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- Premessa
- Residenza fiscale
- Domicilio fiscale
- Notifica degli atti tributari
- Notifica degli atti tributari ai non residenti
- Elezione tramite comunicazione del domicilio fiscale per la notifica degli atti
- Mancata comunicazione da parte dei contribuenti non residenti all’Agenzia delle entrate dell’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti
- Rito degli irreperibili
- Notifica di atti impositivi nei confronti dei contribuenti emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata
Premessa
Va fatta una premessa chiarificatrice: ai fini pratici
- la “Residenza fiscale” individua lo Stato in cui si pagano le imposte
- il “Domicilio fiscale” ha valenza soprattutto ai fini dell’individuazione del luogo in cui notificare gli atti tributari.
Residenza fiscale
Avuto riguardo al tipo di tassazione potremmo dividere gli Stati in 3 categorie:
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- Paesi che hanno una tassazione mondiale del reddito (c.d. “worldwide taxation principle“, adottato dal sistema fiscale italiano);
- Paesi che hanno una tassazione del reddito nello Stato della fonte;
- Paesi che hanno una tassazione su base di cittadinanza. In questa ultima categoria rientrano solo gli Stati Uniti e l’Eritrea.
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La worldwide taxation stabilisce che tutti i residenti in un dato paese devono pagare le tasse su tutte le fonti di reddito, sia quelle che hanno origine nel territorio dello Stato che quelle originate fuori dal territorio dello Stato. Questo tipo di tassazione è la più diffusa ed è applicata dalla maggioranza degli Stati europei.
La residenza fiscale, quindi, una volta individuata, diventa il presupposto necessario e sufficiente per applicare il “world wide taxation principle“.
La residenza fiscale:
- per le persone fisiche è individuata dall’attuale formulazione dell’articolo 2 (Soggetti passivi) del TUIR, in vigore dal 29/12/2023 (vedi: “Residenza fiscale delle persone fisiche“):
“1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (Vedi: Agenzia delle Entrate – La residenza delle persone fisiche – Parte I. della Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023 n.209 e Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato))“ - per le persone giuridiche è individuata dall’attuale formulazione del terzo comma dell’art. 73 (Soggetti passivi) del TUIR, in vigore dal 29/12/2023 (vedi: “Riforma della fiscalità internazionale – Nuove regole per la residenza delle persone giuridiche“):
“3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.”
Domicilio fiscale
Il domicilio fiscale è definito dall’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’art. 58 del DPR 600/73 dispone che:
“Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e’ prodotto il reddito o, se il reddito e’ prodotto in piu’ comuni, nel comune in cui si e’ prodotto il reddito piu’ elevato. I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato (Vedi: Presunzione legale relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e’ stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attivita’.
Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.”
Quindi:
- Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte;
- Le persone fisiche non residenti, tassate sulla base del “principio della fonte” , il domicilio fiscale è nel comune il cui è prodotta la parte prevalente del reddito;
- I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato
- I cittadini italiani che risiedono all’estero in uno degli Stati inseriti nella “Black List” di cui al Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato (Vedi: Presunzione legale relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).
A differenza del domicilio civile (art. 43 cc), il domicilio fiscale riguarda anche i soggetti non persone fisiche.
Per i soggetti non persone fisiche, il domicilio fiscale è stabilito sulla base dei seguenti criteri nell’ordine in cui sono elencati:
- sede legale
- sede amministrativa
- sede secondaria o stabile organizzazione
- comune in cui si svolge l’attività prevalente
In deroga alle disposizioni dell’art. 58 del DPR 600/73, ai sensi dell’art. 59 del DPR 600/73 (Domicilio fiscale stabilito dall’ amministrazione), l’Amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale:
- per le persone fisiche, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
Ai sensi dell’art. 59 del DPR 600/73 (Domicilio fiscale stabilito dall’ amministrazione), quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall’articolo 58 del DPR 600/73.
Notificazione degli atti tributari
L’articolo 60 (Notificazioni) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dispone che:
“(1) La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e’ eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e’ eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e’ il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da’ notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) e’ in facolta’ del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalita’ stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile ( Art. 140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento “), in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) e’ facolta’ del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalita’ di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e’ eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
(2) L’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.
(3) Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le societa’ ed enti privi di personalita’ giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita’ IVA.
(4) Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
(5) La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita’ previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
(6) Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto e’ ricevuto.”
Notificazione degli atti tributari ai non residenti
La Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 2007 n.366 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma, lettere c), e) ed f) dell’articolo 60 (Notificazioni) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nella parte in cui prevede che, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica).
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L’ Art. 142. (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica) del CPC dispone che:
“Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato [c.p.c. 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [c.c. 43, 47] o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta .
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 (Abrogato) e 75 (Abrogato) del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. (1)”
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(1)La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 69, (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini della osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notitificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
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Come abbiamo visto, ai sensi del quarto comma dell’articolo 60 (Notificazioni) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per quanto attiene le persone fisiche, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante:
- spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero;
- in mancanza dell’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo.
Elezione tramite comunicazione del domicilio fiscale per la notifica degli atti
La lettera d) del primo comma dell’articolo 60 (Notificazioni) del DPR 600/1973 dispone che: “è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”
La lettera e-bis) del primo comma dell’articolo 60 (Notificazioni) del DPR 600/1973 dispone che: “è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”
Mancata comunicazione da parte dei contribuenti non residenti all’Agenzia delle entrate dell’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti
Ai sensi del quinto comma dell’art. 60 (Notificazioni) del DPR/ 600, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Quindi, qualora i contribuenti non residenti non comunichino all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante:
- spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.
- in mancanza dell’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Protocollo N. 116331/2011 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti .
Il contribuente, residente in Italia o all’estero, può scegliere l’indirizzo per le notifiche presso una persona o un ufficio, purché si trovi nello stesso Comune in cui ha il proprio domicilio fiscale.
Il contribuente residente all’estero può anche indicare un indirizzo estero per le notifiche purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese. È necessario, però, comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al domicilio scelto (articolo 60 del Dpr 600/73).
La comunicazione può avvenire tramite due diverse modalità:
- presentazione cartacea: deve essere compilato l’apposito modello da inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Il modello è disponibile anche in formato editabile
- presentazione telematica: la comunicazione viene effettuata direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza avvalersi di intermediari, utilizzando la specifica applicazione.
Rito degli irreperibili
In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)( quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile ( Art. 140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento “), in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione).
La lettera e) del primo comma dell’articolo 60 (Notificazioni) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 contiene le disposizioni che attengono al c.d. “rito degli irreperibili”, (l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile ( Art. 140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento “) in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune).
Quindi, nei casi in cui, in sede di effettuazione della notifica di un atto tributario, l’agente notificatore non reperisca il contribuente presso il domicilio fiscale, ed all’esito di specifiche ricerche accerti che nel Comune, già sede di detto domicilio, l’interessato non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto, è legittimo procedere alla notificazione attivando il rito “degli irreperibili”, mediante deposito dell’atto presso la casa comunale e affissione dell’avviso di tale deposito nell’albo del Comune medesimo.
La Corte di cassazione nell’ ordinanza n.26489 del 13 settembre 2023 ha stabilito che per attivare il “rito degli irreperibili” ( deposito dell’atto presso la casa comunale e affissione dell’avviso di tale deposito nell’albo del Comune) l’irreperibilità deve essere assoluta.
La Corte di cassazione nell’ ordinanza n.26489 del 13 settembre 2023 ha osservato che, per consolidata interpretazione, la notificazione degli atti tributari nei confronti di soggetti “irreperibili” va eseguita ex
- art. 140 (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) del CPC solo ove siano conosciuti la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea assenza, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto (“irreperibilità relativa”) ;
- art. 60 (Notificazioni) del DPR/ 600, primo comma, lettera e), quando il notificatore non reperisca il contribuente “perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (“irreperibilità assoluta”).
I giudici di legittimità nell’ ordinanza n.26489 del 13 settembre 2023 , spiegano che la questione è di particolare rilievo perché
- mentre nel caso di “irreperibilità relativa”, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell’atto nella casa comunale, con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e con l’invio a quest’ultimo di una raccomandata con avviso di ricevimento che informa dell’avvenuto deposito dell’atto presso il Comune;
- nel caso di “irreperibilità assoluta”, per il perfezionamento della notifica “si richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione”.
L’ ordinanza n.26489 del 13 settembre 2023 spiega, che l’agente notificatore, al fine di poter attivare l’iter per la notifica degli atti tributari previsto dalla lettera e) del primo comma dell’art. 60 (Notificazioni) del DPR/ 600 nel caso di “irreperibilità assoluta”, deve effettuare le opportune ricerche volte a verificare che nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, che manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto; inoltre, si legge ancora nell’arresto in commento, sebbene nessuna norma prescriva quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, deve emergere “chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”.
La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 5576 del 3 marzo 2025, ha ribadito che “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonché di tenerne detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ( quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione)
(Cass. 28/12/2016, n. 27129).”
La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 5576 del 3 marzo 2025, ha ribadito che la disciplina in tema di notifica di atti tributari prevede in capo al contribuente l’onere di indicare il proprio domicilio fiscale all’Ufficio finanziario e di tenerlo costantemente informato delle relative eventuali variazioni, perché in mancanza la notifica può eseguirsi nell’ultimo domicilio fiscale noto, anche nella forma semplificata del cosiddetto “rito degli irreperibili”
La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 5576 del 3 marzo 2025, ha stabilito che è valida la notifica dell’atto tributario eseguita presso l’ultimo domicilio fiscale italiano di un contribuente trasferito all’estero, quando dalla data del trasferimento a quella della notifica non sia ancora decorso il termine dilatorio a cui la legge subordina l’efficacia della variazione anagrafica nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 5576 del 3 marzo 2025, ha osservato che l’utilizzo dello speciale “rito degli irreperibili assoluti” presuppone che, nell’ambito del procedimento finalizzato alla consegna dell’atto al destinatario, l’agente notificatore non reperisca il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto oppure, più nello specifico, che il pubblico ufficiale accerti “che nel Comune dove deve eseguirsi la notifica non vi sia più abitazione o ufficio essendosi il destinatario trasferito in località sconosciuta”.
Notifica di atti impositivi nei confronti dei contribuenti emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata
Ai sensi del terzo periodo del secondo comma dell’art. 58 del DPR 600/73, i cittadini italiani considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato (Vedi: Presunzione legale relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).
La suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23354/2017 depositata in data 6 ottobre 2017, si è espressa in merito al luogo di notifica di atti impositivi nei confronti dei contribuenti emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Gli ermellini hanno chiarito che per i soggetti emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata il domicilio fiscale è quello previsto terzo periodo del secondo comma dell’art. 58 del DPR 600/73, “comune di ultima residenza in Italia”.
Secondo la Corte , quindi, l‘Amministrazione finanziaria ha correttamente effettuato la notifica degli avvisi di accertamento impugnati presso il comune italiano di ultima residenza fiscale.
