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CONSOB – Documento di Consultazione sull’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO VOLTO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 SUI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING ALLE IMPRESE

Il 2 marzo 2023 la CONSOB ha pubblicato il Documento di Consultazione sull’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO VOLTO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 SUI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING ALLE IMPRESE.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 17 marzo 2023 al seguente indirizzo:
C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA
oppure on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno

Imposizione sostitutiva ridotta per gli utili accantonati in capo alle società partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio 2023, Art. 1, commi da 87 a 95,  ha introdotto la possibilità di affrancare con una imposizione sostitutiva ridotta gli utili accantonati in capo alle società partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

  1. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione di cui al comma 88.
  2. L’opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa. I contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle società possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.
  3. Le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 88 e l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.
  4. L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. L’opzione di cui al comma 88, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l’esercizio dell’opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
  6. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 88 e 89.
  7. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
  8. L’opzione di cui al comma 88 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall’articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9. Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai fini del suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In primis bisogna individuare le  poste suscettibili di essere affrancate ovvero gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata accantonati nel bilancio chiuso al 31.12.2021 ( ultimo bilancio chiuso prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio):

  • gli utili
  • e le riserve di utile

non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della EGGE 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio.

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio 2023 prevede che:
    • comma 90 – l’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo in caso di possesso indiretto. Sul punto, nel silenzio delle norme, sarà il Decreto Ministeriale attuativo di prossima emanazione che dovrà specificare se la percentuale di possesso dovrà essere determinata avendo a riferimento la quota di capitale detenuta ovvero la quota di spettanza degli utili;
    • comma 91 primo periodo – l’opzione può essere esercitata, in maniera  flessibile:
      • distintamente per ciascuna partecipata estera e
      • con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili/riserve di utili

      permettendo al soggetto controllante residente non solo di decidere quale partecipazione ma anche l’entità e la misura degli utili, accantonati presso la stessa società estera, da affrancare;

    • comma 91 secondo periodo – l’opzione si perfeziona mediante l’indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 (da presentarsi entro il prossimo 30.11.2023) ed il pagamento in un’unica soluzione dell’imposta sostitutiva entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2022 (30.06.2023). Con riferimento al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi tramite modello F24, la disciplina, per evidenti ragioni di cassa, vieta espressamente di poter procedere a compensazione;
    • comma 92 – gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati ad imposizione sostitutiva; tale previsione, nello specifico, risulta molto rilevante nel caso di affrancamento parziale (i.e. nel caso in cui vengano affrancati solo una parte degli utili/riserve di utili accantonati in capo ad una specifica partecipata estera) dal momento che nel caso di distribuzione il soggetto controllante residente non sarà oggetto di tassazione fino a concorrenza degli stessi utili affrancati;
    • comma 93 – il costo fiscale della partecipata estera venga incrementato dell’importo degli utili/riserve di utili assoggettati ad imposizione sostitutiva (e decrementato dagli stessi allorquando gli stessi sono oggetto di distribuzione); incidendo sul costo fiscale riconosciuto della partecipata estera, risulta evidente come la possibilità di procedere (o meno) all’affrancamento debba/possa anche essere valutato alla luce delle contrapposte prospettive di una conservazione piuttosto che di una cessione dell’investimento.

Data l’evoluzione del concetto di “Stato a fiscalità privilegiata” nell’ambito della normativa fiscale italiana, uno degli elementi  più complessi della disciplina afferente alla possibilità di affrancare con una imposizione sostitutiva ridotta gli utili accantonati in capo alle società partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato è quello relativo all’individuazione degli utili potenzialmente affrancabili.

