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Targhe estere in Italia – Evoluzione normativa – Sentenza Tribunale Latina

Targhe estere in Italia – Evoluzione normativa – Sentenza Tribunale Latina

I vantaggi del nuovo regime

La Legge n. 238 del 23/12/2021 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020. ), all’art. 2 (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Caso Ares 2019/4793003) interviene con alcune modifiche al Codice della strada, ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione in Italia dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) con targa estera.

Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, la pratica di immatricolare all’estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese.

Nel nuovo regime, l’immatricolazione in Italia si può evitare se il conducente residente in Italia non coincide col proprietario (residente all’estero): in questo caso, si è in regola se si tiene a bordo un documento con data certa firmato dal proprietario, che indichi a che titolo e per quanto tempo il conducente può utilizzare il veicolo. Se il diritto di questi a disporre del mezzo «supera un periodo di 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare», titolo e durata dell’utilizzo vanno registrati in un nuovo archivio, tenuto dal Pra: il Reve (Registro veicoli immatricolati all’estero).

Per cui, basta poter documentare un comodato, un noleggio o un leasing con una persona o un operatore stranieri e iscrivere il veicolo al Reve (Registro veicoli immatricolati all’estero) per poter circolare in Italia all’infinito, senza problemi.

Certo, le multe potranno essere notificate all’indirizzo italiano dell’utilizzatore del mezzo, che sarà tenuto a pagarle.

Ripercorriamo l’evolversi normativo

Il fenomeno  della targa estera, iniziato negli anni Novanta, era esploso con gli inasprimenti fiscali del 2011 sull’auto, per evitare:

  • le tasse di iscrizione al Pra (IPT)
  • la tassa di proprietà (BOLLO) e nei casi previsti l’addizionale (Superbollo),
  • il caro assicurazione (RC auto),
  • le notifiche delle contravvenzioni (MULTE)
  • gli indici di reddito utilizzati dal Fisco (REDDITOMETRO)

Da quel periodo infatti non pochi residenti in Italia avevano iniziato a circolare con targa estera.

Il fenomeno poi ha subito un freno nel 2018  dovuto alla conversione in legge del Decreto Sicurezza (DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, cosiddetto Decreto Salvini).

Riportiamo il testo integrato degli artt. 93 e 132 del DLG 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) dopo le modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
Art. 93
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
(comma 1 omissis)
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte diun’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”;
(commi 2-7 omissis)
7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per
territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio
di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213.
7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter,primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata
esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
(commi 8-12 omissis)
Art. 132
Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione
alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
(commi 2-4 omissis)
5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della
circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è
immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi
dell’articolo 213.
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLI ESTERI (art. 93 CDS)
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO
Principio generale: è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
Deroghe: il residente in Italia può circolare con veicolo estero solo se il veicolo è concesso in leasing oppure in locazione senza conducente da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia ovvero se è stato dato in comodato ad un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia.

Quindi con la conversione in legge del DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 si è verificata nel 2018 una diminuzione delle targhe estere in Italia dovuta alla modifica dell’articolo 93 del Codice della strada che introduceva il divieto ai residenti in Italia da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero.

Vi erano solo due eccezioni:

  • quando il veicolo era nella disponibilità del conducente grazie a contratto di leasing o noleggio senza conducente con un’impresa estera senza sede in Italia
  • oppure in comodato d’uso per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa straniera senza sede in Italia.

In queste situazioni, però, a bordo del veicolo devovevacessere presente un documento, sottoscritto dall’intestatario del mezzo con data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

La violazione dell’articolo 93 prevedeva:

  • una multa di 711 euro  (497,70 con lo sconto),
  • il ritiro della carta di circolazione e
  • il trasporto del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
  • Entro i successivi 180 giorni il veicolo dev’essere immatricolato in Italia o portato all’estero con foglio di via.

L’ulteriore violazione di quest’ultimo obbligo comportava la confisca del mezzo da parte dello Stato.

L’assenza a bordo del documento che attestava il leasing, noleggio o comodato comporta, se il documento esiste, una sanzione di 250 euro (175 con lo sconto).

Successivamente la Corte di giustizia europea, ha “bocciato” la modifica all’art. 93 introdotto dal Decreto Sicurezza del 2018, in un giudizio nato da un procedimento giudiziario italiano.

Il caso esaminato dalla Corte è relativo alla contravvenzione elevata, in data 17.2.2019, ex art. 93 comma 1-bis Codice della Strada, ad una coppia di coniugi, da parte della Polizia Stradale di Massa Carrara. Il marito risultava residente in Italia, mentre la moglie in Slovacchia con i due figli.

Il ricorrente con Ricorso ex art. 204-bis Codice della Strada, impugnava la citata contravvenzione richiedendo al giudice adito la disapplicazione della norma, in quanto in palese contrasto con le normative europee ed in subordine di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale.

Il Giudice di Pace di Massa, in persona del Dott. Alfredo Bassioni, con ordinanza del 16.6.2020 (RG. n. 183/2019), rimetteva la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, richiedendo di verificare se il citato articolo possa, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, l’esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi, circolazione dei capitali, influire in qualche modo sui suddetti diritti e/o di essere discriminatrice sulla base di nazionalità.

