Legge di Bilancio 2026 e Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38: Regime di esenzione sulla tassazione dei dividendi delle società

La lettera d) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025 n.199 “Legge di bilancio 2026”,  conteneva un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, disponendo l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione fiscale per la società percipiente degli utili distribuiti (95%),  previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, di cui all’art. 89, comma 2, del TUIR, limitando l’accesso  al  “regime di esenzione” sui dividendi a partecipazioni significative

  • 5%  del capitale
  • o valore fiscale uguale o maggiore di 500.000€.

Quindi, il regime di esenzione (95%) veniva mantenuto solo se la società percipiente detiene una partecipazione diretta pari

  • almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili (ai fini della percentuale del 5% rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la dalla catena  partecipativa di controllo);
  • o uguale o maggiore di 500.000€

Il nuovo criterio valeva anche per i dividendi di fonte estera.

Nel contempo, la lettera b) del comma 51 dell’art. 1 della della Legge 31/12/2025 n.199 “Legge di bilancio 2026”, modificando l’art. 59 del TUIR, disponeva che gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società concorrevano, per le imprese individuali e le società di persone, alla formazione del reddito d’impresa complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, a condizione che la percipiente deteneva

  • almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili (ai fini della percentuale del 5% rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la dalla catena  partecipativa di controllo);
  • o uguale o maggiore di 500.000€

Le modifiche alla disciplina dei dividendi si applicavano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L’art. 11 (Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX ) del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 in materia fiscale ed economica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, e vigente dal 28 marzo dispone, dal 1° gennaio 2026,  il ritorno del regime di esclusione del 95% dei dividendi per le società e la piena reintroduzione della Participation Exemption (PEX).

Quindi, il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 all’articolo 11 ripristina il regime di esclusione dei dividendi e della partecipation exemption, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Per i soggetti Ires, gli utili percepiti tornano a essere esclusi da imposizione nella misura del 95%, mentre per i soggetti Irpef il concorso al reddito è fissato al 58,14%.

Contestualmente, viene riallineato anche il regime delle plusvalenze esenti Pex.

 

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