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Trasparenza Fiscale di cui all’art. 115 del TUIR – Società di Capitale Partecipata da Soggetti Esteri

Premessa


L’art. 115 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) del 22/12/1986 n. 917) consente alle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone.
L’opzione è consentita anche in presenza di soci non residenti, percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti.

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Trasparenza Fiscale per Società di Capitale Partecipata da Altre Società Di Capitale

Il Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 (Riforma dell’imposizione sul reddito delle società ‘, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.)ha introdotto, modificando l’art. 115 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) del 22/12/1986 n. 917, ha introdotto, per i soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR (a) le societa’ per azioni e in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ cooperative e le societa’ di mutua assicurazione, nonche’ le societa’ europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa’ cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti IRES di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), la possibilità di esercitare l’Opzione, in alternativa al regime di tassazione ordinaria, per il regime di tassazione di trasparenza fiscale. (Vedi: LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA NELLE SOCIETA’ DI CAPITALE nella RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIFORMA DELL’IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE DA A) A O), DELLA LEGGE 7 APRILE 2003, N 80.)

Il regime di tassazione per trasparenza , prima della “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società” di cui al Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344, previsto,  come regime obbligatorio, esclusivamente per le società di persone, determina un’imputazione diretta degli utili prodotti in capo ai soci, indipendentemente dalla effettiva percezione.

La lettera h) dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.) dispone:

“h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro
volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di
partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime
di trasparenza fiscale delle societa’ di persone. La stessa opzione
potra’ eventualmente essere consentita in presenza di soci non
residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi
alcun prelievo sugli utili distribuiti. La societa’ che esercita
l’opzione garantisce con il proprio patrimonio l’adempimento degli
obblighi tributari da parte dei soci; previsione di un’opzione
analoga a quella di cui alla presente lettera per le societa’ a
responsabilita’ limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente
composta da persone fisiche e rientranti nell’ambito di applicazione
degli studi di settore; esclusione dell’opzione di cui alla presente
lettera o, se gia’ esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso
di detenzione da parte della societa’ a responsabilita’ limitata di
partecipazione in societa’ con i requisiti per l’esenzione di cui
alla lettera c); equiparazione ai fini delle imposte dirette della
società a responsabilità limitata che esercita l’opzione ad una
società di persone;”

Quindi,  il reddito dei soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR, al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), che esercitano l’opzione di cui all’art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale) del TUIR, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 

In base al primo comma dell’art. 115 del TUIR, l’Opzione per la trasparenza fiscale, può essere esercitata a condizione che ciascun socio,  soggetto IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR, abbia:

  • una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale, richiamata dall’articolo 2346 del codice civile, e
  • una partecipazione agli utili

non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento,

Il Min. Economia e Finanze con il Decreto del 23/04/2004 ha emanato “Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi.

L’art. 3 (Percentuali di partecipazione) del Decreto del 23/04/2004 dispone che:
“1. Le percentuali di partecipazione previste nel comma 1 dell’art.
115 del testo unico sono determinate avendo riguardo esclusivamente alla partecipazione detenuta direttamente nella società partecipata.
2. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1
dell’art. 115 del testo unico è riferibile alle assemblee previste
dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile.

Quindi, l’Opzione per la trasparenza fiscale, può essere esercitata a condizione che ciascun socio (vedi punto 2.4.6 “Il principio “all in, all out” della Circolare del 22/11/2004 n. 49) soggetto IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR, abbia una percentuale, direttamente detenuta

  • superiore al 10% ed inferiore al 50% di diritti di voto esercitabili in assemblea generale, ex art. 2346 C.C.,
  • e una quota superiore al 10% ed inferiore al 50% di partecipazione agli utili. 

Detti requisiti devono sussistere in capo a tutti i soci, altrimenti la loro mancanza rende inapplicabile il regime secondo il principio all in all out (Circolare del 22/11/2004 n. 49, § 2.4.6).

Dal contenuto della lettera h) dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.) non emergono le modalità di esercizio dell’opzione che sono invece disciplinate nel comma 4 dell’articolo 115 e, più in dettaglio, dal Decreto Ministeriale del 23/04/2004.
Il comma 4 dell’articolo 115 stabilisce che l’opzione:

  • deve essere esercitata congiuntamente dalla stessa società e
    da tutti i suoi soci;
  • deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria entro il
    primo dei tre periodi d’imposta della partecipata;
  • è vincolante per tre periodi d’imposta della società
    partecipata.

Il primo comma dell’art. 4 (Esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale) del Decreto del 23/04/2004 dispone che:
1. L’opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società
partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla
società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla
società partecipata all’Agenzia delle entrate entro il primo dei tre
periodi di imposta di sua efficacia con le modalità indicate con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa.”

In sostanza, con riferimento alle società di capitali, il
legislatore ha lasciato la facoltà di optare o meno per la trasparenza a condizione che:

  1. la società partecipata sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge (società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali);
  2. i soci siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge (percentuale, direttamente detenuta
    • superiore al 10% ed inferiore al 50% di diritti di voto esercitabili in assemblea generale, ex art. 2346 C.C.,
    • e una quota superiore al 10% ed inferiore al 50% di partecipazione agli utili.);
  3. l’opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società
    partecipata, anche da tutti i soci.

Ogni socio della società che vuole adottare il regime di trasparenza fiscale deve comunicare alla società l’opzione mediante raccomandata A/R.

La mancata comunicazione, anche solo da parte di un socio, della volontà di esercitare la trasparenza fiscale.

Tali presupposti sono da considerarsi necessari e devono sussistere, pena l’inefficacia dell’opzione, a partire dal primo giorno del periodo di imposta della partecipata e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.

Nel caso in cui tali condizioni non risultino soddisfatte
(s’immagini, ad esempio, che un socio di minoranza sia contrario ad
esercitare l’opzione), continua a trovare applicazione il regime di
tassazione ordinaria (nell’esempio, è impedita l’opzione per la trasparenza anche agli altri soci).

A seguito dell’introduzione nel TUIR del regime della trasparenza fiscale delle società di capitali e del Decreto del 23/04/2004l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – ha emanato la Circolare del 22/11/2004 n. 49 che “analizza nel dettaglio gli aspetti tecnico-giuridici che contraddistinguono il nuovo regime di tassazione per trasparenza, disciplinato dagli articoli 115 e 116 del nuovo TUIR, anche alla luce delle disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale del 23 aprile 2004. sono esaminati l’istituto della trasparenza fiscale applicabile alle società partecipate da altre società di capitali (articolo 115 ), l’istituto della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (articolo 116) e la detenzione di azioni o quote tramite società fiduciarie. In particolare l’Agenzia delle Entrate chiarisce: l’ambito soggettivo di applicazione relativamente anche alla territorialità, alle percentuali di voto ed all’usufrutto di azioni; .la presenza di soci non residenti; l’assoggettamento a procedure concorsuali; .il regime degli utili e delle riserve di utili; .il trattamento delle perdite; .l’imputazioni di ritenute e crediti d’imposta; .le operazioni straordinari; .la decadenza dal regime.”

In base alle norme contenute nell’art. 16 (Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione) del  Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175, l’opzione per il regime della Trasparenza va comunicata, dalla società partecipata, all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativa al periodo di imposta a partire dal quale si vuole esercitare o rinnovare l’opzione o confermare l’adesione al regime, compilando la Sez. III del Quadro OP Del Modello Redditi SC.

La mancata comunicazione, anche da parte di un unico socio, rende l’opzione inefficace.
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Trasparenza Fiscale per Società di Capitale Partecipata da Soggetti Esteri

Il secondo comma dell’art. 115 del TUIR, stabilisce che:

“2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l’esercizio dell’opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.”

Il secondo comma dell’art. 1 (Soggetti che possono optare per la trasparenza fiscale) del Decreto del 23/04/2004 dispone che:
“2. L’opzione può essere esercitata, in qualità di soci, anche dai
soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettera d), del testo unico (le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato),
a condizione che per gli utili distribuiti dalla società partecipata
non vi sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero la ritenuta, se
applicata, sia suscettibile di integrale rimborso.”

Nella Premessa della la Circolare del 22/11/2004 n. 49  si legge: “La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza
di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si
applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti.

La Circolare del 22/11/2004 n. 49 al punto 2.5  “Presenza di soci non residenti” così si esprime:

“Il comma  2  della  norma  in  esame disciplina l’eventuale presenza di  soci non  residenti  nella  compagine  sociale  della  societa’  per  la quale  s’intende optare  per  la  trasparenza. Infatti, la circostanza che una o piu’  societa’ partecipanti  abbiano  la  residenza  all’estero non impedisce di per  se’ l’esercizio dell’opzione.
 Il legislatore,  riproponendo  fedelmente la disposizione della delega,  ha esteso,  infatti,  anche  alle  societa’ non residenti nel territorio dello  Stato la  possibilita’  di  accedere  al  regime  fiscale della trasparenza, a  condizione che:

