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Initial Coin Offering (ICO) e Security Token Offering  (STO) nel Regolamento MiCA



Premessa

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Premessa

Il 31 maggio 2023 è stato emanato il  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) .

Questo ha modificato notevolmente il quadro normativo relativo alle Offerte al pubblico di token di moneta elettronica (Initial Coin Offering (ICO)) ed alle  Offerte al pubblico di token collegati ad attività  (Security Token Offering  (STO))stabilendo:

  • i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività;
  • requisiti uniformi per l’offerta al pubblico (sia essa ICO o STO) e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di:
    • di token (Security Token) collegati ad attività (Security Token Offering ) TITOLO III 
    • di token di moneta elettronica TITOLO IV  (Initial Coin Offering )

A norma dell’Art. 149, il Regolamento MiCA troverà applicazione  dal 30 giugno 2024 per il :

Nel prosieguo cercheremo, in sintesi, di chiarire i termini tecnici e il “funzionamento” di criptovalute e token con la speranza che questo possa essere di aiuto nell’esame del quadro normativo di regolamentazione, che, di volta in volta, andremo ad indicare.

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Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo

Il 16 settembre 2009 è stata emanata la Direttiva 2009/110/CE  concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, la cosiddetta “Second Electronic Money Directive (EMD2)“.

Il processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti ha raggiunto con la Payment Services Directive 2 (PSD2) un importante traguardo. In questo contesto, la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, è stata implementata col fine di aumentare la concorrenza nel settore dei servizi di pagamenti, ampliando il bacino dei prestatori dei servizi di pagamento e aumentando l’accessibilità degli stessi al pubblico.

La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) ha adeguato la disciplina degli Istituti di moneta elettronica (IMEL 2) a quella degli istituti di pagamento, andando a definire un regime prudenziale omogeneo per tutti gli intermediari operanti nel settore dei pagamenti, e al tempo stesso, ha risposto alla necessità di rimuovere le barriere all’entrata del mercato dei servizi di pagamento, e nello specifico, dell’emissione di moneta elettronica.

Sebbene diverse cripto-attività non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione europea in materia di servizi finanziari, va rilevato che talune cripto-attività sono assimilabili a strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4 (Definizioni), paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che definisce «strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito.
A conferma della non riconducibilità delle cripto-attività ad una univoca qualificazione giuridica, l’European Securities and Markets Authority (ESMA) e l’European Banking Authority (EBA) nei pareri rilasciati alla Commissione europea a gennaio 2019 hanno rilevato che, al di là della citata legislazione europea volta a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la maggior parte delle cripto-attività ad oggi non rientra nell’ambito di applicazione della legislazione europea in materia di servizi finanziari.
A livello internazionale e in diversi ambiti (ad esempio finanziario e regolamentare) sono state avviate iniziative al fine di integrare tali strumenti in quadri normativi definiti.

A livello europeo, il 24 settembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di misure che definiscono una strategia per i pagamenti retail e una strategia in materia di finanza digitale  e contestualmente ha pubblicato le seguenti proposte legislative:

  • il Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA), che introduce una disciplina armonizzata per l’emissione e l’offerta al pubblico di cripto-attività, nonché per i relativi servizi (es. di negoziazione e portafoglio digitale). Le tre categorie di cripto-attività ricomprese nell’ambito di applicazione del MiCA, sono:
    • (i) gli “e-money token”, un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;
    • (ii) gli “asset-referenced token”, un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
    • (iii) e le cripto-attività diverse dagli “e-money token” e dagli “asset-referenced token”, categoria residuale che comprende un’ampia gamma di cripto-attività (quali, ad esempio, gli utility token), diverse dagli strumenti finanziari o da altri prodotti già disciplinati da altri atti dell’Unione europea18; n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011
  • il Digital Operational Resilience Act (DORA), che ha come obiettivo il rafforzamento della resilienza operativa digitale dell’intero settore finanziario, anche attraverso l’introduzione di un regime di sorveglianza sui fornitori critici di servizi ICT, tra i quali potrebbero rientrare coloro che prestano servizi funzionali alla gestione delle cripto-attività;
  • la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT)19.

Con riferimento a tali proposte, si segnala la definitiva approvazione e pubblicazione del:

Il 31 maggio 2023 è stato emanato il  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937,  istituisce regole di mercato uniformi nell’UE per le cripto-attività.

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Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR))

Il 31 maggio 2023 è stato emanato il  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937,  istituisce regole di mercato uniformi nell’UE per le cripto-attività.

L’Articolo 1 del Regolamento (UE) 2023/1114 – Regolamento MiCA definisce l’OGGETTO del Regolamento MiCA disponendo che il Regolamento MiCA stabisce:

  • i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività;
  • requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di:
    • cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica TITOLO II
    • di token collegati ad attività TITOLO III
    • di token di moneta elettronica TITOLO IV

In particolare, il Regolamento (UE) 2023/1114 stabilisce quanto segue:

a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività («ammissione alla negoziazione»);

b) i requisiti per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro governance;

c) i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

d) i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;

e) le misure volte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività, al fine di garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

L’Articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1114 – Regolamento MiCA definisce l’AMBITO DI APPLICAZIONE del Regolamento MiCA.

Il primo comma dell’Articolo 2 del Regolamento MiCA  dispone che Regolamento MiCA si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione.

Il secondo comma dell’Articolo 2 del Regolamento MiCA  stabilisce i casi in cui non trova applicazione il Regolamento MiCA.

Il Regolamento (UE) 2023/1114,  relativo ai mercati delle cripto-attività (crypto-asset), c.d. Regolamento MiCA o solo MiCAR (Markets in Crypto-assets Regulation), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 giugno 2023 ed è entrato in vigore, a norma dell’Art. 149, il 30 giugno 2023, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sempre a norma dell’Art. 149, il Regolamento MiCA si dovrà applicare dal 30 dicembre 2024, ad eccezione del TITOLO III – TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ e del  TITOLO IV – TOKEN DI MONETA ELETTRONICA che si dovranno applicare dal 30 giugno 2024.

Il Regolamento (UE) 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)) riguarda le cripto-attività che attualmente non sono regolamentate dalla legislazione esistente sui servizi finanziari.

Le disposizioni chiave per coloro che emettono e scambiano cripto-asset (compresi token di riferimento agli asset e token di moneta elettronica) riguardano

  • la trasparenza,
  • la divulgazione,
  • l’autorizzazione e
  • la supervisione delle transazioni. 

Il regolamento comprende un numero sostanziale di misure di livello 2 e livello 3 che devono essere sviluppate prima dell’entrata in vigore del nuovo regime (entro un periodo compreso tra 12 e 18 -mese di scadenza a seconda del mandato).

L’European Securities and Markets Authority (ESMA), in stretta collaborazione con l’European Banking Authority (EBA), l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) e l’European Central Bank (ECB)) sta consultando il pubblico su una serie di standard tecnici che saranno pubblicati sequenzialmente in tre “Consultation Paper”. L’obiettivo è quello di fornire il più presto possibile un progetto di misure di livello 2 e 3 che incorporino il feedback del pubblico. La data di entrata in applicazione delle misure è subordinata alla loro adozione da parte della Commissione Europea e all’approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE.

L’European Securities and Markets Authority (ESMA) sta rilasciando i “Consultation Paper MiCA” in sequenza a partire dalle misure di Livello 2 e Livello 3 con le scadenze più brevi. Questi includono quelli relativi all’autorizzazione, alla governance, ai conflitti di interessi e alle procedure di gestione dei reclami.

  • Il Primo “Consultation Paper MiCA”  è stato pubblicato il 12 luglio 2023.Questo pacchetto include norme tecniche per i seguenti mandati:
    • Articolo 60, paragrafo 13: norme tecniche di regolamentazione sul contenuto della notifica da parte di soggetti selezionati alle ANC
    • Articolo 60, paragrafo 14: ITS su moduli e modelli per la notifica da parte degli enti alle ANC
    • Articolo 62, paragrafo 5: RTS sul contenuto della domanda di autorizzazione per CASP
    • Articolo 62, comma 6: ITS su moduli e modelli per la domanda di autorizzazione CASP
    • Articolo 71, paragrafo 5: RTS sulla procedura di gestione dei reclami
    • Articolo 72, comma 5: RTS in materia di gestione e prevenzione, comunicazione dei conflitti di interessi
    • Articolo 84, paragrafo 4: norme tecniche di regolamentazione sui requisiti informativi relativi all’acquisizione prevista
  • il Secondo “Consultation Paper MiCA” è stato pubblicato il 5 ottobre 2023.Il Secondo “Consultation Paper MiCA” copre i mandati rimanenti con una scadenza di 12 mesi, tra cui:
    • Indicatori di sostenibilità
    • Requisiti di continuità aziendale
    • Dati sulla trasparenza commerciale e tenuta dei registri degli ordini
    • Requisiti di conservazione dei registri per i CASP
    • Classificazione, modelli e formato dei white paper sulle criptovalute
    • Divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate
  • Il Terzo e ultimo “Consultation Paper MiCA”, che include i mandati MiCA con una scadenza di 18 mesi, sarà pubblicato (in via provvisoria) nel primo trimestre del 2024.
    Il Terzo e ultimo “Consultation Paper MiCA” coprirà probabilmente tutti i mandati rimanenti con una scadenza di 18 mesi, tra cui:

    • Qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari
    • Monitoraggio, rilevamento e notifica degli abusi di mercato
    • Tutela degli investitori:
      • Sollecitazione inversa
      • Adeguatezza dei servizi di consulenza e di gestione del portafoglio al cliente
      • Politiche e procedure per i servizi di trasferimento di cripto-asset, compresi i diritti dei clienti
    • Resilienza del sistema e protocolli di accesso di sicurezza

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Token di sicurezza (security token) nel linguaggio comune

Nel linguaggio comune un token (gettone, simbolo) di sicurezza (security token) è un processo informatico (che può richiedere o non richiedere l’utilizzo di un dispositivo fisico) che gli utenti devono utilizzare per accedere a un sistema informatico. I dati di autenticazione, forniti o contenuti nel token, vengono trasmessi  dall’utente ad un  sistema informatico (Per. es. quello di una banca per accedere ad un conto corrente) per convalidare identità e accesso.

Se utilizzati insieme alle password, i token di sicurezza fanno parte di una soluzione di autenticazione a più fattori ( multi-factor authentication (MFA) solution). Le soluzioni MFA rafforzano la sicurezza dell’autenticazione, poiché richiedono all’utente di inviare un altro fattore di verifica, come passcode monouso e informazioni sui token U2F (basati su standard di sicurezza ed autenticazione fissati dalla FIDO2).

La FIDO (Fast IDentity Online) Alliance, associazione industriale aperta con la missione di fornire standard di autenticazione per contribuire a ridurre l’eccessiva dipendenza del mondo dalle password, promuove lo sviluppo, l’uso e il rispetto degli standard per l’autenticazione e l’attestazione dei dispositivi.

La soluzione proposta dalla FIDO (Fast IDentity Online) Alliance, che va sotto il nome di FIDO2, comprende un gruppo di tre standard ed è basata su  tecnologie come le smartcard ed i Token fisici, ponendosi come obiettivo l’autenticazione  utente-servizio, consentendo agli utenti di sfruttare  dispositivi comuni per autenticarsi facilmente ai servizi online sia in ambienti mobili che desktop.

La FIDO Alliance ha pubblicato tre standard che compongono la FIDO2:

Un token di sicurezza (security token) può essere:

  • un Token connesso (Connected token). Gli utenti devono collegare fisicamente il token al sistema che desiderano utilizzare, come una smartcard o una chiavetta usb. Gli utenti inseriscono il dispositivo in un lettore e il dispositivo invia automaticamente le informazioni di autenticazione al sistema informatico;
  • un Token disconnesso (Disconnected token). Gli utenti non devono inserire fisicamente nulla in un dispositivo, ma potrebbero dover inserire un codice generato dal token. Un cellulare configurato come dispositivo di autenticazione a 2 fattori è un buon esempio di token disconnesso.
    Nell’uso comune (ritorniamo all’esempio di una banca) la configurazione di un token potrebbe includere una password sicura che l‘utente deve digitare durante un tentativo di accesso ad sistema informatico che invia un messaggio al cellulare dell’utente (precedentemente registrato nel sistema). Quel messaggio contiene un’ulteriore password che deve essere inserita altrimenti l’accesso sarà bloccato.
  • un Token senza contatto (Contactless token). Gli utenti non hanno bisogno di connettersi a un dispositivo e non è loro richiesto di inserire una parola chiave aggiuntiva o un codice di accesso. Invece, questi dispositivi come, per esempio, un token Bluetooth, si connettono al sistema in modalità wireless e l’accesso viene concesso o negato in base a tale connessione.

Ogni token di sicurezza (security token) contiene una piccola quantità di dati che potrebbero essere considerati una password. Non viene sempre inserito in un sistema tramite una tastiera o uno scanner, ma il token completa un tipo di scambio sicuro di dati con la risorsa informatica a cui l’utente sta tentando di accedere.

Esistono numerosi tipi di password per token di sicurezza, che possono essere:

  • Password statiche (Static passwords). Una stringa di numeri, lettere o entrambi si trovano all’interno del token. La password non cambia mai senza il supporto diretto di un professionista della sicurezza. L’utente che detiene il token potrebbe non sapere che la password esiste e non può richiamare i dati se richiesto.
  • Password dinamiche (Dynamic passwords). Il sistema di sicurezza sceglie una nuova password e questa viene inserita nel token. In genere, l’utente deve digitare i risultati prima di ottenere l’accesso. Alcuni sistemi come questo utilizzano un timer e un algoritmo per generare password, mentre altri utilizzano una soluzione con password monouso.
  • Challenge passwords. Il server e la chiave si connettono tra loro e i dati vengono crittografati durante il viaggio. Il dispositivo deve fornire la challenge password nella sua forma decrittografata per ottenere l’accesso.

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La Blockchain, il Bitcoin e le criptovalute

Le tecnologie Blockchain sono incluse nella più ampia famiglia delle tecnologie di Distributed Ledger (Distributed Ledger Technology (DLT)), ossia sistemi che si basano su un “registro distribuito”, che può essere letto e modificato da più nodi di una rete.

La Blockchain è nata il 3 Gennaio 2009 con l’invenzione di Bitcoin.

La Blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica.

La popolarità della Blockchain deriva dall’avvento delle criptovalute (cryptocurrencies).

Il Bitcoin è nato alla fine del 2008, quando Satoshi Nakamoto (una persona o un gruppo di persone la cui identità e tutt’ora ignota) pubblica un white paper spiegando la sua idea di moneta virtuale crittografica peer-to-peer (P2P) senza intermediari, governata da algoritmi, un’architettura, una applicazione distribuita che suddivide attività o carichi di lavoro tra peer (pari, simili..). I peer, ugualmente privilegiati, equipotenti, formano una rete peer-to-peer di nodi che ne rende quasi impossibile la contraffazione o la doppia spesa, un registro distribuito applicato da una rete disparata di computer.

Nel 2009 la rete di Bitcoin inizia a funzionare; la community comincia a crescere e il Bitcoin viene utilizzato per la prima volta per l’acquisto di un bene nel mondo fisico: una pizza.

Oggi, la maggior parte delle criptovalute esiste su reti decentralizzate che utilizzano la tecnologia blockchain.

Una criptovaluta (cryptocurrency), quindi, è una valuta digitale o virtuale protetta dalla crittografia, una forma di risorsa digitale basata su una rete distribuita su un gran numero di computer.

Il punto 2 dell’art. 2 (definizioni) della Direttiva 2009/110/CE  concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica definisce

  1. «moneta elettronica»: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica.

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I Wallet di criptovalute

I “portafogli elettronici” (cosiddettiwallet”) sono software che permettono di interfacciarsi con la rete per conservare e scambiare criptovalute con altri utenti.

I Wallet contengono:

  • le chiavi private,
  • le chiavi pubbliche, che consentono di comunicare con la Blockchain,
  • un registro pubblico e distribuito nelle quali sono registrate tutte le transazioni della rete.

In sostanza, i wallet consistono in un’applicazione per generare, gestire, archiviare o utilizzare le chiavi crittografiche, di cui la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle cripto-attività ricevute, mentre la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza, consente di effettuare operazioni di trasferimento.

Le criptovalute non sono quindi conservate nei wallet, ma registrate all’interno della Blockchain, mentre il wallet contiene le chiavi che  permettono di movimentarle.

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Gli exchange di criptovalute

Gli exchange sono piattaforme di scambio in cui è possibile comprare e vendere criptovalute. In particolare gli exchange incrociano domanda e offerta di determinate monete digitali permettendo il loro scambio.

A differenza dei Wallet, in cui la gestire è personale, gli exchange sono degli intermediari utilizzati solo per eseguire operazioni di compravendita e non per custodire criptovalute.

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Cripto-attività (Crypto asset)

Da quanto detto risulta evidente come i Token di sicurezza (security token) trovino applicazione nel mondo  cripto, tanto che, attualmente, “token” è diventato un altro termine tecnico per indicare una  “cripto-attività” (criptoasset).

Un cripto-asset è una rappresentazione digitale di valore o un diritto che può essere trasferito o archiviato elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology (DLT)) o una tecnologia simile.

Le “cripto-attività” (crypto asset) sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con il “registro distribuito” di informazioni digitali  (Distributed Ledger Technology (DLT)), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni software come la blockchain. Pertanto, tali “attività” hanno natura esclusivamente “digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” (cosiddetti “wallet”).

Nella suo significato più ampio un “criptoasset” è una risorsa digitale che

  • viene creata e funziona per mezzo di tecnologie crittografiche;
  • deve fungere da riserva di valore, mezzo di scambio o unità di conto.

Quindi anche le criptovalute (cryptocurrencies) rientrano nel concetto di “criptoasset”.

Sulla base della funzione economica svolta è possibile effettuare una distinzione delle cripto-attività nelle seguenti tipologie:

  • token di pagamento, ossia mezzi di pagamento per l’acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori;
  • security token, rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie);
  • utility token”, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo);
  • “non-fungible token” (“NFT”) è un token che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico); gli NFT non sono quindi reciprocamente intercambiabili.

Poiché un token è un sistema di informazioni (stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi) gestite attraverso una blockchain, esso può assumere una varietà enorme di forme virtuali, al di là della valuta virtuale.

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Token crittografico

Un token crittografico è una rappresentazione di una risorsa o di un interesse che è stato tokenizzato sulla blockchain di una criptovaluta esistente.

I token crittografici e le criptovalute condividono molte somiglianze, ma

  • le criptovalute sono destinate ad essere utilizzate come mezzo di scambio, mezzo di pagamento e misura e riserva di valore;
  • I token crittografici, spesso acquistati tramite un’offerta iniziale di monete, di solito sono utilizzati per raccogliere fondi per progetti e vengono solitamente creati, distribuiti, venduti e fatti circolare attraverso un processo di offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)), che prevede una fase di crowdfunding.

Il punto 7 dell’art. 3 (Definizioni) del  Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività definisce:

  1. «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

Il secondo comma dell’art. 48 del  Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività dispone che:

“I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica.
Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione”

In sintesi potremmo dire che il  Regolamento (UE) 2023/1114  (Regolamento MiCA) si applica ai token crittografici la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea.

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Offerta iniziale di criptovalute (Initial Coin Offering (ICO)) 

Un’offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO)) è un’emissione  iniziale con relativa offerta al pubblico di azioni  che  consente a una società  privata di raccogliere capitale azionario da investitori pubblici.

Nel mondo cripto, un’offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)) è l’equivalente di un’offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO))  nel mondo FIAT.

Gli investitori interessati possono aderire a un’offerta iniziale di monete per ricevere un nuovo token crittografico emesso dalla società.

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I Token di sicurezza (security token) nel mondo cripto

Come abbiamo visto, attualmente, “token” è diventato un altro termine tecnico per indicare un “criptoasset”.

I Token di sicurezza (security token), nel mondo cripto, stanno ad indicare un ibrido tra le azioni tradizionali e le criptovalute, che traggono il loro valore dalla risorsa a cui sono legate (come ad esempio azioni, obbligazioni, ecc.).

Il security token è un tipo di risorsa digitale che rappresenta o trae il suo valore da qualche altra risorsa esterna e viene emesso su una rete blockchain di terze parti. I token di sicurezza possono rappresentare sia beni materiali reali come metri quadrati di immobili o grammi di oro, sia beni non materiali come, ad esempio, azioni di società. Il processo di generazione dei security token è chiamato Security token offering  (STO) .

Il punto 6 dell’art. 3 (Definizioni) del del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività definisce:

  1. «token collegato ad attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali.

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Smart contract

La tecnologia Blockchain ha portato una rivoluzione nei processi transazionali e nell’archiviazione dei dati, e gli “smart contracts” (contratti intelligenti)  sono emersi come uno strumento rivoluzionario in grado di automatizzare transazioni complesse e semplificare i processi con maggiore efficienza e sicurezza.

Gli “smart contract”  si riferiscono a programmi autoeseguibili, smart scripting  sul registro blockchain, progettati per automatizzare i processi delineati in un accordo o contratto.

L’espressione “smart contract” (contratto intelligente) può esser fuorviante, anche rispetto alle differenze dei vari sistemi normativi, in alcuni casi non è possibile parlare di “contratti” in senso strettamente giuridico, ma di funzioni “if/then” incorporate in software o protocolli informatici. Per es.: se c’è una scadenza, allora parte il pagamento.

In sintesi, tramite gli “smart contract” può anche avvenire una trasposizione “informatica” di accordi che si concludono al di fuori dalla piattaforma tecnologica.

Gli “smart contract” offrono numerosi vantaggi in linea con i vantaggi della tecnologia blockchain:

  • Eliminano  la necessità di intermediari;
  • Efficienza: gli “smart contract” accelerano l’esecuzione dei contratti, riducendo i tempi di elaborazione e aumentando l’efficienza operativa;
  • Precisione: Poiché gli “smart contract” sono automatizzati ed eseguiti tramite codice, eliminano la possibilità di errore umano, garantendo un’implementazione precisa e affidabile del contratto.
  • Immutabilità: La programmazione degli  “smart contract” è intrinsecamente immutabile, non può essere modificata una volta implementata. Questa funzionalità fornisce un livello di fiducia e sicurezza, poiché i termini del contratto non possono essere modificati arbitrariamente.

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Security token offering  (STO)

L’offerta di token di sicurezza (Security token offering  (STO)) è un tipo di raccolta fondi eseguita con una società che offre titoli tokenizzati. La caratteristica distintiva delle offerte di token di sicurezza è nella sua definizione.

  • Un’offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO)) è condotta con titoli;
  • un’offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)) con criptovalute;   ,
  • un’offerta di token di sicurezza (Security token offering  (STO)) è una combinazione di entrambe.

Una Security token offering  (STO) si intende l’offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (crypto assets)  i cui più disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets vengono inseriti in uno smart contract e digitalizzati attraverso un token (codice informatico) che ne garantisce l’autenticità e la proprietà attraverso l’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology).

Attraverso una Security token offering ( STO) una PMI rende liquidi i propri asset e favorisce l’investimento da parte del mercato dei capitali, riducendo così la propria dipendenza dal canale bancario che oggi rappresenta l’80% delle fonti di finanziamento di una PMI. Dall’altro lato invece, l’investitore (professionale e/o retail) ha la possibilità di accedere a forme di investimento alternative, liquide e ad alta redditività.

Gli asset aziendali vengono ceduti agli investitori senza che questi ne entrino in possesso materialmente come avviene, ad esempio, per i contratti future. A differenza dei future però i contratti si basano sugli smart contract e lo strumento finanziario si chiama token. L’emissione di Security token, se applicata a un asset commerciale, rappresenta una forma di finanziamento alternativa ed evoluta al factoring bancario.

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Security token offering  (STO) con emissione di Token di sicurezza (security token)  legati ad azioni

Un’offerta di token di sicurezza (Security token offering  (STO)) è considerata un modo più sicuro, rispetto ad un’offerta iniziale di monete (Initial Coin Offering (ICO)),  di emettere token legati ad un’emissione  di azioni.

Dato che con un’offerta di token di sicurezza (Security token offering  (STO)) vengono emessi token basati su asset specifici, come le azioni di una società, la STO viene spesso trattata come l’equivalente, nel mondo delle valute virtuali, di una tradizionale offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering (IPO)).

La Security token offering ( STO) è una soluzione interessante per gli investitori che apprezzano la sicurezza e la somiglianza con gli investimenti tradizionali. La STO deve essere emessa da società commerciali nel rispetto della normativa applicabile ai titoli. Ciò comporta costi aggiuntivi ma rende l’intero progetto più sicuro.

Le stesse norme legali che si applicano a un’offerta di titoli tradizionale in linea di massima si applicano anche a una Security token offering ( STO). Dopo aver effettuato un’analisi del mercato e la verifica di tutti i requisiti legali e fiscali, viene nominato il presidente della società e i soci che svolgeranno le attività specificate.

Successivamente, viene

  • creato uno “smart contract”;
  • preparato un whitepaper  che  espone le informazioni tecniche, finanziarie e commerciali relative al progetto.  Il Whitepaper è solitamente accompagnato da un One Pager, il progetto riassunto in una pagina, e da un Position Paper, che descrive il posizionamento  rispetto alla concorrenza;
  • selezionata una piattaforma blockchain per emettere il token.

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Security token offering  (STO) con emissione di Token di sicurezza (security token)  legati ad obbligazioni

Come abbiamo visto, con un’offerta di token di sicurezza (Security token offering  (STO)), strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come le obbligazioni,  vengono inseriti in uno “smart contract” e digitalizzati attraverso un un security token che ne garantisce l’autenticità e la proprietà tramite l’utilizzo di una rete Blockchain.

L’emissione di un security token è assimilabile ad una cartolarizzazione di asset (tangibili, intangibili e commerciali), con la differenza che le Security token si basano sull’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology).

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Le tokenised security

Mentre i “security token” sono originariamente token nativi di una blockchain, con funzione di security, le “tokenised security” sono prima di tutto titoli rappresentativi di un’azienda con funzione di utility o governance.

Solo in un secondo momento le tokenised security sono emesse nella forma di token compatibili con la blockchain.

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Definizione di Cripto-attività e Token nel Regolamento Mica

Il punto 5 dell’art. 3 (Definizioni) del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività (Regolamento MiCA) definisce:

  1. «cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga.

I successivi punti 6 e 7 dell’art. 3 (Definizioni) del del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) definiscono:

  1. «token collegato ad attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
  2. «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

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White Paper sulle cripto-attività

Il punto 24 delle considerazioni preliminari al Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività definisce “White Paper sulle cripto-attività” come il documento informativo contenente informazioni obbligatorie da notificare alla rispettiva autorità competente e pubblicare.

Un White Paper sulle cripto-attività dovrebbe contenere informazioni di carattere generale sull’emittente, sull’offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, sul progetto da realizzare con i capitali raccolti, sull’offerta al pubblico di cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione, sui diritti e sugli obblighi connessi alle cripto-attività, sulla tecnologia sottostante utilizzata per tali cripto-attività e sui relativi rischi. Tuttavia, il White Paper sulle cripto-attività non dovrebbe contenere una descrizione dei rischi che sono imprevedibili e che è molto improbabile che si concretizzino. Le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività come pure nelle comunicazioni di marketing pertinenti, quali i messaggi pubblicitari e il materiale di marketing, effettuate anche attraverso nuovi canali quali le piattaforme di social media, dovrebbero essere corrette, chiare e non fuorvianti. I messaggi pubblicitari e il materiale promozionale dovrebbero essere coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività.

L’art. 19 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la  forma della White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività.

L’art. 51 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la  forma della White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica.

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Offerta al pubblico di token collegati ad attività

Il TITOLO III – TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività stabilisce i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività ed requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di token collegati ad attività.

CAPO 1 – Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione

Articolo 16 – Autorizzazione

Articolo 17 – Requisiti per gli enti creditizi

Articolo 18 – Domanda di autorizzazione

Articolo 19 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

Articolo 20 – Valutazione della domanda di autorizzazione

Articolo 21 – Concessione o rifiuto dell’autorizzazione

Articolo 22 – Comunicazione sui token collegati ad attività

Articolo 23 – Restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio

Articolo 24 – Revoca dell’autorizzazione

Articolo 25 – Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

Articolo 26 – Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

CAPO 2 – Obblighi degli emittenti di token collegati ad attività

Articolo 27 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività

Articolo 28 – Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività

Articolo 29 – Comunicazioni di marketing

Articolo 30 – Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività

Articolo 31 – Procedure di trattamento dei reclami

Articolo 32 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

Articolo 33 – Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione

Articolo 34 – Dispositivi di governance

Articolo 34 – Dispositivi di governance

CAPO 3 – Riserva di attività

Articolo 36 – Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività

Articolo 37 – Custodia delle attività di riserva

Articolo 38 – Investimento della riserva di attività

Articolo 39 – Diritto di rimborso

Articolo 40 – Divieto di concedere interessi

CAPO 4 – Acquisizioni di emittenti di token collegati ad attività

Articolo 41 – Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

Articolo 42 – Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

CAPO 5 – Token collegati ad attività significativi

Articolo 43 – Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

Articolo 44 – Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

Articolo 45 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

CAPO 6 – Piani di risanamento e di rimborso

Articolo 46 – Piano di risanamento

Articolo 47 – Piano di rimborso

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Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione

Il CAPO 1  del TITOLO III del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) è dedicato all’Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l’ammissione alla negoziazione

Tralasceremo le disposizioni poste a regolamentare l’offerta al pubblico da parte di enti creditizi di token collegati ad attività.

Il primo paragrafo, lett. a), dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che possono richiedere l’autorizzazione per effettuare un’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attività all’interno dell’Unione Europea una persona giuridica, o un’impresa stabilita nell’Unione:

  • che sia l’emittente di tale token collegato ad attività;
  • che ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente all’ art. 21 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA).

L’autorizzazione concessa dall’autorità competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’emittente di un token collegato ad attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token collegato ad attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.

Previo il consenso scritto dell’emittente di un token collegato ad attività, altre persone possono offrire al pubblico un token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione se rispettano gli articoli 27, 29 e 40.

Il secondo paragrafo dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che non si applica  il paragrafo 1  se:

a)

su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token collegato ad attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta ufficiale, e l’emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

b)

l’offerta al pubblico del token collegato ad attività è rivolta esclusivamente a investitori qualificati e il token collegato ad attività può essere detenuto solo da tali investitori qualificati.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.

L’art. 18 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) elenca le informazioni ed i requisiti richiesti dalla Domanda di autorizzazione

L’art. 19 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la  forma della White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività.

L’art. 20 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) determina le modalità e le tempistiche della valutazione della domanda di autorizzazione da parte delle autorità competenti che ricevono una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18, che devono concedere o revocare l’autorizzazione a norma dell’Art. 21.

L’art. 22 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone l’obbligo ed il contenuto, per ciascun token collegato ad attività con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, di una comunicazione trimestrale.

L’art. 22 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone particolari restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio, qualora il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali stimati delle operazioni giornaliere associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica sia superiore rispettivamente a un milione di operazioni e a 200 000 000 EUR.

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Requisiti personali

L’art. 18 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che la Domanda di autorizzazione deve contenere:

h) identità dei membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente;

i) la prova che le persone di cui alla lettera h) possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare l’emittente richiedente;

j) la prova che qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente possieda sufficienti requisiti di onorabilità.

Il paragrafo 5 dell’art. 18 dispone che ai fini del paragrafo 2, lettere i) e j), l’emittente richiedente di un token collegato ad attività deve fornire la prova di tutti gli elementi seguenti:

a) per tutti i membri dell’organo di amministrazione, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b) che i membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente del token collegato ad attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare l’emittente del token collegato ad attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c) per tutti gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.”

L’Art. 34 (Dispositivi di governance) del del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone:

  1. I membri dell’organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e possiedono le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, individualmente e collettivamente, per svolgere le loro funzioni. In particolare, essi non sono stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità. Essi dimostrano inoltre di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni;
  1. Gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e, in particolare, non sono state condannate per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità.

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Requisiti patrimoniali

L’Articolo 35 del del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone che gli emittenti di token collegati ad attività devono disporre in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:

a) 350 000 EUR;

b) il 2 % dell’importo medio della riserva di attività di cui all’articolo 36 (Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività);

c) un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente.

Il CAPO 3 del TITOLO III del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) è dedicato alla Riserva di attività

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Offerta al pubblico di Token di moneta elettronica

Come abbiamo visto, il punto 7 dell’art. 3 (Definizioni) del  Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività definisce:

  1. «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

Il punto 12 dell’art. 3 (Definizioni) del  Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività definisce

  1. «offerta al pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività.

Il secondo comma dell’art. 48 del  Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività dispone che:

“I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica.
Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione”

In sintesi potremmo dire che il  Regolamento (UE) 2023/1114  (Regolamento MiCA) si applica ai token crittografici la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Il TITOLO IV – TOKEN DI MONETA ELETTRONICA del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività stabilisce i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività ed requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di  token di moneta elettronica

CAPO 1 – Requisiti che devono essere soddisfatti da tutti gli emittenti di token di moneta elettronica

Articolo 48 – Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

Articolo 49 – Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica

Articolo 50 – Divieto di concedere interessi

Articolo 51 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica

Articolo 52 – Responsabilità degli emittenti di token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

Articolo 53 – Comunicazioni di marketing

Articolo 54 – Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

Articolo 55 – Piani di risanamento e di rimborso

CAPO 2 – Token di moneta elettronica significativi

Articolo 56 – Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

Articolo 57 – Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

Articolo 58 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica

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Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

L’ Articolo 48 del CAPO 1 – Requisiti che devono essere soddisfatti da tutti gli emittenti di token di moneta elettronica del TITOLO IV – TOKEN DI MONETA ELETTRONICA del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività  dispone i requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica.

In particolare il terzo paragrafo dell’art. 48 dispone che ai token di moneta elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo,  si applicano i titoli II e III della   Direttiva 2009/110/CE  concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (EMD2)

L’art. 51 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) dispone il contenuto e la  forma della White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica.

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Disposizioni prudenziali generali

L’Articolo 3 ,Titolo II “Condizioni per l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica”, della Direttiva 2009/110/CE  concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (EMD2) richiamato dal terzo paragrafo dell’art. 48  del Regolamento (UE) 2023/1114  relativo ai mercati delle cripto-attività dispone che agli istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili l’articolo 5 (Domande di autorizzazione), gli articoli da 11 a 17, l’articolo 19, paragrafi 5 e 6, e gli articoli da 20 a 31 della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la Payment Services Directive 2 (PSD2),  compresi gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’articolo 28, paragrafo 5, e dell’articolo 29, paragrafo 7.

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Domande di autorizzazione e Requisiti personali

L’Articolo 5 (Domande di autorizzazione) della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la Payment Services Directive 2 (PSD2) elenca le informazioni ed i requisiti richiesti dalla Domanda di autorizzazione.

In particolare:

m) l’identità delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale del richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’entità della loro partecipazione, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando la necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento;

n) l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’istituto di pagamento e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle attività di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento, nonché le prove attestanti la loro onorabilità e il possesso di conoscenze e di esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento come definito dallo Stato membro d’origine dell’istituto di pagamento;

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Capitale iniziale

Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2009/110/CE  concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (EMD2), gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350 000  EUR.

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La regolamentazione di Security token offering STO, ICO, blockchain e smart contract in Italia – L’approccio Consob

Per Security token offering (o abbreviato STO), si intende l’offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (crypto assets (1) i cui più disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets vengono inseriti in uno smart contract e digitalizzati attraverso un token (codice informatico) che ne garantisce l’autenticità e la proprietà attraverso l’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology (2)). L’emissione di un security token è assimilabile ad una cartolarizzazione di asset (tangibili, intangibili e commerciali), con la differenza che le Security token si basano appunto sull’utilizzo di Distributed Ledgers (letteralmente “registro distribuito”) Technologies.

Attraverso un Security token offering ( STO) una PMI rende liquidi i propri asset e favorisce l’investimento da parte del mercato dei capitali, riducendo così la propria dipendenza dal canale bancario che oggi rappresenta l’80% delle fonti di finanziamento di una PMI. Dall’altro lato invece, l’investitore (professionale e/o retail) ha la possibilità di accedere a forme di investimento alternative, liquide e ad alta redditività.

Gli asset aziendali vengono ceduti agli investitori senza che questi ne entrino in possesso materialmente come avviene, ad esempio, per i contratti future. A differenza dei future però i contratti si basano sugli smart contract (3) e lo strumento finanziario si chiama token. L’emissione di Security token, se applicata a un asset commerciale, rappresenta una forma di finanziamento alternativa ed evoluta al factoring bancario.

Da quando si è iniziato ad osservare il fenomeno ICO (Initial Coin Offering) come un tema con caratteristiche anche di tipo speculativo, è iniziata una sorveglianza rispetto a dei fattori di rischio e delle criticità legate a questo tipo di iniziative.

Tutto questo ha contribuito ad imprimere una svolta finalizzata alla ricerca e lo sviluppo e la creazione di una nuova forma di ICO (Initial Coin Offering), che ha portato ai Security Token Offering (STO) che:

  • garantiscono requisiti e regole certe da osservare;
  • minimizzano i potenziali fattori di rischio incrementando le procedure di controllo e verifica.

I Security Token Offering (STO) propongono  agli investitori l’acquisto di Token sotto forma di security,  “titoli” che passano attraverso il controllo di autorità preposte, chiamate a certificare che si tratti strumenti finanziari negoziabili e che riportino un valore monetario.

L’Unione Europea con il  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto) ha adottato un nuovo schema di norme, che esentano chi emette titoli, dall’obbligo di redigere un prospetto informativo se l’offerta è al di sotto di una certa soglia.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non sono più necessari adempimenti aggiuntivi, ma il regolamento è entrato automaticamente in vigore all’interno dei sistemi legislativi nazionali, eliminando in questo modo il rischio di incongruenze.

Le soglie, sono state decise da ogni nazione rispettando l’articolo 3.2 del Regolamento Prospetto, che prevedono un margine di discrezionalità per le esenzioni tra uno e 8 milioni di euro.

L’Italia, la Francia, il Regno Unito, la Danimarca e la Finlandia hanno optato per la soglia più alta di 8 milioni di euro, scelta che può favorire lo sviluppo delle STO perché questa soluzione si adatta particolarmente bene alla media delle startup focalizzate sul mondo delle criptomonete; tutto questo consente loro un modus operandi più semplice ai per acquisire finanziamenti all’interno dei loro paesi d’origine, ma, dal momento che non c’è bisogno di un prospetto, la raccolta fondi dovrà essere limitata per ora al paese d’origine.

In virtù dell’art. 15 (Prospetto UE della crescita) del Regolamento Prospetto  le società europee che non rientrano nelle soglie per l’esenzione e che volessero emettere security token potranno farlo utilizzando una nuova forma di prospetto semplificato, che prende il nome di “Prospetto di crescita”, processo  diretto e dai costi contenuti se paragonato alla media dei prospetti altrimenti necessari.

L’art. 15, primo comma (Prospetto UE della crescita) del Regolamento Prospetto recita:

 “In caso di offerta pubblica di titoli, i soggetti seguenti possono scegliere di redigere un prospetto UE della crescita in base al regime di informativa proporzionato di cui al presente articolo purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

a)

PMI;

b)

emittenti, diversi dalle PMI, i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa media inferiore a 500 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;

c)

emittenti, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ove le offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell’Unione che non supera 20 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi, e a condizione che tali emittenti non abbiano titoli negoziati in un MTF e durante l’esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti;

d)

offerenti di titoli emessi da emittenti di cui alle lettere a) e b)

La definizione di PMI ai sensi del Regolamento Prospetto  è data dalla lettera f dell’art.  2 (Definizioni)

f) «piccole e medie imprese» o PMI:

i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure

 

ii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE;

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE definisce «piccola o media impresa»: un’impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili.

Il processo per l’ottenimento del certificato di approvazione che attesti che il prospetto è stato emesso nel rispetto delle nuove è diventato più semplice.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, a, una volta che un prospetto di crescita di una STO è approvato in uno stato UE, questo sarà valido per ogni offerta di Security Token all’interno della stessa UE. Riportiamo l’art. 24 (Validità dell’approvazione di un prospetto a livello dell’Unione) del Regolamento Prospetto:

“1.   Fatto salvo l’articolo 37, qualora l’offerta pubblica di titoli o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato avvengano in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, il prospetto approvato dallo Stato membro di origine e gli eventuali supplementi sono validi per l’offerta pubblica o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’ESMA e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano notifica a norma dell’articolo 25. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa i prospetti e i supplementi approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri, e le condizioni definitive.

2.   Se un fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti sopravvengono o sono rilevati nell’arco di tempo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all’articolo 20, paragrafo 1. L’ESMA e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l’autorità competente dello Stato membro di origine della necessità di nuove informazioni.”

In data 23 luglio 2014 è stato emanato il REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno  (eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni (DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12) è stato riconosciuto il valore giuridico delle certificazioni tramite blockchain (2e degli smart contract (3).

Quindi, come previsto dal DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, l’emissione di Security token è un’attività legalizzata a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano delle tecnologie Blockchain Distributed Ledgers Technology (DLT) e Smart Contract.

L’ordinamento italiano, con il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, introduce una definizione di Distributed Ledgers Technology (DLT) e Smart Contract . Nello specifico si tratta dell’articolo 8-ter, composto di soli quattro commi:

Art. 8-ter Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract

1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che
opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui
esecuzione vincola automaticamente due o piu’ parti sulla base di
effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il
requisito della forma scritta previa identificazione informatica
delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso
di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti
giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo
41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014
.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale
individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri
distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti
di cui al comma 3.

La prima osservazione riguarda l’oggetto della definizione di “tecnologie basate su registri distribuiti” di cui al primo comma, la norma infatti definisce Distributed Ledgers Technology (DLT) e nulla dice in merito alla blockchain (BC). I due termini non sono sinonimi, e le due architetture seppur similari possiedono caratteristiche diverse (in sintesi, semplicisticamente, si può dire che tutte le BC sono DLT ma non tutte le DLT sono BC (2) ).

Due sono le principali critiche al primo comma dell’art. 8 ter del DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 da parte degli esperti in materia.

La prima riguarda la scelta di fornire la definizione di Distributed Ledgers Technology (DLT) prevedendo dei requisiti di non alterabilità e non modificabilità che sembrerebbero essere garantiti solo da una blockchain (BC) pubblica.

La seconda riguarda la “non modificabilità”, carattere problematico sotto diversi aspetti:

Il  primo comma dell’art. 8 ter, se da un lato evidenzia la volontà del legislatore di creare una base normativa che permetta alle aziende di investire e sperimentare i possibili utilizzi della tecnologia, dall’altro lascia un significativo margine di incertezza circa quali siano le reti che possano rientrare nella definizione, non specificando se debbano essere public, private, permissionless, permissioned, o quale debba essere l’algoritmo di consenso utilizzato (PoW (Proof-of-work – algoritmi che fungono da disincentivi economici nei confronti di attacchi informatici), PoS (È detto proof-of-stake (PoS, vagamente traducibile in italiano come “prova che si ha un interesse in gioco”) un tipo di protocollo per la messa in sicurezza di una rete di criptovaluta e per il conseguimento di un consenso distribuito),…..).

La  prima parte del secondo comma dell’art. 8 ter definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.

Quindi la legge stabilisce un requisito tecnico “opera su tecnologie basate su registri distribuiti”. Per cui non è sufficiente che il codice informatico sia salvato sull’hard disk delle parti o in una qualsiasi LAN, ma deve esserne fatto il deploy (registrazione del contratto nella rete DLT) all’interno di una rete DLT che soddisfi i requisiti stabiliti al 1° comma dell’art. 8-ter.

La  seconda parte del secondo comma dell’art. 8 ter del DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 stabilisce che: “Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Le linee guida non risultano ancora emesse.

Il comma 4 dell’art. 8 ter rimette all’Agenzia per l’Italia digitale   (AgID) l’individuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, degli standard tecnici che le tecnologie blockchain dovranno possedere, affinché tali tecnologie possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui al comma 3.

Gli standard tecnici non risultano ancora emesse.

A livello comunitario, L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( European Securities and Markets Authority (ESMA))  si rimette all’autonomia normativa delle national competent authorities (NCAs) e pertanto sarà necessario il parere positivo della Consob per l’emissione di tali nuovi alternativi strumenti finanziari (Vedi ESMA : Advice – Initial Coin Offerings and Crypto-Assets).

A tal riguardo, in data 19.03.19, la Consob ha pubblicato il Documento di Consultazione pubblica Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività sul tema di regolamentazione dei Cripto-asset, tra cui le initial coin offering (ICO) (4)  tramite piattaforme di Equity-crowdfunding  (5).

La Consob ritiene che i token siano titoli. Infatti, ricorda che il fenomeno delle ICO è di sua pertinenza in quanto “sia le offerte primarie di cripto-attività (o token) sia le cripto-attività stesse possono presentare significativi elementi di similitudine con le offerte pubbliche di strumenti/prodotti finanziari”. E aggiunge anche che “la rappresentazione dei rapporti giuridici in un “token” (cosiddetta “tokenizzazione”) presenta profili di analogia con il meccanismo di creazione di securities, ovvero l’incorporazione dei diritti del sottoscrittore in un certificato, che costituisce titolo di legittimazione per il loro esercizio ma anche uno strumento per la più agevole trasferibilità dei medesimi”.

In sintesi, la consultazione di Consob chiede agli “stakeholder(parte che ha un interesse in una società e può influenzare o essere influenzata dall’attività ) di esprimere la propria opinione su tre elementi fondamentali delle ICO, che l’authority ha provato a definire:

  1. elementi costitutivi del fenomeno “token”;
  2. approccio regolatorio rispetto alle offerte di cripto-attività di nuova emissione;
  3. approccio regolatorio relativo alla successiva negoziazione.

La Consob sottolinea che, ferma restando la sussistenza dell’elemento dell’investimento (comune a prodotti e strumenti finanziari), i tratti distintivi della cripto-attività consistono:

  • nell’impiego di tecnologie innovative, tipo blockchain, onde incorporare nei token i diritti dei soggetti che hanno investito con l’obiettivo del finanziamento del progetto imprenditoriale sottostante;
  • nella destinazione alla successiva negoziazione dei token (crypto-asset), la cui trasferibilità è peraltro strettamente connessa con la tecnologia impiegata, ovvero con la sua capacità di registrare e mantenere l’evidenza della titolarità dei diritti connessi con i crypto-asset in circolazione

Lo scopo è la tutela dei potenziali acquirenti, quantomeno con riferimento alle caratteristiche dei soggetti emittenti cripto-attività e alla messa a disposizione di adeguate informazioni in merito ai progetti imprenditoriali. Secondo Consob, gli operatori meglio posizionati per poter offrire professionalmente assistenza nella realizzazione delle offerte di cripto-attività a un numero potenzialmente indeterminato di investitori appaiono i gestori di portali di equity crowdfunding.

Non si escludono però soggetti diversi, specializzati in ICO, purché in possesso di requisiti soggettivi richiesti alla categoria dei gestori di portali di crowdfunding.

Peraltro, Consob non ritiene necessario creare una situazione di regole rigide.  Ritiene invece più “utile prevedere un regime che in virtù di un meccanismo di opt-in consenta al promotore dell’iniziativa (emittente/offerente/proponente) di scegliere l’impiego di una piattaforma dedicata al fine di rivolgersi alla platea degli investitori in un contesto regolamentato”. Di conseguenza, le offerte promosse al di fuori delle piattaforme regolate resterebbero comunque legittime, a meno che il token integri la nozione di “prodotto finanziario”.

Per quanto riguarda i mercati secondari, dove i token vengono scambiati, Consob propone la nozione di “sistema di scambi di criptoattività, quale insieme di regole e di strutture automatizzate, che consente di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di cripto-attività e di dare esecuzione a dette proposte, anche attraverso tecnologie basate su registri distribuiti”.

Un’ipotesi di disciplina potrebbe prevedere, da un lato, che solo le criptoattività che abbiano costituito oggetto di offerta al pubblico attraverso una o più piattaforme possono essere ammesse agli scambi e, dall’altro, l’iscrizione del sistema di scambi di criptoattività in un apposito registro della Consob.

Secondo Consob, infine, sarebbe opportuno prevedere che i sistemi di scambio siano dotati di regole e procedure idonee per l’accesso e l’identificazione dei partecipanti in modo tale da rendere inutilizzabili tecnologie basate su registri distribuiti nella forma “permissionless”, ossia con accesso libero anche anonimo.

In tale cornice si inserisce l’iniziativa del Governo di istituire un Gruppo di esperti in blockchain e in intelligenza artificiale per predisporre una strategia nazionale sull’utilizzo di queste tecnologie, con lo scopo di approntare gli strumenti normativi e tecnici e le risorse per la loro diffusione.

Questa si aggiunge all’iniziativa di 23 paesi europei di dare vita alla European Blockchain Partnership (EBP) , alla quale, recentemente, ha aderito anche l’Italia. La collaborazione punta a favorire la collaborazione tra gli Stati membri per lo scambio di esperienze, sia sul piano tecnico sia su quello della regolamentazione, e dovrebbe portare alla progettazione e il lancio di una Blockchain dell’Unione Europea.

Obiettivo principale della European Blockchain Partnership (EBP) è stato la costruzione dell’infrastruttura europea dei servizi blockchain (European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)).

La European Blockchain Partnership (EBP) aiuta a evitare la frammentazione del panorama blockchain favorendo una stretta collaborazione tra i paesi dell’UE. La partnership supporta l’interoperabilità e l’ampia diffusione di servizi basati su blockchain. Offre un ambiente conforme alle normative nel pieno rispetto delle leggi dell’UE e con strutture e modelli di governance chiari per aiutare la blockchain a crescere e prosperare in tutta Europa.

Ricordiamo, infine, che l’Italia ha sottoscritto il 4 dicembre 2018 una dichiarazione sullo sviluppo della Blockchain nell’ambito del MED7, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo).

Nella dichiarazione si riconosce come la Blockchain e, più in generale, le tecnologie basate su registri distribuiti (DLT) possano giocare un ruolo determinante nello sviluppo di questi Paesi. E’ necessario, pertanto, creare un coordinamento anche tecnico tra i Paesi, per sperimentare l’utilizzo di queste tecnologie e di quelle emergenti (5G, Internet of Things, AI).

Nei negoziati che hanno preceduto la firma della dichiarazione, l’Italia ha rimarcato come risulti determinante favorire la conoscenza e la sperimentazione delle tecnologie emergenti a tutti i livelli ed assicurare che, nella costruzione di una cornice giuridica di riferimento, venga garantito il mantenimento del loro carattere decentralizzato.

In relazione agli smart contract, si segnala uno studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dal titolo “Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita”.

(1) I cripto asset sono strumenti finanziari all’avanguardia, assimilabili alle securities, il cui mercato deve trovare ancora una piena regolamentazione. L’Italia è stato tra i primi paesi a offrire una legislazione più completa dei cripto asset, che comprende, non solo la loro definizione e le modalità di emissione, ma anche tematiche relative alle offerte e agli scambi, proponendo una disciplina del mercato primario e del mercato secondario. Allo stato attuale, secondo la Consob, i soggetti più adatti a gestire l’emissione di cripto attività sono i gestori di portali di equity crowdfunding,

(2) La Blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni (per esempio transazioni) in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica.

Le applicazioni della Blockchain, che si attende siano rilevanti in numerosi settori, sono spesso contraddistinte dalla necessità di disintermediazione e decentralizzazione. Questa innovazione consente, potenzialmente, di fare a meno di banche, notai, istituzioni finanziarie e così via.

Le tecnologie Blockchain sono incluse nella più ampia famiglia delle tecnologie di Distributed Ledger ( (letteralmente “registro distribuito”), ossia sistemi che si basano su un registro distribuito, che può essere letto e modificato da più nodi di una rete. Per validare le modifiche da effettuare al registro, in assenza di un ente centrale, i nodi devono raggiungere il consenso. Le modalità con cui si raggiunge il consenso e la struttura del registro sono alcune delle caratteristiche che connotano le diverse tecnologie Distributed Ledger.

Blockchain e Distributed Ledger sono le tecnologie che abilitano l’Internet of Value, che si fonda su 5 ingredienti: retealgoritmiregistro distribuitotrasferimenti ed asset.

Cosa sono Distributed Ledger e Blockchain

Le tecnologie Distributed Ledger (DLT) sono sistemi basati su un registro distribuito, ossia sistemi in cui tutti i nodi di una rete possiedono la medesima copia di un database che può essere letto e modificato in modo indipendente dai singoli nodi.

Regola del consenso e crittografia

Se nei cosiddetti Distributed Database, tutti i nodi che possiedono una copia del database possono consultarlo, ma devono passare da un ente centrale (oppure più soggetti validatori) per modificarne i dati, nei sistemi di Distributed Ledger le modifiche al registro vengono regolate tramite algoritmi di consenso. Tali algoritmi permettono di raggiungere il consenso tra le varie versioni del registro, nonostante esse vengano aggiornate in maniera indipendente dai partecipanti della rete. Oltre agli algoritmi di consenso, per mantenere la sicurezza e l’immutabilità del registro, Distributed Ledger e Blockchain fanno anche un ampio utilizzo della crittografia.

Caratteristiche delle Distributed Ledger Technology

Proprio per la particolarità e la rilevanza della modalità con cui la rete aggiorna il registro, le caratteristiche fondamentali che distinguono i vari sistemi di Distributed Ledger sono tre:

  • tipologia di rete
  • meccanismo di consenso
  • struttura del registro

Le soluzioni più propriamente dette Blockchain, quelle che si ispirano alla piattaforma Bitcoin, aggiungono due ulteriori caratteristiche che non necessariamente si trovano nei sistemi di Distributed Ledger:

  • trasferimenti
  • asset

Permission Ledger e Permissionless Ledger

Sulla base della tipologia di rete, si distingue tra sistemi:

  • permissioned – reti in cui per accedere bisogna registrarsi e identificarsi e quindi essere autorizzati da un ente centrale o dalla rete stessa;
  • permissionless – reti in cui chiunque può accedere senza autorizzazione.

Nei sistemi permissioned il meccanismo di consenso è più semplice: quando un nodo propone una l’aggiunta di una transazione, ne viene verificata la validità e si vota a maggioranza sull’opportunità di aggiungerla al registro.

In sistemi permissionless, invece, i meccanismi di consenso sono più complessi (basati ad esempio Proof of Work o Proof of Stake1) per evitare che un soggetto malevolo possa creare numerose identità fittizie e influenzare il processo di modifica del registro.

Caratteristiche dei sistemi Blockchain

Un’altra caratteristica dei sistemi Distributed Ledger è la struttura del registro. Le soluzioni Blockchain sono quelle in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti più transazioni e i blocchi sono tra di loro concatenati tramite crittografia (come ad esempio nelle piattaforme Bitcoin o Ethereum). Vi sono poi soluzioni in cui il registro è formato da Tangle, dove cioè le transazioni vengono processate in parallelo (ad esempio IOTA) o altri casi ancora in cui il registro è formato da una catena di transazioni (ad esempio Ripple).

I sistemi Blockchain, in genere consentono di effettuare dei trasferimenti o più genericamente delle transazioni. Tali trasferimenti possono essere semplici o più evoluti a seconda del livello di programmabilità consentito dalla piattaforma. Ad esempio, la piattaforma Ethereum consente di gestire smart contract che abilitano trasferimenti arbitrariamente complessi.

Infine, l’ultima caratteristica dei sistemi Blockchain è il fatto che esista un asset univoco da trasferire che può essere una criptovaluta o un token. Tale asset può essere nativamente digitale o fisico con un corrispettivo digitale. Le tecnologie Internet of Things possono aiutare a creare corrispondenza tra asset fisico e digitale.

(3) L’espressionesmart contract può esser fuorviante, anche rispetto alle differenze dei vari sistemi normativi, in alcuni casi non è possibile parlare di “contratti” in senso strettamente giuridico, ma di funzioni “if/then” incorporate in software o protocolli informatici. Per es.: se c’è una scadenza, allora parte il pagamento.

In sintesi, tramite gli smart contract può anche avvenire una trasposizione “informatica” di accordi che si concludono al di fuori dalla piattaforma tecnologica.

(4) Mentre il termine initial coin offering è stato inizialmente attribuito alle emissioni di cripto-valute (es. Bitcoin, Ethereum), ad oggi esso è utilizzato per identificare qualsiasi offerta di token, non necessariamente costituenti una cripto-valuta ma incorporanti diritti vari, che possono essere acquisiti dietro corrispettivo sia di valuta a corso legale sia di cripto-valuta.

 (5)  Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento), o finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo che avviene attraverso appositi portali web. Un gruppo di soggetti conferisce il proprio denaro per sostenere e finanziare gli sforzi di persone o di organizzazioni, ottenendo in cambio una ricompensa che può essere concreta o simbolica, a seconda della finalità della campagna.

L’equity crowdfunding è una particolare tipologia di crowdfunding che si configura come un vero e proprio strumento finanziario. Il promotore della campagna è una società, startup o PMI, che offre al crowd una fetta della propria società, in cambio di capitali di rischio. I finanziatori dell’iniziativa ottengono una quota di partecipazione della società, diventando quindi veri e propri soci dell’impresa. In Italia, l’equity crowdfunding è normato dalla Consob e ogni portale che vuole operare in questo settore deve essere autorizzato dallo stesso organo di vigilanza.

 

Security Token Offering (STO) – Diritto e regolamentazione in Svizzera

Per Security token offering (o abbreviato STO), si intende l’offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (crypto assets) (1) i cui più disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets vengono inseriti in uno smart contract e digitalizzati attraverso un token (codice informatico) che ne garantisce l’autenticità e la proprietà attraverso l’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology). L’emissione di un security token è assimilabile ad una cartolarizzazione di asset (tangibili, intangibili e commerciali), con la differenza che le Security token si basano appunto sull’utilizzo di tecnologie DLT.

Attraverso un Security token offering ( STO) una PMI rende liquidi i propri asset e favorisce l’investimento da parte del mercato dei capitali, riducendo così la propria dipendenza dal canale bancario che oggi rappresenta l’80% delle fonti di finanziamento di una PMI. Dall’altro lato invece, l’investitore (professionale e/o retail) ha la possibilità di accedere a forme di investimento alternative, liquide e ad alta redditività.

Gli asset aziendali vengono ceduti agli investitori senza che questi ne entrino in possesso materialmente come avviene, ad esempio, per i contratti future. A differenza dei future però i contratti si basano sugli smart contract (2) e lo strumento finanziario si chiama token. L’emissione di Security token, se applicata a un asset commerciale, rappresenta una forma di finanziamento alternativa ed evoluta al factoring bancario.

L’emissione di Security token è un’attività legalizzata a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano delle tecnologie Blockchain Distributed Ledgers Technology (DL)T e Smart Contract, come previsto dal DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 .

A livello comunitario, L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( European Securities and Markets Authority (ESMA))  si rimette all’autonomia normativa delle national competent authorities (NCAs) e pertanto sarà necessario il parere positivo della Consob per l’emissione di tali nuovi alternativi strumenti finanziari (Vedi ESMA : Advice – Initial Coin Offerings and Crypto-Assets).

A tal riguardo, in data 19.03.19, la Consob ha pubblicato il Documento di Consultazione pubblica Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività sul tema di regolamentazione dei Cripto-asset, tra cui le initial coin offering (ICO) (3) tramite piattaforme di Equity-crowdfunding  (4).

Diritto svizzero

Per quanto attiene il diritto svizzero,  l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) utilizza il termine “asset token” e non “security token“. Pertanto, si troverà spesso il primo termine per quanto riguarda il diritto svizzero.

Secondo   l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) i token di sicurezza rappresentano attività come debiti o diritti di partecipazione all’emittente. Gli “asset token” promettono, ad esempio, una quota negli utili futuri dell’azienda o nei flussi di capitale futuri. In termini di funzione economica, sono quindi analoghi ad azioni, obbligazioni o derivati. Anche i token che consentono di negoziare asset fisici sulla blockchain rientrano in questa categoria.

Una volta che un token si qualifica come “asset token“,  token di sicurezza, viene classificato dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) come titolo ai sensi della legge svizzera sui mercati finanziari.

Vedi: Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) – Edizione del 16 febbraio 2018

A differenza del diritto di altre giurisdizioni come l’Unione Europea, il diritto svizzero non prevedeva  un obbligo di prospetto di diritto pubblico vigilato dalle autorità (o da organismi di autoregolamentazione a cui tale compito è delegato). In particolare, non era richiesto l’approvazione di un prospetto da parte di alcuna autorità.
Le eccezioni riguardavano:

  •  l’emissione di investimenti collettivi di capitale;
  • le quotazioni nelle borse svizzere.

Fatte salve queste eccezioni, l’obbligo del prospetto è previsto dal Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Se tale obbligo di prospetto di diritto privato non è rispettato e sono soddisfatte alcune ulteriori condizioni preliminari, gli investitori possono sollevare richieste di responsabilità sul prospetto dinanzi ai tribunali civili.

Secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (CO), l’obbligo del prospetto è sostanzialmente attivato in caso di offerte pubbliche di azioni o obbligazioni. Secondo la definizione giuridica, un’offerta non è da considerarsi pubblica se è rivolta solo a un numero limitato di persone. Il termine “numero limitato di persone” non è, tuttavia, ulteriormente definito nella legge e non ci sono precedenti che dettaglierebbero tale termine.

Con l’introduzione della Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi), la situazione giuridica è notevolmente cambiata. La Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi), all’art. 35,prevede un obbligo di prospetto di diritto pubblico. In base a tale legge, gli emittenti di titoli devono, di norma, pubblicare un prospetto che deve essere esaminato e approvato da un organismo di revisione autorizzato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Ciò non si applica quando la Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi), all’art. 36,  specifica un’eccezione:

L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’offerta pubblica che:

a. si rivolge soltanto a investitori considerati clienti professionali;
b. si rivolge a meno di 500 investitori;
c. si rivolge a investitori che acquistano valori mobiliari per un valore di almeno 100 000 franchi;
d. ha un valore nominale unitario di almeno 100 000 franchi;
e. non supera un valore complessivo di 8 milioni di franchi, calcolato su un periodo di dodici mesi.

Le Security token offering ( STO) attivano l’obbligo del prospetto secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) se le azioni o le obbligazioni sono tokenizzate e l’offerta è pubblica. Le STO saranno considerate pubbliche se sono aperte al pubblico, mentre i collocamenti privati ​​richiedono un’attenta analisi. Inoltre, potrebbe sussistere un’imposta sul prospetto se gli strumenti emessi tramite STO si qualificano come azioni di organismi di investimento collettivo.

Secondo l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), gli emittenti di Security token non rientrano nell’ambito del regolamento svizzero antiriciclaggio. Tuttavia, questo deve essere valutato caso per caso, tra l’altro poiché i token in questione possono anche qualificarsi come token di pagamento con la conseguenza che si applicherebbe il regolamento antiriciclaggio (Anti-money laundering (AML)) (5) .

Secondo la legge svizzera i diritti possono essere cartolarizzati in primo luogo mediante un atto ( Wertpapiere ). SecondoRapporto del Consiglio federale svizzero sulla base giuridica per la tecnologia di contabilità distribuita e blockchain in Svizzera del 14 dicembre 2018, è tuttavia difficile classificare i security token.

Tuttavia, la legge svizzera prevede anche titoli non certificatiWertrechte ). I titoli non certificati sono creati con un’iscrizione in un registro dell’emittente. Tale registro può essere mantenuto elettronicamente. Secondo il Rapporto del Consiglio federale svizzero sulla base giuridica per la tecnologia di contabilità distribuita e blockchain in Svizzera del 14 dicembre 2018, così come i security token dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) si qualificheranno spesso come titoli non certificati.

In tale contesto, il Consiglio federale svizzero haapprovato la Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito per consentire il trasferimento legalmente sicuro di titoli non certificati mediante un’iscrizione in registri decentralizzati, comprese le blockchain.

Le Security token offering ( STO) possono non solo attivare l’applicazione delle leggi svizzere sui mercati finanziari come contemplato sopra. Piuttosto, ogni Security token offering ( STO) deve essere analizzata anche alla luce di ulteriori disposizioni di legge sui mercati finanziari. Tali disposizioni comprendono la legislazione bancaria, la legislazione sui commercianti di valori mobiliari nonché aspetti che esulano dall’obbligo di prospetto della legge sugli organismi di investimento collettivo e la Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi).

Con l’entrata della nuova borsa digitale, la Svizzera ha dato il permesso e quindi il via libera di poter iniziare a fare trading sui bitcoin e tutte le cryptovalute.

Questo consentirà agli investitori di negoziare token digitali attraverso istituti regolamentati in un unico luogo.

La Svizzera ha cercato per molto tempo di diventare un hub per prodotti e mercati che ruotano attorno alle criptovalute e ad altre risorse digitali. Alcuni istituti finanziari addirittura offrono la possibilità di depositare e tenere in custodia i bitcoin.

La Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha dichiarato di aver concesso alla nuova borsa due licenze come borsa valori e depositario di titoli.

Secondo la FINMA, la licenza consentirà di aprire l’infrastruttura agli istituti finanziari monitorati piuttosto che direttamente ai clienti finali.

La nuova borsa digitale svizzera utilizzerà la tecnologia del libro mastro indicato a tutti per registrare le tutte le transazioni. La SIX Swiss Exchange, l’azienda scelta, si occupa di scambio digitale da circa 4 anni.

Inoltre, in relazione alle STO sorgono in particolare questioni contrattuali, societarie, di protezione dei dati e di diritto tributario.

Per quanto attiene gli aspetti fiscali nella confederazione svizzera vedi il Documento di Lavoro del Dipartimento federale delle finanze DFF del 14/12/2021: Le criptovalute e le Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO/ITO) quali oggetto dell’imposta sulla sostanza, dell’imposta sul reddito e dell’imposta sull’utile, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo.

(1) I cripto asset sono strumenti finanziari all’avanguardia, assimilabili alle securities, il cui mercato deve trovare ancora una piena regolamentazione. L’Italia è stato tra i primi paesi a offrire una legislazione più completa dei cripto asset, che comprende, non solo la loro definizione e le modalità di emissione, ma anche tematiche relative alle offerte e agli scambi, proponendo una disciplina del mercato primario e del mercato secondario. Allo stato attuale, secondo la Consob, i soggetti più adatti a gestire l’emissione di cripto attività sono i gestori di portali di equity crowdfunding,

 (2) L’espressionesmart contract può esser fuorviante, anche rispetto alle differenze dei vari sistemi normativi, in alcuni casi non è possibile parlare di “contratti” in senso strettamente giuridico, ma di funzioni “if/then” incorporate in software o protocolli informatici. Per es.: se c’è una scadenza, allora parte il pagamento.

In sintesi, tramite gli smart contract può anche avvenire una trasposizione “informatica” di accordi che si concludono al di fuori dalla piattaforma tecnologica.

(3) Mentre il termine initial coin offering è stato inizialmente attribuito alle emissioni di cripto-valute (es. Bitcoin, Ethereum), ad oggi esso è utilizzato per identificare qualsiasi offerta di token, non necessariamente costituenti una cripto-valuta ma incorporanti diritti vari, che possono essere acquisiti dietro corrispettivo sia di valuta a corso legale sia di cripto-valuta.

 (4)  Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento), o finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo che avviene attraverso appositi portali web. Un gruppo di soggetti conferisce il proprio denaro per sostenere e finanziare gli sforzi di persone o di organizzazioni, ottenendo in cambio una ricompensa che può essere concreta o simbolica, a seconda della finalità della campagna.

L’equity crowdfunding è una particolare tipologia di crowdfunding che si configura come un vero e proprio strumento finanziario. Il promotore della campagna è una società, startup o PMI, che offre al crowd una fetta della propria società, in cambio di capitali di rischio. I finanziatori dell’iniziativa ottengono una quota di partecipazione della società, diventando quindi veri e propri soci dell’impresa. In Italia, l’equity crowdfunding è normato dalla Consob e ogni portale che vuole operare in questo settore deve essere autorizzato dallo stesso organo di vigilanza.

(5)  I regolamenti antiriciclaggio (Anti-money laundering (AML)) sono imposti dalle autorità nazionali e internazionali di tutto il mondo e impongono un’ampia varietà di obblighi di screening e monitoraggio alle istituzioni finanziarie. Tali obblighi Anti-money laundering includono il processo Know Your Customer (KYC), che consente alle aziende di identificare i propri clienti e comprendere il loro comportamento finanziario.