Il legislatore italiano, in un’ottica di favorire la competitività
delle imprese residenti che operano all’estero per il tramite di stabili organizzazioni, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea (Vedi OCDE – Model Convention), con il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” (15G00163) (GU Serie Generale n.220 del 22-9-2015), mediante l’inserimento del nuovo articolo 168-ter nel DPR n. 917/1986, ha introdotto nell’ordinamento nazionale, la c.d. “branch exemption” .
riportiamo di seguito la prima parte del suddetto articolo
“«Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle
stabili organizzazioni di imprese residenti).
1. Un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.
2. L’opzione e’ irrevocabile ed e’ esercitata al momento di
costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo
periodo d’imposta.
3. Quando la stabile organizzazione e’ localizzata in Stati o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell‘articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione e’
localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del
medesimo articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita,
relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che
ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del
citato articolo.
4. Le imprese che esercitano l’opzione di cui al comma 1 applicano
alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti
richiamate nel comma 3, le disposizioni dell’articolo 167.
5. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 con
riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state
disapplicate le disposizioni di cui all’articolo 167, si applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma
4, e 89, comma 3.
………………………………………… ”
Con la “branch exemption” viene introdotta la possibilità, in capo ad un’impresa residente nel territorio dello Stato, mediante l’esercizio di un’opzione irrevocabile, delle non rilevanza fiscale di utili e e perdite realizzati dalla sue stabili organizzazioni all’estero, da
determinarsi in ogni caso secondo i criteri dettati dall’articolo 152 del DPR n. 917/1986.
Con l’introduzione di tale opzione, l’Italia consente così alle sue società con stabili organizzazioni all’estero di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle legislazioni degli altri Paesi, così come di tax rate ( pressione fiscale totale sulle imprese) più basso rispetto a quello nazionale.
La finalità perseguita con l’introduzione dell’opzione in parola è quella di favorire l’internazionalizzazione delle imprese nazionali, rendendo “neutro” il risultato (profitti e/o perdite) conseguiti all’estero.
L’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite se esercitata si applica a tutte le stabili organizzazioni all’estero.
Inoltre, l’opzione è:
a) irrevocabile;
b) deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione;
c) ha effetto dal medesimo periodo d’imposta in cui è esercitata;
d) valida nel caso in cui le stabili organizzazioni non siano localizzate in Stati o territori indicati nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dall’articolo 167, comma 4 del DPR n. 917/1986.
In altri termini, le stabili organizzazioni devono essere localizzate in Stati o territori che consentono un adeguato scambio
di informazioni.
Quando la stabile organizzazione è localizzata nei predetti Stati o territori o quando è localizzata in Stati diversi, ma ricorrano le condizioni di cui al comma 8-bis dell’art. 167 del T.U.IR. (così come modificato dalla 208/2015), l’opzione può essere esercitata solo se sono soddisfatte le esimenti di cui al comma 5, lett. a) e b) o al comma 8-ter del citato articolo 167 così come modificati.
In presenza di tax rate inferiore alla metà rispetto a quello nazionale, l’opzione per la branch exemption può essere esercitata soltanto qualora le branch svolgano un’effettiva attività commerciale e/o industriale nel mercato di riferimento dello Stato o territorio in cui la stessa è insediata o se la casa madre riesce a dimostrare di non voler conseguire l’effetto di localizzare i redditi oltre confine.
In assenza di tali esimenti, si applicano le regole generali di cui all’articolo 167 del DPR n. 917/1986.
Con provvedimento del 28 agosto 2017 – pdf (www.agenziaentrate.gov.it/) sono state disposte le modalità applicative del nuovo regime.
Ulteriori chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi sono contenuti nella risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018 – pdf (www.agenziaentrate.gov.it/)