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Bulgaria – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

L’Unione europea prevede regole comuni per tutelare i diritti previdenziali dei cittadini che si spostano all’interno dell’Europa.

Tutti i paesi sono liberi di decidere chi assicurare nell’ambito della loro legislazione, quali prestazioni erogare e a quali condizioni.

A chi si applicano queste regole?

  • Ai cittadini dei Paesi dell’UE o di Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera che sono o sono stati assicurati in uno di questi paesi e ai loro familiari.
  • Ad apolidi o rifugiati che soggiornano nell’UE o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera e che sono o sono stati assicurati in uno di questi paesi e ai loro familiari.
  • A cittadini di Paesi extra UE che soggiornano legalmente nel territorio dell’UE e si spostano all’interno di questi paesi e ai loro familiari.

Quattro principi fondamentali

  1. Si è coperti dalla legislazione di un Paese alla volta, per cui i contributi vanno versati in un solo Paese. La decisione sulla legislazione applicabile spetta agli enti previdenziali e non al cittadino interessato.
  2. Gli stranieri hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini del paese in cui sono assicurati. Si tratta del cosiddetto principio della parità di trattamento o non discriminazione.
  3. Quando si richiede una prestazione, vengono presi in considerazione eventuali periodi precedenti di assicurazione, lavoro o soggiorno in altri paesi.
  4. Se si ha diritto a una prestazione in denaro da un paese, in genere la si riceve anche se si vive in un altro paese. È il cosiddetto principio della esportabilità.

Il 1° maggio 2010 è entrata in vigore una nuova normativa sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) ).

L’art. 10 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce il Divieto di cumulo delle prestazioni
“Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.”

Secondo quanto previsto dall’art. 11, paragrafo 3, lettera a), del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. Cioè. la regola fondamentale per determinare la legge applicabile è che le persone sono soggette alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio lavorano.

L’art. 13 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce la legislazione dello Stato a cui è soggetto chi eserciti la sua attività in due o più Stati membri

“Esercizio di attività in due o più Stati membri
1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai
sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l’insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.”

Se si lavora in due o più paesi, si è assicurati nel  paese di residenza se vi svolge una “parte sostanziale” dell’attività. Una “parte sostanziale” indica almeno il 25% del tuo orario di lavoro e/o della tua retribuzione, ma altri elementi possono essere rilevanti oltre alla tua situazione generale.

Per determinare se si svolgi una “parte sostanziale” dell’ttività nel  paese di residenza, viene presa in considerazione anche la situazione futura ipotizzata nei successivi 12 mesi.

Se le istituzioni di Paesi diversi non riescono a concordare quale legislazione del Paese debba essere applicata alla tua situazione, le norme dell’UE assicurano che un’unica legislazione si applichi provvisoriamente.

Nel frattempo le istituzioni devono prendere una decisione. Se non riescono a raggiungere un accordo, possono passare attraverso una procedura di dialogo e conciliazione; il caso può essere portato davanti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per decidere.

Alla pagina web https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en sono consultabili Le ultime versioni delle guide ai sistemi nazionali di sicurezza sociale

Il 3 luglio 2019 è entrato in vigore il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information – Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale) che prevede che gli scambi di dati tra gli enti previdenziali dei Paesi dell’Unione Europea avvengano per via telematica, attraverso i SED (Structured Electronic Documents – Documenti elettronici strutturati), inseriti all’interno di flussi di lavoro standardizzati (BUC – Business Use Cases).

Nella pagina web Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  sono reperibili  regolamenti, accordi, pareri e documenti relativi al coordinamento delle misure di sicurezza sociale degli Stati membri UE ed extra-UE:

Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale

L’Unione europea prevede regole comuni per tutelare i diritti previdenziali dei cittadini che si spostano all’interno dell’Europa.

Tutti i paesi sono liberi di decidere chi assicurare nell’ambito della loro legislazione, quali prestazioni erogare e a quali condizioni.

A chi si applicano queste regole?

  • Ai cittadini dei Paesi dell’UE o di Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera che sono o sono stati assicurati in uno di questi paesi e ai loro familiari.
  • Ad apolidi o rifugiati che soggiornano nell’UE o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera e che sono o sono stati assicurati in uno di questi paesi e ai loro familiari.
  • A cittadini di Paesi extra UE che soggiornano legalmente nel territorio dell’UE e si spostano all’interno di questi paesi e ai loro familiari.

Quattro principi fondamentali

  1. Si è coperti dalla legislazione di un Paese alla volta, per cui i contributi vanno versati in un solo Paese. La decisione sulla legislazione applicabile spetta agli enti previdenziali e non al cittadino interessato.
  2. Gli stranieri hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini del paese in cui sono assicurati. Si tratta del cosiddetto principio della parità di trattamento o non discriminazione.
  3. Quando si richiede una prestazione, vengono presi in considerazione eventuali periodi precedenti di assicurazione, lavoro o soggiorno in altri paesi.
  4. Se si ha diritto a una prestazione in denaro da un paese, in genere la si riceve anche se si vive in un altro paese. È il cosiddetto principio della esportabilità.

Il 1° maggio 2010 è entrata in vigore una nuova normativa sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Regolamento /CE/ n. 987/2009 , che ne stabilisce le modalità di attuazione.

L’art. 10 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce il Divieto di cumulo delle prestazioni
“Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.”

Secondo quanto previsto dall’art. 11, paragrafo 3, lettera a), del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. Cioè. la regola fondamentale per determinare la legge applicabile è che le persone sono soggette alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio lavorano.

L’art. 13 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce la legislazione dello Stato a cui è soggetto chi eserciti la sua attività in due o più Stati membri

“Esercizio di attività in due o più Stati membri
1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai
sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l’insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.”

Se si lavora in due o più paesi, si è assicurati nel  paese di residenza se vi svolge una “parte sostanziale” dell’attività. Una “parte sostanziale” indica almeno il 25% del tuo orario di lavoro e/o della tua retribuzione, ma altri elementi possono essere rilevanti oltre alla tua situazione generale.

Per determinare se si svolgi una “parte sostanziale” dell’ttività nel  paese di residenza, viene presa in considerazione anche la situazione futura ipotizzata nei successivi 12 mesi.

Se le istituzioni di Paesi diversi non riescono a concordare quale legislazione del Paese debba essere applicata alla tua situazione, le norme dell’UE assicurano che un’unica legislazione si applichi provvisoriamente.

Nel frattempo le istituzioni devono prendere una decisione. Se non riescono a raggiungere un accordo, possono passare attraverso una procedura di dialogo e conciliazione; il caso può essere portato davanti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per decidere.

Il 29 gennaio 2009 è stato emanato MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO – Istituzione degli «Access Point» per l’applicazione del regolamento(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il 16/09/2009 sono stati emanati

In materia di legislazione applicabile sono state emanate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le seguenti circolari e messaggi

Circolare n. 82 del 1° luglio 2010 emessa dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni di carattere generale

Nella Circolare n. 82 del 1° luglio 2010 si legge che:

“Secondo quanto disposto con decreto del 29 gennaio 2009 emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  relativo all’istituzione degli “Access Point” per l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, sono designati quali “punto di accesso” per l’Italia i seguenti organismi:

 1) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (attualmente Ministero della Salute) – “punto di accesso” per tutte le istituzioni competenti in materia di cure mediche;

2) INAIL – “punto di accesso” per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo;

3) INPDAP – “punto di accesso” per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;

4) INPS – “punto di accesso” per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo. 

Pertanto, attraverso il “punto di accesso” costituito presso l’INPS perverranno dagli organismi esteri e saranno inoltrati agli organismi esteri per via telematica i dati relativi alla legislazione applicabile, alle domande di prestazioni pensionistiche e a sostegno al reddito di competenza di questo Istituto, dell’INPGI, dell’ENPALS e delle Casse professionali (allegato 4).”

Circolare n. 83 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.

Circolare n. 84 del 1° luglio 2010 – Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.

Circolare n. 98 del 21 luglio 2010 Nuova regolamentazione comunitaria: siti ufficiali comunitari contenenti informazioni e documenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Circolare n. 99 del 21 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) – disposizioni in materia di distacco durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento (CE) n. 883/2004 – informativa per le aziende e i lavoratori interessati.

Circolare n. 105 del 3 agosto 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera”.

Il 24 novembre 2010 è stato emanato il Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Regolamentazione comunitaria : regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010

Circolare n. 167 del 29 dicembre 2011 Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie A, in materia di legislazione applicabile e distacchi, e H (orizzontali). Pubblicazione Paper SED R010 e R011.

Messaggio n. 15147 del 8 giugno 2010

Regolamentazione comunitaria: legislazione applicabile e distacchi; informativa in materia

di rilascio dei formulari E 101 e A1 ai lavoratori iscritti all’ENPALS ed all’INPGI.

Messaggio n. 20286 del 3 agosto 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e gestione del documento portatile A1 (“Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato”) e del PAPER SED A003 (“Determinazione della legislazione applicabile”).

Messaggio n. 741 del 13 gennaio 2012

Regolamentazione comunitaria: messaggi, circolari e CARTELLA UE – aggiornamento a

gennaio 2012. Precisazioni sulla competenza alla trattazione delle pratiche di prestazioni in regime internazionale.

Messaggio n. 5954 del 4 aprile 2012

Regolamentazione comunitaria. Chiarimenti in materia di rilascio del documento portatile

A1 ai lavoratori iscritti all’ ex ENPALS (ora Inps). Animatori turistici.

Alla pagina web https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en sono consultabili Le ultime versioni delle guide ai sistemi nazionali di sicurezza sociale

Il 3 luglio 2019 è entrato in vigore il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information – Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale) che prevede che gli scambi di dati tra gli enti previdenziali dei Paesi dell’Unione Europea avvengano per via telematica, attraverso i SED (Structured Electronic Documents – Documenti elettronici strutturati), inseriti all’interno di flussi di lavoro standardizzati (BUC – Business Use Cases).