1 Uso di veicoli speciali (SPV) [Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]
2 Periodo transitorio [Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]
3 Disposizioni generali [Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]
4 Erogazione dei servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi [Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]
5 Protezione degli investitori e comunicazioni di marketing [Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]
6 Autorizzazione e vigilanza dei CSP [Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]
Acronimi e definizioni utilizzate
ECSPR
Regolamento sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese – Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese
ESMA
Autorità europea dei mercati e degli strumenti finanziari
SUO
Implementazione degli standard tecnici
KIIS
Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui all’articolo 23 dell’ECSPR
KIIS a livello di piattaforma
Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui all’articolo 24 dell’ECSPR
Regolamento Delegato KIIS
Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento
ANC
Autorità nazionale competente
MiFid II
Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (rifusione) – Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento prospetto
Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato
Domande e risposte
Domanda e risposta
RTS
Norme tecniche di regolamentazione
SPV
Veicolo speciale
Uso di veicoli speciali (SPV)[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]
Domanda 1.1[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]
In quali circostanze e a quali condizioni può essere costituita una SPV per la fornitura di servizi di crowdfunding?
Risposta 1.1
Secondo l’ECSPR, una società veicolo è un’entità creata al solo scopo di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea. Una SPV può essere creata solo se (i) è interposta tra il proprietario del progetto e gli investitori e (ii) ha il solo scopo di consentire agli investitori di acquisire una partecipazione in un’attività sottostante illiquida o indivisibile che altrimenti non potrebbe o non sarebbe facilmente offerta agli investitori.
Domanda 1.2[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]
Che tipo di strumenti possono essere offerti agli investitori tramite una SPV?
Risposta 1.2
Se un’offerta di crowdfunding è effettuata tramite una società veicolo, gli strumenti offerti agli investitori possono essere valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della MIFID II o strumenti ammessi a fini di crowdfunding ai sensi della lettera n ) dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’ESCPR. Al contrario, l’ECSPR non prevede la possibilità di offerte di crowdfunding basate su prestiti effettuate tramite un SPV.
Domanda 1.3[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]
Un SPV può dare esposizione a più di un asset sottostante?
Risposta 1.3
No. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, dell’ECSPR, una società veicolo non può servire allo scopo di consentire l’offerta agli investitori di un’esposizione a più di un’attività illiquida o indivisibile.
Domanda 1.4[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]
A quale tipo di asset sottostante può dare esposizione un SPV?
Risposta 1.4
L’ECSPR mira a facilitare gli investimenti diretti ed evitare di creare opportunità di arbitraggio normativo. L’uso di una società veicolo interposta tra un’attività sottostante e gli investitori deve
essere consentito solo quando consente agli investitori di ottenere un’esposizione ad attività che altrimenti non potrebbero o non sarebbero facilmente offerte agli investitori. Per tale motivo, l’articolo 3, paragrafo 6, dell’ECSPR limita l’uso delle società veicolo ai soli tipi di attività sottostanti illiquidi o indivisibili. Di conseguenza, l’interposizione di una SPV può essere giustificata solo quando l’unico bene sottostante è illiquido o indivisibile.
Domanda 1.5[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]
Quali sono i possibili indizi di attività illiquida o indivisibile, ai fini dell’applicazione dell’ECSPR?
Risposta 1.5
Un’attività dovrebbe essere considerata illiquida quando non può essere convertita rapidamente in contanti. Fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti indicano che l’attività potrebbe essere illiquida:
- non esiste un mercato organizzato per attività di tale tipo;
- le vendite per quel tipo di attività di solito avvengono allo sportello;
- non esiste un valore prontamente disponibile per attività di quel tipo; O
- raggiungere un accordo sul prezzo di vendita con un potenziale acquirente comporta costi significativi (spese amministrative, tasse, audit e costi legali) e richiede da poche settimane a pochi mesi.
Un’attività dovrebbe essere considerata indivisibile quando non può essere facilmente o rapidamente suddivisa in componenti più piccole e di prezzo più moderato ai fini della sua vendita parziale o totale agli investitori o quando tale divisione in componenti più piccole non è economicamente razionale, in particolare perché impedisce il bene dal servire il suo scopo economico principale. Fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti indicano che il bene può essere indivisibile:
- a causa della sua struttura legale, l’attività non può essere divisa o facilmente suddivisa in componenti più piccoli che possono essere venduti facilmente agli investitori (esempi di tale componente più piccolo includono, ad esempio, azioni o quote);
- a causa della natura stessa dell’attività sottostante, può essere suddivisa solo in un numero limitato di componenti ciascuno con un valore di gran lunga superiore al valore normalmente previsto per azioni o quote (ad esempio un edificio residenziale che tipicamente può essere suddiviso solo in un numero limitato di appartamenti e non in componenti di minor valore);
- a causa della natura del suo scopo economico fondamentale, l’attività se divisa smetterebbe di raggiungere il suo scopo economico principale (ad esempio un impianto di energia solare smantellato in singoli pannelli solari).
Periodo transitorio [Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]
Domanda 2.12[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]
Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, ECSPR, “i fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a fornire servizi di crowdfunding che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, qualunque sia il primo” (sottolineatura aggiunta).
