L’UE ha adottato ufficialmente l’IFRS 18 “Presentazione e informativa nei bilanci”

Gli IFRS (International Financial Reporting Standards) sono principi contabili internazionali emanati dallo International Accounting Standards Board (IASB)  per uniformare le regole di bilancio a livello globale.

Con il Regolamento (UE) 2023/1803 sono stati adottati alcuni principi contabili internazionali e alcune interpretazioni vigenti all’8 settembre 2022.

Il 09 aprile 2024 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’IFRS 18 – Presentazione e informativa di bilancio, con l’obiettivo di migliorare le informazioni comunicate nel bilancio, con particolare attenzione alle informazioni contenute nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio: tale principio promuove la rendicontazione del risultato economico garantendo che le società comunichino informazioni pertinenti che rappresentino fedelmente le loro attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi.

Il nuovo principio sostituisce lo IAS (International Accounting Standards) 1 per migliorare la comparabilità e la trasparenza dei bilanci.

Il 16 febbraio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 18 – Presentazione e informativa di bilancio.

Quali novità introduce l’IFRS 18?

Il regolamento evidenzia tre cambiamenti chiave che l’IFRS 18 introduce nei bilanci:

  • Lo standard introduce nuovi importi intermedi definiti nel conto economico – utile operativo e utile prima delle imposte sui finanziamenti e sul reddito – al fine di garantire una maggiore comparabilità tra le imprese.
  • Divulgazione obbligatoria delle “misure di performance definite dal management”, ovvero indicatori di performance che il management utilizza internamente ma non sono definiti in altri IFRS.
  • Nuovi principi per riassumere e disaggregare le informazioni in modo che quantità importanti non vengano “annegate” in informazioni eccessivamente aggregate o eccessivamente dettagliate.

L’IFRS 18 stabilisce i requisiti generali per la presentazione e la divulgazione delle informazioni nei bilanci redatti per scopi generali: il conto economico, lo stato patrimoniale, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e le note. Specifica cosa costituisce un bilancio completo e fornisce un quadro di riferimento per ciò che viene presentato nei bilanci primari e cosa nelle note
.

Relazione con altri standard e ritiro dello IAS 1

L’adozione dell’IFRS 18 richiede logicamente modifiche a numerosi principi contabili esistenti (IFRS e IAS) e interpretazioni per allinearli alle nuove regole di presentazione e informativa.

A livello europeo, si è reso necessario modificare i seguenti principi o interpretazioni di principi contabili internazionali in precedenza adottate:

  • IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
  • IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
  • IFRS 3 Aggregazioni aziendali
  • IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
  • IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
  • IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative
  • IFRS 8 Settori operativi
  • IFRS 9 Strumenti finanziari
  • IFRS 10 Bilancio consolidato
  • IFRS 11 Accordi a controllo congiunto
  • IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità
  • IFRS 13 Valutazione del fair value
  • IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti
  • IFRS 16 Leasing
  • IFRS 17 Contratti assicurativi
  • IAS 2 Rimanenze
  • IAS 7 Rendiconto finanziario
  • IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
  • IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento
  • IAS 12 Imposte sul reddito
  • IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
  • IAS 19 Benefici per i dipendenti
  • IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
  • IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
  • IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
  • IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione
  • IAS 27 Bilancio separato
  • IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture
  • IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate
  • IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
  • IAS 33 Utile per azione
  • IAS 34 Bilanci intermedi
  • IAS 36 Riduzione di valore delle attività
  • IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
  • IAS 38 Attività immateriali
  • IAS 40 Investimenti immobiliari
  • IAS 41 Agricoltura
  • il ritiro dello IAS 1 – Presentazione del bilancio.
  • alcune interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
  • alcune interpretazioni dello Standard Interpretations Committee (SIC).

Di particolare importanza per la prassi è che, come logica conseguenza dell’adozione dell’IFRS 18, il Principio Contabile Internazionale 1 “Presentazione del Bilancio” viene abrogato. Ciò significa che per i periodi di riferimento per i quali si applica l’IFRS 18, le entità non applicheranno più lo IAS 1, ma baseranno la struttura e il contenuto dei propri bilanci sul nuovo IFRS 18.

Quando si applica l’IFRS 18 nell’UE?

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2026/338, le società devono applicare le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2027 o successivamente. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, con data di entrata in vigore l’8 marzo 2026, e l’applicazione anticipata del principio prima del 2027 è consentita ai sensi dello stesso IFRS 18.

Con l’adozione del regolamento, la Commissione europea, dopo aver consultato l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), ha concluso che l’IFRS 18 soddisfa i criteri di adozione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali .

Global Minimum Tax – Approvato il modello di dichiarazione annuale

Con il Titolo II (Artt. da 8 a 60) del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è stata recepita la Direttiva UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 Dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese ei gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (c.d. Global minimum tax) che a sua volta attua le indicazioni del OECD/G20 BEPS Pillar Two.

(Vedi:  Progetto per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (OECD/G20 BEPS Project))

In particolare, l’articolo 9 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 stabilisce che l’imposizione integrativa in Italia si articola in tre tipologie di imposta:

a) l’imposta minima integrativa (articoli 13, 14 e 15), dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;

b) l’imposta minima suppletiva (articoli 19, 20 e 21), dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;

c) l’imposta minima nazionale (articolo 18), dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

Con il Decreto 7 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze recante “Diposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa” sono state emanate le disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento della Global minimum tax, previsti nell’articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Vedi: Relazione Illustrativa)

Ai sensi del primo comma dell’art. 5 del Decreto 7 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze la dichiarazione fiscale è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 5 del Decreto 7 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze il primo termine di scadenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’esercizio di riferimento, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

Con il  provvedimento n. 46523 del 6 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione annuale relativa
all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Il modello si riferisce a gruppi multinazionali e nazionali con ricavi superiori a 750 milioni, coprendo l’imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale (minimo 15%).

Il modello unificato per le tre imposte (integrativa, suppletiva, nazionale) è destinato alle capogruppo od entità controllante residente in Italia (o entità designata) del gruppo multinazionale o nazionale ed è strutturato in un frontespizio e sei quadri (A, B, C, D, E, F) per determinare la base imponibile e le imposte.

Il modello va trasmesso telematicamente, direttamente o tramite intermediari, all’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del vice ministro dell’Economia e delle Finanze.

Questi tributi sono dovuti in euro e devono essere versati con il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Il versamento avviene in due rate: la prima, pari al 90% dell’importo dovuto, deve essere effettuata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio cui l’imposta si riferisce; la seconda, corrispondente al saldo residuo, deve essere versata entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento della Global Minimum Tax tramite modello F24. I codici principali sono 2730 (integrativa), 2731 (suppletiva) e 2732 (nazionale), con 2733 e 2734 per ravvedimenti.

Dettagli dei codici tributo istituiti:
  • 2730 – Imposta minima integrativa (IIR – Income Inclusion Rule): si applica alle società controllanti residenti in Italia.
  • 2731 – Imposta minima suppletiva (UTPR – Undertaxed Payments Rule): riferita alle imprese italiane appartenenti a gruppi multinazionali.
  • 2732 – Imposta minima nazionale (QDMTT – Qualified Domestic Minimum Top-up Tax): relativa alle entità a bassa imposizione nel territorio italiano.
  • 2733 – Sanzioni da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale.
  • 2734 – Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale.

 

 

 

Aliquote IVA in Europa 2026

Nota: quando una delle principali direttive UE in materia di IVA fu adottata nel 1991, alcuni paesi dell’UE applicavano aliquote ridotte, super ridotte o pari a zero a beni e servizi che non rientravano nelle categorie di aliquota zero o ridotta specificate dalle nuove normative. Per agevolare la transizione a un’aliquota standard su questi beni e servizi, era consentita la cosiddetta “aliquota di parcheggio”. Sebbene si intendesse eliminarla gradualmente, alcuni paesi la applicano ancora. Da aprile 2022, per garantire il principio di parità di trattamento, i paesi dell’UE possono applicare due aliquote ridotte non inferiori al 5% a diversi beni e servizi, un’aliquota super ridotta inferiore al 5% e un’esenzione.
Fonte: Unione Europea, “Norme e aliquote IVA”, https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm; Commissione Europea, “Database delle imposte in Europa v4”, https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/; Richard Asquith, “Aliquote IVA e GST 2026”, VATCalc, https://vatcalc.com/vat-rates/.

I paesi dell’UE con le aliquote IVA standard più elevate sono Ungheria (27%), Finlandia (25,5%) e Croazia, Danimarca ,Svezia (tutte al 25%). Il Lussemburgo applica l’aliquota IVA standard più bassa, pari al 17%, seguito da Malta (18%), Cipro e Germania (entrambe al 19%). L’aliquota IVA standard media dell’UE è del 21,9%, quasi sette punti percentuali in più rispetto all’aliquota IVA standard minima richiesta dalla normativa UE .

Tra gli otto principali paesi europei che non fanno parte dell’Unione Europea—Georgia , Islanda ,Moldavia, Norvegia , Svizzera ,Turchia, Ucraina e Regno Unito : solo la Svizzera applica un’aliquota IVA standard inferiore al minimo UE, pari all’8,1%. 

In generale, le imposte sui consumi rappresentano un modo economicamente efficiente per aumentare il gettito fiscale. Idealmente, per ridurre al minimo le distorsioni economiche, dovrebbe esserci un’unica aliquota standard applicata a tutti i consumi finali, con il minor numero possibile di esenzioni. Tuttavia, i paesi dell’UE applicano aliquote ridotte ed esentano dall’IVA determinati beni e servizi.

Fonte: https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax)

SAF-T (Standard Audit File for Tax) è uno standard internazionale per lo scambio elettronico di dati contabili e fiscali in formato XML strutturato tra aziende e autorità fiscali.. Lo standard è definito dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax) serve a digitalizzare e facilitare le verifiche fiscali, migliorando l’efficienza degli audit e riducendo gli errori manuali.
Si tratta di uno schema XML armonizzato di dati sulle transazioni aziendali provenienti da registri contabili per lo scambio efficiente ed efficace di informazioni relative all’IVA o alla GST con le autorità fiscali.

Caratteristiche e Funzionamento:
  • Formato standardizzato: Indipendente dal software contabile utilizzato.
  • Contenuto: Include registri IVA, contabilità generale, dati anagrafici, fatture e movimenti di magazzino.
  • Adattamento locale: Sebbene basato su standard OCSE, ogni Paese adatta il SAF-T alle proprie normative (es. Portogallo, Norvegia, Romania, Ungheria).
  • Utilizzo: È un potente strumento per le autorità fiscali per condurre controlli.
  • Vantaggi: Maggiore sicurezza, automazione dei processi di audit e riduzione dei tempi di verifica.

I requisiti del file sono espressi in XML , ma l’OCSE non impone alcun formato di file specifico, raccomandando (paragrafo 6.28) che “Spetta interamente agli enti fiscali sviluppare le proprie politiche per l’implementazione di SAF-T, inclusa la sua rappresentazione in XML. Tuttavia, gli enti fiscali dovrebbero considerare formati di dati che consentano l’automazione della revisione contabile oggi, riducendo al minimo i potenziali costi per tutte le parti interessate, quando si passa a nuovi standard aperti globali per i dati aziendali e finanziari, come XBRL e XBRL_GL in particolare”.

Nel maggio 2005, il Comitato per gli Affari Fiscali (Committee on Fiscal Affairs (CFA)) dell’OCSE ha pubblicato la prima versione delle linee guida SAF-T. La versione 1.0 si basava sulle registrazioni presenti in un piano dei conti del libro mastro generale, insieme ai dati del file master per clienti e fornitori e ai dettagli di fatture, ordini, pagamenti e rettifiche. Lo standard descrive un insieme di messaggi per lo scambio di dati tra software di contabilità e autorità fiscali o revisori nazionali. La sintassi è proprietaria e basata su XML. Sono disponibili diverse versioni localizzate compatibili con lo standard generale v1.0. Lo schema era originariamente definito nel vecchio formato DTD , un precursore dell’attuale Schema  XML.

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax) si basa, quindi, su file strutturati in formato XML, generati direttamente dai sistemi contabili aziendali, e consente alle amministrazioni fiscali di accedere a informazioni omogenee, leggibili e confrontabili, indipendentemente dal software utilizzato dall’azienda.
In particolare, il SAF-T viene utilizzato per la trasmissione di:

  • registri IVA,
  • contabilità generale,
  • dati anagrafici,
  • informazioni su fatture, pagamenti e movimenti contabili.

Da maggio 2005, SAF-T è consigliato nei seguenti cinque formati (secondo la versione 2 del 2010):

  1. Contabilità generale: giornali
  2. Crediti: file master clienti; fatture; pagamenti
  3. Contabilità fornitori: file master fornitore; fatture; pagamenti
  4. Immobilizzazioni: archivi anagrafici delle attività; ammortamento e rivalutazione
  5. Inventario: anagrafiche prodotti; movimenti
i Paesi che hanno introdotto dall’OCSE il SAF-T sono
Bulgaria 2026 Introduzione graduale nell’arco di due anni
Mozambico Maggio 2025 Proposta in parlamento
Ucraina In pausa Lancio mancato nel 2025; la legislazione è stata ritirata
Danimarca Gennaio 2024 Implementazione graduale a partire dal 2024
Romania Gennaio 2022 Presentazioni mensili obbligatorie inizialmente per i grandi contribuenti (scadenza gennaio 2023)
OSS e IOSS dell’UE Luglio 2021 Su richiesta per venditori, marketplace o intermediari
Norvegia 2020 Sostituita la dichiarazione IVA 2022
Angola 2019 Su richiesta
Lituania 2019 Su richiesta; residenti e non residenti oltre la soglia di vendita di 30.000 €
Polonia 2016 Dichiarazione IVA obbligatoria e mensile sostituita da ottobre 2020
Francia 2014 Su richiesta
Lussemburgo 2011 Su richiesta
Austria 2009 Su richiesta
Portogallo 2009 Mensile per residenti e non residenti (giugno 2022)

Bulgaria – Vida, Fatturazione elettronica, rendicontazione digitale, SAF-T

L’11 marzo 2025, i 27 Stati membri dell’UE hanno adottato all’unanimità il pacchetto IVA nell’era digitale (ViDA) , la riforma più radicale del regime IVA nell’Unione dalla creazione del mercato unico nel 1993. Il pacchetto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 25 marzo 2025 ed è entrato in vigore il 14 aprile 2025. Le modifiche saranno introdotte gradualmente entro il 1° gennaio 2035.

Parallelamente, in Bulgaria, dal 1° gennaio 2026, inizierà la presentazione obbligatoria del SAF-T (file di revisione standard a fini fiscali) , un meccanismo completamente diverso, ma complementare, per la digitalizzazione della rendicontazione fiscale.

I due processi si svolgono in parallelo ed è di fondamentale importanza che i contabili comprendano la differenza tra loro, perché la preparazione è diversa, le scadenze sono diverse e le conseguenze sono diverse.

Innanzitutto, chiariamo: ViDA e SAF-T: di cosa si tratta?

La confusione tra ViDA e SAF-T è del tutto comprensibile: entrambi mirano a consentire all’amministrazione fiscale di “vedere” cosa fanno le aziende in tempo reale. Ma lo fanno in modi fondamentalmente diversi.

SAF-T = Contabilità Periodica a Raggi X

SAF-T (Standard Audit File for Tax)  è un sistema di reporting elettronico . L’azienda estrae un file XML strutturato con contabilità generale, fatture, pagamenti e attività dal proprio software di contabilità e lo invia all’NRA su base mensile e annuale. SAF-T non modifica il modo in cui si emettono le fatture. Richiede semplicemente l’invio di dati dettagliati all’amministrazione in un formato standardizzato.

Fatturazione elettronica + rendicontazione digitale delle transazioni (Digital Reporting Requirements (DRR)) * è un sistema di fatturazione elettronica che rivoluziona il processo di fatturazione : anziché essere in formato PDF o cartaceo, la fattura nasce come documento elettronico strutturato (secondo lo standard EN 16931), inviato elettronicamente al cliente e i dati vengono trasmessi automaticamente all’amministrazione fiscale entro pochi giorni.

* I requisiti di rendicontazione digitale (DRR) sono l’invio digitale obbligatorio, in tempo reale o quasi in tempo reale, dei dati IVA a livello di transazione alle autorità fiscali, con l’obiettivo di ridurre le lacune fiscali e le frodiParte dell’iniziativa UE “IVA nell’era digitale” (ViDA) , queste norme standardizzano la fatturazione elettronica per le transazioni B2B transfrontaliere. Tra le tappe fondamentali figurano l’obbligo di fatturazione elettronica e rendicontazione per le transazioni intra-UE entro luglio 2030.

Confronto a colpo d’occhio

  SAF-T ViDA
 Che cos’è? E-reporting – invio di dati contabili strutturati Fatturazione elettronica – fatturazione elettronica + rendicontazione digitale delle transazioni (Digital Reporting Requirements (DRR))
 Chi lo fa rispettare? Il legislatore bulgaro (Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)) e Legge di Bilancio dello Stato per il 2025 (Закона за държавния бюджет за 2025 г. (ЗДБ 2025)) Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, recepita dai paesi

La Direttiva (UE) 2025/516, parte del pacchetto “VAT in the Digital Age” (ViDA), modifica la direttiva 2006/112/CE per modernizzare le norme IVA, introducendo la fatturazione elettronica obbligatoria negli scambi nazionali dal 14 aprile 2025 e imponendo standard digitali europei armonizzati per le operazioni transfrontaliere entro il 2030,

 Stato in Bulgaria È già una legge, a partire dal 01.01.2026 Non esiste una legislazione nazionale per la fatturazione elettronica B2B
 Ambito Transazioni interne – tutta la contabilità Per ora solo B2B intracomunitario (dal 2030)
 Formato XML secondo lo schema  XSD dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) EN 16931 (Standard europeo per le fatture elettroniche)
 Periodicità Mensile (fino alla fine del mese successivo) + annuale (entro il termine di cui all’art. 92 della Legge sull’imposta sul reddito delle società  (ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО))) In tempo reale – entro 10 giorni dall’evento fiscale
 Cosa stai inviando? Contabilità generale, fatture, pagamenti, attività, inventario Dati di ogni singola fattura al momento dell’emissione

Punto chiave: SAF-T e ViDA non si escludono a vicenda, ma sono complementari. I preparativi per entrambi devono essere condotti in parallelo.

Come si collegheranno i due in futuro?

Fase 1 (2026-2030): La Bulgaria implementa il SAF-T. I contabili si abituano a inviare dati strutturati. Il software si adatta. L’ANR costruisce l’infrastruttura.

Fase 2 (dal 1° luglio 2030): ViDA rende obbligatoria la fatturazione elettronica per le forniture B2B intra-UE in tutta l’UE. La Bulgaria, in quanto Stato membro, è tenuta a garantire la compatibilità.

Fase 3 (2030-2035): Convergenza. Se anche la Bulgaria introdurrà la fatturazione elettronica interna B2B (e ViDA la consente già senza deroghe dal 14.04.2025), SAF-T e fatturazione elettronica si fonderanno: le fatture nasceranno elettroniche e i loro dati alimenteranno automaticamente i report SAF-T.

ViDA – il quadro europeo

Che cos’è ViDA?

ViDA non è un regime separato, ma un pacchetto legislativo ( il c.d. “Pacchetto ViDA”) che modifica l’attuale direttiva IVA 2006/112/CE e che si compone

Gli atti normativi approvati prevedono un’ampia revisione dell’imposta, conformandola all’era digitale, agendo principalmente su tre pillars:

Pilastro 1: Fatturazione elettronica e rendicontazione digitale (DRR)

Dal 1° luglio 2030, le fatture elettroniche strutturate diventeranno obbligatorie per le cessioni B2B intra-UE.  Il termine per la loro emissione è di 10 giorni dall’evento fiscale (invece del precedente “entro il 15 del mese successivo”).

Cambiamento importante: avere una fattura elettronica diventerà una condizione essenziale per la detrazione dell’IVA. La norma è EN 16931.

Pilastro 2: Economia delle piattaforme

Modello del “fornitore presunto” : piattaforme come Airbnb e Uber applicano l’IVA quando il fornitore non la applica. Ambito di applicazione: alloggi fino a 30 notti, trasporto passeggeri su strada. In vigore dal 1° luglio 2028 (prorogato al 1° gennaio 2030).

Pilastro 3: Registrazione IVA unica

Sportello Unico Esteso (OSS) – registrazione in un unico Stato membro anziché registrazioni multiple. In vigore dal 1° luglio 2028. Include l’inversione contabile per i fornitori non identificati e un ambito di applicazione esteso per gas, elettricità e riscaldamento.

SAF-T in Bulgaria: ciò che è già un fatto

Con le modifiche al  Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)) introdotte da § 16 e § 17 delle Disposizioni transitorie e finali (Преходни и заключителни разпоредби) della Legge di Bilancio dello Stato per il 2025 (Закона за държавния бюджет за 2025 г. (ЗДБ 2025)), la Bulgaria ha introdotto l’obbligo di presentazione delle relazioni SAF-T (FILE DI REVISIONE STANDARD PER SCOPI FISCALI – СТАНДАРТЕН ОДИТЕН ФАЙЛ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ)

Il 25 luglio 2025, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) ha pubblicato lo schema XSD definitivo del fascicolo SAF-T bulgaro, insieme a nomenclature e chiarimenti.

Roadmap unificata: SAF-T + ViDA

Data Sistema Anno di riferimento  Cosa sta succedendo 
14.04.2025 ViDA Entrata in vigore del pacchetto; i Paesi possono introdurre la fatturazione elettronica interna B2B senza deroghe
01.01.2026 SAF-T 2023 Prima ondata: grandi imprese al 31.12.2023 con fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП ))> 300 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 3,5 milioni di BGN
01.01.2027 SAF-T 2024 Seconda ondata: grande/media/piccola al 31.12.2024 concon fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП )) > 300 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 3,5 milioni di BGN.
01.01.2028 SAF-T 2025 Terza ondata: grande/media/piccola al 31.12.2025 con con fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП )) > 15 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 1,5 milioni di BGN
01.07.2028 ViDA Economia di piattaforma (“fornitore ritenuto”); espansione dell’OSS / Registrazione IVA unica
01.01.2029 SAF-T 2026 Quarta ondata: tutte le grandi/medie/piccole imprese al 31.12.2026 (senza soglie)
01.01.2030 SAF-T Quinta ondata: imprese di cui all’art. 71h, comma 1 Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)), non elencate nei gruppi precedenti
01.07.2030 ViDA DRR obbligatorio + fatturazione elettronica per B2B intracomunitari; EN 16931; scadenza della fattura – fino a 10 giorni
fino al 01.01.2035 ViDA Armonizzazione graduale dei sistemi nazionali con il modello europeo

* L’ambito di applicazione del SAF-T è determinato sulla base dei dati del precedente “anno di riferimento” e della categoria dell’impresa ai sensi della Legge contabile al 31 dicembre dell’anno in questione.
Vale a dire, ogni successiva “fase” di un esercizio finanziario già concluso (2023 → inizio 2026; 2024 → inizio 2027; 2025 → inizio 2028; 2026 → inizio 2029).

 

Bulgaria – Il SAF-T (Standard Audit File for Tax)

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax) è uno standard internazionale, promosso dall’OCSE, per lo scambio elettronico di dati contabili e fiscali in formato XML strutturato tra aziende e autorità fiscali. Serve a digitalizzare e facilitare le verifiche fiscali, migliorando l’efficienza degli audit e riducendo gli errori manuali.
Si tratta di uno schema XML armonizzato di dati sulle transazioni aziendali provenienti da registri contabili per lo scambio efficiente ed efficace di informazioni relative all’IVA o alla GST con le autorità fiscali.

Caratteristiche e Funzionamento:
  • Formato standardizzato: Indipendente dal software contabile utilizzato.
  • Contenuto: Include registri IVA, contabilità generale, dati anagrafici, fatture e movimenti di magazzino.
  • Adattamento locale: Sebbene basato su standard OCSE, ogni Paese adatta il SAF-T alle proprie normative (es. Portogallo, Norvegia, Romania, Ungheria).
  • Utilizzo: È un potente strumento per le autorità fiscali per condurre controlli.
  • Vantaggi: Maggiore sicurezza, automazione dei processi di audit e riduzione dei tempi di verifica.

File di revisione standard OCSE per le imposte (SAF-T)

L’OCSE ha lanciato la prima versione del SAF-T come standard per le autorità fiscali e i contribuenti per uno scambio efficiente di informazioni. È basato su XML. Oltre 10 paesi europei lo hanno già adottato.

  1. Contabilità generale: giornali;
  2. Crediti: archivi anagrafici dei clienti; fatture; pagamenti;
  3. Contabilità fornitori: archivio anagrafico fornitori; fatture; pagamenti;
  4. Immobilizzazioni: archivi master delle attività; ammortamento e rivalutazione; e
  5. Inventario: schede anagrafiche dei prodotti; movimenti.
i Paesi che hanno introdotto dall’OCSE il SAF-T sono
Bulgaria 2026 Introduzione graduale nell’arco di due anni
Mozambico Maggio 2025 Proposta in parlamento
Ucraina In pausa Lancio mancato nel 2025; la legislazione è stata ritirata
Danimarca Gennaio 2024 Implementazione graduale a partire dal 2024
Romania Gennaio 2022 Presentazioni mensili obbligatorie inizialmente per i grandi contribuenti (scadenza gennaio 2023)
OSS e IOSS dell’UE Luglio 2021 Su richiesta per venditori, marketplace o intermediari
Norvegia 2020 Sostituita la dichiarazione IVA 2022
Angola 2019 Su richiesta
Lituania 2019 Su richiesta; residenti e non residenti oltre la soglia di vendita di 30.000 €
Polonia 2016 Dichiarazione IVA obbligatoria e mensile sostituita da ottobre 2020
Francia 2014 Su richiesta
Lussemburgo 2011 Su richiesta
Austria 2009 Su richiesta
Portogallo 2009 Mensile per residenti e non residenti (giugno 2022)

Il 6 ottobre 2025, l’autorità fiscale bulgara, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), ha pubblicato le FAQ per il lancio del SAF-T di gennaio, riguardanti: dati; periodo di 6 mesi senza penalità; schema XML; e tempistiche.

25 luglio: la NRA ha pubblicato la documentazione tecnica definitiva per il lancio nel 2026 dello   Standard Audit File for Tax (SAF-T) . La documentazione include: formati XML e reporting SAF-T; casi d’uso; nomenclature per la standardizzazione delle informazioni da segnalare; e le relative regole di convalida.

Calendario di lancio del SAF-T bulgaro

  • Gennaio 2026: grandi imprese (fatturato >300 milioni di BGN o imposta >3,5 milioni di BGN)
  • Gennaio 2028: imprese di medie dimensioni (fatturato >15 milioni di BGN o imposta >1,5 milioni di BGN)
  • Gennaio 2030: tutti gli altri contribuenti

Sarà previsto un periodo di sei mesi senza penalità per ogni fase per correggere le dichiarazioni SAF-T mensili iniziali senza penalità fino alla scadenza del settimo mese.

La Bulgaria si unisce agli altri paesi che stanno implementando SAF-T , lo schema standard sostenuto dall’OCSE per lo scambio di informazioni tra contribuenti e autorità.

Requisiti di segnalazione SAF-T bulgari

Sono richiesti tre report SAF-T:

  1. Mensile : Contabilità generale; Conti da pagare e da ricevere; Fatture di vendita e di acquisto (entro il 14 del mese successivo);
  2. Annualmente : Immobilizzazioni (entro il 30 giugno dell’anno successivo)
  3. Su richiesta : inventario

Per la prima presentazione è previsto un periodo di grazia di sei mesi.

I piani per la fatturazione elettronica in Bulgaria devono ancora emergere dopo una consultazione pubblica nel 2021.

 

Conferimenti di aziende tra società residenti in Stati diversi della Comunità sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato

Al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi era dedicata la Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990.

In campo unionale  la Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri  ha abrogato la Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990.

Essendo una direttiva codificata, le disposizioni erano già ampiamente recepite negli ordinamenti nazionali, inclusa l’Italia, attraverso le modifiche apportate alla direttiva del 1990 e le successive modifiche (come la 2005/19/CE) integrate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Ai sensi del secondo comma dell’art. 179 (Regime di neutralità fiscale) del TUIR ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 178 si applica l’articolo 176.

Quindi, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa effettuati tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali  residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato.

Ai sensi del secondo periodo del primo comma dell’articolo 176 del TUIR  il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, compreso il valore dell’avviamento, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 176 del TUIR le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.

Ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell’articolo 179 del TUIR e disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell’ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.

Ai sensi del quinto comma dell’articolo 179 del TUIR: “Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare dell’imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo.”

Ai sensi del sesto comma dell’articolo 179 del TUIR: “Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell’articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell’articolo 166, commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”

Regime a realizzo controllato nel caso in cui la conferitaria residente acquisisce o aumenta in controllo di una conferente non residente

In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti, nell’ambito delle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 9, commi da 2 a 5, Tuir, il conferimento è assimilato ad una cessione a  titolo oneroso e si considera il valore normale dei beni e dei crediti conferiti come corrispettivo conseguito.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, Tuir, il valore normale è determinato:

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;

Quindi, in base al predetto regime, che potremmo definire “naturale”, in  caso di conferimenti o apporti in società le partecipazioni conferite determinano, per la società conferente, un reddito il cui valore sarà determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, Tuir.

In parziale deroga al regime fiscale “naturale” di cui all’articolo 9, commi da 2 a 5, Tuir, gli artt. 175 (Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento) e 177 (Scambi di partecipazioni)  del Tuir prevede un regime fiscale di cd. “realizzo controllato”, che non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma che presuppone, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86 (Plusvalenze patrimoniali) del TUIR, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87,  ai fini della determinazione del reddito della conferente, l’adozione di un criterio convenzionale di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento in base al quale si considera valore di realizzo non il valore normale delle partecipazioni determinato ai sensi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, Tuir, ma quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Quindi il conferimento a realizzo controllato è un regime fiscale che permette di determinare la plusvalenza tassabile basandosi sul valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della conferitaria, anziché sul valore normale. Se la conferitaria iscrive la partecipazione allo stesso valore fiscale della conferente la tassazione è differita al momento della futura cessione e l’operazione avviene in un regime fiscale di neutralità indotta.

Fondamentale è la  distinzione tra operazioni “naturalmente neutre” ed operazioni a “realizzo controllato”.

Operazioni “naturalmente neutre” sono quelle ai sensi dell’art. 176 TUIR , in base al quale i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentri nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, compreso il valore dell’avviamento, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Nelle  operazioni a “realizzo controllato”, l’operazione è  idonea a generare plusvalenza, ma il legislatore, consentendo di  agire sui valori contabili, offre la possibilità di sterilizzare il debito d’imposta, in quanto, se il valore delle partecipazioni in entrata nel bilancio della società conferitaria è pari al costo fiscale che le stesse avevano in capo alla conferente, la base imponibile diventa pari a zero.

Nelle  operazioni a “realizzo controllato” il carico fiscale non viene cancellato, ma, la tassazione è differita al momento della futura cessione realizzando così un differimento fiscale (tax deferral).

Con lArticolo 17 (Modifiche alla disciplina dei conferimenti) del  Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 sono stati sostituiti all’articolo 177 (Scambi di partecipazioni) i commi  2 e 2-bis modificando, per allinearsi alle libertà libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali dell’Unione Europea, il perimetro soggettivo dell’art. 177 TUIR.

Infatti, nell’attuale formulazione del comma 2 dell’articolo 177 (Scambi di partecipazioni): In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria (la holding che riceve) acquisisce, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all’articolo 73, comma 1,lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4:

a) è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

b) è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.” 

Come si legge nella Risposta ad interpello n. 9 del 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate: Con la circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 (emanata in vigenza della precedente formulazione dell’articolo 177, comma 2, del TUIR), è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. ”regime a realizzo controllato”).
In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ”valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale ­ presso ciascun soggetto conferente ­ della partecipazione conferita (cd. ”neutralità
indotta”).
Le modifiche al comma 2 dell’articolo 177 del TUIR, come chiarito dalla relazione
illustrativa (di seguito, ”Relazione illustrativa”), sono state introdotte dall’articolo 17 del d.lgs. n. 192 del 2024 in attuazione dei principi e dei criteri direttivi recati dall’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. ”delega fiscale”), che «prevede
la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei princìpi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base all’ammontare
delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di ”realizzo controllato”)» (enfasi aggiunta)”

Come si vede, quindi, lArticolo 17 (Modifiche alla disciplina dei conferimenti) del  Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 ha ampliato il perimetro soggettivo dell’art. 177 TUIR, comprendendo, ai fini delle quote di controllo quelle di una società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d)(società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato).

Nella Relazione illustrativa al Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 (Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES) si legge: “La modifica attuata al comma 2 dell’articolo 177 ha, quindi, la finalità di estendere ai conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società non residenti la possibilità di fruire del regime di “realizzo controllato” – che, per effetto del rinvio al comma 2 operato dal comma 2-bis, risulterà applicabile anche ai conferimenti disciplinati da quest’ultima disposizione – e consente di perseguire una duplice finalità:

  • superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario (libertà di stabilimento per la disposizione contenuta nel comma 2 e libertà di circolazione dei capitali per quella contenuta nel comma 2-bis) generati dalla limitazione dell’ambito di applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società residenti;
  • facilitare l’attuazione di processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società non residenti detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente.

Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 2, è necessario che la società non residente le cui partecipazioni sono conferite, secondo le regole societarie estere, sia dotata di assemblea ordinaria.”

Affinché il conferimento di quote di una società non residente, (società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d)), sia valido ai fini del regime a “realizzo controllato”, la società residente conferitaria deve acquisire il controllo della società conferente non residente ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtu’ di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

In sintesi, la nuova disciplina, in vigore dal 2024, semplifica notevolmente le operazioni transfrontaliere, rendendo possibile la creazione di strutture holding in regime di neutralità, a condizione che il trasferimento comporti il controllo della società estera.

Il terzo comma dell’articolo 177 del Tuir dispone che si applicano le disposizioni dell’articolo 175, comma 2, cioè: “Le disposizioni del comma 1 dell’art. 175 del tuir non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87”

Ai sensi del comma   2-bis dell’articolo 177:

“Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

b) le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5.”

Ai sensi del comma  2-quater dell’articolo 177: “Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all’articolo 87 (Plusvalenze esenti), comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.”

Quindi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicate nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con ininterrotto possesso dal primo giorno del sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu’ recente.

Si ritiene, al fine,  che restano fermi gli ulteriori requisiti richiesti dall’articolo 87 (Plusvalenze esenti).

Ai sensi del comma  2-ter dell’articolo 177: “Se sono conferite partecipazioni detenute in una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile anch’esse rientranti tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.”

 

Soglie Intrastat 2026 per tutti i paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito

Soglie Intrastat 2026 per tutti i Paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito.

COME SONO CAMBIATE LE SOGLIE INTRASTAT TRA IL 2025 ED IL 2026

Alcuni Paesi dell’Unione europea hanno modificato le proprie soglie Intrastat tra il 2025 e il 2026.

INTRA 2 bis – Nuova soglia di 2.000.000 di euro per l’obbligo mensile

Premessa

L’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che stabilisce l’obbligo per i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri dell’Unione europea.

L’articolo 50, comma 6-ter, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e
d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni in materia di elenchi riepilogativi, sono approvati i modelli e le relative
istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione , nonché le procedure ed i termini per l’invio dei dati all’Istituto Nazionale di Statistica.

Successivamente è stato emanato il Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010  – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

L’art. 1 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 individua i “Soggetti obbligati” a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

L’art. 2 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 individua la “Periodicita’ degli elenchi”.

Con Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 sono stati approvati i nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario – periodi di riferimento decorrenti dal 2022

MODELLO DESCRIZIONE
Modello Intra -1 Cessione di beni registrate nel periodo di riferimento
Modello Intra -1 Bis Riepilogo di cessioni beni registrate nel periodo di riferimento
Modello Intra – 1 Ter Rettifiche alle cessioni di beni relative ai periodi precedenti
Modello Intra – 1 Quater Servizi resi registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra – 1 Quinquies Rettifiche ai servizi resi relative ai periodi precedenti
Modello Intra -2 Acquisti di beni registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra -2 Bis Riepilogo di Acquisti di beni registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra – 2 Ter Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
Modello Intra – 2 Quater Servizi ricevuti registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra – 2 Quinquies Rettifiche ai servizi ricevuti relative ai periodi precedenti
Modello Intra – 1 Sexies Operazioni in regime di call-off stock

Allegato 11 – Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi – pdf

Inizialmente ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 gli elenchi riepilogativi erano presentati con riferimento

:a) a periodi trimestrali, per i soggetti che avevano realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovavano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

Con Provvedimento Prot. n. 194409/2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istituto
Nazionale di Statistica sono state stabilite “Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”)”.

Tra le “Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi” a proposito delle semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello Intra -2 Bis) veniva stabilito che I soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno
dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

Successivamente con la Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 era stato previsto che i “Soggetti obbligati” a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie dovevano  presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti fosse stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o
superiore a 350.000 euro.
Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.

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INTRA 2 bis – Obbligo mensile solo oltre i 2 milioni di euro

Attualmente la Determinazione Direttoriale 84415 del 03/02/2026 di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica  introduce una semplificazione che riduce l’onere amministrativo per migliaia di operatori economici.

La Determinazione Direttoriale 84415 del 03/02/2026  conferma integralmente la modulistica e le specifiche tecniche già approvate con la Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021.

La principale novità riguarda la periodicità del Modello Intra -2 Bis.

Ai sensi dell’art.1  (Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra -2 Bis)) viene stabilito che i “Soggetti obbligati”presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.

La semplificazione diventa operativa con gli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari da trasmettere entro il 25 febbraio 2026, ai sensi dell’articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Da quella data, gli operatori che non superano la soglia dei 2 milioni potranno continuare a presentare gli INTRA con periodicità trimestrale, riducendo tempi e adempimenti.

Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni della Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021.

Restano invariate le altre soglie Intrastat:

  • Cessioni di beni (Intra 1-bis): obbligo mensile al superamento di 50.000 euro nel trimestre.
  • Servizi ricevuti (Intra 2-quater): soglia confermata a 100.000 euro trimestrali.
  • Servizi resi (Intra 1-quater): nessuna soglia, obbligo per tutte le operazioni.

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