  1. abbiano gli stessi requisiti richiesti alle residenti;
  2. non vi   sia   l’obbligo   di  ritenuta  alla  fonte  sugli  utili  

In sostanza,  la  disposizione  contenuta nel comma 2 dell’articolo 115  non opera  che  un  rinvio  a quanto previsto per le societa’ residenti, salvo  aggiungere l’ulteriore  condizione  inerente  alla  esclusione  della ritenuta  sopra menzionata.
Con riferimento  alla  prima  condizione,  si  osserva  che  il comma 2  dell’articolo 1  del  decreto  ministeriale, nel delineare l’ambito soggettivo  di applicazione   dell’istituto,   stabilisce   che   “l’opzione  puo’  essere  esercitata, in  qualita’  di  soci,  anche dai soggetti indicati nell’art. 73,  comma 1,  lettera  d)  del  testo  unico,  a  condizione  che  per  gli  utili  distribuiti dalla   societa’  partecipata  non  vi  sia  obbligo  di  ritenuta  fiscale ovvero  la  ritenuta,  se  applicata,  sia  suscettibile  di integrale rimborso”.
 In atri   termini,   il   decreto   ministeriale   chiarisce   che   il  coinvolgimento dei  soggetti  non  residenti  si  riferisce alle sole societa’  socie, che  possono  avvalersi  del regime della trasparenza indipendentemente  dalla loro forma giuridica.
 Sulla base  di  tale  disposizione,  viene  semplificato  l’accesso  al  regime opzionale,  eliminando  la  necessita’  di  compiere, caso per caso, il  difficile esame  sulla  tipologia  della societa’ non residente per verificare  se la  stessa  possa  essere  assimilata  o  meno  alle  societa’  di capitali  previste dall’ordinamento interno.
Nei confronti  delle  societa’  non  residenti  permane,  naturalmente,  l’obbligo di  possedere  tutti  gli  altri  requisiti  previsti  dal  comma 1,  relativi alle  percentuali  di diritti di voto e di partecipazione agli utili.  Resta ferma,  inoltre,  la  necessita’  che  tali  requisiti  siano  posseduti  ininterrottamente, a  partire  dal primo giorno fino al termine del periodo di  validita’ dell’opzione.
 La ratio  della  seconda  condizione  consiste,  invece,  nel mantenere  inalterata, sul  piano  della  tassazione, la situazione vigente anteriormente  all’esercizio dell’opzione  per  il  regime  di  trasparenza.  Tale  finalita’  poteva essere  perseguita  dal  legislatore  soltanto  ammettendo al regime in  esame soci  non  residenti non assoggettati a ritenuta in relazione agli utili distribuiti dalla partecipata residente.
Ordinariamente, infatti,  dopo  che la societa’ partecipata da soggetti  non residenti   e’   stata  tassata  sui  redditi  prodotti,  si  aggiunge  la  tassazione del  socio  estero,  tramite  la ritenuta, sul dividendo percepito.  In tal  caso,  a  voler ammettere tutte le societa’ non residenti al regime di  trasparenza, la  tassazione  avrebbe  colpito soltanto il reddito imputato per  trasparenza ai   soci   esteri,  posto  che  le  successive  distribuzioni  di  dividendi non avrebbero concorso a formare il reddito dei percettori.  Si ricorda  che,  attualmente,  non  esistono convenzioni stipulate dal  nostro Paese  contro  le doppie imposizioni che prevedano dividendi erogati da  partecipate italiane   che   siano   esenti   da  ritenuta.  Pertanto,  questa condizione risulta soddisfatta soltanto in due ipotesi:
1) la   partecipante   non  residente  beneficia  della  Direttiva  del  Consiglio 23  luglio  1990,  n.  90/435  (cosiddette societa’ madri e figlie),  attuata per  i  dividendi  in  uscita  dall’articolo  27  -bis  del  D.P.R. n.  600/73. L’applicazione  della  Direttiva  citata  presuppone il rispetto delle seguenti condizioni:

  • costituzione in  una delle forme giuridiche previste nell’allegato alla citata Direttiva (ALLEGATO I PARTE A Elenco delle società di cui all’articolo 2, lettera a), punto i) ;
  • fissazione della   residenza,   ai  fini  fiscali,  in  un  Paese appartenente alla Comunita’ Europea;
  • assoggettamento, nello  stato  di  residenza, ad una delle imposte   indicate nell’allegato  della  predetta  Direttiva, senza possibilità   di fruire  di  regimi  di  opzione  o di esonero da tassazione che non siano territorialmente o temporalmente limitati (ALLEGATO I PARTE B Elenco delle imposte di cui all’articolo 2, lettera a), punto iii)) ;
  • possesso di   una   partecipazione  diretta  nel  capitale  della societa’ residente   (che   intende   optare  per  la  tassazione  per  trasparenza) non   inferiore   al   25%,   e   a   condizione  che  la partecipazione sia  detenuta  ininterrottamente  per  almeno  un  anno (deve essere  anche  prodotta la certificazione rilasciata dallo Stato   estero che   attesti   che   la  societa’  non  residente  possieda  i   requisiti sopra  indicati  nonche’  la  documentazione  attestante  la sussistenza delle condizioni richieste).

2) la  partecipante  non  residente  abbia  nel  territorio dello Stato  italiano una  stabile  organizzazione cui si riferisce la partecipazione nella  societa’ trasparente,  posto  che,  ai  sensi  dell’articolo  27, comma 3, del  D.P.R. n.  600  del  1973,  nessuna  ritenuta  deve  essere  operata  in  tale  circostanza sugli  utili  distribuiti  dalla societa’ trasparente in relazione  alla suddetta  partecipazione.  Si osserva che, in questa ipotesi, la societa’  partecipante potra’  essere  anche  una  societa’  residente  in  un Paese non  appartenente alla Comunita’ Europea.
 Se non  viene  soddisfatto  il  requisito  della non applicazione delle  ritenute sui  dividendi  distribuiti ai soci non residenti, l’opzione non puo’  essere esercitata  e,  se  gia’  esercitata,  cessa  di  avere  efficacia  fin  dall’inizio del   periodo   d’imposta   in   cui   il   socio   estero   perde l’agevolazione.

Si fa  presente  che  il  requisito  della  detenzione ininterrotta per  almeno un   anno  della  partecipazione  qualificata,  richiesto  per  la  non  applicazione delle   ritenute  sui  dividendi  distribuiti  (v.  punto  n.  1,  riguardante la  Direttiva  società  madri  e figlie), non va  necessariamente  verificato  su  un  arco  temporale   precedente a quello dal quale decorre il  regime di  trasparenza.  Si  rammenta,  a questo riguardo, che al socio estero  è riconosciuta  la  possibilità  di  non subire ritenute sui dividendi anche  prima che  sia  decorso il periodo minimo, purché’ la condizione richiesta per  fruire di  tale  beneficio sia adempiuta anche successivamente alla data della  delibera di   distribuzione.    Nell’eventualità   che  la  condizione  della  detenzione ininterrotta  non  risulti  soddisfatta  entro  il primo periodo di trasparenza,  l’opzione si considera come non perfezionata.
 Come per  i  soci  residenti,  la  tassazione  per trasparenza comporta  l’imputazione, pro  quota,  dei  redditi della partecipata in capo ai soggetti  non residenti, indipendentemente dell’effettiva percezione dei dividendi.  Considerata l’espressa  previsione  normativa  dell’articolo  23, comma  1, lettera  g)  del  nuovo  TUIR,  i redditi imputati ai soci non residenti si  considerano prodotti   nel   territorio   dello   Stato  e,  conseguentemente, concorrono a formare il reddito imponibile degli stessi soci in Italia.”

In sostanza, con riferimento al società di capitali in cui vi sia la presenza di soci esteri, si ha la  facoltà di optare  per la trasparenza a condizione che:

  1. la società partecipata sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge (soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e d), del testo unico );
  2. i soci residenti e/o i soci non residenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge (percentuale, direttamente detenuta
    • superiore al 10% ed inferiore al 50% di diritti di voto esercitabili in assemblea generale, ex art. 2346 C.C.,
    • e una quota superiore al 10% ed inferiore al 50% di partecipazione agli utili.);
  3. l’opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società
    partecipata, anche da tutti i soci residenti;
  4. non vi   sia   l’obbligo   di  ritenuta  alla  fonte  sugli  utili distribuiti ai soci non residenti e, quindi, la   partecipante   non  residente
    • o beneficia  della  Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE , che disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea. L’art.5 della Direttiva 2011/96/UE dispone (ricorrendo i requisiti) che gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte. In Italia la norma trova attuazione in base  all’articolo  27  -bis  del  D.P.R. n.  600/73;
    • o ha nel  territorio dello Stato  italiano una  stabile  organizzazione cui si riferisce la partecipazione nella  società trasparente, in quanto il terzo comma dell’articolo  27 del  D.P.R. n.  600/73 dispone che la ritenuta  a titolo d’imposta è operata, sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

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