Gradiremmo chiarimenti sul significato di “in conformità con la legge nazionale applicabile” in generale, e in particolare se il periodo transitorio si applicherà nei seguenti casi:
(i)non esiste una legge nazionale che disciplini specificamente le attività di crowdfunding. Tuttavia, la normativa nazionale prevede che i servizi di crowdfunding possano essere svolti da imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio non esiste una legge nazionale che disciplini specificamente le attività di crowdfunding s. Tuttavia, la legislazione nazionale prevede che l’attività di crowdfunding non richieda né un’autorizzazione né una licenza.
Risposta 2.1 (Commissione europea)
L’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1503/2021 (“ECSPR”) prevede un periodo transitorio applicabile ai fornitori di servizi di crowdfunding esistenti che operano ai sensi del diritto nazionale applicabile. Il considerando 76 chiarisce che il periodo transitorio è appropriato per consentire alle “persone che forniscono tali servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale” di “avere tempo sufficiente per richiedere un’autorizzazione ai sensi del medesimo”. Di conseguenza, il periodo transitorio dovrebbe essere inteso come applicabile a tutti i soggetti che forniscono servizi di crowdfunding nell’ambito dell’ECSPR ai sensi del “diritto nazionale”, laddove il “diritto nazionale” può essere uno specifico regime di crowdfunding o altra legislazione applicabile o semplicemente il privato legge applicabile alle operazioni di crowdfunding in quello specifico Stato membro.
È inoltre importante notare che il periodo transitorio si applicherebbe ai fornitori di servizi di crowdfunding per la fornitura di servizi di crowdfunding esistenti prima della data di applicazione (10 novembre 2021). I servizi di crowdfunding rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento che vengono nuovamente forniti a partire da tale data sono soggetti ai requisiti ECSPR e al relativo processo di autorizzazione.
Disposizioni generali [Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]
Domanda 3.13[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto (I), del regolamento {UE) 2020/1503 {di seguito, ‘ECSPR’), per progetto di crowdfunding si intende “l’attività o le attività commerciali per le quali il titolare di un progetto cerca finanziamenti tramite l’offerta di crowdfunding” .
Gradiremmo chiarimenti su come l’espressione “attività o attività commerciali” debba essere interpretata nel contesto del CEDSPR
In particolare, gradiremmo avere conferma che tale disposizione non impedisce di per sé:
- enti di diritto pubblico o altri enti senza scopo di lucro dall’agire come proprietari di progetti ai fini dell’ECSPR, o
- cercare finanziamenti per progetti relativi a infrastrutture pubbliche, servizi pubblici e altri tipi di progetti che comportano la fornitura di servizi del settore pubblico.
Risposta 3.1 (Commissione europea)
Il concetto di “attività d’impresa” va interpretato in senso ampio, comprendendo tutti i tipi di attività economiche di una persona fisica (nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale o professionale) o giuridica che diano luogo a un profitto o a qualsiasi altro vantaggio economico per i titolari di tale ‘attività d’impresa’. Ciò implicherebbe che le organizzazioni senza scopo di lucro (ad esempio un’associazione o autorità pubbliche locali) possono agire come “proprietari di progetti” purché raccolgano fondi per un’attività che genera un vantaggio economico per i suoi proprietari/membri/beneficiari finali (sia monetari che non monetari).
Domanda 3.24[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento {UE) 2020/1503 (di seguito, “ECSPR”) definisce un “servizio di crowdfunding” come “l’incontro degli interessi di finanziamento delle imprese di investitori e proprietari di progetti attraverso l’uso di un piattaforma di crowdfunding e che consiste in una delle seguenti attività:
- l’agevolazione della concessione di prestiti;
- il collocamento senza impegno, di cui all’allegato I, sezione A, punto
(7), della direttiva 2014/65/UE, dei valori mobiliari e degli strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi dai titolari di progetti o da una società veicolo, nonché la ricezione e la trasmissione degli ordini dei clienti, di cui al punto (1) della medesima Sezione, in relazione a quei valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding.
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’ECSPR definisce la “gestione individuale di portafogli di prestiti” come “l’assegnazione da parte del fornitore di servizi di crowdfunding di un importo predeterminato di fondi di un investitore, che è un prestatore originale, a uno o più progetti di crowdfunding sulla sua piattaforma di crowdfunding in conformità con un mandato individuale conferito dall’investitore a un investitore discrezionale- base per investitore”.
Gradiremmo chiarimenti sulla natura giuridica dell’attività di gestione individuale di portafogli di crediti. Apprezzeremmo in particolare se la Commissione europea potesse confermare che dovrebbe essere considerato come facente parte della nozione di servizio di crowdfunding e, in caso affermativo, che dovrebbe essere considerato accessorio all’attività di agevolazione della concessione di prestiti di cui all’articolo 2( 1), punto (a)(i).
Risposta 3.2 (Commissione Europea)
L’articolo 6 dell’ECSPR introduce la possibilità per i fornitori di servizi di crowdfunding di offrire la gestione individuale del portafoglio di prestiti. A tal proposito, la non inclusione nella definizione di I principali “servizi di crowdfunding” di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’ECSPR sono il risultato della considerazione che la gestione individuale del portafoglio di prestiti è un’allocazione più sofisticata di fondi per i prestiti, ma rimane nella natura del servizio che facilita la concessione di prestiti . Di conseguenza, il regolamento impone requisiti aggiuntivi rispetto a un insieme minimo di standard, che sono quelli applicati ai fornitori di agevolazioni per la concessione di prestiti. Di conseguenza, tale servizio è da considerarsi accessorio all’agevolazione della concessione del credito, anche in relazione all’iter autorizzativo che ne consegue
- Domanda sollevata dall’ESMA l’8 luglio 2021
Domanda 3.3[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]
Un CSP necessita di un’autorizzazione separata per detenere valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding offerti su una piattaforma di crowdfunding, che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto a nome di un investitore o che possono essere consegnati fisicamente a un custode ?
Risposta 3.3:
Sì, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, la custodia di questi strumenti richiede che un CSP sia in possesso di un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE. In alternativa, tali strumenti possono essere tenuti in custodia da un terzo titolare di tale autorizzazione.
Come indicato nel Considerando 28 dell’ECSPR, la custodia di valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding che, in conformità alla legislazione nazionale, sono registrati solo presso il titolare del progetto o il suo agente o sono detenuti su un conto separato individualmente che un cliente potrebbe aperti direttamente presso un depositario centrale sono equiparati alla custodia dei beni da parte di depositari abilitati. In tal caso, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, il CSP informa chiaramente i propri clienti sui servizi di custodia previsti dalla legislazione nazionale.
Domanda 3.4:[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]
Come può un CSP organizzare la prestazione dei servizi di pagamento?
Risposta 3.4:
Un CSP può fornire servizi di pagamento direttamente o tramite terzi (articolo 10, paragrafo 4, dell’ECSPR). In alternativa, può mettere in atto e mantenere disposizioni per garantire che i titolari dei progetti accettino e procedano ai pagamenti (compreso il finanziamento di progetti di crowdfunding) solo tramite un prestatore di servizi di pagamento debitamente autorizzato (articolo 10, paragrafo 5).
Al fine di fornire servizi di pagamento, un CSP è autorizzato in conformità della direttiva (UE) 2015/2366. Tale autorizzazione è concessa prima della prestazione di qualsiasi servizio di pagamento da parte del CSP. Ai fini dell’articolo 10, per servizi di pagamento si intende qualsiasi attività commerciale di cui all’allegato I della direttiva 2015/2366.
Analogamente, quando il CSP fornisce servizi di pagamento tramite un terzo, tale terzo deve essere autorizzato ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 prima della prestazione di qualsiasi servizio di pagamento da parte del CSP.
Nel mettere in atto un accordo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, il CSP deve in particolare:
- garantire che il prestatore di servizi di pagamento selezionato dal titolare del progetto sia debitamente autorizzato ai sensi della direttiva UE 2015/2366;
- stipulare accordi scritti e giuridicamente vincolanti con il titolare del progetto in base ai quali quest’ultimo si impegna irrevocabilmente ad accettare finanziamenti solo dal prestatore di servizi di pagamento selezionato (o da qualsiasi prestatore sostitutivo debitamente autorizzato ai sensi della direttiva UE 2015/2366, a condizione che (i) il pertinente nazionale competente l’autorità è chiaramente informata prima di tale sostituzione e che (ii) le modifiche sono apportate in conformità con le disposizioni legali applicabili tra il CSP e il titolare del progetto);
- segnalare l’esistenza di tali accordi alla propria autorità nazionale competente unitamente a una descrizione delle procedure e dei sistemi stabiliti mediante i quali i fondi degli investitori saranno inviati al proprietario del progetto e mediante i quali gli investitori riceveranno la remunerazione del capitale investito.
Domanda 3.5:[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]
Vi sono circostanze in cui i servizi di pagamento possono essere prestati da un’entità non autorizzata come prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366?
Risposta 3.5:
No, tutti i servizi di pagamento di un CSP devono essere eseguiti da un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366.
Domanda 3.6[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]
Un fornitore di servizi di crowdfunding (CSP) autorizzato può designare agenti collegati?
Risposta 3.6 (Commissione europea)
L’ECSPR non fornisce un quadro normativo per gli agenti collegati. Pertanto, non vi è alcuna possibilità per gli agenti collegati di fornire servizi di crowdfunding per conto del CSP nell’ambito di ECSPR. Tuttavia, il CSP può designare agenti collegati per promuovere i servizi del CSP. Tale attività sarà soggetta al diritto nazionale.
Domanda 3.7[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]
Un CSP autorizzato può stabilire una succursale in un altro Stato membro?
Risposta 3.7 (Commissione europea)
L’ECSPR non prevede un quadro specifico per le succursali dei CSP. Di conseguenza, la fornitura di servizi di crowdfunding tramite filiali può essere soggetta a requisiti aggiuntivi ai sensi del diritto nazionale. Il diritto nazionale dovrebbe tuttavia rispettare il diritto di stabilimento e il diritto di prestare servizi, sanciti rispettivamente dagli articoli 49 e 56 del TFUE.
Domanda 3.8[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
I servizi di crowdfunding e i servizi e le attività di investimento forniti ai sensi della MiFID II possono essere forniti tramite lo stesso sistema informativo basato su Internet?
Risposta 3.8
Sì, a condizione che la distinzione tra servizi di crowdfunding e servizi e attività di investimento MiFID II sia ben chiara al cliente in qualsiasi momento, anche con riferimento al quadro normativo applicabile a tali servizi o attività. In pratica, ciò dovrebbe significare due aree separate: una per i servizi di crowdfunding e una per i servizi e le attività erogate ai sensi della MiFID II. Ciò non preclude l’uso di un’autenticazione single sign-on (SSO) per accedere a entrambe queste aree.
Domanda 3.9[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
Qualora nel calcolo dell’importo di 5 000 000 EUR si tenga conto delle offerte al pubblico di valori mobiliari effettuate da un titolare di progetto in qualità di offerente ai sensi delle esenzioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento sul prospetto soglia applicabile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’ECSPR?
Risposta 3.9
No. Il riferimento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto ii), dell’ECSPR è strettamente inteso a catturare il corrispettivo complessivo delle offerte di titoli effettuate dal titolare del progetto nella sua qualità di offerente ai sensi dell’esenzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 e, ove applicabile, l’esenzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sul prospetto. Di conseguenza, la considerazione delle offerte di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento sul prospetto fatte dal titolare del progetto in qualità di offerente non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo del la soglia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’ECSPR.
Domanda 3.10[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
Un CSP può operare o gestire una piattaforma di crowdfunding non basata su Internet?
Risposta 3.10
Il funzionamento di una piattaforma di crowdfunding non basata su Internet non costituisce un servizio di crowdfunding ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’ECSPR. Infatti, la lettera a) dell’articolo 2, paragrafo 1, fa riferimento all’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo, è definita come un “sistema di informazione basato su Internet accessibile al pubblico”.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 13, dell’ECSPR, un CSP può svolgere altre attività. Un CSP può pertanto gestire una piattaforma che non si basa su Internet, a condizione che sia conforme per tale attività ad altre norme dell’Unione o nazionali applicabili, inclusa, se del caso, la MIFID II. In tal caso, il CSP non potrebbe beneficiare della disposizione di cui all’articolo 18 del ECSPR in relazione a tale attività.
L’ESMA è inoltre del parere che ogni volta che un CSP intende offrire progetti di crowdfunding a investitori non sofisticati sia su una piattaforma di crowdfunding basata su Internet nell’ambito dell’ESCPR e su una piattaforma non basata su Internet ai sensi di altro diritto dell’Unione o nazionale applicabile, è buona pratica che tale CSP collabori con la sua autorità competente in materia di autorizzazione per verificare che la duplice offerta non susciti preoccupazioni in merito alla protezione degli investitori per gli investitori non sofisticati.
Domanda 3.11[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
Un CSP può offrire un progetto di crowdfunding a un unico investitore?
Risposta 3.11
L’offerta di un progetto di crowdfunding a un unico investitore non costituisce un servizio di crowdfunding ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’ECSPR. In effetti, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si riferisce all’uso di una piattaforma di crowdfunding che, secondo la lettera d) dello stesso articolo, deve essere accessibile al pubblico (ossia aperta al pubblico).
Di conseguenza, l’ESMA è del parere che l’offerta di un progetto di crowdfunding a un unico investitore non costituisca un servizio di crowdfunding.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 13, dell’ECSPR, un CSP può svolgere attività diverse da quelle coperte dall’autorizzazione di cui all’articolo 12 dell’ECSPR. Un CSP può quindi impegnarsi nell’attività di offerta di un progetto di crowdfunding a un unico investitore su questa base, a condizione che rispetti tale attività con altre norme dell’Unione o nazionali applicabili.
Domanda 3.12[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
Un’entità che offre esclusivamente il proprio progetto attraverso un sistema di informazioni pubblicamente disponibile su Internet deve essere autorizzata come fornitore di servizi di crowdfunding?
Risposta 3.12[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
L’offerta agli investitori su un sistema di informazioni accessibile al pubblico su Internet da parte del titolare di un progetto direttamente di uno o più dei suoi progetti (ossia escludendo i progetti di terzi) non si qualifica come servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo, lettera a), 2, paragrafo 1, dell’ECSPR (manca l’elemento di “corrispondenza degli interessi di finanziamento delle imprese degli investitori e dei titolari del progetto”) e, in quanto tale, non richiede un’autorizzazione ai sensi dell’ECSPR.
Tuttavia, a seconda delle sue esatte caratteristiche, tali offerte possono essere soggette a ulteriori restrizioni e/o condizioni ai sensi di altre leggi europee e nazionali applicabili.
Domanda 3.13[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]
Qualora ai fini del calcolo sia preso in considerazione il totale delle offerte presentate dal titolare del progetto ai sensi di un’esenzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 diverse da quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento della soglia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’ECSPR?
Risposta 3.13
No. Solo la considerazione delle offerte formulate ai sensi delle due esenzioni di cui al punto
- dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del CEDSPR (vale a dire, l’articolo 1, paragrafi 3 e 2, del regolamento (UE)2017/1129) deve essere preso in considerazione per questo calcolo (unitamente al corrispettivo totale delle offerte di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), del CEDSPR). Non dovrebbe essere presa in considerazione la considerazione delle offerte fatte nell’ambito di altre esenzioni ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129.
- Erogazione dei servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]
Domanda 4.15[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 (di seguito, ‘ECSPR’) prevede che “i fornitori di servizi di crowdfunding non devono pagare né accettare alcuna remunerazione, sconto o vantaggio non monetario per indirizzare gli ordini degli investitori a una particolare offerta di crowdfunding effettuata sulla loro piattaforma di crowdfunding o a una particolare offerta di crowdfunding effettuata su una piattaforma di crowdfunding di terze parti”.
Apprezzeremmo se la Commissione europea potesse chiarire la sua interpretazione del termine “instradamento degli ordini” e confermare che, considerando il rischio implicito di conflitti di interesse e le serie preoccupazioni connesse alla protezione degli investitori associate a tali pratiche, il divieto di cui all’articolo 3 (3) si applica ampiamente a qualsiasi forma di indirizzamento specifico di potenziali investitori verso una particolare offerta di crowdfunding.
Risposta 4.1 (Commissione europea)
‘Instradamentodi ordini’ indica qualsiasi forma di pratica volta a indirizzare i potenziali investitori verso a offerta particolare, a meno che tale pratica non sia basata su criteri oggettivi che vengono resi notiex ante(come filtri o motori di ricerca).
- Protezione degli investitori e comunicazioni di marketing[Scorso aggiornamento: 16 dicembre 2022]
Domanda 5.16[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]
L’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/1503 (di seguito, ‘ECSPR’) prevede che “ai potenziali investitori non sofisticati e agli investitori non sofisticati non deve essere impedito di investire in progetti di crowdfunding […]”.
Apprezzeremmo se la Commissione europea potesse chiarire la sua interpretazione in merito al perimetro di tale divieto di cui all’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, e in particolare confermare che tale divieto non si applica alla situazione di cui all’articolo 21, paragrafo 7, in particolare quando il potenziale investitore non sofisticato non riesce a dimostrare al fornitore di servizi di crowdfunding di comprendere l’investimento e i suoi rischi.
- Domanda sollevata dall’ESMA l’8 luglio 2021
- Domanda sollevata dall’ESMA l’8 luglio 2021
Risposta 5.1 (Commissione europea)
L’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dell’ECSPR fa riferimento all’esito generale dei test di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 5, dell’ECSPR.Al contrario, l’articolo 21, paragrafo 7, dell’ECSPR fa riferimento a una situazione specifica che richiede un’ulteriore restrizione, vale a dire l’investimento superiore a 1.000 EUR o al 5% del patrimonio netto in un singolo progetto. Di conseguenza, l’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dell’ECSPR non si applica all’articolo 21, paragrafo 7, dell’ECSPR.
Domanda 5.27[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]
L’articolo 23, paragrafi 2, 8, 11 e 12 del Regolamento (UE) 2020/1503 (di seguito, ‘ECSPR’) stabilisce i requisiti relativi alla predisposizione del KIIS, alla sua pubblicazione sulla piattaforma di crowdfunding e alla verifica che deve essere effettuata impegnate a garantire la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni in esso contenute.
Apprezzeremmo se la Commissione europea potesse chiarire le rispettive responsabilità del titolare del progetto e del fornitore di servizi di crowdfunding rispetto a tali requisiti, in particolare per quanto riguarda le offerte fatte in più di uno Stato membro.
Risposta 5.2 (Commissione europea)
L’articolo 23, paragrafo 9, dell’ECSPR stabilisce la responsabilità di “almeno” il proprietario del progetto per le informazioni fornite in una scheda informativa di investimento chiave (di seguito, KIIS). Tale paragrafo deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 11, che limita la responsabilità del fornitore di servizi di crowdfunding a disporre di “adeguate procedure per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni contenute nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento”. Di conseguenza, il proprietario del progetto è il responsabile ultimo delle informazioni fornite nel KIIS, mentre il fornitore del servizio di crowdfunding è responsabile delle procedure in atto per verificare che le informazioni fornite siano complete, corrette e chiare. In altre parole, il committente è l’unico responsabile di eventuali informazioni fuorvianti o inesatte, nonché di omissioni, a meno che tali omissioni non siano il risultato diretto di procedure inadeguate da parte del fornitore del servizio di crowdfunding nella raccolta di tali informazioni rese disponibili nel KIIS. In tal caso, il fornitore del servizio di crowdfunding potrebbe essere parzialmente o totalmente responsabile.
Domanda 5.3[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]
In quale lingua devono essere preparati il KIIS, il KIIS a livello di piattaforma e le comunicazioni di marketing?
- Domanda sollevata dall’ESMA l’8 luglio 2021
Risposta 5.3
Ai sensi degli articoli 23, 24 e 27 dell’ECSPR, il KIIS, il KIIS a livello di piattaforma e le comunicazioni di marketing diffuse dal CSP dovrebbero essere redatte almeno in (i) una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il CSP è autorizzato o (ii) un’altra lingua accettata dall’ANC di tale Stato membro8. Inoltre, quando un’offerta di crowdfunding o la fornitura di servizi di crowdfunding è promossa tramite una comunicazione di marketing in uno Stato membro diverso da quello in cui il CSP ha ottenuto l’autorizzazione, il KIIS o il KIIS a livello di piattaforma sono resi disponibili almeno in (i ) una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o ii) un’altra lingua accettata dall’ANC di tale Stato membro.
Domanda 5.4[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]
Un KIIS può essere tradotto da un CSP su richiesta di un potenziale investitore?
Risposta 5.4
Un potenziale investitore può richiedere a un CSP di provvedere alla traduzione di un KIIS in una lingua di sua scelta. L’ECSPR non crea un obbligo per il CSP di aderire a tale richiesta.
Qualora un CSP decida di aderire a tale richiesta, la traduzione deve riflettere fedelmente e accuratamente il contenuto del KIIS originale.
Qualora un CSP decida di non aderire a tale richiesta, il CSP deve, in conformità all’articolo 23, paragrafo 13, dell’ECSPR, consigliare chiaramente al potenziale investitore di astenersi dall’investire
Domanda 5.5[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]
Il KIIS, il KIIS a livello di piattaforma e la comunicazione di marketing possono essere tradotti in altre lingue?
Risposta 5.5
Oltre alle lingue di cui alla risposta alla domanda 5.3 di cui sopra, l’articolo 23, paragrafo 4, dell’ECSPR prevede che un CSP possa, inoltre, provvedere alla traduzione di un KIIS in qualsiasi altra lingua purché la traduzione rifletta fedelmente il contenuto del KIIS originariamente redatto in una delle lingue di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Questa disposizione si applica mutadis mutandis al KIIS a livello di piattaforma.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, le comunicazioni di marketing possono essere redatte solo in (i) almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui le comunicazioni di marketing sono diffuse o (ii) in una lingua accettata dall’ANC di tale Stato membro.
Domanda 5.6[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]
Quali lingue sono accettate dalle ANC ai fini delle comunicazioni di marketing e del KIIS?
Risposta 5.6
Le ANC possono anche accettare altre lingue come indicato all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 27, paragrafo 3, dell’ECSPR.
L’elenco delle lingue accettate da ciascuna ANC è disponibile sul sito web dell’ESMA
Domanda 5.7[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]
Il proprietario di un progetto può commercializzare i suoi progetti di crowdfunding?
Risposta 5.7
L’ECSPR non impedisce ai titolari di progetti di adottare misure per cercare finanziamenti per la loro attività commerciale (i) indirizzando i potenziali investitori alla piattaforma di crowdfunding o (ii) offrendo valori mobiliari, strumenti ammessi a fini di crowdfunding o prestiti in relazione alla loro attività commerciale al pubblico, al di fuori della piattaforma di crowdfunding.
Tuttavia, ulteriori restrizioni e/o condizioni possono essere applicate ai proprietari dei progetti ai sensi delle leggi europee e nazionali o possono derivare dai termini e dalle condizioni di alcuni CSP.
Domanda 5.8[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]
Quali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative si applicano quando le comunicazioni di marketing sono diffuse nello Stato membro in cui il CSP è autorizzato o in un altro Stato membro?
Risposta 5.8
Le comunicazioni di marketing diffuse in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è autorizzato il CSP devono rispettare le disposizioni dell’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del CEDS.
Inoltre, quando diffondono comunicazioni di marketing in un determinato Stato membro (compreso lo Stato membro in cui il CSP è autorizzato), i CSP sono tenuti a garantire che tali comunicazioni di marketing siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing in tale Stato membro .
A scanso di equivoci, le norme nazionali sulle comunicazioni di marketing degli Stati membri devono essere rispettate separatamente e non cumulativamente (ad esempio un CSP autorizzato nello Stato membro A e che diffonde comunicazioni di marketing negli Stati membri A e B sarà tenuto a rispettare solo le disposizioni la norma nazionale dello Stato membro A in materia di diffusione del marketing, comunicazione nello Stato membro A e rispettare la norma nazionale dello Stato membro B solo quando si diffondono comunicazioni di marketing nello Stato membro B).
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, l’ANC dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing è responsabile di vigilare sul rispetto e sull’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing
Sul sito web dell’ESMA è disponibile un collegamento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative applicabili alle comunicazioni di marketing di ciascuno Stato membro insieme a una sintesi in inglese disponibile a : https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1305_crowdfunding_tables.pdf
Domanda 5.9[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]
Qual è il ruolo dei Fornitori di Servizi di Crowdfunding (CSP) in relazione alla redazione einformazioni contenute nel KIIS?
Risposta 5.9 (Commissione europea)
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 (il regolamento sui fornitori di servizi di crowdfunding europeo -ECSPR), i titolari dei progetti devono redigere la scheda informativa sull’investimento chiave (KIIS) in almeno una delle lingue ufficiali del membro Stato dell’autorità nazionale competente (ANC) che ha concesso l’autorizzazione del CSP o in un’altra lingua accettata da tale NCA, se presente. Il titolare del progetto può beneficiare dell’assistenza del CSP per la redazione del KIIS.
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 11, ECSPR, i CSP devono disporre e applicare procedure adeguate per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni contenute nel KIIS per tutta la durata dell’offerta di crowdfunding. L’istituzione e il mantenimento di tali procedure non dovrebbero esonerare il titolare del progetto dalla sua responsabilità, di cui all’articolo 23, paragrafo 9, ECSPR, di fornire informazioni accurate e non fuorvianti, nonché dalla sua responsabilità di non omettere informazioni chiave come stabilito Articolo 23, paragrafo 10, lettera b). Il CSP mantiene la responsabilità di disporre di procedure adeguate per identificare i casi in cui informazioni inesatte o fuorvianti possono essere fornite dal proprietario del progetto e di adottare le misure appropriate.
L’obbligo di verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni contenute nel KIIS dovrebbe applicarsi sia (i) prima della pubblicazione del KIIS sulla piattaforma di crowdfunding che i CSP gestiscono o gestiscono e (ii) su base continuativa successivamente per la durata dell’offerta di crowdfunding, laddove emergano nuove informazioni che darebbero motivo sufficiente per ritenere che il documento KIIS possa essere incompleto, errato o poco chiaro.
Domanda 5.10[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
Un CSP può impedire a un potenziale investitore non sofisticato o a un investitore non sofisticato di investire sulla base del risultato della simulazione della capacità di sopportare perdite di cui all’articolo 21, paragrafo 5, dell’ECSPR?
Risposta 5.10
No. La simulazione della capacità di sopportare le perdite è un’autovalutazione che deve essere eseguita da potenziali investitori non sofisticati o investitori non sofisticati nel proprio interesse. Non intende essere un motivo per impedire ai potenziali investitori non sofisticati o agli investitori non sofisticati di investire. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 5 e 6, gli investitori non sofisticati confermano di aver ricevuto i risultati della simulazione.
Domanda 5.11[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
Un CSP può dare pieno accesso alla sua piattaforma a un potenziale investitore non sofisticato o a un investitore non sofisticato che si rifiuta di condividere il risultato della sua simulazione per sostenere la perdita?
Risposta 5.11
SÌ. La simulazione per sopportare la perdita ha lo scopo di aiutare i potenziali investitori non sofisticati o gli investitori non sofisticati a valutare se un investimento previsto è in linea con le loro risorse finanziarie. Il rifiuto di un investitore di condividere il risultato della sua simulazione non richiede che un CSP impedisca a tale investitore di investire nell’ambito dell’ECSPR. In tal caso, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, gli investitori non sofisticati danno atto di aver ricevuto i risultati della simulazione della capacità di sopportare le perdite.
Domanda 5.12[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
Un CSP può accettare l’investimento di un potenziale investitore non sofisticato o di un investitore non sofisticato nei casi in cui tale investitore (i) desidera investire un importo superiore a EUR 1.000 o al 5% del patrimonio netto di tale investitore ma (ii ) non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettere a), b) e c).
Risposta 5.12
No, in tal caso, il CSP impedirà al potenziale investitore non sofisticato o all’investitore non sofisticato di investire. Infatti, come indicato dalla Commissione europea nella sua risposta alla domanda 5.1., l’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, che prevede che ai potenziali investitori non sofisticati e agli investitori non sofisticati non sia impedito di investire, non si applica alla specifica situazione di Articolo 21, paragrafo 7, del CEPR.
Quando impedisce a un potenziale investitore non sofisticato o a un investitore non sofisticato di investire, il CSP indica chiaramente all’investitore che agisce sulla base dei requisiti normativi applicabili volti alla tutela degli investitori.
Domanda 5.13[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
La condizione di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), può essere soddisfatta con mezzi diversi dall’utilizzo della valutazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, dell’ECSPR come prova che il potenziale investitore non l’investitore comprende l’investimento ei suoi rischi?
Risposta 5.13
SÌ. La condizione di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), può essere soddisfatta con qualsiasi mezzo ritenuto pertinente dal CSP a tal fine, purché tali mezzi garantiscano che il CSP possa ragionevolmente determinare se l’investitore comprende l’investimento e i suoi rischi
Domanda 5.14[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
La valutazione delle conoscenze ed esperienze del cliente condotta ai fini dei servizi di investimento MiFID può essere utilizzata ai fini dei servizi di crowdfunding?
Risposta 5.14
No, il test di conoscenza dell’ingresso e la simulazione della capacità di sopportare la perdita ai sensi dell’ECSPR, nonché le valutazioni di idoneità e adeguatezza ai sensi della MiFID II devono essere tutti ampiamente eseguiti.
L’ESMA riconosce, tuttavia, che le informazioni raccolte ai fini di una valutazione o di un test possono essere utilizzate per un altro scopo (presupponendo che le informazioni siano aggiornate). Ad esempio, le informazioni raccolte nel contesto della MiFID II possono essere utilizzate da un CSP per effettuare la valutazione nel contesto dell’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), dell’ECSPR. Se del caso, eventuali informazioni rimanenti potrebbero essere raccolte mediante un questionario supplementare
Domanda 5.15[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]
Un’entità collegata a un fornitore di servizi di crowdfunding mediante il controllo come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, lettera b), della direttiva 2014/65/UE può accettare o avere una partecipazione a un’offerta sulle piattaforme di crowdfunding gestite dal crowdfunding fornitore di servizi?
Risposta 5.15
Sì, la disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, si applica solo al CSP. I soggetti collegati al prestatore di servizi di crowdfunding possono essere accettati come investitori in progetti di crowdfunding offerti sulle sue piattaforme a condizione che i requisiti di cui all’articolo 8 del ECSPR e in particolare i paragrafi (2), (3), (4), (5) e (6) sono debitamente rispettate. Tuttavia, la disposizione dell’articolo 8, paragrafo 4 non deve essere utilizzata come mezzo per eludere la norma di cui all’articolo 8, paragrafo 1. Le ANC controlleranno in particolare che i CSP non istituiscano organismi ad hoc allo scopo di eludere il divieto di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Domanda 5.16[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]
Quando deve essere messa a disposizione dei potenziali investitori la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento?
Risposta 5.16
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato KIIS, il KIIS è reso disponibile sulla piattaforma non appena la relativa offerta di crowdfunding è pubblicata dal CSP.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 1 e 2, dell’ECSPR, un CSP fornisce ai potenziali investitori una scheda informativa sull’investimento (KIIS) redatta dal titolare del progetto per ciascuna offerta di crowdfunding.
Al fine di consentire al potenziale investitore di valutare l’offerta con cognizione di causa, il KIIS deve essere fornito prima che l’investitore sia vincolato da qualsiasi offerta relativa a un progetto di crowdfunding.
Domanda 5.17[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]
Il proprietario del progetto è responsabile della traduzione del contenuto di un KIIS messo a disposizione dei potenziali investitori?
Risposta 5.17
Il KIIS redatto ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, dell’ECSPR, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro le cui autorità competenti hanno rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12 dell’ECSPR, è qualificato come “KIIS originale” (Il termine “scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento originale” è indicato nell’ultima frase dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’ESCPR)
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 9, dell’ECSPR, il titolare del progetto è responsabile delle informazioni fornite nel KIIS. L’ESMA è del parere che tale responsabilità debba essere limitata alla conformità ai fatti, alla chiarezza, alla completezza e al carattere non fuorviante delle informazioni fornite nel KIIS originale.
Pertanto, la responsabilità del proprietario del progetto può essere sostenuta solo sulla base delle informazioni fornite nel KIIS originale. In linea di principio, solo il CSP è responsabile di eventuali errori di traduzione contenuti nelle traduzioni fornite ai sensi dei paragrafi (3), (4) e (13) dell’articolo 23 del CEDSPR.
Tuttavia, il titolare del progetto sarà responsabile anche degli errori di traduzione (insieme al CSP) ogni volta che il titolare del progetto ha preparato la traduzione messa a disposizione sulla piattaforma dal CSP.
Domanda 5.18[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022
Lo sforzo di marketing di un CSP può concentrarsi su un progetto specifico o su una specifica categoria di progetti?
Risposta 5.18
Sì, a determinate condizioni.
L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, dell’ECSPR prevede che, prima della chiusura della raccolta fondi per un determinato progetto di crowdfunding, nessuna comunicazione riguardi in modo sproporzionato singoli progetti o offerte di crowdfunding pianificati, in corso o in corso. Questa disposizione mira a garantire che i CSP trattino tutti i progetti di crowdfunding (con raccolta fondi in corso) sulla loro piattaforma in modo equo e su un piano di parità.
Di conseguenza, nella preparazione delle comunicazioni di marketing, i CSP dovrebbero mirare a non concentrarsi esclusivamente o troppo pesantemente su un progetto di crowdfunding o su un gruppo di progetti di crowdfunding. Tuttavia, i CSP possono organizzare il contenuto delle loro comunicazioni di marketing sulla base di criteri oggettivi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:
- la comunicazione di marketing è incentrata su progetti di crowdfunding in un determinato settore di attività e/o operanti con un determinato obiettivo di sviluppo sostenibile dimostrato,
- la comunicazione di marketing è incentrata su progetti di crowdfunding finalizzati allo sviluppo di un’attività commerciale in una determinata località geografica,
- la comunicazione di marketing si concentra sui progetti di crowdfunding in base alla loro fase di finanziamento (ad esempio, la comunicazione di marketing si concentra su offerte recentemente aggiunte alla piattaforma di crowdfunding o offerte con richieste di finanziamento che stanno per raggiungere la data di chiusura).
Il primo comma dell’articolo 27, paragrafo 2, dell’ECSPR non impedisce ai CSP di emettere comunicazioni di marketing incentrate esclusivamente o in modo massiccio su progetti per i quali la raccolta fondi è chiusa. In tali casi, i CSP dovrebbero garantire che tali comunicazioni di marketing siano sempre conformi ai requisiti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3.
- Autorizzazione e vigilanza dei CSP[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]
Domanda 6.1[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]
Una persona giuridica con un solo membro dell’organo di gestione può essere autorizzata come fornitore di servizi di crowdfunding?
Risposta 6.1
Le ANC possono considerare l’autorizzazione come CSP di un soggetto giuridico con un organo di gestione composto da un solo membro in quanto l’ECSPR non contiene una disposizione che richieda formalmente che più di una persona sia membro dell’organo di gestione di un CSP.
L’ESMA è del parere che le ANC possano autorizzare una persona giuridica con un solo membro dell’organo di gestione quando il richiedente dimostra che, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che intende fornire, la sua organizzazione è adeguata a garantire , sia dal punto di vista del carico di lavoro che delle competenze, una gestione efficace e prudente del CSP.
In tali casi, l’ANC autorizzante può, nell’ambito della sua valutazione in corso del CSP, richiedere successivamente la nomina di uno o più membri aggiuntivi dell’organo di gestione del CSP autorizzato quando risulta che cambiamenti nella natura, portata e lo giustificano la complessità dei servizi erogati dal CSP autorizzato.
Domanda 6.2[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]
Un CSP può utilizzare diversi nomi commerciali?
Risposta 6.2
SÌ. Un CSP può operare utilizzando diversi nomi commerciali. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell’ECSPR, tali denominazioni commerciali devono essere comunicate all’autorità competente. Il registro tenuto dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 14 dell’ECSPR contiene la denominazione o le denominazioni commerciali del CSP autorizzato.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’ECSPR, un CSP deve, in ogni momento, agire in modo onesto, equo e professionale con i propri clienti. Di conseguenza, un CSP deve garantire che l’uso di denominazioni commerciali diverse non possa potenzialmente creare confusione per i suoi investitori e in particolare per i suoi investitori non sofisticati (e potenziali investitori non sofisticati).