Ritenuta su dividendi corrisposti da una società italiana ad un trust estero ed esenzione della plusvalenza da cessione della partecipazione nella società italiana – Risp. AE 28 maggio 2025 n. 144


Premessa

Con le risposta ad interpello del 28 maggio 2025 nn. 144 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato le  problematiche rilevanti alla fiscalità applicabile ai trust esteri in merito alla qualificazione ai fini dell’imposizione italiana ed al regime tributario dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società italiane.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il trust, non avendo una  forma legale societaria e non rientrando tra le società elencate nell’allegato alla Direttiva madre-figlia – Direttiva Comunità Europea del 23/07/1990 n. 435,  non può beneficiare della ritenuta ridotta dell’1,2% sui dividendi prevista dall’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73 per i dividendi corrisposti da società italiane a soggetti residenti in Stati UE/SEE, soggetti a imposta sulle società e inclusi nella c.d. white list.

In merito alle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane, L’Agenzia delle Entrate si è espressa  positivamente affermando che il trust, in quanto soggetto residente in uno Stato incluso nella white list e soggetto all’imposta sulle società maltesi, può beneficiare dell’esenzione, prevista dall’Articolo 5, comma 5 (esenzione della plusvalenza da cessione della partecipazione in una società italiana detenuta da soggetto residente all’estero) del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461), relativa a plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Stati che assicurano adeguato scambio di informazioni.

Quindi si avrà un’esenzione della plusvalenza da cessione della partecipazione in una società italiana detenuta da un trust residente in uno  Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni e soggetto ad imposizione nello Stato di residenza.

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I Trust

Nella legislazione italiana manca una disciplina specifica del trust, e ciò rende necessario il rinvio a una legge straniera per la sua regolamentazione.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 è l’accordo internazionale che, sancendo il riconoscimento di tal tipo di negozio fiduciario nei paesi aderenti, ha contribuito a delinearne i tratti essenziali trasferendo in norme positive gli elementi portanti di una prassi giuridico-commerciale che andava progressivamente diffondendosi.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento è stata resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1
gennaio 1992.

Per effetto della   Legge del 16 ottobre 1989 n. 364 possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia solo ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contenuto minimo ed indefettibile.

Da tener presente che molti altri ordinamenti nazionali, che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contemplano l’istituto del trust.

Ora è da tener presente che una delle caratteristiche della
Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (Articolo 6:
Un trust è regolato dalla legge scelta dal disponente….) a cui l’Italia ha aderito, è quella di lasciare nella piena libertà del disponente la scelta della legge regolatrice del trust, legge che, come abbiamo detto, preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione, contenuto minimo ed indefettibile.

L’art. 21 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (Ogni Stato contraente può riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capo III solo ai trust la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.), consente agli Stati aderenti di limitare l’efficacia del riconoscimento dei trust solo a quelli costituiti secondo una delle legislazioni degli Stati aderenti alla Convenzione , ma, a tale proposito, l’Italia non ha espresso alcuna riserva così da impartire alle norme convenzionali cui si è sottoposta un’efficacia  detta universale,  che legittima il ricorso a qualsivoglia legislazione che disciplina il trust, così come previsto nella Convenzione.

Quindi,  ai fini della legittimazione di un Trust nell’ordinamento italiano, c’è da mettere in risalto che l’applicabilità della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 e la conseguente libertà di  scelta da parte del disponente della legislazione regolatrice del trust, è vincolata alla presenza degli elementi caratteristici della Convenzione, non esistendo i quali, viene meno il riconoscimento dell’entità giuridica  formata, solo apparentemente vestita da trust.

Ogni volta, quindi, bisogna verificare se la legislazione nazionale cui il disponente ha fatto ricorso o le regole dettate nell’esplicazione della sua volontà, rispettano le condizioni minime perché si configuri,  ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, un trust.

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La residenza fiscale del trust

Ora, il fatto che un Trust sia regolamentato da una legislazione estera non vuole affatto dire che questo sia un Trust estero.

Per stabilire la residenza fiscale dei trust in base alla legislazione italiana , in primis bisogna fare riferimento all’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3 del  Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.).

L’ Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209in vigore dal 29/12/2023, ha modificato gli artt. 73 (Soggetti passivi) e 5 (Redditi prodotti in forma associata) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

L’attuale formulazione del terzo comma dell’art. 73 (Soggetti passivi) del TUIR, così come modificato dalla lettera a) del primo comma dell’Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209, dispone che:

“3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principalePer sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.”

Nella precedente formulazione, ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3 del  Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), in vigore fino al 29/12/2023,  ai fini delle imposte sui redditi, si consideravano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta avevano la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Come si vede, l’Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209

  • lascia invariato il criterio di collegamento fondato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato;
  • rimuove
    • il criterio dell’oggetto principale, estraneo alla prassi internazionale;
    • il criterio dell’amministrazione (sostituito da quello della direzione effettiva)
  • introduce il criterio della gestione ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir, nell’attuale formulazione, una società di capitali è considerata fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 gg.) ha mantenuto

  • la sede legale
  • o la direzione effettiva (intesa come continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società)
  • o la gestione ordinaria (intesa come continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società)

Nella formulazione attuale, quindi, i tre criteri di collegamento, tra loro alternativi, in grado di radicare in Italia la residenza delle persone giuridiche, sono: la sede legale nel territorio dello Stato, la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.

Come si vede, tali criteri , come nella precedente formulazione,  sono fra loro alternativi, è sufficiente il realizzarsi di uno solo di essi affinché la società o l’ente vengano sottoposti a tassazione in Italia, in base del noto principio della tassazione su base mondiale dei redditi (c.d. worldwide principle)  principio che l’Italia, così come la maggior parte dei Paesi occidentali, ha adottato nel proprio diritto tributario)).

Quindi, ricapitolando, nella nuova formulazione,  del terzo comma dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del TUIR,  in vigore dal 29/12/2023, così come modificato dell’Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209,in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111:

  • si elimina il riferimento
    • al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione;
    • al criterio della sede dell’amministrazione;
  • la residenza di società ed enti viene  ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento per fondare l’imposizione della persona giuridica:
    • il criterio della “sede legale”;
    • il criterio della “sede di direzione effettiva”, precisando che per tale si debba intendere la continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso condizione  contemplata nell’articolo 4, paragrafo 3 , modello di Convenzione OCSE (2017 update)(place of effective management) e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea);
    • il criterio della “gestione ordinaria in via principale”, intendendosi per tale il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso;

Quindi, a parte la presunzione legale , salvo prova contraria, della residenza “italiana” dei Trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, occorre, al fine dell’individuazione del Trust fare riferimento ai tre criteri alternativi di cui alla prima, nella nuova formulazione,  del terzo comma dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del TUIR,  in vigore dal 29/12/2023, così come modificato dell’Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209,in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111:

  • il criterio della “sede legale”;
  • il criterio della “sede di direzione effettiva”, precisando che per tale si debba intendere la continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso condizione  contemplata nell’articolo 4, paragrafo 3 , modello di Convenzione OCSE (2017 update)(place of effective management) e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea);
  • il criterio della “gestione ordinaria in via principale”, intendendosi per tale il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso;

Dei tre criteri di collegamento con il territorio dello Stato (sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale) previsti dall’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3,  prima parte, del  (T.U.I.R.),  alternativi fra di loro, il primo criterio, la sede legale trova difficilmente applicazione con riferimento ai trust.

Come riconosce  la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E (paragrafo 3.1) e nella circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022, ove si faceva riferimento alla precedente formulazione dell’art.73 del TUIR, nella maggioranza dei casi, la residenza del trust verrà determinata in base:

  • alla sede dell’amministrazione che coincide, normalmente, con il luogo di residenza del trustee.
    Se il trustee opera come tale in uno Stato diverso da quello di residenza, assumerà rilievo tale secondo Stato;

o

  • all’oggetto principale dell’attività. Ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 5 del  (T.U.I.R.): “In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. “

Il punto 2 della Parte II della circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 considera che:

“per quanto concerne la disciplina della residenza dei trust e degli
istituti aventi analogo contenuto, non sono state apportate modifiche sostanziali sui criteri di configurazione della residenza. In particolare, continuano a considerarsi fiscalmente residenti in Italia i trust e gli istituti aventi contenuto analogo, istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato.

Il riferimento normativo all’elenco degli Stati con i quali è in essere lo
scambio di informazioni viene aggiornato attraverso il riferimento all’articolo 11, comma 4, lettera c) del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, attuato tramite Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996.

La determinazione della residenza dei trust è oggetto, inoltre, di una
modifica di natura probatoria. Secondo il nuovo articolo 73, comma 3 del TUIR “si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla
loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote,
nonché vincoli di destinazione sugli stessi” (enfasi aggiunta).

Nella nuova formulazione della disposizione in commento la presunzione di residenza del trust nel territorio italiano è, quindi, modificata da assoluta a relativa, consentendo al contribuente di fornire prova contraria della residenza fiscale del trust.”

Con la nuova formulazione dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del TUIR,  in vigore dal 29/12/2023

  • è stato eliminato  il criterio dell’oggetto dell’attività che in passato aveva determinato dei dubbi applicativi
  • mentre viene confermato il criterio della sede legale che, però, per i trust non appare essere rilevante che, come abbiamo visto, trova difficilmente applicazione con riferimento ai trust.

Nella nuova formulazione, il criterio della sede dell’amministrazione viene meglio identificato attraverso i due concetti di:

  • sede di direzione effettiva” , di norma la sede del top management
  • gestione ordinaria in via principale” , di norma la sede in cui viene svolta la la gestione day by day.

Si può considerare come la “direzione effettiva” e la “gestione ordinaria in via principale” siano tipologie di attività decisionale ben si conciliano con i “compiti” tipici del trustee.

Quindi:

  • l’abbandono del criterio dell’oggetto dell’attività
  • la conferma della irrilevanza del criterio della sede legale,
  • la considerazione che la “direzione effettiva” e la “gestione ordinaria in via principale” siano tipologie di attività decisionale ben si conciliano con i “compiti” tipici del trustee

portano e ritenere, forse oggi più di ieri, che la residenza fiscale del trust tende a coincidere con la residenza fiscale del trustee.

portano e ritenere, forse oggi più di ieri, che la residenza fiscale del trust tende a coincidere con la residenza fiscale del trustee.

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Direttiva madre-figlia – Direttiva Comunità Europea del 23/07/1990 n. 435

L’Unione Europea, rispondendo all’esigenza, direttamente connessa al principio fondante dell’Unione Europea di garantire la libera circolazione dei capitali all’interno del mercato comune, di non ostacolare la formazione di gruppi societari transfrontalieri,   ha introdotto, per i gruppi di società di Stati membri diversi, disposizioni fiscali improntate alla massima neutralità fiscale, con l’obiettivo di eliminare la possibilità di doppia imposizione degli utili distribuiti in forma di dividendi dalle società figlie, stabilite in uno Stato membro, alle corrispondenti società madri, stabilite in un altro Stato membro, dovuta al simultaneo intervento di regimi tributari di due Stati differenti.

La   Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE , disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea.

Come vedremo, effetti della Direttiva sono:

• eliminare le ritenute in uscita sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre;

• escludere la tassazione nello Stato di residenza della società madre degli utili distribuiti dalla società figlia.

In seguito la Direttiva 2011/96/UE è stata modificata dalla Direttiva 2014/86/UE e dalla Direttiva 2015/121/UE

In base all’art. 1 della Direttiva 2011/96/UE ogni Stato membro applica la direttiva in oggetto:

a) alla distribuzione degli utili percepiti da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;

b) alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali;

c) alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione;

d) alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie.

In base alla lettera a) del primo comma dell’art. 2,  ai fini dell’applicazione della Direttiva 2011/96/UE per «società di uno Stato membro» si intende  qualsiasi società:

i) che abbia una delle forme enumerate nell’allegato I, parte A;

ii) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato membro e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori dell’Unione;

iii) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

Il primo comma dell’art. 3 della Direttiva 2011/96/UE dispone che:

a) la qualità di società madre è riconosciuta:

i) almeno a una società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 2 e che detenga una partecipazione minima del 10 % nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni;

ii) alle stesse condizioni, ad una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 10 %, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro;

b) «società figlia» la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).

Con le dovute particolarità ed eccezioni che in questa sede non esamineremo per semplicità,  la Direttiva 2011/96/UE dispone che, in base:

  • alla lettera a) del primo comma dell’art. 4: quando una società madre riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato membro della società madre  si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione;
  • all’art. 5: gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte:
  • all’art. 6 : lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.

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Attuazione in Italia della Direttiva Madre/Figlia

In attuazione della direttiva n 90/435/CEE relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica europea, in Italia, è stato emanato il Decreto legislativo del 06/03/1993 n. 136 che ha introdotto:

  • nel Testo unico delle imposte sui redditi DPR n. 917 del 1986 l’Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da società non residenti);
  • nel DPR n 600 del 1973
    • all’art. 27 il quarto comma;
    • l’art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti).

Successivamente:

Il Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.)), modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) del 22/12/1986 n. 917, ha riformato l’imposizione sul reddito delle società.

L’art. 2 del Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344, ha modificato, nel DPR n 600 del 1973

    • all’art. 27 il quarto comma;
    • l’art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti).

L’art. 1, comma 67, della legge finanziaria 2008 ha aggiunto all’art. 27 del DPR n. 600 del 1973, il comma 3-ter, che stabilisce che “La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento (attualmente  con l’IRES al 24% 1,20%)  sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.“.

L’art. 26, comma 1 legge 7 luglio 2016 n. 122 (Legge europea 2015-2016) in attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi), ha modificato:

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Attualmente

Dividendi ricevuti da una società madre residente fiscalmente in Italia da una società figlia residente fiscalmente nella UE

In base al comma 3-ter (Comma aggiunto, a decorrere dal 23 luglio 2016, dall’art. 26, comma 1 legge 7 luglio 2016 n. 122 (Legge europea 2015-2016) dell’art. 89 (Dividendi ed interessi) del Testo unico delle imposte sui redditi, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società (madre) ricevente per il 95 per cento del loro ammontare, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante, gli utili provenienti da una società (figlia) che

a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea;

b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate.

Ad oggi, quindi, con l’IRES al 24%, il gravame fiscale per una società madre residente fiscalmente in Italia sui dividendi provenienti da una società figlia residente nella UE, che rispetti i requisiti di cui  al comma 3-ter dell’art. 89 (Dividendi ed interessi) del Testo unico delle imposte sui redditi   è del 1,2%.

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Dividendi erogati da una società figlia residente fiscalmente in Italia ad una società madre residente fiscalmente nella UE

Come abbiamo, visto in base al comma 3-ter dell’art. art. 27 del DPR n. 600 del 1973, una società figlia residente fiscalmente in Italia deve operare una ritenuta a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti ad una società madre  soggetta ad un’imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell’Unione europea.

L’art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dispone che:

Le società (madri) che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società (figlia) che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al comma 3-ter dell’art. 27 (Ritenuta sui dividendi) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1,20% sugli utili corrisposti), se:

a) rivestono una delle forme previste  dall’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE;

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

A tal fine, ai sensi del comma 2 dell’dell’art. 27-bis  del DPR  n. 600/1973, deve essere prodotta:

  • una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società (madre) non residente possiede i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 27-bis  del DPR  n. 600/1973;
  • nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del comma 1 dell’art. 27-bis  del DPR  n. 600/1973.

Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 27-bis  del DPR  n. 600/1973, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi (società madre) , i soggetti di cui all’art. 23  del DPR  n. 600/1973 possono non applicare la ritenuta di cui al comma 3-ter dell’art. 27 (Ritenuta sui dividendi) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 dell’dell’art. 27-bis  del DPR  n. 600/1973 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

Con il provv. n.84404  del 10.7.2013 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di domanda per il rimborso, l’esonero dall’imposta italiana in forza della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (direttiva “madre-figlia”).

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Esenzione della plusvalenza da cessione della partecipazione in una società italiana detenuta da soggetto residente all’estero

L’Articolo 5, comma 5 (esenzione della plusvalenza da cessione della partecipazione in una società italiana detenuta da soggetto residente all’estero) del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) dispone che non concorrono a formare il reddito le plusvalenze  (plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di una società italiana) percepite da soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni). 

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Risposta ad interpello n. 144/2025 –  Oggetto: Ritenuta su dividendi corrisposti da una società italiana ad un trust estero ed esenzione della plusvalenza da cessione della partecipazione nella società italiana.

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Quesito

La società istante (di seguito ”Istante”), con sede a Malta, è autorizzata a fornire servizi fiduciari in base alla licenza rilasciata dalla Autorità di vigilanza del settore finanziario di Malta (Malta Financial Services Authority) ed è soggetta alla sorveglianza di tale Autorità.

L’Istante presenta interpello in qualità di trustee di un trust istituito con atto del gg/mm/aaaa e disciplinato dalla legge inglese.

Il disponente del Trust è una persona fisica residente in Italia (di seguito, il ”Disponente”), che ha presentato un’altra istanza di interpello al fine di sapere se il Trust possa essere considerato, ai fini fiscali italiani, soggetto passivo d’imposta non interposto nei confronti del Disponente stesso, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Scopo del Trust è la segregazione di parte del patrimonio del Disponente affinché sia amministrato fiduciariamente a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti futuri del disponente stesso (di seguito ”Beneficiari”).

Il Trust è irrevocabile e ha una durata pari a 125 anni o pari al minor termine nell’ipotesi in cui vengano meno tutti i Beneficiari indicati nell’atto istitutivo.

Il Disponente è individuato dall’atto istitutivo tra le persone escluse, di conseguenza, secondo le previsioni del medesimo atto in nessuna circostanza potrà beneficiare del patrimonio detenuto in Trust.

Una società di consulenza finanziaria svizzera è stata nominata investment adviser (di seguito, l”’Investment Adviser”), che, in quanto tale, ha il potere di gestire gli investimenti del Trust, nei limiti stabiliti dal Trustee.

Il guardiano del Trust (di seguito, il ”Protector”) è un avvocato italiano, che, come specificato con documentazione integrativa, è «privo di legami di parentela con l’Istante (e, quindi, anche privo di legami di parentela con i beneficiari del trust) che ha accettato di svolgere il ruolo di protector nel contesto della propria attività professionale e, quindi nel rispetto sia delle clausole dell’atto istitutivo del trust sia degli obblighi deontologici professionali.».

Il Disponente intende conferire nel Trust la propria partecipazione non qualificata in una società italiana.

Con documentazione integrativa, l’Istante ha specificato che «Una volta che il disponente avrà conferito in Trust la partecipazione (…) [ndr nella società italiana] il Trust avrà tutti i diritti e poteri che sono ad oggi esercitati dal disponente in quanto azionista della detta società inclusi il diritto agli utili e il diritto di voto in assemblea». L’Istante ha, inoltre, dichiarato che «alla luce delle disposizioni di diritto italiano, il Trust debba essere considerato un ente non commerciale».

L’Istante ha esercitato un’opzione, prevista dalla legislazione tributaria maltese, in forza della quale il Trust è assoggettato all’imposta sui redditi delle società maltesi ”come se fosse una società residente a Malta”.

Al riguardo l’Istante precisa che «Tale regime impositivo prevede un regime di participation exemption analogo a quello previsto dagli articoli 86 e 89 del TUIR Eventuali dividendi che saranno corrisposti al Trust dalla società italiana, così come la plusvalenza che il Trust potrebbe realizzare, in occasione della cessione delle azioni della stessa, beneficeranno di tale regime di esenzione.».

Ciò posto, l’Istante chiede se sia applicabile nei confronti del Trust:

  • la ritenuta a titolo d’imposta nella misura dello 1,20 per cento, ai sensi dell’articolo 27, comma 3­ter, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione ai dividendi corrisposti dalla società italiana;
  • il regime di esenzione, di cui all’articolo 5, comma 5, del l.gs 21 novembre 1997 n. 461, in relazione all’eventuale plusvalenza che potrà generarsi in seguito alla cessione delle azioni della società italiana.

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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Con riferimento al primo quesito, l’Istante ritiene che il Trust debba essere considerato un’entità soggetta all’imposta sul reddito delle società a Malta e che, pertanto, eventuali dividendi che potrebbero essergli corrisposti dalla società italiana rispetterebbero le condizioni per l’applicazione della ritenuta d’imposta con l’aliquota dello 1,20 per cento ai sensi dell’articolo 27, comma 3­ter, del d.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, l’Istante evidenzia che la disposizione legislativa in commento definisce il suo ambito soggettivo di applicazione con riferimento ”alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società”.

Inoltre, la norma richiede che il soggetto percettore dei dividendi sia residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e che sia incluso nella lista di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996.

Pertanto, l’Istante ritiene che, stante la soggettività passiva del Trust ai fini dell’imposta sul reddito delle società maltese e considerato che Malta è uno Stato membro dell’Unione Europea, incluso nella lista di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996, il Trust rispetta tutti i requisiti richiesti dall’articolo 27 comma 3­ter del d.P.R. 600 del 1973, sebbene non rivesta forma legale societaria.

L’Istante evidenzia che la circolare 21 maggio 2009, n. 26/E chiarisce che i trust debbano essere, generalmente, esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 27, comma 3­ter del d.P.R. 600 del 1973, «salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative locali». A parere dell’Istante considerato che, ai sensi della legge tributaria maltese, il Trust viene trattato «come se fosse una società residente a Malta» ed è soggetto alla relativa imposta sui redditi societari esso rientra nell’ambito di applicazione soggettivo della disposizione in questione.

Con riferimento secondo quesito, l’Istante ritiene che il Trust possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997 in relazione alla eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni della società italiana, in quanto «deve essere considerato un soggetto passivo dell’imposta sui redditi societari di Malta».

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 27 (rubricato Ritenuta sui dividendi) del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce, al primo periodo del comma 3, che «La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 [ndr ora 26] per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3­ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,[…]».

Tale disposizione reca la regola generale di tassazione degli utili corrisposti da società ed enti commerciali residenti in Italia, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito ”Tuir”), a soggetti non residenti, prevedendo una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26 per cento.

Il medesimo articolo 27, al comma 3­ter, prevede che «La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168­bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

Al riguardo, si fa presente che la riforma recata dalla legge 12 dicembre 2003, n. 344 (cd. ”Riforma IRES”), ha mutato sostanzialmente il regime interno di tassazione dei dividendi prevedendo un differente sistema di tassazione per gli utili da partecipazione percepiti da società ed enti commerciali soggetti a IRES. Infatti, se, nel precedente sistema, gli utili da partecipazione erano pienamente tassati in capo al percettore, con la citata riforma IRES e, in particolare, con la riformulazione del vigente articolo 89 del Tuir, i dividendi corrisposti a società ed enti commerciali residenti soggetti a IRES concorrono alla formazione della base imponibile soltanto per il 5 per cento del loro ammontare.

I dividendi percepiti dai soggetti non residenti, invece, anche in seguito alla predetta riforma, continuavano a essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva in misura piena qualunque fosse la natura del percettore.

In tale contesto normativo, è intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per il 2008) che, al fine di rendere compatibile il regime italiano delle ritenute sui dividendi in uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato UE e dal Trattato sullo Spazio Economico Europeo (SEE), ha uniformato la tassazione degli utili di fonte italiana sia per i soggetti residenti aventi natura commerciale che per quelli non residenti aventi analoga natura.

In particolare, la citata legge n. 244 del 2007 ha introdotto il comma 3­ter nell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale attualmente, per effetto delle modifiche recate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), prevede che i dividendi di fonte italiana conseguiti da società ed enti commerciali non residenti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati di provenienza sono soggetti a una ritenuta pari all’1,20 per cento. Ciò in linea con la disciplina recata dall’articolo 89, comma 2, del Tuir, che prevede che gli utili distribuiti a società ed enti commerciali residenti sono esclusi dal reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare, comportando di fatto una tassazione dell’1,20 per cento ­ ossia il 24 per cento (aliquota IRES) sul 5 per cento dei dividendi ­ esattamente corrispondente all’ammontare della ritenuta prevista dal comma 3­ter dell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.

La ratio di tali modifiche, dunque, è stata in sostanza quella di livellare il carico impositivo dei dividendi di fonte italiana tra i soggetti IRES residenti che esercitano attività commerciale e gli analoghi soggetti residenti in Stati UE o in Stati SEE.

Con circolare 21 maggio 2009, n. 26 è stato precisato che con riferimento ai soggetti esteri che possono beneficiare della ritenuta prevista dal nuovo comma 3­ter in commento si tratta, in linea di principio, dei medesimi soggetti che, in presenza delle ulteriori condizioni previste dal richiamato articolo 27­bis del d.P.R. n. 600 del 1973, possono beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta.

Il citato articolo 27­bis prevede il regime di esonero da ritenuta sui dividendi nel caso in cui il soggetto che eroga la remunerazione sia una società ”figlia” italiana che riveste una delle forme previste nell’allegato alla Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 (cosiddetta direttiva ”madre­figlia”) e il soggetto che la percepisce sia una ”società” estera che rivesta la qualità di ”madre” della società erogante al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti dalla Direttiva citata. (cfr. Circolare 16 giugno 2024 n. 26/E).

Per quanto di interesse, si ricorda che ai sensi dell’articolo 2 della direttiva ”madre ­figlia” «Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per: a) «società di uno Stato membro» qualsiasi società: i) che abbia una delle forme enumerate nell’allegato I, parte A; […]».

Il successivo articolo 3 dispone che «a) la qualità di società madre è riconosciuta:

  1. i) almeno a una società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 2 […]».

Con riferimento al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti, l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevede che «Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c ­bis) a c­ quinquies) del comma 1 dell’articolo 81 [ndr ora 67], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni».

Il primo periodo del richiamato comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 prevede che «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni».

Sotto il profilo soggettivo, dunque, rientrano nel regime di esenzione dall’imposta sostituiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996, in generale, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (cd. white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari.

Ciò posto, nel caso di specie, l’Istante evidenzia che secondo la legislazione sulle imposte dirette maltese, i trust sono tipicamente considerati soggetti fiscalmente trasparenti i cui redditi sono assoggettati alle imposte dirette in capo ai beneficiari.

A titolo di eccezione rispetto a tale regime impositivo, l’Articolo 27D(1) dell’Income Tax Act Cap. 123 (”ITA”) di Malta prevede che, ove determinate condizioni siano soddisfatte, un trustee che sia una persona residente a Malta, possa esercitare un’opzione affinché uno specifico trust (di cui sia trustee) sia assoggettato alle imposte dirette ”come se fosse una società fiscalmente residente a Malta”. In tal caso, tutti i redditi attribuibili al trust, ovunque prodotti, sono soggetti alle disposizioni che regolano il reddito societario e sono assoggettati all’imposta sui redditi delle società (Corporate Income Tax) maltese. Una volta esercitata, l’opzione in questione è irrevocabile.

L’Istante ha esercitato l’opzione di cui al menzionato Articolo 27D(1) ITA in relazione al Trust e, di conseguenza, il Trust sarà assoggettato all’imposta sulle società maltese sui propri redditi, ovunque prodotti nel mondo, per tutta la durata del Trust.

Riguardo alla tassazione dei dividendi, si evidenzia che, nel caso di specie, assume rilievo la circostanza per cui il Trust non ha forma legale societaria, come richiesta dalla citata direttiva che, all’articolo 2, lett. a) i), nell’individuare l’ambito di applicazione soggettivo, fa riferimento alle società che abbiano ”una delle forme enumerate nell’allegato I, parte A”.

Pertanto, si ritiene che il Trust non rientri nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui all’articolo 27, comma 3­ter, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Con riferimento al secondo quesito, relativo all’applicazione della esenzione, di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, in relazione alla plusvalenza che potrebbe derivare dalla cessione delle azioni della società italiana, l’Istante riferisce che il Trust è un soggetto passivo di imposta a Malta, Paese incluso nella cd. white list.

Conseguentemente, l’Istante rientra tra i soggetti di cui al primo periodo del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996 e potrà beneficiare del regime di esenzione di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

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