A partire dal 1 giugno 2023 gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto un’imposta federale sugli utili delle imprese.
Il 09 dicembre 2022 è stato emanato negli Emirati Arabi Uniti (“UAE”) il Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese.
Il Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese fornisce la base legislativa per l’introduzione e l’attuazione di un’imposta federale sulle società negli Emirati Arabi Uniti ed è in vigore per gli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° giugno 2023.
L’imposta sulle società è riscossa con un’aliquota nominale del 9% sul reddito imponibile superiore a 375.000 AED (Dirham degli Emirati Arabi Uniti). Il reddito imponibile al di sotto di questa soglia sarà soggetto a un’aliquota dello 0% dell’imposta sulle società.
In generale, l’imposta sulle società si applica ai seguenti ” soggetti passivi “:
- Società e altre persone giuridiche degli Emirati Arabi Uniti costituite o effettivamente gestite e controllate negli Emirati Arabi Uniti;
- Persone fisiche (individui) che conducono un’attività commerciale o commerciale negli Emirati Arabi Uniti come specificato in una decisione del gabinetto da emettere a tempo debito; E
- Persone giuridiche non residenti (persone giuridiche straniere) che hanno una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti.
Decisioni del Gabinetto per l’anno 2023
Sono state emanate:
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- la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 (القرار الوزاري رقم 55 لعام 2023) sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese;
- il Decreto ministeriale n. 139 del 2023 (القرار الوزاري رقم 139 لعام 2023) in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese.
A seguito di questo le Persone qualificate della zona franca (Così come identificate dall’Articolo 18 (Persona qualificata per la zona franca) del Decreto-legge federale n. (47) del 2022) saranno soggette alla tariffa dello 0% sul reddito qualificato (Qualifying Income – “دخل مؤهل”) derivante da:
- Redditi derivanti da operazioni con altri Soggetti della Zona Franca, ad eccezione dei redditi derivanti da Attività Escluse (vedi primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
- Reddito derivante da transazioni con una persona non appartenente alla zona franca, ma solo in relazione alle attività qualificanti (vedi primo comma dell’art. 2 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023) che non sono attività escluse (vedi primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
- Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo 4 (Requisiti de minimis) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 così come identificate dall’art. 4 (Requisiti de minimis del Decreto ministeriale n. 139 del 2023. I requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino il 5% del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale o 5.000.000 di dirham, a seconda di quale sia inferiore.”