Cerchiamo di ricostruire l’evoluzione della normativa

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA
Periodi di
imposta
Fino al
31.12.2014
2015 2016-2018 Dal 2019
Criteri per
individuazione
dei regimi
fiscali
privilegiati
Inclusione del
Paese nel
Decreto Ministeriale 21 novembre 2001(black list)
Inclusione del Paese nel
Decreto Ministeriale 21 novembre 2001 (vigente al
momento in cui gli utili sono
stati percepiti)come modificato dal d.m. 30 marzo 2015 e dal d.m. 18 novembre 2015In base alle precedenti versioni dell’art. 167 del TUIR, quarto comma, anche nel
caso di non inclusione del
Paese nel Decreto Ministeriale
21 novembre 2001 regimi
fiscali speciali che prevedano
un livello di tassazione < 50%
di quello applicato in ItaliaEsclusione dei Paesi UE e
SEE
In base   all’art. 167 del TUIR, quarto comma, nella versione in vigore dal 01/01/2016 al 11/01/2019

Paesi con un livello di
tassazione nominale < al
50% di quello italiano

Regimi fiscali speciali (che
concedono un trattamento
agevolato strutturale, che si
risolve in un’imposizione <
50% di quella italiana)

Esclusione dei Paesi UE e
SEE

Art. 47-bis. TUIR in vigore dal  12/01/2019

(In caso di controllo della
partecipata estera)
Paesi con un livello di
tassazione effettiva < 50% di
quello italiano

(Negli altri casi)
Paesi con un livello di
tassazione nominale < al 50%
di quello italiano

Esclusione dei Paesi UE e SEE

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 04.08.2016 n. 35/E ha chiarito come: “La provenienza dell’utile o della plusvalenza sarà, pertanto, determinata con riferimento al momento di percezione,”.
Per qualificare degli utili come provenienti (o meno) da un Paese a fiscalità privilegiata si deve fare riferimento al momento della percezione  con i criteri in vigore al momento della percezione, dato che è in quel momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto percettore residente.
Per valutare la convenienza dell’esercitare o no l’opzione per avvalersi della  possibilità di affrancare con una imposizione sostitutiva ridotta gli utili accantonati in capo alle società partecipate estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato è da considerare
  • l’eventuale ritenuta in uscita applicata sui dividendi dallo Stato della fonte,
  • il non poter avvalersi del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero in quato,  in caso di “affrancamento”,  non vi è la concorrenza del “provento” al reddito complessivo del contribuente (vedi art. 165, primo comma,TUIR).

Nel quadro RQ della Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi al fine di consentire l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato
nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre
2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR
relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1, commi da 87 a 95, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Istruzioni Ministeriali alla SEZIONE XXV del Quadro RQ – Utili e riserve di utile 

Gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione nella presente sezione XXV (art. 1,commi 87 a 95 della legge n. 197 del 2022).

I contribuenti possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, dei predetti utili e riserve di utile.

L’opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa.

L’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 percento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota del 30 per cento e l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota ridotta al 27 per cento. Tale versamento è effettuato entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio

L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione agli utili detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR.

L’opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile.

L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall’art. 168-ter del TUIR.

Le disposizioni di attuazione della predetta opzione sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Nei righi da RQ98 a RQ100:

– in colonna 1, va indicato il codice di identificazione fiscale del soggetto partecipato di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, ove attribuito dall’Autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa, cui utili o riserve di utili sono oggetto dell’opzione;

– in colonna 2, va indicata la denominazione del soggetto partecipato di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR;

– in colonna 3, va indicato l’indirizzo completo della sede legale estera;

– in colonna 4, va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);

– in colonna 5, va barrata la casella denominata “Partecipazione indiretta” in caso di partecipazione indiretta per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR;

– in colonna 6, va indicato l’ammontare degli utili e delle riserve di utile per i quali si intende esercitare l’opzione;

– in colonna 7, va barrata la casella denominata “Tipo” nel caso in cui l’opzione è esercitata con riguardo solo a una parte dei relativi utili e riserve di utile relativi al medesimo soggetto partecipato, riferita alla quota di partecipazione detenuta;

– in colonna 8, va indicato: il codice 3, in caso di applicazione dell’aliquota ordinaria del 30 per cento, il codice 4, in caso di applicazione dell’aliquota ridotta del 27 per cento ai sensi dell’art. 1, comma 89, della legge n. 197 del 2022;

– in colonna 9, va indicato l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta pari alla percentuale di cui in colonna 8 applicata all’ammontare indicato in colonna 6.

Nel rigo RQ101 va indicata l’imposta sostitutiva dovuta complessiva: in colonna 1, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 3 nella colonna 8 dei predetti righi, in colonna 2, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 4 nella colonna 8 dei predetti righi.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241.

Dichiarazione dei Redditi Società di Capitali 2023 (Periodo d’imposta 2022) Modelli e istruzioni

Devono utilizzare il modello Redditi Sc i soggetti Ires e più precisamente:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, le società di mutua assicurazione, nonché le società europee (di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento Ce n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato
  • gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società e i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato
  • le società e gli enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

Provvedimento – pdf

Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2023 (Periodo d’imposta 2022) Modelli e istruzioni

Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che:

  • nell’anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario
  • nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia
  • devono presentare anche una delle dichiarazioni: Iva, Irap, Modello 770
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF (come il quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – Ivie/Ivafe).

Provvedimento – pdf

Fascicolo 1

Modello Redditi persone fisiche (fascicolo 1) – pdf

Istruzioni per la compilazione (fascicolo 1) – pdf

Fascicolo 2

Fascicolo 3

 

Accordo sull’area di libero scambio araba – Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA)

La Lega Araba ha una lunga storia nel tentativo di promuovere il commercio e la cooperazione economica tra i suoi stati membri, con diverse iniziative prese negli anni ’50 e ’60.

Nel 1981 fu firmato un accordo per facilitare e promuovere il commercio interarabo, ma con scarso effetto.

Nel febbraio 1997, la Lega ha deciso di creare entro il 2008 un’Area araba di libero scambio, nota anche come Grande area araba di libero scambio o Area panaraba di libero scambio. Ciò sarebbe stato ottenuto attraverso una riduzione del 10% delle tasse doganali ogni anno nonché la graduale eliminazione delle barriere commerciali. Diciotto dei 22 Stati della Lega araba hanno sottoscritto questo accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1998.

Nel marzo 2001 è stato deciso di accelerare il processo di liberalizzazione e il 1° gennaio 2005 è stata applicata l’eliminazione della maggior parte delle tariffe tra i membri del Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA).

I 18 stati membri del Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA) sono: Algeria, Bahrein, Egitto, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Yemen. Altri sono in procinto di aderire.

La tariffa doganale

La tariffa doganale

Per poter raccogliere tutte le informazioni utili a comprendere quali siano gli obblighi dell’impresa connessi al commercio di un prodotto, è indispensabile conoscerne la cosiddetta Tariffa doganale, ossia il relativo codice numerico identificativo.

La Tariffa doganale è una raccolta, per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice (voce doganale) e da una relativa descrizione (designazione), corrispondenti alle merci oggetto di scambi internazionali.
La tariffa doganale è indispensabile per individuare il dazio che dovrà essere corrisposto alle autorità competenti per lo sdoganamento della merce (si veda il paragrafo 3.4).

La convenzione internazionale attualmente vigente, ha introdotto un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato sistema armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System, o semplicemente Harmonized System, abbreviato in HS). Tale sistema è strutturato in 21 sezioni merceologiche, suddivise in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre

L’armonizzazione è gestita dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO), un’organizzazione a carattere sovranazionale con oltre 170 stati membri e sede a Bruxelles in Belgio.

La tariffa doganale comunitaria

A livello UE, le 6 cifre del sistema armonizzato (SA) sono state integrate con altre suddivisioni, in funzione delle quali si parla di:

  • tariffa esterna comune (cosiddetta nomenclatura combinata – NC): si compone di circa 9500 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6, rappresentano i codici SA e le restanti 2, le sottovoci NC). Accanto ad ogni voce, la NC indica il dazio autonomo (e cioè deciso in via autonoma dalla UE) e il dazio convenzionale (e cioè derivante dagli accordi internazionali stipulati dalla UE). Serve per le bollette di esportazione e i modelli Intrastat (sia per cessioni intracomunitarie, sia per acquisti intracomunitari).
  • tariffa integrata comunitaria (TARIC): si compone di circa 13.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre (le ulteriori 2 cifre, rispetto alla NC, identificano gli eventuali dazi preferenziali e le altre misure specifiche previste per le singole voci. Per le operazioni di importazione, infatti, il codice numerico della merce da indicare è a 10 cifre. Si utilizza per le bollette di importazione.

La tariffa nazionale d’uso

È costituita da 14 cifre ed è così composta:
– 6 cifre SA + 2 cifre NC + 2 cifre TARIC + ulteriori 4 cifre (le prime due destinate alla fiscalità comunitaria, Iva e accise, e le altre ad ulteriori informazioni specifiche concernenti le singole voci (ad esempio: dazi antidumping, prezzi di riferimento per i vini, prodotti della flora e della fauna in via di estinzione, beni di interesse artistico e culturale, ecc.).

La tariffa nazionale d’uso è il manuale operativo degli spedizionieri doganali ed è contenuta nella banca dati dell’Agenzia delle Dogane Aida (Automazione Integrata Dogane Accise):
https://aidaonline7.agenziadoganemonopoli.gov.it/nsitaricinternet/index.html

In caso di dubbi relativi alla corretta classificazione delle merci, è possibile ottenere il parere ufficiale dell’autorità doganale presentando una richiesta scritta sull’apposito formulario compilabile anche sul sito dell’Agenzia contenente la descrizione dettagliata della merce e la sua classificazione ipotizzata: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/modulistica

La domanda di ITV deve essere inviata tramite il servizio postale con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (PEC) (dogane@pce.agenziadogane.it), all’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, presso la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, sito in via Mario Carucci, 71 00143 Roma. La medesima dovrà anche essere trasmessa, per conoscenza, all’Ufficio delle dogane dove territorialmente insiste la sede legale della ditta

Attestazione elettronica delle fatture commerciali di importazione degli Emirati Arabi Uniti (UAE)

Ai sensi della Decisione del Gabinetto degli Emirati Arabi Uniti n. (38) del 2022 sulle spese di attestazione delle fatture commerciali e dei certificati di origine per gli importatori negli Emirati Arabi Uniti, tutte le importazioni nel Paese dal 1° febbraio 2023 devono essere accompagnate da una fattura attestata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MOFAIC).

L’avviso doganale prevede che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MOFAIC). addebiterà una commissione fissa di servizio di 150 AED per l’attestazione di ogni fattura commerciale di merci importate del valore di 10.000 AED o più. Tale tassa deve essere pagata entro 14 giorni dalla data di compilazione della dichiarazione doganale.

Le esenzioni per le tasse di attestazione dell’importazione degli Emirati Arabi Uniti saranno applicabili per determinate categorie, tra cui le importazioni dalla zona franca e le importazioni da Gulf Cooperation Council (GCC)( Bahrain , Kuwait , Oman , Qatar , Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti).

Al servizio di attestazione documenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MOFAIC) si accede direttamente tramite  Attestazione Atti Ufficiali, Certificati e Fatture Commerciali .

L‘avviso doganale  è stato pubblicato sul sito web ufficiale della dogana di Dubai il 2 novembre 2022 e la decisione è entrata in vigore dal 1° febbraio 2023.

Clausole di trasporto nel commecio internazionale – Le Regole Incoterms – INternational COmmercial TERMS

Per regolamentare gli scambi fra Paesi diversi, la Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce (ICC)) ha elaborato clausole di trasporto (Incoterms) che individuano le posizioni di rischio e di costo dei contraenti, ossia i limiti in cui i rischi e costi di spedizione, trasporto e di dogana sono a carico del venditore o del compratore.

Le regole sono state sviluppate e mantenute da esperti e professionisti riuniti dall’ICC. Sono diventati lo standard nell’impostazione delle regole commerciali internazionali. I termini commerciali aiutano i commercianti a evitare costosi malintesi chiarendo i compiti, i costi e i rischi connessi alla consegna delle merci dai venditori agli acquirenti. Le regole Incoterms® sono riconosciute dalla United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)  come lo standard globale per l’interpretazione dei termini più comuni nel commercio estero.

Le Regole Incoterms – INternational COmmercial TERMS – sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano in maniera chiara la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce.

Gli Incoterms disciplinano nello specifico chi, tra le due parti contrattuali, debba stipulare il contratto di trasporto della merce e l’eventuale assicurazione fino al luogo convenuto; chi si debba far carico delle incombenze relative allo sdoganamento all’esportazione e all’importazione; individuano, inoltre, dove e quando avviene la consegna della merce, il momento del trasferimento dei rischi di danni alla merce dal venditore al compratore e ogni altra spesa relativa alla consegna della merce.

Le Regole Incoterms rappresentano uno standard riconosciuto a livello globale e vengono inserite nei contratti nazionali e internazionali, offrendo un punto di riferimento certo per importatori, esportatori, avvocati, trasportatori e assicuratori che lavorano nel mondo del commercio internazionale.

L’ultimo aggiornamento delle Regole Incoterms è stato rilasciato nella seconda metà del 2019 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

TERMINI PER OGNI TIPO DI TRASPORTO

Le presenti regole possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto ed anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

EXW – “EX WORKS”

È la resa che comporta minori rischi e costi a carico del venditore.

I costi e i rischi legati al trasporto delle merci passano dal venditore all’acquirente quando il venditore mette le merci a disposizione dell’acquirente presso il luogo convenuto, che generalmente coincide con il magazzino del venditore. Le operazioni di caricazione della merce sul mezzo e di eventuale sdoganamento all’esportazione sono a carico dell’acquirente. Nel caso in cui, come spesso avviene, la merce viene caricata sul mezzo dal venditore, si consiglia di utilizzare nel contratto la resa EXW Loaded: ciò garantisce una più chiara ripartizione di costi e rischi tra le parti. Analogamente, quando è il venditore a occuparsi dello sdoganamento all’esportazione, si consiglia di modificare la resa di conseguenza, per esempio EXW caricato e sdoganato, o di utilizzare la resa FCA.

Nel caso in cui, invece, il luogo convenuto sia un luogo diverso dal magazzino del venditore, quest’ultimo ha l’obbligo di consegnare la merce scaricata dal mezzo utilizzato per il trasporto della merce fino a tale luogo. Rimane in capo al compratore (salvo ove diversamente concordato) l’obbligo di caricarla sul mezzo da lui individuato.

È opportuno specificare che, seppur le operazioni di sdoganamento siano generalmente a carico del compratore, il venditore rimane il soggetto responsabile, dal punto di vista doganale e fiscale, di una eventuale mancata uscita delle merci dal territorio della UE, in quanto unico soggetto stabilito nel territorio unionale (infatti, nel caso di esportazione, il compratore non stabilito nella UE non risponde in alcun modo di eventuali inadempienze nei confronti delle autorità nazionali e unionali).

La resa EXW sembrava sul punto di sparire nella nuova versione degli Incoterms® ma è stata mantenuta. La stessa ICC ne raccomanda comunque un utilizzo limitato al commercio nazionale.

FCA “FREE CARRIER”

Il venditore consegna la merce presso un luogo convenuto che può essere:

  1. la sede o i locali del venditore (fabbrica o magazzino). In tal caso, le merci sono consegnate (ossia, i rischi e i costi passano dal venditore al compratore) quando sono caricate sul mezzo di trasporto del vettore messo a disposizione dall’acquirente.
  2. altro luogo convenuto. Le merci sono consegnate quando raggiungono il luogo convenuto, pronte per lo scaricamento dal mezzo di trasporto del venditore e messe a disposizione del vettore o di altro soggetto nominato dall’acquirente. È consigliato specificare, oltre al luogo convenuto, il punto esatto all’interno di tale luogo in cui avverrà la consegna, in modo tale da chiarire il momento preciso in cui il rischio e il costo del trasporto passano all’acquirente, e il momento (data o periodo) in cui avverrà la consegna.

In entrambi i casi, la resa FCA prevede che le eventuali operazioni di esportazione siano a carico del venditore.

CPT – “CARRIAGE PAID TO”

La consegna della merce ed il trasferimento del rischio avvengono quando il venditore mette la merce a disposizione del vettore incaricato dal venditore.

Il venditore si assume i costi del trasporto fino al luogo di destinazione indicato ma non è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione.

Pertanto, il momento di passaggio del rischio da venditore a compratore non coincide con il momento del passaggio dei costi del trasporto. Si consiglia, pertanto, di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.

Nel caso in cui ci siano diversi vettori, come nel trasporto multimodale, il rischio del trasporto passa dal venditore all’acquirente quando la merce è consegnata al primo vettore della catena. In tale caso, il punto di consegna è deciso dal venditore.

La resa CPT prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

CIP – “CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO”

I rischi passano dal venditore al compratore quando il venditore mette a disposizione la merce nel luogo concordato con il compratore (luogo di consegna).

Il venditore stipula il contratto di trasporto, assumendosene i costi, per portare le merci fino al luogo di destinazione convenuto.

Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci. Inoltre, il venditore è tenuto a stipulare una copertura assicurativa All Risk (Cargo Clause A, copertura assicurativa massima), tenendo conto anche delle modalità di trasporto. Pertanto, la differenza rispetto alla resa CPT è che nella resa CIP il venditore deve sopportare i costi relativi all’assicurazione.

La resa CIP prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

DPU – “DELIVERED AT PLACE UNLOADED”

Questa resa sostituisce, nell’edizione 2020, la resa DAT.

Sulla base del DPU, il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce è messa a disposizione del compratore, scaricata dal mezzo di trasporto, nel luogo di destinazione concordato. Pertanto, è opportuno che il venditore si assicuri di essere in grado di scaricare la merce nel luogo convenuto.

Il venditore si assume tutti i rischi e i costi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione.

La resa DPU prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore. Rimangono in carico al compratore le formalità di sdoganamento all’importazione.

Il venditore non ha l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità.

DAP – “DELIVERED AT PLACE”

Il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi e i costi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione indicato (terminal o magazzino, ecc.).

La resa DAP prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore. Rimangono in carico al compratore le formalità di sdoganamento all’importazione. Qualora il compratore non sdogani le merci all’importazione, sarà lui a sopportare tutti i rischi e i costi legati all’immagazzinamento della merce in attesa di essere sdoganata.

DDP – “DELIVERED DUTY PAID”

Il venditore consegna – e trasferisce rischi e costi – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto, è messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione, già, se del caso, sdoganata all’importazione.

Il venditore ha, pertanto, l’obbligo di sdoganare la merce sia all’esportazione sia all’importazione, assumendosi il costo di eventuali dazi all’import.

In tutti i termini, tranne l’EXW, il venditore è tenuto ad effettuare le eventuali operazioni di sdoganamento per l’esportazione. In tutti i termini, tranne il DDP, il compratore è tenuto ad effettuare le eventuali operazioni di sdoganamento all’importazione.

In tutti i termini, tranne l’EXW, il venditore è tenuto a caricare la merce a bordo del mezzo di trasporto. Nel caso di utilizzo della resa FCA con luogo di consegna diverso dal magazzino del venditore, il venditore carica il mezzo utilizzato per traportare la merce fino al luogo di consegna ma non ha obbligo di scaricamento da tale mezzo né, tantomeno, di caricamento sul mezzo dell’acquirente. In tutti i termini, tranne nel DPU, il compratore è tenuto a scaricare la merce nel luogo di consegna.

TERMINI PER IL TRASPORTO VIA MARE

Le seguenti regole possono essere utilizzate esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

FAS – “FREE ALONGSIDE SHIP”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

I rischi e gli oneri del trasporto si trasferiscono dal venditore al compratore non appena la merce viene collocata accanto alla nave scelta dal compratore al porto convenuto (per esempio, sulla banchina).

La resa FAS prevede che le eventuali operazioni di esportazione siano a carico del venditore.

FOB – “FREE ON BOARD”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

Il venditore consegna la merce a bordo della nave scelta dall’acquirente nel porto di carico designato. La resa FOB prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

CFR – “COST AND FREIGHT”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

Il venditore consegna le merci a bordo della nave, nel porto concordato con il compratore. Quest’ultimo si fa carico di tutti i rischi del trasporto dal luogo di consegna fino al luogo di destinazione. Il venditore è tenuto a concludere il contratto di trasporto ed assumersene i costi fino al luogo di destinazione.

Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.

Nella clausola CFR, il venditore non ha alcun obbligo nei confronti dell’acquirente per l’acquisto di una copertura assicurativa per il trasporto dal porto di carico a quello di destinazione.

La resa CFR prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

CIF – “COST, INSURANCE AND FREIGHT”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

Il venditore consegna le merci a bordo della nave e deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per trasportare la merce fino al porto di destinazione indicato. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa al compratore quando le merci si trovano a bordo della nave.

Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.

Il venditore è tenuto a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell’acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto, con copertura di livello Institute Cargo Clauses (C) o simili (copertura minima), Qualora l’acquirente desideri avere una maggiore protezione assicurativa dovrà accordarsi espressamente con il venditore o stipulare contratti assicurativi aggiuntivi.

La resa CIF prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

 

 

 

 

 

 

Dubai – società offshore

L’avvio di una società offshore è solo una delle numerose opportunità per l’avvio di attività commerciali a Dubai, altre includono società della terraferma e della zona franca.

Cos’è una società offshore a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti?

Una società offshore a Dubai è un’azienda registrata negli Emirati Arabi Uniti a fini fiscali, mentre svolge le proprie attività commerciali al di fuori del paese. Sono società a responsabilità limitata.

I tipi comuni di attività che avviano società offshore a Dubai includono:

  • Società immobiliari
  • Holding di proprietà intellettuale (IP).
  • Compagnie di navigazione
  • Società commerciali generali
  • Società di pubblicità online
  • Aziende di distribuzione e logistica
  • Società commerciali generali (internazionali).
  • Servizi e consulenze professionali
  • Vari tipi di broker

È importante essere consapevoli del fatto che le società offshore possono avere sede a Dubai, ma non possono fare affari all’interno del paese o assumere persone negli Emirati Arabi Uniti; tutte le attività che svolgono devono svolgersi rigorosamente al di fuori degli Emirati Arabi Uniti. Se vuoi commerciare negli Emirati Arabi Uniti o con partner qui, dovresti aprire una società continentale o una società in zona franca.

È anche importante sapere che alle società offshore è proibito svolgere determinati tipi di attività, tra cui cose come l’aviazione, i media o le assicurazioni, ad esempio. Infine, le società offshore devono, ovviamente, svolgere attività legali! Ti verrà richiesto di sottoporti a controlli Know Your Customer (KYC) durante la costituzione della tua azienda. Se l’azienda è sospettata di attività illegali, può essere indagata dalle autorità.

