Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))


Premessa

Con 171 membri, il Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes è il principale organismo internazionale che lavora all’implementazione di standard globali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in tutto il mondo.

Da quando il G20 ha dichiarato la fine del segreto bancario nel 2009 paesi e giurisdizioni hanno implementato standard rigorosi che hanno portato a un livello di trasparenza fiscale senza precedenti.

La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Testo in italiano – traduzione non ufficiale)  (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) e dal  Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010.

La  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale  ha carattere multilaterale,  diversamente da

che, seppure redatti secondo un modello standard, hanno carattere bilaterale (Vedi: Stati con i quali sussistono strumenti bilaterali per lo scambio di informazioni – Art. 26 del Modello OCSE – Tendenza a contrastare il segreto bancario).

La  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli stati nella valutazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero di crediti fiscali esteri.

La  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione fiscale -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione. Il comunicato del rilasciato durante il vertice del G20 di Buenos Aires nel 2018 i dichiarava “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale“.

L’Italia ha ratificato l’adesione alla Convenzione multilaterale con la Legge n. 19 del 10 febbraio 2005 ed il Protocollo emendativo con la legge n.193 del 27 ottobre 2011.

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Scambio di informazioni

La Sezione I del Capo III (Forme di intervento) della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale è dedicata allo “Scambio di informazioni”

  • L’Articolo 5 prevede lo “Scambio di informazioni su richiesta” –  Exchange of information on request (EOIR)
  • L’Articolo 6 prevede lo “Scambio automatico di informazioni” – Automatic exchange of information (AEOI)
  • L’Articolo 7 prevede lo “Scambio spontaneo di informazioni” –Spontaneous exchange of information

La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in virtù del suo articolo 6, impone alle Autorità Competenti delle Parti della Convenzione di concordare reciprocamente l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni e la procedura da seguire.

In tale contesto, sono stati sviluppati:

Al 7 gennaio 2025, partecipano alla Convenzione 149  giurisdizioni  (Giurisdizioni che hanno aderito alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale al 7 gennaio 2025), di cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, tra cui tutti i paesi del G20 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e Unione Europea), tutti i BRICS (Brasile, Russia, India e Cina), tutti i paesi dell’OCSE (Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Federazione Russa, San Marino, Santa Sede, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan), i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

Negli ultimi 20 anni l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) – (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)) ha progettato e aggiornato gli standard per lo scambio automatico delle tipologie di reddito presenti nel “Modello di convenzione fiscale dell’OCSE” (Model Tax Convention on Income and on Capital), con l’obiettivo di garantire che le informazioni in ambito fiscale possano essere acquisite, scambiate ed elaborate in modo rapido ed efficiente.

Gli standard internazionali sviluppati dall’OCSE per la Trasparenza fiscale e cooperazione internazionale sono

  • lo Scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request (EOIR))

e

  • lo Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (Automatic Exchange Of financial account Information (AEOI)) che comprende
    • il Common Reporting Standard (CRS)
    • il Crypto-Asset Reporting Framework – quadro normativo per la comunicazione delle criptovalute 

Vedi la sezione del sito OCSE – Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))

Sulla pagina del sito web dell’OCSE dedicata alla “Trasparenza fiscale e cooperazione internazionale”  è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

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Lo standard EOIR (Exchange of Information on Request)

Lo standard EOIR (Exchange of Information on Request) richiede che le informazioni “prevedibilmente rilevanti” ai fini fiscali, come le informazioni sull’identità dei titolari legali ed effettivi di beni, società e conti, siano disponibili e accessibili alle autorità fiscali che possono quindi scambiare tali informazioni con le autorità fiscali di altre giurisdizioni, sulla base di un accordo internazionale.

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Lo standard AEOI (Automatic exchange of information – Scambio automatico di informazioni in materia fiscale)

(Vedi: OECD Automatic Exchange of Information Portal)

In attuazione della Convenzione multilaterale, sono stati predisposti:

  • Un modello denominato “Model Competent Authority Agreement” (Model CAA o MCAA), che rappresenta la base legale per lo scambio automatico di informazioni;
  • Uno standard tecnico, denominato “Common Reporting Standard” (CRS), che detta le regole operative per la due diligence dei conti, l’acquisizione dei dati rilevanti da parte degli intermediari finanziari e il loro invio all’Amministrazione di competenza, la quale metterà gli stessi a disposizione delle Amministrazioni degli Stati di residenza dei soggetti interessati (Vedi: Archivi categoria: Common Reporting Standard (CRS))

Le versioni definitive del MCAA e del CRS sono state predisposte dall’OCSE in data 15.7.2014, unitamente ad un vasto Commentario e ad un Implementation Handbook.

Il Model Competent Authority Agreement:

Fornisce le definizioni di

  • Autorità Competente (per l’acquisizione dei dati)
  • Istituzione finanziaria
  • tutte le definizioni rilevanti per l’applicazione delle disposizioni sullo scambio automatico;

Definisce i dati oggetto di scambio automatico;

Prevede il termine di nove mesi per lo scambio di informazioni.

Il Model Competent Authority Agreement prevede i redditi e le attività oggetto di scambio automatico 

Redditi e attività oggetto di scambio automatico ai sensi del MCAA
Nome, indirizzo, numero di identificazione fiscale (TIN) e, nel caso di persone fisiche, data e luogo di nascita del titolare di conto (per le persone giuridiche, delle persone che ne esercitano il controllo)
Numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto)
Nome ed eventuale numero di identificazione dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione
Saldo o valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, alla chiusura del conto
Nel caso di un conto di custodia:importo totale lordo degli interessi, importo totale lordo dei dividendi e importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto
Nel caso di un conto di deposito, importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione
Nel caso di un conto diverso da un conto di custodia o di un conto di deposito, importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione

Lo standard AEOI (Automatic exchange of information) (Vedi: Standard for Automatic Exchange of Financia Account Information in Tax Matters – Second Edition), che comprende il Common Reporting Standard e il Crypto-Asset Reporting Framework (Vedi: Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard), richiede lo scambio annuale di una serie predefinita di informazioni sui conti finanziari e sulle transazioni in criptovalute tra le autorità fiscali. Ai sensi dello standard AEOI, le giurisdizioni partecipanti raccolgono informazioni dai propri istituti finanziari e dai fornitori di servizi relativi alle criptovalute sulla base di una serie comune di obblighi di due diligence e reporting e scambiano automaticamente tali informazioni in un formato predefinito con il Paese di residenza dei titolari dei conti e degli utilizzatori delle criptovalute.
Le giurisdizioni che si occupano dello scambio automatico di informazioni (AEOI) richiedono anche accordi giuridici reciproci sui meccanismi procedurali per tale scambio. A tal fine, l’OCSE ha elaborato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo standard comune di comunicazione (CRS), la comunicazione paese per paese (Country-by-Country Reporting), le norme di informativa obbligatoria per gli accordi di elusione del CRS e la struttura offshore opaca, le norme modello per la comunicazione da parte delle piattaforme digitali e, più recentemente, il quadro normativo per la comunicazione delle criptovalute (Crypto-Asset Reporting Framework).

Lo scambio di informazioni fiscali può avvenire anche nell’ambito di accordi bilaterali, come i trattati fiscali basati sulla Convenzione modello dell’OCSE (articolo 26) – OECD Model Tax Convention (Article 26) o l’Accordo modello sullo scambio di informazioni fiscali (Modello TIEA) – OECD’s Model Tax Information Exchange Agreement (Model TIEA) dell’OCSE, elaborato per la prima volta nel 2002.

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Common Reporting Standard (CRS)

Il G20 ha mostrato un crescente interesse nell’attuazione di uno standard globale “Automatic Exchange of Information (AEOI)”, che nel settembre 2013 ha portato a una richiesta formale all’OCSE di sviluppare uno Common Reporting Standard (standard comune di reporting) .

Un ulteriore importante passo avanti verso l’attuazione del quadro giuridico internazionale è stato compiuto nell’ottobre 2014 con la firma dell’Accordo Multilaterale tra le autorità competenti sul Common Reporting Standard (CRS)CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)), che rende operativo lo scambio automatico di informazioni nell’ambito del CRS sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

Il Common Reporting Standard (CRS) , sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai loro istituti finanziari e scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Stabilisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a segnalare, i diversi tipi di conti e contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono essere seguite dagli istituti finanziari.

