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Bulgaria: requisiti e procedura per la richiesta di autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il  Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, che introduce – relativamente ai medesimi servizi – importanti elementi di novità sia sul piano del regime di autorizzazione delle imprese che li prestano, sia sul piano delle regole di condotta, oltre naturalmente a consentire l’operatività cross-border delle stesse imprese.

Ai sensi dell’art. 1 (Oggetto, ambito d’applicazione ed esenzioni), comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503, Il regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione.

Oltre a fornire una regolamentazione univocamente valida in tutto il territorio dell’Unione il Regolamento (UE) 2020/1503, concede la possibilità di svolgere una Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding.

A questo proposito riportiamo

“Articolo 18

Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding

1.   Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in conformità dell’articolo 12 che intenda prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione in conformità dell’articolo 12 presenta all’autorità competente designata quale punto di contatto unico, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione, le seguenti informazioni:

a)

un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare servizi di crowdfunding;

b)

l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati membri;

c)

la data di inizio della prevista prestazione di servizi di crowdfunding da parte del fornitore di servizi di crowdfunding;

d)

un elenco di ogni altra attività esercitata dal fornitore di servizi di crowdfunding che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri nei quali il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare i servizi di crowdfunding di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’ESMA. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro di cui all’articolo 14.

3.   Il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione informa successivamente senza indugio il fornitore di servizi di crowdfunding della comunicazione di cui al paragrafo 2.

4.   Il fornitore di servizi di crowdfunding può iniziare a prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o, al più tardi, 15 giorni di calendario dopo la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.”

Il Regolamento (UE) 2020/1503 trova applicazione a partire da novembre 2021 (salvo il regime transitorio di un anno per le piattaforme che già prestano servizi di crowdfunding) e introduce un framework comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, assimilando – sul piano generale investment-based e lending-based crowdfung.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 non si applica a:

a)

servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;

b)

altri servizi connessi a quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), forniti conformemente al diritto nazionale;

c)

offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5 000 000 di EUR, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi come somma di:

i)

il corrispettivo totale delle offerte di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettere m) e n), del presente regolamento, e gli importi raccolti tramite prestiti su una piattaforma di crowdfunding da parte di un determinato titolare di progetti; e

ii)

il corrispettivo totale delle offerte al pubblico di valori mobiliari da parte del titolare di progetti di cui al punto i) in qualità di offerente ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, o all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129.

Ai sensi dell’art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera e, del Regolamento (UE) 2020/1503 per «fornitore di servizi di crowdfunding» si intende una persona giuridica che presta servizi di crowdfunding.

Ai sensi dell’art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera d, del Regolamento (UE) 2020/1503 per «piattaforma di crowdfunding» si intende un sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding.

Ai sensi dell’art. 3 (Prestazione di servizi di crowdfunding), comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 I servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 12 (Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding).

In particolare, per le piattaforme di lending-crowdfunding che intermediano finanziamenti diretti tra imprese e investitori, i principali cambiamenti riguardano:

  • la necessità di acquisire una preventiva autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di gestione della piattaforma (autorizzazione precedentemente necessaria solo nel caso di accesso alla piattaforma di banche e intermediari finanziari in qualità di investitori);
  • l’introduzione di una regolamentazione specifica per l’attività di gestione individuale di portafogli di prestiti;
  • la diminuzione delle limitazioni all’accesso e all’uso della piattaforma, considerato che: (i) gli investitori, anche retail, potranno erogare finanziamenti in maniera professionale e per un ammontare elevato, pur in assenza dell’autorizzazione normalmente prevista per l’attività di concessione di prestiti in Italia; e (ii) le imprese potranno ricevere finanziamenti nel limite di 5 milioni di Euro;
  • la possibilità di svolgere anche l’attività di investment-crowdfunding.

Per le piattaforme di investment crowdfunding, le principali novità riguardano:

  • la necessità di acquisire una nuova autorizzazione, seppure in forma semplificata per i soggetti già operanti;
  • l’ampliamento del novero dei possibili offerenti, non più limitato a PMI e start-up, ma esteso a qualunque persona, fisica o giuridica, che agisca per finalità di tipo commerciale o professionale;
  • il restringimento del novero degli strumenti che possono essere offerti tramite le piattaforme, con l’esclusione delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • l’introduzione di una limitazione agli investimenti indiretti, effettuati tramite società veicolo, che restano possibili nei soli casi in cui l’asset oggetto dell’offerta è indivisibile o illiquido;
  • l’ampliamento della platea di investitori cui possono essere offerte obbligazioni, con l’inclu-sione dei clienti retail;
  • la possibilità di svolgere anche l’attività di lending-crowdfunding;
  • la possibilità di avvalersi, per l’attività di intermediazione di pagamenti, di qualunque soggetto autorizzato ai sensi della PSD2 ( Payment Service Directive 2 – Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e non soltanto – come attualmente previsto – da banche o imprese di investimento;
  • l’introduzione di una valutazione che potrebbe essere definita di “appropriatezza rafforzata” per gli investitori non sofisticati, in quanto prescrive una valutazione più approfondita rispetto a quella prevista dal Regolamento Consob (e anche dalla MiFID II);
  • l’introduzione di regole più stringenti in materia di conflitto di interessi e incentivi, che includono – tra l’altro – il divieto per i gestori di aderire alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma; possibilità che era invece ammessa – a certe condizioni – nel quadro attuale.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 introduce un regime di autorizzazione unico e comune per tutti i fornitori, a prescindere dal servizio di crowdfunding offerto. Tale regime – ferma l’applicazione di una disciplina transitoria (su cui infra) – sostituisce le norme nazionali per quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding interessate dal Regolamento.

Al fine di raggiungere un grado di massima armonizzazione nel settore, gli Stati Membri non potranno inoltre imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (c.d. divieto di goldplating (tecnica che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità)) e/o, in ipotesi di operatività transfrontaliera, richiedere una presenza fisica del provider nello Stato Membro di destinazione.

Dal punto di vista soggettivo, l’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 prevede che i servizi di crowdfunding possano essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding.

Ferme le specificità nazionali, nell’introdurre un’autorizzazione ad hoc per la prestazione di servizi di crowdfunding, il legislatore europeo ha regolato lo svolgimento, da parte dei gestori, anche di attività diverse da quelle coperte dal Regolamento.

In proposito va rilevato quanto segue:

  • non è imposto un oggetto sociale esclusivo: i fornitori di servizi di crowdfunding possono offrire attività anche diverse da quelle di cui al Regolamento – con l’unico limite della conformità al pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
  • l’autorizzazione per la prestazione dei servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento è compatibile con lo svolgimento di altre attività riservate; i soggetti già abilitati ai sensi della direttiva 2009/110/CE (EMD), 2013/36/UE (CRD), 2014/65/UE (MiFID II) o PSD II o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del Regolamento, in particolare, possono presentare istanza di autorizzazione a norma del Regolamento.

Dal punto di vista procedurale, il processo di autorizzazione è disciplinato dall’art. 12 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, il quale rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ad appositi regulatory technical standards (RTS) .

Il Consultation Paper contenente una prima versione dei regulatory technical standards (RTS) volti a regolare, inter alia, le richieste di autorizzazione e il piano di continuità operativa ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) il 26 febbraio 2021.

Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  una  relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).

La relazione copre tutti i 12 mandati dell’ESMA in questo settore, di cui 4 con scadenza legale a maggio 2022. Poiché il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding è entrato in vigore il 10 novembre 2021, l’ESMA ha deciso di assolvere tutti i suoi mandati tecnici contemporaneamente al fine di fornire orientamenti indicativi alle autorità competenti e alle parti interessate.

I 12 standard nella relazione coprono tutti gli aspetti della protezione degli investitori ai sensi dell’European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR), vale a dire:

  • Gestione dei reclami;
  • Conflitto d’interesse;
  • Piano di continuità aziendale;
  • Autorizzazione;
  • Informazioni sul tasso di insolvenza;
  • Test di conoscenza di ingresso e simulazione della capacità di sopportare perdite;
  • Foglio di informazioni chiave sull’investimento;
  • Cooperazione tra le autorità competenti;
  • Segnalazione;
  • Notifica all’ESMA delle disposizioni nazionali in materia di requisiti di commercializzazione;
  • Cooperazione tra le autorità competenti; e
  • Cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA

Il progetto di standard tecnici è stato modificato e migliorato sulla base del feedback ricevuto durante la consultazione.

Il 20 mag 2022 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  Questions and Answers On the European crowdfunding service providers for business Regulation.

L’istanza di autorizzazione deve essere indirizzata all’Autorità competente dello Stato Membro in cui il provider è stabilito – individuata ai sensi dell’art. 29 (Autorità competenti) del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (in Bulgaria la Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН))– e presuppone l’invio di un articolato set di informazioni e documenti, volto a fornire un quadro esaustivo dell’identità del fornitore e dei suoi responsabili, delle caratteristiche dei servizi e della piattaforma di crowdfunding dallo stesso offerti, nonché dei presidi di governance, organizzativi e prudenziali rispettivamente implementati.

Il procedimento per ottenere l’autorizzazione ha durata complessiva di circa quattro mesi.

L’introduzione di un regime di autorizzazione uniforme è funzionale, tra l’altro, ad agevolare la prestazione di servizi su base transfrontaliera. Al medesimo fine è ispirato il meccanismo di notifica agevole e rapido per l’offerta di servizi di crowdfunding da parte dei fornitori in Stati Membri diversi da quello di autorizzazione, con un procedimento della durata al massimo di 15 giorni, che prevede la presentazione alla propria Autorità di riferimento di una notifica recante un set molto limitato di informazioni.

Il CAPO III del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è dedicato all’Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding.

I requisiti finanziari sono esposti nell’art. 11 (Requisiti prudenziali).

Vedi: REQUISITI PRUDENZIALI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Per quanto attiene ai requisiti soggettivi la lettera k dell’art. 12 richiede la prova del fatto che le persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

Vedi: REQUISITI DELLE PERSONE FISICHE RESPONSABILI DELLA GESTIONE DEL FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Di seguito riportiamo integralmente gli artt.:

  • 11 – Requisiti prudenziali
  • 12 – Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding
  • 13 – Ambito di applicazione dell’autorizzazione
  • 14 – Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 11

Requisiti prudenziali

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono, in ogni momento, di presidi prudenziali per un importo pari almeno all’importo più elevato tra i seguenti:

a)

25 000 EUR; e

b)

un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, riesaminate annualmente, che devono comprendere il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevoli anche la concessione di prestiti.

2.   I presidi prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo assumono una delle seguenti forme:

a)

fondi propri, consistenti in elementi del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) a seguito delle detrazioni integrali di cui all’articolo 36 di tale regolamento, e senza applicazione delle soglie per l’esenzione a norma degli articoli 46 e 48 del medesimo regolamento;

b)

una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui le offerte di crowdfunding sono commercializzate attivamente o una garanzia comparabile; o

c)

una combinazione dei punti a) e b).

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette, su base individuale o sulla base della loro situazione consolidata, alla parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

4.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/110/CE o agli articoli 7, 8 e 9 della direttiva (UE) 2015/2366.

5.   Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 12 mesi, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle spese fisse generali, purché inizi a usare dati storici appena diventano disponibili.

6.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), presenta almeno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

ha un termine iniziale non inferiore a un anno;

b)

il periodo di preavviso per la sua disdetta è di almeno 90 giorni;

c)

è stipulata presso un’impresa autorizzata ad assicurare a norma del diritto dell’Unione o nazionale;

d)

è fornita da un terzo.

7.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende, tra l’altro, la copertura contro il rischio di:

a)

perdita di documenti;

b)

dichiarazioni false o fuorvianti fatte;

c)

atti, errori od omissioni che determinano la violazione:

i)

di obblighi giuridici e regolamentari;

ii)

dei doveri di competenza e cura nei confronti dei clienti;

iii)

degli obblighi di riservatezza;

d)

omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire i conflitti di interesse;

e)

perdite derivanti da interruzioni dell’attività, disfunzioni del sistema o dalla gestione dei processi;

f)

ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella valutazione degli attivi o nella determinazione del prezzo del credito e nell’attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia.

8.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano le loro spese fisse generali per l’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti degli utili dell’ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:

a)

bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono da un utile netto del fornitore di servizi di crowdfunding nell’anno in questione;

b)

quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;

c)

altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;

d)

commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all’effettiva riscossione delle seconde; e

e)

spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

9.   In caso di spese fisse sostenute per conto dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte di terzi, e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 8, i fornitori di servizi di crowdfunding eseguono una delle seguenti azioni:

a)

qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, determinare l’importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo devono aggiungere al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8;

b)

qualora la ripartizione delle spese di detti terzi non sia disponibile, determinare l’importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e aggiungerlo al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8.

“Articolo 12

Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

1.   Una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding presenta all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:

a)

il nome (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare) del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, l’indirizzo internet del sito web gestito da tale fornitore e il suo indirizzo fisico;

b)

la forma giuridica del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

lo statuto del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

d)

un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding;

e)

una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili;

f)

una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

g)

una descrizione dei rischi operativi del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

h)

una descrizione dei presidi prudenziali del candidato fornitore di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 11;

i)

la prova del fatto che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding soddisfa i presidi prudenziali conformemente all’articolo 11;

j)

una descrizione del piano di continuità operativa del candidato fornitore di servizi di crowdfunding che, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare, stabilisce misure e procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti;

k)

l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

l)

la prova del fatto che le persone fisiche di cui alla lettera k) rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

m)

una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire alle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

n)

una descrizione degli accordi di esternalizzazione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

o)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;

p)

una conferma dell’intenzione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, oppure mediante un accordo a norma dell’articolo 10, paragrafo 5;

q)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento;

r)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 21, paragrafo 7.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera l), i candidati fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:

a)

l’assenza di precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale per tutte le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding e per gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto;

b)

che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone fisiche sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni.

4.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l’autorità competente ne valuta la completezza verificando che siano state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2. Se la domanda risulta incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.

5.   Se la domanda di cui al paragrafo 1 resta incompleta dopo il termine di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può rifiutare di riesaminare la domanda e, in tal caso, rinvia i documenti presentati al candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

6.   Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l’autorità competente ne informa immediatamente il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

7.   Prima di adottare una decisione se accogliere o respingere di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, l’autorità competente consulta l’autorità competente di un altro Stato membro nei seguenti casi:

a)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

b)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata dall’impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; o

c)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro.

8.   Entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda completa, l’autorità competente valuta se il candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire. L’autorità competente può rifiutare l’autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding potrebbe compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un’adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.

9.   L’autorità competente informa l’ESMA in merito a tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. L’ESMA aggiunge le informazioni sulle domande accolte al registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati conformemente all’articolo 14. L’ESMA può chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del presente articolo.

10.   L’autorità competente notifica al candidato fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro tre giorni lavorativi dalla data di tale decisione.

11.   Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente articolo rispetta in ogni momento le condizioni di autorizzazione.

12.   Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding su base transfrontaliera una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui tali fornitori di servizi di crowdfunding sono autorizzati.

13.   I fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del presente regolamento possono anche svolgere attività diverse da quelle coperte dall’autorizzazione di cui al presente articolo in conformità del pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile.

14.   Se un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2015/2366 o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del presente regolamento presenta una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento, l’autorità competente non impone a tale soggetto di fornire informazioni o documenti che esso abbia già fornito al momento della presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi di tali direttive o del diritto nazionale, a condizione che tali informazioni o documenti restino aggiornati e siano accessibili all’autorità competente.

15.   Qualora un candidato fornitore di servizi di crowdfunding intenda altresì richiedere un’autorizzazione a prestare servizi di pagamento esclusivamente in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, e nella misura in cui le autorità competenti sono anche responsabili dell’autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti prescrivono che le informazioni e i documenti da presentare nell’ambito di ciascuna domanda siano forniti una sola volta.

16.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

i requisiti e le modalità per la domanda di cui al paragrafo 1, compresi i formulari, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione; e

b)

le misure e le procedure per il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 2, lettera j).

Nello sviluppo di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Ambito di applicazione dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti che hanno rilasciato un’autorizzazione notificata a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, garantiscono che tale autorizzazione specifichi i servizi di crowdfunding che il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato a fornire.

2.   Un fornitore di servizi di crowdfunding che chiede l’autorizzazione a estendere la propria attività a servizi aggiuntivi di crowdfunding non previsti al momento dell’autorizzazione concessa a norma dell’articolo 12 presenta una richiesta di estensione dell’autorizzazione alle autorità competenti che hanno concesso al fornitore di servizi di crowdfunding la sua autorizzazione a norma dell’articolo 12, integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2. La richiesta di estensione è trattata conformemente all’articolo 12, paragrafi da 4 a 11.

Articolo 14

Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

1.   L’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.

2.   Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

a)

il nome, la forma giuridica e, ove applicabile, l’identificativo del soggetto giuridico del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico e l’indirizzo internet della piattaforma di crowdfunding gestita dal fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

il nome e indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e suoi recapiti;

d)

il servizio di crowdfunding per il quale il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato;

e)

un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi ha notificato la propria intenzione di fornire servizi di crowdfunding in conformità dell’articolo 18;

f)

qualsiasi altro servizio fornito dal fornitore di servizi di crowdfunding non contemplato dal presente regolamento con un riferimento al pertinente diritto dell’Unione o nazionale;

g)

eventuali sanzioni irrogate al fornitore di servizi di crowdfunding o ai suoi dirigenti.

3.   L’eventuale revoca dell’autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding a norma dell’articolo 17 viene pubblicata nel registro e rimane pubblicata per un periodo di cinque anni.”

Il CAPO IV del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è dedicato alla Tutela degli investitori.

Come abbiamo visto Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  una  relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).

Il punto 5 della relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) è dedicato alla domanda di autorizzazione e l’allegato V è dedicato al Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisi e le modalà per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding (di cui riportiamo in seguito il testo tradotto):

“LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1), e in particolare l’articolo 12, paragrafo 16, quarto comma, della stessa,

Invece:

  • È opportuno definire moduli standard, modelli e procedure comuni per garantire un meccanismo uniforme mediante il quale le autorà competenti esercino efficacemente i loro poteri in relazione alle domande di autorizzazione dei potenziali fornori di servizi di crowdfunding.
  • Per facilare la comunicazione tra un potenziale fornitore di servizi di crowdfunding e l’autorà competente, quest’ultima dovrebbe designare un punto di contatto specifico ai fini della procedura di candidatura e dovrebbe rendere pubblici i dati di contatto pertinenti sul proprio so web.
  • Al fine di consentire all’autorà competente di effettuare una valutazione approfonda della completezza della domanda, qualora l’autorà competente richieda al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding di fornire le informazioni mancanti, il termine per la valutazione della completezza di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbe essere sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data in cui sono ricevute dall’autorà competente.
  • Al fine di consentire all’autorà competente di valutare se le modifiche alle informazioni forne nella domanda di autorizzazione possano incidere sulla procedura di autorizzazione, è opportuno richiedere ai richiedenti di comunicare tali modifiche senza indebito ritardo e di stabilire che i termini per la valutazione delle informazioni forne nella domanda a norma dell’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 siano cancellati e decorrono nuovamente dalla data in cui le informazioni modificate sono forne all’autorà competente.
  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1–88) si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento.
  • Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
  • L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 1095/ 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorà competenti designano un punto di contatto per la ricezione delle domande di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 2020/1503. I dati di contatto del punto di contatto designato sono aggiornati e resi pubblici sul so web di ciascuna rispettiva autorà competente.

Articolo 2

Modulo standard

I potenziali fornori di servizi di crowdfunding presentano la domanda di autorizzazione compilando il modulo standard di cui all’allegato.

Articolo 3

Conferma di ricezione

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e nonostante il ritardo di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorà competente trasmette per via telematica, cartacea o in entrambe le forme, una ricevuta di ritorno a il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding, che deve includere i dettagli di contatto della persona o delle persone che gestiranno la domanda di autorizzazione.

Articolo 4

Sospensione del termine in caso di informazioni mancanti

Qualora l’autorà competente richieda al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding di fornire le informazioni mancanti a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza ivi previsto è sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data di ricezione.

Articolo 5

Notifica delle modifiche

  1. Il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding notifica all’autorà competente qualsiasi modifica delle informazioni forne nella domanda di autorizzazione senza indebo rardo. Il potenziale fornitore di crowdfunding fornisce le informazioni aggiornate utilizzando il modulo standard di cui all’allegato.
  2. Il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 si applica dalla data in cui le informazioni aggiornate sono forne dal potenziale fornitore di servizi di crowdfunding.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Il presidente”

Come abbiamo visto l’art. 2 stabilisce che ” I potenziali fornori di servizi di crowdfunding presentano la domanda di autorizzazione compilando il modulo standard di cui all’allegato” .In calce all’ALLEGATO V è allegata la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING (Informazioni da fornire all’autorà competente) (esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards-83-114)

In Bulgaria con la Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166  sono state portate modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) per l’introduzione nel diritto nazionale di misure di attuazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR)”)

Il punto § 2 della Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 stalilisce che All’art. 8 della Legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Viene creato un nuovo paragrafo. 3:
“(3) La Commissione è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”, ed esercita i poteri di cui all’art. 2, commi 2 e 3, art. 12, commi 5 – 10, art. 13, art. 16, comma 2, art. 17, art. 23, commi 5 e 14, art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8, art. 30, art. 31, commi 1 – 7, art. 32, commi 1 – 3, art. 33, 37 e 38 del Regolamento (UE) 2020/1503 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell’espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito.”

La Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503, ed esercita, quindi,  i poteri di cui
  • all’art. 2, commi 2 e 3,
  • art. 12, commi 5 – 10,
  • art. 13,
  • art. 16, comma 2,
  • art. 17,
  • art. 23, commi 5 e 14,
  • art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8,
  • art. 30,
  • art. 31, commi 1 – 7,
  • art. 32, commi 1 – 3,
  • art. 33,
  • 37
  • 38
del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell’espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito (Закон за кредитните институции).
Il Vice Presidente è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 ed esercita i poteri non attribuiti nella competenza esclusiva della commissione in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding.

In merito all’erogazione dei servizi di crowdfunding, le comunicazioni e le segnalazioni di cui all’art. 15, comma 3 (modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione) e art. 16, comma 1 (comunicazione annuale), del Regolamento (UE) 2020/1503 sono effettuati alla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)).

Come abbiamo visto la Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 ha apportato modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК))

In particolare nella Legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) è stata inserita  la ” PARTE QUARTA RACCOLTA DI FONDI Capitolo tredici RACCOLTA DI FONDI” (artt. dal 164 al 179).

In particolare l’Art. 166 stabilisce che:
(1) L’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding sono effettuate in conformità del Regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.

(2) La Commissione decide di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding o di rifiutare di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi in cui il richiedente è un istituto di credito, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, il presente capo e gli atti relativi alla loro attuazione.

(3) La Commissione rilascia una licenza per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo a una società per azioni o a una società a responsabilità limitata con sede legale e indirizzo di direzione nel territorio della Repubblica di Bulgaria, che soddisfa i requisiti del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 e relativi atti di esecuzione .
(4) Entro 7 giorni dal rilascio della licenza di cui al par. 3 la società dichiara che la prestazione di servizi di crowdfunding è iscritta nel proprio oggetto di attività nel registro delle imprese.
(5) L’agenzia di registrazione iscrive nel registro di commercio il diritto di prestare servizi di crowdfunding nel campo di attività della società, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione.

 

 

Bulgaria: Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding – Legge numero 51 del 1.7.2022 – Decreto 166   modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК))

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il  Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, che introduce – relativamente ai medesimi servizi – importanti elementi di novità sia sul piano del regime di autorizzazione delle imprese che li prestano, sia sul piano delle regole di condotta, oltre naturalmente a consentire l’operatività cross-border delle stesse imprese.

Il Regolamento trova applicazione a partire da novembre 2021 (salvo il regime transitorio di un anno per le piattaforme che già prestano servizi di crowdfunding) e introduce un framework comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, assimilando – sul piano generale investment-based e lending-based crowdfung.

In particolare, per le piattaforme di lending-crowdfunding che intermediano finanziamenti diretti tra imprese e investitori, i principali cambiamenti riguardano:

  • la necessità di acquisire una preventiva autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di gestione della piattaforma (autorizzazione precedentemente necessaria solo nel caso di accesso alla piattaforma di banche e intermediari finanziari in qualità di investitori);
  • l’introduzione di una regolamentazione specifica per l’attività di gestione individuale di portafogli di prestiti;
  • la diminuzione delle limitazioni all’accesso e all’uso della piattaforma, considerato che: (i) gli investitori, anche retail, potranno erogare finanziamenti in maniera professionale e per un ammontare elevato, pur in assenza dell’autorizzazione normalmente prevista per l’attività di concessione di prestiti in Italia; e (ii) le imprese potranno ricevere finanziamenti nel limite di 5 milioni di Euro;
  • la possibilità di svolgere anche l’attività di investment-crowdfunding.

Per le piattaforme di investment crowdfunding, le principali novità riguardano:

  • la necessità di acquisire una nuova autorizzazione, seppure in forma semplificata per i soggetti già operanti;
  • l’ampliamento del novero dei possibili offerenti, non più limitato a PMI e start-up, ma esteso a qualunque persona, fisica o giuridica, che agisca per finalità di tipo commerciale o professionale;
  • il restringimento del novero degli strumenti che possono essere offerti tramite le piattaforme, con l’esclusione delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • l’introduzione di una limitazione agli investimenti indiretti, effettuati tramite società veicolo, che restano possibili nei soli casi in cui l’asset oggetto dell’offerta è indivisibile o illiquido;
  • l’ampliamento della platea di investitori cui possono essere offerte obbligazioni, con l’inclu-sione dei clienti retail;
  • la possibilità di svolgere anche l’attività di lending-crowdfunding;
  • la possibilità di avvalersi, per l’attività di intermediazione di pagamenti, di qualunque soggetto autorizzato ai sensi della PSD2 ( Payment Service Directive 2 – Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e non soltanto – come attualmente previsto – da banche o imprese di investimento;
  • l’introduzione di una valutazione che potrebbe essere definita di “appropriatezza rafforzata” per gli investitori non sofisticati, in quanto prescrive una valutazione più approfondita rispetto a quella prevista dal Regolamento Consob (e anche dalla MiFID II);
  • l’introduzione di regole più stringenti in materia di conflitto di interessi e incentivi, che includono – tra l’altro – il divieto per i gestori di aderire alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma; possibilità che era invece ammessa – a certe condizioni – nel quadro attuale.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 introduce un regime di autorizzazione unico e comune per tutti i fornitori, a prescindere dal servizio di crowdfunding offerto. Tale regime – ferma l’applicazione di una disciplina transitoria (su cui infra) – sostituisce le norme nazionali per quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding interessate dal Regolamento.

Al fine di raggiungere un grado di massima armonizzazione nel settore, gli Stati Membri non potranno inoltre imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (c.d. divieto di goldplating (tecnica che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità)) e/o, in ipotesi di operatività transfrontaliera, richiedere una presenza fisica del provider nello Stato Membro di destinazione.

Dal punto di vista soggettivo, l’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 prevede che i servizi di crowdfunding possano essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding.

Ferme le specificità nazionali, nell’introdurre un’autorizzazione ad hoc per la prestazione di servizi di crowdfunding, il legislatore europeo ha regolato lo svolgimento, da parte dei gestori, anche di attività diverse da quelle coperte dal Regolamento.

In proposito va rilevato quanto segue:

  • non è imposto un oggetto sociale esclusivo: i fornitori di servizi di crowdfunding possono offrire attività anche diverse da quelle di cui al Regolamento – con l’unico limite della conformità al pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
  • l’autorizzazione per la prestazione dei servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento è compatibile con lo svolgimento di altre attività riservate; i soggetti già abilitati ai sensi della direttiva 2009/110/CE (EMD), 2013/36/UE (CRD), 2014/65/UE (MiFID II) o PSD II o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del Regolamento, in particolare, possono presentare istanza di autorizzazione a norma del Regolamento.

Dal punto di vista procedurale, il processo di autorizzazione è disciplinato dall’art. 12 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, il quale rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ad appositi regulatory technical standards (RTS) .

Il Consultation Paper contenente una prima versione dei regulatory technical standards (RTS) volti a regolare, inter alia, le richieste di autorizzazione e il piano di continuità operativa ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) il 26 febbraio 2021.

Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  una  relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).

Vedi la traduzione in italiano fatta da noi

La relazione copre tutti i 12 mandati dell’ESMA in questo settore, di cui 4 con scadenza legale a maggio 2022. Poiché il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding è entrato in vigore il 10 novembre 2021, l’ESMA ha deciso di assolvere tutti i suoi mandati tecnici contemporaneamente al fine di fornire orientamenti indicativi alle autorità competenti e alle parti interessate.

I 12 standard nella relazione coprono tutti gli aspetti della protezione degli investitori ai sensi dell’European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR), vale a dire:

  • Gestione dei reclami;
  • Conflitto d’interesse;
  • Piano di continuità aziendale;
  • Autorizzazione;
  • Informazioni sul tasso di insolvenza;
  • Test di conoscenza di ingresso e simulazione della capacità di sopportare perdite;
  • Foglio di informazioni chiave sull’investimento;
  • Cooperazione tra le autorità competenti;
  • Segnalazione;
  • Notifica all’ESMA delle disposizioni nazionali in materia di requisiti di commercializzazione;
  • Cooperazione tra le autorità competenti; e
  • Cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA

Il progetto di standard tecnici è stato modificato e migliorato sulla base del feedback ricevuto durante la consultazione.

Il 20 mag 2022 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  Questions and Answers On the European crowdfunding service providers for business Regulation.

L’istanza di autorizzazione deve essere indirizzata all’Autorità competente dello Stato Membro in cui il provider è stabilito – individuata ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 – e presuppone l’invio di un articolato set di informazioni e documenti, volto a fornire un quadro esaustivo dell’identità del fornitore e dei suoi responsabili, delle caratteristiche dei servizi e della piattaforma di crowdfunding dallo stesso offerti, nonché dei presidi di governance, organizzativi e prudenziali rispettivamente implementati.

Il procedimento per ottenere l’autorizzazione ha durata complessiva di circa quattro mesi.

L’introduzione di un regime di autorizzazione uniforme è funzionale, tra l’altro, ad agevolare la prestazione di servizi su base transfrontaliera. Al medesimo fine è ispirato il meccanismo di notifica agevole e rapido per l’offerta di servizi di crowdfunding da parte dei fornitori in Stati Membri diversi da quello di autorizzazione, con un procedimento della durata al massimo di 15 giorni, che prevede la presentazione alla propria Autorità di riferimento di una notifica recante un set molto limitato di informazioni.

Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 riserva ampio spazio alle regole di condotta applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding; l’insieme dei relativi adempimenti potrebbe avere un forte impatto sulla gestione, anche operativa, delle piattaforme.

Tali regole tengono conto soprattutto dei rapporti che i fornitori dei citati servizi impostano, nell’esercizio dell’attività, con i project owner e gli investitori, sofisticati o non sofisticati:

    • Nei confronti dei titolari di progetto è previsto, innanzitutto, lo svolgimento di una serie di attività di due diligence preliminare, tra cui: (i) l’adeguata verifica, volta ad appurare l’assenza di precedenti penali rilevanti e/o l’assenza di legami con giurisdizioni ad alto rischio o non co-operative ai sensi della disciplina antiriciclaggio25; (ii) la valutazione del rischio di credito del project owner, volta a verificare la possibilità che lo stesso adempia alle proprie obbligazioni nell’ambito del progetto26.
    • Nell’ambito del rapporto con gli investitori, invece, tra le principali previsioni che il Regola-mento detta con riferimento alla generalità dei servizi di crowdfunding inclusi nel perimetro di applicazione dello stesso – indifferentemente dal fatto che siano investment o lending based – figurano le seguenti:
      • obblighi informativi e key investment information sheet (“KIIS”);
      • valutazione di appropriatezza;
      • diritto di ripensamento.
  • Le tutele previste dal Regolamento sono differentemente modulate a seconda che l’investitore si qualifichi come sofisticato o non sofisticato e sono naturalmente rafforzate e più stringenti in tale ultimo caso.
  • Gli adempimenti informativi introdotti dal Regolamento spaziano da obblighi di rendiconta-zione specifici (rispetto alle gestioni di portafogli di prestiti, ad esempio, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento) alla necessità di pubblicare sul sito informative generali (in merito a conflitti di interessi, al trattamento dei reclami, nonché al metodo usato per calcolare punteggi di affida-bilità creditizia e per la determinazione del prezzo delle offerte, etc.). La ratio e la portata di tali adempimenti appaiono sostanzialmente in linea con i presidi di disclosure tipicamente previsti a tutela degli investitori anche in altre branche del settore finanziario.
  • Sotto diverso profilo, i clienti devono essere espressamente informati da parte del gestore della piattaforma che i servizi di crowdfunding offerti ai sensi del Regolamento non sono coperti da sistemi di garanzia dei depositi istituiti in conformità con la Direttiva 2014/49/UE e che i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso la piattaforma non rientrano nei sistemi di indennizzo degli investitori istituiti in conformità della Direttiva 97/9/CE.
  • Con esclusivo riferimento alla prestazione di servizi di crowdfunding consistenti nell’intermedia-zione della concessione di prestiti, i fornitori di servizi di crowdfunding devono altresì pubblicare in modo ben visibile sul proprio sito web informazioni specifiche, ad esempio sul tasso di default (In particolare, i fornitori devono pubblicare: a) con cadenza annuale, i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma almeno nel corso dei 36 mesi precedenti; e b) un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio indicando, se del caso: (i) il tasso di default previsto ed effettivo di tutti i prestiti promossi dal fornitore di servizi di crowdfunding per categoria di rischio e con riferimento alle categorie di rischio definite nel sistema di gestione dei rischi; (ii) una sintesi delle ipotesi usate per determinare i tassi di default previsti; e (iii) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia offerto un obiettivo di tasso di rendimento in relazione alla gestione individuale di portafogli di prestiti, il rendimento effettivo realizzato).
  • Nell’ambito delle regole di condotta dei fornitori, il Regolamento prevede anche la predisposizione e la messa a disposizione di alcuni modelli di informativa standardizzati (i KIIS di cui agli art. 23 e 24 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020) per ciascun investimento. L’adempimento in questione, volto a favorire la comparabilità delle diverse offerte, appare in linea – oltre che con le scelte legislative già effettuate in altre aree dei mercati finanziari – anche con alcune previsioni nazionali in tema di investment-based crowdfunding.
  • Quanto alle sovrapposizioni tra KIIS e le altre informative eventualmente contemplate da diversi corpus normativi, il Regolamento si limita a chiarire che la consegna del KIIS rende i fornitori adempienti al regolamento (UE) n. 1286/2014 (c.d. Regolamento PRIIPS). Le offerte di crow-dfunding coperte da Regolamento, infine, sono esentate dalle previsioni di cui al Regolamento Prospetto (Considerando n. 67 e art. 48 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020).
  • L’art. 21 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 richiede ai gestori di condurre una valutazione in merito all’appropriatezza dei servizi di crowdfunding offerti agli investitori non sofisticati.Sul piano procedurale, la verifica in questione deve essere effettuata prima di consentire ai po-tenziali investitori non sofisticati il pieno accesso alle piattaforme – anche prima dell’effettiva adesione ad un’offerta – e comprende lo svolgimento di:
    • un c.d. «test di ingresso» (da ripetere poi ogni due anni dopo quello iniziale) volto a raccogliere informazioni circa esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e comprensione dei rischi legati all’investimento (in generale e sulla specifica piattaforma), incluse quelle riguardanti precedente operatività ed eventuali esperienze professionali specifiche in materia di crowdfunding; e
    • una simulazione della capacità di sostenere le perdite – calcolata in misura pari al 10% del patrimonio netto – basata su dati relativi a reddito, attività e impegni finanziari (da ripetere con cadenza annuale (In ipotesi di mancata ricezione delle informazioni necessarie, nonché, in ogni caso, laddove risulti che i potenziali investitori non dispongono di un grado di conoscenze ed esperienze sufficiente, il fornitore di servizi dicrowdfunding sarà tenuto ad inviare un’apposita segnalazione di rischio, indicando chiaramente il rischio di perdita della totalità del denaro investito. I potenziali investitori non sofisticati dovranno riconoscere espressamente di aver ricevuto e compreso la segnalazione prima di proseguire le proprie attività sulla piattaforma) ).
    • Ulteriori adempimenti a tutela degli investitori non sofisticati sono inoltre previsti ogni volta che questi ultimi accettino un’offerta che comporterebbe un investimento per un ammontare superiore al più elevato tra 1000 Euro o il 5% del relativo patrimonio netto (Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, il fornitore di servizi di crowdfunding, in tal caso, provvede a che gli investitori: a) ricevano un’avvertenza sui rischi; b) forniscano un consenso esplicito al fornitore di servizi di crowdfunding; e c) dimostrino al fornitore di servizi di crowdfunding che comprendono l’investimento e i relativi rischi).I predetti adempimenti sono preordinati a fornire warning di rischio agli investitori, al fine di assicurare l’adeguata comprensione delle caratteristiche e dei rischi dei servizi di crowdfunding, nonché ad evitare, anche nel continuo, fenomeni di c.d. overexposure, ma non precludono, di per sé, ad un investitore di accedere alle offerte di una piattaforma.
  • Per quanto riguarda la disciplina in materia di diritto di ripensamento, l’art. 22 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 riconosce agli investitori non sofisticati un breve periodo di riflessione (4 gg. di calendario) entro cui ritirare la propria offerta, senza motivazioni o penali. I fornitori devono informare la clientela in modo chiaro di tale prerogativa (Ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (art. 22) il potenziale investitore non sofisticato viene informato (i) subito prima che possa formulare la sua offerta dell’esistenza e della durata del periodo di riflessione, nonché delle modalità di revoca dell’offerta; (ii) subito dopo aver ricevuto l’offerta, dell’inizio del periodo di riflessione) ed evitare di prelevare somme prima della scadenza del termine in questione.
  • Infine, osserviamo che, tra le regole di condotta, un rilievo particolare viene assegnato alla prevenzione e/o gestione dei conflitti di interessi, con regole che vietano o limitano l’accesso alla piattaforma da parte di soggetti che hanno stretti legami con la piattaforma.In tale prospettiva, il Regolamento prevede i seguenti presidi:
    • lato project owner, i gestori di piattaforme non possono pubblicare offerte relative a: a) soci del gestore della piattaforma che detengono il 20%, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto nella medesima; b) i loro dirigenti o dipendenti; e c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo;
    • lato investitore, i gestori di piattaforme non possano aderire direttamente ad offerte pubblicate sulla propria piattaforma. È tuttavia possibile, per i gestori di portali, accettare l’ade-sione alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma da parte di soggetti che hanno stretti legami con la piattaforma medesima (ivi inclusi soci aventi partecipazioni significative nella piattaforma, dirigenti o dipendenti (Le categorie corrispondono a quelle in relazione a cui il Regolamento esclude che possa assumersi la qualifica di project owner, ovvero: a) partecipanti al capitale che detengono il 20%, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto; b) loro dirigenti o dipendenti; c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all’art. 4, par. 1, punto 35), lettera b), della MiFID II)). Tuttavia, in tal caso, la piattaforma deve rispettare specifici obblighi di disclosure nei confronti degli investitori e dotarsi di presidi volti a evitare trattamenti preferenziali o accessi privilegiati alle informazioni sulle offerte.

     

In Bulgaria con la Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166  sono state portate modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) per l’introduzione nel diritto nazionale di misure di attuazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR)”)

Il Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento (ECSP),  mira a stabilire requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo per quanto riguarda l’organizzazione, la licenza e la vigilanza sui finanziamenti dei fornitori di servizi collettivi , i requisiti per il funzionamento delle piattaforme di cofinanziamento, nonché i requisiti relativi alla trasparenza e alla pubblicità in relazione alla fornitura di servizi di cofinanziamento nell’UE. Il principio è proteggere l’investitore e preservare l’integrità dei mercati finanziari. In senso lato, il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 si inserisce nella disciplina volta ad eliminare le pratiche sleali o illegali nel campo del crowdfunding.

La  legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК))  disciplina  i requisiti per la fornitura di servizi di crowdfunding, compresa l’organizzazione, la licenza e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding, il funzionamento di piattaforme di crowdfunding, la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding.
La disciplina e la vigilanza sono svolte dalla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) (vedi§ 2. All’art. 8 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Viene creato un nuovo paragrafo. 3:
“(3) La Commissione è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”, ed esercita i poteri di cui all’art. 2, commi 2 e 3, art. 12, commi 5 – 10, art. 13, art. 16, comma 2, art. 17, art. 23, commi 5 e 14, art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8, art. 30, art. 31, commi 1 – 7, art. 32, commi 1 – 3, art. 33, 37 e 38 del Regolamento (UE) 2020/1503 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell’espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito.”)
.
La Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503, ed esercita i poteri di cui
  • all’art. 2, commi 2 e 3,
  • art. 12, commi 5 – 10,
  • art. 13,
  • art. 16, comma 2,
  • art. 17,
  • art. 23, commi 5 e 14,
  • art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8,
  • art. 30,
  • art. 31, commi 1 – 7,
  • art. 32, commi 1 – 3,
  • art. 33,
  • 37
  • 38
del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell’espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito (Закон за кредитните институции).
Il Vice Presidente è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 ed esercita i poteri non attribuiti nella competenza esclusiva della commissione in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding.
In merito all’erogazione dei servizi di crowdfunding, le comunicazioni e le segnalazioni di cui all’art. 15, comma 3 (modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione) e art. 16, comma 1 (comunicazione annuale), del Regolamento (UE) 2020/1503 sono effettuati alla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)).
 All’art. 89, par. 1 il numero “3 000 000” è sostituito da “8 000 000”.
All’art. 89c la sigla “ESMA” è sostituita da “European Securities and Markets Authority (ESMA)”.
 All’art. 89h, par. 2 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
I soggetti che gestiscono e rappresentano la società per azioni sono obbligati a sottoporre alla commissione il verbale della riunione dell’organo di amministrazione della società per azioni, con oggetto delle decisioni autorizzative di cui all’art. 114, par. 2 e 3, entro 4 giorni lavorativi dalla data dell’adunanza (art. 116b della legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)).
” PARTE QUARTA
RACCOLTA DI FONDI
Capitolo tredici
RACCOLTA DI FONDI

Art. 164
. Termini di questo capitolo:
1. “prestatore di servizi di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “e” del Regolamento (UE) 2020/1503;
2. “società veicolo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “r” del Regolamento (UE) 2020/1503;
3. “investitore” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “i” del Regolamento (UE) 2020/1503;
4. “cliente” è un concetto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “g” del Regolamento (UE) 2020/1503;
5. “autorità competente” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “c” del Regolamento (UE) 2020/1503;
6. “messaggi di marketing” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “o” del Regolamento (UE) 2020/1503;
7. “investitore inesperto” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “k” del Regolamento (UE) 2020/1503;
8. “investitore esperto” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “j” del Regolamento (UE) 2020/1503;
9. “piattaforma di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “d” del Regolamento (UE) 2020/1503;
10. “proposta di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “f” del Regolamento (UE) 2020/1503;
11. “titoli trasferibili” è un concetto ai sensi del § 1, punto 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sui mercati degli strumenti finanziari;
12. “progetto di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “l” del Regolamento (UE) 2020/1503;
13. “ideatore di un progetto” è un concetto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “h” del Regolamento (UE) 2020/1503;
14. “portatore fisso” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “p” del Regolamento (UE) 2020/1503;
15. “servizi di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503.
Art. 165. Il presente capo non si applica:
1. nei casi di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503
2. per le azioni di soci nel capitale di società a responsabilità limitata;
3. per le azioni il cui trasferimento è soggetto a restrizioni o condizioni.
Art. 166.
(1) L’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding sono effettuate in conformità del Regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.
(2) La Commissione decide di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding o di rifiutare di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi in cui il richiedente è un istituto di credito, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, il presente capo e gli atti relativi alla loro attuazione.
(3) La Commissione rilascia una licenza per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo a una società per azioni o a una società a responsabilità limitata con sede legale e indirizzo di direzione nel territorio della Repubblica di Bulgaria, che soddisfa i requisiti del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 e relativi atti di esecuzione .
(4) Entro 7 giorni dal rilascio della licenza di cui al par. 3 la società dichiara che la prestazione di servizi di crowdfunding è iscritta nel proprio oggetto di attività nel registro delle imprese.
(5) L’agenzia di registrazione iscrive nel registro di commercio il diritto di prestare servizi di crowdfunding nel campo di attività della società, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione.
Art. 167.
(1) I fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti in ogni momento a soddisfare i loro requisiti organizzativi e operativi ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e dei relativi atti di esecuzione.
(2) I membri degli organi di direzione e controllo, nonché il procuratore di un prestatore di servizi di finanziamento collettivo, devono sempre soddisfare i requisiti di cui all’art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503.
(3) I membri dell’organo di gestione e controllo di un fornitore di servizi di crowdfunding, nonché il procuratore, sono soggetti all’approvazione della commissione prima della loro iscrizione nel registro delle imprese e le persone fisiche che rappresentano le persone giuridiche – membri della direzione o organo di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding, sono soggetti all’approvazione della commissione prima della loro nomina a rappresentanti delle persone giuridiche – membri dell’organo di gestione o di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding.
(4) Per il rilascio dell’approvazione di cui al par. 3 il fornitore del servizio di crowdfunding presenta istanza alla commissione con allegati dati e documenti ex art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 e suoi atti attuativi.
(5) Quando i dati e i documenti presentati sono incompleti o sono necessarie ulteriori informazioni o prove dell’esattezza dei dati, il vicepresidente invia un messaggio al fornitore di servizi di crowdfunding e fissa un termine per rimuovere le carenze e incongruenze individuate o per la presentazione ulteriori informazioni e documenti, che non possono essere inferiori a un mese.
(6) Quando l’annuncio di cui al par. 5 non è accettato all’indirizzo indicato dal richiedente la corrispondenza, il termine per la presentazione dei dati, dei documenti e delle ulteriori informazioni di cui al par. 5 decorre dall’annuncio del bando sul sito della commissione. L’informativa è certificata da un protocollo redatto da funzionari nominati con provvedimento del Vice Presidente.
(7) La commissione, su proposta del vicepresidente, si pronuncia entro un mese dalla presentazione della domanda, e quando sono state richieste ulteriori informazioni e documenti – entro un mese dal loro ricevimento, rispettivamente dalla scadenza del termine ai sensi del par. 5.
(8) La Commissione può rifiutarsi di rilasciare un’approvazione ai sensi del par. 3, se qualcuno dei soggetti non possiede i requisiti di cui all’art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 o se per la sua attività o per la sua influenza sul processo decisionale possa nuocere alla sicurezza del prestatore di servizi di investimento collettivo o alle sue operazioni.
(9) I commi 3 – 8 non si applicano ai membri di un organo di direzione e di controllo, nonché a un procuratore di un fornitore di servizi di crowdfunding, che ricoprono una carica di membro di un organo di direzione o di controllo o un procuratore, per i quali hanno ricevuto l’approvazione dalla commissione o dalla Banca nazionale bulgara ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari, della legge sugli istituti di credito e della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento.
Art. 168.
(1) Il soggetto che detiene il 20 per cento o più del capitale sociale o dei diritti di voto in un fornitore di servizi di crowdfunding deve in ogni momento possedere i requisiti di cui all’art. 12, comma 3, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503.
(2) Le persone che hanno deciso di acquisire una partecipazione del 20 per cento o più in un fornitore di servizi di crowdfunding devono notificare la commissione per iscritto prima dell’acquisizione e fornire i documenti ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503.
Art. 169.
Il Vice Presidente ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503 determina la frequenza e l’approfondimento della valutazione del rispetto da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding degli obblighi previsti dal medesimo regolamento, ea tal fine può svolgere o autorizzare funzionari della commissione a effettuare controlli in loco.

Art. 170.
(1) Il documento informativo di base per l’investimento di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2020/1503 è redatto in bulgaro.
(2) Quando un fornitore di servizi di crowdfunding pubblicizza una proposta di crowdfunding tramite messaggi di marketing nella Repubblica di Bulgaria, il documento informativo principale per l’investimento è reso disponibile in bulgaro.

Art. 171.
(1) I membri dell’organo di gestione e dell’organo di controllo dell’ideatore del progetto di finanziamento collettivo e del suo procuratore rispondono in solido dei danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti contenuti nel documento informativo principale sull’investimento o la sua traduzione, nonché in assenza di informazioni chiave necessarie agli investitori al momento di decidere se finanziare il progetto di crowdfunding. Le persone di cui all’art. 18 del T.U., rispondono in solido con i soggetti di cui al primo periodo per i danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti nel bilancio dell’ideatore del progetto. Laddove le informazioni del bilancio sottoposto a revisione siano incluse nel documento informativo principale per l’investimento, il revisore legale è responsabile dei danni causati dal bilancio da lui sottoposto a revisione.
(2) Nel documento informativo di base per la partecipazione, i nomi e la posizione, rispettivamente il nome, la sede e l’indirizzo della direzione delle persone di cui al par. 1, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel documento informativo principale sugli investimenti sono veritiere e complete.
Art. 172.
(1) I componenti dell’organo di amministrazione e controllo del fornitore di servizi di crowdfunding che provvede alla gestione individuale di un portafoglio crediti e il suo procuratore, responsabile delle informazioni contenute nel documento informativo principale sull’investimento a livello di piattaforma, sono congiuntamente e solidalmente responsabile per i danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti nel documento informativo principale sull’investimento a livello di piattaforma o la sua traduzione.
(2) Nel documento informativo di base per l’investimento a livello di piattaforma, i nomi e la carica, rispettivamente il nome, la sede e l’indirizzo della direzione dei soggetti di cui al par. 1, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel principale documento informativo sugli investimenti a livello di piattaforma sono veritiere e complete.
Art. 173.
I messaggi di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sono in bulgaro.

Art. 174.
(1) La Commissione può esercitare i poteri di cui all’art. 30, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 in ottemperanza all’art. 30, comma 3, del medesimo regolamento, per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e/o dei loro atti attuativi.
(2) Una persona fisica o giuridica che fornisce informazioni alla commissione ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e/o degli atti di attuazione degli stessi, non viola le restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte in virtù di un contratto o di qualsiasi disposizione statutaria, regolamentare o amministrativa, e tale persona non avrà alcuna responsabilità di alcun tipo in relazione a tale notifica.

Art. 175.
(1) Nell’esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2020/1503, al presente capo e/o agli atti sulla loro attuazione, nonché ai fini del medesimo regolamento, la commissione collabora con l’ESMA e con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con le autorità competenti preposte alla vigilanza su un’attività svolta da un fornitore di servizi di crowdfunding, diversa dalle attività oggetto della licenza di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) 2020/1503.
(2) Quando si effettua la vigilanza per il rispetto dei requisiti di cui all’art. 6, 20 e 24 del Regolamento (UE) 2020/1503, la commissione, rispettivamente vicepresidente, scambia informazioni e collabora con la Banca nazionale bulgara. Ai fini del primo periodo, la commissione, rispettivamente il vicepresidente, può richiedere un parere motivato alla Banca nazionale bulgara, che deve essere fornito entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Art. 176.
Nei casi di cui all’art. 37, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503, la Commissione adotta gli opportuni provvedimenti di cui all’art. 175 e/o art. 212a 2 per la tutela degli investitori e notifica alla Commissione Europea e all’ESMA.

Art. 177.
(1) I fornitori di servizi di crowdfunding devono creare e attuare procedure interne appropriate affinché i loro dipendenti possano presentare segnalazioni di violazioni attraverso un canale di comunicazione speciale, indipendente e indipendente per ricevere segnalazioni di violazioni o la presenza di ragionevoli sospetti di violazione commessa o imminente di Regolamento (UE) 2020/1503, presente capo e/o atti di attuazione degli stessi.
(2) Hanno diritto alla tutela contro la sanzione disciplinare di cui all’art. 187, cpv. 2 del Codice del lavoro.
(3) Con il regolamento della commissione di cui all’art. 13, par. 1, comma 1, della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria definisce le modalità di trattamento delle segnalazioni di violazioni, che comprendono:
1. i requisiti del canale di comunicazione per la ricezione dei messaggi di violazione;
2. la possibilità di segnalazione anonima delle violazioni;
3. l’ordinanza di esame delle segnalazioni di violazioni;
4. il tipo, il contenuto e le scadenze per il riscontro sugli esiti della notifica di violazione, che il soggetto che ha presentato una notifica può aspettarsi dopo la notifica;
5. il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazioni, inclusa la descrizione delle circostanze in cui possono essere comunicati i dati delle persone che segnalano la violazione e delle persone fisiche ritenute responsabili delle violazioni.

Art. 178.
I fornitori di servizi di crowdfunding, compresi gli enti creditizi che hanno ricevuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per fornire servizi di crowdfunding, rispettano i requisiti del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.

