Il DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (Modalita’ e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operativita’ sul territorio nazionale nonche’ forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia) stabilisce ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM (organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’art. 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni (per sezione speciale del registro si intende la sezione del registro, di cui all’art. 17-bis, comma 8-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993)) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi), le modalita’ e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter del DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141 (1).
I miner non dovranno iscriversi all’istituendo registro degli operatori in criptovalute; avranno invece 60 giorni di tempo per farlo i circa 400 prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (cosiddetti exchange) che risulterebbero già attivi nel nostro paese.
L’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) ha chiarito che devono iscriversi al nuovo registro, accedendo in apposita area privata del sito www.organismo-am.it, i soli virtual asset service provider (VASP), categoria nella quale rientrano:
- i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione);
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale (servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali).
Tutti i citati soggetti dovranno essere dotati dei requisiti previsti dal citato decreto del Mef e di un codice fiscale, dato necessario e dal quale non si potrà prescindere per poter inserire l’istanza di iscrizione al registro
Ai sensi dell’art. 1 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE si intende:
b) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute;
c) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;
f) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa ne’ garantita da una banca centrale o da un’autorita’ pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalita’ di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
Ai sensi dell’art. 3, primo comma 1,del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’art. 1, comma 2, lettere b) e c) e’ riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro. L’iscrizione nella sezione speciale del registro e’ subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Ai sensi dell’art. 4 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE l’OAM ( (Organismo Agenti e Mediatori) ) avvia la gestione della sezione speciale del registro entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale gia’ operativi sul territorio della Repubblica e in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2 del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 che effettuano la comunicazione di cui all’art. 3, comma 3 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, entro i termini ivi indicati, possono continuare a svolgere la propria attivita’ fino alla scadenza dei termini di cui all’art. 3, commi 6 e 7 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.
Ai sensi dell’art. 3 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall’avvio della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 1, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attivita’, anche on-line, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono tenuti alla comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. L’obbligo di cui al medesimo articolo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro. La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attivita’ sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.
3. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che, alla data di avvio della sezione speciale del registro di cui all’art. 4, comma 1, gia’ svolgono l’attivita’, anche on-line, sul territorio della Repubblica e che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, effettuano la comunicazione di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla predetta data. In caso di mancato rispetto del predetto termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attivita’ da parte dei predetti prestatori e’ considerato abusivo.
4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 e’ effettuata telematicamente all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM. L’accesso all’area dedicata e’ consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalita’ tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La comunicazione contiene:
a) per le persone fisiche:
1) il cognome e il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la cittadinanza;
4) il codice fiscale, ove assegnato;
5) gli estremi del documento di identificazione;
6) la residenza anagrafica nonche’ il domicilio, se diverso dalla residenza;
7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) la denominazione sociale;
2) la natura giuridica del soggetto;
3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto.
5. Alla comunicazione e’ allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonche’ visura camerale aggiornata. Eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 sono comunicate entro quindici giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le medesime modalita’ telematiche di cui al presente articolo.
6. L’OAM, verificata la regolarita’ e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, dispone ovvero nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro.
7. Il termine di cui al comma 6 puo’ essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l’OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione. In tale ipotesi, l’OAM provvede a darne tempestiva comunicazione per posta elettronica certificata all’interessato affinche’ fornisca, con la medesima modalita’ di trasmissione della comunicazione, le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso, e nel caso di cui al comma 3 sospende per una sola volta i termini di presentazione della comunicazione ivi previsti. Decorso tale termine senza che l’interessato abbia provveduto, la comunicazione si considera come non pervenuta, e l’OAM nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato. La mancata iscrizione non pregiudica il diritto dell’interessato ad effettuare una nuova successiva comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro.
8. L’OAM trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalita’ e nei termini di cui al comma 7, alla tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attivita’, nonche’ i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate trasmessi all’OAM ai sensi dell’art. 5 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.
Ai sensi dell’art. 5 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (Contenuto, modalita’ e periodicita’ di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate)
1. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale trasmettono all’OAM per via telematica i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana.
In particolare:
a) i dati identificativi del cliente, come riportati nell’allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante (Quindi questa «anagrafe» delle valute virtuali, oltre a censire gli operatori, raccoglierà i dati identificativi dei clienti e i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente);
b) i dati sintetici relativi all’operativita’ complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente, come riportati nell’allegato 1 del presente decreto.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalita’ tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. L’OAM conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.
Ai sensi dell’art. 6 del DECRETO 13 gennaio 2022 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (Cooperazione )
1. Per le finalita’ di cooperazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze di polizia di cui all’art. 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell’esercizio delle proprie funzioni nell’ambito dei rispettivi comparti di specialita’ di cui all’art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono richiedere all’OAM i dati e le informazioni inerenti ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalita’ e nei termini di cui all’art. 3, comma 7, nonche’ i dati relativi alle operazioni effettuate, trasmessi all’OAM ai sensi dell’art. 5. L’OAM trasmette tempestivamente i dati richiesti ai sensi del presente comma.
2. Qualora il Nucleo speciale di polizia valutaria ovvero il reparto della Guardia di finanza da esso interessato o le forze di polizia di cui al comma 1 rilevino l’esercizio abusivo sul territorio della Repubblica italiana di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, gli stessi accertano e contestano la violazione con le modalita’ e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale.).
È prevista anche una tassa di registrazione che però sarà quantificata solo in una seconda fase, in base al numero degli aderenti.;
(1) Art. 17-bis (Attivita’ di cambiavalute) del DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141
8-ter. Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale ((e i prestatori di servizi di portafoglio digitale)) sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operativita’ sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attivita’ da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.