Residenza fiscale a Cipro risiedendo nella Repubblica per almeno 60 giorni

La Legge 119(I)/2017  ha modificato l’art.2 della “Legge  sul reddito del 2002″( Legge118(I)/2002) consentendo, con effetto dal 1˚ gennaio 2017, di acquisire la residenza fiscale a Cipro risiedendo nella Repubblica per almeno 60 giorni durante l’anno fiscale in corso.

La “regola dei 60 giorni” è un ulteriore tassello normativo che si aggiunge alla “regola dei 183 giorni”, ed è rivolta ad individui che non trascorrono più di 183 giorni nella Repubblica di Cipro o in un’altra giurisdizione.

La “regola dei 60 giorni” intende attrarre un significativo numero di persone che, in assenza di una residenza fiscale definita, non soddisfacendo i requisiti per la residenza fiscale in nessun paese,  rischiano di rimanere esposte alle pretese delle diverse autorità fiscali.

Sulla base del citato emendamento l’individuo verrà considerato residente fiscale a Cipro nel caso in cui lo stesso soddisfi i cumulativamente i seguenti requisiti :

  • Non essere residente fiscale in un altro Stato;
  • Non risiedere in un altro Stato per un periodo eccedente ai 183 giorni;
  • Mantenere la residenza in un immobile (sia di proprietà che in affitto) all’interno del territorio della Repubblica;
  • Esercitare del business a Cipro. Per soddisfare quest’ultima condizione il richiedente deve:
    • mantenere qualsiasi tipo di business a Cipro
    • oppure essere impiegato
    • o ricopre cariche in un’azienda residente fiscalmente a Cipro durante l’anno fiscale in corso.

Quanto sopra non è considerato valido in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno fiscale.

Bisogna precisare che la normativa sopra menzionata non elimina la “regola dei 183 giorni”. Questa rimane in vigore e conformemente a quanto viene stabilito dalla stessa troverà applicazione laddove un individuo risiederà a Cipro per più di 183 giorni nello stesso anno.

Un individuo è considerato domiciliato a Cipro a fini fiscali quando è residente fiscale per almeno 17 anni negli ultimi 20 anni precedenti l’anno fiscale in questione.

è considerato un residente fiscale ed è esentato dalla tassazione a Cipro sul suo reddito mondiale (Cipro e di provenienza mondiale), dividendi e interessi.

Un individuo che non è domiciliato a Cipro a fini fiscali e che diventa residente fiscale cipriota secondo la regola dei 183 giorni o dei 60 giorni è soggetto a tassazione secondo il principio del worldwide income.

I vantaggi per colui che sceglie di diventare residente fiscale cipriota sono i seguenti:

  • Esenzione dalla tassazione di interessi e dividendi da fonti estere;
  • Esenzione dalla tassazione sul capital gain derivante dalla vendita di titoli incluse quote di aziende locali o straniere, obbligazioni, diritto di opzione su azioni, ecc., ad eccezione dei casi in cui il valore delle quote deriva da proprietà immobiliari a Cipro;
  • Sconto pari al 50% sull’imposta sul reddito per 10 anni nel caso di assunzione locale con un reddito superiore a 100.000 Euro a patto che non sia diventato residente fiscale prima dell’avvio del suo impiego a Cipro;
  • Esenzione dalla tassazione per i redditi da impiego assunti fuori da Cipro ,a condizione che l’attività venga esercitata fuori da Cipro per più di 90 giorni per anno fiscale.

L’Agenzia delle Entrate di Cipro ha emanato la  circolare EE 08, datata 22 settembre 2017, in cui, oltre a ribadire i requisiti in base ai quali è riconosciuta la residenza fiscale, vengono fornite istruzioni per il rilascio del certificato di residenza fiscale [Modulo Τ.126 (2017)] necessario ai fini dell’esenzione dalla tassazione di dividendi o interessi da fonti estere.

La circolare chiarisce che una persona che è residente fiscale a Cipro in base alla regola dei 60 giorni ha l’obbligo di versare un contributo speciale alla difesa in base al “Contributo straordinario alla difesa della legge della Repubblica se allo stesso tempo è domiciliato a Cipro.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate di Cipro ha emanato la circolare EE 33, datata 29 gennaio 2019, che chiarisce che un soggetto che ricopre la carica di amministratore in una società residente a Cipro e che delega questo incarico ad un direttore “supplente” o ad un sostituto in qualsiasi momento durante l’anno fiscale non soddisfa la terza condizione e, dunque, non ha diritto alla residenza fiscale a Cipro ai sensi della normativa dei 60 giorni.

Bulgaria – compresa nella White List e non nella lista degli Stati emanata ai fini della Presunzione di Residenza delle Persone Fisiche

L’ art. 10 della Legge 23/12/1998 n.448  ha introdotto nell’art. 2 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) il comma 2-bis

“2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”

Il D.M. del 4 maggio 1999 emanato dal Ministero delle finanze ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della presunzione di residenza ed allo scopo di contrastare il fittizio trasferimento all’estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia elenca gli Stati fiscalmente privilegiati ai fini dell’Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche.

La Bulgaria non è compresa nella Black List di cui al D.M. del 4 maggio 1999,  di cui sopra.

Congiuntamente la Bulgaria è tra i  Paesi inclusi nella White List di cui al D.M. 4 settembre 1996, contenente l’Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

Ufficio di Rappresentanza – Stabile Organizzazione – Società Controllata

Le forme giuridiche mediante le quali un’impresa italiana può insediarsi all’estero sono essenzialmente tre:

  • l’ufficio di rappresentanza;
  • la stabile organizzazione (o branch);
  • la società.
“Le fattispecie individuate sono differenti sia in termini di costi sia di implicazioni legali e regolamentari che comportano. L’ufficio di rappresentanza è la modalità che comporta minori costi di costituzione e dalla quale discendono i minori obblighi civilistici (bastando la registrazione dell’unità locale nella Camera di Commercio dello Stato estero di insediamento). Pertanto, l’impresa italiana potrebbe decidere di iniziare ad operare in tale modo, per poi aprire una branch e successivamente trasformarla in società, ma potrebbe anche avvenire che, per le ragioni più diverse, il soggetto italiano opti per l’apertura diretta di una nuova joint venture. È il caso ad esempio dell’insediamento in Paesi nei quali per legge interna è necessario un socio locale.
È evidente che le diverse tipologie di insediamento, oltre a comportare implicazioni legali e regolamentari differenti in termini di obblighi civilistici e contabili, hanno anche implicazioni fiscali differenti.

L’ufficio di rappresentanza

L’ufficio di rappresentanza è un soggetto senza autonomia giuridica e fiscale rispetto alla casa madre. Pertanto, nello Stato estero non insorgono obblighi fiscali per l’impresa italiana. Essa verrà quindi tassata nel Paese estero come soggetto non residente, solo per i ricavi ivi prodotti. Alcuni Paesi, come accade in Italia, prevedono la tassazione degli utili di impresa di un soggetto non residente solo in presenza di stabile organizzazione, e pertanto l’impresa italiana che opera in uno Stato estero mediante ufficio di rappresentanza potrebbe non essere soggetta a tassazione in tale Stato.
Tuttavia, massima attenzione deve essere posta alle attività svolte dall’ufficio di rappresentanza. Il rischio è la riqualificazione di un ufficio di rappresentanza in stabile organizzazione all’estero dell’impresa italiana, con la conseguente tassazione nel Paese estero dei redditi ivi prodotti. Infatti, ai sensi della definizione di stabile organizzazione contenuta nel modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, costituisce stabile organizzazione (tra l’altro) la presenza di una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, salvo che le attività svolte non siano di carattere preparatorio o ausiliario all’attività della casa madre.
L’ufficio di rappresentanza potrà essere utilmente aperto in caso di laboratori, magazzini, depositi, uffici, negozi, in cui vengono svolte ad esempio attività promozionali, presentazione di merci (come gli show roomdove non viene svolta attività di vendita), la consegna delle merci, le ricerche di mercato.

La stabile organizzazione

L’apertura di una stabile organizzazione all’estero non sempre è una decisione dell’impresa italiana, ma dipende dal tipo di attività esercitata. Le autorità fiscali sono spesso molto attente a verificare se un insediamento estero configuri o no “stabile organizzazione” in quanto la stabile organizzazione è soggetta ad imposta nello Stato estero per i redditi ivi prodotti. Senza entrare nel dettaglio di quali sono le attività che comportano l’insorgere di una stabile organizzazione all’estero, basti qui notare che si può creare nello Stato estero una stabile organizzazione materiale (in virtù della presenza fisica di una sede fissa di affari della impresa italiana) o anche personale (in presenza di agenti non indipendenti che hanno il potere di concludere contratti in nome e per conto della società italiana). Una attenta disamina della situazione fattuale e delle attività effettivamente svolte all’estero è fondamentale per evitare di incorrere in sanzioni, anche pesanti, per omessa tassazione dei redditi prodotti all’estero.
Al di là dei casi in cui l’apertura di una stabile organizzazione all’estero non sia la mera conseguenza delle attività svolte dall’Italia mediante una sede estera o un agente dipendente), è possibile che un’impresa italiana decida volontariamente di aprire all’estero una stabile organizzazione e non costituire una società controllata.
Da un punto di vista civilistico, con il termine stabile organizzazione si intende un soggetto che non ha autonomia giuridica rispetto alla casa madre italiana, essendo più che altro la longa manu attraverso cui questa esercita la sua attività all’estero. Non avrà dunque necessità di un capitale sociale (anche se tipicamente la stabile organizzazione viene fornita di un fondo di dotazione adeguato allo scopo, soprattutto per problematiche fiscali), di organi gestori propri o di obblighi di redazione di bilancio. Per le passività della stabile organizzazione dunque risponde la casa madre italiana con il proprio patrimonio.
Al contrario, dal punto di vista fiscale, la stabile organizzazione è un soggetto rilevante, tanto da avere una propria numero identificativo estero (come la partita IVA o il codice fiscale). La stabile organizzazione è un autonomo centro di imputazione di ricavi e costi, e viene tassata nello Stato estero per i redditi ivi prodotti. La stabile organizzazione è considerata come un soggetto fiscalmente residente nello Stato estero ai fini fiscali, e come tale è soggetto alle ordinarie regole sulle imposte sul reddito previste per i soggetti esercenti attività di impresa (in Italia, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti sono soggetti IRES tassate come le società di capitali italiane).
In sostanza, le operazioni svolte dalla stabile organizzazione, pur essendo registrate in una contabilità separata rispetto a quella della casa madre, confluiscono nelle registrazioni contabili dell’impresa italiana. La contabilità della stabile organizzazione è tenuta ai soli fini fiscali, al fine di calcolare il reddito ad essa afferente. Tale reddito viene tassato nello Stato estero, e viene anche incluso nel reddito complessivo della casa madre. Le imposte pagate all’estero vengono scomputate dal reddito della casa madre mediante il meccanismo del credito di imposta.
Conseguentemente, le perdite realizzate dalla stabile organizzazione nello Stato estero sono portate in diretta deduzione del reddito imponibile italiano, e pertanto immediatamente recuperate. Tale peculiarità comporta inoltre un evidente vantaggio durante i primi periodi dell’insediamento all’estero, quando la possibilità di incorrere in perdite è elevata. Mentre in caso di società controllate estere che realizzano perdite consistenti potrebbe divenire necessario procedere con una ricapitalizzazione, in caso di branch estere non sarà necessario ripristinare il fondo di dotazione iniziale, semprechè lo stesso si mantenga congruo rispetto all’attività esercitata. Inoltre, in caso di perdite civilistiche una società potrebbe non essere in grado di ripagare dividendi alla casa madre, anche se in possesso di “cassa” libera (c.d. fenomeno del trapped cash, tipico in caso di ammortamenti molto elevati in conto economico).
Inoltre, le distribuzioni del fondo di dotazione dalla branch alla casa madre non sono soggetti a ritenuta nello Stato estero. Le linee Guida OCSE sull’attribuzione di profitti alla stabile organizzazione consentono, a certe condizioni, l’allocazione di finanziamenti tra la casa madre e la stabile organizzazione. Tali interessi passivi, unitamente agli interessi passivi su finanziamenti contratti direttamente dalla stabile organizzazione possono essere dedotti secondo le regole ordinarie dello Stato estero.”

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2014/08/05/la-variabile-fiscale-per-l-insediamento-all-estero

Sul tema della Stabile Organizzazione è utile tenere presente, per una corretta pianificazione fiscale la modifica introdotta dal  DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”  che, attraverso l’Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti), ha inserito nell’ordinamento nazionale la Branch Exemption

“La società controllata

La costituzione di una società all’estero rappresenta la modalità più completa di insediamento all’estero. La società estera ha una propria personalità giuridica separata dalla casa madre, deve avere un proprio capitale sociale rispondente ai limiti minimi previsti dalla legislazione locale con il quale la controllata estera risponde per le proprie obbligazioni.
Una società estera, anche se controllata dalla casa madre italiana, deve avere organi decisionali e gestionali propri. Quest’ultimo aspetto risulta di particolare importanza anche alla luce delle numerose normative antielusive presenti nel nostro ordinamento, volte ad escludere la possibilità di una fittizia localizzazione all’estero di una società ai soli fini di beneficiare di regimi fiscali di favore rispetto a quello italiano, soprattutto in caso di società controllata costituita in paradisi fiscali.
Si tratta ad esempio delle norme in tema di esterovestizione, mediante le quali l’amministrazione finanziaria italiana può disconoscere la localizzazione all’estero dell’attività (e la conseguente tassazione nello Stato estero), quando la gestione della società estera venga svolta in Italia. Bisognerà dunque prestare attenzione alla “sostanza” della società estera, per evitare che l’autorità fiscale italiana consideri fittizio l’insediamento all’estero. A tale fine, saranno utili sia elementi propri della società estera, come la disponibilità di uffici funzionali allo svolgimento dell’attività, la presenza di dipendenti, di contratti di fornitura anche di servizi basilari come l’energia e il telefono, di conti correnti esteri intestati alla società, etc. Inoltre, le principali decisioni del consiglio di amministrazione dovrebbero essere prese all’estero, nel corso di riunioni tenute a cadenza regolare.
Inoltre, le società estere controllate o collegate residenti o localizzate in paradisi fiscali sono soggette alla disciplina delle c.d. controlled foreign companies(o CFC), che prevede la tassazione per trasparenza in capo alla società italiana dei redditi realizzata dalle società controllate o collegate estere che non dimostrino l’effettivo svolgimento all’estero di un’attività economico o alternativamente che dalla partecipazione non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati c.d.black list. La disciplina CFC si applica anche in caso di partecipazioni localizzate in Paesi white list, quando i redditi da queste prodotti siano per la maggior parte redditi c.d. passive, ovvero derivanti dallo sfruttamento di attività materiali, immateriali o finanziarie.
La società estera è tassata nel Paese estero secondo le regole ordinarie. I dividendi distribuiti dalla società estera possono essere soggetti a ritenuta nel Paese estero, e confluiscono nel reddito imponibile della società italiana (per il 5% del loro ammontare se si tratta di società estere in Paesi White List). Le ritenute subite all’estero possono essere scomputate dalle imposte dovute in Italia secondo il meccanismo del credito di imposta.

La scelta della forma giuridica con cui effettuare l’investimento all’estero deve essere attentamente ponderata, per evitare di incorrere in problematiche fiscali che ex post è più difficile gestire.”

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2014/08/05/la-variabile-fiscale-per-l-insediamento-all-estero

IL CONCETTO DEL “CONTROLLO” NEL TRANSER PRICING

Il Controllo è da intendersi non nel senso restrittivo previsto dall’articolo 2359 del Codice civile, bensì come ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze. Cfr. C.M. 22/9/1980 : “deve escludersi che il controllo esercitato sull’impresa sia riconducibile nei limiti previsti dall’art. 2359 del Codice Civile per le società azionarie. Il solo fatto che la disposizione civilistica consideri ipotesi di mero controllo societario già lascia intendere quanto ampia si riveli la sua insufficienza relativamente alla fattispecie di imprese diverse da quelle di capitali…In relazione ai fini perseguiti dal legislatore fiscale il controllo di cui trattasi deve essere contrassegnato da esigenze di elasticità e trovare collocazione in un contesto economico dinamico, tenendo presente, cioè, che le variazioni di prezzo nelle transazioni commerciali trovano spesso il loro presupposto fondamentale nel potere di una parte di incidere sull’altrui volontà non in base al meccanismo del mercato ma in dipendenza degli interessi di una sola delle parti contraenti o di un gruppo“.

OCSE – Modello di Convenzione contro la doppia imposizione

OCSE – Articoli del Modello di Convenzione contro la doppia imposizione (OCDE – Convention between (State A) and (State B) with respect to taxes on income and on capital)

2014 UPDATE TO THE OECD MODEL TAX CONVENTION

2017 UPDATE TO THE OECD MODEL TAX CONVENTION

Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017

COMMENTARIES ON THE ARTICLES OF THE MODEL TAX CONVENTION

T.U.I.R. – ART. 152

Art. 152

Determinazione del reddito complessivo

1. Per le societa’ e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa’ semplici, il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita’ produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6.

3. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale la societa’ o l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.

4. Per le societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

COMMA 8-TER DELL’ART. 167 DEL T.U.I.R. COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147

Book

……………………………………..

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il

soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non

rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un

indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il

contribuente puo’ interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo le modalita’ indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo l’interpello di cui al precedente periodo puo’ essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma  8-bis. (172)

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

—————

COMMA 5 DELL’ART. 167 DEL T.U.I.R.

………………………………………..
  1. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto

residente dimostra, alternativamente, che:

a) la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva

attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’,

nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le

attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima

condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle

fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio

di insediamento;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i

redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al

comma 4. ((Ai fini del presente comma, il contribuente puo’

interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1,

lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto

dei diritti del contribuente)). (133) (172)

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto:

– (con l’art. 1, comma 83, lettera l) l’abrogazione del comma 4

del presente articolo;

– (con l’art. 1, comma 88) che “Le disposizioni di cui ai commi da

83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere

dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis

del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta

precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31

dicembre 2007”.

————-

 

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

COMMA 8-BIS DELL’ART. 167 DEL T.U.IR. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA 208/2015)

…………………..

8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche

nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso

comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi

richiamati ((o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a

quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia

abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di

informazioni)), qualora ricorrono congiuntamente le seguenti

condizioni:

  1. a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’

della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in

Italia;

  1. b) hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla

gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli,

partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione

o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla

proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla

prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o

indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne

sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che

controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi

finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono

indicati i criteri per determinare con modalita’ semplificate

l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a),

tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della

base imponibile.

…………………..

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

ART. 167 T.U.I.R. – COMMA 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Vigente al: 8-4-2016

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED AI

RAPPORTI INTERNAZIONALI

…………………………………….

Art. 167

Disposizioni in materia di imprese estere controllate

………………………………………………

4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si

considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione

risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

(174)

AGGIORNAMENTO (174)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l’art. 1, comma

144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015