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Requisiti prudenziali per i fornitori di servizi di crowdfunding

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, che introduce – relativamente ai medesimi servizi – importanti elementi di novità sia sul piano del regime di autorizzazione delle imprese che li prestano, sia sul piano delle regole di condotta.

L’Articolo 11 del Regolamento (UE) 2020/1503 stabilisce i requisiti prudenziali per i fornitori di servizi di crowdfunding.

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding devono disporre, in ogni momento, di presidi prudenziali per un importo pari almeno all’importo più elevato tra i seguenti:

a)

25 000 EUR; e

b)

un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, riesaminate annualmente, che devono comprendere il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevoli anche la concessione di prestiti.

2.   I presidi prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo assumono una delle seguenti forme:

a)

fondi propri, consistenti in elementi del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) a seguito delle detrazioni integrali di cui all’articolo 36 di tale regolamento, e senza applicazione delle soglie per l’esenzione a norma degli articoli 46 e 48 del medesimo regolamento;

b)

una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui le offerte di crowdfunding sono commercializzate attivamente o una garanzia comparabile; o

c)

una combinazione dei punti a) e b).

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette, su base individuale o sulla base della loro situazione consolidata, alla parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014).

4.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/110/CE (Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006 /48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE ) o agli articoli 7, 8 e 9 della direttiva (UE) 2015/2366 (Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE).

5.   Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 12 mesi, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle spese fisse generali, purché inizi a usare dati storici appena diventano disponibili.

6.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), presenta almeno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

ha un termine iniziale non inferiore a un anno;

b)

il periodo di preavviso per la sua disdetta è di almeno 90 giorni;

c)

è stipulata presso un’impresa autorizzata ad assicurare a norma del diritto dell’Unione o nazionale;

d)

è fornita da un terzo.

7.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende, tra l’altro, la copertura contro il rischio di:

a)

perdita di documenti;

b)

dichiarazioni false o fuorvianti fatte;

c)

atti, errori od omissioni che determinano la violazione:

i)

di obblighi giuridici e regolamentari;

ii)

dei doveri di competenza e cura nei confronti dei clienti;

iii)

degli obblighi di riservatezza;

d)

omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire i conflitti di interesse;

e)

perdite derivanti da interruzioni dell’attività, disfunzioni del sistema o dalla gestione dei processi;

f)

ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella valutazione degli attivi o nella determinazione del prezzo del credito e nell’attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia.

8.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano le loro spese fisse generali per l’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti degli utili dell’ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:

a)

bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono da un utile netto del fornitore di servizi di crowdfunding nell’anno in questione;

b)

quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;

c)

altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;

d)

commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all’effettiva riscossione delle seconde; e

e)

spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

9.   In caso di spese fisse sostenute per conto dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte di terzi, e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 8, i fornitori di servizi di crowdfunding eseguono una delle seguenti azioni:

a)

qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, determinare l’importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo devono aggiungere al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8;

b)

qualora la ripartizione delle spese di detti terzi non sia disponibile, determinare l’importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e aggiungerlo al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8.

In calce all’ALLEGATO V della relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)), pubblicata  Il 10 novembre 2021 dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) è allegato il modulo standard con cui deve essere formulata la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING (Informazioni da fornire all’autorà competente) (esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards-83-114).

Al campo 9 del modulo standard con cui deve essere formulata la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING deve essere fornita una Descrizione delle tutele prudenziali del richiedente  a norma dell’articolo 11 del  Regolamento (UE) 2020/1503.

CAMPO SOTTOCAMPO DESCRIZIONE
9 Descrizione delle tutele prudenziali del richiedente  a norma dell’articolo 11 del  Regolamento (UE) 2020/1503. 1 Tutele prudenziali L’importo delle garanzie prudenziali che il richiedente ha in essere al momento della domanda per l’autorizzazione e la descrizione delle ipotesi utilizzate per la sua determinazione
2 Fondi propri (ove applicabile) L’importo delle garanzie prudenziali coperte dai fondi propri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/1503.
3 Polizza assicurativa (ove applicabile) L’importo delle garanzie prudenziali del richiedente coperte da una polizza assicurativa come di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2020/1503
4 Calcoli di previsione e piani (a) Calcolo previsionale delle garanzie prudenziali del richiedente per i primi tre anni di attività

(b) Piani contabili previsionali per i primi tre anni di attività, compresi

(i) bilanci previsionali

(ii) conto economico previsionale o conto economico

(c) Ipotesi di pianificazione per la previsione di cui sopra così come le spiegazioni delle cifre

5 Pianificazione delle tutele prudenziali Descrizione delle garanzie prudenziali del richiedente procedure di pianificazione e monitoraggio

Il 08.11.2022 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE un pacchetto di 13 Regolamenti

Gli stessi sono entrati in vigore dal 20° giorno successivo al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 28.11.2022).

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022 integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

In allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022 lo schema della DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING