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Per la Cassazione le criptovalute sono prodotti finanziari – Applicabilità del regime di Offerta al pubblico di titoli e di prodotti finanziari

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione (Presidente Diotallevi, Relatore Coscioni), con la sentenza n. 44378 del 22 novembre 2022 , ha affermato che le criptovalute sono prodotti finanziari.

Per la Suprema Corte le criptovalute posseggono i caratteri propri dell’investimento finanziario, ovvero si caratterizzano:

  • per l’impiego di capitali,
  • per l’aspettativa di rendimento,
  • per il rischio direttamente collegato all’impiego di capitali.

Tale impostazione conferma quella tenuta dal Tribunale di Verona nella sentenza 195 del 24 gennaio 2017 pubblicata il 26 gennaio 2017.

Consegue a fronte della qualifica delle criptovalute quali prodotti finanziari l’applicabilità del regime di Offerta al pubblico di titoli e di prodotti finanziari disciplinato dagli articoli 94 e ss. del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).