Regime Fiscale
L’imposta sul reddito delle persone fisiche
In Lituania vige il principio di tassazione su base mondiale (“worldwide taxation principle“) secodo il quale: per i soggetti residenti nel Paese, il reddito è tassato ovunque prodotto, mentre per i non residenti si assoggetta a tassazione soltanto il reddito prodotto nel Paese (art. 5 della Legge sull’imposta delle persone fisiche).
Secondo la legislazione Lituana è considerato fiscalmente “residente permanente” in Lituania (art. 4 della Legge sull’imposta delle persone fisiche) chi soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- se è residente in Lituania durante il periodo d’imposta;
- se nel periodo di imposta i suoi interessi personali, sociali o economici sono in Lituania piuttosto che all’estero;
- se ha soggiornato in Lituania per almeno 183 giorni, anche non consecutivi, nell’anno fiscale, ovvero, abbia soggiornato nel territorio nazionale per più di 280 giorni nel corso di due anni consecutivi (almeno 90 giorni in un anno);
- se risulta di nazionalità lituana e/o svolge un incarico di lavoro all’estero per conto della Repubblica di Lituania.
Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare (art. 7 della Legge sull’imposta delle persone fisiche) .
L’imposta sul reddito delle persone fisiche viene calcolata applicando le regole e le aliquote (Articolo 6 – Aliquote dell’imposta sul reddito – della Legge sull’imposta delle persone fisiche) specificatamente previste ( che vanno dal 15% al 32%) per ciascuna categoria reddituale.
Le fascie di reddito sono determinate in base al VDU – vidutinis darbo užmokestis (salario medio applicato utilizzato per calcolare la base dei contributi previdenziali statali degli assicurati).
Per il 2021 1 VDU = 1352,70 Eur; 60 VDU = 81162 Eur; 1 20 VDU = 162324 Eur .
L’imposta viene calcolata separatamente per ciascuna categoria di reddito (c.d. “schedular system”) in base all’aliquota prevista per la specifica categoria e solo dopo si procede al cumulo, beneficiando di deduzioni e detrazioni.
I dividendi sono tassati, indipendentemente dall’ammontare del reddito annuo, con aliquota del 15%.
Il trattamento fiscale dei redditi dei non residenti
Il reddito delle persone considerate fiscalmente non residenti in Lituania è assoggettato a imposizione per tutti i redditi e capital gain prodotti in Lituania e suoi redditi esteri trasferiti a mezzo banca in Lituania, secondo le aliquote previste per i residenti. I non residenti non beneficiano delle deduzioni previste per i residenti.
VEDI: Lituania – Informazioni Generali sulla Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche
La tassazione delle persone giuridiche in Lituania segue il modello di tassazione su base mondiale(“worldwide taxation principle“) ; per le società lituane il reddito è tassato ovunque prodotto, le società estere sono, invece, sono soggette all’imposizione solo sui redditi prodotti nel Paese.
Sono soggette all’imposta le società, le società la cui gestione o amministrazione sia svolta sul territorio nazionale, considerate residenti nel territorio dello Stato, incluse anche le partnership registrate in base alla legge lituana.
Dal 1° gennaio 2010 l’aliquota ordinaria è pari al 15%.
A partire dal 1° gennaio 2020 e fino alla fine del 2022, i ricavi delle istituzioni finanziarie che superano la soglia di 2 milioni di euro sono soggetti ad un’aliquota maggiore, pari al 20%.
I dividendi distribuiti da una società residente ad un’altra sono soggetti all’aliquota ordinaria del 15%.
Con l’implementazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad 1) , la Lituania ha inoltre introdotto, tra le altre, specifiche disposizioni sull’exit tax, imposta applicabile sulle plusvalenze derivanti dal trasferimento di attività di un’impresa dalla Lituania ad un altro Paese. Sono previste agevolazioni nel pagamento di quest’imposta (può essere pagata a rate) quando le attività vengono trasferite a un membro dell’UE / SEE.
Agevolazioni fiscali per le Microimprese
Nelle leggi fiscali lituane sono previste specifiche agevolazioni, tra queste rientra il regime per le microimprese ( massimo 10 dipendenti e fatturato lordo annuo fino a € 300.000 per periodo d’imposta) che prevede per il primo anno un’aliquota dello 0% e successivamente un’aliquota un’aliquota del 5% (Art. 5, comma 2, della Legge sulla tassazione del reddito delle società).
L’aliquota fiscale dello 0% si applica all’unità di nuova costituzione per il primo periodo d’imposta se durante il primo periodo di imposta, il numero medio di dipendenti negli elenchi non supera le 10 persone e il fatturato per il primo periodo di imposta non supera i 300.000 EUR e il partecipante è una persona fisica e solo se durante tre periodi d’imposta consecutivi, compreso il primo periodo d’imposta:
- le attività dell’unità non sono sospese,
- l’unità non è liquidata,
- riorganizzato e
- le azioni (quote, azioni) della quota non vengono trasferite a nuovi partecipanti.
L’aliquota fiscale del 5% non si applica quando il numero totale di dipendenti e il fatturato annuo totale superano i limiti stabiliti, ovvero 10 dipendenti e un reddito annuo di 300.000 EUR, per le seguenti unità:
- imprese individuali, i cui proprietari o soci siano anche titolari di altre imprese individuali;
- imprese individuali, il proprietario e / oi suoi familiari che detengono più del 50%, ossia il 50,01%, in un’altra unità l’ultimo giorno del periodo d’imposta e ancora, azioni (azioni, azioni).
- quote nelle quali lo stesso partecipante (socio, socio o socio) detiene più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).
- unità in cui gli stessi partecipanti (azionisti, soci o azionisti) controllano congiuntamente più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).
VEDI: Lituania – Informazioni Generali sulla Legge sull’imposta sul reddito delle società
Imposta sugli immobili
Si tratta di imposte locali prelevate sui fabbricati esistenti al 1° gennaio di ogni anno e sulle aree non edificate.
Per le persone fisiche, l’imposta non si applica sugli immobili di valore inferiore a € 220.000.
Dal primo gennaio 2018, sul valore eccedente tale ammontare si applica un’aliquota che varia da un minimo pari a 0,5% (fino al 31 dicembre 2019 era dello 0,3 per cento) ad un massimo pari a 3% (applicabile su fabbricati di valore superiore a euro 500.000).
Le famiglie con più di tre bambini sotto i 18 anni o con disabili godono di alcune agevolazioni: in questi casi la no tax area riguarda gli immobili di valore pari a euro 286.000 e l’aliquota del 2% si applica per gli immobili di valore superiore a euro 650.000.
A partire dal 2020, le imposte immobiliari dovute da persone giuridiche si calcolano applicando un’aliquota stabilita dal Comune dove è situato l’immobile che varia tra l’0,5% e il 3% in funzione della categoria dell’immobile, della densità di abitazione nella zona di edificazione e della quantità di servizi erogati dall’ente locale competente. L’aliquota minima è pertanto aumentata di uno 0,2% (fino al 2019 era pari allo 0,3%). Tale imposta è deducibile dal reddito soggetto ad imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono esenti da imposizione i beni immobili detenuti da imprese registrate nelle free economic zone, dalle imprese agricole e dalle imprese in fallimento. Per l’imposta sui terreni l’aliquota varia tra lo 0,01% e il 4% in relazione al valore del terreno.
Incentivi fiscali in Lituania
Free economic zones
Le Free economic zones della Lituania si trovano in varie località del paese e offrono condizioni imbattibili per lo sviluppo del business offrendo siti industriali pronti per la costruzione con infrastrutture fisiche e / o legali, servizi di supporto e incentivi fiscali.
Le autorità lituane gestiscono attualmente sette zone di libero scambio (sito con mappa interattiva):
- Klaipeda FEZ – Legge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Klaipeda – Legge di Klaipėda sulla zona economica franca della Repubblica di Lituania n. I – 1516 Legge che modifica l’articolo 3;
- Akmene FEZ – Legge sulla zona economica franca di Akmenė della Repubblica di Lituania ;
- Siauliai FEZ – Legge della zona economica franca di Šiauliai della Repubblica di Lituania – Šiauliai Legge sulla zona economica libera della Repubblica di Lituania n. Legge XI-1909 che modifica gli articoli 2 e 4;
- Panevezys FEZ – Legge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Panevėžys;
- Kaunas FEZ – Legge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Kaunas – Riepilogo delle modifiche alla Legge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Kaunas ;
- Marijampole FEZ – Legge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Marijampolė;
- Kedainiai FEZ – Legge della Repubblica di Lituania Zona economica franca di Kėdainiai;
Le aziende che scelgono di insediarsi in queste zone godono:
- di un’imposta sugli utili societari dello 0% durante i primi 10 anni di attività;
- solo del 7,5% nei successivi 6 anni;
- nessuna tassa sui dividendi e imposta sugli immobili.
La Free economic zone più sviluppata in Lituania – Kaunas FEZ – offre inoltre:
- esenzione fiscale del 100% sui dividendi;
- comodi contratti di locazione di terreni per 99 anni.
Per condurre operazioni in una zona economica libera, una società deve rispettare la legge lituana sulle zone economiche libere.
Per usufruire di detto beneficio, si deve trattare di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:
- l’investimento nella società sia pari ad almeno 1 milione di euro;
- almeno il 75% del reddito della società derivi dallo svolgimento di attività nelle free economic zone, escluse le attività commerciali.
Qualora si tratti di imprese che svolgono attività di servizi, i requisiti per poter accedere all’agevolazione sono i seguenti:
- l’investimento nella società non deve essere inferiore a euro 100.000;
- almeno il 75% del reddito deve provenire dalla prestazione di servizi nelle predette aree;
- il numero medio dei dipendenti non sia inferiore a 20.
Spese per investimenti
Per le imprese che effettuano investimenti in specifici beni quali macchinari o autocarri, materiali elettronici nuovi o usati da non più di due anni e utilizzati dal contribuente per almeno 3 anni è prevista una deduzione dal reddito imponibile pari fino al 100% delle spese sostenute per gli investimenti in questi beni.
Per certe immobilizzazioni, è possibile beneficiare anche di un ammortamento accelerato.
Tonnage Tax
A partire dal 2017 le imprese marittime che svolgono attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta, possono usufruire, su base opzionale, di un particolare regime di tassazione forfetaria denominato “tonnage tax” applicato in funzione del tonnellaggio di ciascuna singola nave utilizzata.
Altre agevolazioni
Sono previste ulteriori agevolazioni per le imprese che svolgono attività agricola (aliquota pari al 10%), per le imprese no-profit che reinvestono i propri fondi per attività di interesse pubblico e per le imprese di produzione cinematografica qualora l’80% delle spese, di importo comunque non superiore a euro 43.000, sia stato speso nel territorio dello Stato. Infine, il sistema fiscale lituano prevede che i costi di ricerca e sviluppo sostenuti a fini sperimentali o scientifici non possano essere capitalizzati ma possono essere dedotti fino a un massimo di tre volte nel calcolo dell’imposta sul reddito d’impresa.
L’imposta sul valore aggiunto
Sono considerati soggetti passivi d’imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici ed istituzionali che forniscono beni e servizi ed effettuano importazioni.
La base imponibile è rappresentata dal totale dei corrispettivi pattuiti per tutte le cessioni di beni e per tutte le prestazioni di servizi effettuate. Sono quattro le aliquote Iva cui sono assoggettate attualmente in Lituania le diverse tipologie di beni e servizi.
L’aliquota standard è del 21%.
Aliquote ridotte sono:
- 5% – alcune tipologie di prodotti medicali, sui dispositivi tecnici di supporto ai disabili e sui giornali e riviste periodiche;
- 9% – fornitura di utenze, quali gas, elettricità e acqua ai fini residenziali nonché alla vendita di prodotti utilizzati per il riscaldamento domestico, ai servizi di trasporto, ai servizi di ricezione turistico alberghiera, ai libri e ai prodotti editoriali non periodici
L’aliquota zero è applicabile soltanto a determinati beni e servizi di prima necessità, ì ai servizi assicurativi e finanziari e alle cessioni di beni e servizi connessi e/o destinati all’esportazione.
VEDI: Lituania – Informazioni Generali sulla Legge sull’imposta sul valore aggiunto
Dichiarazione, obblighi strumentali e versamenti
La dichiarazione dei redditi dei contribuenti persone fisiche deve essere presentata entro il 2 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
La dichiarazione dei redditi per le persone giuridiche deve essere presentata entro il primo giorno del sesto mese dell’anno successivo a quello di percezione dei redditi.
Le società sono tenute a versare quattro acconti in corso d’anno (uno al trimestre). Gli acconti vanno scomputati dall’imposta complessiva. L’eccedenza tra quanto versato e dovuto è restituita. L’imposta finale deve essere versata entro lo stesso termine per la presentazione prevista per la dichiarazione dei redditi.
Dal 1° gennaio 2020 sono cambiati i termini di prescrizione. I termini ordinari di accertamento sono pari a tre anni dal termine di presentazione delle dichiarazioni.
Tuttavia, tali termini saranno prolungati di ulteriori due anni, complessivamente quindi 5 anni, nei seguenti casi:
- in caso di ricalcolo da parte l’amministrazione fiscale del reddito imponibile a seguito delle informazioni ricevute dallo scambio automatico di informazioni;
- fallimento dell’imprenditore.
Il termine di prescrizione dell’azione dell’amministrazione finanziaria sarà pari a 10 anni:
- qualora il contribuente abbia concluso una procedura amichevole;
- quando si tratti di determinare l’ammontare dell’Iva detraibile sugli immobili;
- quando il contribuente sia coinvolto in un procedimento penale e occorra determinare l’ammontare del danno allo Stato.
Principali trattati sottoscritti
Trattati contro la doppia imposizione
Trattati contro la doppia imposizione | Pubblicato | Applicabile da | |
1. | Irlanda | 1998 n. 51-1401 | 1999-01-01 |
2. | Armenia | 2000 n. 108-3431 | 01-01-2002 |
3. | Austria | 2005 n. 128-4604 | 2006-01-01 |
4. | Azerbaigian | 2004 n. 126-4535 | 2005-01-01 |
5. | Bielorussia | 1996 n. 65-1536 | 1997-01-01 |
6. | Belgio | 1999 n. 82-2419 | 2004-01-01 |
7. | Bulgaria | 2007 n. 2-69 | 2007-01-01 |
8. | Repubblica Ceca | 1995 n. 75-1749 | 01/01/1996 |
9. | Danimarca | 1994 n. 17-274 | 1994-01-01 |
10. | Estonia | 2006 n. 5-137 | 2006-01-01 |
11. | Grecia | 2002 n. 95-4096 | 2006-01-01 |
12. | Georgia | 2004 n. 30-961 | 2005-01-01 |
13. | India | 2012 No. 85-4455 | 01-01-2013 |
14. | Islanda | 1999 n. 10-215 | 2000-01-01 |
15. | Spagna | 2004 n. 15-460 | 2004-01-01 |
16. | Italia | 1999 n. 53-1707 | 2000-01-01 |
17. | Israele | 2007 n. 2-70 | 2007-01-01 |
18. | Giappone | 2018 n. 13746 | 01-01-2019 |
19. | Stati Uniti d’America | 1999 n. 110-3209 | 2000-01-01 |
20. | Emirati Arabi Uniti | 2014 n. 04871 | 01-01-2015 |
21. | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 2002 n. 13-485 | 01-01-2002 |
22. | Canada | 1997 n. 10-181 | 01/01/1998 |
23. | Kazakistan | 1997 n. 106-2677 | 01/01/1998 |
24. | Cina | 1996 n. 105-2399 | 1997-01-01 |
25. | Cipro | 2014 n. 04868 | 01-01-2015 |
26. | Kirghizistan | 2009 n. 8-271 | 01-01-2014 |
27. | Corea | 2007 n. 74-2925 | 2008-01-01 |
28. | Croazia | 2000 n. 108-3432 | 01-01-2002 |
29. | Kuwait | 2014 n. 4862 | 01-01-2018 |
30. | Lettonia | 1995 n. 13-297 | 1995-01-01 |
31. | Polonia | 1995 n. 84-1905 | 1995-01-01 |
32. | Liechtenstein | 2020 No. 856 | 2021-01-01 |
33. | Lussemburgo | 1995 n. 70-2511 | 2007-01-01 |
34. | Macedonia | 2008 n. 50-1848 | 01-01-2009 |
35. | Malta | 2004 n. 30-960 | 2005-01-01 |
36. | Messico | 2012 No. 119-5980 | 01-01-2013 |
37. | Moldova | 1998 n. 74-2137 | 1999-01-01 |
38. | Norvegia | 1994 n. 17-275 | 1994-01-01 |
39. | Paesi Bassi | 2000 n. 59-1757 | 2001-01-01 |
40. | Portogallo | 2002 n. 111-4900 | 2004-01-01 |
41. | Francia | 1997 n. 106-2675 | 1997-01-01 |
42. | Romania | 2002 n. 57-2299 | 01-01-2003 |
43. | Russia | 2000 n. 59-1765 | 2006-01-01 |
44. | Serbia | 2008 n. 50-1849 | 01-01-2010 |
45. | Singapore | 2004 n. 112-4168 | 2005-01-01 |
46. | Slovacchia | 2002 n. 104-4620 | 01-01-2003 |
47. | Slovenia | 2000 n. 108-3433 | 01-01-2003 |
48. | Finlandia | 1994 n. 18-292 | 1994-01-01 |
49. | Svezia | 1994 n. 17-276 | 1994-01-01 |
50. | Svizzera | 2002 n. 111-4901 | 01-01-2003 |
51. | Turchia | 1999 n. 82-2420 | 2001-01-01 |
52. | Turkmenistan | 2014 n. 04855 | 01-01-2015 |
53. | Ucraina | 1997 n. 11-207 | 01/01/1998 |
54. | Uzbekistan | 2002 n. 109-4808 | 01-01-2003 |
55. | Ungheria | 2004 n. 151-5474 | 2005-01-01 |
56. | Germania | 1997 n. 106-2674 | 1999-01-01 |
La CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, è stata firmata a Vilnius il 4 aprile 1996 e ratificata con legge n. 31 del 9 febbraio 1999 (entrata in vigore dal 3 giugno 1999).
Dal primo gennaio 2019, in Lituania è in vigore la Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti (BEPS).