Il Common Reporting Standard” (CRS) prevede unapproccio che prevede varie fasi:

  • Individuazione delle istituzioni finanziarie tenute al monitoraggio (Reporting Financial Institutions o RFI);
  • Individuazione dei Conti Finanziari (Financial Accounts) e, al loro interno, dei conti che devono essere monitorati (Reportable Accounts);
  • Attivazione delle procedure di due diligence;
  • Comunicazione dei dati dall’Amministrazione finanziaria, la quale provvederà al loro scambio con le Amministrazioni degli Stati di residenza dei titolari.

L’Implementation Handbook del Common Reporting Standard” (CRS) riassume la procedura.

Sono tenute al monitoraggio le istituzioni finanziarie (persone giuridiche, e mai persone fisiche, anche se imprenditori) residenti in uno degli Stati che si sono impegnati allo scambio automatico.

Lo Standard è costituito dalle seguenti quattro parti chiave:

Particolare attenzione deve essere posta, come vedremo, anche per le Entità giuridiche controllate ed i Trust.

L’Implementation Handbook, distingue le attività finanziarie che devono essere monitorate ( Financial Accounts that need to be reviewed) da quelle (Non-Reporting Accounts) non soggette a monitoraggio (Vedi Figure 8: Accounts which are Financial Accounts pag. 64).

Il capitolo 3 dell’Implementation Handbook tratta dei Conti finanziari oggetto di comunicazione.

I conti  devono essere relativi a persone fisiche residenti in uno Stato che ha anch’esso previsto lo scambio automatico o, se intestato a soggetti diversi dalle persone fisiche, relativo alle persone fisiche che detengono il controllo del soggetto formalmente proprietario del conto residente in uno di tali Stati.

Le procedure di due diligence dei conti, a carico degli intermediari finanziari, sono differenziate per quattro casistiche diverse:

  • Conti preesistenti di persone fisiche;
  • Nuovi conti di persone fisiche;
  • Conti preesistenti di entità;
  • Nuovi conti di entità.

Si considerano preesistenti i conti già accesi alla data nella quale ciascuno Stato inizia il procedimento di scambio di informazioni.

 Obblighi degli intermediari finanziari in relazione ai conti delle persone fisiche 

Tipologia di conto Procedure di due diligence
Contratti di assicurazione o di rendita non vendibili a soggetti non residenti Non soggetti a due diligence
Conti preesistenti di importo non rilevante (sino a 1.000.000 USD) Se la banca dispone di un indirizzo di residenza del titolare ritenuto attendibile, essa considera il titolare stesso residente ai fini fiscali nello Stato in cui si situa questo indirizzo. Se non esiste un indirizzo di residenza ritenuto attendibile, e sussiste uno degli indizi previsti nella Sezione III, § B.2, ottenuti con una ricerca elettronica (es. indirizzo in uno Stato estero, uno o più numeri telefonici in uno Stato estero e nessun numero telefonico nello Stato dove risiede la banca, ordini sistematici di trasferimento di fondi verso un conto intrattenuto con una banca estera, ecc.), la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.È però possibile fornire la prova contraria, con una autocertificazione del titolare che attesta di non essere residente nello Stato in questione, accompagnata da prove documentali che attestino questo fatto.
Conti preesistenti di importo rilevante (oltre i 1.000.000 USD) Per i conti di importo non rilevante, la due diligence si articola:in una ricerca in archivi elettronici, per verificare l’eventuale sussistenza di uno degli indizi previsti nella Sezione III, § B.2 (vedi sopra);in una ricerca in archivi cartacei per verificare dati quali la documentazione relativa all’apertura del conto, la più recente documentazione acquisita ai sensi della disciplina antiriciclaggio, procure e deleghe ecc. (ricerca non necessaria se gli archivi elettronici consentono l’acquisizione dei dati previsti nella Sezione III, § B.2);nella richiesta al Dirigente responsabile se ha una conoscenza effettiva del fatto che il titolare del conto deve essere sottoposto a monitoraggio.Se da queste verifiche il titolare del conto non risulta residente nello Stato estero, non sussistono i requisiti per il monitoraggio.In presenza di indizi che possano fare considerare il soggetto residente dell’altro Stato, la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.È però possibile fornire la prova contraria, con una autocertificazione del titolare che attesta di non essere residente nello Stato in questione, accompagnata da prove documentali che attestino questo fatto.
Nuovi conti (indipendentemente dal valore) All’atto dell’apertura del conto, la banca è tenuta ad acquisire un’autocertificazione di residenza fiscale del titolare. Se in base all’autocertificazione il soggetto risulta residente nell’altro Stato, la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.

Le procedure di due diligence delle entità, come ad es. le società,  (escluse per i conti il cui controvalore non supera i 250.000,00 USD) sono ancora più complesse, in quanto, in determinati casi, comportano una due diligence anche dei soggetti che detengono il controllo delle suddette entità, Account becomes a Reportable Account by virtue of the Controlling Persons (Vedi: Implementation Handbook – Reportable Accounts by virtue of the Account Holder’s Controlling  Persons).

Il capitolo 6 dell’Implementation Handbook regolamenta il Trattamento dei trust nel Common Reporting Standard” (CRS), Treatment of trusts in the CRS.

Il Common Reporting Standard (CRS) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

(Vedi: L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8)

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»

Al 13 Marzo 2025, 126 Stati  hanno aderito al CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA).

La sezione del sito OCSE ACTIVATED EXCHANGE RELATIONSHIPS FOR CRS INFORMATION  mostra tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)).

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione. Nel caso in cui un rapporto sia di natura non reciproca, per la giurisdizione non reciproca verrà mostrato nella colonna “DA”, ma non nella colonna “A”. Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. 

Sulla base del  Common Reporting Standard CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)) e della Direttiva 2014/107/UE (DAC 2)   127 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 19/03/2025)

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a)

il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

nel caso di un Conto di Custodia:

i)

l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii)

gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f)

nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g)

nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione

In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a)

per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b)

per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»

In  attuazione della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015.

Nell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 sono elencate le informazioni oggetto di comunicazione.

Ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 , si intende per «Giurisdizione oggetto di comunicazione» qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato «C» al decreto. L’allegato C comprende qualsiasi Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà le informazioni di cui all’art. 3.

Successivamente l’elenco degli Stati di cui all’allegato C, che riceveranno le informazioni di cui all’art. 3, è stato periodicamente aggiornato.

Ultimo aggiornamento dall’art. 1 del Provvedimento del 02/05/2024 – Min. Economia e Finanze (Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015 , recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE , in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari).

Ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 , si intende per «Giurisdizione partecipante» qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato «D» al decreto. L’allegato D comprende qualsiasi Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia nonche’ qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3.

Successivamente l’elenco degli Stati di cui all’allegato D, che riceveranno le informazioni di cui all’art. 3, è stato periodicamente aggiornato.

Ultimo aggiornamento dall’art. 2 del Provvedimento del 02/05/2024 – Min. Economia e Finanze (Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015 , recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE , in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari).

Gli Stati Uniti non hanno aderito allo Standard CRS.

La motivazione utilizzata è quella di aver già implementato uno Standard di scambio automatico delle informazioni (il FATCA).

Il FATCA è un accordo multilaterale equivalente a quello elaborato dall’OCSE e già operativo rispetto ad un ampio numero di Stati in virtù degli appositi accordi intergovernativi stipulati.

(Vedi: LEGGE 18 giugno 2015 , n. 95, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) , con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri)

L’effetto immediato di detenere redditi o conti correnti in un Paese che adotta il Common Reporting Standard, o che aderisce al FATCA, è che automaticamente queste informazioni saranno disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

I dati finanziari detenuti saranno annualmente trasmessi all’Agenzia delle Entrate italiana e potranno essere utilizzati per controllare la regolarità della posizione fiscale del contribuente.

E’ fondamentale dichiarare all’istituto finanziario estero, la propria residenza fiscale effettiva. Da tener presente che alcune giurisdizioni stanno applicando sanzioni penali per lo spergiuro sulle dichiarazioni dell’indirizzo di residenza.

Un esempio di efficacia del sistema CRS è il provvedimento 299737/2017 emanato dall’Agenzia delle Entrate, “Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per l’anno d’imposta 2016 le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale“.
L’obiettivo  delle “lettere” era di «stimolare la regolarizzazione spontanea da parte del destinatario che potrà presentare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, una dichiarazione dei redditi integrativa con il quadro RW correttamente compilato e inserendo altresì gli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all’estero negli appositi quadri dichiarativi».

Le anomalie dichiarative relative all’anno d’imposta 2016 sono state individuate grazie alle informazioni sui dati finanziari pervenute dagli altri Paesi che avevano già aderito per il primo anno allo standard CRS.

Vedi: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/InfoGen+Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/?page=schedecomunicazioni

Per la normativa di riferimento italiana vedi:  https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/Normativa+di+riferimento+Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/?page=schedecomunicazioni

Per la Bulgaria vedi: https://nap.bg/en/page?id=581

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Country-by-Country reporting (CbC)

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Domestic tax Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:

Base erosion and profit shifting (BEPS) si riferisce alle strategie di pianificazione fiscale utilizzate dalle imprese multinazionali che sfruttano le lacune e le discrepanze nelle norme fiscali per evitare di pagare le tasse. La maggiore dipendenza dei paesi in via di sviluppo dall’imposta sul reddito delle società significa che soffrono di BEPS in modo sproporzionato. Le pratiche BEPS costano ai paesi tra i 100 e i 240 miliardi di dollari di entrate perse all’anno. Lavorando insieme nell’ambito del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS , oltre 135 paesi e giurisdizioni stanno collaborando all’attuazione di 15 misure per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un contesto fiscale più trasparente.

Le prime linee guida in merito all’obbligo di rendicontazione Country by Country Reporting  (CbCR) e allo scambio delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie si rinvengono nel BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) cd. «Progetto BEPS» – Action 13 (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto.

Azione 13 Reporting paese per paese – Nell’ambito dell’azione 13 BEPS, tutte le grandi imprese multinazionali (MNE) sono tenute a preparare un rapporto paese per paese (CbC) con dati aggregati sulla ripartizione globale di reddito, profitto, imposte pagate e attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui opera . Questo rapporto CbC è condiviso con le amministrazioni fiscali di queste giurisdizioni, per l’utilizzo in prezzi di trasferimento di alto livello e valutazioni del rischio BEPS.

L’articolo 6 (Scambio automatico di informazioni) della  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,  impone alle Autorità Competenti degli Stati firmatari della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare.
In questo contesto, sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, è stato sviluppato l’Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio di relazioni Country-by-Country (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).
Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori modelli di accordo tra le autorità competenti per gli scambi di relazioni Country-by-Country (CbC),

  • uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni contro la doppia imposizione e
  • uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

Lo scopo del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) è quello di stabilire le regole e le procedure che potrebbero essere necessarie affinché le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’Azione 13 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)   possano scambiare automaticamente i resoconti CbC (Country-by-Country Reports) preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo multinazionale. Una particolare relazione bilaterale ai sensi del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno presentato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate a vicenda.

Al 17 Marzo 2025, 109 Stati  hanno aderito al Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).

La sezione del sito OCSE Activated exchange relationships for Country-by-Country reporting  riporta tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico dei report Country-by-Country (CbC) tra autorità fiscali. 

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione.

Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. Laddove, per una particolare giurisdizione, il numero di partner di scambio elencati come inviati di report CbC alla giurisdizione è maggiore del numero di partner di scambio elencati come destinatari di report CbC DALLA giurisdizione, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che un numero di questi partner di scambio è ” giurisdizioni non reciproche” (vale a dire che si sono impegnati a inviare rapporti CbC ai loro partner di scambio, ma non riceveranno rapporti CbC dai loro partner di scambio).

Il Country-by-Country reporting (CbC) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

(Vedi: L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8)

Sulla base del  Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) e della Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4)  104 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 27/03/2025)

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Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)

Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), elaborato alla luce della rapida crescita del mercato delle criptovalute e in conformità con un mandato del G20, prevede la comunicazione di informazioni fiscali sulle transazioni in criptovalute in modo standardizzato, al fine di scambiare automaticamente tali informazioni con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti su base annuale.

Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) è costituito da norme e commenti (Vedi: Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard) che stabiliscono:

i) l’ambito di applicazione delle criptovalute;

ii) le entità e le persone fisiche soggette agli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati; i

ii) le transazioni soggette a comunicazione, nonché le informazioni da comunicare in relazione a tali transazioni; e

iv) le procedure di due diligence per identificare gli utilizzatori di criptovalute e le persone che esercitano il controllo e per determinare le giurisdizioni fiscali competenti ai fini della comunicazione e dello scambio.

Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla   Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023 (DAC 8)  che modifica la direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

(Vedi: L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8)

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Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione