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Bulgaria – Capitolo III (MONETA ELETTRONICA) della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento

Capitolo tre

MONETA ELETTRONICA

Sezione I

Generale

Moneta elettronica ed emittenti di moneta elettronica

Arte. 34.
(1) La moneta elettronica è un valore monetario memorizzato in forma elettronica, inclusa quella magnetica, che rappresenta un credito nei confronti dell’emittente, viene emesso al ricevimento di fondi allo scopo di eseguire operazioni di pagamento ed è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dal emittente di moneta elettronica.

(2) Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:

  • banche ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli Istituti di Credito;
  • società di moneta elettronica autorizzate ai sensi di questa legge;
  • La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, quando non agiscono in qualità di autorità di politica monetaria o di organismi che svolgono funzioni di diritto pubblico.

(3) Le persone che non emettono moneta elettronica non hanno il diritto di emettere moneta elettronica, ad eccezione dei casi di cui al par. 5.
(4) Moneta elettronica alla quale l’emittente ha fornito accesso remoto

ai fini delle operazioni di pagamento, sono memorizzati su un conto di moneta elettronica. Un conto di moneta elettronica è un conto di pagamento in cui è conservata moneta elettronica.

(5) Le disposizioni del presente capo non si applicano:

  • valore monetario custodito negli strumenti di cui all’art. 2, par. 1, punto 11;
  • valore monetario, utilizzato per effettuare le operazioni di pagamento di cui all’art. 2, par. 1, punto 12.

Emissione e Rimborso

Arte. 35.(1) Gli emittenti di moneta elettronica emettono moneta elettronica al valore nominale al ricevimento dei fondi.

Gli emittenti di moneta elettronica riacquistano in qualsiasi momento al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica specifica in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni di rimborso, comprensive di tutte le relative commissioni, e nel caso di emissione di moneta elettronica, alla quale è previsto l’accesso remoto tramite carta prepagata, e le condizioni di utilizzo
emissione della carta da parte dell’utente dei servizi di pagamento abilitato all’utilizzo dello strumento di pagamento, informando il detentore di moneta elettronica di tali condizioni prima di essere vincolato da un contratto o da un’offerta.

Solo in tal caso può essere addebitata una commissione per il riscatto specificato nel contratto ai sensi del par. 3 e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1. quando il riscatto è richiesto prima della scadenza del contratto;

2. quando il contratto prevede una data di scadenza e il titolare di moneta elettronica risolve il contratto prima di tale data;
3. quando il riacquisto è richiesto oltre un anno dopo la data di scadenza del contratto.
La tassa di cui al par. 4 è proporzionato e commisurato ai costi effettivi sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.
Quando il riscatto è richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il riscatto di parte della moneta elettronica o dell’intero importo.

Quando il riscatto è richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo, la società di moneta elettronica deve:

1. riacquista l’intero valore della moneta elettronica detenuta, oppure

2. riacquista tutti i fondi richiesti dal detentore di moneta elettronica, se l’impresa di moneta elettronica svolge altre attività ai sensi dell’art. 42, par. 1, punto 5 e la quota di fondi destinati ad essere utilizzati come moneta elettronica non è nota in anticipo.

Indipendentemente da quanto previsto dal par. 5, 6 e 7, i diritti di riscatto dei soggetti diversi dagli utenti che accettano pagamenti con moneta elettronica sono disciplinati dal contratto tra gli emittenti di moneta elettronica ei soggetti interessati.

Sezione II

Licenza

Società di moneta elettronica

Arte. 36
(1) Una società di moneta elettronica è una persona giuridica che ha ottenuto una licenza per emettere moneta elettronica in conformità con questa sezione.

Una persona che intende emettere moneta elettronica come società di moneta elettronica deve ottenere una licenza per operare come società di moneta elettronica prima di iniziare a emettere moneta elettronica.

Condizioni per il rilascio, rifiuto del rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività

Arte. 37.
(1) La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza per operare come società di moneta elettronica quando si trova la sede legale del richiedente nella Repubblica di Bulgaria.

(Supplemento – SG. 45 del 2022) Le disposizioni dell’art. 10 – 13, artt. 15 – 17 e art. 19, par. 2 e 5. L’infusione di una società di moneta elettronica in una banca è effettuata in conformità con la legge sugli istituti di credito.

La licenza ad operare come istituto di pagamento, se rilasciata al richiedente, è revocata contestualmente al rilascio della licenza ad operare come società di moneta elettronica.

Nel caso in cui il richiedente intenda continuare a fornire servizi di pagamento come attività aggiuntiva ai sensi dell’art. 42, con la domanda per il rilascio di una licenza per operare come società di moneta elettronica, ne dà comunicazione alla BNB.

I documenti richiesti per il rilascio di una licenza per una società di moneta elettronica sono determinati da un regolamento della BNB.

Capitale iniziale

Arte. 38.Al momento dell’ottenimento della licenza, la società di monetica elettronica deve disporre di un capitale iniziale, comprendente uno o più degli elementi di cui all’art. 26, comma 1, lettere “a” – “e” del Regolamento (UE) n. 575/2013, per un importo non inferiore a BGN 700.000.

Equità

Arte. 39.
(1) (Supplemento – SG. 13 del 2020) Il capitale proprio di una società di moneta elettronica non può essere inferiore al maggiore dei valori determinati ai sensi del par. 2 – 6 o dell’art. 38. La società di moneta elettronica prepara e presenta alla BNB relazioni sull’ammontare del capitale proprio.

Per quanto riguarda le attività di cui all’art. 42, par. 1, comma 1, che non riguardano l’emissione di moneta elettronica, i requisiti per l’ammontare del capitale proprio della società per la moneta elettronica sono calcolati ai sensi dell’art. 9, par. 1 e 2.

Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, la dimensione del capitale proprio della società per la moneta elettronica deve ammontare al 2 per cento del valore medio della moneta elettronica da essa emessa in circolazione.

Per valore medio della moneta elettronica in circolazione si intende il valore medio dell’ammontare complessivo delle passività finanziarie relative alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno di calendario per il 6 precedente mesi di calendario, calcolati il primo giorno di calendario di ciascun mese di calendario e applicati per lo stesso mese di calendario.

La società di moneta elettronica dispone in ogni momento di un proprio capitale, che non può essere inferiore alla somma degli importi richiesti di cui al par. 2 e 3.

(Modificata – SG. 45 del 2022) Sulla base di una valutazione dei processi di gestione del rischio basata sui dati sui rischi di perdite e sui meccanismi di controllo interno della società di moneta elettronica, la BNB può richiedere alla società di moneta elettronica di disporre di un proprio capitale, che supera fino al 20 per cento l’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi del par. 5, o per consentire alla società di moneta elettronica di disporre di un capitale proprio, inferiore fino al 20 per cento rispetto all’importo ottenuto al momento della determinazione dell’importo ai sensi del par. 5.

La Banca nazionale bulgara emana un’ordinanza sull’attuazione di questa sezione.

Sezione III

Requisiti per l’attività

Divieto di accettare depositi e addebitare interessi

Arte. 40.
(1) Una società di moneta elettronica non può accettare depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi della legge sugli istituti di credito.
I fondi ricevuti da una società di moneta elettronica da un detentore di moneta elettronica vengono immediatamente scambiati con moneta elettronica. Questi fondi non costituiscono un deposito o altri fondi rimborsabili ai sensi della Legge sugli istituti di credito.

Un emittente di moneta elettronica non può addebitare interessi o fornire altri vantaggi relativi al periodo di tempo in cui il detentore di moneta elettronica detiene la moneta elettronica.

Per il contabile ei revisori di una società di monetica, l’art. 24, 25 e 26.

Misure protettive

Arte. 41.
(1) Una società di moneta elettronica applica le misure di protezione di cui all’art. 23.
I fondi ricevuti sotto forma di pagamento con uno strumento di pagamento non sono soggetti alle misure di protezione di cui al par. 1, fino a quando non siano verificati sul conto di pagamento dell’impresa di monetica o siano resi in altro modo disponibili all’impresa di monetica secondo i requisiti per il periodo di esecuzione di cui all’art. Arte. 87, par. 2. In ogni caso, tali fondi sono soggetti a misure di protezione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’emissione della moneta elettronica.

La società di moneta elettronica informa preventivamente la BNB di qualsiasi cambiamento significativo nelle misure adottate per proteggere i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.

Attività aggiuntive

Arte. 42.(1) Oltre all’emissione di moneta elettronica, la società di moneta elettronica ha il diritto di svolgere le seguenti attività:

  • prestazione di servizi di pagamento ex art. 4;
  • erogazione di crediti relativi a servizi di pagamento ex art. 4, comma 4 o 5, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 21;
  • prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento di cui al comma 1;
  • svolgere attività di operatore di sistemi di pagamento ad eccezione dei sistemi di pagamento che assicurano il carattere definitivo del regolamento ai sensi della direttiva 98/26/CE, fermo restando quanto previsto dall’art. 125 e 126;
  • altra attività nel rispetto dei requisiti normativi per il suo svolgimento.

(2) Una società di moneta elettronica che intenda svolgere una delle attività di cui al par. 1, ne dà comunicazione scritta alla BNB prima di iniziare a svolgere la relativa attività e, qualora intenda prestare servizi di pagamento, fornisce informazioni sulla relativa tipologia di servizi di pagamento per le modalità di esecuzione, nonché l’assicurazione “Responsabilità professionale” o altra garanzia analoga per la responsabilità per le prestazioni di cui all’articolo 4, punti 7 e 8.

(3) Il credito di cui al par. 1, comma 2, non possono essere forniti con fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti ai sensi dell’art. 40.
(4) In merito ai fondi ricevuti per la prestazione dei servizi di pagamento ex art. 4, al di fuori dell’attività di emissione di moneta elettronica, art. 22 e 23.

(5) Quando una società di moneta elettronica, oltre all’emissione di moneta elettronica e alla prestazione di servizi di pagamento, svolge anche altre attività commerciali, la BNB ha il diritto di chiedere la separazione in una società indipendente dell’attività di emissione di moneta elettronica e/o fornire servizi di pagamento, se, a discrezione della BNB, l’altra attività influisce o può influire sulla stabilità finanziaria della società di moneta elettronica o sulla capacità della BNB come autorità di vigilanza di monitorare l’adempimento dei requisiti di questa legge.

Rappresentanti, filiali e subappaltatori

Arte. 43.

(1) Una società di moneta elettronica non può emettere moneta elettronica tramite rappresentanti.

Una società di moneta elettronica può distribuire e riacquistare moneta elettronica attraverso rivenditori rappresentativi che agiscono per suo conto.

(Modificato – SG n. 12 del 2021) Per i rappresentanti di una società di monetica elettronica, l’art. 28 – 30, e per i subappaltatori, art. 30 e 31.

(Modifica – SG. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica può fornire servizi di pagamento tramite rappresentanti, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 28 – 30, ovvero di affidare l’espletamento di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 30 e 31.

Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può operare direttamente o tramite una filiale nel territorio di un altro stato membro ai sensi dell’art. 32. Società di moneta elettronica autorizzata

altro stato membro, può svolgere attività direttamente o tramite una succursale nel territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 33.
(Supplemento – SG n. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può distribuire e riacquistare moneta elettronica sul territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante stabilito nel territorio dello Stato membro di cui all’art. 32. Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può distribuire e riacquistare moneta elettronica sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante ai sensi dell’art. 33.

(Supplemento – SG. 12 del 2021) Una società di moneta elettronica precedentemente autorizzata nella Repubblica di Bulgaria può fornire servizi di pagamento sul territorio di un altro Stato membro tramite un rappresentante stabilito nel territorio dello Stato membro ai sensi dell’art. 32. Una società di moneta elettronica autorizzata in un altro Stato membro può fornire servizi di pagamento sul territorio della Repubblica di Bulgaria tramite un rappresentante ai sensi dell’art. 33.

Negli eventi di cui all’art. 37, par. 3 BNB invia alle autorità competenti del paese ospitante informazioni sui cambiamenti avvenuti.

Partecipazione qualificata
Arte. 44.Le disposizioni dell’art. 14.

Acquisizione del tre o più del tre percento di azioni/società o diritti di voto su azioni/società

(Nuovo – SG n. 13 del 2020)

Arte. 44a.(Nuovo – SG. 13 del 2020) Le disposizioni dell’art. 14a.

Accesso delle società di moneta elettronica ai conti bancari

Arte. 45.Le banche e le succursali di banche operanti nel territorio del Paese devono aprire e mantenere conti di pagamento delle società di monetica elettronica secondo modalità oggettive, non discriminatorie e proporzionate che non ostacolino la capacità delle società di monetica elettronica di prestare servizi di pagamento. In ogni caso di rifiuto, la banca fornisce alla BNB un parere motivato.

Criptovalute – Istanza di emersione – Regolarizzazione delle cripto-attività

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – Legge di Bilancio 2023”  (art. 1 co. 126), novellando l’articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, e l’articolo 68, in materia di plusvalenze, del TUIR ha superato le precedenti disposizioni di prassi (vedi Risoluzione n. 72/E/2016), ponendo un obbligo dichiarativo per le plusvalenze realizzate tramite le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante

  • rimborso o
  • cessione a titolo oneroso,
  • permuta o
  • detenzione di cripto-attivita’,

comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

L’articolo 1, comma 129, lettera c), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha novellato articolo 4, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa’ semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attivita’ estere di natura finanziaria ovvero cripto-attivita‘, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italiadevono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi’ tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attivita’ estere di natura finanziaria e delle cripto-attivita’, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 

L’indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi si esplica attraverso la compilazione del quadro RW

Nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 si legge:

ART. 34.
(Regolarizzazione delle cripto-attività)

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività ovvero i redditi derivanti dalle stesse, la possibilità di far emergere tali attività presentando un’apposita dichiarazione e pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione dei redditi e dello 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi nel caso in cui sia stata omessa solo l’indicazione nel quadro RW.

L’Art. 1 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede che:

I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto  1990,  n.  227,  che  non  hanno   indicato   nella   propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attivita’ detenute  entro la  data  del  31  dicembre  2021  nonche’  i  redditi  sulle  stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141.

  1. I soggetti di cui al comma  138  che  non  hanno  realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare  la  propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo comma, indicando le attivita’ detenute al termine di ciascun  periodo d’imposta e versando la sanzione  per  l’omessa  indicazione  di  cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento  per  ciascun  anno  del valore delle attivita’ non dichiarate.
  2. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato  redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo  comma  e il pagamento di un’imposta sostitutiva,  nella  misura  del  3,5  per cento del valore delle attivita’ detenute al termine di ciascun  anno o al momento del realizzo, nonche’ di un’ulteriore somma,  pari  allo 0,5 per cento per ciascun anno  del  predetto  valore,  a  titolo  di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  3. Il contenuto, le modalita’  e  i  termini  di  presentazione dell’istanza di cui al comma 138 nonche’ le modalita’  di  attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
  4. Ferma restando  la  dimostrazione   della   liceita’   della provenienza  delle  somme  investite,  la  regolarizzazione   produce effetti  esclusivamente  in  riferimento  ai  redditi  relativi  alle attivita’ di cui al comma 138 e alla non applicazione delle  sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990,  n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n. 227.

Quindi i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto  1990,  n.  227

  • che  non  hanno  realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare  la  propria posizione attraverso
    • la presentazione dell’istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141
    • versando la sanzione  per  l’omessa nel quadro RW nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento  per  ciascun  anno  del valore delle attivita’ non dichiarate.
  • che hanno realizzato  redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso
    • la presentazione dell’istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141
    • il pagamento di un’imposta sostitutiva,  nella  misura  del  3,5  per cento del valore delle attivita’ detenute al termine di ciascun  anno o al momento del realizzo
    • il pagamento di un’ulteriore somma,  pari  allo 0,5 per cento per ciascun anno  del  predetto  valore,  a  titolo  di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.

Il Monitoraggio Fiscale Delle Cripto-Attività – IVAFE – Quadro RW

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

Dal 2019 (periodo d’imposta 2018) le istruzioni alla compilazione del quadro RW prevedono l’obbligo di indicazione anche delle valute virtuali, senza la necessità di riportare lo Stato estero di detenzione. In termini analoghi si era espresso il Tar del Lazio, con la sentenza 1077/2020.

Nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 si legge che:

Infine, sono state apportate modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal decreto-legge n. 167 del 1990, da parte degli intermediari introducendo l’obbligo anche per i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, la norma prevede che, in relazione a tali attività, gli stessi sussistano indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia.

L’articolo 1, comma 129, lettera c), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha novellato articolo 4, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa’ semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attivita’ estere di natura finanziaria ovvero cripto-attivita‘, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi’ tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attivita’ estere di natura finanziaria e delle cripto-attivita’, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 

L’indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi si esplica attraverso la compilazione del quadro RW. 

La Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 evidenza che gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW “sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia“.

Nella colonna 8 del quadro RW va indicato il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività.

Con l’interpello  la risposta all’interpello non pubblico 956-39/2018, a Direzione Regionale della Lombardia  ha chiarito che: “Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.
Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW………… Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.”

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della risposta a Interpello 788/2021,  ai fini della compilazione quadro RW del Modello Redditi – Persone Fisiche, ha chiarito che:

“il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.”

Per quanto riguarda infine la compilazione del quadro RW, denominato “Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE”, del modello Redditi PF 2023, le istruzioni del modello, precisano che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute, saranno anche interessate:

  • la colonna 3 “Codice individuazione bene”: inserire il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”;
  • la colonna 4 “Codice Stato estero”: non compilare, in quanto campo è definito “non obbligatorio” dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali.

IVAFE

Il comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito a decorrere dal 2012 un’imposta sul valore dei prodotti finanziari (IVAFE).

L’articolo 1, comma 146, della legge n. 197/2022 ha aggiunto al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il seguente periodo:

«  A decorrere  dal  2023,  in  luogo  dell’imposta  di   bollo   di   cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  si  applica un’imposta sul valore delle  cripto-attivita’  detenute  da  soggetti residenti nel territorio dello Stato senza  tenere  conto  di  quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo ».

Quindi l’articolo 1, comma 146, della legge n. 197/2022 ha, quindi, previsto, a partire dal 2023,  l’obbligo di IVAFE per le cripto-attività.

Il comma 20 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha preisto che: ” L’imposta di cui al comma 18 e’ stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2012, dell’1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari”

Nella colonna 11 del quadro RW va riportata l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso (lo 0,20 per cento del valore indicato in colonna 8 rapportandolo alla quota e al periodo di possesso ).

Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per l’anno 2022. In
particolare indicare:

  • in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15 dei righi compilati nella presente sezione;
  • in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2021, indicato nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. REDDITI PF 2022;
  • in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
  •  in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati per l’anno 2022 con il modello F24.

Per determinare l’IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso
l’imposta sul valore dell’IVAFE va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4043, con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna non supera 12 euro.
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

Istanza di emersione – Regolarizzazione delle cripto-attività

Nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 si legge:

ART. 34.
(Regolarizzazione delle cripto-attività)

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività ovvero i redditi derivanti dalle stesse, la possibilità di far emergere tali attività presentando un’apposita dichiarazione e pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione dei redditi e dello 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi nel caso in cui sia stata omessa solo l’indicazione nel quadro RW.

La legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede che:

  1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto  1990,  n.  227,  che  non  hanno   indicato   nella   propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attivita’ detenute  entro la  data  del  31  dicembre  2021  nonche’  i  redditi  sulle  stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141.
  2. I soggetti di cui al comma  138  che  non  hanno  realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare  la  propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo comma, indicando le attivita’ detenute al termine di ciascun  periodo d’imposta e versando la sanzione  per  l’omessa  indicazione  di  cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento  per  ciascun  anno  del valore delle attivita’ non dichiarate.
  3. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato  redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo  comma  e il pagamento di un’imposta sostitutiva,  nella  misura  del  3,5  per cento del valore delle attivita’ detenute al termine di ciascun  anno o al momento del realizzo, nonche’ di un’ulteriore somma,  pari  allo 0,5 per cento per ciascun anno  del  predetto  valore,  a  titolo  di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  4. Il contenuto, le modalita’  e  i  termini  di  presentazione dell’istanza di cui al comma 138 nonche’ le modalita’  di  attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
  5. Ferma restando  la  dimostrazione   della   liceita’   della provenienza  delle  somme  investite,  la  regolarizzazione   produce effetti  esclusivamente  in  riferimento  ai  redditi  relativi  alle attivita’ di cui al comma 138 e alla non applicazione delle  sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990,  n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n. 227.

Quindi i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto  1990,  n.  227

  • che  non  hanno  realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare  la  propria posizione attraverso
    • la presentazione dell’istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141
    • versando la sanzione  per  l’omessa nel quadro RW nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento  per  ciascun  anno  del valore delle attivita’ non dichiarate.
  • che hanno realizzato  redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso
    • la presentazione dell’istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141
    • il pagamento di un’imposta sostitutiva,  nella  misura  del  3,5  per cento del valore delle attivita’ detenute al termine di ciascun  anno o al momento del realizzo
    • il pagamento di un’ulteriore somma,  pari  allo 0,5 per cento per ciascun anno  del  predetto  valore,  a  titolo  di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.

Legge di Bilancio 2023 – Criptovalute – Normativa fiscale – Modalità dichiarative

L’art. 1, comma 2, lett. qq) del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 definisce valuta virtuale: “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorita’ pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.”

Con la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – Legge di Bilancio 2023” (art. 1, commi 126-147) viene prevista, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina tributaria unitaria delle criptovalute o cripto-attività o valute virtuali.

Nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 (CAPITOLO V – ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO) si legge:

ART. 31.
(Tassazione delle operazioni su cripto-attività)

La digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter sviluppare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia.

Vanno rimosse quindi le cause di incertezza che minano Io sviluppo di questo settore. Uno degli interventi necessari e non procrastinabili riguarda la fiscalità delle operazioni aventi ad oggetto le cosiddette cripto-attività.

Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata.

In tale ambito è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica (non tutte le cripto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).

Le cripto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito — DeFi (trattasi di un nuovo mercato tecnologico e finanziario, formato da un insieme di protocolli informatici che si sviluppano sulla base di network decentralizzati che sfruttano la tecnologia block-chain) e possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato.

Tale caratteristica esclude la necessità di ricorso agli intermediari finanziari tradizionali che rappresentano i
tipici fornitori di informazioni rilevanti per le dichiarazioni fiscali dei clienti. Di contro, il mercato delle criptoattività ha fatto nascere una nuova generazione di intermediari (provider di crypto-asset e di wallet) che attualmente sono soggetti solo a un controllo normativo limitato e che quindi, allo stato, non sono tenuti a obblighi di reportistica o di sostituzione d’imposta.

Tali attività sono detenute in “portafogli” digitali (wallet) che ne consentono l’archiviazione tramite l’autorizzazione con chiavi pubbliche e private. I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi – wallet online (“hot”) o offline (“cold”) – e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non custodial wallet).

La disposizione introduce quindi una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto-attività, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e il decreto legge 28 giugno1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.

La disposizione assoggetta ad imposizione le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, introducendo nel comma 1 dell’articolo 67, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-sexies).

Costituiscono redditi diversi, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, pennuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti. Viene stabilito che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni; ad esempio non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l’utilizzo una cripto attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera.

Per effetto della disposizione in esame, le operazioni aventi ad oggetto cripto-attività rientrano esclusivamente nella suddetta previsione; pertanto, non saranno più comprese nelle previsioni di cui alle precedenti lettere c-ter) e c-quater).

A tal fine la disposizione prevede una nonna transitoria per consentire l’utilizzo di minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività già realizzate alla data in vigore della presente disposizione, consentendone la deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell’articolo 68 comma 5 del Tuir.

Al fine di evitare l’emergere di fenomeni impositivi per importi non rilevanti (e generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio nel caso di utilizzo di cripto attività nel settore del gaining), è stata prevista una soglia di esclusione da imposizione pari a euro 2.000 per anno d’imposta. Conseguentemente, si consente la riportabilità in avanti delle minusvalenze solo se di importi superiori a euro 2.000.

Con le modifiche all’articolo 68 del Tuir sono state stabilite le modalità di determinazione di tali redditi e, in particolare, si prevede che le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente dalle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività, nel periodo di imposta in cui sono realizzate e nei quattro periodi d’imposta successivi.

Con le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 461 del 1997 si prevede:

– l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento;

– la possibilità di esercitare l’opzione di cui all’articolo 6 (cd. regime del risparmio amministrato) e dell’articolo 7 (cd. regime del risparmio gestito), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati;

– la possibilità di esercitare l’opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vale a dire con i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Infine, sono state apportate modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal decreto-legge n. 167 del 1990, da parte degli intermediari introducendo l’obbligo anche per i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, la norma prevede che, in relazione a tali attività, gli stessi sussistano indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia.

ART. 32.
(Valutazione cripto-attività)

La digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter sviluppare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia.

Vanno rimosse quindi le cause di incertezza che minano lo sviluppo di questo settore. Uno degli interventi necessari e non procrastinabili riguarda la fiscalità delle operazioni aventi ad oggetto valute virtuali e, in generale, le cosiddette cripto-attività.

Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata.

In tale ambito è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica (non tutte le cripto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).

Le cripto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito — DeFi (trattasi di un nuovo mercato tecnologico e finanziario, formato da un insieme di protocolli informatici che si sviluppano sulla base di network decentralizzati che sfruttano la tecnologia block-chain) e possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato.

Tale caratteristica esclude la necessità di ricorso agli intermediari finanziari tradizionali che rappresentano i tipici fornitori di informazioni rilevanti per le dichiarazioni fiscali dei clienti. Di contro, il mercato delle cripto-attività ha fatto nascere una nuova generazione di intermediari (provider di crypto-asset e di wallet) che attualmente sono soggetti solo a un controllo normativo limitato e che, quindi, possono alimentare comportamenti di elusione fiscale.

Tali attività sono detenute in “portafogli” digitali (wallet) che ne consentono l’archiviazione tramite l’autorizzazione con chiavi pubbliche e private. I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi – wallet online (“hot”) o offline (“cold”) – e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non custodial wallet).

La disposizione vuole evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle predette cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio; rimangono escluse, le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in cripto-attività. Resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta FIAT la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.

ART. 33.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che detengono cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o valore di acquisto alla medesima data pagando sullo stesso un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.

L’imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023, ovvero in tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive devono essere applicati gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

ART. 34.
(Regolarizzazione delle cripto-attività)

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività ovvero i redditi derivanti dalle stesse, la possibilità di far emergere tali attività presentando un’apposita dichiarazione e pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione dei redditi e dello 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi nel caso in cui sia stata omessa solo l’indicazione nel quadro RW.

ART. 35.
(Imposta di bollo sulle cripto-attività)

La disposizione introduce l’applicazione dell’imposta di bollo anche sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività e che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del soggetto gestore.

In questi casi l’imposta di bollo si applica nella misura del 2 per mille annui del valore delle cripto-attività anche nell’ipotesi in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell’imposta di bollo.

In luogo dell’imposta di bollo, ad esempio nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l’applicazione di un’imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato nella medesima misura del 2 per mille da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

Tale imposta si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio.”

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – Legge di Bilancio 2023” (art. 1, commi 126-147)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) e’ inserita la seguente:« c-sexies)  le  plusvalenze  e  gli  altri  proventi  realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta  o  detenzione di   cripto-attivita’,    comunque    denominate,    non    inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.  Ai  fini  della presente   lettera,   per   “cripto-attivita’”   si    intende    una rappresentazione digitale di valore o di diritti che  possono  essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la  tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante  la  permuta  tra  cripto-attivita’ aventi eguali caratteristiche e funzioni »
    b) all’articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
    « 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del  comma  1 dell’articolo  67   sono   costituite   dalla   differenza   tra   il corrispettivo   percepito   ovvero   il    valore    normale    delle cripto-attivita’ permutate e il costo o il  valore  di  acquisto.  Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente  alle relative  minusvalenze;  se  le  minusvalenze  sono  superiori   alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000  euro,  l’eccedenza  e’ riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che  sia indicata nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso  di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito  o, in  mancanza,  quello  dichiarato  agli   effetti   dell’imposta   di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come  costo il costo del donante. Il costo o valore di  acquisto  e’  documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza  il costo e’ pari a  zero.  I  proventi  derivanti  dalla  detenzione  di cripto-attivita’ percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione ».
  1. Le plusvalenze  relative  a  operazioni  aventi  a   oggetto cripto-attivita’, comunque denominate, eseguite prima della  data  di entrata in vigore della presente legge si considerano  realizzate  ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima  data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68,  comma 5, del medesimo testo  unico.  Ai  fini  della  determinazione  della plusvalenza si applica l’articolo 68, comma  6,  del  predetto  testo unico.
  2. Al decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 5,  concernente  l’imposta  sostitutiva   sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1  dell’articolo  81  del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:1) alla rubrica, la parola:  «  c-quinquies)  »  e’  sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;2) al comma 2, primo periodo, la parola: «  c-quinquies)  »  e’ sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;
    b) all’articolo 6, in materia  di  opzione  per  l’applicazione dell’imposta sostitutiva su  ciascuna  plusvalenza  o  altro  reddito diverso realizzato:1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i  rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma  1, » sono inserite le seguenti:« nonche’ per i rimborsi,  le  cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attivita’ di  cui  alla  lettera c-sexies) del medesimo comma 1, »;2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:« 1-bis. Per le plusvalenze  e  gli  altri  proventi  di  cui  alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’opzione di cui al comma 1  del presente articolo puo’ essere resa agli operatori non  finanziari  di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del  decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 »;3) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Per le  cripto-attivita’  di  cui  all’articolo  67,  comma  1,   lettera c-sexies), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  la dichiarazione sostitutiva di cui  al  secondo  periodo  del  presente comma non e’ ammessa »;4) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:« 4.  Per  l’applicazione  dell’imposta  su  ciascuna  plusvalenza, differenziale  positivo  o  provento   realizzato,   escluse   quelle realizzate mediante  la  cessione  a  termine  di  valute  estere,  i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita’ di titoli,  quote, certificati, rapporti o  cripto-attivita’  appartenenti  a  categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o  valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria  dei  predetti  titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita’ »;5) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:« 6. Agli effetti del presente articolo  si  considera  cessione  a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita’ di cui al comma 1 a rapporti di  custodia o amministrazione di cui al  medesimo  comma,  intestati  a  soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche’  a  un rapporto  di  gestione  di  cui  all’articolo   7,   salvo   che   il trasferimento non sia avvenuto per successione o  donazione.  In  tal caso  la  plusvalenza,  il  provento,  la  minusvalenza   o   perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al  valore,  calcolato  secondo  i  criteri  previsti  dal  comma   5 dell’articolo 7, alla data  del  trasferimento,  dei  titoli,  quote, certificati, rapporti o cripto-attivita’ trasferiti e i  soggetti  di cui al comma 1, tenuti al versamento dell’imposta, possono sospendere l’esecuzione  delle  operazioni  fino  a  che   non   ottengano   dal contribuente provvista per il versamento dell’imposta  dovuta.  Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui  al  comma  1  del presente articolo rilasciano al contribuente apposita  certificazione dalla  quale  risulti  il  valore  dei  titoli,  quote,  certificati, rapporti o cripto-attivita’ trasferiti »;6) al comma 7, le parole: « o rapporti » sono sostituite  dalle seguenti « , rapporti o cripto-attivita’ »;7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: «  I  soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I  soggetti  di cui ai commi 1 e 1-bis »;8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui  al  comma  1  » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di  cui  ai  commi  1  e 1-bis »;c) all’articolo 7:1) al comma 1, la parola: « c-quinquies) » e’ sostituita  dalla seguente: « c-sexies) »;2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:« 5. La valutazione del patrimonio gestito all’inizio e  alla  fine di  ciascun  periodo  d’imposta  e’  effettuata  secondo  i   criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per  le societa’ e la borsa in attuazione del testo unico delle  disposizioni in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso  dei  titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle  criptoattivita’,  il  cui  valore  complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell’attivo medio  gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando  la facolta’ del contribuente  di  revocare  l’opzione  limitatamente  ai predetti  titoli,  quote,  partecipazioni,  certificati,  rapporti  o cripto-attivita’. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa’ e  la borsa, sono stabiliti le modalita’ e  i  criteri  di  attuazione  del presente comma »;3) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:« 7. Il conferimento di  titoli,  quote,  certificati,  rapporti  o cripto-attivita’ in una gestione per la quale  sia  stata  esercitata l’opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso  e il soggetto gestore applica le  disposizioni  dei  commi  5,  6  e  9 dell’articolo 6. Tuttavia, nel  caso  di  conferimento  di  strumenti finanziari o  cripto-attivita’  che  formavano  gia’  oggetto  di  un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l’opzione  di cui al comma 2 del presente  articolo,  si  assume  quale  valore  di conferimento  il  valore  assegnato  ai  medesimi   ai   fini   della determinazione  del  patrimonio  alla  conclusione   del   precedente contratto  di  gestione;  nel  caso  di  conferimento  di   strumenti finanziari o  cripto-attivita’  per  i  quali  sia  stata  esercitata l’opzione di cui all’articolo 6, si assume  quale  costo  il  valore, determinato agli effetti dell’applicazione del  comma  6  del  citato articolo »;4) al comma 8, le parole: « e rapporti » sono sostituite  dalle parole « , rapporti e cripto-attivita’ »;5) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:« 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai  fini  del  calcolo  della plusvalenza, reddito, minusvalenza  o  perdita  relativi  ai  titoli, quote, certificati, valute, rapporti e  criptoattivita’  prelevati  o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata  revocata  l’opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute,  rapporti e cripto-attivita’ che ha concorso a determinare il  risultato  della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In  tali ipotesi  il  soggetto   gestore   rilascia   al   mandante   apposita certificazione dalla quale  risulti  il  valore  dei  titoli,  quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita’ »;d) all’articolo 10, comma 1, la parola:  «  c-quinquies)  »  e’ sostituita dalla seguente: « c-sexies) ».
  1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono  apportate  le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1,  comma  1,  in  materia   di   trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e  altri  operatori,  le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti « lettere i)  e i-bis) » e dopo le parole: «  valuta  virtuale  »  sono  inserite  le seguenti: « ovvero in cripto-attivita’ di cui all’articolo 67,  comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  917 »;
    b) all’articolo 2,  comma  1,  lettera  a),   in   materia   di trasferimenti attraverso non residenti, le parole:  «  lettera  i)  » sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e i-bis) »;
    c) all’articolo 4, comma 1, in materia di  dichiarazione  annuale per gli investimenti e le attivita’, al primo periodo, le  parole:  « ovvero attivita’ estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti:  «  ,  attivita’  estere  di  natura   finanziaria   ovvero cripto-attivita’ » e, al  secondo  periodo,  le  parole:  «  e  delle attivita’ estere  di  natura  finanziaria  »  sono  sostituite  dalle seguenti « , delle attivita’ estere di  natura  finanziaria  e  delle cripto-attivita’ ».
  2. Le maggiori   entrate   derivanti   dall’attuazione   delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito  capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per  essere  destinate,  anche mediante riassegnazione, sulla base del  monitoraggio  periodico  dei relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per  la  riduzione della pressione fiscale », istituito nello stato  di  previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze.
  3. All’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo  il  comma  3  e’ inserito il seguente:« 3-bis.  In  deroga  alle  norme  degli  articoli  precedenti  del presente capo e ai commi da 1 a  1-ter  del  presente  articolo,  non concorrono alla  formazione  del  reddito  i  componenti  positivi  e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita’  alla data   di   chiusura   del   periodo   di   imposta   a   prescindere dall’imputazione al conto economico ».
  1. Ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si  applica  il comma 3-bis dell’articolo 110  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  introdotto  dal  comma  131  del  presente articolo.
  2. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e  delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1  dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta  dal comma  126,  lettera  a),  del  presente   articolo,   per   ciascuna cripto-attivita’ posseduta alla data del 1° gennaio 2023 puo’  essere assunto, in luogo del costo o del valore di  acquisto,  il  valore  a tale data, determinato ai sensi  dell’articolo  9  del  citato  testo unico, a  condizione  che  il  predetto  valore  sia  assoggettato  a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del  14 per cento.
  3. L’imposta sostitutiva di cui al comma 133 e’ versata, con le modalita’ previste dal capo III  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.
  4. L’imposta sostitutiva  di  cui  al  comma 133  puo’  essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a partire dal 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate  successive  alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per  cento  annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
  5. L’assunzione del valore di cui al comma 133 quale valore  di acquisto non consente il realizzo  di  minusvalenze  utilizzabili  ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del testo unico delle  imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal  comma  126,  lettera  b),  del presente articolo.
  6. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 133 a 136 affluiscono ad apposito capitolo  dell’entrata  del  bilancio dello Stato, per essere  destinate,  anche  mediante  riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico  dei  relativi  versamenti,  al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
  7. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto  1990,  n.  227,  che  non  hanno   indicato   nella   propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attivita’ detenute  entro la  data  del  31  dicembre  2021  nonche’  i  redditi  sulle  stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141.
  8. I soggetti di cui al comma  138  che  non  hanno  realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare  la  propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo comma, indicando le attivita’ detenute al termine di ciascun  periodo d’imposta e versando la sanzione  per  l’omessa  indicazione  di  cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento  per  ciascun  anno  del valore delle attivita’ non dichiarate.
  9. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato  redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo  comma  e il pagamento di un’imposta sostitutiva,  nella  misura  del  3,5  per cento del valore delle attivita’ detenute al termine di ciascun  anno o al momento del realizzo, nonche’ di un’ulteriore somma,  pari  allo 0,5 per cento per ciascun anno  del  predetto  valore,  a  titolo  di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  10. Il contenuto, le modalita’  e  i  termini  di  presentazione dell’istanza di cui al comma 138 nonche’ le modalita’  di  attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
  11. Ferma restando  la  dimostrazione   della   liceita’   della provenienza  delle  somme  investite,  la  regolarizzazione   produce effetti  esclusivamente  in  riferimento  ai  redditi  relativi  alle attivita’ di cui al comma 138 e alla non applicazione delle  sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990,  n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n. 227.
  12. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 138 a 142, versate ai sensi del  comma  140,  affluiscono  ad  apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio  periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la  riduzione  della  pressione fiscale di cui al comma 130.
  13. Al comma 2-ter dell’articolo  13  della  parte  prima  della tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972,  n.  642,  le  parole:  «  anche  se  rappresentati  da certificati  »  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «   anche   se rappresentati da certificati o relative  a  cripto-attivita’  di  cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».
  14. Alla nota 3-ter dell’articolo 13  della  parte  prima  della tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642,  dopo  le  parole:  «  anche  non   soggetti all’obbligo di deposito, »  sono  inserite  le  seguenti:  «  nonche’ quella relativa alle cripto-attivita’ di cui all’articolo  67,  comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, ».
  15. Al comma 18 dell’articolo 19 del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 124,  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  A decorrere  dal  2023,  in  luogo  dell’imposta  di   bollo   di   cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  si  applica un’imposta sul valore delle  cripto-attivita’  detenute  da  soggetti residenti nel territorio dello Stato senza  tenere  conto  di  quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo ».
  16. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 144 a 146, accertate sulla base  del monitoraggio periodico effettuato dall’Agenzia  delle  entrate,  sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per  la  riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

Plusvalenze da Cessione di Criptovalute – Normativa fiscale ai fini delle Imposte Dirette – Modalità dichiarative

Come si vede la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – Legge di Bilancio 2023”  (art. 1 co. 126), novellando l’articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, e l’articolo 68, in materia di plusvalenze, del TUIR ha superato le precedenti disposizioni di prassi (vedi Risoluzione n. 72/E/2016).

Rileggiamo il primo comma dell’articolo 67 per la parte che ci interessa:

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, ne’ in relazione alla qualita’ di lavoratore dipendente:
………………………………………..
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante

  • rimborso o
  • cessione a titolo oneroso,
  • permuta o
  • detenzione di cripto-attivita’,

comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Ai fini della presente lettera, per “cripto-attivita’” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attivita’ aventi eguali caratteristiche e funzioni. “

Quindi in base all’ultimo periodo del comma c-sexies) dell’Art.67 del TUIR

  • Assume rilevanza fiscale il passaggio tra cripto-attività a valuta fiat.
  • Non assume  rilevanza fiscale la permuta tra cripto-attività
  • Soglia di esclusione da imposizione pari a euro 2.000 per anno d’imposta

Infatti nella abbiamo letto nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 :”Viene stabilito che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni; ad esempio non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l’utilizzo una cripto attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera.

L’articolo 68, comma 9-bis. stabilisce che:

Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del  comma  1 dell’articolo  67   sono   costituite   dalla   differenza   tra   il corrispettivo   percepito   ovvero   il    valore    normale    delle cripto-attivita’ permutate e il costo o il  valore  di  acquisto

Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente  alle relative  minusvalenze;  se  le  minusvalenze  sono  superiori   alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000  euro,  l’eccedenza  e’ riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che  sia indicata nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Nel caso  di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito  o, in  mancanza,  quello  dichiarato  agli   effetti   dell’imposta   di successione.

Nel caso di acquisto per donazione si assume come  costo il costo del donante.

Il costo o valore di  acquisto  e’  documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza  il costo e’ pari a  zero. 

I  proventi  derivanti  dalla  detenzione  di cripto-attivita’ percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione “.

Come abbiamo visto in base all’L’articolo 68, comma 9-bis

  • il costo deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente
  • In mancanza il costo è assunto pari a zero
  • i proventi percepiti sono assoggettati a tassazione senza alcun tipo di deduzione.

Quindi assume importanza fondamentale il possesso della certificazione rilasciata dall’intermediario con cui si effettua trading sulle criptovalute che, evidentemente,dovrà essere conservata in vista si un eventuale riscontro da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

Sempre in base all’articolo 68, comma 9-bis ai fini del calcolo della plusvalenza, che si realizza ai fini fiscali per la cessione di cripto attività a fronte di valuta fiat o di beni o servizi,  è necessario raffrontare il controvalore in euro della moneta virtuale ceduta (accredita sul wallet della piattaforma il giorno della cessione) con il costo di acquisto della stessa.

Nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 si chiarisce che: “Al fine di evitare l’emergere di fenomeni impositivi per importi non rilevanti (e generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio nel caso di utilizzo di cripto attività nel settore del gaining), è stata prevista una soglia di esclusione da imposizione pari a euro 2.000 per anno d’imposta. Conseguentemente, si consente la riportabilità in avanti delle minusvalenze solo se di importi superiori a euro 2.000.

Con le modifiche all’articolo 68 del Tuir sono state stabilite le modalità di determinazione di tali redditi e, in particolare, si prevede che le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente dalle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività, nel periodo di imposta in cui sono realizzate e nei quattro periodi d’imposta successivi.”

In alcuni documenti di prassi ( risoluzione n. 72/E/2016 , interpello 956-39/2018 , n. 903-47/2018 , ) l’Agenzia delle Entrate aveva assimilato le criptovalute nonché le ICO (903-47/2018)  alle valute estere con conseguente classificazione, ai fini delle imposte dirette per le persone fisiche non in regime di impresa , nell’ambito dei redditi diversi.

In base all’art. 67 del Tuir, primo comma c-tersono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, le plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere

  • oggetto di cessione a termine
  • o rivenienti da depositi o conti correnti.

Il successivo comma 1-ter specifica che “Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui.

Quindi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere :

  • oggetto di cessione a termine sono sempre redditi diversi;
  • mediante cessione a pronti sono redditi diversi se rivenienti da depositi e conti correnti solo a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui. Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse e su diversi intermediari.

Da tener presente che l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Tuir, ultimo periodo, ritiene, come presunzione assoluta di legge, espressivo di un’attività di investimento, anche il semplice prelievo delle valute estere da depositi e conti correnti (Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente)

In base alla risoluzione n. 72/E/2016l’Amministrazione Finanziaria asseriva chePer quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.”

Una importante indicazione era  contenuta in una risposta (non pubblica) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (Dre Lombardia) a un interpello, il n. 956-39/2018: “Alla luce di quanto precede si ritiene che, ai fini delle imposte sul reddito, delle persone fisiche che detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Conseguentemente, le cessioni a pronti di valuta virtuale non davano origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivava da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del medesimo articolo.
Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente. Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165).

Ai fini Irpef, quindi, l’Amministrazione Finanziaria aveva ribadito che le valute virtuali, se detenute al di fuori del regime di impresa, potevano generare un reddito diverso tassabile secondo i principi che regolano le operazioni aventi a oggetto valute tradizionali, previsti dall’articolo 67, comma 1-ter del T.U.I.R.

Tale interpretazione non risulta  più applicabile alle criptovalute in quanto la nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell’Art.67 del TUIR comprende tra le plusvalenze e i proventi tassabili tutte le cessioni a tiolo oneroso, che superano la soglia minima di 2.000 euro.

In assenza di chiarimenti per la determinazione della plusvalenza occorre applicare la disposizione di cui all’art. 67 comma 1-bis TUIR, per effetto della quale si considerano cedute per prime le criptovalute acquisite in data più recente (Metodo LIFO – Last In First Out), così come viene specificato nella Risposta n. 210 del 13/07/2020 dell’Agenzia delle Entrate: “In caso si prelievo dal deposito o conto corrente in valuta, ai sensi del comma 1- bis del citato articolo 67, si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (metodo LIFO).”

Il comma 128 dell’art.1 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – Legge di Bilancio 2023” ha apportato modifiche al decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461 – Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 si legge che:

“Con le modifiche introdotte al decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461 si prevede:

– l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento;

– la possibilità di esercitare l’opzione di cui all’articolo 6 (cd. regime del risparmio amministrato) e dell‘articolo 7(cd. regime del risparmio gestito), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati;

– la possibilità di esercitare l’opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vale a dire con i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.”

Il regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461 è un regime di tassazione applicato direttamente dall’intermediario.

Intermediari bancari e finanziari abilitati sono:

  • intermediari finanziari residenti;
  • intermediari non residenti identificati direttamente in Italia (registrati in Italia con la procedura di identificazione diretta prevista dall’art. 35-ter del DPR n. 633/72) ed operi tramite sede italiana;
  • intermediari non residenti che abbiano costituito in Italia una stabile organizzazione in Italia (vedi art. 162 delTUIR);
  • i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Ricapitolando avremo

  • una plusvalenza imponibile fiscalmente (reddito diverso ex art. 67 del TUIR con applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento) se
    • il corrispettivo percepito dalla vendita o valore normale sarà maggiore del costo di acquisto documentato (si considerano cedute per prime le criptovalute acquisite in data più recente (Metodo LIFO – Last In First Out))
    • e se l’importo sarà superiore alla soglia di esenzione di € 2.000;
  • una minusvalenza riportabile se
    • il costo di acquisto documentato sarà maggiore del corrispettivo percepito dalla vendita o valore normale
    • e se l’importo sarà superiore a € 2.000.

A questo punto, a proposito delle modalità dichiarative, ci saranno due possibili alternative:

  • regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461 che, come abbiamo visto, è  un regime di tassazione applicato direttamente dall’intermediario abilitato (Nella pratica di difficile applicazione in quanto  rari i casi di intermediari  di criptovalute con sede in Italia)
  • Dichiarazione nel Modello Redditi P.F..

Come abbiamo visto le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita’, comunque denominate, sono ricomprese nell’elenco dei redditi diversi  di cui all’art. 67 del TUIR.

Come su visto nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 legge che:

“Con le modifiche introdotte al decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461 si prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”

La SEZIONE II  del Quadro RT del Modello Redditi P.F. è dedicata alle Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento.

Nelle istruzioni ministeriali alla Sez. II del Quadro RT , modello P.F. 2023, si legge: “Questa Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento ”

Appare evidente che le istruzioni non sono state aggiornate in quanto non ricomprendono la lettera c-sexies) dell’nell’art. 67, comma 1, del TUIR, ma non si vede dove altrimenti dichiarare i redditi in oggetto.

Quindi supponiamo che

Nel rigo RT21 andrà indicato il valore complessivo delle valute cedute nel corso dell’anno valorizzate al cambio del giorno di cessione.

Nel rigo RT22, colonna 3, andrà indicato l’importo complessivo del costo documentato delle valute acquistate, utilizzando il metodo “LIFO” (last in, first out), per la determinazione dei valori di acquisto delle valute cedute.

Nel rigo RT23, colonna 2, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’importo di rigo RT22, colonna 3, se positivo.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata.

Se l’importo del rigo RT23, colonna 2, sarà positivo e superiore alla soglia di esenzione di € 2.000 la plusvalenza dovrà essere assoggettata a tassazione con imposta sostitutiva del 26%.

Nel rigo RT29 andrà indicato l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta.

Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito riprettando la scadenza ordinaria per il pagamento delle imposte sui redditi (attualmente il 30 giugno).

Il codice tributo da utilizzare con modello F24 sarà il Codice tributo 1100 e l’anno di imposta da indicare sarà quello oggetto di dichiarazione.

Ricapitolando avremo

  • rigo RT23, colonna 2,  positivo e superiore alla soglia di esenzione di € 2.000 la plusvalenza dovrà essere assoggettata a tassazione con imposta sostitutiva del 26%
  • rigo RT23, colonna 2,  positivo e inferiore alla soglia di esenzione di € 2.000 non ci sarà alcun obbligo di dichiarare la plusvalenza ai fini fiscali
  • differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’importo di rigo RT22, colonna 3,  negativo di importo superiore a € 2.000 non ci sarà alcun obbligo dichiarativo ma si potrà riportare tale importo nel rigo RT23 nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata.

Nell’ultimo caso le minusvalenze possono essere utilizzate nell’esercizio in corso e nei quattro successivi per la compensazione con altre plusvalenze realizzate dal contribuente.

Nel caso in cui si registri una minusvalenza nel rigo RT24,  deve essere compilata la sezione V del quadro RT dedicata alla minusvalenze che non hanno trovato compensazione direttamente nell’anno e che possono essere portate in avanti nei quattro anni successivi.

Ai fini della determinazione di plusvalenze viene data la possibilità ai contribuenti che detengono cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o valore di acquisto alla medesima data pagando sullo stesso un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento

Nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 si legge che:

ART. 33.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che detengono cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o valore di acquisto alla medesima data pagando sullo stesso un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.

L’imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023, ovvero in tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive devono essere applicati gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Nel dettaglio la  LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – Legge di Bilancio 2023” prevede che:

  1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e  delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1  dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta  dal comma  126,  lettera  a),  del  presente   articolo,   per   ciascuna cripto-attivita’ posseduta alla data del 1° gennaio 2023 puo’  essere assunto, in luogo del costo o del valore di  acquisto,  il  valore  a tale data, determinato ai sensi  dell’articolo  9  del  citato  testo unico, a  condizione  che  il  predetto  valore  sia  assoggettato  a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del  14 per cento.
  2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 133 e’ versata, con le modalita’ previste dal capo III  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.
  3. L’imposta sostitutiva  di  cui  al  comma 133  puo’  essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a partire dal 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate  successive  alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per  cento  annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
  4. L’assunzione del valore di cui al comma 133 quale valore  di acquisto non consente il realizzo  di  minusvalenze  utilizzabili  ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del testo unico delle  imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal  comma  126,  lettera  b),  del presente articolo.

Quindi i contribuenti che detengono cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 possono rideterminare il costo o valore di acquisto alla medesima data pagando sullo stesso un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento, ma non possono utilizzare il “nuovo valore  di acquisto” al fine di determinare il realizzo di minusvalenze.

Il Monitoraggio Fiscale Delle Cripto-Attività

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

Dal 2019 (periodo d’imposta 2018) le istruzioni alla compilazione del quadro RW prevedono l’obbligo di indicazione anche delle valute virtuali, senza la necessità di riportare lo Stato estero di detenzione. In termini analoghi si era espresso il Tar del Lazio, con la sentenza 1077/2020.

Nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 si legge che:

Infine, sono state apportate modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal decreto-legge n. 167 del 1990, da parte degli intermediari introducendo l’obbligo anche per i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, la norma prevede che, in relazione a tali attività, gli stessi sussistano indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia.

Come abbiamo visto l’articolo 1, comma 129, lettera c), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha novellato articolo 4, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa’ semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attivita’ estere di natura finanziaria ovvero cripto-attivita‘, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi’ tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attivita’ estere di natura finanziaria e delle cripto-attivita’, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 

L’indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi si esplica attraverso la compilazione del quadro RW. 

La Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023 evidenza che gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW “sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia“.

Nella colonna 8 del quadro RW va indicato il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività.

Con l’interpello  la risposta all’interpello non pubblico 956-39/2018, a Direzione Regionale della Lombardia  ha chiarito che: “Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.
Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW………… Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.”

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della risposta a Interpello 788/2021,  ai fini della compilazione quadro RW del Modello Redditi – Persone Fisiche, ha chiarito che:

“il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.”

Per quanto riguarda infine la compilazione del quadro RW, denominato “Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE”, del modello Redditi PF 2023, le istruzioni del modello, precisano che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute, saranno anche interessate:

  • la colonna 3 “Codice individuazione bene”: inserire il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”;
  • la colonna 4 “Codice Stato estero”: non compilare, in quanto campo è definito “non obbligatorio” dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali.

IVAFE

Il comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito a decorrere dal 2012 un’imposta sul valore dei prodotti finanziari (IVAFE).

L’articolo 1, comma 146, della legge n. 197/2022 ha aggiunto al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il seguente periodo:

«  A decorrere  dal  2023,  in  luogo  dell’imposta  di   bollo   di   cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  si  applica un’imposta sul valore delle  cripto-attivita’  detenute  da  soggetti residenti nel territorio dello Stato senza  tenere  conto  di  quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo ».

Quindi l’articolo 1, comma 146, della legge n. 197/2022 ha, quindi, previsto, a partire dal 2023,  l’obbligo di IVAFE per le cripto-attività.

Il comma 20 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha preisto che: ” L’imposta di cui al comma 18 e’ stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2012, dell’1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari”

Nella colonna 11 del quadro RW va riportata l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso (lo 0,20 per cento del valore indicato in colonna 8 rapportandolo alla quota e al periodo di possesso ).

Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per l’anno 2022. In
particolare indicare:

  • in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15 dei righi compilati nella presente sezione;
  • in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2021, indicato nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. REDDITI PF 2022;
  • in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
  •  in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati per l’anno 2022 con il modello F24.

Per determinare l’IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso
l’imposta sul valore dell’IVAFE va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4043, con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna non supera 12 euro.
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

Istanza di emersione – Regolarizzazione delle cripto-attività

Nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023:

ART. 34.
(Regolarizzazione delle cripto-attività)

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività ovvero i redditi derivanti dalle stesse, la possibilità di far emergere tali attività presentando un’apposita dichiarazione e pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione dei redditi e dello 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi nel caso in cui sia stata omessa solo l’indicazione nel quadro RW.

La legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede che:

  1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto  1990,  n.  227,  che  non  hanno   indicato   nella   propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attivita’ detenute  entro la  data  del  31  dicembre  2021  nonche’  i  redditi  sulle  stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141.
  2. I soggetti di cui al comma  138  che  non  hanno  realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare  la  propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo comma, indicando le attivita’ detenute al termine di ciascun  periodo d’imposta e versando la sanzione  per  l’omessa  indicazione  di  cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento  per  ciascun  anno  del valore delle attivita’ non dichiarate.
  3. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato  redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo  comma  e il pagamento di un’imposta sostitutiva,  nella  misura  del  3,5  per cento del valore delle attivita’ detenute al termine di ciascun  anno o al momento del realizzo, nonche’ di un’ulteriore somma,  pari  allo 0,5 per cento per ciascun anno  del  predetto  valore,  a  titolo  di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  4. Il contenuto, le modalita’  e  i  termini  di  presentazione dell’istanza di cui al comma 138 nonche’ le modalita’  di  attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
  5. Ferma restando  la  dimostrazione   della   liceita’   della provenienza  delle  somme  investite,  la  regolarizzazione   produce effetti  esclusivamente  in  riferimento  ai  redditi  relativi  alle attivita’ di cui al comma 138 e alla non applicazione delle  sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990,  n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n. 227.

Quindi i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto  1990,  n.  227

  • che  non  hanno  realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare  la  propria posizione attraverso
    • la presentazione dell’istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141
    • versando la sanzione  per  l’omessa nel quadro RW nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento  per  ciascun  anno  del valore delle attivita’ non dichiarate.
  • che hanno realizzato  redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso
    • la presentazione dell’istanza di emersione secondo il modello approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate di cui al comma 141
    • il pagamento di un’imposta sostitutiva,  nella  misura  del  3,5  per cento del valore delle attivita’ detenute al termine di ciascun  anno o al momento del realizzo
    • il pagamento di un’ulteriore somma,  pari  allo 0,5 per cento per ciascun anno  del  predetto  valore,  a  titolo  di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.

Per la Cassazione le criptovalute sono prodotti finanziari – Applicabilità del regime di Offerta al pubblico di titoli e di prodotti finanziari

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione (Presidente Diotallevi, Relatore Coscioni), con la sentenza n. 44378 del 22 novembre 2022 , ha affermato che le criptovalute sono prodotti finanziari.

Per la Suprema Corte le criptovalute posseggono i caratteri propri dell’investimento finanziario, ovvero si caratterizzano:

  • per l’impiego di capitali,
  • per l’aspettativa di rendimento,
  • per il rischio direttamente collegato all’impiego di capitali.

Tale impostazione conferma quella tenuta dal Tribunale di Verona nella sentenza 195 del 24 gennaio 2017 pubblicata il 26 gennaio 2017.

Consegue a fronte della qualifica delle criptovalute quali prodotti finanziari l’applicabilità del regime di Offerta al pubblico di titoli e di prodotti finanziari disciplinato dagli articoli 94 e ss. del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

La remunerazione derivante dalle attività di staking di criptovalute produce reddito di capitale – Parere dell’Agenzia delle Entrate

Lo staking di crypto permette di guadagnare un premio pari a un tasso percentuale calcolato sull’ammontare messo in stake,  il meccanismo ricorda un conto di risparmio fruttifero. Come fanno le criptovalute a rendere un interesse? La rendita potenzialmente ottenibile dallo staking di crypto è permessa dalla blockchain.

Con Risposta n. 437/2022 del 26/08/2022  la Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali della Agenzia delle entrate ha enunciato la tesi secondo la quale “la remunerazione derivante dalla attività di “staking”, ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto all’Istante a fronte del “vincolo di disponibilità” delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, si ritiene applicabile quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir.
Tale norma, in particolare, dispone che costituiscono redditi di capitale «gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto»”.

Quindi lo svolgimento di attività di staking non è un reddito diverso, non va tassato ad aliquota marginale e la collaborazione allo staking non è una attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, bensì è da considerare «reddito di capitale» (articolo 44 del Tuir) e come tale deve essere tassata alla fonte dal sostituto d’imposta (26%).

Provvedimento n.176227/2022 dell’Agenzia delle Entrate – Dal 1° gennaio 2023 saranno tracciati anche i rapporti finanziari tenuti in criptovalute

Provvedimento n.176227/2022 dell’Agenzia delle Entrate – Dal 1° gennaio 2023 saranno tracciati anche i rapporti finanziari tenuti in criptovalute

Il  23/05/2022 è stato emanato il  Provvedimento n.176227/2022 dell’Agenzia delle EntrateDisposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7 (Comunicazioni all’anagrafe tributaria), sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.

Riportiamo il sesto comma dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni:

“Le banche, la societa’ Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa’ di gestione del risparmio, nonche’ ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche’ la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.”

L’ultimo comma dell’art. 7 del DPR 605/73 stabilisce che:”Il contenuto, le modalita’ ed i termini delle trasmissioni, nonche’ le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”

Il provvedimento n.176227/2022 dell’Agenzia delle Entrate stabisce che anche Bitcoin e le criptovalute saranno registrati nell’Anagrafe tributaria e che tutte le informazioni sui rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, anche di natura innovativa, andranno comunicati mensilmente.

Le nuove disposizioni rientrano nel piano di una regolamentazione più strutturale della materia in ottica delle norme antievasione contenute nella legge di bilancio 2020 (Legge del 27/12/2019 n. 160, art.1, commi 681-686).

L’Agenzia delle Entrate ridefinisce le scadenze e i termini entro cui gli operatori finanziari devono inviare le comunicazioni periodiche e allarga le informazioni in relazione ai c.d. servizi di pagamento.

Il provvedimento dell’amministrazione finanziaria stabilisce il termine per la comunicazione mensile, spostandolo all’ultimo giorno lavorativo del mese, in modo da allineare l’acquisizione dei dati con l’avvio dell’elaborazione prevista all’inizio del mese solare successivo. Il documento specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo.

Viene modificata anche la scadenza della comunicazione integrativa annuale, che passa dal 15 febbraio all’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (anche in questo caso il sabato è considerato giorno non lavorativo).

Fissata al 30 aprile la scadenza tecnica del cosiddetto “consolidamento”, vale a dire il periodo oltre il quale si intendono confermati i valori comunicati per saldi e movimenti dei rapporti. Per quest’anno resta il termine dei 90 giorni dopo la scadenza della comunicazione annuale (quindi al 16 maggio).
Durante il consolidamento, l’operatore finanziario può inviare comunicazioni integrative e correttive solo in modalità ordinaria.

Il provvedimento esplicita anche l’obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari dei servizi di pagamento definendo nuovi codici identificativi analitici, per distinguere i prodotti finanziari in base al loro funzionamento, agli utilizzatori della carta e alla diversa rilevanza dei rispettivi dati contabili. In tal modo i dati contabili dovrebbero rappresentare in modo più espressivo la capacità di spesa ai fini dell’analisi del rischio di evasione nonché dei controlli Isee.

Il  28/05/2015 era stato emanato il  Provvedimento n.73782/2015 dell’Agenzia delle Entrate – Integrazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti”, che al punto 3.1. Definizione e calcolo della giacenza media annua
stabisce che:Per giacenza media annua si intende l’importo medio delle somme a credito delcliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Per giacenze giornaliere si intendono
i saldi giornalieri per valuta.”

Il provvedimento n.176227/2022 dell’Agenzia delle Entrate con il punto 4.1. Definizione e calcolo della giacenza media annua stabisce che:”. Il punto 3.1 del provvedimento del 28 maggio 2015, n. 73782, è sostituito dal seguente:
“3.1 Per giacenza media annua si intende l’importo medio delle somme a credito delcliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua, ovvero dell’importo medio delle somme a credito del cliente, si determina dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto. Per giacenze giornaliere
si intendono i saldi giornalieri per valuta.”

Quindi dal 1° gennaio 2023 Il calcolo della giacenza media annua (l’importo medio delle somme a credito del cliente) si ottiene dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto.

Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta.

Per l’Agenzia delle Entrate la giacenza media è un valore fondamentale per stabilire il patrimonio mobiliare, mentre per il singolo cittadino, invece, è indispensabile, proprio perché obbligatorio, comunicarlo ai fini della dichiarazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) e della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica).

Ecco perché, tornando all’assunto iniziale, sempre più persone si imbattono nella locuzione “giacenza media” negli ultimi anni: un valore relativamente basso dell’Isee consente infatti di accedere ad alcune agevolazioni messe a disposizione dallo Stato o dagli enti locali.

Piano d’azione FinTech – Per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo

Piano d’azione FinTech – Per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo

La Commissione europea ha presentato un piano d’azione su come sfruttare le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica nei servizi finanziari (FinTech).

L’Europa dovrebbe diventare un hub globale per il FinTech, con le imprese e gli investitori dell’UE in grado di sfruttare la maggior parte dei vantaggi offerti dal mercato unico in questo settore in rapida evoluzione. Come primo importante risultato, la Commissione propone anche nuove regole che aiuteranno le piattaforme di crowdfunding a crescere nel mercato unico dell’UE.

Il Piano d’azione FinTech prevede di consentire al settore finanziario di sfruttare i rapidi progressi delle nuove tecnologie, come blockchain, intelligenza artificiale e servizi cloud. Allo stesso tempo, cerca di rendere i mercati più sicuri e di facile accesso per i nuovi attori. Ciò andrà a vantaggio dei consumatori, degli investitori, delle banche e dei nuovi operatori del mercato. Inoltre, la Commissione propone un’etichetta paneuropea per le piattaforme, in modo che una piattaforma con licenza in un paese possa operare in tutta l’UE.

Il piano d’azione fa parte degli sforzi della Commissione volti a costruire un’Unione dei mercati dei capitali (UMC) e un vero mercato unico per i servizi finanziari ai consumatori. Fa anche parte della sua spinta a creare un mercato unico digitale . La Commissione mira a rendere le norme dell’UE più orientate al futuro e allineate al rapido progresso dello sviluppo tecnologico.

I mercati finanziari europei saranno più integrati, più sicuri e di facile accesso grazie alle fasi tracciate dalla Commissione nel suo piano d’azione FinTechIl piano aiuterà il settore finanziario a sfruttare i rapidi progressi tecnologici come blockchain e altre applicazioni IT e a rafforzare la resilienza informatica. Ciò andrà a vantaggio di consumatori, investitori, banche e nuovi attori del mercato.

Il piano d’azione FinTech: 

Il settore finanziario è il maggiore utilizzatore di tecnologie digitali e uno dei principali motori della trasformazione digitale dell’economia. Il piano d’azione odierno definisce 19* passaggi per consentire ai modelli di business innovativi di crescere, supportare l’adozione di nuove tecnologie, aumentare la sicurezza informatica e l’integrità del sistema finanziario, tra cui: 

  • La Commissione ospiterà un laboratorio FinTech dell’UE in cui le autorità europee e nazionali si impegneranno con i fornitori di tecnologia in uno spazio neutrale e non commerciale;
  • La Commissione ha già creato un Osservatorio e un forum sulla blockchain dell’UE . Riferirà sulle sfide e le opportunità delle risorse crittografiche più avanti nel 2018 e sta lavorando a una strategia completa sulla tecnologia del registro distribuito e sulla blockchain che si rivolge a tutti i settori dell’economia. Un registro distribuito è un database di informazioni condiviso su una rete. Il tipo più noto di registro distribuito è blockchain.
  • La Commissione si consulterà sul modo migliore per promuovere la digitalizzazione delle informazioni pubblicate dalle società quotate in Europa , anche utilizzando tecnologie innovative per interconnettere le banche dati nazionali. Ciò consentirà agli investitori un accesso molto più semplice alle informazioni chiave per informare le loro decisioni di investimento.
  • La Commissione organizzerà seminari per migliorare la condivisione delle informazioni in materia di sicurezza informatica ;
  • La Commissione presenterà un progetto con le migliori pratiche sui sandbox normativi , sulla base degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee. Una sandbox normativa è un quadro istituito dalle autorità di regolamentazione che consente alle startup FinTech e ad altri innovatori di condurre esperimenti dal vivo in un ambiente controllato, sotto la supervisione di un’autorità di regolamentazione. I sandbox normativi stanno guadagnando popolarità, principalmente nei mercati finanziari sviluppati.

Regolamento sul crowdfunding:

Il crowdfunding migliora l’accesso ai finanziamenti soprattutto per le start-up e altre piccole imprese. Una start-up può presentare il proprio progetto su una piattaforma online e chiedere supporto sotto forma di prestito (“prestito peer-to-peer”) o capitale proprio. Gli investitori ricevono un ritorno finanziario per il loro investimento. Attualmente è difficile per molte piattaforme espandersi in altri paesi dell’UE. Questo è il motivo per cui il crowdfunding nell’UE è sottosviluppato rispetto ad altre grandi economie mondiali e il mercato dell’UE è frammentato. Uno dei maggiori ostacoli è la mancanza di regole comuni in tutta l’UE. Ciò aumenta considerevolmente i costi operativi e di conformità e impedisce alle piattaforme di crowdfunding di espandersi oltre confine.

La proposta  renderà più facile per queste piattaforme offrire i propri servizi in tutta l’UE e migliorerà l’accesso a questa forma innovativa di finanziamento per le imprese che necessitano di finanziamenti. Una volta adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il regolamento proposto consentirà alle piattaforme di richiedere un’etichetta dell’UE sulla base di un unico insieme di regole. Ciò consentirà loro di offrire i propri servizi in tutta l’UE. Gli investitori sulle piattaforme di crowdfunding saranno protetti da regole chiare sulla divulgazione delle informazioni, regole sulla governance e sulla gestione del rischio e un approccio coerente alla vigilanza.

Sfondo

La revisione intermedia del piano d’azione CMU del giugno 2017 ha sottolineato il potenziale del FinTech di trasformare i mercati dei capitali portando nuovi attori di mercato e soluzioni più efficienti, aumentando la concorrenza e abbassando i costi per le imprese e gli investitori. Ha annunciato che la Commissione definirà un approccio globale per consentire la tecnologia FinTech e approfondire e ampliare i mercati dei capitali dell’UE integrando il potenziale della digitalizzazione.

Per preparare il piano d’azione FinTech, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica  nel marzo 2017 per raccogliere le opinioni delle parti interessate sull’impatto delle nuove tecnologie sui servizi finanziari. Nel rispondere alla consultazione pubblica, molti intervistati hanno sottolineato che la FinTech, e l’innovazione tecnologica in generale, sono stati motori di sviluppo del settore finanziario, con enormi opportunità in termini di accesso ai finanziamenti, efficienza operativa, risparmio sui costi e concorrenza.

I contributi per la proposta sul crowdfunding sono stati raccolti durante i lavori preparatori, tra cui in particolare l’attuazione del piano d’azione dell’UMC del 2015 , la consultazione pubblica della revisione intermedia dell’UMC e la consultazione FinTech del marzo 2017 .

Vedi: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Piano d’azione FinTech: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo

MiCA: guida alla proposta di regolamento UE sulle criptovalute

MiCA: guida alla proposta di regolamento UE sulle criptovalute

Sommario

1. Riepilogo

2. MiCA: panoramica essenziale
2.1 Che cos’è il pacchetto di finanza digitale dell’UE?
2.2 Che cos’è il regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA)?
2.3 Dove sarà applicabile MiCA? 
2.4 Per chi è MiCA e perché?
2.5 Quali sono gli obiettivi del MiCA?
2. 6 Quando entrerà in vigore il MiCA?
2.7 In che modo MiCA può avvantaggiare l’industria delle criptovalute dell’UE? 

3. Definizioni chiave delle criptovalute MiCA
cos’è un CASP?

4. Dentro MiCA: Sezione per Sezione
4.1 Contesto e ambito di applicazione (Titolo I)
– Quali criptovalute saranno regolamentate? 
– Quali servizi di criptovalute non rientrano nell’ambito? 
4.2 Vendita e promozione di criptovalute (Titolo II)
4.3 Asset referenziati e token di moneta elettronica (Titoli III e IV)

5. MiCA e fornitori di servizi di criptovalute (Titolo V)

6. Titolo VI: Prevenzione degli abusi di mercato (Titolo VI)

7. Domande e risposte aggiuntive
– MiCA e standard FATF
– MiCA vs i mercati delle criptovalute DeFi e DEX
– Il MiCA si applica alle società di criptovalute non UE?
– Differenza tra un CASP e VASP

8. Conclusione

1. Riepilogo MiCA (TL;DR)

“Il futuro è digitale”.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea

Il 24 settembre 2020 la Commissione Europea (CE) ha adottato un nuovo e ampio pacchetto di finanza digitale che trasformerà l’economia europea nei prossimi decenni.

Il pacchetto mira a migliorare la competitività del settore e delle tecnologie Fintech del continente, mitigando il rischio e garantendo la stabilità finanziaria dell’economia europea.

È importante sottolineare che il nuovo quadro normativo include anche una nuova proposta legislativa completa sulle criptovalute, denominata Markets in Crypto-assets (MiCA) , che è stata sviluppata per aiutare a semplificare la tecnologia del registro distribuito (Distributed Ledger Technology (DLT)) e la regolamentazione delle risorse virtuali nell’Unione Europea (UE ), tutelando nel contempo utenti e investitori.

Il documento MiCA di 168 pagine si concentra fortemente sulle regole per regolamentare i tipi di criptovalute attualmente fuori ambito come le stablecoin e i fornitori di servizi di criptovalute, indicati come Crypto Asset Service Providers (CASP – un termine utilizzato anche nei quadri normativi di altri paesi, come Giappone e Sud Africa ).

Ad esempio, gli emittenti di stablecoin e i Crypto Asset Service Providers i cui volumi di mercato superano le soglie “significative” saranno soggetti a obblighi come un white paper e a rigorosi requisiti di due diligence.

La UE afferma di aver cercato di essere equo “ove possibile” e che “i requisiti imposti ai fornitori di servizi di criptovalute sono proporzionati ai rischi creati dai servizi forniti”.

Si prevede che ci vorranno fino a 4 anni per adottatare formalmente  nella legislazione dell’UE la proposta del MiCA.

Nonostante questa lunga sequenza temporale,  MiCA altererà senza dubbio in modo permanente il panorama delle risorse digitali in Europa e i suoi severi requisiti di conformità per le aziende potrebbero rappresentare una minaccia esistenziale per i mercati di nicchia delle criptovalute come la finanza decentralizzata (Decentralized Finance (DeFI)).

Ai fini di questo articolo ci concentreremo sulla spiegazione di MiCA, dei suoi requisiti e del suo impatto previsto sulla sfera delle criptovalute nei prossimi anni.

2. MiCA: panoramica essenziale

2.1 Che cos’è il pacchetto di finanza digitale della CE?

Il nuovo pacchetto di finanza digitale della Commissione europea è stato sviluppato dopo ampie consultazioni pubbliche e sensibilizzazione e comprende la finanza digitale e la strategia di vendita al dettaglio, nonché proposte legislative sulle criptovalute (MiCA) e sulla resilienza digitale.

Il pacchetto di finanza digitale mira a garantire che il settore finanziario dell’Unione europea rimanga competitivo poiché offre ai consumatori l’accesso a prodotti più innovativi, mantenendo intatte la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria. Semplificando le regole e sottolineando la sicurezza dei consumatori, la UE spera di sfruttare la sinergia tra startup altamente innovative e aziende più affermate.

2.2 Qual è la proposta sui mercati delle criptovalute (MiCA)?

La proposta di regolamento dei mercati delle criptovalute (MiCA) della Commissione europea è un quadro normativo sviluppato dal 2018 per aiutare a regolamentare le criptovalute attualmente fuori campo e i loro fornitori di servizi nell’UE e fornire un regime di licenza unico in tutti gli stati membri entro il 2024.

MiCA mira ad “armonizzare il quadro europeo per l’emissione e il trading di vari tipi di token crittografici nell’ambito della strategia di finanza digitale europea”.

Titolo ufficiale: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui mercati delle criptovalute e modifica della direttiva (UE) 2019/1937

2.3 Dove verrà applicata la MiCA?

MiCA sarà applicabile in tutta l’Unione Europea (UE) a tutti gli Stati membri una volta adottata. Propone un quadro giuridico per attività, mercati e fornitori di servizi che attualmente non sono regolamentati a livello dell’UE e consente di fornire servizi con licenza in tutta l’UE.

Se adottato, il regolamento si applicherà direttamente a tutti gli Stati membri, tuttavia, non sarà richiesta l’attuazione nel diritto nazionale.

Influirà anche su qualsiasi impresa che cerchi di fare affari nell’UE; la ricerca di clienti al di fuori dell’UE sarà un’attività regolamentata.

2.4 Perché e per chi è stato sviluppato il MiCA?

La Commissione europea ha creato MiCA per garantire ai consumatori dell’UE l’accesso a criptovalute innovative ma sicure senza compromettere la stabilità del mercato. Probabilmente, la protezione degli utenti di criptovalute è la sua preoccupazione principale, che deve essere bilanciata dalla necessità di prodotti di investimento più all’avanguardia, nonché dai rischi normativi e finanziari derivanti da un uso più ampio di risorse potenzialmente pericolose come le stablecoin.

MiCA è il frutto di un processo iniziato all’inizio del 2018, dopo la corsa al rialzo di Bitcoin nel 2017. Questa ondata di interesse pubblico e investimenti in criptovalute ha indotto le autorità di regolamentazione europee a prendere atto dei pericoli che gli asset virtuali non regolamentati rappresentano per investitori e mercati, che include i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Il piano d’azione FinTech della UE, pubblicato a marzo 2018, ha incaricato l’ Autorità bancaria europea (EBA) l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di esaminare quanto fosse adatto e applicabile il quadro normativo dei servizi finanziari dell’UE esistente alle criptovalute.

Si è riscontrato che la maggior parte delle criptovalute non rientrava nell’ambito della legislazione dell’UE sui servizi finanziari e pertanto non era soggetta alle disposizioni sulla protezione dei consumatori e degli investitori e sull’integrità del mercato. Di conseguenza, le autorità di regolamentazione europee hanno iniziato a lavorare su un nuovo framework normativo per le criptovalute, che è diventato MiCA, nell’ambito del pacchetto di finanza digitale.

2.5 Quali sono gli obiettivi normativi del MiCA?

La proposta Markets in Crypto-asset ha 4 obiettivi generali:

  • Fornire certezza del diritto per i cripto-asset non coperti dalla vigente legislazione dell’UE sui servizi finanziari, per i quali vi è attualmente una chiara necessità.
  • Stabilire regole uniformi per i fornitori di servizi di criptovalute e gli emittenti a livello dell’UE
  • Per sostituire i quadri nazionali esistenti applicabili ai cripto-asset non coperti dalla vigente legislazione dell’UE sui servizi finanziari
  • stabilire regole specifiche per le cosiddette ‘stablecoin’, anche quando si tratta di moneta elettronica.

2.6 Quando verrà implementato il MiCA?

Sebbene ci sia un lasso di tempo per sottoporre qualsiasi proposta legislativa al complesso processo dell’UE prima che possa diventare legge, non esiste una tempistica specifica per l’attuazione del MiCA, ma l’aspettativa della CE è che accadrà entro il 2024.

“Entro il 2024, l’UE dovrebbe mettere in atto un quadro completo che consenta l’adozione della tecnologia di contabilità distribuita (DLT) e delle criptovalute nel settore finanziario… Dovrebbe anche affrontare i rischi associati a queste tecnologie”.

2.7 In che modo MiCA può avvantaggiare l’industria delle criptovalute dell’UE?

La proposta della UE richiama l’attenzione sull’incapacità delle società di criptovalute di godere dei vantaggi del mercato interno europeo dei servizi finanziari a causa della “mancanza sia di certezza del diritto sul trattamento normativo delle criptovalute, sia dell’assenza di una regolamentazione dedicata e coerente e regime di vigilanza a livello dell’UE. Ciò è illustrato dall’attuale impossibilità per le società di criptovalute di “passare” le loro licenze in tutta l’UE come avviene nei servizi finanziari tradizionali.

Inoltre, nella maggior parte degli Stati membri, i Crypto Asset Service Providers (CASP) operano al di fuori dei regimi normativi, il che sta costringendo questi governi a sviluppare quadri nazionali personalizzati per regolamentare queste attività.

Questi diversi quadri, regolamenti e definizioni sia degli asset di criptovaluta che dei loro fornitori di servizi stanno attualmente soffocando lo sviluppo di queste società e la loro capacità di scalare le loro operazioni a livello dell’UE, a causa dei costi elevati, della complessità giuridica e dell’incertezza normativa.

Tutto ciò si traduce in un “campo di gioco diseguale” per i Crypto Asset Service Providers (CASP) in base al loro stato membro, che in ultima analisi ha un impatto sull’efficienza del mercato interno. A causa della mancanza di un quadro comune dell’UE, sia i CASP che i loro clienti sono attualmente a rischio sostanziale quando si tratta di criptovalute. La CE spera di porre rimedio a questa situazione con la proposta Markets in Crypto-asset .

3. Definizioni delle criptovalute chiave di MiCA

La proposta proposta Markets in Crypto-asset (MiCA) introduce 28 definizioni relative alle criptovalute. Ecco i più importanti:

“cripto-asset” una rappresentazione digitale del valore o dei diritti che possono essere trasferiti e archiviati elettronicamente, utilizzando la tecnologia del registro distribuito o una tecnologia simile.
“tecnologia di contabilità distribuita” (“DLT”) un tipo di tecnologia che supporta la registrazione distribuita di dati crittografati
“token di utilità” tipo di cripto-asset che ha lo scopo di fornire l’accesso digitale a un bene o servizio, disponibile su DLT, ed è accettato solo dall’emittente di quel token”
“token con riferimento all’attività” un tipo di cripto-attività che pretende di mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse valute legali che hanno corso legale, una o più merci o uno o più cripto-attività, o una combinazione di tali attività.
“token di moneta elettronica” (“token di moneta elettronica”) un tipo di cripto-asset il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che pretende di mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta fiat che ha corso legale.
“fornitore di servizi di criptovalute” qualsiasi persona la cui occupazione o attività consiste nella fornitura di uno o più servizi di criptovalute a terzi su base professionale

In che modo il MiCA definisce i servizi di criptovalute e i loro fornitori (Crypto Asset Service Providers (CASP))?

“‘Servizio di criptovalute’ indica uno qualsiasi dei servizi e delle attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

(a) la custodia e l’amministrazione di criptovalute per conto di terzi;
(b) il funzionamento di una piattaforma di scambio di criptovalute;
(c) lo scambio di criptovalute con valuta fiat che abbia corso legale;
(d) lo scambio di criptovalute con altre criptovalute;
(e) l’esecuzione di ordini di criptovalute per conto di terzi;
(f) collocamento di criptovalute;
(g) la ricezione e la trasmissione di ordini di criptovalute per conto di terzi;
(h) fornire consulenza sulle criptovalute

Come accennato in precedenza, un “Crypto-asset Service Provider” (CASP) è definito ai sensi del MiCA come “qualsiasi persona la cui occupazione o attività consiste nella fornitura di uno o più servizi di criptovalute a terzi su base professionale“.

Questa definizione è più ampia della definizione del VASP (Virtual Asset Service Provider) del Gruppo d’azione finanziaria internazionaleGAFI ) , al fine di garantire che il MiCA si applichi alla maggior parte delle società di criptovalute e per renderlo a prova di futuro contro nicchie di mercato che non esistono ancora.

4. Dentro MiCA: Sezione per Sezione

Il  Markets in Crypto-Assets Regulation proposto è suddiviso in nove titoli. Ai fini di questo articolo, tratteremo solo i titoli da 1 a 6:

Titolo I Oggetto, ambito e definizioni.
Titolo II Offerte e commercializzazione al pubblico di criptovalute diversi dai token di riferimento e dai token di moneta elettronica.
Titolo III Token con riferimento alle risorse (stablecoin)
Titolo IV Autorizzazione come emittente di gettoni di moneta elettronica
Titolo V Autorizzazione e condizioni operative dei fornitori di servizi di criptovalute
Titolo VI Prevenzione degli abusi di mercato che coinvolgono criptovalute
Titolo VII Poteri delle autorità nazionali competenti, dell’ABE e dell’ESMA
Titolo VIII Esercizio della delega in vista dell’adozione degli atti delegati della Commissione
Titolo IX Disposizioni transitorie e finali

4.1 Ambito di regolamentazione delle criptovalute (Titolo I)

Quali criptovalute devono essere regolamentate dal MiCA?

La proposta Markets in Crypto-asset mira a regolamentare ogni rappresentazione digitale di valore o diritti, che possono essere condivisi o archiviati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di contabilità distribuita (tecnologia del registro distribuito (Distributed Ledger Technology (DLT)) o simili.

Le criptovalute già definite come strumenti finanziari o moneta elettronica (moneta elettronica) ai sensi

della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) (La direttiva MiFID o Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell’Unione europea. Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments regulation (regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto delle precedente regolamentazione europea) e

della Direttiva sulla moneta elettronica (EMoney Directive or the electronic money directive (EMD) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sull’accesso, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la direttiva 2000/46/CE )

non rientrano nell’ambito del MiCA.

Il MiCA sostituirà anche i quadri nazionali esistenti per le criptovalute che non sono coperte dalla vigente legislazione dell’UE sui servizi finanziari

MiCA mira a regolamentare le criptovalute non coperte come strumenti finanziari dalla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 2a direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)) . Il fatto che sia applicabile o meno dipende dal contenuto di uno strumento e non dalla tecnologia utilizzata per emetterlo (“sostanza rispetto alla forma”).

MiCA regolerà quindi queste 3 sottocategorie di criptovalute:

I 3 tipi di criptovalute di MiCA
1. Token di utilità che vengono emessi con scopi non finanziari per fornire digitalmente l’accesso a un’applicazione, servizi o risorse disponibili su reti DLT.
2. “Token di riferimento di attività” che mirano a mantenere un valore stabile “facendo riferimento a più valute che hanno corso legale, una o più materie prime, uno o più criptovalute o un paniere di tali attività”. e successivamente agire come mezzo di pagamento per acquistare beni e servizi e come riserva di valore.
3. “token di moneta elettronica” : criptovalute con un valore stabile basato su una sola valuta fiat che mira a funzionare in modo simile alla moneta elettronica (sostituendo la valuta fiat nei pagamenti), come definito nella Direttiva UE 2009/110/ CE.

Quali servizi di criptovalute non saranno regolamentati dal MiCA?

MiCA NON si applicherà alle criptovalute che si qualificano come:

MiCA NON si applicherà  a queste persone ed entità:

  • la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri che agiscono come autorità monetarie o altre autorità pubbliche;
  • imprese di assicurazione o imprese che svolgono attività di riassicurazione e retrocessione (come definite nella Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo)
  • un liquidatore o un curatore che agisce in procedura concorsuale, salvo che ai fini dell’articolo 42;
  • persone che forniscono servizi di criptovalute esclusivamente per le loro società madri, per le loro filiali o per altre filiali delle loro società madri;
  • la banca europea per gli investimenti;
  • lo strumento europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
  • organizzazioni internazionali pubbliche

4.2 Vendita e promozione di criptovalute (Titolo II)

Proprio come le loro controparti finanziarie tradizionali devono emettere un prospetto per ottenere titoli al pubblico, gli emittenti di tutte le criptovalute MiCA dovranno prima pubblicare un whitepaper (in inglese o nella lingua ufficiale di uno stato dell’UE) che deve contenere le informazioni di base sulle caratteristiche, i diritti e gli obblighi, la tecnologia e il progetto sottostanti.

Il whitepaper deve essere condiviso con le autorità almeno 20 giorni prima della pubblicazione e non è soggetto ad approvazione. Una volta pubblicato sul sito web dell’emittente, può essere commercializzato in tutto lo Spazio Economico Europeo (SEE).

Non è necessario pubblicare alcun whitepaper se l’offerta:

  • si rivolge solo a investitori qualificati oa meno di 150 investitori per Stato membro
  • non supera 1 milione di euro (1,17 milioni di dollari) in 12 mesi
  • offre criptovalute gratuite, in altre parole “airdrops” (a meno che i destinatari non debbano fornire dati personali o l’emittente guadagni commissioni o vantaggi da altre parti)
  • emette ricompense minerarie
  • emette criptovalute già precedentemente disponibili nell’UE (escluse le stablecoin)

Gli Stati membri devono inoltre garantire che gli emittenti di criptovalute siano responsabili ai sensi delle loro leggi nazionali per le loro informazioni sui whitepaper. I consumatori avranno un diritto di 14 giorni per ritirarsi dall’acquisto di un token di cripto-attività non quotato se lo hanno acquistato direttamente.

Infine, a causa della complessità della sicurezza e dei rischi Distributed Ledger Technology (DLT), gli emittenti devono assicurarsi di disporre di una forte sicurezza informatica per salvaguardare i fondi degli investitori. In caso contrario, le autorità nazionali possono sospendere la loro offerta.

4.3 Token di riferimento asset e stablecoin di moneta elettronica (Titoli III e IV)

Le cosiddette “stablecoin” sono un focus centrale di MiCA. Sebbene la UE consideri il mercato delle criptovalute ancora relativamente piccolo (“modesto”), è diffidente nei confronti di possibili “stablecoin globali” (spunto Libra e successori) che potrebbero disturbare la stabilità finanziaria dei mercati europei. L’ampio regolamento proposto per le stablecoin non rientra in gran parte nell’ambito di questo articolo.

MiCA non definisce stablecoin ma copre due tipi che sono “spesso descritti come stablecoin” (pagina 11) e sono pensati per scopi di scambio o pagamento. Come descritto nel titolo 1, sono token di riferimento di asset e token di moneta elettronica.

In che cosa differiscono i token asset referenziati e di moneta elettronica?

I token asset-referenziati si riferiscono a diverse valute fiat, una o più materie prime o uno o più criptovalute, o una combinazione di tali attività (le cosiddette “attività di riserva”). I token di moneta elettronica si riferiscono a una sola valuta fiat.

Una distinzione molto importante qui sarà se l’Autorità bancaria europea (EBA) considera una stablecoin “significativa”, sulla base di requisiti specifici.

MiCA propone un quadro “su misura” per regolamentare gli emittenti di stablecoin “significativi” e li costringerà a conformarsi a requisiti più rigorosi in materia di capitale, investitori e vigilanza EBA. Ciò include regole e ulteriori requisiti in materia di governance, conflitti di interesse, attività di riserva, custodia, investimento e il white paper di accompagnamento.

5. Autorizzazione dei fornitori di servizi di criptovalute (CASP; Titolo V)

La proposta Markets in Crypto-asset si rivolgerà a un gruppo di fornitori di servizi di criptovalute (“Crypto-asset Service Provider” (CASP)) ed emittenti di criptovalute che offrono queste risorse a terzi. Requisiti aggiuntivi più severi saranno imposti agli emittenti di token asset-reference e token di moneta elettronica.

In particolare, i vari capitoli e articoli del Titolo V riportano le disposizioni in materia di autorizzazione e condizioni operative dei “Crypto-asset Service Provider” (CASP).

Capitolo 1: Definisce l’ambito e i dettagli dell’autorizzazione

  • Articolo 53: definisce le disposizioni in materia di autorizzazione
  • Articolo 54: dettaglia il contenuto di tale domanda
  • Articolo 55: la valutazione della domanda
  • Articolo 56: diritto di revoca dell’autorizzazione da parte delle autorità
  • Articolo 57: mandato per l’ESMA di creare un registro CASP
  • Articolo 58: segnalazione di attività crittografiche transfrontaliere

Capitolo 2: Definisce i requisiti per tutti i fornitori di servizi di criptovalute

  • Articolo 59: obbligo di agire con onestà, correttezza e professionalità
  • Articolo 60: garanzie prudenziali
  • Articolo 61: requisiti organizzativi
  • Articolo 62: regole sulla custodia delle criptovalute e dei fondi dei clienti
  • Articolo 63: l’obbligo di istituire una procedura di trattamento dei reclami
  • Articolo 65: norme sul conflitto di interessi
  • Articolo 66: regole sull’esternalizzazione

Il capitolo 3 stabilisce i requisiti per servizi specifici:

  • Articolo 67: custodia di criptovalute,
  • Articolo 68: piattaforme di scambio di criptovalute
  • Articolo 69: scambio di criptovalute con valuta fiat o con altre criptovalute
  • Articolo 70: esecuzione degli ordini
  • Articolo 71: collocamento di criptovalute
  • Articolo 72: ricezione e trasmissione di ordini per conto terzi
  • Articolo 73: consulenza sulle criptovalute

Il capitolo 4 descrive in dettaglio le regole che disciplinano l’acquisizione di fornitori di servizi di criptovalute.

1 Autorizzazione CASP e passaporto UE

Per fornire servizi di criptovalute, le aziende dovranno ricevere l’autorizzazione preventiva dai governi degli Stati membri competenti, che sarà valida in tutta l’Unione Europea. Sono convenientemente esclusi da tale obbligo gli istituti di credito e le società i cui servizi sono già autorizzati dalla MiFiD (Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID – La direttiva MiFID o Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell’Unione europea. Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments regulation (regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto delle precedente regolamentazione europea) come servizi finanziari.

Laddove un paese dell’UE ha già stabilito un regime di licenza su misura per i “Crypto-asset Service Provider” (CASP), le autorità di regolamentazione applicheranno un processo di autorizzazione semplificato per aiutare le aziende a passare da una licenza nazionale a una licenza MiCA CASP valida in tutta l’Unione europea.

2. Ulteriori criteri normativi

Analogamente ai requisiti MIFID, i “Crypto-asset Service Provider” (CASP) saranno soggetti (a seconda della loro dimensione e del rischio associato) a ulteriori requisiti che riguardano i loro requisiti patrimoniali, il modello di governance, la formazione del personale, la copertura assicurativa e altro ancora.

La protezione degli investitori rimane un punto focale e pertanto dovranno essere rispettati ulteriori obblighi in materia di adeguata separazione degli attivi, custodia dei fondi, struttura aziendale e qualificazione della gestione.

Chi può gestire un fornitore di servizi di criptovalute?

I servizi di criptovalute all’interno dell’UE possono essere forniti solo da persone giuridiche con sede legale in uno Stato membro dell’UE e che sono state autorizzate come fornitori di servizi ai sensi del MiCA ai sensi dell’articolo 55.

I “Crypto-asset Service Provider” (CASP) che offrono servizi transfrontalieri non devono necessariamente avere una presenza fisica in tutti gli Stati membri in cui desiderano fornire servizi, diversi dal loro Stato membro di origine.

Le persone giuridiche che intendono fornire servizi di criptovalute devono richiedere l’autorizzazione come Fornitore di servizi all’Autorità Competente dello Stato Membro in cui hanno la sede legale.

Maggiori dettagli dovrebbero essere rilasciati una volta che il MiCA sarà ulteriormente sviluppato e inizierà il processo di implementazione, ma si prevede che le Autorità Competenti valuteranno se una domanda di autorizzazione è completa entro 25 giorni e viene accettata entro 90 giorni dal ricevimento.

5.3 Requisiti sui servizi di criptovalute

MiCA mette in atto un forte capitale e altri requisiti che devono essere soddisfatti affinché i fornitori di servizi possano offrire servizi di criptovalute specifici.

Requisiti del servizio di criptovalute
Tipo CASP Capitale richiesto Altri requisiti
Custodia e amministrazione di criptovalute  125.000 Il custode di criptovalute deve mantenere le criptovalute dei suoi clienti su indirizzi DLT separati dai propri indirizzi. I custodi di criptovalute devono presentare rapporti trimestrali sulle posizioni di criptovalute che detengono per ciascun cliente. I clienti possono ritenere il loro custode di criptovalute responsabile per perdite derivanti da hack o malfunzionamenti.
Piattaforme di trading di criptovalute [Strutture di trading multilaterali/Strutture di trading organizzate (MFT/OFT)]  150.000 Deve stabilire regole sull’ammissione e la sospensione delle criptovalute inviate o ricevute dalla piattaforma. Il trading MFT è accessibile ai clienti al dettaglio I token per la privacy che scoraggiano l’identificazione dell’utente e la cronologia delle transazioni sono vietati. Gli operatori non possono negoziare sulla propria piattaforma con i propri account. La piattaforma deve pubblicare continuamente prezzi bid e ask e volumi di transazione Le transazioni devono essere regolate su DLT il giorno in cui si verificano
Cambio contro valuta fiat o altre criptovalute (negoziazione per conto proprio)  150.000 Gli operatori di borsa devono pubblicare: la loro politica sui tipi di clienti accettati prezzi aziendali offerti o meccanismo di determinazione dei prezzi dati (prezzo e volumi) sulle transazioni eseguite sulla loro piattaforma di scambio
Esecuzione di ordini di criptovalute  50.000 I fornitori di servizi sono obbligati a utilizzare politiche e passaggi che garantiranno il miglior risultato possibile per gli ordini dei clienti eseguiti.
Posizionamento di criptovalute  50.000 I CASP devono spiegare chiaramente i costi e le commissioni di transazione e informare il cliente sulla tempistica, la procedura e il prezzo proposti per le criptovalute che vengono collocate.
Ricezione e trasmissione di ordini di criptovalute  50.000 Quando trasmettono gli ordini dei clienti, i CASP non possono accettare alcun tipo di pagamento o vantaggio per l’instradamento degli ordini dei clienti verso una particolare piattaforma di trading di criptovalute
Consulenza sulle criptovalute  50.000 I consulenti per gli investimenti in criptovalute devono raccogliere informazioni rilevanti dai clienti e valutare la loro conoscenza ed esperienza di investimento in criptovalute. I consigli forniti devono essere valutati rispetto a questa valutazione e includere una chiara spiegazione e avvertenze sui rischi di investimento.
Fonte: eversheds-sutherland.com 

6. Prevenzione degli abusi di mercato (Titolo VI)

Il titolo VI introduce divieti e requisiti per prevenire abusi di mercato che coinvolgono criptovalute.

Tutti i cripto-asset per il trading su una piattaforma di scambio saranno soggetti a misure normative che mirano a combattere gli abusi di mercato dilaganti a lungo associati agli scambi di criptovalute.

Tali misure vietano espressamente i comportamenti fraudolenti come segue:

  • L’articolo 76 definisce la portata delle norme sugli abusi di mercato.
  • L’articolo 77 definisce le informazioni privilegiate e segnala che un emittente le cui criptovalute sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione deve divulgare informazioni privilegiate.
  • L’articolo 78 riguarda l’abuso di informazioni privilegiate.
  • L’articolo 79 riguarda la comunicazione illecita di informazioni privilegiate
  • L’articolo 80 vieta la manipolazione del mercato.

In caso di violazione di tali norme, le autorità competenti possono irrogare sanzioni pecuniarie limitate a EUR 5.000.000 o al 3% del fatturato annuo alle persone giuridiche, o EUR 700.000 alle persone fisiche. Questo è separato dalle sanzioni di diritto nazionale, che rimangono in vigore.

7. Domande e risposte aggiuntive MiCA

1. MiCA e Standard GAFI

Il MiCA non affronta direttamente i rischi contro il riciclaggio di denaro (AML) e la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT), tuttavia la proposta è stata concepita per armonizzare ulteriormente la legislazione dell’UE con le 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) allineandone la terminologia e portata del servizio in una certa misura.

La Considerazione 8 del MiCA esprime succintamente questo obiettivo generale:

Qualsiasi legislazione adottata nel campo delle criptovalute dovrebbe essere specifica, a prova di futuro ed essere in grado di stare al passo con l’innovazione e gli sviluppi tecnologici. Le “criptovalute” e la “tecnologia del registro distribuito” dovrebbero pertanto essere definite il più ampiamente possibile per catturare tutti i tipi di criptovalute che attualmente esulano dal campo di applicazione della legislazione dell’Unione sui servizi finanziari. 

Tale normativa dovrebbe inoltre contribuire all’obiettivo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Qualsiasi definizione di “cripto-attività” dovrebbe pertanto corrispondere alla definizione di “attività virtuale” contenuta nelle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (GAFI)34. Per lo stesso motivo, qualsiasi elenco di servizi di criptovalute dovrebbe comprendere anche servizi di risorse virtuali che potrebbero sollevare problemi di riciclaggio di denaro e che sono identificati come tali dal GAFI.

2. MiCA vs DeFi

Gran parte della crescita dei mercati delle criptovalute nel 2020 può essere attribuita all’aumento esponenziale della popolarità della finanza decentralizzata (Decentralized finance (DeFi)). Per molti, il nascente settore delle criptovalute ha sollevato bandiere rosse a causa della sua elevata volatilità dei prezzi, della palese manipolazione del mercato e del riciclaggio di denaro, che ha lasciato molti investitori al dettaglio a corto di soldi.

Di conseguenza, non sorprende che la Decentralized finance (DeFi) si trovi sempre più nel mirino dei regolatori. L’UE non è diversa e ci sono primi rapporti secondo cui MiCA rappresenta una minaccia esistenziale per la Decentralized finance (DeFi) .

È probabile che quando verrà applicata la MiCA, che non è per diversi anni, il panorama della DeFi sarà drasticamente cambiato, proprio come il panorama delle ICO è cambiato rapidamente dopo un boom iniziale.

Un requisito per la presenza legale non è una zona grigia, ma sarà abbastanza chiaro cosa è richiesto ai progetti DeFi per operare nell’UE o cercare clienti nell’UE.

I progetti DeFi a quel punto rientreranno in una delle due categorie, regolamentata e non regolamentata. Se l’ambiente dell’UE è più punitivo di altre giurisdizioni, è probabile che si traduca in arbitrato normativo. Ciò che non è chiaro è se il resto del mondo si allineerà a questo quadro.

3. MiCA vs CASP non UE

I regolamenti proposti saranno applicabili a qualsiasi “Crypto-asset Service Provider” (CASP) non europeo che cerchi di commercializzare clienti dell’UE. Tra i requisiti ci sarà la necessità di una persona giuridica in un paese dell’UE e di una licenza, ma ci sono altri potenziali requisiti come la licenza aggiuntiva per quelle che sono ritenute funzioni di consulenza, a seconda del tipo di attività svolta. Questo non è un quadro che riguarda solo l’UE, avrà ripercussioni globali.

4. In cosa differisce un CASP da un VASP?

Nel 2019 la Financial Action Task Force (GAFI) ha introdotto nuove normative rigorose, in particolare la FATF Travel Rule , per i fornitori di servizi di asset virtuali (Virtual Asset Service Provider (VASP)) .

La definizione “Crypto-asset Service Provider” (CASP) del MiCA presenta alcune somiglianze con la definizione Virtual Asset Service Provider (VASP) del GAFI, ma ha una portata più ampia per garantire che copra più entità.

CASP 
(a) la custodia e l’amministrazione di criptovalute per conto di terzi;
(b) il funzionamento di una piattaforma di scambio di criptovalute;
(c) lo scambio di criptovalute con valuta fiat che abbia corso legale;
(d) lo scambio di criptovalute con altre criptovalute;
(e) l’esecuzione di ordini di criptovalute per conto di terzi;
(f) collocamento di criptovalute;
(g) la ricezione e la trasmissione di ordini di criptovalute per conto di terzi
(h) la consulenza in materia di criptovalute;
VASP
i. scambio tra asset virtuali e valute fiat;
ii. scambio tra una o più forme di asset virtuali;
iii. trasferimento di asset virtuali;
iv. custodia e/o amministrazione di asset virtuali o strumenti che consentano il controllo degli asset virtuali; e
v. partecipazione e fornitura di servizi finanziari relativi all’offerta e/o vendita di un bene virtuale da parte di un emittente.

5. In che modo il MiCA gioverà ai CASP, agli investitori e alle autorità di regolamentazione?

Vantaggi per i fornitori di servizi di criptovalute

I fornitori di servizi di criptovalute e gli investitori europei hanno sofferto a lungo a causa di normative frammentate e contorte che differivano notevolmente da stato membro dell’UE a stato membro.

Mentre il MiCA renderà senza dubbio più difficile per i “Crypto-asset Service Provider” (CASP) fare affari, dovrebbe anche porre fine a questi regimi legislativi nazionali frammentati e fornire una chiara struttura normativa per i “Crypto-asset Service Provider” (CASP) in base alla quale operare.

Fondamentalmente, MiCA semplificherà il processo di licenza per i fornitori di servizi estendendo la licenza dello stato membro di origine in tutta l’UE a tutti gli stati membri, risparmiando così tempo, costi e manodopera considerevoli ai “Crypto-asset Service Provider” (CASP).

Vantaggi per gli investitori in criptovalute

MiCA ha al centro la protezione degli investitori di criptovalute, che sono stati a lungo trascurati vittime di abusi di mercato, truffe e hack dilaganti, e questo dovrebbe attirare nuovi investitori.

Vantaggi per le autorità nazionali e le autorità di regolamentazione

MiCA fornisce un quadro chiaro per sviluppare politiche di criptovalute che aiuteranno ad armonizzare il mercato dell’UE e arginare la frammentazione normativa. Lo status del MiCA come proposta di regolamento dell’UE anziché di direttiva chiarisce alle autorità di regolamentazione statali dell’UE che non ci sarà scampo i suoi requisiti una volta che è stato ufficialmente promulgato.

8. Conclusione

Pertanto, è probabile che l’applicazione ufficiale del MiCA entro il 2024 segnerà la fine delle politiche crittografiche nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE, a favore di un quadro normativo unico e mirato che dovrebbe consentire ai fornitori di servizi di criptovalute dell’UE di operare con maggiore facilità in tutto tutti i mercati dell’UE, anche se con regole più severe.

Poi di nuovo, chissà come sarà il mercato delle criptovalute nel 2024?

I rapidi progressi sia nella tecnologia DLT che in quella delle criptovalute, che hanno portato nel 2020 all’avvento di nuovi campi come la finanza decentralizzata (DeFi) e gli scambi decentralizzati, hanno reso necessario un dialogo ancora più forte tra le autorità di regolamentazione e i CASP a livello globale.

Con le riforme normative complete delle criptovalute che dovrebbero essere implementate in tutti i membri del GAFI in risposta ai suoi standard aggiornati, MiCA potrebbe sembrare piuttosto mite e all’altezza del corso quando finalmente apparirà nell’Unione Europea tra pochi anni.

Scritto da Werner Vermaak

Fonte: https://www.sygna.io/blog/what-is-mica-markets-in-crypto-assets-eu-regulation-guide/

MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation)

MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation)

La Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui mercati delle criptovalute e modifica della Direttiva (UE) 2019/1937 (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA) is being brought in to complement anti-money laundering (AML) rules and enhance financial stability and investor protection in Europe)) è stata pubblicata dalla Commissione Europea il 24 settembre 2020.

Il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) fa parte di un pacchetto di misure in ambito comunitario, volte a consentire l’ulteriore sfruttamento, attenuando i rischi,  del potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, .

Tale pacchetto di misure comprende anche:

Il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) stabilisce norme uniformi per quanto riguarda:

(a)gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

(b)l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica;

(c)la gestione, l’organizzazione e la governance degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-attività;

(d)le disposizioni a tutela dei consumatori per quanto riguarda l’emissione, la negoziazione, lo scambio e la custodia delle cripto-attività;

(e)le misure volte a prevenire gli abusi di mercato per garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

La normativa non si applicherà alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, moneta elettronica, depositi o cartolarizzazioni ai sensi della normativa europea già esistente.

Le criptovalute già definite come strumenti finanziari o moneta elettronica (moneta elettronica) ai sensi

della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) (La direttiva MiFID o Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell’Unione europea. Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments regulation (regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto delle precedente regolamentazione europea) e

della Direttiva sulla moneta elettronica (EMoney Directive or the electronic money directive (EMD))

non rientrano nell’ambito del MiCA.

MiCA NON si applicherà alle criptovalute che si qualificano come:

Il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) istituisce un duplice regime regolamentare:

  • il primo è relativo alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica (e dunque, essenzialmente, ai cd. utility token);
  • il secondo è relativo ai
    • ai token collegati ad attività (asset-referenced token – “ART”) e
    • ai token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”).

Il punto 5 dell’art. 3 (Definizioni) definisce “utility token“: un tipo di cripto-attività destinato a fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT (tecnologia di registro distribuito), e che è accettato solo dall’emittente di tale token;

Con riferimento agli utility token, il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) prevede che l’offerente sia soggetto a talune regole organizzative, di condotta e di disclosure, tra le quali:

  1.  la costituzione in forma di persona giuridica;
  2. la redazione di un white paper;
  3.  a notifica all’autorità nazionale competente del white paper e la sua pubblicazione;
  4. il rispetto degli obblighi di condotta di cui all’art. 13 del MiCAR;
  5. l’effettuazione delle comunicazioni di marketingsecondo i requisiti di cui all’art. 6 del MiCAR.

Il MiCAR definisce

  • token collegati ad attività (asset-referenced token – “ART”): un tipo di cripto-attività che intende mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività;
  • token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”): un tipo di cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale.

Gli emittenti di tali tipologie di token sono soggetti a requisiti più stringenti rispetto agli emittenti di utility token.

Con riferimento agli ART (asset-referenced token), il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) prevede che gli emittenti:

(i) siano autorizzati dall’autorità competente dello Stato membro di origine;

(ii) detengano una riserva di attività, separate dalle attività proprie, al fine di stabilizzare il valore degli ART (asset-referenced token);

(iii) pubblichino un white paper contente informazioni relative, tra l’altro, alla governance dell’emittente, alle modalità di custodia delle attività di riserva e sulla procedura di trattamento dei reclami;

(iv) siano soggetti ai dispositivi di governance di cui all’art. 30 del MiCAR;

(v) dispongano in ogni momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra (x) €350.000 e (y) il 2% dell’importo medio delle attività di riserva.

Con riferimento agli emittenti di EMT (e-money token), il MiCAR prevede che essi:

(i) siano autorizzati come enti creditizi o istituti di moneta elettronica;

(ii) emettano EMT (e-money token) al valore nominale e al momento del ricevimento dei fondi;

(iii) non concedano interessi o benefici legati alla durata del periodo di detenzione degli EMT (e-money token);

(iv) pubblichino un white paper che includa, tra l’altro, una descrizione del diritto di rimborso al valore nominale degli EMT (e-money token) e delle modalità per l’esercizio di tale diritto;

(v) investano i fondi ricevuti a fronte dell’emissione di EMT (e-money token) in attività sicure, a basso rischio e denominate nella valuta di riferimento dell’EMT (e-money token);

La vigilanza degli emittenti di ART (asset-referenced token) e EMT (e-money token) è affidata alle autorità nazionali competenti, le quali devono disporre di adeguati poteri di vigilanza e indagine in conformità con il diritto nazionale.

In aggiunta a tali categorie di emittenti, il MiCAR individua requisiti aggiuntivi per gli emittenti di

  • token collegati ad attività (asset-referenced token – “ART”) significativi (significant asset-referenced tokens – “SART”) e
  • token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”) significativi (significant e-money tokens – “SEMT”).

La qualifica di SART (significant asset-referenced tokens)  e SEMT (significant e-money tokens) è attribuita sulla base di criteri essenzialmente dimensionali, riferibili

  • alle dimensioni della clientela,
  • al valore dei token,
  • al numero e al valore delle operazioni in token,
  • alla rilevanza delle attività transfrontaliere degli emittenti
  • all’interconnessione con il sistema finanziario.

La classificazione come SART (significant asset-referenced tokens)  SEMT (significant e-money tokens) può avvenire

  • su iniziativa dell’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – “EBA”)
  • su richiesta dell’emittente.

La classificazione come SART (significant asset-referenced tokens)  SEMT (significant e-money tokens) comporta, in capo agli emittenti, l’applicazione di requisiti ulteriori rispetto a quelli applicabili agli emittenti di ART (asset-referenced token) e EMT (e-money token).