presentare istanza di sospensione del controllo.

Le persone hanno il diritto di impugnare l’ordinanza di sospensione emessa o la decisione di rifiutare la sospensione del procedimento entro 14 giorni dalla consegna del relativo documento (art. 34, comma 5 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa). Competente a pronunciarsi sul ricorso è il tribunale amministrativo presso la sede della direzione territoriale, nella cui circoscrizione ha sede l’organo il cui atto è impugnato. Il tribunale emette un’ordinanza che respinge o annulla l’ordinanza o il rifiuto di sospendere il procedimento e l’ordinanza del tribunale è definitiva.

  • cessazione dell’accertamento quando, prima dell’emanazione dell’atto amministrativo, muore una persona fisica, parte del procedimento, o viene meno una persona giuridica, parte del procedimento (art. 36, co. 1 Codice di procedura fiscale ed assicurativa).

Consegna o fornitura di atti rilasciati o redatti dall’Agenzia delle Entrate in occasione di ispezioni

Gli atti rilasciati o redatti da un’amministrazione finanziaria nel corso di un’ispezione sono notificati o messi a disposizione dell’indagato, del suo rappresentante o procuratore, del membro di un organo di governo o del suo dipendente designato a ricevere atti o comunicazioni, in conformità con le regole per la notifica delle comunicazioni di cui all’art. 29 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa.

In caso di controllo su persona fisica, anche ditta individuale, gli atti possono essere notificati a un componente maggiorenne del suo nucleo familiare, nonché a un maggiorenne che abbia lo stesso domicilio stabile, se vi è un accordo di accettazione con l’obbligo di consegnarlo. Gli atti e gli atti rilasciati dalle persone fisiche possono essere consegnati anche sul luogo di lavoro personalmente o tramite la persona designata a ricevere i messaggi del datore di lavoro, essendo necessario anche il consenso all’accettazione e con obbligo di consegna alla persona.

Il servizio/consegna può essere effettuato dall’autorità fiscale o da un altro funzionario (server) e può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

  • all’indirizzo postale dell’entità;
  • inviando una lettera all’indirizzo per la corrispondenza con ricevuta di ritorno tramite un operatore postale abilitato, in cui è annotato l’atto compiuto;
  • via fax;
  • mediante l’invio di un messaggio elettronico con firma elettronica qualificata dell’Agenzia delle Entrate;
  • servizio tramite il comune o il municipio, se nel luogo in cui deve essere servito non è presente l’Agenzia delle Entrate o il gestore;
  • servizio e in ogni altro luogo, quando è ricevuto personalmente dalla persona o dal suo rappresentante.

Gli atti informatici emessi nel corso del procedimento possono essere notificati all’interessato per via telematica, attivando una referenza telematica in un messaggio telematico inviato per notificazione o scaricandoli dal sistema informatico dell’ANR (art. 30, comma 6, Codice di procedura fiscale ed assicurativa). In relazione alla consegna di documenti per via elettronica, le persone obbligate possono utilizzare il servizio elettronico dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate “Consegna e messa a disposizione di documenti a clienti dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate nell’ambito di procedure di controllo”. A tal fine, deve essere specificato un indirizzo elettronico aggiornato presso l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate, al quale possono essere inviati messaggi elettronici e documenti per la notifica.

Quando, nell’ambito della notificazione o comunicazione di un atto nel corso del procedimento, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate non rinvenga la persona, il suo rappresentante o procuratore, il componente di un organo di amministrazione o il dipendente designato a ricevere comunicazioni o atti, dopo almeno due visite entro 7 giorni all’indirizzo per la corrispondenza, si applica la procedura per la notifica mediante allegato a un fascicolo, ai sensi dell’art. 32 cpp.

Ai sensi dell’art. 28, par. 3 del codice di procedura penale, in caso di verifica, per la quale l’interessato è regolarmente avvisato, e quando provveda ad atti di mutamento del domicilio per corrispondenza, il verificato è tenuto a darne comunicazione scritta all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate che conduce il procedimento entro tre giorni di intraprendere le azioni . In caso contrario, tutti gli atti ei documenti del presente procedimento sono allegati al fascicolo e si considerano debitamente notificati.

Bulgaria – Risoluzione delle controversie tra Stati membri dell’Unione europea, in relazione a convenzioni per evitare le doppie imposizioni o altri trattati internazionali di natura simile

Bulgaria: Risoluzione delle controversie tra Stati membri dell’Unione europea, in relazione a convenzioni per evitare le doppie imposizioni

La  Sezione II “a”. del Capitolo sedici del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) (artt. da 134а a 134у) è dedicata alla “Procedura per la risoluzione delle controversie tra Stati membri dell’Unione europea, in relazione a convenzioni per evitare le doppie imposizioni o altri trattati internazionali di natura simile (Legge  64 del 2019)

Argomento

Art. 134a. (Nuovo – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) Questa sezione disciplina le norme per la risoluzione delle controversie sorte tra la Repubblica di Bulgaria e altri Stati membri (“Stati membri interessati”) in relazione con l’interpretazione e l’applicazione di trattati contro le doppie imposizioni o altri trattati internazionali di natura analoga. Ai fini della presente sezione, la questione che dà luogo a una controversia ai sensi della prima frase è denominata “questione controversa”.
(2) Questa sezione regola anche i diritti e gli obblighi delle persone interessate in caso di controversie ai sensi del par. 1.

Generale

Art. 134б.. (Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Qualsiasi persona interessata ha il diritto di presentare un reclamo per la risoluzione di una questione controversa ai sensi dell’art. 134a, par. 1 all’autorità competente ai sensi della presente sezione.
(2) Una persona interessata è qualsiasi persona residente ai fini fiscali della Repubblica di Bulgaria o di un altro stato membro e la cui tassazione è direttamente interessata dalla questione controversa.
(3) L’autorità competente nella procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della presente sezione è il Ministro delle finanze o un funzionario da lui autorizzato.
(4) Il tribunale competente per l’esame dei ricorsi e delle richieste ai sensi della presente sezione è il tribunale amministrativo presso l’indirizzo permanente o la sede della persona interessata. Quando la persona interessata non ha un indirizzo o una sede permanente nel paese, le controversie sono esaminate dal Tribunale amministrativo – Città di Sofia.
(5) La doppia imposizione ai sensi della presente sezione è l’imposizione dello stesso reddito imponibile o patrimonio da parte di due o più Stati membri con imposte che rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo o altro accordo internazionale di natura simile ai sensi dell’art. 134a, par. 1 , quando ciò comporti una maggiore tassazione, un aumento dei debiti tributari o la mancata rilevazione di perdite deducibili dal reddito imponibile.
(6) Salvo quanto diversamente previsto in questa sezione, nella procedura di risoluzione delle controversie i concetti devono essere interpretati secondo il loro significato definito in detti atti, alla data di ricevimento della prima notifica dell’azione che dà luogo o darà luogo a a una questione controversa, nella seguente sequenza:
1. il relativo accordo o altro accordo internazionale di natura analoga ai sensi dell’art. 134a, par. 1 ;
2. la normativa in materia tributaria alla quale si applica l’accordo o altro accordo internazionale di natura analoga previsto dall’art. 134a, par. 1 ;
3. altri atti normativi diversi da quelli di cui al comma 2.

Presentazione di un reclamo

Art. 134в. (Nuovo -. SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Il reclamo deve essere presentato in bulgaro entro un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal ricevimento della prima notifica dell’azione che porta o porterebbe alla questione controversa, indipendentemente dal fatto che la persona interessata utilizzi altri mezzi di protezione legale ai sensi della legislazione bulgara o della legislazione degli altri Stati membri interessati. Il reclamo può essere accompagnato da una traduzione in inglese.
(2) L’autorità competente conferma la ricezione del reclamo entro due mesi dalla data di ricevimento e, entro lo stesso termine, notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati il ​​reclamo e la lingua che utilizzerà durante il procedimenti.
(3) Contemporaneamente alla presentazione ai sensi del par. 1 l’interessato presenta il reclamo con identico contenuto e allegati anche alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati nelle rispettive lingue, indicando in esso gli Stati membri interessati dalla questione contestata.
(4) Il reclamo può essere presentato solo all’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 , quando la persona interessata è residente ai fini fiscali della Repubblica di Bulgaria ed è:
1. una persona fisica, o
2. una micro, piccola o media impresa che non fa parte di un grande gruppo, ai sensi della Legge sulla Contabilità .
(5) Nei casi di cui al par. 4 l’autorità competente ne informa contestualmente le autorità competenti degli altri Stati membri interessati entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Si considera che l’interessato abbia presentato denuncia a tutti gli Stati membri interessati a partire dalla data di notifica.
(6) Si ammette che dinanzi all’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 un reclamo è presentato quando un’autorità competente di un altro Stato membro interessato le notifica un reclamo presentato da un soggetto interessato che è residente ai fini fiscali dello Stato membro interessato ed è una persona fisica o una micro, piccola o media impresa che non fa parte di un grande gruppo ai sensi della normativa nazionale pertinente. Il reclamo si considera ricevuto alla data in cui l’autorità competente ha ricevuto la notifica di cui al primo periodo.
(7) Le norme di cui al par. 4 e 5 trovano applicazione anche in relazione alle risposte alla richiesta di informazioni integrative di cui all’art. 134d, par. 2 , il ritiro del ricorso ex art. 134e, par. 7 e la richiesta ex art. 134 octies, par. 1 .

Contenuto della denuncia

Art. 134г (Nuova – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) Il reclamo deve contenere:
1. nome/designazione dell’interessato-reclamante, rispettivamente anche del delegante, se conferito da delega, l’indirizzo per la corrispondenza, il codice fiscale, nonché altre informazioni necessarie per l’identificazione del reclamante, e se necessario – anche i dati identificativi di ogni altro interessato;
2. indicazione degli altri Stati membri interessati;
3. i periodi d’imposta cui si riferisce la questione contestata;
4. una descrizione dettagliata dei fatti e delle circostanze rilevanti del caso con una copia di tutti i documenti giustificativi, tra cui:
a) informazioni sulla struttura dell’operazione e sui rapporti tra l’interessato e gli altri soggetti delle operazioni rilevanti;
b) fatti accertati in buona fede in un accordo vincolante tra l’interessato e l’amministrazione fiscale di uno Stato membro interessato, ove applicabile;
c) una descrizione degli atti che danno origine alla questione contestata e la data in cui sono stati compiuti;
d) informazioni sul reddito percepito in un altro Stato membro e la sua inclusione nel reddito imponibile in tale Stato membro, ove applicabile;
e) informazioni sulle imposte irrogate o da irrogare in relazione ai redditi di cui alla lettera “d” nell’altro Stato membro, ove applicabili;
f) gli importi relativi alle circostanze di cui alle lettere “a” – “e” nelle valute degli Stati membri interessati;
5. rinvio alla normativa nazionale applicabile e all’accordo o accordo internazionale di cui all’art. 134a, par. 1 ; ove si applichino più accordi o contratti, l’interessato indica l’accordo o il contratto che deve essere interpretato e applicato in relazione alla materia controversa;
6. le seguenti informazioni fornite dal richiedente, unitamente a copie di tutti i documenti giustificativi:
a) una spiegazione dei motivi per cui l’interessato ritiene che vi sia una questione controversa;
b) informazioni dettagliate su tutti i ricorsi ei procedimenti giudiziari in relazione alle operazioni rilevanti, nonché su tutte le decisioni giudiziarie relative alla questione controversa;
c) assumendo l’obbligo da parte dell’interessato di rispondere in modo completo e tempestivo a tutte le richieste dell’autorità competente relative alla questione controversa e di fornire documentazione su richiesta delle autorità competenti;
d) copia dell’atto di accertamento delle passività tributarie o altro documento analogo da cui trae origine la questione contestata, nonché ogni altro documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, rispettivamente dalle autorità fiscali di uno Stato membro interessato in relazione alla questione contestata , se applicabile ;
e) informazioni sui reclami presentati dall’interessato in conformità ad altre procedure di mutuo accordo o risoluzione delle controversie ai sensi di un accordo per evitare la doppia imposizione o di un altro trattato internazionale di natura analoga, nonché l’assunzione di un obbligo da parte dell’interessato , che intraprenderà le azioni necessarie per porre fine a tali procedure ai sensi dell’art. 134u, par. 7 , ove applicabile;
7. altre informazioni rilevanti ai fini dell’esame di merito della specifica questione contestata.
(2) L’autorità competente può richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie per l’esame della questione controversa entro un periodo massimo di tre mesi dal ricevimento del reclamo. Richieste di ulteriori informazioni possono essere effettuate anche nel corso della procedura amichevole di cui all’art. 134 è .
(3) Una persona interessata che ha ricevuto una richiesta di ulteriori informazioni ai sensi del par. 2, risponde entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Contestualmente, l’interessato invia copia della risposta alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
(4) Nei casi in cui un’autorità competente di un altro Stato membro interessato ha richiesto ulteriori informazioni, la persona interessata ne fornisce contemporaneamente una copia all’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 .
(5) Quando il reclamo è presentato ai sensi dell’art. 134c, par. 4 , l’autorità competente invia una copia delle ulteriori informazioni ricevute ai sensi del par. 3 delle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Le informazioni supplementari si considerano fornite a tutti gli Stati membri interessati alla data di ricevimento da parte delle autorità competenti interessate.

Azioni successive alla presentazione del reclamo

Art. 134д. (Nuovo -. SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) L’autorità competente accetta per esame o respinge il reclamo con decisione entro 6 mesi dal ricevimento e quando sono richieste informazioni aggiuntive sull’art. 134d, par. 2 o tali informazioni sono fornite da un’autorità competente ad un altro Stato membro interessato nei casi di cui all’art. 134c, par. 6 , il termine di sei mesi decorre dal ricevimento delle informazioni da parte dell’autorità competente.
(2) L’autorità competente respinge il reclamo quando è presente uno dei seguenti motivi:
1. il reclamo non contiene le informazioni di cui all’art. 134d, par. 1 o entro il termine di cui all’art. 134d, par. 3 non sono state fornite le ulteriori informazioni richieste;
2. non vi è questione controversa;
3. la denuncia non è stata presentata entro il termine di tre anni previsto dall’art. 134c, par. 1 .
(3) L’autorità competente informa immediatamente la persona interessata e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della sua decisione ai sensi del par. 1. Quando l’autorità competente respinge il ricorso, le motivazioni sono di norma indicate nella decisione.
(4) Quando l’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 o un’autorità competente di un altro Stato membro interessato non si è pronunciata sul ricorso entro il termine di cui al par. 1 o entro il termine previsto da analoga disposizione nella legislazione dello Stato membro interessato, il reclamo si considera accolto dall’autorità competente interessata.
(5) L’interessato può presentare ricorso contro la decisione ai sensi del par. 1 dinanzi al tribunale amministrativo competente, nel caso in cui le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati abbiano respinto il ricorso. Il ricorso deve essere presentato entro 14 giorni dal ricevimento dell’ultima notifica di rigetto del ricorso da parte di un’autorità competente di uno Stato membro interessato. La decisione del tribunale amministrativo è definitiva e non soggetta a ricorso. Quando la decisione di cui al par. 1 viene annullato, il reclamo si considera accolto dall’autorità competente, che ne dà comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
(6) Nel termine di cui al par. 1 l’autorità competente può decidere la controversia senza la partecipazione delle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. In tal caso, ne informa immediatamente l’interessato e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati e il procedimento di controversia è chiuso.
(7) Il reclamo può essere ritirato in qualsiasi momento dopo la presentazione da parte della persona interessata con una notifica scritta inviata contestualmente all’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 e alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Il procedimento sulla questione controversa si estingue dalla data di ricezione della notifica. L’autorità competente ex art. 134b, par. 3 comunica immediatamente agli altri Stati membri interessati la chiusura del procedimento.
(8) Fatti salvi i casi di cui al par. 6 e 7, il procedimento di contenzioso si estingue anche quando viene meno la materia controversa. L’autorità competente informa immediatamente la persona interessata della risoluzione, indicando in generale i motivi su cui si basa.
(9) Il procedimento sul reclamo si conclude anche quando è presente uno dei seguenti motivi:
1. il reclamo è stato respinto dalle autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati sulla base del par. 2 o di una disposizione analoga nella legislazione dello Stato membro interessato ed entro il termine di ricorso previsto dalla legislazione degli Stati membri, non è stato presentato ricorso contro la decisione dell’autorità competente pertinente o in tutti gli Stati membri interessati il ​​rigetto è stato confermata con atto effettivo di un tribunale competente;
2. in caso di ricorso contro la decisione dell’autorità competente ai sensi del par. 5 il rigetto del ricorso è stato confermato dal competente tribunale amministrativo con atto effettivo;
3. in un altro Stato membro interessato, il rigetto del ricorso è stato confermato da un tribunale competente con atto effettivo e la legislazione nazionale di tale Stato non consente di derogarvi;
4. l’interessato ha ritirato il reclamo dinanzi a un’autorità competente di un altro Stato membro interessato nei casi di cui all’art. 134c, par. 6 e l’autorità competente ex art. 134b, par. 3 ne è informato.

Comune accordo

Art. 134е. (Nuova – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Quando il ricorso è accolto per l’esame da parte di tutti gli Stati membri interessati, l’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 si sforzerà di risolvere la questione controversa di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati entro un periodo massimo di due anni, conteggiato dall’ultima notifica da parte di uno Stato membro interessato della decisione e di accettare il ricorso per visita medica.
(2) Il termine di cui al par. 1 può essere prorogato, ma per non più di un anno, su motivata richiesta scritta di un’autorità competente di uno Stato membro interessato indirizzata a tutte le altre autorità competenti degli Stati membri interessati.
(3) Quando entro il termine di cui al par. 1, è stato raggiunto un accordo per risolvere la questione controversa, sulla base di esso, l’autorità competente emette una decisione, che notifica immediatamente all’interessato.
(4) Con l’accordo raggiunto, la questione controversa è finalmente risolta e la decisione emessa sulla base di essa è vincolante per tutti gli organi e le istituzioni e ha forza esecutiva per la persona interessata, quando:
1. accettare la decisione;
2. dichiara di essere consapevole che la questione controversa è definitivamente risolta dall’accordo e che nessun altro mezzo di tutela legale può essere utilizzato in relazione ad esso, e
3. presentare evidenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3, che sono state intraprese azioni per porre fine ai procedimenti avviati ma non conclusi relativi all’utilizzo di altri mezzi di tutela giudiziaria.
(5) Quando le condizioni di cui al par. 4 e le condizioni secondo analoga previsione nella legislazione degli altri Stati membri interessati, la decisione di cui al par. 3 deve essere eseguito immediatamente secondo la procedura del presente codice, indipendentemente dai termini di prescrizione prescritti. La decisione non è soggetta ad appello.
(6) Quando entro il termine di cui al par. 1 non sia stato raggiunto un accordo per risolvere la questione contestata, l’autorità competente ne dà comunicazione all’interessato, indicando in via generale le ragioni dell’impossibilità di raggiungere un accordo.

Risoluzione delle controversie da parte di un comitato consultivo

Art. 134ж. (Nuova – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Le autorità competenti degli Stati membri interessati istituiscono una commissione consultiva per risolvere la controversia su richiesta della persona interessata, quando uno degli seguenti sono soddisfatte le condizioni:
1. la denuncia presentata dall’interessato è stata respinta per i motivi previsti dall’art. 134e, par. 2 o in una disposizione analoga nella legislazione di un altro Stato membro interessato, da almeno una ma non tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati;
2. l’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 e le autorità competenti degli Stati membri interessati hanno concordato di prendere in considerazione il reclamo presentato dall’interessato, ma non hanno potuto concordare la risoluzione della questione controversa entro il termine previsto dall’art. 134e, par. 1 .
(2) Richiesta ai sensi del par. 1, comma 1, può essere presentato solo quando non vi siano procedimenti pendenti ex art. 134e, par. 5 o procedimenti in appello della decisione di rigetto del ricorso in altro Stato membro interessato, nonché quando siano decorsi i termini per il ricorso previsti dalla legislazione di tutti gli Stati membri interessati.
(3) La richiesta di cui al par. 1 deve essere presentata per iscritto entro 50 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 134e, par. 3 o dell’art. 134e, par. 6 , rispettivamente, dalla data di emanazione dell’atto di annullamento del rigetto del ricorso in almeno uno degli Stati membri interessati. Nella richiesta, l’interessato dichiara le circostanze di cui al par. 2.
(4) La commissione consultiva viene istituita entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ai sensi del par. 1, in qualità di presidente ed informa immediatamente l’interessato di tale circostanza.
(5) L’autorità competente può rifiutarsi di istituire una commissione consultiva quando la questione controversa non riguarda la doppia imposizione, dandone immediata comunicazione all’interessato e alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
(6) Quando la commissione consultiva è formata sulla base del par. 1, comma 1, adotta una decisione in merito all’ammissibilità del reclamo entro 6 mesi dalla data della sua redazione e La decisione è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri interessati entro 30 giorni dalla sua accettazione.
(7) Quando la commissione consultiva conferma con la decisione di cui al par. 6 che i requisiti di cui all’art. 134c e 134d , la procedura amichevole ai sensi dell’art. 134 septies inizia su richiesta di una delle autorità competenti.
(8) Quando la richiesta ai sensi del par. 7 è stato effettuato dall’autorità competente ai sensi dell’art. 134b, par. 3 , ne informa la commissione consultiva, le autorità competenti degli altri Stati membri interessati e l’interessato.
(9) Quando è stata avviata una procedura amichevole ai sensi del par. 7, il termine per la risoluzione della controversia ex art. 134e, par. 1 inizia a decorrere dalla data di notifica della decisione del collegio consultivo sull’ammissibilità del ricorso.
(10) Quando non è stata richiesta una procedura amichevole ai sensi del par. 7 entro 60 giorni dalla data della comunicazione di cui al co. 6 per la decisione della commissione consultiva, la commissione esprime parere sulla risoluzione della questione contestata ex art. 134p, par. 1 . Ai fini dell’art. 134p, par. 1 , si ritiene che la commissione consultiva sia stata costituita alla data in cui è scaduto il termine di cui al primo periodo.
(11) Quando la commissione consultiva è costituita sulla base del par. 1, punto 2, si pronuncia sulla soluzione della questione controversa ai sensi dell’art. 134p, par. 1 .

Composizione della commissione consultiva

Art. 134з. (Nuovo – SG n. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) Il Comitato consultivo per la risoluzione delle controversie ex art. 134g ha la seguente composizione:
1. presidente;
2. un rappresentante di ciascuna autorità competente di uno Stato membro interessato;
3. un esperto indipendente, individuato da ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati dall’elenco di cui all’art. 134 e .
(2) Con accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, il numero dei rappresentanti, rispettivamente degli esperti indipendenti ai sensi del par. 1, commi 2 e 3, possono essere aumentati a due rappresentanti, rispettivamente due esperti indipendenti, per ciascuna autorità competente.
(3) Le regole per la nomina di esperti indipendenti sono concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati. A ciascun esperto indipendente è assegnato un sostituto secondo le norme del primo periodo nei casi di impedimento. In mancanza di regole concordate, la determinazione degli esperti indipendenti avviene mediante sorteggio.
(4) I rappresentanti delle autorità competenti e gli esperti indipendenti eleggono un presidente dall’elenco delle persone di cui all’art. 134 e . Il presidente è un giudice, salvo diverso accordo tra i rappresentanti delle autorità competenti e gli esperti indipendenti.
(5) Fatti salvi i casi di cui all’art. 134k, un’autorità competente può opporsi alla designazione di un esperto indipendente quando ricorre uno dei seguenti motivi:
1. la persona è dipendente o lavora per una delle amministrazioni fiscali/tributarie interessate o ha ricoperto tale posizione negli ultimi tre anni;
2. la persona detiene o ha detenuto una partecipazione rilevante o diritti di voto in uno qualsiasi dei soggetti interessati o è stato loro dipendente o consulente in qualsiasi momento negli ultimi 5 anni prima della data della sua designazione come esperto indipendente;
3. il soggetto non fornisce sufficienti garanzie di obiettività per la risoluzione della questione contestata;
4. la persona è dipendente di altro soggetto che presta consulenza tributaria, anche professionale, o ha ricoperto tale posizione in qualsiasi momento negli ultimi tre anni prima della data di nomina;
5. altra base preventivamente concordata tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.
(6) Un’autorità competente può chiedere a una persona designata come esperto indipendente o al suo sostituto di dichiarare l’esistenza di un interesse, relazione o altra circostanza che possa incidere sulla sua indipendenza o che possa sollevare ragionevoli dubbi sulla sua imparzialità durante il procedimento.
(7) Le restrizioni di cui al par. 5 si applica anche all’esperto indipendente che partecipa ad una commissione consultiva, per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla consegna del parere della commissione, nel caso in cui ricorrano le circostanze rilevanti di cui al par. 5 costituirebbe motivo per un’autorità competente di opporsi alla sua inclusione nella commissione consultiva.

Elenco degli esperti indipendenti

Art. 134и. (Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) L’autorità competente designa tre o più persone competenti e indipendenti e in grado di agire con imparzialità e integrità, per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti mantenuto dalla Commissione Europea. L’elenco degli esperti indipendenti è composto da tutti gli esperti indipendenti designati dagli Stati membri.
(2) Un esperto indipendente può essere un adulto legale che non è stato condannato per un reato intenzionale di natura generale, ha un’istruzione economica o legale superiore, almeno 8 anni di esperienza professionale o accademica nel campo delle imposte dirette, accordi per evitare la doppia imposizione o il prezzo di trasferimento e ha elevate qualità morali.
(3) L’autorità competente fornisce alla Commissione europea i nominativi degli esperti indipendenti da essa nominati, nonché informazioni complete e aggiornate sulla loro esperienza professionale e accademica, sulla loro competenza, competenza ed eventuale conflitto di interessi. L’autorità competente può designare uno o più dei suoi esperti indipendenti designati che possono essere eletti presidente della commissione consultiva.
(4) L’autorità competente notifica immediatamente alla Commissione europea qualsiasi modifica dell’elenco delle persone indipendenti.
(5) L’autorità competente determina con ordinanza la procedura per l’inclusione di esperti indipendenti nell’elenco di cui al par. 1, nonché per la loro cancellazione qualora venga meno il requisito dell’indipendenza.
(6) L’autorità competente può opporsi al mantenimento di un esperto indipendente nell’elenco tenuto dalla Commissione europea, quando sussistono ragionevoli dubbi sulla sua indipendenza, dandone comunicazione alla Commissione europea e presentando prove.
(7) Quando l’autorità competente viene informata dalla Commissione Europea di aver ricevuto obiezioni e prove contro un esperto indipendente da essa nominato nell’elenco di cui al par. 1, entro il termine di 6 mesi, adotta i provvedimenti necessari per l’esame del reclamo e dispone la conservazione o la cancellazione del soggetto interessato dall’elenco. L’autorità competente comunica immediatamente la sua decisione alla Commissione europea.

Determinazione della composizione della commissione consultiva da parte del tribunale

Art. 134к. (Nuovo – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) L’interessato può chiedere al tribunale amministrativo competente di determinare la composizione della commissione consultiva di cui all’art. 134 nonies , quando l’autorità competente non vi abbia provveduto entro il termine di cui all’art. 134 octies, par. 4 . La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 134 octies, par. 4 .
(2) Il tribunale nomina un esperto indipendente e il suo sostituto dall’elenco degli esperti indipendenti e nei casi di cui all’art. 134 h, par. 2 – due esperti indipendenti e loro sostituti. Nel determinarli, il giudice deve tener conto della loro competenza e di tutte le circostanze che assicurano la nomina di un esperto indipendente e imparziale ai sensi dell’art. 134 ore .
(3) Il tribunale nomina un rappresentante dell’autorità competente e nei casi di cui all’art. 134 h, par. 2 – due rappresentanti a partecipare alla commissione consultiva, obbligando l’autorità competente a fornire un elenco di persone che possono ricoprire tale carica.
(4) Nei casi di cui al par. 2 e 3, il giudice decide entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. La decisione del tribunale è definitiva. Il tribunale comunica la decisione all’interessato e all’autorità competente, che ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
(5) Quando le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati non hanno nominato esperti indipendenti e i loro supplenti e l’interessato ne ha fatto richiesta ai tribunali competenti o alle autorità nazionali che hanno il potere di nomina, gli esperti indipendenti nominati in questo ordine eleggono a sorte il presidente dall’elenco gestito dalla Commissione europea.
(6) Quando più di una persona interessata partecipa al procedimento, ciascuna di esse fa appello al tribunale o all’autorità che ha il potere di nomina competente nel paese in cui la persona è residente ai fini fiscali, per la nomina di esperti indipendenti e dei loro sostituti.

