In Bulgaria la Sezione III. del Capitolo sedici del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) (Artt. da 135 a 142) è dedicata alla “Procedura per l’applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni internazionali dei redditi e dei beni (Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)) nei confronti dei non residenti”
Principi generali
Art. 135. (1) La presente sezione disciplina la procedura per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per i soggetti stranieri, previste dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) entrate in vigore.
(2) Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni si applicano previa certificazione dei motivi.
Motivi di applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI)
Art. 136. Ai fini dell’art. 135, par. 2 dopo il verificarsi di un debito d’imposta per redditi di fonte nello Stato, lo straniero attesta all’Agenzia delle Entrate che:
1. è residente dell’altro paese ai sensi della convenzione per evitare le doppie imposizioni pertinente;
2. è il proprietario del reddito da una fonte nella Repubblica di Bulgaria;
3. non possiede una sede di attività o una determinata base nel territorio della Repubblica di Bulgaria, con la quale il relativo reddito è effettivamente collegato;
4. i requisiti speciali per l’applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni o delle sue disposizioni separate sono stati soddisfatti in relazione alle persone definite nella convenzione per evitare le doppie imposizioni stessa, quando tali requisiti speciali sono contenuti nella nella convenzione per evitare le doppie imposizioni pertinente.
Titolare (beneficiario) del reddito
Art. 136a. (Nuova – SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011 ) (1) Lo straniero è titolare del reddito quando:
1. ha il diritto di disporre del reddito e di valutarne l’utilizzo e sopporta tutto o una parte sostanziale del rischio dell’attività da cui il reddito è realizzato, e
2. non agisce come società di gestione del reddito.
(2) Una società di canalizzazione del reddito è una società controllata da persone che non avrebbero diritto allo stesso tipo e importo di agevolazioni se il reddito fosse realizzato direttamente da loro, e non svolge attività economica, diversa dalla proprietà e/o o amministrazione dei diritti o beni da cui è realizzato il reddito e la società:
1. non dispone di beni, capitale o personale corrispondente alla sua attività economica, o
2. non vi è alcun controllo sull’utilizzo dei diritti o dei beni da cui è stato realizzato il reddito.
(3) Non è una società per dirigere il reddito di una persona straniera quando più della metà delle sue azioni con diritto di voto sono negoziate in un mercato regolamentato.
Verifica dei motivi
Art. 137. (1) Le circostanze di cui all’art. 136 sono indicati in istanza su modulo approvato dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate..
(2) Le circostanze di cui all’art. 136, punto 1 sono certificate dall’amministrazione fiscale estera nella richiesta di cui al par. 1 o secondo la prassi abituale.
(3) Le circostanze di cui all’art. 136, commi 2 e 3 sono dichiarati dallo straniero.
(4) Le circostanze di cui all’art. 136, comma 4, sono certificate da atti ufficiali, anche estratti da pubblici registri. Quando tali documenti non vengono rilasciati, sono ammesse anche altre prove scritte. Queste circostanze non possono essere certificate da dichiarazioni.
Evidenza
Art. 138. (1) Alla richiesta ex art. 137, par. 1 , si applica anche la prova scritta circa la tipologia, la base di realizzo e l’ammontare dei relativi redditi.
