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Bulgaria – Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Tipo di violazione L’importo della sanzione pecuniaria (ammenda) Aliquota IVA
Mancata presentazione della domanda di iscrizione o della domanda di cessazione dell’iscrizione nei termini stabiliti. Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 BGN. Arte. 178
Mancata presentazione o mancato rispetto dei termini previsti da parte di qualsiasi persona, anche non registrata, obbligata a presentare:

– dichiarazione-di riferimento ex art. 125, par. 1 dell’IVA per il periodo d’imposta di riferimento;

 Dichiarazione VIES ex art. 125, par. 2 dell’IVA ;

 i registri delle segnalazioni ex art. 124 IVA (registro degli acquisti, registro delle vendite e registro delle cessioni intracomunitarie di veicoli nuovi).

Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN. Arte. 179, comma 1
La mancata presentazione o  l’inosservanza dei termini previsti  per la presentazione di una dichiarazione-relazione per l’ applicazione di un regime speciale per le consegne effettuate con luogo di adempimento nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 21, par. 6 IVA da parte di un soggetto iscritto ai sensi dell’art . 154 IVA o registrati in altro Stato membro per l’applicazione di un regime esterno all’Unione o di un regime comunitario. Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN. Arte. 179, par. 2
Mancata riscossione dell’imposta entro i termini previsti dalla presente legge , incl. in caso di mancato pagamento dell’imposta, per mancata presentazione della domanda di iscrizione e mancata tempestiva registrazione. Sanzione pecuniaria o patrimoniale per un importo di imposta non pagata, ma non inferiore a 500 BGN.

Per violazione ripetuta : il doppio dell’importo delle tasse non pagate, ma

non inferiore a 5.000 BGN.

Arte. 180, par. 1, 2 e 4
Accumulo dell’imposta nel periodo successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere addebitata . Sanzione pecuniaria o patrimoniale pari al 25% dell’imposta, ma non inferiore a 250 BGN. Arte. 180, par. 3
La mancata riscossione dell’imposta entro i termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dalla persona in qualità di contribuente ai sensi del capitolo otto e per l’imposta addebitata, la persona ha diritto a un credito d’imposta completo, incl. in caso di mancato pagamento dell’imposta, per mancata presentazione della domanda di iscrizione e mancata tempestiva registrazione.  Una multa o una sanzione pecuniaria pari al 5% dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 50 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale ammonta al 20% dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 500 BGN.

Arte. 180a, par. 1, 2 e 5
Accertamento dell’imposta nel periodo successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere accertata, nei casi in cui l’imposta è dovuta dalla persona in qualità di contribuente ai sensi del capitolo otto e per l’imposta accertata la persona ha diritto a un credito d’imposta completo.  Sanzione pecuniaria o patrimoniale pari al 2% dell’imposta, ma non inferiore a 25 BGN. Arte. 180a, par. 3
Mancata riscossione di un’imposta entro i termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dalla persona in qualità di pagatore ai sensi del capitolo otto  e la persona ha diritto a un credito d’imposta completo per l’imposta addebitata, e una notifica scritta è stata effettuata stato presentato all’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 126, par. 3, punto 2 dell’IVA  entro un termine massimo di due mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo di riscuotere l’imposta. Una multa o una sanzione pecuniaria da 100 a 300 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale va da 200 BGN a 600 BGN .

Arte. 180a, par. 4
La mancata riscossione dell’imposta nei termini previsti dalla presente legge per  le consegne effettuate con luogo di adempimento nel territorio dello Stato ai sensi  dell’art. 21, par. 6 IVA  da parte di  un soggetto iscritto ai sensi dell’art  . 154 IVA  o registrati in altro Stato membro per l’applicazione di un regime esterno all’Unione o di un regime comunitario. Una multa o una sanzione pecuniaria pari al 25% dell’imposta accertata o  un’imposta di importo inferiore, ma non inferiore a 250 BGN.

In caso di  violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale ammonta  al doppio dell’importo dell’imposta accertata , ma non inferiore a 5.000 BGN.

Arte. 180b, par. 1 e 2
Mancata presentazione di informazioni dai registri di segnalazione o presentazione di informazioni su supporti magnetici o ottici diversi da quelli specificati nei registri di segnalazione. Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale va da 1.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 181, par. 1 e 2
Mancata presentazione su richiesta dell’Agenzia delle Entrate del registro elettronico ex art . 120, par. 3 IVA ovvero  il registro elettronico, tenuto secondo la legislazione del socio titolare mediante identificazione da parte di  una persona iscritta ai sensi  dell’art. 154 IVA  o dell’art. 156 IVA , o registrati in altro Stato membro per l’applicazione di un regime extracomunitario o di un regime comunitario. Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN.

In caso di  violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale va da 1.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 181a, par. 1 e 2
Mancata emissione di un documento fiscale o mancata iscrizione del documento fiscale emesso/ricevuto nei registri di reporting per il periodo d’imposta pertinente, che porta alla determinazione dell’imposta in un importo inferiore. Una multa o una sanzione pecuniaria per l’importo dell’imposta determinata in un importo inferiore, ma non inferiore a 1.000 BGN.

 

Arte. 182, par. 1
Emissione o riflessione del documento fiscale nel periodo successivo al periodo fiscale in cui il documento avrebbe dovuto essere emesso o riflesso. Una multa o una sanzione pecuniaria pari al 25% dell’imposta determinata in un importo inferiore, ma non inferiore a 250 BGN. Arte. 182, par. 2
Emissione di un documento fiscale da parte di un soggetto non titolare di partita IVA , nel quale è indicata l’imposta. Sanzione pecuniaria o patrimoniale per l’importo dell’imposta specificata nel documento, ma non inferiore a 1.000 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale ammonta al doppio dell’importo dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 5.000 BGN.

Arte. 183, par. 1 e 2
Mancata presentazione o mancata presentazione nei termini della dichiarazione di cui all’art. 168, par. 2 IVA da parte di un soggetto non titolare di partita IVA in occasione dell’acquisto/consegna intracomunitaria di un nuovo veicolo.

 

 

Una multa o una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale va da 5.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 184, par. 1 e 2
Mancata emissione della ricevuta fiscale (ricevuta fiscale o ricevuta di sistema) – per le persone fisiche che non sono commercianti – una multa da 100 a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 BGN a 1.000 BGN;

– per le persone giuridiche e le imprese individuali – sanzione pecuniaria da 500 BGN a 2.000 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 10,00 BGN a 4.000 BGN;

– per la persona fisica che era effettivamente obbligata a rilasciare una ricevuta (ricevuta fiscale o di sistema) e ha accettato il pagamento senza emettere tale ricevuta – una multa da 100 a 500 BGN.

Arte. 185, par. 1, 3 e 4
Violazione di:

 

–          le condizioni, l’ordine e le modalità per l’approvazione o la cancellazione della tipologia, per la messa in servizio/disattivazione, la registrazione/cancellazione, la rendicontazione, la conservazione dei documenti emessi da/in connessione con un dispositivo fiscale e un sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale  o

 

–         l’ordine di  manutenzione dei dispositivi fiscali, risp. e il sistema automatizzato integrato per il servizio dell’attività commerciale o

– i requisiti per il collegamento a distanza con l’Agenzia delle Entrate oppure

– i requisiti per il conferimento dei dati di cui all’art. 118, par. 10 dell’IVA presso l’Agenzia nazionale delle entrate (dati sulla consegna e sullo spostamento delle quantità consegnate/ricevute di combustibili liquidi, nonché sulla loro modifica da parte del fornitore/destinatario della fornitura di combustibili liquidi) alla data di l’obbligo di presentarli.

– per le persone fisiche che non sono commercianti – una multa da 300 a 1.000 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 600 BGN a 2.000 BGN ;

– persone giuridiche e ditte individuali – sanzione patrimoniale – per un importo da 3.000 a 10.000 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 6.000 BGN a 20.000 BGN.

Quando la violazione non comporta il mancato riconoscimento del ricavo, le sanzioni sono:

– per le persone fisiche che non sono commercianti – una multa da 100 a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 BGN a 1.000 BGN;

– persone giuridiche e ditte individuali – sanzione patrimoniale da 500 a 2.000 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 1.000 BGN a 4.000 BGN.

Arte. 185, par. 2 e 5

E

Arte. 192 nel caso di violazioni commesse da produttori, importatori o soggetti che effettuano la manutenzione degli apparecchi fiscali.

Mancata conservazione della ricevuta fiscale (ricevuta fiscale) fino all’uscita dal sito. Una multa di 5 BGN. Arte. 185, par. 6
1. Inosservanza dell’ordine o delle modalità di:

a) emissione di un documento rilevante per la vendita, emesso secondo l’ordine stabilito di consegna/vendita;

b) messa in servizio o registrazione presso l’Agenzia nazionale delle entrate di dispositivi fiscali o sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale;
c) rendicontazione giornaliera del fatturato, quando obbligatoria;

d) conferimento dei dati ex art. 118 dell’Agenzia Nazionale delle Entrate;

e) conservazione di documenti emessi da/in connessione con dispositivi fiscali o sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale.

La misura amministrativa coercitiva che sigilla un oggetto per un periodo massimo di un mese, indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie o patrimoniali previste. La misura è applicata con provvedimento motivato dell’amministrazione finanziaria o da un funzionario dalla stessa autorizzato.

 

Arte. 186, par. 1, punto 1 e par. 3

(Cfr. art. 187 per quanto riguarda le specifiche modalità di applicazione e sospensione della misura.)

Utilizzo di un dispositivo fiscale o di un sistema integrato di gestione aziendale automatizzata che non soddisfa i requisiti per un tipo approvato e non è stato approvato dall’Istituto bulgaro di metrologia. – sigillatura dell’oggetto per un periodo massimo di un mese. La misura è applicata con provvedimento motivato dell’amministrazione finanziaria o da un funzionario dalla stessa autorizzato.

– confisca da parte dell’Agenzia delle Entrate e distruzione del dispositivo fiscale, nonché revoca del diritto all’utilizzo del sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale.

Arte. 186, par. 1, punto 2 e par. 2

(Cfr. art. 187 per quanto riguarda le specifiche modalità di applicazione e sospensione della misura.)

 

Il mancato pagamento puntuale dell’imposta richiesta da parte di una persona non registrata – contribuente ai sensi dell’art. 91, par. 1 IVA (in caso di acquisto intracomunitario di un veicolo nuovo ) e art. 91, par. 2 IVA ( per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa).

 

 

Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale ammonta all’importo dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 4.000 BGN.

Arte. 189, par. 1 e 2
Mancato rimborso da parte dell’autorità fiscale dell’imposta subordinata al rispetto delle condizioni per il rimborso. Una multa da 500 a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di violazione ripetuta, la multa ammonta a BGN 1.000 – BGN 4.000.

Arte. 190, par. 1 e 2
Mancata riscossione dell’IVA da parte di un’autorità doganale o riscossione dell’imposta in misura inferiore oppure svincolo delle merci dal controllo doganale senza pagamento dell’imposta dovuta. Una multa da 500 a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di violazione ripetuta, la multa ammonta a BGN 1.000 – BGN 4.000.

Arte. 191, par. 1 e 2