- Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo
- Token di sicurezza (security token) nel liguaggio comune
- La Blockchain, il Bitcoin e le criptovalute
- I Wallet di criptovalute
- Gli exchange di criptovalute
- Cripto-attività (Criptoasset)
- Token crittografico
- Offerta iniziale di criptovalute (Initial Coin Offering (ICO))
- I Token di sicurezza (security token) nel mondo cripto
- Smart contract
- Security token offering (STO)
- Security token offering (STO) con emissione di Token di sicurezza (security token) legati ad azioni
- Security token offering (STO) con emissione di Token di sicurezza (security token) legati ad obbligazioni
- Le tokenised security
- Definizione di Cripto-attività e Token nel Regolamento Mica
- White Paper sulle cripto-attività
- Offerta al pubblico di token collegati ad attività
- Offerta al pubblico di token di moneta elettronica
Premessa
Il 31 maggio 2023 è stato emanato il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) .
Questo ha modificato notevolmente il quadro normativo relativo alle Offerte al pubblico di token di moneta elettronica (Initial Coin Offering (ICO)) ed alle Offerte al pubblico di token collegati ad attività (Security Token Offering (STO)), stabilendo:
- i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività;
- requisiti uniformi per l’offerta al pubblico (sia essa ICO o STO) e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di:
- di token (Security Token) collegati ad attività (Security Token Offering ) TITOLO III
- di token di moneta elettronica TITOLO IV (Initial Coin Offering )
A norma dell’Art. 149, il Regolamento MiCA troverà applicazione dal 30 giugno 2024 per il :
Nel prosieguo cercheremo, in sintesi, di chiarire i termini tecnici e il “funzionamento” di criptovalute e token con la speranza che questo possa essere di aiuto nell’esame del quadro normativo di regolamentazione, che, di volta in volta, andremo ad indicare.
Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo
Il 16 settembre 2009 è stata emanata la Direttiva 2009/110/CE concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, la cosiddetta “Second Electronic Money Directive (EMD2)“.
Il processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti ha raggiunto con la Payment Services Directive 2 (PSD2) un importante traguardo. In questo contesto, la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, è stata implementata col fine di aumentare la concorrenza nel settore dei servizi di pagamenti, ampliando il bacino dei prestatori dei servizi di pagamento e aumentando l’accessibilità degli stessi al pubblico.
La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) ha adeguato la disciplina degli Istituti di moneta elettronica (IMEL 2) a quella degli istituti di pagamento, andando a definire un regime prudenziale omogeneo per tutti gli intermediari operanti nel settore dei pagamenti, e al tempo stesso, ha risposto alla necessità di rimuovere le barriere all’entrata del mercato dei servizi di pagamento, e nello specifico, dell’emissione di moneta elettronica.
Sebbene diverse cripto-attività non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione europea in materia di servizi finanziari, va rilevato che talune cripto-attività sono assimilabili a strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4 (Definizioni), paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che definisce «strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito.
A conferma della non riconducibilità delle cripto-attività ad una univoca qualificazione giuridica, l’European Securities and Markets Authority (ESMA) e l’European Banking Authority (EBA) nei pareri rilasciati alla Commissione europea a gennaio 2019 hanno rilevato che, al di là della citata legislazione europea volta a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la maggior parte delle cripto-attività ad oggi non rientra nell’ambito di applicazione della legislazione europea in materia di servizi finanziari.
A livello internazionale e in diversi ambiti (ad esempio finanziario e regolamentare) sono state avviate iniziative al fine di integrare tali strumenti in quadri normativi definiti.
A livello europeo, il 24 settembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di misure che definiscono una strategia per i pagamenti retail e una strategia in materia di finanza digitale e contestualmente ha pubblicato le seguenti proposte legislative:
- il Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA), che introduce una disciplina armonizzata per l’emissione e l’offerta al pubblico di cripto-attività, nonché per i relativi servizi (es. di negoziazione e portafoglio digitale). Le tre categorie di cripto-attività ricomprese nell’ambito di applicazione del MiCA, sono:
- (i) gli “e-money token”, un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;
- (ii) gli “asset-referenced token”, un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
- (iii) e le cripto-attività diverse dagli “e-money token” e dagli “asset-referenced token”, categoria residuale che comprende un’ampia gamma di cripto-attività (quali, ad esempio, gli utility token), diverse dagli strumenti finanziari o da altri prodotti già disciplinati da altri atti dell’Unione europea18; n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011
- il Digital Operational Resilience Act (DORA), che ha come obiettivo il rafforzamento della resilienza operativa digitale dell’intero settore finanziario, anche attraverso l’introduzione di un regime di sorveglianza sui fornitori critici di servizi ICT, tra i quali potrebbero rientrare coloro che prestano servizi funzionali alla gestione delle cripto-attività;
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT)19.
Con riferimento a tali proposte, si segnala la definitiva approvazione e pubblicazione del:
- Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 6 giugno 2022;
- Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE)
Il 31 maggio 2023 è stato emanato il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, istituisce regole di mercato uniformi nell’UE per le cripto-attività.
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR))
Il 31 maggio 2023 è stato emanato il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, istituisce regole di mercato uniformi nell’UE per le cripto-attività.
L’Articolo 1 del Regolamento (UE) 2023/1114 – Regolamento MiCA definisce l’OGGETTO del Regolamento MiCA disponendo che il Regolamento MiCA stabisce:
- i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività;
- requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di:
- cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica TITOLO II
- di token collegati ad attività TITOLO III
- di token di moneta elettronica TITOLO IV
In particolare, il Regolamento (UE) 2023/1114 stabilisce quanto segue:
a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività («ammissione alla negoziazione»);
b) i requisiti per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro governance;
c) i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;
d) i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;
e) le misure volte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività, al fine di garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.
L’Articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1114 – Regolamento MiCA definisce l’AMBITO DI APPLICAZIONE del Regolamento MiCA.
Il primo comma dell’Articolo 2 del Regolamento MiCA dispone che Regolamento MiCA si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione.
Il secondo comma dell’Articolo 2 del Regolamento MiCA stabilisce i casi in cui non trova applicazione il Regolamento MiCA.
Il Regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività (crypto-asset), c.d. Regolamento MiCA o solo MiCAR (Markets in Crypto-assets Regulation), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 giugno 2023 ed è entrato in vigore, a norma dell’Art. 149, il 30 giugno 2023, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Sempre a norma dell’Art. 149, il Regolamento MiCA si dovrà applicare dal 30 dicembre 2024, ad eccezione del TITOLO III – TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ e del TITOLO IV – TOKEN DI MONETA ELETTRONICA che si dovranno applicare dal 30 giugno 2024.
Il Regolamento (UE) 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) riguarda le cripto-attività che attualmente non sono regolamentate dalla legislazione esistente sui servizi finanziari.
Le disposizioni chiave per coloro che emettono e scambiano cripto-asset (compresi token di riferimento agli asset e token di moneta elettronica) riguardano
- la trasparenza,
- la divulgazione,
- l’autorizzazione e
- la supervisione delle transazioni.
Il regolamento comprende un numero sostanziale di misure di livello 2 e livello 3 che devono essere sviluppate prima dell’entrata in vigore del nuovo regime (entro un periodo compreso tra 12 e 18 -mese di scadenza a seconda del mandato).
L’European Securities and Markets Authority (ESMA) sta rilasciando i “Consultation Paper MiCA” in sequenza a partire dalle misure di Livello 2 e Livello 3 con le scadenze più brevi. Questi includono quelli relativi all’autorizzazione, alla governance, ai conflitti di interessi e alle procedure di gestione dei reclami.
- Il Primo “Consultation Paper MiCA” è stato pubblicato il 12 luglio 2023.Questo pacchetto include norme tecniche per i seguenti mandati:
- Articolo 60, paragrafo 13: norme tecniche di regolamentazione sul contenuto della notifica da parte di soggetti selezionati alle ANC
- Articolo 60, paragrafo 14: ITS su moduli e modelli per la notifica da parte degli enti alle ANC
- Articolo 62, paragrafo 5: RTS sul contenuto della domanda di autorizzazione per CASP
- Articolo 62, comma 6: ITS su moduli e modelli per la domanda di autorizzazione CASP
- Articolo 71, paragrafo 5: RTS sulla procedura di gestione dei reclami
- Articolo 72, comma 5: RTS in materia di gestione e prevenzione, comunicazione dei conflitti di interessi
- Articolo 84, paragrafo 4: norme tecniche di regolamentazione sui requisiti informativi relativi all’acquisizione prevista
- il Secondo “Consultation Paper MiCA” è stato pubblicato il 5 ottobre 2023.Il Secondo “Consultation Paper MiCA” copre i mandati rimanenti con una scadenza di 12 mesi, tra cui:
- Indicatori di sostenibilità
- Requisiti di continuità aziendale
- Dati sulla trasparenza commerciale e tenuta dei registri degli ordini
- Requisiti di conservazione dei registri per i CASP
- Classificazione, modelli e formato dei white paper sulle criptovalute
- Divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate
- Il Terzo e ultimo “Consultation Paper MiCA”, che include i mandati MiCA con una scadenza di 18 mesi, sarà pubblicato (in via provvisoria) nel primo trimestre del 2024.
Il Terzo e ultimo “Consultation Paper MiCA” coprirà probabilmente tutti i mandati rimanenti con una scadenza di 18 mesi, tra cui:- Qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari
- Monitoraggio, rilevamento e notifica degli abusi di mercato
- Tutela degli investitori:
- Sollecitazione inversa
- Adeguatezza dei servizi di consulenza e di gestione del portafoglio al cliente
- Politiche e procedure per i servizi di trasferimento di cripto-asset, compresi i diritti dei clienti
- Resilienza del sistema e protocolli di accesso di sicurezza
Token di sicurezza (security token) nel linguaggio comune
Nel linguaggio comune un token (gettone, simbolo) di sicurezza (security token) è un processo informatico (che può richiedere o non richiedere l’utilizzo di un dispositivo fisico) che gli utenti devono utilizzare per accedere a un sistema informatico. I dati di autenticazione, forniti o contenuti nel token, vengono trasmessi dall’utente ad un sistema informatico (Per. es. quello di una banca per accedere ad un conto corrente) per convalidare identità e accesso.
Se utilizzati insieme alle password, i token di sicurezza fanno parte di una soluzione di autenticazione a più fattori ( multi-factor authentication (MFA) solution). Le soluzioni MFA rafforzano la sicurezza dell’autenticazione, poiché richiedono all’utente di inviare un altro fattore di verifica, come passcode monouso e informazioni sui token U2F (basati su standard di sicurezza ed autenticazione fissati dalla FIDO2).
La FIDO (Fast IDentity Online) Alliance, associazione industriale aperta con la missione di fornire standard di autenticazione per contribuire a ridurre l’eccessiva dipendenza del mondo dalle password, promuove lo sviluppo, l’uso e il rispetto degli standard per l’autenticazione e l’attestazione dei dispositivi.
La soluzione proposta dalla FIDO (Fast IDentity Online) Alliance, che va sotto il nome di FIDO2, comprende un gruppo di tre standard ed è basata su tecnologie come le smartcard ed i Token fisici, ponendosi come obiettivo l’autenticazione utente-servizio, consentendo agli utenti di sfruttare dispositivi comuni per autenticarsi facilmente ai servizi online sia in ambienti mobili che desktop.
La FIDO Alliance ha pubblicato tre standard che compongono la FIDO2:
- FIDO Universal Second Factor (FIDO U2F) (CTAP1),
- FIDO Universal Authentication Framework (FIDO UAF) CTAP2 e
- Client to Authenticator Protocols (CTAP), complementare alla specifica di autenticazione Web (WebAuthn) del W3C.
Un token di sicurezza (security token) può essere:
- un Token connesso (Connected token). Gli utenti devono collegare fisicamente il token al sistema che desiderano utilizzare, come una smartcard o una chiavetta usb. Gli utenti inseriscono il dispositivo in un lettore e il dispositivo invia automaticamente le informazioni di autenticazione al sistema informatico;
- un Token disconnesso (Disconnected token). Gli utenti non devono inserire fisicamente nulla in un dispositivo, ma potrebbero dover inserire un codice generato dal token. Un cellulare configurato come dispositivo di autenticazione a 2 fattori è un buon esempio di token disconnesso.
Nell’uso comune (ritorniamo all’esempio di una banca) la configurazione di un token potrebbe includere una password sicura che l‘utente deve digitare durante un tentativo di accesso ad sistema informatico che invia un messaggio al cellulare dell’utente (precedentemente registrato nel sistema). Quel messaggio contiene un’ulteriore password che deve essere inserita altrimenti l’accesso sarà bloccato. - un Token senza contatto (Contactless token). Gli utenti non hanno bisogno di connettersi a un dispositivo e non è loro richiesto di inserire una parola chiave aggiuntiva o un codice di accesso. Invece, questi dispositivi come, per esempio, un token Bluetooth, si connettono al sistema in modalità wireless e l’accesso viene concesso o negato in base a tale connessione.
Ogni token di sicurezza (security token) contiene una piccola quantità di dati che potrebbero essere considerati una password. Non viene sempre inserito in un sistema tramite una tastiera o uno scanner, ma il token completa un tipo di scambio sicuro di dati con la risorsa informatica a cui l’utente sta tentando di accedere.
Esistono numerosi tipi di password per token di sicurezza, che possono essere:
- Password statiche (Static passwords). Una stringa di numeri, lettere o entrambi si trovano all’interno del token. La password non cambia mai senza il supporto diretto di un professionista della sicurezza. L’utente che detiene il token potrebbe non sapere che la password esiste e non può richiamare i dati se richiesto.
- Password dinamiche (Dynamic passwords). Il sistema di sicurezza sceglie una nuova password e questa viene inserita nel token. In genere, l’utente deve digitare i risultati prima di ottenere l’accesso. Alcuni sistemi come questo utilizzano un timer e un algoritmo per generare password, mentre altri utilizzano una soluzione con password monouso.
- Challenge passwords. Il server e la chiave si connettono tra loro e i dati vengono crittografati durante il viaggio. Il dispositivo deve fornire la challenge password nella sua forma decrittografata per ottenere l’accesso.
La Blockchain, il Bitcoin e le criptovalute
Le tecnologie Blockchain sono incluse nella più ampia famiglia delle tecnologie di Distributed Ledger (Distributed Ledger Technology (DLT)), ossia sistemi che si basano su un “registro distribuito”, che può essere letto e modificato da più nodi di una rete.
La Blockchain è nata il 3 Gennaio 2009 con l’invenzione di Bitcoin.
La Blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica.
La popolarità della Blockchain deriva dall’avvento delle criptovalute (cryptocurrencies).
Il Bitcoin è nato alla fine del 2008, quando Satoshi Nakamoto (una persona o un gruppo di persone la cui identità e tutt’ora ignota) pubblica un white paper spiegando la sua idea di moneta virtuale crittografica peer-to-peer (P2P) senza intermediari, governata da algoritmi, un’architettura, una applicazione distribuita che suddivide attività o carichi di lavoro tra peer (pari, simili..). I peer, ugualmente privilegiati, equipotenti, formano una rete peer-to-peer di nodi che ne rende quasi impossibile la contraffazione o la doppia spesa, un registro distribuito applicato da una rete disparata di computer.
Nel 2009 la rete di Bitcoin inizia a funzionare; la community comincia a crescere e il Bitcoin viene utilizzato per la prima volta per l’acquisto di un bene nel mondo fisico: una pizza.
Oggi, la maggior parte delle criptovalute esiste su reti decentralizzate che utilizzano la tecnologia blockchain.
Una criptovaluta (cryptocurrency), quindi, è una valuta digitale o virtuale protetta dalla crittografia, una forma di risorsa digitale basata su una rete distribuita su un gran numero di computer.
Il punto 2 dell’art. 2 (definizioni) della Direttiva 2009/110/CE concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica definisce
- «moneta elettronica»: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica.
I Wallet di criptovalute
I “portafogli elettronici” (cosiddetti “wallet”) sono software che permettono di interfacciarsi con la rete per conservare e scambiare criptovalute con altri utenti.
I Wallet contengono:
- le chiavi private,
- le chiavi pubbliche, che consentono di comunicare con la Blockchain,
- un registro pubblico e distribuito nelle quali sono registrate tutte le transazioni della rete.
In sostanza, i wallet consistono in un’applicazione per generare, gestire, archiviare o utilizzare le chiavi crittografiche, di cui la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle cripto-attività ricevute, mentre la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza, consente di effettuare operazioni di trasferimento.
Le criptovalute non sono quindi conservate nei wallet, ma registrate all’interno della Blockchain, mentre il wallet contiene le chiavi che permettono di movimentarle.
Gli exchange di criptovalute
Gli exchange sono piattaforme di scambio in cui è possibile comprare e vendere criptovalute. In particolare gli exchange incrociano domanda e offerta di determinate monete digitali permettendo il loro scambio.
A differenza dei Wallet, in cui la gestire è personale, gli exchange sono degli intermediari utilizzati solo per eseguire operazioni di compravendita e non per custodire criptovalute.
Cripto-attività (Crypto asset)
Da quanto detto risulta evidente come i Token di sicurezza (security token) trovino applicazione nel mondo cripto, tanto che, attualmente, “token” è diventato un altro termine tecnico per indicare una “cripto-attività” (criptoasset).
Un cripto-asset è una rappresentazione digitale di valore o un diritto che può essere trasferito o archiviato elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology (DLT)) o una tecnologia simile.
Le “cripto-attività” (crypto asset) sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con il “registro distribuito” di informazioni digitali (Distributed Ledger Technology (DLT)), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.
Dal punto di vista tecnico, si tratta di stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni software come la blockchain. Pertanto, tali “attività” hanno natura esclusivamente “digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” (cosiddetti “wallet”).
Nella suo significato più ampio un “criptoasset” è una risorsa digitale che
- viene creata e funziona per mezzo di tecnologie crittografiche;
- deve fungere da riserva di valore, mezzo di scambio o unità di conto.
Quindi anche le criptovalute (cryptocurrencies) rientrano nel concetto di “criptoasset”.
Sulla base della funzione economica svolta è possibile effettuare una distinzione delle cripto-attività nelle seguenti tipologie:
- “token di pagamento”, ossia mezzi di pagamento per l’acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori;
- “security token”, rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie);
- “utility token”, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo);
-
“non-fungible token” (“NFT”) è un token che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico); gli NFT non sono quindi reciprocamente intercambiabili.
Poiché un token è un sistema di informazioni (stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi) gestite attraverso una blockchain, esso può assumere una varietà enorme di forme virtuali, al di là della valuta virtuale.
Token crittografico
Un token crittografico è una rappresentazione di una risorsa o di un interesse che è stato tokenizzato sulla blockchain di una criptovaluta esistente.
I token crittografici e le criptovalute condividono molte somiglianze, ma
- le criptovalute sono destinate ad essere utilizzate come mezzo di scambio, mezzo di pagamento e misura e riserva di valore;
- I token crittografici, spesso acquistati tramite un’offerta iniziale di monete, di solito sono utilizzati per raccogliere fondi per progetti e vengono solitamente creati, distribuiti, venduti e fatti circolare attraverso un processo di offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)), che prevede una fase di crowdfunding.
Il punto 7 dell’art. 3 (Definizioni) del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività definisce:
- «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.
Il secondo comma dell’art. 48 del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività dispone che:
“I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica.
Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione”
In sintesi potremmo dire che il Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) si applica ai token crittografici la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Offerta iniziale di criptovalute (Initial Coin Offering (ICO))
Un’offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO)) è un’emissione iniziale con relativa offerta al pubblico di azioni che consente a una società privata di raccogliere capitale azionario da investitori pubblici.
Nel mondo cripto, un’offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)) è l’equivalente di un’offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO)) nel mondo FIAT.
Gli investitori interessati possono aderire a un’offerta iniziale di monete per ricevere un nuovo token crittografico emesso dalla società.
I Token di sicurezza (security token) nel mondo cripto
Come abbiamo visto, attualmente, “token” è diventato un altro termine tecnico per indicare un “criptoasset”.
I Token di sicurezza (security token), nel mondo cripto, stanno ad indicare un ibrido tra le azioni tradizionali e le criptovalute, che traggono il loro valore dalla risorsa a cui sono legate (come ad esempio azioni, obbligazioni, ecc.).
Il security token è un tipo di risorsa digitale che rappresenta o trae il suo valore da qualche altra risorsa esterna e viene emesso su una rete blockchain di terze parti. I token di sicurezza possono rappresentare sia beni materiali reali come metri quadrati di immobili o grammi di oro, sia beni non materiali come, ad esempio, azioni di società. Il processo di generazione dei security token è chiamato Security token offering (STO) .
Il punto 6 dell’art. 3 (Definizioni) del del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività definisce:
- «token collegato ad attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali.
Smart contract
La tecnologia Blockchain ha portato una rivoluzione nei processi transazionali e nell’archiviazione dei dati, e gli “smart contracts” (contratti intelligenti) sono emersi come uno strumento rivoluzionario in grado di automatizzare transazioni complesse e semplificare i processi con maggiore efficienza e sicurezza.
Gli “smart contract” si riferiscono a programmi autoeseguibili, smart scripting sul registro blockchain, progettati per automatizzare i processi delineati in un accordo o contratto.
L’espressione “smart contract” (contratto intelligente) può esser fuorviante, anche rispetto alle differenze dei vari sistemi normativi, in alcuni casi non è possibile parlare di “contratti” in senso strettamente giuridico, ma di funzioni “if/then” incorporate in software o protocolli informatici. Per es.: se c’è una scadenza, allora parte il pagamento.
In sintesi, tramite gli “smart contract” può anche avvenire una trasposizione “informatica” di accordi che si concludono al di fuori dalla piattaforma tecnologica.
Gli “smart contract” offrono numerosi vantaggi in linea con i vantaggi della tecnologia blockchain:
- Eliminano la necessità di intermediari;
- Efficienza: gli “smart contract” accelerano l’esecuzione dei contratti, riducendo i tempi di elaborazione e aumentando l’efficienza operativa;
- Precisione: Poiché gli “smart contract” sono automatizzati ed eseguiti tramite codice, eliminano la possibilità di errore umano, garantendo un’implementazione precisa e affidabile del contratto.
- Immutabilità: La programmazione degli “smart contract” è intrinsecamente immutabile, non può essere modificata una volta implementata. Questa funzionalità fornisce un livello di fiducia e sicurezza, poiché i termini del contratto non possono essere modificati arbitrariamente.
Security token offering (STO)
L’offerta di token di sicurezza (Security token offering (STO)) è un tipo di raccolta fondi eseguita con una società che offre titoli tokenizzati. La caratteristica distintiva delle offerte di token di sicurezza è nella sua definizione.
- Un’offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO)) è condotta con titoli;
- un’offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)) con criptovalute; ,
- un’offerta di token di sicurezza (Security token offering (STO)) è una combinazione di entrambe.
Una Security token offering (STO) si intende l’offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (crypto assets) i cui più disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets vengono inseriti in uno smart contract e digitalizzati attraverso un token (codice informatico) che ne garantisce l’autenticità e la proprietà attraverso l’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology).
Attraverso una Security token offering ( STO) una PMI rende liquidi i propri asset e favorisce l’investimento da parte del mercato dei capitali, riducendo così la propria dipendenza dal canale bancario che oggi rappresenta l’80% delle fonti di finanziamento di una PMI. Dall’altro lato invece, l’investitore (professionale e/o retail) ha la possibilità di accedere a forme di investimento alternative, liquide e ad alta redditività.
Gli asset aziendali vengono ceduti agli investitori senza che questi ne entrino in possesso materialmente come avviene, ad esempio, per i contratti future. A differenza dei future però i contratti si basano sugli smart contract e lo strumento finanziario si chiama token. L’emissione di Security token, se applicata a un asset commerciale, rappresenta una forma di finanziamento alternativa ed evoluta al factoring bancario.
Security token offering (STO) con emissione di Token di sicurezza (security token) legati ad azioni
Un’offerta di token di sicurezza (Security token offering (STO)) è considerata un modo più sicuro, rispetto ad un’offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)), di emettere token legati ad un’emissione di azioni.
Dato che con un’offerta di token di sicurezza (Security token offering (STO)) vengono emessi token basati su asset specifici, come le azioni di una società, la STO viene spesso trattata come l’equivalente, nel mondo delle valute virtuali, di una tradizionale offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO)).
La Security token offering ( STO) è una soluzione interessante per gli investitori che apprezzano la sicurezza e la somiglianza con gli investimenti tradizionali. La STO deve essere emessa da società commerciali nel rispetto della normativa applicabile ai titoli. Ciò comporta costi aggiuntivi ma rende l’intero progetto più sicuro.
Le stesse norme legali che si applicano a un’offerta di titoli tradizionale in linea di massima si applicano anche a una Security token offering ( STO). Dopo aver effettuato un’analisi del mercato e la verifica di tutti i requisiti legali e fiscali, viene nominato il presidente della società e i soci che svolgeranno le attività specificate.
Successivamente, viene
- creato uno “smart contract”;
- preparato un whitepaper che espone le informazioni tecniche, finanziarie e commerciali relative al progetto. Il Whitepaper è solitamente accompagnato da un One Pager, il progetto riassunto in una pagina, e da un Position Paper, che descrive il posizionamento rispetto alla concorrenza;
- selezionata una piattaforma blockchain per emettere il token.
Security token offering (STO) con emissione di Token di sicurezza (security token) legati ad obbligazioni
Come abbiamo visto, con un’offerta di token di sicurezza (Security token offering (STO)), strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come le obbligazioni, vengono inseriti in uno “smart contract” e digitalizzati attraverso un un security token che ne garantisce l’autenticità e la proprietà tramite l’utilizzo di una rete Blockchain.
L’emissione di un security token è assimilabile ad una cartolarizzazione di asset (tangibili, intangibili e commerciali), con la differenza che le Security token si basano sull’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology).
Le tokenised security
Mentre i “security token” sono originariamente token nativi di una blockchain, con funzione di security, le “tokenised security” sono prima di tutto titoli rappresentativi di un’azienda con funzione di utility o governance.
Solo in un secondo momento le tokenised security sono emesse nella forma di token compatibili con la blockchain.
Definizione di Cripto-attività e Token nel Regolamento Mica
Il punto 5 dell’art. 3 (Definizioni) del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (Regolamento MiCA) definisce:
- «cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga.
I successivi punti 6 e 7 dell’art. 3 (Definizioni) del del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) definiscono:
- «token collegato ad attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
- «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.
White Paper sulle cripto-attività
Il punto 24 delle considerazioni preliminari al Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività definisce “White Paper sulle cripto-attività” come il documento informativo contenente informazioni obbligatorie da notificare alla rispettiva autorità competente e pubblicare.
Un White Paper sulle cripto-attività dovrebbe contenere informazioni di carattere generale sull’emittente, sull’offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, sul progetto da realizzare con i capitali raccolti, sull’offerta al pubblico di cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione, sui diritti e sugli obblighi connessi alle cripto-attività, sulla tecnologia sottostante utilizzata per tali cripto-attività e sui relativi rischi. Tuttavia, il White Paper sulle cripto-attività non dovrebbe contenere una descrizione dei rischi che sono imprevedibili e che è molto improbabile che si concretizzino. Le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività come pure nelle comunicazioni di marketing pertinenti, quali i messaggi pubblicitari e il materiale di marketing, effettuate anche attraverso nuovi canali quali le piattaforme di social media, dovrebbero essere corrette, chiare e non fuorvianti. I messaggi pubblicitari e il materiale promozionale dovrebbero essere coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività.
L’art. 19 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la forma della White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività.
L’art. 51 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la forma della White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica.
Offerta al pubblico di token collegati ad attività
Il TITOLO III – TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività stabilisce i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività ed requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di token collegati ad attività.
Articolo 16 – Autorizzazione
Articolo 17 – Requisiti per gli enti creditizi
Articolo 18 – Domanda di autorizzazione
Articolo 19 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività
Articolo 20 – Valutazione della domanda di autorizzazione
Articolo 21 – Concessione o rifiuto dell’autorizzazione
Articolo 22 – Comunicazione sui token collegati ad attività
Articolo 23 – Restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio
Articolo 24 – Revoca dell’autorizzazione
Articolo 25 – Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività
Articolo 26 – Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
CAPO 2 – Obblighi degli emittenti di token collegati ad attività
Articolo 27 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività
Articolo 28 – Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività
Articolo 29 – Comunicazioni di marketing
Articolo 30 – Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività
Articolo 31 – Procedure di trattamento dei reclami
Articolo 32 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
Articolo 33 – Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione
Articolo 34 – Dispositivi di governance
Articolo 34 – Dispositivi di governance
Articolo 36 – Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività
Articolo 37 – Custodia delle attività di riserva
Articolo 38 – Investimento della riserva di attività
Articolo 39 – Diritto di rimborso
Articolo 40 – Divieto di concedere interessi
CAPO 4 – Acquisizioni di emittenti di token collegati ad attività
Articolo 41 – Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
Articolo 42 – Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
CAPO 5 – Token collegati ad attività significativi
Articolo 43 – Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
Articolo 44 – Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
Articolo 45 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi
CAPO 6 – Piani di risanamento e di rimborso
Articolo 46 – Piano di risanamento
Articolo 47 – Piano di rimborso
Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione
Il CAPO 1 del TITOLO III del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) è dedicato all’Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione
Tralasceremo le disposizioni poste a regolamentare l’offerta al pubblico da parte di enti creditizi di token collegati ad attività.
Il primo paragrafo, lett. a), dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che possono richiedere l’autorizzazione per effettuare un’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attività all’interno dell’Unione Europea una persona giuridica, o un’impresa stabilita nell’Unione:
- che sia l’emittente di tale token collegato ad attività;
- che ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente all’ art. 21 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA).
L’autorizzazione concessa dall’autorità competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’emittente di un token collegato ad attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token collegato ad attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.
Previo il consenso scritto dell’emittente di un token collegato ad attività, altre persone possono offrire al pubblico un token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione se rispettano gli articoli 27, 29 e 40.
Il secondo paragrafo dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che non si applica il paragrafo 1 se:
a) |
su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token collegato ad attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta ufficiale, e l’emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure |
b) |
l’offerta al pubblico del token collegato ad attività è rivolta esclusivamente a investitori qualificati e il token collegato ad attività può essere detenuto solo da tali investitori qualificati. |
Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.
L’art. 18 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) elenca le informazioni ed i requisiti richiesti dalla Domanda di autorizzazione
L’art. 19 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la forma della White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività.
L’art. 20 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) determina le modalità e le tempistiche della valutazione della domanda di autorizzazione da parte delle autorità competenti che ricevono una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18, che devono concedere o revocare l’autorizzazione a norma dell’Art. 21.
L’art. 22 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone l’obbligo ed il contenuto, per ciascun token collegato ad attività con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, di una comunicazione trimestrale.
L’art. 22 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone particolari restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio, qualora il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali stimati delle operazioni giornaliere associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica sia superiore rispettivamente a un milione di operazioni e a 200 000 000 EUR.
Requisiti personali
L’art. 18 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che la Domanda di autorizzazione deve contenere:
h) identità dei membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente;
i) la prova che le persone di cui alla lettera h) possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare l’emittente richiedente;
j) la prova che qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente possieda sufficienti requisiti di onorabilità.
Il paragrafo 5 dell’art. 18 dispone che ai fini del paragrafo 2, lettere i) e j), l’emittente richiedente di un token collegato ad attività deve fornire la prova di tutti gli elementi seguenti:
“a) per tutti i membri dell’organo di amministrazione, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;
b) che i membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente del token collegato ad attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare l’emittente del token collegato ad attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;
c) per tutti gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.”
L’Art. 34 (Dispositivi di governance) del del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone:
- I membri dell’organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e possiedono le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, individualmente e collettivamente, per svolgere le loro funzioni. In particolare, essi non sono stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità. Essi dimostrano inoltre di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni;
- Gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e, in particolare, non sono state condannate per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità.
Requisiti patrimoniali
L’Articolo 35 del del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che gli emittenti di token collegati ad attività devono disporre in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:
a) 350 000 EUR;
b) il 2 % dell’importo medio della riserva di attività di cui all’articolo 36 (Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività);
c) un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente.
Il CAPO 3 del TITOLO III del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) è dedicato alla Riserva di attività
Offerta al pubblico di Token di moneta elettronica
Come abbiamo visto, il punto 7 dell’art. 3 (Definizioni) del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività definisce:
- «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.
Il punto 12 dell’art. 3 (Definizioni) del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività definisce
- «offerta al pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività.
Il secondo comma dell’art. 48 del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività dispone che:
“I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica.
Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione”
In sintesi potremmo dire che il Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) si applica ai token crittografici la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Il TITOLO IV – TOKEN DI MONETA ELETTRONICA del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività stabilisce i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività ed requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di token di moneta elettronica
Articolo 48 – Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica
Articolo 49 – Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica
Articolo 50 – Divieto di concedere interessi
Articolo 51 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica
Articolo 52 – Responsabilità degli emittenti di token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
Articolo 53 – Comunicazioni di marketing
Articolo 54 – Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica
Articolo 55 – Piani di risanamento e di rimborso
CAPO 2 – Token di moneta elettronica significativi
Articolo 56 – Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
Articolo 57 – Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
Articolo 58 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica
Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica
L’ Articolo 48 del CAPO 1 – Requisiti che devono essere soddisfatti da tutti gli emittenti di token di moneta elettronica del TITOLO IV – TOKEN DI MONETA ELETTRONICA del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività dispone i requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica.
In particolare il terzo paragrafo dell’art. 48 dispone che ai token di moneta elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo, si applicano i titoli II e III della Direttiva 2009/110/CE concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (EMD2)
- Titolo II “Condizioni per l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica” della
Direttiva 2009/110/CE concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica - Titolo III “Emissione e rimborsabilità della moneta elettronica” della
Direttiva 2009/110/CE concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica
L’art. 51 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la forma della White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica.
Disposizioni prudenziali generali
L’Articolo 3 ,Titolo II “Condizioni per l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica”, della Direttiva 2009/110/CE concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (EMD2), richiamato dal terzo paragrafo dell’art. 48 del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività dispone che agli istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili l’articolo 5 (Domande di autorizzazione), gli articoli da 11 a 17, l’articolo 19, paragrafi 5 e 6, e gli articoli da 20 a 31 della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la Payment Services Directive 2 (PSD2), compresi gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’articolo 28, paragrafo 5, e dell’articolo 29, paragrafo 7.
Domande di autorizzazione e Requisiti personali
L’Articolo 5 (Domande di autorizzazione) della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la Payment Services Directive 2 (PSD2) elenca le informazioni ed i requisiti richiesti dalla Domanda di autorizzazione.
In particolare:
m) l’identità delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale del richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’entità della loro partecipazione, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando la necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento;
n) l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’istituto di pagamento e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle attività di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento, nonché le prove attestanti la loro onorabilità e il possesso di conoscenze e di esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento come definito dallo Stato membro d’origine dell’istituto di pagamento;
Capitale iniziale
Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2009/110/CE concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (EMD2), gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350 000 EUR.