(2) Prove ai sensi del par. 1 può essere:
1. quando il diritto a ricevere lo specifico reddito derivi da un rapporto giuridico contrattuale – un contratto scritto, e in mancanza – la prova dell’esistenza di un rapporto giuridico contrattuale tra il soggetto pagatore del reddito e il soggetto straniero;
2. in caso di reddito da dividendi – una decisione dell’assemblea generale della società; cedola pagata dividendo; un estratto del libro soci, certificato dalla società; una copia di una fattura o di un certificato provvisorio; certificato nominativo per azioni indisponibili; un estratto del libro delle azioni dematerializzate o altro documento attestante la natura e l’ammontare dei redditi, nonché l’ammontare della partecipazione dello straniero;
3. in caso di proventi da quota di liquidazione – documento comprovante l’ammontare dell’investimento effettuato, saldo finale di liquidazione dopo aver soddisfatto i creditori e documento che determina la ripartizione della quota di liquidazione, e in caso di ripartizione della quota di liquidazione in natura – una decisione dei soci o azionisti e documenti, sulla base dei quali è stato determinato il prezzo di mercato della quota di liquidazione;
4. per i proventi da interessi su contributi di cui all’art. 134 e 190 del diritto commerciale – una decisione dell’assemblea generale che specifichi l’importo o il metodo di determinazione degli interessi su tali contributi;
5. per i redditi da titoli di debito statali, municipali e di altro tipo, quando non sono esenti da tassazione – un certificato di proprietà nominativo con interessi e/o sconti in esso riflessi; cedole di interessi su obbligazioni o altro documento attestante la titolarità e l’ammontare o modalità di determinazione degli interessi;
6. in caso di interessi su un prestito concesso – un contratto e la prova degli interessi maturati;
7. nel caso di proventi da cessione di:
a) azioni, obbligazioni, diritti negoziabili su azioni e altri diritti e titoli societari, quando non sono esenti da tassazione in forza di legge – un documento per il trasferimento dei diritti e un documento comprovante il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto;
b) partecipazioni – una copia autenticata del contratto di vendita di una quota della società iscritta nel registro delle imprese, nonché i documenti comprovanti il prezzo di acquisto di tale quota;
c) altri beni mobili e immobili, quando il reddito di questi beni non è esente da tassazione – documenti comprovanti il prezzo di acquisto di questi beni e il prezzo di vendita.
(3) Alla richiesta ex art. 137, par. 1 possono essere presentate in aggiunta a quelle specificate al par. 2 e ogni altra prova scritta che serva a chiarire e stabilire i motivi per l’applicazione della relativa convenzione per evitare le doppie imposizioni e il tipo, l’importo e la base per la realizzazione dei relativi redditi.
Presentazione della domanda
Art. 139. (1) La richiesta ex art. 137, par. 1 e i documenti ad esso allegati sono presentati alla direzione territoriale per l’iscrizione del soggetto pagatore del reddito o alla direzione dove è soggetto ad iscrizione.
(2) Quando il pagatore non è soggetto a registrazione, la richiesta di cui all’art. 137, par. 1 e i documenti ad esso allegati sono presentati alla Direzione Territoriale – Sofia.
Contratti a lungo termine
Art. 140. (1) Quando il reddito è realizzato sulla base di contratti a lungo termine o è realizzato dalla stessa persona sulla stessa base, una richiesta ai sensi dell’art. 137, par. 1 viene inviato una volta.
(2) I proventi da dividendi non sono considerati proventi ai sensi del par. 1.
(3) (Modifica -. SG. 63 del 2006 , in vigore dal 04.08.2006 ) Lo straniero deve notificare alla direzione territoriale qualsiasi cambiamento di circostanze ai sensi dell’art. 136 e 138 entro 30 giorni dalla loro comparsa.
Azioni dell’Agenzia delle Entrate
Art. 141. (1) (Modifica -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le autorità fiscali esercitano il controllo sull’attuazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni effettuando un’ispezione o una revisione. All’atto dell’accertamento viene rilasciato allo straniero, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ex art. 137, par. 1 . Una copia della dichiarazione viene inviata anche al pagatore del reddito.
(2) (Modificata e integrata – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’Agenzia delle Entrate emette parere di infondatezza per l’applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni, quando lo straniero non abbia soddisfatto i requisiti di cui all’art . . 136-138 e non ha provveduto alla rimozione delle carenze entro 15 giorni dalla data di richiesta all’Agenzia delle Entrate. La mancata pronuncia entro il termine di cui al par. 1 è considerato un parere sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni.
