In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazione – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ППЗДДС).
Ambito di tassazione
Soggette all’imposta sul valore aggiunto in Bulgaria sono:
- ciascuna cessione di beni o servizi effettuata a titolo oneroso;
- ciascuna acquisizione intraeuropea effettuata a titolo oneroso, il cui luogo di transazione si trova nel territorio della Bulgaria, effettuata da una persona registrata ai sensi della legge IVA o da una persona per la quale sia sorto l’obbligo di registrazione;
- il ricevimento di merci nel territorio della Bulgaria da parte di un soggetto passivo, che sarà utilizzato ai fini dell’attività economica del soggetto passivo, se dette merci sono spedite o trasportate dal territorio di un altro Stato membro in cui la persona è registrato ai fini IVA;
- ogni acquisizione intracomunitaria di nuovi mezzi di trasporto a titolo oneroso, in cui il luogo di transazione si trova nel territorio della Bulgaria;
- ciascuna acquisizione intraeuropea effettuata a titolo oneroso, il cui luogo di transazione si trova nel territorio della Bulgaria, di beni soggetti ad accisa, se il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non imponibile che non è registrata ai sensi della legge IVA;
- l’importazione di merci;
- la vendita a distanza di beni nel territorio della Bulgaria (qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1 o quelle di cui al paragrafo 2 ) se il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetta ad imposta che non è registrata ai sensi della legge IVA;
Per “cessione imponibile” si intende ciascuna cessione di beni o servizi, se effettuata da un soggetto passivo ai sensi della legge Iva e se il luogo di transazione si trova nel territorio della Bulgaria.
Attività e forniture che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA
Attività e forniture che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA sono le prestazioni tra persone fisiche al di fuori dell’attività economica, l’attività svolta da persone fisiche nell’ambito di un rapporto di lavoro, le forniture gratuite.
Al di fuori dell’ambito IVA sono: la cessione d’azienda;
il conferimento di un capitale non monetario in una società commerciale.
Le forniture gratuite non rientrano nel campo di applicazione della legge se non nei casi esplicitamente previsti.
Soggetti passivi
Soggetto passivo è qualsiasi persona fisica o giuridica che svolga, in modo indipendente, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di tale attività.
Qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua una cessione intracomunitaria a titolo oneroso, l’acquisizione di un nuovo mezzo di trasporto, deve essere considerata come soggetto passivo.
Soggetto passivo è qualsiasi persona fisica o giuridica anche che non sia stabilita nel territorio della Bulgaria che effettua cessioni tassabili di beni che sono montati o installati nel territorio del paese da o per conto di detta persona.
Attività economiche svolte in modo indipendente
Le attività economiche svolte in modo indipendente comprendono le attività di produttori, commercianti e persone che forniscono servizi, tra cui l’estrazione mineraria e l’agricoltura, nonché la pratica di una professione liberale, anche in qualità di agenti esecutivi privati e notai.
Qualsiasi attività remunerativa, svolta su base continuativa o come occupazione o attività professionale a fini professionali al fine di ricavarne introiti, compreso lo sfruttamento di beni materiali e immateriali, deve essere considerata un’attività economica svolta in modo indipendente.
Forniture a valore zero
Le forniture a valore zero sono:
- cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione al di fuori del territorio dell’Unione Europea:
- trasporto internazionale di passeggeri;
- trasporto internazionale di merci;
- forniture legate al trasporto internazionale;
- forniture legate al traffico merci internazionale;
- forniture per la movimentazione di merci;
- forniture di oro per le banche centrali;
- forniture legate al commercio esente da dazi;
- cessioni di servizi forniti da agenti, intermediari e altri intermediari collegati alla fornitura delle forniture sopraindicate di cui sopra;
- forniture in virtù di trattati internazionali, accordi, accordi, convenzioni o altro in cui la Repubblica di Bulgaria è parte, ratificata e promulgata di conseguenza;
- forniture di beni e servizi in cui i beneficiari sono forze armate di altri paesi che sono parti del trattato del Nord Atlantico;
- le prestazioni di servizi connesse all’importazione, come le commissioni, l’imballaggio, il trasporto e l’assicurazione devono essere una fornitura soggetta ad imposta all’aliquota zero quando il loro valore è incluso nella base imponibile]
- le forniture all’interno dell’Unione europea, ad eccezione di quelle esentate, se il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non imponibile che non è registrata ai fini dell’IVA in un altro Stato membro;
- fornitura intra-UE di nuovi mezzi di trasporto, anche da parte di persone fisiche.
Acquisizioni esenti intra-UE
Qualsiasi acquisto di beni all’interno dell’Unione Europea, la cui fornitura all’interno del territorio del paese è una fornitura esente ai sensi di legge.
L’esenzione dall’imposta è concessa in relazione ad eventuali acquisti intracomunitari di beni per i quali il luogo di transazione si trova nel territorio del paese:
- se le persone di cui all’articolo 172, paragrafo 2 e all’articolo 174, paragrafo 1, sono destinatari;
- la cui importazione nel territorio del paese sarebbe esentata dall’imposta secondo la procedura stabilita dall’articolo 58 del presente documento, ad eccezione dell’importazione di merci ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1, punto 6;
- se i beneficiari sono istituzioni dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti o delle autorità dell’Unione europea cui è applicabile il protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, fatte salve le restrizioni e termini e condizioni di questo stesso protocollo e gli accordi per la sua applicazione o gli accordi sulla sede e a condizione che ciò non comporti violazione delle pratiche di concorrenza leale;
- da un intermediario in un’operazione triangolare, che è una persona registrata ai fini IVA in un altro Stato membro.
Esenzione dall’imposta all’importazione di beni
L’esenzione dall’imposta è concessa per l’importazione delle merci elencate all’articolo 58 dell’IVA.
Aliquote d’imposta applicabili
- l’aliquota normale del 20% si applica alle forniture soggette ad imposta, all’importazione di merci nel territorio del paese e alle acquisizioni intracomunitarie soggette ad imposta;
- l’aliquota dell’imposta applicabile agli alloggi forniti negli alberghi e negli stabilimenti simili, compresa la fornitura di alloggi per le vacanze e la locazione di posti per campeggi o aree per roulotte, è del 9%;
- un’aliquota di aliquota zero sarà applicabile a quanto esplicitamente previsto dalle forniture di legge.
L’aliquota dell’imposta sulle forniture di servizi forniti per via elettronica è l’aliquota applicabile nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario di cui al punto 1 dell’articolo 152, paragrafo 1.
Credito per imposte a monte e diritto a detrazione del credito per imposte a monte
Il credito per l’imposta a monte è l’importo dell’imposta che una persona registrata ha il diritto di detrarre dalle passività fiscali della presente legge in relazione a beni o servizi ricevuti in tal modo in una base imponibile, legata all’attività economica di tale persona e utilizzata per effettuare successive forniture soggette ad imposta.
Blocca il diritto di detrarre il credito per l’imposta a monte
Il diritto a dedurre il credito per l’imposta a monte non è esercitabile, quando i beni o servizi sono destinati ad effettuare forniture esenti, i beni o i servizi sono destinati a forniture effettuate a titolo gratuito o per attività diverse dall’attività economica della persona (compresi per uso personale del proprietario, dei lavoratori del proprietario e / o dei dipendenti o di terzi), i beni o servizi sono destinati a scopi di intrattenimento aziendale, una motocicletta o un’autovettura è stata acquistata, importata o affittata, compresi i beni o servizi connessi alla manutenzione, riparazione, miglioramento o funzionamento di tali mezzi di trasporto, nonché per i servizi di trasporto o il trasporto di taxi con tali mezzi di trasporto.
Addebito e rimessa delle tasse
Contribuente per effetto di forniture tassabili
L’imposta è a carico di una persona registrata ai sensi della presente legge, che è un fornitore di una cessione soggetta ad imposta, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge, quando è a carico del destinatario.
Ricevente del contribuente della fornitura
Se il fornitore è un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio del paese e il luogo di cessione è il territorio del paese e la cessione è imponibile, l’imposta è a carico del destinatario della cessione:
- fornitura di gas naturale attraverso un sistema di gas naturale situato sul territorio dell’Unione europea, fornitura di energia elettrica o di energia per il riscaldamento o il raffreddamento attraverso reti di teleriscaldamento o di raffreddamento, se il destinatario è una persona registrata ai sensi della presente legge;
- fornitura di qualsiasi merce che viene assemblata o installata da o per conto del fornitore: se il destinatario è una persona registrata ai sensi della presente legge e il fornitore è stabilito nel territorio di un altro Stato membro;
- prestazione di servizi, se il destinatario è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6.
L’imposta è a carico dell’acquirente in un’operazione triangolare ai sensi dell’articolo 15.
L’imposta è a carico del destinatario che è una persona registrata ai sensi della presente legge:
- forniture di materiali d’oro o prodotti semilavorati di purezza 325 millesimi o superiore o legati all’oro da investimento;
- forniture di beni e servizi relativi a rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi; rifiuti ferrosi e non ferrosi di natura domestica; rifiuti, rifiuti industriali, costruzione e rifiuti pericolosi; servizi legati al settore minerario, alla lavorazione o al trattamento dei rifiuti – indipendentemente dal fatto che il fornitore sia o meno una persona responsabile delle imposte.
- con le forniture di:
– Semi di coriandolo: né triturati né macinati; schiacciato o macinato; – Grano e segale: semi di grano duro e altri; altro – seme e altro; altri – seme (farro, grano tenero e meslin, altro) e altro;
– Segale: seme e altro;
– Orzo: seme e altro;
– Avena: seme e altro;
– Mais: semi (ibridi – ibridi “trois voies”, ibridi semplici, altri ibridi e altri) e altri;
– Riso nella buccia (paddy o grezzo): per la semina e altri eccetto il parboiled (grano rotondo, a grana media, a grana lunga: di un rapporto lunghezza / larghezza superiore a 2 ma inferiore a 3, di un rapporto lunghezza / larghezza uguale o maggiore di 3);
– Sorgo di grano: seme (ibrido per semina e altro) e altro;
– semi di grano saraceno, miglio e scagliola; triticale; altri cereali;
– Fagioli di soia, anche frantumati: semi e altro;
– Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: semi di colza o di colza a basso tenore di acido erucico (seminagione di animali e altro) e altri;
– Semi di girasole, anche frantumati: destinati alla semina e altri (sgusciati, a guscio a strisce grigie e bianche e altro).
Dichiarazione e segnalazione
Le persone registrate ai sensi della presente legge manterranno obbligatoriamente i seguenti libri mastri:
- un libro per gli acquisti
- un libro del giorno di vendita
Per ogni periodo fiscale, la persona registrata deve presentare una dichiarazione IVA, preparata sulla base dei libri contabili dell’account. Insieme alla dichiarazione IVA, salvo nei casi previsti dall’articolo 157 della legge, la persona registrata deve presentare i libri contabili per il periodo d’imposta in questione. Il periodo d’imposta è fissato come un mese per tutte le persone registrate e coincide con il mese di calendario, tranne nel caso di forniture di servizi fornite elettronicamente da persone che non sono stabilite nell’Unione europea, per le quali il periodo d’imposta ha una durata di tre mesi e coincide con un trimestre civile.
Una dichiarazione IVA deve inoltre essere presentata quando non vi è alcuna imposta pagabile o rimborsabile, nonché nei casi in cui la persona registrata non ha effettuato o ricevuto forniture o acquisizioni o ha effettuato alcuna importazione per il periodo di imposta in questione.
Una persona registrata che abbia effettuato forniture come intermediario in un’operazione triangolare, forniture all’interno dell’Unione europea o prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, con il luogo di consegna nel territorio di un altro Stato membro per il periodo d’imposta, presenta una dichiarazione VIES sulle forniture suddette per il periodo d’imposta in questione unitamente alla dichiarazione IVA.
I rendimenti e i libri contabili di conto devono essere presentati entro il quattordicesimo giorno del mese successivo al periodo di imposta a cui si riferiscono i suddetti rendiconti e libri.
Rimborso fiscale
Rimborso dell’imposta netta per periodo: imposta prelevabile entro 30 giorni:
- dopo la presentazione della dichiarazione IVA, dove:
– la persona ha effettuato forniture soggette ad imposta all’aliquota zero nei 12 mesi precedenti il mese in corso ad un valore totale superiore al 30 per cento del valore totale di tutte le forniture soggette ad imposta. compresi i rifornimenti a tasso zero.
– la persona – il produttore agricolo ha effettuato forniture soggette ad imposta nei 12 mesi precedenti il mese corrente ad un’aliquota del 20% delle merci prodotte in tal modo nell’appendice n. 2, seconda parte, ad un valore totale superiore a 50 per centesimo del valore totale di tutte le forniture imponibili effettuate in tal modo.
- dopo la presentazione della dichiarazione IVA più recente, quando vi è una tassa a monte esigibile dopo l’applicazione della procedura di due mesi ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, della compensazione dell’imposta a monte dovuta per il periodo in cui è sorta la procedura e dopo la compensazione tutte le altre passività e passività fiscali imponibili e non pagate per i contributi di previdenza sociale riscossi dall’Agenzia nazionale delle entrate, in cui la persona è debitrice.
Altri periodi di recupero
Quando è iniziata una verifica della persona, il termine per il rimborso dell’imposta è il periodo di tempo per l’emissione dell’atto di revisione, ad eccezione dei casi in cui la persona fornisce garanzie in contanti, in titoli di stato o in garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile. che ha una validità non inferiore a 6 mesi. L’imposta sarà rimborsata e / o compensata con l’importo della garanzia entro cinque giorni dalla sua fornitura.
Rimborso dell’imposta a persone non stabilite nel territorio del paese
L’imposta pagata sarà rimborsata a:
- tutti i soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio del paese ma che sono stabiliti e registrati a fini IVA all’interno di un altro Stato membro per quanto riguarda i beni acquistati e i servizi ricevuti in tal modo all’interno del territorio del paese;
- qualsiasi persona che non sia stabilita nel territorio dell’Unione europea ma che sia registrata ai fini dell’IVA in un altro Stato: su base di reciprocità;
- tutte le persone fisiche non imponibili, che non sono stabilite nel territorio dell’Unione europea, ma che hanno effettuato acquisti di beni per uso privato, comprese le imposte applicate, dopo aver lasciato il territorio del paese, a condizione che tali beni siano esportato in uno stato inalterato.
La procedura e i documenti richiesti per il rimborso della tassa sono determinati da un’ordinanza del Ministro delle Finanze. Ordinanza Н-9 del 16.12.2009, ordinanza n. 10 del 24.08.2006 e ordinanza n. 12 del 24.8.2006.
Registrazione
La registrazione ai sensi della legge sull’IVA deve essere obbligatoria e facoltativa.
Soggetta alla registrazione obbligatoria ai sensi dell’IVA è qualsiasi soggetto passivo che ha un fatturato tassabile di BGN 100.000 o più per un periodo non superiore a dodici mesi consecutivi l’ultimo precedente al mese corrente. Tale persona è obbligata a presentare una domanda di registrazione ai sensi della presente legge entro 14 giorni dalla scadenza del periodo di imposta durante il quale tale fatturato è maturato a tale persona. L’obbligo di registrazione sorge nonostante il periodo di tempo durante il quale è maturata la base imponibile, ma non per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi.
Le persone sono obbligate a registrarsi in caso di:
- forniture di beni assemblati e installati (articolo 97);
- le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è a carico del destinatario (articolo 97, lettera a);
- vendita a distanza di beni, il cui luogo di transazione si trova nel territorio del paese (articolo 98);
- acquisizione intracomunitaria (articolo 99)]
- trasformazione (articolo 132).
Registrazione facoltativa secondo la procedura generale della legge
Qualsiasi soggetto passivo, in cui non si applicano le condizioni per la registrazione obbligatoria di cui all’articolo 96, paragrafo 1, ha il diritto di registrarsi ai sensi della legge sull’IVA.
Registrazione avviata dall’autorità delle entrate
Quando un’autorità di reddito accerta che, in caso di motivo dell’obbligo di registrazione, un soggetto passivo non abbia adempiuto in tempo utile all’obbligo di presentare una domanda di registrazione, detta autorità registra tale persona emettendo un atto di registrazione, se il le condizioni per la registrazione sono soddisfatte.
Diritto alla registrazione per l’applicazione del regime speciale
Ai sensi del capitolo 17 della legge “a” della legge, le persone registrate ai sensi degli articoli 96, 97 e 100 (1) possono applicare un regime di contabilità di cassa speciale a valore aggiunto, se soddisfano determinate condizioni. Per l’applicazione del regime speciale, l’autorizzazione è concessa dalle autorità dell’Agenzia delle entrate nazionali.
Ai sensi del capo diciottesimo della legge, il diritto di registrarsi ha persone che forniscono servizi forniti per via elettronica, che non sono stabiliti all’interno dell’Unione europea. La registrazione è effettuata per via elettronica, con la domanda di registrazione presentata alla Direzione territoriale di Sofia dell’Agenzia delle entrate nazionale.
Registrazione di non residenti che non è stabilito all’interno del paese
Qualsiasi persona non residente, che abbia una stabile organizzazione nel territorio del paese da cui il suddetto esercita un’attività economica e che soddisfi le condizioni della presente legge per la registrazione obbligatoria o per la registrazione facoltativa, è registrata attraverso l’agenzia di un rappresentante accreditato, ad eccezione delle filiali di non residenti che devono essere registrate secondo la procedura standard.
Qualsiasi persona non residente, che non è stabilita nel territorio del paese ma effettua forniture soggette a imposta laddove il luogo di transazione si trovi nel territorio del paese e soddisfi le condizioni della presente legge per la registrazione obbligatoria o per la registrazione facoltativa, è registrato attraverso l’agenzia di un rappresentante accreditato.
La registrazione tramite l’agenzia di un rappresentante accreditato non è obbligatoria, se la persona non residente è stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo con il quale questo paese ha firmato strumenti di assistenza legale. La registrazione viene effettuata secondo la procedura standard stabilita dalla legge.
Nessuna registrazione attraverso l’agenzia di un rappresentante accreditato è consentita dalla legge delle persone che forniscono servizi ai sensi del capitolo diciotto.
deregistrazione
Ci deve essere la cancellazione obbligatoria della morte della persona fisica; alla morte della persona fisica che è un unico commercio, con o senza espansione nel registro delle imprese; in caso di scioglimento della persona giuridica che è un commerciante, con o senza liquidazione; dopo la dissoluzione della cooperativa; scioglimento della persona giuridica che non è un commerciante; scioglimento dell’associazione non registrata o del fondo di previdenza sociale.
A seguito dell’espansione dell’unico commercio nel registro delle imprese, vi sono motivi per l’iscrizione obbligatoria, a meno che:
- la persona è soggetta alla registrazione obbligatoria per il giro d’affari imponibile delle forniture fornite da lui, che rappresentano attività economiche indipendenti;
- la persona che ha optato per la registrazione non ha il diritto di risolvere la registrazione della stessa prima della scadenza di 24 mesi calcolata dall’inizio dell’anno civile successivo all’anno di registrazione;
- entro 14 giorni dall’iscrizione dell’iscrizione dal registro commerciale, la persona presenta una domanda di registrazione alla competente direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate nazionale, dichiarando la prosecuzione della registrazione ai sensi della registrazione facoltativa.
La cancellazione facoltativa deve essere effettuata in relazione a:
- qualsiasi persona registrata ai sensi dell’articolo 96, dell’articolo 97, paragrafo 3 o dell’articolo 100, paragrafo 1, in seguito alla sospensione dei motivi pertinenti della registrazione obbligatoria]
- qualsiasi persona registrata ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2 o dell’articolo 100, paragrafo 3, se:
a) la somma totale degli importi imponibili delle forniture effettuate in base alle vendite a distanza all’interno del territorio del paese (escluse le cessioni di beni soggetti ad accisa) non superi i 70.000 BGN per ciascuno dei due anni civili precedenti l’anno in corso, e
b) alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la cancellazione, i motivi per la registrazione obbligatoria non esistono;
- qualsiasi persona registrata ai sensi dell’articolo 99 o dell’articolo 100, paragrafo 2, se:
a) la somma totale degli importi imponibili delle acquisizioni imponibili all’interno dell’Unione europea, ad eccezione dei nuovi mezzi di trasporto e delle merci soggette ad accisa, non supera i 20.000 BGN per l’anno civile precedente, e
b) alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la cancellazione, i motivi per la registrazione obbligatoria non esistono;
- qualsiasi persona registrata ai sensi dell’articolo 100, paragrafi 1 e 3, non prima della scadenza di 24 mesi calcolata a decorrere dall’inizio dell’anno civile successivo all’anno di registrazione.
La revoca può essere avviata dall’Autorità delle entrate.
La registrazione di una persona non residente registrata ai sensi dell’articolo 133 sarà risolta se saranno soddisfatte le condizioni generali per la cancellazione di cui alla presente legge.
Fornitura legata alla cancellazione e alla valutazione delle passività per l’ultimo periodo d’imposta
Alla data di cancellazione, si deve ritenere che la persona effettui forniture di tutti i beni e / o servizi disponibili per i quali detta persona ha utilizzato, in tutto o in parte, il credito per l’imposta a monte. Questo requisito non si applica:
- alle risorse disponibili che costituiscono proprietà pubblica pubblica o pubblica;
- in caso di cancellazione a causa di morte di una persona fisica che non è una ditta individuale, e se una ditta individuale, se l’impresa della persona è stata rilevata dalla successione legale o testamentaria da una persona che si registra entro sei mesi dalla data di tale morte: applicabile solo ai beni e servizi disponibili alla data di registrazione;
- in caso di trasformazione di una persona giuridica, se la persona acquirente presenta una domanda di registrazione entro 14 giorni dalla registrazione della trasformazione nel Registro delle imprese: applicabile solo ai beni e ai servizi disponibili alla data di registrazione;
- previa cancellazione e successiva registrazione della persona entro lo stesso periodo fiscale – per i beni e i servizi a magazzino sia alla data della cancellazione che alla data della successiva registrazione.
Disposizioni fiscali speciali
Il capitolo otto prevede disposizioni fiscali speciali:
- di singolo servizio ai turisti;
- del margine di prezzo (beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e antichità):
- le prestazioni di servizi fornite elettronicamente da persone che non sono stabilite nell’Unione europea;
- forniture di oro da investimento;
- fornitura di beni e servizi secondo l’appendice n. 2 con un luogo di esecuzione nel territorio del paese, dove la tassa è eseguibile dal destinatario;
- implementazione di progetti di investimento;
- forniture intra-Unione Europea e acquisizioni intra-Unione Europea di nuovi mezzi di trasporto;
- al momento della registrazione per applicare una contabilità di cassa speciale del regime IVA.
La parte nove dell’IVA prevede disposizioni specifiche per:
- importazione esentata in virtù di trattati internazionali e importazione di merci da parte di forze armate di altri Stati;
- forniture esenti in virtù di trattati e forniture internazionali in cui i beneficiari siano forze armate di altri Stati o istituzioni dell’Unione europea;
- rimborso dell’imposta alle missioni diplomatiche, ai posti consolari, alle missioni di organizzazioni internazionali e ai membri del loro personale tramite un’ordinanza del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle finanze.
sanzioni
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 178 della legge sull’IVA, qualsiasi soggetto passivo ai sensi della presente legge che è obbligato ma non presenta una domanda di registrazione o una domanda di cessazione della registrazione entro i termini stabiliti dalla presente legge, è soggetto a una multa, applicabile alle persone fisiche che non sono commercianti, o con una sanzione pecuniaria, applicabile alle persone giuridiche e ai commercianti individuali, di BGN 500 o superiore a tale importo ma non superiore a BGN 5.000.
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 179 della legge sull’IVA, ogni persona registrata ai sensi della presente legge, che, pur essendo obbligata a farlo, omette di presentare una dichiarazione IVA di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del presente atto, una dichiarazione di cui all’articolo 125 (2) nel presente documento, i libri contabili di cui all’articolo 124 del presente documento, un reso di cui all’articolo 157, paragrafo 2, o che non trasmettono a tempo debito i suddetti rendiconti e i libri contabili, sono passibili di ammenda, applicabile a persone fisiche che non sono commercianti o penali pecuniarie, applicabili a persone giuridiche e commercianti individuali, di BGN 500 o superiore a tale importo ma non superiore a 10.000 BGN.
In accordance with the provisions of Article 181 of the VAT Law, any registered person, who fails to submit information from the ledgers of account or who submits information on a magnetic or optical data storage medium departing from the information stated in the ledgers of account, shall be liable to a fine, applicable to natural persons who are not merchants, or to a pecuniary penalty, applicable to legal persons and sole traders, of BGN 500 or exceeding this amount but not exceeding BGN 10,000. Upon a repeated violation the fine or the pecuniary penalty shall be BGN 1,000 or exceeding this amount but not exceeding BGN 20,000.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 182 del VATL Qualsiasi persona registrata che omette di emettere un documento fiscale o di presentare un documento fiscale rilasciato o ricevuto nei libri contabili di un account per il periodo fiscale pertinente, il che porta a una valutazione dell’imposta in un importo inferiore, sarà passibile di una multa, applicabile alle persone fisiche che non sono commercianti, o ad una sanzione pecuniaria, applicabile alle persone giuridiche e alle sole imprese individuali, nell’importo dell’importo di imposta inferiore ma non inferiore a BGN 1.000. Su una violazione della frase precedente, in cui la persona registrata ha emesso o mostrato un documento fiscale per il periodo fiscale successivo al periodo fiscale in cui il suddetto documento avrebbe dovuto essere emesso o mostrato, la sanzione pecuniaria o penale, a seconda dei casi , deve essere pari al 25% dell’importo minimo dell’imposta, ma non inferiore a BGN 250.
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 183 della legge sull’IVA, ogni persona, che non è registrata ai sensi della presente legge e che emette un documento fiscale in cui è in vigore l’imposta, è passibile di una multa, applicabile alle persone fisiche che non sono commercianti, o a una sanzione pecuniaria, applicabile alle persone giuridiche e agli imprenditori individuali, equivalente all’importo dell’imposta indicata nel documento ma non inferiore a BGN 1.000. In caso di violazione ripetuta, l’ammontare della sanzione pecuniaria o della sanzione sarà pari al doppio dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 5.000 BGN.
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 184 dell’IVA, chiunque sia esentato dal presentare la restituzione per l’acquisizione di nuovi mezzi di trasporto nell’Unione europea o non sia in grado di presentare in tempo utile detto rendimento, è soggetto a un’ammenda , applicabile alle persone fisiche che non sono commercianti, o ad una sanzione pecuniaria, applicabile alle persone giuridiche e agli operatori individuali, di BGN 1000 o superiore a tale importo ma non superiore a 10.000 BGN. In caso di ripetuta violazione, la sanzione pecuniaria o pecuniaria sarà pari a 5.000 BGN o superiore a tale importo, ma non superiore a 20.000 BGN.
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 193 della legge sull’IVA, l’accertamento di violazioni della presente legge e degli strumenti statutari sulla sua applicazione, l’emissione, l’appello e l’esecuzione di decreti sanzionatori seguono la procedura stabilita dalle violazioni amministrative e dalle sanzioni Legge. Le dichiarazioni scritte sulle violazioni devono essere redatte dalle autorità fiscali e i decreti penali devono essere emessi dal direttore esecutivo dell’Agenzia delle entrate nazionale o da un funzionario abilitato.
Per ulteriori informazioni: http://www.nap.bg/