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Le Bermuda – Imposte sul reddito delle società 0%

Bermuda  è un territorio d’oltremare britannico nel Nord Atlantico, costituito da un una catena di isole che comprende circa trecento isolotti, scogli e affioramenti corallini, venti dei quali abitati, dette le Bermude.

Il capoluogo è Hamilton, situato nella Grande Bermuda.

Le Bermude non impongono tasse su profitti delle Società, reddito, dividendi o plusvalenze, non hanno limiti all’accumulo di profitti e non hanno l’obbligo di distribuire dividendi.

Il governo delle Bermude concede regolarmente certificati di assicurazione fiscale alle imprese esentate (ad esempio società esentate, società autorizzate, società di persone esentate e fondi comuni di investimento esentati) su richiesta al ministro tramite l’autorità monetaria delle Bermuda. Queste assicurazioni fiscali garantiscono che qualsiasi imposizione parlamentare di tali imposte non sarà applicabile alla società e alle sue operazioni negli anni futuri. Attualmente le Garanzie Fiscali concesse si estendono fino al 31 marzo 2035.

Le società registrate alle Bermude sono società “locali”, “esentate” o “autorizzate”. Le imprese internazionali sono normalmente società e società di persone esentate.

Le società locali sono costituite dai locali per commerciare principalmente nelle Bermude. Per soddisfare i requisiti di una società locale, le azioni complessive devono essere di proprietà di almeno il 60% delle Bermude. Notiamo che ci sono proposte che stanno riconsiderando questo requisito del 60%.

Le società esentate sono spesso imprese internazionali costituite da non Bermuda per condurre affari al di fuori delle Bermude. Le società esentate sono classificate come imprese esentate e richiedono regolarmente certificati di assicurazione fiscale. Le società esentate devono soddisfare il requisito di mantenere almeno un amministratore, segretario o rappresentante residente alle Bermuda.

Le società autorizzate sono società estere che hanno ricevuto un permesso per svolgere attività commerciali all’interno o all’interno delle Bermude. Si ottiene un permesso tramite domanda al Ministro delle finanze per poter esercitare e svolgere qualsiasi attività commerciale o commerciale alle Bermude. Un fondo comune di investimento è esentato dall’ottenere un permesso se una persona residente alle Bermude è assunta come amministratore del fondo per svolgere compiti come segreteria aziendale, contabilità, amministrazione, registro e agenzia di trasferimento o trattare con gli azionisti.

Le società esentate e le partnership autorizzate sono considerate non residenti ai fini del controllo dei cambi, a meno che l’80% o più del capitale azionario totale emesso sia di proprietà effettiva di Bermuda, o che metà o più dei partner siano residenti alle Bermuda. Ciò consente a queste entità di effettuare pagamenti di dividendi, distribuire capitale, aprire e mantenere conti bancari esteri, mantenere conti bancari in qualsiasi valuta e acquistare titoli senza controlli fiscali o governativi.

Nel 2014, le Bermuda si sono impegnate ad adottare e attuare tempestivamente il Common Reporting Standard (CRS) ,  regime multilaterale di scambio automatico di informazioni sviluppato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

I requisiti di segnalazione CRS sono stati introdotti per i conti finanziari esistenti dal 1° gennaio 2016. Gli istituti finanziari di nuova costituzione dovranno registrarsi o notificare al governo delle Bermuda entro il 30 aprile e la segnalazione è dovuta entro il 31 maggio dell’anno successivo, salvo diversa proroga. Un modulo di conformità CRS deve essere presentato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla fine del periodo di riferimento.

Le Bermuda figurano tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Le Bermuda hanno acconsentito alla segnalazione Country by Country  (CbC)  come parte del piano d’azione per l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) stabilito dall’OCSE. Con l’obiettivo di promuovere la trasparenza e l’accuratezza nella rendicontazione fiscale, la rendicontazione CbC richiede che le imprese multinazionali applicabili includano informazioni finanziarie e fiscali dettagliate relative all’allocazione globale delle loro entrate, profitti e tasse, tra gli altri indicatori dell’attività economica.

L’autorità competente delle Bermuda scambierà annualmente, su base automatica, il rapporto CbC ricevuto da ciascuna entità segnalante residente ai fini fiscali nelle Bermuda con tutte le altre autorità competenti delle giurisdizioni rispetto alle quali le Bermuda hanno un accordo in vigore e in cui, sulla base delle informazioni contenute nel report CbC, una o più entità costituenti il ​​gruppo multinazionale del soggetto segnalante sono fiscalmente residenti o soggette ad imposta in relazione all’attività svolta attraverso una stabile organizzazione (Permanent Establishment (PE)) delle Bermuda.

La segnalazione CbC è in vigore per gli anni fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2016. La data di scadenza per la segnalazione è 12 mesi dopo la fine dell’anno fiscale e la notifica è richiesta entro e non oltre l’ultimo giorno dell’anno fiscale di riferimento.

Le Bermuda dispongono di un’ampia rete di accordi fiscali tramite i suoi Tax Information Exchange Agreements (TIEA) bilaterali e la partecipazione alla Convenzione dell’OCSE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, che comprende oltre 100 paesi.

L’Economic Substance Act 2018 (“la legge” o “ESA”) è stato approvato dal governo delle Bermuda in risposta alle preoccupazioni sollevate dal gruppo “Codice di condotta” dell’Unione europea (Tassazione delle imprese). La legge è in vigore dal 1° gennaio 2019 e affronta la questione della sostanza economica per le imprese rilevanti definendo “attività rilevante” e, per ciascuna di tali attività, le “attività generatrici di reddito fondamentali” che devono essere esaminate.

Per “attività rilevante” si intende l’esercizio di una o più attività tra: (i) banche, (ii) assicurazioni, (iii) gestione di fondi, (iv) finanziamenti, (v) leasing, (vi) sedi centrali, (vii) spedizione, (viii) centro di distribuzione e assistenza, (ix) proprietà intellettuale e (x) entità detentrice.

Ai sensi dei regolamenti, un’entità che rientra nell’ambito di applicazione deve soddisfare i requisiti che:

  • Le principali attività generatrici di reddito sono svolte alle Bermuda rispetto all'”attività rilevante”.
  • L’entità mantiene un’adeguata presenza fisica alle Bermuda.
  • Ci sono impiegati a tempo pieno adeguati alle Bermuda con qualifiche adeguate.
  • L’entità sostiene spese operative adeguate alle Bermuda in relazione all'”attività rilevante”.

Le entità interessate esistenti prima del 31 dicembre 2018 erano tenute a conformarsi alla disposizione della legge entro il 1° luglio 2019 e a presentare una Dichiarazione annuale sulla sostanza economica (Economic Substance Declaration (ESD)) presso il Registro delle imprese delle Bermuda (Registrar of Companies (ROC)). I primi depositi ESD erano previsti per il 2020. Le entità interessate costituite dopo il 31 dicembre 2018 sono soggette all’ESA sin dall’inizio. Il deposito annuale ESD è dovuto sei mesi dopo la fine dell’esercizio finanziario di un’entità applicabile.

l Modulo di Dichiarazione può essere depositato solo tramite il Portale ESD. Per comodità, è possibile accedere al portale ESD tramite il seguente collegamento Web:www.registrarofcompanies.gov.bm

Bermuda è inclusa nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Bermuda è inclusa anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).