Comitato per la risoluzione alternativa delle controversie

Art. 134л. (Nuovo – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare l’istituzione di una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie in luogo di una commissione consultiva, che ha presentato un parere in merito la risoluzione della questione controversa ai sensi dell’art. 134 pag .
(2) Il comitato alternativo ai sensi del par. 1 può anche essere una commissione di carattere permanente, istituita dalle autorità competenti degli Stati membri per la risoluzione alternativa delle controversie.
(3) La composizione e la struttura del comitato alternativo possono differire dal comitato consultivo. Le regole di cui all’art. 134 h, par. 5 – 7 si applicano di conseguenza e in relazione al comitato alternativo.
(4) La commissione alternativa può applicare tutte le procedure e i metodi per risolvere la questione controversa in modo vincolante, applicati nei procedimenti arbitrali.
(5) Le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano regolamenti per l’attività della commissione alternativa ai sensi dell’art. 134 mt . Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, in relazione al comitato alternativo, l’ art. 134n e 134o .

Regolamento per l’attività

Art. 134м.(Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) L’autorità competente informa l’interessato entro il termine di cui all’art. 134 octies, par. 4 di istituire un comitato consultivo, rispettivamente un comitato alternativo per la risoluzione delle controversie, per quanto segue:
1. le regole per l’attività della commissione consultiva o della commissione sostitutiva;
2. il termine entro il quale il parere deve essere adottato in relazione alla risoluzione della questione contestata;
3. le disposizioni applicabili nella legislazione nazionale degli Stati membri interessati, inclusi gli accordi applicabili o altri trattati internazionali di natura simile.
(2) Il regolamento interno è firmato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati che sono parti della controversia.
(3) Il regolamento interno contiene:
1. descrizione della questione contestata;
2. le norme con le quali le autorità competenti degli Stati membri si accordano sulle questioni di diritto e di fatto da decidere;
3. la struttura dell’organo di risoluzione delle controversie, che può essere una commissione consultiva o una commissione alternativa, nonché il tipo di procedura di risoluzione alternativa delle controversie, se diversa dalla procedura di parere indipendente applicata dalla commissione consultiva;
4. i termini per lo svolgimento della procedura di risoluzione delle controversie;
5. la composizione della commissione, compresi il numero ei nomi dei membri, informazioni dettagliate sulla loro competenza e qualifiche, nonché la divulgazione di qualsiasi potenziale conflitto di interessi dei membri;
6. le regole per la partecipazione dell’interessato e di terzi al procedimento, lo scambio di documenti, informazioni e prove, i costi, il tipo di procedura di risoluzione delle controversie e ogni altro aspetto procedurale o organizzativo;
7. l’organizzazione logistica del procedimento e l’accoglimento del parere da parte della commissione.
(4) Quando la commissione consultiva è costituita ai sensi dell’art. 134 octies, par. 1, comma 1 , il regolamento di attività contiene solo le informazioni di cui al par. 3, articolo 1, 4 – 6.
(5) Quando i regolamenti per l’attività sono incompleti o la persona interessata non è stata informata ai sensi del par. 1, l’attività della commissione è svolta sulla base di regole standard per l’attività approvate dalla Commissione Europea.
(6) Quando la persona interessata non viene informata delle regole per l’attività entro il termine di cui al par. 1, il presidente e gli esperti indipendenti redigono il regolamento secondo il modello standard di cui al co. 5 e inviarlo all’interessato entro due settimane dalla data di costituzione della commissione consultiva, rispettivamente della commissione alternativa. Quando il presidente e gli esperti indipendenti non hanno raggiunto un accordo sulle regole per l’attività o non ne informano l’interessato, l’interessato può chiedere al tribunale amministrativo competente o al tribunale competente di un altro Stato membro interessato di obbligarli a stilare regole.

 

Costi di produzione

Art. 134н. (Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Salvo diverso accordo delle autorità competenti, gli Stati membri interessati condividono equamente i seguenti costi per l’esecuzione dei procedimenti di cui alla presente sezione:
1. i costi degli esperti indipendenti, pari al valore medio dell’importo abituale rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati, e
2. gli onorari degli esperti indipendenti, se del caso, per un importo fino a 1.000 euro o il loro equivalente BGN per persona al giorno – per ogni giorno durante il quale si riunisce il comitato consultivo, rispettivamente il comitato alternativo.
(2) Le spese sostenute dall’interessato sono a suo carico.
(3) I costi di cui al par. 1, punti 1 e 2, sono assunti dall’interessato, quando le autorità competenti degli Stati membri interessati raggiungono un accordo in merito e l’interessato:
1. ha notificato il ritiro del reclamo ex art. 134e, par. 7 , o
2. ha chiesto la costituzione di una commissione consultiva dopo il rigetto del ricorso ex art. 134e, par. 2 o una disposizione analoga nella legislazione di un altro Stato membro interessato e la commissione consultiva ha confermato la decisione delle autorità competenti in merito al rigetto.

Informazioni, prove e udienze

Art. 134о. (Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Quando le autorità competenti degli Stati membri interessati hanno concordato, l’interessato può presentare documenti, dati e altre prove nel procedimento di cui Arte. 134g , che può essere rilevante per il parere della commissione consultiva, rispettivamente della commissione alternativa.
(2) Su richiesta della commissione consultiva, rispettivamente della commissione alternativa, l’interessato e le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenuti a fornire tutti i documenti, dati e altre prove rilevanti per il procedimento.
(3) L’autorità competente può rifiutare di fornire informazioni ai sensi del par. 2, quando ricorre uno dei seguenti motivi:
1. l’ottenimento delle informazioni richiede l’applicazione di misure amministrative non conformi alla legislazione bulgara;
2. le informazioni non possono essere ottenute secondo la legislazione bulgara;
3. l’informazione costituisce un segreto commerciale, economico, industriale o professionale o un processo commerciale;
4. la divulgazione delle informazioni sarebbe contraria all’ordine pubblico.
(4) La persona interessata può, su sua richiesta e con il consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati, partecipare a una riunione della commissione consultiva, rispettivamente della commissione alternativa, di persona o tramite un rappresentante.
(5) Su richiesta della commissione, la persona interessata è obbligata a comparire davanti ad essa di persona o tramite un rappresentante.
(6) La persona interessata e il suo rappresentante presentano una dichiarazione alle autorità competenti, con la quale si impegnano a mantenere riservate le informazioni a cui hanno accesso nel procedimento di risoluzione delle controversie, quando ciò è richiesto nel corso del procedimento.

Parere del comitato consultivo, rispettivamente del comitato alternativo

Art. 134п. (Nuovo – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) La commissione consultiva, rispettivamente la commissione alternativa, presenta il proprio parere per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri interessati entro un termine massimo di 6 mesi dalla data di redazione e Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato di tre mesi quando, per la natura della materia controversa, la commissione ritenga necessario un termine più lungo per la presentazione del parere. La Commissione notifica all’interessato e alle autorità competenti degli Stati membri interessati la proroga del termine.
(2) La commissione consultiva, rispettivamente la commissione alternativa, basa il proprio parere sulle disposizioni dell’accordo applicabile o su un altro trattato internazionale di natura simile e sulle norme nazionali applicabili.
(3) La commissione consultiva, rispettivamente la commissione alternativa, adotta il proprio parere a maggioranza semplice. In mancanza di maggioranza, il voto del presidente è determinante per il parere finale.
(4) Il presidente comunica il parere della commissione alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Decisione finale

Art. 134р. (Nuovo – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) (1) Le autorità competenti degli Stati membri interessati raggiungono un accordo e adottano una decisione definitiva per risolvere la questione controversa entro 6 mesi dopo aver ricevuto il parere del comitato consultivo, rispettivamente del comitato alternativo.
(2) Il parere della commissione consultiva, rispettivamente della commissione alternativa, è obbligatorio per le autorità competenti quando prendono la decisione finale solo quando le autorità competenti non hanno raggiunto un accordo sulla risoluzione della questione controversa entro il termine di cui al par. 1.
(3) L’autorità competente comunica immediatamente alla persona interessata la decisione finale sulla risoluzione della questione controversa. Quando, entro 30 giorni dall’adozione della decisione, la persona interessata, che è residente ai fini fiscali della Repubblica di Bulgaria, non ne è informata, può chiedere al tribunale amministrativo competente di obbligare l’autorità competente a fornirgli la decisione finale.
(4) La decisione finale è esecutiva per la persona interessata, a condizione che entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica ai sensi del par. 3, accetta la decisione e dichiara di essere consapevole che la questione controversa è definitivamente risolta con l’entrata in vigore della decisione e che nessun altro mezzo di tutela legale può essere utilizzato in relazione ad essa, soddisfa pertanto le condizioni per l’entrata in vigore forza della decisione secondo una disposizione analoga nella legislazione degli altri Stati membri interessati.
(5) La decisione finale non è soggetta a ricorso ed è eseguita immediatamente secondo la procedura del presente codice, indipendentemente dai termini di prescrizione prescritti, tranne quando un tribunale competente di uno Stato membro interessato stabilisce che, in relazione a un esperto indipendente , le condizioni di indipendenza di cui all’art. 134 h, par. 5 o una disposizione analoga nella legislazione del rispettivo Stato membro.
(6) La decisione finale per risolvere la controversia è vincolante per la questione controversa per l’autorità competente e per tutte le autorità e le istituzioni.
(7) Quando la decisione finale non è attuata dall’autorità fiscale competente, la persona interessata può chiedere al tribunale amministrativo competente di obbligare l’autorità ad attuarla.

Attuazione di una decisione efficace per risolvere la controversia

Art. 134с (Nuova – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) Quando non è stato emesso alcun atto di revisione sulla questione contestata, l’interessato presenta una dichiarazione o una dichiarazione correttiva ai sensi dell’art. 104 entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento ex art. 134e o 134p . Una dichiarazione non deve essere presentata da una persona per la quale non vi è alcun obbligo di dichiarazione ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società o della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche .
(2) Quando la persona interessata non presenta una dichiarazione o si riscontrano incongruenze nella dichiarazione con la decisione efficace ai sensi dell’art. 134e o art. 134p sulla questione contestata, l’Agenzia delle Entrate può emanare atto ai sensi dell’art. 107 .
(3) Quando è stato emesso un atto di revisione sulla questione controversa, che non è stato impugnato in tribunale, l’ art. 133, par. 2, punto 6 .
(4) Sulla base di una decisione effettiva sulla questione controversa, la persona interessata può presentare una richiesta di compensazione o rimborso entro il termine di cui al par. 1, se tale termine scade successivamente al termine di cui all’art. 129, par. 1 .

Pubblicità

Art. 134т (Nuovo -. SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) L’autorità competente può accettare la decisione finale ai sensi dell’art. 134p da pubblicare integralmente nel registro centrale tenuto dalla Commissione europea, con il consenso espresso dell’interessato e delle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
(2) Quando un’autorità competente o la persona interessata non acconsente alla pubblicazione della decisione finale nella sua interezza, una sintesi della decisione è pubblicata nel registro centrale. Il sommario include una descrizione generale della questione contestata, la data, i periodi d’imposta rilevanti, la base giuridica, il settore di attività, una breve descrizione dell’esito finale e una descrizione del metodo arbitrale utilizzato.
(3) L’autorità competente invia le informazioni di cui al par. 2 all’interessato prima della sua pubblicazione. Entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni, l’interessato può chiedere alle autorità competenti di non pubblicare informazioni che riguardino segreti commerciali, economici, industriali o professionali o processi commerciali, nonché informazioni contrarie all’ordine pubblico.
(4) Le informazioni di cui al par. 1 e 2 è pubblicato secondo un modello approvato dalla Commissione Europea.
(5) L’autorità competente fornisce immediatamente alla Commissione europea le informazioni pubblicate ai sensi del par. 2 e 3.

Concorrenza con altri settori

Arte. 134у. (Nuovo – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 ) (1) L’interessato può avvalersi delle procedure previste nella presente sezione, indipendentemente dal fatto che la questione contestata sia stata risolta con atto effettivo, salvo che casi in cui vi è una decisione giudiziaria effettiva.
(2) L’esame della questione controversa in un procedimento ai sensi della presente sezione non impedisce l’avvio o la prosecuzione di procedimenti giudiziari, amministrativi o penali in relazione alla questione controversa.
(3) Quando la questione controversa è oggetto di esame in un procedimento giudiziario ai sensi del par. 2, il giudizio sul ricorso ex art. 134e e 134e è sospeso fino a quando il tribunale non abbia emesso un atto effettivo. Quando il procedimento giudiziario è sospeso o si è concluso con atto diverso dal provvedimento giudiziale, il procedimento di cui alla presente sezione è ripreso, con i termini di cui all’art. 134e, par. 1 e 6 e dell’art. 134e, par. 1 e 2 iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto.
(4) Quando il procedimento giudiziario con l’oggetto della questione controversa ai sensi del par. 3 conclusasi con sentenza effettiva, l’autorità competente ne dà comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in quanto:
1. procedimento amichevole ex art. 134 septies si estingue, a decorrere dalla data di notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, quando la decisione del tribunale è stata pronunciata prima che fosse raggiunto un accordo per risolvere di comune accordo la questione controversa ai sensi dell’art. 134f ;
2. l’autorità competente si rifiuta di istituire una commissione consultiva quando la decisione del tribunale è stata pronunciata prima che l’interessato presenti una richiesta di risoluzione della controversia ai sensi dell’art. 134 octies , nel caso in cui la questione controversa sia rimasta irrisolta durante la procedura amichevole ex art. 134f ;
3. i procedimenti per la risoluzione delle controversie da parte di una commissione consultiva, rispettivamente di una commissione sostitutiva, si estinguono quando la decisione del tribunale è resa dopo la presentazione di una richiesta ai sensi dell’art. 134g e prima che la commissione abbia presentato il proprio parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi dell’art. 134 pag .
(5) Quando è stato avviato un procedimento penale ai sensi del par. 2 per un reato contro il sistema tributario ex art. 255 e 255 bis cp , il procedimento di cui alla presente sezione è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale con atto effettivo. All’espletamento del procedimento penale con atto effettivo di sanzione del reato di cui al primo periodo, l’autorità competente ne dà comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati e il procedimento di cui alla presente sezione si estingue, di conseguenza l’autorità competente l’autorità si rifiuta di istituire una commissione consultiva.
(6) Il procedimento ai sensi della presente sezione deve essere chiuso anche nel caso in cui l’autorità competente riceva notifica da un’autorità competente di un altro Stato membro di porre fine al procedimento per risolvere la controversia in base alle circostanze previste dalle disposizioni della legislazione dello Stato membro interessato stato interessato.
(7) Le procedure avviate per la risoluzione delle controversie ai sensi di un accordo o di un altro trattato internazionale di natura analoga, interpretate o applicate in relazione alla questione controversa, si concludono con la presentazione di un reclamo ai sensi dell’art. 134c , conteggiato dalla data del primo ricevimento del reclamo da parte di un’autorità competente di uno Stato membro interessato.

Bulgaria – DAC 7 – Norme speciali per lo scambio automatico di informazioni fornite dai gestori di piattaforme

La direttiva n. 2021/514/UE (DAC 7) del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la direttiva 2011/16/UE pone l‘obbligo  per le piattaforme digitali  di comunicare i dati in materia fiscale delle  transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le stesse.
I gestori delle piattaforme online situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue saranno chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.
Le operazioni interessate sono:

  • la vendita di beni e di servizi personali:
  • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
  • la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio.

I nuovi obblighi di segnalazione si applicano a partire dal 1 ° gennaio 2023.

Di conseguenza in Bulgaria è stata promulgata la Legge  n. 100 del 16.12.2022 che aggiunge al Capitolo sedici del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) la Sezione VIII.
Norme speciali per lo scambio automatico di informazioni fornite dai gestori di piattaforme (artt. da 143я.SUP>5 a 143я.SUP>13).

La Sezione VIII disciplina, quindi,  la procedura per l’attuazione della cooperazione amministrativa mediante lo scambio automatico di informazioni fornite dai gestori di piattaforme relative ai venditori, che svolgono un’attività rilevante.

Lo scambio automatico di informazioni  è la fornitura sistematica di informazioni predeterminate agli Stati membri dell’Unione Europea o alle giurisdizioni partner al di fuori dell’Unione Europea senza una richiesta, a un certo intervallo di tempo.
 Il direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate scambia con le autorità competenti degli Stati membri o delle giurisdizioni partner le informazioni di cui all’art. 143° 8 , forniti dai gestori delle piattaforme di cui all’art. 143° 6 , par. 2 e 3 .
Le informazioni di cui al par. 3 è fornita all’autorità competente dello Stato membro o della giurisdizione partner presso la quale il venditore, di cui si forniscono le informazioni, è residente ai fini fiscali ai sensi dell’art. 143° 10 , par. 9 e 10 , e nel caso di attività connesse al leasing immobiliare – all’autorità competente dello Stato membro o della giurisdizione partner in cui si trova l’immobile.
Lo scambio di informazioni ai sensi del par. 3 è effettuato entro due mesi dalla fine dell’anno solare per il quale i gestori della piattaforma forniscono informazioni utilizzando un formato elettronico standardizzato.
L’elenco delle giurisdizioni partner a cui la Repubblica di Bulgaria invia informazioni è pubblicato sul sito web dell’Agenzia nazionale delle entrate.