- Regolamentazione Europea
- Bulgaria – Documenti probatori per cessioni intracomunitarie
- Certificazione dell’esistenza delle circostanze per le cessioni intracomunitarie – Capitolo sei del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA
- Il Protocollo per l’acquisto intracomunitario (Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)) e Altri Calcoli IVA ex art. 117 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)
Regolamentazione Europea
L’art.1 del Regolamento Unione Europea del 04/12/2018 n. 1912 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie) ha introdotto l’Articolo 45-bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto)
L’Articolo 45 bis del el Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recita:
“1. Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva n. 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:
L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
2. Un’autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:
Dal 1° gennaio 2020, il cedente, per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, deve fornire le prove per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro dell’Unione europea a un altro.
Quindi, in merito alle operazioni intracomunitarie, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il cedente, per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, deve fornire le prove per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro dell’Unione europea a un altro.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’indicazione in fattura del codice identificativo IVA del cessionario presente nel sistema VIES, così come la corretta presentazione degli elenchi INTRASTAT, costituiranno requisiti sostanziali affinché possa sussistere una cessione intracomunitaria non imponibile IVA.
Cessioni intracomunitarie oggetto di “prova”
Sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili agli effetti dell’IVA, le cessioni a titolo oneroso di beni:
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trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea dal cedente o dal cessionario (o da terzi per loro conto);
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nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta
I presupposti che devono congiuntamente sussistere per la realizzazione di una cessione intracomunitaria sono i seguenti:
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un presupposto soggettivo: entrambe le parti devono avere la qualifica di soggetti passivi d’imposta ed essere residenti in differenti Stati appartenenti alla Comunità europea;
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un presupposto oggettivo: l’operazione deve avere ad oggetto il trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili, o di altro diritto reale di godimento;
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un presupposto territoriale: il luogo di partenza e di destinazione dei beni deve essere situato all’interno dell’Unione europea.
Sono quindi escluse dall’ambito delle “cessioni intracomunitarie” le cessioni di beni immobili, di beni immateriali (che non possono essere trasferiti fisicamente in un altro Stato UE), nonché le cessioni di beni mobili a titolo gratuito. Allo stesso modo sono escluse dalla disciplina in esame le cessioni di beni che rimangono nel territorio dello Stato.
Documenti probatori per cessioni intracomunitarie
Per la mancata indicazione della documentazione necessaria per attestare il trasferimento fisico del bene in un altro Paese comunitario, ed allo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento comune chiaro e semplice da applicare, è stato adottato il Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
Il legislatore comunitario ha elencato le prove che, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, il cedente deve fornire per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, così da poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.
La nuova disposizione prende in considerazione 2 fattispecie di beni:
- beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi per suo conto;
- beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto
Beni trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce, il cedente deve essere in possesso di almeno due elementi di prova di cui al GRUPPO A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.
| ELEMENTI DI PROVA GRUPPO A | ELEMENTI DI PROVA GRUPPO B |
| Documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce). | Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beniI documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni; |
| Polizza di carico | Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione); |
| Fattura di trasporto aereo. | Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro. |
| Fattura emessa dallo spedizioniere. | Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro. |
Beni trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per suo conto
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto) è necessario il rilascio da parte del cessionario di una dichiarazione con la quale certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.
Tale dichiarazione deve riportare:
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la data di rilascio;
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il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
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la quantità e la natura dei beni;
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la data e il luogo di arrivo;
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nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
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l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche di almeno due degli elementi di prova di cui al GRUPPO A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.
Bulgaria – Documenti probatori per cessioni intracomunitarie
In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA– ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ППЗДДС).
Ai sensi dell’art. 7 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) la Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) è la cessione di beni trasportati dal fornitore o per suo conto, persona registrata ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) , o al destinatario dal territorio della Bulgaria al territorio di un altro Stato membro, quando il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo registrata ai fini IVA in un altro Stato membro e ha fornito al fornitore il proprio numero di identificazione IVA.
L’Art. 53 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)– è dedicato all’Aliquota fiscale e documentazione delle forniture intracomunitarie
Certificazione dell’esistenza delle circostanze per le cessioni intracomunitarie – Capitolo sei del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA
Il Capitolo sei del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA– ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ППЗДДС) è dedicato alla Certificazione dell’esistenza delle circostanze per le cessioni intracomunitarie
L’Art. 45 elenca i documenti attestanti la cessione intracomunitaria di beni
L’Art. 46 pone le regole per gli adeguamenti per forniture intracomunitarie
Il Protocollo per la Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) e Altri Calcoli IVA ex art. 117 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)
Il Protocollo per la Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) e Altri Calcoli IVA ex art. 117 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) è un documento contabile primario, ai fini IVA, che viene redatto nei casi in cui il soggetto passivo IVA effettua una Cessione Intracomunitaria.
Requisiti del Protocollo per la Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD))
Requisiti obbligatori
- Numero di protocollo e data.
- Il nome e il numero di identificazione del creditore.
- Il nome e il numero di identificazione del fornitore (se presente, come nel caso di GOP o acquisto di servizi da persone con partita IVA in un altro stato membro dell’UE).
- Numero e data della Fattura, quando emessa entro la data di emissione del Protocollo (per il VOP, l’acquirente in operazione tripartita o il destinatario del servizio, quando l’imposta è a carico del destinatario).
- La quantità e il tipo di beni o il tipo di servizio.
- La data in cui si è verificato l’evento fiscale.
- La base imponibile.
- L’aliquota fiscale.
- La base per addebitare o non addebitare l’imposta.
- L’importo della tassa.
Requisiti opzionali
Il nome e il numero identificativo della “controparte”, salvo nei casi di acquisto intracomunitario (Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)), che è utile per rintracciare la controparte in relazione alla quale è sorto tale obbligo di addebito IVA e la successiva variazione. Nonostante il fatto che in molti casi il numero identificativo della “controparte” non sia un requisito obbligatorio, è vivamente consigliato indicarlo.

