Tassazione ordinaria
Ai sensi dell’art. 86 del TUIR, per i soggetti IRES le plusvalenze concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile (tassazione ordinaria IRES 24%).
Ai sensi dell’art. 56 del TUIR il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della Sezione I (Determinazione della base imponibile) del Capo II (Determinazione della base imponibile delle società ed enti commerciali residenti) del Titolo II (Imposta sul reddito delle società), salvo quanto stabilito nel Capo VI (Redditi d’impresa) del Titolo I (Imposta sul reddito delle persone fisiche).
Sempre ai sensi dell’art. 56 del TUIR le disposizioni della predetta sezione I relative alle Societa’ e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le Societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice.
Quindi l’art. 86 del TUIR è richiamato dall’art. 56 del TUIR sia per le imprese individuali e che per le Società in nome collettivo e in accomandita semplice
Quindi, per i soggetti IRES, Società di persone ed imprenditori individuali le cessioni di partecipazioni, indipendentemente dal fatto che siano qualificate o non qualificate, che non soddisfano i requisiti del regime di esenzione (c.d. Participation EXemption (PEX)) di cui all’articolo 87 del TUIR, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile.
Participation EXemption (PEX)
Le plusvalenze realizzate da società di persone , che non soddisfano i requisiti del regime di esenzione (c.d. Participation EXemption (PEX)) di cui all’articolo 87 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito d’impresa e, quindi, sono tassate per trasparenza pro-quota nel reddito complessivo imponibile IRPEF in capo ai singoli soci.
La ratio su cui si fonda l’istituto della Participation EXemption (PEX) è evitare, laddove le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie emergono al momento della produzione degli utili, la duplicazione di tassazione del reddito societario in capo alla società ed in capo al partecipante.
La partecipation exemption (PEX) è un particolare regime che consente, al verificarsi di alcuni requisiti, indicati agli articoli 58 (Plusvalenze) e 87 (Plusvalenze esenti) del DPR n. 917/86 (in caso di mancato rispetto di detti requisiti la plusvalenza resta imponibile, e deve essere assoggettata al “regime ordinario” di tassazione) , di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile (non imponibilità parziale ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF)) una parte delle plusvalenze realizzate in seguito dalla cessione di partecipazioni societarie, nella misura del 50,28% per le società di persone (articolo 58 del DPR n. 917/86 (Plusvalenze) comma 2, per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2009 l’importo dell’esenzione è stata portata dal 60% al 50,28% dall’art. 2 del decreto ministeriale del 2 aprile 2008, vedi anche: istruzioni al Quadro RF del Modello Redditi Società di Persone, variazioni in diminuzione, rigo RF46, colonna 2)
Rateazione
Ai sensi del quarto comma dell’art. 86 del TUIR le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Come abbiamo visto, l’art. 86 del TUIR è richiamato dall’art. 56 del TUIR sia per le imprese individuali e che per le Società in nome collettivo e in accomandita semplice e quindi, anche per le società di persone le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
