Tassazione di un Trust opaco immobiliare residente in Bulgaria ai fini delle imposte sui redditi


Premessa

Ai fini fiscali si definisce “trust opaco” un trust senza beneficiario di reddito “individuato”.

Nel caso di trust opaco residente nel territorio dello Stato, ovvero di trust in cui il beneficiario non sia “individuato”, l’imposizione dei redditi da questo prodotto avviene nei confronti del trust stesso.

Il reddito prodotto dal trust opaco è assoggettato ad IRES in capo al trust, in quanto autonomo soggetto passivo di imposta, applicando le regole fiscali previste in base alla natura “commerciale” o “non commerciale” dell’attività svolta dal trust.

Se il trust estero è “opaco” e non produce redditi in Italia,  è soggetto passivo d’imposta nello Stato estero di sua residenza (e non in Italia) e come tale paga  le imposte  nello Stato estero e, poiché il trust non è “trasparente”, neppure i beneficiari devono pagare imposte in Italia.

Come vedremo:

  • se un trust  “opaco” è residente all’estero e non produce redditi in Italia,  è soggetto passivo d’imposta solo nel Paese di residenza (e non in Italia) e come tale pagherà  le imposte  solo nel paese estero e, poiché il trust non è “trasparente”, neppure i beneficiari devono pagare imposte in Italia;
  • nel caso di un Trust opaco immobiliare estero, in base alle “Convenzioni contro la doppia imposizione”, i redditi che questi ricava da beni immobili (compresi i redditi agricoli o forestali) situati in Italia sono imponibili in Italia.
    Se gli immobili non sono locati,  l’IMU, Imposta Municipale Propria, sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito, i quali vanno comunque indicati nel quadro RB della Dichiarazione dei Redditi. Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.

Vedi: Tassazione di un Trust opaco residente in Bulgaria ai fini delle imposte sui redditi

Vedi anche: Immobili situati in Italia di proprietà di società estere – Normativa fiscale – Adempimenti dichiarativi

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Trust opaco e Trust trasparente ai fini delle imposte sui redditi

Un trust può dirsi:

  • opaco quando il trustee ha potere discrezionale circa l’attribuzione dei frutti.  Si  ha una mancanza di un diritto soggettivo in capo ai beneficiari circa l’attribuzione di questi frutti. I beneficiari saranno ragionevolmente titolari di una “aspettativa” ma non potranno pretendere i frutti dal trustee;
  • trasparente quando il trustee è privo del potere discrezionale e deve attribuire i frutti ai beneficiari,  titolari di un diritto soggettivo alla percezione degli stessi.

Ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito  per effetto di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir (“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”), si distinguono due tipologie di trust:

  • trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito “individuato, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante “imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
  • trust opaco, ovvero trust senza beneficiario di reddito “individuato”il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.

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Trust opaco residente in Bulgaria

Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir, nell’attuale formulazione, una società di capitali è considerata fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 gg.) ha mantenuto

  • la sede legale
  • o la direzione effettiva (intesa come continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società)
  • o la gestione ordinaria (intesa come continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società)

Nella formulazione attuale, quindi, i tre criteri di collegamento, tra loro alternativi, in grado di radicare in Italia la residenza delle persone giuridiche, sono: la sede legale nel territorio dello Stato, la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.

Come si vede, tali criteri , come nella precedente formulazione,  sono fra loro alternativi, è sufficiente il realizzarsi di uno solo di essi affinché la società o l’ente vengano sottoposti a tassazione in Italia, in base del noto principio della tassazione su base mondiale dei redditi (c.d. worldwide principle)  principio che l’Italia, così come la maggior parte dei Paesi occidentali, ha adottato nel proprio diritto tributario)).

Quindi, ricapitolando, nella nuova formulazione del terzo comma dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del TUIR,  in vigore dal 29/12/2023, così come modificato dell’Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111:

  • si elimina il riferimento
    • al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione;
    • al criterio della sede dell’amministrazione;
  • la residenza di società ed enti viene  ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento per fondare l’imposizione della persona giuridica:
    • il criterio della “sede legale”;
    • il criterio della “sede di direzione effettiva”, precisando che per tale si debba intendere la continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso condizione  contemplata nell’articolo 4, paragrafo 3 , modello di Convenzione OCSE (2017 update)(place of effective management) e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea);
    • il criterio della “gestione ordinaria in via principale”, intendendosi per tale il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso;

Quindi, a parte la presunzione legale , salvo prova contraria, della residenza “italiana” dei Trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, occorre, al fine dell’individuazione del Trust fare riferimento ai tre criteri alternativi di cui alla prima, nella nuova formulazione,  del terzo comma dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del TUIR,  in vigore dal 29/12/2023, così come modificato dell’Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111:

  • il criterio della “sede legale”;
  • il criterio della “sede di direzione effettiva”, precisando che per tale si debba intendere la continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso condizione  contemplata nell’articolo 4, paragrafo 3 , modello di Convenzione OCSE (2017 update)(place of effective management) e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea);
  • il criterio della “gestione ordinaria in via principale”, intendendosi per tale il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.

