La seconda sezione penale della Corte di Cassazione (Presidente Diotallevi, Relatore Coscioni), con la sentenza n. 44378 del 22 novembre 2022 , ha affermato che le criptovalute sono prodotti finanziari.
Per la Suprema Corte le criptovalute posseggono i caratteri propri dell’investimento finanziario, ovvero si caratterizzano:
- per l’impiego di capitali,
- per l’aspettativa di rendimento,
- per il rischio direttamente collegato all’impiego di capitali.
Tale impostazione conferma quella tenuta dal Tribunale di Verona nella sentenza 195 del 24 gennaio 2017 pubblicata il 26 gennaio 2017.
Consegue a fronte della qualifica delle criptovalute quali prodotti finanziari l’applicabilità del regime di Offerta al pubblico di titoli e di prodotti finanziari disciplinato dagli articoli 94 e ss. del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).