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Bulgaria – Parte Quinta della Legge IVA – Aliquote e determinazione della responsabilità fiscale

Parte quinta.
ALIQUOTE E DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ FISCALE

Capitolo sei.
ALIQUOTE FISCALI

Aliquota fiscale standard

Arte. 66. (Modifica – SG. 52 del 2022, in vigore dal 01.07.2022 anni) (1) L’aliquota fiscale standard è del 20% per le forniture imponibili con luogo di esecuzione nel paese, a meno che non siano espressamente elencate come imponibili con un’aliquota fiscale ridotta o nulla.
(2) L’aliquota di cui al par. 1 si applica sia alle importazioni di beni nel territorio dello Stato, sia agli acquisti intracomunitari imponibili nel territorio dello Stato, ad eccezione di quelli espressamente indicati come imponibili con aliquota ridotta o nulla.

Aliquota fiscale ridotta

Arte. 66a. (Nuova – SG. 52 del 2022, in vigore dal 01.07.2022, modificata – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) L’aliquota fiscale è del 9 per cento per:
1. prestazione di servizi di alloggio forniti in alberghi e strutture simili, compresa la fornitura di alloggi per le vacanze e l’affitto di posti per campeggi o roulotte, con luogo di esecuzione nel territorio del Paese;
2. consegna di libri su supporto fisico o effettuata elettronicamente, o entrambi (compresi libri di testo, libri didattici e kit didattici, libri per bambini con illustrazioni, da disegnare o colorare, edizioni musicali stampate o scritte a mano), opere stampate periodiche – giornali e riviste, su supporti fisici o effettuati elettronicamente o entrambi, diverse dalle pubblicazioni destinate interamente o principalmente alla pubblicità e diverse dalle pubblicazioni costituite interamente o principalmente da contenuti video o contenuti audio-musicali;
3. forniture di alimenti adatti per neonati o bambini piccoli, pannolini per neonati e articoli simili per l’igiene dei neonati ai sensi della domanda n. 4 .

Esenzione con diritto a detrazione del credito d’imposta mediante applicazione di un’aliquota d’imposta pari a zero

Arte. 66b. (Nuova – SG n. 52 del 2022, in vigore dal 01.07.2022) Per le forniture con luogo di esecuzione nel paese si applica un’aliquota fiscale pari a zero, come specificato nel capitolo tre , art. 53 , 64a , 140 , 146 e 173 .

Importo fiscale

Arte. 67. (1) L’importo dell’imposta è determinato moltiplicando la base imponibile per l’aliquota fiscale.
(2) Se al momento della negoziazione della consegna non viene esplicitamente indicato che l’imposta è dovuta separatamente, si presuppone che sia inclusa nel prezzo concordato.
(3) L’imposta si considera compresa nel prezzo annunciato e quando la merce viene offerta, con riserva di consegna al dettaglio, nella rete commerciale.

Capitolo sette.
CREDITO D’IMPOSTA

Credito d’imposta e diritto a detrazione del credito d’imposta

Arte. 68. (1) Il credito d’imposta è l’importo dell’imposta che una persona registrata ha il diritto di detrarre dai suoi obblighi fiscali ai sensi della presente legge per:
1. beni o servizi da lui ricevuti nell’ambito di una fornitura imponibile;
2. un pagamento da lui effettuato prima che si verificasse l’evento imponibile della fornitura;
3. importazione da lui effettuata;
4. l’imposta richiestagli in qualità di contribuente ai sensi del capitolo otto .
(2) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge quando l’imposta deducibile diventa esigibile.
(3) Nei casi di successione legale ai sensi dell’art. 10 il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge:
1 . (suppl. -. SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) alla data di entrata della circostanza ai sensi dell’art. 10 nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro – quando il cessionario è una persona registrata ai sensi di questa legge;
2. alla data di registrazione ai sensi dell’art. 132, par. 3 .
(4) Nei casi di cui all’art. 116, par. 2 il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge dalla data di emissione del nuovo documento fiscale.
(5) Nei casi di cui all’art. 131, il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge dalla data di rilascio del documento di cui all’art. 131, par. 1, punto 2 .
(6) (Nuova – SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) Il diritto di detrarre un credito d’imposta per la consegna ricevuta di beni o servizi per i quali si applica il regime speciale di rendicontazione fiscale sul valore aggiunto , sorge quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

Forniture deducibili fiscalmente

Arte. 69. (1) Quando i beni e i servizi vengono utilizzati ai fini delle forniture imponibili effettuate dalla persona registrata, la persona ha diritto a detrarre:
1. l’imposta sui beni o servizi che il fornitore, una persona registrata ai sensi di questa legge, gli ha consegnato o sta per consegnargli;
2. l’imposta applicata all’importazione di beni ai sensi dell’art. 56 e 57 ;
3. l’imposta richiestagli in qualità di contribuente ai sensi del capitolo otto .
(2) Ai fini del par. 1 sono considerate anche le forniture imponibili:
1. le forniture nell’ambito dell’attività economica della persona registrata, che hanno luogo di esecuzione fuori del territorio del Paese, ma che sarebbero imponibili se effettuate nel territorio del Paese;
2 . (modifica -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) la fornitura di servizi finanziari ai sensi dell’art. 46 e servizi assicurativi ex art. 47 , quando il destinatario dei servizi è stabilito al di fuori dell’Unione Europea o quando la fornitura di tali servizi è direttamente connessa a beni per i quali valgono le condizioni di cui all’art. 28 .

Limitazioni al diritto di detrazione del credito d’imposta

Arte. 70. (1) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta non esiste, indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 69 o 74 quando:
1. i beni o servizi sono destinati ad effettuare cessioni esenti ai sensi del capo quarto ;
2 . (suppl. -. SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) i beni o i servizi sono destinati a forniture gratuite o più in generale ad attività diverse dall’attività economica della persona;
3. i beni o servizi sono destinati a scopi di rappresentanza o di intrattenimento;
4 . (modifica -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) una motocicletta o un’autovettura è stata acquistata o importata;
5 . (modifica -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) I beni o servizi sono destinati alla manutenzione, riparazione, miglioramento e funzionamento di motociclette e autovetture sotto il punto 4, compresi pezzi di ricambio, assemblaggio, carburante e lubrificanti;
6. i beni vengono confiscati a beneficio dello Stato o l’edificio viene demolito perché abusivamente costruito.
(2) Paragrafo 1, par 4 e 5 non si applicano quando:
1. i veicoli di cui al par. 1, punto 4 sono utilizzati esclusivamente per servizi di trasporto e sicurezza, servizi di taxi, noleggio, servizi di corriere o formazione di conducenti di autoveicoli, compresa la loro successiva vendita;
2. i veicoli di cui al par. 1, punto 4 sono destinati esclusivamente alla rivendita (stock commerciale);
3. i beni o servizi sono destinati esclusivamente alla rivendita (stock commerciale), anche dopo la lavorazione;
4. i beni o servizi riguardano la manutenzione, la riparazione, il miglioramento o il funzionamento dei veicoli di cui al punto 1;
5 . (Nuova – SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) i veicoli sotto il par. 1, punto 4 e i beni o servizi di cui al par. 1, punto 5 sono utilizzati anche per attività diverse da quelle specificate al punto 1 – 4, nei casi in cui uno o più di quelli elencati al punto 1 – 4 attività sono l’attività principale per la persona; in questi casi il diritto alla detrazione del credito d’imposta spetta dall’inizio del mese successivo a quello per il quale è soddisfatto il requisito dell’attività principale.
(3) Paragrafo 1, punto 2 non si applica a:
1. (modifica e integrazione -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) Gli indumenti speciali, da lavoro, uniformi e rappresentativi e i dispositivi di protezione individuale forniti gratuitamente dal datore di lavoro ai propri dipendenti, compresi quelli con contratti di gestione , ai fini della propria attività economica;
2. il servizio di trasporto dal luogo di residenza al luogo di lavoro e ritorno da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti, compresi quelli con contratto di gestione, fornito gratuitamente dal datore di lavoro per gli scopi della sua attività economica;
3 . (modifica -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) i beni o servizi utilizzati per la prestazione gratuita di un servizio da parte del detentore/utilizzatore per la riparazione di un bene locato o messo in uso;
4 . (modifica -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) i beni o servizi utilizzati dal proprietario/utilizzatore per la prestazione gratuita di un servizio per il miglioramento di un bene locato o messo in uso.
5. fornitura gratuita di beni o servizi di valore insignificante a fini pubblicitari e fornitura di campioni;
6. gli alimenti e/o gli integratori ad essi forniti, forniti ai sensi dell’art. 285 del Codice del Lavoro ;
7. il trasporto ed il pernottamento delle persone distaccate dall’interessato;
8. i beni o servizi utilizzati in relazione all’attuazione del servizio di garanzia di cui all’art. 129;
9 . (Nuova – SG. N. 88 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) La fornitura gratuita di beni ai sensi dell’art. 6, par. 4, punto 4 .
(4) (Modificata e integrata -. SG n. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010, integrata -. SG n. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015. , addendum – SG n. 96 del 2019, in vigore da 01.01.2020, modificata – SG n. 104 del 2021, integrata dalla SG n. 14 del 2022) Una persona registrata ai sensi dell’art. 97a , art. 99, par. 1 – 6 e art. 100, par. 2 o persona stabilita nel territorio dello Stato, iscritta solo ai sensi dell’art. 156 .
(5) Non esiste alcun diritto ad un credito d’imposta per un’imposta addebitata illegalmente.

Condizioni per esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta

Arte. 71. La persona esercita il diritto a detrazione di un credito d’imposta quando ha soddisfatto una delle seguenti condizioni:
1. possiede un documento fiscale redatto secondo i requisiti di cui all’art. 114 e 115 , nei quali l’imposta è indicata in un rigo separato – in relazione alle cessioni di beni o servizi di cui il soggetto è destinatario;
2. (modificata -. SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, modificata -. SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019, supplemento – SG n. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020 d.) ha rilasciato una relazione ai sensi dell’art. 117 o dell’art. 163b, par. 2 e ha ottemperato a quanto richiesto dall’art. 86 – nei casi in cui l’imposta è dovuta dal percettore in qualità di pagatore ai sensi dell’art. 82 , ad eccezione del par. 6, punto 1; nei casi di cui all’art. 161 o 163a , quando il fornitore è un soggetto passivo, il destinatario deve possedere anche un documento fiscale redatto conformemente ai requisiti dell’art . 114 e 115 , nei quali è indicata la motivazione rilevante per la mancata imposizione dell’imposta;
3 . (modifica – SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011, integrata – SG. 106 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) Documento doganale per l’importazione in cui la persona è indicata come importatore e un documento, una copia di un documento o un documento comprovante che l’imposta è stata pagata in conformità con Arte. 90, par. 1 – nei casi di importazione di cui all’art. 16 ;
4 . (modifica -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011, integrata -. SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) ha un documento doganale per l’importazione, in cui la persona è indicata come importatore, ha emesso una relazione ai sensi dell’art. 117 e ha ottemperato a quanto richiesto dall’art. 86 – nei casi di cui all’art. 57, par. 1 e 4 ;
5. possiede un documento rispondente ai requisiti di cui all’art. 114 , ha emanato un protocollo ex art. 117 e ha ottemperato a quanto richiesto dall’art. 86 – nei casi di acquisto intracomunitario;
6. possiede un documento ex art. 131, par. 1, punto 2 ;
7. possiede i documenti indicati nelle norme di applicazione della legge – nei casi di successione legale di cui all’art. 10 ;
8 . (Nuova – SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) possiede un documento fiscale al punto 1 e un documento per il pagamento effettuato tramite bonifico bancario, compreso bonifico, addebito diretto o trasferimento di denaro disponibile, effettuato tramite un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , o tramite bonifico postale effettuato tramite un operatore postale autorizzato a effettuare bonifici postali ai sensi della legge sulle poste e del protocollo ai sensi dell’art. 151c, par. 8 – per le forniture per le quali il fornitore applica il capitolo diciassette “a” ;
9. (Nuova – SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) possiede un documento fiscale al punto 1 e un documento per il pagamento effettuato tramite bonifico bancario, compreso bonifico, addebito diretto o trasferimento di denaro disponibile, effettuato tramite un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , o tramite bonifico postale effettuato tramite un operatore postale autorizzato ad effettuare bonifici postali ai sensi della legge sui servizi postali e ha emanato un protocollo ai sensi dell’art. 151g, par. 8 – per forniture per le quali il fornitore non applica il capitolo diciassette “a” ;
10 . (Nuova – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.07.2019) possiede un documento doganale per l’importazione, nel quale la persona è indicata come importatore, e ha adempiuto ai requisiti di cui all’art. 57, par. 6 – nei casi di cui all’art. 57, par. 5 ;
11 . (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) ha un documento doganale per la riesportazione, ha emesso un protocollo ai sensi dell’art. 117 e ha ottemperato a quanto richiesto dall’art. 86 – nei casi di cui all’art. 82, par. 6, punto 1 .

Diritto ad un credito d’imposta proporzionale al grado di utilizzo per attività economica indipendente in caso di acquisto o costruzione di beni immobili

Arte. 71a. (Nuova – SG. N. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) (1) Per l’imposta applicata all’acquisto o alla costruzione di beni immobili che saranno utilizzati sia per un’attività economica indipendente sia per le esigenze personali del contribuente o per esigenze del titolare, dei suoi operai e dipendenti, o più in generale per fini estranei alla propria attività economica autonoma, l’interessato ha diritto a detrazione credito d’imposta secondo le norme di questo capitolo solo per la parte della sua imposta maturata corrispondente all’uso dell’immobile per attività economica indipendente.
(2) La parte dell’imposta maturata ai sensi del par. 1, corrispondente all’uso dell’immobile per un’attività economica indipendente, è determinato in proporzione al grado di utilizzo dell’immobile per un’attività economica indipendente, moltiplicando l’imposta applicata all’acquisto o alla costruzione dell’immobile per la proporzione il suo utilizzo previsto per un’attività economica indipendente rispetto al suo utilizzo generale sia per un’attività economica indipendente che per scopi diversi dall’attività economica indipendente calcolato al secondo decimale.
(3) La persona registrata ha diritto ad un credito d’imposta parziale ai sensi dell’art. 73 per le determinazioni ai sensi del par. 2 detrazione fiscale relativa agli immobili che egli utilizza, nell’ambito della sua attività economica indipendente, sia per effettuare forniture per le quali ha diritto a detrazione, sia per forniture o attività per le quali non ne dispone un diritto.
(4) La quota di cui al par. 2 è determinato applicando un criterio di ripartizione che garantisce il calcolo più accurato dell’importo dell’imposta corrispondente all’utilizzo dell’immobile per l’attuazione di un’attività economica indipendente, tenendo conto delle specificità dell’immobile.
(5) I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche al diritto reale costituito a favore della persona registrata su un bene immobile, che sarà utilizzato contemporaneamente sia per un’attività economica indipendente che per le sue esigenze personali o per le esigenze del proprietario, dei suoi dipendenti e dipendenti, o più in generale per scopi estranei alla propria attività economica autonoma.
(6) Al momento dell’acquisizione o della costruzione di un bene immobile, la persona registrata valuta se includere nel suo patrimonio aziendale tutta o solo una parte della proprietà che può essere separata e distinta. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla parte dell’immobile non compresa tra i beni economici.

Diritto ad un credito d’imposta proporzionale al grado di utilizzo per attività economica autonoma nella produzione, acquisizione o importazione di beni diversi dagli immobili che sono o sarebbero immobilizzazioni

Arte. 71b. (Nuova -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Per beni diversi dagli immobili che sono o sarebbero immobilizzazioni e che verranno utilizzati contemporaneamente da una persona registrata, nonché per lo svolgimento di un’attività economica indipendente , sia per le sue esigenze personali che per per esigenze del titolare, delle sue lavoratrici e dipendenti, o più in generale per scopi estranei alla propria attività economica autonoma, l’interessato applica le disposizioni di cui all’art. 71a, par. 1 – 5 .

Periodo per esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta

Arte. 72. (1) (modifica -.. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) Una persona registrata ai sensi di questa legge può esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta per il periodo d’imposta in cui è sorto tale diritto, o in uno dei 12 periodi d’imposta successivi.
(2) Il diritto di cui al par. 1 si esercita, in quanto il soggetto:
1. includere l’importo del credito d’imposta nella determinazione del risultato del periodo d’imposta ai sensi del par. 1 nella dichiarazione-di-riferimento ex art. 125 per lo stesso periodo d’imposta;
2. indicare il documento di cui all’art. 71 dell’agenda per gli acquisti ex art. 124 per il periodo d’imposta di cui al punto 1.

Diritto alla detrazione parziale del credito d’imposta

Arte. 73. (1) Una persona registrata ha diritto a detrarre un credito d’imposta parziale sull’imposta per beni o servizi utilizzati sia per effettuare forniture per le quali la persona ha diritto a un credito d’imposta sia per forniture o attività per le quali la persona non ha tale diritto.
(2) (Modifica – SG n. 95 del 2015, in vigore dal 01.01.2016) L’importo del credito d’imposta parziale è determinato moltiplicando l’importo del credito d’imposta per un coefficiente calcolato fino alla seconda cifra decimale ottenuto come il rapporto tra il fatturato relativo alle forniture per le quali il soggetto ha diritto al credito d’imposta e il fatturato relativo alle stesse tutte le forniture e le attività svolte dalla persona.
(3) Il fatturato relativo alle forniture per le quali la persona ha diritto alla detrazione del credito d’imposta comprende:
1. la base imponibile delle prestazioni imponibili effettuate dalla persona;
2 . le basi imponibili dei pagamenti ricevuti dalla persona per i quali l’imposta è dovuta prima del verificarsi dell’evento fiscale della prestazione imponibile;
3. le basi imponibili delle prestazioni effettuate dal soggetto con luogo di esecuzione fuori del territorio dello Stato, equiparate a imponibili ai sensi dell’art. 69, par. 2 , ad eccezione delle consegne con luogo di esecuzione fuori del territorio del Paese, effettuate da una stabile organizzazione della persona fuori del territorio del Paese;
4. la base imponibile dei pagamenti ricevuti dalla persona prima della consegna al punto 3;
5 . (modifica -. SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) la base imponibile della fornitura di beni o servizi per i quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione del credito d’imposta sulla base dell’art . 70, par. 1, punto 3 – 5 .
(4) Il fatturato riferito a tutte le forniture e attività della persona comprende:
1. fatturato ai sensi del par. 3;
2. le basi imponibili delle prestazioni effettuate dalla persona con luogo di esecuzione fuori del territorio dello Stato, che non sono equiparate a imponibili ai sensi dell’art . 69, par. 2 , ad eccezione delle consegne effettuate da una stabile organizzazione della persona fuori del territorio del Paese;
3 . (modifica -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) le basi imponibili delle forniture esenti effettuate, ad eccezione di quelle di cui all’art. 50, par. 1, punto 2 ;
4 . (suppl. -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) il valore delle forniture e delle attività esterne all’attività economica della persona, ad eccezione di quelle per le quali non viene detratto alcun credito d’imposta ai sensi dell’art. 71a e 71b ;
5. la base imponibile dei pagamenti ricevuti dalla persona prima della consegna e delle attività di cui al punto 2, 3 e 4;
6. l’importo delle sovvenzioni ricevute, diverse da quelle incluse nella base imponibile.
(5) Il coefficiente viene calcolato sulla base del fatturato ai sensi del par. 3 e 4 per l’intero anno civile precedente e quando mancano tali fatturati per l’anno civile precedente, sulla base delle cifre d’affari di cui al par. 3 e 4 per il periodo d’imposta durante il quale sorge il diritto alla detrazione del credito d’imposta.
(6) L’importo del credito d’imposta parziale ai sensi del par. 2 viene ricalcolato nell’ultimo periodo fiscale dell’anno civile in corso sulla base degli indicatori di cui al par. 3 e 4 per l’anno solare in corso.
(7) In caso di cancellazione, l’importo del credito d’imposta parziale ai sensi del par. 2 viene ricalcolato alla fine dell’ultimo periodo fiscale sulla base degli indicatori di cui al par. 3 e 4 per la parte dell’anno civile in corso durante la quale la persona è stata registrata.
(8) La differenza risultante dal ricalcolo di cui al par. 6 e 7 è inclusa come correzione (aumento o diminuzione) dell’importo del credito d’imposta nella dichiarazione di riferimento per l’ultimo periodo d’imposta.

Diritto a detrazione del credito d’imposta quando l’imposta è a carico del destinatario/importatore

Arte. 73a. (Nuova – SG. 106 del 2008, in vigore dal 01.01.2009) (1) (Modifica –. SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Per le consegne per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario, esiste il diritto alla detrazione del credito d’imposta e il beneficiario non ha adempiuto dell’art . 72 e/o il fornitore dei beni non ha rilasciato un documento, e/o il destinatario non è in possesso di un documento ex art. 71, punto 2, 4, 5 e 10 , se la consegna non è occultata e i dati relativi sono disponibili nella contabilità del destinatario.
(2) Nei casi di cui al par. 1, il diritto alla detrazione del credito d’imposta si esercita durante il periodo d’imposta nel corso del quale l’imposta è dovuta, applicando l’art. 126, par. 3, punto 2 .

Diritto a detrarre il credito d’imposta sulla produzione, acquisizione o importazione di beni o sulla ricezione di servizi che non sono o non sarebbero immobilizzazioni

Arte. 73b. (Nuova – SG. N. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Per beni o servizi che non sono o non sarebbero immobilizzazioni, una persona registrata può esercitare il diritto ad un credito d’imposta per l’importo dell’imposta corrispondente all’utilizzo del bene o del servizio nell’ambito dell’attività economica autonoma per la realizzazione di forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta, determinando con metodo ragionevole che importo quando si utilizza il bene o il servizio:
1. per attività economica autonoma e per esigenze personali o per esigenze del titolare, dei suoi lavoratori e dipendenti, o più in generale per scopi estranei alla propria attività economica autonoma, e/o
2. nell’ambito della propria attività economica autonoma per l’effettuazione di forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta, nonché per forniture o attività per le quali non ha tale diritto, non applicando l’art. 73 .

Diritto alla detrazione del credito d’imposta per i beni disponibili e i servizi ricevuti prima della data di iscrizione

Arte. 74. (1) (Modifica -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, modificata -. SG. 104 del 2020, in vigore dal 01.07.2021) Persona registrata ai sensi dell’art. 96 , 97 , artt. 100, par. 1 , art. 102 , 132 o 132a ha diritto ad una detrazione del credito d’imposta per i beni acquistati o altrimenti acquisiti o conferiti ai sensi della legge contabile prima della data di registrazione ai sensi della presente legge, che sono disponibili alla data di registrazione.
(2) Il diritto di cui al par. 1 si verifica soltanto per i beni disponibili alla data di iscrizione per i quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. i requisiti di cui all’art. 69 e 71 ;
2. il fornitore è una persona legalmente registrata alla data di emissione del documento fiscale e la fornitura era imponibile in quella data;
3. (modificata – SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013, abrogata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
4 . (modifica -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) I beni sono stati acquisiti dalla persona fino a 5 anni, e per gli immobili – fino a 20 anni, prima della data di registrazione ai sensi della presente legge.
(3) La persona registrata ai sensi del par. 1 ha diritto a detrarre un credito d’imposta per i servizi ricevuti prima della data della sua registrazione ai sensi della presente legge, quando sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. i servizi sono direttamente collegati alla registrazione della persona ai sensi della legge commerciale ;
2. i servizi sono stati ricevuti non prima di un mese prima della registrazione della persona ai sensi del diritto commerciale ;
3. l’interessato ha presentato domanda di iscrizione ai sensi della presente legge entro 30 giorni dalla sua iscrizione nel registro di cui all’art. 82 del Codice di procedura tributaria e assicurativa ;
4. per i servizi ricevuti l’interessato dispone di fattura ai sensi dell’art. 71, punto 1 ;
5. il prestatore di servizi è una persona legalmente registrata alla data di emissione del documento fiscale e la fornitura era imponibile in quella data.
6. (modificata – SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013, abrogata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
(4) (Nuova – SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Per i beni a disposizione della persona registrata sotto il par. 1, che sono o sarebbero beni immobili utilizzati contemporaneamente sia per lo svolgimento di un’attività economica autonoma, sia per le sue necessità personali o per quelle del titolare, dei suoi operai e dipendenti, o più in generale per scopi estranei alla sua attività economica autonoma , diritto al credito d’imposta ai sensi del par. 2 si pone alle condizioni dell’art . 71a e 71b .

Manifestazione ed esercizio del diritto a detrazione del credito d’imposta per i beni disponibili e i servizi ricevuti prima dell’iscrizione

Arte. 75. (1) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 74 nasce dalla data di registrazione ai sensi della presente legge.
(2) (Modifica -. SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014, modificata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta ai sensi del par. 1 è esercitato nel periodo d’imposta in cui è avvenuto, ovvero in uno dei dodici periodi d’imposta successivi, come risulta dalla relativa documentazione di cui all’art. 71 vengono riflessi nel giornale degli acquisti con la base imponibile e l’imposta corrispondente ai beni disponibili o ai servizi ricevuti.
(3) (Modificata -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013, abrogata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)

Diritto alla detrazione del credito d’imposta in caso di reiscrizione

Arte. 76. (1) La persona registrata ha il diritto di detrarre l’imposta maturata al momento della sua cancellazione ai sensi della presente legge per i beni imponibili ai sensi dell’art. 111, par. 1, punto 1 , disponibili alla data della sua successiva registrazione.
(2) Il diritto di cui al par. 1 si verifica quando sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. i beni disponibili ai sensi della legge sulla contabilità a partire dalla data della successiva registrazione ai sensi della presente legge sono stati tassati al momento della cancellazione ai sensi dell’art. 111, par. 1, punto 1 ;
2. (suppl. – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) l’imposta maturata al momento della cancellazione è stata effettivamente pagata o riscossa dall’autorità fiscale, ad eccezione dei casi in cui la successiva registrazione della persona è in scadenza per il pagamento dell’imposta per l’ultimo periodo fiscale;
3. con i beni disponibili alla voce 1 la persona ha effettuato, effettua o effettuerà prestazioni imponibili ai sensi dell’art . 69 ;
4. (modificata – SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013, abrogata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
5. (modifica -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) gli attivi della voce 1 sono stati acquisiti dalla persona fino a 5 anni, e per i beni immobili – fino a 20 anni, prima della data di nuova registrazione ai sensi di questa legge.
(3) (Nuova – SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) Nei casi di cui all’art. 111, par. 2, punto 5 la persona registrata ha diritto ad una detrazione del credito d’imposta per i beni acquistati o altrimenti acquisiti o conferiti ai sensi della legge contabile dopo la data della sua cancellazione, che sono disponibili alla data della sua successiva registrazione. Il diritto al credito d’imposta sorge alle condizioni di cui all’art. 74, par. 2 .

Emergenza ed esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta maturata al momento della cancellazione e successiva iscrizione della persona

Arte. 77. (1) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 76 avviene alla data della nuova registrazione ai sensi della presente legge.
(2) (Modifica -. SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014, modificata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta ai sensi del par. 1 è esercitato durante il periodo d’imposta in cui è avvenuto o in uno dei dodici periodi d’imposta successivi e il documento con cui è stata addebitata l’imposta al momento della cancellazione si riflette nel registro degli acquisti con la base imponibile e l’imposta corrispondente alle attività disponibili.
(3) (Modificata -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013, abrogata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)

Correzioni del credito d’imposta utilizzato (titolo modificato -. SG n. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017)

Arte. 78. (1) (Nuova – SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Il credito d’imposta utilizzato è il valore dell’imposta che una persona registrata ai sensi di questa legge ha detratto nell’anno in cui ha esercitato il diritto al credito d’imposta.
(2) (Prec. 1 -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, supplemento -. SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) La persona registrata è tenuta ad adeguare l’importo dei prodotti utilizzati. credito d’imposta in caso di modifica della base imponibile o in caso di annullamento di consegna, nonché quando si modifica il tipo di consegna. Una persona registrata – destinatario della consegna è tenuta a adeguare l’importo del credito d’imposta utilizzato e in caso di riduzione della base imponibile e imposta di consegna addebitata ai sensi dell’art. 126a .
(3) (Paragrafo 2 precedente, modificato e integrato -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, modificata -. SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) La correzione di cui al par. 2, primo periodo è effettuato nel periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la circostanza rilevante, con la riflessione dell’atto di cui all’art. 115 o dell’atto annullato ex art. 116 nel giornale degli acquisti e nella dichiarazione di riferimento per il periodo d’imposta pertinente. La correzione di cui al par. 2, secondo periodo, viene eseguito per il periodo fiscale in cui avviene la ricezione della nota di credito emessa dal fornitore ai sensi dell’art. 126b, par. 1 .
(4) (Nuova –. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) La persona registrata è obbligata a correggere l’importo del credito d’imposta utilizzato in caso di annullamento della consegna per la quale è stata emessa una fattura di pagamento anticipato. emesso nel periodo d’imposta durante il quale la consegna viene annullata, secondo la procedura determinata dalle norme per l’applicazione della legge , indipendentemente dal fatto che l’importo pagato in anticipo sia rimborsato, arretrato o altrimenti remunerato e se il fornitore ha emesso una nota di credito.
(5) (Nuova – SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, supplemento – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) I paragrafi 2 e 4 si applicano anche quando la registrazione ai sensi della presente legge il fornitore o il destinatario viene licenziato.
(6) (Nuova – SG. N. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Le correzioni ex art. 79, par. 1 , art. 79a e 79b nel caso di contratto di locazione attiva a cui si riferisce l’art. 6, par. 2, punto 3 , sono effettuate dal locatario.
(7) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Le correzioni ex art. 79 , 79a e 79b nei casi di servizio previsto dall’art . 9, par. 2, punto 4, lettera “b” contro compenso sono effettuate dal locatore o da chi ha concesso il diritto d’uso del bene.
(8) (Nuova – SG. N. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Le correzioni ex art. 79 , 79a e 79b nei casi di servizio previsto dall’art . 9, par. 3, punto 3 sono eseguiti dal titolare/utilizzatore.
(9) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini del par. 7 e 8 le rettifiche vengono effettuate in base alla tipologia del bene locato.
(10) (Nuova – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Quando la persona registrata effettua un pagamento totale o parziale per una consegna per la quale è stata effettuata una correzione ai sensi del par. 2, secondo periodo, o ripaga in tutto o in parte l’obbligo di consegna in altro modo remunerativo, ha diritto al credito d’imposta, a condizione che disponga di un avviso di addebito emesso secondo le prescrizioni dell’art . 126b, par. 6 durante il periodo d’imposta durante il quale è stato effettuato il pagamento o il rimborso.

Diritto alla detrazione del credito d’imposta dopo la correzione dell’errato trattamento fiscale della fornitura

Arte. 78a. (Nuova – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) (1) In caso di documenti redatti in modo errato ai sensi dell’art. 116, par. 2, 3 e 6 e all’art. 117a, par. 2 il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge durante il periodo d’imposta durante il quale viene emesso il nuovo documento fiscale e viene esercitato durante questo o durante uno qualsiasi dei 12 periodi d’imposta successivi solo quando il documento redatto erroneamente è incluso nel registro degli acquisti del destinatario entro il termine previsto dall’art. 72, par. 1 .
(2) In caso di trattamento fiscale errato della consegna, in presenza di un atto efficace emesso dall’autorità fiscale, il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge durante il periodo fiscale durante il quale è stato emesso il nuovo documento fiscale, ed è esercitato in questo o in uno qualsiasi dei successivi 12 periodi d’imposta solo quando il documento erroneamente redatto risulta inserito nel registro degli acquisti del destinatario entro il termine di cui all’art. 72, par. 1 e l’obbligo stabilito dalla legge è stato iscritto nel bilancio dello Stato a spese della direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate o è stato intercettato ai sensi dell’art. 92 .

Correzioni del credito d’imposta utilizzato per beni o servizi (titolo modificato -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, modificata -. SG. 106 del 2023, in vigore dal 01.01.2024)

Arte. 79. (Modifica -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) (1) (Modifica -. SG. 106 del 2023, in vigore dal 01.01.2024 ) Una persona registrata che ha detratto integralmente il credito d’imposta, in in parte o in proporzione al grado di utilizzo per attività economica indipendente per i beni da lui prodotti, acquistati o importati, in caso di distruzione, furto, accertamento di perdite o ammanchi o in caso di rottamazione dei beni, riscuote e deve un’imposta per l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(2) Una persona registrata che, in tutto, in parte o in proporzione al grado di utilizzo per attività economica indipendente, ha detratto un credito d’imposta per i beni da lui prodotti, acquistati o importati, rispettivamente in tutto o in parte ha detratto un credito d’imposta per un servizio ricevuto, quando esegue una successiva consegna di beni o servizi per i quali non esiste il diritto a detrazione di un credito d’imposta, è debitore d’imposta per l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(3) Per i beni e servizi che sono o sarebbero immobilizzazioni, ai sensi del par. 1 e 2, la persona è tenuta a pagare un importo determinato secondo la seguente formula:
1. per gli immobili:
a) per i quali il credito d’imposta è stato interamente detratto al momento dell’acquisizione o della costruzione, poiché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/20 x BG, o
b) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale al momento dell’acquisto o della costruzione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta e per forniture per le quali ha non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/20 x K 0 x BG, o
c) per le quali, all’atto dell’acquisto o della costruzione, è stato detratto un credito d’imposta proporzionale al grado di utilizzazione per attività economica autonoma di cui all’art. 71a:
DD = IVA x 1/20 x PrNID 0 x K 0 x BG, dove:
DD è l’imposta dovuta;
IVA – IVA addebitata all’acquisizione o alla costruzione dell’immobile;
PrNID 0 – quota di utilizzo dell’immobile per attività economica autonoma rispetto al suo utilizzo complessivo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza di cui al par. 1 e 2, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del periodo di 20 anni, computati dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, in caso in cui l’immobile non viene utilizzato oltre un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta;
2. per altri beni:
a) per i quali il credito d’imposta è stato interamente detratto durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione, poiché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/5 x BG, o
b) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto a detrazione del credito d’imposta e per forniture per che non hanno diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/5 x K 0 x BG, o
c) per i quali, all’atto della produzione, dell’acquisto o dell’importazione, è stato detratto un credito d’imposta in proporzione al grado di utilizzazione per attività economica autonoma ai sensi dell’art. 71b :
DD = IVA x 1/5 x PrNID 0 x K 0 x BG, dove:
DD è l’imposta dovuta;
IVA – l’IVA addebitata sulla produzione, acquisizione o importazione dei beni;
PrNID 0 – quota di utilizzo del bene in questione per attività economica autonoma rispetto al totale utilizzo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza di cui al par. 1 e 2, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni, computato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta;
3. per i servizi:
a) per i quali il credito d’imposta è stato interamente detratto al momento del ricevimento, in quanto il soggetto intendeva utilizzarli nell’ambito della propria attività economica indipendente solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/5 x BG, o
b) per le quali è stato detratto un credito d’imposta parziale al momento del ricevimento, poiché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto al credito d’imposta e per forniture per le quali non ha diritto a un credito d’imposta detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/5 x K 0 x BG, dove:
DD è l’imposta dovuta;
IVA: l’IVA addebitata al momento della ricezione del servizio;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza di cui al par. 1 e 2, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni, computato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.
(4) La valutazione dell’imposta ai sensi del par. 1 – 3 viene effettuato nel periodo fiscale durante il quale si è verificata la circostanza rilevante, redigendo un protocollo per determinare l’importo dell’imposta dovuta e riflettendolo nel diario delle vendite e nella dichiarazione di riferimento per questo periodo fiscale.
(5) (Modifica – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Una persona registrata che ha detratto un credito d’imposta parzialmente o proporzionalmente al grado di utilizzo per attività economica indipendente per beni da lui fabbricati, acquistati o importati , anche per l’acquisto o la costruzione di beni immobili, o è stato detratto un credito d’imposta parziale per un servizio ricevuto, che sono o sarebbero immobilizzazioni ed effettua una fornitura imponibile del bene o del servizio ha diritto a detrarre un credito d’imposta non utilizzato al momento dell’acquisizione per un importo determinato dalla seguente formula:
1. per gli immobili:
a) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale durante l’acquisizione o la costruzione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto a detrazione del credito d’imposta e per forniture per le quali ha non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DK = IVA x 1/20 x (1 – K 0 ) x BG, oppure
b) (modifica -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018 ) per i quali, in caso di acquisizione o costruzione, viene detratto un credito d’imposta in proporzione al grado di utilizzo per attività economica indipendente ai sensi dell’art. 71a:
DK = IVA x 1/20 x (1 – PrNID 0 x K 0 ) x BG,
Dove:
DC è l’importo del credito d’imposta non utilizzato durante l’acquisizione o la costruzione dell’immobile, che la persona può detrarre;
IVA – l’IVA addebitata al momento dell’acquisizione o della costruzione della proprietà;
PrNID 0 – quota di utilizzo dell’immobile per attività economica autonoma rispetto al suo utilizzo complessivo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta, quando il credito d’imposta è stato parzialmente detratto;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, alla scadenza del termine di 20 anni, conteggiato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente da l’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato oltre un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta;
2. per altri beni:
a) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto a detrazione del credito d’imposta e per forniture per che non hanno diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DK = IVA x 1/5 x (1 – K 0 ) x BG, oppure
b) per i quali, all’atto della produzione, dell’acquisto o dell’importazione, è stato detratto un credito d’imposta in proporzione al grado di utilizzazione per attività economica autonoma ai sensi dell’art. 71b:
DK = IVA x 1/5 x (1 – PrNID 0 x K 0 ) x BG,
Dove:
DC è l’importo del credito d’imposta non utilizzato nella produzione, acquisizione o importazione dei beni, che la persona può detrarre;
IVA – l’IVA addebitata sulla produzione, acquisizione o importazione dei beni;
PrNID 0 – quota di utilizzo del bene in questione per attività economica autonoma rispetto al totale utilizzo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta, quando il credito d’imposta è stato parzialmente detratto;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza di cui al par. 5, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni, computato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta;
3. per servizi per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale al momento del ricevimento, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta e per forniture per le quali non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DK = IVA x 1/5 x (1 – K 0 ) x BG, dove:
DC è l’importo del credito d’imposta non utilizzato al momento della prestazione del servizio, che il soggetto può detrarre;
IVA: l’IVA addebitata al momento della ricezione del servizio;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta, quando il credito d’imposta è stato parzialmente detratto;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza di cui al par. 5, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni, computato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.
(6) (Nuova – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Una persona registrata che ha detratto un credito d’imposta a seguito di una rettifica effettuata ai sensi dell’art. 79a o 79b , ma non è stato detratto alcun credito d’imposta sulla base dell’art . 70 nella produzione, acquisizione o importazione di beni, compreso nell’acquisizione o costruzione di beni immobili, o nella ricezione di un servizio, che sono o sarebbero immobilizzazioni, quando effettua una fornitura imponibile di beni o servizi, ha il diritto a detrarre l’imposta non utilizzata sul credito di acquisizione per un importo determinato dalla seguente formula:
1. per gli immobili:
DK = IVA x 1/20 x BG, dove:
DC è l’importo del credito d’imposta non utilizzato durante l’acquisizione o la costruzione dell’immobile, che la persona può detrarre;
IVA – l’IVA addebitata al momento dell’acquisizione o della costruzione della proprietà;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del termine di 20 anni, conteggiato dall’inizio dell’anno in cui è decorso il termine di cui all’art. 72, par. 1 , rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale termine;
2. per tutti gli altri beni e servizi:
DK = IVA x 1/5 x BG, dove
DC è l’importo del credito d’imposta non utilizzato che la persona può detrarre durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione dei beni o quando riceve il servizio;
IVA – l’IVA addebitata sulla produzione, acquisizione o importazione dei beni o sulla ricezione del servizio;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del termine di 5 anni, conteggiato dall’inizio dell’anno in cui è decorso il termine di cui all’art. 72, par. 1 .
(7) (Prec. par. 6 add. -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Il diritto al credito d’imposta per l’imposta di cui al par. 5 e 6 si esercitano nel periodo d’imposta durante il quale è stata effettuata la consegna del bene o del servizio, o in uno dei successivi 12 periodi d’imposta redigendo un protocollo per determinare l’importo del credito d’imposta sull’acquisizione non utilizzato che la persona può detrarre, e riflettendolo nel giornale di registrazione degli acquisti e nella dichiarazione di riferimento per questo periodo fiscale.
(8) (Prec. 7 par. 7 – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) I par. 2, 3, 5 e 6 si applicano anche nei casi di consegna ai sensi dell’art. 6, par. 3, punto 1 e 2 e art. 111, par. 1 considerando il regime fiscale della consegna alla data in cui si verifica l’evento fiscale.
(9) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini di questo articolo, quando un edificio esistente viene migliorato, dando luogo a un nuovo edificio, vengono apportate correzioni separate, come ad esempio:
1. Per l’imposta addebitata per il miglioramento apportato viene computato un nuovo termine di 20 anni a partire da:
a) dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta per l’imposta maturata per il miglioramento effettuato, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
b) dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato per il miglioramento dell’edificio, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale termine;
2. nei casi di 1 IVA ai sensi del par. 3, punto 1, par. 5, punto 1 e par. 6, punto 1 è l’IVA addebitata sui costi sostenuti per il miglioramento;
3. Non decorre un nuovo termine di 20 anni per l’imposta maturata all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile prima della miglioria.
(10) (Nuova –.. SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini di questo articolo per l’imposta maturata sui costi successivi sostenuti relativi al miglioramento di beni, compresi immobili, diversi dall’edilizia, e servizi che sono o sarebbero immobilizzazioni, no sorge un nuovo termine di 20 anni, rispettivamente un termine di 5 anni.

Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquistati, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquistati o costruiti che sono o sarebbero immobilizzazioni

Arte. 79a. (Nuova – SG. N. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) (1) Per i beni, compresi gli immobili, che sono o sarebbero immobilizzazioni, per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto all’imposta credito, durante il quale si verifica un cambiamento nell’uso dei beni in questione per forniture per le quali esiste il diritto a detrazione di un credito d’imposta, l’importo del credito d’imposta utilizzato viene adeguato, qualora sia superiore o inferiore a quello sul quale l’iscritto avrebbe avuto diritto alla detrazione se avesse acquistato i beni nell’anno in cui è avvenuta la modifica.
(2) Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il credito d’imposta sia stato detratto completamente, parzialmente o proporzionalmente al grado di utilizzo per attività economiche indipendenti durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione di beni, compresa l’acquisizione o la costruzione di beni immobili, o se non è stato detratto alcun credito d’imposta.
(3) La correzione di cui al par. 1 è determinato dalla seguente formula:
1. per gli immobili:
a) per le quali non è stato dedotto alcun credito d’imposta all’atto dell’acquisizione o della costruzione in base all’art. 70 :
IRPDK = IVA x 1/20 x PrNID x x K x , oppure
b) per i quali il credito d’imposta è stato integralmente detratto in fase di acquisto o di costruzione, quando il soggetto ha inteso utilizzarli nell’ambito della propria attività economica autonoma solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/20 x (K x – 1), o
c) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale al momento dell’acquisto o della costruzione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta e per forniture per le quali ha non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/20 x (K x – K 0 ), oppure
d) (modificata e integrata -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.12.2017) per la quale, in caso di acquisizione o costruzione, viene detratto un credito d’imposta in proporzione al grado di utilizzo per attività economica indipendente ai sensi dell’art. 71a :
IRPDK = IVA x 1/20 x (PrNID x x K x – PrNID 0 x K 0 ), dove:
IRPDK è la variazione dell’importo del credito d’imposta utilizzato per l’anno del cambio d’uso dell’immobile;
IVA – IVA addebitata all’acquisizione o alla costruzione dell’immobile;
PrNID 0 – quota di utilizzo dell’immobile per attività economica autonoma rispetto al suo utilizzo complessivo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
PrNID x – proporzione dell’utilizzo dell’immobile per attività economica autonoma rispetto al suo utilizzo totale per l’anno del cambio d’uso dell’immobile fino alla scadenza del termine di 20 anni, calcolata da:
– l’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
– dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non viene esercitato al momento dell’acquisto o della costruzione dell’immobile, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza del questo termine;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
x – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui si è verificato il cambiamento d’uso dell’immobile fino alla scadenza del periodo di 20 anni, computato da:
– l’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
– dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non viene esercitato al momento dell’acquisto o della costruzione dell’immobile, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza del questo termine;
2. per altri beni:
a) per i quali non è stato detratto alcun credito d’imposta durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione sulla base dell’art . 70 :
IRPDK = IVA x 1/5 x PrNID x x K x , oppure
b) per i quali il credito d’imposta è stato interamente detratto durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione, quando la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/5 x (K x – 1), oppure
c) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto a detrazione del credito d’imposta e per forniture per che non hanno diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/5 x (K x – K 0 ), oppure
d) per i quali, all’atto della produzione, dell’acquisto o dell’importazione, è stato detratto un credito d’imposta in proporzione al grado di utilizzazione per attività economica autonoma ai sensi dell’art. 71b :
IRPDK = IVA x 1/5 x (PrNID x x K x – PrNID 0 x K 0 ), dove:
IRPDK è una variazione dell’importo del credito d’imposta utilizzato per l’anno in cui si è verificato il cambiamento d’uso dei beni;
IVA: addebitata l’IVA sulla produzione, acquisizione o importazione dei beni;
PrNID 0 – quota di utilizzo del bene in questione per attività economica autonoma rispetto al totale utilizzo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
PrNID x – proporzione dell’uso del bene rilevante per attività economica autonoma rispetto all’uso totale per l’anno in cui si è verificato il cambiamento d’uso del bene fino alla scadenza del quinquennio, conteggiato dall’inizio del l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, e quando non il diritto al credito d’imposta viene esercitato dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 ;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
x – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui si è verificato il cambiamento d’uso dei beni fino alla scadenza del periodo di 5 anni, computato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, e quando il diritto al credito d’imposta non è esercitato dall’inizio dell’anno in cui scade il termine previsto dall’art. 72, par. 1 .
(4) (modifica -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.12.2017) La correzione di cui al par. 3 viene effettuato nell’ultimo periodo fiscale dell’anno solare in cui si sono verificate le circostanze rilevanti, redigendo un protocollo per la correzione apportata e riflettendo la modifica dell’importo del credito d’imposta utilizzato secondo questo protocollo nel diario di acquisto e dichiarazione di riferimento per questo periodo fiscale, come segue:
1. con il segno (+), quando è in direzione di un incremento dell’importo del credito d’imposta utilizzato;
2. con il segno (-), quando si tratta di ridurre l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(5) Per il diritto reale sui beni costituito a favore della persona registrata, par. 1 si applica per il periodo per il quale è stabilito il diritto, ma non più degli anni corrispondenti ai sensi del par. 3.
(6) La correzione di cui al par. 3 non può essere eseguita quando è diretta ad aumentare l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(7) (Nuova – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.12.2017) Per l’anno solare in cui si verificano le circostanze di cui al par. 1, non si effettua alcuna rettifica ai sensi del presente articolo per i beni, compresi gli immobili acquistati o costruiti, che sono o sarebbero immobilizzazioni, quando non sono disponibili alla fine di questo anno solare e si sono verificate le circostanze per effettuare una rettifica ai sensi del presente articolo arte. 79 .
(8) (Nuova – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Ai fini della correzione ai sensi del presente articolo, il termine di 5 anni, rispettivamente il termine di 20 anni cessa di decorrere per ogni anno solare, durante il quale i beni, rispettivamente gli immobili, non vengono utilizzati per le attività indicate nell’art . 69 e 70 . Il termine si rinnova per ogni anno solare in cui i beni, rispettivamente gli immobili, riprendono ad essere utilizzati per le attività indicate nell’art . 69 e 70 .
(9) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini di questo articolo, quando un edificio esistente viene migliorato, dando luogo a un nuovo edificio, vengono apportate correzioni separate, come ad esempio:
1. Per l’imposta addebitata per il miglioramento apportato viene computato un nuovo termine di 20 anni a partire da:
a) dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta per l’imposta maturata per il miglioramento effettuato, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
b) dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato per il miglioramento dell’edificio, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale termine;
2. nei casi di 1 IVA ai sensi del par. 3, punto 1 è l’IVA addebitata sui costi sostenuti per il miglioramento;
3. Non decorre un nuovo termine di 20 anni per l’imposta maturata all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile prima della miglioria.
(10) (Nuova –.. SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini di questo articolo per l’imposta maturata sui costi successivi sostenuti relativi al miglioramento di beni, compresi immobili, diversi dall’edilizia, che sono o sarebbero immobilizzazioni, non si pone un nuovo termine di 20 anni, rispettivamente un termine di 5 anni.

Rettifica del credito d’imposta utilizzato per i servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni

Arte. 79b. (Nuova – SG. N. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) (1) Per i servizi che sono o sarebbero immobilizzazioni, per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, durante i quali è una modifica nella fruizione del relativo servizio per forniture per le quali esiste il diritto a detrazione di un credito d’imposta, l’importo del credito d’imposta utilizzato viene adeguato quando è maggiore o minore di quanto il dichiarante avrebbe avuto diritto a detrarre se avesse ricevuto il servizio nell’anno del cambiamento.
(2) Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il credito d’imposta venga detratto completamente o parzialmente al momento della ricezione del servizio o che non venga detratto alcun credito d’imposta.
(3) La correzione di cui al par. 1 è determinato dalla seguente formula:
1. per i servizi per i quali non è stato detratto il credito d’imposta al momento del ricevimento in base all’art. 70 :
IRPDK = IVA x 1/5 x K x , oppure
2. per servizi per i quali il credito d’imposta è stato interamente detratto al momento del ricevimento, quando la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della propria attività economica autonoma solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/5 x (K x – 1), oppure
3. per servizi per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale al momento del ricevimento, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta e per forniture per le quali non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/5 x (K x – K 0 ), dove:
IRPDK è una variazione dell’importo del credito d’imposta utilizzato per l’anno in cui si verifica la modifica nella fruizione del servizio;
IVA – IVA addebitata al ricevimento del servizio;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
x – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui si sono verificate le circostanze fino alla scadenza del periodo di 5 anni, conteggiato da:
– l’inizio dell’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta, oppure
– dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando non viene esercitato il diritto al credito d’imposta.
(4) (modifica -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.12.2017) La correzione di cui al par. 3 viene effettuato nell’ultimo periodo fiscale dell’anno solare in cui si sono verificate le circostanze rilevanti, redigendo un protocollo per la correzione apportata e riflettendo la modifica dell’importo del credito d’imposta utilizzato secondo questo protocollo nel diario di acquisto e dichiarazione di riferimento per questo periodo fiscale, come segue:
1. con il segno (+), quando è in direzione di un incremento dell’importo del credito d’imposta utilizzato;
2. con il segno (-), quando si tratta di ridurre l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(5) La correzione di cui al par. 3 non può essere eseguita quando è diretta ad aumentare l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(6) (Nuova – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.12.2017) Per l’anno solare in cui si verificano le circostanze di cui al par. 1, non si effettua alcuna rettifica ai sensi del presente articolo per i servizi che sono o sarebbero immobilizzazioni quando non sono disponibili alla fine di tale anno solare e si sono verificate le circostanze per effettuare una rettifica ai sensi dell’art. 79 .
(7) (Nuova – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Ai fini della correzione ai sensi del presente articolo , il periodo di 5 anni cessa di decorrere per ogni anno solare in cui il servizio, che è o costituirebbe un’immobilizzazione, non è utilizzata per le attività specificate nell’art . 69 e 70 . Il termine si rinnova per ogni anno solare in cui il servizio riprende ad essere utilizzato per le attività indicate all’art. 69 e 70 .
(8) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini di questo articolo per l’imposta maturata sui costi successivi sostenuti relativi al miglioramento dei servizi che sono o sarebbero beni a lungo termine, non sorge alcun nuovo mandato di 5 anni.

Regole per il calcolo delle correzioni

Arte. 79c. (Nuova – SG. N. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Ai fini del calcolo delle correzioni ai sensi dell’art. 79, 79a e 79b :
1. K x è pari a 1, se nell’anno di riferimento l’iscritto utilizza il bene o il servizio nell’ambito della propria attività economica autonoma solo per forniture per le quali sussiste il diritto a detrazione d’imposta; in questo caso il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno di riferimento non viene preso in considerazione;
2. K x è pari a 0, se nell’anno di riferimento la persona registrata utilizza i beni oi servizi nell’ambito della sua attività economica indipendente solo per forniture per le quali non esiste il diritto a detrazione di credito d’imposta; in questo caso il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno di riferimento non viene preso in considerazione;
3. K 0 è 1 se, al momento dell’acquisto dei beni o della ricezione del servizio, la persona registrata ha detratto integralmente il credito d’imposta, poiché intendeva utilizzarlo nell’ambito della sua attività economica indipendente solo per forniture per le quali esiste un diritto a detrarre il credito d’imposta; in questo caso il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta non si tiene conto;
4. K 0 non può essere 0 se, al momento dell’acquisto dei beni o della ricezione del servizio, la persona registrata ha detratto un credito d’imposta parziale, poiché intendeva utilizzarlo nell’ambito della sua attività economica indipendente, nonché per le forniture per le quali è previsto costituisce diritto alla detrazione del credito d’imposta, nonché per le forniture per le quali il soggetto non ha tale diritto; in questo caso il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
5. K 0 è 0, se al momento dell’acquisto del bene o della ricezione del servizio la persona registrata non ha detratto un credito d’imposta sulla base dell’art . 70 della legge, avendo inteso utilizzarlo nell’ambito della propria attività economica autonoma solo per forniture per le quali non sussiste diritto a detrazione di credito d’imposta, indipendentemente dal fatto che all’atto dell’acquisto del bene o all’atto della fruizione del servizio il soggetto intendesse lo utilizza anche per scopi estranei all’attività economica autonoma; in questo caso il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta non si tiene conto;
6. PrNID x è pari a 1 se nell’anno di riferimento l’iscritto utilizza il bene o il servizio solo per attività economica autonoma;
7. PrNID x è pari a 0, se nell’anno di riferimento l’iscritto utilizza i beni o servizi solo per scopi estranei alla propria attività economica autonoma;
8. PrNID 0 non può essere 0 o 1.

Limitazioni alle rettifiche

Arte. 80. (1) (Modifica -. SG. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007, modificata -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Correzioni ai sensi dell’art. 79 , 79a e 79b non vengono eseguiti:
1. nei seguenti casi:
a) i beni o i servizi sono utilizzati per le forniture di cui all’art. 70, par. 3 ;
b) per la fornitura di beni o servizi all’acquirente da parte del cessionario, del cedente o del cedente nei casi di cui all’art. 10, par. 1 ;
c) per l’importazione di beni o servizi da parte di un partner per raggiungere l’obiettivo comune previsto dal contratto per la creazione di una società senza personalità giuridica;
d) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) per beni o servizi ricevuti utilizzati per la costruzione, il miglioramento o la riparazione di elementi dell’infrastruttura tecnica ai sensi dell’art. 10b, par. 1 ;
2. se il regime fiscale delle forniture per le quali la persona registrata utilizza beni o servizi viene modificato dalla legge;
3. per gli immobili, se sono trascorsi 20 anni, conteggiati da:
a) (modifica -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) l’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, se l’immobile non viene utilizzato più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
b) (suppl. – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non viene esercitato al momento dell’acquisto o della costruzione dell’immobile, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza del questo termine;
4. per beni o servizi diversi dagli immobili, se sono trascorsi 5 anni, conteggiati da:
a) l’inizio dell’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta, oppure
b) dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando non è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
5. quando il documento di cui all’art. 71 per l’acquisizione del bene o del servizio non è indicata nel registro degli acquisti di cui all’art. 124 nel termine di cui all’art. 72 ;
6 . (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) per il miglioramento di un edificio esistente, a seguito del quale è disponibile un nuovo edificio, se sono trascorsi 20 anni, contati da:
a) dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta per l’imposta maturata per il miglioramento effettuato, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
b) dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato per il miglioramento dell’edificio, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale termine.
(2) (Modifica -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, modificata -. SG. 106 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) Correzioni ai sensi dell’art. 79 non si effettuano nei casi di:
1. distruzione, perdita o assenza provata o confermata di beni a seguito di:
a) forza maggiore;
b) incidenti o catastrofi per i quali la persona può provare che non sono stati causati per colpa sua o della persona che utilizza i beni;
c) fibre naturali a seguito di un cambiamento delle proprietà fisico-chimiche durante lo stoccaggio e il trasporto delle merci, determinato entro le norme stabilite per le dimensioni limite delle fibre naturali secondo un atto normativo o standard e norme aziendali;
d) altri eventi, diversi da quelli indicati alle lettere “a” – “c”, indipendenti dalla volontà del soggetto passivo, per i quali questi può provare che non sono stati causati da sua colpa;
2. distruzione dei prodotti sottoposti ad accisa sotto controllo amministrativo ai sensi della legge sulle accise e sui depositi fiscali ;
3. distruzione provata o confermata, compresa la eliminazione dei beni in modo tale da comportarne la scomparsa irreversibile a seguito di:
a) matrimonio tecnologico nelle norme consentite determinate dalla documentazione tecnologica per la produzione o attività pertinente;
b) matrimonio dovuto alla scadenza del periodo di validità/durabilità, determinato secondo i requisiti di un atto normativo o di standard aziendali, quando non esiste un atto normativo, e negli importi consueti per l’attività pertinente;
c) matrimonio di beni divenuti oggettivamente inutilizzabili per l’attività economica indipendente del contribuente a causa del loro uso abituale nell’attività economica indipendente della persona;
d) matrimonio di immobilizzazioni quando il loro valore di bilancio è inferiore al 10 per cento del loro valore contabile;
4. matrimonio di beni oggettivamente inutilizzabili per l’attività economica indipendente del soggetto passivo, quando con tali beni è stata effettuata una successiva cessione imponibile, anche ai sensi del capo diciannove “a”.
(3) (Nuova – SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, abrogata – SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017)
(4) (Nuova – SG. 33 del 2019, in vigore dal 19.04.2019) Ai fini del par. 1, punto 3 nella determinazione della durata di 20 anni per gli immobili, rispettivamente ai fini del par. 1, punto 4 nella determinazione del termine di 5 anni per beni o servizi che costituiscono o sarebbero immobilizzazioni, gli anni solari per i quali il termine cessa di decorrere in base all’art. 79a, par. 8 e dell’art. 79b, par. 7 .

Rimborso dell’imposta alle persone non stabilite nel territorio del paese

Arte. 81. (1) L’imposta pagata a:
1. soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio del paese, ma sono stabiliti e registrati ai fini IVA in un altro Stato membro – per i beni da loro acquistati e i servizi ricevuti nel territorio del paese;
2 . (modifica -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) le persone che non sono stabilite nel territorio dell’Unione Europea, ma sono registrate ai fini IVA in un altro Paese – in base al principio di reciprocità;
3 . (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011) Le persone fisiche esenti da imposte che non sono stabilite nel territorio dell’Unione Europea, hanno effettuato acquisti di beni per il consumo personale con imposta – dopo aver lasciato il territorio del paese, a condizione che le merci siano esportate in forma immutata.
(2) La procedura e i documenti necessari per il rimborso dell’imposta ai sensi del par. 1 sono determinati con ordinanza del Ministro delle finanze.

Capitolo Otto.
CALCOLO E DEPOSITO DELL’IMPOSTA

Persona – contribuente dell’imposta quando effettua forniture imponibili

Arte. 82. (1) (modifica -. SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) L’imposta è dovuta da una persona registrata ai sensi di questa legge – un fornitore di una fornitura imponibile, ad eccezione dei casi di cui al par. 4 e 5.
(2) (Modifica -. SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, modificata -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) Se il fornitore è un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio del paese e la consegna ha un luogo di esecuzione sul territorio del paese ed è imponibile, l’imposta è dovuta dal destinatario alla consegna quando:
1 . (modifica -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) fornitura di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione Europea o attraverso una rete collegata a tale sistema, fornitura di energia elettrica o energia termica o frigorifera attraverso reti di riscaldamento o raffreddamento – quando il destinatario è una persona registrata ai sensi della presente legge;
2. consegna di beni montati o installati da o per conto del fornitore – quando il destinatario è una persona registrata ai sensi di questa legge e il fornitore è stabilito nel territorio di un altro Stato membro;
3. prestazione di servizi – quando il destinatario è un soggetto passivo ai sensi dell’art. 3, par. 1, 5 e 6 .
(3) L’imposta è dovuta dall’acquirente in caso di operazione tripartita effettuata ai sensi dell’art . 15 .
(4) L’imposta è dovuta dal destinatario – una persona registrata ai sensi di questa legge, nei casi di cui all’art. 161 .
(5) (Nuova – SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, supplemento – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) L’imposta è dovuta dal destinatario – una persona registrata ai sensi di questa legge. , nei casi di cui all’art. 163a, par. 2 indipendentemente dal fatto che il fornitore sia un soggetto passivo o un soggetto non passivo. L’imposta è dovuta dal fornitore – una persona registrata ai sensi di questa legge per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell’allegato n. 2 , parte prima, per i quali i destinatari sono le autorità statali, statali e locali.
(6) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Per i beni destinati ad attività nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, per i quali lo Stato esercita diritti sovrani, giurisdizione e controllo ai sensi dell’art. . 42 e/o dell’art. 47 della Legge sugli spazi marittimi, sulle vie navigabili interne e sui porti della Repubblica di Bulgaria , l’imposta è dovuta:
1. da una persona registrata ai sensi della presente legge, per la quale tali merci sono vincolate al regime di riesportazione e al momento della loro introduzione nel territorio del paese sono state temporaneamente immagazzinate o collocate in una zona franca o in regime doganale – deposito doganale, attivo trasformazione, importazione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione, transito esterno;
2. dal destinatario – una persona registrata ai sensi di questa legge, quando i beni arrivano direttamente nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva da un paese terzo o territorio o da un altro Stato membro, quando non vi è alcun acquisto intracomunitario dei beni .

Persona – pagatore all’importazione

Arte. 83. (1) L’imposta sull’importazione ai sensi dell’art. 16 è richiesto dall’importatore.
(2) (Modifica – SG. 58 del 2016 ) Quando secondo la legislazione doganale due e/o più persone sono congiuntamente responsabili per il pagamento dei dazi all’importazione, queste persone sono anche congiuntamente responsabili per il pagamento dell’imposta dovuta. .
(3) (Nuova – SG. 14 del 2022, in vigore dal 18.02.2022) Quando sussistono le condizioni di cui all’art. 57a o 57b , persona contribuente dell’imposta ai sensi del par. 1, è il destinatario, una persona esentasse a cui è destinata la spedizione.

Persona – soggetto pagatore per acquisti intracomunitari

Arte. 84. L’imposta sugli acquisti intracomunitari è dovuta dalla persona che effettua l’acquisto.

Persona – pagatore dell’imposta per le fatture emesse

Arte. 85. (Modifica -. SG. 106 del 2008, in vigore dal 01.01.2009) L’imposta è dovuta anche da chiunque abbia indicato l’imposta in una fattura e/o avviso ai sensi dell’art. 112 .

Persona – contribuente dell’imposta in regime esterno all’Unione, nell’Unione o vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi

Arte. 85a. (Nuova – SG. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015, modificata – SG. 14 del 2022, in vigore dal 18.02.2022) L’imposta è dovuta dai soggetti registrati per l’applicazione di un regime al di fuori dell’Unione, nel Vendite sindacali o a distanza di beni importati da paesi o territori terzi, persona – fornitore ai sensi fornitura imponibile, nell’ambito del regime pertinente, con luogo di esecuzione nel territorio del paese in cui il destinatario non è soggetto passivo.

Obbligo di riscuotere l’imposta da parte di una persona registrata

Arte. 86. (1) Una persona registrata per la quale l’imposta è dovuta è tenuta ad addebitarla:
1. emettere un documento fiscale in cui l’imposta è indicata su una riga separata;
2. includere l’importo dell’imposta nella determinazione del risultato del periodo d’imposta rilevante nella dichiarazione di riferimento ai sensi dell’art. 125 per questo periodo d’imposta;
3. indicare il documento alla voce 1 nel registro delle vendite per il periodo fiscale in questione.
(2) L’imposta è dovuta dalla persona registrata per il periodo fiscale durante il quale è stato emesso il documento fiscale e, nei casi in cui tale documento non è stato emesso o non è stato emesso entro il periodo previsto dalla presente legge, per il periodo fiscale durante il quale l’imposta è diventata dovuta.
(3) Non viene addebitata alcuna imposta per la fornitura esente, l’acquisto intracomunitario esente e per la fornitura con luogo di esecuzione al di fuori del territorio nazionale.
(4) Paragrafo 1, par 1 e 2 e par. 2 non si applicano nei casi di cui all’art. 131, par. 1 .

Periodo fiscale

Arte. 87. (1) Il periodo fiscale ai sensi della presente legge è il periodo di tempo dopo la scadenza del quale la persona registrata è tenuta a presentare una dichiarazione con il risultato di tale periodo fiscale.
(2) Il periodo fiscale è di un mese per tutte le persone registrate e coincide con il mese di calendario, ad eccezione dei casi di cui al capitolo diciotto .
(3) (Modifica -. SG. 14 del 2022, in vigore dal 18.02.2022, suppl. -. SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il primo periodo fiscale copre il tempo dalla data di consegna l’atto di registrazione, compresa la data di consegna, fino alla fine del periodo fiscale, salvo i casi dal capitolo diciotto . Nei casi di cui all’art. 132 il primo periodo d’imposta copre il tempo che decorre dalla data di insorgenza della circostanza di cui all’art. 10 nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro o l’iscrizione nel registro BULSTAT, compresa la data di iscrizione della circostanza, fino alla fine del periodo fiscale.
(4) L’ultimo periodo fiscale copre il periodo dall’inizio del periodo fiscale fino alla data di cancellazione inclusa.

Risultato del periodo d’imposta

Arte. 88. (1) Il risultato del periodo d’imposta è la differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta dalla persona per quel periodo d’imposta e l’importo totale del credito d’imposta per il quale è stato esercitato il diritto a detrazione in quello stesso periodo d’imposta. periodo d’imposta.
(2) Quando l’imposta maturata eccede il credito d’imposta, la differenza rappresenta il risultato dell’esercizio – imposta a monte.
(3) Quando il credito d’imposta eccede l’imposta maturata, la differenza rappresenta il risultato dell’esercizio – rimborso imposta.
(4) (Modifica -. SG. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) La persona registrata determina solo il risultato per ciascun periodo fiscale – imposta da versare nel bilancio dello Stato o imposta da rimborsare dal bilancio dello Stato.

Pagamento dell’imposta da parte di una persona registrata

Arte. 89. (1) (modifica -. SG. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) Quando c’è un risultato per il periodo – imposta da versare, la persona registrata è obbligata a depositare l’imposta nel bilancio dello Stato secondo conto della direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate entro il termine per la presentazione della riferimento: la dichiarazione per questo periodo fiscale.
(2) (Nuova – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Quando per l’ultimo periodo fiscale c’è un risultato – imposta da versare, la persona è obbligata a depositare l’imposta nello Stato bilancio secondo il conto della direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate entro la fine del mese di calendario successivo al mese di calendario in cui avrebbe dovuto essere presentato riferimento: la dichiarazione per questo periodo fiscale.
(3) (Prec. 2 – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) L’imposta si considera pagata alla data in cui l’importo è stato depositato sul conto corrispondente ai sensi del par. 1.

Pagamento dell’imposta all’importazione di beni

Arte. 90. (1) (Modifica -. SG. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015, modificata -. SG. 106 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) Nei casi di cui all’art. 16, l’importatore di beni o il suo rappresentante ai sensi della legislazione doganale dell’Unione versa effettivamente l’imposta addebitata dalle autorità doganali al bilancio dello Stato, come segue:
1. sul conto pertinente dell’Agenzia “Dogane” per dazi all’importazione, imposta sul valore aggiunto all’importazione, accise all’importazione, multe, sanzioni patrimoniali e interessi;
2. tramite un dispositivo terminale virtuale POS o tramite un dispositivo terminale POS ai sensi dell’art. 4, par. 3 della legge sulla restrizione dei pagamenti in contanti .
(2) L’imposta di cui al par. 1 non può essere compensato dall’amministrazione finanziaria o dalle autorità doganali con altri obblighi.
(3) Nei casi di cui al par. 1, le autorità doganali consentono lo sgombero delle merci previo pagamento o garanzia dell’imposta riscossa secondo la procedura stabilita per l’obbligo doganale.
(4) (abrogato – SG. 113 del 2007, in vigore dal 01.01.2008)

Pagamento dell’imposta da parte di una persona non registrata

Arte. 91. (1) In caso di acquisto intracomunitario di un nuovo veicolo ai sensi dell’art. 13, par. 2 di una persona non registrata ai sensi di questa legge, l’imposta deve essere pagata dalla persona entro 14 giorni dalla fine del periodo fiscale durante il quale è dovuta l’imposta sull’acquisizione.
(2) In caso di acquisto intracomunitario di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’art. 2, punto 4 l’imposta viene pagata dalla persona che ha effettuato l’acquisto entro 14 giorni dalla fine del mese in cui l’imposta è divenuta esigibile.
(3) (Modifica -. SG. 106 del 2008, in vigore dal 01.01.2009, abrogata -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010)
(4) (Modifica -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010, modificata -. SG. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) L’imposta sul par. 1 e 2 sono versati nel bilancio dello Stato a spese della direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate, dove la persona è registrata o è soggetta a registrazione ai sensi del codice di procedura fiscale-assicurativa .
(5) L’imposta di cui al par. 4 si considera depositato il giorno in cui l’importo è stato ricevuto sul relativo conto ai sensi del par. 4.

Compensazione, detrazione e rimborso del risultato del periodo – rimborso imposta

Arte. 92. (1) L’imposta di rimborso ai sensi dell’art. 88, par. 3 sarà compensato, detratto o rimborsato come segue:
1 . (modifica -. SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) in presenza di altri obblighi fiscali richiesti e non pagati e obblighi per contributi assicurativi riscossi dall’Agenzia nazionale delle entrate, sostenuti fino alla fine del calendario mese dalla presentazione della dichiarazione-relazione, l’autorità fiscale compensa questi obblighi con l’imposta di rimborso indicata nella dichiarazione-relazione; per l’eventuale restante ordine alla voce 2;
2 . (modifica -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010 ) quando non ci sono altri obblighi richiesti e non pagati sotto la voce 1 o il loro importo è inferiore all’imposta di rimborso indicata nella dichiarazione di riferimento, la persona registrata detrae l’imposta di rimborso o il saldo alla voce 1 dell’imposta precedente dovuta, indicata nelle dichiarazioni di riferimento presentate nei due periodi d’imposta consecutivi successivi;
3. se dopo la detrazione alla voce 2 l’imposta resta da pagare, è dovuta entro il termine di cui all’art. 89 ;
4 . (modificata -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010, modificata -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) se dopo la scadenza del termine di cui al punto 2 esiste un saldo dell’imposta di rimborso, l’autorità delle entrate detrae questo saldo per il rimborso dei crediti pubblici richiesti riscossi dall’Agenzia nazionale delle entrate, o lo rimborsa entro 30 giorni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di riferimento;
5 . (modifica – SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) se l’imposta di rimborso per la quale è stata avviata la procedura di detrazione non è stata completamente detratta al momento della presentazione della dichiarazione di riferimento per l’ultimo dei due periodi d’imposta, qualsiasi altro rimborso dell’imposta di ritorno per uno qualsiasi di tali due periodi d’imposta sarà aggiunto a esso e sarà rimborsato o compensato insieme a il saldo anche nel termine alla voce 4;
6 . (modifica -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 5, per la successiva imposta di rimborso indicata nella dichiarazione di riferimento, iniziano a decorrere due nuovi periodi d’imposta di detrazione consecutivi, successivi al periodo in cui tale imposta è indicata.
(2) (modifica -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010, modificata -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) L’autorità delle entrate non ha il diritto di compensare i crediti pubblici riscossi dall’Agenzia nazionale delle entrate dall’imposta di rimborso, indicato nelle dichiarazioni di riferimento per i due periodi fiscali dalla procedura di detrazione ai sensi del par. 1.
(3) (Modifica -. SG n. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007, modificata -. SG n. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010, modificata -. SG n. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011 98 del 2014, modifica dalla SG 104 del 2013. ) Indipendentemente dal par. 1 l’imposta di rimborso ai sensi dell’art. 88, par. 3 viene rimborsato entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di riferimento, quando:
1. la persona ha effettuato negli ultimi 12 mesi prima del mese corrente forniture imponibili ad aliquota zero per un valore totale superiore al 30 per cento del valore totale di tutte le forniture imponibili da lui effettuate, comprese le forniture ad aliquota zero; Sono equiparate a prestazioni ad aliquota zero anche le prestazioni dei seguenti servizi con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro, per i quali il destinatario è un soggetto titolare di partita IVA in un altro Stato membro: trasporto di beni all’interno dell’Unione Europea e forniti in relazione a questo trasporto, spedizioni, corrieri e servizi postali, diversi dai servizi di cui all’art. 49 ; lavorazione del trasporto di merci; servizi di trasporto forniti da agenti, mediatori e altri intermediari che agiscono per conto e a spese di terzi, nonché servizi di valutazione, perizia e lavori su beni mobili;
2. (in vigore fino al 31.12.2026 (*) – SG n. 98 del 2013, in vigore dal 01.12.2013, modificata con la data di entrata in vigore – SG. la data della domanda – SG n. 95 2015, in vigore dal 01.01.2016, modificata rispetto alla data di entrata in vigore – SG n. 98 in vigore dal 01.01.2019, modificata in relazione alla data di entrata in vigore – SG n. 18 del 2022, in vigore dal 01.01.2019. 2022, modificato in merito alla data di applicazione – SG n. 52 del 2022, in vigore dal 01.07.2022) La persona – produttore agricolo, ha effettuato forniture imponibili con un’aliquota pari al 20 per cento dei beni da lui prodotti negli ultimi 12 mesi prima del mese corrente , seconda parte , con un valore totale superiore al 50% del valore totale di tutte le forniture imponibili da lui effettuate;
3. (Nuova – SG n. 41 del 2015, supplemento – SG n. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018, supplemento – SG n. 65 del 2018, in vigore dal 07.08.2018, modificata – SG n. 108 2023, in vigore dal 01.01.2024) la persona ha assorbito fondi per la costruzione, gestione, manutenzione e funzionamento di sistemi e impianti B e K nell’attuazione di progetti idrici finanziati con fondi di bilancio o fondi previsti da programmi dell’Unione europea;
4. (Nuova – SG. 95 del 2015, in vigore dal 01.01.2016) La persona fornisce l’accesso all’infrastruttura ferroviaria e ha assorbito fondi nell’ambito di progetti finanziati nell’ambito del Programma operativo “Trasporti 2007 – 2013”, Programma operativo “Trasporti e infrastrutture di trasporto 2014 – 2020″, programma europeo “Meccanismo connesso all’Europa” e Rete transeuropea dei trasporti TEN-T, fino al loro completamento;
5 . (Nuova – SG n. 104 del 2020, in vigore dal 12.12.2020) per la gestione delle vendite, la persona ha scelto di utilizzare il software incluso nell’elenco di cui all’art. 118, par. 16 .
(4) Indipendentemente dal par. 1 l’imposta di rimborso ai sensi dell’art. 88, par. 3 sarà rimborsato entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione-referenza, quando l’interessato abbia ottenuto l’autorizzazione prevista dall’art. 166 .
(5) (Modifica -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011, modificata -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Quando nei casi sotto il par. 3 e 4, esistono crediti pubblici esigibili riscossi dall’Agenzia nazionale delle entrate, sorti fino alla data dell’emissione dell’atto di revisione o dell’atto di compensazione e rimborso, l’autorità delle entrate li compenserà e rimborserà il saldo, se presente.
(6) (Modificato e integrato -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011, abrogata -. SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014. )
(7) Le circostanze di cui al par. 3 e 4 devono essere certificati per iscritto davanti alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate secondo la procedura determinata dal regolamento per l’attuazione della legge .
(8) (Nuova – SG n. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007, modificata – SG n. 99 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, modificata – SG n. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014 d.) Indipendentemente da quanto previsto dal par. 1, punto 4 e par. 3 – 5, quando è iniziata la verifica della persona, il termine per il rimborso dell’imposta è il termine per il rilascio del rapporto di verifica, salvo il caso in cui la persona fornisca una garanzia in denaro, in titoli di Stato o in una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile con un periodo di validità non inferiore a 6 mesi.
(9) (Nuova – SG. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007, modificata – SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) L’imposta viene rimborsata e/o compensata fino all’importo di la garanzia di cui al par. 8 entro cinque giorni dal suo provvedimento.
(10) (Precedente comma 8, modificato -. SG. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007, modificata -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010 d.) Imposta soggetta a rimborso, non rimborsabile senza motivo o non rimborsabile per perdita del motivo (incluso in annullamento di un atto) nei termini previsti dalla presente legge al par. 1, punto 4, par. 3 e 4, saranno rimborsati insieme agli interessi legali, calcolati dalla data in cui avrebbero dovuto essere rimborsati ai sensi della presente legge, fino al suo pagamento finale, indipendentemente da quanto disposto dal par. 8 e dalla sospensione dei procedimenti tributari.
(11) (Nuova – SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) Nei casi sotto il par. 3 in caso di revisione assegnata l’imposta viene trattenuta o rimborsata entro 30 giorni, mentre in caso di revisione assegnata l’imposta viene trattenuta o rimborsata in tutto o in parte entro 30 giorni dalla consegna dell’ordine di verifica per un importo che rappresenta la differenza tra l’imposta dichiarata per il rimborso e l’importo delle tasse e dei contributi assicurativi obbligatori, che si prevede ragionevolmente saranno stabiliti durante la verifica. L’atto con cui viene rifiutato il rimborso o il rimborso in caso di revisione assegnata, è impugnato secondo l’ordinanza del codice di procedura fiscale-assicurativa , prevista per l’appello delle misure cautelari. Per la parte non rimborsata dell’imposta di rimborso dichiarata, il par. 8.

Sospensione e ripresa dei termini ex art. 92

Arte. 93. (1) I termini per il rimborso ai sensi dell’art. 92, par. 1, punto 4 e dell’art. 92, par. 3 e 4 fermate:
1. in assenza di contabilità registrata in conformità con i requisiti della legge contabile e vengono ripresi al momento della registrazione;
2. in assenza o mancata presentazione dei documenti richiesti dalla presente legge, o di altri documenti richiesti dall’autorità delle entrate, se la loro redazione è obbligatoria in base a un atto normativo e vengono ripresi quando vengono presentati all’autorità delle entrate ;
3. in caso di mancata ammissione di un’autorità fiscale autorizzata nei locali amministrativi, produttivi o di altro tipo relativi all’attività della persona iscritta, e vengono ripresi quando l’accesso è garantito;
4. quando la persona non può essere reperita dall’autorità tributaria ai sensi del Codice di procedura fiscale e assicurativa all’indirizzo da lui indicato per la corrispondenza e vengono ripristinati previa comunicazione scritta da parte della persona registrata all’autorità tributaria del cambiamento del suo indirizzo nel paese e la sua apertura da parte dell’autorità fiscale all’indirizzo specificato;
5. (abrogato – SG n. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007)
(2) I termini per il rimborso ai sensi dell’art. 92, par. 1, punto 4 e dell’art. 92, par. 3 e 4 cessano previo accordo con il direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, ma per non più di 60 giorni, quando:
1. l’autorità tributaria ha accertato dati relativi a un reato contro il sistema fiscale e li trasmette alle autorità della fase istruttoria entro un mese dalla loro accertamento;
2. La sospensione è richiesta per iscritto dalle autorità del Ministero dell’interno o dall’autorità giudiziaria in caso di procedimento istruttorio o giudiziario.
(3) Nei casi di cui al par. 2 i termini di rimborso riprendono al ricevimento di un rifiuto scritto di avviare il procedimento, rispettivamente dopo la notifica del completamento del procedimento avviato.