- Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006
- Quadro riassuntivo
- Quadro normativo
- Obblighi generali
- Quadro procedurale generale
- Notifica
- Autorità competenti
- Notificatore
- Procedura di notifica
- Trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione
- Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate
- Ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione
- Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento
- Autorizzazioni
- Spedizione e transito e termini per il trasporto
- Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione
- Termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento
- Revoca dell’autorizzazione
- Spedizioni all’interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi
- Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell’autorizzazione
- Notifica generale relativa a più spedizioni
- Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
- Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni
- Obbligo di riprendere i rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
Regolamento (CE) n. 1013/2006
Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina, a livello unionale, la spedizioni di rifiuti.
Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 va ad integrare la disciplina di cui alla:
-
-
- Convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri e lo smaltimento di rifiuti pericolosi.
L’Unione Europea, oltre agli Stati membri, è parte nella “Convenzione di Basilea”, approvata dalla Comunità europea, con la Decisione del Consiglio 93/98/CEE, del 1° febbraio 1993; - Decisione OCSE sul “Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero”. adottata nel 2001: Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, che a sua volta fa riferimento alla Convenzione di Basilea.
Nel punto 5 delle cosiderazioni preliminari al Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo originale anteriore alle modifiche) si legge che: “la Comunità ha approvato la decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (decisione OCSE) allo scopo di armonizzare gli elenchi di rifiuti con la convenzione di Basilea e rivedere talune altre prescrizioni, è necessario recepire il contenuto della citata decisione nella normativa comunitaria”
Il Sistema di Controllo dell’OCSE, adottato con la “Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero in vigore dal 1° gennaio 2021“, si basa su due tipi di procedure di controllo “Capitolo II, Sezione B (Disposizioni Generali), 2. (Procedure di controllo) della OECD/LEGAL/0266“:- a) Procedura di controllo verde : per i rifiuti che presentano un basso rischio per la salute umana e l’ambiente e, pertanto, non sono soggetti ad altri controlli oltre a quelli normalmente applicati nelle transazioni commerciali. I rifiuti soggetti a questa procedura di controllo sono elencati nell’Appendice 3 alla “Decisione OECD/LEGAL/0266 del 14 giugno 2001“. Le ultime modifiche testuali all’Appendice 3 sono entrate in vigore dal 1 ° gennaio 2021.
- b) Procedura di controllo ambra : per i rifiuti che presentano rischi sufficienti da giustificare il loro controllo. I rifiuti soggetti a questa procedura di controllo sono elencati nell’Appendice 4 alla “Decisione OECD/LEGAL/0266 del 14 giugno 2001“. Le ultime modifiche testuali all’Appendice 4 sono entrate in vigore dal 1 ° gennaio 2021.
I controlli sulle spedizioni di rifiuti vengono effettuati dalle autorità nazionali competenti e dagli Uffici doganali a seconda dei casi, attraverso l’utilizzo di documenti di notifica e di movimento.
- Convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri e lo smaltimento di rifiuti pericolosi.
-
Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:
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- all’interno della Comunità
- con transito attraverso paesi terzi; CAPO 6
Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006
Quadro riassuntivo
Come vedremo successivamente in dettaglio, per effettuare una spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
- è necessaria la trasmissione di una notifica scritta all’autorità competente di spedizione, che
-
- se la notifica è adeguatamente compilata, entro tre giorni lavorativi la inoltra all’autorità competente di destinazione.
- se la notifica non è adeguatamente compilata, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, può chiedere al notificatore informazioni.
- L’autorità competente di destinazione, se la notifica è adeguatamente compilata, dopo averla ricevuta, deve inviare entro tre giorni lavorativi l’originale al notificatore ed una copia alle autorità competenti interessate;
- Nel termine di trenta giorni dalla data di conferma del ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione, le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione devono rilasciare l’autorizzazione scritta alla movimentazione di rifiuti, oppure sollevare le proprie obiezioni motivate, altrimenti la spedizione si intenderà autorizzata tacitamente.
Nel caso in cui, invece, le autorità competenti decidano di rilasciare un’autorizzazione preventiva, il termine è ridotto a sette giorni. Si tratta, in questi casi, di decisioni con validità limitata revocabili in qualsiasi momento. - Dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta, il notificatore deve compilare il documento di movimento ed inviarne una copia all’autorità di destinazione.
- il notificatore potrà, poi, nei tre giorni seguenti, effettuare la spedizione.
Ogni trasporto deve essere accompagnato dall’originale del documento di movimento, che dev’essere consegnato all’impianto di destinazione, Inoltre, è necessario il documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni aggiuntive. - Il destinatario, nel termine di tre giorni dalla ricezione dei rifiuti è tenuto ad inviare il documento di movimento compilato e firmato dal notificatore alle autorità competenti, per confermare di aver ricevuto i rifiuti.
- Nel termine di un anno a partire da quella data, deve inviare copia al notificatore ed alle autorità competenti della certificazione di smaltimento o recupero dei rifiuti ricevuti.
Quadro normativo
Per quanto attiene la spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea valgono:
- TITOLO I – AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
- Articolo 1 Ambito d’applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- TITOLO II – SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI
-
- Articolo 3 Quadro procedurale generale
- CAPO 1 – Notifica e autorizzazione preventive scritte
- Articolo 4 Notifica
- Articolo 5 Contratto
- Articolo 6 Garanzia finanziaria
- Articolo 7 Trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione
- Articolo 8 Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate e conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione
- Articolo 9 Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento
- Articolo 10 Condizioni cui sono subordinate le spedizioni
- Articolo 11 Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
- Articolo 12 Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero
- Articolo 13 Notifica generale
- Articolo 14 Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
- Articolo 15 Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento
- Articolo 16 Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione
- Articolo 17 Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell’autorizzazione
- CAPO 2 – Obblighi generali d’informazione
- Articolo 18 Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni
- CAPO 3 – Obblighi generali
- Articolo 19 Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione
- Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni
- Articolo 21 Accesso del pubblico alle notifiche
- CAPO 4 – Obblighi di riprendere i rifiuti
- Articolo 22 Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
- Articolo 23 Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine
- Articolo 24 Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
- Articolo 25 Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
- CAPO 5 – Disposizioni amministrative generali
- Articolo 26 Forma delle comunicazioni
- Articolo 27 Lingua
- Articolo 28 Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti
- Articolo 29 Spese amministrative
- Articolo 30 Accordi per le zone di confine
- CAPO 6 – Spedizioni all’interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi
- Articolo 31 Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
- Articolo 32 Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
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- TITOLO III – SPEDIZIONI ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DEGLI STATI MEMBRI
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- Articolo 33 Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusiva- mente all’interno degli Stati membri
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- ALLEGATO I A – Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
- ALLEGATO I B – Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
- ALLEGATO I C – ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO
- ALLEGATO II
- ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)
- ALLEGATO III A MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
- ALLEGATO III B RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL’INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b)
- ALLEGATO IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA»)
- ALLEGATO IV A RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III, MA SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3)
- ALLEGATO V RIFIUTI SOGGETTI AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 36
- ALLEGATO VI MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14)
- ALLEGATO VII INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4
- ALLEGATO VIII LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)
- ALLEGATO IX QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE SULL’INFORMAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 51, PARAGRAFO 2
Obblighi generali
Il CAPO 3 (Obblighi generali) del Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone in merito a:
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- Articolo 19 Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione
- Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni
- Articolo 21 Accesso del pubblico alle notifiche
Quadro procedurale generale
La spedizione transfrontaliera di rifiuti disciplinata nel Regolamento (CE) n. 1013/2006, è fondata su una procedura che si fonda su un sistema di notificazioni ed autorizzazioni.
Il CAPO 5 (Disposizioni amministrative generali) del Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone in merito a:
- Articolo 26 Forma delle comunicazioni
- Articolo 27 Lingua
- Articolo 28 Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti
- Articolo 29 Spese amministrative
- Articolo 30 Accordi per le zone di confine
Il primo comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 fissa un quadro procedurale generale, basato, appunto, su procedura che si fonda su un sistema di notificazioni ed autorizzazioni (CAPO 1 – Notifica e autorizzazione preventive scritte), disponendo che sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte i rifiuti destinati ad operazioni di:
- a) smaltimento;
- b) recupero se elencati :
- nell’ALLEGATO IV (ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (che comprende, fra l’altro, i rifiuti elencati negli allegati della Convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri e lo smaltimento di rifiuti pericolosi
- Allegato II: Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale— rifiuti urbani e residui provenienti dell’incenerimento dei rifiuti urbani;
- Allegato VIII: Elenco A, Rifiuti pericolosi);
- Parte I
- Parte II
- Rifiuti contenenti metalli
- Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
- Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici
- Rifiuti che possono contenere composti inorganici od organici
- Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
- nell’ALLEGATO IV A (RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III, MA SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3))
- non classificati sotto una voce specifica degli allegati
- III (ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)),
- III B (RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL’INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b)),
- IV o
- IV A;
- le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati
- III,
- III B,
- IV
- o IV A tranne se elencati nell’ALLEGATO III A (MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2).
- nell’ALLEGATO IV (ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (che comprende, fra l’altro, i rifiuti elencati negli allegati della Convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri e lo smaltimento di rifiuti pericolosi
Il secondo comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 stabilisce che:
“Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’Articolo 18 (Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni) le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
- a) i rifiuti elencati nell’allegato III (ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)) o III B (RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL’INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b));
- b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell’allegato III , composte da due o più rifiuti elencati nell’allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell’ALLEGATO III A (MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2), a norma dell’Articolo 58 (Modifiche degli allegati)
Il terzo comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 stabilisce che i rifiuti elencati nell’allegato III (ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)), in casi eccezionali, se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (la Direttiva 91/689/CEE è stata abrogata dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e quindi, per far riferimento alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti bisogna far riferimento all’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE ), sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell’allegato IV (ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA»). Tali casi sono trattati a norma dell’Art. 58 (Modifiche degli allegati).
Il quarto comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 stabilisce che: ” Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all’articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell’esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l’analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg.”
Il quinto comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 stabilisce che: “Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.”
Notifica
Autorità competenti
L’articolo 2, punto 19), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 definisce «autorità competente di spedizione»: l’autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;
L’articolo 2, punto 20), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 definisce «autorità competente di destinazione»: l’autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
L’articolo 2, punto 21), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 definisce «autorità competente di transito»: l’autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell’autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;
Per l’Italia, il comma 6, dell’art. 194 (Spedizioni transfrontaliere) del Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo n. 152 del 2006 dispone che:
“Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono
le regioni e le province autonome;
b) l’autorità di transito è il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare”
Notificatore
Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 22 a 25, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerata il notificatore ai fini del presente regolamento.
Procedura di notifica
L’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone che il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all’autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, relativa a più spedizioni, esso si conforma all’articolo 13.
-
La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.
Qualora le operazioni intermedie o non intermedie successive siano effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l’operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l’articolo 15, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
-
Ciascuna notifica deve riguardare un solo codice di identificazione dei rifiuti, fatta eccezione per:
a) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A. In tal caso, dev’essere specificato un solo tipo di rifiuti;b) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne quelli elencati nell’allegato III A. In tal caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti dev’essere specificato in ordine di importanza.
-
All’atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento. Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall’autorità competente di spedizione:
a) il documento di notifica che figura nell’ALLEGATO I A – (Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti) Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell’articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), provvede affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all’articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all’ALLEGATO I A.
Il notificatore fornisce sul documento di notifica, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati nell’Allegato II, Parte 1 INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI NOTIFICA; e
Il notificatore fornisce sul documento di movimento, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati di cui all’Allegato II, Parte 2 INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI MOVIMENTO, nei limiti del possibile al momento della notifica.
- Informazioni e documenti aggiuntivi
Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L’elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell’allegato II, Parte 3 INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI. - Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell’esistenza del contratto che il notificatore deve stipulare, secondo le modalità di cui all‘articolo 5 (contratto) del Regolamento (CE) n. 1013/2006, con il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati o una dichiarazione che ne certifica l’esistenza ai sensi dell’ALLEGATO I A.
Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto o prova considerata adeguata dall’autorità competente interessata su richiesta della stessa autorità competente. - Deve essere costituita una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente secondo, secondo le modalità di cui all‘articolo 6 (garanzia finanziaria) del Regolamento (CE) n. 1013/2006,
Il notificatore rilascia una dichiarazione in tal senso compilando la corrispondente parte del documento di notifica di cui all’ALLEGATO I A.
La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente (o, qualora l’autorità competente lo consenta, una prova di detta garanzia o assicurazione o una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza) è fornita come elemento del documento di notifica all’atto della notifica o, qualora l’autorità competente lo consenta in virtù della normativa nazionale, entro un certo termine prima dell’inizio della spedizione.
La notifica si considera debitamente compilata quando l’autorità competente di:
- spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma dell’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (articolo 4, secondo comma, punto 2);
- destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e che il notificatore ha fornito le informazioni e i documenti elencati nell’allegato II, parti 1 e 2, nonché le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti a norma del terzo comma dell’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, di cui all’allegato II, parte 3 (articolo 4, secondo comma, punto 3).
Trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione (Articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)
- se riceve una notifica debitamente compilata (ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma dell’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006) ne trattiene una copia e la trasmette, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento , all’autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell’avvenuta trasmissione.
L’autorità competente di spedizione può decidere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica debitamente compilata a norma dell’articolo 4, secondo comma, punto 2), di non inoltrare la notifica se ha obiezioni nei confronti della spedizione a norma degli articoli 11 e 12. L’autorità competente di spedizione deve informare immediatamente il notificatore della sua decisione e di tali obiezioni.
- se riceve una notifica non debitamente compilata, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento, chiede al notificatore informazioni e documenti a norma dell’articolo 4, secondo comma, punto 2).
Ricevute le informazioni e/o dei documenti richiesti, l’autorità competente di spedizione dispone di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti per trattenere una copia della notifica e trasmetterla all’autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell’avvenuta trasmissione. - Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l’autorità competente di spedizione non l’ha trasmessa all’autorità competente di destinazione, essa fornisce una spiegazione motivata al notificatore su richiesta di quest’ultimo. Ciò non vale nel caso in cui la notifica non è debitamente compilata e non sia stato dato seguito dal notificatore alla richiesta, da parte dell’autorità competente di spedizione, di informazioni e documenti a norma dell’articolo 4, secondo comma, punto 2).
Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate (Primo comma, Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)
Ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione (Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)
- considera che la notifica è stata debitamente compilata, essa, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, invia una conferma di ricevimento al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate.
- entro 30 giorni dal ricevimento della notifica non conferma il ricevimento della notifica al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate, deve fornire al notificatore, su richiesta di quest’ultimo, una spiegazione motivata.
Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento (Articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)
Autorizzazioni
Ai sensi del primo comma dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione di cui all’articolo 8 per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata:
-
- 11 – Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
- 12 – Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero
Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito:
- notificano la loro autorizzazione scritta apponendo il loro timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso;
- trasmettono per iscritto la loro decisione e le relative motivazioni al notificatore nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento con copia alle altre autorità competenti interessate.
- durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti
- solo dopo aver ottemperato agli obblighi imposti dall’articolo 16 (Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione), lettere a) e b) del Regolamento (CE) n. 1013/2006
Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione (Articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)
Una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l’autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, lo firmano o li firmano e ne conservano copia.
Le imprese interessate devono rispettate le seguenti condizioni:
Ulteriori obblighi sono previsti ai punti c, d ed e dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006
Termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento
Revoca dell’autorizzazione
Ai sensi dell’ottavo e nono comma dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, le autorità competenti interessate revocano l’autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che:
La revoca dell’autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.
Spedizioni all’interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi
Il CAPO 6 del Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone in merito a “Spedizioni all’interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi” distinguendo tra:
- Articolo 31 Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
- Articolo 32 Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell’autorizzazione
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (CE) n. 1013/2006:
“1. Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell’itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione.
2. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
3. Qualora le modifiche coinvolgano autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale, è trasmessa una nuova notifica.”
Notifica generale relativa a più spedizioni
Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni, alle condizioni previste dall’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 se, per ciascuna spedizione:
Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
Ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 14 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti.
Tali decisioni hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento.
Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni
L’art. 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone obblighi procedurali per la spedizione di rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4.
Obbligo di riprendere i rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
- CAPO 4 – Obblighi di riprendere i rifiuti
- Articolo 22 Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
- Articolo 23 Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine
- Articolo 24 Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
- Articolo 25 Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale