Al CONTROLLO FISCALE E ASSICURATIVO in Bulgaria è dedicato il Capitolo quindici (artt. dal 110 al 126) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)).
Il controllo fiscale (данъчния контрол (ДК)) costituisce un’attività di confronto della situazione di fatto con la normativa vigente ed è inteso come controllo circa l’esatta attuazione delle norme processuali tributarie.
Nel diritto tributario bulgaro, il controllo ha due forme (art. 110 (Revisioni e ispezioni) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa:
- atti di revisione (ревизионни актове (РА))
- ispezioni.
La compilazione dei rapporti degli atti di revisione (ревизионни актове (РА)) è preceduta da numerose azioni di verifica delle autorità di controllo, per le quali sì. la legislazione bulgara fornisce le condizioni per la validità, il significato legale e le conseguenze. Affinché gli atti compilati abbiano valore probatorio, l’organo di controllo deve verificare la situazione di fatto del sito, confrontarla con la normativa vigente, e gli atti devono essere supportati dai relativi allegati che certificano i rilievi effettuati. L’insieme di tutti questi atti, unitamente agli atti compilati, caratterizza la revisione contabile come un procedimento normativamente previsto dalla normativa. A differenza del vecchio regime, solo in casi particolari di revisioni (ex art. 124 c. 2) è prevista la presunzione, che gli accertamenti di fatto si presumono veri fino a prova contraria. In tutti gli altri casi, l’onere della prova spetta all’autorità.
Agli accertamenti su base induttiva sono dedicati gli artt. da 122 a 124 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa.
Si tratta di un procedimento che consente all’Agenzia delle Entrate, a determinate condizioni, di determinare una base imponibile discrezionale. I criteri per tale valutazione sono disciplinati dall’art. 122 (2). Il principio è che questo approccio può essere scelto quando non c’è la possibilità di raccogliere prove dirette. Per questo, la base imponibile è stabilita indirettamente. Si tratta di una specifica possibilità – L’art. 124 (Norme speciali per le revisioni) (1) richiede che sia dato avviso alla persona che la revisione deve essere effettuata in base a tale ordine.
In questo caso, la prova nel processo fiscale è un insieme di azioni procedurali volte a svolgere e stabilire con l’ausilio di mezzi probatori. Si applicano i principi della prova del processo civile e del processo amministrativo.
La priorità è data alle prove primarie perché il valore probatorio delle prove derivate è determinato dalla credibilità delle prove primarie. Il principio è che sono accettati come prove nel processo tributario solo quei fatti e circostanze che sono stati raccolti secondo le modalità stabilite dalla legge.
In linea di principio, la revisione viene effettuata per un periodo d’imposta scaduto. È quindi una forma di controllo di follow-up per stabilire sì. e obblighi assicurativi. La verifica inizia con l’ordine di commissionare una verifica (art. 112 (Formazione di procedimenti di revisione)). Gli organi che possono assegnarlo sono definiti nella stessa norma. Tali poteri possono essere delegati.
La base materiale per gli audit sono i supporti informativi di reporting – contabilità e altri documenti nell’oggetto controllato. La revisione è svolto da ispettori o esperti, come le autorità fiscali. L’ordine deve contenere gli estremi di cui all’art. 113 (Contenuto, servizio e modifica dell’ordine per l’affidamento della revisione) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa.
Un punto importante è il termine per l’effettuazione della revisione – art. 114 (Termine ultimo per l’esecuzione della revisione). Il termine principale è di 3 mesi e decorre dalla consegna dell’ordine di aggiudicazione di cui all’art.113, primo comma, del Codice di procedura fiscale ed assicurativa. L’ordinanza stessa non è appellabile indipendentemente.
Quando è stato notificato l’ordine di affidamento della revisione ai sensi dell’art. 143м (Una richiesta di servizio presentata da un’autorità richiedente locale), par. 1 o dell’art. 269sh, par. 3 , il termine per l’effettuazione della revisione decorre dalla data di ricezione della notificazione da parte dell’autorità competente dell’altro Paese.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 114 (Termine ultimo per l’esecuzione della revisione), se il termine di tre mesi di cui al comma. 1 risulta insufficiente, può essere prorogato fino a due mesi con ordinanza di proroga del termine da parte dell’ente che ha commissionato la revisione.
Quando i termini di cui ai commi. 1 e 2 ell’art. 114 (Termine ultimo per l’esecuzione della revisione) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa risultano insufficienti per la particolare complessità fattuale della fattispecie, il termine può essere prorogato per complessivi non superiori a tre anni con provvedimento di proroga dell’incarico dell’amministratore esecutivo, emanato sulla base di un provvedimento proposta motivata del direttore territoriale.
In base all’art. 115 (sede della revisione) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa: (1) La persona sottoposta a revisione fornisce un luogo e le condizioni adeguati per condurre la revisione e nomina le persone per contattare l’autorità delle entrate e per fornire assistenza nello svolgimento e.
(2) Gli organi di revisione sono obbligati a familiarizzare sul posto con documenti e altre prove in possesso della persona controllata, nonché a stabilire i fatti e le circostanze rilevanti per determinare i risultati della revisione.
(3) Se è impossibile eseguire la revisione presso la persona controllata, viene eseguito presso la direzione territoriale. In questo caso viene redatto un verbale e un inventario dei documenti che vengono consegnati all’Agenzia delle Entrate. Alla persona viene fornita una copia del protocollo e dell’inventario.
(4) L’amministrazione finanziaria è responsabile della custodia dei documenti che le sono stati presentati per inventario e li restituisce alla persona secondo la procedura e nei termini previsti dall’art. 44 .
(5) Se è necessario stabilire fatti e circostanze relativi all’attività della persona, della sua divisione, oggetto, attività o proprietà al di fuori del luogo abitato in cui viene effettuato l’audit, anche sul territorio di un’altra direzione territoriale, l’audit le autorità possono essere distaccate per accertare tali circostanze.
In base all’art. 116 (Regole speciali di prova) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa:
(1) Nel caso in cui, al fine di stabilire gli obblighi della persona controllata, sia necessario chiarire fatti e circostanze al di fuori del territorio del paese, è dovere della persona controllata presentare prove per il loro chiarimento . Quando i rapporti o le transazioni sono tra parti correlate, così come nel caso di trasferimenti tra una sede di attività di una persona straniera in Bulgaria e altre parti della stessa impresa all’estero, si considera che la persona sottoposta a revisione abbia avuto l’opportunità di presentare evidenza.
(2) Quando l’ente verificato effettua un’operazione con parti correlate, è tenuto a dimostrare il rispetto del prezzo di mercato e le ragioni della sua deviazione, anche presentando tutte le prove pertinenti dall’estero.
(4) Quando la persona controllata non adempie agli obblighi di cui al par. 1 e 2, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di stabilire i prezzi di mercato sulla base delle informazioni o prove disponibili.
(5) Nell’applicare i metodi di determinazione dei prezzi di mercato, l’amministrazione finanziaria utilizza anche i dati sui corsi di borsa, i dati indicati nei repertori statistici o altre pubblicazioni contenenti informazioni specialistiche sui prezzi.
(6) Nello stabilire le circostanze di cui al § 1, punto 3, lettera “n” delle disposizioni aggiuntive, le autorità fiscali utilizzano anche i dati relativi alle persone correlate , sull’onere fiscale o sul regime di esercizio dell’attività nel mercato locale, pervenuti o pubblicati da altre amministrazioni fiscali, organizzazioni internazionali, pubblici registri e pubblicazioni contenenti informazioni specialistiche.
(7) Quando si applica il par. 5 e 6, l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad indicare la Borsa, la Testata, l’Amministrazione, l’Organizzazione internazionale, rispettivamente la
pagina Internet – fonte dell’informazione, allegando copia da essa autenticata o uno stampato contenente i relativi dati .
Emissione di atti di revisione
Prima fase
Il Codice di procedura fiscale ed assicurativa prevede che entro 14 giorni dalla fine del periodo di revisione venga redatto un rapporto di revisione (ревизионен доклад (РД)) ( art. 116). Tale rapporto di revisione deve essere notificato alla persona verificata per obiezioni o presentazione di prove. Il termine è di 14 giorni. Il rapporto di revisione è per sua natura atto dichiarativo, che non crea obblighi tributari.
L’art. 117 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa stabilisce il termine ed il contenuto del “Rapporto di revisione“
(1) La relazione di audit è redatta dall’autorità di controllo delle entrate entro 14 giorni dalla scadenza del termine per lo svolgimento del controllo.
(2) Il rapporto di revisione deve contenere:
1. i nomi e le cariche degli organi che lo compongono;
2. numero e data della denuncia;
3. dati sulla persona controllata;
4. l’ambito della revisione e altre circostanze rilevanti per la prestazione e;
5. gli atti processuali compiuti ei fatti e le circostanze accertati e le relative prove;
6. le conclusioni di fatto e di diritto tratte e le relative motivazioni;
7. azioni intraprese a garanzia di crediti pubblici;
8. proposta di istituzione di obblighi;
9. inventario delle prove allegate;
10. firme dell’Agenzia delle Entrate che ha redatto il verbale.
(3) Le prove allegate al rapporto di revisione ne costituiscono parte integrante.
(4) Il rapporto di audit insieme agli allegati deve essere consegnato alla persona controllata entro tre giorni dalla sua preparazione.
(5) La persona controllata può presentare un’opposizione scritta e presentare prove entro 14 giorni dalla consegna del rapporto di audit alle autorità che hanno eseguito l’audit. Quando il termine è insufficiente, viene prorogato su richiesta della persona, ma per non più di un mese.
Seconda fase
Dopo le obiezioni (non sono obbligatorie), viene emesso l’atto di revisione (Ревизионен акт)
Art. 118 Atto di revisione (Ревизионен акт)
1) Con l’atto di revisione:
1. vengono stabiliti, modificati e/o detratti obblighi per imposte e contributi assicurativi obbligatori;
2. stabiliti i risultati di rimborso per un periodo d’imposta, soggetto a rimborso, quando questo è previsto dalla legge;
3. rimborsate le somme indebitamente versate o riscosse.
Secondo l’art. 119 (Emissione di un atto di revisione) entro 3 giorni dall’emissione del rapporto di revisione (ревизионен доклад ) di cui all’art.117, gli enti che hanno effettuato la revisione ne danno comunicazione scritta all’autorità che l’ha attribuita, la quale a sua volta emana un’ordinanza per determinare l’autorità competente ad emettere l’Atto di revisione (Ревизионен акт) di cui all’art.118. Di solito, la l’Atto di revisione è emessa dall’autorità che ha condotto l’audit. Tale autorità ha due possibilità: emettere un Atto di revisione o chiudere il procedimento con ordinanza, se nello specifico procedimento è inammissibile stabilire obblighi e responsabilità.
Art. 119 Emissione di un atto di revisione
(1) Entro tre giorni dalla preparazione del rapporto di revisione, gli organismi che hanno effettuato la revisione devono informare per iscritto l’organismo che l’ha commissionata.
(2) La redazione del rapporto di revisione è rilasciata dall’autorità che ha assegnato la revisione e dal responsabile della revione entro 14 giorni dalla presentazione dell’opposizione o dalla scadenza del termine per la presentazione di opposizione di cui all’ultimo comma dell’art.117. Quando l’accertamento di obblighi o responsabilità nello specifico procedimento è inammissibile, il procedimento si chiude con ordinanza.
(3) Quando le autorità di cui al par. 2 non possa raggiungere un accordo, l’atto di revisione, rispettivamente il provvedimento di risoluzione, è emesso da altra autorità delle entrate, designata dal direttore territoriale o da persona da lui delegata, sulla base di una comunicazione scritta dell’autorità che ha commissionato la revisione.
(4) L’atto di revisione o l’ordine di risoluzione devono essere consegnati alla persona rivista entro 7 giorni dall’emissione.
Per l’atto di revisione è prevista una forma scritta di (Art. 120).
La pratica dell’applicazione del
Codice di procedura fiscale ed assicurativa tende a far intendere che il
rapporto di revisione (ревизионен доклад ) di cui all’art.117 non può costituire motivazione dell’
Atto di revisione (Ревизионен акт) di cui all’art.118, in quanto esso, atto autonomo, dovrebbe avere
motivazioni proprie, nelle quali si possano discutere anche le obiezioni dell’indagato. Gli
Atti di revisione (Ревизионен акт) sono intrinsecamente
azioni amministrative individuali (индивидуални административни актове).
Una definizione legale (statutaria) di
azione amministrativa individuale (индивидуални административни актове) è data dall’articolo 21, paragrafo 1 del
CODICE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС). Questa disposizione indica che l’
azione amministrativa individuale (индивидуални административни актове) è l’espressa dichiarazione di volontà o la dichiarazione di volontà espressa dall’azione o dall’inerzia di un organo amministrativo o di un altro organo autorizzato per legge, un ente o un’organizzazione, le persone che svolgono funzioni pubbliche e le organizzazioni che forniscono servizi pubblici, che crea diritti o obblighi o incide direttamente sui diritti, le libertà o gli interessi legali di singoli cittadini o organizzazioni, nonché il rifiuto di emettere tali un atto.
Art. 120 Contenuto dell’atto di revisione
(1) L’atto di revisione deve essere emesso per iscritto e deve contenere:
1. il nome e la posizione delle autorità che lo rilasciano;
2. il numero e la data dell’atto;
3. dati sulla persona controllata;
4. l’ambito della revisione e altre circostanze rilevanti per la prestazione e;
5. motivazioni dell’emissione dell’atto;
6. parte dispositiva, che determina i diritti, gli obblighi o le responsabilità e le modalità ei termini per la loro attuazione;
7. avanti a quale organo ed entro quale termine è impugnabile l’atto;
8. firme delle autorità fiscali che hanno emesso l’atto di revisione.
(2) Il rapporto di revisione è allegato all’atto di revisione e ne costituisce parte integrante. L’Agenzia delle Entrate è tenuta a discutere le contestazioni sollevate contro il verbale di verifica e le prove presentate.
(3) L‘atto di revisione è emanato secondo un modello approvato dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate.
Art. 121 Garanzia anticipata dei crediti
(1) Nel corso della revisione o all’atto di emanazione dell’atto di revisione, l’amministrazione finanziaria può richiedere, motivatamente, al contraente pubblico l’imposizione di misure cautelari preliminari al fine di impedire transazioni e azioni con i beni della persona , per cui la riscossione degli adempimenti tributari e contributivi obbligatori sarà impossibile o significativamente più difficoltosa.
(2) Le misure cautelari preliminari sono imposte ai sensi dell’art. 195 con decreto dell’esecutore pubblico e sono impugnabili ai sensi dell’art. 197 .
(3) Le misure preliminari di garanzia sono imposte sui beni, la cui garanzia non comporta un serio ostacolo all’attività della persona. Se ciò non è possibile, le misure di sicurezza imposte non devono interrompere l’attività svolta dalla persona sottoposta ad audit.
(4) Quando non è stato emanato atto di revisione entro 4 mesi dall’irrogazione della prima misura cautelare istruttoria, le misure cautelari irrogate si considerano estinte, a meno che non ne sia stata richiesta la prosecuzione dinanzi al giudice amministrativo presso la sede dell’ente che ha disposto la misura cautelare. La richiesta può essere presentata dall’appaltatore pubblico o dall’ente verificato.
(5) Il tribunale verifica l’esistenza delle condizioni di cui al par. 1 per l’irrogazione di misure cautelari preliminari e l’adempimento degli obblighi di cui al co. 3 e si pronuncia entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta. Se accoglie la richiesta, il giudice fissa un termine per la prosecuzione dei provvedimenti, non superiore al termine per l’espletamento del procedimento di revocazione. La decisione non è soggetta ad appello.
(6) L’effetto delle misure di sicurezza preliminari imposte deve essere proseguito con le misure di sicurezza dello stesso tipo e sulla stessa proprietà, imposte entro un mese dall’emissione dell’atto di revisione, quando l’atto è stato emesso nel Il termine di 4 mesi di cui al par. 4 o entro il termine determinato dal tribunale ai sensi del par. 5.
Arte. 121a Disposizione anticipata nel controllo fiscale
(1) Nell’effettuare il controllo fiscale sulla circolazione di merci ad alto rischio fiscale, l’Agenzia delle Entrate può richiedere all’aggiudicatario pubblico di imporre immediatamente misure preliminari di sicurezza sui beni del destinatario della merce a garanzia dei crediti tributari che ne deriverebbero, per un importo non inferiore al 30 per cento del valore di mercato della merce nei casi di:
1. violazione dell’integrità dei mezzi tecnici di controllo;
2. inosservanza del divieto di cui all’art. 13, par. 3, punto 4 ;
3. difformità tra la tipologia e/o la quantità della merce specificata nei documenti e la tipologia e/o la quantità accertata in sede di controllo;
4. mancata comparsa del conducente del mezzo di trasporto o del destinatario/acquirente della merce nel luogo di ricevimento/scarico e.
(2) I provvedimenti di cui al co. 1 può essere imposto anche quando l’Agenzia delle Entrate determini che, alla successiva cessione dei beni, la riscossione dei tributi dovuti sarà impossibile o notevolmente più difficoltosa. Quando è prestata la garanzia ai sensi dell’art. 176c della legge sull’imposta sul valore aggiunto , l’importo della garanzia non è inferiore al 10 per cento del valore di mercato dei beni.
(3) Nei casi di cui al par. 1 e 2, l’Agenzia delle Entrate svolge anche i provvedimenti di cui all’art. 40 per l’ottenimento di prove con un periodo di validità fino a 72 ore senza l’autorizzazione del tribunale e determina l’importo della cauzione e i beni e i documenti per i beni sono sequestrati. In tal caso vale il divieto di smaltimento ex artcontinua la sua operatività, e la merce viene svincolata previa presentazione di una garanzia in contanti o di una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile con un periodo di validità non inferiore a 6 mesi, nella misura del 30 per cento, rispettivamente del 10 per cento del valore di mercato della merce e previo pagamento delle spese di sequestro e custodia e.La cauzione prestata in denaro o fidejussione bancaria incondizionata e irrevocabile è svincolata dalla Direzione territoriale competente ai sensi dell’art. 8 .
(4) Nel caso in cui la garanzia ai sensi del par. 3 non si presenta entro 72 ore dal sequestro, e nel caso di merce deperibile – fino a 24 ore, la merce si considera abbandonata a favore dello Stato. Tali circostanze trovano riscontro in un verbale sul tipo e la quantità di beni abbandonati a beneficio dello Stato e nel registro “Controllo Fiscale”.
(5) Le misure cautelari preliminari di cui al co. 1 sono imposti ai sensi dell’art. 195 con decreto dell’esecutore pubblico e sono impugnabili ai sensi dell’art. 197 .
(6) La validità delle misure cautelari istruttorie irrogate è di 6 mesi. Entro tale termine l’azione può essere proseguita con misure cautelari dello stesso tipo sullo stesso immobile, irrogate ai sensi dell’art. 121 o 195.
(7) Nei casi in cui il destinatario/acquirente della merce viola il divieto di cui al par. 3, secondo periodo e dell’art. 13, par. 3, comma 4 , l’ordine non è valido nei confronti dello Stato.
I requisiti di legittimità degli atti sono quelli cui devono rispondere anche gli atti amministrativi.
Tutte le forme di competenza sono importanti per la validità dell’atto: non viene esaminata solo l’autorità che ha emesso l’Atto di revisione (Ревизионен акт) , ma anche le autorità che hanno partecipato alla revisione, nonché l’autorità che ha commissionato la revisione. Si raccolgono le prove della delega di competenza o della sostituzione.
L’ Art. 120, comma 3 – il modulo prevede un modello relativo agli elementi essenziali dell’atto. Il rispetto delle disposizioni di legge sostanziali che è il vizio più frequente di dell’Atto di revisione (Ревизионен акт). Se sono stati commessi errori nell’interpretazione di una legge fiscale o sono state raggiunte conclusioni legali errate a causa di una situazione di fatto accertata in modo errato, l’atto sarà essenzialmente illegale.
Altro requisito è il rispetto delle norme procedurali per l’emissione dell’atto, e la violazione deve essere sostanziale e incidere sul contenuto dell’atto.
Le motivazioni che l’Atto di revisione (Ревизионен акт) dovrebbe contenere non dovrebbero essere considerazioni generali, ma indicare specificamente la base giuridica per l’emanazione di un atto.
l’Atto di revisione (Ревизионен акт) o l’ordine di risoluzione devono essere consegnati alla persona rivista entro 7 giorni dall’emissione (ultimo comma art.119). – 14 giorni dalla consegna per il ricorso amministrativo (primo comma art. 152).
Art. 144. Applicabilità
(1) Secondo la procedura di impugnazione dell’atto di revisione, sono impugnabili anche altri atti emanati dall’amministrazione finanziaria, salvo che il presente codice non disponga diversamente.
(2) Le disposizioni del presente capo si applicano al procedimento di impugnazione, disciplinato negli altri titoli del presente codice, se non diversamente disposto.
(3) Quando l’amministrazione finanziaria o l’appaltatore pubblico non adempie ai propri obblighi nei termini stabiliti, il soggetto obbligato ha il diritto di presentare un reclamo per lentezza all’autorità amministrativa superiore. La predetta autorità si pronuncia entro tre giorni e impartisce disposizioni inderogabili all’Agenzia delle Entrate.
(4) Quando i procedimenti sono svolti dalle autorità fiscali o dai pubblici appaltatori, determinati ai sensi dell’art. 12, par. 6 , primo periodo, competente a pronunciarsi sul ricorso è l’autorità deliberante competente, determinata secondo la direzione territoriale competente per il soggetto di cui all’art. 8 .
Art. 145.Contenuto e allegati del reclamo in caso di ricorso amministrativo
(1) Il reclamo deve contenere:
1. il nome (ditta o ragione sociale) del richiedente, rispettivamente, del delegante, se presentato da un delegato, e l’indirizzo per la corrispondenza;
2. indicazione dell’atto o dell’azione contro cui è proposta;
3. tutte le prove che il richiedente vuole siano raccolte;
4. in cosa consiste la richiesta;
5. firma del mittente.
(2) Al reclamo deve essere allegato quanto segue:
1. procura, quando presentata da un delegato;
2. le prove scritte.
Art. 146 Invio del fascicolo in caso di ricorso amministrativo
Entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, l’autorità attraverso la quale è stato presentato è tenuta a completare il fascicolo e ad inviarlo all’autorità competente per la decisione.
Art . 147. Azioni per reclamo tardivo o irregolare
(1) Quando il ricorso è scaduto, è lasciato senza esame da parte dell’autorità competente ad esaminarlo con una decisione.
(2) Se il reclamo presentato non è firmato, l’atto o l’azione contro il quale è presentato o non è allegata una procura, quando il reclamo è presentato da un delegato, l’organo decisionale ne informa il denunciante a porre rimedio alle irregolarità entro 7 giorni dal ricevimento del messaggio. Quando le carenze del reclamo non sono sanate in tempo, il procedimento si chiude con una decisione dell’autorità competente a esaminarlo.
(3) La decisione di cui al par. 1 e 2 è impugnabile entro 7 giorni dalla sua consegna al tribunale amministrativo nel cui circondario si trova il domicilio o la sede del ricorrente all’atto del primo atto di accertamento tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il tribunale emette una sentenza entro 30 giorni.
Art. 148. Comunicazione della decisione
La decisione dell’organo amministrativo sul ricorso deve essere consegnata al ricorrente entro 7 giorni dalla sua emissione.
Art. 149. Contenuto e allegati del ricorso al tribunale
(1) Il ricorso al tribunale deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 145, par. 1 .
(2) Al reclamo deve essere allegato quanto segue:
1. procura, quando presentata da un delegato;
2. copia della denuncia all’Agenzia delle Entrate;
3. prove scritte;
4. documenti per tasse demaniali pagate, quando dovute.
Art. 150. Invio del reclamo in appello giurisdizionale
(1) Entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, l’organismo attraverso il quale è stato presentato è tenuto a completare il fascicolo e inviarlo al tribunale competente per l’esame.
(2) Se entro il termine di cui al par. 1 il fascicolo non è trasmesso al tribunale, il richiedente può inviare una copia del reclamo direttamente al tribunale. Il tribunale richiede il fascicolo d’ufficio.
Art. 151. Verifica di ammissibilità del reclamo
(1) Quando l’appello è scaduto, il tribunale lo lascia senza considerazione.
(2) Se i requisiti di cui all’art. 149, par. 1 e 2 , il giudice intima al ricorrente di porre rimedio alle irregolarità entro 7 giorni dal ricevimento del messaggio. Quando le irregolarità del ricorso non sono sanate in tempo utile, il procedimento si estingue.
(3) L’atto del tribunale ai sensi del par. 1 e 2 possono essere impugnati dinanzi alla Suprema Corte Amministrativa ( Върховният административен съд (ВАС)). LA Corte si pronuncia sul ricorso con sentenza.
Al RICORSO ALL’ATTO DI REVISIONE IN PROCEDURA AMMINISTRATIVA è dedicato il Capitolo diciotto del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)).
Il quadro normativo è l’art. 152, 155 Codice di procedura fiscale ed assicurativa. L’autorità competente specificata è indicata nell’art. 152 (2) autorità giudicante.
L’atto di revisione (Ревизионен акт) può essere impugnato in tutto o in parti separate entro 14 giorni dalla sua consegna. Il ricorso è proposto tramite la direzione territoriale di competenza dell’interessato, avendo come organo decisore il competente direttore della direzione “Appelli e pratiche tributarie e assicurative –Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” presso l’Ufficio centrale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate.
Un soggetto passivo ha il diritto di presentare ricorso contro l’atto e deve avere un interesse legale a presentare ricorso. Tale sarà presente se questo metodo di protezione porterà a conseguenze favorevoli per lui. Gli interessi esistono anche quando l’obbligazione è pagata. In linea generale, il diritto di ricorso appartiene anche ai successori. Il reclamo avvia il procedimento dinanzi all’autorità decisionale.
Art. 152. Ricorso amministrativo
(1) L’atto di revisione può essere impugnato in tutto o in parti separate entro 14 giorni dalla sua consegna.
(2) Organo deliberante è il dirigente competente della Direzione “Appelli e prassi tributaria-assicurativa” presso l’Amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle entrate.
(3) Il reclamo è presentato tramite la direzione territoriale.
(4) Nel reclamo possono essere esplicitamente indicate le prove per le quali si propone di raggiungere un accordo secondo la procedura di questo capitolo.
(5) Nel termine di cui all’art. 146 (Entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo) , l’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto impugnato può indicare per iscritto all’autorità giudicante e al ricorrente le prove sulle quali si propone di concordare secondo l’ordine del presente capo, indipendentemente dal fatto che sia stata proposta con il ricorso al par. 4.
Art. 153. Interrompi l’esecuzione
(1) Il ricorso amministrativo contro l’atto di revisione non ne impedisce l’attuazione.
(2) L’esecuzione dell’atto di revisione può essere sospesa su richiesta del ricorrente. L’istanza di sospensione dell’esecuzione può essere avanzata solo per la parte dell’atto di revisione impugnata.
(3) La richiesta deve essere presentata all’autorità competente per l’esame del reclamo, con la prova della cauzione fornita per l’importo del capitale e degli interessi alla data di presentazione della richiesta allegata ad essa, e nei casi in cui non è stata costituita alcuna cauzione, la richiesta deve contenere offerta di garanzie di pari importo.
(4) L’organo deliberante sospende l’esecuzione dell’atto di revisione se la garanzia presentata è in denaro, una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile o titoli di stato ed è per l’importo di cui al par. 3.
(5) Nei restanti casi, l’autorità decisionale effettua una valutazione in conformità con la garanzia presentata o proposta e può interrompere l’esecuzione obbligando l’appaltatore pubblico competente a imporre misure di garanzia sulla proprietà offerta in garanzia entro un certo termine periodo. La sospensione dell’esecuzione decorre dalla data di imposizione delle misure cautelari da parte del contraente pubblico.
(6) L’autorità decisionale si pronuncia sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione con decisione entro 7 giorni dalla sua presentazione.
(7) Il rifiuto di sospendere l’esecuzione può essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo, competente a esaminare il ricorso nel merito, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della decisione di cui al par. 6, rispettivamente entro il termine di 7 giorni dalla scadenza del termine per l’organo deliberante di pronunciarsi sulla richiesta. Il tribunale si pronuncia sul ricorso contro il rifiuto di sospendere l’esecuzione con sentenza.
Art. 154. Accordo di prova
(1) Nel termine per l’emissione di una decisione sul ricorso contro l’atto di revisione, può essere raggiunto un accordo scritto tra l’autorità delle entrate che ha emesso l’atto impugnato e l’ente verificato in merito alle prove che saranno considerate incontestabili.
(2) L’accordo ai sensi del par. 1 è approvato per iscritto con delibera dell’organo deliberante sul ricorso. Egli non può pronunciarsi prima della scadenza del termine di quattordici giorni dall’inizio del termine per statuire sul reclamo con il quale è stata formulata l’offerta di conciliazione.
(3) Per le prove per le quali è stato raggiunto un accordo, non sono consentite nuove prove per la loro confutazione o conferma nei procedimenti di ricorso amministrativo e giudiziario.
Art. 155. Poteri dell’autorità giudicante
(1) L’organo deliberante esamina il ricorso nel merito e, entro 60 giorni dalla scadenza dell’art. 146 , rispettivamente dalla rimozione delle irregolarità ex art. 145 o dall’approvazione dell’accordo ex art. 154 . Quando il reclamo è presentato tramite un operatore postale abilitato, su richiesta scritta del reclamante, viene rilasciato anche un certificato della data di ricezione alla direzione competente.
(2) L’organo decisionale può confermare, modificare o annullare l’atto di revisione in tutto o in parte nella parte impugnata. Decorso il termine di prescrizione nel corso del procedimento di revocazione ed è stata accolta l’eccezione di decadenza, l’autorità giudicante si pronuncia sul fondamento e sull’entità dell’obbligazione, dichiarando espressamente che l’atto di revocazione non è soggetto a prescrizione obbligatoria esecuzione.
(3) L’autorità decisionale può raccogliere nuove prove. Se la nuova prova non è presentata dall’appellante, copia di essa gli sarà notificata unitamente alla decisione.
(4) L’atto di revisione deve essere annullato in tutto o in parte e il fascicolo deve essere restituito all’autorità che ha emesso l’ordine di affidamento della revisione, con istruzioni obbligatorie per emettere un nuovo atto di revisione nei casi di:
1. incompletezza delle prove, quando l’organo decisionale non può raccoglierle durante il procedimento di ricorso, o
2. ha commesso nel corso della verifica significative violazioni delle norme procedurali, che non possono essere rimosse in sede di impugnazione.
(5) Non è consentita la restituzione del file per una nuova revisione.
(6) Nei casi di cui al par. 4, il procedimento per l’emanazione del nuovo atto si apre con l’azione illegittima, che ha posto a fondamento l’annullamento dell’atto.
(7) Quando, prima della scadenza del termine per pronunciarsi sul ricorso, sono stati presentati ricorsi dinanzi allo stesso organo decisionale contro atti di revisione per la responsabilità di altre persone per gli obblighi stabiliti dall’atto di revisione impugnato, il giudice può riunire i fascicoli per un esame e una decisione comuni.
(8) Con la decisione, l’atto di revisione non può essere modificato a scapito del richiedente.
(9) Per quanto riguarda la decisione, l’ art. 133, par. 3 .
L’atto è impugnabile solo quanto alla sua legittimità. Il termine è di 14 giorni dalla consegna dell’atto ed è esclusivo. Il ricorso proposto fuori termine è lasciato inappellabile con decisione impugnabile innanzi al competente tribunale amministrativo, ed è pronunciato con sentenza – art. 147.
La legge consente anche il ripristino del termine di impugnazione, in quanto l’art. 26 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa rinvia alle condizioni per il reintegro dei termini del CODICE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. Il reclamo è presentato tramite il capo della direzione territoriale dove è iscritto il soggetto passivo, per iscritto. I dettagli del ricorso sono specificati all’art. 145. Dal punto 2 si può concludere che la formulazione infruttuosa della richiesta non pregiudica la regolarità del reclamo. Di solito vengono fatte due richieste: annullare l’atto in tutto o in parte o ridurre l’importo dell’imposta specificata. Non è necessario indicare i vizi dell’atto.
Secondo l’art. 145 comma 3, sono indicate anche le prove che il richiedente vuole siano raccolte. I poteri dell’organo decisionale sono definiti all’articolo 155. Esso esamina il ricorso nel merito ed emette una decisione motivata entro 45 giorni dalla sua emissione. Il termine decorre dal momento della presentazione del reclamo. Con sua decisione può confermare, modificare, annullare in tutto o in parte l’atto nella parte impugnata – art. 155 (2). L’organo deliberante verifica la legittimità dell’atto nella sua interezza, senza essere vincolato dalle motivazioni esposte nel reclamo. Non può aumentare l’importo dell’imposta dovuta – articolo 155 (8).
Alle parti viene data la possibilità di concordare sull’indiscutibilità di alcune prove. Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 4, l’autorità decisionale ha la possibilità di annullare l’atto in tutto o in parte, ma di restituire il fascicolo con l’istruzione obbligatoria di emettere un nuovo atto di revisione (Ревизионен акт) . Ci sono solo due ipotesi in cui può farlo: l’incompletezza delle prove e una sostanziale violazione delle norme procedurali.
All’APPELLO GIUDIZIARIO DELL’ATTO DI REVISIONE è dedicato il Capitolo diciannove del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)).
Art. 156. Ricorso in tribunale
(1) ) L’atto di revisione nella parte non annullata dalla decisione ai sensi Art. 155 , può essere impugnato attraverso l’autorità di decisione entro 14 giorni dal ricevimento della decisione. La causa è deferita al giudice amministrativo, nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il domicilio o la sede del ricorrente al momento del primo atto di accertamento tributario e assicurativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
(2) L’atto di revisione non può essere impugnato in tribunale nella parte in cui non è stato impugnato in ordine amministrativo.
(3) L’atto di revisione non può essere impugnato in tribunale nella parte in cui il ricorso è pienamente accolto dalla decisione.
(4) Il mancato pronunciamento da parte dell’organo deliberante nel termine di cui all’art. 155, par. 1 vale come conferma dell’atto di revisione nella parte impugnata.
(5) Nei casi di cui al par. 4, il ricorso avverso l’atto di revocazione può essere proposto entro 30 giorni dalla scadenza del termine per pronunciarsi tramite l’organo giudicante dinanzi al giudice amministrativo, nella cui circoscrizione giudiziaria è il domicilio o la sede del ricorrente al momento della primo intervento per l’attuazione del controllo tributario-assicurativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
(6) L’organo decisionale non può emettere una decisione dopo la scadenza del termine per l’invio del fascicolo al tribunale.
(7) Il termine per pronunciarsi sul ricorso può essere prorogato di comune accordo scritto tra il ricorrente e l’autorità decisionale per un periodo massimo di 3 mesi, in cui è indicato il termine della proroga. In caso di mancata pronuncia entro tale termine, si applicano le disposizioni del par. 5 e 6.
Art. 157. Sospensione dell’esecuzione da parte del tribunale
(1) L’impugnazione dell’atto di revisione dinanzi al tribunale non ne interrompe l’attuazione.
(2) L’esecuzione può essere sospesa dal tribunale amministrativo su richiesta del querelante. L’istanza di sospensione dell’esecuzione può essere proposta solo per la parte dell’atto di revisione impugnata dinanzi al tribunale.
(3) La prova della garanzia fornita per l’importo del capitale e degli interessi deve essere allegata alla richiesta e, quando non è stata costituita alcuna garanzia, il la richiesta deve contenere un’offerta di garanzia di pari importo. In questi casi trovano applicazione le disposizioni dell’art. 153, par. 3-5 .
(4) Il tribunale decide entro 14 giorni dalla presentazione della richiesta di sospensione con una sentenza soggetta a ricorso dinanzi alla Suprema Corte Amministrativa ( Върховният административен съд (ВАС)).
Art. 158. Norme speciali per le prove nei procedimenti giudiziari
(1) Le dichiarazioni testimoniali sono consentite solo nei casi di cui all’art. 57, par. 2 .
(2) Il tribunale controlla d’ufficio il rispetto dell’art. 154, par. 3 .
Art. 159. Esame del ricorso avverso l’atto di revisione
(1) Il tribunale esamina il ricorso con la partecipazione delle parti. Il pubblico ministero può intervenire nel procedimento quando lo ritenga necessario, in difesa dello Stato o dell’interesse pubblico.
(2) Quando si esamina il ricorso, l’organo decisionale e il ricorrente devono essere convocati.
(3) Quando i casi sono stati aperti presso lo stesso tribunale sui ricorsi contro gli atti di revisione relativi alla responsabilità di altre persone per gli obblighi stabiliti dall’atto di revisione contestato, il tribunale può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, combinarli in un unico procedimento per l’esame e la risoluzione congiunta.
Art. 160. Risoluzione del caso
(1) Il tribunale decide nel merito e può annullare l’atto di revisione in tutto o in parte, modificarlo nella parte impugnata o respingere il ricorso.
(2) Il tribunale valuta la legittimità e la giustificazione dell’atto di revisione, valutando se è stato emesso da un’autorità competente e nella forma pertinente, se le disposizioni legali procedurali e sostanziali per la sua emissione sono state rispettate.
(3) Quando la natura dell’atto non consente la decisione del caso nel merito, il tribunale lo annulla e restituisce il fascicolo all’autorità fiscale competente con istruzioni obbligatorie sull’interpretazione e l’applicazione della legge.
(4) Il comma 3 non si applica agli atti di revisione. Quando la prescrizione è scaduta nel corso del procedimento di revisione ed è accolta l’eccezione di decadenza, il giudice si pronuncia sul fondamento e sull’entità dell’obbligazione, dichiarando espressamente che l’atto di revocazione non è soggetto ad esecuzione forzata.
(5) Quando l’atto di revisione è dichiarato nullo dal tribunale, l’ art. 173, par. 2 del codice di procedura amministrativa
(6) La decisione del giudice non può modificare l’atto a danno del ricorrente.
(7) (Modificato – SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006, e relativo alla sostituzione delle parole “Tribunale della città di Sofia” con “Tribunale amministrativo – Città di Sofia” in vigore dal 01.03.2007, integrato – 77 del 2018, in vigore dal 18.09.2018, precedente comma 6 – SG. 105 del 2020, in vigore dal 01.01.2021) La decisione del tribunale amministrativo è soggetta a ricorso per cassazione ai sensi del procedimento amministrativo. Codice . La decisione del tribunale amministrativo nei casi in cui i crediti pubblici stabiliti dall’atto di revisione sono impugnati per un importo totale fino a BGN 750, che non includono gli interessi maturati per il ritardo quando l’atto di revisione è stato emesso nei confronti delle persone fisiche, e in totale per un importo fino a 4000 BGN, che non includono gli interessi maturati per ritardato pagamento, quando l’atto di revisione viene emesso a persone giuridiche, è definitivo.
(8) (Modificato – SG. 30 del 2006 , in vigore dal 07.12.2006 , precedente paragrafo 7 -. SG. 105 del 2020 , in vigore dal 01.01.2021 ) L’annullamento di una decisione giudiziaria efficace può essere richiesto in conformità con il codice di procedura amministrativa .
Art. 161. Spese e tasse (Titolo aggiuntivo – SG n. 77 del 2018, in vigore dal 01.01.2019)
(1) Al ricorrente sono riconosciute le spese processuali e il compenso di un avvocato per ogni grado in proporzione alla parte approvata del ricorso. . Al convenuto vengono riconosciute le spese in conformità con la parte respinta del ricorso. L’amministrazione, in luogo dell’onorario dell’avvocato, riconosce per ogni grado un onorario di consulenza legale pari all’onorario minimo di un avvocato.
(2) In caso di remunerazione eccessiva per un avvocato, indipendentemente dall’effettiva complessità giuridica e fattuale del caso, il tribunale può concedere un importo inferiore delle spese in questa parte, ma non inferiore all’importo minimo determinato ai sensi dell’art . . 36 della Legge sull’Avvocatura .
(3) Nei casi in cui vengono presentate al tribunale prove che avrebbero potuto essere presentate nel procedimento amministrativo, la parte che le presenta deve pagare integralmente le spese della causa, indipendentemente dal suo esito, tranne nei casi di cui all’art. 155, par. 3 e 4 .
(4) La tassa statale per un ricorso in cassazione è determinata secondo la procedura del codice di procedura amministrativa su un interesse materiale determinabile nell’importo del credito pubblico accertato dall’atto di revisione.