(3) (Modificato – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 ) Dal momento del rilascio del parere sulla sussistenza dei motivi per il applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni o la mancata pronuncia entro il termine di cui al par. 1 sono ritenuti in possesso dei requisiti di cui all’art. 135, par. 2 . Quando in relazione a una richiesta presentata ai sensi dell’art. 137, par. 1 , viene effettuata una revisione, nel corso della quale si accerta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni, i requisiti di cui all’art. 135, par. 2 si considerano soddisfatte al momento della presentazione della richiesta.
(4) (Modificato -. SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il parere di infondatezza dell’applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni è soggetto a ricorso da parte del percettore del reddito o del pagatore, se autorizzato a quella del percettore del reddito. Il ricorso si svolge secondo la procedura di impugnazione degli atti di revisione e il ricorso è presentato tramite la direzione territoriale presso la quale è stata presentata la richiesta.
(5) (Nuovo – SG. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007) Il parere di infondatezza dell’applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni è impugnabile unitamente all’atto di revisione o all’atto di intercettazione o di rimpatrio ex art . . 129, par. 2 , con la quale è stata respinta la domanda della convenzione per evitare le doppie imposizioni.
(6) (Modificato – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , precedente comma 5, modificato – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 d.) Indipendentemente dal parere di cui al par. 1 e nei casi di cui all’art. 142 , la legittima applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni è soggetta a successivo controllo in sede di revisione, se non è autonomamente impugnata.
Casi speciali
Art. 142. (1) (Modificata – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata – SG 14 del 2011 , in vigore dal 15.02.2011) Quando un pagatore addebita a una persona straniera un reddito da una fonte nel paese per un importo totale fino a BGN 500.000 all’anno, le circostanze di cui all’art. 136 sono certificati al pagatore del reddito. In tal caso, la domanda ex art. 137, par. 1 non viene inviato.
(2) (Modificata – SG. 105 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 108 del 2007 , in vigore dal 19.12.2007 , modificata – SG 14 del 2011 , in vigore dal 15.02.2007 . 2011) Nei casi di cui al par. 1, quando l’importo totale del reddito realizzato supera i 500.000 lev nell’anno fiscale, i motivi per l’applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni in relazione all’importo totale del reddito sono certificati secondo la procedura dell’art. 137 – 139 .
(3) Dopo il pagamento dell’imposta, i motivi dell’applicazione della convenzione per evitare le doppie imposizioni in relazione al reddito già tassato devono essere provati secondo la procedura di cui all’art. 129 .
(4) Quando si esegue un’ispezione ai sensi dell’art. 129 o alla revisione delle circostanze di cui all’art. 136 sono attestati all’Agenzia delle Entrate senza presentare istanza su modulo e, se tale istanza viene presentata, non viene rilasciato parere in merito.
(5) (Nuovo – SG. 14 del 2011 , in vigore dal 15.02.2011 , Supplemento -. SG. 63 del 2017 , in vigore dal 04.08.2017 ) Quando è stato applicato l’ordine speciale di cui al par. 1 per l’attestazione dei motivi per l’utilizzo delle agevolazioni fiscali ai sensi della convenzione per evitare le doppie imposizioni, il contribuente di redditi di persone fisiche o giuridiche straniere che è tenuto a trattenere e versare l’imposta definitiva ai sensi della legge sulle imposte sui redditi delle persone fisiche o della legge sulla tassazione del reddito delle società, dichiara entro il 31 marzo dell’anno successivo l’ammontare dei redditi corrisposti e dei benefici fiscali concessi. La dichiarazione è resa presentando una dichiarazione secondo un modello approvato dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, nella direzione territoriale in cui è iscritto o è soggetto a iscrizione il soggetto che paga il reddito. Quando i redditi sono versati a più di cinque persone, la dichiarazione è presentata solo in via telematica in un formato e con un ordine approvato con provvedimento del direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate.