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CONSOB – Documento di Consultazione sull’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO VOLTO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 SUI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING ALLE IMPRESE

Il 2 marzo 2023 la CONSOB ha pubblicato il Documento di Consultazione sull’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO VOLTO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 SUI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING ALLE IMPRESE.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 17 marzo 2023 al seguente indirizzo:
C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA
oppure on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno

ESMA – Domande e risposte sul regolamento europeo dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese

1       Uso di veicoli speciali (SPV) [Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]

2       Periodo transitorio [Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]

3       Disposizioni generali [Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]

4       Erogazione dei servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi [Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]

5       Protezione degli investitori e comunicazioni di marketing [Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]

6       Autorizzazione e vigilanza dei CSP [Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]

Acronimi e definizioni utilizzate

ECSPR

Regolamento sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese – Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

ESMA

Autorità europea dei mercati e degli strumenti finanziari

SUO

Implementazione degli standard tecnici

KIIS

Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui all’articolo 23 dell’ECSPR

KIIS a livello di piattaforma

Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui all’articolo 24 dell’ECSPR

Regolamento Delegato KIIS

Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento

ANC

Autorità nazionale competente

MiFid II

Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (rifusione) – Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento prospetto

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Domande e risposte

Domanda e risposta

RTS

Norme tecniche di regolamentazione

SPV

Veicolo speciale

Uso di veicoli speciali (SPV)[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]

 Domanda 1.1[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]

In quali circostanze e a quali condizioni può essere costituita una SPV per la fornitura di servizi di crowdfunding?

Risposta 1.1 

Secondo l’ECSPR, una società veicolo è un’entità creata al solo scopo di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea. Una SPV può essere creata solo se (i) è interposta tra il proprietario del progetto e gli investitori e (ii) ha il solo scopo di consentire agli investitori di acquisire una partecipazione in un’attività sottostante illiquida o indivisibile che altrimenti non potrebbe o non sarebbe facilmente offerta agli investitori.

Domanda 1.2[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]

Che tipo di strumenti possono essere offerti agli investitori tramite una SPV?

Risposta 1.2

Se un’offerta di crowdfunding è effettuata tramite una società veicolo, gli strumenti offerti agli investitori possono essere valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della MIFID II o strumenti ammessi a fini di crowdfunding ai sensi della lettera n ) dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’ESCPR. Al contrario, l’ECSPR non prevede la possibilità di offerte di crowdfunding basate su prestiti effettuate tramite un SPV.

Domanda 1.3[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]

Un SPV può dare esposizione a più di un asset sottostante?

Risposta 1.3

No. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, dell’ECSPR, una società veicolo non può servire allo scopo di consentire l’offerta agli investitori di un’esposizione a più di un’attività illiquida o indivisibile.

Domanda 1.4[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]

A quale tipo di asset sottostante può dare esposizione un SPV?

Risposta 1.4

L’ECSPR mira a facilitare gli investimenti diretti ed evitare di creare opportunità di arbitraggio normativo. L’uso di una società veicolo interposta tra un’attività sottostante e gli investitori deve

essere consentito solo quando consente agli investitori di ottenere un’esposizione ad attività che altrimenti non potrebbero o non sarebbero facilmente offerte agli investitori. Per tale motivo, l’articolo 3, paragrafo 6, dell’ECSPR limita l’uso delle società veicolo ai soli tipi di attività sottostanti illiquidi o indivisibili. Di conseguenza, l’interposizione di una SPV può essere giustificata solo quando l’unico bene sottostante è illiquido o indivisibile.

Domanda 1.5[Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021]

Quali sono i possibili indizi di attività illiquida o indivisibile, ai fini dell’applicazione dell’ECSPR?

Risposta 1.5

Un’attività dovrebbe essere considerata illiquida quando non può essere convertita rapidamente in contanti. Fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti indicano che l’attività potrebbe essere illiquida:

  • non esiste un mercato organizzato per attività di tale tipo;
  • le vendite per quel tipo di attività di solito avvengono allo sportello;
  • non esiste un valore prontamente disponibile per attività di quel tipo; O
  • raggiungere un accordo sul prezzo di vendita con un potenziale acquirente comporta costi significativi (spese amministrative, tasse, audit e costi legali) e richiede da poche settimane a pochi mesi.

Un’attività dovrebbe essere considerata indivisibile quando non può essere facilmente o rapidamente suddivisa in componenti più piccole e di prezzo più moderato ai fini della sua vendita parziale o totale agli investitori o quando tale divisione in componenti più piccole non è economicamente razionale, in particolare perché impedisce il bene dal servire il suo scopo economico principale. Fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti indicano che il bene può essere indivisibile:

  • a causa della sua struttura legale, l’attività non può essere divisa o facilmente suddivisa in componenti più piccoli che possono essere venduti facilmente agli investitori (esempi di tale componente più piccolo includono, ad esempio, azioni o quote);
  • a causa della natura stessa dell’attività sottostante, può essere suddivisa solo in un numero limitato di componenti ciascuno con un valore di gran lunga superiore al valore normalmente previsto per azioni o quote (ad esempio un edificio residenziale che tipicamente può essere suddiviso solo in un numero limitato di appartamenti e non in componenti di minor valore);
  • a causa della natura del suo scopo economico fondamentale, l’attività se divisa smetterebbe di raggiungere il suo scopo economico principale (ad esempio un impianto di energia solare smantellato in singoli pannelli solari).

Periodo transitorio      [Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]

Domanda 2.12[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, ECSPR, “i fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a fornire servizi di crowdfunding che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, qualunque sia il primo” (sottolineatura aggiunta).

Gradiremmo chiarimenti sul significato di “in conformità con la legge nazionale applicabile” in generale, e in particolare se il periodo transitorio si applicherà nei seguenti casi:

(i)non esiste una legge nazionale che disciplini specificamente le attività di crowdfunding. Tuttavia, la normativa nazionale prevede che i servizi di crowdfunding possano essere svolti da imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio non esiste una legge nazionale che disciplini specificamente le attività di crowdfunding s. Tuttavia, la legislazione nazionale prevede che l’attività di crowdfunding non richieda né un’autorizzazione né una licenza.

Risposta 2.1 (Commissione europea)

L’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1503/2021 (“ECSPR”) prevede un periodo transitorio applicabile ai fornitori di servizi di crowdfunding esistenti che operano ai sensi del diritto nazionale applicabile. Il considerando 76 chiarisce che il periodo transitorio è appropriato per consentire alle “persone che forniscono tali servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale” di “avere tempo sufficiente per richiedere un’autorizzazione ai sensi del medesimo”. Di conseguenza, il periodo transitorio dovrebbe essere inteso come applicabile a tutti i soggetti che forniscono servizi di crowdfunding nell’ambito dell’ECSPR ai sensi del “diritto nazionale”, laddove il “diritto nazionale” può essere uno specifico regime di crowdfunding o altra legislazione applicabile o semplicemente il privato legge applicabile alle operazioni di crowdfunding in quello specifico Stato membro.

È inoltre importante notare che il periodo transitorio si applicherebbe ai fornitori di servizi di crowdfunding per la fornitura di servizi di crowdfunding esistenti prima della data di applicazione (10 novembre 2021). I servizi di crowdfunding rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento che vengono nuovamente forniti a partire da tale data sono soggetti ai requisiti ECSPR e al relativo processo di autorizzazione.

Disposizioni generali  [Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]

Domanda 3.13[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto (I), del regolamento {UE) 2020/1503 {di seguito, ‘ECSPR’), per progetto di crowdfunding si intende “l’attività o le attività commerciali per le quali il titolare di un progetto cerca finanziamenti tramite l’offerta di crowdfunding” .

Gradiremmo chiarimenti su come l’espressione “attività o attività commerciali” debba essere interpretata nel contesto del CEDSPR

In particolare, gradiremmo avere conferma che tale disposizione non impedisce di per sé:

  • enti di diritto pubblico o altri enti senza scopo di lucro dall’agire come proprietari di progetti ai fini dell’ECSPR, o
  • cercare finanziamenti per progetti relativi a infrastrutture pubbliche, servizi pubblici e altri tipi di progetti che comportano la fornitura di servizi del settore pubblico.

Risposta 3.1 (Commissione europea)

Il concetto di “attività d’impresa” va interpretato in senso ampio, comprendendo tutti i tipi di attività economiche di una persona fisica (nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale o professionale) o giuridica che diano luogo a un profitto o a qualsiasi altro vantaggio economico per i titolari di tale ‘attività d’impresa’. Ciò implicherebbe che le organizzazioni senza scopo di lucro (ad esempio un’associazione o autorità pubbliche locali) possono agire come “proprietari di progetti” purché raccolgano fondi per un’attività che genera un vantaggio economico per i suoi proprietari/membri/beneficiari finali (sia monetari che non monetari).

Domanda 3.24[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento {UE) 2020/1503 (di seguito, “ECSPR”) definisce un “servizio di crowdfunding” come “l’incontro degli interessi di finanziamento delle imprese di investitori e proprietari di progetti attraverso l’uso di un piattaforma di crowdfunding e che consiste in una delle seguenti attività:

  • l’agevolazione della concessione di prestiti;
  • il collocamento senza impegno, di cui all’allegato I, sezione A, punto

(7), della direttiva 2014/65/UE, dei valori mobiliari e degli strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi dai titolari di progetti o da una società veicolo, nonché la ricezione e la trasmissione degli ordini dei clienti, di cui al punto (1) della medesima Sezione, in relazione a quei valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’ECSPR definisce la “gestione individuale di portafogli di prestiti” come “l’assegnazione da parte del fornitore di servizi di crowdfunding di un importo predeterminato di fondi di un investitore, che è un prestatore originale, a uno o più progetti di crowdfunding sulla sua piattaforma di crowdfunding in conformità con un mandato individuale conferito dall’investitore a un investitore discrezionale- base per investitore”.

Gradiremmo chiarimenti sulla natura giuridica dell’attività di gestione individuale di portafogli di crediti. Apprezzeremmo in particolare se la Commissione europea potesse confermare che dovrebbe essere considerato come facente parte della nozione di servizio di crowdfunding e, in caso affermativo, che dovrebbe essere considerato accessorio all’attività di agevolazione della concessione di prestiti di cui all’articolo 2( 1), punto (a)(i).

Risposta 3.2 (Commissione Europea)

L’articolo 6 dell’ECSPR introduce la possibilità per i fornitori di servizi di crowdfunding di offrire la gestione individuale del portafoglio di prestiti. A tal proposito, la non inclusione nella definizione di I principali “servizi di crowdfunding” di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’ECSPR sono il risultato della considerazione che la gestione individuale del portafoglio di prestiti è un’allocazione più sofisticata di fondi per i prestiti, ma rimane nella natura del servizio che facilita la concessione di prestiti . Di conseguenza, il regolamento impone requisiti aggiuntivi rispetto a un insieme minimo di standard, che sono quelli applicati ai fornitori di agevolazioni per la concessione di prestiti. Di conseguenza, tale servizio è da considerarsi accessorio all’agevolazione della concessione del credito, anche in relazione all’iter autorizzativo che ne consegue

  • Domanda sollevata dall’ESMA l’8 luglio 2021

Domanda 3.3[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]

Un CSP necessita di un’autorizzazione separata per detenere valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding offerti su una piattaforma di crowdfunding, che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto a nome di un investitore o che possono essere consegnati fisicamente a un custode ?

Risposta 3.3:

Sì, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, la custodia di questi strumenti richiede che un CSP sia in possesso di un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE. In alternativa, tali strumenti possono essere tenuti in custodia da un terzo titolare di tale autorizzazione.

Come indicato nel Considerando 28 dell’ECSPR, la custodia di valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding che, in conformità alla legislazione nazionale, sono registrati solo presso il titolare del progetto o il suo agente o sono detenuti su un conto separato individualmente che un cliente potrebbe aperti direttamente presso un depositario centrale sono equiparati alla custodia dei beni da parte di depositari abilitati. In tal caso, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, il CSP informa chiaramente i propri clienti sui servizi di custodia previsti dalla legislazione nazionale.

Domanda 3.4:[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]

Come può un CSP organizzare la prestazione dei servizi di pagamento?

Risposta 3.4:

Un CSP può fornire servizi di pagamento direttamente o tramite terzi (articolo 10, paragrafo 4, dell’ECSPR). In alternativa, può mettere in atto e mantenere disposizioni per garantire che i titolari dei progetti accettino e procedano ai pagamenti (compreso il finanziamento di progetti di crowdfunding) solo tramite un prestatore di servizi di pagamento debitamente autorizzato (articolo 10, paragrafo 5).

Al fine di fornire servizi di pagamento, un CSP è autorizzato in conformità della direttiva (UE) 2015/2366. Tale autorizzazione è concessa prima della prestazione di qualsiasi servizio di pagamento da parte del CSP. Ai fini dell’articolo 10, per servizi di pagamento si intende qualsiasi attività commerciale di cui all’allegato I della direttiva 2015/2366.

Analogamente, quando il CSP fornisce servizi di pagamento tramite un terzo, tale terzo deve essere autorizzato ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 prima della prestazione di qualsiasi servizio di pagamento da parte del CSP.

Nel mettere in atto un accordo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, il CSP deve in particolare:

  • garantire che il prestatore di servizi di pagamento selezionato dal titolare del progetto sia debitamente autorizzato ai sensi della direttiva UE 2015/2366;
  • stipulare accordi scritti e giuridicamente vincolanti con il titolare del progetto in base ai quali quest’ultimo si impegna irrevocabilmente ad accettare finanziamenti solo dal prestatore di servizi di pagamento selezionato (o da qualsiasi prestatore sostitutivo debitamente autorizzato ai sensi della direttiva UE 2015/2366, a condizione che (i) il pertinente nazionale competente l’autorità è chiaramente informata prima di tale sostituzione e che (ii) le modifiche sono apportate in conformità con le disposizioni legali applicabili tra il CSP e il titolare del progetto);
  • segnalare l’esistenza di tali accordi alla propria autorità nazionale competente unitamente a una descrizione delle procedure e dei sistemi stabiliti mediante i quali i fondi degli investitori saranno inviati al proprietario del progetto e mediante i quali gli investitori riceveranno la remunerazione del capitale investito.

Domanda 3.5:[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]

Vi sono circostanze in cui i servizi di pagamento possono essere prestati da un’entità non autorizzata come prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366?

Risposta 3.5:

No, tutti i servizi di pagamento di un CSP devono essere eseguiti da un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366.

Domanda 3.6[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]

Un fornitore di servizi di crowdfunding (CSP) autorizzato può designare agenti collegati?

Risposta 3.6 (Commissione europea)

L’ECSPR non fornisce un quadro normativo per gli agenti collegati. Pertanto, non vi è alcuna possibilità per gli agenti collegati di fornire servizi di crowdfunding per conto del CSP nell’ambito di ECSPR. Tuttavia, il CSP può designare agenti collegati per promuovere i servizi del CSP. Tale attività sarà soggetta al diritto nazionale.

Domanda 3.7[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]

Un CSP autorizzato può stabilire una succursale in un altro Stato membro?

Risposta 3.7 (Commissione europea)

L’ECSPR non prevede un quadro specifico per le succursali dei CSP. Di conseguenza, la fornitura di servizi di crowdfunding tramite filiali può essere soggetta a requisiti aggiuntivi ai sensi del diritto nazionale. Il diritto nazionale dovrebbe tuttavia rispettare il diritto di stabilimento e il diritto di prestare servizi, sanciti rispettivamente dagli articoli 49 e 56 del TFUE.

Domanda 3.8[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

I servizi di crowdfunding e i servizi e le attività di investimento forniti ai sensi della MiFID II possono essere forniti tramite lo stesso sistema informativo basato su Internet?

Risposta 3.8

Sì, a condizione che la distinzione tra servizi di crowdfunding e servizi e attività di investimento MiFID II sia ben chiara al cliente in qualsiasi momento, anche con riferimento al quadro normativo applicabile a tali servizi o attività. In pratica, ciò dovrebbe significare due aree separate: una per i servizi di crowdfunding e una per i servizi e le attività erogate ai sensi della MiFID II. Ciò non preclude l’uso di un’autenticazione single sign-on (SSO) per accedere a entrambe queste aree.

Domanda 3.9[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

Qualora nel calcolo dell’importo di 5 000 000 EUR si tenga conto delle offerte al pubblico di valori mobiliari effettuate da un titolare di progetto in qualità di offerente ai sensi delle esenzioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento sul prospetto soglia applicabile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’ECSPR?

Risposta 3.9

No. Il riferimento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto ii), dell’ECSPR è strettamente inteso a catturare il corrispettivo complessivo delle offerte di titoli effettuate dal titolare del progetto nella sua qualità di offerente ai sensi dell’esenzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 e, ove applicabile, l’esenzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sul prospetto. Di conseguenza, la considerazione delle offerte di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento sul prospetto fatte dal titolare del progetto in qualità di offerente non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo del la soglia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’ECSPR.

Domanda 3.10[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

Un CSP può operare o gestire una piattaforma di crowdfunding non basata su Internet?

Risposta 3.10

Il funzionamento di una piattaforma di crowdfunding non basata su Internet non costituisce un servizio di crowdfunding ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’ECSPR. Infatti, la lettera a) dell’articolo 2, paragrafo 1, fa riferimento all’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo, è definita come un “sistema di informazione basato su Internet accessibile al pubblico”.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 13, dell’ECSPR, un CSP può svolgere altre attività. Un CSP può pertanto gestire una piattaforma che non si basa su Internet, a condizione che sia conforme per tale attività ad altre norme dell’Unione o nazionali applicabili, inclusa, se del caso, la MIFID II. In tal caso, il CSP non potrebbe beneficiare della disposizione di cui all’articolo 18 del ECSPR in relazione a tale attività.

L’ESMA è inoltre del parere che ogni volta che un CSP intende offrire progetti di crowdfunding a investitori non sofisticati sia su una piattaforma di crowdfunding basata su Internet nell’ambito dell’ESCPR e su una piattaforma non basata su Internet ai sensi di altro diritto dell’Unione o nazionale applicabile, è buona pratica che tale CSP collabori con la sua autorità competente in materia di autorizzazione per verificare che la duplice offerta non susciti preoccupazioni in merito alla protezione degli investitori per gli investitori non sofisticati.

Domanda 3.11[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

Un CSP può offrire un progetto di crowdfunding a un unico investitore?

Risposta 3.11

L’offerta di un progetto di crowdfunding a un unico investitore non costituisce un servizio di crowdfunding ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’ECSPR. In effetti, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si riferisce all’uso di una piattaforma di crowdfunding che, secondo la lettera d) dello stesso articolo, deve essere accessibile al pubblico (ossia aperta al pubblico).

Di conseguenza, l’ESMA è del parere che l’offerta di un progetto di crowdfunding a un unico investitore non costituisca un servizio di crowdfunding.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 13, dell’ECSPR, un CSP può svolgere attività diverse da quelle coperte dall’autorizzazione di cui all’articolo 12 dell’ECSPR. Un CSP può quindi impegnarsi nell’attività di offerta di un progetto di crowdfunding a un unico investitore su questa base, a condizione che rispetti tale attività con altre norme dell’Unione o nazionali applicabili.

Domanda 3.12[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

Un’entità che offre esclusivamente il proprio progetto attraverso un sistema di informazioni pubblicamente disponibile su Internet deve essere autorizzata come fornitore di servizi di crowdfunding?

Risposta 3.12[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

L’offerta agli investitori su un sistema di informazioni accessibile al pubblico su Internet da parte del titolare di un progetto direttamente di uno o più dei suoi progetti (ossia escludendo i progetti di terzi) non si qualifica come servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo, lettera a), 2, paragrafo 1, dell’ECSPR (manca l’elemento di “corrispondenza degli interessi di finanziamento delle imprese degli investitori e dei titolari del progetto”) e, in quanto tale, non richiede un’autorizzazione ai sensi dell’ECSPR.

Tuttavia, a seconda delle sue esatte caratteristiche, tali offerte possono essere soggette a ulteriori restrizioni e/o condizioni ai sensi di altre leggi europee e nazionali applicabili.

Domanda 3.13[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]

Qualora ai fini del calcolo sia preso in considerazione il totale delle offerte presentate dal titolare del progetto ai sensi di un’esenzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 diverse da quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento della soglia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’ECSPR?

Risposta 3.13

No. Solo la considerazione delle offerte formulate ai sensi delle due esenzioni di cui al punto

  • dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del CEDSPR (vale a dire, l’articolo 1, paragrafi 3 e 2, del regolamento (UE)2017/1129) deve essere preso in considerazione per questo calcolo (unitamente al corrispettivo totale delle offerte di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), del CEDSPR). Non dovrebbe essere presa in considerazione la considerazione delle offerte fatte nell’ambito di altre esenzioni ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129.
  • Erogazione dei servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]

Domanda 4.15[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 (di seguito, ‘ECSPR’) prevede che “i fornitori di servizi di crowdfunding non devono pagare né accettare alcuna remunerazione, sconto o vantaggio non monetario per indirizzare gli ordini degli investitori a una particolare offerta di crowdfunding effettuata sulla loro piattaforma di crowdfunding o a una particolare offerta di crowdfunding effettuata su una piattaforma di crowdfunding di terze parti”.

Apprezzeremmo se la Commissione europea potesse chiarire la sua interpretazione del termine “instradamento degli ordini” e confermare che, considerando il rischio implicito di conflitti di interesse e le serie preoccupazioni connesse alla protezione degli investitori associate a tali pratiche, il divieto di cui all’articolo 3 (3) si applica ampiamente a qualsiasi forma di indirizzamento specifico di potenziali investitori verso una particolare offerta di crowdfunding.

Risposta 4.1 (Commissione europea)

‘Instradamentodi ordini’ indica qualsiasi forma di pratica volta a indirizzare i potenziali investitori verso a offerta particolare, a meno che tale pratica non sia basata su criteri oggettivi che vengono resi notiex ante(come filtri o motori di ricerca).

  • Protezione degli investitori e comunicazioni di marketing[Scorso aggiornamento: 16 dicembre 2022]

Domanda 5.16[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]

L’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/1503 (di seguito, ‘ECSPR’) prevede che “ai potenziali investitori non sofisticati e agli investitori non sofisticati non deve essere impedito di investire in progetti di crowdfunding […]”.

Apprezzeremmo se la Commissione europea potesse chiarire la sua interpretazione in merito al perimetro di tale divieto di cui all’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, e in particolare confermare che tale divieto non si applica alla situazione di cui all’articolo 21, paragrafo 7, in particolare quando il potenziale investitore non sofisticato non riesce a dimostrare al fornitore di servizi di crowdfunding di comprendere l’investimento e i suoi rischi.

  • Domanda sollevata dall’ESMA l’8 luglio 2021
  • Domanda sollevata dall’ESMA l’8 luglio 2021

Risposta 5.1 (Commissione europea)

L’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dell’ECSPR fa riferimento all’esito generale dei test di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 5, dell’ECSPR.Al contrario, l’articolo 21, paragrafo 7, dell’ECSPR fa riferimento a una situazione specifica che richiede un’ulteriore restrizione, vale a dire l’investimento superiore a 1.000 EUR o al 5% del patrimonio netto in un singolo progetto. Di conseguenza, l’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dell’ECSPR non si applica all’articolo 21, paragrafo 7, dell’ECSPR.

Domanda 5.27[Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021]

L’articolo 23, paragrafi 2, 8, 11 e 12 del Regolamento (UE) 2020/1503 (di seguito, ‘ECSPR’) stabilisce i requisiti relativi alla predisposizione del KIIS, alla sua pubblicazione sulla piattaforma di crowdfunding e alla verifica che deve essere effettuata impegnate a garantire la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni in esso contenute.

Apprezzeremmo se la Commissione europea potesse chiarire le rispettive responsabilità del titolare del progetto e del fornitore di servizi di crowdfunding rispetto a tali requisiti, in particolare per quanto riguarda le offerte fatte in più di uno Stato membro.

Risposta 5.2 (Commissione europea)

L’articolo 23, paragrafo 9, dell’ECSPR stabilisce la responsabilità di “almeno” il proprietario del progetto per le informazioni fornite in una scheda informativa di investimento chiave (di seguito, KIIS). Tale paragrafo deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 11, che limita la responsabilità del fornitore di servizi di crowdfunding a disporre di “adeguate procedure per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni contenute nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento”. Di conseguenza, il proprietario del progetto è il responsabile ultimo delle informazioni fornite nel KIIS, mentre il fornitore del servizio di crowdfunding è responsabile delle procedure in atto per verificare che le informazioni fornite siano complete, corrette e chiare. In altre parole, il committente è l’unico responsabile di eventuali informazioni fuorvianti o inesatte, nonché di omissioni, a meno che tali omissioni non siano il risultato diretto di procedure inadeguate da parte del fornitore del servizio di crowdfunding nella raccolta di tali informazioni rese disponibili nel KIIS. In tal caso, il fornitore del servizio di crowdfunding potrebbe essere parzialmente o totalmente responsabile.

Domanda 5.3[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]

In quale lingua devono essere preparati il ​​KIIS, il KIIS a livello di piattaforma e le comunicazioni di marketing?

  • Domanda sollevata dall’ESMA l’8 luglio 2021

Risposta 5.3

Ai sensi degli articoli 23, 24 e 27 dell’ECSPR, il KIIS, il KIIS a livello di piattaforma e le comunicazioni di marketing diffuse dal CSP dovrebbero essere redatte almeno in (i) una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il CSP è autorizzato o (ii) un’altra lingua accettata dall’ANC di tale Stato membro8. Inoltre, quando un’offerta di crowdfunding o la fornitura di servizi di crowdfunding è promossa tramite una comunicazione di marketing in uno Stato membro diverso da quello in cui il CSP ha ottenuto l’autorizzazione, il KIIS o il KIIS a livello di piattaforma sono resi disponibili almeno in (i ) una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o ii) un’altra lingua accettata dall’ANC di tale Stato membro.

Domanda 5.4[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]

Un KIIS può essere tradotto da un CSP su richiesta di un potenziale investitore?

Risposta 5.4

Un potenziale investitore può richiedere a un CSP di provvedere alla traduzione di un KIIS in una lingua di sua scelta. L’ECSPR non crea un obbligo per il CSP di aderire a tale richiesta.

Qualora un CSP decida di aderire a tale richiesta, la traduzione deve riflettere fedelmente e accuratamente il contenuto del KIIS originale.

Qualora un CSP decida di non aderire a tale richiesta, il CSP deve, in conformità all’articolo 23, paragrafo 13, dell’ECSPR, consigliare chiaramente al potenziale investitore di astenersi dall’investire

Domanda 5.5[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]

Il KIIS, il KIIS a livello di piattaforma e la comunicazione di marketing possono essere tradotti in altre lingue?

Risposta 5.5

Oltre alle lingue di cui alla risposta alla domanda 5.3 di cui sopra, l’articolo 23, paragrafo 4, dell’ECSPR prevede che un CSP possa, inoltre, provvedere alla traduzione di un KIIS in qualsiasi altra lingua purché la traduzione rifletta fedelmente il contenuto del KIIS originariamente redatto in una delle lingue di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Questa disposizione si applica mutadis mutandis al KIIS a livello di piattaforma.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, le comunicazioni di marketing possono essere redatte solo in (i) almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui le comunicazioni di marketing sono diffuse o (ii) in una lingua accettata dall’ANC di tale Stato membro.

Domanda 5.6[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]

Quali lingue sono accettate dalle ANC ai fini delle comunicazioni di marketing e del KIIS?

Risposta 5.6

Le ANC possono anche accettare altre lingue come indicato all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 27, paragrafo 3, dell’ECSPR.

L’elenco delle lingue accettate da ciascuna ANC è disponibile sul sito web dell’ESMA

Domanda 5.7[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]

Il proprietario di un progetto può commercializzare i suoi progetti di crowdfunding?

Risposta 5.7

L’ECSPR non impedisce ai titolari di progetti di adottare misure per cercare finanziamenti per la loro attività commerciale (i) indirizzando i potenziali investitori alla piattaforma di crowdfunding o (ii) offrendo valori mobiliari, strumenti ammessi a fini di crowdfunding o prestiti in relazione alla loro attività commerciale al pubblico, al di fuori della piattaforma di crowdfunding.

Tuttavia, ulteriori restrizioni e/o condizioni possono essere applicate ai proprietari dei progetti ai sensi delle leggi europee e nazionali o possono derivare dai termini e dalle condizioni di alcuni CSP.

Domanda 5.8[Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2022]

Quali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative si applicano quando le comunicazioni di marketing sono diffuse nello Stato membro in cui il CSP è autorizzato o in un altro Stato membro?

Risposta 5.8

Le comunicazioni di marketing diffuse in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è autorizzato il CSP devono rispettare le disposizioni dell’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del CEDS.

Inoltre, quando diffondono comunicazioni di marketing in un determinato Stato membro (compreso lo Stato membro in cui il CSP è autorizzato), i CSP sono tenuti a garantire che tali comunicazioni di marketing siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing in tale Stato membro .

A scanso di equivoci, le norme nazionali sulle comunicazioni di marketing degli Stati membri devono essere rispettate separatamente e non cumulativamente (ad esempio un CSP autorizzato nello Stato membro A e che diffonde comunicazioni di marketing negli Stati membri A e B sarà tenuto a rispettare solo le disposizioni la norma nazionale dello Stato membro A in materia di diffusione del marketing, comunicazione nello Stato membro A e rispettare la norma nazionale dello Stato membro B solo quando si diffondono comunicazioni di marketing nello Stato membro B).

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, l’ANC dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing è responsabile di vigilare sul rispetto e sull’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing

Sul sito web dell’ESMA è disponibile un collegamento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative applicabili alle comunicazioni di marketing di ciascuno Stato membro insieme a una sintesi in inglese disponibile a : https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1305_crowdfunding_tables.pdf

Domanda 5.9[Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022]

Qual è il ruolo dei Fornitori di Servizi di Crowdfunding (CSP) in relazione alla redazione einformazioni contenute nel KIIS?

Risposta 5.9 (Commissione europea)

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 (il regolamento sui fornitori di servizi di crowdfunding europeo -ECSPR), i titolari dei progetti devono redigere la scheda informativa sull’investimento chiave (KIIS) in almeno una delle lingue ufficiali del membro Stato dell’autorità nazionale competente (ANC) che ha concesso l’autorizzazione del CSP o in un’altra lingua accettata da tale NCA, se presente. Il titolare del progetto può beneficiare dell’assistenza del CSP per la redazione del KIIS.

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 11, ECSPR, i CSP devono disporre e applicare procedure adeguate per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni contenute nel KIIS per tutta la durata dell’offerta di crowdfunding. L’istituzione e il mantenimento di tali procedure non dovrebbero esonerare il titolare del progetto dalla sua responsabilità, di cui all’articolo 23, paragrafo 9, ECSPR, di fornire informazioni accurate e non fuorvianti, nonché dalla sua responsabilità di non omettere informazioni chiave come stabilito Articolo 23, paragrafo 10, lettera b). Il CSP mantiene la responsabilità di disporre di procedure adeguate per identificare i casi in cui informazioni inesatte o fuorvianti possono essere fornite dal proprietario del progetto e di adottare le misure appropriate.

L’obbligo di verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni contenute nel KIIS dovrebbe applicarsi sia (i) prima della pubblicazione del KIIS sulla piattaforma di crowdfunding che i CSP gestiscono o gestiscono e (ii) su base continuativa successivamente per la durata dell’offerta di crowdfunding, laddove emergano nuove informazioni che darebbero motivo sufficiente per ritenere che il documento KIIS possa essere incompleto, errato o poco chiaro.

Domanda 5.10[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

Un CSP può impedire a un potenziale investitore non sofisticato o a un investitore non sofisticato di investire sulla base del risultato della simulazione della capacità di sopportare perdite di cui all’articolo 21, paragrafo 5, dell’ECSPR?

Risposta 5.10

No. La simulazione della capacità di sopportare le perdite è un’autovalutazione che deve essere eseguita da potenziali investitori non sofisticati o investitori non sofisticati nel proprio interesse. Non intende essere un motivo per impedire ai potenziali investitori non sofisticati o agli investitori non sofisticati di investire. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 5 e 6, gli investitori non sofisticati confermano di aver ricevuto i risultati della simulazione.

Domanda 5.11[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

Un CSP può dare pieno accesso alla sua piattaforma a un potenziale investitore non sofisticato o a un investitore non sofisticato che si rifiuta di condividere il risultato della sua simulazione per sostenere la perdita?

Risposta 5.11

SÌ. La simulazione per sopportare la perdita ha lo scopo di aiutare i potenziali investitori non sofisticati o gli investitori non sofisticati a valutare se un investimento previsto è in linea con le loro risorse finanziarie. Il rifiuto di un investitore di condividere il risultato della sua simulazione non richiede che un CSP impedisca a tale investitore di investire nell’ambito dell’ECSPR. In tal caso, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, gli investitori non sofisticati danno atto di aver ricevuto i risultati della simulazione della capacità di sopportare le perdite.

Domanda 5.12[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

Un CSP può accettare l’investimento di un potenziale investitore non sofisticato o di un investitore non sofisticato nei casi in cui tale investitore (i) desidera investire un importo superiore a EUR 1.000 o al 5% del patrimonio netto di tale investitore ma (ii ) non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettere a), b) e c).

Risposta 5.12

No, in tal caso, il CSP impedirà al potenziale investitore non sofisticato o all’investitore non sofisticato di investire. Infatti, come indicato dalla Commissione europea nella sua risposta alla domanda 5.1., l’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, che prevede che ai potenziali investitori non sofisticati e agli investitori non sofisticati non sia impedito di investire, non si applica alla specifica situazione di Articolo 21, paragrafo 7, del CEPR.

Quando impedisce a un potenziale investitore non sofisticato o a un investitore non sofisticato di investire, il CSP indica chiaramente all’investitore che agisce sulla base dei requisiti normativi applicabili volti alla tutela degli investitori.

Domanda 5.13[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

La condizione di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), può essere soddisfatta con mezzi diversi dall’utilizzo della valutazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, dell’ECSPR come prova che il potenziale investitore non l’investitore comprende l’investimento ei suoi rischi?

Risposta 5.13

SÌ. La condizione di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), può essere soddisfatta con qualsiasi mezzo ritenuto pertinente dal CSP a tal fine, purché tali mezzi garantiscano che il CSP possa ragionevolmente determinare se l’investitore comprende l’investimento e i suoi rischi

Domanda 5.14[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

La valutazione delle conoscenze ed esperienze del cliente condotta ai fini dei servizi di investimento MiFID può essere utilizzata ai fini dei servizi di crowdfunding?

Risposta 5.14

No, il test di conoscenza dell’ingresso e la simulazione della capacità di sopportare la perdita ai sensi dell’ECSPR, nonché le valutazioni di idoneità e adeguatezza ai sensi della MiFID II devono essere tutti ampiamente eseguiti.

L’ESMA riconosce, tuttavia, che le informazioni raccolte ai fini di una valutazione o di un test possono essere utilizzate per un altro scopo (presupponendo che le informazioni siano aggiornate). Ad esempio, le informazioni raccolte nel contesto della MiFID II possono essere utilizzate da un CSP per effettuare la valutazione nel contesto dell’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), dell’ECSPR. Se del caso, eventuali informazioni rimanenti potrebbero essere raccolte mediante un questionario supplementare

Domanda 5.15[Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022]

Un’entità collegata a un fornitore di servizi di crowdfunding mediante il controllo come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, lettera b), della direttiva 2014/65/UE può accettare o avere una partecipazione a un’offerta sulle piattaforme di crowdfunding gestite dal crowdfunding fornitore di servizi?

Risposta 5.15

Sì, la disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, si applica solo al CSP. I soggetti collegati al prestatore di servizi di crowdfunding possono essere accettati come investitori in progetti di crowdfunding offerti sulle sue piattaforme a condizione che i requisiti di cui all’articolo 8 del ECSPR e in particolare i paragrafi (2), (3), (4), (5) e (6) sono debitamente rispettate. Tuttavia, la disposizione dell’articolo 8, paragrafo 4 non deve essere utilizzata come mezzo per eludere la norma di cui all’articolo 8, paragrafo 1. Le ANC controlleranno in particolare che i CSP non istituiscano organismi ad hoc allo scopo di eludere il divieto di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

Domanda 5.16[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]

Quando deve essere messa a disposizione dei potenziali investitori la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento?

Risposta 5.16

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato KIIS, il KIIS è reso disponibile sulla piattaforma non appena la relativa offerta di crowdfunding è pubblicata dal CSP.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 1 e 2, dell’ECSPR, un CSP fornisce ai potenziali investitori una scheda informativa sull’investimento (KIIS) redatta dal titolare del progetto per ciascuna offerta di crowdfunding.

Al fine di consentire al potenziale investitore di valutare l’offerta con cognizione di causa, il KIIS deve essere fornito prima che l’investitore sia vincolato da qualsiasi offerta relativa a un progetto di crowdfunding.

Domanda 5.17[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]

Il proprietario del progetto è responsabile della traduzione del contenuto di un KIIS messo a disposizione dei potenziali investitori?

Risposta 5.17

Il KIIS redatto ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, dell’ECSPR, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro le cui autorità competenti hanno rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12 dell’ECSPR, è qualificato come “KIIS originale” (Il termine “scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento originale” è indicato nell’ultima frase dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’ESCPR)

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 9, dell’ECSPR, il titolare del progetto è responsabile delle informazioni fornite nel KIIS. L’ESMA è del parere che tale responsabilità debba essere limitata alla conformità ai fatti, alla chiarezza, alla completezza e al carattere non fuorviante delle informazioni fornite nel KIIS originale.

Pertanto, la responsabilità del proprietario del progetto può essere sostenuta solo sulla base delle informazioni fornite nel KIIS originale. In linea di principio, solo il CSP è responsabile di eventuali errori di traduzione contenuti nelle traduzioni fornite ai sensi dei paragrafi (3), (4) e (13) dell’articolo 23 del CEDSPR.

Tuttavia, il titolare del progetto sarà responsabile anche degli errori di traduzione (insieme al CSP) ogni volta che il titolare del progetto ha preparato la traduzione messa a disposizione sulla piattaforma dal CSP.

Domanda 5.18[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022

Lo sforzo di marketing di un CSP può concentrarsi su un progetto specifico o su una specifica categoria di progetti?

Risposta 5.18

Sì, a determinate condizioni.

L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, dell’ECSPR prevede che, prima della chiusura della raccolta fondi per un determinato progetto di crowdfunding, nessuna comunicazione riguardi in modo sproporzionato singoli progetti o offerte di crowdfunding pianificati, in corso o in corso. Questa disposizione mira a garantire che i CSP trattino tutti i progetti di crowdfunding (con raccolta fondi in corso) sulla loro piattaforma in modo equo e su un piano di parità.

Di conseguenza, nella preparazione delle comunicazioni di marketing, i CSP dovrebbero mirare a non concentrarsi esclusivamente o troppo pesantemente su un progetto di crowdfunding o su un gruppo di progetti di crowdfunding. Tuttavia, i CSP possono organizzare il contenuto delle loro comunicazioni di marketing sulla base di criteri oggettivi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:

  • la comunicazione di marketing è incentrata su progetti di crowdfunding in un determinato settore di attività e/o operanti con un determinato obiettivo di sviluppo sostenibile dimostrato,
  • la comunicazione di marketing è incentrata su progetti di crowdfunding finalizzati allo sviluppo di un’attività commerciale in una determinata località geografica,
  • la comunicazione di marketing si concentra sui progetti di crowdfunding in base alla loro fase di finanziamento (ad esempio, la comunicazione di marketing si concentra su offerte recentemente aggiunte alla piattaforma di crowdfunding o offerte con richieste di finanziamento che stanno per raggiungere la data di chiusura).

Il primo comma dell’articolo 27, paragrafo 2, dell’ECSPR non impedisce ai CSP di emettere comunicazioni di marketing incentrate esclusivamente o in modo massiccio su progetti per i quali la raccolta fondi è chiusa. In tali casi, i CSP dovrebbero garantire che tali comunicazioni di marketing siano sempre conformi ai requisiti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3.

  • Autorizzazione e vigilanza dei CSP[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]

Domanda 6.1[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]

Una persona giuridica con un solo membro dell’organo di gestione può essere autorizzata come fornitore di servizi di crowdfunding?

Risposta 6.1

Le ANC possono considerare l’autorizzazione come CSP di un soggetto giuridico con un organo di gestione composto da un solo membro in quanto l’ECSPR non contiene una disposizione che richieda formalmente che più di una persona sia membro dell’organo di gestione di un CSP.

L’ESMA è del parere che le ANC possano autorizzare una persona giuridica con un solo membro dell’organo di gestione quando il richiedente dimostra che, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che intende fornire, la sua organizzazione è adeguata a garantire , sia dal punto di vista del carico di lavoro che delle competenze, una gestione efficace e prudente del CSP.

In tali casi, l’ANC autorizzante può, nell’ambito della sua valutazione in corso del CSP, richiedere successivamente la nomina di uno o più membri aggiuntivi dell’organo di gestione del CSP autorizzato quando risulta che cambiamenti nella natura, portata e lo giustificano la complessità dei servizi erogati dal CSP autorizzato.

Domanda 6.2[Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022]

Un CSP può utilizzare diversi nomi commerciali?

Risposta 6.2

SÌ. Un CSP può operare utilizzando diversi nomi commerciali. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell’ECSPR, tali denominazioni commerciali devono essere comunicate all’autorità competente. Il registro tenuto dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 14 dell’ECSPR contiene la denominazione o le denominazioni commerciali del CSP autorizzato.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’ECSPR, un CSP deve, in ogni momento, agire in modo onesto, equo e professionale con i propri clienti. Di conseguenza, un CSP deve garantire che l’uso di denominazioni commerciali diverse non possa potenzialmente creare confusione per i suoi investitori e in particolare per i suoi investitori non sofisticati (e potenziali investitori non sofisticati).

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020

Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” , “European
Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento ECSP”)

All’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding è dedicato lart. 12 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020

“Articolo 12

Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

1.   Una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding presenta all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:

a)

il nome (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare) del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, l’indirizzo internet del sito web gestito da tale fornitore e il suo indirizzo fisico;

b)

la forma giuridica del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

lo statuto del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

d)

un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding;

e)

una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili;

f)

una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

g)

una descrizione dei rischi operativi del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

h)

una descrizione dei presidi prudenziali del candidato fornitore di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 11;

i)

la prova del fatto che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding soddisfa i presidi prudenziali conformemente all’articolo 11;

j)

una descrizione del piano di continuità operativa del candidato fornitore di servizi di crowdfunding che, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare, stabilisce misure e procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti;

k)

l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

l)

la prova del fatto che le persone fisiche di cui alla lettera k) rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

m)

una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire alle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

n)

una descrizione degli accordi di esternalizzazione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

o)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;

p)

una conferma dell’intenzione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, oppure mediante un accordo a norma dell’articolo 10, paragrafo 5;

q)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento;

r)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 21, paragrafo 7.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera l), i candidati fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:

a)

l’assenza di precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale per tutte le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding e per gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto;

b)

che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone fisiche sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni.

4.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l’autorità competente ne valuta la completezza verificando che siano state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2. Se la domanda risulta incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.

5.   Se la domanda di cui al paragrafo 1 resta incompleta dopo il termine di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può rifiutare di riesaminare la domanda e, in tal caso, rinvia i documenti presentati al candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

6.   Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l’autorità competente ne informa immediatamente il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

7.   Prima di adottare una decisione se accogliere o respingere di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, l’autorità competente consulta l’autorità competente di un altro Stato membro nei seguenti casi:

a)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

b)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata dall’impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; o

c)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro.

8.   Entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda completa, l’autorità competente valuta se il candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire. L’autorità competente può rifiutare l’autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding potrebbe compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un’adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.

9.   L’autorità competente informa l’ESMA in merito a tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. L’ESMA aggiunge le informazioni sulle domande accolte al registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati conformemente all’articolo 14. L’ESMA può chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del presente articolo.

10.   L’autorità competente notifica al candidato fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro tre giorni lavorativi dalla data di tale decisione.

11.   Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente articolo rispetta in ogni momento le condizioni di autorizzazione.

12.   Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding su base transfrontaliera una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui tali fornitori di servizi di crowdfunding sono autorizzati.

13.   I fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del presente regolamento possono anche svolgere attività diverse da quelle coperte dall’autorizzazione di cui al presente articolo in conformità del pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile.

14.   Se un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2015/2366 o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del presente regolamento presenta una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento, l’autorità competente non impone a tale soggetto di fornire informazioni o documenti che esso abbia già fornito al momento della presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi di tali direttive o del diritto nazionale, a condizione che tali informazioni o documenti restino aggiornati e siano accessibili all’autorità competente.

15.   Qualora un candidato fornitore di servizi di crowdfunding intenda altresì richiedere un’autorizzazione a prestare servizi di pagamento esclusivamente in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, e nella misura in cui le autorità competenti sono anche responsabili dell’autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti prescrivono che le informazioni e i documenti da presentare nell’ambito di ciascuna domanda siano forniti una sola volta.

16.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:”

a)

i requisiti e le modalità per la domanda di cui al paragrafo 1, compresi i formulari, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione; e

b)

le misure e le procedure per il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 2, lettera j).

Nello sviluppo di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”

Il 08.11.2022 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE un pacchetto di 13 Regolamenti

Gli stessi sono entrati in vigore dal 20° giorno successivo al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 28.11.2022)

Tra di essi il Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding 

I requisiti, l’ordine e le condizioni di richiesta di licenza sono stati regolamentati nel Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022 come integrazione al Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sulle norme tecniche che determinano i  requisiti termini e condizioni di presentazione della domanda di licenza di crowdfunding Conformemente all’ art.2 del Regolamento delegato (UE) 2022/2112 i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding richiedono la licenza utilizzando il modulo standard previsto come allegato al medesimo regolamento delegato.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING.PDF

Le parti in corsivo rosso sono state aggiunte da noi

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING
Informazioni da fornire all’autorità competente
Campo Sottocampo Descrizione
1 Richiedente 1 Denominazione legale completa Denominazione legale completa del richiedente.

 

2 Denominazione(i)  commerciale(i) Denominazione(i)  commerciale(i)  da  utilizzare  per  la  prestazione  di  servizi  di crowdfunding.
3 Indirizzo internet Indirizzo del sito web gestito dal richiedente
4 Indirizzo fisico Sede legale del richiedente.
5 Numero di identificazione/Numero di registrazione nazionale

(ove disponibile)

Numero  di  identificazione  nazionale  del  richiedente  o  prove  dell’iscrizione  al  registro nazionale delle imprese.
6 LEI

(ove disponibile)

Identificativo del soggetto giuridico del richiedente.
2 Nominativo e recapiti della persona responsabile della domanda 1 Nome completo Nome e cognome del referente
2 Funzione Funzione e/o titolo del referente presso il richiedente o status di soggetto esterno (ad esempio consulente, studio legale) e prova del fatto che il soggetto in questione è abilitato a presentare la domanda
3 Indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo fisico del richiedente)
4 Numero di telefono
5 Indirizzo di posta elettronica
3 Forma giuridica n/d Forma giuridica di costituzione ai sensi della legislazione nazionale.
4 Statuto n/d Statuto e, ove disponibile, atto costitutivo.
5 Programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il richiedente intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding 1 Informazioni sulle tipologie di servizi di crowdfunding Il richiedente deve indicare:

a)   i servizi di crowdfunding che intende prestare (spuntare la casella appropriata):

☐           intermediazione nella concessione di prestiti, che comprende la fornitura di informazioni rilevanti quali i tassi di default dei prestiti;

☐ collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding e ricezione e trasmissione degli ordini relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi;

b) (qualora il richiedente presti o intenda prestare servizi di intermediazione nella concessione di prestiti) se il richiedente intenda offrire servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti, comprese una descrizione delle modalità interne per lo svolgimento di tale attività e una descrizione degli accordi contrattuali che il richiedente concluderà con i titolari di progetti e con gli investitori (con particolare riferimento ai mandati che gli investitori conferiranno al richiedente);

c)   altri servizi o altre attività che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare o svolgere (spuntare la casella appropriata):

☐ custodia delle attività

☐ servizi di pagamento

☐           ricorso a società veicolo per la prestazione di servizi di crowdfunding

☐           applicazione   di   punteggi   di   affidabilità   creditizia   ai   progetti   di crowdfunding

☐           suggerimento del  prezzo e/o del tasso  di  interesse  delle  offerte  di crowdfunding

☐           gestione di una bacheca elettronica

☐           istituzione e gestione di fondi a copertura dei rischi;

d) le tipologie di offerte che il richiedente intende presentare (ad esempio progetti basati sul prestito, progetti basati sul capitale, il tipo di settore o di attività  commerciale, le tipologie di investimento da offrire sulla piattaforma di crowdfunding e le tipologie di investitori interessati);

e) la procedura di selezione, con indicazione dei metodi adottati per selezionare le offerte da  presentare sulla piattaforma di crowdfunding, comprese la natura e la portata dell’adeguata verifica esercitata nei confronti dei titolari di progetti;

f) le modalità per rendere pubbliche le offerte sulla piattaforma di crowdfunding e il modo in cui l’interesse degli investitori per un progetto di crowdfunding sarà comunicato al pertinente titolare di progetto;

g)   qualsiasi altro servizio/attività che il richiedente presta (o intende prestare) e che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 ma che può essere prestato in conformità del diritto dell’Unione o nazionale,  compresi riferimenti alle autorizzazioni pertinenti e una copia delle stesse (se del caso).

2 Informazioni sulla piattaforma  di crowdfunding Descrizione dei seguenti elementi:

a) le modalità per rendere disponibili le informazioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1503 sul sito web della piattaforma di crowdfunding del richiedente, compresi gli strumenti informatici pertinenti;

b) le modalità adottate affinché la piattaforma di crowdfunding sia un sistema informatico basato su internet, accessibile al pubblico e ad accesso non discriminatorio;

c)   le procedure e le modalità per la prestazione tempestiva, equa e rapida dei servizi di crowdfunding, compresa la descrizione dei seguenti elementi:

i)     le procedure per la ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti;

ii)    i sistemi per il trattamento di tali ordini;

iii)  in  che  modo  tali  procedure  e  modalità  consentono  la  ricezione,  la trasmissione e l’esecuzione degli ordini dei clienti in condizioni di parità;

d) i meccanismi che il richiedente intende attuare per agevolare il flusso di  informazioni tra il titolare del progetto e gli investitori, o tra un investitore e ’altro, se del caso.

3 Strategia di marketing Descrizione della strategia di marketing che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding prevede di utilizzare nell’Unione, comprese le lingue delle comunicazioni di marketing; indicazione degli Stati membri in cui la pubblicità sarà maggiormente visibile sui mezzi di informazione, nonché degli strumenti di comunicazione che si prevede di utilizzare.
6 Descrizione dei dispositivi di governance e del meccanismo di controllo interno per garantire l’osservanza del regolamento (UE) 2020/1503, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili

 

1 Dispositivi di governance Descrizione dei seguenti elementi:

a) la struttura interna del richiedente (organigramma ecc.), con indicazione della ripartizione dei compiti e dei poteri e dei rapporti gerarchici pertinenti, i dispositivi di controllo adottati e altre eventuali informazioni utili a illustrare le caratteristiche operative del richiedente, nonché le politiche e le procedure da questi applicate per garantire una gestione efficace e prudente;

(Vedi:

Articolo 4 – Gestione efficace e prudente

Articolo 5 -Obblighi di adeguata verifica)

b ) l’eventuale piano di assunzioni per i tre anni successivi e il relativo stato di attuazione, oppure l’indicazione del personale in servizio responsabile dell’espletamento dei servizi.

2 Meccanismi di controllo interno Descrizione del meccanismo di controllo interno (ad esempio funzione di controllo della conformità e funzione di gestione del rischio, se esistenti) posto in essere dal richiedente al fine di monitorare e garantire la conformità delle proprie procedure al regolamento (UE) 2020/1503, comprese informazioni riguardanti le segnalazioni all’organo di gestione.
3 Gestione dei rischi Una mappatura dei rischi individuati dal richiedente e una descrizione delle politiche e procedure di gestione dei rischi volte a individuare, gestire e monitorare i rischi correlati alle attività, ai processi e ai sistemi del richiedente, tra cui:

(Vedi:

Articolo 4 – Gestione efficace e prudente)

a)   una descrizione delle procedure e metodologie interne di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 (ove applicabile);

b) una descrizione della politica del fondo a copertura dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 (ove applicabile).

4 Procedure contabili Descrizione delle procedure contabili con cui il richiedente intende registrare e comunicare le proprie informazioni finanziarie.
7 Descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione del sistema trattamento dei dati n/d Controllo e protezione del sistema di trattamento dei dati Descrizione dei seguenti elementi:

a) le modalità interne adottate per garantire il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori, compreso il ricorso a servizi di cloud;

b)  la politica in materia di prevenzione delle frodi e di protezione dei dati/tutela della sfera privata;

c)   il  luogo,  i  metodi  e  le  politiche  di  archiviazione  della  documentazione, compreso il ricorso a servizi di cloud

8 Descrizione dei rischi operativi 1 Rischi connessi all’infrastruttura informatica e alle relative procedure Descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi (affidabilità dei sistemi, sicurezza, integrità, riservatezza ecc.), tra cui:

a)   procedure per evitare interruzioni operative;

b)  dispositivi di back-up in essere;

c)   misure relative agli strumenti di protezione contro la pirateria informatica.

2 Rischio connesso alla determinazione dell’offerta Descrizione degli strumenti tecnici e delle risorse umane dedicati alla determinazione dell’offerta, in particolare alla determinazione del prezzo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503.
3 Rischi connessi ai servizi di custodia delle attività e ai servizi di pagamento (se del caso) Ove il richiedente intenda prestare servizi di custodia delle attività e servizi di pagamento, descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione dei rischi connessi a tali servizi, anche nel caso in cui questi ultimi siano forniti da terzi.
4 Rischi connessi all’esternalizzazione di funzioni operative Ove il richiedente intenda affidarsi a terzi per lo svolgimento di funzioni operative, descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi operativi.
5 Altri rischi operativi (se del caso) Descrizione di qualsiasi altra fonte di rischi operativi individuata e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi operativi.
9 Descrizione dei presidi prudenziali del richiedente in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503 1 Presidi prudenziali Importo dei presidi prudenziali di cui il richiedente dispone al momento della domanda di autorizzazione e descrizione delle ipotesi usate per determinarlo
2 Fondi propri (ove applicabile) Importo dei presidi prudenziali costituiti da fondi propri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503.
3 Polizza assicurativa (ove applicabile) Importo dei presidi prudenziali del richiedente costituiti da una polizza assicurativa di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503.
4 Calcoli e piani previsionali a)   Calcolo previsionale dei presidi prudenziali  del richiedente per i primi  tre esercizi finanziari.

b)  Piani contabili preventivi per i primi tre esercizi finanziari, compresi:

i)    gli stati patrimoniali previsionali;

ii)  i conti profitti e perdite o i conti economici previsionali.

c)   Ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e spiegazione dei dati.

5 Pianificazione dei presidi prudenziali Descrizione delle procedure di pianificazione  e  monitoraggio dei presidi prudenziali del richiedente.
10 Prova del fatto che il richiedente soddisfa i presidi prudenziali in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503 1 Fondi propri a)   Documentazione che dimostri in che modo  il richiedente ha calcolato l’importo in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503.

b)  Per le imprese esistenti, un estratto della contabilità sottoposto a revisione o un registro pubblico che certifichi l’importo dei fondi propri del richiedente.

c) Per le imprese che sono in fase di costituzione, un estratto conto bancario emesso da un istituto di credito che attesti che i fondi sono depositati sul conto del richiedente.

2 Polizza assicurativa a) Copia della polizza assicurativa stipulata, contenente tutti gli elementi necessari per ottemperare all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/1503, ove disponibile; oppure

b) copia del contratto assicurativo preliminare, contenente tutti gli elementi necessari per ottemperare all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/1503, sottoscritto da un’impresa autorizzata a fornire assicurazioni in conformità del diritto dell’Unione o nazionale.

11 Descrizione del piano di continuità operativa

(Le misure e le procedure che riguardano il piano di continuità operativa del fornitore di finanziamento collettivo sono disciplinate dal Regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding )

n/d Piano di continuità operativa Descrizione delle misure e delle procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, comprese, se del caso, disposizioni per la gestione continuativa dei prestiti in essere, la notifica ai clienti e il trasferimento delle modalità di custodia delle attività.
12 Prova del fatto che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto rispondono ai requisiti di onorabilità I sottocampi da 1 a 10 devono essere ripetuti e compilati per ciascuno degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più delcapitale azionario o dei diritti di voto
Ove l’azionista che detiene il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto non sia una persona fisica, i sottocampi 8 e 9 devono essere compilati per il soggetto giuridico e ripetuti e compilati per ciascun membro dell’organo di gestione e per le altre persone che dirigono di fatt o l’attività.
1 Diagramma dell’assetto proprietario Diagramma dell’assetto proprietario del richiedente, indicante la partecipazione individuale degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto.
2 Nominativo a)   Nome e cognome, nel caso delle persone fisiche.

b)  Numero di identificazione nazionale (carta di identità o passaporto), nel caso delle persone fisiche.

c)   Denominazione legale e forma giuridica, nel caso delle persone giuridiche.

d)  Numero     di     identificazione/numero     di     registrazione     nazionale     (ove disponibile), nel caso delle persone giuridiche.

3 Luogo e data di nascita (ove applicabile) Luogo e data di nascita degli azionisti che sono persone fisiche.
4 Domicilio o sede legale a)   Il domicilio, nel caso delle persone fisiche.

b) La sede legale, nel caso delle persone giuridiche.

5 Informazioni aggiuntive nel caso delle persone giuridiche Ove l’azionista che detiene il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto  sia una persona giuridica, un elenco completo dei membri dell’organo di gestione e  delle persone che dirigono di fatto l’attività, con indicazione di nome, luogo e data  di nascita, domicilio e numero di identificazione nazionale, ove disponibile.
6 Entità della partecipazione Quota del capitale azionario o dei diritti di voto detenuta dalla persona, espressa in valore assoluto e in percentuale. In caso di azionista indiretto, la quota si riferisce all’azionista intermedio.
7 Informazioni In di caso partecipazione indiretta Nominativo e recapiti  del  soggetto  attraverso  il quale è detenuta la quota di capitale azionario o di diritti di voto.
8 Prova di onorabilità a)   Attestazione ufficiale o altro documento equivalente in conformità del diritto nazionale che dimostri l’assenza di precedenti penali.

b) Informazioni su indagini e/o procedimenti penali e su cause civili e amministrative pertinenti in relazione a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, in particolare sotto forma di attestazione ufficiale (se e nella misura in cui lo Stato membro o il  paese terzo pertinente la rende disponibile) o di altro documento equivalente. Qualora siano state imposte sanzioni civili o amministrative in relazione ai suddetti settori, deve esserne fornita una descrizione dettagliata. Per quanto riguarda le indagini o i procedimenti in corso, le informazioni possono essere fornite tramite autocertificazione.

c) Informazioni sul rifiuto della registrazione, dell’autorizzazione, dell’iscrizione o della licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; o sul ritiro, sulla revoca o sulla cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull’espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un’associazione professionale. Devono essere fornite anche informazioni su eventuali procedure in corso connesse a quanto sopra.

d) Informazioni sulla rimozione da posizioni lavorative o mansioni relative alla gestione di fondi o da un incarico fiduciario simile, e descrizione dei motivi di tale misura.

9 Valutazione preesistente (e in corso) Informazioni su un’eventuale valutazione dell’onorabilità dell’azionista già effettuata (o in corso) da parte di un’altra autorità competente o di qualunque altra autorità ai sensi di un’altra normativa finanziaria, compresi la denominazione di tale autorità e, se del caso, la data e l’esito della valutazione.
10 Informazioni sulla struttura del gruppo (ove applicabile) Informazioni che precisino se il richiedente è:

a)   una società controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in un altro Stato membro;

b)  una  società  controllata  dall’impresa  madre  di  un  fornitore  di  servizi  di crowdfunding autorizzato in un altro Stato membro;

c)   controllato  dalle  stesse  persone  fisiche  o  giuridiche  che  controllano  un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in un altro Stato membro

13 Identità delle persone fisiche responsabili della gestione del richiedente e prova del fatto che le persone fisiche coinvolte nella gestione del richiedente rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che dedicano un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni I sottocampi da 1 a 12 devono essere ripetuti e completati per ciascuna persona fisica che è membro dell’organo di gestione o di controllo del richiedente e per ciascuna persona fisica che dirige di fatto l’attività.

I sottocampi da 1 a 8 e i sottocampi 10 e 11 devono essere ripetuti e completati per ciascuna persona fisica che è responsabile delle funzioni di controllo interno (ove nominata).

1 Nome completo Nome e cognome della persona fisica pertinente.
2 Carta di identità/Passaporto
3 Luogo e data di nascita
4 Domicilio
5 Indirizzo postale Indirizzo postale, se diverso dal domicilio.
6 Numero di telefono
7 Indirizzo di posta elettronica
8 Funzione Funzione all’interno dell’organo di gestione o dell’organizzazione del richiedente che è/sarà ricoperta dalla persona fisica.
9 Prova di onorabilità a)   Attestazione ufficiale o altro documento equivalente in conformità del diritto nazionale che dimostri l’assenza di precedenti penali.

b) Informazioni su indagini o procedimenti penali e su cause civili e amministrative pertinenti in relazione a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, in particolare sotto forma di attestazione ufficiale (se e nella misura in cui lo Stato membro o il paese terzo pertinente la rende disponibile) o di altro documento equivalente. Qualora esistano sanzioni civili o amministrative in relazione ai suddetti settori, deve esserne fornita una descrizione dettagliata. Per quanto riguarda le indagini o i procedimenti in corso, le informazioni possono essere fornite tramite autocertificazione.

c) Informazioni sul rifiuto della registrazione, dell’autorizzazione, dell’iscrizione o della licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; o sul ritiro, sulla revoca o sulla cessazione di detta, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull’espulsione da partedi un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un’associazione professionale. Devono essere fornite anche informazioni su eventuali procedure in corso connesse a quanto sopra.

d) Informazioni sulla rimozione da posizioni lavorative o mansioni relative alla gestione di fondi o da un incarico fiduciario simile, e descrizione dei motivi di tale misura.

10 Curriculum vitae Un curriculum vitae che indichi:

a) l’istruzione pertinente (compresi il nome o i nomi e il tipo o i tipi di istituto o  istituti di istruzione, la tipologia e la data di conseguimento del titolo o dei titoli di studio) e la formazione professionale pertinente (compreso il tema della formazione, il tipo o i tipi di istituto o istituti di formazione e la data di completamento della formazione);

b) l’esperienza professionale pertinente (nel settore finanziario e in altri settori), compresi i nomi di tutte le organizzazioni per le quali la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte (date di inizio e fine) e il motivo per cui la posizione è stata lasciata (nuovo incarico nella società/nel gruppo, rinuncia volontaria o forzata, scadenza del mandato);

c) nella descrizione delle attività svolte in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi 10 anni devono essere incluse informazioni dettagliate su tutti i poteri detenuti e sulle aree operative poste sotto il controllo della persona in questione.

Il curriculum vitae può anche includere informazioni dettagliate (nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) di eventuali referenti che possono essere contattati dall’autorità competente (questo campo è facoltativo).

11 Tempo da dedicare all’esercizio delle funzioni Informazioni sul tempo minimo che la persona dedicherà all’esercizio delle sue funzioni presso il candidato fornitore di servizi di crowdfunding (indicazioni annuali e mensili), comprese informazioni concernenti:

a)   il numero di incarichi di amministratore che la persona ricopre contemporaneamente presso imprese finanziarie e non finanziarie;

b) gli incarichi di amministratore che la persona ricopre contemporaneamente presso organizzazioni che non perseguono obiettivi prevalentemente commerciali;

c)   altre attività professionali esterne e altre eventuali funzioni e attività pertinenti, sia nel settore finanziario sia in altri settori.

12 Valutazione preesistente (o in corso) della reputazione e dell’esperienza Informazioni su un’eventuale valutazione dell’onorabilità e delle conoscenze ed  esperienza della persona fisica già effettuata (o in corso) da parte di un’altra  autorità competente o di qualunque altra autorità ai sensi di un’altra normativa  finanziaria, compresi la data della valutazione, l’identità di tale autorità e, se del  caso, la data e l’esito della valutazione.
13 Autovalutazione delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza complessivamente possedute Informazioni dettagliate sui risultati della valutazione effettuata dal richiedente stesso per dimostrare che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.
14 Descrizione delle norme interne per impedire alle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2020/1503 di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding n/d Procedure interne in materia di conflitti d’interesse dei titolari di progetti

(Vedi:

Regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding )

Descrizione delle norme interne pertinenti adottate dal richiedente.
15 Descrizione degli accordi di esternalizzazione n/d Informazioni sugli accordi di esternalizzazione Descrizione dei seguenti elementi:

a)   le funzioni operative che il richiedente prevede di esternalizzare, compresi i servizi di cloud;

b) i soggetti terzi a cui saranno esternalizzate le funzioni operative (ove tali informazioni siano disponibili), comprese l’indicazione della loro sede e una sintesi degli accordi di esternalizzazione qualora il soggetto terzo sia ubicato in un paese terzo (ove tali informazioni siano disponibili);

c)   le   modalità   interne   e   le   risorse   assegnate   al   controllo   delle   funzioni

esternalizzate;

d)  gli accordi sul livello dei servizi conclusi con i fornitori di servizi.

16 Descrizione  delle  procedure  per  il trattamento dei reclami dei clienti n/d Informazioni  sul trattamento   dei reclami Descrizione delle procedure per il trattamento dei reclami dei clienti adottate dal  richiedente, compresa l’indicazione del termine entro cui la decisione relativa al  reclamo sarà comunicata ai potenziali autori del reclamo, come stabilito nel  regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione (1).
17 Conferma dell’intenzione del richiedente di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), oppure mediante un dispositivo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 n/d Informazioni sui servizi di pagamento 1.  Il   richiedente deve comunicare all’autorità competente se i servizi   di pagamento saranno prestati (spuntare la casella appropriata):

☐ dal richiedente stesso. In questo caso il richiedente deve fornire informazioni sull’autorizzazione pertinente come prestatore di servizi di pagamento in conformità della direttiva (UE) 2015/2366;

☐ da un soggetto terzo autorizzato. In tal caso il richiedente deve indicare il  nome del soggetto terzo e trasmettere una copia dell’accordo sottoscritto  con quest’ultimo, contenente tutti gli elementi necessari per conformarsi  al regolamento (UE) 2020/1503, ove disponibili, oppure una copia dell’accordo preliminare con il soggetto terzo, contenente tutti gli  elementi necessari per conformarsi al regolamento (UE) 2020/1503,  sottoscritto da un terzo autorizzato a prestare servizi di pagamento in  conformità del diritto dell’Unione o nazionale;

☐ in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, attraverso dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di progetti di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento in conformità della direttiva (UE) 2015/2366. In tal caso il richiedente deve fornire una descrizione di tali dispositivi.

2. Il richiedente deve includere una descrizione delle procedure e dei sistemi  attraverso i quali i fondi degli investitori saranno messi a disposizione del  titolare del progetto e attraverso i quali gli investitori riceveranno la  remunerazione del capitale investito.

18 Procedure per

Verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le chiave informazioni sull’investimento

n/d Procedure relative alla scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento

(Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento)

Descrizione delle procedure pertinenti adottate dal richiedente.
19 Procedure in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 21, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/1503

Articolo 2 – Definizioni

…………

i)

«investitore», ogni persona fisica o giuridica che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

j)

«investitore sofisticato», ogni persona fisica o giuridica che è un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, punto 1, 2, 3 o 4, della direttiva 2014/65/UE o ogni persona fisica o giuridica che ha l’approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del presente regolamento;

k)

«investitore non sofisticato», un investitore che non è un investitore sofisticato;

n/d Procedure relative ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati 1. Il richiedente deve fornire una descrizione delle procedure adottate al fine di:

a) valutare se i servizi di crowdfunding offerti, e quali di essi, siano appropriati, compresi dettagli sulle informazioni richieste agli investitori non sofisticati circa l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding, come stabilito all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/1503;

b) condurre la simulazione che i potenziali investitori non sofisticati devono effettuare in merito alla loro capacità di sostenere perdite di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503;

c)   fornire le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

2. Il richiedente deve fornire una descrizione delle procedure che adotta in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati, compresa la descrizione del contenuto della specifica segnalazione di rischio e delle modalità per ottenere il consenso esplicito dell’investitore.

( 1)  Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami (Cfr. pag. 42 della presente Gazzetta ufficiale).

( 2)  Direttiva  (UE)  2015/2366  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del 25  novembre  2015,  relativa  ai  servizi  di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Crowfunding – i 13 Regolamenti che integrano e stabiliscono norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020

Crowfunding – i 13 Regolamenti che integrano e stabiliscono norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020

Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” , “European
Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento ECSP”),  che modifica:

Il 08.11.2022 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE un pacchetto di 13 Regolamenti

Gli stessi sono entrati in vigore dal 20° giorno successivo al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 28.11.2022)

REGOLAMENTI
Regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2113 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2114 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2118 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2121 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2122 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2123 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all’ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti ( 1 )
(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowfunding per le imprese

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021“.

La Legge contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa all’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

La Legge è la LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)”.

Il provvedimento è entrato in vigore il 10/09/2022.

Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea.

Gli schemi dei decreti legislativi  saranno trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

L’Art. 5 è dedicato ai principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

Riportiamo integralmente l’art.5:

1. Nell'esercizio della delega per  l'adeguamento  della  normativa nazionale al Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai  principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri  direttivi
specifici: 
    a) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in una  scheda  contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento, comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia  attribuita,  ai  sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del  Regolamento (UE) 2020/1503,  al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione,  direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23,  paragrafo  10,  del
medesimo regolamento (UE) 2020/1503; 
    b) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in una scheda contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento  a livello di piattaforma, comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4,  del  Regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi  di  crowdfunding,  nei  casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503; 
    c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa (CONSOB) quali autorita' competenti  ai  sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503, avendo
riguardo  alle  rispettive  funzioni,  anche prevedendo   forme   di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni  e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati; 
    d) individuare la  CONSOB  quale  punto  di  contatto  unico  con l'Autorita' europea degli strumenti  finanziari  e  dei  mercati,  ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/1503; 
    e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera c), nel  rispetto  delle competenze alle stesse spettanti,  nell'ambito  e  per  le  finalita'
specificamente  previsti  dal  Regolamento (UE) 2020/1503  e  dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo  regolamento,
anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate  per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del  Regolamento (UE) 2020/1503, risultino gia' autorizzati a norma del diritto nazionale a
prestare servizi di  crowdfunding,  ai  sensi  dell'articolo  48  del medesimo regolamento; 
    f) prevedere che le autorita' individuate ai sensi della  lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza  necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformita' a  quanto  previsto
dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza  con  i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente; 
    g)  attuare  l'articolo  39  del   Regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi  previste  e  quelle  disciplinate  dalle disposizioni   nazionali   vigenti    sull'esercizio    del    potere sanzionatorio da parte della  Banca  d'Italia  e  della  CONSOB,  nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure  e  del  regime  di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni  individuate  dal  medesimo   articolo   39,   le   misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi  previste, fermi restando i massimi edittali ivi  stabiliti  e  quanto  previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con  i  minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina  in  materia di gestione di portali. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente. 

Il 9 dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame preliminare, l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese , e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (Ministro dell’economia e delle finanze).

È stato approvato l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese
Il regolamento introduce un nuovo regime armonizzato UE, con possibilità di adesione allo stesso da parte degli operatori mediante apposita autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente.
Il nuovo regime stabilisce, tra l’altro, requisiti uniformi per la prestazione dei servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei provider, per il funzionamento delle piattaforme e per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing e prevede un’autorizzazione unica agli operatori, con regime completo di passaporto (con registro tenuto dall’ESMA) e requisiti di trasparenza e di governance delle piattaforme che faciliteranno gli investitori e coloro che cercano fondi nel confrontare le offerte del mercato UE sul crowdfunding in modo più accurato.
Lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 dicembre 2022.

Requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding

Il REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 introduce un regime di autorizzazione unico e comune per tutti i fornitori di servizi di crowdfunding, a prescindere dal servizio di crowdfunding offerto. Tale regime sostituisce le norme nazionali per quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding interessate dal Regolamento.

Dal punto di vista procedurale, il processo di autorizzazione è disciplinato dall’art. 12 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, il quale rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ad appositi regulatory technical standards (RTS) .

Il Consultation Paper contenente una prima versione dei regulatory technical standards (RTS) volti a regolare, inter alia, le richieste di autorizzazione e il piano di continuità operativa ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) il 26 febbraio 2021.

Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  una  relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).

L’istanza di autorizzazione deve essere indirizzata all’Autorità competente dello Stato Membro in cui il provider è stabilito – individuata ai sensi dell’art. 29 (Autorità competenti) del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020  e presuppone l’invio di un articolato set di informazioni e documenti, volto a fornire un quadro esaustivo dell’identità del fornitore e dei suoi responsabili, delle caratteristiche dei servizi e della piattaforma di crowdfunding dallo stesso offerti, nonché dei presidi di governance, organizzativi e prudenziali rispettivamente implementati.

I punti K e L dell’art. 12  del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sono dedicati alle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding

k)

l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

l)

la prova del fatto che le persone fisiche di cui alla lettera k) rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

Come abbiamo visto Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  una  relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).

Il punto 5 della relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) è dedicato alla domanda di autorizzazione e l’allegato V è dedicato al Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisi e le modalà per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding .

L’art. 2 del regolamento redatto dall’ESMA riguardo alla domanda di autorizzazione stabilisce che ” I potenziali fornori di servizi di crowdfunding presentano la domanda di autorizzazione compilando il modulo standard di cui all’allegato” .In calce all’ALLEGATO V è allegata la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING (Informazioni da fornire all’autorà competente) (esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards-83-114

Al campo 13 del modulo standard con cui deve essere formulata la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING deve essere fornita,  a norma dell’articolo 12 del  Regolamento (UE) 2020/1503:

  • l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
  • la prova del fatto che le persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding
    • rispondono ai requisiti di onorabilità
    • possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
CAMPO SOTTOCAMPO DESCRIZIONE
13 Identità delle persone responsabili della gestione del richiedente e la prova che le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato sono di buona reputazione e possiedano sufficiente conoscenze, abilità ed esperienza per gestire il fornitore di servizi di crowfunding ed abbiano tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni I sottocampi 1-12 devono essere ripetuti e compilati per ogni persona fisica che è membro degli organi di amministrazione o di controllo del richiedente, e per ogni persona fisica che effettivamente dirige l’impresa

I sottocampi 1-8 e 10-11 devono essere ripetuti e compilati per ogni persona fisica che lo sia responsabile delle funzioni di controllo interno (ove nominato)

1 Nome e cognome Nome(i) completo(i) e cognome(i) del soggetto interessato
2 Numero ID/passaporto
3 Data e luogo di nascita
4 Domicilio
5 indirizzo postale Indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di domicilio
6 Numero di telefono
7 Indirizzo e-mail
8 Posizione Posizione all’interno dell’organo di gestione o dell’organizzazione del richiedente
9 Prova di buona reputazione (a) Certificato ufficiale o altro equivalente documento conforme al diritto nazionale prova dell’assenza di precedenti penali

(b) Informazioni sulle indagini penali e/o procedimenti, nonché civile di pertinenza e procedimenti amministrativi, in materia di violazioni delle norme nazionali in materia di diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto dei servizi finanziari, antiriciclaggio, antifrode o professionale obblighi di responsabilità, in particolare attraverso un certificato ufficiale (se e fin qui, così com’è disponibile presso lo Stato membro interessato o paese terzo) o tramite altro equivalente documento. In caso di esistenza di sanzioni civili e/o amministrative in rispetto dei suddetti campi, deve essere la sua descrizione dettagliata fornito. Per indagini in corso o procedimento, le informazioni possono essere fornite attraverso una dichiarazione d’onore

(c) Informazioni sul rifiuto della registrazione, autorizzazione, adesione , o licenza a svolgere attività commerciale, imprenditoriale o professionale; o il ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, o licenza; o espulsione da parte di un normativo o governativo o un ente o associazione professionale

Le informazioni su qualsiasi procedura in corso deve essere altresì correlato a quanto sopra fornito

(d) Informazioni sul licenziamento per lavoro, o una posizione di fiducia, rapporto fiduciario, o situazione simile, e descrizione delle ragioni di tale licenziamento

(e) Qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante dall’autorità competente per la valutazione di buona reputazione

10 Curriculum Vitae Curriculum vitae affermando

(a) istruzione pertinente (compreso il nome (i) e tipo(i) di istituto(i) educativo(i), tipo e data del/i diploma/i) e formazione professionale (compreso il tema della formazione, il tipo/i di istruzione istituto/i e data entro la quale la formazione venne terminato)

(b) esperienza professionale pertinente (in e nomi di tutte le organizzazioni per le quali il persona ha lavorato, natura e durata delle funzioni svolte (inizio e fine data) e il motivo della partenza (nuovo funzione all’interno della società/gruppo, partenza volontaria, forzata o scadenza del mandato)

(c) per gli incarichi ricoperti nei 10 anni precedenti, quando si descrivono tali attività, i dettagli deve essere incluso in tutti i poteri posseduti e le aree di attività sotto controllo.

Il curriculum vitae può anche contenere dettagli (nome, indirizzo, numero di telefono, email) di qualsiasi persone di riferimento che possono essere contattate dal autorità competente (questo campo non è obbligatorio)

11 Tempo da dedicare allo svolgimento dei doveri Informazioni sul tempo minimo che sarà dedicato alla prestazione all’interno del potenziale crowdfunding fornitore di servizi (indicazioni annuali e mensili), comprese le informazioni su:

(a) il numero di incarichi di amministratore in finanza e società non finanziarie detenute da tale soggetto presso lo stesso tempo

(b) gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non lo fanno perseguire obiettivi prevalentemente commerciali detenuti contemporaneamente da quella persona

(c) altre attività professionali esterne, ed eventuali altre funzioni e attività pertinenti, entrambe all’interno e all’esterno del settore finanziario

12 Preesistente (o in corso) valutazione del reputazione e Esperienza Le informazioni sull’eventuale valutazione della buona reputazione e della conoscenza ed esperienza della persona fisica se è già stata (o sta per essere) condotta da un’altra autorità competente o da una qualsiasi altra autorità ai sensi di altra legislazione finanziaria compresa la data della valutazione, l’identità di tale autorità e, se del caso, la data e l’esito di tale valutazione
13 Autovalutazione del conoscenza collettiva, abilità ed esperienza Dettagli del risultato della valutazione sul possesso collettivo di conoscenze sufficienti, competenze ed esperienza per gestire il potenziale provider di crowdfunding da parte delle persone fisiche coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding, svolto dal richiedente stesso

Il 08.11.2022 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE un pacchetto di 13 Regolamenti

Gli stessi sono entrati in vigore dal 20° giorno successivo al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 28.11.2022).

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022 integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

In allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022 lo schema della DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

 

Requisiti prudenziali per i fornitori di servizi di crowdfunding

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, che introduce – relativamente ai medesimi servizi – importanti elementi di novità sia sul piano del regime di autorizzazione delle imprese che li prestano, sia sul piano delle regole di condotta.

L’Articolo 11 del Regolamento (UE) 2020/1503 stabilisce i requisiti prudenziali per i fornitori di servizi di crowdfunding.

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding devono disporre, in ogni momento, di presidi prudenziali per un importo pari almeno all’importo più elevato tra i seguenti:

a)

25 000 EUR; e

b)

un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, riesaminate annualmente, che devono comprendere il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevoli anche la concessione di prestiti.

2.   I presidi prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo assumono una delle seguenti forme:

a)

fondi propri, consistenti in elementi del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) a seguito delle detrazioni integrali di cui all’articolo 36 di tale regolamento, e senza applicazione delle soglie per l’esenzione a norma degli articoli 46 e 48 del medesimo regolamento;

b)

una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui le offerte di crowdfunding sono commercializzate attivamente o una garanzia comparabile; o

c)

una combinazione dei punti a) e b).

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette, su base individuale o sulla base della loro situazione consolidata, alla parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014).

4.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/110/CE (Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006 /48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE ) o agli articoli 7, 8 e 9 della direttiva (UE) 2015/2366 (Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE).

5.   Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 12 mesi, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle spese fisse generali, purché inizi a usare dati storici appena diventano disponibili.

6.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), presenta almeno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

ha un termine iniziale non inferiore a un anno;

b)

il periodo di preavviso per la sua disdetta è di almeno 90 giorni;

c)

è stipulata presso un’impresa autorizzata ad assicurare a norma del diritto dell’Unione o nazionale;

d)

è fornita da un terzo.

7.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende, tra l’altro, la copertura contro il rischio di:

a)

perdita di documenti;

b)

dichiarazioni false o fuorvianti fatte;

c)

atti, errori od omissioni che determinano la violazione:

i)

di obblighi giuridici e regolamentari;

ii)

dei doveri di competenza e cura nei confronti dei clienti;

iii)

degli obblighi di riservatezza;

d)

omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire i conflitti di interesse;

e)

perdite derivanti da interruzioni dell’attività, disfunzioni del sistema o dalla gestione dei processi;

f)

ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella valutazione degli attivi o nella determinazione del prezzo del credito e nell’attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia.

8.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano le loro spese fisse generali per l’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti degli utili dell’ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:

a)

bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono da un utile netto del fornitore di servizi di crowdfunding nell’anno in questione;

b)

quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;

c)

altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;

d)

commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all’effettiva riscossione delle seconde; e

e)

spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

9.   In caso di spese fisse sostenute per conto dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte di terzi, e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 8, i fornitori di servizi di crowdfunding eseguono una delle seguenti azioni:

a)

qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, determinare l’importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo devono aggiungere al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8;

b)

qualora la ripartizione delle spese di detti terzi non sia disponibile, determinare l’importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e aggiungerlo al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8.

In calce all’ALLEGATO V della relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)), pubblicata  Il 10 novembre 2021 dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) è allegato il modulo standard con cui deve essere formulata la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING (Informazioni da fornire all’autorà competente) (esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards-83-114).

Al campo 9 del modulo standard con cui deve essere formulata la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING deve essere fornita una Descrizione delle tutele prudenziali del richiedente  a norma dell’articolo 11 del  Regolamento (UE) 2020/1503.

CAMPO SOTTOCAMPO DESCRIZIONE
9 Descrizione delle tutele prudenziali del richiedente  a norma dell’articolo 11 del  Regolamento (UE) 2020/1503. 1 Tutele prudenziali L’importo delle garanzie prudenziali che il richiedente ha in essere al momento della domanda per l’autorizzazione e la descrizione delle ipotesi utilizzate per la sua determinazione
2 Fondi propri (ove applicabile) L’importo delle garanzie prudenziali coperte dai fondi propri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/1503.
3 Polizza assicurativa (ove applicabile) L’importo delle garanzie prudenziali del richiedente coperte da una polizza assicurativa come di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2020/1503
4 Calcoli di previsione e piani (a) Calcolo previsionale delle garanzie prudenziali del richiedente per i primi tre anni di attività

(b) Piani contabili previsionali per i primi tre anni di attività, compresi

(i) bilanci previsionali

(ii) conto economico previsionale o conto economico

(c) Ipotesi di pianificazione per la previsione di cui sopra così come le spiegazioni delle cifre

5 Pianificazione delle tutele prudenziali Descrizione delle garanzie prudenziali del richiedente procedure di pianificazione e monitoraggio

Il 08.11.2022 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE un pacchetto di 13 Regolamenti

Gli stessi sono entrati in vigore dal 20° giorno successivo al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 28.11.2022).

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022 integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

In allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022 lo schema della DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

 

Bulgaria: requisiti e procedura per la richiesta di autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il  Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, che introduce – relativamente ai medesimi servizi – importanti elementi di novità sia sul piano del regime di autorizzazione delle imprese che li prestano, sia sul piano delle regole di condotta, oltre naturalmente a consentire l’operatività cross-border delle stesse imprese.

Ai sensi dell’art. 1 (Oggetto, ambito d’applicazione ed esenzioni), comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503, Il regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione.

Oltre a fornire una regolamentazione univocamente valida in tutto il territorio dell’Unione il Regolamento (UE) 2020/1503, concede la possibilità di svolgere una Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding.

A questo proposito riportiamo

“Articolo 18

Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding

1.   Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in conformità dell’articolo 12 che intenda prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione in conformità dell’articolo 12 presenta all’autorità competente designata quale punto di contatto unico, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione, le seguenti informazioni:

a)

un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare servizi di crowdfunding;

b)

l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati membri;

c)

la data di inizio della prevista prestazione di servizi di crowdfunding da parte del fornitore di servizi di crowdfunding;

d)

un elenco di ogni altra attività esercitata dal fornitore di servizi di crowdfunding che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri nei quali il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare i servizi di crowdfunding di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’ESMA. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro di cui all’articolo 14.

3.   Il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione informa successivamente senza indugio il fornitore di servizi di crowdfunding della comunicazione di cui al paragrafo 2.

4.   Il fornitore di servizi di crowdfunding può iniziare a prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o, al più tardi, 15 giorni di calendario dopo la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.”

Il Regolamento (UE) 2020/1503 trova applicazione a partire da novembre 2021 (salvo il regime transitorio di un anno per le piattaforme che già prestano servizi di crowdfunding) e introduce un framework comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, assimilando – sul piano generale investment-based e lending-based crowdfung.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 non si applica a:

a)

servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;

b)

altri servizi connessi a quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), forniti conformemente al diritto nazionale;

c)

offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5 000 000 di EUR, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi come somma di:

i)

il corrispettivo totale delle offerte di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettere m) e n), del presente regolamento, e gli importi raccolti tramite prestiti su una piattaforma di crowdfunding da parte di un determinato titolare di progetti; e

ii)

il corrispettivo totale delle offerte al pubblico di valori mobiliari da parte del titolare di progetti di cui al punto i) in qualità di offerente ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, o all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129.

Ai sensi dell’art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera e, del Regolamento (UE) 2020/1503 per «fornitore di servizi di crowdfunding» si intende una persona giuridica che presta servizi di crowdfunding.

Ai sensi dell’art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera d, del Regolamento (UE) 2020/1503 per «piattaforma di crowdfunding» si intende un sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding.

Ai sensi dell’art. 3 (Prestazione di servizi di crowdfunding), comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 I servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 12 (Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding).

In particolare, per le piattaforme di lending-crowdfunding che intermediano finanziamenti diretti tra imprese e investitori, i principali cambiamenti riguardano:

  • la necessità di acquisire una preventiva autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di gestione della piattaforma (autorizzazione precedentemente necessaria solo nel caso di accesso alla piattaforma di banche e intermediari finanziari in qualità di investitori);
  • l’introduzione di una regolamentazione specifica per l’attività di gestione individuale di portafogli di prestiti;
  • la diminuzione delle limitazioni all’accesso e all’uso della piattaforma, considerato che: (i) gli investitori, anche retail, potranno erogare finanziamenti in maniera professionale e per un ammontare elevato, pur in assenza dell’autorizzazione normalmente prevista per l’attività di concessione di prestiti in Italia; e (ii) le imprese potranno ricevere finanziamenti nel limite di 5 milioni di Euro;
  • la possibilità di svolgere anche l’attività di investment-crowdfunding.

Per le piattaforme di investment crowdfunding, le principali novità riguardano:

  • la necessità di acquisire una nuova autorizzazione, seppure in forma semplificata per i soggetti già operanti;
  • l’ampliamento del novero dei possibili offerenti, non più limitato a PMI e start-up, ma esteso a qualunque persona, fisica o giuridica, che agisca per finalità di tipo commerciale o professionale;
  • il restringimento del novero degli strumenti che possono essere offerti tramite le piattaforme, con l’esclusione delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • l’introduzione di una limitazione agli investimenti indiretti, effettuati tramite società veicolo, che restano possibili nei soli casi in cui l’asset oggetto dell’offerta è indivisibile o illiquido;
  • l’ampliamento della platea di investitori cui possono essere offerte obbligazioni, con l’inclu-sione dei clienti retail;
  • la possibilità di svolgere anche l’attività di lending-crowdfunding;
  • la possibilità di avvalersi, per l’attività di intermediazione di pagamenti, di qualunque soggetto autorizzato ai sensi della PSD2 ( Payment Service Directive 2 – Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e non soltanto – come attualmente previsto – da banche o imprese di investimento;
  • l’introduzione di una valutazione che potrebbe essere definita di “appropriatezza rafforzata” per gli investitori non sofisticati, in quanto prescrive una valutazione più approfondita rispetto a quella prevista dal Regolamento Consob (e anche dalla MiFID II);
  • l’introduzione di regole più stringenti in materia di conflitto di interessi e incentivi, che includono – tra l’altro – il divieto per i gestori di aderire alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma; possibilità che era invece ammessa – a certe condizioni – nel quadro attuale.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 introduce un regime di autorizzazione unico e comune per tutti i fornitori, a prescindere dal servizio di crowdfunding offerto. Tale regime – ferma l’applicazione di una disciplina transitoria (su cui infra) – sostituisce le norme nazionali per quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding interessate dal Regolamento.

Al fine di raggiungere un grado di massima armonizzazione nel settore, gli Stati Membri non potranno inoltre imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (c.d. divieto di goldplating (tecnica che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità)) e/o, in ipotesi di operatività transfrontaliera, richiedere una presenza fisica del provider nello Stato Membro di destinazione.

Dal punto di vista soggettivo, l’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 prevede che i servizi di crowdfunding possano essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding.

Ferme le specificità nazionali, nell’introdurre un’autorizzazione ad hoc per la prestazione di servizi di crowdfunding, il legislatore europeo ha regolato lo svolgimento, da parte dei gestori, anche di attività diverse da quelle coperte dal Regolamento.

In proposito va rilevato quanto segue:

  • non è imposto un oggetto sociale esclusivo: i fornitori di servizi di crowdfunding possono offrire attività anche diverse da quelle di cui al Regolamento – con l’unico limite della conformità al pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
  • l’autorizzazione per la prestazione dei servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento è compatibile con lo svolgimento di altre attività riservate; i soggetti già abilitati ai sensi della direttiva 2009/110/CE (EMD), 2013/36/UE (CRD), 2014/65/UE (MiFID II) o PSD II o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del Regolamento, in particolare, possono presentare istanza di autorizzazione a norma del Regolamento.

Dal punto di vista procedurale, il processo di autorizzazione è disciplinato dall’art. 12 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, il quale rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ad appositi regulatory technical standards (RTS) .

Il Consultation Paper contenente una prima versione dei regulatory technical standards (RTS) volti a regolare, inter alia, le richieste di autorizzazione e il piano di continuità operativa ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) il 26 febbraio 2021.

Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  una  relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).

La relazione copre tutti i 12 mandati dell’ESMA in questo settore, di cui 4 con scadenza legale a maggio 2022. Poiché il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding è entrato in vigore il 10 novembre 2021, l’ESMA ha deciso di assolvere tutti i suoi mandati tecnici contemporaneamente al fine di fornire orientamenti indicativi alle autorità competenti e alle parti interessate.

I 12 standard nella relazione coprono tutti gli aspetti della protezione degli investitori ai sensi dell’European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR), vale a dire:

  • Gestione dei reclami;
  • Conflitto d’interesse;
  • Piano di continuità aziendale;
  • Autorizzazione;
  • Informazioni sul tasso di insolvenza;
  • Test di conoscenza di ingresso e simulazione della capacità di sopportare perdite;
  • Foglio di informazioni chiave sull’investimento;
  • Cooperazione tra le autorità competenti;
  • Segnalazione;
  • Notifica all’ESMA delle disposizioni nazionali in materia di requisiti di commercializzazione;
  • Cooperazione tra le autorità competenti; e
  • Cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA

Il progetto di standard tecnici è stato modificato e migliorato sulla base del feedback ricevuto durante la consultazione.

Il 20 mag 2022 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  Questions and Answers On the European crowdfunding service providers for business Regulation.

L’istanza di autorizzazione deve essere indirizzata all’Autorità competente dello Stato Membro in cui il provider è stabilito – individuata ai sensi dell’art. 29 (Autorità competenti) del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (in Bulgaria la Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН))– e presuppone l’invio di un articolato set di informazioni e documenti, volto a fornire un quadro esaustivo dell’identità del fornitore e dei suoi responsabili, delle caratteristiche dei servizi e della piattaforma di crowdfunding dallo stesso offerti, nonché dei presidi di governance, organizzativi e prudenziali rispettivamente implementati.

Il procedimento per ottenere l’autorizzazione ha durata complessiva di circa quattro mesi.

L’introduzione di un regime di autorizzazione uniforme è funzionale, tra l’altro, ad agevolare la prestazione di servizi su base transfrontaliera. Al medesimo fine è ispirato il meccanismo di notifica agevole e rapido per l’offerta di servizi di crowdfunding da parte dei fornitori in Stati Membri diversi da quello di autorizzazione, con un procedimento della durata al massimo di 15 giorni, che prevede la presentazione alla propria Autorità di riferimento di una notifica recante un set molto limitato di informazioni.

Il CAPO III del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è dedicato all’Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding.

I requisiti finanziari sono esposti nell’art. 11 (Requisiti prudenziali).

Vedi: REQUISITI PRUDENZIALI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Per quanto attiene ai requisiti soggettivi la lettera k dell’art. 12 richiede la prova del fatto che le persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

Vedi: REQUISITI DELLE PERSONE FISICHE RESPONSABILI DELLA GESTIONE DEL FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Di seguito riportiamo integralmente gli artt.:

  • 11 – Requisiti prudenziali
  • 12 – Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding
  • 13 – Ambito di applicazione dell’autorizzazione
  • 14 – Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 11

Requisiti prudenziali

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono, in ogni momento, di presidi prudenziali per un importo pari almeno all’importo più elevato tra i seguenti:

a)

25 000 EUR; e

b)

un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, riesaminate annualmente, che devono comprendere il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevoli anche la concessione di prestiti.

2.   I presidi prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo assumono una delle seguenti forme:

a)

fondi propri, consistenti in elementi del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) a seguito delle detrazioni integrali di cui all’articolo 36 di tale regolamento, e senza applicazione delle soglie per l’esenzione a norma degli articoli 46 e 48 del medesimo regolamento;

b)

una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui le offerte di crowdfunding sono commercializzate attivamente o una garanzia comparabile; o

c)

una combinazione dei punti a) e b).

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette, su base individuale o sulla base della loro situazione consolidata, alla parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

4.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/110/CE o agli articoli 7, 8 e 9 della direttiva (UE) 2015/2366.

5.   Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 12 mesi, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle spese fisse generali, purché inizi a usare dati storici appena diventano disponibili.

6.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), presenta almeno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

ha un termine iniziale non inferiore a un anno;

b)

il periodo di preavviso per la sua disdetta è di almeno 90 giorni;

c)

è stipulata presso un’impresa autorizzata ad assicurare a norma del diritto dell’Unione o nazionale;

d)

è fornita da un terzo.

7.   La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende, tra l’altro, la copertura contro il rischio di:

a)

perdita di documenti;

b)

dichiarazioni false o fuorvianti fatte;

c)

atti, errori od omissioni che determinano la violazione:

i)

di obblighi giuridici e regolamentari;

ii)

dei doveri di competenza e cura nei confronti dei clienti;

iii)

degli obblighi di riservatezza;

d)

omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire i conflitti di interesse;

e)

perdite derivanti da interruzioni dell’attività, disfunzioni del sistema o dalla gestione dei processi;

f)

ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella valutazione degli attivi o nella determinazione del prezzo del credito e nell’attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia.

8.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano le loro spese fisse generali per l’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti degli utili dell’ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:

a)

bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono da un utile netto del fornitore di servizi di crowdfunding nell’anno in questione;

b)

quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;

c)

altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;

d)

commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all’effettiva riscossione delle seconde; e

e)

spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

9.   In caso di spese fisse sostenute per conto dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte di terzi, e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 8, i fornitori di servizi di crowdfunding eseguono una delle seguenti azioni:

a)

qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, determinare l’importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo devono aggiungere al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8;

b)

qualora la ripartizione delle spese di detti terzi non sia disponibile, determinare l’importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e aggiungerlo al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8.

“Articolo 12

Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

1.   Una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding presenta all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:

a)

il nome (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare) del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, l’indirizzo internet del sito web gestito da tale fornitore e il suo indirizzo fisico;

b)

la forma giuridica del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

lo statuto del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

d)

un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding;

e)

una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili;

f)

una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

g)

una descrizione dei rischi operativi del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

h)

una descrizione dei presidi prudenziali del candidato fornitore di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 11;

i)

la prova del fatto che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding soddisfa i presidi prudenziali conformemente all’articolo 11;

j)

una descrizione del piano di continuità operativa del candidato fornitore di servizi di crowdfunding che, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare, stabilisce misure e procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti;

k)

l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

l)

la prova del fatto che le persone fisiche di cui alla lettera k) rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

m)

una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire alle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

n)

una descrizione degli accordi di esternalizzazione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

o)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;

p)

una conferma dell’intenzione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, oppure mediante un accordo a norma dell’articolo 10, paragrafo 5;

q)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento;

r)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 21, paragrafo 7.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera l), i candidati fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:

a)

l’assenza di precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale per tutte le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding e per gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto;

b)

che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone fisiche sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni.

4.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l’autorità competente ne valuta la completezza verificando che siano state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2. Se la domanda risulta incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.

5.   Se la domanda di cui al paragrafo 1 resta incompleta dopo il termine di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può rifiutare di riesaminare la domanda e, in tal caso, rinvia i documenti presentati al candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

6.   Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l’autorità competente ne informa immediatamente il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

7.   Prima di adottare una decisione se accogliere o respingere di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, l’autorità competente consulta l’autorità competente di un altro Stato membro nei seguenti casi:

a)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

b)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata dall’impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; o

c)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro.

8.   Entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda completa, l’autorità competente valuta se il candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire. L’autorità competente può rifiutare l’autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding potrebbe compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un’adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.

9.   L’autorità competente informa l’ESMA in merito a tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. L’ESMA aggiunge le informazioni sulle domande accolte al registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati conformemente all’articolo 14. L’ESMA può chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del presente articolo.

10.   L’autorità competente notifica al candidato fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro tre giorni lavorativi dalla data di tale decisione.

11.   Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente articolo rispetta in ogni momento le condizioni di autorizzazione.

12.   Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding su base transfrontaliera una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui tali fornitori di servizi di crowdfunding sono autorizzati.

13.   I fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del presente regolamento possono anche svolgere attività diverse da quelle coperte dall’autorizzazione di cui al presente articolo in conformità del pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile.

14.   Se un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2015/2366 o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del presente regolamento presenta una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento, l’autorità competente non impone a tale soggetto di fornire informazioni o documenti che esso abbia già fornito al momento della presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi di tali direttive o del diritto nazionale, a condizione che tali informazioni o documenti restino aggiornati e siano accessibili all’autorità competente.

15.   Qualora un candidato fornitore di servizi di crowdfunding intenda altresì richiedere un’autorizzazione a prestare servizi di pagamento esclusivamente in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, e nella misura in cui le autorità competenti sono anche responsabili dell’autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti prescrivono che le informazioni e i documenti da presentare nell’ambito di ciascuna domanda siano forniti una sola volta.

16.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

i requisiti e le modalità per la domanda di cui al paragrafo 1, compresi i formulari, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione; e

b)

le misure e le procedure per il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 2, lettera j).

Nello sviluppo di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Ambito di applicazione dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti che hanno rilasciato un’autorizzazione notificata a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, garantiscono che tale autorizzazione specifichi i servizi di crowdfunding che il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato a fornire.

2.   Un fornitore di servizi di crowdfunding che chiede l’autorizzazione a estendere la propria attività a servizi aggiuntivi di crowdfunding non previsti al momento dell’autorizzazione concessa a norma dell’articolo 12 presenta una richiesta di estensione dell’autorizzazione alle autorità competenti che hanno concesso al fornitore di servizi di crowdfunding la sua autorizzazione a norma dell’articolo 12, integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2. La richiesta di estensione è trattata conformemente all’articolo 12, paragrafi da 4 a 11.

Articolo 14

Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

1.   L’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.

2.   Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

a)

il nome, la forma giuridica e, ove applicabile, l’identificativo del soggetto giuridico del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico e l’indirizzo internet della piattaforma di crowdfunding gestita dal fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

il nome e indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e suoi recapiti;

d)

il servizio di crowdfunding per il quale il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato;

e)

un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi ha notificato la propria intenzione di fornire servizi di crowdfunding in conformità dell’articolo 18;

f)

qualsiasi altro servizio fornito dal fornitore di servizi di crowdfunding non contemplato dal presente regolamento con un riferimento al pertinente diritto dell’Unione o nazionale;

g)

eventuali sanzioni irrogate al fornitore di servizi di crowdfunding o ai suoi dirigenti.

3.   L’eventuale revoca dell’autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding a norma dell’articolo 17 viene pubblicata nel registro e rimane pubblicata per un periodo di cinque anni.”

Il CAPO IV del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è dedicato alla Tutela degli investitori.

Come abbiamo visto Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  una  relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).

Il punto 5 della relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) è dedicato alla domanda di autorizzazione e l’allegato V è dedicato al Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisi e le modalà per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding (di cui riportiamo in seguito il testo tradotto):

“LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1), e in particolare l’articolo 12, paragrafo 16, quarto comma, della stessa,

Invece:

  • È opportuno definire moduli standard, modelli e procedure comuni per garantire un meccanismo uniforme mediante il quale le autorà competenti esercino efficacemente i loro poteri in relazione alle domande di autorizzazione dei potenziali fornori di servizi di crowdfunding.
  • Per facilare la comunicazione tra un potenziale fornitore di servizi di crowdfunding e l’autorà competente, quest’ultima dovrebbe designare un punto di contatto specifico ai fini della procedura di candidatura e dovrebbe rendere pubblici i dati di contatto pertinenti sul proprio so web.
  • Al fine di consentire all’autorà competente di effettuare una valutazione approfonda della completezza della domanda, qualora l’autorà competente richieda al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding di fornire le informazioni mancanti, il termine per la valutazione della completezza di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbe essere sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data in cui sono ricevute dall’autorà competente.
  • Al fine di consentire all’autorà competente di valutare se le modifiche alle informazioni forne nella domanda di autorizzazione possano incidere sulla procedura di autorizzazione, è opportuno richiedere ai richiedenti di comunicare tali modifiche senza indebito ritardo e di stabilire che i termini per la valutazione delle informazioni forne nella domanda a norma dell’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 siano cancellati e decorrono nuovamente dalla data in cui le informazioni modificate sono forne all’autorà competente.
  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1–88) si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento.
  • Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
  • L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 1095/ 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorà competenti designano un punto di contatto per la ricezione delle domande di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 2020/1503. I dati di contatto del punto di contatto designato sono aggiornati e resi pubblici sul so web di ciascuna rispettiva autorà competente.

Articolo 2

Modulo standard

I potenziali fornori di servizi di crowdfunding presentano la domanda di autorizzazione compilando il modulo standard di cui all’allegato.

Articolo 3

Conferma di ricezione

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e nonostante il ritardo di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorà competente trasmette per via telematica, cartacea o in entrambe le forme, una ricevuta di ritorno a il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding, che deve includere i dettagli di contatto della persona o delle persone che gestiranno la domanda di autorizzazione.

Articolo 4

Sospensione del termine in caso di informazioni mancanti

Qualora l’autorà competente richieda al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding di fornire le informazioni mancanti a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza ivi previsto è sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data di ricezione.

Articolo 5

Notifica delle modifiche

  1. Il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding notifica all’autorà competente qualsiasi modifica delle informazioni forne nella domanda di autorizzazione senza indebo rardo. Il potenziale fornitore di crowdfunding fornisce le informazioni aggiornate utilizzando il modulo standard di cui all’allegato.
  2. Il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 si applica dalla data in cui le informazioni aggiornate sono forne dal potenziale fornitore di servizi di crowdfunding.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Il presidente”

Come abbiamo visto l’art. 2 stabilisce che ” I potenziali fornori di servizi di crowdfunding presentano la domanda di autorizzazione compilando il modulo standard di cui all’allegato” .In calce all’ALLEGATO V è allegata la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING (Informazioni da fornire all’autorà competente) (esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards-83-114)

In Bulgaria con la Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166  sono state portate modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) per l’introduzione nel diritto nazionale di misure di attuazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR)”)

Il punto § 2 della Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 stalilisce che All’art. 8 della Legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Viene creato un nuovo paragrafo. 3:
“(3) La Commissione è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”, ed esercita i poteri di cui all’art. 2, commi 2 e 3, art. 12, commi 5 – 10, art. 13, art. 16, comma 2, art. 17, art. 23, commi 5 e 14, art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8, art. 30, art. 31, commi 1 – 7, art. 32, commi 1 – 3, art. 33, 37 e 38 del Regolamento (UE) 2020/1503 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell’espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito.”

La Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503, ed esercita, quindi,  i poteri di cui
  • all’art. 2, commi 2 e 3,
  • art. 12, commi 5 – 10,
  • art. 13,
  • art. 16, comma 2,
  • art. 17,
  • art. 23, commi 5 e 14,
  • art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8,
  • art. 30,
  • art. 31, commi 1 – 7,
  • art. 32, commi 1 – 3,
  • art. 33,
  • 37
  • 38
del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell’espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito (Закон за кредитните институции).
Il Vice Presidente è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 ed esercita i poteri non attribuiti nella competenza esclusiva della commissione in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding.

In merito all’erogazione dei servizi di crowdfunding, le comunicazioni e le segnalazioni di cui all’art. 15, comma 3 (modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione) e art. 16, comma 1 (comunicazione annuale), del Regolamento (UE) 2020/1503 sono effettuati alla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)).

Come abbiamo visto la Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 ha apportato modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК))

In particolare nella Legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) è stata inserita  la ” PARTE QUARTA RACCOLTA DI FONDI Capitolo tredici RACCOLTA DI FONDI” (artt. dal 164 al 179).

In particolare l’Art. 166 stabilisce che:
(1) L’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding sono effettuate in conformità del Regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.

(2) La Commissione decide di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding o di rifiutare di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi in cui il richiedente è un istituto di credito, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, il presente capo e gli atti relativi alla loro attuazione.

(3) La Commissione rilascia una licenza per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo a una società per azioni o a una società a responsabilità limitata con sede legale e indirizzo di direzione nel territorio della Repubblica di Bulgaria, che soddisfa i requisiti del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 e relativi atti di esecuzione .
(4) Entro 7 giorni dal rilascio della licenza di cui al par. 3 la società dichiara che la prestazione di servizi di crowdfunding è iscritta nel proprio oggetto di attività nel registro delle imprese.
(5) L’agenzia di registrazione iscrive nel registro di commercio il diritto di prestare servizi di crowdfunding nel campo di attività della società, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione.

 

 

Legge di delegazione europea 2021 – LEGGE 4 agosto 2022 n. 127 – Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021“.

La Legge contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa all’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

La Legge è la LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)”.

Il provvedimento entrerà in vigore il 10/09/2022.

Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea.

Gli schemi dei decreti legislativi  saranno trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

L’Art. 5 è dedicato ai principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

Riportiamo integralmente l’art.5:

1. Nell'esercizio della delega per  l'adeguamento  della  normativa nazionale al Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai  principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri  direttivi
specifici: 
    a) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in una  scheda  contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento, comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia  attribuita,  ai  sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del  Regolamento (UE) 2020/1503,  al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione,  direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23,  paragrafo  10,  del
medesimo regolamento (UE) 2020/1503; 
    b) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in una scheda contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento  a livello di piattaforma, comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4,  del  Regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi  di  crowdfunding,  nei  casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503; 
    c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa (CONSOB) quali autorita' competenti  ai  sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503, avendo
riguardo  alle  rispettive  funzioni,  anche prevedendo   forme   di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni  e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati; 
    d) individuare la  CONSOB  quale  punto  di  contatto  unico  con l'Autorita' europea degli strumenti  finanziari  e  dei  mercati,  ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/1503; 
    e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera c), nel  rispetto  delle competenze alle stesse spettanti,  nell'ambito  e  per  le  finalita'
specificamente  previsti  dal  Regolamento (UE) 2020/1503  e  dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo  regolamento,
anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate  per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del  Regolamento (UE) 2020/1503, risultino gia' autorizzati a norma del diritto nazionale a
prestare servizi di  crowdfunding,  ai  sensi  dell'articolo  48  del medesimo regolamento; 
    f) prevedere che le autorita' individuate ai sensi della  lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza  necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformita' a  quanto  previsto
dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza  con  i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente; 
    g)  attuare  l'articolo  39  del   Regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi  previste  e  quelle  disciplinate  dalle disposizioni   nazionali   vigenti    sull'esercizio    del    potere sanzionatorio da parte della  Banca  d'Italia  e  della  CONSOB,  nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure  e  del  regime  di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni  individuate  dal  medesimo   articolo   39,   le   misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi  previste, fermi restando i massimi edittali ivi  stabiliti  e  quanto  previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con  i  minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina  in  materia di gestione di portali. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente. 

Bulgaria: Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding – Legge numero 51 del 1.7.2022 – Decreto 166   modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК))

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il  Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, che introduce – relativamente ai medesimi servizi – importanti elementi di novità sia sul piano del regime di autorizzazione delle imprese che li prestano, sia sul piano delle regole di condotta, oltre naturalmente a consentire l’operatività cross-border delle stesse imprese.

Il Regolamento trova applicazione a partire da novembre 2021 (salvo il regime transitorio di un anno per le piattaforme che già prestano servizi di crowdfunding) e introduce un framework comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, assimilando – sul piano generale investment-based e lending-based crowdfung.

In particolare, per le piattaforme di lending-crowdfunding che intermediano finanziamenti diretti tra imprese e investitori, i principali cambiamenti riguardano:

  • la necessità di acquisire una preventiva autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di gestione della piattaforma (autorizzazione precedentemente necessaria solo nel caso di accesso alla piattaforma di banche e intermediari finanziari in qualità di investitori);
  • l’introduzione di una regolamentazione specifica per l’attività di gestione individuale di portafogli di prestiti;
  • la diminuzione delle limitazioni all’accesso e all’uso della piattaforma, considerato che: (i) gli investitori, anche retail, potranno erogare finanziamenti in maniera professionale e per un ammontare elevato, pur in assenza dell’autorizzazione normalmente prevista per l’attività di concessione di prestiti in Italia; e (ii) le imprese potranno ricevere finanziamenti nel limite di 5 milioni di Euro;
  • la possibilità di svolgere anche l’attività di investment-crowdfunding.

Per le piattaforme di investment crowdfunding, le principali novità riguardano:

  • la necessità di acquisire una nuova autorizzazione, seppure in forma semplificata per i soggetti già operanti;
  • l’ampliamento del novero dei possibili offerenti, non più limitato a PMI e start-up, ma esteso a qualunque persona, fisica o giuridica, che agisca per finalità di tipo commerciale o professionale;
  • il restringimento del novero degli strumenti che possono essere offerti tramite le piattaforme, con l’esclusione delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • l’introduzione di una limitazione agli investimenti indiretti, effettuati tramite società veicolo, che restano possibili nei soli casi in cui l’asset oggetto dell’offerta è indivisibile o illiquido;
  • l’ampliamento della platea di investitori cui possono essere offerte obbligazioni, con l’inclu-sione dei clienti retail;
  • la possibilità di svolgere anche l’attività di lending-crowdfunding;
  • la possibilità di avvalersi, per l’attività di intermediazione di pagamenti, di qualunque soggetto autorizzato ai sensi della PSD2 ( Payment Service Directive 2 – Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e non soltanto – come attualmente previsto – da banche o imprese di investimento;
  • l’introduzione di una valutazione che potrebbe essere definita di “appropriatezza rafforzata” per gli investitori non sofisticati, in quanto prescrive una valutazione più approfondita rispetto a quella prevista dal Regolamento Consob (e anche dalla MiFID II);
  • l’introduzione di regole più stringenti in materia di conflitto di interessi e incentivi, che includono – tra l’altro – il divieto per i gestori di aderire alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma; possibilità che era invece ammessa – a certe condizioni – nel quadro attuale.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 introduce un regime di autorizzazione unico e comune per tutti i fornitori, a prescindere dal servizio di crowdfunding offerto. Tale regime – ferma l’applicazione di una disciplina transitoria (su cui infra) – sostituisce le norme nazionali per quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding interessate dal Regolamento.

Al fine di raggiungere un grado di massima armonizzazione nel settore, gli Stati Membri non potranno inoltre imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (c.d. divieto di goldplating (tecnica che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità)) e/o, in ipotesi di operatività transfrontaliera, richiedere una presenza fisica del provider nello Stato Membro di destinazione.

Dal punto di vista soggettivo, l’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 prevede che i servizi di crowdfunding possano essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding.

Ferme le specificità nazionali, nell’introdurre un’autorizzazione ad hoc per la prestazione di servizi di crowdfunding, il legislatore europeo ha regolato lo svolgimento, da parte dei gestori, anche di attività diverse da quelle coperte dal Regolamento.

In proposito va rilevato quanto segue:

  • non è imposto un oggetto sociale esclusivo: i fornitori di servizi di crowdfunding possono offrire attività anche diverse da quelle di cui al Regolamento – con l’unico limite della conformità al pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
  • l’autorizzazione per la prestazione dei servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento è compatibile con lo svolgimento di altre attività riservate; i soggetti già abilitati ai sensi della direttiva 2009/110/CE (EMD), 2013/36/UE (CRD), 2014/65/UE (MiFID II) o PSD II o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del Regolamento, in particolare, possono presentare istanza di autorizzazione a norma del Regolamento.

Dal punto di vista procedurale, il processo di autorizzazione è disciplinato dall’art. 12 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, il quale rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ad appositi regulatory technical standards (RTS) .

Il Consultation Paper contenente una prima versione dei regulatory technical standards (RTS) volti a regolare, inter alia, le richieste di autorizzazione e il piano di continuità operativa ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) il 26 febbraio 2021.

Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  una  relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).

Vedi la traduzione in italiano fatta da noi

La relazione copre tutti i 12 mandati dell’ESMA in questo settore, di cui 4 con scadenza legale a maggio 2022. Poiché il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding è entrato in vigore il 10 novembre 2021, l’ESMA ha deciso di assolvere tutti i suoi mandati tecnici contemporaneamente al fine di fornire orientamenti indicativi alle autorità competenti e alle parti interessate.

I 12 standard nella relazione coprono tutti gli aspetti della protezione degli investitori ai sensi dell’European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR), vale a dire:

  • Gestione dei reclami;
  • Conflitto d’interesse;
  • Piano di continuità aziendale;
  • Autorizzazione;
  • Informazioni sul tasso di insolvenza;
  • Test di conoscenza di ingresso e simulazione della capacità di sopportare perdite;
  • Foglio di informazioni chiave sull’investimento;
  • Cooperazione tra le autorità competenti;
  • Segnalazione;
  • Notifica all’ESMA delle disposizioni nazionali in materia di requisiti di commercializzazione;
  • Cooperazione tra le autorità competenti; e
  • Cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA

Il progetto di standard tecnici è stato modificato e migliorato sulla base del feedback ricevuto durante la consultazione.

Il 20 mag 2022 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  Questions and Answers On the European crowdfunding service providers for business Regulation.

L’istanza di autorizzazione deve essere indirizzata all’Autorità competente dello Stato Membro in cui il provider è stabilito – individuata ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 – e presuppone l’invio di un articolato set di informazioni e documenti, volto a fornire un quadro esaustivo dell’identità del fornitore e dei suoi responsabili, delle caratteristiche dei servizi e della piattaforma di crowdfunding dallo stesso offerti, nonché dei presidi di governance, organizzativi e prudenziali rispettivamente implementati.

Il procedimento per ottenere l’autorizzazione ha durata complessiva di circa quattro mesi.

L’introduzione di un regime di autorizzazione uniforme è funzionale, tra l’altro, ad agevolare la prestazione di servizi su base transfrontaliera. Al medesimo fine è ispirato il meccanismo di notifica agevole e rapido per l’offerta di servizi di crowdfunding da parte dei fornitori in Stati Membri diversi da quello di autorizzazione, con un procedimento della durata al massimo di 15 giorni, che prevede la presentazione alla propria Autorità di riferimento di una notifica recante un set molto limitato di informazioni.

Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 riserva ampio spazio alle regole di condotta applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding; l’insieme dei relativi adempimenti potrebbe avere un forte impatto sulla gestione, anche operativa, delle piattaforme.

Tali regole tengono conto soprattutto dei rapporti che i fornitori dei citati servizi impostano, nell’esercizio dell’attività, con i project owner e gli investitori, sofisticati o non sofisticati:

    • Nei confronti dei titolari di progetto è previsto, innanzitutto, lo svolgimento di una serie di attività di due diligence preliminare, tra cui: (i) l’adeguata verifica, volta ad appurare l’assenza di precedenti penali rilevanti e/o l’assenza di legami con giurisdizioni ad alto rischio o non co-operative ai sensi della disciplina antiriciclaggio25; (ii) la valutazione del rischio di credito del project owner, volta a verificare la possibilità che lo stesso adempia alle proprie obbligazioni nell’ambito del progetto26.
    • Nell’ambito del rapporto con gli investitori, invece, tra le principali previsioni che il Regola-mento detta con riferimento alla generalità dei servizi di crowdfunding inclusi nel perimetro di applicazione dello stesso – indifferentemente dal fatto che siano investment o lending based – figurano le seguenti:
      • obblighi informativi e key investment information sheet (“KIIS”);
      • valutazione di appropriatezza;
      • diritto di ripensamento.
  • Le tutele previste dal Regolamento sono differentemente modulate a seconda che l’investitore si qualifichi come sofisticato o non sofisticato e sono naturalmente rafforzate e più stringenti in tale ultimo caso.
  • Gli adempimenti informativi introdotti dal Regolamento spaziano da obblighi di rendiconta-zione specifici (rispetto alle gestioni di portafogli di prestiti, ad esempio, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento) alla necessità di pubblicare sul sito informative generali (in merito a conflitti di interessi, al trattamento dei reclami, nonché al metodo usato per calcolare punteggi di affida-bilità creditizia e per la determinazione del prezzo delle offerte, etc.). La ratio e la portata di tali adempimenti appaiono sostanzialmente in linea con i presidi di disclosure tipicamente previsti a tutela degli investitori anche in altre branche del settore finanziario.
  • Sotto diverso profilo, i clienti devono essere espressamente informati da parte del gestore della piattaforma che i servizi di crowdfunding offerti ai sensi del Regolamento non sono coperti da sistemi di garanzia dei depositi istituiti in conformità con la Direttiva 2014/49/UE e che i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso la piattaforma non rientrano nei sistemi di indennizzo degli investitori istituiti in conformità della Direttiva 97/9/CE.
  • Con esclusivo riferimento alla prestazione di servizi di crowdfunding consistenti nell’intermedia-zione della concessione di prestiti, i fornitori di servizi di crowdfunding devono altresì pubblicare in modo ben visibile sul proprio sito web informazioni specifiche, ad esempio sul tasso di default (In particolare, i fornitori devono pubblicare: a) con cadenza annuale, i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma almeno nel corso dei 36 mesi precedenti; e b) un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio indicando, se del caso: (i) il tasso di default previsto ed effettivo di tutti i prestiti promossi dal fornitore di servizi di crowdfunding per categoria di rischio e con riferimento alle categorie di rischio definite nel sistema di gestione dei rischi; (ii) una sintesi delle ipotesi usate per determinare i tassi di default previsti; e (iii) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia offerto un obiettivo di tasso di rendimento in relazione alla gestione individuale di portafogli di prestiti, il rendimento effettivo realizzato).
  • Nell’ambito delle regole di condotta dei fornitori, il Regolamento prevede anche la predisposizione e la messa a disposizione di alcuni modelli di informativa standardizzati (i KIIS di cui agli art. 23 e 24 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020) per ciascun investimento. L’adempimento in questione, volto a favorire la comparabilità delle diverse offerte, appare in linea – oltre che con le scelte legislative già effettuate in altre aree dei mercati finanziari – anche con alcune previsioni nazionali in tema di investment-based crowdfunding.
  • Quanto alle sovrapposizioni tra KIIS e le altre informative eventualmente contemplate da diversi corpus normativi, il Regolamento si limita a chiarire che la consegna del KIIS rende i fornitori adempienti al regolamento (UE) n. 1286/2014 (c.d. Regolamento PRIIPS). Le offerte di crow-dfunding coperte da Regolamento, infine, sono esentate dalle previsioni di cui al Regolamento Prospetto (Considerando n. 67 e art. 48 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020).
  • L’art. 21 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 richiede ai gestori di condurre una valutazione in merito all’appropriatezza dei servizi di crowdfunding offerti agli investitori non sofisticati.Sul piano procedurale, la verifica in questione deve essere effettuata prima di consentire ai po-tenziali investitori non sofisticati il pieno accesso alle piattaforme – anche prima dell’effettiva adesione ad un’offerta – e comprende lo svolgimento di:
    • un c.d. «test di ingresso» (da ripetere poi ogni due anni dopo quello iniziale) volto a raccogliere informazioni circa esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e comprensione dei rischi legati all’investimento (in generale e sulla specifica piattaforma), incluse quelle riguardanti precedente operatività ed eventuali esperienze professionali specifiche in materia di crowdfunding; e
    • una simulazione della capacità di sostenere le perdite – calcolata in misura pari al 10% del patrimonio netto – basata su dati relativi a reddito, attività e impegni finanziari (da ripetere con cadenza annuale (In ipotesi di mancata ricezione delle informazioni necessarie, nonché, in ogni caso, laddove risulti che i potenziali investitori non dispongono di un grado di conoscenze ed esperienze sufficiente, il fornitore di servizi dicrowdfunding sarà tenuto ad inviare un’apposita segnalazione di rischio, indicando chiaramente il rischio di perdita della totalità del denaro investito. I potenziali investitori non sofisticati dovranno riconoscere espressamente di aver ricevuto e compreso la segnalazione prima di proseguire le proprie attività sulla piattaforma) ).
    • Ulteriori adempimenti a tutela degli investitori non sofisticati sono inoltre previsti ogni volta che questi ultimi accettino un’offerta che comporterebbe un investimento per un ammontare superiore al più elevato tra 1000 Euro o il 5% del relativo patrimonio netto (Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, il fornitore di servizi di crowdfunding, in tal caso, provvede a che gli investitori: a) ricevano un’avvertenza sui rischi; b) forniscano un consenso esplicito al fornitore di servizi di crowdfunding; e c) dimostrino al fornitore di servizi di crowdfunding che comprendono l’investimento e i relativi rischi).I predetti adempimenti sono preordinati a fornire warning di rischio agli investitori, al fine di assicurare l’adeguata comprensione delle caratteristiche e dei rischi dei servizi di crowdfunding, nonché ad evitare, anche nel continuo, fenomeni di c.d. overexposure, ma non precludono, di per sé, ad un investitore di accedere alle offerte di una piattaforma.
  • Per quanto riguarda la disciplina in materia di diritto di ripensamento, l’art. 22 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 riconosce agli investitori non sofisticati un breve periodo di riflessione (4 gg. di calendario) entro cui ritirare la propria offerta, senza motivazioni o penali. I fornitori devono informare la clientela in modo chiaro di tale prerogativa (Ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (art. 22) il potenziale investitore non sofisticato viene informato (i) subito prima che possa formulare la sua offerta dell’esistenza e della durata del periodo di riflessione, nonché delle modalità di revoca dell’offerta; (ii) subito dopo aver ricevuto l’offerta, dell’inizio del periodo di riflessione) ed evitare di prelevare somme prima della scadenza del termine in questione.
  • Infine, osserviamo che, tra le regole di condotta, un rilievo particolare viene assegnato alla prevenzione e/o gestione dei conflitti di interessi, con regole che vietano o limitano l’accesso alla piattaforma da parte di soggetti che hanno stretti legami con la piattaforma.In tale prospettiva, il Regolamento prevede i seguenti presidi:
    • lato project owner, i gestori di piattaforme non possono pubblicare offerte relative a: a) soci del gestore della piattaforma che detengono il 20%, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto nella medesima; b) i loro dirigenti o dipendenti; e c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo;
    • lato investitore, i gestori di piattaforme non possano aderire direttamente ad offerte pubblicate sulla propria piattaforma. È tuttavia possibile, per i gestori di portali, accettare l’ade-sione alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma da parte di soggetti che hanno stretti legami con la piattaforma medesima (ivi inclusi soci aventi partecipazioni significative nella piattaforma, dirigenti o dipendenti (Le categorie corrispondono a quelle in relazione a cui il Regolamento esclude che possa assumersi la qualifica di project owner, ovvero: a) partecipanti al capitale che detengono il 20%, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto; b) loro dirigenti o dipendenti; c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all’art. 4, par. 1, punto 35), lettera b), della MiFID II)). Tuttavia, in tal caso, la piattaforma deve rispettare specifici obblighi di disclosure nei confronti degli investitori e dotarsi di presidi volti a evitare trattamenti preferenziali o accessi privilegiati alle informazioni sulle offerte.

     

In Bulgaria con la Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166  sono state portate modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) per l’introduzione nel diritto nazionale di misure di attuazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR)”)

Il Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento (ECSP),  mira a stabilire requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo per quanto riguarda l’organizzazione, la licenza e la vigilanza sui finanziamenti dei fornitori di servizi collettivi , i requisiti per il funzionamento delle piattaforme di cofinanziamento, nonché i requisiti relativi alla trasparenza e alla pubblicità in relazione alla fornitura di servizi di cofinanziamento nell’UE. Il principio è proteggere l’investitore e preservare l’integrità dei mercati finanziari. In senso lato, il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 si inserisce nella disciplina volta ad eliminare le pratiche sleali o illegali nel campo del crowdfunding.

La  legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК))  disciplina  i requisiti per la fornitura di servizi di crowdfunding, compresa l’organizzazione, la licenza e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding, il funzionamento di piattaforme di crowdfunding, la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding.
La disciplina e la vigilanza sono svolte dalla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) (vedi§ 2. All’art. 8 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Viene creato un nuovo paragrafo. 3:
“(3) La Commissione è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”, ed esercita i poteri di cui all’art. 2, commi 2 e 3, art. 12, commi 5 – 10, art. 13, art. 16, comma 2, art. 17, art. 23, commi 5 e 14, art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8, art. 30, art. 31, commi 1 – 7, art. 32, commi 1 – 3, art. 33, 37 e 38 del Regolamento (UE) 2020/1503 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell’espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito.”)
.
La Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503, ed esercita i poteri di cui
  • all’art. 2, commi 2 e 3,
  • art. 12, commi 5 – 10,
  • art. 13,
  • art. 16, comma 2,
  • art. 17,
  • art. 23, commi 5 e 14,
  • art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8,
  • art. 30,
  • art. 31, commi 1 – 7,
  • art. 32, commi 1 – 3,
  • art. 33,
  • 37
  • 38
del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell’espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito (Закон за кредитните институции).
Il Vice Presidente è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 ed esercita i poteri non attribuiti nella competenza esclusiva della commissione in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding.
In merito all’erogazione dei servizi di crowdfunding, le comunicazioni e le segnalazioni di cui all’art. 15, comma 3 (modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione) e art. 16, comma 1 (comunicazione annuale), del Regolamento (UE) 2020/1503 sono effettuati alla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)).
 All’art. 89, par. 1 il numero “3 000 000” è sostituito da “8 000 000”.
All’art. 89c la sigla “ESMA” è sostituita da “European Securities and Markets Authority (ESMA)”.
 All’art. 89h, par. 2 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
I soggetti che gestiscono e rappresentano la società per azioni sono obbligati a sottoporre alla commissione il verbale della riunione dell’organo di amministrazione della società per azioni, con oggetto delle decisioni autorizzative di cui all’art. 114, par. 2 e 3, entro 4 giorni lavorativi dalla data dell’adunanza (art. 116b della legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)).
” PARTE QUARTA
RACCOLTA DI FONDI
Capitolo tredici
RACCOLTA DI FONDI

Art. 164
. Termini di questo capitolo:
1. “prestatore di servizi di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “e” del Regolamento (UE) 2020/1503;
2. “società veicolo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “r” del Regolamento (UE) 2020/1503;
3. “investitore” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “i” del Regolamento (UE) 2020/1503;
4. “cliente” è un concetto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “g” del Regolamento (UE) 2020/1503;
5. “autorità competente” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “c” del Regolamento (UE) 2020/1503;
6. “messaggi di marketing” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “o” del Regolamento (UE) 2020/1503;
7. “investitore inesperto” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “k” del Regolamento (UE) 2020/1503;
8. “investitore esperto” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “j” del Regolamento (UE) 2020/1503;
9. “piattaforma di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “d” del Regolamento (UE) 2020/1503;
10. “proposta di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “f” del Regolamento (UE) 2020/1503;
11. “titoli trasferibili” è un concetto ai sensi del § 1, punto 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sui mercati degli strumenti finanziari;
12. “progetto di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “l” del Regolamento (UE) 2020/1503;
13. “ideatore di un progetto” è un concetto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “h” del Regolamento (UE) 2020/1503;
14. “portatore fisso” è un termine ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “p” del Regolamento (UE) 2020/1503;
15. “servizi di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503.
Art. 165. Il presente capo non si applica:
1. nei casi di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503
2. per le azioni di soci nel capitale di società a responsabilità limitata;
3. per le azioni il cui trasferimento è soggetto a restrizioni o condizioni.
Art. 166.
(1) L’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding sono effettuate in conformità del Regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.
(2) La Commissione decide di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding o di rifiutare di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi in cui il richiedente è un istituto di credito, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, il presente capo e gli atti relativi alla loro attuazione.
(3) La Commissione rilascia una licenza per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo a una società per azioni o a una società a responsabilità limitata con sede legale e indirizzo di direzione nel territorio della Repubblica di Bulgaria, che soddisfa i requisiti del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 e relativi atti di esecuzione .
(4) Entro 7 giorni dal rilascio della licenza di cui al par. 3 la società dichiara che la prestazione di servizi di crowdfunding è iscritta nel proprio oggetto di attività nel registro delle imprese.
(5) L’agenzia di registrazione iscrive nel registro di commercio il diritto di prestare servizi di crowdfunding nel campo di attività della società, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione.
Art. 167.
(1) I fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti in ogni momento a soddisfare i loro requisiti organizzativi e operativi ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e dei relativi atti di esecuzione.
(2) I membri degli organi di direzione e controllo, nonché il procuratore di un prestatore di servizi di finanziamento collettivo, devono sempre soddisfare i requisiti di cui all’art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503.
(3) I membri dell’organo di gestione e controllo di un fornitore di servizi di crowdfunding, nonché il procuratore, sono soggetti all’approvazione della commissione prima della loro iscrizione nel registro delle imprese e le persone fisiche che rappresentano le persone giuridiche – membri della direzione o organo di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding, sono soggetti all’approvazione della commissione prima della loro nomina a rappresentanti delle persone giuridiche – membri dell’organo di gestione o di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding.
(4) Per il rilascio dell’approvazione di cui al par. 3 il fornitore del servizio di crowdfunding presenta istanza alla commissione con allegati dati e documenti ex art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 e suoi atti attuativi.
(5) Quando i dati e i documenti presentati sono incompleti o sono necessarie ulteriori informazioni o prove dell’esattezza dei dati, il vicepresidente invia un messaggio al fornitore di servizi di crowdfunding e fissa un termine per rimuovere le carenze e incongruenze individuate o per la presentazione ulteriori informazioni e documenti, che non possono essere inferiori a un mese.
(6) Quando l’annuncio di cui al par. 5 non è accettato all’indirizzo indicato dal richiedente la corrispondenza, il termine per la presentazione dei dati, dei documenti e delle ulteriori informazioni di cui al par. 5 decorre dall’annuncio del bando sul sito della commissione. L’informativa è certificata da un protocollo redatto da funzionari nominati con provvedimento del Vice Presidente.
(7) La commissione, su proposta del vicepresidente, si pronuncia entro un mese dalla presentazione della domanda, e quando sono state richieste ulteriori informazioni e documenti – entro un mese dal loro ricevimento, rispettivamente dalla scadenza del termine ai sensi del par. 5.
(8) La Commissione può rifiutarsi di rilasciare un’approvazione ai sensi del par. 3, se qualcuno dei soggetti non possiede i requisiti di cui all’art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 o se per la sua attività o per la sua influenza sul processo decisionale possa nuocere alla sicurezza del prestatore di servizi di investimento collettivo o alle sue operazioni.
(9) I commi 3 – 8 non si applicano ai membri di un organo di direzione e di controllo, nonché a un procuratore di un fornitore di servizi di crowdfunding, che ricoprono una carica di membro di un organo di direzione o di controllo o un procuratore, per i quali hanno ricevuto l’approvazione dalla commissione o dalla Banca nazionale bulgara ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari, della legge sugli istituti di credito e della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento.
Art. 168.
(1) Il soggetto che detiene il 20 per cento o più del capitale sociale o dei diritti di voto in un fornitore di servizi di crowdfunding deve in ogni momento possedere i requisiti di cui all’art. 12, comma 3, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503.
(2) Le persone che hanno deciso di acquisire una partecipazione del 20 per cento o più in un fornitore di servizi di crowdfunding devono notificare la commissione per iscritto prima dell’acquisizione e fornire i documenti ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503.
Art. 169.
Il Vice Presidente ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503 determina la frequenza e l’approfondimento della valutazione del rispetto da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding degli obblighi previsti dal medesimo regolamento, ea tal fine può svolgere o autorizzare funzionari della commissione a effettuare controlli in loco.

Art. 170.
(1) Il documento informativo di base per l’investimento di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2020/1503 è redatto in bulgaro.
(2) Quando un fornitore di servizi di crowdfunding pubblicizza una proposta di crowdfunding tramite messaggi di marketing nella Repubblica di Bulgaria, il documento informativo principale per l’investimento è reso disponibile in bulgaro.

Art. 171.
(1) I membri dell’organo di gestione e dell’organo di controllo dell’ideatore del progetto di finanziamento collettivo e del suo procuratore rispondono in solido dei danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti contenuti nel documento informativo principale sull’investimento o la sua traduzione, nonché in assenza di informazioni chiave necessarie agli investitori al momento di decidere se finanziare il progetto di crowdfunding. Le persone di cui all’art. 18 del T.U., rispondono in solido con i soggetti di cui al primo periodo per i danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti nel bilancio dell’ideatore del progetto. Laddove le informazioni del bilancio sottoposto a revisione siano incluse nel documento informativo principale per l’investimento, il revisore legale è responsabile dei danni causati dal bilancio da lui sottoposto a revisione.
(2) Nel documento informativo di base per la partecipazione, i nomi e la posizione, rispettivamente il nome, la sede e l’indirizzo della direzione delle persone di cui al par. 1, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel documento informativo principale sugli investimenti sono veritiere e complete.
Art. 172.
(1) I componenti dell’organo di amministrazione e controllo del fornitore di servizi di crowdfunding che provvede alla gestione individuale di un portafoglio crediti e il suo procuratore, responsabile delle informazioni contenute nel documento informativo principale sull’investimento a livello di piattaforma, sono congiuntamente e solidalmente responsabile per i danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti nel documento informativo principale sull’investimento a livello di piattaforma o la sua traduzione.
(2) Nel documento informativo di base per l’investimento a livello di piattaforma, i nomi e la carica, rispettivamente il nome, la sede e l’indirizzo della direzione dei soggetti di cui al par. 1, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel principale documento informativo sugli investimenti a livello di piattaforma sono veritiere e complete.
Art. 173.
I messaggi di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sono in bulgaro.

Art. 174.
(1) La Commissione può esercitare i poteri di cui all’art. 30, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 in ottemperanza all’art. 30, comma 3, del medesimo regolamento, per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e/o dei loro atti attuativi.
(2) Una persona fisica o giuridica che fornisce informazioni alla commissione ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e/o degli atti di attuazione degli stessi, non viola le restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte in virtù di un contratto o di qualsiasi disposizione statutaria, regolamentare o amministrativa, e tale persona non avrà alcuna responsabilità di alcun tipo in relazione a tale notifica.

Art. 175.
(1) Nell’esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2020/1503, al presente capo e/o agli atti sulla loro attuazione, nonché ai fini del medesimo regolamento, la commissione collabora con l’ESMA e con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con le autorità competenti preposte alla vigilanza su un’attività svolta da un fornitore di servizi di crowdfunding, diversa dalle attività oggetto della licenza di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) 2020/1503.
(2) Quando si effettua la vigilanza per il rispetto dei requisiti di cui all’art. 6, 20 e 24 del Regolamento (UE) 2020/1503, la commissione, rispettivamente vicepresidente, scambia informazioni e collabora con la Banca nazionale bulgara. Ai fini del primo periodo, la commissione, rispettivamente il vicepresidente, può richiedere un parere motivato alla Banca nazionale bulgara, che deve essere fornito entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Art. 176.
Nei casi di cui all’art. 37, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503, la Commissione adotta gli opportuni provvedimenti di cui all’art. 175 e/o art. 212a 2 per la tutela degli investitori e notifica alla Commissione Europea e all’ESMA.

Art. 177.
(1) I fornitori di servizi di crowdfunding devono creare e attuare procedure interne appropriate affinché i loro dipendenti possano presentare segnalazioni di violazioni attraverso un canale di comunicazione speciale, indipendente e indipendente per ricevere segnalazioni di violazioni o la presenza di ragionevoli sospetti di violazione commessa o imminente di Regolamento (UE) 2020/1503, presente capo e/o atti di attuazione degli stessi.
(2) Hanno diritto alla tutela contro la sanzione disciplinare di cui all’art. 187, cpv. 2 del Codice del lavoro.
(3) Con il regolamento della commissione di cui all’art. 13, par. 1, comma 1, della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria definisce le modalità di trattamento delle segnalazioni di violazioni, che comprendono:
1. i requisiti del canale di comunicazione per la ricezione dei messaggi di violazione;
2. la possibilità di segnalazione anonima delle violazioni;
3. l’ordinanza di esame delle segnalazioni di violazioni;
4. il tipo, il contenuto e le scadenze per il riscontro sugli esiti della notifica di violazione, che il soggetto che ha presentato una notifica può aspettarsi dopo la notifica;
5. il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazioni, inclusa la descrizione delle circostanze in cui possono essere comunicati i dati delle persone che segnalano la violazione e delle persone fisiche ritenute responsabili delle violazioni.

Art. 178.
I fornitori di servizi di crowdfunding, compresi gli enti creditizi che hanno ricevuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per fornire servizi di crowdfunding, rispettano i requisiti del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.

Art. 179.
La Commissione può determinare, mediante regolamento, requisiti aggiuntivi in ​​relazione all’attuazione del presente capo.”
§ 10. All’art. 212, par. 1 nel testo prima del punto 1, le parole “salvo il regolamento (UE) 2017/1129, capo sei e gli atti sulla loro attuazione” e il comma successivo sono soppresse, e dopo le parole “gli atti sulla sua attuazione ” è aggiunto “e/o gli atti applicabili dell’Unione Europea, ad eccezione del Capo Sei e del Capo Tredici della presente legge, del Regolamento (UE) 2017/1129, del Regolamento (UE) 2020/1503 e dei loro atti attuativi”.
§ 11. Viene creato l’art. 212a 2 :
“Arte. 212a 2 . (1) Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, la commissione può:
1. sospendere una proposta di crowdfunding per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso in cui vi siano motivi per sospettare una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
2. vietare o sospendere comunicazioni di marketing o imporre ai fornitori di servizi di crowdfunding o a terzi incaricati di svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di sospendere o sospendere le comunicazioni di marketing per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso quando sussistono ragioni per ritenere che vi sia una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
3. vietare una proposta di crowdfunding quando rileva una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, o quando vi sono motivi per dubitare che verrà violata;
4. sospendere o obbligare il pertinente fornitore di servizi di crowdfunding a sospendere l’erogazione dei servizi di crowdfunding per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso qualora vi sia motivo di ritenere che vi sia una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
5. vietare l’erogazione di servizi di crowdfunding qualora accerti la violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
6. pubblicizzare il fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding non adempie ai propri obblighi;
7. divulgare o richiedere al fornitore di servizi di crowdfunding o alla terza parte designata per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di divulgare tutte le informazioni sostanziali che possono avere un impatto sulla fornitura del servizio di crowdfunding, per garantire la protezione degli investitori o il buon funzionamento del mercato;
8. sospendere o richiedere al fornitore di servizi di crowdfunding o al terzo designato per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di sospendere la fornitura di servizi di crowdfunding quando ritiene che la situazione del fornitore di servizi di crowdfunding sia tale che la fornitura di servizi di crowdfunding il servizio di crowdfunding danneggerebbe gli interessi degli investitori;
9. ha disposto il trasferimento dei contratti in essere ad altro fornitore di servizi di crowdfunding, nel caso di revoca della licenza del fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’art. 17, comma 1, primo comma, lettera “c” del Regolamento (UE) 2020/1503 previo accordo tra i clienti e il fornitore del servizio di crowdfunding ospitante;
10. vietare a un membro dell’organo di amministrazione della persona giuridica responsabile della violazione, oa qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di svolgere funzioni di gestione presso fornitori di servizi di crowdfunding.
(2) Quando constata che una persona ha commesso una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, nonché quando l’attività di controllo della commissione è ostacolata, la commissione può obbligare la persona ad adottare misure specifiche, necessarie per prevenire e/o eliminare la violazione, le conseguenze dannose della stessa o il pericolo per gli interessi degli investitori, entro un termine da essa determinato.”
(3) Quando rileva che un ente creditizio – fornitore di servizi di finanziamento collettivo, svolge la propria attività in violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, la commissione può applicare le misure ai sensi del par. 1 e 2. La Commissione notifica alla Banca nazionale bulgara l’applicazione di una misura nei confronti di un ente creditizio – fornitore di servizi di finanziamento collettivo.
(4) La Commissione può proporre alla Banca nazionale bulgara di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio a svolgere attività di fornitore di servizi di finanziamento collettivo, quando la persona interessata viola sistematicamente le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, capitolo tredici e/o gli atti relativi alla loro domanda. La Banca nazionale bulgara notifica alla commissione la sua decisione entro un mese dal ricevimento della proposta della commissione.”
§ 12. All’art. 212b è creato par. 3:
“(3) Nell’applicare i provvedimenti amministrativi di cui all’art. 212a 2 la commissione tiene conto di tutte le circostanze di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 13. All’art. 213, par. 4, primo periodo, le parole “art. 212a, par. 2, comma 2 e art. 212a 1 ” è sostituito da “art. 212a, par. 2, comma 2, art. 212a 1 e art. 212a 2 ” e nel secondo periodo le parole “ex art. 212a, par. 1, punto 1 e par. 2, comma 1 e art. 212a 1 ” sono sostituiti da “ex art. 212a, par. 1, punto 1 e par. 2, comma 1, art. 212a 1 e art. 212a 2 “.
§ 14. All’art. 221 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Al par. 1:
a) al punto 2 dopo le parole “art. 157a, par. 7” è inserita una virgola e “art. 166, par. 4 e artt. 168, cpv. 1 e 2′;
b) al punto 3 dopo le parole “art. 149, cpv. 5” è inserita una virgola e “art. 167, par. 2 e 3′;
c) al punto 6 dopo le parole “art. 7, commi 1 – 11” è aggiunto “e 12 bis”, dopo le parole “art. 14, commi 1 e 2” è inserita una virgola e “art. 14 bis, commi 1 – 4”, e le parole “art. 23, commi 1, 2, 3 e 5” sono sostituiti da “Art. 23, commi 1, 2, 3, 3 bis e 5”;
d) viene creato il punto 7:
“7. articolo 3, 4 e 5, art. 6, commi 1 – 6, art. 7, commi 1 – 4, art. 8, commi 1 – 6, art. 9, commi 1 e 2, art. 10, art. 11, art. 12, comma 1, art. 13, comma 2, art. 15, comma 3, art. 16, comma 1, art. 18, commi 1 e 4, art. 19, commi 1 – 6, art. 20, commi 1 e 2, art. 21, commi 1 – 7, art. 22, art. 23, commi 2 – 13, art. 24, 25, 26 e dell’art. 27, commi 1 – 3, del Regolamento (UE) 2020/1503, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 500.000.”
2. Al par. 2 viene creato l’elemento 7:
“7. per le violazioni di cui al par. 1, voce 7 – da BGN 2.000 a BGN 1.000.000.”
3. Al par. 6 le parole “Art. 212a, par. 1, punto 2 e par. 2, commi 2 e 3 e dell’art. 212a 1 ” è sostituito da “art. 212a, par. 1, punto 2 e par. 2, commi 2 e 3, art. 212a 1 e art. 212a 2 “.
4. Vengono creati nuovi paragrafi. 10 e 11:
“(10) Per le violazioni di cui al par. 1, punto 7, alle persone giuridiche è imposta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra BGN 10.000 e BGN 500.000 o fino al 2,5 per cento del fatturato annuo totale in conformità con l’ultimo rapporto finanziario annuale preparato accettato dall’organo di governo, o fino a l’importo del beneficio derivato dalla violazione, quando l’importo di tale beneficio può essere determinato e, in caso di violazione ripetuta, da BGN 20.000 a BGN 1.000.000 o fino al 5% del fatturato annuo totale secondo con l’ultima relazione finanziaria annuale predisposta, accettata dall’organo amministrativo, o fino al doppio dell’importo del beneficio derivante dalla violazione, quando l’importo di tale beneficio può essere determinato.
(11) Per le violazioni di cui al par. 1, comma 7 degli istituti di credito – prestatori di servizi di finanziamento collettivo, il vicepresidente irroga le corrispondenti sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge.”
5. Il precedente par. 10 diventa par. 12.
6. Il precedente comma. 11 diventa par. 13 e in esso le parole “par. 9” sono sostituiti da “par. 9-11”.
§ 15. All’art. 222a sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Al par. 1 le parole “Art. 221 e artt. 221a” sono sostituiti da “Art. 221, par. 1, punti 1 – 6, par. 2, punti 1 – 6, par. 4, 6, 8 e 9 e dell’art. 221a”.
2. Viene creato un nuovo paragrafo. 2:
“(2) Nel determinare il tipo e l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 221, par. 1, punto 7, par. 2, punto 7, par. 10 e 11, il vicepresidente comunica le circostanze di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 16. All’art. 223, par. 3 le parole “misure amministrative coercitive” sono sostituite da “misure amministrative coercitive applicate o sanzioni amministrative irrogate”.
§ 17. Nel capitolo ventuno, l’art. 224:
“Arte. 224. (1) La Commissione, rispettivamente il Vice Presidente, pubblica sul sito internet della Commissione ogni provvedimento amministrativo coercitivo applicato e ogni decreto penale emanato per violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, Capo Tredicesimo, nonché gli atti attuativi secondo l’ordinanza e nel rispetto dell’art. 42 del Regolamento (UE) 2020/1503 e dell’art. 223, par. 2 e 4.
(2) La Commissione, rispettivamente il Vice Presidente, delibera ai sensi dell’art. 223, par. 2, comma 3, quando le misure di cui all’art. 223, par. 2, comma 1 o 2, non sono sufficienti a garantire che la pubblicazione sia proporzionata rispetto ai provvedimenti amministrativi coercitivi applicati o alle sanzioni amministrative irrogate, di natura minore”.
§ 18. Nel § 1d, par. 2 delle disposizioni aggiuntive, viene creato il punto 3:
“3. Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 di 20 ottobre 2020).’
§ 19. Nel § 16 delle disposizioni transitorie e finali par. 2 è abrogato.
Disposizioni finali
§ 20. Nella legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria (promulgata, SG n. 8 del 2003; modificata, nn. 31, 67 e 112 del 2003, n. 85 del 2004, n. 39, 103 e 105 del 2005, nn. 30, 56, 59 e 84 del 2006, n. 52, 97 e 109 del 2007, n. 67 del 2008, n. 24 e 42 del 2009, n. 43 e 97 del 2010, n. 77 del 2011, n. 21, 38, 60, 102 e 103 del 2012, n. 15 e 109 del 2013, n. 34, 62 e 102 del 2015, n. 42 e 76 del 2016, sentenza n. 57 del 2017; modificato, nn. 62, 92, 95 e 103 del 2017, nn. 7, 15, 24, 27, 77 e 101 del 2018, nn. 12, 17, 42, 83, 94 e 102 del 2019, n. 26 e 64 del 2020. , n. 21 del 2021 e n. 16 e 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 1, par. 2, punto 1 dopo le parole “i consulenti autorizzati” sono aggiunte “e i fornitori di servizi di crowdfunding”, il sindacato “e” dopo le parole “di seguito denominato “Regolamento (UE) 2015/760” sono sostituite da una virgola , e infine “e viene aggiunto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori di servizi di crowdfunding europei e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB , L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”.
2. All’art. 12, par. Viene creato 1 elemento 24:
“24. è l’autorità competente per l’attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 per i fornitori di servizi di crowdfunding ed è anche l’unico punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.’
3. All’art. 13, par. 1:
a) al punto 36, le parole “salvo i casi di cui all’art. 1, par. 2, punto 6 della legge sugli istituti di credito, che sono concessi sotto l’espressa competenza della Banca nazionale bulgara” sono sostituiti da “nei casi previsti dalla legge sulle società di investimento speciali e le società di cartolarizzazione”;
b) viene creato l’elemento 40:
“40. su proposta del vicepresidente di dipartimento, esercita i poteri di cui all’art. 30 del Regolamento (UE) 2020/1503 e applica misure amministrative coercitive per le violazioni del Regolamento (UE) 2020/1503.”
4. All’art. 15, par. 1:
a) al punto 1, le parole “31 – 34, 36 – 39” sono sostituite da “31 – 34, 36 – 40”;
b) ai punti 6 e 7, dopo l’aggiunta delle parole “partecipazione collettiva” e “Legge sulle società di investimento speciali e sulle società di cartolarizzazione”, ai punti 6 e 7, è aggiunto il comma, e le parole “e Regolamento (UE) 2019/2088” sono sostituite da “Regolamento (UE) 2019/2088 e Regolamento (UE) 2020/1503”;
c) al punto 16, dopo l’aggiunta delle parole “Regolamento (UE) 2019/2033” e “Regolamento (CE) 2020/1503” è inserita una virgola;
d) al punto 17:
aa) alla lettera “a”, le parole “comma 8” sono sostituite da “item 8”;
bb) alla lettera “b”, le parole “comma 9” sono sostituite da “art 9”;
e) il punto 18 è così modificato:
“18. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365:
a) per le controparti finanziarie di cui all’art. 3, comma 3, del Regolamento (UE) 2015/2365, che sono soggetti di cui all’art. 1, par. 2, punto 1;
b) per le controparti non finanziarie di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365;’
f) viene creato il punto 22:
“22. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 2 e par. 5 e 6 della Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
5. All’art. 16, comma 1:
a) al punto 15 è inserita una virgola dopo le parole “Codice delle assicurazioni” e “Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”;
b) ai punti 18 e 19, dopo l’aggiunta delle parole “Codice delle assicurazioni” e “Legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
c) viene creato il punto 27:
“27. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 1, della Legge sulle società aventi destinazione specifica e sulle società di cartolarizzazione”.
6. All’art. 17, par. 1:
a) al punto 11, dopo l’aggiunta delle parole “assicurazione sociale” e “della legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
b) al punto 12 è inserita una virgola dopo le parole “Codice della previdenza sociale” e “Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”;
c) al punto 13, dopo l’aggiunta delle parole “assicurazione sociale” e “nella legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
d) viene creato il punto 21:
“21. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 3, della Legge sulle società aventi destinazione specifica e sulle società di cartolarizzazione”.
7. All’art. 17a, par. 8 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
8. All’art. 18, par. 1, punti 1 e 6 e par. 3 dopo le parole “Regolamento (UE) 2019/2033” è inserita una virgola ed è aggiunto “Regolamento (UE) 2020/1503”.
9. All’art. 19, par. 2, punto 1 dopo le parole “Regolamento (UE) 2019/2033” è inserita una virgola ed è aggiunta “Regolamento (CE) 2020/1503”.
10. All’art. 25:
a) al par. Viene creato 1 elemento 13:
“13. davanti al Ministro delle finanze, in merito alle operazioni concluse con titoli di Stato.”;
b) viene creato il paragrafo. 12:
“(12) Le informazioni rappresentative di segreto professionale, fornite dalla commissione ai sensi del par. 4 e 6, possono essere comunicati alle autorità ai sensi del par. 1, comma 1, dello Stato membro interessato o del Paese terzo solo previo espresso consenso scritto della commissione.”
11. All’art. 30, par. Viene creato 1 elemento 24:
“24. fornitori di servizi di crowdfunding.’
12. In appendice all’art. 27, par. 1:
a) nella sezione I, punto I:
aa) nel testo prima della tabella del punto I, dopo le parole “Regolamento (UE) 909/2014” è inserita una virgola ed è aggiunta “Regolamento (CE) 2020/1503”;
bb) nella tabella vengono create le righe 9-11:
9 .
per una licenza per operare come fornitore di servizi di crowdfunding
7.200 BGN
10.
revocare una licenza per operare come fornitore di servizi di crowdfunding su richiesta del fornitore
3.900 BGN
11.
per il successivo rilascio del nulla osta ad un soggetto ex art. 167, par. 3 del codice di procedura civile
500 LV.
(b) nella sezione II:
aa) al punto I viene creata la riga 43:
43.
da un fornitore di servizi di crowdfunding
3.500 BGN
bb) al punto III sono create le frasi due e tre: “Un organismo di investimento collettivo, organizzato come un fondo contrattuale, costituito da comparti, non è debitore di compenso di cui al punto I, riga 14. Fornitori di servizi di finanziamento collettivo che hanno ricevuto una licenza ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari, della legge sugli istituti di credito e della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, pagano una commissione per la supervisione finanziaria generale per intero alla voce I, riga 43.”;
(c) nella tabella della Sezione III, le parole “EUR 3.000.000” sono sostituite da “EUR 8.000.000”.
13. In tutta la legge, le parole “Legge sulle società di investimento e sulle società di cartolarizzazione” saranno sostituite da “Legge sulle società di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
§ 21. Nella Legge sui mercati degli strumenti finanziari (promulgata, SG n. 15 del 2018; modificata, n. 16 del 2018; modificata e integrata, n. 24 e 98 del 2018, n. 17, 83, 94 e 102 del 2019, nn. 26, 28 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021 e nn. 16 e 25 del 2022) sono apportate modifiche e integrazioni:
1. All’art. 5:
a) al par. 1, punto 10:
aa) nel testo precedente alla lettera “a”, le parole “diverse dalle negoziazioni per conto proprio, con derivati ​​o quote su merci” sono sostituite da “diverse dalle negoziazioni per conto proprio, relative a derivati ​​o quote su merci”;
bb) alla lettera “a” le parole “e sempre che la loro attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge e della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio , 2014 in materia di mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (OB, L 173/349 del 12 giugno 2014), di seguito denominata “Direttiva 2014/65/UE”, o attività ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli enti creditizi, rispettivamente attività bancaria secondo la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso alle attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli intermediari di investimento , di modifica della direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (OB,
cv) viene creata una nuova lettera “b”:
“b) tali soggetti non fanno parte di un gruppo la cui attività economica principale consiste nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge e della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati finanziari strumenti e di modificare la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (OB, L 173/349 del 12 giugno 2014), di seguito denominata “Direttiva 2014/65/UE”, lo svolgimento di qualsiasi delle attività ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli enti creditizi, rispettivamente attività bancaria secondo la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso alle attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli intermediari di investimento , di modifica della direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (OB,
gg) la precedente lettera “b” diventa la lettera “c”;
dd) la precedente lettera “c” diventa la lettera “d” ed è così modificata:
“d) queste persone notificano alla commissione, su richiesta del vicepresidente, le basi in cui hanno stabilito che la loro attività secondo il testo principale del presente punto è aggiuntiva rispetto alla loro attività economica principale;”
b) al par. 7, al secondo periodo dopo le parole “Alla notifica” sono aggiunte “ai par. 1, punto 10, lettera “d”;
c) viene creato un nuovo paragrafo. 10:
“(10) Ai fini del par. 1, punto 10, nei criteri per quando un’attività debba essere considerata aggiuntiva rispetto all’attività economica principale a livello di gruppo, si tiene conto dei seguenti elementi:
1. se l’esposizione nominale residua netta di derivati ​​su merci o quote di emissioni o loro derivati ​​per regolamento monetario negoziati nell’Unione Europea, ad eccezione dei derivati ​​su merci, quote di emissioni o loro derivati ​​negoziati in una sede di negoziazione, è inferiore a una soglia annua di 3 miliardi di euro, o
2. se il capitale utilizzato dal gruppo di appartenenza dell’entità è destinato principalmente all’attività economica principale del gruppo, oppure
3. se il volume delle attività di cui al par. 1, punto 10, non ecceda l’ammontare complessivo delle altre attività di negoziazione a livello di gruppo.”;
d) sono creati i commi. 11 e 12:
“(11) Le attività di cui al par. 10, sono considerati a livello di gruppo.
(12) Nei casi di cui al par. 10 articoli non inclusi:
1. le operazioni tra componenti del gruppo, di cui all’art. 3 del Regolamento (UE) n. 648/2012, che servono a gestire la liquidità o il rischio all’interno del gruppo;
2. operazioni con derivati ​​su merci o quote di emissione o loro derivati, che possono essere oggettivamente valutati come determinanti una riduzione dei rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di finanziamento;
3. le operazioni con derivati ​​su merci o quote di emissione o loro derivati, concluse per adempiere agli obblighi di garanzia della liquidità su una sede di negoziazione, quando tali obblighi sono richiesti dalle autorità di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione Europea o della normativa nazionale , regolamenti e regolamenti amministrativi o dalle sedi di commercio.’;
e) il precedente par. 10 diventa par. 13.
2. All’art. 9 è creato il par. 6:
“(6) Gli intermediari di investimento possono fornire servizi di crowdfunding se hanno ricevuto una licenza ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sul finanziamento delle imprese dei fornitori di servizi di crowdfunding europei e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020).”
3. All’art. 13, par. 1, le parole “autorità dell’intermediario di investimento” sono sostituite da “autorità dell’intermediario di investimento e dei soggetti che ne gestiscono l’attività” ed è inserita una virgola.
4. All’art. 14, par. 1, le parole “autorità dell’intermediario di investimento” sono sostituite da “autorità dell’intermediario di investimento e dei soggetti che ne gestiscono l’attività” ed è inserita una virgola.
5. All’art. 15:
a) al par. 1, è creato il secondo periodo: «Il primo periodo si applica conseguentemente ai soggetti di cui all’art. 13, par. 7.”;
b) al par. 8 dopo le parole “intermediario di investimento” è inserita la virgola ed è aggiunto “nonché i soggetti che ne gestiscono l’attività”.
6. All’art. 70 è creato par. 4:
“(4) L’intermediario di investimento è esonerato dai requisiti di cui al par. 2 e 3, quando il servizio di investimento da lui prestato è relativo a titoli obbligazionari per i quali non è attuato altro derivato che non sia una clausola “make-whole”, ovvero quando gli strumenti finanziari sono offerti o distribuiti esclusivamente a controparti idonee”.
7. Nasce l’art. 70a:
“Ricerca
Arte. 70 bis. (1) La fornitura di studi da parte di terzi a intermediari di investimento che forniscono gestioni di portafogli o altri servizi di investimento o servizi aggiuntivi ai clienti deve essere considerata adempiente agli obblighi di cui all’art. 70, par. 1 se:
1. prima della prestazione dei servizi di esecuzione o di ricerca, è stato stipulato un accordo tra l’intermediario di investimento e il prestatore di ricerca che specifica quali parti di eventuali compensi o co-pagamenti combinati per servizi di esecuzione e di ricerca si riferiscono alla ricerca;
2. l’intermediario di investimento informa i propri clienti dei compensi congiunti per servizi di esecuzione e per studi svolti a terzi fornitori di studi, nonché
3. gli studi per i quali vengono addebitati i compensi combinati o il compenso congiunto riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato per il periodo di 36 mesi antecedente l’erogazione dello studio non superi l’equivalente BGN di 1 miliardo di EUR, calcolato a fine anno quotazioni per gli esercizi in cui i loro titoli sono o sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o su base patrimoniale per gli esercizi in cui i loro titoli non sono o non sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
(2) Ai fini del par. 1 il termine “ricerca” comprende materiali o servizi di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altre attività, o gli emittenti o potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come materiali o servizi di ricerca strettamente connessi a un determinato settore o mercato, in modo da fornire informazioni di opinione su strumenti finanziari, attività o emittenti in quel settore o mercato. La ricerca include anche materiali o servizi che raccomandano o suggeriscono in modo esplicito o implicito una strategia di investimento e forniscono un’opinione motivata sul valore o il prezzo attuale o futuro di strumenti finanziari o attività, o contengono altri tipi di analisi e punti di vista originali e raggiungono conclusioni basate su nuove o informazioni esistenti,
8. All’art. 71:
a) vengono creati nuovi paragrafi. 7 e 8:
“(7) Quando il contratto per l’acquisto o la vendita di uno strumento finanziario è concluso mediante comunicazioni a distanza che impediscono la preventiva comunicazione di informazioni su costi e commissioni, l’intermediario di investimento può, dopo la conclusione dell’operazione e senza indebito ritardo , fornire tali informazioni in formato elettronico o cartaceo, su richiesta di un cliente non professionale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. il cliente ha acconsentito a ricevere le informazioni senza indebito ritardo dopo la conclusione della transazione;
2. l’intermediario di investimento ha dato al cliente la possibilità di posticipare la conclusione dell’operazione fino al ricevimento delle informazioni.
(8) Oltre ai requisiti di cui al par. 7 l’intermediario di investimento è tenuto a fornire al cliente la possibilità di ricevere telefonicamente le informazioni su costi e commissioni prima di concludere l’operazione.”;
b) il precedente par. 7 diventa par. 9 e in esso le parole “ai sensi del par. 2 – 6″ sono sostituiti da “ai sensi del par. 2 – 8”;
c) sono creati i commi. 10 – 12:
“(10) Gli intermediari di investimento forniscono ai propri clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste dalla presente legge in formato elettronico, salvo quando il cliente o potenziale cliente non è un professionista e ha richiesto di ricevere le informazioni su carta, nel qual caso le sue informazioni sono fornite gratuitamente in forma cartacea.
(11) Gli intermediari di investimento notificano ai loro clienti non professionisti o potenziali clienti non professionisti che hanno l’opportunità di ricevere le informazioni su carta.
(12) Gli intermediari di investimento notificano ai loro clienti non professionali esistenti che ricevono le informazioni, la cui fornitura è richiesta ai sensi della presente legge, in forma cartacea, che inizieranno a riceverle in formato elettronico, almeno otto settimane prima di iniziare a ricevere invia in tale formato. Le imprese di investimento informano questi clienti al dettaglio esistenti che hanno la possibilità di scegliere se continuare a ricevere le informazioni in formato cartaceo o iniziare a riceverle in formato elettronico. Le imprese di investimento informano i loro attuali clienti al dettaglio che, se non chiedono di continuare a ricevere le informazioni in forma cartacea entro questo periodo di otto settimane, inizieranno automaticamente a essere fornite loro in formato elettronico.
d) il precedente comma. 8 diventa par. 13 e in esso le parole “par. 1 – 7” sono sostituiti da “par. 1 – 9”.
9. All’art. 78:
a) viene creato un nuovo paragrafo. 5:
“(5) Quando l’intermediario di investimento fornisce consulenza in materia di investimenti o esegue gestioni di portafogli e questi servizi includono lo scambio di strumenti finanziari, riceve le informazioni necessarie sugli investimenti del cliente e analizza i costi ei benefici dello scambio di strumenti finanziari. Quando fornisce consulenza in materia di investimenti, l’intermediario di investimento informa il cliente se il vantaggio dello scambio è maggiore dei costi associati.»;
b) il precedente par. 5 diventa par. 6;
c) il precedente par. 6 diventa par. 7 e in esso ovunque le parole “par. 5” sono sostituiti da “par. 6”;
d) il precedente comma. 7 diventa par. 8.
10. Nasce l’art. 79a:
“Servizi forniti a clienti professionali
Arte. 79 bis. (1) I requisiti di cui all’art. 71, par. 2, punto 4, non si applicano ai servizi forniti alla clientela professionale, ad eccezione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.
(2) I requisiti di cui all’art. 78, par. 5 e nell’art. 85, par. 1 non si applicano ai servizi forniti ai clienti professionali, a meno che tali clienti non dichiarino all’intermediario di investimento in formato elettronico o cartaceo di voler beneficiare dei diritti previsti dalle presenti disposizioni.
(3) L’intermediario di investimento tiene un registro delle comunicazioni con i clienti di cui al par. 2.”
11. All’art. 85:
a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
b) il comma 7 è abrogato;
c) sono creati i commi. 10, 11, 12 e 13:
“(10) Ciascuna sede di negoziazione e partecipante sistematico fornisce gratuitamente al pubblico informazioni sulla qualità dell’esecuzione degli ordini nella sede di negoziazione, rispettivamente di quelli conclusi dall’intermediario di investimento nella sua qualità di partecipante sistematico, quando oggetto di tali operazioni sono strumenti finanziari, fermo restando l’obbligo di negoziazione di cui all’art. 23 e 28 del Regolamento (UE) n. 600/2014.
(11) Obbligo di cui al par. 10 esiste anche un qualsiasi luogo di adempimento in relazione a strumenti finanziari diversi da quelli soggetti all’obbligo di negoziazione di cui all’art. 23 e 28 del Regolamento (UE) n. 600/2014.
(12) L’informativa di cui al par. 10 include i dati su prezzo, costi, velocità di esecuzione e probabilità di esecuzione per i singoli strumenti finanziari.
(13) Il contenuto, la forma e la periodicità del conferimento dell’informativa di cui al par. 10 – 12 sono definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme sui dati tecnici di regolamentazione, pubblicato dal luoghi di esecuzione, sulla qualità di esecuzione delle operazioni (GU L 87/152 del 31 marzo 2017), di seguito denominato “Regolamento Delegato (UE) 2017/575”. Il contenuto e il formato delle informazioni di cui al par. 6 sono determinati dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell’8 giugno 2016.
12. All’art. 89, par. 1 le parole “Art. 71, par. 1, art. 72, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 86 e 87” sono sostituiti da “Art. 70, par. 2 e 3, artt. 71, par. 1-9, artt. 72-74, artt. 77-79, artt. 82 e artt. 84 – 87” ed è creata la seconda frase: “L’intermediario di investimento nei rapporti con le controparti qualificate agisce con onestà, correttezza e professionalità e fornisce informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura e delle attività della controparte qualificata .”
13. All’art. 99 è creato il par. 5:
“(5) L’intermediario di investimento è esonerato dai requisiti di cui al par. 1 – 4, quando il servizio di investimento da lui prestato è relativo a titoli obbligazionari senza alcun altro derivato implementato che non sia una clausola di “make-whole”, ovvero quando gli strumenti finanziari sono offerti o distribuiti esclusivamente a controparti idonee.”
14. All’art. 111 cpv. 6 è così modificato:
“(6) In relazione ai poteri del Ministro delle finanze di cui all’art. 17a della legge sul debito pubblico, nella sua qualità di autorità competente ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swap (GU L 86/1 del 24 marzo 2012), di seguito denominato in quanto “Regolamento (UE) n. 236/2012”, la commissione gli fornisce informazioni sulle operazioni concluse con titoli di Stato, ricevute sulla base dell’art. 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014, regolarmente o su richiesta, secondo le modalità definite in un accordo di cooperazione tra le due autorità.”
15. All’art. 128 è creato il par. 6:
“(6) Requisiti aggiuntivi all’ordine e al formato in cui le relazioni di cui al par. 1, sarà determinato con regolamento».
16. All’art. 158:
a) al par. 3 le parole “Art. 15, par. 1 e par. 3 – 7” sono sostituiti da “Art. 15, par. 1 e par. 3 – 8”, e le parole “Art. 64, par. 1 e par. 3 – 7” sono sostituiti da “Art. 64, par. 1 e par. 3 – 8”;
b) viene creato il paragrafo. 6:
“(6) Il gestore del mercato mantiene procedure idonee ed efficaci per la trasmissione di segnalazioni interne da parte dei dipendenti del gestore del mercato attraverso un canale dedicato e indipendente in merito a violazioni effettive o possibili del gestore del mercato.”
17. All’art. 192:
a) al par. 1 le parole “posizioni nette in derivati ​​su merci quando tali derivati ​​sono negoziati in sedi di negoziazione” sono sostituite da “posizioni nette in derivati ​​su merci agricole e derivati ​​su merci critiche o significative” ed è creata la seconda frase: “I derivati ​​su merci sono considerato critico o significativo quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali è uguale all’entità delle loro posizioni aperte ed è almeno 300.000 posizioni aperte separate in media in un periodo di un anno.»;
b) al par. 2, comma 3, si pone alla fine una virgola e si aggiunge “ferma restando la comunicazione dei prezzi sul mercato di tale merce di base”;
c) viene creato un nuovo paragrafo. 4:
“(4) I limiti delle posizioni di cui al par. 1 non si applicano a:
1. posizioni ricoperte da un soggetto non finanziario o per suo conto, che siano oggettivamente misurabili nel ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale di tale soggetto non finanziario;
2. posizioni ricoperte da un’entità finanziaria o per suo conto – in quanto tale entità fa parte di un gruppo prevalentemente commerciale e agisce per conto di un’entità non finanziaria del gruppo prevalentemente commerciale, quando tali posizioni sono oggettivamente misurabili come riduzione diretta dei rischi relativi all’attività commerciale di tale soggetto non finanziario;
3. posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie, oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse in adempimento degli obblighi di garanzia della liquidità su una sede di negoziazione, come precisato all’art. 5, par. 12, punto 3;
4. ogni altro titolo ai sensi del § 1, comma 1, lettera “c” delle disposizioni aggiuntive, che si riferisca ad una merce o ad una merce di base, come specificato nell’art. 4, punto 10.”;
d) i precedenti commi. 4 e 5 diventano par. 5 e 6;
e) il precedente par. 6 diventa par. 7 ed è così modificato:
“(7) Con la decisione di cui al par. 1 la commissione in ottemperanza ai requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2017/591 fissa limiti di posizione per derivati ​​su merci critiche o significative negoziati su sedi di negoziazione, derivati ​​su materie prime agricole e derivati ​​OTC economicamente equivalenti ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2017/591.”;
f) il precedente comma. 7 diventa par. 8 e in esso dopo le parole “in presenza di” sono aggiunte “significative variazioni di mercato, anche”, e le parole “nonché in presenza di altre significative variazioni di mercato” ed il comma successivo ad esse sono soppresse .
18. L’articolo 195 è così modificato:
“Arte. 195. (1) Quando i derivati ​​su merci agricole con la stessa merce e caratteristiche sottostanti sono negoziati in volumi significativi in ​​sedi di negoziazione in più di uno Stato membro o quando derivati ​​su merci critiche o significative con la stessa merce e caratteristiche sottostanti sono negoziati in sedi di negoziazione in più di uno Stato membro e il maggior volume di negoziazione è svolto in una sede di negoziazione nella Repubblica di Bulgaria, la commissione svolge la funzione di autorità centrale competente e fissa limiti per una singola posizione che deve essere applicata durante la negoziazione di questi derivati .
(2) La Commissione di Vigilanza Finanziaria, su proposta del Vice Presidente, determina i limiti per la singola posizione, di conseguenza modifica i limiti determinati, sentite le autorità competenti degli altri Stati membri, ove le negoziazioni dove detti derivati ​​per i beni agricoli sono scambiati si trovano in un volume significativo o su cui sono negoziati questi derivati ​​su merci critiche o significative.
(3) La Commissione di vigilanza finanziaria, quando ritiene che i limiti per la posizione unica in derivati ​​negoziati nella Repubblica di Bulgaria siano stati determinati in violazione dei requisiti della direttiva 2014/65/UE dall’autorità centrale competente competente, dispone che autorità per iscritto motivazioni complete e dettagliate per la loro opinione.’
19. All’art. 196, cpv. 2 i termini “soggetti titolari” sono sostituiti da “i titolari di”.
20. All’art. 198, cpv. 1:
a) nel testo principale, le parole “che forniscono” sono sostituite da “che forniscono”;
b) al punto 2, alla fine è posta una virgola e “comprese, ove pertinente, le posizioni detenute tramite aderenti e partecipanti in derivati ​​su merci aventi la stessa merce e caratteristiche sottostanti, negoziati su altre sedi di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti” viene aggiunto;
c) al punto 3, le parole “temporanee o permanenti” sono soppresse;
d) al punto 4, le parole “se necessario e” sono soppresse.
21. All’art. 201 è creato par. 5:
“(5) La segnalazione di cui al par. 1 – 4 delle voci non si applica a nessun altro titolo ai sensi del § 1, comma 1, lettera “c” del regolamento aggiuntivo, che si riferisca ad una merce o ad una merce di base, come specificato nell’art. 4, punto 10.”
22. All’art. 202 cpv. 1 è così modificato:
“(1) Un intermediario di investimento che effettua operazioni con derivati ​​su merci, quote di emissioni o derivati ​​su quote di emissioni al di fuori di una sede di negoziazione si sottopone alla commissione, se svolge le funzioni di un’autorità centrale competente e quando non esiste autorità competente – all’autorità competente pertinente di un altro Stato membro in cui gli strumenti sono negoziati, almeno una volta al giorno una relazione con la ripartizione dettagliata delle sue posizioni in derivati ​​OTC economicamente equivalenti ai sensi dell’art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/591 e, se del caso, in derivati ​​su merci o quote di emissioni o loro derivati ​​negoziati in una sede di negoziazione.’
23. All’art. 276, par. 15 dopo le parole “intermediario di investimento” è inserita la virgola ed è aggiunta “controparte centrale, depositario accentrata di titoli”.
24. All’art. 290, cpv. 1:
a) al punto 1, le parole “Art. 71, par. 1 – 7” sono sostituiti da “Art. 71, par. 1 – 12” e le parole “Art. 72, 73, 74, 78, 79, 80” sono sostituiti da “Art. 72 – 74, 78, 79, artt. 79a, par. 3, art. 80”;
b) al punto 4, le parole “art. 96, 97, 99, 100” sono sostituiti da “Art. 96, 97, artt. 99, par. 1 – 4, artt. 100”;
c) al punto 8 le parole “del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swap (OB, L 86/1 del 24 marzo 2012), di seguito denominato “Regolamento (UE) ) n. 236/2012” e la virgola successiva sono soppresse.
25. All’art. 294:
a) al par. 1 le parole “intermediario di investimento o presso altra controparte di cui all’art. 15, par. 1, comma 17 della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria” sono sostituite da “intermediario di investimento, controparte centrale, depositario accentrata o controparte non finanziaria di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365″;
b) al par. 2 e 3 ovunque le parole “intermediario di investimento o presso altra controparte finanziaria di cui all’art. 15, par. 1, comma 17 della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria” sono sostituite da “intermediario di investimento, controparte centrale, depositario accentrata o controparte non finanziaria di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365″;
c) viene creato il paragrafo. 4:
“(4) Nella determinazione della sanzione amministrativa, il vicepresidente tiene conto delle circostanze di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2015/2365.”
26. Nelle disposizioni aggiuntive:
a) al § 1:
aa) il punto 48 è così modificato:
“48. I “derivati ​​su commodities agricole” sono contratti per derivati ​​relativi ai prodotti di cui all’art. 1 e dell’allegato I, parte I – XX e parte XXIV/I del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché con i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del il Consiglio dell’11 dicembre 2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( GU, L 354/1 del 28 dicembre 2013).’;
bb) sono creati gli articoli 95 – 98:
“95. Per “scambio di strumenti finanziari” si intende la vendita di uno strumento finanziario e l’acquisto di un altro strumento finanziario o l’esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente.
96. Per “clausola del “make-whole” si intende una clausola intesa a tutelare l’investitore garantendo che in caso di rimborso anticipato di un’obbligazione, l’emittente sia tenuto a corrispondere all’investitore che detiene l’obbligazione un importo pari alla somma del il valore attuale delle restanti cedole che si prevede scadono e l’importo capitale dell’obbligazione oggetto di rimborso.
97. Per “formato elettronico” si intende qualsiasi supporto durevole non cartaceo.
98. “Gruppo prevalentemente commerciale”: qualsiasi gruppo la cui attività commerciale principale non è la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge, né lo svolgimento di alcuna delle attività specificate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, né il funzionamento in qualità di market maker per quanto riguarda i derivati ​​su merci.»;
b) al § 2, par. Viene creato 1 elemento 10:
“10. Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la gestione dei prodotti e le restrizioni di posizione e alle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019 /878 ​​per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento al fine di sostenere la ripresa dalla crisi connessa al COVID-19 (GU L 68/14 del 26 febbraio 2021).”
27. Ovunque nella legge prima le parole “società di cartolarizzazione” sono aggiunte “per”.
§ 22. Nella legge sugli istituti di credito (promulgata, SG n. 59 del 2006; modificata, n. 105 del 2006, n. 52, 59 e 109 del 2007, n. 69 del 2008, n. 23, 24, 44 , 93 e 95 del 2009, 94 e 101 del 2010, 77 e 105 del 2011, 38 e 44 del 2012, 52, 70 e 109 del 2013, 22, 27, 35 e 53 del 2014, n. 14, 22, 50, 62 e 94 del 2015, n. 33, 59, 62, 81 , 95 e 98 del 2016, n. 63, 97 e 103 del 2017, n. 7, 15, 16 , 20, 22, 51, 77, 98 e 106 del 2018, nn. 37, 42 , 83, 94 e 96 del 2019, nn. 11, 13, 14, 18 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021 e n. 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 2, par. 2:
a) viene creato un nuovo articolo 17:
“17. attività di fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori di servizi di crowdfunding europei per le imprese e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) ) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”;»
b) il precedente punto 17 diventa punto 18.
2. All’art. 3a, par. 9 dopo la dicitura “è licenziato” si inserisce una virgola e si aggiunge “oltre a soggetto che eroga prestiti unicamente attraverso una piattaforma di crowdfunding”.
3. All’art. 14, par. 2 dopo le parole “strumenti finanziari” aggiungere “o servizi di crowdfunding”.
4. All’art. 15, par. 6 dopo le parole “Art. 2, par. 2, viene aggiunto il punto 9″ o 17”.
5. All’art. 16, comma 2 dopo le parole “strumenti finanziari” aggiungere “o servizi di crowdfunding”.
6. All’art. 56:
a) al par. Viene creato 1 elemento 4:
“4. investitori che hanno fornito un prestito di progetto tramite un fornitore di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei fornitori esteri che operano direttamente sul territorio della Repubblica di Bulgaria.”;
b) al par. 2 le parole “I soggetti di cui al par. 1″ sono sostituiti da “Gli enti di cui al par. 1, punti 1 – 3 e i fornitori di servizi di finanziamento collettivo di cui al par. 1, punto 4”, ed infine le parole “ai sensi del par. 1” sono sostituiti da “ai sensi del par. 1, punti 1 – 3 e i fornitori di servizi di finanziamento collettivo di cui al par. 1, articolo 4”;
c) al par. Vengono creati 3 elementi 9 e 10:
“9. Ufficio dei servizi segreti militari sotto il ministro della Difesa;
10. Agenzia statale di intelligence.”;
d) ovunque nel par. 12 – 14 le parole “par. 1” sono sostituiti da “par. 2”.
7. All’art. 56 bis:
a) al par. Vengono creati 3 articoli 14 e 15:
“14. Servizio di “Intelligence militare” del Ministro della Difesa;
15. Agenzia statale di intelligence.”;
b) al par. 5 ovunque le parole “i. 8 – 13” sono sostituiti da “item. 8 – 15”.
8. All’art. 103, par. 10 dopo si aggiungono le parole “Financial Instruments Markets Act” “o per svolgere attività come fornitore di servizi di crowdfunding” e viene creata la seconda frase: “La Banca nazionale bulgara revoca l’autorizzazione a un istituto di credito per svolgere attività di servizio erogatore di finanziamenti collettivi e nei casi di cui all’art. 17(1) del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 23. Alla Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione (promulgata, SG n. 21 del 2021; modificata, n. 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 3:
a) al par. 2, le parole “vicepresidente di dipartimento” sono sostituite da “vicepresidenti di dipartimento” e le parole “nominati ai sensi del par. 4 – 6 in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402” sono soppressi;
b) il comma 3 è così modificato:
“(3) La Commissione esercita i poteri di un organo competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402, ad eccezione dei casi in cui i vicepresidenti di dipartimento, determinati ai sensi del par. 4 – 6, esercita i poteri di un’autorità competente.”
2. All’art. 19, par. 5, secondo comma, le parole “L’avviso contiene” sono sostituite da “L’avviso contiene, oltre alle informazioni sulla banca creditrice”.
3. All’art. 27 è creato il par. 13:
“(13) Non sono soggetti ad approvazione ai sensi del par. 5 i contratti con fornitori di servizi di utilità relativi alla manutenzione e all’esercizio degli immobili acquisiti e all’incasso dei crediti acquisiti. I paragrafi 6, 7 e 10 non si applicano».
4. All’art. 31 è creato il par. 8:
“(8) La società avente una specifica finalità di investimento, che investe in immobili, presenta alla Commissione una relazione sulle società dalla stessa partecipate e dalle sue società specializzate ai sensi dell’art. 28, par. 1 immobile commerciale entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, rispettivamente fino a 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, in forma elettronica secondo un modello determinato dal vicepresidente.”
5. All’art. 36:
a) al par. 1 dopo l’aggiunta della parola “cartolarizzazione” “deve soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2017/2402 e dei suoi atti di esecuzione e”;
b) il comma 2 è abrogato.
6. All’art. 39:
a) il testo precedente diventa par. 1 e ivi dopo il termine “standardizzato” è aggiunto “tradizionale”;
b) viene creato il paragrafo. 2:
“(2) Nel caso di cartolarizzazioni di bilancio semplificate, trasparenti e standardizzate, l’iniziatore, il creditore originario, lo sponsor, la società di cartolarizzazione e il compliance agent OPS rispettano le linee guida dell’Autorità bancaria europea per un’interpretazione e un’applicazione uniformi dei requisiti di cui all’art. 26b – 26e del Regolamento (UE) 2017/2402.”
7. All’art. 55, par. 1 le parole “Art. 19 – 22 o dell’art. 23 – 26” sono sostituiti da “Art. 19-22, artt. 23 – 26 o dell’art. 26a – 26d”.
8. All’art. 59, par. 1, comma 3 le parole “art. 19 – 22 o dell’art. 23 – 26” sono sostituiti da “Art. 19-22, artt. 23 – 26 o dell’art. 26a – 26d”.
9. All’art. 65, par. 1:
a) al punto 1, le parole “Art. 13, par. 4 o 5” sono sostituiti da “Art. 10, par. 2 e 4, artt. 13, par. 4 e 5”, le parole “Art. 18, par. 1 – 4” sono sostituiti da “Art. 18, par. 2, 3, 6 e 7” e le parole “Art. 20, 25, 26 e dell’art. 27, par. 5, primo periodo” sono sostituite da “Art. 20”;
b) al punto 2, le parole “Art. 7, par. 2 e 5 – 7” sono sostituiti da “Art. 7, par. 2, 5 e 7” e le parole “Art. 19, par. 1 e 4-6, artt. 22, par. 1, 3, 4 e 6, secondo periodo, art. 23, 24, artt. 27, par. 6 e 8-10, art. 29, par. 1 e 2” sono sostituiti da “Art. 18, par. 7, art. 19, par. 5 e 6, artt. 23, art. 24, art. 25, art. 27, par. 7 e 10, artt. 29, par. 2”;
c) al punto 3 dopo le parole “art. 5, par. 2 – 4 e 6 – 10” è inserita una virgola e “art. 18, par. 1”, le parole “Art. 19, par. 2” sono sostituiti da “Art. 19, par. 1, 2 e 4” e le parole “Art. 22, par. 3, art. 27, par. 1 e artt. 28” sono sostituiti da “Art. 22, par. 1, 3, 4 e par. 6, secondo periodo, art. 26, par. 1, prima frase, par. 2, punti 2 e 3, par. 3 e 4, artt. 27, par. 1, par. 5, prima frase, par. 6, 8 e 9, artt. 28, art. 29, par. 1 e par. 3”.
10. Nelle disposizioni transitorie e finali è istituito il § 10 bis:
§ 10 bis. La Commissione di vigilanza finanziaria adotta i regolamenti sull’attuazione della legge e impartisce istruzioni scritte sulla sua attuazione e interpretazione, nonché gli atti sulla sua attuazione.”
§ 24. Nella legge sul debito pubblico (promulgata, SG n. 93 del 2002; modificata, n. 34 del 2005, n. 52 del 2007, n. 23 del 2009, n. 101 del 2010, n. 99 del 2011 , n. 103 del 2012, n. 15 del 2013, n. 50 del 2015, n. 43 e 98 del 2016, n. 91 del 2017 e n. 20 e 86 del 2018) al capo quarto art. 17c:
“Arte. 17° sec. (1) Il segreto professionale è l’informazione che il Ministro delle finanze acquisisce o crea per gli scopi dei suoi poteri ai sensi dell’art. 17a. Le informazioni di cui al primo periodo possono essere utilizzate solo per adempiere ai poteri del Ministro delle finanze in attuazione del Regolamento (UE) n. 236/2012.
(2) Il segreto professionale non è un segreto ufficiale ai sensi della legge sulla protezione delle informazioni riservate.
(3) Le informazioni soggette a pubblicazione o divulgazione ai sensi di un atto normativo non costituiscono un segreto professionale.
(4) Il Ministro delle finanze ei dipendenti del Ministero delle finanze, che hanno accesso a tali informazioni, sono tenuti al segreto professionale, anche dopo la sua revoca dall’incarico, rispettivamente la cessazione dei loro rapporti giuridici d’ufficio.
(5) Le persone di cui al par. 4 possono utilizzare le informazioni rappresentative di segreto professionale solo ai fini e nell’esercizio delle loro funzioni d’ufficio. Tali informazioni non possono essere divulgate o fornite ad altre persone o organismi ad eccezione di quelli indicati al par. 7.
(6) Le restrizioni di cui al par. 5 non si applicano se le informazioni sono fornite in forma sintetica in modo da non poter identificare i soggetti cui si riferiscono.
(7) Le informazioni che costituiscono un segreto professionale possono essere fornite alle seguenti autorità in relazione allo svolgimento delle loro funzioni o doveri:
1. gli organi della magistratura – nei casi di procedimento penale avviato;
2. il tribunale – nei casi di ricorso avverso un atto amministrativo del Ministro delle finanze emanato ai sensi della presente legge;
3. La Corte dei Conti – ai fini delle proprie verifiche sull’attività;
4. La Commissione per la Lotta alla Corruzione e per la Confisca dei Beni Illecitamente acquisiti e/oi suoi organi;
5. le autorità degli altri Stati membri, cui è assegnato l’obbligo di esercitare la vigilanza sulle imprese del settore finanziario.
(8) I commi da 1 a 7 si applicano anche nel caso di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza competenti di altri Stati membri.”
§ 25.100 e 101 del 2010, n. 18, 33, 61 e 82 del 2011, n. 7, 15, 20 e 38 del 2012; Sentenza n. 7 della Corte Costituzionale del 2012 – n. 49 del 2012; emendare, n. 77 e 82 del 2012, n. 15 e 104 del 2013, n. 1, 27 e 61 del 2014, n. 54, 61, 79 e 98 del 2015, n. 8, 57, 59, 98 e 105 del 2016, n. 85, 86, 96 e 102 del 2017, n. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 e 92 del 2018, n. 79 del 2019, n. 13, 28, 44, 64, 104, 107 e 109 del 2020 e n. 25 del 2022) all’art. 187, cpv. 2 dopo le parole “abrogazione della Direttiva 2003/71/CE (OB, L 168/12 del 30 giugno 2017)” è inserita una virgola e “Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre si aggiunge il 2020 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (OB,
§ 26. Nella legge sulla limitazione della regolamentazione amministrativa e del controllo amministrativo sull’attività economica (promulgata, SG n. 55 del 2003; modificata, n. 59 del 2003; modificata, n. 107 del 2003, nn. 39 e 52 del 2004, n. 31 e 87 del 2005, n. 24, 38 e 59 del 2006, n. 11 e 41 del 2007, n. 16 del 2008, n. 23, 36, 44 e 87 del 2009, n. 25 , 59, 73 e 77 del 2010, n. 39 e 92 del 2011, n. 26, 53 e 82 del 2012, n. 109 del 2013, n. 47 e 57 del 2015, n. 103 del 2017, n. 15, 77 e 101 del 2018, n. 17, 24, 83 e 101 del 2019, n. 21 del 2021 e n. 25 del 2022) in appendice all’art. 9, par. 1, punto 2, al punto 3, dopo le parole “Legge sui mercati degli strumenti finanziari”, è aggiunto “prestatore di servizi di finanziamento collettivo”.
§ 27. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 105 del 2006; modificata e integrata, n. 52, 108 e 110 del 2007, n. 69 e 106 del 2008, n. 32, 35 e 95 del 2009, n. 94 del 2010, n. 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011, n. 40 e 94 del 2012, n. 15, 16, 23, 68, 91, 100 e 109 del 2013, n. 1, 105 e 107 del 2014, n. 12, 22, 35, 79 e 95 del 2015, n. 32, 74, 75 e 97 del 2016, n. 58, 85, 92, 97 e 103 del 2017, 15, 91, 98, 102, 103 e 105 del 2018, nn. 24, 64, 96, 101 e 102 del 2019, nn. 18, 28, 38, 69, 104, 107 e 110 del 2020, nn. 14 e 21 del 2021 e n. 8, 14, 17 e 25 del 2022) in ogni luogo prima che siano aggiunte le parole “le società di cartolarizzazione” “per”.
§ 28.15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 e 111 del 2013, n. 1, 18, 27, 35, 53 e 107 del 2014, n. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 e 102 del 2015, n. 62, 95, 98 e 105 del 2016, n. 62, 92, 99 e 103 del 2017, n. 7 e 15 del 2018; corr., n. 16 del 2018; emendare, n. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”. 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”. 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”.
§ 29.Nella legge sugli illeciti e le sanzioni amministrative (promulgata, SG n. 92 del 1969; modificata, n. 54 del 1978, n. 28 del 1982, n. 28 e 101 del 1983, n. 89 del 1986, n. 1987, n. 94 del 1990, n. 105 del 1991, n. 59 del 1992, n. 102 del 1995, n. 12 e 110 del 1996, n. 11, 15, 59 e 85 del 1998, n. 51, 67 e 114 del 1999, n. 92 del 2000, n. 25, 61 e 101 del 2002, n. 96 del 2004, n. 39 e 79 del 2005, n. 30, 33, 69 e 108 del 2006, nn. 51, 59 e 97 del 2007, n. 12, 27 e 32 del 2009, n. 10, 33, 39, 60 e 77 del 2011, n. 19, 54 e 77 del 2012, n. 17 del 2013, n. 98 e 107 del 2014, n. 81 del 2015, n. 76 e 101 del 2016, n. 63 e 101 del 2017, n. 20 e 38 del 2018, n. 83 e 94 del 2019, n. 13 e 109 del 2020, n. 21 del 2021 e n. 25 del 2022) all’art. 34, par. 1,
§ 30. Nella Legge sulle attività degli organismi di investimento collettivo e delle altre imprese di investimento collettivo (promulgata, SG n. 77 del 2011; modificata, n. 21 del 2012, n. 109 del 2013, n. 27 del 2014, n. 22 e 34 del 2015, 42, 76 e 95 del 2016, 62, 95 e 103 del 2017, 15, 20, 24, 27 e 77 del 2018, 83, 94 e 102 del 2019 , n. 26, 28 e 64 del 2020, n. 12 e 21 del 2021 e n. 16 e 25 del 2022 d.) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Nasce l’art. 58 bis:
“Arte. 58 bis. (1) Quando una società di gestione o di investimento prepara, fornisce, aggiorna e traduce un documento informativo di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, sui documenti informativi di base per i prodotti di investimento al dettaglio pacchetti e prodotti assicurativi di investimento (PIPDOZIP) (OB, L 352/1 del 9 dicembre 2014), di seguito denominato “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il presente documento si considera rispondente ai requisiti per il documento con informazioni chiave per gli investitori ai sensi dell’art. 57-59, artt. 63, par. 1 e artt. 131. In questi casi, la commissione non richiede la predisposizione, la fornitura, l’aggiornamento e la traduzione di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
(2) Il paragrafo 1 si applica di conseguenza quando l’organismo di investimento collettivo è composto da comparti separati e per ciascun comparto è stato preparato, fornito, aggiornato e tradotto un documento informativo principale separato.
2. All’art. 182, cpv. 3 il terzo comma è così modificato: «Gli articoli 56, 57, 58, 58 bis e 63 si applicano di conseguenza».
3. All’art. 264, par. 8, le parole “soggetti vigilati, loro dipendenti, soggetti che svolgono incarichi dirigenziali” sono sostituite da “società di gestione o gestori di fondi alternativi di investimento”.
4. All’art. 264a, par. 1 le parole “del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 sui documenti informativi di base per i prodotti di investimento al dettaglio aggregati e i prodotti di investimento assicurativi (PIIPDOZIP) (OB, L 352/1 del 9 dicembre 2014) (Regolamento ( UE) n. 1286/2014)” sono soppressi.
5. Nasce l’art. 273c:
“Arte. 273c. (1) Una persona che ricopre una posizione dirigenziale in una società di gestione o in un soggetto che gestisce fondi di investimento alternativi, e che commette o consente la commissione di una violazione dell’art. 4 o 15 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punibile con la sanzione pecuniaria da BGN 5.000 a BGN 5.000.000 e, in caso di reiterata violazione, da BGN 10.000 a BGN 10.000.000.
(2) Una società di gestione o una persona che gestisce fondi di investimento alternativi che commetta una violazione dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punito con la sanzione pecuniaria da BGN 10.000 a BGN 40.000, e in caso di reiterata violazione – da BGN 20.000 a BGN 10.000.000.
(3) Una società di gestione o una persona che gestisce fondi di investimento alternativi che commetta una violazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punito con la sanzione pecuniaria da BGN 20.000 a BGN 80.000, e in caso di reiterata violazione – da BGN 40.000 a BGN 30.000.000.
(4) Nella determinazione della sanzione amministrativa, il vicepresidente tiene conto delle circostanze di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2015/2365.”
6. All’art. 274, par. 1 le parole “Art. 273 e 273b” sono sostituiti da “Art. 273, 273b e 273c”.
7. L’articolo 8 è creato nel § 2 delle disposizioni aggiuntive:
“8. Direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’utilizzo dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( GU, L 455/15 del 20 dicembre 2021)».
8. Ovunque le parole “Legge sulle società con finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione” saranno sostituite da “Legge sulle società con finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
§ 31. Nella legge sull’attuazione delle misure contro l’abuso di mercato degli strumenti finanziari (promulgata, SG n. 76 del 2016; modificata, n. 105 del 2016, n. 95 del 2017, n. 15 e 77 del 2018 e n. 17, 83 e 94 del 2019) all’art. 17, par. 1 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
§ 32. (1) Il comma 21, punto 11, lettera “c” entra in vigore il 1 marzo 2023.
(2) Il comma 30, articoli 1 e 2 entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
La legge è stata adottata dalla 47a Assemblea Nazionale il 24 giugno 2022 ed è stata timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.