Controlli antiriciclaggio – Blocco di un bonifico estero da parte di una banca


Direttive antiriciclaggio dell’Unione Europea (Anti-Money Laundering Directives (AMLDs))

Nell’ambito delle normative Antiriciclaggio   (Anti Money Laundering (AML)) e  di Lotta al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism (CFT))  occupano un posto di rilievo le Direttive antiriciclaggio dell’Unione Europea (Anti-Money Laundering Directives (AMLDs)).

Le Direttive antiriciclaggio dell’Unione Europea (Anti-Money Laundering Directives (AMLDs)) si sono evolute nel tempo per garantire una maggiore conformità nel settore finanziario:

  • La Prima Direttiva Antiriciclaggio (abrogata) è stata la direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 (1AMLD), che fissava , per gli enti creditizi e finanziari, regole di base per l’identificazione dei clienti, la registrazione e  tenuta dei registri, e la  segnalazione di segnalazione di transazioni sospette . In Italia, questa direttiva è stata recepita con la legge n. 197 del 1991. 
  • La Seconda Direttiva Antiriciclaggio (abrogata) (Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001 (2AMLD), recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite) ha esteso ampliato l’ambito di applicazione della prima direttiva antiriciclaggio, includendo nel controllo anche alcune attività di carattere non finanziario ed i liberi professionisti ed ha rafforzato le misure di due diligence per i clienti ad alto rischio.
  • La Terza Direttiva Antiriciclaggio (abrogata) (Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 (3AMLD) , relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo)  ha rafforzato i requisiti di due diligence della clientela, in particolare nella identificazione dei titolari effettivi di società e soggetti giuridici, la valutazione del rischio e ha introdotto un approccio basato sul rischio per la conformità all’antiriciclaggio. La Terza Direttiva Antiriciclaggio (2005/60/CE)  mira a  migliorare la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria (UIF) – Financial Intelligence Unit (FIU). La direttiva 2006/70/CE recava le misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE.
  • La Quarta Direttiva Antiriciclaggio (attualmente in vigore) (Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (4AMLD) (Testo consolidato), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione) ha ulteriormente rafforzato l’approccio basato sul rischio, ha ampliato l’ambito di applicazione per includere i fornitori di valuta virtuale e altre entità e ha introdotto i registri della proprietà effettiva per le società e i trust.
    • La Direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, 4AMLD) (Testo consolidato):
    • Il regolamento di modifica (UE) 2023/1113 (Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849), per attenersi alle “FATF Recommendations” aggiornate,  introduce ulteriori categorie di prestatori di servizi per le attività virtuali non contemplate in precedenza dalla direttiva, definite nel regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937) (Testo consolidato) .
      Il regolamento di modifica (UE) 2023/1113 stabilisce inoltre norme per garantire che la cripto-attività* fornita da prestatore di servizi* sia in grado di attenuare adeguatamente i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo a cui è esposta.
    • Nella Direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, 4AMLD) (Testo consolidato)
      • viene confermata la centralità del ruolo delle Unità di informazione finanziaria (UIF) – Financial Intelligence Unit (FIU) attraverso una disciplina più articolata che ne rafforza le prerogative e ne amplia le funzioni, con riferimento anche ai reati presupposto del riciclaggio
      • sono enfatizzati i requisiti fondamentali di autonomia e indipendenza e adeguano la stessa definizione di Unità di informazione finanziaria (UIF) – Financial Intelligence Unit (FIU), precisandone i compiti di ricezione di segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni utili per gli approfondimenti, analisi (più selettiva e mirata ai casi di effettivo rischio) e disseminazione.
      • sono riviste ed ampliate le regole sulla collaborazione internazionale, prevedendo tra l’altro che il riscontro a richieste di Unità di informazione finanziaria (UIF) – Financial Intelligence Unit (FIU)  estere avvenga esercitando i medesimi poteri disponibili per l’analisi domestica, a prescindere da eventuali differenze nelle legislazioni degli Stati membri e nella definizione dei reati presupposto.
    • La Direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, 4AMLD), inoltre, introduce un obbligo di “scambio automatico” di segnalazioni di operazioni sospette che presentano caratteristiche transfrontaliere: le FIU sono tenute a inoltrare prontamente alle controparti europee interessate le segnalazioni che “riguardano un altro Stato membro” (segnalazioni di operazioni sospette “cross-border“)
  • La Quinta direttiva antiriciclaggio (attualmente in vigore)(Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (5AMLD), che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE)
    • apporta al quadro normativo dell’Unione Europea modifiche mirate su alcune materie specifiche, completando le previsioni introdotte dalla Quarta Direttiva Antiriciclaggio (attualmente in vigore) (Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (4AMLD) (Testo consolidato)
    • migliora i requisiti di trasparenza
    • amplia l’ambito di applicazione per includere gli scambi di criptovalute e i fornitori di “wallets”
    • prevede regole più dettagliate per l’adeguata verifica, a fronte soprattutto dei rischi connessi all’uso di carte prepagate e a controparti di paesi ad alto rischio
    • estende le misure di trasparenza della titolarità effettiva di società e trust prevedendo l’istituzione di registri nazionali ampiamente accessibili e interconnessi
    • rafforza i poteri delle Unità di informazione finanziaria (UIF) – Financial Intelligence Unit (FIU) per l’analisi domestica e la collaborazione
    • rafforza la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria (UIF) – Financial Intelligence Unit (FIU) attribuendo alla Commissione europea il compito di valutare l’efficacia della cooperazione tra le Financial Intelligence Unit (FIU) dell’Unione Europea e proporre l’istituzione di un “Meccanismo di coordinamento e supporto

La Quarta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2015/849 (4AMLD)) e la Quinta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2018/843 (5AMLD)) potenziano il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dalle  “Raccomandazioni” del Gruppo d’azione finanziaria (Gafi) – Financial action task force (Fatf) (Gafi-Fatf) e valorizzano l’approccio basato sul rischio (risk-based approach), criterio fondamentale per la gradazione delle misure preventive e dei controlli.
Nella Quarta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2015/849 (4AMLD)) l l’approccio basato sul rischio (risk-based approach)  per la definizione dei presidi di prevenzione e contrasto prevede lo svolgimento di valutazioni su diversi livelli tra loro complementari. L’analisi effettuata in ciascuno degli Stati membri attraverso appositi national risk assessment viene affiancata da un esercizio a livello sovranazionale, coordinato dalla Commissione europea. Il Supranational risk assesment mira a individuare e valutare i rischi determinati dalle interrelazioni di minacce e vulnerabilità presenti in diversi Stati membri e da questi singolarmente non osservabili.

la Commissione Europea, in ottemperanza alle previsioni della Quarta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2015/849 (4AMLD)) e della Quinta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2018/843 (5AMLD)),  ha approvato e pubblicato il 24 luglio 2019  quattro Rapporti sul sistema antiriciclaggio.

  • La nuova Valutazione sovranazionale dei rischi riesamina i rischi individuati nel primo esercizio per valutarne la persistenza alla luce delle raccomandazioni formulate e delle misure applicate dagli Stati membri.
    La valutazione individua inoltre nuovi fattori di rischio di portata sovranazionale.
  • Il Rapporto sulle caratteristiche delle attività e della collaborazione delle Unità di informazione finanziaria (UIF) – Financial Intelligence Unit (FIU) e sul “Meccanismo europeo di supporto e coordinamento”.
    L’analisi si articola su quattro temi principali:
  1. collaborazione tra Financial Intelligence Unit (FIU) europee e Financial Intelligence Unit (FIU) di paesi terzi;
  2. collaborazione tra Financial Intelligence Unit (FIU) dell’Unione;
  3. compiti del meccanismo europeo;
  4. possibile ruolo delle Financial Intelligence Unit (FIU) e del meccanismo nello svolgimento di controlli.
    L’azione del meccanismo dovrebbe sviluppare le competenze già attribuite alla Piattaforma delle FIU dell’Unione, concentrandosi sulle aree di criticità individuate e sulle conclusioni e proposte formulate nel Mapping exercise (Mapping Exercise and Gap Analysis on FIU’s Powers and Obstacles for Obtaining and Exchanging Information).

 

  • Il Rapporto su casi di riciclaggio che hanno coinvolto banche di alcuni paesi dell’Unione esamina le cause dell’inefficacia dei controlli ed elabora proposte per una maggiore armonizzazione delle regole antiriciclaggio e per una migliore collaborazione tra supervisori e tra questi e le Financial Intelligence Unit (FIU).
  • Il Rapporto sulla interconnessione dei registri nazionali dei conti bancari è volto a individuare soluzioni per l’accesso integrato in ogni Paese membro alle informazioni contenute nei diversi registri per l’individuazione di rapporti finanziari nell’intera Unione.

 

Il pacchetto di riforma della disciplina dell’Antiriciclaggio   (Anti Money Laundering (AML)) e  di Lotta al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism (CFT)) dell’Unione Europea (Anti Money Laundering Package, c.d. “AML Package”) rappresenta la riforma europea complessiva in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e introduce nuove norme, tra le quali, le disposizioni sulla trasparenza della titolarità effettiva e l’istituzione della nuova autorità antiriciclaggio europea.

Il pacchetto di riforma della disciplina dell’Antiriciclaggio   (Anti Money Laundering (AML)) e  di Lotta al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism (CFT)) dell’Unione Europea (Anti Money Laundering Package, c.d. “AML Package”) è composto

  1. dalla Sesta Direttiva antiriciclaggio (attualmente in vigore)(Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (6AMLD) relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849),
  2. dal Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Regolamento Antiriciclaggio – Regolamento Anti Money Laundering (AML))(regolamento unico – single rulebook)
  3. dal Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 ( Regolamento Anti-Money Laundering Authority (AMLA)).

Tutte le norme applicabili al settore privato sono incluse nel Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (Regolamento Antiriciclaggio – Regolamento Anti Money Laundering (AML))(regolamento unico – single rulebook).
Inoltre, il regolamento unico (single rulebook) estende le norme antiriciclaggio a nuovi soggetti obbligati: dal settore delle criptovalute ai fornitori di servizi di crowdfunding; dagli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche ai commercianti di beni di lusso e di beni culturali.

Le disposizioni relative alle autorità nazionali competenti di Antiriciclaggio   (Anti Money Laundering) e  di Lotta al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism)  (AML/CFT) sono contenute nella Sesta Direttiva antiriciclaggio (attualmente in vigore)(Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (6AMLD)

La Sesta Direttiva antiriciclaggio (attualmente in vigore)(Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (6AMLD) relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849).
La Sesta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2024/1640 (6AMLD)) dovrà essere recepita nell’ordinamento normativo degli Stati membri entro il 10 luglio 2027, ad eccezione:

  • degli artt. 11, 12,13 e 15 (ovvero le norme relative al registro sui titolari effettivi), che dovranno essere recepiti entro il 10 luglio 2026
  • dell’art. 18 (ovvero al punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili), che dovrà essere recepito entro il 10 luglio 2029

Ulteriori fonti normative europee contribuiscono a delineare un quadro organico di misure antiriciclaggio.

Il Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni.
Nella nuova disciplina le autorità competenti (di regola le Dogane) sono tenute a trasmettere alla Financial Intelligence Unit (FIU) del rispettivo Paese con cadenza quindicinale le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro.
La dichiarazione riguarda sia il contante tradizionale sia strumenti ulteriori quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido.
Oltre alle dichiarazioni, vanno trasmesse alla Unità di informazione finanziaria (UIF) – Financial Intelligence Unit (FIU) le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.

La Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (Testo consolidato), concernente scambi informativi tra le Unità di informazione finanziaria (UIF) – Financial Intelligence Unit (FIU), Organi investigativi nazionali e Europol, prevede che le Financial Intelligence Unit (FIU) possano rendere disponibili proprie informazioni a organi investigativi e debbano avere il potere di acquisire informazioni investigative da autorità di polizia.

Le modifiche al Regolamento (UE) 2010/1093 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010 (che ha istituito l’Autorita’ europea di vigilanza (Autorita’ bancaria europea – l’European Banking Authority (EBA)), pur confermando la competenza nazionale nei controlli antiriciclaggio,  affidano all’European Banking Authority (EBA))

  • nuove competenze per lo svolgimento di valutazioni sulle autorità di vigilanza nazionali;
  • l’esercizio di azioni di enforcement e sanzione;
  • l’applicazione di poteri di binding mediation;
  • l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia dei supervisori nazionali;
  • l’elaborazione di linee guida per favorire i controlli e sviluppare la collaborazione.

L’Autorita’ bancaria europea – l’European Banking Authority (EBA) viene abilitata ad acquisire dalle competenti autorità nazionali di controllo le informazioni necessarie per i nuovi compiti.

È altresì prevista la necessità di un coordinamento stretto tra l’Autorita’ bancaria europea – l’European Banking Authority (EBA) e le Unità di informazione finanziaria (UIF) – Financial Intelligence Unit (FIU), nel rispetto dello status di queste ultime.

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Legislazione italiana in attuazione delle Direttive antiriciclaggio dell’Unione Europea (Anti-Money Laundering Directives (AMLDs))

In attuazione della Direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE, il 29/12/2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L’atto ha subito numerosi aggiornamenti fino, in ultimo, Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 210.

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Soggetti obbligati

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le banche sono ricomprese nella categoria degli  intermediari bancari e finanziari.

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Unità d’informazione finanziaria

Una Financial Intelligence Unit (FIU), o Unità di Informazione Finanziaria (UIF in Italia) è un ente nazionale centrale responsabile di ricevere, analizzare e trasmettere alle autorità inquirenti le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’art. 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce la struttura e le funzioni dell’Unita’ di informazione finanziaria per l’Italia (UIF).

Tra le funzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) elencate nel quarto comma dell’art. 6 vi sono:

a) il ricevimento di segnalazioni di operazioni sospette …….

c) la possibilità di sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette …….

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Adeguata verifica della clientela (KYC (Know Your Customer))

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , recependo le direttive europee, impone alle banche un ruolo di “controllore attivo“.
Il Capo I (Artt. da 17 a 30) del Titolo II del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 obbliga gli intermediari finanziari ad applicare rigorose misure di adeguata verifica della clientela (c.d. KYC, Know Your Customer).

L’art. 17 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone alle banche l’adeguata verifica della clientela (c.d. KYC (Know Your Customer)) una procedura istruttoria obbligatoria attraverso la quale la banca identifica il cliente, accerta l’identità del Titolare Effettivo o UBO (Ultimate Beneficial Owner) e acquisisce informazioni documentali sullo scopo e sulla natura dell’operazione finanziaria.

L’art. 18 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 dispone il Contenuto degli obblighi di adeguata verifica, l’art. 19 le Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, l’art. 20 i Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

Le banche sono tenute a raccogliere informazioni dettagliate sui clienti, identificando il Titolare Effettivo o UBO (Ultimate Beneficial Owner) e comprendendo lo scopo e la natura del rapporto d’affari.

Ai sensi della lettera pp) del secondo comma dell’art.1 (Definizioni) del  Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, titolare effettivo è  la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Le informazioni raccolte devono essere aggiornate regolarmente, e qualsiasi discrepanza o incongruenza tra i dati forniti e le attività effettive del cliente deve essere analizzata con attenzione.

In caso di mancata conformità alle normative Antiriciclaggio   (Anti Money Laundering (AML)), le banche possono adottare misure severe, come l’astenersi dall’esecuzione di operazioni sospette o persino la chiusura del conto corrente.

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Adeguata verifica rafforzata della clientela (Enhanced Due Diligence) 

L’art. 24 (Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 dispone che in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo i soggetti obbligati, come le banche, devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Queste verifiche sono particolarmente importanti in settori ad alto rischio, come il commercio internazionale o le transazioni internazionali.

L’art. 24 (Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prescrive l’applicazione dell’adeguata verifica rafforzata della clientela (Enhanced Due Diligence) ogni qualvolta vi siano fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI (Vedi: Le liste antiriciclaggio nera e grigia del Gruppo d’azione finanziaria (Gafi));

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;

4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

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Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)

Ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ………

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Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

Ai sensi dell’art. 39 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fuori dai casi previsti dal  decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

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Sanzioni amministrative e penali a carico dei soggetti obbligati ad un’adeguata verifica

Gli artt.  55 (sanzioni penali) e da 56 a 69 (sanzioni amministrative) contemplano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 a carico dei soggetti obbligati ad un’adeguata verifica.

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Sospensione delle operazioni sospette e  blocco dei conti correnti

Tra le misure adottate per contrastare le attività illecite vi sono la sospensione delle operazioni sospette ed il blocco dei conti correnti.

I software bancari utilizzano algoritmi che assegnano un punteggio di rischio a ogni transazione. Un bonifico in entrata subisce un blocco quasi automatico se presenta specifici “indici di segnalazione“.

Se un’operazione risulta sospetta per importo, frequenza o provenienza geografica, la banca deve congelare l’accredito prima che questo venga contabilizzato sul conto del cliente. La mancata verifica esporrebbe i vertici dell’istituto a sanzioni penali e amministrative gravissime per omesso controllo.

La sospensione delle operazioni sospette e il blocco dei conti correnti  sono misure che le banche non solo possono, ma devono attivare per interrompere attività potenzialmente illecite:

  • La sospensione di un’operazione sospetta si applica quando i  software bancari rilevano specifici “indici di segnalazione“. La sospensione di un’operazione sospetta ha lo scopo di prevenire che i fondi vengano trasferiti o utilizzati prima che l’operazione sia stata analizzata in dettaglio.
  • Il blocco del conto corrente è una misura più drastica, utilizzata in situazioni in cui emerge un quadro grave di non conformità o sospetti fondati di attività illecite.

Occorre distinguere il blocco istruttorio interno dalla sospensione formale antiriciclaggio.

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Blocco istruttorio interno

La normativa italiana impone alle banche, in base al rischio stimato di riciclaggio, diversi livelli di controllo.

Come abbiamo visto, si va da  un’adeguata verifica della clientela ad,  ogni qualvolta l’operazione coinvolga controparti residenti in Paesi terzi ad alto rischio, ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad un’adeguata verifica rafforzata della clientela (Enhanced Due Diligence).

Da un punto di vista pratico questo è il motivo per cui un bonifico proveniente Paese terzo non ad alto rischio  viene accreditato dal circuito SEPA in poche ore, mentre un bonifico in partenza da un Paese terzo ad alto rischio subisce un severo controllo da parte della banca italiana che  blocca i fondi in via cautelativa e richiede al cliente documentazione integrativa, scaricando su questi l’onere della prova.

Quando un bonifico estero viene bloccato in entrata, la banca sta applicando un’adeguata verifica rafforzata, esigendo, prima di contabilizzare i fondi sul conto corrente, una documentazione giustificativa per tracciarne in modo inequivocabile l’origine lecita.

Nella prassi bancaria, il blocco istruttorio interno dura mediamente dai 7 ai 15 giorni lavorativi, tempo fisiologico per lo scambio e l’analisi documentale, ma, se il correntista risulta reticente o produce un’incompleta documentazione, in attesa che questi fornisca un’idonea documentazione giustificativa, non esiste una scadenza massima imposta per legge entro cui la banca deve sbloccare i fondi.

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Sospensione formale antiriciclaggio e Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’Unita’ di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)

Qualora il cliente fornisca giustificazioni insufficienti o reticenti sull’origine di un bonifico estero, ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, se la banca sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, la stessa banca, prima di compiere l’operazione, deve inviare senza ritardo all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS).

Una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) è una comunicazione telematica riservata che la banca è obbligata a trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007,

Come abbiamo visto, ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le banche hanno l’obbligo di segnalare prontamente all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), una qualsiasi operazione sospetta (Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) ed, che, ai sensi del quarto comma dell’art. 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha la possibilità di sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi.

Non esiste una “soglia minima” sotto la quale non scattano i controlli: il secondo periodo del primo comma dellart. 35 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce che: “Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.”

L’inoltro di una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)  attiva un iter investigativo che coinvolge la Guardia di Finanza e può portare alla chiusura forzata del conto corrente.

Un aspetto fondamentale, spesso ignorato dai correntisti, è il divieto di comunicazione (c.d. tipping off). Secondo l’art. 39 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la banca non può assolutamente rivelare al cliente interessato di aver trasmesso all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)  una una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) a suo carico.
Il cliente interessato noterà semplicemente che il bonifico viene improvvisamente stornato al mittente e, nel giro di poche settimane, riceverà una lettera formale in cui la banca esercita il recesso unilaterale dal contratto, chiudendo il conto corrente.
Alla chiusura del conto corrente si aggiunge un ulteriore “danno” a carico del cliente interessato: questi verrà  inserito in “black-list” interne (o di gruppo bancario), che renderà quasi impossibile l’apertura di nuovi conti.

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