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Austria – Rilascio delle licenze per compagnie di Assicurazioni

Le compagnie assicurative nazionali, ovvero quelle con sede in Austria, necessitano di una licenza rilasciata dallAutorità austriaca per i mercati finanziari – Austrian Financial Market Authority  – Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ( FMA)

I  requisiti per l’assicurazione dei contratti operativi in ​​Austria sono stabiliti nella Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 – Insurance Supervision Act 2016 – Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016).

I rami assicurativi si dividono nei rami assicurativi

  • dell’assicurazione non vita (assicurazione sulla proprietà)
  • dell’assicurazione sulla vita. Le polizze assicurative sulla vita variano a seconda del tipo di investimento e del metodo di pagamento. Ad esempio, esistono le seguenti tipologie:
    • Assicurazione sulla vita e sulla morte
    • Assicurazione sui rischi
    • assicurazione pensionistica
    • Assicurazione sulla vita unit-linked e index-linked

    .

L’allegato A della legge sulla vigilanza assicurativa del 2016  contiene la Classificazione dei rami assicurativi.

Classificazione dei rami assicurativi

  1.  Infortuni
    a) prestazioni una tantum
    b) prestazioni ricorrenti
    c) prestazioni combinate
    d) trasporto passeggeri
  2. Malattia
    a) Indennità giornaliera
    b) Spese mediche
    c) Prestazioni combinate
  3. Assicurazione completa per veicoli terrestri (esclusi i veicoli ferroviari)
    Tutti i danni a:
    a) Veicoli terrestri
    b) Veicoli terrestri senza propulsione propria
  4. Assicurazione scafo veicolo ferroviario
    Tutti i danni ai veicoli ferroviari
  5. Assicurazione scafo aeromobile
    Tutti i danni agli aeromobili
  6. Assicurazione scafo per navigazione marittima, lacustre e fluviale
    Tutti i danni a:
    a) imbarcazioni fluviali
    b) imbarcazioni lacustri interne
    c) imbarcazioni marittime
  7. Merci trasportate
    Tutti i danni alle merci trasportate, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato
  8. Incendi e calamità naturali
    Tutti i danni alla proprietà (a meno che non rientrino nelle voci da 3 a 7) causati da
    a) incendio
    b) esplosione
    c) tempesta
    d) altre calamità naturali eccetto la tempesta
    e) energia nucleare
    f) cedimenti e frane
  9. Altri danni alla proprietà
    Tutti i danni alla proprietà (a meno che non rientrino nei punti da 3 a 7) causati da grandine o gelo o da qualsiasi altra causa (come il furto), a meno che queste cause non siano coperte dal punto 8
  10. Responsabilità per veicoli terrestri semoventi
    Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di veicoli terrestri semoventi
  11. Responsabilità civile aeromobili
    Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di aeromobili
  12. Responsabilità per navigazione marittima, marittima interna e fluviale
    Responsabilità di ogni genere (compresa quella del vettore) derivante dall’uso di navi fluviali, navi per navigazione marittima interna e navi marittime
  13. Responsabilità civile generale
    Tutti gli altri casi di responsabilità non coperti dagli articoli da 10 a 12
  14. Credito
    a) insolvenza generale
    b)
    credito all’esportazione c) prestiti rateali
    d) prestiti ipotecari
    e) prestiti agricoli
  15. Deposito
    a) deposito diretto
    b) deposito indiretto
  16. Perdite finanziarie varie
    a) rischi professionali
    b) reddito insufficiente (generale)
    c) maltempo
    d) perdita di profitto e)
    spese generali di gestione
    f) spese aziendali impreviste
    g) ammortamento
    h) perdita di affitto o reddito
    i) perdite commerciali indirette diverse da quelle già menzionate
    k) perdite monetarie non commerciali
    l) altre perdite finanziarie
  17. Tutela legale
  18. Assistenza
    alle persone che si trovano in difficoltà durante il viaggio o mentre sono lontane dal proprio domicilio o dalla propria residenza abituale
  19. Vita (a meno che non sia coperto dagli articoli da 20 a 22)
  20. Assicurazione matrimoniale e di nascita
  21. Assicurazione sulla vita unit-linked e index-linked
  22. Negozi di Tontine
  23. Riassicurazione
    a) Riassicurazione danni
    b) Riassicurazione vita

In Austria, le compagnie assicurative devono dimostrare un’adeguatezza patrimoniale superiore a determinati requisiti minimi. Questi requisiti sono stabiliti dalla Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II),  direttiva UE sulla vigilanza assicurativa che stabilisce regole di adeguatezza patrimoniale basate sul rischio e requisiti qualitativi per la gestione del rischio delle compagnie assicurative. L’adeguatezza patrimoniale deve essere sufficiente a coprire eventi imprevisti e a garantire la stabilità finanziaria dell’azienda. 

La Solvency II è un insieme di direttive e regolamenti fornisce  un quadro normativo completo per il settore assicurativo che  stabilisce norme di solvibilità basate sul rischio per le imprese di assicurazione e disciplina l’adeguatezza patrimoniale nonché i requisiti qualitativi per la gestione del rischio e gli obblighi di informativa.

La Solvency II  mira a:

  • Armonizzare la vigilanzadelle imprese di assicurazione e riassicurazione nell’UE. 
  • Garantire la stabilità finanziariadel settore, richiedendo alle imprese di detenere capitale sufficiente per far fronte ai rischi. 
  • Proteggere gli assicuratiimponendo requisiti di trasparenza e governance. 
I tre pilastri di Solvency II:
  1. Requisiti quantitativi: Stabiliscono il capitale che le imprese devono detenere per far fronte ai rischi (Requisito Patrimoniale di Solvibilità o SCR).
  2. Requisiti qualitativi: Riguardano la governance, la gestione del rischio e i sistemi di controllo interno.
  3. Requisiti di informativa: Impongono la pubblicazione di informazioni dettagliate per garantire la trasparenza. 

I regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS), sono atti normativi di livello secondario emanati dalla Commissione Europea che specificano ulteriormente le disposizioni della direttiva quadro Solvency II riguardanti la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo fornendo dettagli tecnici e pratici per la loro applicazione. 

Questi regolamenti, insieme ai regolamenti delegati e alle linee guida dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), contribuiscono a definire un quadro normativo armonizzato e completo per il settore assicurativo europeo. 
I regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS) specificano le informazioni tecniche necessarie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri, elementi fondamentali per la valutazione della solvibilità delle imprese assicurative. In particolare, si concentra su: 
  • Riserve tecniche:
    Rappresentano gli accantonamenti che le compagnie assicurative devono effettuare per far fronte agli impegni futuri verso gli assicurati.
  • Fondi propri di base:
    Sono le risorse finanziarie che le imprese possono utilizzare per far fronte alle proprie obbligazioni, anche in caso di difficoltà.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2883  reca informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2024 fino al 30 dicembre 2024, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

I requisiti per l’esercizio di un’assicurazione contrattuale in Austria sono regolamentati dalla Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 – Insurance Supervision Act 2016 – Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016) e dai regolamenti emanati sulla base della VAG 2016.

Le disposizioni  più importanti della Legge sulla vigilanza assicurativa del 2016 (VAG 2016) per ottenere una concessione sono:

Sezioni 6, 7, 8, 10, da 88 a 91, da 106 a 113, da 117 a 123 e da 169 a 194 nonché Allegato A .

Se si prevede solo un’attività limitata in Austria, oltre agli articoli 6, 7, 8 e 10 della VAG 2016, occorre rispettare anche gli articoli da 82 a 90 della VAG 2016 per le piccole compagnie assicurative.

Il requisito patrimoniale minimo è stabilito nel § 193 della VAG 2016.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono detenere fondi propri di base ammissibili per coprire il requisito patrimoniale minimo.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono calcolare il requisito patrimoniale minimo in conformità al Regolamento di Esecuzione (UE). Tale requisito prevede i seguenti limiti minimi assoluti:
2,7 milioni di euro per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive, a meno che non siano coperti tutti o alcuni dei rischi elencati nei punti da 10 a 15 dell’allegato A; in quest’ultimo caso, il limite inferiore assoluto è pari ad almeno 4 milioni di euro,
4 milioni di euro per le compagnie di assicurazione sulla vita, comprese le compagnie di assicurazione captive,
3,9 milioni di euro per le imprese di riassicurazione, escluse le imprese di riassicurazione captive, soggette a un requisito patrimoniale minimo di 1,3 milioni di euro e
la somma degli importi di cui ai punti uno e due per le imprese di assicurazione miste.

 

 

 

Bulgaria – Rilascio delle licenze per compagnie di Assicurazioni

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Normativa UE

In Unione Europea le Condizioni per l’esercizio dell’attività delle compagnie assicurative sono stabilite dalla Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).

La Solvency II è un insieme di direttive e regolamenti fornisce  un quadro normativo completo per il settore assicurativo che  stabilisce norme di solvibilità basate sul rischio per le imprese di assicurazione e disciplina l’adeguatezza patrimoniale nonché i requisiti qualitativi per la gestione del rischio e gli obblighi di informativa.

La Solvency II  mira a:

  • Armonizzare la vigilanzadelle imprese di assicurazione e riassicurazione nell’UE. 
  • Garantire la stabilità finanziariadel settore, richiedendo alle imprese di detenere capitale sufficiente per far fronte ai rischi. 
  • Proteggere gli assicuratiimponendo requisiti di trasparenza e governance. 
I tre pilastri della Solvency II sono:
  1. Requisiti quantitativi: Stabiliscono il capitale che le imprese devono detenere per far fronte ai rischi (Requisito Patrimoniale di Solvibilità o Solvency Capital Requirement (SCR)).
  2. Requisiti qualitativi: Riguardano la governance, la gestione del rischio e i sistemi di controllo interno.
  3. Requisiti di informativa: Impongono la pubblicazione di informazioni dettagliate per garantire la trasparenza. 

I regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS), sono atti normativi di livello secondario emanati dalla Commissione Europea che specificano ulteriormente le disposizioni della direttiva quadro Solvency II riguardanti la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo fornendo dettagli tecnici e pratici per la loro applicazione. 

Questi regolamenti, insieme ai regolamenti delegati e alle linee guida dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), contribuiscono a definire un quadro normativo armonizzato e completo per il settore assicurativo europeo. 
I regolamenti di esecuzione, o Implementing Technical Standards (ITS) specificano le informazioni tecniche necessarie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri, elementi fondamentali per la valutazione della solvibilità delle imprese assicurative. In particolare, si concentra su: 
  • Riserve tecniche:
    Rappresentano gli accantonamenti che le compagnie assicurative devono effettuare per far fronte agli impegni futuri verso gli assicurati.
  • Fondi propri di base:
    Sono le risorse finanziarie che le imprese possono utilizzare per far fronte alle proprie obbligazioni, anche in caso di difficoltà.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2883  reca informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2024 fino al 30 dicembre 2024, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

La Classificazione dei rischi per ramo assicurativo è stabilita nella elencati  parte A, dell’allegato I della Solvency II.

Le Condizioni di esercizio dell’attività sono stabilite dal CAPO IV del TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ACCESSO E ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE) della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II).

La Sezione 2 del CAPO IV è dedicata al Sistema di governance

  • Requisiti generali in materia di governance (Articolo 41)
  • Requisiti di competenza e di onorabilità per le persone che dirigono effettivamente l’impresa o rivestono altre funzioni fondamentali (Articolo 42)
  • Prova di onorabilità (Articolo 43)
  • Gestione dei rischi (Articolo 44)
  • Valutazione interna del rischio e della solvibilità (Articolo 45)
  • Controllo interno (Articolo 46)
  • Audit interno (Articolo 47)
  • Funzione attuariale (Articolo 48)
  • Esternalizzazione (Articolo 49)
  • Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione (Articolo 50)

Le Disposizioni inerenti alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e disposizioni in materia di investimenti sono stabilite dal CAPO VI del TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ACCESSO E ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE) della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II).

L’Articolo 129 è dedicato al Calcolo del requisito patrimoniale minimo.

Ai sensi della lettera d) del primo comma dell’Articolo 129 il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo è pari a:

i)   2.700.000 EUR per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo nel caso in cui siano coperti, in tutto o in parte, i rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’allegato I, parte A, nel qual caso non può essere inferiore a  4.000.000 EUR;
ii)  4.000.000 EUR per le imprese di assicurazione vita, incluse le imprese di assicurazione captive;
iii)   3.900. 000 EUR per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il requisito patrimoniale minimo non può essere inferiore a   1.300.000 EUR  ;
iv)  la somma degli importi di cui ai punti i) e ii) per le imprese di assicurazione di cui all’articolo 73, paragrafo 5.

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Normativa Bulgara

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Codice delle Assicurazioni – Assicurazioni e riassicurazioni

Ai sensi dell’art. 1 del Codice delle Assicurazioni – Кодекса за застраховането (КЗ) 

Il Codice disciplina in Bulgaria:

  1.  le attività assicurative e riassicurative;
  2.  l’attività di distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi, compresa l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
  3. le condizioni per l’avvio, lo svolgimento e la cessazione delle attività di cui ai punti 1 e 2;
  4. le regole per la distribuzione dei prodotti assicurativi e per la liquidazione dei sinistri assicurativi;
  5.  il contratto di assicurazione;
  6. l’assicurazione obbligatoria;
  7.  la riorganizzazione, la liquidazione e il fallimento di un assicuratore o di un riassicuratore;
  8.  la vigilanza assicurativa.

Ai sensi dell’art. 8 del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) la lingua in cui vengono svolte le attività assicurative e di intermediazione assicurativa nella Repubblica di Bulgaria è il bulgaro. Le condizioni generali, le informazioni per i consumatori e gli altri documenti che gli assicuratori e gli intermediari assicurativi forniscono agli utenti dei servizi assicurativi devono essere redatti in bulgaro. Su richiesta dell’utente dei servizi assicurativi, può essere utilizzata un’altra lingua nei rapporti con l’assicuratore.

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Soggetti che possono svolgere le attività previste dal Codice ed i requisiti fondamentali per svolgerle

Il Capitolo due del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) determina i
Soggetti che possono svolgere le attività previste dal Codice ed i requisiti fondamentali per svolgerle

La Sezione I (Artt. da 12 a 14) del Capitolo due del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicata ad “Assicuratori e riassicuratori“.

Ai sensi dell’art. 12 del  Codice delle Assicurazioni (КЗ)
(1) L’assicuratore è:
1. una società per azioni, una società europea, una cooperativa di mutua assicurazione o una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, che ha ricevuto una licenza ai sensi dei termini e delle condizioni del presente Codice (assicuratore locale);
2. una persona che ha ottenuto una licenza assicurativa in un altro Stato membro e svolge attività sul territorio della Repubblica di Bulgaria alle condizioni del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi (assicuratore di un altro Stato membro);
3. una succursale di un assicuratore di un paese terzo, registrata ai sensi della legge commerciale , che ha ricevuto una licenza secondo i termini e le condizioni del presente Codice.
(2) Un riassicuratore è:
1. una società per azioni o una società europea, che ha ricevuto una licenza per la riassicurazione attiva ai sensi del presente Codice (riassicuratore locale);
2. una persona che ha ottenuto una licenza per la riassicurazione attiva presso la propria sede legale in un altro Stato membro (riassicuratore di un altro Stato membro);
3. una persona che ha ricevuto l’autorizzazione per la riassicurazione attiva presso la propria sede legale in un paese terzo (riassicuratore di un paese terzo) tramite una succursale registrata ai sensi del Diritto commerciale (Търговския закон (ТЗ)) e ha ricevuto una licenza ai sensi del presente Codice.
(3) La riassicurazione nella Repubblica di Bulgaria può essere effettuata anche da un riassicuratore con sede legale in un paese terzo.

La Sezione II (Artt. 15 e 16) del Capitolo due del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicata al “Diritto di accesso degli assicuratori e dei riassicuratori al mercato unico“.

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Requisiti fondamentali per gli assicuratori e i riassicuratori

La Sezione III (Artt. da 17 a 21) del Capitolo due del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicata al “Requisiti fondamentali per gli assicuratori e i riassicuratori“.
Art.17 – Requisiti generali per gli assicuratori e i riassicuratori

(1) La società per azioni di assicurazione o di riassicurazione è costituita, gestita, trasformata e sciolta in conformità alla legge commerciale , salvo diversa disposizione del presente codice.
(2) Una cooperativa di mutua assicurazione deve essere costituita, gestita, trasformata e sciolta in conformità alla legge sulle cooperative , salvo quanto diversamente disposto dal presente codice.
(3) La sede legale di un assicuratore locale, rispettivamente di una società per azioni di riassicurazione locale, deve essere situata presso la sede legale nella Repubblica di Bulgaria. La società per azioni di assicurazione può aprire più di una filiale ai sensi della Legge sul Commercio in una località, inclusa quella della sua sede legale.
(4) La società per azioni di assicurazione ha il diritto di esercitare l’attività assicurativa solo nei rami assicurativi specificati nella licenza, salvo i casi di copertura di rischi aggiuntivi alle condizioni dell’articolo 30 .
(5) La cooperativa di mutua assicurazione ha il diritto di svolgere attività assicurativa solo nei rami assicurativi specificati nella licenza, salvo i casi di copertura di rischi aggiuntivi alle condizioni dell’art . 30. L’oggetto dell’attività della cooperativa di mutua assicurazione può coprire uno o più rami assicurativi di cui alla Sezione I dell’Allegato n. 1  con o senza assicurazione “Infortuni” e/o “Malattia”.
(6) L’atto costitutivo della cooperativa di mutua assicurazione deve contenere, oltre ai dati previsti dalla legge sulle cooperative, le seguenti informazioni:
1. classi assicurative;
2. i fondi della cooperativa di mutua assicurazione, il tipo, la modalità di pagamento e l’importo dei contributi, l’entità della responsabilità dei soci per le obbligazioni della cooperativa di mutua
Art.18 – Azienda

 (1) La denominazione della società per azioni di assicurazione deve contenere la parola «assicurazione» o suoi derivati ​​in lingua bulgara e può contenere la parola «assicurazione» o suoi derivati ​​in una lingua straniera.
(2) Una persona che non è titolare di una licenza per svolgere attività assicurativa non può utilizzare nella sua azienda, nella sua pubblicità o in altre attività la parola “assicurazione” o i suoi derivati ​​in bulgaro o in una lingua straniera.
(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano rispettivamente alla cooperativa di mutua assicurazione. La denominazione della cooperativa di mutua assicurazione non può contenere la denominazione di una cooperativa socia.
(4) La ragione sociale del riassicuratore deve necessariamente contenere la parola “riassicurazione” o i suoi derivati ​​in lingua bulgara. La ragione sociale del riassicuratore può contenere la parola “riassicurazione” o i suoi derivati ​​in una lingua straniera.
(5) Una persona che non è titolare di una licenza di riassicuratore non ha il diritto di utilizzare nella sua società, nel suo nome, nella sua pubblicità o in altre attività la parola “riassicurazione” o i suoi derivati ​​in bulgaro o in una lingua straniera.

Art.19 – Capitale autorizzato e azioni

(1) All’atto della costituzione di una società per azioni di assicurazione o di riassicurazione, l’ammontare del capitale sottoscritto:
1. un assicuratore o un riassicuratore ai sensi dell’art. 15, comma 1, non può essere inferiore all’importo del capitale minimo richiesto ai sensi dell’art. 192, comma 2 ;
2.  un assicuratore ai sensi dell’art. 15, comma 3 non può essere inferiore all’importo del capitale di garanzia minimo ai sensi dell’art. 210 .
(2)  Il capitale di cui al comma 1 deve essere interamente sottoscritto e versato entro la data di presentazione della richiesta di rilascio della licenza. In caso di successivo aumento del capitale, esso deve essere interamente versato entro la data di presentazione della richiesta di iscrizione nel registro delle imprese  e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro  (Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ).
(3) I conferimenti al capitale di una società per azioni ai sensi del comma 1 possono essere effettuati solo in denaro e non possono essere effettuati con fondi di provenienza non comprovata o con fondi ottenuti mediante attività illecita.
(4) La società per azioni di cui al comma 1 emette solo azioni nominative non materiali con diritto di voto ciascuna.
(5) In caso di aumento di capitale, l’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, devono sottoporre alla commissione:
1. una relazione sulle variazioni intervenute nell’azionariato e sulle eventuali variazioni nella composizione della compagine sociale;
2. documenti attestanti l’avvenuto versamento dell’aumento di capitale.

 

Art.20 – Fondatori e soci-cooperatori

(1) Una cooperativa di mutua assicurazione deve essere costituita da almeno 500 persone. Fondatore e socio della cooperativa può essere una persona fisica che abbia compiuto 18 anni e non sia sottoposta a tutela.
(2) I fondatori devono essere assicurati presso la cooperativa di mutua assicurazione dopo che questa ha ottenuto la licenza per fornire assicurazioni e devono pagare un premio assicurativo in base a una polizza assicurativa da loro scelta ai sensi della Sezione I dell’allegato n. 1 per il primo anno.
(3) L’appartenenza alla cooperativa di mutua assicurazione sorge o cessa contestualmente alla conclusione o alla risoluzione del contratto di assicurazione secondo le condizioni generali.


Art.21- Contributi e versamenti dei soci cooperatori
(1) Ogni cooperativa socia versa un contributo iniziale e una quota, il cui importo è determinato dallo statuto, e stipula con la cooperativa di mutua assicurazione un contratto di assicurazione “Vita” ai sensi della Sezione I dell’allegato n. 1con una durata non inferiore a tre anni. I contributi azionari servono a ricostituire il capitale minimo di garanzia.

(2)  Al fine di raggiungere l’importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità, rispettivamente, del capitale minimo di garanzia, l’assemblea generale, a maggioranza di due terzi dei soci cooperatori rappresentati in assemblea, può deliberare di raccogliere contributi aggiuntivi e mirati dai soci cooperatori. Tutti i contributi al capitale della cooperativa sono in denaro. I contributi aggiuntivi e mirati possono essere restituiti ai soci cooperatori solo quando in tal modo i fondi propri della cooperativa di mutua assicurazione non scenderanno al di sotto dell’importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità, rispettivamente, del capitale minimo di garanzia. La restituzione dei contributi aggiuntivi e mirati deve essere effettuata con un preavviso scritto di un mese alla Commissione. Durante il periodo di preavviso, la Commissione ne vieta la restituzione qualora, a seguito di essa, i fondi propri della cooperativa di mutua assicurazione scendano al di sotto dell’importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo o del requisito patrimoniale di solvibilità, rispettivamente al di sotto dell’importo del capitale minimo di garanzia. Dopo lo scioglimento della cooperativa di mutua assicurazione, i contributi azionari, aggiuntivi e di destinazione devono essere restituiti una volta saldati tutti gli altri obblighi.
(3) Alla cooperativa di mutua assicurazione si applica l’articolo 19, comma 3. Quando il contributo aggiuntivo o mirato supera l’uno per cento del capitale minimo di garanzia della cooperativa, si applica l’articolo 73 .
(4) I premi delle cooperative socie e gli obblighi della cooperativa di mutua assicurazione derivanti dai contratti di assicurazione sono gli stessi se i termini e le condizioni dell’assicurazione sono gli stessi.
(5) L’assemblea generale della cooperativa di mutua assicurazione può deliberare la riduzione dei pagamenti assicurativi con la maggioranza dei due terzi delle cooperative socie rappresentate all’assemblea.
(6)  Una cooperativa di mutua assicurazione che svolge attività di assicurazione sulla vita non deve applicare i requisiti di cui alla Parte Seconda, Titolo Terzo del presente Codice se i pagamenti assicurativi variano a seconda dei fondi disponibili e i contributi di ciascuno dei membri della cooperativa sono dello stesso importo per tutti. Per la cooperativa di mutua assicurazione di cui alla frase prima, si applica la Parte Seconda, Titolo Quarto del presente Codice.

Rilascio e revoca delle licenze agli assicuratori e ai riassicuratori

Il Capitolo tre del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicato al
“Rilascio e revoca delle licenze agli assicuratori e ai riassicuratori locali”

Rilascio delle licenze

La Sezione I (Artt. da 28 a 36) del Capitolo tre del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicata ad “Rilascio delle licenze”
Art. 28 – Licenza per attività assicurative o riassicurative
(1) Una persona con sede legale nella Repubblica di Bulgaria ha il diritto di svolgere attività assicurativa o riassicurativa sul territorio della Repubblica di Bulgaria dopo aver ottenuto una licenza dalla Commissione ai sensi del presente Codice.
(2) Chi non ha ottenuto la licenza per l’attività assicurativa non ha il diritto di proporre o concludere un contratto con il quale si assume un rischio assicurativo.

Art. 29 – Licenze

(1) La licenza dell’assicuratore è rilasciata per l’attività assicurativa svolta nell’ambito:
1. una o più classi di assicurazione di cui alla Sezione I dell’Allegato n. 1 (assicurazione sulla vita);
2. una o più classi di assicurazione di cui alla Sezione II dell’allegato n. 1 (assicurazione generale).
(2) La licenza di cui al comma 1, punto 2, può essere rilasciata anche per gruppi di rami assicurativi elencati nella sezione II, lettera “B” dell’allegato n. 1 .
(3) La licenza di riassicuratore è rilasciata per l’attività di riassicurazione ai sensi:
1. assicurazione sulla vita, o
2. assicurazione generale, o
3. assicurazione sulla vita e assicurazione generale (riassicurazione per tutte le classi di assicurazione).
(4) L’ambito di validità della licenza dell’assicuratore può essere esteso da una licenza aggiuntiva per una classe di assicurazione o per gruppi di classi di assicurazione elencati nella Sezione II, lettera “B” dell’allegato n. 1. La licenza del riassicuratore, rilasciata per una parte delle attività di cui al comma 2, può essere estesa da una licenza aggiuntiva per una nuova attività.
(5) L’assicuratore può esercitare l’attività di assistenza in viaggio di cui all’art. 3, comma 1, punto 7, solo se ha ottenuto la licenza assicurativa ai sensi del punto 18, sezione II, lettera “A” dell’allegato n. 1 , salvo i casi di rischio aggiuntivo.
(6) La licenza deve essere redatta per iscritto e deve specificare in dettaglio:
1. per un assicuratore – il tipo di attività e le classi di assicurazione di cui all’allegato n. 1, in base alle quali ha il diritto di fornire l’assicurazione;
2. per un riassicuratore: le attività di cui al paragrafo 3, in base alle quali ha il diritto di esercitare la riassicurazione.
(7) La licenza ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 (licenza), nonché la licenza aggiuntiva ai sensi del paragrafo 4 (licenza aggiuntiva) sono rilasciate dalla commissione su proposta del vicepresidente.
(8) La Commissione rifiuta di rilasciare la licenza se il richiedente non soddisfa i requisiti del presente Codice.
(9) Una licenza o una licenza aggiuntiva per una classe di assicurazione deve essere rilasciata per l’intera classe e può essere rilasciata anche solo per una parte dei rischi dell’allegato n. 1che si riferiscono alla classe pertinente:
1. quando il richiedente ha chiesto di coprire solo una parte dei rischi di cui all’allegato n. 1 relativi al ramo assicurativo, oppure
2. a discrezione della commissione, quando dai documenti presentati per il rilascio della licenza risulta che non tutti i rischi sono coperti.
(10) La licenza di riassicurazione può essere rilasciata per una o entrambe le attività di cui al comma 3, punti 1 e 2, secondo quanto indicato nella richiesta presentata.

Art. 30 – Rischi aggiuntivi

(1) L’assicuratore che ha ottenuto la licenza per un rischio principale compreso in un ramo o in un gruppo di rami assicurativi ai sensi della Sezione II dell’allegato n. 1 può assicurare anche i rischi compresi in un altro ramo senza dover ottenere la licenza per tali rischi, se tali rischi soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. sono correlati al rischio principale;
2. riguardano l’oggetto assicurato contro il rischio principale;
3. sono inclusi nel contratto in base al quale è assicurato il rischio principale.
(2) I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17, sezione II, lettera “A” dell’allegato n. 1 non sono considerati rischi supplementari ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, l’assicurazione tutela legale di cui al ramo 17 può costituire un rischio supplementare al ramo 18, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e una delle seguenti condizioni:
1. il rischio principale riguarda esclusivamente l’assistenza fornita alle persone che incontrano difficoltà durante gli spostamenti lontano dal proprio domicilio o dalla propria residenza abituale;
2. L’assicurazione si applica alle controversie o ai rischi derivanti da o in connessione con l’uso di navi marittime.

Art. 31- Documenti richiesti per il rilascio della licenza

(1) Per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa da parte di una società per azioni, deve essere presentata una domanda di licenza, alla quale devono essere allegati:
1. gli statuti e gli altri documenti fondativi;
2. elenco degli azionisti e entità della loro partecipazione;
3. un documento emesso da una banca che svolge attività bancaria sul territorio della Repubblica di Bulgaria, attestante i conferimenti in denaro effettuati per conto delle azioni sottoscritte;
4. i documenti e le informazioni di cui all’art. 69 – per le persone che acquisiscono la partecipazione ai sensi dell’art. 68, comma 1 , e i documenti e le informazioni di cui all’art. 73 – per le persone che acquisiscono più dell’uno per cento delle azioni della società;
5.  prova che l’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, saranno in grado di mantenere in futuro fondi propri ammissibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi del capitolo tredicesimo;
6. prova che:
a) l’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, saranno in grado di mantenere in futuro fondi propri di base ammissibili per coprire il requisito patrimoniale minimo ai sensi del capitolo quattordici ;
b) (modificato – SG, n. 85 del 2023, in vigore dal 01.01.2023) l’assicuratore senza diritto di accesso al mercato unico potrà mantenere in futuro fondi propri di base ammissibili per coprire il capitale minimo di garanzia di cui all’art. 210 ;
7. prova che l’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, saranno in grado di rispettare i requisiti relativi al sistema di gestione previsti dal Capitolo Sette , compresi i documenti di cui all’art. 77, comma 1, punti 1, 3 e 4 ;
8. i dati relativi alle persone di cui all’articolo 79, paragrafo 1, unitamente alla prova del rispetto dei pertinenti requisiti di qualificazione e di buona reputazione;
9. programma per le attività dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore.
(2) Per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività assicurativa di cui al punto 10.1, sezione II, lettera “A” dell’allegato n. 1 alla domanda, deve essere inoltre presentato:
1. un documento di una banca che confermi che verrà rilasciata una garanzia bancaria in conformità con i requisiti dello statuto dell’Ufficio nazionale degli assicuratori automobilistici bulgari;
2. un contratto di riassicurazione secondo criteri determinati da una decisione della Commissione, nonché
3. un elenco dei nomi e degli indirizzi dei rappresentanti di cui all’articolo 503 per la risoluzione dei sinistri in ciascuno Stato membro e copie dei contratti conclusi con tali persone certificate dal richiedente.
(3) Per il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività assicurativa da parte di una cooperativa di mutua assicurazione, deve essere presentata una domanda di licenza, alla quale devono essere allegati:
1. gli statuti e gli altri documenti fondativi;
2. l’elenco delle cooperative socie e l’ammontare delle loro quote associative;
3. un documento rilasciato da una banca autorizzata a svolgere attività bancaria sul territorio della Repubblica di Bulgaria, attestante i conferimenti in denaro versati nel capitale della cooperativa;
4. i documenti e le informazioni di cui all’articolo 69, comma 2, punto 1, e comma 3, punti 1 e 6, rispettivamente – per le persone che effettuano un contributo aggiuntivo o mirato che supera l’uno per cento del capitale minimo di garanzia della cooperativa;
5. le prove e i documenti di cui al comma 1, punti 5 – 9.
(4) Qualora il richiedente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 abbia richiesto una licenza assicurativa ai sensi dell’articolo 18, sezione II, lettera “A” dell’allegato n. 1 , la commissione può richiedere la prova delle risorse dirette e indirette, compresi personale e attrezzature, compresa la qualificazione dell’équipe medica e la qualità delle attrezzature, di cui il richiedente dispone per assumere gli obblighi derivanti dall’assicurazione “Assistenza viaggio”.
(5) La richiesta di cui al paragrafo 1, 2 o 3 è esaminata dopo il pagamento di una tassa per l’esame dei documenti.

Art. 32 – Documenti per l’ampliamento dell’ambito di applicazione della licenza

(1) Per il rilascio di una licenza ad un riassicuratore per l’ampliamento del suo ambito di attività con una nuova attività, deve essere presentata una domanda, alla quale devono essere allegati:
1. una copia del verbale dell’autorità competente del riassicuratore contenente le decisioni adottate per integrare l’ambito di attività;
2. il programma delle attività modificato e integrato.
(2) Per il rilascio ad un assicuratore di una licenza per un nuovo tipo di attività assicurativa, nonché per una licenza per una nuova classe di assicurazione, per l’integrazione della licenza per una classe di assicurazione con nuovi rischi dell’allegato n. 1 o per una licenza per un gruppo di classi di assicurazione, deve essere presentata una richiesta alla quale devono essere allegati:
1. una copia del verbale dell’autorità competente dell’assicuratore con le decisioni prese in merito alla richiesta di licenza;
2. il programma di attività modificato e integrato;
3. prova che:
a) l’assicuratore con diritto di accesso al mercato unico dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità, rispettivamente di fondi propri di base ammissibili sufficienti a coprire il requisito patrimoniale minimo, oppure
b)  l’assicuratore senza diritto di accesso al mercato unico dispone di fondi propri di base ammissibili sufficienti a coprire il capitale minimo di garanzia.
(3) Per il rilascio della licenza assicurativa ai sensi del punto 10.1, sezione II, lettera “A” dell’allegato n. 1, deve essere presentata anche la documentazione di cui all’art. 31, comma 2 .
(4) Nei casi di cui al comma 2, quando viene richiesto il rilascio di una licenza per l’attività di assicurazione non vita a un assicuratore vita nell’ambito dei rami assicurativi di cui al punto 1 o 2, sezione II, lettera “A” dell’allegato n. 1 o il rilascio di una licenza per l’attività di assicurazione vita a un assicuratore autorizzato solo ai sensi del punto 1 o 2, sezione II, lettera “A” dell’allegato n. 1 , deve essere fornita la prova che l’assicuratore dispone di fondi propri di base ammissibili a copertura dell’importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo – per gli assicuratori vita, e dell’importo minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo – per gli assicuratori non vita ai sensi dell’articolo 192 , nonché la prova che sarà in grado di coprire gli obblighi finanziari minimi ai sensi dell’articolo 142, comma 2. Qualora l’assicuratore non abbia diritto di accesso al mercato unico, deve essere fornita la prova che dispone di fondi propri di base ammissibili a copertura del capitale di garanzia minimo ai sensi dell’articolo 210, comma 3 .
(5) La richiesta di cui al paragrafo 1, 2, 3 o 4 è esaminata dopo il pagamento di una tassa per l’esame dei documenti.

Art. 33 – Programma di attività

(1) Il programma per l’attività dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, deve contenere:
1. le classi di assicurazione che l’assicuratore intende stipulare e la natura dei rischi che intende coprire, rispettivamente le attività che il riassicuratore intende svolgere e la natura dei rischi che intende coprire;
2. la politica e il programma di riassicurazione, rispettivamente di retrocessione, che specificano anche i principi guida per la riassicurazione, rispettivamente di retrocessione;
3. i metodi, le ipotesi e i dati di input che saranno utilizzati per formare le riserve tecniche;
4. una previsione dei costi di organizzazione e avvio dell’attività, delle risorse finanziarie per la copertura di tali costi e per l’assicurazione di cui al punto 18, sezione II, lettera “A” dell’allegato n. 1 – le risorse finanziarie e tecniche a disposizione del richiedente per l’erogazione dell’assistenza;
5. una previsione finanziaria giustificata dell’attività per i primi tre anni, contenente:
a) saldo stimato;
b) una stima previsionale del futuro fabbisogno patrimoniale di solvibilità basata sul bilancio previsionale insieme al metodo di calcolo utilizzato per derivare la stima;
(c) una stima previsionale del futuro requisito patrimoniale minimo basata sul bilancio previsionale insieme al metodo di calcolo utilizzato per derivare la stima;
d) una stima delle risorse finanziarie destinate a coprire le riserve tecniche, il requisito patrimoniale minimo e il requisito patrimoniale di solvibilità;
e) una previsione di entrate e spese, compreso l’importo previsto dei premi incassati, le richieste di indennizzo previste per pagamenti assicurativi o riassicuratori, rispettivamente, nonché i costi previsti per commissioni di intermediari assicurativi o riassicuratori, costi di acquisizione, amministrativi e altri costi – per quanto riguarda l’assicurazione generale e la riassicurazione;
f) un piano con una previsione dettagliata delle entrate e delle spese relative all’attività assicurativa diretta, alla riassicurazione attiva e passiva – in relazione all’assicurazione sulla vita;
6. l’origine, l’ammontare e la distribuzione dei fondi propri, comprese le modalità di finanziamento in caso di insufficiente copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;
7. programma di misure per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
(2) Il programma di attività del riassicuratore deve contenere anche le caratteristiche e i parametri essenziali dei contratti di riassicurazione che esso intende concludere con i cedenti.
(3) Il programma di attività dovrebbe riflettere realisticamente le caratteristiche del mercato e il loro impatto sull’attività della persona di cui al paragrafo 1, il volume dell’attività svolta, le risorse finanziarie, di lavoro e di altro tipo, nonché altri fattori rilevanti per la sua attuazione entro i termini stabiliti.
(4) Nei casi previsti dall’articolo 32, il programma di attività deve riguardare solo il nuovo ramo assicurativo o il gruppo di rami assicurativi con cui l’assicuratore desidera estendere l’ambito della propria licenza, rispettivamente la nuova attività con cui il riassicuratore desidera estendere l’ambito della propria licenza.
(5) (Modificato – SG n. 85/2023, in vigore dal 01.01.2023) Nei casi in cui il richiedente desideri beneficiare della limitazione del diritto di accesso al mercato unico ai sensi dell’art. 16 , per il capitale minimo di garanzia devono essere presentati i parametri di cui al comma 1, punto 5, lettere da “b” a “d” e punto 6. Qualora, nella procedura di rilascio di una licenza, la Commissione stabilisca che entro 5 anni dal rilascio della licenza il richiedente possa superare almeno una delle soglie di cui all’art. 16 , la procedura è sospesa fino alla presentazione di un programma di attività corretto secondo i parametri per il requisito patrimoniale di solvibilità, rispettivamente per il requisito patrimoniale minimo.

Art. 34 – Rilascio e rifiuto della licenza

(1) Su proposta del Vicepresidente, la Commissione valuta se sussistono i requisiti per il rilascio della licenza richiesta e adotta una decisione entro e non oltre quattro mesi dal ricevimento della richiesta.
(2) Qualora i documenti presentati siano irregolari o siano necessarie informazioni supplementari, il Vicepresidente e/o la Commissione inviano al richiedente una notifica delle irregolarità riscontrate e/o delle informazioni supplementari richieste e gli assegnano un termine sufficiente per la loro eliminazione, che non può essere inferiore a un mese e superiore a due mesi. Il termine di cui al comma 1 cessa di decorrere fino alla scadenza del termine stabilito per l’eliminazione delle irregolarità e/o per la fornitura di informazioni supplementari.
(3) Nel caso di rilascio di una licenza per estendere l’ambito di validità della licenza dell’assicuratore con un nuovo ramo assicurativo o gruppo di rami assicurativi, rispettivamente di un riassicuratore con una nuova attività, il termine di cui al comma 1 non può essere superiore a due mesi e, ai sensi del comma 2, inferiore a sette giorni. Il termine per la pronuncia della commissione cessa di decorrere fino alla scadenza del termine specificato per l’eliminazione delle irregolarità e/o per la fornitura di ulteriori informazioni.
(4) Se la notifica di cui al comma 2 non perviene all’indirizzo di corrispondenza indicato dal richiedente, il termine assegnato al richiedente decorre dall’affissione della notifica in un luogo appositamente designato nell’edificio della Commissione. La notifica è inoltre pubblicata sul sito web della Commissione . Tali circostanze sono attestate da un verbale redatto da funzionari designati con decreto del Presidente della Commissione.
(5) La Commissione notifica per iscritto al richiedente la decisione presa entro 7 giorni dalla sua emanazione.
(6) La Commissione notifica all’Autorità europea ogni decisione di rilasciare una licenza, rispettivamente, a un assicuratore o a un riassicuratore.

Art. 35 – Motivi di rifiuto

(1) La Commissione rifiuta il rilascio della licenza di assicurazione o di riassicurazione quando:
1. il capitale del richiedente non soddisfa i requisiti del presente codice;
2. uno qualsiasi dei membri dell’organo di gestione e di vigilanza del richiedente o le persone autorizzate a gestirlo e rappresentarlo non soddisfano i requisiti del presente codice o se, attraverso le loro attività o la loro influenza sul processo decisionale, possono danneggiare la sicurezza del richiedente o le sue operazioni;
3. le persone che detengono direttamente, insieme o tramite persone collegate o agendo di concerto con altre persone il 10 per cento o più dei voti nell’assemblea generale o del capitale del richiedente o possono controllarlo:
a) non soddisfano i requisiti del presente codice;
b) possano nuocere alle attività del richiedente attraverso le sue attività o qualifiche o attraverso la sua influenza sul processo decisionale;
c) non può essere identificato come un beneficiario effettivo (beneficiario effettivo);
d) l’entità dei beni di loro proprietà e/o l’attività da loro sviluppata, in termini di scala e risultati finanziari, non corrispondono alla partecipazione nel richiedente di cui si chiede l’acquisizione e creano dubbi circa l’affidabilità e l’idoneità di queste persone a fornire supporto patrimoniale al richiedente, se necessario;
4. i fondi presso i quali i soggetti che hanno sottoscritto l’uno e più dell’uno per cento del capitale non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 19, comma 3 ;
5. il richiedente ha presentato dati falsi o documenti dal contenuto falso;
6. il richiedente è un soggetto collegato a una persona fisica o giuridica e tale collegamento crea ostacoli all’esercizio efficace delle funzioni di vigilanza della commissione o del vicepresidente;
7. sussistono ostacoli all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza della Commissione o del vicepresidente, derivanti da o in connessione con l’applicazione di un atto normativo o amministrativo di un paese terzo che disciplina le attività di una o più persone con cui il richiedente è una parte correlata;
8. non è stato presentato alcun programma per l’attività o il programma presentato non è conforme ai requisiti dell’articolo 33 , o non garantisce sufficientemente gli interessi degli utenti dei servizi assicurativi, o quando l’attività che il richiedente intende svolgere non assicura la necessaria affidabilità e stabilità finanziaria;
9. non sono stati rispettati gli altri requisiti previsti dal presente codice e dagli atti attuativi dello stesso.
(2) Nei casi di cui al comma 1, punti 1, 2, 4, 5, 8 e 9, la Commissione rifiuta il rilascio della licenza solo se il richiedente non ha eliminato le irregolarità o non ha presentato le informazioni complementari entro il termine stabilito.
(3) Il rifiuto della Commissione di rilasciare una licenza deve essere motivato per iscritto. Qualora la decisione non sia stata presa entro il termine di cui all’articolo 34, paragrafo 1 , il rifiuto si intende tacito.
(4) Una nuova richiesta di rilascio della licenza può essere presentata non prima che siano trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del diniego.
(5) La Commissione rifiuta di rilasciare una licenza per un nuovo ramo assicurativo o di ampliare l’ambito di attività di un riassicuratore con una nuova attività per i motivi di cui al comma 1, punti 1, 3-5, 8 e 9, con applicazione corrispondente dei commi 2 e 3. Il rifiuto tacito sussiste se la Commissione non decide entro il termine di cui all’articolo 34, comma 3. In caso di rifiuto, si applica il comma 4.

Art. 35a – Registrazione e cancellazione delprodotto pensionistico individuale paneuropeo (ПЕПП)
La Commissione adotta una decisione in merito alla registrazione o alla cancellazione della registrazione di un PEPP istituito da un assicuratore che svolge attività nei rami assicurativi di cui alla sezione I dell’allegato n. 1, in conformità al regolamento (UE) 2019/1238, su proposta del vicepresidente.

Requisiti per la  gestione e l’attività degli assicuratori e dei riassicuratori
Il Titolo II del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicato ai “Requisiti per la  gestione e l’attività degli assicuratori e dei riassicuratori” 
Il Capitolo sei (Artt. da 68 a 74) del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicato alle “Partecipazioni Qualificate”
Il Capitolo sette  del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicato al “Sistema di Gestione”
La Sezione I  (Artt. da 75 a 78) del Capitolo sette è dedicata alla Gestione, struttura e organizzazione delle attività dell’assicuratore e del riassicuratore”
La Sezione II  (Artt. da 79 a 85) del Capitolo sette è dedicata alla “Requisiti di qualificazione e affidabilità
Art. 79 – Persone coinvolte nella gestione dell’assicuratore o del riassicuratore e persone che svolgono altre funzioni chiave

 (1) L’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, garantiscono che le persone che lo gestiscono effettivamente – i membri del suo consiglio di amministrazione e di sorveglianza o del consiglio di amministrazione delle società per azioni, rispettivamente i membri del consiglio di amministrazione e di controllo della cooperativa di mutua assicurazione, di seguito denominati “organi di amministrazione e di controllo”, le altre persone autorizzate a gestirlo o a rappresentarlo, nonché le persone che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 78, comma 1 , soddisfino in qualsiasi momento i seguenti requisiti per:
1. qualificazione – le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate a consentire una gestione sana e prudente, e
2. affidabilità: hanno una buona reputazione.
(2) L’articolo 258 , paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/35 si applica anche agli assicuratori che non hanno diritto di accesso al mercato unico.
(3) L’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, devono essere rappresentati congiuntamente da almeno due persone fisiche. L’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, devono notificare alla Commissione qualsiasi cambiamento nelle persone che effettivamente lo gestiscono o svolgono le funzioni chiave, fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto dei requisiti di qualificazione e affidabilità delle nuove persone.
(4)  L’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, devono notificare alla Commissione il rilascio di una persona ai sensi del paragrafo 1, nonché i motivi dello stesso, se la persona ha cessato di soddisfare i requisiti del presente Codice, entro un termine non superiore a 7 giorni dalla data del rilascio.
(5) Il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di sorveglianza, dell’assicuratore o del riassicuratore adottano e attuano regole e procedure per garantire che le persone di cui al paragrafo 1 soddisfino in ogni momento i requisiti di qualificazione e affidabilità (politica di qualificazione e affidabilità).

Art. 80 – Requisiti di qualificazione professionale e affidabilità
(1) Ogni membro di un organo di direzione o di vigilanza di un assicuratore, rispettivamente di un riassicuratore, nonché ogni persona autorizzata a dirigerlo e/o a rappresentarlo, deve:

1. aver conseguito un titolo di studio superiore di livello magistrale e qualificante “Master” e possiede le idonee qualifiche professionali necessarie per gestire le attività dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore;
2. avere esperienza professionale nel campo dell’economia o della finanza;
3. non è stato condannato per un reato intenzionale di natura generale;
4. non è stato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di inizio dell’insolvenza stabilita dal tribunale, membro di un organo di amministrazione o di controllo o socio accomandatario di una società per la quale è stata aperta una procedura concorsuale, ovvero di una società estinta per fallimento, se vi sono creditori non soddisfatti;
5. non è stato dichiarato fallito e non è soggetto a procedura concorsuale;
6. non è coniuge o parente in linea retta o collaterale fino al quarto grado compreso, o per coniugio fino al terzo grado, di un altro membro dell’organo di amministrazione o controllo della persona;
7. non è privato del diritto a ricoprire una posizione di responsabilità materiale;
8. non è stato, nel corso dell’ultimo anno antecedente l’atto dell’autorità competente interessata, membro di un organo di gestione o di controllo o socio accomandatario di una società la cui licenza per svolgere un’attività soggetta a regime di licenza è stata revocata, salvo nei casi in cui la licenza è stata revocata su richiesta della società, nonché se l’atto di revoca della licenza rilasciata è stato revocato in conformità alla procedura dovuta;
9. non è stato rimosso da una posizione in un organo di gestione o di controllo di una società commerciale sulla base di una misura amministrativa coercitiva applicata, salvo nei casi in cui l’atto dell’autorità competente sia stato revocato secondo la dovuta procedura;
10.non dà adito ad alcun dubbio, sulla base dei dati raccolti sulla sua persona, sulle sue parti correlate e sui rapporti tra queste, circa la sua affidabilità e idoneità e la possibilità che si verifichi un conflitto di interessi.
(2) Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano anche alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche – membri degli organi di gestione e di controllo di una società per azioni di assicurazione o di riassicurazione.
(3) Un membro di un organo di gestione o di controllo di un assicuratore, rispettivamente di un riassicuratore, nonché una persona autorizzata a gestirlo o rappresentarlo, deve essere una persona che goda di buona reputazione e non metta a repentaglio la gestione della persona, gli interessi degli utenti dei servizi assicurativi e non ostacoli la vigilanza assicurativa. Nella procedura di approvazione di cui al comma 10, il richiedente deve inoltre presentare le dichiarazioni di cui all’articolo 69, comma 2, punto 4, lettere da “a” a “d”, da “e” a “l” .
(4) Dopo l’iscrizione nel nel registro delle imprese  e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro  (Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ), il direttore esecutivo, rispettivamente il presidente della cooperativa, o altra persona autorizzata a gestire e rappresentare l’assicuratore o il riassicuratore, non possono ricoprire altre posizioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro, a meno che non siano docenti presso un istituto di istruzione superiore. Le persone fisiche – cittadini di paesi terzi – devono inoltre essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria.
(5)  Le circostanze di cui al comma 1, punto 1, devono essere certificate davanti alla commissione con una copia autenticata del diploma di istruzione superiore conseguito nella Repubblica di Bulgaria, rispettivamente con una traduzione legalizzata del diploma di istruzione superiore conseguito in un istituto di istruzione superiore situato al di fuori della Repubblica di Bulgaria.
(6)  Le circostanze di cui al comma 1, punto 2, devono essere certificate alla commissione con un curriculum vitae, indicante: il luogo, rispettivamente i luoghi, in cui il richiedente ha maturato la sua esperienza professionale, fornendo dati precisi su di essi (denominazione, forma giuridica, sede, oggetto dell’attività, numero di registrazione, se del caso, ambito territoriale dell’attività), le posizioni da lui ricoperte e la loro posizione nella struttura organizzativa dell’impresa o dello stabilimento, il periodo durante il quale ha ricoperto ciascuna posizione, una descrizione dettagliata della posizione, delle sue funzioni, poteri e obblighi.
(7)  Le circostanze di cui al comma 1, punto 3 per i cittadini bulgari devono essere accertate d’ufficio – per mancanza di condanna nella Repubblica di Bulgaria, e mediante dichiarazione – per mancanza di condanna al di fuori della Repubblica di Bulgaria, e per le persone che non sono cittadini bulgari, tali circostanze devono essere certificate da un certificato del casellario giudiziale rilasciato dal paese di residenza abituale della persona. Le circostanze di cui al comma 1, punti da 4 a 9 devono essere certificate mediante dichiarazione. I documenti di cui alle frasi uno e due sono riconosciuti se presentati entro tre mesi dalla data del loro rilascio o preparazione, rispettivamente. Un permesso di soggiorno di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria per una persona proveniente da un paese terzo deve essere presentato entro tre mesi dalla data di rilascio dell’approvazione.
(8) Qualora lo Stato membro di residenza abituale della persona o lo Stato membro di provenienza non rilasci un certificato del casellario giudiziale, quest’ultimo può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui ciò non è previsto, da una dichiarazione formale resa dalla persona dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio nello Stato membro di origine o di provenienza. Tale autorità o notaio rilascia un certificato attestante l’autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione formale. La dichiarazione di cui al paragrafo 1, relativa all’assenza di precedenti insolvenze, può essere resa anche dinanzi a un’organizzazione professionale competente nello Stato membro interessato.
(9) Il curriculum vitae e ciascuna dichiarazione attestante le circostanze di cui ai commi da 1 a 6 devono essere firmati dal richiedente. Deve inoltre essere presentata una dichiarazione, firmata da due membri dell’organo di gestione o di controllo dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, nonché dal funzionario dell’assicuratore o del riassicuratore che abbia verificato la veridicità delle circostanze contenute nei documenti pertinenti, attestante che la valutazione è stata effettuata in conformità alla legge e alla politica di qualificazione e affidabilità e che la persona soddisfa i requisiti per la posizione. La persona per la quale viene richiesta l’approvazione deve fornire il proprio consenso scritto affinché l’incarico richieda conferma di tutte le circostanze divulgate nel procedimento di approvazione, nonché riceva le informazioni necessarie da altri organi e persone in possesso delle informazioni pertinenti.
(10)  Le persone di cui ai commi 1 e 2 sono soggette all’approvazione della Commissione prima della loro elezione o nomina alla rispettiva posizione. La Commissione si pronuncia entro un mese dal ricevimento della richiesta.
(11)  Qualora riscontri incompletezze o contraddizioni rispetto ai requisiti di legge nei documenti allegati alla richiesta di cui al paragrafo 10, la Commissione richiede al richiedente di eliminare le irregolarità entro un mese. Il termine per la decisione di cui al paragrafo 10 cessa di decorrere nel periodo compreso tra l’invio della comunicazione di eliminazione delle irregolarità e il ricevimento dei documenti aggiuntivi.
(12) Le persone che hanno ricevuto l’approvazione ai sensi del paragrafo 10 in un procedimento precedente non sono soggette a una nuova approvazione per la qualificazione.


Art. 81 – Membri indipendenti
(1) Almeno un terzo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza dell’assicuratore deve essere composto da membri indipendenti – persone fisiche. Ai membri indipendenti si applica l’articolo 80 .

(2) Il membro indipendente del consiglio non può essere:
1. un dipendente dell’assicuratore;
2. una persona che è legata all’assicuratore ai sensi del § 1, punto 22, lettere “a” e “c” delle disposizioni aggiuntive;
3. una persona che intrattiene rapporti commerciali permanenti con l’assicuratore;
4. un membro di un organo di direzione o di controllo, procuratore o dipendente di una persona di cui al punto 2 o 3;
5. una persona imparentata con un altro membro dell’organo di gestione o di vigilanza dell’assicuratore.
(3) (Integrato – SG n. 101/2018, in vigore dal 07.12.2018) Le persone elette come membri indipendenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza per le quali le circostanze di cui al comma 2 si verificano dopo la data della loro elezione sono tenute a darne immediata comunicazione all’organo competente dell’assicuratore. In tal caso, le persone cessano di svolgere le loro funzioni e non percepiscono alcuna remunerazione, a meno che altri membri del consiglio di amministrazione competente non siano membri indipendenti e non siano soddisfatti i requisiti relativi al numero di membri indipendenti, di cui l’assicuratore è tenuto a darne comunicazione alla commissione e a fornire la relativa documentazione.
(4) I candidati a membri indipendenti devono provare con una dichiarazione l’assenza delle circostanze di cui al comma 2.
Art. 82 – Requisiti per gli organi di gestione e controllo di una holding assicurativa e di una holding finanziaria mista
Ogni membro di un organo di gestione o di vigilanza, nonché ogni altra persona autorizzata a gestire e/o rappresentare una holding assicurativa o una holding finanziaria mista con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 80, comma 1. Quando la Commissione esercita la vigilanza sul gruppo, si applicano l’art. 80, commi 2 – 12 , l’art. 83, comma 2 e l’art. 84 .

Art. 83 – Esperienza professionale

(1) Una persona autorizzata a dirigere e/o rappresentare un assicuratore, rispettivamente un riassicuratore, nonché un membro di un organo di direzione di un assicuratore, rispettivamente un riassicuratore, possiede esperienza professionale se:
1. ha ricoperto per un periodo non inferiore a tre anni una carica in un organo di gestione di un assicuratore, di una holding assicurativa o finanziaria, di una holding assicurativa mista, di una holding finanziaria mista, di un riassicuratore o di una compagnia di assicurazione pensionistica, di una banca o di un’altra impresa del settore finanziario, quando l’attività dell’impresa del settore finanziario è paragonabile a quella dell’assicuratore o del riassicuratore;
2. ha ricoperto per almeno 5 anni una carica in un organo di controllo o una carica con funzioni dirigenziali in un assicuratore, in una holding assicurativa o finanziaria, in una holding assicurativa mista, in una holding finanziaria mista, in un riassicuratore, in una compagnia di assicurazione pensionistica, in una banca o in un’altra impresa del settore finanziario, quando l’attività dell’impresa del settore finanziario è comparabile a quella dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, e se ha una formazione economica o giuridica superiore, non inferiore a tre anni;
3. ha ricoperto per almeno 5 anni la carica di rappresentante di un broker assicurativo, gestendo direttamente l’attività di brokeraggio assicurativo, quando l’attività del broker nelle transazioni assicurative è paragonabile all’attività dell’assicuratore e, se ha una formazione economica o giuridica superiore, non meno di tre anni;
4. ha ricoperto per almeno 10 anni una posizione con funzioni dirigenziali nella gestione finanziaria di un’impresa del settore non finanziario, i cui attivi sono comparabili al valore degli attivi dell’assicuratore, rispettivamente del riassicuratore, e se possiede una formazione economica o giuridica superiore, per almeno 5 anni;
5. per almeno 10 anni ha ricoperto una posizione con funzioni dirigenziali in un’istituzione statale nel campo dell’economia e della finanza o una posizione con funzioni dirigenziali nella gestione finanziaria di altre istituzioni statali e, se la persona ha una formazione economica o giuridica, per almeno 5 anni.
(2) Un membro dell’organismo di vigilanza di una società per azioni di assicurazione, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1, può essere una persona che ha lavorato per almeno tre anni in un’altra posizione dirigenziale presso un assicuratore, una holding assicurativa o finanziaria, una holding assicurativa mista, una holding finanziaria mista, un riassicuratore, una compagnia di assicurazione pensionistica, una banca, un ente statale nel campo dell’economia e della finanza o come rappresentante di un broker assicurativo direttamente impegnato nell’attività di intermediazione assicurativa, quando l’attività del broker nelle transazioni assicurative è paragonabile all’attività dell’assicuratore e se la persona ha una formazione economica o giuridica non inferiore a due anni.

Art. 84 – Valutazione delle qualifiche professionali e dell’esperienza
 La Commissione rifiuta inoltre di rilasciare un’approvazione nei casi in cui, nonostante la sussistenza formale dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, punto 1 , e all’art. 83, ritenga che la persona non possieda le qualifiche professionali e l’esperienza necessarie per partecipare efficacemente alla gestione dell’assicuratore o del riassicuratore a cui si riferisce la richiesta. Il rifiuto motivato è inviato all’assicuratore o al riassicuratore a cui si riferisce la richiesta.

Art. 85 – Requisiti per le persone in posizioni dirigenziali

(1) Le persone che ricoprono posizioni dirigenziali secondo la struttura organizzativa dell’assicuratore devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 80, comma 1, numeri 3 e 4 e possedere qualifiche ed esperienza adeguate.

(2) Le norme di cui all’articolo 79, comma 5, disciplinano i requisiti dettagliati di qualificazione ed esperienza delle persone di cui al comma 1 e possono prevedere requisiti supplementari per le persone che svolgono funzioni chiave.

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Requisito patrimoniale minimo

In Bulgaria, le compagnie assicurative devono dimostrare un’adeguatezza patrimoniale superiore a determinati requisiti minimi. Questi requisiti sono stabiliti in primis dalla Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II),  direttiva UE sulla vigilanza assicurativa che stabilisce regole di adeguatezza patrimoniale basate sul rischio e requisiti qualitativi per la gestione del rischio delle compagnie assicurative. L’adeguatezza patrimoniale deve essere sufficiente a coprire eventi imprevisti e a garantire la stabilità finanziaria dell’azienda. 

L’Articolo 129 della Solvency II è dedicato al Calcolo del requisito patrimoniale minimo.

Il Capitolo quattordici (Artt. 191 e 192) del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicato al “Requisito patrimoniale minimo”
Ai sensi dell’art. 191 del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) il requisito patrimoniale minimo è l’importo minimo al quale devono essere pari i fondi propri di base ammissibili dell’assicuratore o del riassicuratore.
L’art. 192 del  Codice delle Assicurazioni (КЗ) è dedicato al “Calcolo del requisito patrimoniale minimo”
(1) Il capitale minimo richiesto è calcolato secondo i seguenti principi:
1. è calcolato in modo chiaro e semplice, tale da consentirne la verifica;
2. corrispondere a un livello di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale gli assicurati e i beneficiari sono esposti a un livello di rischio inaccettabile se l’assicuratore o il riassicuratore continua a svolgere l’attività;
3. La funzione lineare di cui al paragrafo 3, utilizzata per calcolare il requisito patrimoniale minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell’assicuratore o del riassicuratore, con un intervallo di confidenza dell’85 per cento per un anno.
(2) Il capitale minimo richiesto non può essere inferiore ai seguenti importi minimi assoluti:
1. 2.700.000 EUR – per un assicuratore, incluso un assicuratore captive, che ha ricevuto una licenza assicurativa che copre uno o più rami di assicurazione ai sensi degli articoli da 1 a 9 e da 16 a 18, Sezione II (Classi di assicurazione generale), lettera “A” dell’allegato n. 1, fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 2, lettera “b”, quando si applica l’importo minimo assoluto ivi previsto;
2.  EUR 4.000.000 – per un assicuratore che ha ricevuto una licenza assicurativa che copre una o più classi di assicurazione ai sensi di:
a) Sezione I (Classi di assicurazione sulla vita) dell’allegato n. 1;
b) punti 10 – 15 (10. Responsabilità civile relativa alla proprietà e all’uso di un veicolo a motore – 11. Responsabilità civile relativa alla proprietà e all’uso di aeromobili – 12. Responsabilità civile relativa alla proprietà e all’uso di imbarcazioni (navi marittime, lacustri, fluviali e fluviali) – 13. Responsabilità civile generale – 14. Crediti – 15. Garanzie), sezione II (Classi di assicurazione generale), lettera “A” dell’allegato n. 1;
3.  EUR 3.900.000 – per un riassicuratore;
4.  EUR 1.300.000 – per un riassicuratore captive;
5. la somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 per gli assicuratori che svolgono contemporaneamente le attività di cui alla sezione I dell’allegato n. 1 e di cui ai punti 1 e/o 2, sezione II, lettera “A” dell’allegato n. 1.
(3) Fatto salvo il paragrafo 4, il requisito patrimoniale minimo è calcolato come funzione lineare di tutte o di parte delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, passività fiscali differite e spese amministrative rispettivamente dell’assicuratore e del riassicuratore. Le variabili utilizzate sono misurate deducendo la quota dei riassicuratori.
(4) Fatto salvo il paragrafo 2, il requisito patrimoniale minimo non può essere inferiore al 25 per cento e non può superare il 45 per cento del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato secondo la formula standard o utilizzando un modello interno e includendo tutti i supplementi di capitale imposti ai sensi dell’articolo 584 .
(5) L’assicuratore, rispettivamente il riassicuratore, calcola il requisito patrimoniale minimo almeno trimestralmente e ne comunica il risultato alla Commissione. Gli assicuratori, rispettivamente i riassicuratori, non sono tenuti a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità trimestralmente nei casi di restrizioni di cui al paragrafo 4.
(6) Qualora il requisito patrimoniale minimo di un assicuratore o di un riassicuratore sia determinato da una delle restrizioni di cui al paragrafo 4, esso ne fornisce una spiegazione alla Commissione.
(7) Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale minimo sono determinate con atto della Commissione europea.

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Supplementi di capitale

Art. 584. (1) A seguito del processo di controllo di vigilanza, la Commissione, su proposta del Vicepresidente, può, in circostanze eccezionali, con decisione motivata, ordinare l’aggiunta di capitale a un assicuratore o a un riassicuratore nei seguenti casi:

1. quando ritiene che il profilo di rischio dell’assicuratore o del riassicuratore si discosti significativamente dalle ipotesi sottostanti il ​​requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard, e:
a) il requisito di utilizzare un modello interno ai sensi dell’articolo 190 è inappropriato o si è rivelato inefficace, oppure
b) per il periodo in cui è in corso l’elaborazione di un modello interno completo o parziale ai sensi dell’articolo 190 ;
2. quando ritiene che il profilo di rischio dell’assicuratore o del riassicuratore si discosti significativamente dalle ipotesi alla base del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno completo o parziale, perché alcuni rischi quantificabili non sono adeguatamente rilevati e l’adattamento del modello per riflettere meglio il dato profilo di rischio non è riuscito entro un periodo di tempo ragionevole;
3. quando ritiene che il sistema di gestione dell’assicuratore o del riassicuratore si discosti significativamente dagli standard di cui agli articoli 76 – 79 e 86 – 100 e tali scostamenti impediscono all’impresa di identificare, misurare, monitorare, gestire e segnalare adeguatamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta, e l’applicazione di altre misure da sola non è sufficiente a portare alla necessaria eliminazione delle carenze entro un periodo di tempo adeguato;
4. quando l’assicuratore o il riassicuratore applica un aggiustamento di congruità, un aggiustamento di volatilità o misure transitorie, la Commissione valuta che il suo profilo di rischio si discosta in modo significativo dalle ipotesi alla base di tali aggiustamenti e misure transitorie.
(2) Nei casi di cui al comma 1, punti 1 e 2, il capitale aggiuntivo è calcolato in modo che la persona soddisfi i requisiti di cui all’articolo 170, punto 3. Nei casi di cui al comma 1, punto 3, il capitale aggiuntivo è proporzionato ai rischi significativi derivanti dalle carenze che danno luogo alla decisione di aggiungerlo. Nei casi di cui al comma 1, punto 4, il capitale aggiuntivo è proporzionato ai rischi significativi derivanti dagli scostamenti accertati.
(3) Nei casi di cui al comma 1, punti 2 e 3, la Commissione e il Vicepresidente adottano nei confronti dell’assicuratore o del riassicuratore tutti i provvedimenti necessari per garantire la rimozione dei presupposti che hanno determinato l’imposizione dell’aumento di capitale.
(4) La Commissione riesamina il capitale aggiunto almeno una volta all’anno e lo annulla quando l’assicuratore o il riassicuratore ha rimosso i presupposti per la sua imposizione.
(5) Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, comprensivo del capitale aggiuntivo imposto, sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità inadeguato. Ai fini del calcolo della maggiorazione del rischio, qualora venga calcolato separatamente, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è preso in considerazione senza il capitale aggiuntivo imposto ai sensi del paragrafo 1, punto 3.
(6) Le condizioni e la procedura aggiuntive per l’imposizione e l’annullamento del capitale aggiunto, nonché le metodologie per il suo calcolo, sono determinate con atto della Commissione europea.

Bulgaria – Appendice n. 3 al Codice delle Assicurazioni – Requisiti minimi di conoscenze e competenze professionali

Requisiti minimi di conoscenze e competenze professionali – Appendice n. 3 al Codice delle Assicurazioni – Кодекса за застраховането (КЗ)

Sezione I

Conoscenze e competenze per la distribuzione di prodotti a copertura dei rischi assicurativi generali ai sensi dei punti da 1 a 18 della Sezione II, lettera “A” dell’Allegato n. 1

1. Conoscenza minima necessaria dei termini e delle condizioni dei prodotti assicurativi offerti, compresi i rischi aggiuntivi, se coperti da tali prodotti.
2. Conoscenza minima necessaria delle leggi applicabili che regolano la distribuzione dei prodotti assicurativi, quali la legislazione a tutela dei consumatori, la legislazione fiscale pertinente e la legislazione sociale e del lavoro pertinente.
3. Conoscenza minima necessaria della liquidazione dei sinistri assicurativi.
4. Conoscenze minime necessarie per la gestione dei reclami.
5. Conoscenze minime necessarie per valutare le esigenze dell’utente dei servizi assicurativi.
6. Conoscenza minima richiesta del mercato assicurativo.
7. Conoscenza minima richiesta degli standard etici aziendali.

8. Conoscenze minime richieste nel campo della finanza.

Sezione II

Conoscenze e competenze per la distribuzione di prodotti assicurativi sugli investimenti

1. Conoscenza minima richiesta dei prodotti assicurativi sugli investimenti, inclusi termini e condizioni e premi netti e, ove applicabile, pagamenti delle polizze garantiti e non garantiti.
2. Conoscenza minima necessaria dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per l’utente dei servizi assicurativi.
3. Conoscenza minima necessaria dei rischi finanziari assunti dall’utente dei servizi assicurativi.
4. Conoscenza minima necessaria dei prodotti assicurativi che coprono i rischi delle assicurazioni sulla vita e altri prodotti di risparmio.
5. Conoscenza minima necessaria dell’organizzazione e delle prestazioni garantite dal sistema pensionistico.
6. Conoscenza minima necessaria delle leggi applicabili che regolano la distribuzione dei prodotti assicurativi, come la legislazione a tutela dei consumatori e la normativa fiscale pertinente.
7. Conoscenza minima necessaria del mercato assicurativo e del mercato dei prodotti di risparmio.
8. Conoscenze minime richieste per la gestione dei reclami.
9. Conoscenze minime necessarie per valutare le esigenze dell’utente dei servizi assicurativi.
10. Gestione dei conflitti di interesse.
11. Conoscenza minima richiesta degli standard etici aziendali.
12. Conoscenze minime richieste nel campo della finanza.

Sezione III

Conoscenze e competenze per la distribuzione di prodotti che coprono i rischi assicurativi sulla vita ai sensi della Sezione I dell’Allegato n. 1

1. Conoscenza minima necessaria dei prodotti assicurativi, inclusi termini e condizioni, pagamenti garantiti delle polizze e, ove applicabile, rischi aggiuntivi.
2. Conoscenza minima necessaria dell’organizzazione e delle prestazioni garantite dal sistema pensionistico dello Stato membro interessato.
3. Conoscenza della normativa applicabile in materia di contratti assicurativi, della normativa a tutela dei consumatori, della normativa sulla protezione dei dati, della normativa antiriciclaggio e, ove applicabile, della normativa fiscale pertinente e della normativa sociale e del lavoro pertinente.
4. Conoscenza minima richiesta del mercato assicurativo e di altri mercati dei servizi finanziari applicabili.
5. Conoscenza minima necessaria della gestione dei reclami.
6. Conoscenze minime necessarie per valutare le esigenze dell’utente.
7. Gestione dei conflitti di interesse.
8. Conoscenza minima richiesta degli standard etici aziendali.
9. Conoscenze minime richieste nel campo della finanza.

Bulgaria – Appendice n. 1 al Codice delle Assicurazioni – Classi assicurative

Per ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi tra loro simili, distinguendo

  • Ramo Danni: si definisce ramo danni quello costituito dall’insieme delle polizze a tutela dei beni, del patrimonio o della persona, da eventuali danni causati da eventi fortuiti. Nel caso in cui un evento infausto contro il bene o la persona assicurata si verificasse, la compagnia erogherà un risarcimento, come stabilito sul contratto.
  • Ramo Vita: Le assicurazioni ramo vita sono un tipo di contratto assicurativo che copre eventi legati alla vita umana, come la morte o la sopravvivenza dell’assicurato, o eventi che possono influire sulla sua capacità di guadagno, come l’invalidità o la non autosufficienza. Questi contratti prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita ai beneficiari designati in caso di evento assicurato. All’interno del Ramo Vita vi sono in particolare le seguenti tipologie contrattuali:
    • Ramo I – Polizze vita tradizionali, legate alla durata della vita umana, che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita al verificarsi di eventi come il decesso o la sopravvivenza dell’assicurato. ;
    • Ramo II – assicurazioni di nuzialità e natalità;
    • Ramo III – Polizze vita collegate a fondi di investimento o indici, che offrono una componente di investimento insieme alla protezione assicurativa. ;
    • Ramo IV – Polizze di Long Term Care (LTC), che offrono protezione contro il rischio di non autosufficienza. ;
    • Ramo V – operazioni di capitalizzazione;
    • Ramo VI – gestione di fondi pensione

In Bulgaria le Classi assicurative sono elencate nell’Appendice n. 1 al Codice delle Assicurazioni – Кодекса за застраховането (КЗ)

CLASSI ASSICURATIVE

Sezione I

Classi di assicurazione sulla vita

1. Assicurazione sulla vita:
a) Assicurazione sulla vita, che comprende l’assicurazione solo per il raggiungimento di una certa età, l’assicurazione solo per il decesso, l’assicurazione per il raggiungimento di una certa età o per decesso anticipato, Assicurazione sulla vita con restituzione dei premi;
b) rendite;
c) le assicurazioni complementari stipulate a complemento dell’assicurazione sulla vita, e in particolare: l’assicurazione contro i danni alla persona, compresa l’incapacità al lavoro, l’assicurazione contro la morte causata da infortunio e l’assicurazione contro l’invalidità causata da infortunio o malattia.
2. Assicurazione matrimoniale e di nascita.
3. Assicurazione sulla vita collegata a fondi di investimento:
a) Assicurazione sulla vita, che comprende l’assicurazione solo per il raggiungimento di una certa età, l’assicurazione solo per il decesso, l’assicurazione per il raggiungimento di una certa età o per il decesso anticipato, l’assicurazione sulla vita con rimborso dei premi, l’assicurazione sul matrimonio e sulla nascita;
b) rendite;
c) le assicurazioni complementari stipulate a complemento dell’assicurazione sulla vita, e in particolare: l’assicurazione contro i danni alla persona, compresa l’incapacità al lavoro, l’assicurazione contro la morte causata da infortunio e l’assicurazione contro l’invalidità causata da infortunio o malattia.
4. Operazioni di capitalizzazione basate su calcoli attuariali, nelle quali vengono assunte obbligazioni di durata e importo precisamente definiti a fronte di pagamenti forfettari o periodici preventivamente concordati, purché tali operazioni siano soggette a vigilanza.

 

Sezione II

Classi di assicurazione generale

A. Classificazione dei rischi in base alla classe assicurativa:
1. Infortunio (compresi infortuni sul lavoro e malattie professionali):
– somme di denaro fisse;
– benefici;
– una combinazione di entrambi;
– lesioni personali ai passeggeri.
2. Malattia:
– somme di denaro fisse;
– benefici;
– una combinazione dei due.
3. Veicoli terrestri (esclusi i veicoli ferroviari):
Qualsiasi danno o perdita causati a:
– veicoli a motore terrestri;
– veicoli terrestri diversi dai veicoli a motore.
4. Veicoli ferroviari:
Qualsiasi danno o perdita causati ai veicoli ferroviari.
5. Aeromobili:
Qualsiasi danno o perdita causati all’aeromobile.
6. Imbarcazioni (imbarcazioni marittime, lacustri, fluviali e canali):
Qualsiasi danno o perdita causati a:
– imbarcazioni fluviali e canali;
– imbarcazioni lacustri;
– imbarcazioni marittime.
7. Carico durante il trasporto (compresi beni, bagagli, ecc.):
Qualsiasi danno o perdita causati al carico durante il trasporto o ai bagagli, indipendentemente dal tipo di trasporto.
8. Incendi e calamità naturali:
Qualsiasi danno o perdita causati a beni (diversi dai beni inclusi nelle classi 3, 4, 5, 6 e 7) risultanti da:
– fuoco;
– esplosione;
– tempesta;
– calamità naturali diverse dalle tempeste;
– energia nucleare;
– frane.
9. Altri danni alla proprietà:
Qualsiasi danno o perdita causati a beni (diversi dai beni inclusi nelle classi 3, 4, 5, 6 e 7) a seguito di grandine o gelo, o di qualsiasi altro evento, come il furto, diverso dagli eventi specificati nella classe 8.
10. Responsabilità civile relativa alla proprietà e all’uso di un veicolo a motore:
10.1. Ogni responsabilità per danni derivanti dall’uso di veicoli a motore terrestri.
10.2. Responsabilità civile del vettore di veicoli a motore via terra.
11. Responsabilità civile relativa alla proprietà e all’uso di aeromobili:
11.1. Ogni responsabilità per danni derivanti dall’uso dell’aeromobile.
11.2. Responsabilità civile del vettore di aeromobili.
12. Responsabilità civile relativa alla proprietà e all’uso di imbarcazioni (navi marittime, lacustri, fluviali e fluviali):
12.1. Ogni responsabilità per danni derivanti dall’uso di navi, imbarcazioni o altri natanti in mare, fiume, canale o lago.
12.2. Responsabilità civile del vettore di navi.
13. Responsabilità civile generale:
Ogni responsabilità per danni diversi da quelli specificati nei punti 10, 11 e 12.
14. Crediti:
– fallimento (generale);
– credito all’esportazione;
– prestito rateale;
– mutui;
– prestito agricolo (azienda agricola).
15. Garanzie:
– garanzie dirette;
– garanzie implicite.
16. Perdite finanziarie varie:
– rischi legati all’occupazione;
– mancanza di reddito (generale);
– maltempo;
– mancati profitti;
– spese generali correnti;
– spese aziendali impreviste;
– perdita del valore di mercato;
– perdita di affitto o di reddito;
– altre perdite commerciali indirette;
– altre perdite finanziarie di natura non commerciale;
– altri tipi di perdite finanziarie.
17. Spese legali:
Spese legali e spese processuali.
18. Assistenza di viaggio:
Assistenza alle persone che hanno incontrato difficoltà durante il viaggio, quando si trovano lontano da casa o dal loro luogo di residenza abituale.

 

B. Nome della licenza rilasciata per più di una classe di assicurazione:
Per i permessi che coprono entrambi vengono utilizzate le seguenti denominazioni:
a) classi 1 e 2: «Assicurazione infortuni e malattie»;
b) Classi 1 (quarto trattino), 3, 7 e 10: “Assicurazione autoveicoli”;
c) classi 1 (quarto trattino), 4, 6, 7 e 12: «Assicurazioni marittime e di trasporto»;
d) Classi 1 (quarto trattino), 5, 7 e 11: “Assicurazione aeronautica”;
e) rami 8 e 9: «Assicurazione contro l’incendio e altri danni ai beni»;
f) rami 10, 11, 12 e 13: «Assicurazione di responsabilità civile verso terzi»;
g) Classi 14 e 15: “Assicurazione crediti e garanzie”;
h) tutte le classi di “Assicurazione Generale”.

 

.  .

Bulgaria: Condizioni per esercitare l’attività di broker assicurativo

Ai BROKER ASSICURATIVI è dedicato il Capitolo trenta della Legge sulla Commissione di Vigilanza Finanziaria (ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР) artt.da301 a 312

Sezione I. Disposizioni generali

Sezione II. Condizioni per esercitare l’attività di intermediario assicurativo

Sezione III. Registrazione di un broker assicurativo

Nel caso in cui un intermediario assicurativo cessasse la propria attività in Italia e venisse cancellato dal registro degli intermediari assicurativi in ​​Italia tenuto dall’ Ivass (Istituto Italiano per la vigilanza sulle assicurazioni), può chiedere l’iscrizione come intermediario assicurativo nella Repubblica Bulgaria.

I Requisiti del broker assicurativo sono elencati nell’art. 303  del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО)

Un broker assicurativo può  essere una società o una ditta individuale.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 303  del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО):
“Chiunque ai sensi del par. 1, che con decisione di un organo competente dell’intermediario in conformità con la legge e l’atto costitutivo dell’intermediario è determinato a essere responsabile e gestire l’attività di distribuzione di prodotti assicurativi, l’intermediario assicurativo – anche un’impresa individuale, nonché in quanto qualsiasi persona che ricopre una posizione dirigenziale nell’intermediario, responsabile di svolgere l’attività di distribuzione di prodotti assicurativi, deve possedere un titolo di studio superiore e soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
1. di avere esperienza professionale nel settore assicurativo e di aver seguito la formazione prevista dall’art . 292, par. 1 o 2 o ai sensi dell’art. 304, par. 4 ;
2. di aver superato con esito positivo un esame di valutazione delle conoscenze e delle competenze organizzato dalla commissione.”

 

Gli intermediari che svolgono attività assicurativa nella Repubblica Bulgaria sono soggetti al regime di registrazione e sono iscritti nel registro pubblico tenuto dalla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор) di cui all’art. 30, par. 1, punto 12 della Legge sulla Commissione di Vigilanza Finanziaria (ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР).

A tal fine si presenta una richiesta alla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор) e si allega la documentazione, ai sensi dell’art. 307 (Documenti necessari per l’iscrizione nel registro) del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО).

“Art. 307. (1) (Modifica -. SG. 24 del 2018 ) Per l’iscrizione di un intermediario assicurativo nel registro di cui all’art. 30, par. 1, punto 12 della legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria, viene presentata una richiesta alla quale sono allegati:
1. lo statuto, l’atto costitutivo o l’accordo societario – se si tratta di una persona giuridica;

2. dati relativi ai soggetti di cui all’art. 303, par. 1 – 3 – se si tratta di una persona giuridica

(1. non è stato condannato alla reclusione per un delitto non colposo di carattere generale, salvo che non sia stato riabilitato;
2. non è privato del diritto di ricoprire una posizione materialmente responsabile;
3. non è stato membro di un organo di amministrazione o di controllo o socio illimitatamente responsabile di una società per la quale è stata aperta una procedura di fallimento, ovvero di una società sciolta per fallimento, se vi sono creditori insoddisfatti)

, e documenti attestanti il ​​rispetto dei requisiti di cui all’art. 303, par. 1 e 2 – se si tratta di una persona fisica – un’impresa individuale

(1. non è stato condannato alla reclusione per un delitto non colposo di carattere generale, salvo che non sia stato riabilitato;
2. non è privato del diritto di ricoprire una posizione materialmente responsabile;);
3. dati relativi agli indirizzi delle sedi o filiali presso le quali verrà svolta l’attività di intermediazione assicurativa;
4. prova della proprietà di fondi propri ai sensi dell’art. 306, par. 1, comma 1 , quando il richiedente ha scelto questa modalità per garantire l’adempimento dei propri obblighi;
5. certificato della banca interessata operante nella Repubblica di Bulgaria per ogni singolo conto cliente aperto presso di essa ai sensi dell’art. 306, par. 1, comma 2 , quando il richiedente ha scelto questa modalità per garantire l’adempimento dei propri obblighi;
6. contratto di assicurazione obbligatoria ex art. 305 ;
7. dichiarazioni attestanti l’assenza delle circostanze di cui all’art. 310, par. 1 e 2 ;
8 . (Nuova – SG. 101 del 2018, in vigore dal 07.12.2018) i dati sui nomi o designazioni e numeri di identificazione personale ufficiali o altri elementi univoci per stabilire l’identità degli azionisti o soci – persone fisiche o giuridiche che possiedono una quota pari o superiore al 10% della società dell’intermediario assicurativo e l’importo delle rispettive quote;
9 . (Nuova – SG. 101 del 2018, in vigore dal 07.12.2018) dati relativi al nome o alla designazione e al numero di identificazione personale ufficiale o altro elemento univoco per stabilire l’identità delle persone che hanno stretti rapporti con l’intermediario assicurativo ;
10. (Nuova – SG. 101 del 2018, in vigore dal 07.12.2018) informazioni se le partecipazioni o gli stretti legami di cui ai punti 8 e 9, comprese le disposizioni legali, statutarie o amministrative di un paese terzo che disciplinano l’attività di una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’intermediario assicurativo intrattiene stretti legami, ovvero le difficoltà nella loro attuazione, non impediscono l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della commissione o del vicepresidente.

(2) Richiesta ai sensi del par. 1 viene considerato dopo il pagamento di una tassa per l’esame del documento.”

Secondo l’articolo 303 del codice sulle assicurazioni, quando un intermediario assicurativo è una persona fisica – ditta individuale, deve:

  1. aver conseguito laurea;
  2. possedere esperienza professionale nel settore assicurativo e aver conseguito la formazione prevista dall’art. 292, par. 1 o 2 o ai sensi dell’art. 304, par. 4 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) oppure aver superato con esito positivo un esame di qualificazione professionale organizzato dalla Commissione di Vigilanza finanziaria;
  3. non essere stato condannato alla reclusione per un delitto non colposo di carattere generale, salvo che non sia stato riabilitato;
  4. non essere privato del diritto di ricoprire un incarico di responsabilità materiale;
  5. non essere stato membro dell’organo di amministrazione o di controllo o socio illimitatamente responsabile di una società per la quale è stata aperta una procedura di fallimento, o di una società sciolta per fallimento, qualora vi siano creditori insoddisfatti;
  6. non essere stato dichiarato fallito, se vi sono creditori insoddisfatti, e non è in procedura concorsuale;
  7. sulla base dell’ informazione e dei dati nei suoi confronti e nei confronti delle persone a lui collegate, nonché sui rapporti tra gli stessi intercorrenti, non ci siano motivi di dubitare della sua affidabilità e idoneità né della possibilità di un conflitto di interessi.

Quando viene presentata domanda per l’iscrizione di un intermediario assicurativo – persona giuridica, ciascun membro dell’organo di amministrazione e controllo di un intermediario assicurativo, nonché le persone che lo rappresentano e lo gestiscono, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 303, par. 1 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) in materia di buona reputazione. I requisiti di cui all’art. 303, par. 2 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) riguardano i soggetti che, con decisione di un organo competente dell’intermediario e con l’atto istitutivo, sono designati a gestire l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi. Quanto sopra si applica anche alle imprese individuali, nonché a qualsiasi persona che ricopra una posizione dirigenziale dell’intermediario, responsabile dello svolgimento delle attività di distribuzione di prodotti assicurativi. Quando un membro dell’organo di direzione o di controllo dell’intermediario assicurativo è una persona giuridica, i requisiti si applicano alle persone fisiche che lo rappresentano in tali organi.

La domanda di registrazione di un intermediario assicurativo può essere presentata anche in formato elettronico, secondo l’Ordinanza n. 67 del 07/04/2019 sulla procedura di registrazione elettronica degli intermediari assicurativi. Le appendici 1.1 e 1.2 del presente regolamento contengono un elenco dettagliato delle informazioni e delle domande che devono essere presentate via e-mail: delovodstvo@fsc.b o all’indirizzo: Sofia 1000, Budapest St. N2 16.

Il Capitolo trentadue del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) è dedicato al  DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI)

Nell’art. 323 (Svolgimento di attività nella Repubblica di Bulgaria da parte di intermediari assicurativi e riassicurativi di un altro Stato membro)  del  Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) è specificata la procedura con la quale un intermediario assicurativo registrato in un altro Stato membro può svolgere attività sul territorio della Repubblica  Bulgaria. Alle condizioni del diritto di stabilimento, il broker assicurativo svolge le sue attività sul territorio della Repubblica Bulgaria aprendo una filiale, mentre in regime di libera prestazione di servizi, il broker assicurativo svolge le sue attività direttamente senza stabilire una presenza permanente. Per esercitare un’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi non è necessario porre termine alla registrazione in uno Stato membro e, quindi, ad una nuova registrazione nell’altro Stato membro, ma è necessario presentare una preventiva comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l’intermediario assicurativo, la quale, in presenza dei presupposti giuridici per ciò, trasmette l’informazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.

Secondo l’art. 303 (Requisiti del broker assicurativo) par. 7 del del  Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) le condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di cui al par. 2, comma 2, dell’art. 303, nonché per il riconoscimento del titolo di studio acquisito in uno Stato membro, sono determinati dalla Commissione con regolamento. L’esame viene condotto da una commissione, di cui fanno parte un rappresentante delle organizzazioni professionali degli assicuratori e un rappresentante delle organizzazioni professionali degli intermediari assicurativi.

Le condizioni e la procedura per lo svolgimento di un esame per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di cui all’art. 303 (Requisiti del broker assicurativo) par. 2, comma 2, del del  Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО), sono state determinate dalla Commissione di vigilanza finanziaria con l’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006 sulle condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la qualificazione professionale degli intermediari assicurativi per il riconoscimento delle qualifiche acquisite in uno Stato membro, nonché per la registrazione dei materiali per la formazione professionale  (vedi Traduzione in italiano).

Ai sensi di tale norma è riconosciuto anche il titolo di studio acquisito in altro Stato membro. Alla domanda di riconoscimento del titolo acquisito l’interessato dovrà allegare anche i documenti elencati all’art. 12, par. 2 dell’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006 sulle condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la qualificazione professionale degli intermediari assicurativi per il riconoscimento delle qualifiche acquisite in uno Stato membro.

Il requisito del superamento dell’esame di abilitazione professionale non sussiste se si verifica una delle condizioni previste dall’art. 2, par. 2 delle condizioni dell’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006:

“L’obbligo di superare con esito positivo un esame di abilitazione professionale non si applica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. (modifica – SG. 42 del 2019) la persona ha esperienza professionale nel settore assicurativo ed è:
  2. a) ha completato la formazione di cui all’art. 292, par. 1 o 2 del Codice delle Assicurazioni presso un assicuratore, oppure
  3. b) ha completato la formazione di cui all’art. 304, par. 4 del Codice delle Assicurazioni, attestato da un documento attestante il superamento di un esame da parte dell’organismo che ha svolto la formazione;”

Per esperienza professionale nel settore assicurativo si intende almeno due anni di lavoro in una posizione dirigenziale o in una posizione direttamente correlata alla conclusione ed esecuzione di contratti assicurativi presso un assicuratore, riassicuratore, intermediario assicurativo o come agente assicurativo, nonché esperienza secondo l’art. 83 codice sulle assicurazioni e dovrà essere presentata documentazione attestante le circostanze sopra descritte.

La legge non esclude il riconoscimento dell’esperienza maturata in altri Stati membri dell’UE.

Ogni intermediario assicurativo è tenuto a garantire che i dipendenti assunti, direttamente impegnati nell’esercizio dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, sono in possesso di almeno un titolo di studio secondario e il possesso dei requisiti di cui all’art. 303, par. 1 del codice sulle assicurazioni, nonché di possedere le conoscenze e competenze pertinenti definite nell’Allegato N 3 del codice sulle assicurazioni.

Un intermediario assicurativo registrato nella Repubblica  Bulgaria è soggetto al controllo dell’Autorità di vigilanza finanziaria e può svolgere attività di intermediario assicurativo in altri Stati membri dell’UE alle condizioni del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, fatta salva la procedura pertinente per l’esercizio di tali diritti derivanti dal diritto dell’Unione