Codice del lavoro – Кодекс на труда /KT/ – Sezione VIII “в” “Ulteriori condizioni per l’esecuzione di lavori attraverso un’impresa che fornisce “lavoro temporaneo” (временна работа – lavoro interinale) (Nuovo – SG n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011)” (artt. dal 107р al 107ч) del Capo V “Costituzione e modificazione del rapporto di lavoro” (in calce la traduzione degli articoli 1);
Tariffa per le tasse riscosse per la registrazione delle imprese che prestano “lavoro temporaneo” (временна работа – lavoro interinale) ai sensi della legge sulla promozione dell’occupazione (la Tariffa);
In conformità con le competenze conferite dagli atti normativi, l’Agenzia per il lavoro (Агенция по заетостта (АЗ)) prepara pareri sulle domande presentate per la registrazione delle imprese che forniscono lavoro temporaneo e un progetto del relativo atto:
– un certificato per lo svolgimento di attività come impresa che fornisce lavoro temporaneo;
– la decisione di rifiutare il rilascio di un certificato per lo svolgimento di attività come impresa che fornisce lavoro temporaneo.
Nei casi previsti dagli atti normativi, l’Agenzia per il lavoro (Агенция по заетостта (АЗ))l’AZ propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una bozza di provvedimento di revoca dell’iscrizione di un’impresa che presta lavoro interinale.
L’iscrizione ha come risultato la tenuta di un registro e di una banca dati aggiornata dei soggetti legittimamente impegnati ad assumere lavoratori o dipendenti al fine di essere messi a disposizione in uso temporaneo da parte di altre imprese che affidano loro lavoro ed esercitano la vigilanza sulla sua attuazione .
2. Procedura per lo svolgimento del servizio amministrativo
2.1. Autorità competente
Le persone presentano domanda con allegati i documenti per l’iscrizione come impresa che presta lavoro interinale presso l’Agenzia per il lavoro (Агенция по заетостта (АЗ)). Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un funzionario da lui autorizzato rilascia un certificato di iscrizione per lo svolgimento di attività come impresa che fornisce lavoro temporaneo
2.2. Candidati
I candidati possono essere persone fisiche o giuridiche locali, nonché persone giuridiche straniere che svolgono attività commerciali nella Repubblica di Bulgaria.
2.3. Documenti necessari
Per l’iscrizione è necessario presentare i seguenti documenti:
2.3.1 modulo di domanda {P1} per l’iscrizione all’esercizio dell’attività di impresa prestatrice di lavoro interinale;
2.3.2 copie autenticate di documenti bancari o assicurativi per l’assicurazione stipulata o la garanzia bancaria per un importo di BGN 200.000 per i reclami dei lavoratori che saranno assunti da loro per fornire lavoro temporaneo;
2.3.3 Copia autenticata del regolamento interno per lo svolgimento dell’attività con allegate bozze di contratto con impresa utilizzatrice e contratto di lavoro con lavoratore/dipendente.
Non è prevista una scadenza per la presentazione della domanda di registrazione iniziale. Sulla domanda e sui documenti ad essa allegati si pronuncia il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un funzionario da lui delegato entro 14 giorni dalla data del loro ricevimento. Se la domanda e/o gli allegati ad essa non soddisfano i requisiti, il richiedente è avvisato per iscritto di rimuovere le carenze e/o le inesattezze individuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, nel qual caso il termine per il rilascio un certificato viene esteso fino a quando le carenze non vengono rimosse.
L’autorità competente verifica i dati contenuti nella documentazione allegata alla domanda di iscrizione di impresa che presta lavoro interinale. Viene verificato in base a un elenco enumerato di indicatori (opinione) se il richiedente li soddisfa per il rilascio di un certificato di registrazione e viene annotato quali soddisfa e quali no. Sul parere possono essere scritte osservazioni, che il richiedente deve rimuovere entro un certo periodo. Dopo che il richiedente ha rimosso le lacune e comunicato ciò, il parere indica se si tratta di registrazione o di rifiuto.
In conformità alle competenze previste dagli atti normativi, l’Agenzia per il Lavoro (EA) esprime pareri sulle domande presentate per l’iscrizione delle agenzie di lavoro interinale e sulle bozze del relativo atto:
– un certificato di attività come agenzia di lavoro interinale;
– un provvedimento di diniego del rilascio di un certificato di attività come agenzia di lavoro interinale;
Nei casi previsti dai rispettivi atti normativi, l’AE propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una bozza di decreto per la cessazione dell’iscrizione all’agenzia di lavoro interinale.
A seguito dell’iscrizione è stato mantenuto un registro di banche dati aggiornate per le persone che assumono legalmente lavoratori al fine di fornirli temporaneamente ad altri enti, che assegnano ed esercitano la supervisione sull’esecuzione dei lavori.
2. Procedura per lo svolgimento del servizio amministrativo
2.1. Autorità competente
Gli individui presentano una domanda insieme ai documenti di registrazione come agenzia di lavoro interinale presso l’Agenzia per l’Impiego. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un funzionario abilitato rilascia un certificato di iscrizione per l’esercizio di un’attività di agenzia di lavoro interinale.
2.2. Candidati
I candidati possono essere persone fisiche o giuridiche locali, nonché persone giuridiche straniere che svolgono attività commerciali nella Repubblica di Bulgaria.
2.3. Documenti richiesti
Per l’iscrizione occorre presentare i seguenti documenti:
2.3.1 Domanda {P1} su modello per l’iscrizione allo svolgimento di un’attività di agenzia di lavoro interinale;
2.3.2 Copie certificate di documenti bancari o assicurativi per l’assicurazione stipulata o la garanzia bancaria su una scala di BGN 200.000 per i crediti dei dipendenti che saranno assunti per fornire lavoro temporaneo;
2.3.3. Copia autenticata del regolamento interno per lo svolgimento dell’attività unitamente alle bozze di contratto con l’ente utilizzatore e di contratto di lavoro con il dipendente.
2.3.4. Altri documenti – le persone registrate sotto la legislazione di un altro stato, provano le circostanze di cui all’art. 74e, par. 2 dell’Employment Promotion Act (EPA) in conformità con la legislazione dello stato di registrazione.
2.4 Andamento interno del servizio amministrativo
Non è prevista una scadenza per la presentazione della domanda di registrazione iniziale. Sulla domanda e sui documenti allegati si pronuncia il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un funzionario delegato entro 14 giorni dalla data del loro ricevimento. Nel caso in cui la domanda e/o i suoi allegati non soddisfino i requisiti, il richiedente dovrà darne comunicazione scritta per sanare le vizi e/o inesattezze riscontrate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. il certificato deve essere prorogato fino all’eliminazione delle omissioni.
L’autorità competente verifica i dati contenuti nella documentazione allegata alla domanda di iscrizione all’agenzia di lavoro interinale. La verifica viene effettuata attraverso un elenco di indicatori (dichiarazioni) che mostrano se il richiedente corrisponde ad essi per il rilascio di un certificato di registrazione. Viene indicato quali sono gli indicatori corrispondenti e quali no. Sul parere possono essere scritte osservazioni che il richiedente deve correggere entro un determinato termine. Una volta che il richiedente ha corretto le carenze e comunicato all’Agenzia per il Lavoro, nel parere viene precisato se il richiedente debba o meno essere iscritto.
Per ogni domanda di iscrizione di agenzia di lavoro interinale, l’Agenzia per il Lavoro invia una lettera all’Agenzia Esecutiva “Ispettorato Generale del Lavoro” per l’esistenza di decreti sanzionatori esecutivi del richiedente. Viene effettuata una verifica ufficiale circa la presenza o l’assenza di circostanze ai sensi dell’art. 74e, par. 2, commi 1-4 della legge sulla promozione dell’occupazione.
Il rifiuto di iscrizione nel rispettivo registro è impugnabile secondo la procedura del codice di procedura amministrativa.
3. Commissioni
Il certificato di iscrizione per lo svolgimento dell’attività di agenzia di lavoro interinale viene rilasciato previo pagamento di un compenso, determinato con tariffario del Consiglio dei Ministri, e presentazione di documento per il bonifico bancario. La tariffa è di BGN 740.
4. Validità del certificato rilasciato
Il certificato di iscrizione per lo svolgimento di un’attività di lavoro interinale è rilasciato per un periodo di 5 anni.
5. Modulistica – Le domande di iscrizione per lo svolgimento di attività di lavoro interinale sono scaricabili da: www.az.government.bg > “Agenzie di lavoro interinale” > “Modulistica”
(1)
Sezione VIII “c”. Ulteriori condizioni per l’esecuzione di lavori attraverso un’impresa che fornisce lavoro temporaneo (Nuovo – SG n. 7 del 2012, in vigore dal 05.12.2011)
Contratto di lavoro con un’impresa che fornisce lavoro temporaneo
Art. 107р (Nuovo – SG. 7 del 2012 , in vigore dal 05.12.2011 ) (1) Nel contratto di lavoro con un’impresa che fornisce lavoro temporaneo, è convenuto che il lavoratore o il dipendente sarà inviato a svolgere un lavoro temporaneo in un impresa utente sotto la sua direzione e controllo.
(2) Il numero totale di lavoratori e dipendenti inviati da un’impresa che fornisce lavoro temporaneo in un’impresa utilizzatrice non può superare il 30 per cento del numero totale di lavoratori e dipendenti che lavorano per essa.
(3) Un contratto di lavoro non può essere concluso ai sensi del par. 1 da inviare per eseguire il lavoro:
1. nelle condizioni della prima e della seconda categoria di lavoro;
2. nelle imprese legate alla sicurezza nazionale e alla difesa del Paese;
3. nelle imprese in sciopero.
(4) Il contratto di lavoro ai sensi del par. 1 è concluso alle condizioni e conformemente alla sezione I del presente capo , come segue:
1. fino al completamento di determinati lavori;
2. sostituire un lavoratore o dipendente assente dal lavoro.
(5) Nel contratto di lavoro ai sensi del par. 1 non possono essere negoziate clausole che vietino o comportino l’impossibilità di un rapporto di lavoro tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore o dipendente durante o dopo la scadenza del tempo per il quale egli è inviato a svolgere l’attività lavorativa nell’impresa utilizzatrice.
(6) L’impresa che fornisce lavoro temporaneo non ha il diritto di esigere che il lavoratore o il dipendente paghi un compenso per l’assistenza all’inizio del lavoro nell’impresa utilizzatrice, nonché alla conclusione di un contratto di lavoro o quando un rapporto di lavoro con un utente impresa si verifica prima, dopo o durante il lavoro per il quale è stato inviato.
(7) Le imprese che forniscono lavoro temporaneo svolgono le loro attività dopo la registrazione presso l’Agenzia per l’Impiego alle condizioni e secondo la procedura definita nella Legge sulla Promozione dell’Occupazione .
Obblighi dell’impresa che fornisce lavoro temporaneo
Art. 107с. (Nuovo – SG. 7 del 2012, in vigore dal 12.05.2011) (1) L’impresa che presta lavoro interinale è tenuta ad inviare una comunicazione alla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate ai sensi dell’art . 62, par. 3 .
(2) L’invio ai sensi dell’art. 107p, par. 1 si compie con atto scritto dell’impresa che presta lavoro interinale, dopo aver fornito al lavoratore o dipendente copia del contratto di lavoro concluso e copia della comunicazione di cui all’art. 62, par. 3, certificato dalla direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate. Il documento deve indicare la data di presenza presso l’impresa utilizzatrice, l’indirizzo esatto dell’impresa utilizzatrice, il luogo di lavoro, il posto di lavoro, il titolo della posizione e la natura del lavoro presso l’impresa utilizzatrice e il funzionario presso l’impresa utilizzatrice a cui il lavoratore o dipendente dovrebbe apparire, così come il tipo di formazione iniziale che avrà luogo nell’impresa utilizzatrice. L’atto è consegnato al lavoratore o dipendente contro firma non oltre un giorno lavorativo prima della data fissata per il suo ingresso al lavoro presso l’impresa utilizzatrice, con annotazione della data di consegna.
(3) Il lavoratore o dipendente ha il diritto di rifiutare per iscritto il lavoro in un’impresa utilizzatrice, quando non corrisponde alle sue qualifiche professionali e al suo stato di salute o si trova in un altro luogo abitato, di cui è tenuto a informare l’impresa che presta lavoro interinale, al momento della consegna dell’atto di cui al comma 1. 2. In tal caso, il rapporto di lavoro si considera non sorto.
(4) L’impresa che fornisce lavoro temporaneo non ha il diritto di inviare il lavoratore o il dipendente presso un’impresa utilizzatrice in cui è in corso uno sciopero, indipendentemente dai contratti stipulati ai sensi dell’art . 107p e 107y .
(5) L’impresa che fornisce lavoro temporaneo è obbligata a:
1. addebitare in busta paga la retribuzione da lavoro del lavoratore o dell’impiegato;
2. corrispondere al lavoratore o dipendente la retribuzione a lui spettante;
3. su richiesta scritta del lavoratore o del dipendente di rilasciargli estratto dei documenti per le retribuzioni e le indennità pagate o non pagate;
4. assicurare il lavoratore o l’impiegato alle condizioni e secondo la procedura stabilite nel codice delle assicurazioni sociali e nella legge sull’assicurazione sanitaria ;
5. su richiesta scritta del lavoratore o del dipendente di rilasciare e fornire allo stesso, entro 14 giorni dalla richiesta, i necessari documenti attestanti fatti relativi all’origine, esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro;
6. alla cessazione del rapporto di lavoro, emettere un provvedimento di licenziamento o altro documento che ne attesti la cessazione.
(6) L’impresa che fornisce lavoro temporaneo è tenuta a comunicare per iscritto all’impresa utilizzatrice i nomi dei lavoratori da inviarle, non oltre un giorno lavorativo prima dell’inizio dei lavori.
Obblighi dell’impresa utilizzatrice
Art. 107T. (Nuova – SG. 7 del 2012 , in vigore dal 05.12.2011 ) (1) Nell’esecuzione del lavoro per il quale il lavoratore o dipendente è stato inviato, l’impresa utilizzatrice è obbligata:
1. determinare il luogo di lavoro in cui verrà svolto il lavoro;
2. да връчи срещу подпис на работника или служителя преди започване на работата длъжностна характеристика и да отбележи датата на връчването;
3. istruire il lavoratore o l’impiegato sull’esecuzione sicura e salubre del lavoro;
4. tenere conto delle ore lavorate, di cui dare comunicazione all’impresa che presta lavoro interinale e al lavoratore o dipendente contro firma;
5. determinare l’ammontare della retribuzione base e integrativa dovuta, anche per il lavoro straordinario e notturno, di cui dare comunicazione all’impresa prestatrice di lavoro interinale e al lavoratore o dipendente contro firma;
6. su richiesta scritta del lavoratore o dipendente di rilasciare e fornire allo stesso, entro 14 giorni dalla richiesta, i necessari documenti attestanti fatti relativi all’esecuzione del lavoro;
7. comunicare all’impresa che fornisce lavoro interinale le condizioni in cui gli altri lavoratori e dipendenti lavorano nella stessa o in una simile mansione o posizione, nonché quando tali condizioni cambiano;
8. fornire al lavoratore o dipendente informazioni conformi a quanto previsto dall’artЗакона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативните актове по прилагането му;
9. assicurare a proprie spese il lavoratore o il dipendente alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 52 della Legge sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro ;
10. fornire tempestivamente informazioni scritte sui posti vacanti e sulle posizioni in un luogo appropriato nell’impresa, al fine di facilitare l’accesso del lavoratore o dipendente al lavoro a tempo indeterminato;
11. adottare misure per facilitare l’accesso del lavoratore o dipendente alla formazione al fine di favorire le opportunità di crescita professionale e di mobilità professionale;
12. condurre la formazione iniziale e continua del lavoratore o dipendente in conformità con la posizione e la natura del lavoro nell’impresa utilizzatrice.
