Bulgaria – Tassazione IVA e inversione contabile alla consegna di cereali e rifiuti

In Bulgaria il principio generale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sancito dall’articolo 82, paragrafo 1, della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), che recepisce l’articolo 193 (L’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l’imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 ter e 202) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA), prevede che l’imposta sia dovuta dal fornitore sulla cessione imponibile.

Una delle eccezioni a questa regola generale è il meccanismo del reverse charge (o inversione contabile – механизмът на обратно начисляване), in base al quale l’imposta è dovuta dal destinatario. Le ipotesi di inversione contabile vengono applicate in alcuni settori per determinate tipologie di operazioni al fine di semplificare le norme e contribuire a contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

Il Capitolo Diciannove “a” (Artt. da 163а. a 163д. ) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) è dedicato alla “Fornitura di beni e servizi di cui all’allegato n.2 (1) con luogo di esecuzione nel territorio del Paese in cui l’imposta ed è riscossa dal beneficiario”.

L’art. 82, comma 5, prima frase (L’imposta è dovuta dal destinatario – una persona registrata ai sensi della presente legge, nei casi di cui all’art. 163a, comma 2, indipendentemente dal fatto che il fornitore sia un soggetto passivo o una persona non soggetta all’imposta ai sensi della legge.), della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) regola la riscossione dell’imposta da parte del destinatario sulla prestazione imponibile, quando il destinatario è una persona registrata ai sensi della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e indipendentemente dal fatto che il fornitore sia un soggetto passivo o meno, nei casi di prestazioni ai sensi dell’art. 163a della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) , ovvero aventi ad oggetto beni e servizi di cui all’Allegato n. 2 della stessa ЗДДС.

Ai sensi dell’Art. 163a. della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) :
“(1) Il fatto generatore dell’imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi specificate nell’allegato n.2 (1)
 si verifica secondo le norme generali della presente legge.
(2) L’imposta per le forniture di cui al paragrafo 1 è dovuta dal destinatario, persona registrata ai sensi della presente legge, indipendentemente dal fatto che il fornitore sia un soggetto passivo o non passivo.
(3)  L’imposta per le forniture di cui al comma 1 diventa dovuta secondo la procedura di cui all’art. 25, commi 6 e 7 .
(4) Il paragrafo 2 non si applica alle forniture di beni e servizi di cui all’allegato n. 2 , parte prima, quando i destinatari sono lo Stato e le autorità statali e locali.”
(1) Allegato n. 2 al capitolo diciannove “a”
I. Parte prima:
1. Rifiuti domestici.
2. Rifiuti di produzione.
3. Rifiuti edili .
4. Rifiuti pericolosi.
5. Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
6. Rifiuti domestici di metalli ferrosi e non ferrosi.
7. Servizi di estrazione, trattamento o trasformazione dei rifiuti di cui ai punti da 1 a 6.
II. Parte seconda
Codice NC 2012 Descrizione del prodotto
0909 Semi di anice, anice stellato, finocchio, coriandolo, cumino, carvi; bacche di ginepro:
– Semi di coriandolo:
0909 21 00 — Né macinato né polverizzato
0909 22 00 — Macinato o polverizzato
1001 Miscela di grano e grano-segale:
– Grano duro
1001 11 00 — Per la semina
1001 19 00 — Altro
– Altri:
1001 91 — Per la semina
1001 91 10 — Limec
1001 91 20 — Grano tenero e frumento segalato
1001 91 90 — Altri
1001 99 00 — Altri
1002 Segale:
1002 10 00 – Per la semina
1002 90 00 – Altri
1003 Orzo:
1003 10 00 – Per la semina
1003 90 00 – Altro
1004 Avena:
1004 10 00 – Per la semina
1004 90 00 – Altri
1005 Mais:
1005 10 – Per la semina:
— Ibrido:
1005 10 13 — Ibrido “trois voies”
1005 10 15 — Ibrido ordinario
1005 10 18 — Altro ibrido
1005 10 90 — Altro
1005 90 00 – Altro
1006 Riso
1006 10 – Risone:
1006 10 10 — Per la semina
— Altro:
— Altro:
1006 10 92 —- Con chicchi tondi
1006 10 94 —- Con grani medi
—- Con capezzoli lunghi:
1006 10 96 —– Con un rapporto lunghezza/larghezza maggiore di 2 ma minore di 3
1006 10 98 —– Con un rapporto lunghezza/larghezza di 3 o più
1007 Grani di sorgo:
1007 10 – Per la semina
1007 10 10 — Ibrido, da semina
1007 10 90 — Altro
1007 90 00 – Altri
1008 Grano saraceno, miglio e semi per uccelli; altri cereali:
1008 10 00 – Grano saraceno
– Miglio:
1008 21 00 — Per la semina
1008 29 00 — Altro
1008 30 00 – Semi per uccelli
1008 60 00 – Triticale
1008 90 00 – Altri cereali:
1201 Semi di soia, anche frantumati:
1201 10 00 – Per la semina
1201 90 00 – Altri
1205 Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
1205 10 – Semi di colza o di colza a basso contenuto di acido erucico:
1205 10 10 — Per la semina
1205 10 90 — Altri
1205 90 00 – Altri
1206 00 Semi di girasole, anche frantumati:
1206 00 10 – Per la semina
– Altri:
1206 00 91 — Girasole variegato sgusciato; non sgusciato
1206 00 99 — Altri

III. Parte terza:
Cessioni di quote di emissioni di gas a effetto serra come definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE , che possono essere trasferite conformemente all’articolo 12 della direttiva.

 

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