Art. 179.
La Commissione può determinare, mediante regolamento, requisiti aggiuntivi in ​​relazione all’attuazione del presente capo.”
§ 10. All’art. 212, par. 1 nel testo prima del punto 1, le parole “salvo il regolamento (UE) 2017/1129, capo sei e gli atti sulla loro attuazione” e il comma successivo sono soppresse, e dopo le parole “gli atti sulla sua attuazione ” è aggiunto “e/o gli atti applicabili dell’Unione Europea, ad eccezione del Capo Sei e del Capo Tredici della presente legge, del Regolamento (UE) 2017/1129, del Regolamento (UE) 2020/1503 e dei loro atti attuativi”.
§ 11. Viene creato l’art. 212a 2 :
“Arte. 212a 2 . (1) Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, la commissione può:
1. sospendere una proposta di crowdfunding per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso in cui vi siano motivi per sospettare una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
2. vietare o sospendere comunicazioni di marketing o imporre ai fornitori di servizi di crowdfunding o a terzi incaricati di svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di sospendere o sospendere le comunicazioni di marketing per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso quando sussistono ragioni per ritenere che vi sia una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
3. vietare una proposta di crowdfunding quando rileva una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, o quando vi sono motivi per dubitare che verrà violata;
4. sospendere o obbligare il pertinente fornitore di servizi di crowdfunding a sospendere l’erogazione dei servizi di crowdfunding per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso qualora vi sia motivo di ritenere che vi sia una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
5. vietare l’erogazione di servizi di crowdfunding qualora accerti la violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
6. pubblicizzare il fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding non adempie ai propri obblighi;
7. divulgare o richiedere al fornitore di servizi di crowdfunding o alla terza parte designata per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di divulgare tutte le informazioni sostanziali che possono avere un impatto sulla fornitura del servizio di crowdfunding, per garantire la protezione degli investitori o il buon funzionamento del mercato;
8. sospendere o richiedere al fornitore di servizi di crowdfunding o al terzo designato per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di sospendere la fornitura di servizi di crowdfunding quando ritiene che la situazione del fornitore di servizi di crowdfunding sia tale che la fornitura di servizi di crowdfunding il servizio di crowdfunding danneggerebbe gli interessi degli investitori;
9. ha disposto il trasferimento dei contratti in essere ad altro fornitore di servizi di crowdfunding, nel caso di revoca della licenza del fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’art. 17, comma 1, primo comma, lettera “c” del Regolamento (UE) 2020/1503 previo accordo tra i clienti e il fornitore del servizio di crowdfunding ospitante;
10. vietare a un membro dell’organo di amministrazione della persona giuridica responsabile della violazione, oa qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di svolgere funzioni di gestione presso fornitori di servizi di crowdfunding.
(2) Quando constata che una persona ha commesso una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, nonché quando l’attività di controllo della commissione è ostacolata, la commissione può obbligare la persona ad adottare misure specifiche, necessarie per prevenire e/o eliminare la violazione, le conseguenze dannose della stessa o il pericolo per gli interessi degli investitori, entro un termine da essa determinato.”
(3) Quando rileva che un ente creditizio – fornitore di servizi di finanziamento collettivo, svolge la propria attività in violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, la commissione può applicare le misure ai sensi del par. 1 e 2. La Commissione notifica alla Banca nazionale bulgara l’applicazione di una misura nei confronti di un ente creditizio – fornitore di servizi di finanziamento collettivo.
(4) La Commissione può proporre alla Banca nazionale bulgara di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio a svolgere attività di fornitore di servizi di finanziamento collettivo, quando la persona interessata viola sistematicamente le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, capitolo tredici e/o gli atti relativi alla loro domanda. La Banca nazionale bulgara notifica alla commissione la sua decisione entro un mese dal ricevimento della proposta della commissione.”
§ 12. All’art. 212b è creato par. 3:
“(3) Nell’applicare i provvedimenti amministrativi di cui all’art. 212a 2 la commissione tiene conto di tutte le circostanze di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 13. All’art. 213, par. 4, primo periodo, le parole “art. 212a, par. 2, comma 2 e art. 212a 1 ” è sostituito da “art. 212a, par. 2, comma 2, art. 212a 1 e art. 212a 2 ” e nel secondo periodo le parole “ex art. 212a, par. 1, punto 1 e par. 2, comma 1 e art. 212a 1 ” sono sostituiti da “ex art. 212a, par. 1, punto 1 e par. 2, comma 1, art. 212a 1 e art. 212a 2 “.
§ 14. All’art. 221 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Al par. 1:
a) al punto 2 dopo le parole “art. 157a, par. 7” è inserita una virgola e “art. 166, par. 4 e artt. 168, cpv. 1 e 2′;
b) al punto 3 dopo le parole “art. 149, cpv. 5” è inserita una virgola e “art. 167, par. 2 e 3′;
c) al punto 6 dopo le parole “art. 7, commi 1 – 11” è aggiunto “e 12 bis”, dopo le parole “art. 14, commi 1 e 2” è inserita una virgola e “art. 14 bis, commi 1 – 4”, e le parole “art. 23, commi 1, 2, 3 e 5” sono sostituiti da “Art. 23, commi 1, 2, 3, 3 bis e 5”;
d) viene creato il punto 7:
“7. articolo 3, 4 e 5, art. 6, commi 1 – 6, art. 7, commi 1 – 4, art. 8, commi 1 – 6, art. 9, commi 1 e 2, art. 10, art. 11, art. 12, comma 1, art. 13, comma 2, art. 15, comma 3, art. 16, comma 1, art. 18, commi 1 e 4, art. 19, commi 1 – 6, art. 20, commi 1 e 2, art. 21, commi 1 – 7, art. 22, art. 23, commi 2 – 13, art. 24, 25, 26 e dell’art. 27, commi 1 – 3, del Regolamento (UE) 2020/1503, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 500.000.”
2. Al par. 2 viene creato l’elemento 7:
“7. per le violazioni di cui al par. 1, voce 7 – da BGN 2.000 a BGN 1.000.000.”
3. Al par. 6 le parole “Art. 212a, par. 1, punto 2 e par. 2, commi 2 e 3 e dell’art. 212a 1 ” è sostituito da “art. 212a, par. 1, punto 2 e par. 2, commi 2 e 3, art. 212a 1 e art. 212a 2 “.
4. Vengono creati nuovi paragrafi. 10 e 11:
“(10) Per le violazioni di cui al par. 1, punto 7, alle persone giuridiche è imposta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra BGN 10.000 e BGN 500.000 o fino al 2,5 per cento del fatturato annuo totale in conformità con l’ultimo rapporto finanziario annuale preparato accettato dall’organo di governo, o fino a l’importo del beneficio derivato dalla violazione, quando l’importo di tale beneficio può essere determinato e, in caso di violazione ripetuta, da BGN 20.000 a BGN 1.000.000 o fino al 5% del fatturato annuo totale secondo con l’ultima relazione finanziaria annuale predisposta, accettata dall’organo amministrativo, o fino al doppio dell’importo del beneficio derivante dalla violazione, quando l’importo di tale beneficio può essere determinato.
(11) Per le violazioni di cui al par. 1, comma 7 degli istituti di credito – prestatori di servizi di finanziamento collettivo, il vicepresidente irroga le corrispondenti sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge.”
5. Il precedente par. 10 diventa par. 12.
6. Il precedente comma. 11 diventa par. 13 e in esso le parole “par. 9” sono sostituiti da “par. 9-11”.
§ 15. All’art. 222a sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Al par. 1 le parole “Art. 221 e artt. 221a” sono sostituiti da “Art. 221, par. 1, punti 1 – 6, par. 2, punti 1 – 6, par. 4, 6, 8 e 9 e dell’art. 221a”.
2. Viene creato un nuovo paragrafo. 2:
“(2) Nel determinare il tipo e l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 221, par. 1, punto 7, par. 2, punto 7, par. 10 e 11, il vicepresidente comunica le circostanze di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 16. All’art. 223, par. 3 le parole “misure amministrative coercitive” sono sostituite da “misure amministrative coercitive applicate o sanzioni amministrative irrogate”.
§ 17. Nel capitolo ventuno, l’art. 224:
“Arte. 224. (1) La Commissione, rispettivamente il Vice Presidente, pubblica sul sito internet della Commissione ogni provvedimento amministrativo coercitivo applicato e ogni decreto penale emanato per violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, Capo Tredicesimo, nonché gli atti attuativi secondo l’ordinanza e nel rispetto dell’art. 42 del Regolamento (UE) 2020/1503 e dell’art. 223, par. 2 e 4.
(2) La Commissione, rispettivamente il Vice Presidente, delibera ai sensi dell’art. 223, par. 2, comma 3, quando le misure di cui all’art. 223, par. 2, comma 1 o 2, non sono sufficienti a garantire che la pubblicazione sia proporzionata rispetto ai provvedimenti amministrativi coercitivi applicati o alle sanzioni amministrative irrogate, di natura minore”.
§ 18. Nel § 1d, par. 2 delle disposizioni aggiuntive, viene creato il punto 3:
“3. Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 di 20 ottobre 2020).’
§ 19. Nel § 16 delle disposizioni transitorie e finali par. 2 è abrogato.
Disposizioni finali
§ 20. Nella legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria (promulgata, SG n. 8 del 2003; modificata, nn. 31, 67 e 112 del 2003, n. 85 del 2004, n. 39, 103 e 105 del 2005, nn. 30, 56, 59 e 84 del 2006, n. 52, 97 e 109 del 2007, n. 67 del 2008, n. 24 e 42 del 2009, n. 43 e 97 del 2010, n. 77 del 2011, n. 21, 38, 60, 102 e 103 del 2012, n. 15 e 109 del 2013, n. 34, 62 e 102 del 2015, n. 42 e 76 del 2016, sentenza n. 57 del 2017; modificato, nn. 62, 92, 95 e 103 del 2017, nn. 7, 15, 24, 27, 77 e 101 del 2018, nn. 12, 17, 42, 83, 94 e 102 del 2019, n. 26 e 64 del 2020. , n. 21 del 2021 e n. 16 e 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 1, par. 2, punto 1 dopo le parole “i consulenti autorizzati” sono aggiunte “e i fornitori di servizi di crowdfunding”, il sindacato “e” dopo le parole “di seguito denominato “Regolamento (UE) 2015/760” sono sostituite da una virgola , e infine “e viene aggiunto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori di servizi di crowdfunding europei e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB , L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”.
2. All’art. 12, par. Viene creato 1 elemento 24:
“24. è l’autorità competente per l’attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 per i fornitori di servizi di crowdfunding ed è anche l’unico punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.’
3. All’art. 13, par. 1:
a) al punto 36, le parole “salvo i casi di cui all’art. 1, par. 2, punto 6 della legge sugli istituti di credito, che sono concessi sotto l’espressa competenza della Banca nazionale bulgara” sono sostituiti da “nei casi previsti dalla legge sulle società di investimento speciali e le società di cartolarizzazione”;
b) viene creato l’elemento 40:
“40. su proposta del vicepresidente di dipartimento, esercita i poteri di cui all’art. 30 del Regolamento (UE) 2020/1503 e applica misure amministrative coercitive per le violazioni del Regolamento (UE) 2020/1503.”
4. All’art. 15, par. 1:
a) al punto 1, le parole “31 – 34, 36 – 39” sono sostituite da “31 – 34, 36 – 40”;
b) ai punti 6 e 7, dopo l’aggiunta delle parole “partecipazione collettiva” e “Legge sulle società di investimento speciali e sulle società di cartolarizzazione”, ai punti 6 e 7, è aggiunto il comma, e le parole “e Regolamento (UE) 2019/2088” sono sostituite da “Regolamento (UE) 2019/2088 e Regolamento (UE) 2020/1503”;
c) al punto 16, dopo l’aggiunta delle parole “Regolamento (UE) 2019/2033” e “Regolamento (CE) 2020/1503” è inserita una virgola;
d) al punto 17:
aa) alla lettera “a”, le parole “comma 8” sono sostituite da “item 8”;
bb) alla lettera “b”, le parole “comma 9” sono sostituite da “art 9”;
e) il punto 18 è così modificato:
“18. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365:
a) per le controparti finanziarie di cui all’art. 3, comma 3, del Regolamento (UE) 2015/2365, che sono soggetti di cui all’art. 1, par. 2, punto 1;
b) per le controparti non finanziarie di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365;’
f) viene creato il punto 22:
“22. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 2 e par. 5 e 6 della Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
5. All’art. 16, comma 1:
a) al punto 15 è inserita una virgola dopo le parole “Codice delle assicurazioni” e “Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”;
b) ai punti 18 e 19, dopo l’aggiunta delle parole “Codice delle assicurazioni” e “Legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
c) viene creato il punto 27:
“27. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 1, della Legge sulle società aventi destinazione specifica e sulle società di cartolarizzazione”.
6. All’art. 17, par. 1:
a) al punto 11, dopo l’aggiunta delle parole “assicurazione sociale” e “della legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
b) al punto 12 è inserita una virgola dopo le parole “Codice della previdenza sociale” e “Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”;
c) al punto 13, dopo l’aggiunta delle parole “assicurazione sociale” e “nella legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
d) viene creato il punto 21:
“21. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 3, della Legge sulle società aventi destinazione specifica e sulle società di cartolarizzazione”.
7. All’art. 17a, par. 8 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
8. All’art. 18, par. 1, punti 1 e 6 e par. 3 dopo le parole “Regolamento (UE) 2019/2033” è inserita una virgola ed è aggiunto “Regolamento (UE) 2020/1503”.
9. All’art. 19, par. 2, punto 1 dopo le parole “Regolamento (UE) 2019/2033” è inserita una virgola ed è aggiunta “Regolamento (CE) 2020/1503”.
10. All’art. 25:
a) al par. Viene creato 1 elemento 13:
“13. davanti al Ministro delle finanze, in merito alle operazioni concluse con titoli di Stato.”;
b) viene creato il paragrafo. 12:
“(12) Le informazioni rappresentative di segreto professionale, fornite dalla commissione ai sensi del par. 4 e 6, possono essere comunicati alle autorità ai sensi del par. 1, comma 1, dello Stato membro interessato o del Paese terzo solo previo espresso consenso scritto della commissione.”
11. All’art. 30, par. Viene creato 1 elemento 24:
“24. fornitori di servizi di crowdfunding.’
12. In appendice all’art. 27, par. 1:
a) nella sezione I, punto I:
aa) nel testo prima della tabella del punto I, dopo le parole “Regolamento (UE) 909/2014” è inserita una virgola ed è aggiunta “Regolamento (CE) 2020/1503”;
bb) nella tabella vengono create le righe 9-11:
9 .
per una licenza per operare come fornitore di servizi di crowdfunding
7.200 BGN
10.
revocare una licenza per operare come fornitore di servizi di crowdfunding su richiesta del fornitore
3.900 BGN
11.
per il successivo rilascio del nulla osta ad un soggetto ex art. 167, par. 3 del codice di procedura civile
500 LV.
(b) nella sezione II:
aa) al punto I viene creata la riga 43:
43.
da un fornitore di servizi di crowdfunding
3.500 BGN
bb) al punto III sono create le frasi due e tre: “Un organismo di investimento collettivo, organizzato come un fondo contrattuale, costituito da comparti, non è debitore di compenso di cui al punto I, riga 14. Fornitori di servizi di finanziamento collettivo che hanno ricevuto una licenza ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari, della legge sugli istituti di credito e della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, pagano una commissione per la supervisione finanziaria generale per intero alla voce I, riga 43.”;
(c) nella tabella della Sezione III, le parole “EUR 3.000.000” sono sostituite da “EUR 8.000.000”.
13. In tutta la legge, le parole “Legge sulle società di investimento e sulle società di cartolarizzazione” saranno sostituite da “Legge sulle società di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
§ 21. Nella Legge sui mercati degli strumenti finanziari (promulgata, SG n. 15 del 2018; modificata, n. 16 del 2018; modificata e integrata, n. 24 e 98 del 2018, n. 17, 83, 94 e 102 del 2019, nn. 26, 28 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021 e nn. 16 e 25 del 2022) sono apportate modifiche e integrazioni:
1. All’art. 5:
a) al par. 1, punto 10:
aa) nel testo precedente alla lettera “a”, le parole “diverse dalle negoziazioni per conto proprio, con derivati ​​o quote su merci” sono sostituite da “diverse dalle negoziazioni per conto proprio, relative a derivati ​​o quote su merci”;
bb) alla lettera “a” le parole “e sempre che la loro attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge e della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio , 2014 in materia di mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (OB, L 173/349 del 12 giugno 2014), di seguito denominata “Direttiva 2014/65/UE”, o attività ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli enti creditizi, rispettivamente attività bancaria secondo la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso alle attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli intermediari di investimento , di modifica della direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (OB,
cv) viene creata una nuova lettera “b”:
“b) tali soggetti non fanno parte di un gruppo la cui attività economica principale consiste nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge e della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati finanziari strumenti e di modificare la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (OB, L 173/349 del 12 giugno 2014), di seguito denominata “Direttiva 2014/65/UE”, lo svolgimento di qualsiasi delle attività ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli enti creditizi, rispettivamente attività bancaria secondo la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso alle attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli intermediari di investimento , di modifica della direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (OB,
gg) la precedente lettera “b” diventa la lettera “c”;
dd) la precedente lettera “c” diventa la lettera “d” ed è così modificata:
“d) queste persone notificano alla commissione, su richiesta del vicepresidente, le basi in cui hanno stabilito che la loro attività secondo il testo principale del presente punto è aggiuntiva rispetto alla loro attività economica principale;”
b) al par. 7, al secondo periodo dopo le parole “Alla notifica” sono aggiunte “ai par. 1, punto 10, lettera “d”;
c) viene creato un nuovo paragrafo. 10:
“(10) Ai fini del par. 1, punto 10, nei criteri per quando un’attività debba essere considerata aggiuntiva rispetto all’attività economica principale a livello di gruppo, si tiene conto dei seguenti elementi:
1. se l’esposizione nominale residua netta di derivati ​​su merci o quote di emissioni o loro derivati ​​per regolamento monetario negoziati nell’Unione Europea, ad eccezione dei derivati ​​su merci, quote di emissioni o loro derivati ​​negoziati in una sede di negoziazione, è inferiore a una soglia annua di 3 miliardi di euro, o
2. se il capitale utilizzato dal gruppo di appartenenza dell’entità è destinato principalmente all’attività economica principale del gruppo, oppure
3. se il volume delle attività di cui al par. 1, punto 10, non ecceda l’ammontare complessivo delle altre attività di negoziazione a livello di gruppo.”;
d) sono creati i commi. 11 e 12:
“(11) Le attività di cui al par. 10, sono considerati a livello di gruppo.
(12) Nei casi di cui al par. 10 articoli non inclusi:
1. le operazioni tra componenti del gruppo, di cui all’art. 3 del Regolamento (UE) n. 648/2012, che servono a gestire la liquidità o il rischio all’interno del gruppo;
2. operazioni con derivati ​​su merci o quote di emissione o loro derivati, che possono essere oggettivamente valutati come determinanti una riduzione dei rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di finanziamento;
3. le operazioni con derivati ​​su merci o quote di emissione o loro derivati, concluse per adempiere agli obblighi di garanzia della liquidità su una sede di negoziazione, quando tali obblighi sono richiesti dalle autorità di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione Europea o della normativa nazionale , regolamenti e regolamenti amministrativi o dalle sedi di commercio.’;
e) il precedente par. 10 diventa par. 13.
2. All’art. 9 è creato il par. 6:
“(6) Gli intermediari di investimento possono fornire servizi di crowdfunding se hanno ricevuto una licenza ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sul finanziamento delle imprese dei fornitori di servizi di crowdfunding europei e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020).”
3. All’art. 13, par. 1, le parole “autorità dell’intermediario di investimento” sono sostituite da “autorità dell’intermediario di investimento e dei soggetti che ne gestiscono l’attività” ed è inserita una virgola.
4. All’art. 14, par. 1, le parole “autorità dell’intermediario di investimento” sono sostituite da “autorità dell’intermediario di investimento e dei soggetti che ne gestiscono l’attività” ed è inserita una virgola.
5. All’art. 15:
a) al par. 1, è creato il secondo periodo: «Il primo periodo si applica conseguentemente ai soggetti di cui all’art. 13, par. 7.”;
b) al par. 8 dopo le parole “intermediario di investimento” è inserita la virgola ed è aggiunto “nonché i soggetti che ne gestiscono l’attività”.
6. All’art. 70 è creato par. 4:
“(4) L’intermediario di investimento è esonerato dai requisiti di cui al par. 2 e 3, quando il servizio di investimento da lui prestato è relativo a titoli obbligazionari per i quali non è attuato altro derivato che non sia una clausola “make-whole”, ovvero quando gli strumenti finanziari sono offerti o distribuiti esclusivamente a controparti idonee”.
7. Nasce l’art. 70a:
“Ricerca
Arte. 70 bis. (1) La fornitura di studi da parte di terzi a intermediari di investimento che forniscono gestioni di portafogli o altri servizi di investimento o servizi aggiuntivi ai clienti deve essere considerata adempiente agli obblighi di cui all’art. 70, par. 1 se:
1. prima della prestazione dei servizi di esecuzione o di ricerca, è stato stipulato un accordo tra l’intermediario di investimento e il prestatore di ricerca che specifica quali parti di eventuali compensi o co-pagamenti combinati per servizi di esecuzione e di ricerca si riferiscono alla ricerca;
2. l’intermediario di investimento informa i propri clienti dei compensi congiunti per servizi di esecuzione e per studi svolti a terzi fornitori di studi, nonché
3. gli studi per i quali vengono addebitati i compensi combinati o il compenso congiunto riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato per il periodo di 36 mesi antecedente l’erogazione dello studio non superi l’equivalente BGN di 1 miliardo di EUR, calcolato a fine anno quotazioni per gli esercizi in cui i loro titoli sono o sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o su base patrimoniale per gli esercizi in cui i loro titoli non sono o non sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
(2) Ai fini del par. 1 il termine “ricerca” comprende materiali o servizi di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altre attività, o gli emittenti o potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come materiali o servizi di ricerca strettamente connessi a un determinato settore o mercato, in modo da fornire informazioni di opinione su strumenti finanziari, attività o emittenti in quel settore o mercato. La ricerca include anche materiali o servizi che raccomandano o suggeriscono in modo esplicito o implicito una strategia di investimento e forniscono un’opinione motivata sul valore o il prezzo attuale o futuro di strumenti finanziari o attività, o contengono altri tipi di analisi e punti di vista originali e raggiungono conclusioni basate su nuove o informazioni esistenti,
8. All’art. 71:
a) vengono creati nuovi paragrafi. 7 e 8:
“(7) Quando il contratto per l’acquisto o la vendita di uno strumento finanziario è concluso mediante comunicazioni a distanza che impediscono la preventiva comunicazione di informazioni su costi e commissioni, l’intermediario di investimento può, dopo la conclusione dell’operazione e senza indebito ritardo , fornire tali informazioni in formato elettronico o cartaceo, su richiesta di un cliente non professionale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. il cliente ha acconsentito a ricevere le informazioni senza indebito ritardo dopo la conclusione della transazione;
2. l’intermediario di investimento ha dato al cliente la possibilità di posticipare la conclusione dell’operazione fino al ricevimento delle informazioni.
(8) Oltre ai requisiti di cui al par. 7 l’intermediario di investimento è tenuto a fornire al cliente la possibilità di ricevere telefonicamente le informazioni su costi e commissioni prima di concludere l’operazione.”;
b) il precedente par. 7 diventa par. 9 e in esso le parole “ai sensi del par. 2 – 6″ sono sostituiti da “ai sensi del par. 2 – 8”;
c) sono creati i commi. 10 – 12:
“(10) Gli intermediari di investimento forniscono ai propri clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste dalla presente legge in formato elettronico, salvo quando il cliente o potenziale cliente non è un professionista e ha richiesto di ricevere le informazioni su carta, nel qual caso le sue informazioni sono fornite gratuitamente in forma cartacea.
(11) Gli intermediari di investimento notificano ai loro clienti non professionisti o potenziali clienti non professionisti che hanno l’opportunità di ricevere le informazioni su carta.
(12) Gli intermediari di investimento notificano ai loro clienti non professionali esistenti che ricevono le informazioni, la cui fornitura è richiesta ai sensi della presente legge, in forma cartacea, che inizieranno a riceverle in formato elettronico, almeno otto settimane prima di iniziare a ricevere invia in tale formato. Le imprese di investimento informano questi clienti al dettaglio esistenti che hanno la possibilità di scegliere se continuare a ricevere le informazioni in formato cartaceo o iniziare a riceverle in formato elettronico. Le imprese di investimento informano i loro attuali clienti al dettaglio che, se non chiedono di continuare a ricevere le informazioni in forma cartacea entro questo periodo di otto settimane, inizieranno automaticamente a essere fornite loro in formato elettronico.
d) il precedente comma. 8 diventa par. 13 e in esso le parole “par. 1 – 7” sono sostituiti da “par. 1 – 9”.
9. All’art. 78:
a) viene creato un nuovo paragrafo. 5:
“(5) Quando l’intermediario di investimento fornisce consulenza in materia di investimenti o esegue gestioni di portafogli e questi servizi includono lo scambio di strumenti finanziari, riceve le informazioni necessarie sugli investimenti del cliente e analizza i costi ei benefici dello scambio di strumenti finanziari. Quando fornisce consulenza in materia di investimenti, l’intermediario di investimento informa il cliente se il vantaggio dello scambio è maggiore dei costi associati.»;
b) il precedente par. 5 diventa par. 6;
c) il precedente par. 6 diventa par. 7 e in esso ovunque le parole “par. 5” sono sostituiti da “par. 6”;
d) il precedente comma. 7 diventa par. 8.
10. Nasce l’art. 79a:
“Servizi forniti a clienti professionali
Arte. 79 bis. (1) I requisiti di cui all’art. 71, par. 2, punto 4, non si applicano ai servizi forniti alla clientela professionale, ad eccezione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.
(2) I requisiti di cui all’art. 78, par. 5 e nell’art. 85, par. 1 non si applicano ai servizi forniti ai clienti professionali, a meno che tali clienti non dichiarino all’intermediario di investimento in formato elettronico o cartaceo di voler beneficiare dei diritti previsti dalle presenti disposizioni.
(3) L’intermediario di investimento tiene un registro delle comunicazioni con i clienti di cui al par. 2.”
11. All’art. 85:
a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
b) il comma 7 è abrogato;
c) sono creati i commi. 10, 11, 12 e 13:
“(10) Ciascuna sede di negoziazione e partecipante sistematico fornisce gratuitamente al pubblico informazioni sulla qualità dell’esecuzione degli ordini nella sede di negoziazione, rispettivamente di quelli conclusi dall’intermediario di investimento nella sua qualità di partecipante sistematico, quando oggetto di tali operazioni sono strumenti finanziari, fermo restando l’obbligo di negoziazione di cui all’art. 23 e 28 del Regolamento (UE) n. 600/2014.
(11) Obbligo di cui al par. 10 esiste anche un qualsiasi luogo di adempimento in relazione a strumenti finanziari diversi da quelli soggetti all’obbligo di negoziazione di cui all’art. 23 e 28 del Regolamento (UE) n. 600/2014.
(12) L’informativa di cui al par. 10 include i dati su prezzo, costi, velocità di esecuzione e probabilità di esecuzione per i singoli strumenti finanziari.
(13) Il contenuto, la forma e la periodicità del conferimento dell’informativa di cui al par. 10 – 12 sono definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme sui dati tecnici di regolamentazione, pubblicato dal luoghi di esecuzione, sulla qualità di esecuzione delle operazioni (GU L 87/152 del 31 marzo 2017), di seguito denominato “Regolamento Delegato (UE) 2017/575”. Il contenuto e il formato delle informazioni di cui al par. 6 sono determinati dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell’8 giugno 2016.
12. All’art. 89, par. 1 le parole “Art. 71, par. 1, art. 72, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 86 e 87” sono sostituiti da “Art. 70, par. 2 e 3, artt. 71, par. 1-9, artt. 72-74, artt. 77-79, artt. 82 e artt. 84 – 87” ed è creata la seconda frase: “L’intermediario di investimento nei rapporti con le controparti qualificate agisce con onestà, correttezza e professionalità e fornisce informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura e delle attività della controparte qualificata .”
13. All’art. 99 è creato il par. 5:
“(5) L’intermediario di investimento è esonerato dai requisiti di cui al par. 1 – 4, quando il servizio di investimento da lui prestato è relativo a titoli obbligazionari senza alcun altro derivato implementato che non sia una clausola di “make-whole”, ovvero quando gli strumenti finanziari sono offerti o distribuiti esclusivamente a controparti idonee.”
14. All’art. 111 cpv. 6 è così modificato:
“(6) In relazione ai poteri del Ministro delle finanze di cui all’art. 17a della legge sul debito pubblico, nella sua qualità di autorità competente ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swap (GU L 86/1 del 24 marzo 2012), di seguito denominato in quanto “Regolamento (UE) n. 236/2012”, la commissione gli fornisce informazioni sulle operazioni concluse con titoli di Stato, ricevute sulla base dell’art. 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014, regolarmente o su richiesta, secondo le modalità definite in un accordo di cooperazione tra le due autorità.”
15. All’art. 128 è creato il par. 6:
“(6) Requisiti aggiuntivi all’ordine e al formato in cui le relazioni di cui al par. 1, sarà determinato con regolamento».
16. All’art. 158:
a) al par. 3 le parole “Art. 15, par. 1 e par. 3 – 7” sono sostituiti da “Art. 15, par. 1 e par. 3 – 8”, e le parole “Art. 64, par. 1 e par. 3 – 7” sono sostituiti da “Art. 64, par. 1 e par. 3 – 8”;
b) viene creato il paragrafo. 6:
“(6) Il gestore del mercato mantiene procedure idonee ed efficaci per la trasmissione di segnalazioni interne da parte dei dipendenti del gestore del mercato attraverso un canale dedicato e indipendente in merito a violazioni effettive o possibili del gestore del mercato.”
17. All’art. 192:
a) al par. 1 le parole “posizioni nette in derivati ​​su merci quando tali derivati ​​sono negoziati in sedi di negoziazione” sono sostituite da “posizioni nette in derivati ​​su merci agricole e derivati ​​su merci critiche o significative” ed è creata la seconda frase: “I derivati ​​su merci sono considerato critico o significativo quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali è uguale all’entità delle loro posizioni aperte ed è almeno 300.000 posizioni aperte separate in media in un periodo di un anno.»;
b) al par. 2, comma 3, si pone alla fine una virgola e si aggiunge “ferma restando la comunicazione dei prezzi sul mercato di tale merce di base”;
c) viene creato un nuovo paragrafo. 4:
“(4) I limiti delle posizioni di cui al par. 1 non si applicano a:
1. posizioni ricoperte da un soggetto non finanziario o per suo conto, che siano oggettivamente misurabili nel ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale di tale soggetto non finanziario;
2. posizioni ricoperte da un’entità finanziaria o per suo conto – in quanto tale entità fa parte di un gruppo prevalentemente commerciale e agisce per conto di un’entità non finanziaria del gruppo prevalentemente commerciale, quando tali posizioni sono oggettivamente misurabili come riduzione diretta dei rischi relativi all’attività commerciale di tale soggetto non finanziario;
3. posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie, oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse in adempimento degli obblighi di garanzia della liquidità su una sede di negoziazione, come precisato all’art. 5, par. 12, punto 3;
4. ogni altro titolo ai sensi del § 1, comma 1, lettera “c” delle disposizioni aggiuntive, che si riferisca ad una merce o ad una merce di base, come specificato nell’art. 4, punto 10.”;
d) i precedenti commi. 4 e 5 diventano par. 5 e 6;
e) il precedente par. 6 diventa par. 7 ed è così modificato:
“(7) Con la decisione di cui al par. 1 la commissione in ottemperanza ai requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2017/591 fissa limiti di posizione per derivati ​​su merci critiche o significative negoziati su sedi di negoziazione, derivati ​​su materie prime agricole e derivati ​​OTC economicamente equivalenti ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2017/591.”;
f) il precedente comma. 7 diventa par. 8 e in esso dopo le parole “in presenza di” sono aggiunte “significative variazioni di mercato, anche”, e le parole “nonché in presenza di altre significative variazioni di mercato” ed il comma successivo ad esse sono soppresse .
18. L’articolo 195 è così modificato:
“Arte. 195. (1) Quando i derivati ​​su merci agricole con la stessa merce e caratteristiche sottostanti sono negoziati in volumi significativi in ​​sedi di negoziazione in più di uno Stato membro o quando derivati ​​su merci critiche o significative con la stessa merce e caratteristiche sottostanti sono negoziati in sedi di negoziazione in più di uno Stato membro e il maggior volume di negoziazione è svolto in una sede di negoziazione nella Repubblica di Bulgaria, la commissione svolge la funzione di autorità centrale competente e fissa limiti per una singola posizione che deve essere applicata durante la negoziazione di questi derivati .
(2) La Commissione di Vigilanza Finanziaria, su proposta del Vice Presidente, determina i limiti per la singola posizione, di conseguenza modifica i limiti determinati, sentite le autorità competenti degli altri Stati membri, ove le negoziazioni dove detti derivati ​​per i beni agricoli sono scambiati si trovano in un volume significativo o su cui sono negoziati questi derivati ​​su merci critiche o significative.
(3) La Commissione di vigilanza finanziaria, quando ritiene che i limiti per la posizione unica in derivati ​​negoziati nella Repubblica di Bulgaria siano stati determinati in violazione dei requisiti della direttiva 2014/65/UE dall’autorità centrale competente competente, dispone che autorità per iscritto motivazioni complete e dettagliate per la loro opinione.’
19. All’art. 196, cpv. 2 i termini “soggetti titolari” sono sostituiti da “i titolari di”.
20. All’art. 198, cpv. 1:
a) nel testo principale, le parole “che forniscono” sono sostituite da “che forniscono”;
b) al punto 2, alla fine è posta una virgola e “comprese, ove pertinente, le posizioni detenute tramite aderenti e partecipanti in derivati ​​su merci aventi la stessa merce e caratteristiche sottostanti, negoziati su altre sedi di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti” viene aggiunto;
c) al punto 3, le parole “temporanee o permanenti” sono soppresse;
d) al punto 4, le parole “se necessario e” sono soppresse.
21. All’art. 201 è creato par. 5:
“(5) La segnalazione di cui al par. 1 – 4 delle voci non si applica a nessun altro titolo ai sensi del § 1, comma 1, lettera “c” del regolamento aggiuntivo, che si riferisca ad una merce o ad una merce di base, come specificato nell’art. 4, punto 10.”
22. All’art. 202 cpv. 1 è così modificato:
“(1) Un intermediario di investimento che effettua operazioni con derivati ​​su merci, quote di emissioni o derivati ​​su quote di emissioni al di fuori di una sede di negoziazione si sottopone alla commissione, se svolge le funzioni di un’autorità centrale competente e quando non esiste autorità competente – all’autorità competente pertinente di un altro Stato membro in cui gli strumenti sono negoziati, almeno una volta al giorno una relazione con la ripartizione dettagliata delle sue posizioni in derivati ​​OTC economicamente equivalenti ai sensi dell’art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/591 e, se del caso, in derivati ​​su merci o quote di emissioni o loro derivati ​​negoziati in una sede di negoziazione.’
23. All’art. 276, par. 15 dopo le parole “intermediario di investimento” è inserita la virgola ed è aggiunta “controparte centrale, depositario accentrata di titoli”.
24. All’art. 290, cpv. 1:
a) al punto 1, le parole “Art. 71, par. 1 – 7” sono sostituiti da “Art. 71, par. 1 – 12” e le parole “Art. 72, 73, 74, 78, 79, 80” sono sostituiti da “Art. 72 – 74, 78, 79, artt. 79a, par. 3, art. 80”;
b) al punto 4, le parole “art. 96, 97, 99, 100” sono sostituiti da “Art. 96, 97, artt. 99, par. 1 – 4, artt. 100”;
c) al punto 8 le parole “del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swap (OB, L 86/1 del 24 marzo 2012), di seguito denominato “Regolamento (UE) ) n. 236/2012” e la virgola successiva sono soppresse.
25. All’art. 294:
a) al par. 1 le parole “intermediario di investimento o presso altra controparte di cui all’art. 15, par. 1, comma 17 della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria” sono sostituite da “intermediario di investimento, controparte centrale, depositario accentrata o controparte non finanziaria di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365″;
b) al par. 2 e 3 ovunque le parole “intermediario di investimento o presso altra controparte finanziaria di cui all’art. 15, par. 1, comma 17 della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria” sono sostituite da “intermediario di investimento, controparte centrale, depositario accentrata o controparte non finanziaria di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365″;
c) viene creato il paragrafo. 4:
“(4) Nella determinazione della sanzione amministrativa, il vicepresidente tiene conto delle circostanze di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2015/2365.”
26. Nelle disposizioni aggiuntive:
a) al § 1:
aa) il punto 48 è così modificato:
“48. I “derivati ​​su commodities agricole” sono contratti per derivati ​​relativi ai prodotti di cui all’art. 1 e dell’allegato I, parte I – XX e parte XXIV/I del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché con i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del il Consiglio dell’11 dicembre 2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( GU, L 354/1 del 28 dicembre 2013).’;
bb) sono creati gli articoli 95 – 98:
“95. Per “scambio di strumenti finanziari” si intende la vendita di uno strumento finanziario e l’acquisto di un altro strumento finanziario o l’esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente.
96. Per “clausola del “make-whole” si intende una clausola intesa a tutelare l’investitore garantendo che in caso di rimborso anticipato di un’obbligazione, l’emittente sia tenuto a corrispondere all’investitore che detiene l’obbligazione un importo pari alla somma del il valore attuale delle restanti cedole che si prevede scadono e l’importo capitale dell’obbligazione oggetto di rimborso.
97. Per “formato elettronico” si intende qualsiasi supporto durevole non cartaceo.
98. “Gruppo prevalentemente commerciale”: qualsiasi gruppo la cui attività commerciale principale non è la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge, né lo svolgimento di alcuna delle attività specificate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, né il funzionamento in qualità di market maker per quanto riguarda i derivati ​​su merci.»;
b) al § 2, par. Viene creato 1 elemento 10:
“10. Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la gestione dei prodotti e le restrizioni di posizione e alle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019 /878 ​​per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento al fine di sostenere la ripresa dalla crisi connessa al COVID-19 (GU L 68/14 del 26 febbraio 2021).”
27. Ovunque nella legge prima le parole “società di cartolarizzazione” sono aggiunte “per”.
§ 22. Nella legge sugli istituti di credito (promulgata, SG n. 59 del 2006; modificata, n. 105 del 2006, n. 52, 59 e 109 del 2007, n. 69 del 2008, n. 23, 24, 44 , 93 e 95 del 2009, 94 e 101 del 2010, 77 e 105 del 2011, 38 e 44 del 2012, 52, 70 e 109 del 2013, 22, 27, 35 e 53 del 2014, n. 14, 22, 50, 62 e 94 del 2015, n. 33, 59, 62, 81 , 95 e 98 del 2016, n. 63, 97 e 103 del 2017, n. 7, 15, 16 , 20, 22, 51, 77, 98 e 106 del 2018, nn. 37, 42 , 83, 94 e 96 del 2019, nn. 11, 13, 14, 18 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021 e n. 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 2, par. 2:
a) viene creato un nuovo articolo 17:
“17. attività di fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori di servizi di crowdfunding europei per le imprese e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) ) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”;»
b) il precedente punto 17 diventa punto 18.
2. All’art. 3a, par. 9 dopo la dicitura “è licenziato” si inserisce una virgola e si aggiunge “oltre a soggetto che eroga prestiti unicamente attraverso una piattaforma di crowdfunding”.
3. All’art. 14, par. 2 dopo le parole “strumenti finanziari” aggiungere “o servizi di crowdfunding”.
4. All’art. 15, par. 6 dopo le parole “Art. 2, par. 2, viene aggiunto il punto 9″ o 17”.
5. All’art. 16, comma 2 dopo le parole “strumenti finanziari” aggiungere “o servizi di crowdfunding”.
6. All’art. 56:
a) al par. Viene creato 1 elemento 4:
“4. investitori che hanno fornito un prestito di progetto tramite un fornitore di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei fornitori esteri che operano direttamente sul territorio della Repubblica di Bulgaria.”;
b) al par. 2 le parole “I soggetti di cui al par. 1″ sono sostituiti da “Gli enti di cui al par. 1, punti 1 – 3 e i fornitori di servizi di finanziamento collettivo di cui al par. 1, punto 4”, ed infine le parole “ai sensi del par. 1” sono sostituiti da “ai sensi del par. 1, punti 1 – 3 e i fornitori di servizi di finanziamento collettivo di cui al par. 1, articolo 4”;
c) al par. Vengono creati 3 elementi 9 e 10:
“9. Ufficio dei servizi segreti militari sotto il ministro della Difesa;
10. Agenzia statale di intelligence.”;
d) ovunque nel par. 12 – 14 le parole “par. 1” sono sostituiti da “par. 2”.
7. All’art. 56 bis:
a) al par. Vengono creati 3 articoli 14 e 15:
“14. Servizio di “Intelligence militare” del Ministro della Difesa;
15. Agenzia statale di intelligence.”;
b) al par. 5 ovunque le parole “i. 8 – 13” sono sostituiti da “item. 8 – 15”.
8. All’art. 103, par. 10 dopo si aggiungono le parole “Financial Instruments Markets Act” “o per svolgere attività come fornitore di servizi di crowdfunding” e viene creata la seconda frase: “La Banca nazionale bulgara revoca l’autorizzazione a un istituto di credito per svolgere attività di servizio erogatore di finanziamenti collettivi e nei casi di cui all’art. 17(1) del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 23. Alla Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione (promulgata, SG n. 21 del 2021; modificata, n. 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 3:
a) al par. 2, le parole “vicepresidente di dipartimento” sono sostituite da “vicepresidenti di dipartimento” e le parole “nominati ai sensi del par. 4 – 6 in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402” sono soppressi;
b) il comma 3 è così modificato:
“(3) La Commissione esercita i poteri di un organo competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402, ad eccezione dei casi in cui i vicepresidenti di dipartimento, determinati ai sensi del par. 4 – 6, esercita i poteri di un’autorità competente.”
2. All’art. 19, par. 5, secondo comma, le parole “L’avviso contiene” sono sostituite da “L’avviso contiene, oltre alle informazioni sulla banca creditrice”.
3. All’art. 27 è creato il par. 13:
“(13) Non sono soggetti ad approvazione ai sensi del par. 5 i contratti con fornitori di servizi di utilità relativi alla manutenzione e all’esercizio degli immobili acquisiti e all’incasso dei crediti acquisiti. I paragrafi 6, 7 e 10 non si applicano».
4. All’art. 31 è creato il par. 8:
“(8) La società avente una specifica finalità di investimento, che investe in immobili, presenta alla Commissione una relazione sulle società dalla stessa partecipate e dalle sue società specializzate ai sensi dell’art. 28, par. 1 immobile commerciale entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, rispettivamente fino a 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, in forma elettronica secondo un modello determinato dal vicepresidente.”
5. All’art. 36:
a) al par. 1 dopo l’aggiunta della parola “cartolarizzazione” “deve soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2017/2402 e dei suoi atti di esecuzione e”;
b) il comma 2 è abrogato.
6. All’art. 39:
a) il testo precedente diventa par. 1 e ivi dopo il termine “standardizzato” è aggiunto “tradizionale”;
b) viene creato il paragrafo. 2:
“(2) Nel caso di cartolarizzazioni di bilancio semplificate, trasparenti e standardizzate, l’iniziatore, il creditore originario, lo sponsor, la società di cartolarizzazione e il compliance agent OPS rispettano le linee guida dell’Autorità bancaria europea per un’interpretazione e un’applicazione uniformi dei requisiti di cui all’art. 26b – 26e del Regolamento (UE) 2017/2402.”
7. All’art. 55, par. 1 le parole “Art. 19 – 22 o dell’art. 23 – 26” sono sostituiti da “Art. 19-22, artt. 23 – 26 o dell’art. 26a – 26d”.
8. All’art. 59, par. 1, comma 3 le parole “art. 19 – 22 o dell’art. 23 – 26” sono sostituiti da “Art. 19-22, artt. 23 – 26 o dell’art. 26a – 26d”.
9. All’art. 65, par. 1:
a) al punto 1, le parole “Art. 13, par. 4 o 5” sono sostituiti da “Art. 10, par. 2 e 4, artt. 13, par. 4 e 5”, le parole “Art. 18, par. 1 – 4” sono sostituiti da “Art. 18, par. 2, 3, 6 e 7” e le parole “Art. 20, 25, 26 e dell’art. 27, par. 5, primo periodo” sono sostituite da “Art. 20”;
b) al punto 2, le parole “Art. 7, par. 2 e 5 – 7” sono sostituiti da “Art. 7, par. 2, 5 e 7” e le parole “Art. 19, par. 1 e 4-6, artt. 22, par. 1, 3, 4 e 6, secondo periodo, art. 23, 24, artt. 27, par. 6 e 8-10, art. 29, par. 1 e 2” sono sostituiti da “Art. 18, par. 7, art. 19, par. 5 e 6, artt. 23, art. 24, art. 25, art. 27, par. 7 e 10, artt. 29, par. 2”;
c) al punto 3 dopo le parole “art. 5, par. 2 – 4 e 6 – 10” è inserita una virgola e “art. 18, par. 1”, le parole “Art. 19, par. 2” sono sostituiti da “Art. 19, par. 1, 2 e 4” e le parole “Art. 22, par. 3, art. 27, par. 1 e artt. 28” sono sostituiti da “Art. 22, par. 1, 3, 4 e par. 6, secondo periodo, art. 26, par. 1, prima frase, par. 2, punti 2 e 3, par. 3 e 4, artt. 27, par. 1, par. 5, prima frase, par. 6, 8 e 9, artt. 28, art. 29, par. 1 e par. 3”.
10. Nelle disposizioni transitorie e finali è istituito il § 10 bis:
§ 10 bis. La Commissione di vigilanza finanziaria adotta i regolamenti sull’attuazione della legge e impartisce istruzioni scritte sulla sua attuazione e interpretazione, nonché gli atti sulla sua attuazione.”
§ 24. Nella legge sul debito pubblico (promulgata, SG n. 93 del 2002; modificata, n. 34 del 2005, n. 52 del 2007, n. 23 del 2009, n. 101 del 2010, n. 99 del 2011 , n. 103 del 2012, n. 15 del 2013, n. 50 del 2015, n. 43 e 98 del 2016, n. 91 del 2017 e n. 20 e 86 del 2018) al capo quarto art. 17c:
“Arte. 17° sec. (1) Il segreto professionale è l’informazione che il Ministro delle finanze acquisisce o crea per gli scopi dei suoi poteri ai sensi dell’art. 17a. Le informazioni di cui al primo periodo possono essere utilizzate solo per adempiere ai poteri del Ministro delle finanze in attuazione del Regolamento (UE) n. 236/2012.
(2) Il segreto professionale non è un segreto ufficiale ai sensi della legge sulla protezione delle informazioni riservate.
(3) Le informazioni soggette a pubblicazione o divulgazione ai sensi di un atto normativo non costituiscono un segreto professionale.
(4) Il Ministro delle finanze ei dipendenti del Ministero delle finanze, che hanno accesso a tali informazioni, sono tenuti al segreto professionale, anche dopo la sua revoca dall’incarico, rispettivamente la cessazione dei loro rapporti giuridici d’ufficio.
(5) Le persone di cui al par. 4 possono utilizzare le informazioni rappresentative di segreto professionale solo ai fini e nell’esercizio delle loro funzioni d’ufficio. Tali informazioni non possono essere divulgate o fornite ad altre persone o organismi ad eccezione di quelli indicati al par. 7.
(6) Le restrizioni di cui al par. 5 non si applicano se le informazioni sono fornite in forma sintetica in modo da non poter identificare i soggetti cui si riferiscono.
(7) Le informazioni che costituiscono un segreto professionale possono essere fornite alle seguenti autorità in relazione allo svolgimento delle loro funzioni o doveri:
1. gli organi della magistratura – nei casi di procedimento penale avviato;
2. il tribunale – nei casi di ricorso avverso un atto amministrativo del Ministro delle finanze emanato ai sensi della presente legge;
3. La Corte dei Conti – ai fini delle proprie verifiche sull’attività;
4. La Commissione per la Lotta alla Corruzione e per la Confisca dei Beni Illecitamente acquisiti e/oi suoi organi;
5. le autorità degli altri Stati membri, cui è assegnato l’obbligo di esercitare la vigilanza sulle imprese del settore finanziario.
(8) I commi da 1 a 7 si applicano anche nel caso di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza competenti di altri Stati membri.”
§ 25.100 e 101 del 2010, n. 18, 33, 61 e 82 del 2011, n. 7, 15, 20 e 38 del 2012; Sentenza n. 7 della Corte Costituzionale del 2012 – n. 49 del 2012; emendare, n. 77 e 82 del 2012, n. 15 e 104 del 2013, n. 1, 27 e 61 del 2014, n. 54, 61, 79 e 98 del 2015, n. 8, 57, 59, 98 e 105 del 2016, n. 85, 86, 96 e 102 del 2017, n. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 e 92 del 2018, n. 79 del 2019, n. 13, 28, 44, 64, 104, 107 e 109 del 2020 e n. 25 del 2022) all’art. 187, cpv. 2 dopo le parole “abrogazione della Direttiva 2003/71/CE (OB, L 168/12 del 30 giugno 2017)” è inserita una virgola e “Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre si aggiunge il 2020 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (OB,
§ 26. Nella legge sulla limitazione della regolamentazione amministrativa e del controllo amministrativo sull’attività economica (promulgata, SG n. 55 del 2003; modificata, n. 59 del 2003; modificata, n. 107 del 2003, nn. 39 e 52 del 2004, n. 31 e 87 del 2005, n. 24, 38 e 59 del 2006, n. 11 e 41 del 2007, n. 16 del 2008, n. 23, 36, 44 e 87 del 2009, n. 25 , 59, 73 e 77 del 2010, n. 39 e 92 del 2011, n. 26, 53 e 82 del 2012, n. 109 del 2013, n. 47 e 57 del 2015, n. 103 del 2017, n. 15, 77 e 101 del 2018, n. 17, 24, 83 e 101 del 2019, n. 21 del 2021 e n. 25 del 2022) in appendice all’art. 9, par. 1, punto 2, al punto 3, dopo le parole “Legge sui mercati degli strumenti finanziari”, è aggiunto “prestatore di servizi di finanziamento collettivo”.
§ 27. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 105 del 2006; modificata e integrata, n. 52, 108 e 110 del 2007, n. 69 e 106 del 2008, n. 32, 35 e 95 del 2009, n. 94 del 2010, n. 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011, n. 40 e 94 del 2012, n. 15, 16, 23, 68, 91, 100 e 109 del 2013, n. 1, 105 e 107 del 2014, n. 12, 22, 35, 79 e 95 del 2015, n. 32, 74, 75 e 97 del 2016, n. 58, 85, 92, 97 e 103 del 2017, 15, 91, 98, 102, 103 e 105 del 2018, nn. 24, 64, 96, 101 e 102 del 2019, nn. 18, 28, 38, 69, 104, 107 e 110 del 2020, nn. 14 e 21 del 2021 e n. 8, 14, 17 e 25 del 2022) in ogni luogo prima che siano aggiunte le parole “le società di cartolarizzazione” “per”.
§ 28.15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 e 111 del 2013, n. 1, 18, 27, 35, 53 e 107 del 2014, n. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 e 102 del 2015, n. 62, 95, 98 e 105 del 2016, n. 62, 92, 99 e 103 del 2017, n. 7 e 15 del 2018; corr., n. 16 del 2018; emendare, n. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”. 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”. 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”.
§ 29.Nella legge sugli illeciti e le sanzioni amministrative (promulgata, SG n. 92 del 1969; modificata, n. 54 del 1978, n. 28 del 1982, n. 28 e 101 del 1983, n. 89 del 1986, n. 1987, n. 94 del 1990, n. 105 del 1991, n. 59 del 1992, n. 102 del 1995, n. 12 e 110 del 1996, n. 11, 15, 59 e 85 del 1998, n. 51, 67 e 114 del 1999, n. 92 del 2000, n. 25, 61 e 101 del 2002, n. 96 del 2004, n. 39 e 79 del 2005, n. 30, 33, 69 e 108 del 2006, nn. 51, 59 e 97 del 2007, n. 12, 27 e 32 del 2009, n. 10, 33, 39, 60 e 77 del 2011, n. 19, 54 e 77 del 2012, n. 17 del 2013, n. 98 e 107 del 2014, n. 81 del 2015, n. 76 e 101 del 2016, n. 63 e 101 del 2017, n. 20 e 38 del 2018, n. 83 e 94 del 2019, n. 13 e 109 del 2020, n. 21 del 2021 e n. 25 del 2022) all’art. 34, par. 1,
§ 30. Nella Legge sulle attività degli organismi di investimento collettivo e delle altre imprese di investimento collettivo (promulgata, SG n. 77 del 2011; modificata, n. 21 del 2012, n. 109 del 2013, n. 27 del 2014, n. 22 e 34 del 2015, 42, 76 e 95 del 2016, 62, 95 e 103 del 2017, 15, 20, 24, 27 e 77 del 2018, 83, 94 e 102 del 2019 , n. 26, 28 e 64 del 2020, n. 12 e 21 del 2021 e n. 16 e 25 del 2022 d.) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Nasce l’art. 58 bis:
“Arte. 58 bis. (1) Quando una società di gestione o di investimento prepara, fornisce, aggiorna e traduce un documento informativo di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, sui documenti informativi di base per i prodotti di investimento al dettaglio pacchetti e prodotti assicurativi di investimento (PIPDOZIP) (OB, L 352/1 del 9 dicembre 2014), di seguito denominato “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il presente documento si considera rispondente ai requisiti per il documento con informazioni chiave per gli investitori ai sensi dell’art. 57-59, artt. 63, par. 1 e artt. 131. In questi casi, la commissione non richiede la predisposizione, la fornitura, l’aggiornamento e la traduzione di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
(2) Il paragrafo 1 si applica di conseguenza quando l’organismo di investimento collettivo è composto da comparti separati e per ciascun comparto è stato preparato, fornito, aggiornato e tradotto un documento informativo principale separato.
2. All’art. 182, cpv. 3 il terzo comma è così modificato: «Gli articoli 56, 57, 58, 58 bis e 63 si applicano di conseguenza».
3. All’art. 264, par. 8, le parole “soggetti vigilati, loro dipendenti, soggetti che svolgono incarichi dirigenziali” sono sostituite da “società di gestione o gestori di fondi alternativi di investimento”.
4. All’art. 264a, par. 1 le parole “del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 sui documenti informativi di base per i prodotti di investimento al dettaglio aggregati e i prodotti di investimento assicurativi (PIIPDOZIP) (OB, L 352/1 del 9 dicembre 2014) (Regolamento ( UE) n. 1286/2014)” sono soppressi.
5. Nasce l’art. 273c:
“Arte. 273c. (1) Una persona che ricopre una posizione dirigenziale in una società di gestione o in un soggetto che gestisce fondi di investimento alternativi, e che commette o consente la commissione di una violazione dell’art. 4 o 15 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punibile con la sanzione pecuniaria da BGN 5.000 a BGN 5.000.000 e, in caso di reiterata violazione, da BGN 10.000 a BGN 10.000.000.
(2) Una società di gestione o una persona che gestisce fondi di investimento alternativi che commetta una violazione dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punito con la sanzione pecuniaria da BGN 10.000 a BGN 40.000, e in caso di reiterata violazione – da BGN 20.000 a BGN 10.000.000.
(3) Una società di gestione o una persona che gestisce fondi di investimento alternativi che commetta una violazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punito con la sanzione pecuniaria da BGN 20.000 a BGN 80.000, e in caso di reiterata violazione – da BGN 40.000 a BGN 30.000.000.
(4) Nella determinazione della sanzione amministrativa, il vicepresidente tiene conto delle circostanze di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2015/2365.”
6. All’art. 274, par. 1 le parole “Art. 273 e 273b” sono sostituiti da “Art. 273, 273b e 273c”.
7. L’articolo 8 è creato nel § 2 delle disposizioni aggiuntive:
“8. Direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’utilizzo dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( GU, L 455/15 del 20 dicembre 2021)».
8. Ovunque le parole “Legge sulle società con finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione” saranno sostituite da “Legge sulle società con finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
§ 31. Nella legge sull’attuazione delle misure contro l’abuso di mercato degli strumenti finanziari (promulgata, SG n. 76 del 2016; modificata, n. 105 del 2016, n. 95 del 2017, n. 15 e 77 del 2018 e n. 17, 83 e 94 del 2019) all’art. 17, par. 1 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
§ 32. (1) Il comma 21, punto 11, lettera “c” entra in vigore il 1 marzo 2023.
(2) Il comma 30, articoli 1 e 2 entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
La legge è stata adottata dalla 47a Assemblea Nazionale il 24 giugno 2022 ed è stata timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.

Il regime bulgaro sul crowdfunding

Il regime bulgaro sul crowdfunding

Con la Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 (1) in Bulgaria sono state portate modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) per l’introduzione nel diritto nazionale di misure di attuazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” , “European

Il Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento ECSP”),  mira a stabilire requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo per quanto riguarda l’organizzazione, la licenza e la vigilanza sui finanziamenti dei fornitori di servizi collettivi , i requisiti per il funzionamento delle piattaforme di cofinanziamento, nonché i requisiti relativi alla trasparenza e alla pubblicità in relazione alla fornitura di servizi di cofinanziamento nell’UE. Il principio è proteggere l’investitore e preservare l’integrità dei mercati finanziari. In senso lato, il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 si inserisce nella disciplina volta ad eliminare le pratiche sleali o illegali nel campo del crowdfunding.

La Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 (1)  sulle modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) prevede l’introduzione nella legislazione nazionale di provvedimenti di attuazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 , sui servizi dei fornitori europei per finanziamento collettivo delle imprese e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (Regolamento (UE) 2020/1503), oltre a recepire nel diritto nazionale i requisiti della Direttiva (UE) Regolamento (CE) n. 2021/338 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la gestione dei prodotti e i limiti di posizione e le Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento al fine di sostenere la ripresa dalla crisi del COVID-19, nonché l’introduzione di misure di attuazione del regolamento Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che istituisce un quadro comune per le cartolarizzazioni e istituisce un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplificate, trasparenti e standardizzate (секюритизации прозрачни и стандартизирани (ОПС)), come nonché altre modifiche al fine di aggiornare e perfezionare la normativa.

Il finanziamento collettivo è visto come una forma di finanziamento alternativo per le start-up e le piccole e medie imprese, che di solito fanno affidamento su piccoli investimenti. Tale finanziamento può assumere la forma di prestiti o l’acquisizione di valori mobiliari o altri strumenti idonei ai fini del finanziamento collettivo.

Il regolamento disciplina due principali forme di investimento collettivo attraverso l’incontro degli interessi di ideatori di progetti e investitori attraverso l’utilizzo di una piattaforma di finanziamento collettivo per:

  • facilitare il prestito e
  • collocamento senza fermo impegno di valori mobiliari e strumenti ammissibili ai fini del finanziamento collettivo.

La Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 (1) di emendamento alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа  (ЗППЦК)) dispone quanto segue per quanto riguarda il crowdfunding:

  1. Designa la Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) (art. 8, comma 3, quale unico organo competente per la concessione di licenze e la supervisione dei fornitori di servizi di finanziamento collettivo ai sensi dell’art. 2(1)(a) del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 quando si estende il campo di applicazione della licenza.

La Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) deve essere un unico punto di contatto per comunicare con l’European Securities and Markets Authority (ESMA ) e le autorità competenti di altri Stati membri nella prestazione transfrontaliera di servizi da parte di un fornitore di servizi di finanziamento collettivo, anche in caso di revoca della licenza di un fornitore.

La Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) dovrebbe pubblicare e mantenere sul proprio sito web una versione aggiornata delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di finanziamento collettivo, nonché informarne l’European Securities and Markets Authority (ESMA ) e qualsiasi modifica.

La Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) ha il potere di applicare misure amministrative coercitive, incl. esercitare i poteri di cui all’art. 30(1) del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020.

Propone che il vicepresidente incaricato della vigilanza sugli investimenti (vicepresidente) determini la frequenza e l’approfondimento della valutazione del rispetto degli obblighi ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 da parte dei fornitori di servizi di finanziamento collettivo per svolgere o autorizzare la Commissione funzionari per effettuare controlli in loco.

  1. Al fine di ottenere una chiara sistematizzazione dell’atto normativo, nella legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа  (ЗППЦК) viene creato un nuovo Titolo Quattro “Finanziamenti collettivi” con il capitolo tredici “Finanziamenti collettivi” (artt. da 164 a 179) (2), che definisce la procedura per la concessione di licenze ai fornitori di servizi di finanziamento collettivo. Alla Commissione è conferito il potere di decidere se concedere una licenza o rifiutarla ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 e dei suoi atti di esecuzione.

Successivamente, vengono determinati i requisiti organizzativi e operativi per i fornitori di servizi di finanziamento collettivo.

È necessaria una gestione efficace e prudente. Ciò include la separazione dei compiti, la continuità operativa in caso di crisi e la prevenzione dei conflitti di interesse.

L’organo di governo deve stabilire sistemi e controlli per la valutazione dei rischi dei prestiti intermediari. Il prestatore di servizi di finanziamento collettivo tiene conto di tale valutazione nel fissare il prezzo dell’offerta di finanziamento di gruppo.

Due diligence dei proprietari dei progetti

Prima che un fornitore di servizi possa pubblicare una proposta, il proprietario del progetto (come mutuatario o emittente di titoli) deve essere ricercato attentamente. Ciò significa che il fornitore di servizi di finanziamento del gruppo controlla se il proprietario del progetto ha precedenti penali. Deve inoltre verificare che il titolare del progetto non si trovi in ​​un paese ad alto rischio di riciclaggio di denaro o in un paese classificato come giurisdizione non cooperante.

Conflitto di interessi

La nuova normativa mira a prevenire i conflitti di interesse. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero pertanto adottare regolamenti interni appropriati e divulgare la natura e la causa dei conflitti di interesse sul loro sito web.

Al fine di evitare conflitti di interesse, a un fornitore di servizi di finanziamento collettivo è vietato avere un interesse finanziario in progetti di finanziamento di gruppo che scelgono di mediare sulla sua piattaforma. I proprietari dei progetti che detengono il 20% o più delle azioni o dei diritti di voto del fornitore di servizi potrebbero non ricevere servizi di intermediazione dallo stesso fornitore. Allo stesso modo, i membri dell’organo di governo o i dipendenti del fornitore di servizi di crowdfunding, nonché le persone legate ad azionisti, amministratori, alti dirigenti, non possono operare contemporaneamente come proprietari di progetti. Deve essere comunicato alla comunità degli investitori se questi individui sono ammessi come investitori nella piattaforma. L’investimento di queste persone deve essere effettuato alle stesse condizioni offerte ad altri investitori.

La Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 (1) di emendamento alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа  (ЗППЦК)) definisce il bulgaro come la lingua in cui i fornitori di servizi di finanziamento collettivo dovrebbero fornire il documento informativo principale per le loro comunicazioni di investimento e marketing, in conformità con l’obbligo del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 di definire tale lingua.

Va notato che il documento informativo principale per l’investimento contiene informazioni rilevanti per la decisione dei potenziali investitori di prendere una decisione informata, incl. avvertendo che l’ambiente di investimento contiene rischi che non sono coperti dal Fondo di garanzia dei depositi bancari o dal Fondo di compensazione degli investitori, pertanto si prevede che dovrebbe essere chiaro, comprensibile e preparato in bulgaro.

  1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sono previste misure amministrative coercitive e sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire che le decisioni per la loro attuazione, risp. esecuzione, hanno un effetto deterrente nei confronti del pubblico, sono pubblicati con atto della Commissione
  2. Al fine di ottemperare a quanto richiesto dall’art. 49 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 gli Stati membri per adeguare le proprie disposizioni nazionali e garantire l’applicazione di un’unica soglia di 5.000.000 di euro del totale dei fondi raccolti per le proposte di finanziamento collettivo presentate da un ideatore di progetto, il disegno di legge propone la soglia di BGN equivalente per il esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto per l’offerta pubblica di titoli, introdotta nella legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа  (ЗППЦК)), da aumentare all’equivalente BGN di EUR 5.000.000.

Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 prevede la possibilità che le azioni di società a responsabilità limitata costituite ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri siano liberamente trasferibili sui mercati dei capitali, motivo per cui rientrano anche nel campo di applicazione del regolamento. Ciò viene fatto in considerazione della possibilità dell’investitore di “uscire” dal suo investimento.

Secondo l’attuale legislazione bulgara (Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН)), tuttavia, non è consentito il trasferimento gratuito di azioni di società a responsabilità limitata al mercato dei capitali, motivo per cui il disegno di legge non prevede tale possibilità. In questo caso, come per il regime tedesco, si tratterà di libero trasferimento di azioni solo da società di capitali.

Il progetto di legge sugli emendamenti alla legge sull’offerta pubblica di titoli (legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа  (ЗППЦК)) propone modifiche rilevanti alla legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria (Законът за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)), emendamenti alla legge sulla restrizione del regolamento amministrativo e controllo amministrativo sull’attività economica, nonché il codice del lavoro.

L’ultima modifica riguarda il regime stabilito dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione sulla protezione delle persone che segnalano segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione. La presentazione di un reclamo, segnale o messaggio alla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) (whistleblowing esterno) da parte di un dipendente di un fornitore di servizi di finanziamento collettivo non costituisce violazione della disciplina del lavoro per abuso di fiducia e danno al buon nome dell’azienda, così come la diffusione di informazioni riservate informazioni al riguardo, salvo i casi in cui il dipendente riporti intenzionalmente informazioni errate.

Hanno diritto alla tutela contro il licenziamento disciplinare di cui all’art. 187, cpv. 2 del Codice del lavoro (КОДЕКС НА ТРУДА).

(1)

Legge che modifica e integra la legge sull’offerta pubblica di titoli

 

DECRETO N. 166
Ai sensi dell’art. 98, punto 4 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria
DECRETO:
Di promulgare nella “Gazzetta di Stato” la Legge sulle Modifiche e le integrazioni alla Legge sull’offerta pubblica di titoli, adottata dalla 47a Assemblea Nazionale il 24 giugno 2022.
Emesso a Sofia il 1 luglio 2022.
Presidente della Repubblica: Rumen Radev
Sigillato con il sigillo di stato.
Ministro della Giustizia: Nadezhda Yordanova
LEGGE
di modificare ed integrare la Legge sull’Offerta Pubblica di Titoli
(promulgata, SG n. 114 del 1999; modificata, n. 63 e 92 del 2000, n. 28, 61, 93 e 101 del 2002, n. 8, 31, 67 e 71 del 2003, n. 37 del 2004, n. 19, 31, 39, 103 e 105 del 2005, n. 30, 33, 34, 59 , 63, 80, 84, 86 e 105 del 2006, nn. 25, 52, 53 e 109 del 2007, n. 67 e 69 del 2008, n. 23, 24, 42 e 93 del 2009, n. 43 e 101 del 2010, n. 57 e 77 del 2011, n. 21, 94 e 103 del 2012, n. 109 del 2013, n. 34, 61, 62, 95 e 102 del 2015, n. 33, 42, 62 e 76 del 2016, n. 62, 91 e 95 del 2017, n. 7, 15, 20, 24 e 77 del 2018. , n. 17, 83, 94 e 102 del 2019, n. 26 e 64 del 2020, n. 12 e 21 del 2021 e n. 16 e 25 del 2022)
§ 1. All’art. 1, par. 1 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Viene creato un nuovo elemento 5:
“5. i requisiti per la fornitura di servizi di crowdfunding, compresa l’organizzazione, la licenza e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding, il funzionamento di piattaforme di crowdfunding, la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding;”.
2. Il precedente punto 5 diventa punto 6.
§ 2. All’art. 8 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Viene creato un nuovo paragrafo. 3:
“(3) La Commissione è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”, ed esercita i poteri di cui all’art. 2, commi 2 e 3, art. 12, commi 5 – 10, art. 13, art. 16, comma 2, art. 17, art. 23, commi 5 e 14, art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8, art. 30, art. 31, commi 1 – 7, art. 32, commi 1 – 3, art. 33, 37 e 38 del Regolamento (UE) 2020/1503 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell’espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito.”
2. I paragrafi sono creati. 4 e 5:
“(4) Il Vice Presidente è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 ed esercita i poteri non attribuiti nella competenza esclusiva della commissione in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding.
(5) In merito all’erogazione dei servizi di crowdfunding, le comunicazioni e le segnalazioni di cui all’art. 15, comma 3 e art. 16, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 sono effettuati alla Commissione.’
3. Il precedente comma. 3 diventa par. 6.
§ 3. All’art. 89c, par. 1 il numero “3 000 000” è sostituito da “8 000 000”.
§ 4. All’art. 89, par. 1 il numero “3 000 000” è sostituito da “8 000 000”.
§ 5. All’art. 89c la sigla “ESMA” è sostituita da “European Securities and Markets Authority (ESMA)”.
§ 6. All’art. 89h, par. 2 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
§ 7. All’art. 116b sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Al par. 3 La voce 2 è annullata.
2. Viene creato un nuovo paragrafo. 4:
“(4) I soggetti che gestiscono e rappresentano la società per azioni sono obbligati a sottoporre alla commissione il verbale della riunione dell’organo di amministrazione della società per azioni, con oggetto delle decisioni autorizzative di cui all’art. 114, par. 2 e 3, entro 4 giorni lavorativi dalla data dell’adunanza.”
3. Il precedente comma. 4 diventa par. 5.
§ 8. All’art. 116d, cpv. 6 dopo le parole “applicare” sono aggiunte “rispettivamente”, e le parole “art. 116b” sono sostituiti da “Art. 116 ter, par. 1 e 4”.
§ 9. Un nuovo titolo quattro “Finanziamento collettivo” è istituito con il capitolo tredicesimo “Finanziamento collettivo” con l’art. 164 – 179:
” PARTE QUARTA
RACCOLTA DI FONDI
Capitolo tredici
RACCOLTA DI FONDI
Arte. 164. In termini di questo capitolo:
1. “prestatore di servizi di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “e” del Regolamento (UE) 2020/1503;
2. “società veicolo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “r” del Regolamento (UE) 2020/1503;
3. “investitore” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “i” del Regolamento (UE) 2020/1503;
4. “cliente” è un concetto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “g” del Regolamento (UE) 2020/1503;
5. “autorità competente” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “c” del Regolamento (UE) 2020/1503;
6. “messaggi di marketing” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “o” del Regolamento (UE) 2020/1503;
7. “investitore inesperto” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “k” del Regolamento (UE) 2020/1503;
8. “investitore esperto” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “j” del Regolamento (UE) 2020/1503;
9. “piattaforma di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “d” del Regolamento (UE) 2020/1503;
10. “proposta di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “f” del Regolamento (UE) 2020/1503;
11. “titoli trasferibili” è un concetto ai sensi del § 1, punto 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sui mercati degli strumenti finanziari;
12. “progetto di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “l” del Regolamento (UE) 2020/1503;
13. “ideatore di un progetto” è un concetto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “h” del Regolamento (UE) 2020/1503;
14. “portatore fisso” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “p” del Regolamento (UE) 2020/1503;
15. “servizi di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503.
Arte. 165. Il presente capo non si applica:
1. nei casi di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503;
2. per le azioni di soci nel capitale di società a responsabilità limitata;
3. per le azioni il cui trasferimento è soggetto a restrizioni o condizioni.
Arte. 166. (1) L’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding sono effettuate in conformità del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.
(2) La Commissione decide di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding o di rifiutare di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi in cui il richiedente è un istituto di credito, ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, il presente capo e gli atti relativi alla loro attuazione.
(3) La Commissione rilascia una licenza per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo a una società per azioni o a una società a responsabilità limitata con sede legale e indirizzo di direzione nel territorio della Repubblica di Bulgaria, che soddisfa i requisiti del regolamento (UE ) 2020/1503 e relativi atti di esecuzione .
(4) Entro 7 giorni dal rilascio della licenza di cui al par. 3 la società dichiara che la prestazione di servizi di crowdfunding è iscritta nel proprio oggetto di attività nel registro delle imprese.
(5) L’agenzia di registrazione iscrive nel registro di commercio il diritto di prestare servizi di crowdfunding nel campo di attività della società, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione.
Arte. 167. (1) I fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti in ogni momento a soddisfare i loro requisiti organizzativi e operativi ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e dei relativi atti di esecuzione.
(2) I membri degli organi di direzione e controllo, nonché il procuratore di un prestatore di servizi di finanziamento collettivo, devono sempre soddisfare i requisiti di cui all’art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503.
(3) I membri dell’organo di gestione e controllo di un fornitore di servizi di crowdfunding, nonché il procuratore, sono soggetti all’approvazione della commissione prima della loro iscrizione nel registro delle imprese e le persone fisiche che rappresentano le persone giuridiche – membri della direzione o organo di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding, sono soggetti all’approvazione della commissione prima della loro nomina a rappresentanti delle persone giuridiche – membri dell’organo di gestione o di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding.
(4) Per il rilascio dell’approvazione di cui al par. 3 il fornitore del servizio di crowdfunding presenta istanza alla commissione con allegati dati e documenti ex art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 e suoi atti attuativi.
(5) Quando i dati e i documenti presentati sono incompleti o sono necessarie ulteriori informazioni o prove dell’esattezza dei dati, il vicepresidente invia un messaggio al fornitore di servizi di crowdfunding e fissa un termine per rimuovere le carenze e incongruenze individuate o per la presentazione ulteriori informazioni e documenti, che non possono essere inferiori a un mese.
(6) Quando l’annuncio di cui al par. 5 non è accettato all’indirizzo indicato dal richiedente la corrispondenza, il termine per la presentazione dei dati, dei documenti e delle ulteriori informazioni di cui al par. 5 decorre dall’annuncio del bando sul sito della commissione. L’informativa è certificata da un protocollo redatto da funzionari nominati con provvedimento del Vice Presidente.
(7) La commissione, su proposta del vicepresidente, si pronuncia entro un mese dalla presentazione della domanda, e quando sono state richieste ulteriori informazioni e documenti – entro un mese dal loro ricevimento, rispettivamente dalla scadenza del termine ai sensi del par. 5.
(8) La Commissione può rifiutarsi di rilasciare un’approvazione ai sensi del par. 3, se qualcuno dei soggetti non possiede i requisiti di cui all’art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 o se per la sua attività o per la sua influenza sul processo decisionale possa nuocere alla sicurezza del prestatore di servizi di investimento collettivo o alle sue operazioni.
(9) I commi 3 – 8 non si applicano ai membri di un organo di direzione e di controllo, nonché a un procuratore di un fornitore di servizi di crowdfunding, che ricoprono una carica di membro di un organo di direzione o di controllo o un procuratore, per i quali hanno ricevuto l’approvazione dalla commissione o dalla Banca nazionale bulgara ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari, della legge sugli istituti di credito e della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento.
Arte. 168. (1) Il soggetto che detiene il 20 per cento o più del capitale sociale o dei diritti di voto in un fornitore di servizi di crowdfunding deve in ogni momento possedere i requisiti di cui all’art. 12, comma 3, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503.
(2) Le persone che hanno deciso di acquisire una partecipazione del 20 per cento o più in un fornitore di servizi di crowdfunding devono notificare la commissione per iscritto prima dell’acquisizione e fornire i documenti ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503.
Arte. 169. Il Vice Presidente ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503 determina la frequenza e l’approfondimento della valutazione del rispetto da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding degli obblighi previsti dal medesimo regolamento, ea tal fine può svolgere o autorizzare funzionari della commissione a effettuare controlli in loco.
Arte. 170. (1) Il documento informativo di base per l’investimento di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2020/1503 è redatto in bulgaro.
(2) Quando un fornitore di servizi di crowdfunding pubblicizza una proposta di crowdfunding tramite messaggi di marketing nella Repubblica di Bulgaria, il documento informativo principale per l’investimento è reso disponibile in bulgaro.
Arte. 171. (1) I membri dell’organo di gestione e dell’organo di controllo dell’ideatore del progetto di finanziamento collettivo e del suo procuratore rispondono in solido dei danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti contenuti nel documento informativo principale sull’investimento o la sua traduzione, nonché in assenza di informazioni chiave necessarie agli investitori al momento di decidere se finanziare il progetto di crowdfunding. Le persone di cui all’art. 18 del T.U., rispondono in solido con i soggetti di cui al primo periodo per i danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti nel bilancio dell’ideatore del progetto. Laddove le informazioni del bilancio sottoposto a revisione siano incluse nel documento informativo principale per l’investimento, il revisore legale è responsabile dei danni causati dal bilancio da lui sottoposto a revisione.
(2) Nel documento informativo di base per la partecipazione, i nomi e la posizione, rispettivamente il nome, la sede e l’indirizzo della direzione delle persone di cui al par. 1, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel documento informativo principale sugli investimenti sono veritiere e complete.
Arte. 172. (1) I componenti dell’organo di amministrazione e controllo del fornitore di servizi di crowdfunding che provvede alla gestione individuale di un portafoglio crediti e il suo procuratore, responsabile delle informazioni contenute nel documento informativo principale sull’investimento a livello di piattaforma, sono congiuntamente e solidalmente responsabile per i danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti nel documento informativo principale sull’investimento a livello di piattaforma o la sua traduzione.
(2) Nel documento informativo di base per l’investimento a livello di piattaforma, i nomi e la carica, rispettivamente il nome, la sede e l’indirizzo della direzione dei soggetti di cui al par. 1, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel principale documento informativo sugli investimenti a livello di piattaforma sono veritiere e complete.
Arte. 173. I messaggi di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sono in bulgaro.
Arte. 174. (1) La Commissione può esercitare i poteri di cui all’art. 30, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 in ottemperanza all’art. 30, comma 3, del medesimo regolamento, per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e/o dei loro atti attuativi.
(2) Una persona fisica o giuridica che fornisce informazioni alla commissione ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e/o degli atti di attuazione degli stessi, non viola le restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte in virtù di un contratto o di qualsiasi disposizione statutaria, regolamentare o amministrativa, e tale persona non avrà alcuna responsabilità di alcun tipo in relazione a tale notifica.
Arte. 175. (1) Nell’esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2020/1503, al presente capo e/o agli atti sulla loro attuazione, nonché ai fini del medesimo regolamento, la commissione collabora con l’ESMA e con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con le autorità competenti preposte alla vigilanza su un’attività svolta da un fornitore di servizi di crowdfunding, diversa dalle attività oggetto della licenza di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) 2020/1503.
(2) Quando si effettua la vigilanza per il rispetto dei requisiti di cui all’art. 6, 20 e 24 del Regolamento (UE) 2020/1503, la commissione, rispettivamente vicepresidente, scambia informazioni e collabora con la Banca nazionale bulgara. Ai fini del primo periodo, la commissione, rispettivamente il vicepresidente, può richiedere un parere motivato alla Banca nazionale bulgara, che deve essere fornito entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Arte. 176. Nei casi di cui all’art. 37, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503, la Commissione adotta gli opportuni provvedimenti di cui all’art. 175 e/o art. 212a 2 per la tutela degli investitori e notifica alla Commissione Europea e all’ESMA.
Arte. 177. (1) I fornitori di servizi di crowdfunding devono creare e attuare procedure interne appropriate affinché i loro dipendenti possano presentare segnalazioni di violazioni attraverso un canale di comunicazione speciale, indipendente e indipendente per ricevere segnalazioni di violazioni o la presenza di ragionevoli sospetti di violazione commessa o imminente di Regolamento (UE) 2020/1503, presente capo e/o atti di attuazione degli stessi.
(2) Hanno diritto alla tutela contro la sanzione disciplinare di cui all’art. 187, cpv. 2 del Codice del lavoro.
(3) Con il regolamento della commissione di cui all’art. 13, par. 1, comma 1, della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria definisce le modalità di trattamento delle segnalazioni di violazioni, che comprendono:
1. i requisiti del canale di comunicazione per la ricezione dei messaggi di violazione;
2. la possibilità di segnalazione anonima delle violazioni;
3. l’ordinanza di esame delle segnalazioni di violazioni;
4. il tipo, il contenuto e le scadenze per il riscontro sugli esiti della notifica di violazione, che il soggetto che ha presentato una notifica può aspettarsi dopo la notifica;
5. il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazioni, inclusa la descrizione delle circostanze in cui possono essere comunicati i dati delle persone che segnalano la violazione e delle persone fisiche ritenute responsabili delle violazioni.
Arte. 178. I fornitori di servizi di crowdfunding, compresi gli enti creditizi che hanno ricevuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per fornire servizi di crowdfunding, rispettano i requisiti del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.
Arte. 179. La Commissione può determinare, mediante regolamento, requisiti aggiuntivi in ​​relazione all’attuazione del presente capo.”
§ 10. All’art. 212, par. 1 nel testo prima del punto 1, le parole “salvo il regolamento (UE) 2017/1129, capo sei e gli atti sulla loro attuazione” e il comma successivo sono soppresse, e dopo le parole “gli atti sulla sua attuazione ” è aggiunto “e/o gli atti applicabili dell’Unione Europea, ad eccezione del Capo Sei e del Capo Tredici della presente legge, del Regolamento (UE) 2017/1129, del Regolamento (UE) 2020/1503 e dei loro atti attuativi”.
§ 11. Viene creato l’art. 212a 2 :
“Arte. 212a 2 . (1) Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, la commissione può:
1. sospendere una proposta di crowdfunding per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso in cui vi siano motivi per sospettare una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
2. vietare o sospendere comunicazioni di marketing o imporre ai fornitori di servizi di crowdfunding o a terzi incaricati di svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di sospendere o sospendere le comunicazioni di marketing per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso quando sussistono ragioni per ritenere che vi sia una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
3. vietare una proposta di crowdfunding quando rileva una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, o quando vi sono motivi per dubitare che verrà violata;
4. sospendere o obbligare il pertinente fornitore di servizi di crowdfunding a sospendere l’erogazione dei servizi di crowdfunding per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso qualora vi sia motivo di ritenere che vi sia una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
5. vietare l’erogazione di servizi di crowdfunding qualora accerti la violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
6. pubblicizzare il fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding non adempie ai propri obblighi;
7. divulgare o richiedere al fornitore di servizi di crowdfunding o alla terza parte designata per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di divulgare tutte le informazioni sostanziali che possono avere un impatto sulla fornitura del servizio di crowdfunding, per garantire la protezione degli investitori o il buon funzionamento del mercato;
8. sospendere o richiedere al fornitore di servizi di crowdfunding o al terzo designato per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di sospendere la fornitura di servizi di crowdfunding quando ritiene che la situazione del fornitore di servizi di crowdfunding sia tale che la fornitura di servizi di crowdfunding il servizio di crowdfunding danneggerebbe gli interessi degli investitori;
9. ha disposto il trasferimento dei contratti in essere ad altro fornitore di servizi di crowdfunding, nel caso di revoca della licenza del fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’art. 17, comma 1, primo comma, lettera “c” del Regolamento (UE) 2020/1503 previo accordo tra i clienti e il fornitore del servizio di crowdfunding ospitante;
10. vietare a un membro dell’organo di amministrazione della persona giuridica responsabile della violazione, oa qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di svolgere funzioni di gestione presso fornitori di servizi di crowdfunding.
(2) Quando constata che una persona ha commesso una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, nonché quando l’attività di controllo della commissione è ostacolata, la commissione può obbligare la persona ad adottare misure specifiche, necessarie per prevenire e/o eliminare la violazione, le conseguenze dannose della stessa o il pericolo per gli interessi degli investitori, entro un termine da essa determinato.”
(3) Quando rileva che un ente creditizio – fornitore di servizi di finanziamento collettivo, svolge la propria attività in violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, la commissione può applicare le misure ai sensi del par. 1 e 2. La Commissione notifica alla Banca nazionale bulgara l’applicazione di una misura nei confronti di un ente creditizio – fornitore di servizi di finanziamento collettivo.
(4) La Commissione può proporre alla Banca nazionale bulgara di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio a svolgere attività di fornitore di servizi di finanziamento collettivo, quando la persona interessata viola sistematicamente le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, capitolo tredici e/o gli atti relativi alla loro domanda. La Banca nazionale bulgara notifica alla commissione la sua decisione entro un mese dal ricevimento della proposta della commissione.”
§ 12. All’art. 212b è creato par. 3:
“(3) Nell’applicare i provvedimenti amministrativi di cui all’art. 212a 2 la commissione tiene conto di tutte le circostanze di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 13. All’art. 213, par. 4, primo periodo, le parole “art. 212a, par. 2, comma 2 e art. 212a 1 ” è sostituito da “art. 212a, par. 2, comma 2, art. 212a 1 e art. 212a 2 ” e nel secondo periodo le parole “ex art. 212a, par. 1, punto 1 e par. 2, comma 1 e art. 212a 1 ” sono sostituiti da “ex art. 212a, par. 1, punto 1 e par. 2, comma 1, art. 212a 1 e art. 212a 2 “.
§ 14. All’art. 221 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Al par. 1:
a) al punto 2 dopo le parole “art. 157a, par. 7” è inserita una virgola e “art. 166, par. 4 e artt. 168, cpv. 1 e 2′;
b) al punto 3 dopo le parole “art. 149, cpv. 5” è inserita una virgola e “art. 167, par. 2 e 3′;
c) al punto 6 dopo le parole “art. 7, commi 1 – 11” è aggiunto “e 12 bis”, dopo le parole “art. 14, commi 1 e 2” è inserita una virgola e “art. 14 bis, commi 1 – 4”, e le parole “art. 23, commi 1, 2, 3 e 5” sono sostituiti da “Art. 23, commi 1, 2, 3, 3 bis e 5”;
d) viene creato il punto 7:
“7. articolo 3, 4 e 5, art. 6, commi 1 – 6, art. 7, commi 1 – 4, art. 8, commi 1 – 6, art. 9, commi 1 e 2, art. 10, art. 11, art. 12, comma 1, art. 13, comma 2, art. 15, comma 3, art. 16, comma 1, art. 18, commi 1 e 4, art. 19, commi 1 – 6, art. 20, commi 1 e 2, art. 21, commi 1 – 7, art. 22, art. 23, commi 2 – 13, art. 24, 25, 26 e dell’art. 27, commi 1 – 3, del Regolamento (UE) 2020/1503, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 500.000.”
2. Al par. 2 viene creato l’elemento 7:
“7. per le violazioni di cui al par. 1, voce 7 – da BGN 2.000 a BGN 1.000.000.”
3. Al par. 6 le parole “Art. 212a, par. 1, punto 2 e par. 2, commi 2 e 3 e dell’art. 212a 1 ” è sostituito da “art. 212a, par. 1, punto 2 e par. 2, commi 2 e 3, art. 212a 1 e art. 212a 2 “.
4. Vengono creati nuovi paragrafi. 10 e 11:
“(10) Per le violazioni di cui al par. 1, punto 7, alle persone giuridiche è imposta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra BGN 10.000 e BGN 500.000 o fino al 2,5 per cento del fatturato annuo totale in conformità con l’ultimo rapporto finanziario annuale preparato accettato dall’organo di governo, o fino a l’importo del beneficio derivato dalla violazione, quando l’importo di tale beneficio può essere determinato e, in caso di violazione ripetuta, da BGN 20.000 a BGN 1.000.000 o fino al 5% del fatturato annuo totale secondo con l’ultima relazione finanziaria annuale predisposta, accettata dall’organo amministrativo, o fino al doppio dell’importo del beneficio derivante dalla violazione, quando l’importo di tale beneficio può essere determinato.
(11) Per le violazioni di cui al par. 1, comma 7 degli istituti di credito – prestatori di servizi di finanziamento collettivo, il vicepresidente irroga le corrispondenti sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge.”
5. Il precedente par. 10 diventa par. 12.
6. Il precedente comma. 11 diventa par. 13 e in esso le parole “par. 9” sono sostituiti da “par. 9-11”.
§ 15. All’art. 222a sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Al par. 1 le parole “Art. 221 e artt. 221a” sono sostituiti da “Art. 221, par. 1, punti 1 – 6, par. 2, punti 1 – 6, par. 4, 6, 8 e 9 e dell’art. 221a”.
2. Viene creato un nuovo paragrafo. 2:
“(2) Nel determinare il tipo e l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 221, par. 1, punto 7, par. 2, punto 7, par. 10 e 11, il vicepresidente comunica le circostanze di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 16. All’art. 223, par. 3 le parole “misure amministrative coercitive” sono sostituite da “misure amministrative coercitive applicate o sanzioni amministrative irrogate”.
§ 17. Nel capitolo ventuno, l’art. 224:
“Arte. 224. (1) La Commissione, rispettivamente il Vice Presidente, pubblica sul sito internet della Commissione ogni provvedimento amministrativo coercitivo applicato e ogni decreto penale emanato per violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, Capo Tredicesimo, nonché gli atti attuativi secondo l’ordinanza e nel rispetto dell’art. 42 del Regolamento (UE) 2020/1503 e dell’art. 223, par. 2 e 4.
(2) La Commissione, rispettivamente il Vice Presidente, delibera ai sensi dell’art. 223, par. 2, comma 3, quando le misure di cui all’art. 223, par. 2, comma 1 o 2, non sono sufficienti a garantire che la pubblicazione sia proporzionata rispetto ai provvedimenti amministrativi coercitivi applicati o alle sanzioni amministrative irrogate, di natura minore”.
§ 18. Nel § 1d, par. 2 delle disposizioni aggiuntive, viene creato il punto 3:
“3. Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 di 20 ottobre 2020).’
§ 19. Nel § 16 delle disposizioni transitorie e finali par. 2 è abrogato.
Disposizioni finali
§ 20. Nella legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria (promulgata, SG n. 8 del 2003; modificata, nn. 31, 67 e 112 del 2003, n. 85 del 2004, n. 39, 103 e 105 del 2005, nn. 30, 56, 59 e 84 del 2006, n. 52, 97 e 109 del 2007, n. 67 del 2008, n. 24 e 42 del 2009, n. 43 e 97 del 2010, n. 77 del 2011, n. 21, 38, 60, 102 e 103 del 2012, n. 15 e 109 del 2013, n. 34, 62 e 102 del 2015, n. 42 e 76 del 2016, sentenza n. 57 del 2017; modificato, nn. 62, 92, 95 e 103 del 2017, nn. 7, 15, 24, 27, 77 e 101 del 2018, nn. 12, 17, 42, 83, 94 e 102 del 2019, n. 26 e 64 del 2020. , n. 21 del 2021 e n. 16 e 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 1, par. 2, punto 1 dopo le parole “i consulenti autorizzati” sono aggiunte “e i fornitori di servizi di crowdfunding”, il sindacato “e” dopo le parole “di seguito denominato “Regolamento (UE) 2015/760” sono sostituite da una virgola , e infine “e viene aggiunto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori di servizi di crowdfunding europei e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB , L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”.
2. All’art. 12, par. Viene creato 1 elemento 24:
“24. è l’autorità competente per l’attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 per i fornitori di servizi di crowdfunding ed è anche l’unico punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.’
3. All’art. 13, par. 1:
a) al punto 36, le parole “salvo i casi di cui all’art. 1, par. 2, punto 6 della legge sugli istituti di credito, che sono concessi sotto l’espressa competenza della Banca nazionale bulgara” sono sostituiti da “nei casi previsti dalla legge sulle società di investimento speciali e le società di cartolarizzazione”;
b) viene creato l’elemento 40:
“40. su proposta del vicepresidente di dipartimento, esercita i poteri di cui all’art. 30 del Regolamento (UE) 2020/1503 e applica misure amministrative coercitive per le violazioni del Regolamento (UE) 2020/1503.”
4. All’art. 15, par. 1:
a) al punto 1, le parole “31 – 34, 36 – 39” sono sostituite da “31 – 34, 36 – 40”;
b) ai punti 6 e 7, dopo l’aggiunta delle parole “partecipazione collettiva” e “Legge sulle società di investimento speciali e sulle società di cartolarizzazione”, ai punti 6 e 7, è aggiunto il comma, e le parole “e Regolamento (UE) 2019/2088” sono sostituite da “Regolamento (UE) 2019/2088 e Regolamento (UE) 2020/1503”;
c) al punto 16, dopo l’aggiunta delle parole “Regolamento (UE) 2019/2033” e “Regolamento (CE) 2020/1503” è inserita una virgola;
d) al punto 17:
aa) alla lettera “a”, le parole “comma 8” sono sostituite da “item 8”;
bb) alla lettera “b”, le parole “comma 9” sono sostituite da “art 9”;
e) il punto 18 è così modificato:
“18. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365:
a) per le controparti finanziarie di cui all’art. 3, comma 3, del Regolamento (UE) 2015/2365, che sono soggetti di cui all’art. 1, par. 2, punto 1;
b) per le controparti non finanziarie di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365;’
f) viene creato il punto 22:
“22. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 2 e par. 5 e 6 della Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
5. All’art. 16, comma 1:
a) al punto 15 è inserita una virgola dopo le parole “Codice delle assicurazioni” e “Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”;
b) ai punti 18 e 19, dopo l’aggiunta delle parole “Codice delle assicurazioni” e “Legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
c) viene creato il punto 27:
“27. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 1, della Legge sulle società aventi destinazione specifica e sulle società di cartolarizzazione”.
6. All’art. 17, par. 1:
a) al punto 11, dopo l’aggiunta delle parole “assicurazione sociale” e “della legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
b) al punto 12 è inserita una virgola dopo le parole “Codice della previdenza sociale” e “Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”;
c) al punto 13, dopo l’aggiunta delle parole “assicurazione sociale” e “nella legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
d) viene creato il punto 21:
“21. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 3, della Legge sulle società aventi destinazione specifica e sulle società di cartolarizzazione”.
7. All’art. 17a, par. 8 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
8. All’art. 18, par. 1, punti 1 e 6 e par. 3 dopo le parole “Regolamento (UE) 2019/2033” è inserita una virgola ed è aggiunto “Regolamento (UE) 2020/1503”.
9. All’art. 19, par. 2, punto 1 dopo le parole “Regolamento (UE) 2019/2033” è inserita una virgola ed è aggiunta “Regolamento (CE) 2020/1503”.
10. All’art. 25:
a) al par. Viene creato 1 elemento 13:
“13. davanti al Ministro delle finanze, in merito alle operazioni concluse con titoli di Stato.”;
b) viene creato il paragrafo. 12:
“(12) Le informazioni rappresentative di segreto professionale, fornite dalla commissione ai sensi del par. 4 e 6, possono essere comunicati alle autorità ai sensi del par. 1, comma 1, dello Stato membro interessato o del Paese terzo solo previo espresso consenso scritto della commissione.”
11. All’art. 30, par. Viene creato 1 elemento 24:
“24. fornitori di servizi di crowdfunding.’
12. In appendice all’art. 27, par. 1:
a) nella sezione I, punto I:
aa) nel testo prima della tabella del punto I, dopo le parole “Regolamento (UE) 909/2014” è inserita una virgola ed è aggiunta “Regolamento (CE) 2020/1503”;
bb) nella tabella vengono create le righe 9-11:
9 .
per una licenza per operare come fornitore di servizi di crowdfunding
7.200 BGN
10.
revocare una licenza per operare come fornitore di servizi di crowdfunding su richiesta del fornitore
3.900 BGN
11.
per il successivo rilascio del nulla osta ad un soggetto ex art. 167, par. 3 del codice di procedura civile
500 LV.
(b) nella sezione II:
aa) al punto I viene creata la riga 43:
43.
da un fornitore di servizi di crowdfunding
3.500 BGN
bb) al punto III sono create le frasi due e tre: “Un organismo di investimento collettivo, organizzato come un fondo contrattuale, costituito da comparti, non è debitore di compenso di cui al punto I, riga 14. Fornitori di servizi di finanziamento collettivo che hanno ricevuto una licenza ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari, della legge sugli istituti di credito e della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, pagano una commissione per la supervisione finanziaria generale per intero alla voce I, riga 43.”;
(c) nella tabella della Sezione III, le parole “EUR 3.000.000” sono sostituite da “EUR 8.000.000”.
13. In tutta la legge, le parole “Legge sulle società di investimento e sulle società di cartolarizzazione” saranno sostituite da “Legge sulle società di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
§ 21. Nella Legge sui mercati degli strumenti finanziari (promulgata, SG n. 15 del 2018; modificata, n. 16 del 2018; modificata e integrata, n. 24 e 98 del 2018, n. 17, 83, 94 e 102 del 2019, nn. 26, 28 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021 e nn. 16 e 25 del 2022) sono apportate modifiche e integrazioni:
1. All’art. 5:
a) al par. 1, punto 10:
aa) nel testo precedente alla lettera “a”, le parole “diverse dalle negoziazioni per conto proprio, con derivati ​​o quote su merci” sono sostituite da “diverse dalle negoziazioni per conto proprio, relative a derivati ​​o quote su merci”;
bb) alla lettera “a” le parole “e sempre che la loro attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge e della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio , 2014 in materia di mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (OB, L 173/349 del 12 giugno 2014), di seguito denominata “Direttiva 2014/65/UE”, o attività ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli enti creditizi, rispettivamente attività bancaria secondo la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso alle attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli intermediari di investimento , di modifica della direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (OB,
cv) viene creata una nuova lettera “b”:
“b) tali soggetti non fanno parte di un gruppo la cui attività economica principale consiste nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge e della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati finanziari strumenti e di modificare la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (OB, L 173/349 del 12 giugno 2014), di seguito denominata “Direttiva 2014/65/UE”, lo svolgimento di qualsiasi delle attività ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli enti creditizi, rispettivamente attività bancaria secondo la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso alle attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli intermediari di investimento , di modifica della direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (OB,
gg) la precedente lettera “b” diventa la lettera “c”;
dd) la precedente lettera “c” diventa la lettera “d” ed è così modificata:
“d) queste persone notificano alla commissione, su richiesta del vicepresidente, le basi in cui hanno stabilito che la loro attività secondo il testo principale del presente punto è aggiuntiva rispetto alla loro attività economica principale;”
b) al par. 7, al secondo periodo dopo le parole “Alla notifica” sono aggiunte “ai par. 1, punto 10, lettera “d”;
c) viene creato un nuovo paragrafo. 10:
“(10) Ai fini del par. 1, punto 10, nei criteri per quando un’attività debba essere considerata aggiuntiva rispetto all’attività economica principale a livello di gruppo, si tiene conto dei seguenti elementi:
1. se l’esposizione nominale residua netta di derivati ​​su merci o quote di emissioni o loro derivati ​​per regolamento monetario negoziati nell’Unione Europea, ad eccezione dei derivati ​​su merci, quote di emissioni o loro derivati ​​negoziati in una sede di negoziazione, è inferiore a una soglia annua di 3 miliardi di euro, o
2. se il capitale utilizzato dal gruppo di appartenenza dell’entità è destinato principalmente all’attività economica principale del gruppo, oppure
3. se il volume delle attività di cui al par. 1, punto 10, non ecceda l’ammontare complessivo delle altre attività di negoziazione a livello di gruppo.”;
d) sono creati i commi. 11 e 12:
“(11) Le attività di cui al par. 10, sono considerati a livello di gruppo.
(12) Nei casi di cui al par. 10 articoli non inclusi:
1. le operazioni tra componenti del gruppo, di cui all’art. 3 del Regolamento (UE) n. 648/2012, che servono a gestire la liquidità o il rischio all’interno del gruppo;
2. operazioni con derivati ​​su merci o quote di emissione o loro derivati, che possono essere oggettivamente valutati come determinanti una riduzione dei rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di finanziamento;
3. le operazioni con derivati ​​su merci o quote di emissione o loro derivati, concluse per adempiere agli obblighi di garanzia della liquidità su una sede di negoziazione, quando tali obblighi sono richiesti dalle autorità di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione Europea o della normativa nazionale , regolamenti e regolamenti amministrativi o dalle sedi di commercio.’;
e) il precedente par. 10 diventa par. 13.
2. All’art. 9 è creato il par. 6:
“(6) Gli intermediari di investimento possono fornire servizi di crowdfunding se hanno ricevuto una licenza ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sul finanziamento delle imprese dei fornitori di servizi di crowdfunding europei e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020).”
3. All’art. 13, par. 1, le parole “autorità dell’intermediario di investimento” sono sostituite da “autorità dell’intermediario di investimento e dei soggetti che ne gestiscono l’attività” ed è inserita una virgola.
4. All’art. 14, par. 1, le parole “autorità dell’intermediario di investimento” sono sostituite da “autorità dell’intermediario di investimento e dei soggetti che ne gestiscono l’attività” ed è inserita una virgola.
5. All’art. 15:
a) al par. 1, è creato il secondo periodo: «Il primo periodo si applica conseguentemente ai soggetti di cui all’art. 13, par. 7.”;
b) al par. 8 dopo le parole “intermediario di investimento” è inserita la virgola ed è aggiunto “nonché i soggetti che ne gestiscono l’attività”.
6. All’art. 70 è creato par. 4:
“(4) L’intermediario di investimento è esonerato dai requisiti di cui al par. 2 e 3, quando il servizio di investimento da lui prestato è relativo a titoli obbligazionari per i quali non è attuato altro derivato che non sia una clausola “make-whole”, ovvero quando gli strumenti finanziari sono offerti o distribuiti esclusivamente a controparti idonee”.
7. Nasce l’art. 70a:
“Ricerca
Arte. 70 bis. (1) La fornitura di studi da parte di terzi a intermediari di investimento che forniscono gestioni di portafogli o altri servizi di investimento o servizi aggiuntivi ai clienti deve essere considerata adempiente agli obblighi di cui all’art. 70, par. 1 se:
1. prima della prestazione dei servizi di esecuzione o di ricerca, è stato stipulato un accordo tra l’intermediario di investimento e il prestatore di ricerca che specifica quali parti di eventuali compensi o co-pagamenti combinati per servizi di esecuzione e di ricerca si riferiscono alla ricerca;
2. l’intermediario di investimento informa i propri clienti dei compensi congiunti per servizi di esecuzione e per studi svolti a terzi fornitori di studi, nonché
3. gli studi per i quali vengono addebitati i compensi combinati o il compenso congiunto riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato per il periodo di 36 mesi antecedente l’erogazione dello studio non superi l’equivalente BGN di 1 miliardo di EUR, calcolato a fine anno quotazioni per gli esercizi in cui i loro titoli sono o sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o su base patrimoniale per gli esercizi in cui i loro titoli non sono o non sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
(2) Ai fini del par. 1 il termine “ricerca” comprende materiali o servizi di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altre attività, o gli emittenti o potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come materiali o servizi di ricerca strettamente connessi a un determinato settore o mercato, in modo da fornire informazioni di opinione su strumenti finanziari, attività o emittenti in quel settore o mercato. La ricerca include anche materiali o servizi che raccomandano o suggeriscono in modo esplicito o implicito una strategia di investimento e forniscono un’opinione motivata sul valore o il prezzo attuale o futuro di strumenti finanziari o attività, o contengono altri tipi di analisi e punti di vista originali e raggiungono conclusioni basate su nuove o informazioni esistenti,
8. All’art. 71:
a) vengono creati nuovi paragrafi. 7 e 8:
“(7) Quando il contratto per l’acquisto o la vendita di uno strumento finanziario è concluso mediante comunicazioni a distanza che impediscono la preventiva comunicazione di informazioni su costi e commissioni, l’intermediario di investimento può, dopo la conclusione dell’operazione e senza indebito ritardo , fornire tali informazioni in formato elettronico o cartaceo, su richiesta di un cliente non professionale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. il cliente ha acconsentito a ricevere le informazioni senza indebito ritardo dopo la conclusione della transazione;
2. l’intermediario di investimento ha dato al cliente la possibilità di posticipare la conclusione dell’operazione fino al ricevimento delle informazioni.
(8) Oltre ai requisiti di cui al par. 7 l’intermediario di investimento è tenuto a fornire al cliente la possibilità di ricevere telefonicamente le informazioni su costi e commissioni prima di concludere l’operazione.”;
b) il precedente par. 7 diventa par. 9 e in esso le parole “ai sensi del par. 2 – 6″ sono sostituiti da “ai sensi del par. 2 – 8”;
c) sono creati i commi. 10 – 12:
“(10) Gli intermediari di investimento forniscono ai propri clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste dalla presente legge in formato elettronico, salvo quando il cliente o potenziale cliente non è un professionista e ha richiesto di ricevere le informazioni su carta, nel qual caso le sue informazioni sono fornite gratuitamente in forma cartacea.
(11) Gli intermediari di investimento notificano ai loro clienti non professionisti o potenziali clienti non professionisti che hanno l’opportunità di ricevere le informazioni su carta.
(12) Gli intermediari di investimento notificano ai loro clienti non professionali esistenti che ricevono le informazioni, la cui fornitura è richiesta ai sensi della presente legge, in forma cartacea, che inizieranno a riceverle in formato elettronico, almeno otto settimane prima di iniziare a ricevere invia in tale formato. Le imprese di investimento informano questi clienti al dettaglio esistenti che hanno la possibilità di scegliere se continuare a ricevere le informazioni in formato cartaceo o iniziare a riceverle in formato elettronico. Le imprese di investimento informano i loro attuali clienti al dettaglio che, se non chiedono di continuare a ricevere le informazioni in forma cartacea entro questo periodo di otto settimane, inizieranno automaticamente a essere fornite loro in formato elettronico.
d) il precedente comma. 8 diventa par. 13 e in esso le parole “par. 1 – 7” sono sostituiti da “par. 1 – 9”.
9. All’art. 78:
a) viene creato un nuovo paragrafo. 5:
“(5) Quando l’intermediario di investimento fornisce consulenza in materia di investimenti o esegue gestioni di portafogli e questi servizi includono lo scambio di strumenti finanziari, riceve le informazioni necessarie sugli investimenti del cliente e analizza i costi ei benefici dello scambio di strumenti finanziari. Quando fornisce consulenza in materia di investimenti, l’intermediario di investimento informa il cliente se il vantaggio dello scambio è maggiore dei costi associati.»;
b) il precedente par. 5 diventa par. 6;
c) il precedente par. 6 diventa par. 7 e in esso ovunque le parole “par. 5” sono sostituiti da “par. 6”;
d) il precedente comma. 7 diventa par. 8.
10. Nasce l’art. 79a:
“Servizi forniti a clienti professionali
Arte. 79 bis. (1) I requisiti di cui all’art. 71, par. 2, punto 4, non si applicano ai servizi forniti alla clientela professionale, ad eccezione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.
(2) I requisiti di cui all’art. 78, par. 5 e nell’art. 85, par. 1 non si applicano ai servizi forniti ai clienti professionali, a meno che tali clienti non dichiarino all’intermediario di investimento in formato elettronico o cartaceo di voler beneficiare dei diritti previsti dalle presenti disposizioni.
(3) L’intermediario di investimento tiene un registro delle comunicazioni con i clienti di cui al par. 2.”
11. All’art. 85:
a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
b) il comma 7 è abrogato;
c) sono creati i commi. 10, 11, 12 e 13:
“(10) Ciascuna sede di negoziazione e partecipante sistematico fornisce gratuitamente al pubblico informazioni sulla qualità dell’esecuzione degli ordini nella sede di negoziazione, rispettivamente di quelli conclusi dall’intermediario di investimento nella sua qualità di partecipante sistematico, quando oggetto di tali operazioni sono strumenti finanziari, fermo restando l’obbligo di negoziazione di cui all’art. 23 e 28 del Regolamento (UE) n. 600/2014.
(11) Obbligo di cui al par. 10 esiste anche un qualsiasi luogo di adempimento in relazione a strumenti finanziari diversi da quelli soggetti all’obbligo di negoziazione di cui all’art. 23 e 28 del Regolamento (UE) n. 600/2014.
(12) L’informativa di cui al par. 10 include i dati su prezzo, costi, velocità di esecuzione e probabilità di esecuzione per i singoli strumenti finanziari.
(13) Il contenuto, la forma e la periodicità del conferimento dell’informativa di cui al par. 10 – 12 sono definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme sui dati tecnici di regolamentazione, pubblicato dal luoghi di esecuzione, sulla qualità di esecuzione delle operazioni (GU L 87/152 del 31 marzo 2017), di seguito denominato “Regolamento Delegato (UE) 2017/575”. Il contenuto e il formato delle informazioni di cui al par. 6 sono determinati dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell’8 giugno 2016.
12. All’art. 89, par. 1 le parole “Art. 71, par. 1, art. 72, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 86 e 87” sono sostituiti da “Art. 70, par. 2 e 3, artt. 71, par. 1-9, artt. 72-74, artt. 77-79, artt. 82 e artt. 84 – 87” ed è creata la seconda frase: “L’intermediario di investimento nei rapporti con le controparti qualificate agisce con onestà, correttezza e professionalità e fornisce informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura e delle attività della controparte qualificata .”
13. All’art. 99 è creato il par. 5:
“(5) L’intermediario di investimento è esonerato dai requisiti di cui al par. 1 – 4, quando il servizio di investimento da lui prestato è relativo a titoli obbligazionari senza alcun altro derivato implementato che non sia una clausola di “make-whole”, ovvero quando gli strumenti finanziari sono offerti o distribuiti esclusivamente a controparti idonee.”
14. All’art. 111 cpv. 6 è così modificato:
“(6) In relazione ai poteri del Ministro delle finanze di cui all’art. 17a della legge sul debito pubblico, nella sua qualità di autorità competente ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swap (GU L 86/1 del 24 marzo 2012), di seguito denominato in quanto “Regolamento (UE) n. 236/2012”, la commissione gli fornisce informazioni sulle operazioni concluse con titoli di Stato, ricevute sulla base dell’art. 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014, regolarmente o su richiesta, secondo le modalità definite in un accordo di cooperazione tra le due autorità.”
15. All’art. 128 è creato il par. 6:
“(6) Requisiti aggiuntivi all’ordine e al formato in cui le relazioni di cui al par. 1, sarà determinato con regolamento».
16. All’art. 158:
a) al par. 3 le parole “Art. 15, par. 1 e par. 3 – 7” sono sostituiti da “Art. 15, par. 1 e par. 3 – 8”, e le parole “Art. 64, par. 1 e par. 3 – 7” sono sostituiti da “Art. 64, par. 1 e par. 3 – 8”;
b) viene creato il paragrafo. 6:
“(6) Il gestore del mercato mantiene procedure idonee ed efficaci per la trasmissione di segnalazioni interne da parte dei dipendenti del gestore del mercato attraverso un canale dedicato e indipendente in merito a violazioni effettive o possibili del gestore del mercato.”
17. All’art. 192:
a) al par. 1 le parole “posizioni nette in derivati ​​su merci quando tali derivati ​​sono negoziati in sedi di negoziazione” sono sostituite da “posizioni nette in derivati ​​su merci agricole e derivati ​​su merci critiche o significative” ed è creata la seconda frase: “I derivati ​​su merci sono considerato critico o significativo quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali è uguale all’entità delle loro posizioni aperte ed è almeno 300.000 posizioni aperte separate in media in un periodo di un anno.»;
b) al par. 2, comma 3, si pone alla fine una virgola e si aggiunge “ferma restando la comunicazione dei prezzi sul mercato di tale merce di base”;
c) viene creato un nuovo paragrafo. 4:
“(4) I limiti delle posizioni di cui al par. 1 non si applicano a:
1. posizioni ricoperte da un soggetto non finanziario o per suo conto, che siano oggettivamente misurabili nel ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale di tale soggetto non finanziario;
2. posizioni ricoperte da un’entità finanziaria o per suo conto – in quanto tale entità fa parte di un gruppo prevalentemente commerciale e agisce per conto di un’entità non finanziaria del gruppo prevalentemente commerciale, quando tali posizioni sono oggettivamente misurabili come riduzione diretta dei rischi relativi all’attività commerciale di tale soggetto non finanziario;
3. posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie, oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse in adempimento degli obblighi di garanzia della liquidità su una sede di negoziazione, come precisato all’art. 5, par. 12, punto 3;
4. ogni altro titolo ai sensi del § 1, comma 1, lettera “c” delle disposizioni aggiuntive, che si riferisca ad una merce o ad una merce di base, come specificato nell’art. 4, punto 10.”;
d) i precedenti commi. 4 e 5 diventano par. 5 e 6;
e) il precedente par. 6 diventa par. 7 ed è così modificato:
“(7) Con la decisione di cui al par. 1 la commissione in ottemperanza ai requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2017/591 fissa limiti di posizione per derivati ​​su merci critiche o significative negoziati su sedi di negoziazione, derivati ​​su materie prime agricole e derivati ​​OTC economicamente equivalenti ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2017/591.”;
f) il precedente comma. 7 diventa par. 8 e in esso dopo le parole “in presenza di” sono aggiunte “significative variazioni di mercato, anche”, e le parole “nonché in presenza di altre significative variazioni di mercato” ed il comma successivo ad esse sono soppresse .
18. L’articolo 195 è così modificato:
“Arte. 195. (1) Quando i derivati ​​su merci agricole con la stessa merce e caratteristiche sottostanti sono negoziati in volumi significativi in ​​sedi di negoziazione in più di uno Stato membro o quando derivati ​​su merci critiche o significative con la stessa merce e caratteristiche sottostanti sono negoziati in sedi di negoziazione in più di uno Stato membro e il maggior volume di negoziazione è svolto in una sede di negoziazione nella Repubblica di Bulgaria, la commissione svolge la funzione di autorità centrale competente e fissa limiti per una singola posizione che deve essere applicata durante la negoziazione di questi derivati .
(2) La Commissione di Vigilanza Finanziaria, su proposta del Vice Presidente, determina i limiti per la singola posizione, di conseguenza modifica i limiti determinati, sentite le autorità competenti degli altri Stati membri, ove le negoziazioni dove detti derivati ​​per i beni agricoli sono scambiati si trovano in un volume significativo o su cui sono negoziati questi derivati ​​su merci critiche o significative.
(3) La Commissione di vigilanza finanziaria, quando ritiene che i limiti per la posizione unica in derivati ​​negoziati nella Repubblica di Bulgaria siano stati determinati in violazione dei requisiti della direttiva 2014/65/UE dall’autorità centrale competente competente, dispone che autorità per iscritto motivazioni complete e dettagliate per la loro opinione.’
19. All’art. 196, cpv. 2 i termini “soggetti titolari” sono sostituiti da “i titolari di”.
20. All’art. 198, cpv. 1:
a) nel testo principale, le parole “che forniscono” sono sostituite da “che forniscono”;
b) al punto 2, alla fine è posta una virgola e “comprese, ove pertinente, le posizioni detenute tramite aderenti e partecipanti in derivati ​​su merci aventi la stessa merce e caratteristiche sottostanti, negoziati su altre sedi di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti” viene aggiunto;
c) al punto 3, le parole “temporanee o permanenti” sono soppresse;
d) al punto 4, le parole “se necessario e” sono soppresse.
21. All’art. 201 è creato par. 5:
“(5) La segnalazione di cui al par. 1 – 4 delle voci non si applica a nessun altro titolo ai sensi del § 1, comma 1, lettera “c” del regolamento aggiuntivo, che si riferisca ad una merce o ad una merce di base, come specificato nell’art. 4, punto 10.”
22. All’art. 202 cpv. 1 è così modificato:
“(1) Un intermediario di investimento che effettua operazioni con derivati ​​su merci, quote di emissioni o derivati ​​su quote di emissioni al di fuori di una sede di negoziazione si sottopone alla commissione, se svolge le funzioni di un’autorità centrale competente e quando non esiste autorità competente – all’autorità competente pertinente di un altro Stato membro in cui gli strumenti sono negoziati, almeno una volta al giorno una relazione con la ripartizione dettagliata delle sue posizioni in derivati ​​OTC economicamente equivalenti ai sensi dell’art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/591 e, se del caso, in derivati ​​su merci o quote di emissioni o loro derivati ​​negoziati in una sede di negoziazione.’
23. All’art. 276, par. 15 dopo le parole “intermediario di investimento” è inserita la virgola ed è aggiunta “controparte centrale, depositario accentrata di titoli”.
24. All’art. 290, cpv. 1:
a) al punto 1, le parole “Art. 71, par. 1 – 7” sono sostituiti da “Art. 71, par. 1 – 12” e le parole “Art. 72, 73, 74, 78, 79, 80” sono sostituiti da “Art. 72 – 74, 78, 79, artt. 79a, par. 3, art. 80”;
b) al punto 4, le parole “art. 96, 97, 99, 100” sono sostituiti da “Art. 96, 97, artt. 99, par. 1 – 4, artt. 100”;
c) al punto 8 le parole “del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swap (OB, L 86/1 del 24 marzo 2012), di seguito denominato “Regolamento (UE) ) n. 236/2012” e la virgola successiva sono soppresse.
25. All’art. 294:
a) al par. 1 le parole “intermediario di investimento o presso altra controparte di cui all’art. 15, par. 1, comma 17 della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria” sono sostituite da “intermediario di investimento, controparte centrale, depositario accentrata o controparte non finanziaria di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365″;
b) al par. 2 e 3 ovunque le parole “intermediario di investimento o presso altra controparte finanziaria di cui all’art. 15, par. 1, comma 17 della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria” sono sostituite da “intermediario di investimento, controparte centrale, depositario accentrata o controparte non finanziaria di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365″;
c) viene creato il paragrafo. 4:
“(4) Nella determinazione della sanzione amministrativa, il vicepresidente tiene conto delle circostanze di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2015/2365.”
26. Nelle disposizioni aggiuntive:
a) al § 1:
aa) il punto 48 è così modificato:
“48. I “derivati ​​su commodities agricole” sono contratti per derivati ​​relativi ai prodotti di cui all’art. 1 e dell’allegato I, parte I – XX e parte XXIV/I del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché con i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del il Consiglio dell’11 dicembre 2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( GU, L 354/1 del 28 dicembre 2013).’;
bb) sono creati gli articoli 95 – 98:
“95. Per “scambio di strumenti finanziari” si intende la vendita di uno strumento finanziario e l’acquisto di un altro strumento finanziario o l’esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente.
96. Per “clausola del “make-whole” si intende una clausola intesa a tutelare l’investitore garantendo che in caso di rimborso anticipato di un’obbligazione, l’emittente sia tenuto a corrispondere all’investitore che detiene l’obbligazione un importo pari alla somma del il valore attuale delle restanti cedole che si prevede scadono e l’importo capitale dell’obbligazione oggetto di rimborso.
97. Per “formato elettronico” si intende qualsiasi supporto durevole non cartaceo.
98. “Gruppo prevalentemente commerciale”: qualsiasi gruppo la cui attività commerciale principale non è la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge, né lo svolgimento di alcuna delle attività specificate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, né il funzionamento in qualità di market maker per quanto riguarda i derivati ​​su merci.»;
b) al § 2, par. Viene creato 1 elemento 10:
“10. Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la gestione dei prodotti e le restrizioni di posizione e alle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019 /878 ​​per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento al fine di sostenere la ripresa dalla crisi connessa al COVID-19 (GU L 68/14 del 26 febbraio 2021).”
27. Ovunque nella legge prima le parole “società di cartolarizzazione” sono aggiunte “per”.
§ 22. Nella legge sugli istituti di credito (promulgata, SG n. 59 del 2006; modificata, n. 105 del 2006, n. 52, 59 e 109 del 2007, n. 69 del 2008, n. 23, 24, 44 , 93 e 95 del 2009, 94 e 101 del 2010, 77 e 105 del 2011, 38 e 44 del 2012, 52, 70 e 109 del 2013, 22, 27, 35 e 53 del 2014, n. 14, 22, 50, 62 e 94 del 2015, n. 33, 59, 62, 81 , 95 e 98 del 2016, n. 63, 97 e 103 del 2017, n. 7, 15, 16 , 20, 22, 51, 77, 98 e 106 del 2018, nn. 37, 42 , 83, 94 e 96 del 2019, nn. 11, 13, 14, 18 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021 e n. 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 2, par. 2:
a) viene creato un nuovo articolo 17:
“17. attività di fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori di servizi di crowdfunding europei per le imprese e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) ) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”;»
b) il precedente punto 17 diventa punto 18.
2. All’art. 3a, par. 9 dopo la dicitura “è licenziato” si inserisce una virgola e si aggiunge “oltre a soggetto che eroga prestiti unicamente attraverso una piattaforma di crowdfunding”.
3. All’art. 14, par. 2 dopo le parole “strumenti finanziari” aggiungere “o servizi di crowdfunding”.
4. All’art. 15, par. 6 dopo le parole “Art. 2, par. 2, viene aggiunto il punto 9″ o 17”.
5. All’art. 16, comma 2 dopo le parole “strumenti finanziari” aggiungere “o servizi di crowdfunding”.
6. All’art. 56:
a) al par. Viene creato 1 elemento 4:
“4. investitori che hanno fornito un prestito di progetto tramite un fornitore di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei fornitori esteri che operano direttamente sul territorio della Repubblica di Bulgaria.”;
b) al par. 2 le parole “I soggetti di cui al par. 1″ sono sostituiti da “Gli enti di cui al par. 1, punti 1 – 3 e i fornitori di servizi di finanziamento collettivo di cui al par. 1, punto 4”, ed infine le parole “ai sensi del par. 1” sono sostituiti da “ai sensi del par. 1, punti 1 – 3 e i fornitori di servizi di finanziamento collettivo di cui al par. 1, articolo 4”;
c) al par. Vengono creati 3 elementi 9 e 10:
“9. Ufficio dei servizi segreti militari sotto il ministro della Difesa;
10. Agenzia statale di intelligence.”;
d) ovunque nel par. 12 – 14 le parole “par. 1” sono sostituiti da “par. 2”.
7. All’art. 56 bis:
a) al par. Vengono creati 3 articoli 14 e 15:
“14. Servizio di “Intelligence militare” del Ministro della Difesa;
15. Agenzia statale di intelligence.”;
b) al par. 5 ovunque le parole “i. 8 – 13” sono sostituiti da “item. 8 – 15”.
8. All’art. 103, par. 10 dopo si aggiungono le parole “Financial Instruments Markets Act” “o per svolgere attività come fornitore di servizi di crowdfunding” e viene creata la seconda frase: “La Banca nazionale bulgara revoca l’autorizzazione a un istituto di credito per svolgere attività di servizio erogatore di finanziamenti collettivi e nei casi di cui all’art. 17(1) del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 23. Alla Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione (promulgata, SG n. 21 del 2021; modificata, n. 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 3:
a) al par. 2, le parole “vicepresidente di dipartimento” sono sostituite da “vicepresidenti di dipartimento” e le parole “nominati ai sensi del par. 4 – 6 in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402” sono soppressi;
b) il comma 3 è così modificato:
“(3) La Commissione esercita i poteri di un organo competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402, ad eccezione dei casi in cui i vicepresidenti di dipartimento, determinati ai sensi del par. 4 – 6, esercita i poteri di un’autorità competente.”
2. All’art. 19, par. 5, secondo comma, le parole “L’avviso contiene” sono sostituite da “L’avviso contiene, oltre alle informazioni sulla banca creditrice”.
3. All’art. 27 è creato il par. 13:
“(13) Non sono soggetti ad approvazione ai sensi del par. 5 i contratti con fornitori di servizi di utilità relativi alla manutenzione e all’esercizio degli immobili acquisiti e all’incasso dei crediti acquisiti. I paragrafi 6, 7 e 10 non si applicano».
4. All’art. 31 è creato il par. 8:
“(8) La società avente una specifica finalità di investimento, che investe in immobili, presenta alla Commissione una relazione sulle società dalla stessa partecipate e dalle sue società specializzate ai sensi dell’art. 28, par. 1 immobile commerciale entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, rispettivamente fino a 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, in forma elettronica secondo un modello determinato dal vicepresidente.”
5. All’art. 36:
a) al par. 1 dopo l’aggiunta della parola “cartolarizzazione” “deve soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2017/2402 e dei suoi atti di esecuzione e”;
b) il comma 2 è abrogato.
6. All’art. 39:
a) il testo precedente diventa par. 1 e ivi dopo il termine “standardizzato” è aggiunto “tradizionale”;
b) viene creato il paragrafo. 2:
“(2) Nel caso di cartolarizzazioni di bilancio semplificate, trasparenti e standardizzate, l’iniziatore, il creditore originario, lo sponsor, la società di cartolarizzazione e il compliance agent OPS rispettano le linee guida dell’Autorità bancaria europea per un’interpretazione e un’applicazione uniformi dei requisiti di cui all’art. 26b – 26e del Regolamento (UE) 2017/2402.”
7. All’art. 55, par. 1 le parole “Art. 19 – 22 o dell’art. 23 – 26” sono sostituiti da “Art. 19-22, artt. 23 – 26 o dell’art. 26a – 26d”.
8. All’art. 59, par. 1, comma 3 le parole “art. 19 – 22 o dell’art. 23 – 26” sono sostituiti da “Art. 19-22, artt. 23 – 26 o dell’art. 26a – 26d”.
9. All’art. 65, par. 1:
a) al punto 1, le parole “Art. 13, par. 4 o 5” sono sostituiti da “Art. 10, par. 2 e 4, artt. 13, par. 4 e 5”, le parole “Art. 18, par. 1 – 4” sono sostituiti da “Art. 18, par. 2, 3, 6 e 7” e le parole “Art. 20, 25, 26 e dell’art. 27, par. 5, primo periodo” sono sostituite da “Art. 20”;
b) al punto 2, le parole “Art. 7, par. 2 e 5 – 7” sono sostituiti da “Art. 7, par. 2, 5 e 7” e le parole “Art. 19, par. 1 e 4-6, artt. 22, par. 1, 3, 4 e 6, secondo periodo, art. 23, 24, artt. 27, par. 6 e 8-10, art. 29, par. 1 e 2” sono sostituiti da “Art. 18, par. 7, art. 19, par. 5 e 6, artt. 23, art. 24, art. 25, art. 27, par. 7 e 10, artt. 29, par. 2”;
c) al punto 3 dopo le parole “art. 5, par. 2 – 4 e 6 – 10” è inserita una virgola e “art. 18, par. 1”, le parole “Art. 19, par. 2” sono sostituiti da “Art. 19, par. 1, 2 e 4” e le parole “Art. 22, par. 3, art. 27, par. 1 e artt. 28” sono sostituiti da “Art. 22, par. 1, 3, 4 e par. 6, secondo periodo, art. 26, par. 1, prima frase, par. 2, punti 2 e 3, par. 3 e 4, artt. 27, par. 1, par. 5, prima frase, par. 6, 8 e 9, artt. 28, art. 29, par. 1 e par. 3”.
10. Nelle disposizioni transitorie e finali è istituito il § 10 bis:
§ 10 bis. La Commissione di vigilanza finanziaria adotta i regolamenti sull’attuazione della legge e impartisce istruzioni scritte sulla sua attuazione e interpretazione, nonché gli atti sulla sua attuazione.”
§ 24. Nella legge sul debito pubblico (promulgata, SG n. 93 del 2002; modificata, n. 34 del 2005, n. 52 del 2007, n. 23 del 2009, n. 101 del 2010, n. 99 del 2011 , n. 103 del 2012, n. 15 del 2013, n. 50 del 2015, n. 43 e 98 del 2016, n. 91 del 2017 e n. 20 e 86 del 2018) al capo quarto art. 17c:
“Arte. 17° sec. (1) Il segreto professionale è l’informazione che il Ministro delle finanze acquisisce o crea per gli scopi dei suoi poteri ai sensi dell’art. 17a. Le informazioni di cui al primo periodo possono essere utilizzate solo per adempiere ai poteri del Ministro delle finanze in attuazione del Regolamento (UE) n. 236/2012.
(2) Il segreto professionale non è un segreto ufficiale ai sensi della legge sulla protezione delle informazioni riservate.
(3) Le informazioni soggette a pubblicazione o divulgazione ai sensi di un atto normativo non costituiscono un segreto professionale.
(4) Il Ministro delle finanze ei dipendenti del Ministero delle finanze, che hanno accesso a tali informazioni, sono tenuti al segreto professionale, anche dopo la sua revoca dall’incarico, rispettivamente la cessazione dei loro rapporti giuridici d’ufficio.
(5) Le persone di cui al par. 4 possono utilizzare le informazioni rappresentative di segreto professionale solo ai fini e nell’esercizio delle loro funzioni d’ufficio. Tali informazioni non possono essere divulgate o fornite ad altre persone o organismi ad eccezione di quelli indicati al par. 7.
(6) Le restrizioni di cui al par. 5 non si applicano se le informazioni sono fornite in forma sintetica in modo da non poter identificare i soggetti cui si riferiscono.
(7) Le informazioni che costituiscono un segreto professionale possono essere fornite alle seguenti autorità in relazione allo svolgimento delle loro funzioni o doveri:
1. gli organi della magistratura – nei casi di procedimento penale avviato;
2. il tribunale – nei casi di ricorso avverso un atto amministrativo del Ministro delle finanze emanato ai sensi della presente legge;
3. La Corte dei Conti – ai fini delle proprie verifiche sull’attività;
4. La Commissione per la Lotta alla Corruzione e per la Confisca dei Beni Illecitamente acquisiti e/oi suoi organi;
5. le autorità degli altri Stati membri, cui è assegnato l’obbligo di esercitare la vigilanza sulle imprese del settore finanziario.
(8) I commi da 1 a 7 si applicano anche nel caso di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza competenti di altri Stati membri.”
§ 25.100 e 101 del 2010, n. 18, 33, 61 e 82 del 2011, n. 7, 15, 20 e 38 del 2012; Sentenza n. 7 della Corte Costituzionale del 2012 – n. 49 del 2012; emendare, n. 77 e 82 del 2012, n. 15 e 104 del 2013, n. 1, 27 e 61 del 2014, n. 54, 61, 79 e 98 del 2015, n. 8, 57, 59, 98 e 105 del 2016, n. 85, 86, 96 e 102 del 2017, n. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 e 92 del 2018, n. 79 del 2019, n. 13, 28, 44, 64, 104, 107 e 109 del 2020 e n. 25 del 2022) all’art. 187, cpv. 2 dopo le parole “abrogazione della Direttiva 2003/71/CE (OB, L 168/12 del 30 giugno 2017)” è inserita una virgola e “Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre si aggiunge il 2020 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (OB,
§ 26. Nella legge sulla limitazione della regolamentazione amministrativa e del controllo amministrativo sull’attività economica (promulgata, SG n. 55 del 2003; modificata, n. 59 del 2003; modificata, n. 107 del 2003, nn. 39 e 52 del 2004, n. 31 e 87 del 2005, n. 24, 38 e 59 del 2006, n. 11 e 41 del 2007, n. 16 del 2008, n. 23, 36, 44 e 87 del 2009, n. 25 , 59, 73 e 77 del 2010, n. 39 e 92 del 2011, n. 26, 53 e 82 del 2012, n. 109 del 2013, n. 47 e 57 del 2015, n. 103 del 2017, n. 15, 77 e 101 del 2018, n. 17, 24, 83 e 101 del 2019, n. 21 del 2021 e n. 25 del 2022) in appendice all’art. 9, par. 1, punto 2, al punto 3, dopo le parole “Legge sui mercati degli strumenti finanziari”, è aggiunto “prestatore di servizi di finanziamento collettivo”.
§ 27. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 105 del 2006; modificata e integrata, n. 52, 108 e 110 del 2007, n. 69 e 106 del 2008, n. 32, 35 e 95 del 2009, n. 94 del 2010, n. 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011, n. 40 e 94 del 2012, n. 15, 16, 23, 68, 91, 100 e 109 del 2013, n. 1, 105 e 107 del 2014, n. 12, 22, 35, 79 e 95 del 2015, n. 32, 74, 75 e 97 del 2016, n. 58, 85, 92, 97 e 103 del 2017, 15, 91, 98, 102, 103 e 105 del 2018, nn. 24, 64, 96, 101 e 102 del 2019, nn. 18, 28, 38, 69, 104, 107 e 110 del 2020, nn. 14 e 21 del 2021 e n. 8, 14, 17 e 25 del 2022) in ogni luogo prima che siano aggiunte le parole “le società di cartolarizzazione” “per”.
§ 28.15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 e 111 del 2013, n. 1, 18, 27, 35, 53 e 107 del 2014, n. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 e 102 del 2015, n. 62, 95, 98 e 105 del 2016, n. 62, 92, 99 e 103 del 2017, n. 7 e 15 del 2018; corr., n. 16 del 2018; emendare, n. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”. 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”. 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”.
§ 29.Nella legge sugli illeciti e le sanzioni amministrative (promulgata, SG n. 92 del 1969; modificata, n. 54 del 1978, n. 28 del 1982, n. 28 e 101 del 1983, n. 89 del 1986, n. 1987, n. 94 del 1990, n. 105 del 1991, n. 59 del 1992, n. 102 del 1995, n. 12 e 110 del 1996, n. 11, 15, 59 e 85 del 1998, n. 51, 67 e 114 del 1999, n. 92 del 2000, n. 25, 61 e 101 del 2002, n. 96 del 2004, n. 39 e 79 del 2005, n. 30, 33, 69 e 108 del 2006, nn. 51, 59 e 97 del 2007, n. 12, 27 e 32 del 2009, n. 10, 33, 39, 60 e 77 del 2011, n. 19, 54 e 77 del 2012, n. 17 del 2013, n. 98 e 107 del 2014, n. 81 del 2015, n. 76 e 101 del 2016, n. 63 e 101 del 2017, n. 20 e 38 del 2018, n. 83 e 94 del 2019, n. 13 e 109 del 2020, n. 21 del 2021 e n. 25 del 2022) all’art. 34, par. 1,
§ 30. Nella Legge sulle attività degli organismi di investimento collettivo e delle altre imprese di investimento collettivo (promulgata, SG n. 77 del 2011; modificata, n. 21 del 2012, n. 109 del 2013, n. 27 del 2014, n. 22 e 34 del 2015, 42, 76 e 95 del 2016, 62, 95 e 103 del 2017, 15, 20, 24, 27 e 77 del 2018, 83, 94 e 102 del 2019 , n. 26, 28 e 64 del 2020, n. 12 e 21 del 2021 e n. 16 e 25 del 2022 d.) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Nasce l’art. 58 bis:
“Arte. 58 bis. (1) Quando una società di gestione o di investimento prepara, fornisce, aggiorna e traduce un documento informativo di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, sui documenti informativi di base per i prodotti di investimento al dettaglio pacchetti e prodotti assicurativi di investimento (PIPDOZIP) (OB, L 352/1 del 9 dicembre 2014), di seguito denominato “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il presente documento si considera rispondente ai requisiti per il documento con informazioni chiave per gli investitori ai sensi dell’art. 57-59, artt. 63, par. 1 e artt. 131. In questi casi, la commissione non richiede la predisposizione, la fornitura, l’aggiornamento e la traduzione di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
(2) Il paragrafo 1 si applica di conseguenza quando l’organismo di investimento collettivo è composto da comparti separati e per ciascun comparto è stato preparato, fornito, aggiornato e tradotto un documento informativo principale separato.
2. All’art. 182, cpv. 3 il terzo comma è così modificato: «Gli articoli 56, 57, 58, 58 bis e 63 si applicano di conseguenza».
3. All’art. 264, par. 8, le parole “soggetti vigilati, loro dipendenti, soggetti che svolgono incarichi dirigenziali” sono sostituite da “società di gestione o gestori di fondi alternativi di investimento”.
4. All’art. 264a, par. 1 le parole “del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 sui documenti informativi di base per i prodotti di investimento al dettaglio aggregati e i prodotti di investimento assicurativi (PIIPDOZIP) (OB, L 352/1 del 9 dicembre 2014) (Regolamento ( UE) n. 1286/2014)” sono soppressi.
5. Nasce l’art. 273c:
“Arte. 273c. (1) Una persona che ricopre una posizione dirigenziale in una società di gestione o in un soggetto che gestisce fondi di investimento alternativi, e che commette o consente la commissione di una violazione dell’art. 4 o 15 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punibile con la sanzione pecuniaria da BGN 5.000 a BGN 5.000.000 e, in caso di reiterata violazione, da BGN 10.000 a BGN 10.000.000.
(2) Una società di gestione o una persona che gestisce fondi di investimento alternativi che commetta una violazione dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punito con la sanzione pecuniaria da BGN 10.000 a BGN 40.000, e in caso di reiterata violazione – da BGN 20.000 a BGN 10.000.000.
(3) Una società di gestione o una persona che gestisce fondi di investimento alternativi che commetta una violazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punito con la sanzione pecuniaria da BGN 20.000 a BGN 80.000, e in caso di reiterata violazione – da BGN 40.000 a BGN 30.000.000.
(4) Nella determinazione della sanzione amministrativa, il vicepresidente tiene conto delle circostanze di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2015/2365.”
6. All’art. 274, par. 1 le parole “Art. 273 e 273b” sono sostituiti da “Art. 273, 273b e 273c”.
7. L’articolo 8 è creato nel § 2 delle disposizioni aggiuntive:
“8. Direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’utilizzo dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( GU, L 455/15 del 20 dicembre 2021)».
8. Ovunque le parole “Legge sulle società con finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione” saranno sostituite da “Legge sulle società con finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
§ 31. Nella legge sull’attuazione delle misure contro l’abuso di mercato degli strumenti finanziari (promulgata, SG n. 76 del 2016; modificata, n. 105 del 2016, n. 95 del 2017, n. 15 e 77 del 2018 e n. 17, 83 e 94 del 2019) all’art. 17, par. 1 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
§ 32. (1) Il comma 21, punto 11, lettera “c” entra in vigore il 1 marzo 2023.
(2) Il comma 30, articoli 1 e 2 entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
La legge è stata adottata dalla 47a Assemblea Nazionale il 24 giugno 2022 ed è stata timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.
Per il presidente dell’Assemblea nazionale: Miroslav Ivanov

(2)

Parte quarta.
FINANZIAMENTO COLLETTIVO (NUOVO – SG N. 51 DEL 2022)

Capitolo tredici.
FINANZIAMENTO COLLETTIVO (NUOVO – SG N. 51 DEL 2022)

Arte. 164. (Nuovo – SG n. 51 del 2022) Ai sensi del presente capitolo:
1. ” fornitore di servizi di crowdfunding ” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “e” del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
2. ” società veicolo ” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “r” del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
3. “ investitore ” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “i” del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
4. ” cliente ” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “g” del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
5. ” autorità competente ” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “c” del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
6. ” messaggi di marketing ” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “o” del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
7. “ investitore inesperto ” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “k” del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
8. ” investitore esperto ” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “j” del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
9. ” piattaforma di crowdfunding ” è un concetto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “d” del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
10. “ proposta di finanziamento collettivo ” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “f” del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
11. ” valori mobiliari ” è un concetto ai sensi del § 1, punto 1 delle disposizioni aggiuntive della Legge sui Mercati degli Strumenti Finanziari ;
12. ” progetto di finanziamento collettivo ” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “l” del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
13. “
14. “
15. ” servizi di finanziamento collettivo ” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503 .
Arte. 165.
1. nei casi di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503 ;
2. per le azioni di soci nel capitale di società a responsabilità limitata;
3. per le azioni il cui trasferimento è soggetto a restrizioni o condizioni.
Arte. 166. (Nuovo – SG n. 51 del 2022) (1) Le licenze e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding devono essere effettuate in conformità con
(2) La Commissione decide di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding o di rifiutare di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi in cui il richiedente è un istituto di credito, ai sensi di Regolamento (UE) 2020/1503 , il presente capo e gli atti relativi alla loro attuazione.
(3) La Commissione rilascia una licenza per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo a una società per azioni o a una società a responsabilità limitata con sede e indirizzo di direzione nel territorio della Repubblica di Bulgaria, che soddisfa i requisiti di
(4) Entro 7 giorni dal rilascio della licenza di cui al par. 3 la società dichiara che la prestazione di servizi di crowdfunding è iscritta nell’oggetto della propria attività nel registro delle imprese.
(5) L’agenzia di registrazione iscrive nel registro di commercio il diritto di prestare servizi di crowdfunding nel campo di attività della società, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione.
Arte. 167. (Nuovo – SG n. 51 del 2022) (1) I fornitori di servizi di finanziamento collettivo sono tenuti in ogni momento a soddisfare i requisiti organizzativi e operativi per loro secondo
(2) I membri degli organi di direzione e controllo, nonché il procuratore di un prestatore di servizi di finanziamento collettivo, devono sempre soddisfare i requisiti di cui all’art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503
(3) I membri dell’organo di gestione e controllo di un fornitore di servizi di crowdfunding, nonché il procuratore, sono soggetti all’approvazione della commissione prima della loro iscrizione nel registro delle imprese e le persone fisiche che rappresentano le persone giuridiche – membri della direzione o organo di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding, sono soggetti all’approvazione della commissione prima di essere designati come rappresentanti delle persone giuridiche – membri dell’organo di gestione o di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding.
(4) Per il rilascio dell’approvazione di cui al par. 3 il fornitore del servizio di crowdfunding presenta istanza alla commissione con allegati dati e documenti ex art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503
(5) Quando i dati e i documenti presentati sono incompleti o sono necessarie ulteriori informazioni o prove dell’esattezza dei dati, il vicepresidente invia un messaggio al fornitore di servizi di crowdfunding e fissa un termine per rimuovere le carenze e incongruenze individuate o per la presentazione ulteriori informazioni e documenti, che non possono essere inferiori a un mese.
(6) Quando l’annuncio di cui al par. 5 non è accettato all’indirizzo indicato dal richiedente la corrispondenza, il termine per la presentazione dei dati, dei documenti e delle ulteriori informazioni di cui al par. 5 decorre dall’annuncio del bando sul sito della commissione. L’informativa è certificata da un protocollo redatto da funzionari nominati con provvedimento del Vice Presidente.
(7) La commissione, su proposta del vicepresidente, si pronuncia entro un mese dalla presentazione della domanda, e quando sono state richieste ulteriori informazioni e documenti – entro un mese dal loro ricevimento, rispettivamente dalla scadenza del termine ai sensi del par. 5.
(8) La Commissione può rifiutarsi di rilasciare un’approvazione ai sensi del par. 3, se qualcuno dei soggetti non possiede i requisiti di cui all’art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 o se per la sua attività o per la sua influenza sul processo decisionale possa nuocere alla sicurezza del prestatore di servizi di investimento collettivo o alle sue operazioni.
(9) I commi da 3 a 8 non si applicano ai membri di un organo di direzione e di controllo, nonché a un procuratore di un fornitore di servizi di crowdfunding, che ricoprono una carica di membro di un organo di direzione o di controllo o di procuratore, per i quali hanno ricevuto l’approvazione dalla commissione o dalla Banca nazionale bulgara ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari , della legge sugli istituti di credito e della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento .
Arte. 168. (Nuovo – SG n. 51 del 2022) (1) Il soggetto che detiene il 20 per cento o più del capitale sociale o dei diritti di voto in un fornitore di servizi di crowdfunding deve in ogni momento ottemperare ai requisiti di cui all’art. 12, comma 3, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503 .
(2) Le persone che hanno deciso di acquisire una partecipazione del 20 per cento o più in un fornitore di servizi di crowdfunding devono notificare la commissione per iscritto prima dell’acquisizione e fornire i documenti ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503 .
Arte. 169. (Nuovo – SG n. 51 del 2022) Il Vice Presidente ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503 determina la frequenza e l’approfondimento della valutazione del rispetto da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding degli obblighi previsti dal medesimo regolamento, ea tal fine può svolgere o autorizzare funzionari della commissione a effettuare controlli in loco.
Arte. 170. (Nuovo – SG n. 51 del 2022) (1) Il documento informativo di base per l’investimento di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2020/1503 è redatto in bulgaro.
(2) Quando un fornitore di servizi di crowdfunding pubblicizza una proposta di crowdfunding tramite messaggi di marketing nella Repubblica di Bulgaria, il documento informativo principale per l’investimento è reso disponibile in bulgaro.
Arte. 171.sono solidalmente responsabili con i soggetti di cui al primo periodo per i danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti presenti nel bilancio dell’ideatore del progetto. Laddove le informazioni del bilancio sottoposto a revisione siano incluse nel documento informativo principale per l’investimento, il revisore legale è responsabile dei danni causati dal bilancio da lui sottoposto a revisione.
(2) Nel documento informativo di base per la partecipazione, i nomi e la posizione, rispettivamente il nome, la sede e l’indirizzo della direzione delle persone di cui al par. 1, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel documento informativo principale sugli investimenti sono veritiere e complete.
Arte. 172. (Nuovo – SG n. 51 del 2022) (1) I componenti dell’organo di amministrazione e controllo del fornitore di servizi di crowdfunding che prevede la gestione individuale di un portafoglio di crediti e il suo procuratore responsabile delle informazioni contenute nelle principali informazioni di investimento documento a livello di piattaforma risponde in solido dei danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti contenuti nel documento informativo principale sull’investimento a livello di piattaforma o dalla sua traduzione.
(2) Nel documento informativo di base per l’investimento a livello di piattaforma, i nomi e la carica, rispettivamente il nome, la sede e l’indirizzo della direzione dei soggetti di cui al par. 1, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel principale documento informativo sugli investimenti a livello di piattaforma sono veritiere e complete.
Arte. 173. (Nuovo – SG n. 51 del 2022) I messaggi di marketing dei fornitori di servizi di finanziamento collettivo sono in lingua bulgara.
Arte. 174. (Nuovo – SG n. 51 del 2022) (1) La Commissione può esercitare i poteri di cui all’art. 30, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 in ottemperanza all’art. 30, comma 3, del medesimo regolamento, per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 , del presente capo e/o dei loro atti attuativi.
(2) Una persona fisica o giuridica che fornisce informazioni alla commissione ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 , del presente capo e/o degli atti di attuazione degli stessi, non viola le restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte in virtù di un contratto o di qualsiasi disposizione statutaria, regolamentare o amministrativa, e tale persona non avrà alcuna responsabilità di alcun tipo in relazione a tale notifica.
Arte. 175. ( Nuova – . _ la commissione collabora con l’ESMA e con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con le autorità competenti responsabili della vigilanza su un’attività svolta da un fornitore di servizi di crowdfunding, diversa dalle attività oggetto della licenza di cui all’art . 12 del Regolamento (UE) 2020/1503 .
(2) Quando si effettua la vigilanza per il rispetto dei requisiti di cui all’art. 6 , 20 e 24 del Regolamento (UE) 2020/1503 , la commissione, rispettivamente vicepresidente, scambia informazioni e collabora con la Banca nazionale bulgara. Ai fini del primo periodo, la commissione, rispettivamente il vicepresidente, può richiedere un parere motivato alla Banca nazionale bulgara, che deve essere fornito entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Arte. 176. (Nuovo – SG n. 51 del 2022) Nei casi di cui all’art. 37, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503, la Commissione adotta gli opportuni provvedimenti di cui all’art. 175 e/o art. 212a 2 per la tutela degli investitori e notifica alla Commissione Europea e all’ESMA.
Arte. 177. (Nuova – SG n. 51 del 2022) (1) I fornitori di servizi di crowdfunding devono creare e attuare procedure interne appropriate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni attraverso un canale di comunicazione speciale, indipendente e indipendente per ricevere segnalazioni di violazioni commesse o di ragionevoli sospetti di violazioni commesse o imminenti del regolamento (UE) 2020/1503 , del presente capo e/o degli atti di attuazione degli stessi.
(2) Hanno diritto alla tutela contro la sanzione disciplinare di cui all’art. 187, cpv. 2 del Codice del Lavoro .
(3) Con il regolamento della commissione di cui all’art. 13, par. 1, comma 1, della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria definisce le modalità di trattamento delle segnalazioni di violazioni, che comprendono:
1. i requisiti del canale di comunicazione per la ricezione dei messaggi di violazione;
2. la possibilità di segnalazione anonima delle violazioni;
3. l’ordinanza di esame delle segnalazioni di violazioni;
4. il tipo, il contenuto e le scadenze per il riscontro sugli esiti della notifica di violazione, che il soggetto che ha presentato una notifica può aspettarsi dopo la notifica;
5. il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazioni, ivi inclusa una descrizione delle circostanze in cui possono essere comunicati i dati delle persone che segnalano la violazione e delle persone fisiche ritenute responsabili delle violazioni.
Arte. 178. (Nuova – SG n. 51 del 2022) I fornitori di servizi di crowdfunding, inclusi gli enti creditizi che hanno ricevuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per fornire servizi di crowdfunding, devono rispettare i requisiti del Regolamento (UE) 2020/1503 , presente capitolo e gli atti sulla loro attuazione.
Arte. 179. (Nuova – SG n. 51 del 2022) La Commissione può determinare con ordinanza requisiti aggiuntivi in ​​relazione all’attuazione del presente capo .