Dividendi corrisposti ad una società in uno Stato membro dell’Unione europea – Direttiva Madre-Figlia – Art. 27-bis D.P.R. n. 600/1973

La   Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE , disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea.

Effetti della Direttiva sono:

• eliminare le ritenute in uscita sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre(ricorrendo i requisiti non vi è alcuna ritenuta alla fonte) – Art.5 della Direttiva 2011/96/UE;

• escludere la tassazione nello Stato di residenza della società madre degli utili distribuiti dalla società figlia.

La direttiva madre-figlia  è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo del 06/03/1993 n. 136

L’art. 2 del Decreto legislativo del 06/03/1993 n. 136 ha introdotto l’Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti) nel D.P.R. n. 600/1973.

Il primo comma dell’Art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone che:
“1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 27, se:

a) rivestono una delle forme previste nell’allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.”

Il secondo comma dell’Art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone che: Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.”

Il terzo comma dell’Art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone che: Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all’art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell’art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

Il provvedimento del 10.7.2013 n. 84404 dell’ Agenzia delle Entrate ha predisposto la modulistica di riferimento. Vedi: Rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal Trattato fiscale in vigore con lo Stato estero.

la società estera deve compilare il Modello E (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 – Modello E Direttiva Madre Figlia) e consegnare alla società residente, nonché sostituto d’imposta, la documentazione, affinché quest’ultima possa
procedere all’erogazione con l’esenzione della ritenuta.
I requisiti a), b), c) devono essere verificati dall’autorità fiscale estera; viceversa il requisito d) deve essere auto dichiarato con attestazione scritta delle società percipiente.
Nel caso la società percipiente non abbia consegnato la documentazione relativa al Modello E alla società residente – e quindi, questa abbia proceduto con l’erogazione effettuando la trattenuta – il Modello E può essere utilizzato anche per ottenere il rimborso, inoltrando lo stesso al Centro Operativo di Pescara.

 

Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione