Per tassazione per trasparenza si intende quel regime di tassazione dei redditi per mezzo del quale il soggetto possessore dei redditi per il Fisco diventa trasparente (ossia su di lui non sorgono obbligazioni tributarie).
Nel regime fiscale di trasparenza i soci dichiarano direttamente il reddito della società in proporzione alla loro quota di partecipazione, anche se l’utile non è stato effettivamente distribuito.
Quindi, il regime di trasparenza porta la tassazione del reddito societario sui soci, indipendentemente dal fatto che questi abbiano percepito il reddito ad essi imputato.
Il regime di trasparenza ha l’obiettivo di evitare la doppia imposizione sull’utile societario, distribuendo il carico fiscale tra i soci della società o tra società collegate.
il regime di trasparenza fiscale rappresenta il regime ordinario di tassazione delle società di persone. Per per le società di capitali la trasparenza costituisce, invece, un regime opzionale.
Quindi, le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone.
Il regime di trasparenza è applicabile:
- alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (articolo 115 (Opzione per la trasparenza fiscale) del Tuir))
- alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria (articolo 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir)
La lettera g) del primo comma dell’art. 23 (Applicazione dell’imposta ai non residenti) del TUIR, dispone che ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di cui agli articoli 5 (Redditi prodotti in forma associata) (I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili), 115 (Opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle societa’ a ristretta base proprietaria) imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
Quindi il c.d. il reddito c.d. “reddito di partecipazione” prodotto dalle società trasparenti ed imputabile a soggetti non residenti deve essere sempre assoggettato a tassazione in Italia.
La partecipazione ad una società trasparente da parte di un
soggetto non residente implica l’assoggettamento a tassazione del reddito attribuito in Italia.
In merito si è espressa anche la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 171 del 19 dicembre 2005.
Questa impostazione rispecchia il tenore dell’art. 7 (Business profits) del modello OCSE di convenzione contro la doppia imposizione (OECD – Model Tax Convention on Income and on Capital ), che dispone che gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione ivi situata.
Se il socio estero è residente in uno Stato che applica il principio della tassazione del reddito ovunque prodotto da parte dei soggetti residenti (“worldwide principle of taxation”: in base al quale tutti i residenti in un dato Paese devono pagare le tasse su tutte le fonti di reddito, sia quelle che hanno origine nel territorio dello Stato di appartenenza che quelle originate fuori dal territorio dello Stato stesso) , il reddito da partecipazione sarà imponibile sia in Italia che nel Paese di residenza del contribuente.
In questo caso, per eliminare il fenomeno della doppia imposizione che si viene a creare, occorre guardare alla convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e tale Paese estero.
Se il socio non residente è
- una persona fisica (anche se non riscosso) concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF del periodo di imposta in cui il reddito è stato prodotto ed a tal fine, dovrà essere presentato il modello UNICO PF utilizzando i dati risultanti da un apposito prospetto rilasciato dalla società;
- una società od un ente non residente privo di stabile organizzazione in Italia, il reddito di partecipazione (anche se non riscosso) sarà assoggettato all’IRES in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed a tal fine, dovrà essere presentato il modello UNICO ENC, compilando il quadro RH.
Come si vede gli adempimenti dichiarativi sono sostanzialmente identici sia per le persone fisiche residenti che per le persone fisiche non residenti.