Dei tre criteri di collegamento con il territorio dello Stato (sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale) previsti dall’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3,  prima parte, del  (T.U.I.R.),  alternativi fra di loro, il primo criterio, la sede legale trova difficilmente applicazione con riferimento ai trust.

Con la nuova formulazione dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del TUIR,  in vigore dal 29/12/2023

  • è stato eliminato  il criterio dell’oggetto dell’attività che in passato aveva determinato dei dubbi applicativi
  • mentre viene confermato il criterio della sede legale che, però, per i trust non appare essere rilevante che, come abbiamo visto, trova difficilmente applicazione con riferimento ai trust.

Nella nuova formulazione, il criterio della sede dell’amministrazione viene meglio identificato attraverso i due concetti di:

  • sede di direzione effettiva” , di norma la sede del top management
  • gestione ordinaria in via principale” , di norma la sede in cui viene svolta la la gestione day by day.

Si può considerare come la “direzione effettiva” e la “gestione ordinaria in via principale” siano tipologie di attività decisionale ben si conciliano con i “compiti” tipici del trustee.

Quindi:

  • l’abbandono del criterio dell’oggetto dell’attività
  • la conferma della irrilevanza del criterio della sede legale,
  • la considerazione che la “direzione effettiva” e la “gestione ordinaria in via principale” siano tipologie di attività decisionale ben si conciliano con i “compiti” tipici del trustee

portano e ritenere, forse oggi più di ieri, che la residenza fiscale del trust tende a coincidere con la residenza fiscale del trustee.

Per quanto attiene un Trust residente fiscalmente in Bulgaria (In base alla residenza del Trustee ivi residente (che conduca dalla Bulgaria direzione effettiva e gestione ordinaria) non trovano applicazione:

Per quanto detto, se un trust  “opaco” è residente in Bulgaria e non produce redditi in Italia,  è soggetto passivo d’imposta solo in Bulgaria (e non in Italia) e come tale pagherà  le imposte  solo in Bulgaria (10%) e, poiché il trust non è “trasparente”, neppure i beneficiari devono pagare imposte in Italia.

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Trust opaco immobiliare residente in Bulgaria

Con il trust immobiliare, un proprietario, il disponente, trasferisce la proprietà di un immobile a un trustee, che lo gestisce nell’interesse di beneficiari designati.

Ai fini fiscali si definisce “trust opaco” un trust senza beneficiario di reddito “individuato”.

Per quanto detto prima, se il trasferimento avviene a favore di un Trustee residente all’estero , in considerazione del fatto che la “direzione effettiva” e la “gestione ordinaria in via principale” sono tipologie di attività decisionale che ben si conciliano con i “compiti” tipici del trustee, il Trust sarà estero e la sua residenza coinciderà con quella del Trustee.

Quindi se un Trust è

  • immobiliare
  • non è “individuato” il beneficiario 
  • il Trustee è residente in Bulgaria

saremo in presenza di un Trust opaco immobiliare residente in Bulgaria.

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Convenzione contro la doppia imposizione

L’art. 5 (Redditi immobiliari) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio dispone che:

“1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita’ agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” e’ definita in conformita’ al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonche’ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche’ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.”

Quindi, normalmente, i redditi che un residente bulgaro ricava da beni immobili (compresi i redditi agricoli o forestali) situati in Italia sono imponibili in Italia.

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Obblighi dichiarativi

Per quanto attiene gli obblighi dichiarativi le società e gli enti non residenti devono presentare, per tutti i redditi prodotti in Italia, un’unica dichiarazione dei redditi.
Il modello dichiarativo da utilizzare per le società non residenti è il modello Redditi SC.
Tale modello deve essere utilizzato:

  • Sia da parte delle società (di persone e di capitali) e degli enti commerciali (compresi i trust) che hanno in Italia una stabile organizzazione;
  • Sia da parte degli stessi soggetti, se non hanno in Italia una stabile organizzazione.

Quindi, nel caso di immobili posseduti in Italia da società estere, si deve presentare  il modello Redditi SC compilando il quadro RB dedicato ai redditi fondiari.

Nel caso in cui la società estera acquisisce un immobile in Italia destinato a uso proprio, la società sarà tenuta a versare l’’IMU, Imposta Municipale Propria,  ma non sarà tenuta al versamento dell’IRPEF.

Se l’immobile non è locato lIMUImposta Municipale Propriasostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito, i quali vanno comunque indicati nel quadro RB della Dichiarazione dei Redditi. Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.

Evidentemente se l’immobile viene affittato si dovrà procedere alla stipulazione ed alla successiva registrazione del contratto di locazione.

Una società non residente non può fare uso della cedolare secca perché questo sistema di agevolazioni è espressamente riservato alle persone fisiche.

Come su detto,  il reddito percepito dalla società non residente in Italia, , rientra tra i redditi fondiari. Il reddito fondiario derivante dai canoni di affitto  prevede (per competenza economica) una tassazione del 95% del reddito (comma 4-bis dell’art.37 (Determinazione del reddito dei fabbricati) del TUIR).

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