Vantaggi della creazione di una società offshore a Dubai, Emirati Arabi Uniti

La creazione di una società offshore a Dubai offre una vasta gamma di vantaggi a imprenditori, holding e consulenti. Questi includono:

  • Tasse basse o assenti
  • Conto bancario
    Sarai in grado di aprire un conto bancario negli Emirati Arabi Uniti e detenere molte valute diverse.
  • Espandersi a livello internazionale
    Le società offshore di Dubai offrono l’opportunità di espandersi a livello internazionale.
  • Base stabile
    Dubai è considerata un luogo eccezionalmente stabile, in termini economici, sociali e politici. Ha anche un forte stato di diritto, quindi i tuoi beni saranno protetti.
  • Privacy
    Una società offshore non ha bisogno di essere verificata, né deve pubblicare i suoi conti. Questo li rende veicoli molto privati.
  • Accesso ai finanziamenti
    Poiché Dubai è una località molto rispettata, significa che la tua azienda potrebbe trovare più facile accedere ai finanziamenti globali rispetto a se avessi sede in giurisdizioni meno affidabili.

Documenti necessari per avviare una società offshore a Dubai, Emirati Arabi Uniti

Se desideri avviare una società offshore a Dubai , dovrai compilare una serie di documenti chiave:

  • Un piano aziendale
  • Estratti conto bancari
  • Il tuo indirizzo (le bollette andranno bene)
  • Copie di tutti i passaporti degli azionisti
  • Tre opzioni per il tuo nome commerciale che rispettano le regole locali di denominazione commerciale
  • Una descrizione delle tue attività commerciali

Passi per avviare una società offshore a Dubai, Emirati Arabi Uniti

Se desideri avviare una società offshore a Dubai, devi seguire questi passaggi:

  1. Scegli il nome della tua azienda
    Deve essere conforme a determinate regole sulla denominazione delle società negli Emirati Arabi Uniti.
  2. Compila il modulo di domanda
    Quando fai domanda per avviare una società offshore, dovrai inviare un modulo di domanda insieme ai documenti sopra menzionati.
  3. Una bozza di MOA e AOA
    Devi redigere il Memorandum of Association (MOA) e lo Statuto (AOA).
  4. Apri il tuo conto bancario onshore
    Successivamente, devi aprire il tuo conto bancario onshore.

Incorporazione offshore Dubai : attualmente, una società offshore può essere registrata presso

  • la Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA),
  • il Ras Al Khaimah International Corporate Center (RAKICC)
  • o la Ajman Free Zone.

Le società offshore sono progettate per attività commerciali internazionali e offrono proprietà straniera al 100%, esenzioni fiscali e altri vantaggi. Tuttavia, le società offshore non possono condurre affari all’interno degli Emirati Arabi Uniti e possono avere solo una sede legale negli Emirati Arabi Uniti. Questa struttura è conveniente ed efficiente dal punto di vista fiscale e offre al proprietario l’accesso al mercato globale con un lavoro amministrativo trascurabile. Tali società hanno più senso se l’intenzione del fondatore è una delle seguenti:

  • Commercio internazionale
  • Costituzione di holding
  • Possedere immobili
  • Registrazione di diritti d’autore e brevetti
  • Servizi di consulenza internazionale
  • Espansione aziendale senza spendere una fortuna

Documentazione per l’incorporazione di società offshore a Dubai

Con le seguenti pratiche burocratiche, una società offshore può essere registrata in circa due giorni.

Documenti per Azionisti Persone Fisiche

  • Copia del passaporto dell’azionista
  • Prova di residenza (qualsiasi bolletta che provi l’indirizzo del richiedente)
  • Lettera di referenze di una banca
  • Un curriculum completo dell’azionista
  • Nome e funzioni della potenziale società offshore
  • Dettagli sui beneficiari finali della società offshore

Documenti da azionisti di entità aziendali

  • Copia autenticata di una licenza commerciale o di un certificato di incorporazione
  • Delibera degli azionisti originari (Attestato)
  • Memorandum of Association (MOA) dell’organizzazione madre
  • Copie del passaporto per i direttori, gli azionisti e il segretario della società offshore degli Emirati Arabi Uniti
  • Un certificato di buona reputazione della casa madre (Attestato)
  • Certificato di occupazione della società madre, che include i nomi degli azionisti e degli amministratori