La parte ricorrente richiedeva di fissarsi pubblica udienza, al fine di illustrare, in replica alle Osservazioni del Governo italiano, quanto siano irragionevoli le giustificazioni a supporto della violazione delle norme europee, addotte dall’Italia. La Corte riteneva pronta la questione per la decisione e le ulteriori chiarificazioni superflue e quindi tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza pronunciata in data 16.12.2021 (C-274/20) la Corte ha dichiarato che l’art. 93 comma 1-bis viola le normative europee ed in particolare l’art. 63 del TFUE, secondo cui sono “vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri”, in quanto il prestito transfrontaliero di autovetture costituisce movimento di capitali.

Questa vicenda ha quindi costretto il legislatore ad intervenire nuovamente sull’art. 93 c.d.s.

La Legge n. 238 del 23/12/2021 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020. ), all’art. 2 (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Caso Ares 2019/4793003) interviene con alcune modifiche al Codice della strada, ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione in Italia dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) con targa estera.

Al DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)  sono apportate le seguenti modifiche:

  1. modifica, con abrogazioni, dell’articolo 93 C.d.S.
  2. viene introdotto il nuovo articolo 93-bis, con il compito di ridefinire le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, norma che trova applicazione decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame sulla Gazzetta Ufficiale, ossia dal 18 marzo 2022 (art. 2, comma 1 lett. b) legge 238/2021);
  3. nell’articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il comma 4-ter che introduce il nuovo registro del P.R.A. per la registrazione dei veicoli con targa straniera utilizzati in Italia per più di 30 giorni
  4. è intervenuta la riformulazione dell’articolo 132 dedicato alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia;
  5. il primo comma dell’articolo 196 è adattato ai contenuti del neo introdotto articolo 93-bis.

Il vecchio Art. 93 C.d.s.(Le modifiche, con abrogazioni)

Formalita’ necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono
essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il
Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
1-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
1-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione
intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando,
ove ricorrano, anche le generalita’ dell’usufruttario o del locatario
con facolta’ di acquisto o del venditore con patto di riservato
dominio, con le specificazioni di cui all’art. 91.
3. La carta di circolazione non puo’ essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto,
ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per
i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne
il traino. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da’ immediata
comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio
1990, n. 187
. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico e’ effettuata su presentazione di un titolo di
proprieta’ e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche
rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle
associazioni abilitati indicati dall’articolo 60. In caso di nuova
immatricolazione di veicoli che sono gia’ stati precedentemente
iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d’ufficio
o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei
veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in
materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha
facolta’ di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della
prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di
ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di
circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica
originale, purche’ la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia’
presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati
della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora
circolante, indipendentemente dalla difformita’ di grafica e di
formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo
standard europeo. Tale facolta’ e’ concessa anche retroattivamente
per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati,
purche’ in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio
della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al
Pubblico registro automobilistico, nonche’ il rilascio di una targa
del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono
soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui
criteri e modalita’ di versamento sono stabiliti con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I
proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di
circolazione sono annotati i dati attestanti la proprieta’ e lo stato
giuridico del veicolo. (138a) (148)
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1,
e’ rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo
stesso. Analogo speciale documento e’ rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all’art.
104, comma 8.
7. Chiuque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Alla
medesima sanzione e’ sottoposto separatamente il proprietario del
veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facolta’ di acquisto o
l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
(163)
7-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
7-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le
cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta
di circolazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 87 a € 344. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) (145) (163)
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98. (138a) (148)
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi
equiparati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si
applicano le disposizioni dell’art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi di
polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati
dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri,
su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli
per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o
comando viene rilasciata, dall’ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta
di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma
4, l’indicazione che il veicolo e’ destinato esclusivamente a
servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche di tali veicoli.
12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358
, istitutivo dello sportello
telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1,
sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale
centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del
Dipartimento stesso. (138a) (148)

Il nuovo Art. 93-bis C.d.s.

Formalita’ necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti
da residenti in Italia

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di
proprieta’ di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in
Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.
2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale
da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un
documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale
risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo.
Quando la disponibilita’ del veicolo da parte di persona fisica o
giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di
trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e
la durata della disponibilita’ devono essere registrati, a cura
dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del
P.R.A. di cui all’articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva
variazione della disponibilita’ del veicolo registrato deve essere
annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilita’
del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di
sede se si tratta di persona giuridica, all’annotazione provvede chi
ha la disponibilita’ del veicolo. In mancanza di idoneo documento a
bordo del veicolo ovvero di registrazione nell’elenco di cui
all’articolo 94, comma 4-ter, la disponibilita’ del veicolo si
considera in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve
essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati
in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste
dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto
il tempo in cui risultano registrati nell’elenco dei veicoli di cui
all’articolo 94, comma 4-ter.)) ((171)
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi’ ai
lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attivita’
professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e
che circolano con veicoli di loro proprieta’ ivi immatricolati. Tali
soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni
dall’acquisizione della proprieta’ del veicolo. I veicoli registrati
ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari
conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita’ da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche
amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma
9, lettere a)
e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio
all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all’estero con il personale di cui
alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia
presente a bordo.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti
residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla
guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella
disponibilita’ di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con
le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione continuativa.
7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L’organo accertatore ritira il documento di circolazione e
intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le
disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma
3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina
altresi’ l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il
suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
213. Il documento di circolazione ritirato e’ trasmesso all’ufficio
della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo e’
restituito all’avente diritto dopo la verifica dell’adempimento
dell’intimazione. In alternativa all’immatricolazione o alla
registrazione in Italia, l’intestatario del documento di circolazione
estero puo’ chiedere all’organo accertatore di essere autorizzato a
lasciare per la via piu’ breve il territorio dello Stato e a condurre
il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non
sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo
stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola
durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le
prescrizioni imposte dall’autorizzazione rilasciata per condurre il
veicolo oltre i transiti di confine e’ soggetto alle sanzioni di cui
all’articolo 213, comma 8.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e’ imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e’ sottoposto alla sanzione
accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
dell’articolo 214 in quanto compatibili ed e’ riconsegnato al
conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni
dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti.
9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo,
circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la
registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilita’ o il trasferimento di residenza o di sede, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione e’ ritirato immediatamente dall’organo accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione e’ ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6).

L’art. 94, comma 4-ter C.d.s.

4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. e’ formato ed
aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali
e’ richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo
93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l’iscrizione dei
veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco
costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalita’
previste dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124
, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157
. L’elenco e’ pubblico

L’art. 132 C.d.s

Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero
condotti da non residenti in Italia

1. Fuori dei casi di cui all’articolo 93-bis, gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i
quali si sia gia’ adempiuto alle formalita’ doganali o a quelle di
cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata
massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine, in conformita’ alle Convenzioni internazionali
ratificate dall’Italia.
2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalita’ doganali o
a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprieta’ del personale
straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o
basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a
circolare per la durata del mandato.
3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita’ da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1
comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e’ soggetto
alle sanzioni di cui al comma 7 dell’articolo 93-bis.

L’art. 196 C.d.s.

Ultimo periodo del comma 1 (Responsabilità in solido dell’utilizzatore)

Nei casi indicati dall’articolo 93-bis, delle violazioni commesse
risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a
qualunque titolo la disponibilita’ del veicolo, risultante dal
documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non
prova che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la sua
volonta’

Quindi dal 21 marzo 2022, per effetto delle modifiche al Codice della Strada, tutti i veicoli con targa estera, guidati in Italia per più di 30 giorni (anche non continuativi) da soggetti residenti in Italia, devono essere iscritti al REVE, il pubblico Registro Veicoli Esteri, istituito presso il PRA.

Devono essere registrati nel REVE i veicoli con targa estera a fronte delle seguenti casistiche:

  • UTILIZZATORE residente in Italia (art. 93-bis, comma 2):
    persone (fisiche o giuridiche) con residenza/sede in Italia, che utilizzano, a vario titolo (ad es. contratto di noleggio, leasing, comodato, usufrutto ecc.), veicoli intestati a persone (fisiche o giuridiche) con residenza/sede in uno Stato estero, per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dovrà essere comprovato da un Titolo (con o meno data certa) sul quale potrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo.
    L’obbligo di iscrizione è a carico di chi utilizza il mezzo (utilizzatore).
  • Proprietario lavoratore (cosiddetto “FRONTALIERO”) (art. 93-bis, comma 3):
    veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori cosiddetti “frontalieri“, ossia:

    • lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante o limitrofo, con l’Italia o
    • lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante o limitrofo.
  • La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo.
    L’obbligo di iscrizione è a carico dell’intestatario del mezzo (proprietario).

Il 12 maggio il tribunale di Latina ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato multato nel 2019.

All’automobilista era stata contestata la violazione dell’articolo 93 artt. 93 del DLG 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) dopo le modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

L’auto era intestata a una ditta con sede in Bulgaria. Lui però viaggiava con una scrittura privata, autenticata da un notaio bulgaro e con data certa, e questo quando ancora la cosa non era obbligatoria. Ma agli agenti questo non era bastato.

Quando il Giudice di pace ha rigettatoil ricorso dell’automobilista questi ha fatto appello ed ha  acquisito ragione ottenendo la cancellazione della multa.

Nel caso è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale prima anche ora che si pronunciasse la Corte europea che poi ha convenuto questo principio. Non dev’esserci mai limitazione alla libera circolazione di persone, cose e beni.

Con l’articolo 93 bis, introdotto nel 2021, l’Italia aveva pensato di essersi messa in regola con i principi europei. Ma il tribunale di Latina non la pensa così. Scrive difatti il Giudice: “Quantomeno certune di dette norme tuttavia  – secondo la Corte di Giustizia Europea l’obbligo di reimmatricolazione in Italia sarebbe come una tassa sul comodato d’uso transfrontaliero che favorisce quello nazionale – si pongono, come le precedenti, in contrasto con il Trattato dell’Unione ed in particolar modo con l’articolo 63 paragrafo 1 che recita: “Nel corso delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le limitazioni ai movimenti di capitali tra stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi”.