(2) Nell’esecuzione del lavoro per il quale il lavoratore o dipendente è inviato, l’impresa utilizzatrice è obbligata a fornirgli le condizioni di lavoro e di occupazione di base e la parità di trattamento, come ha previsto per gli altri lavoratori e dipendenti che lavorano per lui e svolgere lo stesso o simile lavoro o posizione, inclusa la salute e la sicurezza sul lavoro.
(3) L’impresa utilizzatrice non ha il diritto di modificare la posizione e la natura del lavoro per il quale il lavoratore o l’impiegato è inviato.
(4) (Nuovo -. SG. 107 del 2020) Su richiesta dell’impresa utilizzatrice, il lavoratore o dipendente distaccato può essere distaccato alle condizioni e secondo la procedura di cui all’art . 121 o 121 bis dall’impresa che fornisce lavoro temporaneo, per l’espletamento delle sue mansioni lavorative al di fuori del luogo del suo lavoro permanente. La richiesta è inviata dall’impresa utilizzatrice all’impresa che presta lavoro interinale, 5 giorni lavorativi prima del distacco del lavoratore o dipendente.
(5) (Precedente comma 4 – SG. 107 del 2020) In caso di violazione disciplinare da parte del lavoratore o dipendente distaccato, l’impresa utilizzatrice deve informare immediatamente l’impresa che presta lavoro interinale e descrivere la violazione, il momento, luogo e circostanze in cui è fatto.
(6) (Precedente comma 5 – SG n. 107 del 2020) L’impresa utilizzatrice può proporre motivatamente all’impresa prestatrice di lavoro interinale l’irrogazione di sanzione disciplinare al lavoratore o dipendente distaccato, nonché l’invio di altro lavoratore o dipendente in sua vece.
Rapporti tra imprese
Art. 107у.. (Nuova – SG. 7 del 2012 , in vigore dal 05.12.2011 ) (1) I rapporti tra l’impresa prestatrice di lavoro interinale e l’impresa utilizzatrice sono regolati da un contratto scritto.
(2) Nel contratto di cui al par. 1 sono determinati:
1. i nomi delle posizioni e la natura del lavoro, per l’esecuzione del quale saranno inviati lavoratori o dipendenti;
2. la durata dell’invio di lavoratori o dipendenti;
3. gli obblighi dei lavoratori o dipendenti nei confronti dell’impresa che presta lavoro interinale;
4. la modalità di fruizione delle ferie;
5. gli obblighi dei lavoratori o dipendenti nei confronti dell’impresa utilizzatrice;
6. la procedura per lo scambio di informazioni tra l’impresa che fornisce lavoro temporaneo e l’impresa utilizzatrice sulla struttura e l’organizzazione della retribuzione, i tipi di retribuzione aggiuntiva del lavoro e i loro importi nell’impresa, nonché sul contratto collettivo di lavoro concluso in l’eventuale impresa utilizzatrice;
7. l’ordine ed i termini con cui l’impresa utilizzatrice comunicherà all’impresa prestatrice di lavoro interinale l’orario di lavoro rendicontato e l’importo determinato della retribuzione base e aggiuntiva dovuta, compresa la situazione di lavoro straordinario e notturno del lavoratore o dell’impiegato;
8. il tipo di formazione iniziale che sarà richiesta per svolgere il lavoro interinale;
9. отговорността при неизпълнение;
10. altre condizioni relative all’esecuzione del lavoro interinale.
(3) L’impresa che fornisce lavoro temporaneo e l’impresa utilizzatrice rispondono solidalmente degli obblighi nei confronti del lavoratore o del dipendente sorti durante, in occasione o in connessione con l’esecuzione del lavoro assegnato.
(4) L’applicazione del par. 1 – 3 non priva il lavoratore o il dipendente della tutela prevista dal contratto di lavoro da lui concluso con l’impresa che presta lavoro interinale.
(5) Un’impresa utilizzatrice che ha effettuato un licenziamento di massa può stipulare un contratto ai sensi del par. 1 non prima di 6 mesi dalla sua esecuzione.
Obblighi del lavoratore o dipendente
Art. 107ф.(Nuova – SG. 7 del 2012 , in vigore dal 05.12.2011 ) (1) Il lavoratore o dipendente è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro ai sensi dell’art . 107p , ma non sono correlati all’esecuzione immediata del lavoro assegnato nell’impresa utente.
(2) Il lavoratore o il dipendente è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi nei confronti dell’impresa utilizzatrice derivanti dall’esecuzione del lavoro assegnato.
Diritti del lavoratore o dipendente
Art. 107х. (Nuova – SG. 7 del 2012 , in vigore dal 05.12.2011 ) (1) Il lavoratore o dipendente inviato a svolgere un lavoro in un’impresa utilizzatrice, durante il tempo in cui lavora per essa, ha il diritto di:
1. remunerazione del lavoro;
2. i giorni festivi previsti dal presente Codice;
3. associazione sindacale;
4. partecipazione all’assemblea generale dei lavoratori e dei dipendenti dell’impresa;
5. informazioni su tutte le questioni relative all’esecuzione del lavoro;
6. adesione ad un contratto collettivo di lavoro;
7. risoluzione delle controversie collettive di lavoro;
8. servizi sociali, domestici e culturali;
9. condizioni di lavoro sicure e salubri;
10. formazione iniziale e continua in funzione della posizione e della natura del lavoro nell’impresa utilizzatrice;
11. prestazioni ai termini e alle condizioni del Codice della Previdenza Sociale
12. altri diritti direttamente connessi all’esecuzione del lavoro affidato.
(2) I lavoratori e gli impiegati di cui al par. 1 non possono essere collocati in una posizione meno favorevole solo a causa del loro lavoro temporaneo rispetto ad altri lavoratori e dipendenti che lavorano nell’impresa utilizzatrice in attività identiche o affini, a meno che la legge non faccia dipendere l’uso di determinati diritti dalle qualifiche possedute o competenze acquisite. Quando non vi sono lavoratori o dipendenti occupati nella stessa o analoga attività lavorativa, i lavoratori e dipendenti inviati a svolgere lavoro temporaneo nell’impresa utilizzatrice non possono essere posti in una posizione meno favorevole rispetto agli altri lavoratori e dipendenti che vi lavorano.
Inizio della prestazione e cessazione del lavoro
Art. 107ц. (Nuova – SG. 7 del 2012 , in vigore dal 05.12.2011 ) (1) L’adempimento degli obblighi del lavoratore o dell’impiegato nei confronti dell’impresa utilizzatrice inizia con la sua entrata in servizio presso di essa.
(2) L’adempimento dei doveri del lavoratore o dipendente nell’impresa utilizzatrice cessa:
1. con il completamento del lavoro specificato;
2. con il rientro al lavoro dei sostituti;
3. alla risoluzione del rapporto di lavoro tra il lavoratore o il dipendente e l’impresa che presta lavoro interinale, secondo la procedura del presente Codice;
4. alla cessazione dell’iscrizione dell’impresa che presta lavoro interinale.
Applicazione di altre disposizioni per l’esecuzione di lavori attraverso un’impresa che fornisce lavoro interinale
Art. 107ч (Nuova – SG. 7 del 2012 , in vigore dal 05.12.2011 ) Le disposizioni generali del presente codice si applicano alle materie non regolate in questa sezione .
Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione