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Bulgaria – Emissione e requisiti di una Fattura

In Bulgaria, ai sensi dell’art. 113, comma 1, della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)  ogni soggetto passivo – fornitore, è tenuto a emettere fattura per la cessione di beni o la prestazione di servizi da lui effettuata o dietro ricevimento di un pagamento anticipato prima di tale cessione, salvo i casi in cui la cessione sia documentata con un protocollo ai sensi dell’art. 117 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) . Le norme in materia di fatturazione si applicano a tutti coloro che svolgono un’attività economica indipendente – commercianti, produttori agricoli e persone che forniscono servizi o esercitano una libera professione, nonché alle persone che svolgono altre attività regolarmente o per professione dietro compenso, anche quando sfruttano beni materiali e immateriali al fine di ricavarne un reddito regolare. La fattura viene emessa indipendentemente dal fatto che il fornitore sia o meno un soggetto registrato ai sensi della legge IVA.
La fattura viene emessa:

  • su carta o in formato elettronico.
  • in due copie, se su carta: una per il destinatario e una per il fornitore.
  • entro e non oltre 5 giorni dalla data del verificarsi dell’evento imponibile per la vendita/consegna (in genere, si tratta della data della vendita o della prestazione del servizio) o dalla ricezione di un acconto . In caso di registrazione ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 2 della  Legge sull’IVA (ЗДДС) per una fornitura per la quale si è verificato l’evento imponibile o per un acconto ricevuto, dalla data successiva alla data di superamento della soglia nazionale nel Paese e/o della soglia nell’Unione fino alla data di consegna dell’atto di registrazione, la fattura deve essere emessa obbligatoriamente entro e non oltre 5 giorni dalla data di consegna dell’atto di registrazione (art. 113, comma 4 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)). Le fatture emesse nel periodo compreso tra la data di superamento della soglia nazionale e/o della soglia nell’Unione e la data di consegna dell’atto di registrazione devono essere rettificate ai sensi dell’art. 116 della  Legge sull’IVA (ЗДДС) entro e non oltre 5 giorni dalla data di consegna del certificato di registrazione (art. 116, comma 8 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)).

Nel caso di cessioni intracomunitarie , anche in caso di pagamento anticipato, la fattura viene emessa entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta (art. 113, comma 5, della  Legge sull’IVA (ЗДДС)).

Modello di fattura

Non esiste un modello di fattura specifico, ma deve contenere le seguenti informazioni (art. 114, comma 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)):

La fattura deve necessariamente contenere:
1. nome del documento (Фактура)
2. un numero sequenziale di dieci cifre, contenente solo numeri arabi, basato su una o più serie a seconda delle esigenze di rendicontazione del soggetto passivo, che identifica in modo univoco la fattura;
3. data di emissione;
4. nome e indirizzo del fornitore;
5. numero di identificazione ai sensi dell’art. 94, comma 2 o dell’art. 168ж comma 11 o dell’art. 168k, comma 5 del fornitore, rispettivamente il numero ai sensi dell’art. 84 del Codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК))  – quando il fornitore è una persona non registrata ai sensi della presente legge;
6. Abrogato
7. nome e indirizzo del destinatario della consegna;
8. numero di identificazione ai sensi dell’art. 94, comma 2 o dell’art. 168ж, comma 11 o dell’art. 168k, comma 5 del destinatario, rispettivamente il numero ai sensi dell’art. 84 del Codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)) – quando il destinatario è una persona non registrata ai sensi della presente legge, numero di identificazione ai fini IVA – quando il destinatario è registrato in un altro Stato membro, un altro numero di identificazione della persona, quando ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato in cui è stabilito il destinatario;
9. la quantità e la tipologia dei beni, il tipo di servizio;
10. la data in cui si è verificato il fatto generatore della prestazione o la data in cui è stato ricevuto il pagamento;
11. il prezzo unitario al netto delle imposte e la base imponibile della fornitura, nonché gli sconti commerciali e le riduzioni previsti, se non sono compresi nel prezzo unitario;
12. l’aliquota d’imposta e, quando l’aliquota è pari a zero, i motivi della sua applicazione, nonché i motivi per cui non si applica l’imposta;
13. l’importo dell’imposta;
14. l’importo da pagare, se diverso dall’importo della base imponibile e dell’imposta;
15. le circostanze che definiscono il bene come veicolo nuovo – nel caso di cessione intracomunitaria di veicoli nuovi.
(2) Abrogato
(3) Quando una persona registrata – intermediario in una transazione a tre – documenta una consegna di beni all’acquirente nella transazione a tre, il motivo per cui non si addebita l’imposta sulla fattura è ” Art. 141 2006/112/CE”.
(4) Quando l’imposta è dovuta dal destinatario, l’importo dell’imposta e l’aliquota non devono essere indicati nella fattura. In tal caso, la fattura deve indicare “inversione contabile” e la relativa motivazione.
(5) Gli importi in fattura possono essere indicati in qualsiasi valuta, purché la base imponibile e l’importo dell’imposta siano indicati in euro, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6 .
(6) Ogni soggetto passivo deve, secondo le modalità da lui scelte, garantire, dal momento della loro emissione fino alla fine del periodo di conservazione, l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture e delle notifiche di fatturazione emesse da lui o per suo conto, nonché delle fatture e delle notifiche di fatturazione da lui ricevute, indipendentemente dal fatto che siano in formato cartaceo o elettronico.
(7)  La fattura non può contenere i dati di cui al comma 1, punti 12, 14 e 15, quando:
1. la persona applica regimi speciali per le piccole imprese ai sensi del Capitolo Ventuno “b” , o
2. l’importo della base imponibile e dell’imposta non superi i 100 euro, ad eccezione della documentazione delle cessioni con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro, delle cessioni intracomunitarie e delle vendite a distanza di beni.
(8) Nei casi di cui all’art. 111a, comma 3, la fattura emessa dal soggetto passivo-fornitore non può contenere le indicazioni di cui al comma 1, punti 12 e 13.
(9) La documentazione delle consegne con fatture elettroniche e notifiche elettroniche alle fatture deve essere effettuata a condizione che tale documentazione sia accettata dal destinatario con consenso scritto o tacito.
(10) La garanzia dell’autenticità dell’origine, dell’integrità del contenuto e della leggibilità della fattura o dell’avviso di fatturazione è assicurata dal soggetto passivo mediante qualsiasi controllo dell’attività aziendale che crei una pista di controllo affidabile tra la fattura o l’avviso di fatturazione e la fornitura di beni o servizi.
(11)  Oltre al controllo dell’attività commerciale di cui al paragrafo 10, l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura elettronica e di una notifica di fattura elettronica devono essere garantite attraverso le seguenti tecnologie esemplari:
1. firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo all’identificazione elettronica e ai servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257/73 del 28 agosto 2014) e della legge sui documenti elettronici e sui servizi fiduciari elettronici , oppure
2. scambio elettronico di dati.
(12) Un soggetto passivo registrato per l’applicazione di un regime di vendita a distanza per beni importati da paesi o territori terzi deve indicare il numero di identificazione per tale regime solo nella dichiarazione doganale di importazione ai sensi dell’art. 57a .
(13)  Quando un soggetto passivo ai sensi dell’art. 168ж applica un regime per le piccole imprese nell’Unione europea, nelle fatture con cui documenta le prestazioni effettuate nell’ambito del regime con luogo di esecuzione nel territorio del paese, oltre ai dati di cui al comma 1, punti 1 – 4 e 7 – 11, deve obbligatoriamente indicare il suo numero di identificazione ai sensi dell’art. 168ж, comma 11 con la desinenza “-EX”.
(14) Quando un soggetto passivo ai sensi dell’art. 168k , registrato in un altro Stato membro per l’applicazione nel paese di un regime per le piccole imprese nell’Unione europea, nelle fatture con cui documenta le prestazioni effettuate nell’ambito del regime con luogo di esecuzione nel territorio del paese, oltre ai dettagli di cui al comma 1, punti 1 – 4 e 7 – 11, deve indicare il suo numero di identificazione ai sensi dell’art. 168k, comma 5 con la desinenza “-EX”.

Casi in cui l’emissione della fattura non è obbligatoria

Non può essere emessa fattura per (articolo 113, comma 3 della della  Legge sull’IVA (ЗДДС)):

  • cessioni in cui il destinatario è una persona fisica non soggetta a imposta;
  • prestazioni di servizi finanziari e assicurativi (ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge sull’IVA (ЗДДС));
  • vendita di biglietti aerei;
  • forniture gratuite;
  • cessioni nell’ambito del regime di vendita a distanza di beni importati da paesi o territori terzi o nell’ambito del regime extra-Unione;
  • cessioni effettuate da persone fisiche non registrate secondo la procedura generale della legge sull’IVA, diverse dai commercianti individuali, per le quali:

a) un documento è rilasciato in base a una legge speciale, oppure 

b) viene emessa una fattura per gli importi pagati o un documento ai sensi dell’articolo 9 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Закона за данъците върху доходите на физическите лица), oppure

c) il rilascio di un documento non è obbligatorio ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La fattura viene emessa su richiesta di una delle parti della vendita/consegna (il fornitore o il destinatario), e ciascuna parte è tenuta a fornire all’altra l’assistenza necessaria per l’emissione.
Non viene emessa fattura per una vendita pubblica ai sensi del Codice di procedura fiscale e di sicurezza sociale (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)) o del Codice di Procedura Civile (ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС) , né per una vendita ai sensi della Legge sui Pegni Speciali (ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ) (art. 113, comma 8,della Legge sull’IVA (ЗДДС)).

Report sulle vendite effettuate

Per le forniture per le quali non sono state emesse fatture, in uno dei casi sopra previsti, i soggetti registrati secondo la procedura generale della Legge IVA sono tenuti a redigere una relazione sulle vendite effettuate per ciascun periodo d’imposta durante il quale tali forniture sono state effettuate o sono stati ricevuti pagamenti per tali forniture. Il termine per la redazione della relazione è l’ultimo giorno del periodo d’imposta. 
La relazione deve contenere informazioni riepilogative sull’importo totale di:

  • le basi imponibili e l’importo totale dell’imposta sulle prestazioni imponibili – separatamente a seconda dell’aliquota d’imposta;
  • le basi imponibili delle forniture esenti.
  • le basi imponibili delle forniture che non sono esenti ma per le quali non viene applicata alcuna imposta.

Esiste una differenza significativa tra il report delle vendite e il report del registratore di cassa.

  • Il rendiconto della cassa include gli importi delle vendite/consegne per i quali esiste l’obbligo di emettere una ricevuta fiscale (in genere, per i pagamenti in contanti ricevuti), compresi gli importi delle vendite/consegne per i quali sono state emesse fatture.
  • Il report delle vendite riflette le vendite/consegne per le quali non sono state emesse fatture, indipendentemente dal metodo di pagamento.

Correzione degli errori nelle fatture

Se viene commesso un errore in una fattura emessa, questa viene annullata e ne viene emessa una nuova . Non sono consentite aggiunte e correzioni a una fattura già emessa (articolo 116 Legge sull’IVA (ЗДДС)).

Il fornitore (emittente della fattura) deve conservare tutte le copie della fattura annullata, inclusa la copia ricevuta dal destinatario (cliente della consegna).
Quando il documento errato viene riportato nel giornale di vendita del fornitore o nel giornale di acquisto del destinatario, viene redatto un protocollo per ciascuna parte, contenente:

  • i motivi di annullamento,
  • il numero e la data del documento annullato,
  • il numero e la data del nuovo documento emesso,
  • firma delle persone che hanno redatto il protocollo di cancellazione.

La variazione degli obblighi tributari derivante dalle modifiche alle fatture annullate richiede che le modifiche siano riflesse nel giornale di vendita del fornitore e/o nel giornale di acquisto del destinatario per la fornitura per la quale sono state emesse. Le modalità di annullamento variano a seconda che la correzione dei dati in esse contenuti venga effettuata nel periodo d’imposta in cui è stato emesso il documento in questione o successivamente. Vedere:  Allegato n. 12 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) .