Bulgaria – Invio all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate del rendiconto sulle prestazioni erogate nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato

In Bulgaria il datore di lavoro deve presentare una Dichiarazione del  per redditi versati nell’anno e ritenute d’acconto e oneri sociali ai sensi dell’art.73, comma 6 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ).

Secondo l’art.73, comma 6 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ), i datori di lavoro predispongono un rendiconto sui redditi imponibili versati nell’anno nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato e sulle ritenute fiscali e previdenziali obbligatorie effettuate nell’anno. Il riferimento comprende anche le informazioni relative alla determinazione della base imponibile annua e dell’imposta annua di cui all’art. 49 per i soggetti il ​​cui datore di lavoro è il principale datore di lavoro al 31 dicembre dell’anno fiscale. La relazione è fornita in un formato e in un ordine approvato con provvedimento del direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) .

Come e dove va presentato?

Il rinvio ex art. 73, par. 6 TUIR è presentata  esclusivamente in via telematica con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) e codice di identificazione personale (ПИК – PIK) , attraverso il portale telematico del NAP.

Affinché il servizio sia disponibile elettronicamente con una firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)), è necessario presentare:

Il rinvio ex art.73, comma 6 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ) possono essere presentate elettronicamente con odice di identificazione personale (ПИК – PIK) solo da persone autoassicurate  ai sensi del  codice delle assicurazioni sociali.

Termine per la presentazione e termine per la correzione

  1. Il rinvio ex art.73, comma 6 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche   (ЗДДФЛ) per l’ultimo periodo d’imposta di un soggetto passivo, terminato per liquidazione o per dichiarazione di fallimento, è presentato per il periodo dal 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuta la cancellazione fino alla data di cancellazione entro 30 giorni dalla data di cancellazione del soggetto passivo.
  2. Il rinvio ex art.73, comma 6 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche   (ЗДДФЛ) per l’ultimo periodo d’imposta presso la sede di attività di una persona straniera è presentato per il periodo dal 1 gennaio dell’anno in cui la sua attività è stata interrotta fino alla data di cessazione entro 30 giorni dalla cessazione del attività.
  3. Il rinvio ex art.73, comma 6 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche   (ЗДДФЛ) per l’ultimo periodo d’imposta di una società priva di personalità giuridica o di un ente previdenziale copre il periodo dal 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuta la cessazione fino alla data di cessazione e va presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione .
  4. Quando la data di cancellazione durante la liquidazione o il fallimento o la cessazione dell’attività in un luogo di attività economica, o la cessazione di una società priva di personalità giuridica o di un fondo assicurativo è anteriore alla scadenza del termine per la presentazione della denuncia di cui all’art.73, comma 6 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche   (ЗДДФЛ) per l’anno precedente e la stessa non è stata presentata, essa è presentata nei seguenti termini: per il soggetto passivo cessato per liquidazione o per dichiarazione di fallimento, il termine di 30 giorni dalla data di cancellazione del il soggetto passivo; per una sede di attività di un soggetto straniero entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività e per una società non costituita o fondo assicurativo entro 30 giorni dalla data di cessazione.

Risultato dell’invio

Penali per mancato o tardivo invio

Secondo l’art. 82, par. 1 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche   (ЗДДФЛ), la sanzione per il mancato o tardivo invio delle informazioni di cui all’art.73, comma 6 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche   (ЗДДФЛ), nonché per la fornitura di dati falsi o incompleti, è l’irrogazione di una multa o di una sanzione pecuniaria fino a 250 BGN, a meno che la persona non sia soggetta a una sanzione più severa.

Secondo l’art. 82, par. 2 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche   (ЗДДФЛ), per le violazioni commesse nei confronti di più persone fisiche, la sanzione pecuniaria o pecuniaria è irrogata separatamente per ciascuna persona fisica.

Secondo l’art. 82, par. 3 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche   (ЗДДФЛ), in caso di reiterata violazione di cui al co. 1 la sanzione pecuniaria o pecuniaria è fino a BGN 500.