Reverse charge e fatturazione elettronica nel caso di operazione di acquisto da un fornitore soggetto UE/estero

La fatturazione nel ciclo passivo 

L’operazione di acquisto da un fornitore soggetto UE/estero (non stabilito o identificato nel territorio italiano)comporta l’obbligo di emissione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo straniero, di un’autofattura elettronica avente “codice tipo documento”:

  1. TD17 integrazione/autofattura per l’acquisto di servizio UE/estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano – art.17 c.2 DPR 633/72);
  2. TD18 integrazione per l’acquisto di beni intracomunitario (art.46 c. 1 DL 331/93);
  3. TD19 integrazione/autofattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano – art.17 c.2 DRP 633/72);

In tali casi, inoltre, i seguenti campi andranno così valorizzati:

  • “Cedente/prestatore” con i dati del fornitore;
  • “Cessionario/committente” con i dati del soggetto passivo italiano che integra la fattura (di beni), o emette autofattura (per servizi);
  • “Numero documento” rappresenta il numero di emissione della fattura (per cui è consigliabile utilizzare una specifica numerazione sequenziale annua);
  • “Data documento” rappresenta la data (o il mese) di ricezione della fattura del fornitore di beni, o di effettuazione dei servizi, da cui decorre il termine di integrazione/autofatturazione;
  • “Descrizione” conterrà gli estremi della fattura estera e la data di emissione del documento UE/estero;
  • “imponibile” corrisponde all’importo indicato nella fattura UE/estera, a cui andrà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa italiana per il bene/servizio, oppure, nel caso non fosse assoggettato ad imposta, occorrerà indicare uno dei seguenti codici:
    1. N3.4 nel caso di non imponibilità;
    2. N3.5 se trattasi di operazione non imponibile per utilizzo plafond;
    3. N3.6 se trattasi di acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA (art.50bis c.4 lett.c) DL 331/93);
    4. N4 nel caso di esenzione.

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