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Direttiva UE – 2022/2561/UE – Direttiva sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri

Direttiva UE – 2022/2561/UE – CQC iniziale e periodica

OGGETTO: Direttiva sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione).

DIRETTIVA (UE) 2022/2561 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2022

Direttiva sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3) ha subito varie e sostanziali modifiche(4). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.
(2) Nel libro bianco del 28 marzo 2011, intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile», la Commissione ha fissato un obiettivo «zero vittime» in funzione del quale l’Unione dovrebbe approssimarsi al risultato di azzerare il numero delle vittime degli incidenti stradali entro il 2050.
(3) Nella comunicazione sugli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale, intitolata «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale», la Commissione ha proposto l’obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero totale delle vittime della strada nell’Unione entro il 2020, a partire dal 2010. Per conseguire questo obiettivo, la Commissione ha definito sette obiettivi strategici, tra cui il miglioramento dell’istruzione e della formazione degli utenti della strada e la protezione degli utenti vulnerabili.
(4) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. Tale obiettivo di riduzione delle emissioni contribuirà a soddisfare gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi adottato nel 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici(5), e tutti i settori dell’economia dovrebbero contribuire al conseguimento dello stesso. Il settore dei trasporti necessita di un approccio globale per la promozione della riduzione delle emissioni e dell’efficienza energetica. Si dovrebbero compiere progressi verso una mobilità a basse emissioni, tra l’altro attraverso la ricerca e l’introduzione dei progressi tecnologici già disponibili. È necessario che i conducenti siano formati in maniera adeguata affinché adottino uno stile di guida il più efficiente possibile.
(5) Per consentire ai conducenti di conformarsi alle esigenze relative all’evoluzione del mercato dei trasporti su strada, è opportuno applicare a tutti i conducenti, indipendentemente dal fatto che guidino a titolo indipendente o subordinato, per conto proprio o per conto terzi, la normativa dell’Unione.
(6) È opportuno che norme dell’Unione sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada mirino a garantire che il conducente tramite la sua qualificazione possieda il livello necessario sia per l’accesso all’attività di guida sia per l’esercizio di tale attività.
(7) In particolare, l’obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica è inteso a migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza del conducente, anche in occasione di operazioni effettuate dal conducente con il veicolo in sosta. Inoltre, la modernità del lavoro di conducente dovrebbe destare interesse per tale mestiere presso i giovani, il che dovrebbe contribuire all’assunzione di nuovi conducenti in un’epoca di penuria.
(8) Per evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi all’attività di guida eseguita sia dai cittadini di uno Stato membro sia dai cittadini di paesi terzi, dipendenti o utilizzati da un’impresa stabilita in uno Stato membro.
(9) È auspicabile, in ossequio ai principi del diritto dell’Unione, esonerare dall’applicazione della presente direttiva i conducenti dei veicoli utilizzati per effettuare trasporti il cui impatto sulla sicurezza stradale è considerato minimo ovvero laddove i requisiti della presente direttiva impongano un onere economico o sociale sproporzionato.
(10) È opportuno che siano disposte deroghe in relazione a situazioni in cui la guida non è l’attività principale del conducente e l’obbligo di conformarsi ai requisiti della presente direttiva imporrebbe un onere sproporzionato per i conducenti. In generale, la guida non è ritenuta essere l’attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo.
(11) Qualora la guida non sia frequente, abbia luogo in zone rurali e sia eseguita da conducenti per approvvigionare la propria impresa, le deroghe dovrebbero applicarsi a condizione che la sicurezza stradale sia comunque garantita. A causa delle diverse condizioni presenti nelle zone rurali all’interno dell’Unione in termini geografici, climatici e di densità demografica, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di agire secondo discrezionalità nel determinare se tale guida possa essere considerata occasionale e se tale deroga abbia un’incidenza sulla sicurezza stradale, ad esempio in base al tipo di strada, al volume di traffico o alla presenza di utenti della strada vulnerabili.
(12) Dato che all’interno dell’Unione variano le distanze che le persone che lavorano nei settori dell’agricoltura, dell’orticoltura, della silvicoltura, dell’allevamento e della pesca, esenti dalla presente direttiva, devono percorrere nel corso della loro attività, è opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di stabilire, nel loro diritto nazionale, le distanze massime consentite alle quali si applicano le deroghe, calcolate dal luogo in cui si trova l’impresa.
(13) Per stabilire che il conducente rispetta i suoi obblighi, gli Stati membri dovrebbero rilasciare al conducente un certificato di abilitazione professionale (CAP) comprovante la sua qualificazione iniziale o la sua formazione periodica.
(14) Gli Stati membri, al fine di agevolare l’attuazione delle disposizioni relative alla qualificazione iniziale, dovrebbero poter scegliere tra varie opzioni.
(15) Al fine di mantenere la qualificazione di conducenti, i conducenti in attività dovrebbero essere obbligati a svolgere una riqualificazione periodica delle conoscenze essenziali per la loro professione.
(16) I conducenti esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale dovrebbero, pur continuando a beneficiare della deroga, essere tenuti comunque ad effettuare formazioni periodiche per assicurare che le proprie conoscenze delle materie necessarie allo svolgimento del loro lavoro restino aggiornate.
(17) I requisiti minimi da soddisfare nel quadro della qualificazione iniziale e della formazione periodica riguardano le norme di sicurezza da rispettare durante la guida e quando il veicolo è in sosta. Lo sviluppo della guida preventiva (anticipazione dei rischi, presa in considerazione degli altri utenti stradali), da attuare congiuntamente alla razionalizzazione del consumo di carburante, dovrebbe avere effetti positivi sia per la società sia per lo stesso settore dei trasporti stradali.
(18) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dal conducente che sia divenuto titolare della patente di guida necessaria all’esercizio dell’attività di guida in una data anteriore a quella prevista per ottenere il CAP comprovante la qualificazione iniziale o la formazione periodica corrispondenti.
(19) Soltanto i centri di formazione che hanno ottenuto un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter organizzare i corsi di formazione previsti nell’ambito della qualificazione iniziale e della formazione periodica. Al fine di garantire la qualità di tali centri autorizzati, le autorità competenti dovrebbero fissare criteri armonizzati di autorizzazione, fra cui quello di una consolidata professionalità.
(20) È opportuno affidare non solo alle autorità competenti degli Stati membri, ma anche a qualsiasi entità da esse designata, il compito di organizzare gli esami previsti nell’ambito della qualificazione iniziale e della formazione periodica. Alla luce dell’importanza che la presente direttiva riveste per la sicurezza stradale e per l’uguaglianza delle condizioni di concorrenza, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero controllare tali esami.
(21) È opportuno che gli Stati membri impongano il completamento del primo corso di formazione periodica e rilascino al conducente il CAP corrispondente entro i cinque anni successivi o alla data di rilascio del CAP comprovante la qualificazione iniziale o allo scadere della data limite fissata affinché i conducenti facciano valere i loro diritti acquisiti. Dovrebbero essere consentite anche riduzioni o proroghe di tali termini. Dopo il primo corso di formazione periodica, il conducente dovrebbe seguire una formazione periodica ogni cinque anni.
(22) Per attestare che il conducente cittadino di uno Stato membro è titolare di uno dei CAP previsti dalla presente direttiva e per agevolare il riconoscimento reciproco dei vari CAP, gli Stati membri dovrebbero apporre il codice dell’Unione armonizzato previsto a tal fine, corredato della data di scadenza del codice, sulla patente di guida oppure sulla «carta di qualificazione del conducente», reciprocamente riconosciuta dagli Stati membri, secondo il modello standard raffigurato nell’allegato II della presente direttiva. Tale carta dovrebbe soddisfare gli stessi requisiti in materia di sicurezza della patente di guida, data l’importanza dei diritti che essa conferisce per la sicurezza stradale e l’uguaglianza delle condizioni di concorrenza.
(23) Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero procedere a uno scambio di informazioni per via elettronica in merito ai CAP. Essi dovrebbero sviluppare la necessaria piattaforma elettronica, tenendo conto di un’analisi costi-benefici da parte della Commissione, compresa la possibilità di ampliare la rete dell’UE delle patenti di guida istituita a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6). Tra gli altri benefici, ciò consentirà agli Stati membri di accedere facilmente alle informazioni relative alle attività di formazione completate che non sono documentate sulla patente di guida del conducente. È importante che gli Stati membri e la Commissione facciano sforzi per sviluppare ulteriormente tale funzionalità, con l’obiettivo di un accesso in tempo reale durante i controlli su strada.
(24) Tenendo conto degli sviluppi nell’ambito della formazione e dell’istruzione e al fine di migliorare il contributo della presente direttiva alla sicurezza stradale e la pertinenza della formazione per i conducenti, nell’ambito dei corsi di formazione dovrebbero essere ulteriormente approfonditi temi connessi alla sicurezza stradale, come la percezione del pericolo, la tutela degli utenti della strada vulnerabili, in particolare i pedoni, i ciclisti e le persone a mobilità ridotta, la guida mirata al risparmio di carburante, la guida in condizioni meteorologiche estreme e i trasporti eccezionali. In tale contesto, i corsi dovrebbero riguardare anche i sistemi di trasporto intelligenti e dovrebbero evolvere per stare al passo con gli sviluppi tecnologici.
(25) Agli Stati membri dovrebbe essere prospettata chiaramente un’opzione che permetta loro di migliorare e modernizzare le prassi di formazione con l’uso di strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), come l’e-learning e l’apprendimento integrato, per una parte della formazione, garantendo nel contempo la qualità della formazione. Nel migliorare e modernizzare le prassi di formazione mediante strumenti TIC è importante tenere in conto che alcuni temi specifici richiedono una formazione pratica e non possono essere adeguatamente affrontati con tali strumenti di apprendimento: per esempio il montaggio delle catene da neve o il fissaggio dei carichi, o altri elementi relativi alla formazione in cui l’aspetto pratico è importante. La formazione pratica potrebbe consistere nella guida, anche se non necessariamente. Una parte consistente della formazione prescritta dalla presente direttiva dovrebbe essere effettuata in un centro di formazione autorizzato.
(26) Per mantenere la coerenza tra le diverse tipologie di formazione prescritte dalla legislazione dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di combinare vari tipi di formazione pertinenti: ad esempio dovrebbe essere loro possibile combinare formazione sul trasporto di merci pericolose, sulla sensibilizzazione nei confronti della disabilità o sul trasporto degli animali, con la formazione di cui alla presente direttiva.
(27) Onde evitare che, per effetto di prassi divergenti tra gli Stati membri, sia ostacolato il riconoscimento reciproco e limitato il diritto dei conducenti a seguire corsi di formazione periodica nello Stato membro in cui esercitano le loro attività, le autorità degli Stati membri dovrebbero essere tenute, qualora la formazione completata non possa essere indicata sulla patente di guida, a rilasciare una carta di qualificazione del conducente, nella forma prescritta dal modello standard raffigurato nell’allegato II della presente direttiva, che garantirà il riconoscimento reciproco per ogni conducente che possiede i requisiti previsti dalla presente direttiva.
(28) L’uso degli attestati di conducente da parte dei conducenti di paesi terzi quale prova della conformità alle prescrizioni relative alla formazione potrebbe costituire un ostacolo per i conducenti stessi allorché il trasportatore restituisca l’attestato alle autorità che l’hanno rilasciato, in particolare quando tali conducenti desiderano assumere un impiego in un altro Stato membro. Al fine di evitare che in questo tipo di situazioni i conducenti siano obbligati a ripetere la formazione in caso di nuovo impiego, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cooperare e a scambiare informazioni sulle qualificazioni del conducente.
(29) Per quanto riguarda i conducenti cittadini di un paese terzo cui si applica la presente direttiva, andrebbero previste disposizioni specifiche di certificazione.
(30) Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I e II della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016(7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(31) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la previsione di norme dell’Unione relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di determinati veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e delle questioni affrontate nella direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(32) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui alla parte B dell’allegato IV,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica all’attività di guida:
a) dei cittadini di uno Stato membro, e
b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa (in seguito denominati «conducenti») che effettuano trasporti su strada all’interno dell’Unione, su strade aperte all’uso pubblico per mezzo di:
– veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente,
– veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente.
Ai fini della presente direttiva, i riferimenti alle categorie di patenti di guida contenenti il segno più («+») vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 2
Deroghe
1. La presente direttiva non si applica ai conducenti di veicoli:
a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da chiunque desideri conseguire una patente di guida o un certificato di abilitazione professionale (CAP), conformemente all’articolo 6 e all’articolo 8, paragrafo 1, purché non siano impiegati per il trasporto di merci e passeggeri a fini commerciali;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente.
Con riguardo al primo comma, lettera f), la presente direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, conformemente all’articolo 6 e all’articolo 8, paragrafo 1, quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un’altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine di cui a tale lettera.
2. La presente direttiva non si applica qualora ricorrano tutte le circostanze seguenti:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare la propria impresa;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) gli Stati membri ritengono che il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.
3. La presente direttiva non si applica ai conducenti dei veicoli utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.

Articolo 3
Qualificazione e formazione
1. L’attività di guida di cui all’articolo 1 è subordinata ad un obbligo di qualificazione iniziale ed a un obbligo di formazione periodica. A tal fine gli Stati membri prevedono:
a) un sistema di qualificazione iniziale
Gli Stati membri scelgono una delle due opzioni seguenti:
i) un’opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame
A norma della sezione 2, punto 2.1, dell’allegato I, questo tipo di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
ii) un’opzione che prevede solo esami
A norma della sezione 2, punto 2.2, dell’allegato I, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bensì soltanto degli esami teorici e pratici. In caso di superamento degli esami, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).
Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare il conducente, per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel proprio territorio prima di aver ottenuto il CAP, qualora stia partecipando ad un corso di istruzione professionale della durata minima di sei mesi. Nell’ambito di tale corso di istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) possono essere effettuati per stadi;
b) un sistema di formazione periodica
A norma della sezione 4 dell’allegato I, la formazione periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi ed è sancita dal rilascio del CAP di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata per consentire al conducente di guidare nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera b).
A norma della sezione 3 dell’allegato I, la qualificazione iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono esonerare il conducente che ha ottenuto il certificato di abilitazione professionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) dagli esami di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e al paragrafo 2 del presente articolo, per le materie incluse nell’esame previsto ai sensi del suddetto regolamento e, se del caso, dall’obbligo di frequentare la parte dei corsi riguardante tali materie.

Articolo 4
Diritti acquisiti
Sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
a) titolari di una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi il 9 settembre 2008;
b) titolari di una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi il 9 settembre 2009.

Articolo 5
Qualificazione iniziale
1. Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare:
a) a partire dai 18 anni di età:
i) veicoli delle categorie di patente di guida C e C + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1;
ii) veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1 + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2;
b) a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri può guidare:
a) a partire dai 21 anni di età:
i) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, nonché veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1 + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 18 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1;
ii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 20 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1. L’età può essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri;
b) a partire dai 23 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
4. Fatti salvi i limiti di età di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP di cui all’articolo 6 per una delle categorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono esentati da tale CAP per tutte le altre categorie di veicoli di cui al paragrafo stesso.
Queste disposizioni si applicano in modo analogo ai conducenti che effettuano trasporti di passeggeri per la categoria di veicoli di cui al paragrafo 3.
5. I conducenti che effettuano trasporti di merci che ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, e che sono titolari del CAP di cui all’articolo 6 non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

Articolo 6
CAP comprovante la qualificazione iniziale
1. Un CAP può essere rilasciato per comprovare una qualificazione iniziale nelle circostanze seguenti:
a) CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lo Stato membro impone all’aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi della sezione 5 dell’allegato I («centro di formazione autorizzato»). Tali corsi vertono su tutte le materie indicate nella sezione 1 dell’allegato I. La formazione si conclude con il superamento dell’esame di cui alla sezione 2, punto 2.1, dell’allegato I. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I richiesto da tale sezione. Le autorità o le entità summenzionate sorvegliano l’esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.
b) CAP rilasciato sulla base di esami
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), lo Stato membro impone all’aspirante conducente il superamento degli esami, teorici e pratici, di cui alla sezione 2, punto 2.2, dell’allegato I. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I richiesto da tale sezione. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.
2. Un CAP può essere rilasciato per comprovare una qualificazione iniziale accelerata.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lo Stato membro impone all’aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I.
Tale formazione si conclude con l’esame di cui alla sezione 3 dell’allegato I. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I richiesto da tale sezione. Tali autorità o entità sorvegliano l’esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata.

Articolo 7
Formazione periodica
La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell’impatto ambientale della guida.
Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità della sezione 5 dell’allegato I. La formazione consiste nell’insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di strumenti TIC o con simulatori di alta qualità. In caso di trasferimento presso un’altra impresa, si tiene conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.
La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente.

Articolo 8
CAP comprovante la formazione periodica
1. Al termine della formazione periodica di cui all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante il completamento della formazione periodica.
2. Il titolare del CAP di cui all’articolo 6 frequenta un primo corso di formazione periodica nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP.
Gli Stati membri possono ridurre o prorogare il termine di cui al primo comma, in particolare allo scopo di farlo coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.
3. Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 o ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/59/CE segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante il completamento della formazione periodica.
4. Il titolare del CAP di cui all’articolo 6 o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché il conducente di cui all’articolo 4 che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l’esercizio della professione.
5. I conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di guida di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono esentati dall’obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per qualsiasi altra categoria prevista nei suddetti paragrafi.

Articolo 9
Luogo di svolgimento della formazione
I conducenti di cui all’articolo 1, lettera a), della presente direttiva acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all’articolo 5 della presente direttiva nello Stato membro di residenza quale definita all’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE.
I conducenti di cui all’articolo 1, lettera b), acquisiscono tale qualificazione iniziale nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro.
I conducenti di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 1, lettera b), seguono i corsi di formazione periodica di cui all’articolo 7 nello Stato membro di residenza o nello Stato membro nel quale lavorano.

Articolo 10
Codice dell’Unione
1. Sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri, tenendo conto dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 8 della presente direttiva, appongono il codice armonizzato dell’Unione, «95», di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:
– sulla patente di guida, oppure
– sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello standard raffigurato nell’allegato II della presente direttiva.
Se le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato conseguito il CAP non possono apporre il codice armonizzato dell’Unione sulla patente di guida, esse rilasciano al conducente la carta di qualificazione del conducente.
Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta di qualificazione del conducente, le autorità competenti accertano che la patente di guida sia in corso di validità per la categoria di veicoli interessata.
2. Ai conducenti di cui all’articolo 1, lettera b), della presente direttiva che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(9), a condizione che rechi il codice dell’Unione, «95». Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro di rilascio indica il codice dell’Unione, «95», nella sezione dell’attestato riservata alle note qualora il conducente in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva.
3. Gli attestati di conducente che non recano il codice dell’Unione, «95», e che sono stati rilasciati prima del 23 maggio 2020, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, in particolare del paragrafo 7, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dalla presente direttiva sono accettati come prova di qualificazione fino alla loro data di scadenza.

Articolo 11
Rete per l’applicazione delle disposizioni
1. Gli Stati membri procedono, ai fini dell’applicazione delle disposizioni, allo scambio di informazioni sui CAP rilasciati o revocati. A tal fine, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano una rete elettronica o si adoperano ai fini dell’estensione di una rete esistente, tenendo conto di una valutazione, da parte della Commissione, circa la soluzione più efficace in termini di costi.
2. La rete può contenere informazioni contenute nei CAP e informazioni relative alle procedure amministrative relative ai CAP.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali sia effettuato esclusivamente ai fini della verifica del rispetto della presente direttiva, in particolare per quanto concerne le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(10).
4. L’accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l’accesso solo alle autorità competenti responsabili per l’attuazione e il controllo dell’osservanza della presente direttiva.

Articolo 12
Adeguamento al progresso scientifico e tecnologico
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 riguardo alla modifica degli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 13
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14
Abrogazione
La direttiva 2003/59/CE, come modificata dagli atti di cui alla parte A dell’allegato IV, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui alla parte B dell’allegato IV.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 15
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK

(1) GU C 155 del 30.4.2021, pag. 78.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2022.
(3) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
(4) Si veda l’allegato IV, parte A.
(5) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(6) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(7) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(8) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
(9) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
(10) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

 

 

Allegato I al Regolamento UE 2561/2022

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Sezione 1:
Elenco delle materie
Le conoscenze da prendere in considerazione per l’accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti di guida.
Il livello minimo di qualificazione deve essere paragonabile almeno al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche di cui all’allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008(1).
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza
Tutte le patenti di guida
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale:
curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l’usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento:
limiti dell’utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all’inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.
1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante:
ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l’efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.
1.4. Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza:
cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l’uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all’utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote;
riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l’incidente qualora le situazioni potenzialmente pericolose dovessero divenire reali.
Patenti di guida C, C + E, C1, C1 + E
1.5. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:
forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico;
categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D + E, D1, D1 + E
1.6. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri:
calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d’infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (persone con disabilità, bambini).
1.7. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:
forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.
2. Applicazione della normativa
Tutte le patenti di guida
2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto e della relativa regolamentazione:
durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006(2) e (UE) n. 165/2014(3) del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.
Patenti di guida C, C + E, C1, C1 + E
2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci:
licenze per l’esercizio dell’attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D + E, D1, D1 + E
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone:
trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica
Tutte le patenti di guida
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro:
tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.
3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini:
informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici:
principi di ergonomia, movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale:
principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell’alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell’affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d’emergenza:
condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l’incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell’autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l’immagine dell’azienda:
condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l’impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C + E, C1, C1 + E
3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di merci e dell’organizzazione del mercato:
l’autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all’autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell’offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
Patenti di guida D, D + E, D1, D1 + E
3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di persone e dell’organizzazione del mercato:
l’autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all’autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2:
Qualificazione iniziale obbligatoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
2.1. Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame
La qualificazione iniziale deve comprendere l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore.
L’aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d’esame stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE.
Durante la guida individuale di cui sopra, l’aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l’apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.
Gli Stati membri possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l’e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l’efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un’affidabile identificazione dell’utente e adeguati mezzi di controllo. Gli Stati membri possono riconoscere come parte della formazione le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell’Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) per il trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio(6).
Per i conducenti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, la durata della qualificazione iniziale prescritta è di 70 ore, di cui 5 di guida individuale.
A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale. L’esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.
2.2. Opzione con esami
Le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per accertare che l’aspirante conducente possieda il livello di conoscenze richiesto dalla sezione 1 per gli obiettivi e nelle materie ivi indicati.
a) L’esame di teoria consta di almeno due prove:
i) domande con risposta a scelta multipla, risposta diretta o una combinazione di entrambe;
ii) analisi di un caso specifico.
La durata minima dell’esame di teoria è di quattro ore.
b) L’esame di pratica consta di due prove:
i) prova di guida volta a valutare il perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale prova è effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che presentino i diversi tipi di difficoltà che il conducente potrebbe incontrare. Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di densità di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo ottimale per poter valutare l’aspirante conducente in tutte le probabili aree di circolazione. La durata minima di questa prova è di 90 minuti;
ii) una prova pratica relativa almeno ai punti 1.5, 1.6, 1.7, 3.2, 3.3 e 3.5. La durata minima di questa prova è di 30 minuti.
I veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d’esame di cui alla direttiva 2006/126/CE.
L’esame di pratica può essere completato da una terza prova, effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.
Per detta prova facoltativa non è fissata nessuna durata. Se l’aspirante conducente fosse sottoposto ad essa, la durata della prova potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti per la prova di guida di cui al punto i).
Per i conducenti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, l’esame di teoria è limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1, che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale. Detti conducenti devono comunque effettuare l’esame di pratica nella sua integralità.

Sezione 3:
Qualificazione iniziale accelerata di cui all’articolo 3, paragrafo 2
Per la qualificazione iniziale accelerata deve essere previsto l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco di cui alla sezione 1. La durata prescritta è di 140 ore.
L’aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d’esame di cui alla direttiva 2006/126/CE.
Durante la guida individuale di cui sopra, l’aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l’apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.
Le disposizioni di cui al punto 2.1, quarto comma, si applicano anche alla qualificazione iniziale accelerata.
Per i conducenti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, la durata prescritta per la qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.
A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L’esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 4:
Obbligo di formazione periodica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell’arco di due giorni consecutivi. In caso di e-learning, il centro di formazione autorizzato garantisce che sia mantenuta un’adeguata qualità della formazione anche selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un’affidabile identificazione dell’utente e adeguati mezzi di controllo. La durata massima dell’attività di formazione di e-learning non supera le 12 ore. Almeno uno dei periodi del corso di formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero.
Gli Stati membri possono valutare se riconoscere le attività di formazione specifiche già svolte prescritte da altre normative dell’Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose, le attività di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che la formazione specifica già svolta a norma della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose sia equivalente a due dei periodi di sette ore, a condizione che sia l’unica altra formazione presa in considerazione nella formazione periodica.

Sezione 5:
Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica
5.1. I centri di formazione responsabili della qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri. L’autorizzazione è concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di documenti che attestino:
5.1.1. un programma di qualificazione e formazione adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti;
5.1.2. qualifiche e settori di attività degli insegnanti;
5.1.3. informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato;
5.1.4. le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti).
5.2. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione per iscritto purché sussistano le condizioni seguenti:
5.2.1. i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda;
5.2.2. le autorità competenti possono inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri autorizzati relativamente alle risorse utilizzate ed al corretto svolgimento dei corsi e degli esami;
5.2.3. l’autorizzazione può essere revocata o sospesa se le relative condizioni non sono più soddisfatte.
Il centro autorizzato garantisce che gli istruttori conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell’ambito delle normative. Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono presentare attestati che ne provino le cognizioni di attività didattiche e pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come conducente professionista o un’analoga esperienza di guida, quale quella di istruttore di guida di autoveicoli pesanti.
Il programma didattico si attiene a quello autorizzato e verte sulle materie comprese nell’elenco di cui alla sezione 1.

(1) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(4) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
(5) Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

 

 

Allegato II al Regolamento UE 2561/2022

REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL’UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
1. Caratteristiche fisiche della carta di qualificazione del conducente

Le caratteristiche fisiche della carta di qualificazione del conducente sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta di qualificazione del conducente destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
2. Informazioni riportate sulla carta di qualificazione del conducente
La carta di qualificazione del conducente deve comporsi di due facciate.
La facciata 1 deve contenere:
a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente;
b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente;
c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B : Belgio
BG : Bulgaria
CZ : Cechia
DK : Danimarca
D : Germania
EST : Estonia
IRL : Irlanda
GR : Grecia
E : Spagna
F : Francia
HR : Croazia
I : Italia
CY : Cipro
LV : Lettonia
LT : Lituania
L : Lussemburgo
H : Ungheria
M : Malta
NL : Paesi Bassi
A : Austria
PL : Polonia
P : Portogallo
RO : Romania
SLO : Slovenia
SK : Slovacchia
FIN : Finlandia
S : Svezia

d) le informazioni specifiche della carta di qualificazione del conducente, numerate come segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4.
a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) designazione dell’autorità che rilascia la carta di qualificazione del conducente (può essere stampata sulla facciata 2);
d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);
5.
a) numero della patente di guida;
b) numero di serie;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);
9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
e) la dicitura «modello dell’Unione europea» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue ufficiali dell’Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta di qualificazione del conducente:
tarjeta de cualificación del conductor
карта за квалификация на водача
osvÄ›dčení profesní způsobilosti Å™idiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi pädevustunnistus
δελτίο επιμÏŒρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
cárta cáilíochta tiománaí
kvalifikacijska kartica vozača
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinÄ— kortelÄ—
gépjárművezetÅ‘i képesítési igazolvány
karta tà kwalifika tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação de motorista
cartelă de pregătire profesională a conducătorului auto
kvalifikačná karta vodiča
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare
f) colori di riferimento:
– blu: Pantone Reflex blue,
– giallo: Pantone yellow;
La facciata 2 deve contenere:
a) 9. le categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
10. il codice armonizzato dell’Unione, «95», di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE;
11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente;
b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta di qualificazione del conducente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5 a), 5 b) e 10).
Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, redige una versione bilingue della carta di qualificazione del conducente utilizzando una di tali lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati
I diversi elementi costitutivi della carta di qualificazione del conducente sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso.
Lo Stato membro provvede affinché il livello di sicurezza della carta di qualificazione del conducente sia per lo meno comparabile a quello della patente di guida.
4. Disposizioni particolari
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.
5. Disposizioni transitorie
Le carte di qualificazione del conducente rilasciate prima del 23 maggio 2020sono valide fino alla loro data di scadenza.
6. Modello dell’Unione europea di carta di qualificazione del conducente

 

 

Allegato III al Regolamento UE 2561/2022

TAVOLA DI CONCORDANZA PER I RIFERIMENTI A TALUNE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA

Riferimenti nella presente direttiva Riferimenti nella direttiva 2006/126/CE
C + E CE
C1 + E C1E
D + E DE
D1 + E

 

D1E

 

 

Allegato IV al Regolamento UE 2561/2022

Parte A
Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive
(di cui all’articolo 14)

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
Direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).  – unicamente il punto IV.2 dell’allegato
Direttiva 2006/103/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344). – unicamente il punto A.6 dell’allegato
Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1). – unicamente il punto 9.11 dell’allegato
Direttiva 2013/22/UE del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356). – unicamente il punto A.4 dell’allegato
Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 29). – unicamente l’articolo 1 e l’allegato Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241). – unicamente il punto IX.5 dell’allegato

Parte B
Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione
(di cui all’articolo 14)

Direttiva Termine di recepimento Data di applicazione
2003/59/CE 10 settembre 2006 10 settembre 2008 per quanto concerne la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti di guida delle categorie D1, D1 + E, D e D + E
10 settembre 2009 per quanto concerne la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti di guida delle categorie C1, C1 + E, C e C + E
(UE) 2018/645 23 maggio 2020, ad eccezione dell’articolo 1, punto 6)
23 maggio 2021per quanto concerne l’articolo 1, punto 6)

 

 

Allegato V al Regolamento UE 2561/2022

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2003/59/UE Presente direttiva
Articoli da 1 a 7 Articoli da 1 a 7
Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettera a) Articolo 8, paragrafo 2, primo comma
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5 Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5
Articoli 9 e 10 Articoli 9 e 10
Articolo 10 bis Articolo 11
Articolo 11 Articolo 12
Articolo 11 bis Articolo 13
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15 Articolo 14
Articolo 17 Articolo 16
Allegato I Allegato I
Allegato II Allegato II
Allegato III Allegato III
Allegato IV
Allegato V

Regolamento CE – 21/10/2009 – n. 1071 – Attività di trasportatore su strada

Regolamento CE – 21/10/2009 – n. 1071 – Attività di trasportatore su strada

Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

Modificato dal Regolamento UE n. 1055 del 15/07/2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del garante europeo della protezione dei dati,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

[1] Per realizzare un mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza è necessaria l’applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone (“professione di trasportatore su strada“). Tali norme comuni contribuiranno a raggiungere un livello più elevato di qualificazione professionale per i trasportatori su strada, a razionalizzare il mercato, a migliorare la qualità del servizio, nell’interesse dei trasportatori su strada, dei loro clienti e dell’economia in generale, e a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, esse favoriranno l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento da parte dei trasportatori su strada.
[2] La direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, stabilisce requisiti minimi comuni per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e il riconoscimento reciproco dei documenti necessari a tal fine. Tuttavia, l’esperienza maturata, una valutazione di impatto e diversi studi mostrano che l’applicazione della direttiva summenzionata varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro.
Tali disparità hanno diverse conseguenze negative, in particolare una distorsione della concorrenza, una certa mancanza di trasparenza del mercato e controlli di intensità diseguale, nonché il rischio che le imprese che assumono personale con uno scarso livello di qualificazione professionale siano negligenti in relazione alle norme in materia di sicurezza stradale e di previdenza sociale o le rispettino meno, con possibile pregiudizio per l’immagine del settore.
[3] Le conseguenze summenzionate sono tanto più negative in quanto possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada, poiché il mercato dei trasporti internazionali di merci e di determinate operazioni di cabotaggio è accessibile alle imprese di tutta la Comunità. L’unico requisito imposto a tali imprese è che siano in possesso di una licenza comunitaria, che può essere ottenuta a condizione che le imprese soddisfino i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada stabiliti dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus).
[4] Occorre quindi modernizzare le vigenti norme di accesso alla professione di trasportatore su strada in modo da assicurarne un’applicazione più omogenea ed efficace. Visto che il rispetto di tali norme costituisce il requisito principale per accedere al mercato comunitario e che, in questo ambito, gli strumenti comunitari applicabili sono i regolamenti, il regolamento risulta lo strumento più adatto per disciplinare l’accesso alla professione di trasportatore su strada.
[5] Gli Stati membri dovrebbero poter adattare le condizioni da soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato in ragione delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni. Tuttavia, le imprese stabilite in queste regioni che soddisfano le condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada solo a seguito di tale adattamento non dovrebbero poter ottenere una licenza comunitaria. L’adattamento delle condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada non dovrebbe costituire un ostacolo all’esercizio di tale attività nelle regioni ultraperiferiche per le imprese che avrebbero avuto accesso a detta professione e che rispettano tutte le condizioni generali stabilite nel presente regolamento.
[6] Per favorire una concorrenza leale, le norme comuni per l’esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero essere applicate a tutte le imprese secondo criteri quanto più ampi possibile. Tuttavia, non è necessario includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporti che incidono in misura molto lieve sul mercato dei trasporti.
[7] Dovrebbe competere allo Stato membro di stabilimento verificare che un’impresa soddisfi in permanenza i requisiti previsti dal presente regolamento affinché le autorità competenti dello stesso Stato membro possano decidere, se necessario, di sospendere o revocare le autorizzazioni che permettono all’impresa in questione di operare sul mercato. Per garantire l’osservanza delle condizioni per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e controlli efficaci, è necessario che le imprese dispongano di una sede effettiva e stabile.
[8] Le persone fisiche che possiedono l’onorabilità e l’idoneità professionale prescritte dovrebbero essere identificate chiaramente e designate presso le autorità competenti. I soggetti in questione (“gestori dei trasporti“) dovrebbero essere residenti in uno Stato membro e gestire in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto delle imprese di trasporto su strada. Occorre quindi precisare le condizioni per considerare che un soggetto gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto di un’impresa.
[9] L’onorabilità di un gestore dei trasporti comporta che questi non sia stato oggetto di condanna per un reato grave o di sanzione per una grave infrazione, in particolare della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada.
Una condanna o una sanzione di cui sia stato oggetto il gestore dei trasporti o l’impresa di trasporti su strada in uno o più Stati membri per le infrazioni più gravi della normativa comunitaria dovrebbero comportare la perdita dell’onorabilità a condizione che l’autorità competente abbia accertato che prima della sua decisione definitiva sia stata svolta una procedura d’inchiesta debitamente completa e documentata, che garantisca i diritti processuali essenziali, e che siano stati rispettati gli adeguati diritti di ricorso.
[10] È necessario che le imprese di trasporti su strada dispongano di un’idoneità finanziaria minima per garantirne l’avvio corretto e la gestione efficace. Una garanzia bancaria o un’assicurazione della responsabilità professionale possono costituire un metodo semplice ed efficace sotto il profilo dei costi per dimostrare l’idoneità finanziaria delle imprese.
[11] Un livello elevato di qualificazione professionale dovrebbe potenziare l’efficienza socioeconomica del settore dei trasporti su strada. I candidati al posto di gestore dei trasporti dovrebbero pertanto possedere conoscenze professionali di elevata qualità. Al fine di assicurare una maggiore omogeneità degli esami e promuovere una formazione di elevata qualità, è opportuno che gli Stati membri possano autorizzare i centri di esame e di formazione secondo criteri definiti dagli stessi Stati membri. I gestori dei trasporti dovrebbero possedere le conoscenze necessarie per dirigere operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale. È probabile che l’elenco delle materie di cui è richiesta la conoscenza per ottenere l’attestato di idoneità professionale e le modalità di organizzazione degli esami cambino in funzione del progresso tecnico ed è opportuno prevedere disposizioni per aggiornarli. È opportuno che gli Stati membri possano dispensare dall’esame soggetti che sono in grado di comprovare un’esperienza continuativa nella gestione delle attività di trasporto.
[12] Per garantire una concorrenza leale e un trasporto su strada nel pieno rispetto della regolamentazione è necessario un livello omogeneo di sorveglianza da parte degli Stati membri.
Le autorità nazionali incaricate di controllare le imprese e la validità delle autorizzazioni svolgono un ruolo fondamentale in proposito. È pertanto opportuno che dette autorità adottino le misure adeguate in caso di necessità, in particolare nei casi più gravi sospendendo o revocando le autorizzazioni o dichiarando inidonei i gestori dei trasporti ripetutamente negligenti o che agiscono in mala fede. Ciò deve essere preceduto da una debita valutazione dell’intervento in relazione al principio di proporzionalità. Un’impresa dovrebbe tuttavia ricevere una diffida preliminare e disporre di un termine ragionevole per regolarizzare la propria situazione prima di incorrere in sanzioni di questo tipo.
[13] Una migliore organizzazione della cooperazione amministrativa fra Stati membri migliorerebbe l’efficacia della sorveglianza delle imprese che operano in diversi Stati membri e ridurrebbe in futuro i costi amministrativi. L’interconnessione a livello comunitario dei registri elettronici delle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, faciliterebbe tale cooperazione e ridurrebbe i costi dei controlli sia per le imprese che per le amministrazioni. In vari Stati membri esistono già registri nazionali, così come esistono già infrastrutture di interconnessione fra gli Stati membri. Un uso più sistematico dei registri elettronici potrebbe pertanto contribuire significativamente a ridurre i costi amministrativi dei controlli, migliorandone l’efficacia.
[14] I registri elettronici nazionali contengono alcuni dati di carattere personale riguardanti le infrazioni e le sanzioni.
Gli Stati membri dovrebbero quindi adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare per quanto riguarda il controllo del trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche autorità, il diritto di informazione dei soggetti interessati, il loro diritto di accesso così come il diritto di opposizione. Ai fini del presente regolamento risulta necessario conservare tali dati per almeno due anni per evitare che le imprese inabilitate si stabiliscano in altri Stati membri.
[15] Al fine di migliorare la trasparenza e di consentire al cliente di un’impresa di trasporti di verificare se quest’ultima sia in possesso della debita autorizzazione, taluni dati contenuti nel registro elettronico nazionale dovrebbero essere resi accessibili al pubblico, nella misura in cui le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati siano rispettate.
[16] L’interconnessione graduale dei registri elettronici nazionali è essenziale per poter scambiare informazioni rapidamente ed efficacemente fra gli Stati membri e garantire che i trasportatori su strada non siano tentati di commettere, o di assumere il rischio di commettere, infrazioni gravi in Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento.
Per realizzare tale interconnessione occorre definire congiuntamente il formato preciso dei dati da scambiare e le procedure tecniche di scambio.
[17] Per garantire l’efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri, occorre designare punti di contatto nazionali e precisare determinate procedure comuni almeno per quanto riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da trasmettere.
[18] Per agevolare la libertà di stabilimento, occorre ammettere come prova sufficiente dell’onorabilità per l’accesso alla professione di trasportatore su strada nello Stato membro di stabilimento la presentazione di documenti adeguati rilasciati da un’autorità competente dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti risiedeva abitualmente, a condizione che i soggetti interessati non siano stati dichiarati inidonei all’esercizio di tale professione in altri Stati membri.
[19] Per quanto riguarda l’idoneità professionale, al fine di agevolare la libertà di stabilimento, un modello unico di attestato rilasciato in virtù del presente regolamento dovrebbe essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro di stabilimento.
[20] È necessario attuare a livello comunitario un controllo più rigoroso dell’applicazione del presente regolamento. Ciò presuppone la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche riguardanti l’onorabilità, l’idoneità finanziaria e l’idoneità professionale delle imprese del settore del trasporto su strada, elaborate sulla base dei registri nazionali.
[21] Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazioni del presente regolamento.
Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
[22] Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia la modernizzazione delle norme che disciplinano l’accesso alla professione di trasportatore su strada per assicurare un’applicazione più omogenea ed efficace di tali norme negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
[23] Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
[24] In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stilare un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni che comportano la perdita dell’onorabilità dei trasportatori su strada, di adeguare al progresso tecnico gli allegati I, II e III del presente regolamento, relativi alle conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento dell’idoneità professionale da parte degli Stati membri e al modello di attestato di idoneità professionale, e di compilare un elenco delle infrazioni che, oltre a quelle di cui all’allegato IV del presente regolamento, possono comportare la perdita dell’onorabilità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
[25] È necessario abrogare la direttiva 96/26/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.
 Il presente regolamento disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada e l’esercizio della stessa.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. I riferimenti alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada sono intesi, se del caso, quali riferimenti anche alle imprese che intendono esercitarla.
3. Per quanto riguarda le regioni di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri interessati possono adattare le condizioni da rispettare per esercitare la professione di trasportatore su strada, nella misura in cui le operazioni sono effettuate interamente in queste regioni da imprese in esse stabilite.
4. In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:
a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada;
a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e che effettuano esclusivamente trasporti nazionali nel loro Stato membro di stabilimento;
a bis) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale;
b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di passeggeri su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di passeggeri su strada come attività principale.
c) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h.
Ai fini del primo comma, lettera b), qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e non sia connesso a un’attività professionale, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali;
5. Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento solo i trasportatori su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione:
a) della natura della merce trasportata; ovvero
b) della brevità dei percorsi.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) “professione di trasportatore di merci su strada“, la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;
2) “professione di trasportatore di persone su strada“, la professione di un’impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall’organizzatore del trasporto;
3) “professione di trasportatore su strada“, la professione di trasportatore di persone su strada o la professione di trasportatore di merci su strada;
4) “impresa“, qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica, con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi ente dipendente dall’autorità pubblica, dotato di personalità giuridica o dipendente da un’autorità dotata di personalità giuridica, che effettua trasporto di persone, oppure qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua trasporto di merci a fini commerciali;
5) “gestore dei trasporti“, qualsiasi persona fisica impiegata da un’impresa o, se l’impresa in questione è una persona fisica, questa persona o, laddove previsto, un’altra persona fisica designata da tale impresa mediante contratto, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell’impresa;
6) “autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada“, la decisione amministrativa che autorizza un’impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
7) “autorità competente“: un’autorità di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, verifica se un’impresa soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
8) “Stato membro di stabilimento“: lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa, indipendentemente dal paese di provenienza del gestore dei trasporti.

Articolo 3
Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada
1.
 Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:
a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
b) sono onorabili;
c) possiedono un’adeguata idoneità finanziaria; e
d) possiedono l’idoneità professionale richiesta.
2. Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada.

Articolo 4
Gestore dei trasporti
1.
 L’impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che:
a) diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa;
b) abbia un vero legame con l’impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l’amministratore o, se l’impresa è una persona fisica, sia questa persona; e
c) sia residente nella Comunità.
2. Se non soddisfa il requisito dell’idoneità professionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), un’impresa può essere autorizzata dall’autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, purché:
a) indichi una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell’impresa;
b) il contratto che lega l’impresa alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
c) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo di veicoli che tale persona può gestire; e
d) la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati solo nell’interesse dell’impresa e le sue responsabilità siano esercitate indipendentemente da qualsiasi impresa per cui l’impresa svolge attività di trasporto.
3. Gli Stati membri possono decidere che, inoltre, un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non possa essere designato ai sensi del paragrafo 2 o solo in relazione a un numero limitato di imprese o a un parco di veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera c).
4. L’impresa notifica all’autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.

CAPO II
CONDIZIONI DA RISPETTARE PER SODDISFARE I REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 3

Articolo 5
Condizioni relative al requisito di stabilimento
Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l’impresa, nello Stato membro in questione:
a) dispone di una sede situata in tale Stato membro dotata di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l’autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Gli Stati membri possono esigere che anche altri documenti siano tenuti a disposizione in qualsiasi momento nei locali delle sedi situate sul loro territorio;
b) una volta concessa un’autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi altrimenti in circolazione in conformità della normativa dello Stato membro in questione, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;
c) svolge in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e delle attrezzature e strutture tecniche appropriate, le sue attività concernenti i veicoli di cui alla lettera b) presso una sede operativa situata nello Stato membro in questione.

Articolo 5
Condizioni relative al requisito di stabilimento
1. Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro di stabilimento un’impresa:
a) dispone di locali in cui può avere accesso agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in qualsiasi altro formato, in particolare i contratti di trasporto, i documenti relativi ai veicoli a disposizione dell’impresa, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti della previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi alla distribuzione e al distacco dei conducenti, i documenti contenenti dati relativi al cabotaggio, ai tempi di guida e ai periodi di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l’autorità competente deve poter accedere per la verifica del rispetto da parte dell’impresa delle condizioni stabilite dal presente regolamento;
b) organizza l’attività della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività in tale Stato membro al più tardi entro otto settimane dalla partenza;
c) è iscritta nel registro delle società commerciali di tale Stato membro o in un registro analogo se richiesto dalla legislazione nazionale;
d) è soggetta all’imposta sui redditi e, se richiesto dalla legislazione nazionale, deve avere un numero di partita IVA valido;
e) una volta concessa l’autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione e di cui sia stato autorizzato l’utilizzo in conformità della normativa dello Stato membro in questione, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;
f) svolge in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività commerciali e amministrative nei locali di cui alla lettera a) situati in tale Stato membro e gestisce in modo efficace e continuativo le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli di cui alla lettera g) con le attrezzature tecniche appropriate situate in tale Stato membro;
g) dispone ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera e) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attività in tale Stato membro che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto da essa effettuate.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che un’impresa disponga nello Stato membro di stabilimento:
a) proporzionalmente alle dimensioni dell’attività dell’impresa, di personale amministrativo debitamente qualificato nei suoi locali o di un gestore dei trasporti reperibile durante il normale orario d’ufficio;
b) proporzionalmente alle dimensioni dell’attività dell’impresa, di un’infrastruttura operativa diversa dalle attrezzature tecniche di cui al paragrafo 1, lettera f), nel territorio di tale Stato membro, compreso un ufficio aperto durante il normale orario d’ufficio.

Articolo 6
Condizioni relative al requisito dell’onorabilità
1.
 Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano le condizioni che l’impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell’onorabilità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).
Nel determinare se un’impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento dell’impresa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell’impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.
Nel determinare se un’impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento di tale impresa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell’impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.
Le condizioni di cui al primo comma prevedono almeno che:
a) non sussistano validi motivi che inducano a mettere in dubbio l’onorabilità del gestore dei trasporti o dell’impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:
i) diritto commerciale;
ii) legislazione in materia fallimentare;
iii) condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;
iv) circolazione stradale;
v) responsabilità professionale;
vi) traffico di esseri umani o di droga; e che
vii) diritto tributario; e
b) il gestore dei trasporti o l’impresa di trasporti non siano stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa comunitaria riguardante in particolare:
i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l’orario di lavoro, l’installazione e l’utilizzo di apparecchi di controllo;
ii) i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;
iii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;
iv) l’idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;
v) l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l’accesso al mercato del trasporto di persone su strada;
vi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;
vii) l’installazione e l’uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;
viii) le patenti di guida;
ix) l’accesso alla professione;
x) il trasporto degli animali.
xi) il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada;
xii) la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
xiii) il cabotaggio.
2. Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b):
a) qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all’impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all’allegato IV, l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell’impresa in questione.
La procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.
Se ritiene che la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, l’autorità competente può decidere che l’onorabilità non sia compromessa. In tal caso, i motivi sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1.
Se l’autorità competente non ritiene che la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell’onorabilità;
b) la Commissione stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che, oltre a quelli di cui all’allegato IV, possono comportare la perdita dell’onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo e relative a detto elenco, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
A tal fine la Commissione:
i) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;
ii) definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano; e
iii) indica la frequenza del ripetersi dell’evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.

2. Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b), qualora sia stata inflitta al gestore dei trasporti o all’impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna per un reato grave o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa dell’Unione stabilite all’allegato IV, l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia e porta a termine in modo appropriato e tempestivo un procedimento amministrativo che includa, se del caso, un’ispezione in loco nei locali dell’impresa in questione.
Nel corso del procedimento amministrativo il gestore dei trasporti o gli altri rappresentanti legali dell’impresa di trasporto, a seconda dei casi, hanno il diritto di esporre le loro argomentazioni e spiegazioni.
Nel corso del procedimento amministrativo, l’autorità competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell’ambito di tale valutazione l’autorità competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme nazionali e dell’Unione, di cui al terzo comma del paragrafo 1, nonché del numero delle infrazioni più gravi della normativa dell’Unione stabilite all’allegato IV, per le quali al gestore dei trasporti o all’impresa di trasporto sono state inflitte condanne o sanzioni. Tale constatazione è debitamente motivata e giustificata.
Se ritiene che la perdita dell’onorabilità sia sproporzionata, l’autorità competente decide che l’impresa in questione continua a possedere il requisito dell’onorabilità. I motivi di tale decisione sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1.
Se l’autorità competente non ritiene che la perdita dell’onorabilità sia sproporzionata rispetto all’infrazione, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell’onorabilità.
2 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell’Unione di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettera b), che, oltre a quelle di cui all’allegato IV, possono comportare la perdita dell’onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.
A tal fine la Commissione:
a) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;
b) definisce il livello di gravità delle infrazioni in base al potenziale rischio per la vita o di lesioni gravi che esse comportano, nonché di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l’altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti;
c) indica la frequenza del ripetersi dell’evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
3. Il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si considera rispettato finché non sia stata adottata una misura di riabilitazione o un’altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni nazionali.

Articolo 7
Condizioni relative al requisito dell’idoneità finanziaria
1.
 Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.
Ai fini del presente regolamento, il valore dell’euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno civile successivo.
Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

1. Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un’impresa deve in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve, per un valore di almeno:
a) 9 000 EUR per il primo veicolo a motore utilizzato;
b) 5 000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; e
c) 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.
Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 2,5 tonnellate ma non le 3,5 tonnellate, dimostrano di disporre ogni anno di un capitale e di riserve, per un valore di almeno:
a) 1 800 EUR per il primo veicolo utilizzato; e
b) 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.
Gli Stati membri possono esigere che le imprese stabilite nel loro territorio dimostrino di avere a disposizione per tali veicoli lo stesso valore in capitale e riserve previsti per i veicoli di cui al precedente comma. In tali casi, l’autorità competente dello Stato membro interessato ne informa la Commissione, che mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
1 bis. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che l’impresa, il gestore dei trasporti, o qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dagli Stati membri, non abbia in essere debiti non personali nei confronti di organismi di diritto pubblico e non sia in stato di fallimento né oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione.
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può convenire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione stabilita dall’autorità competente, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa un’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o altri istituti finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, o altro documento vincolante, che fornisca una fideiussione in solido per l’impresa in relazione agli importi di cui al paragrafo 1.
2 bis. In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati per l’anno di registrazione dell’impresa, l’autorità competente consente che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l’accesso al credito a nome dell’impresa, o altro documento vincolante stabilito dell’autorità competente comprovante che l’impresa dispone degli importi di cui al paragrafo 1.
3. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l’autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

Articolo 8
Condizioni relative al requisito dell’idoneità professionale
1.
 Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di cui all’allegato I, parte I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se uno Stato membro decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati in conformità dell’allegato I, parte II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di imporre una formazione preliminare all’esame.
2. Le persone interessate sostengono l’esame nello Stato membro in cui hanno la loro residenza normale o nello Stato membro in cui lavorano.
Per “residenza normale” si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni l’anno, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona soggiorna in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.
3. Solo le autorità o gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da uno Stato membro, secondo i criteri definiti dallo stesso, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all’allegato I.
4. Gli Stati membri possono debitamente autorizzare, secondo criteri da essi definiti, gli organismi che offrono ai candidati una formazione di qualità elevata per prepararli agli esami e formazione continua per consentire ai gestori dei trasporti che lo desiderino di aggiornare le loro conoscenze. Detti Stati membri verificano periodicamente che tali organismi rispondano in ogni momento ai criteri sulla base dei quali sono stati autorizzati.
5. Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell’allegato I a intervalli di dieci anni per garantire che i gestori dei trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono nel settore.
5. Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell’allegato I a intervalli di tre anni per garantire che la persona o le persone di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente informate dell’evoluzione del settore.
6. Gli Stati membri possono esigere che le persone che sono in possesso di un attestato di idoneità professionale ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada effettuino una riqualificazione per aggiornare la loro conoscenza dei recenti sviluppi della legislazione di cui all’allegato I, parte I.
7. Uno Stato membro può dispensare dall’esame in determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati nell’ambito dell’istruzione superiore o dell’istruzione tecnica nello Stato stesso, da esso specificamente designati a tal fine ed implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate all’allegato I. La dispensa si applica solo alle sezioni della parte I dell’allegato I per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di ogni sezione.
Uno Stato membro può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nello Stato membro in questione.
8. Ai fini della prova dell’idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall’autorità o dall’organismo di cui al paragrafo 3. L’attestato non è trasferibile ad altre persone. Esso è conforme agli elementi di sicurezza e al modello di attestato di cui agli allegati II e III ed è munito del sigillo dell’autorità o dell’organismo debitamente riconosciuto che lo ha rilasciato.
9. La Commissione adatta al progresso tecnico gli allegati I, II e III. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 bis al fine di modificare gli allegati I, II e III per adeguarli all’evoluzione del mercato e al progresso tecnico.
10. La Commissione incoraggia e facilita lo scambio di esperienze e di informazioni fra Stati membri o attraverso organismi da essa eventualmente designati in materia di formazione, esami e autorizzazioni.

Articolo 9
Dispensa dall’esame
Gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada in uno o più Stati membri nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.
Ai fini del rilascio di una licenza a un’impresa di trasporto di merci su strada che utilizza esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.

CAPO III
AUTORIZZAZIONE E SORVEGLIANZA
Articolo 10
Autorità competenti
1.
 Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento.
Dette autorità competenti sono incaricate di:
a) istruire le domande presentate dalle imprese;
b) autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate;
c) dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un’impresa in qualità di gestore dei trasporti;
d) procedere ai controlli necessari per verificare se un’impresa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3.
2. Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le condizioni imposte dal presente regolamento, nonché eventuali altre disposizioni nazionali, le procedure che i candidati interessati devono seguire e le relative spiegazioni.

Articolo 11
Istruzione e registrazione delle domande
1.
 Un’impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3 è autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada. L’autorità competente accerta che l’impresa che ne fa domanda possieda i requisiti previsti in detto articolo.
2. L’autorità competente iscrive nel registro elettronico nazionale di cui all’articolo 16 i dati relativi alle imprese da essa autorizzate di cui all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).
3. Il termine per l’istruzione di una domanda di autorizzazione da parte dell’autorità competente è il più breve possibile e non supera i tre mesi a decorrere dalla data in cui l’autorità competente riceve tutti i documenti necessari per valutare la domanda.
L’autorità competente può prorogare detto termine di un ulteriore mese in casi debitamente giustificati.
4. Fino al 31 dicembre 2012 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica, in caso di dubbio, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa a norma dell’articolo 14.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica, accedendo ai dati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera f), mediante accesso diretto e sicuro alla parte pertinente dei registri nazionali o su richiesta, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa a norma dell’articolo 14.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga per un massimo di tre anni delle date di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
5. Le imprese che dispongono di un’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada notificano all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, entro un periodo pari o inferiore a ventotto giorni, determinato dallo Stato membro di stabilimento, eventuali cambiamenti nei dati di cui al paragrafo 2.

Articolo 12
Controlli
1.
 Le autorità competenti controllano che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3. Gli Stati membri procedono a tal fine a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio. A tale scopo, gli Stati membri estendono il sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, a tutte le infrazioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
1. Le autorità competenti controllano periodicamente che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3 del presente regolamento. A tal fine gli Stati membri eseguono controlli che comprendono, se del caso, ispezioni in loco nei locali dell’impresa in questione, mirate alle imprese classificate a maggior rischio. A tale scopo, gli Stati membri estendono il sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a tutte le infrazioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
2. Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri eseguono controlli almeno ogni cinque anni per verificare che le imprese soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga della data di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri eseguono singoli controlli per verificare se un’impresa rispetti le condizioni di accesso alla professione di trasportatore su strada qualora la Commissione ne faccia richiesta in casi debitamente motivati. Lo Stato membro informa la Commissione sui risultati di tali controlli e sulle misure adottate nel caso in cui sia constatato che l’impresa non rispetta più i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 13
Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni
1.
 Se constata che un’impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all’articolo 3, l’autorità competente ne informa l’impresa in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l’autorità competente può assegnare all’impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:
a) un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l’assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell’onorabilità o dell’idoneità professionale;
b) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l’impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;
c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell’idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.
c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell’idoneità finanziaria non sia stato soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito è nuovamente soddisfatto in via permanente.
2. L’autorità competente può prescrivere che un’impresa soggetta a sospensione o ritiro dell’autorizzazione assicuri che i suoi gestori dei trasporti abbiano sostenuto gli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, prima dell’adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.
3. Se constata che l’impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all’articolo 3, l’autorità competente sospende o ritira l’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14
Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti
1.
 Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell’articolo 6, l’autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un’impresa.
L’autorità competente non riabilita il gestore dei trasporti prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell’onorabilità e, in ogni caso, non prima che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver seguito una formazione adeguata per un periodo di almeno tre mesi o di avere superato un esame riguardante le materie elencate nella parte I dell’allegato I del presente regolamento.
2. A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l’attestato di idoneità professionale di cui all’articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro.
2. A meno che, e fino a quando, non siano state prese misure di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali e del paragrafo 1 del presente articolo, l’attestato di idoneità professionale di cui all’articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in alcuno Stato membro.

Articolo 15
Decisioni delle autorità competenti e ricorsi
1.
 Le decisioni negative adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in forza del presente regolamento, compresi il rigetto di una domanda, la sospensione o il ritiro di un’autorizzazione esistente e la dichiarazione di inidoneità di un gestore dei trasporti, sono motivate.
Tali decisioni tengono conto delle informazioni disponibili sulle infrazioni commesse dall’impresa o dal gestore dei trasporti e che possono pregiudicare l’onorabilità dell’impresa, nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità competente. Esse precisano le misure di riabilitazione applicabili in caso di sospensione dell’autorizzazione o di dichiarazione di inidoneità.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese e le persone interessate abbiano la facoltà di ricorrere contro le decisioni di cui al paragrafo 1 dinanzi ad almeno un organo indipendente e imparziale o dinanzi a un giudice.

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 16
Registri elettronici nazionali
1.
 Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli da 11 a 14 e dell’articolo 26, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un’autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell’autorità pubblica designata a tal fine.
I relativi dati contenuti nel registro elettronico nazionale sono accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione.
Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta una decisione sui requisiti minimi dei dati da inserire nel registro elettronico nazionale dalla data della sua istituzione al fine di agevolare la futura interconnessione dei registri. Essa può raccomandare l’inclusione delle targhe di immatricolazione dei veicoli oltre ai dati menzionati al paragrafo 2.
2. I registri elettronici nazionali contengono almeno i dati seguenti:
a) denominazione e forma giuridica dell’impresa;
b) indirizzo della sede;
c) nome dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;
c) i nomi dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 3 inerenti all’onorabilità e all’idoneità professionale o, se del caso, il nome di un rappresentante legale;
d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell’autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate;
e) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni;
f) nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un’impresa finché non sia stata ripristinata l’onorabilità di dette persone ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili.
g) il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell’impresa, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera g);
h) il numero di persone occupate nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, registrato nel registro nazionale entro il 31 marzo di ogni anno;
i) il fattore di rischio dell’impresa a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE.
Ai fini della lettera e), fino al 31 dicembre 2015 gli Stati membri possono scegliere di includere nel registro elettronico nazionale solo le infrazioni più gravi di cui all’allegato IV.
Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.
In ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.

I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere da e) a i), in registri separati. In tali casi, i dati di cui alle lettere e) e f) sono resi disponibili su richiesta o sono direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
I dati di cui al primo comma, lettere g), h) e i), devono essere a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione, adottato a norma del paragrafo 6, che specifica le funzionalità per consentire che i dati siano messi a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada.
I dati di cui al primo comma, lettere da e) a i), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano debitamente investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.
3. I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo.
I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all’esercizio della professione di trasportatore su strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia ripristinata l’onorabilità delle stesse a norma dell’articolo 6, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati.
I dati di cui al primo e al secondo comma indicano i motivi della sospensione o del ritiro dell’autorizzazione o della dichiarazione di inidoneità, a seconda dei casi, e la rispettiva durata.
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti, in particolare i dati di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere e) ed f).
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.
5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all’articolo 18. L’accessibilità tramite i punti di contatto nazionali e l’interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro.
6. Le norme comuni relative all’attuazione del paragrafo 5, come il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e la promozione dell’interoperabilità di detti registri con altre pertinenti banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 2, e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2010. Tali norme comuni determinano l’autorità responsabile dell’accesso ai dati, dell’ulteriore uso e dell’aggiornamento dei dati dopo l’accesso e a tal fine includono norme relative alla registrazione e al controllo dei dati.
Entro 14 mesi dall’adozione di un atto di esecuzione relativo a una formula comune per calcolare il fattore di rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le funzionalità per consentire che i dati di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere g), h) e i), siano messi a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
7. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 5 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 17
Protezione dei dati personali
Per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
a) ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o si preveda di trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L’informazione indica l’identità dell’autorità responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni;
b) ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano detenuti dall’autorità responsabile del trattamento di tali dati. Tale diritto è esercitabile senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive per il richiedente;
c) ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano;
d) ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, tali dati non possono più essere oggetto di trattamento;
e) le imprese rispettino, se del caso, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.

Articolo 18
Cooperazione amministrativa fra Stati membri
1.
 Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l’indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 4 dicembre 2011. La Commissione redige l’elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.
2. Gli Stati membri che scambiano informazioni nell’ambito del presente regolamento utilizzano i punti di contatto nazionali designati in applicazione del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o sui gestori dei trasporti dichiarati inidonei a esercitare la professione rispettano la procedura e i termini di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1072/2009 o, se del caso, all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Lo Stato membro che riceve la notifica di un’infrazione grave che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro inserisce l’infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.

Articolo 18
Cooperazione amministrativa fra Stati membri
1. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l’indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 4 dicembre 2011. La Commissione redige l’elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.
2. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente e si prestano prontamente assistenza reciproca, nonché qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l’attuazione e l’esecuzione del presente regolamento.
3. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni sulle condanne e le sanzioni per le infrazioni gravi di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Lo Stato membro che riceve la notifica di un’infrazione grave di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro nel corso dei due anni precedenti inserisce l’infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.
4. Gli Stati membri rispondono alle richieste di informazioni provenienti da tutte le autorità competenti degli altri Stati membri e procedono a controlli, ispezioni e indagini riguardanti il rispetto del requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio. Tali richieste di informazioni possono comprendere l’accesso ai documenti necessari per dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 5 sono soddisfatte. Le richieste di informazioni inoltrate dalle autorità competenti degli Stati membri sono debitamente giustificate e motivate e, a tal fine, includono indicazioni verosimili di possibili infrazioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), indicano la finalità della richiesta e precisano in modo sufficientemente dettagliato le informazioni e i documenti richiesti.
5. Gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 4 entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Un termine più breve può essere concordato tra gli Stati membri.
6. Se lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di informazioni ritiene che questa non sia sufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro richiedente fornisce ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta. Qualora lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta, lo Stato membro richiesto può respingere la richiesta.
7. Laddove sia difficoltoso dare seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, spiegando i motivi di tale difficoltà. Gli Stati membri interessati intraprendono discussioni per trovare la soluzione alle eventuali difficoltà. In caso di ritardi persistenti nella fornitura delle informazioni allo Stato membro richiedente, la Commissione ne è informata e adotta misure adeguate.
8. Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 è effettuato tramite il sistema di scambio di messaggi, ossia i registri europei delle imprese di trasporto su strada (European Registers of Road Transport Undertakings — ERRU), istituito dal regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione. La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri di cui ai paragrafi da 4 a 7 sono attuate tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, ciascuno Stato membro può designare il punto di contatto di cui al paragrafo 1 quale autorità competente e ne informa la Commissione tramite l’IMI.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni loro comunicate a norma del presente articolo siano utilizzate soltanto in relazione alle questioni per cui sono state richieste. Qualsiasi trattamento di dati personali è effettuato unicamente in ottemperanza al presente regolamento e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
10. La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproche sono prestate a titolo gratuito.
11. Una richiesta di informazioni non osta a che le autorità competenti adottino misure in linea con la pertinente normativa nazionale e dell’Unione, per indagare e prevenire possibili infrazioni del presente regolamento.

CAPO V
RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEGLI ATTESTATI E DI ALTRI DOCUMENTI
Articolo 19
Certificati di onorabilità e altri documenti equivalenti
1.
 Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 4, lo Stato membro di stabilimento ammette come prova sufficiente dell’onorabilità ai fini dell’accesso alla professione di trasportatore su strada la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di tale documento, di un documento equivalente rilasciato da un’autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata.
2. Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilità che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, uno Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri il certificato rilasciato dall’autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. Tale certificato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nello Stato membro di stabilimento.
3. Se non sono rilasciati dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata, il documento di cui al paragrafo 1 o il certificato di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dal gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata davanti a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata risiedeva abitualmente. Tale autorità o tale notaio rilasciano un documento che certifica la prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne.
4. Il documento di cui al paragrafo 1 e il certificato di cui al paragrafo 2 non debbono essere accettati se sono stati rilasciati più di tre mesi prima della presentazione. La stessa condizione vale per le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 20
Attestati relativi all’idoneità finanziaria
Quando prescrive ai suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all’articolo 7, uno Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi l’osservanza delle condizioni prescritte.
Tale attestato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.

Articolo 21
Attestati di idoneità professionale
1.
 Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell’idoneità professionale un attestato conforme al modello di cui all’allegato III rilasciato dalle autorità o dagli organismi debitamente autorizzati a tal fine.
2. Un attestato rilasciato prima del 4 dicembre 2011 quale prova dell’idoneità professionale in base alle disposizioni vigenti a tale data è equiparato all’attestato corrispondente al modello che figura nell’allegato III ed è riconosciuto come prova dell’idoneità professionale in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono esigere che i titolari di attestati di idoneità professionale validi esclusivamente per i trasporti nazionali sostengano gli esami o parti di essi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22
Sanzioni
1.
 Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione.
Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell’impresa.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada, la revoca di tale autorizzazione e una dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.

Articolo 23
Disposizioni transitorie
Le imprese che anteriormente al 4 dicembre 2009 dispongono di un’autorizzazione per esercitare la professione di trasportatore su strada si conformano alle disposizioni del presente regolamento entro il 4 dicembre 2011.
In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, fino al 21 maggio 2022, le imprese di trasporto di merci su strada che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, sono esentate dalle disposizioni del presente regolamento, salvo laddove diversamente previsto dalla normativa dello Stato membro di stabilimento.
In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, l’obbligo di includere il fattore di rischio delle imprese nei registri elettronici nazionali si applica a decorrere da 14 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione relativo alla formula comune per il calcolo del rischio di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE.

Articolo 24
Assistenza reciproca
Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente e si prestano reciprocamente assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, esse si scambiano informazioni sulle condanne e sanzioni inflitte per infrazioni gravi e altre informazioni specifiche che possono avere conseguenze sull’esercizio della professione di trasportatore su strada.

Articolo 24 bis
Esercizio della delega
1.
 Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 agosto 2020.
3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato in forza dell’articolo 8, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25
Procedura di comitato
1.
 La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 26
Relazioni e riesame Relazioni
1.
 Ogni due anni gli Stati membri elaborano una relazione sulle attività delle autorità competenti e la trasmettono alla Commissione.
La relazione comprende:
a) un quadro d’insieme del settore in relazione all’onorabilità, all’idoneità finanziaria e all’idoneità professionale;
b) il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni;
b) il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente regolamento, il numero delle autorizzazioni sospese, il numero delle autorizzazioni ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni. Le relazioni relative al periodo successivo al 21 maggio 2022 comprendono anche un elenco di tali elementi suddivisi per:
i) trasportatori di passeggeri su strada;
ii) trasportatori di merci su strada che utilizzano esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate; e
iii) tutti gli altri trasportatori di merci su strada;
c) il numero degli attestati di idoneità professionale rilasciati ogni anno;
d) le statistiche di base sui registri elettronici nazionali e il loro uso da parte delle autorità competenti; e
e) un quadro d’insieme degli scambi di informazioni con altri Stati membri in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni accertate notificate ad altri Stati membri e il numero delle risposte ricevute, nonché il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3.
2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esercizio della professione di trasportatore su strada. La relazione contiene, in particolare, una valutazione dello scambio di informazioni fra gli Stati membri e un riesame del funzionamento e dei dati contenuti nei registri elettronici nazionali.
Essa è pubblicata contestualmente alla relazione di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
3. Ogni due anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle richieste effettuate a norma dell’articolo 18, paragrafi da 4 a 9, alle risposte ricevute da altri Stati membri e alle misure adottate sulla base delle informazioni fornite;
4. Entro il 21 agosto 2023, in base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 e a ulteriori elementi concreti, la Commissione presenta una relazione dettagliata al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla portata della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, a possibili lacune a tale proposito e a possibili modalità per migliorare la cooperazione. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta se sia necessario proporre misure supplementari.
5. La Commissione valuta l’attuazione del presente regolamento entro il 21 agosto 2023 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento.
6. A seguito della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione valuta periodicamente il presente regolamento e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono corredate, se del caso, di proposte legislative pertinenti.

Articolo 27
Elenchi delle autorità competenti
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 dicembre 2011, l’elenco delle autorità competenti da esso designate per le autorizzazioni all’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché l’elenco delle autorità o degli organismi autorizzati responsabili dell’organizzazione degli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e del rilascio degli attestati. La Commissione pubblica l’elenco consolidato di tali autorità e organismi relativo a tutta la Comunità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 28
Comunicazione delle misure nazionali
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta entro il 4 dicembre 2011.

Articolo 29
Abrogazione
La direttiva 96/26/CE è abrogata.

Articolo 30
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
C. MALMSTRÖM

 

Allegato I al regolamento del 21/10/2009 n. 1071

I. ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL’ARTICOLO 8
Le conoscenze da prendere in considerazione per l’accertamento ufficiale dell’idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco, rispettivamente, per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di trasporti.
Il livello minimo delle conoscenze, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all’allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio, vale a dire al livello delle conoscenze raggiunto nel corso dell’istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.
A. Elementi di diritto civile
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;
in relazione al trasporto su strada di merci:
3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
4) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;
in relazione al trasporto su strada di persone:
5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.
B. Elementi di diritto commerciale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l’esercizio di un’attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.
C. Elementi di diritto sociale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:
1) il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
2) gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
3) le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
4) le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di queste normative; e
5) le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
D. Elementi di diritto tributario
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere in particolare la disciplina relativa:
1) all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;
2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture;
4) alle imposte sui redditi.
E. Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all’uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;
3) sapere che cos’è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
4) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;
5) essere in grado di effettuare un’analisi della situazione finanziaria e della redditività dell’impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
6) essere in grado di redigere un bilancio;
7) conoscere i vari elementi dell’impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell’impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l’elaborazione di schede clienti, ecc.;
10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada; in relazione al trasporto su strada di merci:
12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
13) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto; in relazione al trasporto su strada di persone:
14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di persone;
15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone.
F. Accesso al mercato
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:
1) le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all’organizzazione ufficiale della professione, all’accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;
2) la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada;
3) i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;  in relazione al trasporto su strada di merci:
4) le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica;
5) le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione; in relazione al trasporto su strada di persone:
6) le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone;
7) le norme relative all’istituzione di servizi di trasporto e l’elaborazione di programmi di trasporto.
G. Norme tecniche e di gestione tecnica
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere le regole relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell’impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
3) conoscere le formalità relative all’omologazione, all’immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;
4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l’inquinamento acustico;
5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature; in relazione al trasporto su strada di merci:
6) conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2008/68/CE e dal regolamento (CE) n. 1013/2006;
9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall’accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP);
10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.
H. Sicurezza stradale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;
4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi;
5) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche; in relazione al trasporto su strada di persone:
6) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.
II. ORGANIZZAZIONE DELL’ESAME
1. Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto nelle materie elencate nella parte I e, in particolare, l’idoneità ad utilizzare gli strumenti e le tecniche correlati a tali materie e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti.
a) L’esame scritto obbligatorio si compone di due prove:
1. domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta o una combinazione delle due formule;
2. esercizi scritti/studi di casi.
La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.
b) Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell’esame scritto.
2. Se organizzano anche un esame orale, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25% né superiore al 40% del punteggio complessivo attribuibile.
Se organizzano unicamente un esame scritto, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60% del punteggio complessivo attribuibile.
3. Per l’insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60% del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50% del punteggio totalizzabile.
Lo Stato membro ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50% al 40% esclusivamente per una prova.

 

Allegato II al regolamento del 21/10/2009 n. 1071
Elementi di sicurezza dell’attestato di idoneità professionale
L’attestato deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:
– un ologramma,
– fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,
– almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d’ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),
– caratteri, simboli o motivi tattili,
– doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio,
– un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.

 

Allegato III al regolamento del 21/10/2009 n. 1071

Modello di attestato di idoneità professionale
COMUNITÀ EUROPEA
(Colore beige Pantone, – formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore)
(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro [1] che rilascia l’attestato Denominazione dell’autorità o dell’organismo autorizzato [2]

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI/PERSONE [3]
N. ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
attesta che [4] ………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………….. il …………………………………..
ha superato le prove dell’esame (anno: …..; sessione: …..) [5] organizzato per ottenere l’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone [3], conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada [6].
Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell’idoneità professionale di cui all’articolo 21, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Rilasciato a …………………………………………………….. il …………………………… [7]

[1] Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.
[2] Autorità oppure organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato membro della Comunità europea, per rilasciare il presente attestato.
[3] Cancellare la voce che non interessa.
[4] Cognome e nome; luogo e data di nascita.
[5] Identificazione dell’esame.
[6] GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.
[7] Sigillo e firma dell’autorità o dell’organismo autorizzato che rilascia l’attestato.

 

Allegato IV al regolamento del 21/10/2009 n. 1071 

Infrazioni più gravi ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
Infrazioni più gravi ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2
1. Superamento del 25% o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane.
a. Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50% o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno, senza osservare una pausa o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore.
b. Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o utilizzo fraudolento di un dispositivo in grado di modificare i dati registrati dall’apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.
b) Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno.
2. Guida senza un certificato di revisione valido, ove tale documento sia richiesto a norma del diritto comunitario, e/o guida con difetti molto gravi, tra l’altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alla sospensione o al telaio che rischierebbero di mettere direttamente in pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
2. Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità, o installazione nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dall’apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.
3. Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l’ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
4. Trasporto di persone o merci senza essere in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un’impresa che non è titolare di una licenza comunitaria valida.
5. Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.
6. Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20% o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25% o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate.

Regolamento CE – 21/10/2009 – n. 1072 – Mercato internazionale trasporto merci su strada

Regolamento CE – 21/10/2009 – n. 1072 – Mercato internazionale trasporto merci su strada

Fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

Modificato dal Regolamento UE n. 1055 del 15/07/2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

[1] Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, e alla direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all’emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada. A fini di chiarezza e semplificazione tali atti legislativi dovrebbero essere rifusi in un unico regolamento.
[2] L’instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l’altro, l’adozione di norme comuni applicabili all’accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada sul territorio della Comunità, nonché la fissazione delle condizioni per l’ammissione di trasportatori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. Tali norme devono essere fissate in modo da contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.
[3] Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di merci su strada nell’intera Comunità, è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto è opportuno che il regolamento non si applichi al percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. È opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.
[4] L’instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta l’eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi di trasporto fondata sulla nazionalità o sul fatto che è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui i servizi devono essere forniti.
[5] Per consentire una realizzazione elastica e senza conflitti di ciò, occorre prevedere un regime transitorio di cabotaggio, fintanto che non sia completata l’armonizzazione del mercato del trasporto di merci su strada.
[6] Il graduale completamento del mercato unico europeo dovrebbe condurre all’eliminazione delle restrizioni di accesso ai mercati interni degli Stati membri. Tuttavia, questo dovrebbe tenere in considerazione l’efficacia dei controlli e l’evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, l’armonizzazione delle norme in materia, tra l’altro, di attuazione e di oneri relativi all’uso delle strade e la legislazione sociale e di sicurezza. La Commissione dovrebbe monitorare con attenzione la situazione di mercato e l’armonizzazione precedentemente citata e, ove opportuno, proporre l’ulteriore apertura dei mercati nazionali dei trasporti su strada, incluso il cabotaggio.
[7] Ai sensi della direttiva 2006/94/CE taluni trasporti sono esentati dall’obbligo dell’autorizzazione comunitaria e di qualsiasi altra autorizzazione di trasporto. Nell’ambito dell’organizzazione del mercato prevista dal presente regolamento, occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra licenza di trasporto per alcuni di questi trasporti, in ragione del loro carattere particolare.
[8] Ai sensi della direttiva 2006/94/CE, il trasporto di merci a mezzo di veicoli di peso massimo a carico compreso tra 3, 5 e 6 tonnellate era esentato dalla licenza comunitaria. Tuttavia, le norme comunitarie nel settore del trasporto di merci su strada si applicano in genere a veicoli con massa massima a carico superiore a 3,5 tonnellate. È opportuno pertanto armonizzare le disposizioni del presente regolamento con l’ambito di applicazione generale delle norme comunitarie in materia di trasporti su strada e prevedere un’esenzione esclusivamente per i veicoli con massa massima a carico fino a 3,5 tonnellate.
[9] È opportuno che l’effettuazione dei trasporti internazionali di merci su strada sia subordinata al possesso di una licenza comunitaria. Occorre imporre ai trasportatori l’obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli una copia certificata conforme della licenza comunitaria per agevolare l’effettuazione di verifiche efficaci da parte delle autorità preposte all’applicazione della legge, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore. A tal fine è necessario dettare specifiche più precise per quanto riguarda la presentazione e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi.
[10] I controlli su strada dovrebbero essere effettuati senza discriminazioni dirette o indirette fondate sulla nazionalità del trasportatore su strada o sul paese di stabilimento di quest’ultimo o di immatricolazione del veicolo.
[11] Occorre determinare le condizioni di rilascio e ritiro delle licenze comunitarie, i tipi di trasporto a cui si applicano, la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo.
[12] Occorre inoltre stabilire un attestato di conducente che permetta agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono legalmente assunti o messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto.
[13] È opportuno che i trasportatori titolari di licenze comunitarie previste dal presente regolamento e i trasportatori abilitati ad effettuare determinati tipi di servizi di trasporto internazionale siano ammessi ad effettuare servizi di trasporto nazionale all’interno di uno Stato membro in via temporanea in conformità del presente regolamento, senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento. Nei casi in cui siano effettuati, tali trasporti di cabotaggio dovrebbero essere soggetti alla normativa comunitaria, quale il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e al diritto nazionale in vigore nello Stato membro ospitante in determinati settori.
[14] Occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sui mercati dei trasporti interessati in caso di grave perturbazione. A tal fine è necessario istituire un’opportuna procedura decisionale e per la raccolta dei dati statistici necessari.
[15] Fatte salve le disposizioni del trattato in materia di diritto di stabilimento, i trasporti di cabotaggio consistono nella fornitura di servizi da parte di trasportatori all’interno di uno Stato membro in cui questi non sono stabiliti e non dovrebbero essere proibiti a condizione che non siano effettuati in modo da costituire un’attività permanente o continua all’interno di tale Stato membro. Per favorire il rispetto di tale condizione, la frequenza dei trasporti di cabotaggio e il periodo in cui possono essere effettuati dovrebbero essere definiti più chiaramente. In passato tali servizi di trasporto nazionali erano autorizzati a titolo temporaneo. Nella pratica è difficile determinare quali servizi sono autorizzati. È pertanto necessario fissare norme chiare e di facile applicazione.
[16] Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni in materia di trasporto di merci su strada in entrata e in uscita nel quadro di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri. Gli spostamenti nazionali su strada all’interno di uno Stato membro ospitante non facenti parte di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE rientrano nella definizione di trasporti di cabotaggio e, di conseguenza, dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.
[17] Le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi, si applicano alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio.
[18] Al fine di poter effettuare efficaci controlli sui trasporti di cabotaggio, le autorità degli Stati membri ospitanti preposte all’applicazione della legge dovrebbero poter almeno accedere ai dati contenuti nelle lettere di vettura e negli apparecchi di controllo conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
[19] Gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
[20] Occorre snellire, per quanto possibile, le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l’efficace esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da consentire l’applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi commesse in uno Stato membro ospitante. Le sanzioni dovrebbero essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Dovrebbe essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni imposte.
[21] Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi commesse dai trasportatori che hanno dato luogo a una sanzione.
[22] Per facilitare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada.
[23] Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
[24] In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati I, II e III del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
[25] È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
[26] Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un quadro coerente per il trasporto internazionale di merci su strada nell’intera Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione
1.
 Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità.
2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.
3. In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate:
a) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati;
b) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.
4. Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III.
5. I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:
a) trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale;
b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;
c) fino al 20 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate;
c bis) dal 21 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
d) trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) le merci trasportate sono di proprietà dell’impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
ii) lo spostamento serve a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa;
iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base a un’obbligazione contrattuale;
iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada; e
v) tale trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa;
e) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.
La lettera d), punto iv), del primo comma non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente.
6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l’autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività di cui a tale paragrafo.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1. «veicolo»: un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci;
2. «trasporti internazionali»:
a) gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d’arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
b) gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
c) gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o
d) gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);
3. «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore;
4. «trasportatore non residente»: un’impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;
5. «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell’ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all’occorrenza, alla guida;
6. «trasporti di cabotaggio»: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento;
7. «infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.

CAPO II
TRASPORTI INTERNAZIONALI

Articolo 3
Principio generale
Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

Articolo 4
Licenza comunitaria
1.
 La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità del presente regolamento, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:
a) sia stabilito in tale Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro; e
b) sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.
2. La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni.
Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.
La Commissione adegua al progresso tecnico il periodo di validità della licenza comunitaria, segnatamente per quanto riguarda i registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada previsti all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
3. Lo Stato membro di stabilimento rilascia al titolare l’originale della licenza comunitaria, che è conservato dal trasportatore, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.
4. La licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell’allegato II. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.
La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

4. La licenza comunitaria e le copie certificate devono corrispondere al modello figurante nell’allegato II. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.
Nel caso di veicoli utilizzati per il trasporto di merci la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e a cui si applicano i requisiti finanziari ridotti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l’autorità di rilascio riporta nella sezione “osservazioni particolari” della licenza comunitaria, o della relativa copia certificata conforme: “≤ 3,5 t”.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 ter al fine di modificare gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.
5. La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi è inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore.
6. La licenza comunitaria è rilasciata a nome del trasportatore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

Articolo 5
Attestato di conducente

1. L’attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma del presente regolamento a tutti i trasportatori che:
a) siano titolari di una licenza comunitaria; e
b) assumano legalmente in detto Stato membro un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, o facciano legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale direttiva, messo a loro disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:
i) da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e, se del caso,
ii) da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.
2. L’attestato di conducente è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, su richiesta del titolare della licenza comunitaria, per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE legalmente assunto o per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della stessa direttiva e messo legittimamente a disposizione del trasportatore. L’attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui al paragrafo 1.
3. L’attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all’allegato III. Esso contiene almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.
4. La Commissione adegua al progresso tecnico l’allegato III. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 ter al fine di modificare l’allegato III per adeguarlo al progresso tecnico.
5. L’attestato di conducente reca il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie dell’attestato di conducente può essere inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore che, a sua volta, lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell’attestato.
6. L’attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell’attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell’attestato di conducente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore è conservata nei locali del trasportatore. L’attestato di conducente deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.
7. L’attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. Gli attestati di conducente rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono validi fino alla loro data di scadenza.
L’attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Articolo 6
Verifica delle condizioni

1. Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria o di una richiesta di rinnovo della licenza comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20% degli attestati di conducente validi rilasciati in tale Stato membro, se continuino a sussistere le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in base alle quali è stato rilasciato l’attestato di conducente.

Articolo 7
Rifiuto del rilascio e ritiro della licenza comunitaria e dell’attestato di conducente
1.
 Qualora le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 1, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o il rilascio dell’attestato di conducente.
2. Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l’attestato di conducente qualora il titolare:
a) non soddisfi più le condizioni fissate dall’articolo 4, paragrafo 1, o dall’articolo 5, paragrafo 1; o
b) abbia fornito informazioni inesatte in relazione a una richiesta di rilascio della licenza comunitaria o dell’attestato di conducente.

CAPO III
CABOTAGGIO

Articolo 8
Principio generale
1.
 Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.
2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l’autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante.
L’ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.
Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione.
2 bis. Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell’arco di quattro giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione.
3. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente.
3. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di quattro giorni precedente il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo.
Per ogni operazione effettuata, le prove di cui al primo comma comprendono i dati seguenti:
a) il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;
b) il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;
c) il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
f) la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
4. Non sono richiesti documenti supplementari al fine di dimostrare l’avvenuto rispetto delle condizioni sancite dal presente articolo.
4 bis. Le prove di cui al paragrafo 3 sono esibite o trasmesse agli agenti autorizzati dello Stato membro ospitante preposti al controllo su richiesta e durante un controllo su strada. Possono essere esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l’immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR) ai sensi del protocollo addizionale di Ginevra della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) per quanto riguarda la lettera di vettura elettronica del 20 febbraio 2008. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove di cui al paragrafo 3.
5. Qualsiasi trasportatore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.
5. A qualsiasi trasportatore che sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere da a) a c bis), è consentito effettuare, alle condizioni stabilite dal presente capo, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.
6. L’ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere d) ed e), non è soggetta ad alcuna restrizione.

Articolo 9
Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio
1.
 L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
a) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
b) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
c) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;
d) il tempo di guida e i periodi di riposo;
e) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.
I pesi e le dimensioni di cui al primo comma, lettera b), possono eccedere, se del caso, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del trasportatore, ma non possono in nessun caso violare i limiti fissati dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.
2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Articolo 10
Procedura di salvaguardia
1. 
In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all’interno di una determinata zona geografica, dovuta all’attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell’adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei trasportatori residenti.
2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:
– «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all’interno di una determinata zona geografica»: il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un’eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell’offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l’equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di trasportatori,
– «zona geografica»: una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all’insieme del territorio di altri Stati membri.
3. Sulla base, in particolare, dei dati pertinenti, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.
3. La Commissione esamina sulla base, in particolare, dei dati pertinenti, la situazione e, previa consultazione del comitato istituito in forza dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.
Tali misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dall’ambito di applicazione del presente regolamento.
Le misure adottate a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.
La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.
4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Tali misure sono applicate al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione.
5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio una decisione adottata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 entro trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla prima richiesta, può prendere una decisione diversa.
Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Se entro il termine di cui al primo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.
6. Se ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
7. In aggiunta ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo e in deroga all’articolo 4 della direttiva 92/106/CEE, se necessario per evitare l’abuso di quest’ultima disposizione attraverso la fornitura illimitata e continuativa di servizi consistenti in tragitti stradali iniziali o finali all’interno di uno Stato membro ospitante che fanno parte di operazioni di trasporto combinato tra Stati membri, gli Stati membri possono prevedere che l’articolo 8 del presente regolamento si applichi ai trasportatori che effettuano tali tragitti stradali iniziali e/o finali in tale Stato membro. Per quanto riguarda tali tragitti stradali, gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo rispetto al periodo di sette giorni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento, e possono prevedere un periodo più breve rispetto al periodo di quattro giorni di cui all’articolo 8, paragrafo 2 bis, del presente regolamento. L’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento, a tali operazioni di trasporto lascia impregiudicati i requisiti derivanti dalla direttiva 92/106/CEE. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga prevista nel presente paragrafo ne danno notifica alla Commissione prima di applicare le pertinenti misure nazionali. Essi rivedono dette misure almeno ogni cinque anni e notificano le risultanze di tale revisione alla Commissione. Essi rendono pubbliche le norme in maniera trasparente, inclusa la durata dei rispettivi periodi.

Articolo 10 bis
Controlli
1. Al fine di far rispettare ulteriormente gli obblighi di cui al presente capo, gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una strategia di esecuzione nazionale coerente. Tale strategia si concentra sulle imprese che presentano un elevato fattore di rischio di cui all’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/22/CE includano un controllo sui trasporti di cabotaggio, ove opportuno.
3. Almeno due volte l’anno, gli Stati membri effettuano controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio. Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorità nazionali preposte all’esecuzione delle norme nel settore del trasporto su strada di due o più Stati membri, ciascuna autorità nazionale operante sul proprio territorio. Gli Stati membri possono combinare tali attività con quelle di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/22/CE. I punti di contatto nazionali designati a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 scambiano informazioni sul numero e sul tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati.

CAPO IV
MUTUA ASSISTENZA E SANZIONI

Articolo 11
Mutua assistenza

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del controllo sull’applicazione stessa. Essi si scambiano le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Articolo 12
Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento

1. In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per perseguire l’infrazione, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale, che possono portare, fra l’altro, all’imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;
b) ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.
Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale.
2. In caso di infrazione grave consistente in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l’infrazione impongono le opportune sanzioni, tra cui:
a) sospensione del rilascio degli attestati di conducente;
b) ritiro degli attestati di conducente;
c) subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti;
d) ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;
e) ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.
Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore comunicano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sia stata eventualmente applicata.
Qualora tali sanzioni non siano imposte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento motivano tale decisione.
4. Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni imposte al trasportatore siano complessivamente proporzionate all’infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni, tenendo conto della sanzione eventualmente applicata per la stessa infrazione nello Stato membro in cui l’infrazione è stata accertata.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore possono inoltre, in applicazione del diritto interno, promuovere un’azione legale nei confronti del trasportatore dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale competente. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a tal fine.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.

Articolo 13
Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante
1.
 Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore quanto prima, e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:
a) una descrizione dell’infrazione e la data e l’ora in cui è stata commessa;
b) la categoria, il tipo e la gravità dell’infrazione; e
c) le sanzioni imposte e le sanzioni eseguite.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento impongano sanzioni amministrative, in conformità dell’articolo 12.
2. Fatte salve le azioni penali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre sanzioni al trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul loro territorio infrazioni del presente regolamento o della normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti su strada. Dette sanzioni sono imposte senza discriminazioni. Tali sanzioni possono consistere, fra l’altro, in una diffida o, in caso di un’infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l’infrazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.

Articolo 14
Iscrizione nei registri elettronici nazionali

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della relativa copia certificata conforme, siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella banca dati per due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo e dalla data del ritiro in caso di ritiro permanente.

Articolo 14 bis
Responsabilità
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III, qualora essi fossero a conoscenza del fatto — o, alla luce di tutte le circostanze del caso, avrebbero dovuto esserne a conoscenza — che i servizi di trasporto da essi commissionati hanno comportato infrazioni del presente regolamento.

Articolo 14 ter
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 agosto 2020.
3. La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO V
ATTUAZIONE

Articolo 15
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 3821/85.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa
.

Articolo 16
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modificazioni successive.
Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del trasportatore.

Articolo 17
Relazioni

1. Ogni due anni gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell’anno precedente e il numero delle copie certificate conformi corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.
2. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso dell’anno solare precedente, nonché il numero di attestati di conducente in circolazione al 31 dicembre di quell’anno.
3. Entro la fine del 2013 la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato comunitario del trasporto stradale. La relazione contiene un’analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell’efficacia dei controlli e dell’evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, e valuta se l’armonizzazione delle norme in materia, tra l’altro, di attuazione, di oneri relativi all’uso delle strade nonché di legislazione sociale e di sicurezza abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l’ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio.

Articolo 17
Relazioni e riesame
1. Ogni due anni, entro il 31 marzo, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti e il numero delle copie certificate conformi corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data. Le relazioni relative al periodo successivo al 20 maggio 2022 comprendono anche un elenco di tali elementi suddivisi per trasportatori di merci su strada che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente per mezzo di veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate e i restanti trasportatori di merci su strada.
2. Ogni due anni, entro il 31 marzo, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso di ciascuno dei due anni civili precedenti, nonché il numero di attestati di conducente in circolazione al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti. Le relazioni relative al periodo successivo al 20 maggio 2022 comprendono anche un elenco di tali elementi suddivisi per trasportatori di merci su strada che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente per mezzo di veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate e i restanti trasportatori di merci su strada.
3. Entro il 21 agosto 2022, al più tardi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro strategia di esecuzione nazionale adottata a norma dell’articolo 10 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione le operazioni di esecuzione effettuate nel corso dell’anno civile precedente a norma dell’articolo 10 bis, compreso, ove opportuno, il numero di controlli effettuati. Queste informazioni comprendono il numero di veicoli sottoposti a controllo.
4. Entro il 21 agosto 2024 la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato dell’Unione del trasporto su strada. La relazione contiene un’analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell’efficacia dei controlli e dell’evoluzione delle condizioni di impiego nel settore.
5. La Commissione valuta l’attuazione del presente regolamento, in particolare l’impatto delle modifiche dell’articolo 8 introdotto dal regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), entro il 21 agosto 2023 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento.
6. A seguito della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione valuta periodicamente il presente regolamento e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono corredate, se del caso, di proposte legislative pertinenti.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Abrogazioni
I regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti e alla direttiva abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal 14 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europe
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

 

Allegato I al regolamento del 21/10/2009 n. 1072
Elementi di sicurezza della licenza comunitaria e dell’attestato di conducente
La licenza comunitaria e l’attestato di conducente devono presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:
– un ologramma,
– fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,
– almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d’ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),
– caratteri, simboli o motivi tattili,
– doppia numerazione: numero di serie della licenza comunitaria/copia certificata conforme della stessa o dell’attestato di conducente e, in ogni caso, numero di rilascio,
– un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.

 

Allegato II al regolamento del 21/10/2009 n. 1072
Modello di licenza comunitaria
COMUNITÀ EUROPEA
(a)
(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore)
(Prima pagina della licenza)
(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Sigla distintiva dello Stato membro (1)
che rilascia la licenza
Denominazione dell’autorità o
dell’organismo competente

 

LICENZA N. …

(ovvero)

COPIA CERTIFICATA CONFORME N. …

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

Il titolare della licenza autorizza (2) …………………………………………………………………………………………………….
a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari: ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La presente licenza è valida dal ………………………………… al …………………………………………………
Rilasciata a …………………………………………………………….. il ………………………………………………….
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1) Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.
(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.
(3) Firma e sigillo dell’autorità o dell’organismo competente che rilascia la licenza.

(b)
(Seconda pagina della licenza)
(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI
La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.
Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:
– il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
– da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,
– tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.
Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida per la parte di percorso nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione dell’accordo necessario ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.
La presente licenza è personale e non è cedibile.
Le autorità competenti dello Stato membro che l’hanno rilasciata possono ritirarla, in particolare qualora il titolare:
– abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
– abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.
L’originale della licenza deve essere conservato dall’impresa di trasporto.
Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.
La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

 

Allegato IIIal regolamento del 21/10/2009 n. 1072
Modello di attestato del conducente
COMUNITÀ EUROPEA
(a)
(Colore rosa Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa 100 g/m2 o più)
(Prima pagina dell’attestato)
(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro (1)
che rilascia la licenza
Denominazione dell’autorità o
dell’organismo competente

 

LICENZA N. …

(ovvero)

COPIA CERTIFICATA CONFORME N. …

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

Il titolare della licenza autorizza (2) ……………………………………………………………………………………………………
a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari: ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La presente licenza è valida dal ………………………………… al …………………………………………………
Rilasciata a …………………………………………………………….. il ………………………………………………….
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1) Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.
(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.
(3) Firma e sigillo dell’autorità o dell’organismo competente che rilascia la licenza.

(b)
(Seconda pagina dell’attestato)
(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)

DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.
Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell’attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro che figura nell’attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada.
L’attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. L’attestato di conducente non è cedibile.
Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.
Le autorità competenti dello Stato membro che l’hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il trasportatore:
– abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
– abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga dell’attestato.
Una copia certificata conforme dell’attestato deve essere conservata dall’impresa di trasporto.
L’originale dell’attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta degli agenti preposti al controllo.

 

Allegato IV al regolamento 21/10/2009 n. 1072

Tavola di concordanza

 Regolamento (CEE) n. 881/92  Regolamento (CEE) n. 3118/93 Direttiva 2006/94/CE  Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 3
Allegato II Articolo 1, paragrafi 1 e 2, allegato I; articolo 2 Articolo 1, paragrafo 5
Articolo 2 Articolo 1, paragrafo 6
Articolo 2 Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 4, e allegato I Articolo 4,paragrafo 6
Articolo 5, paragrafo 5 Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 5 Articolo 5, paragrafo 7
Articolo 7 Articolo 6
Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 Articolo 12, paragrafo 6
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 1, paragrafi 3 e 4 Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 7 Articolo 10
Articolo 10 Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 11
Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 11 bis
Articolo 8, paragrafi 2 e 3 Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 4, primo e terzo comma
Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 4, quarto e quinto comma Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 9 Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 12 Articolo 18
Articolo 13
Articolo 14 Articolo 10
Articolo 11
Articolo 15 Articolo 12 Articolo 4 Articolo 19
Articolo 3
Articolo 5
Allegati II e III
Allegato I Allegato II
Allegato III Allegato III
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV